Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno Proroga e modifica del 13 settembre 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 25 aprile 2013, del 6 marzo 2014 e del 18 agosto 20151 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno, è prorogata.

II I decreti del Consiglio federale del 25 aprile 2013, del 6 marzo 2014 e del 18 agosto 2015 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 51 e 53 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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FF 2013 2629, 2014 2395, 2015 5649

2016-2341

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

FF 2016

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

13 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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