Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017­2019

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20161, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) Art. 49 cpv. 3­5 I direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi formali della Confederazione di importo superiore a 100 000 franchi richiedono la firma doppia.

3

L'apertura di un conto bancario o postale in Svizzera richiede una firma supplementare dell'Amministrazione federale delle finanze.

4

Il Consiglio federale può, in casi particolari, consentire deroghe all'obbligo della firma doppia.

5

2. Legge del 24 marzo 20003 sul personale federale Art. 32k

Rendite transitorie

Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui 1

1 2 3

FF 2016 4135 RS 172.010 RS 172.220.1

2016-0910

4269

Programma di stabilizzazione 2017­2019. LF

FF 2016

all'articolo 21 LAVS4. La rendita transitoria è finanziata generalmente dagli impiegati. Nel singolo caso i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo.

La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di carattere sociale.

2

Art. 41a cpv. 3 Abrogato

3. Legge federale del 5 ottobre 19845 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure Art. 2 cpv. 3 L'Assemblea federale accorda con decreto federale semplice un credito d'impegno pluriennale per le assegnazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

3

4. Legge federale del 4 ottobre 19746 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali Art. 4, rubrica Mandati di risparmio nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 Art. 4a

Mandati di risparmio nel quadro del programma di stabilizzazione 2017­2019

Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario provvisorio 2017­2019 del 1° luglio 2015: 1

2017

2018

2019

in milioni di franchi

1.

2.

3.

4.

5.

Misure nel settore proprio Cooperazione internazionale Altre misure nel settore dei trasferimenti del DFAE Misure nel settore dei trasferimenti del DFI Migrazione e integrazione

4 5 6

RS 831.10 RS 341 RS 611.010

4270

135,2 143,0 0,6

143,4 200,5 1,2

149,8 243,4 1,2

2,6 0,5

2,6 11,4

2,6 11,4

Programma di stabilizzazione 2017­2019. LF

FF 2016

2017

2018

2019

in milioni di franchi

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Altre misure nel settore dei trasferimenti del DFGP Esercito Misure nel settore dei trasferimenti del DDPS Formazione, ricerca e innovazione Agricoltura Altre misure nel settore dei trasferimenti del DEFR Strade e versamento nel fondo infrastrutturale Ambiente Altre misure nel settore dei trasferimenti del DATEC Infrastruttura ferroviaria

6,8

9,0

9,4

130,9 5,2 142,3 74,6 3,5

­ 5,2 168,6 84,6 3,9

­ 5,2 174,4 96,3 4,2

67,5 21,7 6,7

4,5 25,8 6,9

6,9 19,9 7,1

53,1

84,5

93,5

Il Consiglio federale può, nel quadro dell'elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché nel complesso l'obbiettivo annuale di risparmio non ne risulti compromesso.

2

È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e di investimento nel quadro del preventivo e delle sue aggiunte.

3

5. Legge federale del ...7 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato Art. 13 cpv. 1, terzo periodo, 1bis e 1ter ... Prima della ripartizione, l'accantonamento è ridotto degli importi di cui al capoverso 1bis.

1

Gli importi con cui sono stati ridotti i versamenti effettuati nel fondo infrastrutturale negli anni 2016 e nel 2017 sono accreditati al Fondo come segue: 1bis

a.

2018: importo della riduzione 2017 per la correzione del Piano finanziario 2017­2019;

b.

2019: importo della riduzione 2016 per la correzione del Piano finanziario 2017­2019;

c.

2020: importo della riduzione 2017 nel quadro del programma di stabilizzazione 2017­2019.

Se il Fondo è posto in vigore dopo il 2018, gli importi sono accreditati soltanto nei relativi anni rimanenti.

1ter

7

RS ...; FF 2015 1717

4271

Programma di stabilizzazione 2017­2019. LF

FF 2016

6. Legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie Art. 57 cpv. 1bis Il contributo si basa sui prezzi del 2016. È adeguato all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d'intesa con il DATEC.

1bis

Art. 96a

Disposizione transitoria della modifica del ...

Fino alla fine del 2018 il contributo dei Cantoni al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria ammonta a 500 milioni di franchi all'anno.

7. Legge del 21 giugno 20139 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria Art. 7 cpv. 2 2

Dal 1° gennaio 2020 il Fondo costituisce una riserva adeguata.

Art. 12

Disposizione transitoria della modifica del ...

In deroga all'articolo 7 capoverso 1, fino alla fine del 2020 al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria possono essere concessi anticipi a carico del bilancio della Confederazione per un importo complessivo massimo di 150 milioni di franchi.

1

Sugli anticipi concessi sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato.

L'Amministrazione federale delle finanze disciplina i dettagli.

2

8. Legge del 23 giugno 200610 sugli impianti a fune Art. 3 cpv. 5 Abrogato Art. 15a

Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione o autorizzazione

Gli impianti a fune possono essere modificati senza obbligo di approvazione e di autorizzazione, se: 1

a.

8 9 10

non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;

RS 742.101 RS 742.140 RS 743.01

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Programma di stabilizzazione 2017­2019. LF

b.

2

FF 2016

non sono necessarie autorizzazioni o approvazioni secondo altre disposizioni del diritto federale.

In caso di dubbio, si applica la procedura semplificata.

Il Consiglio federale determina quali modifiche possono essere apportate senza approvazione e autorizzazione.

3

Art. 17 cpv. 4 Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune soggetti a concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con l'estinzione della concessione.

4

Art. 29 cpv. 2 Abrogato Art. 29a

Disposizione transitoria della modifica del ...

Se l'autorizzazione d'esercizio degli impianti a fune soggetti a concessione è stata rilasciata o rinnovata fino alla scadenza della concessione, le autorizzazioni d'esercizio rilasciate prima della modifica del ... sono considerate di durata indeterminata.

9. Legge del 20 marzo 200911 sul trasporto di viaggiatori Art. 6 cpv. 3, primo periodo La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo. ...

3

Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e 2, primo periodo ... Le imprese che ricevono contributi o mutui dall'ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all'UFT. ...

1

L'UFT verifica, periodicamente o all'occorrenza, se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell'ente pubblico. ...

2

Art. 67

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le concessioni per impianti a fune rilasciate o rinnovate per la durata massima ammessa secondo il diritto vigente prima della modifica del ... sono considerate rilasciate o rinnovate per 40 anni.

11

RS 745.1

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Programma di stabilizzazione 2017­2019. LF

FF 2016

10. Legge del 7 ottobre 198312 sulla protezione dell'ambiente Art. 17 cpv. 2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.

2

11. Legge federale del 20 dicembre 194613 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 95 cpv. 1bis, primo periodo Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di vigilanza, dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. ...

1bis

12. Legge federale del 19 giugno 195914 su l'assicurazione per l'invalidità Art. 78 cpv. 1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell'assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell'1,6 per cento.

1

13. Legge federale del 18 marzo 199415 sull'assicurazione malattie Art. 66 cpv. 2 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,3 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2

12 13 14 15

RS 814.01 RS 831.10 RS 831.20 RS 832.10

4274

Programma di stabilizzazione 2017­2019. LF

FF 2016

14. Legge federale del 19 giugno 199216 sull'assicurazione militare Art. 2

Assicurazione facoltativa di base

Le persone assicurate ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale), a condizione che siano domiciliate in Svizzera, a partire dal pensionamento possono concludere un'assicurazione di base presso l'assicurazione militare per l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base). L'assicurazione facoltativa di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a­21.

Art. 27a

Tessera d'assicurato

Gli assicurati a titolo professionale e le persone assicurate presso l'assicurazione facoltativa di base hanno diritto a una tessera d'assicurato ai sensi dell'articolo 42a della legge federale del 18 marzo 199417 sull'assicurazione malattie.

Titolo prima dell'art. 66a

Capitolo 2a: Premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati presso l'assicurazione facoltativa di base Art. 66a

Finanziamento

Le seguenti prestazioni dell'assicurazione militare sono finanziate dai premi: a.

prestazioni in caso di malattia e di infortunio non professionale per gli assicurati a titolo professionale;

b.

prestazioni in caso di malattia e di infortunio per gli assicurati a titolo professionale presso l'assicurazione facoltativa di base.

Art. 66b

Premi per le prestazioni in caso di malattia

I premi che gli assicurati devono versare per le prestazioni in caso di malattia sono determinati in base a un grado di copertura dei costi di almeno l'80 per cento dei seguenti costi per malattie non insorte durante il servizio: 1

16 17

a.

cura medica (art. 16 e 18a);

b.

spese di viaggio e di soccorso (art. 19);

c.

cure a domicilio e cure (art. 20);

d.

mezzi ausiliari (art. 21);

e.

spese di gestione amministrativa dell'evento assicurato.

RS 833.1 RS 832.10

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Programma di stabilizzazione 2017­2019. LF

FF 2016

L'obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l'assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi.

2

Art. 66c

Premi per le prestazioni in caso di infortunio

Per gli assicurati a titolo professionale, il premio per gli infortuni non professionali è uguale a quello corrispondente dell'assicurazione contro gli infortuni dovuto dagli altri impiegati della Confederazione.

1

Per le persone assicurate presso l'assicurazione facoltativa di base, il premio per le prestazioni in caso di infortunio corrisponde a un supplemento al premio dovuto per le prestazioni in caso di malattia. Questo supplemento è calcolato in modo da coprire per questa categoria di assicurati i costi delle prestazioni di cui all'articolo 66b capoverso 1 in caso di infortunio.

2

Art. 66d

Modalità

Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare: a.

la forma di riscossione del premio;

b.

la riduzione del premio per gli assicurati con un reddito basso; e

c.

la procedura di adeguamento del premio all'evoluzione dei costi.

15. Legge federale del 20 giugno 195218 sugli assegni familiari nell'agricoltura Art. 20

Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti

Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 194719 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

1

2

L'accantonamento è remunerato da interessi.

16. Legge del 29 aprile 199820 sull'agricoltura Art. 98

Finanziamento

L'Assemblea federale accorda con decreto federale semplice un credito d'impegno pluriennale per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 93 capoverso 1.

18 19 20

RS 836.1 CS 5 807; RU 1954 460 RS 910.1

4276

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FF 2016

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4277

Programma di stabilizzazione 2017­2019. LF

4278

FF 2016