1 Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione

Disegno

(Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20131 e il messaggio aggiuntivo del 17 giugno 20162, decreta: I La legge del 19 marzo 20103 sull'organizzazione delle autorità penali è modificata come segue: Art. 33 lett. c Il Tribunale penale federale si compone di: c.

una corte d'appello.

Titolo prima dell'art. 38a

Sezione 3a: Corte d'appello Art. 38a

Competenze

La corte d'appello decide sugli appelli e sulle domande di revisione.

1 2 3

FF 2013 6121 FF 2016 5587 RS 173.71

2016-0799

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L sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 38b

FF 2016

Composizione

La corte d'appello giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la presente legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento.

Art. 38c

Deliberazione valida impossibile a causa delle ricusazioni

Se il numero dei giudici di cui è domandata la ricusazione è tale da rendere impossibile una deliberazione valida, il presidente del Tribunale penale federale designa per sorteggio, tra i presidenti dei tribunali superiori dei Cantoni non interessati nella causa, i giudici straordinari non di carriera necessari per decidere sulla ricusazione e, all'occorrenza, giudicare la causa.

Art. 41 cpv. 2 e 2bis L'effettivo delle corti penali e delle corti dei reclami penali è integrato con giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari alla metà di quello dei giudici ordinari di queste corti.

2

L'effettivo della corte d'appello è integrato con al massimo dieci giudici non di carriera.

2bis

Art. 42 cpv. 1bis 1bis

I giudici della corte d'appello sono eletti specificamente per tale corte.

Art. 53 cpv. 2 lett. e e f 2

Alla Corte plenaria competono: e.

la costituzione delle corti penali e delle corti dei reclami penali nonché la nomina dei loro presidenti e vicepresidenti su proposta della Commissione amministrativa;

f.

l'assegnazione dei giudici non di carriera alle corti penali e alle corti dei reclami penali su proposta della Commissione amministrativa;

Art. 55 cpv. 1 e 3 La Corte plenaria costituisce le corti penali e le corti dei reclami penali per due anni. Rende pubblica la composizione di tutte le corti.

1

I giudici delle corti penali e delle corti dei reclami penali sono tenuti a prestare il proprio concorso in queste corti. Se necessario i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella corte d'appello; sono fatti salvi gli articoli 21 capoverso 2 e 56 lettera b CPP4.

3

4

RS 312.0

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Art. 56

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Presidenza delle corti

I presidenti e i vicepresidenti delle corti sono eletti dalla Corte plenaria per due anni; sono rieleggibili due volte.

1

In caso di impedimento, il presidente di una corte è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

2

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale Art. 80 cpv. 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle corti dei reclami penali e della corte d'appello del Tribunale penale federale.

1

Art. 119a Abrogato

2. Codice penale6 Art. 374 cpv. 2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.

2

Art. 381 lett. a Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta: a.

5 6

all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;

RS 173.110 RS 311.0

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3. Codice di procedura penale7 Art. 59 cpv. 1 lett. d Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b­e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente: 1

d.

il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello di un Cantone.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 312.0

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