Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; visto l'articolo 55 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), emana le istruzioni seguenti:

Sezione 1: Delegazione Sicurezza Art. 1

Composizione

La Delegazione Sicurezza (DelSic) è una delegazione del Consiglio federale secondo l'articolo 23 LOGA.

1

2

3

Si compone: a.

del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);

b.

del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);

c.

del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

È presieduta dal capo del DDPS.

Art. 2

Compiti

La DelSic ha i compiti seguenti:

1 2

a.

valuta la situazione rilevante in materia di sicurezza;

b.

coordina affari interdipartimentali in materia di politica di sicurezza.

RS 120 RS 172.010

2016-2798

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Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Art. 3

FF 2016

Ritmo delle sedute e segreteria

1

La DelSic si riunisce secondo necessità, ma almeno due volte l'anno.

2

La Segreteria generale del DDPS gestisce la segreteria della DelSic.

Sezione 2: Comitato ristretto Sicurezza Art. 4 1

Composizione

Il Comitato ristretto Sicurezza si compone: a.

del segretario di Stato del DFAE;

b.

del direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

c.

del direttore dell'Ufficio federale di polizia.

La presidenza del Comitato ristretto è assunta a rotazione e disciplinata di comune accordo dai suoi membri.

2

Se necessario, il Comitato ristretto può invitare a singole sedute rappresentanti di altri servizi.

3

Art. 5 1

Compiti

Il Comitato ristretto Sicurezza ha i compiti seguenti: a.

osserva e valuta costantemente la situazione in materia di politica di sicurezza e provvede all'individuazione tempestiva di sfide nel campo della politica di sicurezza;

b.

sulla base dell'analisi della situazione in materia di politica di sicurezza e d'intesa con i servizi specializzati competenti, presenta proposte alle delegazioni competenti del Consiglio federale.

I tre dipartimenti rappresentati nel Comitato ristretto mettono a disposizione le basi per la valutazione congiunta della situazione.

2

Il SIC provvede al coordinamento delle informazioni degli altri organi nel quadro della rete informativa integrata esistente.

3

Art. 6

Coordinamento e segreteria

Il Comitato ristretto Sicurezza è assistito da un gruppo di coordinamento che si compone di un rappresentante di ciascuno dei tre servizi della Confederazione rappresentati in detto Comitato.

1

Il gruppo di coordinamento è responsabile della preparazione e dell'ulteriore elaborazione dal profilo amministrativo e materiale delle sedute del Comitato ristretto.

2

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Il membro del servizio della Confederazione che presiede il Comitato ristretto è responsabile delle prestazioni amministrative di detto Comitato e del gruppo di coordinamento. Allestisce il verbale delle sedute del Comitato ristretto.

3

Art. 7

Vigilanza

I superiori dei membri del Comitato ristretto Sicurezza ricevono i documenti delle sedute e i verbali di detto Comitato.

1

Il Dipartimento il cui rappresentante presiede il Comitato ristretto invia i verbali di detto Comitato alla Delegazione delle Commissioni della gestione.

2

Sezione 3: Gestione di situazioni di crisi in caso di minacce strategiche e catastrofi Art. 8

Compiti del capo del DDPS

Il capo del DDPS sottopone al Consiglio federale misure per la gestione della situazione in caso di: 1

a.

minaccia di ricorrere alla forza o ricorso alla forza che può interessare parti considerevoli della popolazione o istituzioni essenziali (minacce strategiche);

b.

gravi catastrofi naturali o tecnologiche (catastrofi) in cui è necessario l'impiego dell'esercito o in cui la Confederazione assume il coordinamento o la condotta, sempre che la responsabilità non sia già stata attribuita a un altro dipartimento.

Le misure sono discusse preliminarmente in seno alla DelSic se il tempo disponibile lo consente.

2

3

Le misure sono in particolare: a.

l'assunzione del coordinamento e della condotta nell'impiego d'intesa con i Cantoni in occasione di eventi in cui più Cantoni, l'intero Paese o regioni estere limitrofe sono coinvolti in misura tale da rendere necessaria una condotta superiore;

b.

il coordinamento degli impieghi dell'esercito con gli impieghi di polizia cantonali;

c.

la chiamata in servizio e l'impiego in servizio d'appoggio di un effettivo massimo di 2000 militari per un periodo massimo di tre settimane, ad esempio per controllare e proteggere lo spazio aereo, per appoggiare il Corpo delle guardie di confine, per proteggere settori chiave e installazioni, per mantenere aperte le trasversali (strada, ferrovia, vettori energetici, nodi delle comunicazioni), per proteggere le proprie truppe, singole persone e beni degni di particolare protezione nonché per appoggiare la polizia nell'ambito di impieghi di sicurezza;

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d.

l'impiego dei mezzi della Confederazione in caso di aumento della radioattività secondo l'ordinanza del 20 ottobre 20103 sugli interventi NBCN;

e.

le disposizioni per limitare o vietare l'utilizzazione dello spazio aereo svizzero;

f.

l'informazione del pubblico.

Art. 9

Compiti del Comitato ristretto Sicurezza

Il Comitato ristretto Sicurezza coordina e integra le conoscenze specialistiche interne ed esterne alla Confederazione.

Art. 10

Procedura in caso d'urgenza

Se, in caso di minacce strategiche o catastrofi, una deliberazione ordinaria o straordinaria del Consiglio federale è impossibile, il presidente della Confederazione ordina misure cautelari o decide in luogo del Consiglio federale (art. 26 LOGA). Per quanto possibile consulta il capo del DDPS.

1

Se necessario, il Comitato ristretto Sicurezza è a disposizione del presidente della Confederazione e fornisce consulenza e assistenza alla Cancelleria federale.

2

Se necessario, il presidente della Confederazione informa il pubblico, per quanto possibile d'intesa con il capo del DDPS.

3

Il presidente della Confederazione informa al più presto il Consiglio federale sulla situazione e sulle decisioni adottate.

4

Il presidente della Confederazione sottopone al più presto le decisioni adottate al Consiglio federale per approvazione.

5

Sezione 4: Entrata in vigore e scadenza Art. 11 Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2017 e sono applicabili al più tardi fino al 31 dicembre 2021.

2 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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RS 520.17

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