16.047 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2015 del 25 maggio 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2015.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di detta disposizione e concerne i trattati conclusi nel corso del 2015.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali per i quali la Svizzera si è impegnata, vale a dire che ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, cui ha aderito durante lo scorso anno e gli accordi applicabili soprattutto nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: riassunto del contenuto dei trattati e breve presentazione dei motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

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Indice Compendio

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Abbreviazioni

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Introduzione

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Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2007 453), messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2009 4197) e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2014 3525) 2.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'educazione e della ricerca, dal Ministero del lavoro e della politica sociale e dal Ministero dell'economia, concernente il progetto di sostegno all'introduzione di un sistema di formazione professionale duale in Bulgaria, concluso il 30 aprile 2015 2.1.2 Accordo tra la Svizzera e la Croazia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzerocroato destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE allargata, concluso il 30 giugno 2015 2.2 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 2.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto di decentralizzazione e di sviluppo locale, concluso l'11 febbraio 2015 2.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il programma «Salute per tutti», concluso il 20 luglio 2015 2.2.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori, concernente il progetto di potenziamento del Ministero pubblico nel sistema di giustizia penale, concluso il 5 dicembre 2014

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di miglioramento della formazione del personale sanitario in Kirghizistan, concluso il 22 settembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di miglioramento dell'autonomia amministrativa degli istituti sanitari, concluso il 1° gennaio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, concernente il progetto di promozione dell'occupazione nel settore privato, concluso il 4 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto volto a realizzare un sistema sanitario accessibile e di qualità in Kosovo, concluso il 28 maggio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale, concernente il progetto «Risanamento del letto del fiume Strumica», concluso il 18 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, concernente il progetto di rafforzamento del mercato del lavoro, concluso il 21 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldova, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente una riforma delle cure psicosociali in Moldova, concluso il 17 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Serbia, rappresentata dal Ministero dell'educazione, delle scienze e dello sviluppo tecnologico e dall'Agenzia regionale per l'economia e lo sviluppo delle imprese (VEEDA) del distretto di Pcinja, concernente la fase II del progetto di promozione del settore economico nel Sud della Serbia, concluso il 30 luglio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Serbia concernente un contributo al progetto di sostegno al programma per l'occupazione e la riforma sociale in Serbia, che mette l'accento sulla politica per l'occupazione giovanile, concluso il 30 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Svezia, rappresentata da IDEA, concernente un contributo

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al budget annuale di quest'ultima, concluso il 15 settembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'Ucraina, rappresentata dal Ministero dell'educazione e della scienza, e l'impresa Geberit International Sales AG, concernente il progetto di partenariato tra pubblico e privato volto a migliorare la formazione dei montatori di impianti sanitari in Ucraina, concluso il 23 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente un programma di sostegno alla produzione di cotone sostenibile sotto il profilo sociale, ecologico e finanziario mediante un fondo fiduciario di donatori multilaterali in Uzbekistan, concluso il 12 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente il progetto di sviluppo economico regionale sostenibile e inclusivo in Macedonia, concluso il 27 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il progetto di rilevamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani nei Balcani occidentali, concluso il 20 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women in Georgia concernente la valutazione delle questioni di genere nell'agricoltura georgiana, concluso il 18 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata della DSC, e il PNUS concernente un contributo finanziario al progetto volto ad accrescere la partecipazione delle donne alla democrazia locale in Armenia, concluso il 9 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto relativo al patto regionale per l'occupazione e allo sviluppo delle qualifiche necessarie per l'occupazione, concluso il 12 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di miglioramento dei processi per le elezioni democratiche in Kirghizistan, concluso il 19 marzo 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di potenziamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia e Erzegovina, concluso il 6 luglio 2015

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2.2.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Risanamento del letto del fiume Strumica», concluso l'8 luglio 2015 2.2.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto volto ad aumentare l'autonomia dei consigli municipali in Macedonia, concluso il 9 luglio 2015 2.2.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di consolidamento e di perfezionamento della governance economica e ambientale a livello comunale in Bosnia e Erzegovina, concluso il 24 luglio 2015 2.2.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di migrazione integrata e di sviluppo locale, concluso il 27 luglio 2015 2.2.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'attuazione di un progetto di consolidamento della trasparenza e della funzione di autorità di vigilanza del Parlamento della Serbia, concluso il 2 novembre 2015 2.2.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di cooperazione transfrontaliera nelle regioni situate tra il Kirghizistan e il Tagikistan, concluso il 5 novembre 2015 2.2.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di cooperazione transfrontaliera nelle regioni situate tra il Kirghizistan e il Tagikistan, concluso l'11 novembre 2015 2.2.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di miglioramento del sistema di rilevamento dei dati di stato civile in Tagikistan, concluso il 7 dicembre 2015 2.2.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un progetto di miglioramento della salute sessuale dei giovani, concluso il 30 ottobre 2014 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo» 2.3.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Afghanistan, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, concernente il programma di stage, concluso il 15 luglio 2015 2.3.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Afghanistan, rappresentato dal Ministero per la

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ricostruzione e lo sviluppo rurale, concernente il progetto di costruzione, ripristino e manutenzione delle strade con lavoro intensivo, concluso il 24 agosto 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia per la cooperazione internazionale della Germania, concernente la fase di uscita del cofinanziamento dei centri di competenza, concluso il 4 luglio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia per la cooperazione internazionale della Germania, concernente il progetto di sostegno al Comitato dei Paesi donatori per la formazione professionale duale, concluso il 16 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Germania, rappresentata dal Ministero per la cooperazione economica e lo sviluppo, l'Austria, rappresentata dalla sua Agenzia per lo sviluppo, e il Liechtenstein, rappresentato dal suo Servizio per lo sviluppo, concernente il progetto di un Comitato di donatori per la formazione professionale duale, concluso il 16 settembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin, rappresentato dal Ministero della famiglia, degli affari sociali, della solidarietà nazionale, dei disabili e delle persone della terza età, concernente un appoggio all'attuazione del «Programma di potenziamento delle capacità d'azione delle donne», concluso il 15 settembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Governo autonomo del Dipartimento di Cochabamba, concernente il progetto di programma di gestione integrale dell'acqua con un approccio basato sui bacini imbriferi e i cambiamenti climatici, concluso il 15 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'industria mineraria e della metallurgia, concernente il progetto di rafforzamento dell'Unità di consultazione pubblica e di partecipazione comunitaria del Ministero dell'industria mineraria e della metallurgia per generare capacità tecniche nella gestione dei conflitti, concluso il 2 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero delle attività produttive e dell'economia plurale, concernente il progetto di sostegno alle iniziative di questo Ministero,

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che è stato elaborato nel quadro del progetto JIWASA, concluso il 1° aprile 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dall'Università Mayor di San Simón e l'Università Mayor di San Andrés, rappresentate dai rispettivi rettori, concernente il progetto di ricerca applicata per l'adeguamento ai cambiamenti climatici, concluso il 1° aprile 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero per la pianificazione e lo sviluppo, concernente il progetto «Accordo di finanziamento comune a livello nazionale dei bacini imbriferi II», concluso il 12 maggio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di creazione di servizi integrati di giustizia a La Ceja de El Alto e di potenziamento a Plan 3000 de Santa Cruz, sviluppato nel quadro del progetto concernente l'accesso alla giustizia, concluso il 1° luglio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e dell'acqua, concernente il progetto «Biocoltura», nell'ambito del consolidamento istituzionale in Bolivia, concluso il 1° agosto 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e dell'acqua, concernente il progetto «Biocoltura» nell'ambito del consolidamento istituzionale in Bolivia, concluso il 1° agosto 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Biocoltura» nel quadro del consolidamento istituzionale in Bolivia, concluso il 6 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dello sviluppo e dal Ministero dell'ambiente e dell'acqua, concernente il progetto «Resilienza climatica in Bolivia ­ progetto di gestione integrata dei bacini imbriferi», concluso il 3 agosto 2015 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno del piano d'azione operativo della politica nazionale legata alle specificità di genere, concluso il 12 febbraio 2015

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2.3.18 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il programma di valorizzazione del potenziale agropastorale nell'Est del Burkina Faso, concluso il 3 aprile 2015 2.3.19 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il programma di sostegno alla modernizzazione delle aziende famigliari, concluso il 3 aprile 2015 2.3.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il programma di sostegno alla decentralizzazione e alla partecipazione civica, concluso il 27 luglio 2015 2.3.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il programma di sostegno alle riforme e alle elezioni, concluso il 20 agosto 2015 2.3.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il programma di sostegno alla radiodiffusione e alla telediffusione nel Burkina Faso, concluso il 20 agosto 2015 2.3.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione dello sviluppo economico, concernente il programma psicosociale regionale in Burundi, concluso il 24 febbraio 2014 2.3.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle relazioni esterne e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno alla decentralizzazione, concluso il 26 febbraio 2015 2.3.25 Accordo tra la Svizzera e la Cambogia concernente un contributo della DSC al programma nazionale di riforma volto alla democratizzazione e alla decentralizzazione delle strutture, concluso il 30 aprile 2015 2.3.26 Accordo tra la Svizzera e la Cambogia, rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, della selvicoltura e della pesca, concernente un contributo della DSC al progetto RIICE, concluso il 20 ottobre 2015 2.3.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Democratica del Congo, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno al sistema sanitario, concluso il 3 luglio 2015 2.3.28 Accordo di finanziamento tra la Svizzera e la Danimarca concernente il contributo al «Fondo per la governance in Nepal», concluso il 12 dicembre 2014

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2.3.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dalla sua Ambasciata di La Paz, concernente il progetto «Accordo di sviluppo con il Ministero delle attività produttive e dell'economia plurale 2015­2017» in Bolivia, concluso il 30 giugno 2015 2.3.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dalla sua Ambasciata di La Paz, concernente il progetto «JIWASA ­ Rafforzamento delle micro e piccole imprese urbane in Bolivia», concluso il 1° settembre 2015 2.3.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il progetto di miglioramento del reddito e dell'impiego dei produttori di cacao in Honduras, concluso il 9 luglio 2015 2.3.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il progetto di sviluppo economico nel Golfo di Fonseca, concluso il 9 luglio 2015 2.3.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il progetto «Gestione comunitaria dell'acqua ­ Rio Goascoran», concluso l'11 settembre 2015 2.3.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Laos concernente l'elaborazione di strumenti appropriati per la politica e la prassi agricola nel Laos, concluso il 13 marzo 2015 2.3.35 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di partenariato per l'esercizio di una governance appropriata, concluso il 13 aprile 2015 2.3.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, dell'integrazione africana e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno all'educazione non formale, concluso il 31 luglio 2015 2.3.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Marocco concernente l'invio di un esperto, concluso il 19 gennaio 2015 2.3.38 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente la realizzazione di un progetto di educazione allo sviluppo sostenibile in Mongolia, concluso il 28 gennaio 2015 2.3.39 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente la realizzazione di un progetto di sfruttamento minerario su

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piccola scala sostenibile in Mongolia, concluso il 28 gennaio 2015 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente la realizzazione di un progetto di governance e decentralizzazione in Mongolia, concluso il 31 marzo 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Mongolia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la realizzazione di un progetto di sostegno alla politica di decentralizzazione in Mongolia, concluso l'8 settembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Mongolia concernente la realizzazione di un progetto di sostegno alla politica di decentralizzazione in Mongolia, concluso il 21 settembre 2015 Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Unione di Myanmar concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario, concluso il 2 giugno 2015, RS 0.974.257.5 Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il progetto di messa in sicurezza del corso d'acqua e di miglioramento delle condizioni di vita a Chitwan, concluso il 25 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il progetto «Programma del sottosettore ponti sospesi Fase IV», concluso il 25 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il progetto «Programma di microirrigazione», concluso il 10 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal concernente il progetto «Sistema di qualifiche professionali in Nepal», concluso il 22 luglio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero delle finanze e del credito pubblico, concernente il progetto per una formazione economica ed equa nel settore pubblico, concluso il 10 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Niger, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, della cooperazione, dell'integrazione africana e dei Nigeriani all'estero, concernente il programma destinato a promuovere la qualità dell'educazione formale in Niger, concluso il 4 settembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Niger, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, della cooperazione, dell'integrazione africana e dei Nigeriani

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all'estero, concernente il programma di educazione alternativa dei giovani, concluso il 4 settembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Pakistan, rappresentato dalla Segreteria delle regioni tribali amministrate in modo federale, concernente l'aiuto ai progetti innovatori, concluso il 29 aprile 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e le Filippine, concernente il simposio sui pericoli cui sono esposti donne e bambini durante i conflitti organizzato dall'Istituto per la pace e la riconciliazione dell'ASEAN, concluso il 19 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento dello sviluppo internazionale, e il Bangladesh, rappresentato dal Ministero dell'educazione e delle finanze, concernente il finanziamento del progetto per dare opportunità occupazionali e di reddito alle popolazioni sfavorite in Bangladesh attraverso la formazione professionale, concluso l'11 novembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento dello sviluppo internazionale, e il Bangladesh, rappresentato dal Ministero dell'educazione e delle finanze, concernente il finanziamento del progetto per dare opportunità occupazionali e di reddito alle popolazioni sfavorite in Bangladesh attraverso la formazione professionale, concluso il 21 aprile 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tanzania, rappresentata dall'Ufficio del Primo ministro per l'amministrazione regionale e il Governo locale e dal Ministero della sanità, degli affari sociali e delle finanze, concernente un fondo comune per la sanità incentrato sulla prestazione, concluso il 3 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno ai distretti sanitari del Ciad di Yao e Danamadji, concluso il 24 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale, concernente il programma di cartografia e gestione delle risorse idriche del Ciad (ResEau), concluso il 21 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale, concernente il

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programma di sostegno allo sviluppo delle filiere della karité e dell'arachide in Ciad, concluso il 10 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera e la Tunisia concernente l'aiuto in caso di catastrofe, concluso il 16 aprile 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IDA concernente l'attuazione del progetto di sviluppo della responsabilità sociale nella società della Mongolia, concluso il 2 settembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'AIHRC per la promozione dei diritti umani in Afghanistan, concluso l'8 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca asiatica di sviluppo concernente il sostegno al progetto di miglioramento del sistema di formazione professionale pubblica e privata in Bangladesh, concluso il 20 ottobre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente un progetto relativo alla governance istituzionale e all'inclusione finanziaria, concluso il 9 gennaio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente il progetto «Meccanismo di finanziamento con effetto catalizzatore sull'imprenditorialità sociale», concluso l'11 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il sostegno finanziario alla presidenza del Gruppo sulle migrazioni globali (2015), concluso il 9 febbraio 2015 Accordo di sovvenzionamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Fondo verde per il clima e la BIRS concernente il fondo fiduciario per il Fondo verde per il clima, concluso il 14 aprile 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente la cooperazione con il Gruppo consultivo di assistenza ai più poveri, concluso il 19 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il Fondo fiduciario multilaterale per il Khyber Pakhtunkhwa nel Pakistan, concluso il 3 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il rapporto della BM sulle dimensioni nascoste della povertà ­ risorse naturali e ambiente, concluso il 30 settembre 2015

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2.3.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un contributo a una valutazione d'impatto nell'ambito del programma psicosociale nella regione dei Grandi Laghi, concluso l'8 aprile 2015 2.3.71 Accordo tra la Svizzera e la BM concernente la realizzazione del progetto per il miglioramento permanente delle condizioni di vita in Mongolia, concluso il 26 maggio 2015 2.3.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il centro di ricerca CATIE concernente il progetto di adeguamento ai cambiamenti climatici mediante un migliore utilizzo delle risorse idriche in Nicaragua, concluso il 1° aprile 2014 2.3.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Unità di ispezione congiunta concernente la pianificazione e la realizzazione di due valutazioni pilota dell'insieme del sistema delle Nazioni Unite, concluso il 17 dicembre 2014 2.3.74 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ICMPD concernente la ristampa di un'inchiesta sulle politiche migratorie in Africa Occidentale, concluso il 5 novembre 2015 2.3.75 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il DCAF concernente un progetto pilota volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nella gestione del settore della sicurezza in Cambogia, concluso il 10 dicembre 2015 2.3.76 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo a uno studio sulle perdite lungo la catena di creazione del valore alimentare in Swaziland e Zambia, concluso il 14 luglio 2015 2.3.77 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto di gestione partecipativa e integrata dei bacini imbriferi per la lotta contro l'erosione nella regione del Medio Atlas, concluso il 17 luglio 2015 2.3.78 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un sostegno al progetto di consolidamento delle capacità delle autorità palestinesi nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie, concluso l'11 dicembre 2015 2.3.79 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente il Forum mondiale 2015 sulle rimesse e lo sviluppo, concluso il 17 aprile 2015 2.3.80 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente un contributo per la distribuzione di 10 000 «kit di dignità», concluso il 14 maggio 2015 4786

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2.3.81 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'ACNUDU concernente il contributo della Svizzera all'Ufficio dell'ACNUDU in Honduras, concluso il 15 giugno 2015 2.3.82 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'IOB concernente la cooperazione in un progetto pilota su una valutazione congiunta, concluso il 5 febbraio 2014 2.3.83 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2015 e 2016 per il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, concluso il 1° aprile 2015 2.3.84 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2015 e 2016 del centro di sviluppo dell'OCSE, concluso il 9 ottobre 2015 2.3.85 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il sostegno al piano d'azione 2016­2018 per il rafforzamento dei punti di contatto nazionali, concluso il 18 dicembre 2015 2.3.86 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente la rete MOPAN, concluso il 22 dicembre 2015 2.3.87 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM, su mandato del GFMD, concernente un contributo per l'organizzazione di una conferenza a Istanbul, concluso il 5 maggio 2015 2.3.88 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo alla conferenza sulla migrazione intraregionale e la mobilità del lavoro in Africa, concluso il 13 maggio 2015 2.3.89 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il sostegno al progetto di aiuto urgente ai migranti approdati nel Golfo del Bengala sotto forma di cibo, acqua e cure mediche, concluso il 2 giugno 2015 2.3.90 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al progetto volto a rafforzare la gestione della migrazione di manodopera grazie a una cooperazione regionale nei Paesi membri del Processo di Colombo, concluso l'11 giugno 2015 2.3.91 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo a un seminario dedicato all'elaborazione di un indice mondiale della migrazione, concluso il 7 luglio 2015 2.3.92 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente una valutazione degli eventuali cambiamenti

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nelle abitudini migratorie dal Laos e il possibile impatto sulla Thailandia e il Laos, concluso il 15 luglio 2015 2.3.93 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo a iniziative locali per lo sviluppo in Egitto con la partecipazione di egiziani all'estero, concluso il 27 luglio 2015 2.3.94 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo all'elaborazione di una certificazione internazionale e facoltativa delle agenzie di reclutamento, concluso il 25 agosto 2015 2.3.95 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM, concernente il sostegno al progetto di miglioramento del benessere delle donne e degli uomini sfuggiti alla tratta di esseri umani in Bangladesh, concluso il 27 settembre 2015 2.3.96 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo alla presentazione davanti a un pubblico di specialisti dello studio di fattibilità realizzato da IndigoDigital, concluso il 2 ottobre 2015 2.3.97 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un progetto di riduzione della povertà mediante la formazione professionale nel quadro di una migrazione sicura e regolare in Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam, concluso il 6 novembre 2015 2.3.98 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il finanziamento del consigliere della presidenza del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2016, concluso il 3 dicembre 2015 2.3.99 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il sostegno al progetto di rilevamento dei dati sulle condizioni socioeconomiche e sui bisogni specifici per quanto riguarda il reddito e il lavoro delle popolazioni indigene e tribali del Bangladesh, concluso il 2 giugno 2015 2.3.100 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il contributo al programma globale FAIR per il reclutamento equo dei lavoratori migranti, concluso il 17 agosto 2015 2.3.101 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un contributo al rafforzamento di un centro professionale per il sostegno dei lavoratori migranti, concluso il 31 agosto 2015 2.3.102 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un progetto regionale di protezione dei diritti

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dei lavoratori migranti in Medio Oriente, concluso l'8 dicembre 2015 2.3.103 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMM concernente la seconda fase del progetto CLIMANDES, concluso il 21 dicembre 2015 2.3.104 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo per la realizzazione di progetti innovativi di ricerca e sviluppo di dispositivi medici contro le malattie tropicali trascurate, concluso il 20 novembre 2015 2.3.105 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo alle attività dell'OMS per rafforzare le capacità delle autorità di disciplinamento dei medicamenti in Africa, concluso il 16 dicembre 2015 2.3.106 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ONUDI concernente un contributo al progetto di sviluppo della catena di creazione del valore del rosmarino nella Regione Orientale in Marocco, concluso il 28 agosto 2015 2.3.107 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ONUDI, concernente il sostegno al progetto di sviluppo integrativo e durevole dell'economia locale in Alto Egitto, concluso il 21 dicembre 2015 2.3.108 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women concernente un contributo a un programma regionale volto a rafforzare le possibilità di partecipazione di lavoratrici migranti in Asia, concluso il 30 aprile 2015 2.3.109 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women concernente un contributo generale per gli anni 2015­2017, concluso il 9 settembre 2015 2.3.110 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women concernente un contributo al fondo UN Women a favore dell'attuazione a livello mondiale del progetto di valutazione degli OSS in un'ottica di equità sociale e di pari opportunità fra uomo e donna, concluso il 26 novembre 2015 2.3.111 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente un contributo alla conferenza sui diritti fondiari e di proprietà degli sfollati interni e dei rifugiati, concluso il 10 aprile 2015 2.3.112 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente la promozione della pace nello spazio urbano in Afghanistan, concluso il 29 aprile 2015 2.3.113 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente un contributo mirato alla rete

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mondiale per i diritti fondiari delle popolazioni povere, concluso il 30 giugno 2015 2.3.114 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente il progetto di diffusione dei risultati dello studio sulla situazione dell'alloggio e di sviluppo delle capacità, concluso il 1° luglio 2015 2.3.115 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente un sostegno al progetto di partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio a Gaza, concluso il 3 dicembre 2015 2.3.116 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UNAIDS concernente un contributo all'iniziativa «ACT!

2015», concluso il 25 settembre 2015 2.3.117 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente un contributo a un'analisi della sicurezza alimentare in Ruanda, concluso il 16 aprile 2015 2.3.118 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il progetto di sostegno del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS) in Nepal, concluso l'11 settembre 2015 2.3.119 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di sviluppo della capacità d'analisi del Governo del Nicaragua al fine d'identificare una politica di sviluppo sostenibile, concluso il 1° luglio 2014 2.3.120 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno alle attività condotte nel Sudan del Sud nell'ambito della sicurezza dei cittadini e del controllo delle armi, concluso il 6 gennaio 2015 2.3.121 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto per l'istituzione della segreteria del Gruppo dei partner per lo sviluppo, concluso il 14 gennaio 2015 2.3.122 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS per rafforzare l'Ufficio di valutazione indipendente, concluso il 16 marzo 2015 2.3.123 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS riguardante l'invio di un'esperta, concluso il 20 marzo 2015 2.3.124 Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno al progetto di Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace, concluso il 25 maggio 2015 2.3.125 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la partecipazione al progetto di 4790

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sostegno alle elezioni 2015­2016 in Burkina Faso, concluso il 17 giugno 2015 2.3.126 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo generale alle risorse ordinarie del PNUS per il periodo 2015­2017, concluso il 27 luglio 2015 2.3.127 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'acquisto d'inchiostro per le elezioni generali in Myanmar, concluso il 10 settembre 2015.

2.3.128 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'iniziativa africana per i mercati inclusivi, concluso il 17 settembre 2015 2.3.129 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto per colmare il deficit di finanziamento nel partenariato per lo sviluppo stabilito con il Consiglio per lo sviluppo della Cambogia, concluso il 1° ottobre 2015 2.3.130 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di sostegno al processo elettorale in Tunisia, concluso il 21 ottobre 2015 2.3.131 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di un Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, concluso il 28 ottobre 2015 2.3.132 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la partecipazione al progetto di sostegno al ciclo elettorale nel Niger, concluso il 9 novembre 2015 2.3.133 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la continuazione del progetto di potenziamento dello Stato di diritto nella regione del Malakand in Pakistan, concluso l'8 dicembre 2015 2.3.134 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo svizzero al progetto Infranational gouvernance ­ Afghanistan, concluso il 9 dicembre 2015 2.3.135 Accordo fra la Svizzera e il Programma della regione del Pacifico per l'ambiente concernente un contributo per l'organizzazione di una tavola rotonda sui cambiamenti climatici nel Pacifico, concluso l'11 marzo 2015 2.3.136 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCDF concernente un contributo al programma di trasformazione del settore della microfinanza dell'UNRWA in un'istituzione finanziaria indipendente e permanente, concluso il 4 dicembre 2015 2.3.137 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente crediti aggiuntivi per le

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donazioni inferiori o pari a 50 000 dollari (programma ordinario), concluso il 15 giugno 2015 2.3.138 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno al progetto di miglioramento dell'accesso di popolazioni povere e svantaggiate agli impianti igienico-sanitari in Bangladesh, concluso il 10 giugno 2015 2.3.139 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF, in veste di rappresentante di tre organizzazioni dell'ONU, concernente il contributo a un programma alimentare congiunto nella provincia del Sud Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, concluso il 1° luglio 2015 2.3.140 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente una maggiore informazione nutrizionale d'importanza sistemica nel Laos, concluso il 24 luglio 2015 2.3.141 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR concernente un contributo a favore di una teleformazione (via Internet) sul diritto internazionale in materia di acqua dolce e falde freatiche, concluso il 9 aprile 2015 2.3.142 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR concernente il programma di cartografia e di gestione delle risorse idriche nel Ciad, concluso il 3 agosto 2015 2.3.143 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al progetto di preparazione alla diffusione globale di piani di riutilizzo delle acque di scarico, concluso il 2 luglio 2015 2.3.144 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al Progetto sul monitoraggio integrato dell'obiettivo 6 (garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti) e degli obiettivi di efficienza associati all'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, concluso il 20 ottobre 2015 2.3.145 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo al progetto di consulente senior per il Commissario generale, concluso il 4 febbraio 2015 2.3.146 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNWRA concernente il finanziamento di una collaboratrice dell'UNRWA a sostegno dell'Ufficio della cooperazione della DSC a Gerusalemme Est per l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione, 4792

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nonché a sostegno delle iniziative del Sottocomitato dell'UNRWA, concluso l'8 febbraio 2015 2.3.147 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo ai costi di ricerca per la seconda edizione del libro sullo statuto dei rifugiati palestinesi nel diritto internazionale, concluso il 3 novembre 2015 2.3.148 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo al Seminario accademico dell'Università di Exeter, concluso il 1° dicembre 2015 2.3.149 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo al progetto di trasformazione del settore della microfinanza dell'UNRWA, concluso il 14 dicembre 2015 2.3.150 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo supplementare della Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA per il 2016, concluso il 14 dicembre 2015 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) 2.4.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Viceministero della difesa civile, dal Governo autonomo del Dipartimento di Cochabamba e dal Governo autonomo comunale di Cliza, concernente l'attuazione del piano di riabilitazione e di ricostruzione basato sulla prevenzione nel Dipartimento di Cochabamba, concluso il 25 agosto 2014 2.4.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo e del suolo rurali, concernente il progetto di prevenzione delle catastrofi e gestione dei rischi, concluso il 16 gennaio 2015 2.4.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e delle acque, concernente il progetto di prevenzione delle catastrofi e gestione dei rischi, concluso il 2 marzo 2015 2.4.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Colombia, rappresentata dal Ministero dell'alloggio, della città e del territorio, concernente l'attuazione del progetto sull'acqua e sull'igiene integrale in ambiente rurale, concluso il 2 luglio 2015 2.4.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cuba, rapresentata dal Ministero del commercio e degli investimenti esteri, concernente l'aiuto alimentare con

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latte in polvere svizzero a favore di persone anziane e disabili, concluso il 25 febbraio 2015 Accordo quadro tra la Svizzera e l'Etiopia concernente l'aiuto umanitario e la cooperazione tecnica e finanziaria, concluso il 15 luglio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Liberia, rappresentata dal Ministero della sanità e dell'aiuto sociale, concernente la donazione e la consegna di materiale di protezione da distribuire nelle regioni della Liberia esposte al virus Ebola, concluso l'11 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Liberia, rappresentata dal Ministero della sanità e dell'aiuto sociale, concernente i fondi dei settori della sanità al ministero, concluso il 2 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Liberia, rappresentata dal Ministero della sanità e dell'aiuto sociale, concernente la consegna di veicoli d'intervento destinati a sostenere le infrastrutture sanitarie della Liberia nella lotta contro il virus Ebola, concluso il 4 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Liberia, rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, concernente le attività volte a ripristinare e a sviluppare le colture di riso nella Contea di Lofa, concluso il 1° dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le attività intese a rafforzare i programmi nazionali per la sicurezza alimentare e le reti sociali in Mali, concluso il 13 maggio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il contributo al progetto inteso a rafforzare i programmi nazionali per la sicurezza alimentare e le reti sociali definito per orientare l'aiuto alimentare nel Mali, concluso il 23 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal CSA, concernente il contributo al Sistema di allarme rapido, definito per orientare l'aiuto alimentare nel Mali, concluso il 23 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal CSA, concernente le attività intese a rispodere alle crisi alimentari nel Mali, concluso il 23 giugno 2015

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2.4.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UE concernente il progetto di fornitura di pannelli solari a unità di fisioterapia nelle Province di Hamgyong del Sud e di Pyongan del Nord nella Corea del Nord, concluso l'11 giugno 2015 2.4.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UE concernente il contributo al fondo fiduciario dell'UE Fondo Bêkou destinato a progetti umanitari e di sviluppo a favore della Repubblica Centrafricana, concluso il 21 agosto 2015 2.4.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2014 al Fondo speciale per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo di intervento umanitario d'emergenza a favore della Colombia, concluso il 2 dicembre 2014 2.4.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2015 al Fondo di intervento umanitario d'emergenza gestito dall'OCHA, concluso il 5 dicembre 2014 2.4.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2016­2017 al raggruppamento di fondi umanitari dell'OCHA, concluso il 16 dicembre 2015 2.4.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2015 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza, concluso il 31 marzo 2015 2.4.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo supplementare 2015 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza, concluso l'8 dicembre 2015 2.4.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo annuale 2015­2016, concluso il 19 febbraio 2015 2.4.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo specifico 2015 ai programmi della Divisione Sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 23 febbraio 2015 2.4.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dall'OCHA, concluso il 26 marzo 2015 2.4.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo fiduciario a favore dell'aiuto in caso di catastrofe, destinato a sostenere il Fondo umanitario generale dell'OCHA per lo Yemen, concluso il 30 aprile 2015

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2.4.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo fiduciario a favore dell'aiuto in caso di catastrofe, destinato a sostenere il Fondo umanitario generale dell'OCHA per lo Yemen, concluso il 9 dicembre 2015 2.4.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 1° luglio 2015 2.4.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 12 ottobre 2015 2.4.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 23 ottobre 2015 2.4.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo per il 2015 al Fondo di aiuto dell'OCHA per la Siria, concluso il 15 ottobre 2015 2.4.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il contributo 2015­2016 al meccanismo di finanziamento d'emergenza in caso di pandemia, concluso il 23 ottobre 2015 2.4.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo al bilancio di sede 2015 del CICR, concluso il 7 aprile 2015 2.4.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso il 9 febbraio 2015 2.4.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso il 13 luglio 2015 2.4.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso l'8 settembre 2015 2.4.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso l'11 novembre 2015 2.4.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo supplementare 2015 versato nel quadro delle crisi in Siria, in Irak e nel Corno d'Africa, concluso il 26 ottobre 2015 4796

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2.4.38 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Danish Refugee Council (DRC) concernente il sostegno al progetto di protezione dei migranti e degli sfollati interni, concluso il 6 luglio 2015 2.4.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza inteso a garantire la sicurezza alimentare e il sostentamento di nuclei famigliari rurali e semi-urbani in Siria, concluso il 14 dicembre 2014 2.4.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al progetto di gestione integrata dei bacini imbriferi del Medio Atlante, concluso il 18 maggio 2015 2.4.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto di gestione partecipativa e integrata dei bacini imbriferi per la lotta all'erosione nella regione del Medio Atlante, concluso l'11 dicembre 2015 2.4.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al progetto condotto nel Sudan del Sud nell'ambito della sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, concluso il 7 luglio 2015 2.4.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto destinato a ridurre la vulnerabilità in un contesto di penuria idrica in Giordania, dovuta all'aumento della domanda di derrate alimentari e di energia, concluso il 7 dicembre 2015 2.4.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la GIZ concernente il programma per ripristinare la resilienza ai cicloni, alle siccità e ai cambiamenti climatici condotto nel Vanuatu, concluso il 3 dicembre 2015 2.4.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la GIZ concernente il progetto di valorizzazione dell'esercitazione regionale di simulazione di catastrofi (ARDEX) dell'ASEAN nel Brunei, concluso il 7 dicembre 2015 2.4.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUDU concernente il sostegno dell'ACNUDU nella conduzione del gruppo di protezione nei Territori palestinesi occupati, concluso il 10 aprile 2015 2.4.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUDU concernente il sostegno dell'ACNUDU nella conduzione del gruppo di protezione nei Territori palestinesi occupati (fase 2), concluso il 15 dicembre 2015 2.4.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente la costruzione a Gambella in Etiopia di

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alloggi provvisori per i rifugiati del Sudan meridionale, concluso il 3 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM riguardante il contributo al progetto inteso a migliorare l'accesso ai servizi di base da parte dei rifugiati siriani che vivono a Mersin, concluso il 15 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il sostegno alle operazioni nella regione di Bentiu nel Sudan del Sud, concluso il 29 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al progetto di solidarietà con i bambini del Maghreb e del Machreq, concluso il 31 marzo 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il sostegno alle attività di quest'ultimo nella Provincia del Nord Kivu, concluso il 22 maggio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il progetto di ricostruzione di scuole distrutte dalle inondazioni che hanno colpito lo Stato di Rakhine (Myanmar), concluso il 1° dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il sostegno alle operazioni nella regione di Unity and Upper Nile States nel Sudan del Sud, concluso il 1° dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al progetto di alloggi temporanei per rafforzare la resilienza della popolazione siriana colpita dalla crisi, concluso il 10 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women concernente un contributo al progetto di accesso ai servizi giudiziari per donne e bambini vittime della tratta di essere umani in Marocco, concluso il 1° settembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UNHabitat concernente l'invio di un'esperta presso l'UNHabitat in Nepal, nel quadro del coordinamento delle misure di riabilitazione e di ricostruzione dopo il terremoto, concluso il 20 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UNHabitat concernente un progetto sulle ripercussioni della crisi siriana su Tripoli e Tiro, concluso il 10 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSCE concernente il contributo 2015 per la riduzione dei rischi di catastrofe e il miglioramento della sicurezza nella zona dell'OSCE, concluso il 24 giugno 2015

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2.4.60 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSESGY riguardante l'invio di un'esperta, concluso il 29 ottobre 2015 2.4.61 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2015 alla rete dei centri logistici del PAM, concluso il 4 febbraio 2015 2.4.62 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso il 10 febbraio 2015 2.4.63 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore dei profughi sahrawi in Algeria, concluso il 12 febbraio 2015 2.4.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord, concluso il 12 febbraio 2015 2.4.65 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di gruppi di popolazione vulnerabili a Cuba, concluso il 12 febbraio 2015 2.4.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare a Gibuti, concluso il 12 febbraio 2015 2.4.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare in Nicaragua, concluso il 12 febbraio 2015 2.4.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan, concluso il 12 febbraio 2015 2.4.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente un contributo all'UNHAS nella Repubblica Centrafricana, concluso il 14 aprile 2015 2.4.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il sostegno alle operazioni condotte nel Sudan del Sud, concluso il 4 maggio 2015 2.4.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso il 16 settembre 2015

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2.4.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo all'UNHAS in Nigeria, concluso il 12 ottobre 2015 2.4.73 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente un contributo all'UNHAS in Sudan, concluso il 12 ottobre 2015 2.4.74 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2015 versato nel quadro delle crisi in Siria, in Iraq e nel Corno d'Africa, concluso il 23 ottobre 2015 2.4.75 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente un contributo all'UNHAS in Sudan, concluso il 27 ottobre 2015 2.4.76 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2015-2016 all'attuazione della strategia del PAM per migliorare la protezione della popolazione civile nell'ambito dell'aiuto alimentare, concluso il 9 novembre 2015 2.4.77 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2015 alle attività condotte sul terreno dal PAM nonché il contributo all'UNHAS, concluso il 21 dicembre 2015 2.4.78 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al progetto di ripristino dei mezzi di sussistenza nei Comuni siriani colpiti dalla crisi siriana, concluso il 7 dicembre 2014 2.4.79 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo alla realizzazione del progetto per il rafforzamento delle competenze di gestione dei rischi di catastrofi in Libano, concluso il 12 dicembre 2014 2.4.80 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo alla realizzazione di un progetto per la creazione di impieghi per i giovani a Gaza, concluso il 12 marzo 2015 2.4.81 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo 2015 al finanziamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, concluso il 17 giugno 2015 2.4.82 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo alla consultazione mondiale in vista del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario 2016, concluso il 29 settembre 2015 2.4.83 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno delle attività in relazione al 4800

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Fondo umanitario generale dell'OCHA per il Sudan del Sud, concluso il 26 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo alla realizzazione di un progetto per migliorare le condizioni di vita nei quartieri palestinesi in Libano, concluso il 7 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo per la realizzazione di un progetto volto a restaurare i mezzi di sussistenza dei Comuni siriani colpiti dalla crisi che imperversa nel Paese, concluso il 13 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto «Crescita inclusiva e sviluppo umano sostenibile», concluso il 16 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e il segretariato dell'ISDR concernente il contributo annuale 2015­2016, concluso il 24 luglio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ISDR concernente il contributo annuale 2015­2016 a favore del gruppo di lavoro multinazionale che raggruppa esperti del settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 22 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo 2015 a favore della Divisione per il sostegno e la gestione dei programmi dell'ACNUR, concluso il 4 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR, concluso il 18 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo annuale 2015, concluso il 6 marzo 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo supplementare 2015 versato nel quadro delle crisi in Siria, in Iraq e nel Corno d'Africa, concluso il 26 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il sostegno del progetto di Caritas Alessandria volto a promuovere le competenze imprenditoriali dei rifugiati siriani e l'ottenimento di borse di studio da parte di questi rifugiati, concluso l'8 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito nel settore della

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protezione dei bambini vulnerabili nella regione di Bomi, in Liberia, concluso il 12 novembre 2014 2.4.95 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito nel settore dell'aiuto alimentare a donne e bambini malnutriti nella regione di Bomi, in Liberia, concluso il 12 novembre 2014 2.4.96 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente la promozione di misure preventive per la lotta contro la propagazione del virus Ebola in Mali, concluso il 5 dicembre 2014 2.4.97 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno dei bambini affetti dal virus Ebola nel settore della sicurezza e del benessere, concluso il 15 dicembre 2014 2.4.98 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto volto ad agevolare l'accesso dei bambini traumatizzati a un sostegno psicosociale di qualità, concluso il 16 dicembre 2014 2.4.99 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo specifico 2015 per le attività condotte sul campo dall'UNICEF, concluso il 23 marzo 2015 2.4.100 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo annuale 2015­2016 a favore dell'EMOPS a Ginevra, concluso il 30 aprile 2015 2.4.101 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo al progetto nel settore dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene nel Sudan del Sud, concluso il 29 maggio 2015 2.4.102 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il coordinamento del sottogruppo «protezione dell'infanzia» nella Repubblica Centrafricana, concluso il 2 giugno 2015 2.4.103 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente misure di soccorso basate sul meccanismo «Rapid Response to Movements of Population», (RRMP) a favore della popolazione della Repubblica democratica del Congo costretta a migrare, concluso il 18 dicembre 2015 2.4.104 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR concernente il progetto «Linee guida per l'integrazione del clima, dell'ambiente e della riduzione dei rischi di catastrofe», concluso il 25 marzo 2015

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2.4.105 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo aggiuntivo al Fondo generale dell'UNRWA 2014, concluso il 4 dicembre 2014 2.4.106 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo al progetto dell'iniziativa del Commissario generale «Miglioramento delle relazioni del personale» concluso il 4 dicembre 2014 2.4.107 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo al Fondo generale dell'UNRWA 2015 per il sostegno a lungo termine delle riforme istituzionali dell'organizzazione, concluso il 10 dicembre 2014 2.4.108 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo versato dalla Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA per il 2014, a favore del programma dell'UNRWA in Siria, concluso il 10 dicembre 2014 2.4.109 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo al Fondo generale dell'UNRWA 2016­2017 per il sostegno a lungo termine delle riforme istituzionali dell'organizzazione, concluso il 17 dicembre 2015 2.4.110 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma dei volontari delle Nazioni Unite in Colombia, concluso il 9 marzo 2015 Messaggio del 29 giugno 2011 concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana (FF 2011 5683) 2.5.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Costa d'Avorio, rappresentata dal Ministero di Stato e dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Seminario regionale sul disarmo umanitario», concluso il 12 giugno 2015 2.5.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Croazia, rappresentata dall'Ufficio preposto alla lotta contro le mine, concernente un progetto a sostegno della prima Conferenza d'esame della Convenzione sulle armi a grappolo, concluso il 17 agosto 2015 2.5.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Mali, rappresentato dal Ministero della riconciliazione nazionale, Direzione delle finanze e del materiale, concernente il progetto a sostegno del processo di pace maliano: dispositivo di dialogo inclusivo per l'attuazione dell'Accordo per la pace e la riconciliazione, concluso il 2 settembre 2015

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Niger, rappresentato dall'Alta Autorità per il consolidamento della pace (HACP), concernente il progetto per la promozione della partecipazione dei cittadini e il consolidamento della pace nella regione di Diffa, concluso il 18 settembre 2015 2.5.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e le Filippine, rappresentate dall'Autorità di ricorso incaricata delle vittime di violazioni dei diritti umani, concernente il progetto che incoraggia «l'adozione» di una sezione, concluso il 26 novembre 2015 2.5.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Commissariato serbo per i rifugiati e la migrazione, rappresentato dalla Commissione per le persone scomparse, concernente il progetto «MINE-Tailing Heap 1, Raska» relativo all'individuazione di eventuali fosse comuni, concluso il 17 novembre 2015 2.5.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto per la promozione dei diritti dell'uomo e della parità delle persone LGBT e la lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, concluso il 9 aprile 2015 2.5.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Segretariato generale del Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto «Gruppo consultivo internazionale», concluso il 29 maggio 2015 2.5.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto «Commissario per i diritti umani», concluso il 1° luglio 2015 2.5.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Segretariato generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, concernente il contributo al progetto di tavola rotonda sull'applicazione delle norme e dei meccanismi internazionali relativi ai diritti umani da parte di mediatori nazionali e regionali in Russia, in particolare per le quanto concerne i diritti delle persone private della libertà, concluso il 1° settembre 2015 2.5.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Segretariato generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, concernente il contributo al progetto «Campagna parlamentare per porre fine al trattenimento di bambini migranti», concluso il 28 settembre 2015 2.5.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Segretariato generale del Consiglio d'Europa concernente 4804

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il contributo al progetto «Sostegno alla riforma della creazione della figura dell'ombudsman in Kosovo», concluso il 12 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa concernente l'attuazione di progetti da parte del Fondo fiduciario per i diritti umani, concluso l'8 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Fondo internazionale di Visegrad, concernente il contributo al progetto «Centro per gli studi dell'est ­ sorveglianza della migrazione», concluso il 14 maggio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) concernente il contributo al team di osservatori civili, concluso il 21 settembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo al progetto per il sostegno dell'unità mediatica dell'OHCHR, concluso il 30 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente un contributo al progetto di promozione e di protezione dei diritti umani durante manifestazioni pacifiche, in previsione dell'attuazione della risoluzione 25/38 del Consiglio dei diritti umani, concluso il 24 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo al sostegno del mandato del relatore speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, concluso il 24 marzo 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo finanziario della Svizzera all'OHCHR per il 2015, concluso il 10 aprile 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo al progetto di sostegno delle attività del suo comitato consultivo, concluso il 14 luglio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo al progetto «Sostegno all'elaborazione di una legge concernente le sanzioni sostitutive alla pena di morte in Madagascar», concluso il 7 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo a un progetto in

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materia di responsabilità e di risarcimento, concluso il 30 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo a un progetto di agevolazione del dialogo sociale nelle regioni di Nariño e di Magdalena Medio (sud dei dipartimenti di Bolívar e di Cesar) in Colombia, concluso il 27 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo per le attività dell'OHCHR in Yemen, concluso il 27 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Segreteria generale dell'OAS concernente il contributo al progetto «Imágenes para la memoria» ­ contributi di vari attori e territori alla promozione della pace, concluso il 23 aprile 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Segreteria generale dell'OAS concernente il contributo al progetto di monitoraggio della situazione in America in materia di libertà d'espressione e di scambio di esperienze sull'accesso all'informazione, concluso il 12 maggio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il contributo della Svizzera per la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, mediante l'organizzazione di tavole rotonde internazionali, concluso il 6 marzo 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto volto a sviluppare nuovi metodi per garantire un aiuto completo al ritorno e alla reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani in Ungheria, concluso il 15 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNODC concernente il contributo al progetto di elaborazione di un documento tecnico che proponga linee guida e principi basati sulle principali nozioni di cui all'articolo 6 del Protocollo contro il traffico illecito di migranti, concluso il 6 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNODC concernente un contributo al progetto per attuare con maggiore vigore tre note di riflessione relative alle principali nozioni stabilite dal Protocollo sulla tratta di esseri umani, concluso il 6 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e UN Women concernente il progetto volto a rafforzare il ruolo delle donne libiche quali ambasciatrici di pace, concluso il 13 luglio 2015

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2.5.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e UN Women concernente un contributo al progetto volto a rafforzare l'obbligo di rendiconto in caso di violenze legate a un conflitto o di violenze di genere e che prevede l'invio di un inquirente per sostenere la missione di valutazione dell'ONU in Libia, concluso il 7 dicembre 2015 2.5.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente un contributo al progetto dell'OSCE per la promozione della formazione interculturale in Ucraina, concluso il 26 marzo 2015 2.5.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dal suo segretariato, concernente un contributo al progetto dell'OSCE «Gruppo di personalità eminenti sulla sicurezza europea quale progetto comune», concluso il 26 marzo 2015 2.5.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Corte di conciliazione e d'arbitrato in seno all'OSCE concernente il contributo al progetto dell'OSCE per l'organizzazione di un colloquio internazionale sulle procedure di conciliazione nel mondo globalizzato di oggi, concluso il 6 maggio 2015 2.5.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il contributo al progetto relativo al sostegno, allo sviluppo delle capacità e alla sensibilizzazione all'interno dell'OSCE per migliorare la gestione e la riforma del sistema di sicurezza, concluso il 6 maggio 2015 2.5.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente un contributo al progetto dell'OSCE volto a sostenere l'autoregolamentazione dei media in Montenegro e la commissione speciale incaricata di sorvegliare le inchieste svolte sulle aggressioni subite dai giornalisti, concluso il 15 luglio 2015 2.5.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il contributo al progetto che prevede la partecipazione della rete OSCE di laboratori d'idee e d'istituti accademici al gruppo di personalità eminenti, concluso il 22 settembre 2015 2.5.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente la messa a disposizione di uno specialista di questioni politiche, concluso il 10 febbraio 2015 2.5.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il sostegno dell'OCHA per il Vertice

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mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario, concluso il 19 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo a favore del progetto di aiuto immediato al dialogo politico in Libia, concluso il 26 maggio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al programma «Alleanze territoriali per la pace e lo sviluppo in Colombia», concluso il 10 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al Fondo fiduciario tematico del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 1° luglio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al progetto «Comitato di dialogo libano-palestinese ­ Piano strategico, 1a fase», concluso il 16 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ambasciata svizzera di Minsk, e il PNUS, rappresentato dal suo delegato bielorusso, concernente il contributo al seminario di accompagnamento dell'esame periodico universale in vista di un approccio coordinato, concluso il 25 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al progetto di sviluppo di capacità a favore della Commissione elettorale dello Zimbabwe, concluso il 1° dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al Fondo di consolidamento della pace dell'ONU, concluso il 14 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS, rappresentato dal suo programma «Partenariato per la pace» concernente il progetto del Comitato per le persone scomparse a Cipro relativo all'esumazione, all'identificazione e al rimpatrio delle spoglie delle persone scomparse a Cipro, concluso il 16 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNDPA concernente il contributo al progetto di rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno dei buoni uffici delle Nazioni Unite, concluso il 3 marzo 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNDPA, concernente il contributo al «Multi-YearAppeal 2014­2015», concluso il 17 giugno 2015

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2.5.51 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNIDIR concernente un contributo al progetto di piattaforma internazionale che raggruppi le direttive sulle armi di piccolo calibro e le relative munizioni al fine di sostenere le operazioni sul terreno, concluso il 5 maggio 2015 2.5.52 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNODA concernente il contributo al fondo per il sostegno della collaborazione sul disciplinamento degli armamenti, concluso il 21 settembre 2015 2.5.53 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNODA concernente l'attuazione della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza dell'ONU mediante lo sviluppo, negli Stati africani, delle capacità necessarie a impedire l'acquisto di armi e d munizioni da parte di terroristi o di gruppi terroristici, concluso il 2 dicembre 2015 2.5.54 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNOPS concernente la messa a disposizione di personale per il servizio di lotta antimine delle Nazioni Unite a Ginevra, concluso il 18 agosto 2015 2.5.55 Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione politica del DFAE, e il Programma Volontari delle Nazioni Unite concernente il contributo per il 2016 al programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite, concluso il 27 novembre 2015 Accordi sull'accesso al mercato del lavoro per le persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti 2.6.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e Israele rappresentato dal Ministero degli affari esteri sull'esercizio dell'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 29 luglio 2015 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.8.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il GCERF ai fini di determinare lo statuto giuridico del GCERF in Svizzera, concluso il 26 maggio 2015, RS 0.192.120.194.1 2.8.2 Scambio di lettere tra la Svizzera e il GCERF concernente lo statuto dei membri del personale di nazionalità svizzera

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in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), concluso il 26 maggio 2015, RS 0.192.120.194.11 2.8.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Centro per il dialogo umanitario concernente i privilegi e le immunità del Centro in Svizzera, concluso il 3 luglio 2015, RS 0.192.120.192.1 2.8.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNESCO riguardante un contributo a favore del programma «Accesso a un'educazione di qualità per gli adolescenti nelle aree toccate dal conflitto armato in Iraq», concluso il 23 dicembre 2014 2.8.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNESCO concernente il versamento di un contributo a favore del Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, concluso il 16 dicembre 2015 2.8.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNESCO concernente il versamento di un contributo a favore del Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, concluso il 16 dicembre 2015 2.8.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2015, concluso il 19 giugno 2015 2.8.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2015, concluso il 30 giugno 2015 2.8.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR nel 2015, concluso il 1° luglio 2015 2.8.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il dodicesimo seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 15 dicembre 2015 2.8.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'ONU concernente il contributo unico a favore dell'organizzazione della Giornata di Porte Aperte per i 70 anni dell'ONU del 24 ottobre 2015 al Palazzo delle Nazioni a Ginevra, concluso il 29 settembre 2015 2.8.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'ONU e le 4810

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organizzazioni internazionali a Vienna, e l'IAEA concernente il contributo straordinario in vista delle ispezioni supplementari dell'IAEA in Iran previste dal Piano d'azione congiunto globale (PACG) tra l'E3/UE+3 e la Repubblica islamica dell'Iran, concluso l'11 novembre 2015 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 15 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto dell'OSCE relativo al sostegno di esperti nazionali per la partecipazione a misure dellOSCE volte a instaurare la fiducia nel settore cibernetico, concluso il 5 agosto 2015 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente un secondo fondo speciale NATO-PpP in Mauritania, concluso il 15 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la NATO concernente il sostegno al fondo speciale NATOPpP in Giordania, concluso il 15 dicembre 2015 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 15 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, e l'UNICEF concernente il sussidio per l'affitto dell'ufficio dell'Organizzazione a Ginevra, concluso il 7 dicembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, e la Banca mondiale concernente il sussidio per l'affitto del suo ufficio a Ginevra, concluso il 24 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, e l'UNOG concernente un contributo al «Perception Change Project», concluso il 2 giugno 2015

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2.8.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, e l'UNOG concernente il contributo al «Perception Change Project», concluso il 14 dicembre 2015 2.8.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UNDOC concernente il finanziamento parziale di un progetto di manuale sul ricorso alla violenza e alle armi da fuoco da parte della polizia e delle forze armate, concluso il 27 maggio 2015 2.8.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UNICRI concernente il finanziamento di uno studio sulla giustizia giovanile in un contesto di lotta contro il terrorismo, concluso il 31 luglio 2015 2.8.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'OHCHR concernente il finanziamento di uno studio sulle risposte conformi ai diritti dell'uomo da dare alla minaccia costituita dai combattenti terroristi stranieri, concluso l'11 novembre 2015 2.8.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU concernente il contributo per il progetto di sviluppo delle capacità a favore del disarmo e della sicurezza internazionale per i funzionari della Repubblica popolare democratica di Corea, concluso il 30 novembre 2015 2.8.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNIDIR concernente un contributo volontario all'UNIDIR, concluso il 12 dicembre 2014 2.8.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Fondazione WEF relativo allo statuto della Fondazione del WEF in Svizzera, concluso il 23 gennaio 2015, RS 0.192.122.945.1 2.8.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Fondazione del WEF concernente la cooperazione tra la Svizzera e il WEF, concluso il 26 marzo 2015 2.8.29 Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale 2.8.30 Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale 3

Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, concluso il 19 febbraio 2015 RS 0.831.109.776.11

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Accordo tra la Svizzera e la Cina concernente l'Accordo sulla cooperazione in materia di derrate alimentari, medicinali, dispositivi medici e cosmetici, concluso il 21 gennaio 2015 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, concluso il 5 ottobre 2015

Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein concernente l'attuazione dell'articolo 13 capoverso 1 lettera c e del capitolo VI dell'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, concluso il 10 settembre 2015 4.2 Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente l'esenzione dal visto per i titolari di un passaporto ordinario per un soggiorno di breve durata, concluso il 21 aprile 2015 4.3 Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 21 aprile 2015 4.4 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare cinese sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso l'11 dicembre 2015 4.5 Accordo tra la Svizzera e il Perù concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 14 dicembre 2015 4.6 Accordo tra la Svizzera e il Laos sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 14 gennaio 2015 4.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato della migrazione del DFGP, e la Cina, rappresentata dall'Amministrazione delle entrate e uscite del Ministero per la sicurezza pubblica, concernente l'identificazione di presunti cittadini cinesi che soggiornano illegalmente in Svizzera, concluso l'8 dicembre 2015 4.8 Accordo tra la Svizzera e l'Angola concernente la cooperazione in materia di migrazione, concluso il 6 febbraio 2013 4.9 Accordo tra la Svizzera e l'Angola concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 6 febbraio 2013

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4.10 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DFGP, e l'UE concernente i requisiti di qualità e sicurezza del collegamento alla rete TESTA-ng realizzata nell'ambito del programma ISA, concluso il 5 dicembre 2014 / 15 gennaio 2015 5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Cooperazione militare in materia di istruzione 5.1.1 Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e la Royal Air Force concernente la visita della scuola di pilotaggio a Valley/GB, concluso il 27 luglio 2015 5.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Slovenia, rappresentata dal suo Ministero della difesa, concernente l'utilizzo del simulatore di volo alla base aerea di Emmen, concluso il 20 agosto 2015 5.1.3 Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e le Forze aeree svedesi concernente la messa a disposizione del supporto da parte della nazione ospitante nell'ambito dell'esercitazione «ARCTIC CHALLENGE 2015», concluso il 4 giugno 2015 5.1.4 Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e l'Agenzia svedese per gli armamenti e la tecnica di difesa concernente l'utilizzo del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto da parte del Paese ospitante durante l'edizione 2015 della Corsa ISSYS, concluso il 25 settembre 2015 5.1.5 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna, rappresentata dal suo Ministero della difesa, concernente la partecipazione di membri dell'Aeronautica militare spagnola a un corso di istruzione UAS a Emmen, concluso il 13 gennaio 2015 5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Turchia concernente il supporto fornito dalla Turchia durante l'esercitazione della NATO «TIGER MEET 2015», in Turchia, concluso il 28 aprile 2015 5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercitazione militare «NIGHTWAY», concluso il 13 ottobre 2015 5.1.8 Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e l'Aeronautica militare francese, concernente un addestramento comune sulla base aerea di Emmen, concluso il 1° maggio 2015 5.1.9 Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia, rappresentata dal suo Ministero della difesa, concernente la formazione di un equipaggio

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di carro armato al CIM di Thun, concluso il 14 settembre 2015 5.1.10 Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania, rappresentata dal suo Ministero della difesa, concernente la partecipazione di militari dell'esercito tedesco all'esercitazione TIRO ALTO 2015, concluso il 9 novembre 2015 5.1.11 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Austria, rappresentata dal Ministero federale della difesa e dello sport, concernente la partecipazione di militari dell'esercito austriaco all'esercitazione TIRO ALTO 2015 organizzata in Svizzera, concluso il 12 novembre 2015 5.1.12 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Austria, rappresentata dal Ministero federale della difesa e dello sport, concernente il progetto pilota di scambio di reclute della fanteria 2016 tra la Svizzera e l'Austria, concluso il 10 novembre 2015 5.1.13 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente uno scambio a scopo di addestramento tra il Frogman Corps danese e il Comando delle Forze speciali svizzere, concluso il 4 maggio 2015 5.1.14 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente il soggiorno di un allievo pilota e di un monitore di volo francesi presso la scuola di piloti delle Forze aeree, concluso il 22 ottobre 2015 5.1.15 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2015» ad Albacete, concluso il 14 settembre 2015 5.1.16 Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione a un'istruzione sui lavori di brillamento, concluso il 26 novembre 2015 Accordi per il promovimento della pace 5.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e il Dipartimento del sostegno alle missioni delle Nazioni Unite (UNDFS) concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU, concluso il 2 luglio 2015 5.2.2 Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, rappresentata dall'UNOPS, concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri alla MINURSO, concluso l'8 settembre 2015

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Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, rappresentata dall'UNOPS, concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri alla MINUS, concluso l'8 settembre 2015 5.2.4 Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, rappresentata dall'UNOPS, concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri alla MONUC, concluso l'8 settembre 2015 5.2.5 Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, rappresentata dall'UNOPS, concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri alla MINUSMA, concluso l'8 settembre 2015 5.2.6 Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, rappresentata dall'UNOPS, concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri al quartier generale di missioni di pace dell'ONU, a New York, concluso l'8 settembre 2015 5.2.7 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi concernente l'integrazione di militari dell'Esercito svizzero nel contingente olandese a sostegno della MINUSMA, concluso il 7 maggio 2015 5.2.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, Dipartimento di supporto sul campo (DFS), concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri al quartier generale dell'ONU, concluso il 19 marzo 2015 Altri accordi internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.3.1 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente il settore d'allenamento transfrontaliero delle Forze aeree EUC 25, concluso il 25 febbraio 2015 5.3.2 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, la Germania, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Finlandia, la Francia, l'Italia, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Svezia e la Repubblica Ceca concernente il supporto fornito dalla nazione ospitante durante l'esercitazione della NATO «Trial EMBOW XV», concluso il 15 settembre 2015 5.3.3 Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Finlandia, rappresentata dal suo Ministero della difesa, concernente lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie per le reti di comunicazione ad alta capacità e

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il collegamento di sistemi C4IS, concluso il 30 ottobre 2015 5263 6

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Dipartimento federale delle finanze 6.1 Accordo quadro tra la Svizzera e Frontex che disciplina le modalità di finanziamento della partecipazione della Svizzera alle attività operative di Frontex, concluso il 17 febbraio 2015 6.2 Accordo quadro tra la Svizzera e Frontex che disciplina le modalità di finanziamento della partecipazione della Svizzera alle attività operative di Frontex, concluso il 28 marzo 2015 6.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SFI, e l'Irlanda, rappresentata dall'amministrazione fiscale irlandese, concernente l'interpretazione dell'articolo 3 capoverso 3 della Convenzione dell'8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificato dal protocollo del 26 gennaio 2012, concluso il 18 settembre 2015 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2007 453), messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2009 4197) e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2014 3525) 7.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri e l'agenzia di promozione delle PMI, concernente il progetto di sostegno metodologico per lo sviluppo di acquisti pubblici sostenibili in Bulgaria, concluso il 18 marzo 2015 7.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'ambiente e della gestione delle acque, concernente il progetto di smaltimento rispettoso dell'ambiente dei pesticidi obsoleti e altri prodotti fitosanitari, concluso il 21 aprile 2015 7.1.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'ambiente e della gestione delle acque, concernente i progetti pilota per la raccolta rispettosa

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dell'ambiente e l'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi, concluso il 21 aprile 2015 7.1.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, il municipio di Sofia e la società pubblica per il trasporto elettrico di Sofia, concernente il progetto di tram moderni per la città di Sofia, concluso il 15 ottobre 2015 7.1.5 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto d'istituzionalizzazione del concetto europeo e label «Città dell'energia», concluso il 2 aprile 2015 7.1.6 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di gestione moderna ed efficace dell'illuminazione dell'infrastruttura pubblica nella città rumena di Suceava, concluso il 2 aprile 2015 7.1.7 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED nella città rumena di Arad, concluso il 28 maggio 2015 7.1.8 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano nella città rumena di Brasov, concluso il 25 giugno 2015 7.1.9 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di promozione del potenziale d'esportazione delle PMI rumene, concluso il 17 giugno 2015 7.1.10 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED nella città rumena di Cluj-Napoca, concluso il 9 luglio 2015 7.1.11 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano nella città rumena di Arad, concluso il 16 luglio 2015

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7.1.12 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di ripristino energetico degli edifici pubblici nella città rumena di Brasov, concluso il 23 luglio 2015 7.1.13 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di sostituzione degli autobus diesel con autobus elettrici nella città rumena di Cluj-Napoca, concluso il 29 luglio 2015 7.1.14 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di promozione dei veicoli elettrici nella città rumena di Suceava, concluso il 30 luglio 2015 7.1.15 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di ripristino dell'efficacia energetica delle scuole pubbliche nella città rumena di Cluj-Napoca, concluso il 27 agosto 2015 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro relativo alla cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 7.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei Ministri, concernente l'assistenza finanziaria per il secondo progetto volto a rafforzare le competenze per lo sviluppo d'infrastrutture importanti per il settore del gas in Albania, concluso il 18 marzo 2015 7.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kirghizistan concernente un'assistenza finanziaria per il progetto «Naryn Water and Wastewater», concluso il 23 luglio 2015 7.2.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto sull'acqua a Naryn, concluso il 22 ottobre 2015 7.2.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il progetto «Tajik Water Fase II», concluso il 12 marzo 2015 7.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ucraina, rappresentata dal Servizio nazionale veterinario e fitosanitario, concernente il progetto di controllo della sicurezza della catena alimentare ucraina basato su una ponderazione del rischio, concluso il 30 giugno 2015

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, dell'edilizia e dei servizi comunali e della città di Zhytomyr, concernente il supporto tecnico e finanziario per il progetto «Efficienza energetica Zhytomyr», concluso il 7 maggio 2015 7.2.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità dell'AFSA, concluso il 22 dicembre 2014 Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139): Credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 7.3.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Egitto concernente il progetto di miglioramento della gestione dei rifiuti ospedalieri pericolosi con il Ministero della salute e della popolazione, concluso il 19 gennaio 2015 7.3.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Egitto concernente la seconda fase del programma di miglioramento dei servizi di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico, concluso il 7 maggio 2015 7.3.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana concernente il progetto «Sostegno del settore dell'energia elettrica in Ghana nel quadro della terza fase del Ghana Energy Development and Access Project», concluso il 13 aprile 2015 7.3.4 Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente l'aiuto budgetario generale 2015­2017, concluso il 9 novembre 2015 7.3.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Perù, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Agenzia peruviana per la cooperazione internazionale (APCI), concernente l'attuazione di un programma di rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche a livello subterritoriale, concluso il 9 ottobre 2015 7.3.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Perù, rappresentato dall'Agenzia peruviana per la cooperazione internazionale (APCI) e dal Ministero peruviano dell'ambiente, concernente il progetto d'oro responsabile, concluso il 9 gennaio 2015 7.3.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Perù concernente il progetto di sostegno della agenda nazionale sulla competitività, concluso il 12 ottobre 2015

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Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Serbia concernente il progetto «Technoparc Belgrado - il nuovo strumento d'esportazione serbo», concluso il 12 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Serbia concernente il progetto di rafforzamento dell'assistenza alla Serbia nel processo di adesione all'OMC, concluso il 6 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca asiatica di sviluppo concernente l'aumento della capacità della Banca asiatica di sviluppo mediante trasferimento di mezzi finanziari del Fondo asiatico di sviluppo, concluso il 19 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca asiatica di sviluppo concernente il fondo per la resilienza urbana di fronte ai cambiamenti climatici, concluso il 30 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca asiatica di sviluppo concernente la modernizzazione della gestione delle entrate fiscali in determinati governi locali in Indonesia, concluso il 4 maggio 2015 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca nazionale del Vietnam concernente la seconda fase del progetto «Bank Director's Training», concluso il 10 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca centrale della Colombia concernente l'attuazione del programma di assistenza tecnica della SECO a favore delle banche centrali, concluso l'8 luglio 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca di sviluppo tedesca (KfW) concernente il finanziamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti solidi in Egitto, concluso il 10 dicembre 2014 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente un fondo fiduciario per un'inclusione finanziaria responsabile, concluso il 6 gennaio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il progetto «Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation», concluso il 27 maggio 2015 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il programma di partenariato sull'acqua, concluso il 10 ottobre 2015

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7.3.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'Associazione internazionale dello sviluppo concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il programma di assistenza per la gestione del settore dell'energia, concluso il 10 ottobre 2015 7.3.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento di PEFA in Colombia, concluso il 15 ottobre 2015 7.3.21 Accordo amministrativo tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, la BIRS e l'Associazione internazionale dello sviluppo concernente il programma per il sostegno globale e programmatico nel settore dell'estrazione di materie prime, concluso il 26 ottobre 2015 7.3.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente la Piattaforma di conoscenze per lo sviluppo urbano in Sudafrica ­ Fondo speciale di donatori multilaterali, concluso il 25 settembre 2015 7.3.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente il Fondo speciale per il centro di consulenza in infrastrutture pubblico-private ­ Agenda sul cambiamento climatico integrato con il programma di partenariato pubblico-privato, concluso il 3 dicembre 2015 7.3.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente il Programma per i trasporti urbani in Africa ­ Terzo piano di sviluppo ­ Fondo di donatori multilaterali, concluso il 23 dicembre 2015 7.3.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI) concernente il cofinanziamento per l'attuazione del piano strategico 2015­2018 di CABRI, concluso il 31 luglio 2015 7.3.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Centro del Commercio Internazionale (CCI) concernente il Fondo fiduciario del CCI, concluso il 2 ottobre 2015 7.3.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Centro per il commercio Internazionale (CCI) concernente il contributo bilaterale al progetto di sostegno della catena di valore aggiunto nel settore tessile e dell'abbigliamento, concluso il 23 ottobre 2014 7.3.28 Accordo di finanziamento tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Centro interamericano delle Amministrazioni fiscali concernente l'attuazione di un progetto di assistenza tecnica a favore delle Amministrazioni fiscali dell'America latina, concluso il 2 aprile 2015 4822

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7.3.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES concernente il progetto «Programma di rafforzamento delle istituzioni, delle capacità concorrenziali e della protezione dei consumatori in America latina, Fase III», concluso il 27 febbraio 2015 7.3.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES concernente il progetto «BioTrade Facilitation Programme (BTFB) Fase III», concluso il 30 luglio 2015 7.3.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES concernente il rafforzamento delle capacità per la gestione integrata del debito in Albania, concluso il 4 dicembre 2015 7.3.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il contributo svizzero al Centro di assistenza tecnica nell'Africa orientale, concluso il 27 luglio 2015 7.3.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente le attività di promozione dell'inclusione finanziaria delle microimprese in Indonesia, concluso il 5 agosto 2015 7.3.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL, rappresentata dall'Ufficio internazionale del lavoro, concernente il progetto «Labour market inventory II», concluso l'11 dicembre 2015 7.3.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OMC concernente il progetto «Accordo di fondo fiduciario per agevolare la partecipazione alla Decima conferenza ministeriale dell'OMC ai delegati dei Paesi meno sviluppati», concluso il 13 maggio 2015 7.3.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente il progetto «Programma di sviluppo economico locale della SECO nel distretto di Ilembe ­ Filiere e poli di competenze ­ Sudafrica», concluso il 29 luglio 2015 7.3.37 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il PNUS concernente il progetto relativo alle piattaforme nazionali di materie prime per innescare trasformazioni settoriali, concluso il 14 settembre 2015 7.3.38 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il PNUA concernente la Dichiarazione sul Capitale Naturale, concluso l'8 dicembre 2015 7.3.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il PNUS concernente il potenziamento delle associazioni di imprese in Ucraina, concluso il 26 marzo 2015 7.3.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'«International Finance Corporation (IFC)» concernente

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7.4

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il sostegno finanziario per il completamento del rapporto «Women, Business and the Law», concluso il 16 marzo 2015 7.3.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'«International Finance Corporation (IFC)» concernente il cofinanziamento del programma globale per le infrastrutture finanziarie, concluso il 10 ottobre 2015 7.3.42 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'«International Finance Corporation (IFC)» concernente l'attuazione di un programma per il rafforzamento dei mercati dei capitali in Paesi in sviluppo, concluso il 18 aprile 2015 7.3.43 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNOPS concernente il contributo al programma «Cities Alliance», concluso il 6 novembre 2014 7.3.44 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il PNUA concernente il progetto di partenariato per lo sviluppo dell'economia verde, concluso il 6 gennaio 2015 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.4.1 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 6 maggio 2015, RS 0.916.225.14 7.4.2 Accordo fra la Svizzera e il Liechtenstein complementare allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 6 maggio 2015, RS 0.812.101.951.41 7.4.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SEFRI, e l'Associazione AAL concernente la partecipazione della Svizzera come Stato partner del programma AAL 2, concluso il 25 marzo 2015 7.4.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SEFRI, e il Segretariato EUREKA concernente la partecipazione della Svizzera come Stato partner del programma Eurostar 2, concluso il 23 marzo 2015 7.4.5 Notifica di concessione di preferenze a favore di servizi e fornitori di servizi dei Paesi meno sviluppati, depositata all'OMC il 30 luglio 2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla circolazione stradale, concluso il 18 giugno 2015

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8.2

Accordo multilaterale M 284 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), concernente il trasporto di liquidi viscosi anche pericolosi per l'ambiente se trasportati in recipienti non superiori a 5 l, concluso il 20 luglio 2015 8.3 Accordo Multilaterale M 285 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A conformemente all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), concernente il trasporto di apparecchiature contenenti pile al litio, concluso il 20 luglio 2015 8.4 Accordo Multilaterale M 286 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), concernente le limitazioni della circolazione nelle gallerie, concluso il 20 luglio 2015 8.5 Accordo tra la Svizzera e Maurizio concernente il traffico aereo di linea, concluso il 5 maggio 2015 8.6 Accordo tra la Svizzera e l'Arabia Saudita concernente il traffico aereo di linea, concluso il 4 luglio 2009 8.7 Accordo tra la Svizzera e la Francia, rappresentata dalla Società nazionale delle ferrovie francesi (SNCF Réseau) concernente il finanziamento dei lavori della stazione di Annemasse necessari all'accesso dei treni svizzeri a 15KV, concluso il 6 novembre 2015 8.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DATEC, e l'UE, rappresentata dalla CE, concernente il progetto «646453-ERANET Smart Cities and Communities» del programma Orizzonte 2020, concluso il 18 marzo 2015 8.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DATEC, e l'UE, rappresentata dalla CE, concernente il progetto «646039 ­ ERANet Smart Cities and Communities SmartGridPlus» del programma Horizon 2020, concluso il 18 marzo 2015 8.10 Accordo di coordinamento delle frequenze fra la Svizzera e la Francia concernente la radiodiffusione digitale terrestre nella banda III, concluso il 15 aprile 2015 8.11 Accordo concernente il coordinamento delle frequenze fra la Svizzera e la Francia per l'utilizzo del servizio di comunicazione mobile tra 790 e 2690 MHz nelle infrastrutture sotterranee del CERN, concluso il 22 settembre 2015 8.12 Accordo concernente il coordinamento delle frequenze fra la Svizzera e la Francia per l'utilizzo del servizio di comunicazione mobile nelle bande di frequenza di 880 e di 960 MHz sul fondo

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del CERN e al di fuori delle sue infrastrutture sotterranee, concluso il 23 giugno 2015 8.13 Accordo tra la Svizzera, l'Austria, la Germania e il Liechtenstein relativo alla pianificazione e al coordinamento di frequenze per dei sistemi di comunicazione mobile a banda larga nelle bande di frequenza 880-915 / 925-960 MHz e 1710-1785 / 18051880 MHz, concluso a Vienna il 28 ottobre 2015 8.14 Accordo tra la Svizzera, l'Austria, la Germania e il Liechtenstein relativo all'approvazione di intese tra gli operatori delle reti di telefonia mobile, concluso il 28 ottobre 2015 8.15 Accordo di finanziamento tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, l'UFAM e l'UNOOSA a Vienna, concernente il finanziamento di attività di collegamento a Ginevra dell'Ufficio dell'ONU per gli affari dello spazio extra-atmosferico in collaborazione con il segretariato di GEO (Group on Earth Observation) in previsione dell'apertura di un ufficio di collegamento a Ginevra, concluso il 24 luglio 2015 9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen, di Dublino/Eurodac e degli altri accordi associati 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2015/219 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione del SIS II, concluso il 27 febbraio 2015 9.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2015/215 relativo all'attuazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen sulla protezione dei dati e l'attuazione provvisoria di certe parti delle disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti il SIS II nel Regno Unito, concluso il 27 febbraio 2015 9.3 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel SIS II o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II, concluso il 16 aprile 2015 9.4 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 1585 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Angola, in Armenia, in Azerbaigian, a Cuba e in Palestina, concluso il 16 aprile 2015 9.5 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE che concerne il recepimento della decisione di esecuzione C(2015) 5561

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definitivo relativa alle specifiche tecniche del meccanismo di comunicazione VIS-Mail e che abroga la decisione 2009/377/CE e la decisione di esecuzione C(2012) 1301, concluso il 7 settembre 2015.

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 6940 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Afghanistan, India, Marocco, Singapore e Trinidad e Tobago, concluso il 12 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera e la Lituania concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 15 gennaio 2015 Accordo tra la Svizzera e la Lettonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 26 febbraio 2015 Accordo tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 3 marzo 2015 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 25 marzo 2015 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 6 maggio 2015 Accordo tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 9 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso l'11 giugno 2015 Accordo tra la Svizzera e il Lussemburgo concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 25 settembre 2015 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 7 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 13 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera e la Slovacchia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso 23 ottobre 2015 Accordo tra la Svizzera e il Portogallo concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 27 novembre 2015

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10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimenti 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 10.5 Dipartimento federale delle finanze 10.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

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Abbreviazioni AAS

ADD

AELS AIEA AIS ASEAN BERS IDB BIRS BIS BM CE CICR UNCTAD CSI DATEC DDIP DDPS DFAE DFGP DOI DPS DSC DSU Europol

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31) Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordi di associazione alla normativa di Dublino) (RS 0.142.392.68) Associazione europea di libero scambio Agenzia internazionale per l'energia atomica Associazione internazionale di sviluppo (International Development Association) Associazione delle Nazioni dell'Asia Sudorientale Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development) Banca interamericana di sviluppo Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development IBRD) Banca interamericana di sviluppo Banca mondiale Comunità europea Comitato Internazionale della Croce Rossa Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development) Comunità degli Stati indipendenti Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale di giustizia e polizia Divisione Nazioni Unite e organizzazioni internazionali del DFAE Divisione Politica di sicurezza del DFAE Direzione dello sviluppo e della cooperazione Divisione Sicurezza umana del DFAE Ufficio europeo di polizia

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FAO FMI ITC LAgr LCStr LD LPRI LFerr LFR LFSP LM LNA LOGA LStat LSO LStr NATO OCHA OCSE UFAG UFAM OHCHR OIF OIL OIM OMC OMM 4830

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) Fondo monetario internazionale International Trade Centre Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0) Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1) Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.010) Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (RS 641.91) Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01) Legge federale del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organization) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Ufficio federale dell'agricoltura Ufficio federale dell'ambiente Ufficio dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) Organizzazione internazionale della francofonia Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione meteorologica mondiale

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OMS ONG UNODC ONOG UNAIDS OSCE PAM PMI SECO SFI UE UFCOM UNCCD UNDP UNDPA UNESCO UNFPA UNHCR UNICEF UNIDIR UNIDO UNITAR UNO UNODA UNOOSA UNOPS UNRISD

Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione non governativa Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UN Office on Drugs and Crime) Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra Programma delle Nazioni Unite per l'HIV/Aids Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Programma alimentare mondiale (World Food Programme) Piccole e medie imprese Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Unione europea Ufficio federale delle comunicazioni Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Development Programme) Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (United Nations Department of Political Affairs) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Children's Fund) Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research) Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organization) Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office of Disarmament Affairs) Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extraatmosferico (United Nations Office for Outer Space Affairs) Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (United nations Research Institute for Social Development)

4831

FF 2016

UNRWA WEF

4832

Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) Forum economico mondiale (World Economic Forum)

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Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto, presentato in ossequio a questa disposizione, menziona gli accordi conclusi nel 2015 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto contiene, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nella propria competenza.

Il rapporto contiene inoltre le decisioni dei comitati misti o di altri organi istituiti dai trattati, per quanto queste decisioni possano avere valore di trattato o di emendamento di un trattato esistente. Il nostro Collegio federale determina, in base alla portata della decisione considerata, se questa condizione è adempiuta.

I trattati conclusi in gran numero in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo) sono classificati per tema preceduti da un'introduzione che espone il contesto politico in cui si inserisce l'azione del nostro Collegio nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Gli sviluppi dell'acquis di Schengen approvati dal nostro Collegio come trattati figurano anch'essi nel presente rapporto. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico.

La trattazione del rapporto 20141 da parte del Parlamento non ha sollevato alcuna discussione sul contenuto né sulla forma del rapporto.

A seguito di una modifica dell'articolo 7a LOGA concernente la conclusione autonoma di trattati internazionali da parte del nostro Collegio entrata in vigore il 1° maggio 2015 (RU 2015 969), la numerazione dei capoversi applicabili della norma menzionata è cambiata.

1

FF 2015 3339

4833

FF 2016

La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto, rispetto all'anno scorso.

Capitolo

Capitolo 2 Capitolo 2.1 Capitolo 2.2 Capitolo 2.3 Capitolo 2.4 Capitolo 2.5 Capitolo 2.6

2014

2015

25 113 89 56 2

2 31 (7)2 150 (10) 110 (19) 54 (1) 1

26

12

22

30

Capitolo 2.8

Trattati del DFAE Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Aiuto umanitario Promozione civile della pace e sicurezza umana Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Altri trattati internazionali del DFAE

Capitolo 3

Trattati del DFI

_

3

Capitolo 4

Trattati del DFGP

9

10

Capitolo 5

Trattati del DDPS

20

27

Capitolo 6

Trattati del DFF

1

3

Capitolo 7 Capitolo 7.1 Capitolo 7.2 Capitolo 7.3 Capitolo 7.4

Trattati del DEFR Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Altri trattati del DEFR

2 13 30 4

15 7 44 5

Capitolo 8

Trattati del DATEC

16

15

Capitolo 9

Schengen ­ Dublino/Eurodac

11

6

439

526

Capitolo 2.7

Totale

2

Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2014 che per ragioni di tempo non è stato possibile considerare nel rapporto del 2014 e che sono ora stati conteggiati nel rapporto 2015.

4834

FF 2016

Modifiche di trattati 10.1

DFAE

164

215(11)

10.2 10.3

DFI

3

5

DFGP

7

7

10.4

DDPS

2

3

10.5

DFF

5

1

10.6

DEFR

78

97

10.7

DATEC

11

18

270

346

Totale

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella competenza del nostro Collegio. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del nostro Collegio, ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il nostro Collegio, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il nostro Collegio ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato, il nostro Collegio deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: A.

Contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato.

B.

Motivi: esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C.

Conseguenze finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

4835

FF 2016

E.

4836

Entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori del trattato nel caso in cui, per ragioni legate alle scadenze, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

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2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2007 453), messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2009 4197) e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2014 3525) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei 10 Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 sono stati impiegati completamente fino alla metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania entro la fine del 2014. I contributi per la Croazia dovranno essere impiegati entro la metà del 2017. Questo spiega perché nel 2015 sono stati conclusi pochi nuovi trattati. Nella maggior parte dei casi si tratta di modifiche di trattati (estensione della durata, riassegnazione interna del budget). Le modifiche figurano nei numeri 10.1.1­10.1.75.

Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario alle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione dei settori privato e commerciale, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

4837

FF 2016

2.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'educazione e della ricerca, dal Ministero del lavoro e della politica sociale e dal Ministero dell'economia, concernente il progetto di sostegno all'introduzione di un sistema di formazione professionale duale in Bulgaria, concluso il 30 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra i due Paesi riguardo alla realizzazione del progetto di sostegno all'introduzione di un sistema di formazione professionale duale in Bulgaria. Disciplina in particolare la gestione del contributo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

L'obiettivo del progetto è di introdurre un sistema di formazione professionale duale in Bulgaria grazie al know-how della Svizzera. La formazione professionale deve rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro in modo che i giovani diplomati possano trovare un lavoro più facilmente.

C.

3 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2015 ed è valido fino al 30 giugno 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi debitamente motivato.

4838

FF 2016

2.1.2

Accordo tra la Svizzera e la Croazia concernente l'attuazione del programma di cooperazione svizzero-croato destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE allargata, concluso il 30 giugno 2015

A.

L'accordo rientra nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento.

Definisce le modalità dell'attuazione del programma di cooperazione svizzero-croato destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'UE allargata. Fissa in particolare gli obiettivi, gli strumenti e le priorità tematiche e geografiche del contributo svizzero.

B.

La Croazia si è associata all'UE il 1° luglio 2013, divenendo il suo 28° Stato membro. L'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE nelle strutture comunitarie europee costituisce un'importate garanzia di pace, stabilità e prosperità in Europa. Conformemente alla dichiarazione d'intenti conclusa con l'UE il 27 febbraio 2006 e agli allegati alla dichiarazione d'intenti firmati il 25 giugno 2008 e il 2 maggio 2014, la Svizzera partecipa con il suo contributo all'allargamento alla riduzione delle disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata.

C.

45 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo entra in vigore a decorrere dalla data della seconda nota diplomatica, con la quale si notifica che le procedure interne necessarie all'entrata in vigore sono state compiute. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 31 agosto 2015, la Croazia non ancora. L'accordo copre il periodo d'impegno dall'11 dicembre 2014 al 31 maggio 2017 e il periodo di pagamento dall'11 dicembre 2014 al 10 dicembre 2024. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4839

FF 2016

2.2

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera intende favorire uno sviluppo duraturo globale per ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e tre regioni dell'ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldavia e Ucraina). L'aiuto alla transizione svizzero è attuato dalla DSC e dalla SECO. La DSC sostiene la decentralizzazione, il buon governo e l'accesso delle popolazioni sfavorite alla consulenza giuridica e ai servizi sociali. Essa promuove la riforma dei sistemi sanitari e la distribuzione decentralizzata dell'acqua, l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo di filiere di valore aggiunto che consentano in particolare alle popolazioni povere e rurali di accedere al mercato.

Altri temi dell'aiuto alla transizione sono i cambiamenti climatici e la migrazione.

La cooperazione mira a sostenere gli sforzi profusi dai Governi, dagli attori della società civile e dall'economia privata per risolvere i problemi connessi alla transizione.

4840

FF 2016

2.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il progetto di decentralizzazione e di sviluppo locale, concluso l'11 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione concernente il progetto di decentralizzazione e di sviluppo locale in Albania.

B.

Il progetto permette alla DSC di operare nell'ambito d'intervento «Democratizzazione, decentralizzazione e sviluppo locale», uno dei quattro pilastri della Strategia 2014­2017 della cooperazione svizzera in Albania. Il rafforzamento delle capacità dei governi locali nel nord dell'Albania, l'allocazione durevole a livello nazionale delle risorse a favore della decentralizzazione e dello sviluppo locale e la definizione di un quadro giuridico incentivante contribuiscono ad ampliare i servizi proposti ai cittadini, a migliorarne la qualità e a garantire che siano inclusivi.

C.

7,28 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 febbraio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4841

FF 2016

2.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente il programma «Salute per tutti», concluso il 20 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione concernente il programma «Salute per tutti» in Albania.

B.

Il programma «Salute per tutti» consente alla DSC di operare nel settore d'intervento della salute, uno dei quattro pilastri della Strategia 2014­2017 della cooperazione svizzera in Albania. L'obiettivo del programma è di migliorare l'accesso della popolazione albanese, in particolare dei gruppi più vulnerabili, a un'assistenza medica di qualità.

C.

9,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4842

FF 2016

2.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori, concernente il progetto di potenziamento del Ministero pubblico nel sistema di giustizia penale, concluso il 5 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione concernente il progetto di potenziamento del Ministero pubblico nel sistema della giustizia penale.

B.

L'obiettivo del programma è di aiutare le autorità di Bosnia e Erzegovina a realizzare il sistema di perseguimento penale, migliorare le inchieste penali ed eseguire in modo più efficace i compiti nel settore del perseguimento penale.

C.

1,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2014 ed è valido fino al 30 novembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4843

FF 2016

2.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di miglioramento della formazione del personale sanitario in Kirghizistan, concluso il 22 settembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Kirghizistan per quel che riguarda l'attuazione di un progetto volto a migliorare la formazione del personale sanitario. Questo progetto si inscrive nel programma di riforme del sistema sanitario in Kirghizistan.

B.

L'obiettivo del progetto è di migliorare la qualità della formazione del personale medico nei dispensari locali. È soprattutto nelle regioni rurali che il livello delle esigenze in materia di cure mediche di base deve essere migliorato e che gli standard di qualità devono essere applicati negli studi medici generalisti. La DSC partecipa dal 2008 alla riforma del sistema di formazione nel settore sanitario. Lo scopo è di assicurare un'assistenza medica di qualità nell'insieme del Paese.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2014 e copre il periodo dal 15 maggio 2014 al 30 aprile 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4844

FF 2016

2.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di miglioramento dell'autonomia amministrativa degli istituti sanitari, concluso il 1° gennaio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Kirghizistan per quel che riguarda l'attuazione di un progetto volto a migliorare l'autonomia amministrativa degli istituti sanitari.

B.

Lo scopo del progetto è di migliorare l'efficacia e la qualità delle cure mediche di base. I servizi amministrativi degli istituti sanitari devono essere modernizzati e beneficiare di una maggiore autonomia. Un'esperienza pilota è svolta in tre ospedali e tre centri famigliari situati nei distretti di Ton, Tup e Djeti Oguz nella regione d'Issyk-Kul.

C.

4,16 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4845

FF 2016

2.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, concernente il progetto di promozione dell'occupazione nel settore privato, concluso il 4 febbraio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione nel quadro del progetto di promozione dell'occupazione nel settore privato in Kosovo. Il progetto consentirà di organizzare meglio le PMI e le branche che ne hanno bisogno, di rafforzare la loro competitività a livello nazionale e internazionale e di incoraggiare la partecipazione delle donne. Gli obiettivi concreti sono i seguenti: le PMI delle branche interessate dal progetto aumentano la loro produttività e creano nuovi impieghi e fonti di reddito; meglio organizzate e più solide, le PMI condizionano attivamente il contesto giuridico ed economico nella loro branca; le donne sono meno ostacolate nella vita professionale.

B.

Il progetto rappresenta una priorità del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero del commercio e dell'industria del Kosovo.

C.

5,798 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2015 e copre il periodo dal 16 novembre 2014 al 15 novembre 2017. Il ritardo della sua entrata in vigore è dovuto alla lunghezza delle procedure proprie al Governo kosovaro.

L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4846

FF 2016

2.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto volto a realizzare un sistema sanitario accessibile e di qualità in Kosovo, concluso il 28 maggio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione per il progetto volto a realizzare un sistema sanitario accessibile e di qualità in Kosovo. Il progetto consente di sviluppare in Kosovo un sistema sanitario durevole in grado di offrire prestazioni di qualità alla popolazione, compresi i gruppi sociali più vulnerabili.

B.

Il progetto rappresenta una priorità del programma di cooperazione con il Kosovo e corrisponde a un settore d'intervento prioritario del Ministero della sanità del Kosovo.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° marzo al 30 novembre 2015. Il ritardo della sua entrata in vigore è dovuto alla lunghezza delle procedure proprie al Governo kosovaro. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4847

FF 2016

2.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione territoriale, concernente il progetto «Risanamento del letto del fiume Strumica», concluso il 18 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità dell'attuazione del progetto concepito per assistere la Macedonia nel garantire le premesse essenziali per contrastare il progressivo degrado del letto del fiume Strumica e nel migliorare l'equilibrio dell'ecosistema e la sua resistenza alle crescenti emissioni dannose. Il progetto ha inoltre lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione e la qualità dell'approvvigionamento idrico nonché quella dei servizi di smaltimento delle acque di scarico.

B.

I principali attori nazionali, regionali e locali coinvolti lavoreranno per definire il quadro della collaborazione nell'attuazione del programma di misure stabilite nel piano di sfruttamento, conformemente alla direttiva sull'acqua dell'UE e ai regolamenti nazionali, e per completare il registro nazionale sulle acque sotterranee. Questo accordo disciplina le modalità della cooperazione con la Macedonia.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2015 ed è valido fino al 31 gennaio 2017. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

4848

FF 2016

2.2.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, concernente il progetto di rafforzamento del mercato del lavoro, concluso il 21 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità applicabili alle attività per l'attuazione di un progetto concepito per aiutare la Macedonia ad aumentare l'offerta di posti di lavoro, in particolare per i giovani e le donne, e per creare più di 2000 nuovi impieghi sull'arco di quattro anni. Il progetto sarà attuato da Swisscontact in stretta collaborazione con il partner locale, l'Agenzia per lo sviluppo della Regione di Pelagonia.

B.

L'obiettivo principale del progetto è di consentire a donne e uomini abili al lavoro, in particolare i giovani, di accedere a un impiego dignitoso o svolgere un'attività indipendente che permettano di conseguire un salario più elevato. L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la DSC e la Macedonia.

C.

6,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4849

FF 2016

2.2.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Moldova, rappresentata dal Ministero della sanità, concernente una riforma delle cure psicosociali in Moldova, concluso il 17 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la Moldova per quanto riguarda l'estensione del programma sanitario svizzero nel settore delle cure psicosociali.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare il benessere delle persone affette da disturbi psichici, consentendo loro di avere accesso a servizi di migliore qualità negli istituti psicosociali situati nei loro Comuni di domicilio. La prima tappa consisterà nel rielaborare e mettere in atto le basi giuridiche e finanziarie della riforma delle cure psichiatriche.

C.

5,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

4850

FF 2016

2.2.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Serbia, rappresentata dal Ministero dell'educazione, delle scienze e dello sviluppo tecnologico e dall'Agenzia regionale per l'economia e lo sviluppo delle imprese (VEEDA) del distretto di Pcinja, concernente la fase II del progetto di promozione del settore economico nel Sud della Serbia, concluso il 30 luglio 2015

A.

L'accordo di progetto concluso con la VEEDA rafforza il settore economico aprendo ai giovani e alle donne nuove prospettive professionali, in particolare nella trasformazione del legno e nell'economia agricola.

B.

A causa della persistente crisi economica, in Serbia il 19 per cento della popolazione attiva è senza occupazione (di cui la metà giovani). Il distretto di Pcinja continua a fabbricare prodotti tradizionali legati alla trasformazione del legno e all'economia agricola. Sfruttando questo potenziale e dispensando consigli in vista della creazione di microimprese, la VEEDA intende offrire nuove prospettive professionali alle donne e ai giovani, e ridurre in tal modo il tasso disoccupazione.

C.

5,53 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° agosto 2015 al 30 settembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4851

FF 2016

2.2.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Serbia concernente un contributo al progetto di sostegno al programma per l'occupazione e la riforma sociale in Serbia, che mette l'accento sulla politica per l'occupazione giovanile, concluso il 30 ottobre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione nel progetto di sostegno al programma per l'occupazione e la riforma sociale in Serbia, che mette l'accento sulla politica per l'occupazione giovanile. L'attuazione delle riforme nel settore degli affari sociali e dell'occupazione costituisce una delle principali priorità del Governo serbo.

B.

Oltre la metà dei giovani serbi sono disoccupati. La Svizzera dispone di una notevole esperienza nel settore dell'occupazione e delle riforme sociali che mette a disposizione per la realizzazione del progetto. L'obiettivo è di ridurre l'elevato tasso di disoccupazione giovanile in Serbia.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4852

FF 2016

2.2.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Svezia, rappresentata da IDEA, concernente un contributo al budget annuale di quest'ultima, concluso il 15 settembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la Svezia, rappresentata dall'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA). Si tratta di un contributo al budget annuale di questa organizzazione.

B.

Fondato nel 1995 a Stoccolma, IDEA beneficia dello statuto di osservatore presso l'ONU. Conta 28 Stati membri, tra i quali la Svizzera dal 2006. Dispone di uffici regionali in Africa e nelle regioni Asia-Pacifico, America Latina e Caraibi, Asia dell'Ovest e Africa del Nord. Il suo obiettivo è di sostenere le istituzioni democratiche e i processi democratici durevoli, efficaci e legittimi. Nel 2015 la presidenza di IDEA è stata assunta dalla Svizzera.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2015 e copre il periodo dal 1° ottobre 2015 al 30 giugno 2019. Se il suo partner non rispetta le condizioni dell'accordo, la DSC può denunciare immediatamente quest'ultimo per scritto e richiedere il rimborso di una parte o della totalità del contributo svizzero.

4853

FF 2016

2.2.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'Ucraina, rappresentata dal Ministero dell'educazione e della scienza, e l'impresa Geberit International Sales AG, concernente il progetto di partenariato tra pubblico e privato volto a migliorare la formazione dei montatori di impianti sanitari in Ucraina, concluso il 23 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera, l'Ucraina e la società Geberit concernente l'attuazione del progetto di miglioramento della formazione dei montatori di impianti sanitari in Ucraina. In collaborazione con la società Geberit, la Svizzera sostiene il Governo ucraino nei suoi piani volti a migliorare la formazione professionale dei montatori di impianti sanitari e a facilitare in tal modo il loro accesso all'occupazione e al reddito.

B.

La qualità del sistema di formazione professionale in Ucraina è ancora al di sotto delle norme internazionali e determina una penuria di manodopera qualificata. Nel settore della posa di impianti sanitari il programma di formazione professionale non è più stato rivisto né adattato da vent'anni. Di conseguenza, i montatori di impianti sanitari sul mercato del lavoro non dispongono delle necessarie conoscenze relative alle nuove tecnologie, alle norme e ai regolamenti vigenti. Il miglioramento della formazione e l'allineamento alle norme internazionali sono cruciali per facilitare l'accesso di questa categoria professionale all'occupazione e al reddito.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2018. Può essere denunciato da ciascuna delle tre Parti con un preavviso scritto di 90 giorni.

4854

FF 2016

2.2.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente un programma di sostegno alla produzione di cotone sostenibile sotto il profilo sociale, ecologico e finanziario mediante un fondo fiduciario di donatori multilaterali in Uzbekistan, concluso il 12 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC, la BIRS e l'IDA. Il fondo fiduciario di donatori multilaterali sostiene le attività volte a promuovere la produzione di cotone sostenibile sotto il profilo sociale, ecologico e finanziario in Uzbekistan. Questa collaborazione consente inoltre una migliore vigilanza sulle condizioni di lavoro per impedire il lavoro minorile e il lavoro forzato nell'industria del cotone.

B.

Il cotone resta il prodotto agricolo più importante in Uzbekistan e continua ad essere coltivato secondo quote definite dallo Stato. L'obiettivo del progetto è di sviluppare le competenze degli agricoltori, delle autorità locali e delle imprese commerciali al fine di assicurare la sostenibilità della coltura di cotone sul piano sociale, ecologico e finanziario (secondo i criteri della Better Cotton Initiative). Con il progetto ci si prefigge inoltre di migliorare la consapevolezza degli attori interessati per quanto riguarda il lavoro minorile e il lavoro forzato, in particolare nelle regioni in cui sono attuati i progetti della BM.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4855

FF 2016

2.2.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente il progetto di sviluppo economico regionale sostenibile e inclusivo in Macedonia, concluso il 27 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità delle attività di cooperazione svolte per ridurre le disparità regionali nello sviluppo in Macedonia mediante il consolidamento della governance regionale e il perfezionamento del coordinamento politico.

B.

Le varie regioni si differenziano per livello di sviluppo. Ne consegue un flusso migratorio interno verso la capitale e una crescita negativa nel resto del Paese. È necessaria una soluzione coerente e sistematica per promuovere uno sviluppo più equilibrato. L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e la GIZ.

C.

480 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 agosto 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

4856

FF 2016

2.2.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il progetto di rilevamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani nei Balcani occidentali, concluso il 20 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nel quadro del contributo svizzero al rilevamento dei casi di traffico di migranti e di tratta di esseri umani nei Balcani occidentali.

B.

L'attuale crisi migratoria costituisce il terreno fertile per la proliferzione del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. L'obiettivo del progetto è di contribuire a rilevare la costituzione di reti per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e di illustrarla in un rapporto. Gli esperti sottoporranno tale rapporto alle autorità locali competenti. Sarà in tal modo creata una piattaforma di scambio di esperienze. I Paesi interessati sono i seguenti: Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia.

C.

15 522 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2015 e copriva il periodo dal 16 novembre 2015 al 15 marzo 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4857

FF 2016

2.2.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women in Georgia concernente la valutazione delle questioni di genere nell'agricoltura georgiana, concluso il 18 giugno 2015

A.

L'accordo definisce le modalità relative alla realizzazione di uno studio sistematico di valutazione delle questioni di genere nell'agricoltura georgiana.

Questo studio si inscrive nel programma su più larga scala svolto dalla DSC in Georgia che mette l'accento sullo sviluppo rurale.

B.

In collaborazione con UN Women e l'Agenzia di sviluppo dell'Austria, si prevede di realizzare uno studio che consenta di raccogliere informazioni fondamentali sulla situazione di genere nell'agricoltura e nel sistema di sviluppo rurale in Georgia. L'obiettivo di questo studio è di elaborare un elenco di raccomandazioni da seguire nel quadro di altre attività e progetti.

C.

31 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2015 e copriva il periodo dal 1° luglio 2015 al 31 marzo 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4858

FF 2016

2.2.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata della DSC, e il PNUS concernente un contributo finanziario al progetto volto ad accrescere la partecipazione delle donne alla democrazia locale in Armenia, concluso il 9 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al progetto svolto dal PNUS per assicurare un migliore coinvolgimento delle donne in seno alle autorità comunali.

B.

Al fianco di altri Paesi donatori, la Svizzera sostiene il Governo armeno nei suoi sforzi per ingrandire i Comuni e decentralizzare l'amministrazione.

Fornisce un appoggio tecnico allo sviluppo delle capacità e mette a disposizione la sua competenza nei settori della decentralizzazione e della fornitura di servizi di base. Il contributo al progetto del PNUS volto ad accrescere la partecipazione delle donne alla democrazia locale s'inscrive nel programma più vasto promosso dalla DSC per rafforzare il sistema di amministrazione locale e il buon governo.

C.

320 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2014 e copre il periodo dal 10 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4859

FF 2016

2.2.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto relativo al patto regionale per l'occupazione e allo sviluppo delle qualifiche necessarie per l'occupazione, concluso il 12 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e della ripartizione dei costi del progetto relativo al patto regionale per l'occupazione e allo sviluppo delle qualifiche necessarie per l'occupazione in Albania.

B.

Il progetto relativo al patto regionale per l'occupazione e allo sviluppo delle qualifiche necessarie per l'occupazione in Albania consente alla DSC di operare nel settore d'intervento «Sviluppo economico», uno dei quattro pilastri della Strategia 2014­2017 della cooperazione svizzera in Albania.

L'obiettivo di questo progetto è di modernizzare la formazione professionale in Albania affrontando le principali questioni legate alla gestione e al finanziamento del sistema. Un numero più elevato di giovani adulti, uomini e donne, di regioni sia rurali che urbane potrà trovare un'occupazione o intraprendere un'attività indipendente.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2014 e copre il periodo dal 15 dicembre 2014 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4860

FF 2016

2.2.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di miglioramento dei processi per le elezioni democratiche in Kirghizistan, concluso il 19 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la DSC e il PNUS, che opera in stretto contatto con la Central Commission for Elections and Referenda, riguardo al progetto di miglioramento dei metodi atti a garantire processi elettorali democratici in Kirghizistan.

B.

L'obiettivo del progetto è di sostenere le autorità del Kirghizistan nell'organizzazione di elezioni democratiche con metodi incentrati sulla prassi. Elezioni eque e trasparenti consentono di accrescere la fiducia dei cittadini nelle autorità e contribuiscono a rafforzare la stabilità e la pace nel Paese. Il progetto è attuato dal PNUS e cofinanziato dalla DSC.

C.

351 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 marzo 2015 e copriva il periodo dal 1° marzo 2015 al 29 febbraio 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4861

FF 2016

2.2.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di potenziamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia e Erzegovina, concluso il 6 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione nell'ambito del progetto di potenziamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia e Erzegovina.

B.

Il progetto ha lo scopo di dare nuovo impulso alle comunità locali, che rappresentano strutture di partecipazione del cittadino e d'integrazione sociale già ben rodate. Al fine di stabilire una collaborazione efficace, in un processo partecipativo vengono definiti la struttura organizzativa delle comunità locali e i loro rapporti con i Comuni. Gli obiettivi specifici riguardano la creazione di condizioni quadro e di norme giuridiche più favorevole, nonché il potenziamento delle capacità degli attori interessati.

C.

7,944 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4862

FF 2016

2.2.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Risanamento del letto del fiume Strumica», concluso l'8 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione di un progetto concepito per assistere la Macedonia nel creare le premesse essenziali per contrastare il progressivo degrado del letto del fiume Strumica e nel migliorare l'equilibrio dell'ecosistema e la sua resistenza alle crescenti emissioni dannose. Il progetto ha inoltre lo scopo di migliorare le condizioni di vita della popolazione e la qualità dell'approvvigionamento idrico nonché quella dei servizi di smaltimento delle acque di scarico.

B.

I principali attori nazionali, regionali e locali coinvolti lavoreranno per definire il quadro della collaborazione per l'allestimento di un piano di sfruttamento del letto del fiume Strumica e per i lavori di preparazione per la protezione e l'uso efficiente dell'acqua freatica in Macedonia. L'accordo disciplina le modalità della collaborazione con il PNUS.

C.

665 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 31 gennaio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4863

FF 2016

2.2.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto volto ad aumentare l'autonomia dei consigli municipali in Macedonia, concluso il 9 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto concepito per prestare assistenza e sostegno ai consigli municipali affinché diventino più efficaci ed autonomi per svolgere meglio le funzioni in materia di legislazione, supervisione e rappresentanza conferite loro dalla Costituzione. Il progetto sarà attuato dal PNUS in stretta cooperazione con i municipi della Macedonia.

B.

L'obiettivo principale del progetto è di migliorare il sistema di governance locale, di aumentare la trasparenza e la responsabilità del sindaco nei confronti del consiglio municipale e dei cittadini.

C.

373 806 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2015 e copriva il periodo dal 10 luglio 2015 al 10 marzo 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4864

FF 2016

2.2.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di consolidamento e di perfezionamento della governance economica e ambientale a livello comunale in Bosnia e Erzegovina, concluso il 24 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione nel quadro del progetto di consolidamento e di perfezionamento della governance economica e ambientale a livello comunale in Bosnia e Erzegovina.

B.

L'obiettivo del progetto è di migliorare, in 20 Comuni della Bosnia e Erzegovina i processi politici, i processi gestionali, i servizi pubblici e il disciplinamento in ambito economico e ambientale. Il progetto poggia su esperienze e programmi già esistenti e sulla motivazione di sindaci competenti.

C.

493 022 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2015 e copriva il periodo dal 27 luglio 2015 al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4865

FF 2016

2.2.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di migrazione integrata e di sviluppo locale, concluso il 27 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la DSC e il PNUS concernente un progetto di migrazione integrata e di sviluppo locale in Moldova.

B.

L'aumento dell'emigrazione causa costi sociali elevati per la Moldova. Circa un terzo della popolazione della Moldova lavora e guadagna all'estero, ma nel proprio Paese i migranti non dispongono di possibilità d'investimento. In effetti, a causa della mancanza di dinamismo nel settore privato, la Moldova non offre prodotti né servizi affidabili. La Svizzera sostiene la Moldova nei suoi sforzi volti a creare condizioni favorevoli affinché i migranti possano contribuire allo sviluppo del proprio Paese.

C.

1,941 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4866

FF 2016

2.2.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'attuazione di un progetto di consolidamento della trasparenza e della funzione di autorità di vigilanza del Parlamento della Serbia, concluso il 2 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione per il progetto di consolidamento della trasparenza e della funzione di autorità di vigilanza del Parlamento della Serbia.

B.

I negoziati di adesione della Serbia all'UE sono stati aperti nel gennaio 2014. Per rispondere alle esigenze dell'UE, la Serbia deve attuare diverse riforme dello Stato, soprattutto adottare nuove leggi e vigilare sul buon funzionamento del Parlamento. Il contributo della Svizzera è volto a garantire che gli interessi dei cittadini siano considerati nel processo legislativo. Il progetto consolida l'attuale sistema del Parlamento ed aumenta, con gli organi parlamentari, le possibilità di cui dispone il Parlamento per svolgere la sua funzione di autorità di vigilanza nei confronti dell'Esecutivo.

C.

2,162 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4867

FF 2016

2.2.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di cooperazione transfrontaliera nelle regioni situate tra il Kirghizistan e il Tagikistan, concluso il 5 novembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la DSC e il PNUS concernente un progetto di cooperazione nel settore del traffico frontaliero tra il Kirghizistan e il Tagikistan.

B.

Le relazioni tra il Kirghizistan e il Tagikistan sono contraddistinte da un aumento delle tensioni transfrontaliere a causa dell'imprecisione delle frontiere non tracciate e dei contenziosi sull'accesso alle risorse naturali. L'obiettivo del progetto è di ridurre il rischio imminente di un conflitto violento e contribuire a creare migliori condizioni nelle regioni di frontiera. Il progetto è attuato congiuntamente dagli uffici del PNUS in Kirghizistan e in Tagikistan.

C.

1,012 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4868

FF 2016

2.2.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di cooperazione transfrontaliera nelle regioni situate tra il Kirghizistan e il Tagikistan, concluso l'11 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la DSC e il PNUS (rappresentanza in Kirghizistan) concernenti un progetto di cooperazione transfrontaliera nelle regioni situate tra il Kirghizistan e il Tagikistan.

L'accordo copre il progetto in Kirghizistan.

B.

Le relazioni tra il Kirghizistan e il Tagikistan sono contraddistinte da un aumento delle tensioni transfrontaliere a causa dell'imprecisione delle frontiere non tracciate e dei contenziosi sull'accesso alle risorse naturali. L'obiettivo del progetto è di ridurre il rischio imminente di un conflitto violento e contribuire a creare migliori condizioni nelle regioni di frontiera. Il progetto è attuato congiuntamente dagli uffici del PNUS in Kirghizistan e in Tagikistan.

C.

1,011 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4869

FF 2016

2.2.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di miglioramento del sistema di rilevamento dei dati di stato civile in Tagikistan, concluso il 7 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la DSC e il PNUS concernenti un progetto di miglioramento del sistema di rilevamento dei dati di stato civile in Tagikistan. Lo sviluppo delle prestazioni in materia di stato civile e dell'accesso al sistema ad hoc consentirà di meglio tutelare i diritti civili, sociali, politici ed economici della popolazione.

B.

Un sistema di registrazione dei dati di stato civile efficace è indispensabile per tutelare i diritti della popolazione civile per quanto riguarda la formazione, la partecipazione alle elezioni, l'accesso alle cure e altre prestazioni sociali. L'obiettivo della riforma è di garantire una gestione efficace di servizi accessibili e di qualità, nonché di rilevare dati statistici importanti per lo Stato. La riforma consentirà alla popolazione del Tagikistan di acquisire le conoscenze necessarie per rilevare tempestivamente i principali eventi della vita in un sistema centrale di registrazione dei dati di stato civile.

C.

4,215 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2015 e copre il periodo dal 9 dicembre 2015 al 30 novembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4870

FF 2016

2.2.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un progetto di miglioramento della salute sessuale dei giovani, concluso il 30 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la DSC e l'UNICEF concernenti un progetto di miglioramento della salute sessuale dei giovani.

B.

Questo programma in materia di salute riveste particolare rilievo in Moldova. La grande povertà del Paese espone i giovani tra 10 e 24 anni a rischi sanitari: gravidanze precoci, rapporti sessuali non protetti, malattie sessualmente trasmissibili ecc. L'obiettivo di questo progetto è di migliorare la salute dei giovani della Moldova mettendoli in condizione di ricorrere più facilmente a servizi medici ad hoc per problemi specifici.

C.

1,112 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2018. Se l'UNICEF non adempie gli obblighi contrattuali, la DSC può denunciare l'accoro ed esigere il rimorso parziale o totale del contributo. Non sono previste modalità di denuncia.

4871

FF 2016

2.3

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo» Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra le attività sulle regioni più povere del pianeta in Africa, Asia e America latina e Medio Oriente. Sostiene gli sforzi direttamente compiuti dai Paesi poveri e fragili e dalle loro popolazioni per affrontare i problemi di povertà e di sviluppo. Questo impegno in contesti fragili viene potenziato poiché è necessario superare ed evitare conflitti e crisi al fine di stabilizzare a lungo termine sia gli Stati sia le regioni e garantirne lo sviluppo. I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui temi seguenti: 1. trasformazione dei conflitti e resistenza alle crisi, 2. sanità, 3. risorse idriche, 4. istruzione elementare e formazione professionale, 5. agricoltura e sicurezza alimentare, 6. settore privato e servizi finanziari, 7. riforma dello Stato, amministrazione locale e partecipazione dei cittadini, 8. mutamenti climatici, 9. migrazione. Programmi globali incentrati su un argomento hanno lo scopo di contribuire a ridurre i rischi globali. La Svizzera sostiene inoltre finanziariamente organizzazioni multilaterali per lo sviluppo che promuovono al meglio i suoi obiettivi e interessi nella lotta alla povertà e all'ingiustizia nei Paesi in sviluppo e si impegna attivamente in seno agli organi direttivi e di vigilanza di tali organizzazioni.

4872

FF 2016

2.3.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Afghanistan, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, concernente il programma di stage, concluso il 15 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il programma di stage per rafforzare le capacità di attuazione del Ministero del commercio e dell'industria.

B.

Il programma sostiene il Ministero nell'attuazione della sua agenda di riforma e nel perseguimento dei suoi obiettivi strategici. Allo stesso tempo, offre la possibilità ai giovani, uomini e donne, di acquisire esperienza pratica nell'amministrazione pubblica. In tal modo, il programma contribuisce a consolidare le capacità delle istituzioni governative dell'Afghanistan.

C.

147 500 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2015 e copre il periodo dal 23 luglio 2015 al 22 luglio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

4873

FF 2016

2.3.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Afghanistan, rappresentato dal Ministero per la ricostruzione e lo sviluppo rurale, concernente il progetto di costruzione, ripristino e manutenzione delle strade con lavoro intensivo, concluso il 24 agosto 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione relativa alla fase pilota del progetto di costruzione, ripristino e manutenzione delle strade con lavoro intensivo.

B.

L'obiettivo del progetto è di migliorare l'infrastruttura nel distretto di Rustaq della provincia di Takhar. L'approccio a grande intensità di lavoro consente di creare opportunità occupazionali, che sono urgentemente necessarie. Allo stesso tempo, il progetto migliora l'accesso ai servizi di base (sanità, educazione) e contribuisce in tal modo a ridurre la povertà.

C.

2,296 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 agosto 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

4874

FF 2016

2.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia per la cooperazione internazionale della Germania, concernente la fase di uscita del cofinanziamento dei centri di competenza, concluso il 4 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo all'Agenzia per la cooperazione internazionale della Germania concernente la fase di uscita del cofinanziamento dei centri di competenza.

B.

La crisi finanziaria mondiale ha colpito a fondo l'economia dei territori palestinesi occupati. La disoccupazione è particolarmente elevata tra i giovani.

L'obiettivo del progetto è di rendere più atti all'impiego i giovani palestinesi, donne e uomini, sostenendo un sistema di formazione professionale su misura per i bisogni dell'economia locale. La fase di uscita deve garantire risultati duraturi.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4875

FF 2016

2.3.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Germania, rappresentata dall'Agenzia per la cooperazione internazionale della Germania, concernente il progetto di sostegno al Comitato dei Paesi donatori per la formazione professionale duale, concluso il 16 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce il contributo della Germania al progetto di sostegno del Comitato dei Paesi donatori per la formazione professionale duale promosso dai quattro Paesi donatori che dispongono di un sistema di formazione professionale di questo tipo. Precisa l'obiettivo e la destinazione del contributo finanziario della Germania alle attività del Comitato dei Paesi donatori. Incentivando la collaborazione, questo progetto è finalizzato a migliorare l'occupazione e i salari in modo da diminuire la povertà e posizionare meglio i sistemi di formazione professionale duale a livello internazionale.

B.

Le organizzazioni di donatori dei quattro principali Paesi che dispongono di un sistema di formazione professionale duale costituiscono un Comitato di donatori allo scopo di rafforzare la collaborazione nel settore della formazione professionale incentrata sui bisogni del mercato e dell'occupazione. Il Ministero federale della cooperazione e dello sviluppo economico della Germania incarica l'Agenzia per la cooperazione internazionale di disciplinare il contributo tedesco al progetto summenzionato nel presente accordo.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di quattro mesi.

4876

FF 2016

2.3.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Germania, rappresentata dal Ministero per la cooperazione economica e lo sviluppo, l'Austria, rappresentata dalla sua Agenzia per lo sviluppo, e il Liechtenstein, rappresentato dal suo Servizio per lo sviluppo, concernente il progetto di un Comitato di donatori per la formazione professionale duale, concluso il 16 settembre 2015

A.

La formazione professionale contribuisce a ridurre la povertà migliorando le prospettive occupazionali e salariali. Gli organismi donatori dei quattro Paesi più competenti in materia di formazione professionale duale hanno costituito un Comitato di donatori per rafforzare la loro cooperazione a favore di una formazione professionale incentrata sulle esigenze del mercato del lavoro. L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra i quattro Paesi donatori e illustra gli obiettivi, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato.

B.

L'elevato tasso di disoccupazione giovanile in numerose regioni e le insoddisfacenti prospettive per quanto riguarda la formazione e il perfezionamento professionali spiegano l'interesse crescente della comunità internazionale per gli approcci duali della formazione professionale nel settore della cooperazione allo sviluppo. Il Comitato dei donatori per la formazione professionale duale intende rafforzare il coordinamento e l'efficacia delle attività svolte dai quattro donatori in questo ambito e contribuire in tal modo a ridurre la povertà. Si tratta inoltre di incitare la comunità internazionale a discutere seriamente sulle possibilità offerte dal sistema duale di formazione professionale e sulla loro efficacia.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di quattro mesi.

4877

FF 2016

2.3.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin, rappresentato dal Ministero della famiglia, degli affari sociali, della solidarietà nazionale, dei disabili e delle persone della terza età, concernente un appoggio all'attuazione del «Programma di potenziamento delle capacità d'azione delle donne», concluso il 15 settembre 2015

A.

Il presente accordo disciplina la cooperazione bilaterale nel quadro del progetto «Programma di potenziamento delle capacità d'azione delle donne».

B.

L'obiettivo di questo programma è di compiere progressi significativi sotto il profilo delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito sociale, culturale, giuridico ed economico.

C.

1,45 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2015 ed è valido fino al 31 maggio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

Se una delle Parti ritiene che gli obiettivi non possano più essere raggiunti o che una delle Parti non adempia gli obblighi previsti, può denunciare l'accordo con un preavviso scritto di un mese. Se l'attuazione dell'accordo è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciarlo con effetto immediato.

4878

FF 2016

2.3.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Governo autonomo del Dipartimento di Cochabamba, concernente il progetto di programma di gestione integrale dell'acqua con un approccio basato sui bacini imbriferi e i cambiamenti climatici, concluso il 15 dicembre 2014

A.

Il progetto mira a consolidare le istituzioni del Dipartimento di Chochabamba responsabili della gestione dei bacini imbriferi e dell'acqua. Si tratta, da un lato, dell'autorità normativa, la Direzione della pianificazione e della gestione integrale dell'acqua e, dall'altro, dell'autorità tecnica operativa, il Servizio dipartimentale dei bacini imbriferi.

B.

Il progetto rappresenta la prosecuzione di un sostegno precedente che ha consentito la costituzione di queste due istituzioni. Si tratta di garantire un funzionamento durevole, ossia assicurare che queste due istituzioni dispongano delle condizioni necessarie per esercitare le loro competenze, soprattutto in termini di risorse umane e di mezzi fisici.

C.

1,507 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4879

FF 2016

2.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'industria mineraria e della metallurgia, concernente il progetto di rafforzamento dell'Unità di consultazione pubblica e di partecipazione comunitaria del Ministero dell'industria mineraria e della metallurgia per generare capacità tecniche nella gestione dei conflitti, concluso il 2 febbraio 2015

A.

L'accordo intende rafforzare l'Unità di consultazione pubblica e di partecipazione comunitaria del Ministero dell'industria mineraria e della metallurgia per generare capacità tecniche nella gestione dei conflitti nell'industria mineraria, le quali comprendono tra l'altro l'allerta precoce, la formulazione di proposte di soluzione dei conflitti e il monitoraggio, mediante l'attuazione di protocolli e meccanismi.

B.

La complessità e la conflittualità sono due caratteristiche centrali del contesto minerario boliviano. È importante che il competente ministero di questo settore produttivo rafforzi le sue capacità e abbia a disposizione meccanismi per affrontare i conflitti in modo ordinato e sistematico.

C.

36 200 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 febbraio 2015 ed era valido fino al 31 luglio 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4880

FF 2016

2.3.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero delle attività produttive e dell'economia plurale, concernente il progetto di sostegno alle iniziative di questo Ministero, che è stato elaborato nel quadro del progetto JIWASA, concluso il 1° aprile 2015

A.

L'accordo disciplina un coordinamento e una collaborazione efficace tra il Ministero boliviano competente e la DSC sui programmi e progetti di sviluppo della produttività. Verte in particolare sul cofinanziamento del programma Jiwasa (cfr. 2.3.30), sul cofinanziamento del progetto di potenziamento istituzionale del Ministero, su una collaborazione per il programma di efficienza energetica della DSC per la fabbricazione di mattoni artigianali, e sulla promozione di una collaborazione tra il Ministero e il progetto di formazione tecnica professionale della DSC.

B.

L'accordo disciplina la collaborazione tra le Parti per sostenere lo sviluppo del settore industriale manifatturiero e agroindustriale, mediante finanziamenti e assistenza tecnica per progetti produttivi specifici.

C.

5,23 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2015 ed è valido fino al 31 marzo 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4881

FF 2016

2.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dall'Università Mayor di San Simón e l'Università Mayor di San Andrés, rappresentate dai rispettivi rettori, concernente il progetto di ricerca applicata per l'adeguamento ai cambiamenti climatici, concluso il 1° aprile 2015

A.

L'obiettivo dell'accordo è di potenziare le capacità dell'Università Mayor di San Simón e dell'Università Mayor di San Andrés di sviluppare ricerche nel settore dell'adeguamento ai cambiamenti climatici. L'accordo consentirà di realizzare un fondo per progetti di ricerca applicati sul tema dei cambiamenti climatici.

B.

La Bolivia è fortemente toccata dai cambiamenti climatici. Questa iniziativa consente di ricavare le conoscenze necessarie e di definire misure adeguate per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici. Il tema dei cambiamenti climatici è una priorità nella pianificazione strategica delle due università.

C.

5,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4882

FF 2016

2.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero per la pianificazione e lo sviluppo, concernente il progetto «Accordo di finanziamento comune a livello nazionale dei bacini imbriferi II», concluso il 12 maggio 2015

A.

L'accordo concerne un contributo al Viceministero delle risorse idriche e dell'irrigazione per la realizzazione di un piano nazionale dei bacini imbriferi. L'obiettivo è di rafforzare la gestione e la tutela dell'acqua in Bolivia. In concreto, gli obiettivi del progetto sono i seguenti: sviluppare la governance idrica a livello di bacini imbriferi; promuovere gli investimenti per iniziative che favoriscano lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali, come l'acqua, rafforzino le capacità locali di gestione dei microbacini imbriferi e stabiliscano un approccio intersettoriale nella gestione dei rischi idrologici e dei cambiamenti climatici; prevenire e ridurre l'inquinamento idrico; sviluppare e diffondere esperienze esemplari di gestione, sviluppo e rafforzamento delle capacità.

B.

Il piano nazionale dei bacini imbriferi è uno strumento volto a sviluppare una nuova gestione integrata delle risorse idriche in Bolivia. Si tratta anche di un programma di gestione integrata dell'acqua nei bacini imbriferi e di gestione delle risorse naturali. Questo progetto costituisce il seguito di un progetto sostenuto dal 2007 dalla DSC nel quadro dello sviluppo di una gestione integrata dell'acqua.

C.

3,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 maggio 2015 ed è valido fino al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4883

FF 2016

2.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di creazione di servizi integrati di giustizia a La Ceja de El Alto e di potenziamento a Plan 3000 de Santa Cruz, sviluppato nel quadro del progetto concernente l'accesso alla giustizia, concluso il 1° luglio 2015

A.

L'accordo concerne i Servizi integrati di giustizia plurinazionale, che dipendono dal Ministero della giustizia. Questi servizi propongono modalità di soluzione rapida svolgendo in tal modo un ruolo chiave per l'accesso alla giustizia, in particolare da parte delle persone maggiormente vulnerabili.

B.

Il progetto consentirà di migliorare l'accesso a servizi di giustizia alternativi ­ conciliazione extragiudiziaria, orientamento giuridico e appoggio legale ­ in due zone urbane in cui la domanda e il bisogno sono importanti: La Ceja (El Alto) et Plan 3000 (Santa Cruz).

C.

285 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4884

FF 2016

2.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e dell'acqua, concernente il progetto «Biocoltura», nell'ambito del consolidamento istituzionale in Bolivia, concluso il 1° agosto 2015

A.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia per quanto riguarda la conservazione dell'agricoltura biologica nelle regioni rurali.

L'obiettivo è di migliorare le condizioni di vita della popolazione nelle comunità e di preservare la biodiversità.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

655 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali. Non è previsto alcun termine di denuncia

4885

FF 2016

2.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e dell'acqua, concernente il progetto «Biocoltura» nell'ambito del consolidamento istituzionale in Bolivia, concluso il 1° agosto 2015

A. L'accordo concerne il consolidamento istituzionale del Ministero dell'ambiente e dell'acqua per l'attuazione di piani relativi ai cambiamenti climatici con un approccio di resilienza per il miglioramento della qualità di vita.

L'obiettivo è di migliorare le condizioni di vita di famiglie e comunità rurali della regione andina vulnerabili ai cambiamenti climatici.

B.

La Bolivia si è dotata nel 2012 di una legge quadro sulla Terra madre e sullo sviluppo integrale per la qualità di vita che definisce la politica climatica nazionale. Questo progetto contribuisce all'attuazione di questa legge a livello nazionale e ai livelli decentralizzati.

C.

662 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4886

FF 2016

2.3.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Biocoltura» nel quadro del consolidamento istituzionale in Bolivia, concluso il 6 ottobre 2015

A.

L'accordo concerne il consolidamento istituzionale del Ministero degli affari esteri, in relazione con la politica climatica nazionale, incentrato sulla qualità di vita. Più precisamente, si tratta di rafforzare la presentazione di questo modello e delle posizioni boliviane nei negoziati internazionali, in particolare quelle concernenti i cambiamenti climatici, mettendole in relazione con esperienze concrete realizzate nel Paese.

B.

La Bolivia si è dotata nel 2012 di una legge quadro sulla Terra madre e sullo sviluppo integrale per la qualità di vita che definisce la politica climatica nazionale. L'accordo contribuisce al posizionamento sulla scena internazionale del modello promosso da questa legge.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 ottobre 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4887

FF 2016

2.3.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dello sviluppo e dal Ministero dell'ambiente e dell'acqua, concernente il progetto «Resilienza climatica in Bolivia ­ progetto di gestione integrata dei bacini imbriferi», concluso il 3 agosto 2015

A.

L'obiettivo del progetto è, da un lato, rafforzare le capacità istituzionali per definire il nuovo approccio di gestione integrale dei bacini imbriferi per l'adeguamento al cambiamento climatico e, dall'altro, sostenere la sua attuazione in tre bacini imbriferi pilota del Rio Grande.

B.

Il progetto è volto a ridurre le conseguenze sociali, economiche e ambientali dei cambiamenti climatici mediante meccanismi di adeguamento, attenuazione e resilienza e l'integrazione di questi aspetti nel processo nazionale di pianificazione e investimento.

C.

3,514 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4888

FF 2016

2.3.17

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno del piano d'azione operativo della politica nazionale legata alle specificità di genere, concluso il 12 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce gli impegni del Burkina Faso e della Svizzera e le modalità del contributo della Svizzera all'attuazione della politica nazionale legata alle specificità di genere.

B.

Le finalità di questo programma sono le seguenti: il Governo del Burkina Faso attua politiche considerando la parità (di genere) e l'equità nei suoi differenti programmi; le azioni e le iniziative delle organizzazioni della società civile riducono le disparità di genere nelle comunità e nei nuclei famigliari; i programmi sostenuti dalla Svizzera in Burkina Faso integrano la problematica del genere nelle loro attività e sono adottate misure e azioni specifiche per ridurre le disuguaglianze.

C.

1,88 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

4889

FF 2016

2.3.18

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il programma di valorizzazione del potenziale agropastorale nell'Est del Burkina Faso, concluso il 3 aprile 2015

A.

L'accordo definisce gli impegni del Burkina Faso e della Svizzera e le modalità del contributo della Svizzera all'attuazione del programma nazionale del settore rurale.

B.

Gli obiettivi del sostegno finanziario sono i seguenti: migliorare la sicurezza alimentare delle popolazioni dell'Est del Burkina Faso aumentando le loro produzioni agropastorali e le loro produttività; aumentare i salari dei produttori e delle produttrici nell'Est del Burkina Faso migliorando la trasformazione, l'immagazzinamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli; garantire la durabilità e la pertinenza degli investimenti rurali nell'Est del Burkina Faso promuovendo la concertazione locale.

C.

6,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

4890

FF 2016

2.3.19

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il programma di sostegno alla modernizzazione delle aziende famigliari, concluso il 3 aprile 2015

A.

L'accordo definisce gli impegni del Burkina Faso e della Svizzera, come pure le modalità del contributo della Svizzera all'attuazione del programma nazionale del settore rurale.

B.

L'obiettivo è di contribuire all'attuazione del programma nazionale del settore rurale mediante il sostegno alle aziende famigliari agropastorali, il rafforzamento della sicurezza alimentare e la partecipazione effettiva degli agricoltori alle scelte e alla formulazione delle politiche di sviluppo.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

4891

FF 2016

2.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il programma di sostegno alla decentralizzazione e alla partecipazione civica, concluso il 27 luglio 2015

A.

L'accordo definisce gli impegni del Burkina Faso e della Svizzera, come pure le modalità del contributo della Svizzera all'attuazione della decentralizzazione.

B.

L'obiettivo generale del programma è di mettere in grado i Comuni e le regioni di fornire servizi pubblici migliori, rendendo più equo l'accesso ai servizi sociali di base da parte di donne e uomini e facilitando le attività economiche.

C.

19,46 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

4892

FF 2016

2.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il programma di sostegno alle riforme e alle elezioni, concluso il 20 agosto 2015

A.

L'accordo definisce gli impegni del Burkina Faso e della Svizzera, come pure le modalità del contributo della Svizzera al sostegno delle riforme e delle elezioni in Burkina Faso.

B.

L'obiettivo generale del programma è di contribuire a consolidare la democrazia in Burkina Faso garantendo una rappresentanza di donne di almeno il 30 per cento.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2015 e copre il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

4893

FF 2016

2.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Burkina Faso, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il programma di sostegno alla radiodiffusione e alla telediffusione nel Burkina Faso, concluso il 20 agosto 2015

A.

L'accordo definisce gli impegni del Burkina Faso e della Svizzera, come pure le modalità del contributo della Svizzera al programma di sostegno alla radiodiffusione e alla telediffusione nel Burkina Faso.

B.

L'obiettivo generale del programma è di fare in modo che la radiodiffusione e la telediffusione del Burkina Faso trasmettano informazioni che soddisfino i bisogni e le attese della popolazione.

C.

1,58 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

4894

FF 2016

2.3.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle finanze e della pianificazione dello sviluppo economico, concernente il programma psicosociale regionale in Burundi, concluso il 24 febbraio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tecnica nell'ambito dell'attuazione del programma psicosociale regionale in Burundi nelle province di Ngozi, Makamba, Cibitoke, Muramvya e Bujumbura Mairie.

B.

La popolazione della regione dei Grandi Laghi è traumatizzata da decenni di conflitti e tensioni. Le violenze sessuali basate sul genere sono una realtà per migliaia di donne e ragazze. L'obiettivo del programma è di diminuire le violenze nei confronti delle donne e delle ragazze e di migliorare lo statuto delle vittime di violenze.

C.

1,279 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

4895

FF 2016

2.3.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle relazioni esterne e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno alla decentralizzazione, concluso il 26 febbraio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tecnica e finanziaria nell'ambito del programma di sostegno alla decentralizzazione nel Burundi.

B.

L'obiettivo del programma è di contribuire all'instaurazione di una governance locale democratica che favorisca lo sviluppo socioeconomico e la lotta contro la povertà.

C.

6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 2015 e copre il periodo dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4896

FF 2016

2.3.25

Accordo tra la Svizzera e la Cambogia concernente un contributo della DSC al programma nazionale di riforma volto alla democratizzazione e alla decentralizzazione delle strutture, concluso il 30 aprile 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera al programma nazionale di riforma volto alla democratizzazione e alla decentralizzazione delle strutture in Cambogia nell'ambito della prima tappa di attuazione 2010­2019.

B.

L'obiettivo del progetto è di attuare a livello regionale e locale strutture amministrative che rispondano meglio ai bisogni della popolazione cambogiana. Si prevede di contribuire all'attuazione di linee direttrici e norme politiche, nonché al rafforzamento delle capacità che consentano di applicarle.

C.

7,77 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2015 e copre il periodo dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4897

FF 2016

2.3.26

Accordo tra la Svizzera e la Cambogia, rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, della selvicoltura e della pesca, concernente un contributo della DSC al progetto RIICE, concluso il 20 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto RIICE (Remote Sensing-Based Information and Insurance for Crops in Emerging Economies) che utilizza le tecnologie della teledetezione (Remote Sensing Technology) come strumento indipendente e trasparente per fornire informazioni sullo stato delle colture del riso in Cambogia. Questo contributo concerne la parte cambogiana di un progetto regionale.

B.

L'obiettivo del progetto è di migliorare la sicurezza alimentare dei piccoli agricoltori in Cambogia e di fornire migliori previsioni sul raccolto grazie alle ultime tecnologie satellitari, in particolare per evitare perdite del raccolto.

C.

136 500 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2015 ed è valido fino al 30 aprile 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4898

FF 2016

2.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Democratica del Congo, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno al sistema sanitario, concluso il 3 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nell'ambito dell'attuazione del programma di sostegno al sistema sanitario in sei zone sanitarie della provincia di Sud Kivu.

B.

L'obiettivo del programma è di migliorare lo stato di salute della popolazione della provincia di Sud Kivu nelle sei zone sanitarie di Uvira, Ruzizi, Nyantende, Nyangezi, Kaziba e Mwana, riducendo le principali cause della morbilità e della mortalità e rafforzando la promozione della salute. L'obiettivo generale del programma è di rafforzare durevolmente l'efficienza della prestazioni, la qualità e l'accessibilità del sistema sanitario della provincia di Sud Kivu.

C.

8,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4899

FF 2016

2.3.28

Accordo di finanziamento tra la Svizzera e la Danimarca concernente il contributo al «Fondo per la governance in Nepal», concluso il 12 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera alla realizzazione del Fondo per la governance. Si tratta di un'iniziativa congiunta della Svizzera, della Danimarca e del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo della Gran Bretagna volta a sostenere lo Stato di diritto, la legittimità delle istituzioni nepalesi, la tutela dei diritti dell'uomo e la governance democratica al fine di stabilire condizioni favorevoli per una crescita equa e per la lotta contro la povertà. Rientra nel programma concordato con la Danimarca e il Nepal (Peace, Rights and Governance Programme 2014­2018).

I firmatari della dichiarazione di principio (Danimarca, Svizzera e Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo della Gran Bretagna) hanno convenuto di condividere i costi, i rischi e la responsabilità del Fondo per la governance.

B.

Il Fondo per la governance è l'espressione collettiva delle Parti firmatarie, che si impegnano a sostenere una forma di governo democratico in Nepal in modo coerente, coordinato, efficace e mirato, nel rispetto dei principi della Dichiarazione di Parigi (Agenda per l'efficacia degli aiuti) e dell'Agenda di Accra per l'azione. Il Fondo per la governance si baserà su quattro programmi complementari: i) promozione della pace e sviluppo democratico ii) accesso alla giustizia iii) difesa e promozione dei diritti dell'uomo iv) promozione della società civile e dovere di rendere conto.

C.

9,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2018. I versamenti devono essere effettuati al più tardi il 30 giugno 2019. La Svizzera può in qualsiasi momento sospendere l'erogazione dei fondi in caso di divergenze riguardo al documento di programma del Fondo per la governance, alla dichiarazione d'intenti, ai principi definiti per la gestione degli affari e all'amministrazione dei fondi: se le risorse impegnate dalla Svizzera a titolo di contributo non fossero più messe a disposizione, se gli obiettivi fossero rimessi in causa, se i rapporti non fossero presentati nella forma e nei tempi previsti, se la gestione finanziaria fosse insoddisfacente o se il programma non portasse a risultati soddisfacenti rispetto agli obiettivi fissati.

4900

FF 2016

2.3.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dalla sua Ambasciata di La Paz, concernente il progetto «Accordo di sviluppo con il Ministero delle attività produttive e dell'economia plurale 2015­2017» in Bolivia, concluso il 30 giugno 2015

A.

L'accordo disciplina la cooperazione delegata tra la Svizzera e la Danimarca, quale partner principale, al fine di sostenere un programma del Ministero delle attività produttive e dell'economia plurale.

B.

L'accordo definisce le disposizioni e le procedure comuni per la cooperazione delegata tra la Svizzera e la Danimarca. Questo modo di cooperare riduce l'onere amministrativo per il Paese partner e migliora l'efficacia della cooperazione allo sviluppo dei donatori interessati.

C.

148 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

4901

FF 2016

2.3.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Danimarca, rappresentata dalla sua Ambasciata di La Paz, concernente il progetto «JIWASA ­ Rafforzamento delle micro e piccole imprese urbane in Bolivia», concluso il 1° settembre 2015

A.

L'accordo disciplina la cooperazione delegata tra la Svizzera e la Danimarca, con la Svizzera come partner principale, e ha per oggetto il programma JIWASA che mira a rafforzare le micro e piccole imprese urbane in Bolivia.

B.

L'accordo definisce le principali disposizioni e procedure comuni per la cooperazione delegata tra la Svizzera e la Danimarca. Questa modalità di cooperare riduce gli oneri amministrativi per il Paese partner e migliora l'efficienza della cooperazione allo sviluppo dei donatori interessati.

C.

3,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2015 ed e valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 gironi.

4902

FF 2016

2.3.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il progetto di miglioramento del reddito e dell'impiego dei produttori di cacao in Honduras, concluso il 9 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras nel settore della produzione del cacao. La Svizzera sostiene il miglioramento delle norme dei produttori di cacao, i piccoli nuclei famigliari e le piccole imprese che vivono in Honduras nel quadro del programma regionale del cacao.

B.

Il progetto vuole essere un contributo alla lotta contro la povertà rurale in Honduras. La crescente domanda di cacao a livello mondiale apre nuove prospettive ai piccoli produttori. La produzione equa di cacao dell'America Centrale rappresenta un mercato di nicchia che sempre più produttori di cioccolato svizzero stanno scoprendo.

C.

4,9 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2014 ed e valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

4903

FF 2016

2.3.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il progetto di sviluppo economico nel Golfo di Fonseca, concluso il 9 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e l'Honduras relative al progetto di sviluppo economico locale del Golfo di Fonseca, una delle regioni più povere dell'Honduras. In collaborazione con enti pubblici e privati con sede nella regione, il progetto intende promuovere in particolare le catene di creazione di valore dell'allevamento di gamberi, della canna da zucchero, del mais, dei fagioli, delle noci di acagiù e del turismo.

B.

Il Golfo di Fonseca è una regione pilota del piano di sviluppo nazionale dell'Honduras. Mediante il presente accordo, la Svizzera contribuisce allo sviluppo economico locale e al miglioramento dei redditi dei piccoli produttori rurali.

C.

2,68 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2015 ed è valido fino al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4904

FF 2016

2.3.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il progetto «Gestione comunitaria dell'acqua ­ Rio Goascoran», concluso l'11 settembre 2015

A.

Il progetto mira a una gestione più durevole delle acque del fiume Goascoran nella regione di frontiera a cavallo tra Honduras e Salvador. La crescita demografica e l'intensificazione delle attività agricole lungo questo fiume comportano una rarefazione delle risorse idriche, ulteriormente aggravata dai cambiamenti climatici. Per ridurre il rischio di conflitto legato alla penuria di acqua, questo progetto aiuta a regolare meglio l'utilizzazione dell'acqua rafforzando le istituzioni locali. L'introduzione di specie resistenti alla siccità e di buone prassi agricole e la protezione delle fonti d'acqua contribuiscono a un migliore adeguamento ai cambiamenti climatici in una regione regolarmente colpita dalla siccità.

B.

Il progetto s'inscrive nella strategia della DSC per l'America centrale e contribuisce ad agevolare l'adeguamento della popolazione ai cambiamenti climatici. L'irregolarità delle precipitazioni e la siccità nella zona del «corridoio secco» riducono il reddito di migliaia di piccoli agricoltori. Una gestione più accorta delle acque e delle terre è necessaria per migliorare la situazione economica dei piccoli agricoltori e prevenire il loro esodo verso le città.

C.

8,2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato con effetto immediato.

4905

FF 2016

2.3.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Laos concernente l'elaborazione di strumenti appropriati per la politica e la prassi agricola nel Laos, concluso il 13 marzo 2015

A.

L'accordo concerne un contributo a una società che coordina il progetto nell'intera regione del Mekong. Disciplina i diritti e gli obblighi del Laos e della Svizzera per questo progetto, in particolare per quanto riguarda l'ufficio di gestione popolare del progetto situato nel Laos.

B.

Il progetto mira a migliorare la protezione dei diritti fondiari degli agricoltori e delle loro famiglie.

C.

8 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 marzo 2015 ed è valido fino al 31 marzo 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4906

FF 2016

2.3.35

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il programma di partenariato per l'esercizio di una governance appropriata, concluso il 13 aprile 2015

A.

L'accordo disciplina il sostegno al Governo del Mali, sotto forma di sussidio non rimborsabile per la realizzazione del programma di partenariato per l'esercizio di una governance appropriata e definisce le modalità operative e finanziarie dell'attuazione.

B.

L'obiettivo del programma è di contribuire a migliorare le condizioni di vita economiche e sociali delle popolazioni delle regioni di Timbuctu e Mopti mediante servizi pubblici di qualità e una società civile impegnata.

C.

8,805 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 aprile 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Rimane in vigore finché le Parti non avranno adempito gli obblighi contrattuali reciproci o convengono per ragioni giudicate sufficienti di sospendere o interrompere la sua esecuzione.

L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. È fatta salva la denuncia immediata dell'accordo in caso di forza maggiore. Se l'esecuzione dell'accordo si rivela impossibile a causa di una delle Parti, l'altra Parte ha il diritto, dopo un richiamo rimasto senza risposta, di denunciare l'accordo entro tre mesi.

4907

FF 2016

2.3.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, dell'integrazione africana e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno all'educazione non formale, concluso il 31 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina il sostegno al Mali sotto forma di un contributo non rimborsabile per la realizzazione del programma e definisce le modalità di attuazione a livello operativo e finanziario.

B.

Lo scopo del programma è di contribuire alla formazione e all'inserimento socioeconomico di oltre 10 000 giovani che hanno interrotto la scuola o non l'hanno mai iniziata e all'alfabetizzazione di 3000 adulti nelle regioni di Sikasso, Mopti e Timbuctu mediante approcci innovativi in sintonia con la politica nazionale dell'educazione non formale.

C.

9,96 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti possono denunciare l'accordo con effetto immediato.

4908

FF 2016

2.3.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Marocco concernente l'invio di un esperto, concluso il 19 gennaio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti l'invio di un esperto in Marocco.

B.

Il Marocco è confrontato a rischi di catastrofi naturali distruttive che minacciano la popolazione e lo sviluppo sostenibile. Consapevole dei limiti di un approccio frammentato e settoriale, il Governo del Marocco ha deciso di elaborare una strategia nazionale di gestione integrata dei rischi che sarà attuata con un importante prestito della BM. Il Ministero dell'interno ha chiesto aiuto alla Svizzera sotto forma di un consigliere strategico; l'invio di un esperto valorizza l'attuale impegno della Svizzera per quanto riguarda la gestione dei rischi naturali.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 gennaio 2015 ed era valido fino al 30 marzo 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4909

FF 2016

2.3.38

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente la realizzazione di un progetto di educazione allo sviluppo sostenibile in Mongolia, concluso il 28 gennaio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di realizzazione della prima fase del progetto.

B.

Il progetto rappresenta un contributo della Svizzera agli obiettivi attuali dell'educazione in Mongolia e mira a integrare l'educazione allo sviluppo sostenibile nel sistema scolastico e nella struttura pubblica (istituzionale, giuridica e organizzativa) e a dare avvio allo sviluppo sostenibile in Mongolia.

C.

8,46 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014 ed è valido fino al 30 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4910

FF 2016

2.3.39

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente la realizzazione di un progetto di sfruttamento minerario su piccola scala sostenibile in Mongolia, concluso il 28 gennaio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di realizzazione della quarta fase del progetto.

B.

Il progetto rappresenta un contributo della Svizzera al settore dello sfruttamento minerario su piccola scala in Mongolia, affinché sia economicamente sostenibile e rispettoso dell'ambiente e dei diritti dell'uomo, al fine di attuare a livello mondiale migliori pratiche nello sfruttamento minerario su piccola scala.

C.

6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4911

FF 2016

2.3.40

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente la realizzazione di un progetto di governance e decentralizzazione in Mongolia, concluso il 31 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di realizzazione della seconda fase del progetto.

B.

Il progetto rappresenta un contributo della Svizzera per rafforzare i processi di decentralizzazione e i Governi locali. Il contributo è volto a garantire un'azione di governo democratica, un servizio pubblico durevole e a rendere conto ai cittadini.

C.

8,375 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 marzo 2015 e copre il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4912

FF 2016

2.3.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Mongolia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la realizzazione di un progetto di sostegno alla politica di decentralizzazione in Mongolia, concluso l'8 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di realizzazione di un progetto di sostegno alla politica di decentralizzazione in Mongolia.

B.

Il progetto rappresenta un contributo della Svizzera per rafforzare il processo di decentralizzazione. Il Governo elabora leggi, regole e processi che conferiscono ai governi locali funzioni, responsabilità e un'autorità amministrativa chiare e assegna le risorse in modo equo.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 settembre 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4913

FF 2016

2.3.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Mongolia concernente la realizzazione di un progetto di sostegno alla politica di decentralizzazione in Mongolia, concluso il 21 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di realizzazione di un progetto di sostegno alla politica di decentralizzazione in Mongolia.

B.

Il progetto rappresenta un contributo della Svizzera per rafforzare il processo di decentralizzazione. L'Ufficio del presidente elabora un quadro giuridico integrato per la partecipazione dei cittadini sulle questioni dell'amministrazione pubblica.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2015 ed è valido fino al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4914

FF 2016

2.3.43

Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Unione di Myanmar concernente la cooperazione tecnica e finanziaria e l'aiuto umanitario, concluso il 2 giugno 2015, RS 0.974.257.5

A.

L'obiettivo dell'accordo è di definire un quadro di regole e di procedure per disciplinare l'attuazione di progetti di cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria tra la Svizzera e il Myanmar.

B.

L'accordo proposto mira a consolidare le relazioni tra la Svizzera e il Myanmar, nonché a stabilire una cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria che contribuisca a migliorare la situazione economica e sociale e a promuovere il processo di riforme politiche, economiche e sociali nel Myanmar. Conferisce al personale svizzero espatriato i privilegi e le immunità stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, prevede l'ottenimento facilitato del visto per il personale estero impegnato in progetti e chiarisce la questione dell'esenzione delle tasse per il materiale, i servizi e il personale estero coinvolto nell'attuazione del progetto. Prevede anche che le Parti si impegnino nella lotta contro la corruzione e che si tengano informate sui progetti di cooperazione intrapresi nel quadro dell'accordo. Definisce il coordinamento dell'attuazione, che è gestito, da parte del Myanmar, da diversi ministeri incaricati dei progetti e, da parte della Svizzera, dall'Ambasciata di Svizzera in Myanmar.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4915

FF 2016

2.3.44

Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il progetto di messa in sicurezza del corso d'acqua e di miglioramento delle condizioni di vita a Chitwan, concluso il 25 novembre 2014

A.

L'accordo, attualmente nella sua seconda fase di attuazione, disciplina la collaborazione nel quadro dell'attuazione del progetto volto a migliorare le condizioni di vita e la resilienza della popolazione di Chitwan alle catastrofi naturali causate dalle esondazioni nell'Est del distretto. Grazie ai lavori destinati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, gli abitanti dell'Est di Chitwan, in particolare i gruppi più vulnerabili, saranno meno fragili ed esposti. Il supporto tecnico offerto dal progetto consentirà ai governi nazionale e locali e al comitato locale dei beneficiari di rafforzare le loro capacità a fornire servizi efficaci in caso di catastrofi provocate dalle acque.

B.

Il progetto rientra nel secondo ambito della strategia di cooperazione svizzera in Nepal (2013­2017), che mira a migliorare le condizioni di vita e la resilienza della popolazione, in particolare dei suoi gruppi più vulnerabili, nel contesto rurale e nei piccoli centri urbani. L'obiettivo principale del progetto è di assicurare e migliorare le condizioni di vita della popolazione, in primo luogo i gruppi socialmente discriminati ed economicamente fragili.

C.

5,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2018. Le Parti possono denunciare l'accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

4916

FF 2016

2.3.45

Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il progetto «Programma del sottosettore ponti sospesi Fase IV», concluso il 25 novembre 2014

A.

Grazie al sostegno tecnico offerto dalla DSC nel quadro del progetto, la Svizzera sostiene e rafforza il quadro concettuale nel settore dei ponti sospesi attuato dal Governo del Nepal.

B.

Il progetto rientra nel secondo ambito della strategia di cooperazione della Svizzera nel Nepal (2013­2017). L'accordo è stato stipulato al fine di consentire alla popolazione rurale, in particolare ai gruppi più vulnerabili, di accedere attraverso una via sicura e permanente ai servizi pubblici di base e alle risorse e possibilità economiche, contribuendo in tal modo a ridurre la povertà.

C.

9,99 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 luglio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4917

FF 2016

2.3.46

Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il progetto «Programma di microirrigazione», concluso il 10 febbraio 2015

A.

L'accordo, nella sua prima fase di realizzazione, disciplina la collaborazione nel quadro dell'attuazione del progetto, che mira ad aumentare, grazie alla costruzione di infrastrutture di irrigazione generate dagli agricoltori stessi, il reddito agricolo delle popolazioni rurali povere, in particolare i gruppi più vulnerabili.

B.

Il progetto rientra nel secondo ambito della strategia di cooperazione svizzera in Nepal (2013­2017), che mira a migliorare le condizioni di vita e la resilienza della popolazione, in particolare dei suoi gruppi più vulnerabili, nel contesto rurale e nei piccoli centri urbani. L'obiettivo principale del progetto è di assicurare e migliorare le condizioni di vita della popolazione, in primo luogo i gruppi socialmente discriminati ed economicamente fragili.

C.

16,99 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2015 ed era valido fino al 28 febbraio 2016. Le Parti potevano denunciare l'accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

4918

FF 2016

2.3.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal concernente il progetto «Sistema di qualifiche professionali in Nepal», concluso il 22 luglio 2015

A.

L'accordo, attualmente nella prima fase di implementazione, disciplina la collaborazione relativa all'attuazione del progetto che mira a un cambiamento strutturale nella formazione tecnica e professionale in modo da consentire a donne e uomini delle fasce di popolazione sfavorite di accedere a un'occupazione o avviare un'attività imprenditoriale e di aumentare la loro produttività. Lo scopo ultimo è di aumentare i redditi, migliorare le condizioni di vita e rafforzare la resilienza per combattere la povertà e promuovere una crescita socialmente equa.

B.

Il progetto rientra nel secondo ambito della strategia di cooperazione svizzera in Nepal (2013­2017), che mira a migliorare le condizioni di vita e la resilienza della popolazione, in particolare dei suoi gruppi più vulnerabili, nel contesto rurale e nei piccoli centri urbani. L'obiettivo principale del progetto è di cambiare l'organizzazione della formazione tecnica e professionale in modo da consentire a donne e uomini delle fasce di popolazione sfavorite di accedere a un'occupazione o avviare un'attività imprenditoriale e di aumentare la loro produttività. I giovani del Nepal, in particolare dei gruppi di popolazione sfavoriti, tra i quali i migranti rientranti nel Paese, saranno in grado di reinserirsi meglio nel mercato del lavoro e di avviare attività imprenditoriali grazie a un servizio di certificazione mediante quadri di qualifiche professionali, nuovamente stabiliti e riconosciuti a livello nazionale, e a un sistema di riconoscimento delle conoscenze acquisite.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019. Le Parti possono denunciare l'accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

4919

FF 2016

2.3.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero delle finanze e del credito pubblico, concernente il progetto per una formazione economica ed equa nel settore pubblico, concluso il 10 giugno 2015

A.

Con l'accordo la DSC intende aiutare il Ministero dell'economia del Nicaragua a gettare le basi per l'attuazione di politiche pubbliche a favore delle popolazioni sfavorite socialmente. Nello specifico si tratta di migliorare l'offerta e la qualità del sistema pubblico d'insegnamento e di formazione.

B.

La DSC opera in Nicaragua da oltre 30 anni. Il rafforzamento delle istituzioni statali in vista dell'elaborazione di politiche destinate a diminuire la povertà rappresenta il nucleo dall'aiuto fornito dalla Svizzera.

C.

135 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2015 e copriva il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4920

FF 2016

2.3.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Niger, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, della cooperazione, dell'integrazione africana e dei Nigeriani all'estero, concernente il programma destinato a promuovere la qualità dell'educazione formale in Niger, concluso il 4 settembre 2015

A.

L'accordo definisce gli impegni del Niger e della Svizzera per l'attuazione della prosecuzione del programma destinato a promuovere la qualità dell'educazione formale in Niger.

B.

L'obiettivo generale del programma e di migliorare durevolmente le competenze scolastiche di 1,9 milioni di allievi (di cui 900 000 ragazze) di quattro regioni del Paese mediante la formazione, l'inquadramento degli insegnanti e l'impegno delle collettività e strutture comunitarie per un'offerta educativa di qualità inclusiva e senza discriminazioni.

C.

18,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Qualsiasi atto illecito o pratica di corruzione costituisce un motivo sufficiente per denunciare il presente accordo o per l'adozione di qualsiasi altra misura correttiva.

4921

FF 2016

2.3.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Niger, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, della cooperazione, dell'integrazione africana e dei Nigeriani all'estero, concernente il programma di educazione alternativa dei giovani, concluso il 4 settembre 2015

A.

L'accordo definisce gli impegni del Niger e della Svizzera per l'attuazione di un programma di educazione alternativa.

B.

L'obiettivo generale del programma è di integrare nella vita sociale ed economica le ragazze e i ragazzi non scolarizzati o che hanno interrotto la scuola delle regioni di Dosso e Maradi attraverso un programma di educazione alternativa attento al genere e con un effetto leva sull'insieme del Paese.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. Qualsiasi atto illecito o pratica di corruzione costituisce un motivo sufficiente per denunciare il presente accordo o per l'adozione di qualsiasi altra misura correttiva.

4922

FF 2016

2.3.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Pakistan, rappresentato dalla Segreteria delle regioni tribali amministrate in modo federale, concernente l'aiuto ai progetti innovatori, concluso il 29 aprile 2015

A.

L'accordo disciplina gli sforzi comuni delle Parti volti a migliorare durevolmente le condizioni di vita della popolazione delle regioni tribali amministrate in modo federale.

B.

La popolazione di questi luoghi patisce da molti anni le conseguenze del conflitto nella regione; la sua fragilità è ampiamente imputabile a tale conflitto. Allo scopo di creare prospettive di sviluppo durevoli per la popolazione, la DSC finanzia in questa regione diversi progetti innovatori che contribuiscono a migliorare le condizioni di vita, a lottare contro la povertà e a promuovere una partecipazione attiva e inclusiva della popolazione nei processi volti a promuovere la pace. Questi progetti sono attuati dalle ONG nazionali e internazionali Helvetas Swiss Intercooperation, South Asia Partnership-Pakistan e dall'Agenzia per la cooperazione internazionale della Germania. Comprendono anche iniziative coordinate dal PNUS.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 aprile 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4923

FF 2016

2.3.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e le Filippine, concernente il simposio sui pericoli cui sono esposti donne e bambini durante i conflitti organizzato dall'Istituto per la pace e la riconciliazione dell'ASEAN, concluso il 19 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione relativa al simposio sui pericoli cui sono esposti donne e bambini durante i conflitti.

B.

L'Istituto per la pace e la riconciliazione è il solo organo dell'ASEAN dedicato ai conflitti e alla pace. Il Giappone e la Norvegia hanno iniziato nel 2015 a sostenere l'Istituto organizzando laboratori sul ruolo delle donne nei processi di pace. Il simposio in questione si colloca nel solco di questi laboratori e affronta il ruolo delle donne e dei bambini, non soltanto nei conflitti, ma anche nei processi di pace. La Svizzera si impegna in tal modo, conformemente a una delle sue priorità di politica estera, nella tutela delle fasce di popolazione bisognose, come donne e bambini.

C.

88 707 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2015 e copre il periodo dal 15 ottobre 2015 al 30 aprile 2016. Non sono previsti termini di denuncia.

4924

FF 2016

2.3.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento dello sviluppo internazionale, e il Bangladesh, rappresentato dal Ministero dell'educazione e delle finanze, concernente il finanziamento del progetto per dare opportunità occupazionali e di reddito alle popolazioni sfavorite in Bangladesh attraverso la formazione professionale, concluso l'11 novembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra le Parti in merito al progetto per dare opportunità occupazionali e di reddito alle popolazioni sfavorite in Bangladesh attraverso la formazione professionale.

B.

Il progetto è parte integrante della priorità tematica «Formazione professionale» prevista dal programma di sviluppo del Bangladesh, in linea con la strategia nazionale per il Bangladesh 2013­2017 della DSC. L'obiettivo del progetto è di migliorare le condizioni di vita dei gruppi di popolazione poveri e svantaggiati del Bangladesh creando offerte di formazione professionale nei settori dell'edilizia e dell'industria tessile.

C.

9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4925

FF 2016

2.3.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento dello sviluppo internazionale, e il Bangladesh, rappresentato dal Ministero dell'educazione e delle finanze, concernente il finanziamento del progetto per dare opportunità occupazionali e di reddito alle popolazioni sfavorite in Bangladesh attraverso la formazione professionale, concluso il 21 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra le Parti in merito al progetto per dare opportunità occupazionali e di reddito alle popolazioni sfavorite in Bangladesh attraverso la formazione professionale.

B.

Il progetto è parte integrante della priorità tematica «Formazione professionale» prevista dal programma di sviluppo del Bangladesh, in linea con la strategia nazionale per il Bangladesh 2013­2017 della DSC. L'obiettivo del progetto è di migliorare le condizioni di vita dei gruppi di popolazione poveri e svantaggiati del Bangladesh creando offerte di formazione professionale nei settori dell'edilizia e dell'industria tessile.

C.

9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 aprile 2015 e copre il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 agosto 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di quattro mesi.

4926

FF 2016

2.3.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tanzania, rappresentata dall'Ufficio del Primo ministro per l'amministrazione regionale e il Governo locale e dal Ministero della sanità, degli affari sociali e delle finanze, concernente un fondo comune per la sanità incentrato sulla prestazione, concluso il 3 dicembre 2015

A.

L'obiettivo del fondo comune per la sanità incentrato sulla prestazione è di garantire alle popolazioni mal servite un'offerta sanitaria di base con servizi efficaci ed accessibili e di contribuire a una decentralizzazione efficace per una migliore qualità delle cure mediche di base. A questo scopo si prevede di aumentare le risorse stanziate per la sanità con un'attenzione particolare alle autorità locali.

B.

La sanità è una delle tre priorità definite nella strategia di cooperazione della Svizzera per la Tanzania. Il contributo al fondo comune per la sanità incentrato sulla prestazione persegue tre obiettivi: 1) migliorare l'efficacia delle professioni nell'assistenza medica di base e la qualità dei servizi sanitari; 2) favorire l'accesso a cure sanitarie di base di qualità e accrescere la responsabilità sociale; 3) sviluppare e testare uno strumento innovativo destinato a finanziare un'assistenza medica di qualità fornita dai distretti e dai Comuni.

Lo strumento è basato su meccanismi di incentivazione alla prestazione che consentono di garantire l'equità e la qualità.

C.

22,2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 30 giugno 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4927

FF 2016

2.3.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno ai distretti sanitari del Ciad di Yao e Danamadji, concluso il 24 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità tecniche della cooperazione tecnica nel quadro del programma di sostegno ai distretti sanitari del Ciad di Yao e Danamadji.

B.

Il progetto rappresenta una priorità dell'attività della DSC nel settore della sanità in Ciad. Il programma applica i nuovi indirizzi della strategia di cooperazione della Svizzera in Ciad (2013­2015) ed è in linea con gli orientamenti definiti nel piano nazionale di sviluppo (2013­2015), nella politica sanitaria nazionale della sanità (2007­2015) e nel piano nazionale di sviluppo sanitario (2013­2015). Il programma sostiene il Governo del Ciad nel suo sforzo per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del millennio, in particolare gli obiettivi numero 4 (ridurre la mortalità infantile), numero 5 (migliorare la salute materna) e numero 6 (combattere l'HIV/Aids, la malaria e altre malattie). L'obiettivo del progetto è di migliorare l'offerta delle cure sotto il profilo qualitativo e quantitativo, aumentare la domanda di cure di salute materna e infantile e la loro effettiva utilizzazione e potenziare l'amministrazione sanitaria a livello di distretto. Con questo progetto ci si prefigge di contribuire a ridurre la mortalità materna e infantile e migliorare lo stato di salute dell'intera popolazione.

C.

12 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4928

FF 2016

2.3.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale, concernente il programma di cartografia e gestione delle risorse idriche del Ciad (ResEau), concluso il 21 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità per l'attuazione del programma di cartografia e gestione delle risorse idriche del Ciad (ResEau), nello specifico l'esecuzione della seconda fase del programma, che prevede il potenziamento del sistema a livello nazionale, regionale e locale e il suo radicamento nelle regioni.

B.

L'obiettivo generale di questa fase del programma è di aumentare la capacità di resistenza del Ciad di fronte alle fluttuazioni climatiche mediante una gestione attiva delle risorse idriche di superficie e sotterranee.

C.

7,49 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4929

FF 2016

2.3.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ciad, rappresentato dal Ministero della pianificazione e della cooperazione internazionale, concernente il programma di sostegno allo sviluppo delle filiere della karité e dell'arachide in Ciad, concluso il 10 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità dell'attuazione del programma di sostegno allo sviluppo delle filiere della karité e dell'arachide in Ciad, nello specifico l'esecuzione della prima fase del programma, che prevede la creazione di ricchezza in ambito rurale, la riduzione della vulnerabilità delle economie domestiche e delle disuguaglianze (in particolare tra uomini e donne) in una logica di sviluppo sostenibile.

B.

L'obiettivo generale di questa fase del programma è lo sviluppo economico e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni nelle regioni del Logone Orientale, del Mandoul e del Moyen-Chari.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4930

FF 2016

2.3.59

Accordo tra la Svizzera e la Tunisia concernente l'aiuto in caso di catastrofe, concluso il 16 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità delle operazioni svizzere di soccorso in caso di catastrofe naturale o tecnica in Tunisia.

B.

Quale elemento dell'impegno svizzero di solidarietà internazionale, questo accordo è volto a migliorare l'efficacia delle operazioni di soccorso nel caso si verifichi una catastrofe naturale o tecnica in Tunisia. Pur mantenendo il pieno coordinamento delle operazioni, le autorità tunisine si impegnano con questo accordo a rimuovere i principali ostacoli a un intervento rapido ed efficace dei soccorsi svizzeri: semplificano le formalità doganali, esonerano da tasse, autorizzano a utilizzare lo spazio aereo.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2015 per cinque anni e sarà in seguito rinnovato tacitamente alla fine del periodo in questione fintanto che una delle Parti notifichi all'altra Parte per scritto con un preavviso di almeno tre mesi l'intenzione di denunciarlo.

4931

FF 2016

2.3.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IDA concernente l'attuazione del progetto di sviluppo della responsabilità sociale nella società della Mongolia, concluso il 2 settembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità d'attuazione della prima fase del progetto di sviluppo della responsabilità sociale nella società della Mongolia.

B.

Il progetto è un contributo della Svizzera agli obiettivi di rafforzamento della società civile in Mongolia. Il suo obiettivo è di rafforzare la responsabilità sociale nella società per aumentare la trasparenza e per utilizzare in modo responsabile ed efficace i fondi e le risorse pubbliche a livello nazionale e locale in almeno due settori prioritari.

C.

2,6 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4932

FF 2016

2.3.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'AIHRC per la promozione dei diritti umani in Afghanistan, concluso l'8 giugno 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo a favore della Commissione indipendente per i diritti umani afghana (AIHRC). Conformemente alla Costituzione dell'Afghanistan, l'AIHRC ha il mandato di promuovere il rispetto dei diritti umani in Afghanistan.

B.

Per promuovere i diritti umani, l'AIHRC documenta e analizza il rispetto dei diritti fondamentali della Costituzione, delle convenzioni internazionali dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. L'AIHRC pubblica studi e sensibilizza l'opinione pubblica afghana. Quando i loro diritti sono messi in questione, i cittadini possono rivolgersi all'AIHRC. L'AIHRC forma funzionari afghani, consiglia il Governo e si adopera per orientare la sua politica.

C.

2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 giugno 2015 ed è valido fino al 21 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4933

FF 2016

2.3.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca asiatica di sviluppo concernente il sostegno al progetto di miglioramento del sistema di formazione professionale pubblica e privata in Bangladesh, concluso il 20 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra le Parti nel progetto di miglioramento del sistema di formazione professionale pubblica e privata in Bangladesh.

B.

Il progetto è parte integrante della priorità tematica «Formazione professionale» prevista dal programma di sviluppo del Bangladesh, in linea con la strategia nazionale per il Bangladesh 2013­2017 della DSC. L'obiettivo del progetto è di migliorare il reddito e la produttività della popolazione del Bangladesh in età lavorativa potenziando il sistema di formazione professionale pubblico e privato.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2014 e copre il periodo dal 1° settembre 2014 al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4934

FF 2016

2.3.63

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente un progetto relativo alla governance istituzionale e all'inclusione finanziaria, concluso il 9 gennaio 2015

A.

La cooperazione con la Banca internazionale di sviluppo (BIS) verte sulla creazione di un mercato propizio alle riforme sotto il profilo della governance istituzionale negli organi di microfinanza e nelle cooperative. L'obiettivo del progetto è, da un lato, di introdurre incentivi sul versante della domanda (cofinanziamento dei processi di riforma, incentivi positivi e negativi per gli investitori e i regolatori) e, dall'altro, di indurre i centri di competenza e i consulenti a sviluppare un'offerta appropriata in questo settore.

B.

Tutte le imprese, di qualsiasi genere, sono chiamate ad adeguare e a migliorare in permanenza la loro governance istituzionale. Questo aspetto è particolarmente importante nel settore della finanza inclusiva, in cui è richiesto un sottile equilibrio dei poteri per garantire e rafforzare la missione sociale delle imprese interessate. Basata sulle esperienze positive realizzate dalla DSC in America centrale e sugli strumenti messi in atto in questo contesto, la cooperazione con la BIS consente di estendere questo approccio al di là dei Paesi partner classici dell'America latina e dei Caraibi.

C.

2,395 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 gennaio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4935

FF 2016

2.3.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente il progetto «Meccanismo di finanziamento con effetto catalizzatore sull'imprenditorialità sociale», concluso l'11 novembre 2015

A.

Gli imprenditori sociali elaborano soluzioni innovative per i problemi sociali in un'ottica di economia di mercato. Non sempre i prezzi di mercato coprono però tutti i costi legati ai servizi. Il meccanismo di finanziamento con effetto catalizzatore consente alla DSC di impiegare le risorse della cooperazione allo sviluppo per attirare capitali di investitori sociali privati e fondi pubblici di governi locali aumentando in tal modo l'impatto delle imprese sociali.

B.

La BIS ha un lunga, solida e fruttuosa esperienza nel sostegno all'imprenditoria sociale. La BIS dispone di un metodo di valutazione dei rischi sperimentato e opera con un mandato conferitole a livello regionale, restando attiva nella promozione dell'imprenditoria sociale anche dopo la fine del progetto.

C.

1,053 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2015 ed è valido fino al 30 settembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4936

FF 2016

2.3.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il sostegno finanziario alla presidenza del Gruppo sulle migrazioni globali (2015), concluso il 9 febbraio 2015

A.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e la BIRS concernente il sostegno finanziario alla presidenza del Gruppo sulle migrazioni globali ricoperta nel 2015 dalla BIRS. Il Gruppo sulle migrazioni globali raggruppa 18 organizzazioni internazionali.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la BM. La Svizzera contribuisce in tal modo ai lavori di ricerca internazionali e al dialogo mondiale in materia di migrazione e sviluppo.

C.

300 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 febbraio 2015 e copre il periodo dal 30 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

4937

FF 2016

2.3.66

Accordo di sovvenzionamento tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Fondo verde per il clima e la BIRS concernente il fondo fiduciario per il Fondo verde per il clima, concluso il 14 aprile 2015

A.

Il Fondo verde per il clima (Green Climate Fund, GCF) è il progetto attualmente più ambizioso in materia di finanziamento multilaterale per il clima. Il Fondo intende promuovere un cambiamento di paradigma che proceda in direzione di uno sviluppo a basse emissioni e resistente ai cambiamenti climatici. Per raggiungere tale obiettivo verrà messa a disposizione tutta una serie di strumenti di finanziamento per l'adozione di misure nei Paesi in sviluppo.

L'istituzione del GCF poggia su una decisione di consenso dell'ONU del 2010. Lo strumento di governance del GCF è stato approvato nel 2011. Il GCF è stato dotato di piena personalità giuridica per decisione dell'ONU e del Parlamento della Corea del Sud; la città di Sogndo, in Corea del Sud, è stata individuata come sede della segreteria del GCF. Nel 2012 è stato inoltre istituito il Comitato esecutivo del GCF, composto da 12 rappresentanti di Paesi industrializzati e da 12 di Paesi in sviluppo. In seno a questo Comitato la Svizzera condivide un seggio con la Russia. Il Comitato del GCF ha il compito di strutturare il GCF, in modo che possa essere al più presto operativo.

B.

Il presente accordo di sovvenzionamento è stato concluso in vista del versamento della prima tranche del contributo della Svizzera di 100 milioni di dollari americani annunciato a livello internazionale in occasione della prima capitalizzazione del fondo nel novembre 2014. Quando il fondo raggiungerà la formalizzazione del 50 per cento degli annunci, la Svizzera stipulerà un nuovo accordo per il versamento del saldo.

C.

30 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2015 e copre il periodo dal 7 aprile al 31 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

4938

FF 2016

2.3.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente la cooperazione con il Gruppo consultivo di assistenza ai più poveri, concluso il 19 giugno 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera, la BIRS e l'IDA, nonché il contributo svizzero al fondo fiduciario di donatori multilaterali.

B.

Dal 1996 la DSC è membro del Gruppo consultivo di assistenza ai più poveri, una piattaforma dedicata alla gestione mondiale delle conoscenze e all'elaborazione di norme per l'inclusione sociale, a cui partecipano i principali donatori bilaterali e multilaterali, nonché importanti fondazioni private.

La DSC si sforza di attuare questi standard nei suoi progetti nel settore finanziario e, in quanto membro, contribuisce anche allo sviluppo di tali norme. La conclusione del presente accordo è necessaria per fissare i contributi che la DSC versa al Gruppo in quanto membro.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 2015 ed è valido fino al 30 giugno 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4939

FF 2016

2.3.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il Fondo fiduciario multilaterale per il Khyber Pakhtunkhwa nel Pakistan, concluso il 3 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contribuito della Svizzera al Fondo fiduciario multilaterale per il Khyber Pakhtunkhwa nel Pakistan.

B.

Il Fondo fiduciario multilaterale sostiene l'attuazione del programma di ricostruzione e di sviluppo dei tre governi provinciali nel Khyber Pakhtunkhwa, aree tribali sotto amministrazione federale nel Belucistan, che si prefigge di sostenere uno sviluppo sostenibile in queste zone fragili interessate da conflitti armati. Grazie a questo programma, i rischi di ripresa o di escalation dei conflitti armati sono ridotti.

C.

9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2015 ed è valido fino al 31 ottobre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4940

FF 2016

2.3.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il rapporto della BM sulle dimensioni nascoste della povertà ­ risorse naturali e ambiente, concluso il 30 settembre 2015

A.

Con il presente accordo la Svizzera contribuisce al rapporto della BM sulle dimensioni nascoste della povertà (risorse naturali e ambiente). Le risorse naturali e l'ambiente rivestono un'importanza considerevole, in particolare per le persone che vivono in condizioni di povertà. La migrazione delle popolazioni povere verso i centri urbani accentua i problemi ambientali, che si ripercuotono a loro volta sulle fasce sfavorite della popolazione. Oltre alla problematica consueta dell'acqua e delle acque di scarico, costituiscono importanti fattori di rischio per la salute primaria l'inquinamento atmosferico e lo smaltimento dei rifiuti. Lo studio scientifico condotto dalla BM esamina le ripercussioni dell'inquinamento atmosferico sulla povertà. La Svizzera parteciperà al contenuto del capitolo dedicato all'inquinamento atmosferico e ai suoi effetti sulla salute. Lo studio sarà pubblicato sotto forma di rapporto, disponibile su differenti media elettronici.

B.

La Svizzera vanta in materia di inquinamento atmosferico una lunga esperienza che condivide in particolare con la Cina, dove progetti pilota e il dialogo sino-svizzero hanno contribuito alla revisione della legge contro l'inquinamento atmosferico. Indipendentemente dai suoi effetti diretti sulla salute della popolazione, la protezione dell'aria è una condizione indispensabile per attenuare i cambiamenti climatici. La DSC ha stabilito la protezione climatica quale sua priorità. La Svizzera fornirà un contribuito sostanziale allo studio della BM e metterà a disposizione la sua esperienza. Lo studio consentirà di determinare scientificamente l'impatto (considerato finora come aneddotico) dell'inquinamento atmosferico o, al contrario, della purezza dell'aria sulla povertà. Rinforzerà la visibilità internazionale della Svizzera in questo importante ambito.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2015 e copre il periodo dal 5 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

4941

FF 2016

2.3.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BM concernente un contributo a una valutazione d'impatto nell'ambito del programma psicosociale nella regione dei Grandi Laghi, concluso l'8 aprile 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione con la BM nell'ambito del programma psicosociale nella regione dei Grandi Laghi.

B.

Si tratta per la DSC di ricavare dati affidabili sulle caratteristiche, specifiche secondo il genere, delle violenze sessuali nella regione, di garantire lo scambio e il coordinamento tra il programma svizzero e il programma della BM, e nel contempo di partecipare al dialogo tecnico e politico regionale settoriale.

C.

475 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 aprile 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

4942

FF 2016

2.3.71

Accordo tra la Svizzera e la BM concernente la realizzazione del progetto per il miglioramento permanente delle condizioni di vita in Mongolia, concluso il 26 maggio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità dell'attuazione della prima fase del progetto summenzionato.

B.

Il progetto rappresenta un contribuito della Svizzera per rafforzare la partecipazione della popolazione e delle organizzazioni civiche nella pianificazione e nello stanziamento degli investimenti prioritari locali. Inoltre sarà migliorata la governance locale.

C.

12 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4943

FF 2016

2.3.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il centro di ricerca CATIE concernente il progetto di adeguamento ai cambiamenti climatici mediante un migliore utilizzo delle risorse idriche in Nicaragua, concluso il 1° aprile 2014

A.

L'accordo disciplina i servizi erogati dal Centro di ricerca agricola tropicale e di istruzione superiore (CATIE) nell'ambito di un progetto della DSC. Il CATIE è un centro di ricerca riconosciuto a livello internazionale che si occupa di tecnologie applicate nel settore agricolo; in Nicaragua vanta una lunga esperienza sul campo.

B.

Grazie alla costruzione di piccoli bacini di raccolta che si riempiono durante la stagione delle piogge, i contadini della fascia secca del Nicaragua sono in grado di irrigare i campi anche in periodi di siccità, limitando così le perdite di raccolto legate al clima.

C.

2,6 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4944

FF 2016

2.3.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Unità di ispezione congiunta concernente la pianificazione e la realizzazione di due valutazioni pilota dell'insieme del sistema delle Nazioni Unite, concluso il 17 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno alle attività legate alla pianificazione e alla realizzazione di due valutazioni a livello di sistema delle Nazioni Unite (Independent System-Wide Evaluation, ISWE).

B.

L'obiettivo strategico della Svizzera nell'ambito del suo sostegno all'iniziativa ISWE è di ridurre i doppioni tra le organizzazioni multilaterali e di sfruttare meglio le sinergie tra istituzioni dell'ONU grazie a valutazioni a livello di ONU.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2014 ed è valido fino al 30 giugno 2016. Può essere denunciato se l'Unità d'ispezione congiunta non rispetta i suoi impegni contrattuali. Non sono previste altre modalità di denuncia.

4945

FF 2016

2.3.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ICMPD concernente la ristampa di un'inchiesta sulle politiche migratorie in Africa Occidentale, concluso il 5 novembre 2015

A.

L'accordo definisce la collaborazione tra la Svizzera e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) in merito alla ristampa di un'inchiesta sulle politiche migratorie in Africa Occidentale.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'ICMPD e le modalità per la ristampa di un'inchiesta sulle politiche migratorie in Africa Occidentale.

C.

40 330 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2015 ed è valido fino al 31 gennaio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4946

FF 2016

2.3.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il DCAF concernente un progetto pilota volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nella gestione del settore della sicurezza in Cambogia, concluso il 10 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Centro per il controllo democratico delle forze armate (DCAF) concernente un progetto pilota volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nella gestione del settore della sicurezza in Cambogia.

B.

Le attività consistono essenzialmente in misure di rafforzamento delle capacità destinate ai membri delle commissioni parlamentari competenti per il settore della sicurezza. Comprendono il trasferimento di conoscenze e altre misure di perfezionamento concepite su misura per i gruppi bersaglio. È inoltre prevista la traduzione e la diffusione di pertinenti strumenti riconosciuti a livello internazionale per il controllo parlamentare nel settore della sicurezza.

C.

37 863 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

4947

FF 2016

2.3.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo a uno studio sulle perdite lungo la catena di creazione del valore alimentare in Swaziland e Zambia, concluso il 14 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera nell'ambito dello studio svolto dalla FAO sulle perdite lungo la catena di creazione del valore alimentare in Swaziland e Zambia.

B.

Questo studio consente di quantificare le perdite alimentari lungo la catena di creazione del valore in questi due Paesi dell'Africa australe, nei quali questi dati non sono disponibili. I risultati di questo studio saranno in seguito utilizzati per la preparazione di nuovi progetti nel settore della sicurezza alimentare in Africa australe.

C.

99 802 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 luglio 2015 e copriva il periodo dal 1° luglio 2015 al 29 febbraio 2016. Non erano previste modalità di denuncia.

4948

FF 2016

2.3.77

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto di gestione partecipativa e integrata dei bacini imbriferi per la lotta contro l'erosione nella regione del Medio Atlas, concluso il 17 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la FAO nell'ambito del contributo al progetto di gestione partecipativa e integrata dei bacini imbriferi per la lotta contro l'erosione nella regione del Medio Atlas.

B.

L'erosione progressiva del suolo in Marocco, in particolare nelle zone rurali del Medio Atlas, è allo stesso tempo causa e conseguenza di catastrofi naturali che si ripercuotono sulle condizioni di vita della popolazione locale.

L'approccio partecipativo e integrato nella gestione delle risorse naturali di un bacino imbrifero consente di lottare efficacemente contro le catastrofi naturali a lenta evoluzione e rafforzare la resilienza della popolazione. Il progetto prevede la realizzazione di studi e analisi in base ai quali saranno definite le modalità d'intervento a lungo termine.

C.

246 890 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2015 e copriva il periodo dal 15 luglio al 30 novembre 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

4949

FF 2016

2.3.78

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un sostegno al progetto di consolidamento delle capacità delle autorità palestinesi nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie, concluso l'11 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di sostegno al progetto di consolidamento delle capacità delle autorità palestinesi nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie.

B.

Il progetto intende contribuire a sviluppare misure sanitarie e fitosanitarie conformi alle esigenze dell'OMC e in grado di migliorare, da un lato, la fiducia nei prodotti agricoli palestinesi e, dall'altro, la loro domanda sul mercato interno ed estero. Questo progetto rafforzerà le prestazioni del settore agronomico, la cui crescita potrà in tal modo essere promossa, e contribuirà dunque a migliorare i redditi degli agricoltori. Contribuirà anche allo sviluppo e all'attuazione di una strategia nazionale nel settore della sicurezza alimentare, migliorando la sovranità alimentare dei territori palestinesi occupati.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

4950

FF 2016

2.3.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il FISA concernente il Forum mondiale 2015 sulle rimesse e lo sviluppo, concluso il 17 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario al Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA). I mezzi messi a disposizione costituiscono un contributo all'organizzazione del Forum mondiale sulle rimesse e lo sviluppo in programma a Milano nel giugno 2015.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il FISA. Il Forum riunisce oltre 500 esperti dei settori pubblico e privato che discutono sull'importanza delle rimesse dei migranti per lo sviluppo globale sostenibile.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2015 ed è valido fino al 18 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

4951

FF 2016

2.3.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente un contributo per la distribuzione di 10 000 «kit di dignità», concluso il 14 maggio 2015

A.

L'obiettivo principale di questo contributo è di distribuire 10 000 «kit di dignità» alle donne vittime del terremoto al fine di facilitare la loro sicurezza e la loro mobilità.

B.

Secondo la Strategia della cooperazione svizzera in Nepal (2013­2017) è essenziale che il programma continui a porre l'accento sulle donne e i gruppi più vulnerabili. La dignità delle donne è un aspetto centrale di qualsiasi intervento umanitario. I «kit di dignità» sono stati sviluppati al fine di rispondere a questi bisogni urgenti. A seguito del terremoto, le donne e le ragazze necessitano di articoli di prima necessità per poter interagire in pubblico come conviene. Hanno anche bisogno di poter curare l'igiene intima, in particolare durante il ciclo mestruale. Questo sostegno attraverso l'UNFPA consente a 10 000 donne vittime del terremoto di ottenere articoli di base che assicurano la loro dignità, mobilità e sicurezza.

C.

260 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2015 ed è valido fino al 15 ottobre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4952

FF 2016

2.3.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'ACNUDU concernente il contributo della Svizzera all'Ufficio dell'ACNUDU in Honduras, concluso il 15 giugno 2015

A.

Su invito del Governo dell'Honduras, l'ACNUDU ha aperto un Ufficio in Honduras nel corso del secondo semestre 2015. La Svizzera contribuisce nella misura del 50 per cento circa al finanziamento dell'Ufficio, rafforzando in tal modo il suo impegno a favore dei diritti dell'uomo in Honduras.

B.

L'Honduras detiene il record mondiale di omicidi per abitante ed è uno Stato in cui i colpevoli restano spesso impuniti e la polizia è considerata molto corrotta. Per arginare la violenza e migliorare lo stato di diritto, l'Honduras deve disporre di una polizia meglio formata e vicina ai cittadini, nonché di un sistema giudiziario funzionale. L'Ufficio dell'ACNUDU aiuterà lo stato e la società civile dell'Honduras ad attuare le riforme urgenti che sono necessarie.

C.

2,150 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 giugno 2015 e copre il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali.

4953

FF 2016

2.3.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'IOB concernente la cooperazione in un progetto pilota su una valutazione congiunta, concluso il 5 febbraio 2014

A.

L'accordo definisce la cooperazione tra la DSC e il Dipartimento per le strategie e le valutazioni nella cooperazione allo sviluppo del Governo dei Paesi Bassi (IOB) concernente la cooperazione in un progetto pilota su una valutazione congiunta.

B.

Quando possibile, la DSC punta a svolgere valutazioni congiunte, perché rispetto alle valutazioni autonome consentono a entrambi i partner di trarre più insegnamenti. La DSC e l'IOB valutano lo stesso portafoglio tematico (interventi nel settore della governance) in medesimi periodi, ciò che consente di unire gli sforzi. Per contenere i costi di transizione connessi alle valutazioni congiunte, in un progetto pilota si segue un approccio semplificato.

Mentre le valutazioni sono ancora svolte separatamente secondo il proprio modello organizzativo e i propri bisogni, l'elaborazione di un quadro di analisi comune e scambi periodici tra i team di valutazione consentiranno di confrontare i risultati e le conclusioni e di trarre insegnamenti generali. Questi ultimi saranno presentati in uno studio congiunto che le due unità pubblicheranno assieme.

C.

50 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2014 ed è scaduto il 1° settembre 2015. Non erano previsti termini di denuncia. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali o violazioni gravi di importanti elementi o obiettivi, oppure se l'attuazione del programma era impedita da una causa di forza maggiore, poteva essere denunciato per scritto con effetto immediato.

4954

FF 2016

2.3.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2015 e 2016 per il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, concluso il 1° aprile 2015

A.

Il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE è il forum di donatori più importante, in cui le norme per la cooperazione internazionale sono definite in modo consensuale dai 29 Paesi membri. Il CAS è costituito di gruppi di lavoro e di reti tematiche e l'accordo definisce gli importi stanziati a queste diverse unità per il periodo di lavoro 2015­2016 (statistiche, efficacia dell'aiuto, riduzione della povertà, ambiente, genere, governance, conflitto, fragilità e valutazione).

B.

La partecipazione della Svizzera a questi diversi gruppi è importante poiché consente agli esperti svizzeri della DSC e della SECO di scambiare esperienze con i loro omologhi e di essere informati sugli sviluppi intervenuti nel loro settore di specializzazione negli altri Paesi membri del CAS. D'altro canto, l'impegno di specialisti svizzeri, alcuni dei quali in ruoli di responsabilità, consente alla Svizzera di esercitare un influsso sui lavori intrapresi e sui processi decisionali.

C.

1,24 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4955

FF 2016

2.3.84

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2015 e 2016 del centro di sviluppo dell'OCSE, concluso il 9 ottobre 2015

A.

Il Centro di sviluppo dell'OCSE, organizzato sotto forma di think tank, riunisce un gruppo di ricercatori esperti che studiano le questioni dello sviluppo in tutti i loro aspetti, in particolare quelli macroeconomici. Le attività di questo Centro sono rinomate a livello internazionale e riflettono le nuove conoscenze nel campo della cooperazione allo sviluppo. L'accordo definisce le modalità del contributo volontario della Svizzera all'OCSE.

B.

La Svizzera figura tra i principali sostenitori di questo centro e questa tradizione è proseguita nel periodo 2015­2016. Oltre a un contributo generale ai costi di funzionamento del centro, la Svizzera sostiene diversi progetti in corso.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4956

FF 2016

2.3.85

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il sostegno al piano d'azione 2016­2018 per il rafforzamento dei punti di contatto nazionali, concluso il 18 dicembre 2015

A.

La missione dell'OCSE è di promuovere politiche eque che accrescano il benessere economico e sociale nel mondo. La sua Direzione per le finanze e le imprese aiuta i Governi a migliorare le politiche nazionali e internazionali che influiscono sull'attività delle imprese e dei mercati. È inoltre responsabile della promozione delle direttive dell'OCSE per le imprese multinazionali.

L'accordo disciplina il sostegno a un nuovo piano d'azione per il rafforzamento dei punti di contatto nazionali, che attuano le direttive.

B.

Come gli altri Paesi membri, la Svizzera ha un proprio punto di contatto nazionale integrato nella SECO. Sotto il profilo dello sviluppo, i punti di contatto nazionali svolgono un ruolo importante, visto che mettono a disposizione un processo di composizione delle controversie tra le imprese e le parti civili, e che gran parte di queste controversie concernono violazioni dei diritti dell'uomo o inquinamenti ambientali in Paesi in sviluppo o emergenti. La DSC si impegna in tal modo nel rafforzamento di questo meccanismo a livello internazionale in collaborazione con la SECO.

C.

220 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4957

FF 2016

2.3.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente la rete MOPAN, concluso il 22 dicembre 2015

A.

La Svizzera versa un contributo all'OCSE che ospita la segreteria della Multilateral Organizations Performance Assessment Network (MOPAN). Questo contributo consente di finanziare le attività della MOPAN, una rete di valutazione di 17 donatori bilaterali che elabora basi di dialogo con organizzazioni multilaterali al fine di migliorarne l'efficacia.

B.

La Svizzera sostiene la MOPAN per contribuire a una maggiore efficacia delle organizzazioni multilaterali.

C.

440 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali nell'attuazione del progetto.

4958

FF 2016

2.3.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM, su mandato del GFMD, concernente un contributo per l'organizzazione di una conferenza a Istanbul, concluso il 5 maggio 2015

A.

L'accordo concluso con l'OIM disciplina le modalità del contributo della Svizzera alla conferenza organizzata il 15 e 16 maggio 2015 a Istanbul.

L'obiettivo di questa conferenza a tema è di coinvolgere il settore privato nel dialogo internazionale sulla migrazione. Le conferenze a tema rientrano tra le attività del Forum mondiale su migrazione e sviluppo, una piattaforma di discussione informale e non vincolante dedicata alla migrazione e allo sviluppo.

B.

L'obiettivo della conferenza di Istanbul è di esaminare il ruolo del settore privato nella migrazione per lavoro e di evidenziare il suo potenziale per favorire una politica migratoria efficace sul piano economico e socialmente accettabile. La conferenza consente di abbozzare soluzioni per rafforzare la partecipazione del settore privato al dialogo internazionale sulla migrazione.

Contribuisce inoltre a consolidare un approccio multilaterale incentrato sulla diversità e la complementarietà dei ruoli che esercitano gli Stati e gli altri attori nella definizione delle politiche da seguire nel settore della migrazione e dello sviluppo.

C.

49 500 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 maggio 2015 e copriva il periodo dal 15 maggio al 14 agosto 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

4959

FF 2016

2.3.88

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo alla conferenza sulla migrazione intraregionale e la mobilità del lavoro in Africa, concluso il 13 maggio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'OIM concernente il contributo per l'organizzazione a Kigali di una conferenza sulla migrazione intraregionale e la mobilità del lavoro in Africa.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM. La conferenza vedrà la partecipazione di esperti di tutte le organizzazioni economiche regionali del continente africano e dell'Unione africana.

Le importanti questioni dello sviluppo e dell'integrazione economici dell'Africa saranno discusse in presenza di esperti internazionali. Le conclusioni di questo incontro avranno un riscontro a livello politico nell'Unione africana.

C.

60 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 maggio 2015 e copriva il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

4960

FF 2016

2.3.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il sostegno al progetto di aiuto urgente ai migranti approdati nel Golfo del Bengala sotto forma di cibo, acqua e cure mediche, concluso il 2 giugno 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra le Parti in merito al progetto di aiuto urgente ai migranti approdati nel Golfo del Bengala sotto forma di cibo, acqua e cure mediche.

B.

Il contributo finanzia un'azione umanitaria straordinaria nel quadro della crisi della migrazione nel Golgo del Bengala. Lo scopo è di proteggere i migranti approdati nel Golfo del Bengala e garantire loro l'approvvigionamento d'urgenza.

C.

47 096 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 giugno 2015 e copriva il periodo dal 7 giugno al 6 settembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4961

FF 2016

2.3.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al progetto volto a rafforzare la gestione della migrazione di manodopera grazie a una cooperazione regionale nei Paesi membri del Processo di Colombo, concluso l'11 giugno 2015

A.

L'accordo disciplina la collaborazione tra la Svizzera e l'OIM volta a rafforzare la gestione della migrazione di manodopera grazie a una cooperazione regionale nei Paesi membri del Processo di Colombo.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM.

C.

2,199 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2015 e copre il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4962

FF 2016

2.3.91

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo a un seminario dedicato all'elaborazione di un indice mondiale della migrazione, concluso il 7 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'OIM concernenti un contributo a un seminario di esperti organizzato dal laboratorio delle idee della rivista The Economist e dedicato all'elaborazione di un indice mondiale della migrazione.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM. L'OIM e il laboratorio delle idee summenzionato raggruppano i pareri e i contributi degli esperti che hanno partecipato al seminario per elaborare un indice della migrazione che potrebbe diventare uno strumento strategico utile all'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

C.

30 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2015 e copriva il periodo dal 29 giugno al 31 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

4963

FF 2016

2.3.92

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente una valutazione degli eventuali cambiamenti nelle abitudini migratorie dal Laos e il possibile impatto sulla Thailandia e il Laos, concluso il 15 luglio 2015

A.

L'accordo verte su un contributo per studiare i modelli della migrazione (migranti del Laos in Thailandia).

B.

L'obiettivo del progetto è di raccogliere i dati necessari a sviluppare le future attività nei programmi di sviluppo.

C.

120 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2015 ed era valido fino al 31 marzo 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4964

FF 2016

2.3.93

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo a iniziative locali per lo sviluppo in Egitto con la partecipazione di egiziani all'estero, concluso il 27 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'OIM sulla questione dei lavoratori migranti e del contributo dei migranti allo sviluppo locale.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM concernente un contributo a iniziative locali per lo sviluppo in Egitto con la partecipazione di egiziani all'estero.

C.

526 870 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 28 febbraio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4965

FF 2016

2.3.94

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo all'elaborazione di una certificazione internazionale e facoltativa delle agenzie di reclutamento, concluso il 25 agosto 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'OIM concernente l'attuazione di una certificazione internazionale e facoltativa delle agenzie che reclutano e collocano migranti economici.

B.

Il presente accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla collaborazione con l'OIM. Quest'ultima elaborerà un sistema di certificazione in collaborazione con esperti di diversi settori interessati che sarà messo alla prova in diversi corridoi migratori.

C.

1,736 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 agosto 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4966

FF 2016

2.3.95

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM, concernente il sostegno al progetto di miglioramento del benessere delle donne e degli uomini sfuggiti alla tratta di esseri umani in Bangladesh, concluso il 27 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra le Parti in merito al progetto di miglioramento del benessere delle donne e degli uomini sfuggiti alla tratta di esseri umani in Bangladesh.

B.

Il progetto è parte integrante della priorità tematica «Formazione professionale» prevista dal programma di sviluppo del Bangladesh, in linea con la strategia nazionale per il Bangladesh 2013­2017 della DSC. L'obiettivo del progetto è di migliorare le condizioni di vita delle donne e degli uomini sfuggiti alla tratta di esseri umani in Bangladesh mediante la loro reintegrazione sotto i profilo economico e sociale, il rafforzamento dei servizi pubblici e privati e la prevenzione.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 settembre 2015 e copre il periodo dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4967

FF 2016

2.3.96

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il contributo alla presentazione davanti a un pubblico di specialisti dello studio di fattibilità realizzato da IndigoDigital, concluso il 2 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce la collaborazione della Svizzera con l'OIM per quanto riguarda l'organizzazione di una presentazione davanti a un pubblico di specialisti dello studio di fattibilità realizzato dall'impresa svizzera IndigoDigital.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'OIM, che è stata incaricata di organizzare una presentazione davanti a un pubblico di specialisti dello studio di fattibilità realizzato da IndigoDigital.

IndigoDigital propone un approccio innovativo per il trasferimento delle rimesse dei migranti. La presentazione dello studio di fattibilità a un pubblico di specialisti deve consentire una validazione supplementare dello studio e la realizzazione di eventuali partenariati per la sua attuazione.

C.

24 182 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 ottobre 2015 e copriva il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

4968

FF 2016

2.3.97

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un progetto di riduzione della povertà mediante la formazione professionale nel quadro di una migrazione sicura e regolare in Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam, concluso il 6 novembre 2015

A.

L'accordo disciplina il contributo svizzero all'OIM per un progetto di riduzione della povertà mediante la formazione professionale nel quadro di una migrazione sicura e regolare nella regione del Mekong.

B.

L'OIM elabora le basi di un'iniziativa regionale sul lungo termine destinata a sviluppare gli aspetti socioeconomici positivi della migrazione nei Paesi d'origine e di destinazione. L'obiettivo consiste nel migliorare la situazione dei migranti e nel permettere loro di aumentare il reddito grazie alla formazione professionale. Le basi scientifiche del progetto saranno elaborate durante una fase preparatoria di un anno, che consentirà anche di strutturare la complessa rete degli attori coinvolti (rappresentanti del Governo e della società civile dei cinque Paesi partner, delle organizzazioni internazionali e delle rappresentanze svizzere) e di approntare l'infrastruttura del programma.

C.

881 455 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

4969

FF 2016

2.3.98

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il finanziamento del consigliere della presidenza del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2016, concluso il 3 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'OIM per quanto riguarda il finanziamento del consigliere della presidenza del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2016.

B.

L'accordo stabilisce il quadro giuridico della cooperazione con l'OIM per quanto riguarda l'impegno e il finanziamento di un consigliere della presidenza del Forum mondiale su migrazione e sviluppo 2016. Questo consigliere sarà in particolare responsabile dei lavori svolti nel quadro del Forum mondiale in vista di attuare gli aspetti relativi alla migrazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

C.

271 510 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 31 maggio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4970

FF 2016

2.3.99

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il sostegno al progetto di rilevamento dei dati sulle condizioni socioeconomiche e sui bisogni specifici per quanto riguarda il reddito e il lavoro delle popolazioni indigene e tribali del Bangladesh, concluso il 2 giugno 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra le Parti in merito al progetto di rilevamento dei dati sulle condizioni socioeconomiche e sui bisogni specifici per quanto riguarda il reddito e il lavoro delle popolazioni indigene e tribali del Bangladesh.

B.

Il progetto è parte integrante della priorità tematica «Promozione del mercato e del settore privato» prevista dal programma di sviluppo del Bangladesh, in linea con la strategia nazionale per il Bangladesh 2013­2017 della DSC.

L'obiettivo del progetto è di rilevare dati sulle condizioni socioeconomiche e sui bisogni specifici per quanto riguarda il reddito e il lavoro delle popolazioni indigene e tribali del Bangladesh in vista della pianificazione di un programma di formazione professionale.

C.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 giugno 2015 e copre il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4971

FF 2016

2.3.100

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il contributo al programma globale FAIR per il reclutamento equo dei lavoratori migranti, concluso il 17 agosto 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'OIL per l'elaborazione di un programma globale volto a sostenere pratiche eque nel reclutamento dei lavoratori migranti.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con l'OIL. Durante il progetto, l'OIL attuerà in diverse regioni del mondo pratiche di reclutamento innovatrici volte a rafforzare la tutela dei lavoratori migranti.

C.

3,8 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2015 e copre il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4972

FF 2016

2.3.101

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un contributo al rafforzamento di un centro professionale per il sostegno dei lavoratori migranti, concluso il 31 agosto 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'OIL nel settore della migrazione economica nel Vicino Oriente.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con l'OIL volta a rafforzare un centro professionale in Giordania.

C.

449 604 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 agosto 2015 e copre il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 gennaio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4973

FF 2016

2.3.102

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente un progetto regionale di protezione dei diritti dei lavoratori migranti in Medio Oriente, concluso l'8 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'OIL nel quadro di un progetto volto ad assicurare impieghi decenti ai migranti in Medio Oriente e negli Stati del Golfo. Le riforme del diritto del lavoro e il miglioramento delle condizioni quadro sono indispensabili per consentire ai migranti di contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione della povertà nei Paesi in sviluppo e per garantire i diritti dei lavoratori migranti.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico per la cooperazione con l'OIL, la quale implementa il progetto nel Medio Oriente e negli Stati del Golfo.

C.

2,346 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4974

FF 2016

2.3.103

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMM concernente la seconda fase del progetto CLIMANDES, concluso il 21 dicembre 2015

A.

Allo scopo di migliorare la situazione socioeconomica delle popolazioni dipendenti dall'agricoltura nella regione delle Ande, il progetto CLIMANDES (fase II) si prefigge di mettere a disposizione di tali popolazioni dati climatologici e meteorologici di alta qualità e facili da impiegare. In parallelo, sono formate sul posto persone per fornire prestazioni climatologiche di qualità. Il progetto consente inoltre di sensibilizzare i responsabili politici sul vantaggio economico globale di tali prestazioni, in modo che possano tenere conto di queste conoscenze al momento di stabilire le priorità.

B.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la DSC e l'OMM, che conclude a sua volta con altri partner coinvolti nel progetto CLIMADES accordi concernenti l'attuazione della sua seconda fase.

C.

4,5 milioni di dollari franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali, può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

4975

FF 2016

2.3.104

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo per la realizzazione di progetti innovativi di ricerca e sviluppo di dispositivi medici contro le malattie tropicali trascurate, concluso il 20 novembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione nell'ambito dell'impegno preso dai Paesi membri dell'OMS di costruire un meccanismo di coordinamento e di finanziamento per la promozione di progetti innovativi di ricerca e sviluppo di dispositivi medici per le patologie che affliggono in particolar modo le popolazioni dei Paesi in sviluppo.

B.

Per molte patologie, in particolare per quelle che interessano le popolazioni dei Paesi in sviluppo, non esistono strumenti diagnostici, vaccini e/o terapie efficaci. Per questo motivo c'è bisogno di una struttura coordinata e finanziata a livello globale che promuova progetti innovativi di ricerca e sviluppo in merito a tali patologie.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2015 ed è valido fino al 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4976

FF 2016

2.3.105

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo alle attività dell'OMS per rafforzare le capacità delle autorità di disciplinamento dei medicamenti in Africa, concluso il 16 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione (riassunto del contenuto) legata agli sforzi profusi a livello internazionale dall'OMS per rafforzare le capacità delle autorità di disciplinamento dei medicamenti in Africa e nei Paesi a reddito basso o medio.

B.

Dall'adozione degli Obiettivi di sviluppo del millennio nel 2000 gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti medici contro le malattie che colpiscono in particolare i Paesi a reddito modesto o medio sono notevolmente aumentati. Tuttavia, una volta sviluppati i prodotti, occorre attendere ancora fino a sette anni per il rilascio della relativa autorizzazione a livello nazionale. Per accelerare il processo e consentire l'accesso a prodotti vitali che consentono di lottare contro la malaria e altre malattie considerate legate alla povertà, le autorità di disciplinamento nazionali devono assolutamente disporre di un processo di controllo e di autorizzazione rapido ed efficace.

C.

1,97 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2015 ed è valido fino al 30 novembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4977

FF 2016

2.3.106

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ONUDI concernente un contributo al progetto di sviluppo della catena di creazione del valore del rosmarino nella Regione Orientale in Marocco, concluso il 28 agosto 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'ONUDI nel quadro del progetto di sviluppo della catena di creazione del valore del rosmarino nella Regione Orientale in Marocco.

B.

Lo sfruttamento e la commercializzazione durevoli di prodotti agricoli regionali offrono un enorme potenziale per migliorare le condizioni socioeconomiche nelle zone rurali del Marocco. Il progetto consente di introdurre miglioramenti durevoli da un capo all'altro della catena di creazione del valore del rosmarino coltivato nella Regione Orientale e contribuisce a ridurre la povertà delle popolazioni rurali grazie a metodi atti a garantire uno sfruttamento inclusivo e a limitare il degrado dell'ambiente.

C.

1,373 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2015 e copre il periodo dal 15 luglio 2015 al 31 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

4978

FF 2016

2.3.107

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ONUDI, concernente il sostegno al progetto di sviluppo integrativo e durevole dell'economia locale in Alto Egitto, concluso il 21 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno accordato al progetto di sviluppo integrativo e durevole dell'economia locale in Alto Egitto.

B.

La persistente recessione economica ha aggravato la povertà nelle comunità rurali dell'Alto Egitto. Sono soprattutto i piccoli agricoltori, i giovani, le donne e i piccoli imprenditori a subire maggiormente le conseguenze dell'incertezza socioeconomica. Il progetto nel Governatorato di Sohag intende rafforzare i Comuni conferendo loro autonomia, tutelandoli meglio, promuovendo uno sviluppo socioeconomico inclusivo e rafforzando la governance partecipativa locale.

C.

1,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2015 e copre il periodo dal 10 dicembre 2015 al 30 aprile 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

4979

FF 2016

2.3.108

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women concernente un contributo a un programma regionale volto a rafforzare le possibilità di partecipazione di lavoratrici migranti in Asia, concluso il 30 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario accordato a UN Women, Entità delle Nazioni Unite per le pari opportunità fra uomo e donna e l'autonomia delle donne, per un programma regionale volto a rafforzare le possibilità di partecipazione di lavoratrici migranti in Asia.

B.

Definisce il quadro giuridico per la collaborazione con UN Women.

C.

890 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4980

FF 2016

2.3.109

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women concernente un contributo generale per gli anni 2015­2017, concluso il 9 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di un contributo generale della Svizzera a UN Women per l'attuazione del piano strategico per gli anni 2015­2017.

B.

Grazie a questo contributo la Svizzera sostiene UN Women nell'adempimento del suo mandato di promozione delle pari opportunità fra uomo e donna e dell'autonomia delle donne. A tal fine il ruolo principale di UN Women consiste nel sostenere lo sviluppo delle norme internazionali, aiutare gli Stati membri dell'ONU ad applicare tali norme, nel fornire ai Paesi un sostegno tecnico e finanziario appropriato e nel promuovere le pari opportunità fra uomo e donna tramite il sistema delle Nazioni Unite in generale.

C.

48 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4981

FF 2016

2.3.110

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women concernente un contributo al fondo UN Women a favore dell'attuazione a livello mondiale del progetto di valutazione degli OSS in un'ottica di equità sociale e di pari opportunità fra uomo e donna, concluso il 26 novembre 2015

A.

EvalGender+ è un partenariato internazionale multilaterale che si prefigge di contribuire a uno sviluppo sostenibile, equo e sensibile alle questioni di genere, sostenendo gli sforzi dei Paesi per valutare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). A tal fine è prevista l'elaborazione di direttive per la valutazione degli OSS in un'ottica di equità sociale e di pari opportunità fra uomo e donna, un'assistenza tecnica e formazioni destinate a rafforzare i meccanismi nazionali di valutazione e a migliorare la capacità di chi valuta di applicare le direttive, nonché di formare e sensibilizzare i parlamentari e i responsabili politici al fine di rafforzare la volontà politica d'instaurare l'equità sociale e di sensibilizzare sulle questioni di genere.

B.

L'equità sociale e le pari opportunità fra uomo e donna, due valori alla base dell'iniziativa EvalGender+, s'iscrivono nell'impegno della DSC a favore del buon governo e della parità uomo-donna nonché nel messaggio sulla cooperazione internazionale 2017-2020. Sostenendo questa iniziativa, la DSC contribuisce all'attuazione degli OSS, ossia a promuovere e sostenere la capacità di valutazione dei Paesi partner.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2015 ed è valido 24 mesi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4982

FF 2016

2.3.111

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente un contributo alla conferenza sui diritti fondiari e di proprietà degli sfollati interni e dei rifugiati, concluso il 10 aprile 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo finanziario al Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat) in vista della conferenza sui diritti fondiari e di proprietà degli sfollati interni e dei rifugiati nella regione dei Grandi Laghi.

B.

L'obiettivo è di indire una consultazione regionale dei ministri incaricati dei diritti fondiari e membri della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (CIRGL), nel quadro dell'attuazione del verbale della CIRGL concernente i diritti fondiari dei rifugiati e degli sfollati interni. La conferenza si è tenuta a Nairobi dal 21 al 24 aprile 2015 sotto l'egida di UN-Habitat.

C.

40 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2015 e copre il periodo dal 21 al 24 aprile 2015. Può essere denunciato per scritto entro 30 giorni.

4983

FF 2016

2.3.112

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente la promozione della pace nello spazio urbano in Afghanistan, concluso il 29 aprile 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo al Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat) per il progetto sulla promozione della pace nello spazio urbano in Afghanistan. Il programma promuove la sicurezza in otto città afghane.

B.

Il programma sostiene i Comuni e le comunità coinvolgendo tutte le istituzioni rilevanti al fine di analizzare i problemi locali concernenti la sicurezza, di trovare soluzioni a questi ultimi e di attuare le misure corrispondenti. Gli organi consultivi dovranno consolidarsi istituzionalmente, in modo da pianificare meglio, integrare le fasce sociali marginalizzate, assumere le proprie responsabilità e rendere conto.

C.

7,228 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 aprile 2015 e copre il periodo dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4984

FF 2016

2.3.113

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente un contributo mirato alla rete mondiale per i diritti fondiari delle popolazioni povere, concluso il 30 giugno 2015

A.

Il Global Land Tool Network è una rete mondiale costituita di agenzie di sviluppo bilaterali e multilaterali, di università e centri di formazione internazionali, di associazioni professionali internazionali (notai, geometri) e di organizzazioni della società civile. Questa rete animata dal Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat) si prefigge a lungo termine di contribuire alla riduzione della povertà e allo sviluppo sostenibile mediante la preparazione e la diffusione di strumenti e di strategie per rendere sicuri i diritti fondiari e immobiliari delle popolazioni povere in ambiente urbano e rurale.

B.

Con questo sostegno mirato all'esecuzione della seconda fase (2012­2017) del Global Land Tool Network, la DSC sostiene l'elaborazione di strategie e di strumenti adeguati per rendere sicuri i diritti fondiari e immobiliari delle popolazioni povere connessi all'espansione delle zone urbane dei Paesi in sviluppo. Questo contributo si prefigge in modo specifico d'integrare la prevenzione e la risoluzione dei conflitti in queste strategie e in questi strumenti.

C.

780 400 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato da UN-Habitat in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali. Non sono previste modalità di denuncia.

4985

FF 2016

2.3.114

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente il progetto di diffusione dei risultati dello studio sulla situazione dell'alloggio e di sviluppo delle capacità, concluso il 1° luglio 2015

A.

L'accordo riguarda il contributo della Svizzera a un progetto del Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat). L'Istituto di pianificazione fisica e la Direzione dell'alloggio del Ministero dell'edilizia cubani hanno domandato che i risultati dello studio condotto da UN-Habitat sulla situazione dell'alloggio a Cuba siano ampiamente diffusi a tutti i livelli statali e siano considerati nella definizione delle politiche dell'alloggio a livello locale così da migliorare la qualità dell'offerta di alloggi per la popolazione.

B.

Il contributo finanziario della Svizzera a questo progetto consentirà di finanziare la formazione del personale specializzato nell'elaborazione di politiche dell'alloggio e della relativa gestione a livello comunale e d'istituire mini centri d'informazione in materia di alloggio in seno alle amministrazioni comunali di dieci località.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2015 ed è valido fino al 30 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

4986

FF 2016

2.3.115

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente un sostegno al progetto di partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio a Gaza, concluso il 3 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat) per il sostegno accordato al progetto di partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio a Gaza.

B.

Il progetto aiuta le città selezionate nella striscia di Gaza a coinvolgere la popolazione nell'elaborazione dei progetti di pianificazione del territorio.

Persegue una pianificazione del territorio a lungo termine che tenga parimenti conto degli interessi dei gruppi di popolazione emarginati. Il suo carattere democratico permette di garantire l'equità e il respetto dei diritti dell'uomo nelle attività di ricostruzione.

C.

729 167 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2018. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali. Non sono previste modalità di denuncia.

4987

FF 2016

2.3.116

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UNAIDS concernente un contributo all'iniziativa «ACT! 2015», concluso il 25 settembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione nel quadro dell'iniziativa «ACT! 2015».

B.

Definisce un contributo unico a favore di un'iniziativa volta a sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti dei giovani, una tematica prioritaria per la Svizzera nel dialogo politico che essa porta avanti in seno alla segreteria del Programma delle Nazioni Unite contro l'HIV/SIDA. L'iniziativa si basa sugli obiettivi strategici del programma globale della DSC dedicato alla salute, della politica della DSC in materia di salute e della politica estera svizzera in materia di salute.

C.

1,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4988

FF 2016

2.3.117

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente un contributo a un'analisi della sicurezza alimentare in Ruanda, concluso il 16 aprile 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione con il PAM concernente un contributo della Svizzera a un'analisi condotta sulla sicurezza alimentare in Ruanda.

B.

In collaborazione con il Governo del Ruanda, il PAM procede, ogni trequattro anni, a un rilevamento sistematico dei dati sulla sicurezza alimentare della popolazione ruandese. Quest'analisi permette di evidenziare l'efficacia a livello nazionale del contributo elvetico e indica la strada da seguire per pianificare in futuro i progetti della Svizzera nel settore della sicurezza alimentare.

C.

110 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 aprile 2015 e copre il periodo dal 16 marzo al 15 novembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4989

FF 2016

2.3.118

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il progetto di sostegno del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS) in Nepal, concluso l'11 settembre 2015

A.

Il contributo al PAM si prefigge di sostenere l'operazione speciale «Servizio aereo umanitario in Nepal». È destinato al progetto di sostegno del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS) in Nepal.

B.

Con il finanziamento all'UNHAS s'intende fornire una capacità aerea per assicurare un sostegno d'emergenza alle vittime del terremoto nelle regioni discoste raggiungibili soltanto in elicottero. Il contributo permette al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite, gestito dall'UNHAS, di continuare le proprie operazioni. Il piano operativo semplificato di UNHAS prevede 150 operazioni a settimana, pari a 70 tonnellate metriche di carico e 115 passeggeri per un totale di 1 200 rotazioni, 560 tonnellate metriche di carico e 920 passeggeri nel 2015.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 settembre 2015 ed è giunto a scadenza il 31 ottobre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4990

FF 2016

2.3.119

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di sviluppo della capacità d'analisi del Governo del Nicaragua al fine d'identificare una politica di sviluppo sostenibile, concluso il 1° luglio 2014

A.

Con quest'accordo la Svizzera partecipa a un progetto condotto dal PNUS per sostenere il Governo del Nicaragua nella pianificazione di progetti di sviluppo.

B.

La Svizzera conduce in Nicaragua attività di cooperazione allo sviluppo da oltre 30 anni. L'impegno della Svizzera a favore dello sviluppo delle capacità dello Stato si prefigge innanzitutto di favorire lo sviluppo autonomo del Paese.

C.

222 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2014 ed è giunto a scadenza il 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni. In caso di violazioni gravi ppoteva essere denunciato per scritto con effetto immediato.

4991

FF 2016

2.3.120

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno alle attività condotte nel Sudan del Sud nell'ambito della sicurezza dei cittadini e del controllo delle armi, concluso il 6 gennaio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione fra la Svizzera e il PNUS concernente il rafforzamento della sicurezza dei cittadini e la promozione della pace nel Sudan del Sud.

B.

Il contributo ha lo scopo di sostenere il lavoro del PNUS, per rafforzare la società civile affinché promuova la pace, mediante procedure di consultazione mirate e di iniziative collettive.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 gennaio 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di un mese debitamente motivato.

4992

FF 2016

2.3.121

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto per l'istituzione della segreteria del Gruppo dei partner per lo sviluppo, concluso il 14 gennaio 2015

A.

L'accordo definisce il contributo che la DSC versa al PNUS, in base a una ripartizione dei costi, per l'istituzione della segreteria del Gruppo dei partner per lo sviluppo (Development Partners Group, DPG).

B.

Il sostegno fornito al DPG contribuisce a rafforzare il coordinamento fra gli investitori e i governi interessati, conformemente all'obiettivo del PNUS di consolidare la leadership nazionale nella struttura di dialogo e migliorare il coordinamento degli investitori.

C.

250 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 gennaio 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4993

FF 2016

2.3.122

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS per rafforzare l'Ufficio di valutazione indipendente, concluso il 16 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno alle attività destinate a rafforzare il PNUS.

B.

In quanto membro e contribuente di rilievo del PNUS e in un'ottica di apprendimento e di rendicontazione, la Svizzera attribuisce un grande interesse all'attività di un ufficio di valutazione efficace e indipendente in seno al PNUS. È per questo motivo che sostiene gli sforzi del PNUS volti a rafforzare gli strumenti necessari.

C.

600 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 marzo 2015 e scadrà il 1° febbraio 2017.

Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni debitamente motivato.

4994

FF 2016

2.3.123

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS riguardante l'invio di un'esperta, concluso il 20 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità dell'invio di un'esperta presso il PNUS.

B.

L'invio di un'esperta in materia di cooperazione allo sviluppo presso l'Ufficio del coordinatore residente dell'ONU in seno al PNUS dovrebbe permettere a quest'ufficio di rafforzare le proprie capacità per garantire il coordinamento della cooperazione internazione in Egitto. Il progetto promuove d'altro canto il ruolo della Svizzera in seno alla piattaforma International Development Partners Group (IDPG), la formazione di sinergie con altri attori importanti della cooperazione internazionale nonché lo svolgimento di dialoghi politici su temi importanti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 marzo 2015 e copre il periodo dal 1° marzo 2015 al 31 luglio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

4995

FF 2016

2.3.124

Accordo di partecipazione ai costi di terzi tra la DSC e il PNUS concernente il sostegno al progetto di Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace, concluso il 25 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al PNUS per sostenere il progetto di Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace.

B.

La DSC intende dare il proprio sostegno all'azione del Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace, istituito in occasione della conferenza di Busan. Il PNUS e l'OCSE sostengono congiuntamente l'istituzione e il funzionamento di tale partenariato.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 maggio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4996

FF 2016

2.3.125

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la partecipazione al progetto di sostegno alle elezioni 2015­2016 in Burkina Faso, concluso il 17 giugno 2015

A.

L'accordo definisce gli impegni della DSC e del PNUS nonché le modalità di attuazione del progetto di sostegno alle elezioni 2015­2016 in Burkina Faso.

B.

L'obiettivo generale è di contribuire al consolidamento della democrazia in Burkina Faso con rappresentanti legittimamente eletti, di cui almeno un 30 per cento donne.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2015 ed è valido fino al 17 giugno 2016. Può essere denunciato dopo consultazioni tra la DSC, il PNUS e le autorità governative del Burkina Faso, sempre che i pagamenti già ricevuti e gli altri fondi resi disponibili per il progetto siano sufficienti a coprire tutti gli impegni e gli obblighi presi in relazione con l'esecuzione del progetto.

L'accordo è abrogato 30 giorni dopo la comunicazione scritta della denuncia all'altra Parte.

4997

FF 2016

2.3.126

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo generale alle risorse ordinarie del PNUS per il periodo 2015­2017, concluso il 27 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di un contributo generale della Svizzera alle risorse ordinarie del PNUS per gli anni 2015, 2016 e 2017.

B.

Con questo contributo la Svizzera intende sostenere il PNUS nello svolgimento della sua missione e nella realizzazione della sua strategia definita nel piano strategico 2014­2017 che prevede di aiutare gli Stati a raggiungere il doppio obiettivo di sradicare la povertà e di ridurre sensibilmente le disparità e l'esclusione.

C.

180 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4998

FF 2016

2.3.127

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'acquisto d'inchiostro per le elezioni generali in Myanmar, concluso il 10 settembre 2015.

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'acquisto d'inchiostro da parte del PNUS per le elezioni generali in Myanmar.

B.

Nella preparazione delle elezioni generali in Myanmar di novembre 2015 sono state definite misure d'integrità. L'inchiostro sul mignolo permette di evitare il doppio voto e di garantire che il terzo dell'elettorato privo di carta d'identità possa comunque votare.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2015 e copriva il periodo dall'11 settembre al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4999

FF 2016

2.3.128

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente l'iniziativa africana per i mercati inclusivi, concluso il 17 settembre 2015

A.

L'accordo disciplina la cooperazione concernente il programma di rafforzamento delle attività condotte dal PNUS per sviluppare il settore privato in Africa.

B.

Il programma deve rafforzare le attività condotte per sviluppare il settore privato in Africa. Quest'obiettivo fa parte della strategia della Svizzera di stimolare le principali organizzazioni partner a mobilitarsi maggiormente per permettere al settore privato di avere un ruolo motore nello sviluppo sostenibile. Questa strategia è in sintonia con la convinzione della Svizzera secondo cui i risultati della lotta alla povertà possono durare nel tempo soltanto se il settore privato si sviluppa e assicura una certa prosperità a numerosi gruppi di popolazione.

C.

3,894 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 settembre 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2015 al 30 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5000

FF 2016

2.3.129

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto per colmare il deficit di finanziamento nel partenariato per lo sviluppo stabilito con il Consiglio per lo sviluppo della Cambogia, concluso il 1° ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per colmare il deficit di finanziamento nel partenariato per lo sviluppo stabilito con il Consiglio per lo sviluppo della Cambogia.

B.

Questo programma consolida, rafforza ed estende le capacità del Governo in materia di gestione delle risorse esterne per assicurare la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio in Cambogia in un'ottica di ottimizzazione dei risultati. Ha lo scopo di promuovere le capacità dirigenziali e di rafforzare i partenariati per migliorare i risultati ottenuti in materia di sviluppo.

A tal fine si prevede di rivedere le pratiche amministrative pubbliche, di concentrare gli sforzi sui risultati settoriali in accordo con le strategie governative e di rafforzare i sistemi nazionali di programmazione, pianificazione, coordinamento, mobilitazione, sorveglianza e valutazione delle risorse nei settori chiave.

C.

108 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2015 ed era valido fino al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5001

FF 2016

2.3.130

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di sostegno al processo elettorale in Tunisia, concluso il 21 ottobre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la DSC e il PNUS nel quadro di un progetto di sostegno al processo elettorale in Tunisia.

B.

Il progetto ha lo scopo di rafforzare a lungo termine le competenze delle autorità tunisine incaricate di organizzare le elezioni in Tunisia. Sarà così fornito un importante contributo al processo di transizione democratica in questo Paese. Questo contributo fa parte di un più ampio progetto della DSC volto a sostenere il processo elettorale e che consiste in particolare nell'inquadrare le elezioni locali del 2016 e nell'incoraggiare la partecipazione delle donne e dei giovani.

C.

1,777 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

5002

FF 2016

2.3.131

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di un Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, concluso il 28 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al progetto di un Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan (LOTFA), gestito dal PNUS. Il programma ha lo scopo di rafforzare la polizia nazionale afghana e, quindi, di promuovere una maggiore sicurezza in tutto il Paese.

B.

Il programma LOTFA sostiene il rafforzamento istituzionale della polizia nazionale afghana, il suo rispetto dei diritti dell'uomo e persegue una composizione più equilibrata delle sue forze in termini di genere. LOTFA sostiene in particolare la formazione e l'attuazione di condizioni di lavoro migliori e più sicure per le donne in seno alla polizia.

C.

4,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5003

FF 2016

2.3.132

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la partecipazione al progetto di sostegno al ciclo elettorale nel Niger, concluso il 9 novembre 2015

A.

L'accordo definisce gli obblighi della DSC e del PNUS nonché le modalità di attuazione del progetto di sostegno al ciclo elettorale nel Niger.

B.

L'obiettivo generale è di contribuire a consolidare la democrazia nel Niger sostenendo un processo elettorale trasparente, pacificato e focalizzato sulle priorità dei cittadini.

C.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2017. Può essere denunciato dal PNUS o dalla DSC dopo consultazioni tra la DSC, il PNUS e le autorità governative del Niger, sempre che i pagamenti già ricevuti e gli altri fondi resi disponibili per il progetto siano sufficienti a coprire tutti gli impegni e gli obblighi presi in relazione con l'esecuzione del progetto. L'accordo è abrogato 30 giorni dopo la comunicazione scritta della denuncia all'altra Parte.

5004

FF 2016

2.3.133

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la continuazione del progetto di potenziamento dello Stato di diritto nella regione del Malakand in Pakistan, concluso l'8 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria alla continuazione (seconda fase) delle misure di sostegno del PNUS al Governo pakistano concernenti il progetto di potenziamento dello Stato di diritto nella regione del Malakand.

B.

Durante diversi anni il Malakand è stato oggetto di attività estremiste che hanno ulteriormente indebolito le strutture dello Stato di diritto. Per garantire che i risultati conseguiti durante la prima fase durino nel tempo, la DSC continua a sostenere (seconda fase) questo progetto di potenziamento dello Stato di diritto nella regione del Malakand con l'obiettivo di assecondare gli sforzi di stabilizzazione del Governo mediante il rafforzamento delle istituzioni legali.

C.

4,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2015 e copre il periodo dal 15 dicembre 2015 al 14 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5005

FF 2016

2.3.134

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo svizzero al progetto Infranational gouvernance ­ Afghanistan, concluso il 9 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al progetto Infranational gouvernance - Afghanistan (ASGP), gestito dal PNUS. Il programma ha lo scopo di rafforzare le strutture di governo delle province e dei Comuni.

B.

Il programma ASGP partecipa al rafforzamento della trasparenza e delle capacità di governance delle istituzioni locali affinché siano in grado di offrire servizi di base migliori alla popolazione afghana. Il programma ha anche lo scopo di rafforzare le capacità di controllo sulla governance locale da parte della società civile.

C.

9,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2015 e copre il periodo dal 15 dicembre 2015 al 30 settembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5006

FF 2016

2.3.135

Accordo fra la Svizzera e il Programma della regione del Pacifico per l'ambiente concernente un contributo per l'organizzazione di una tavola rotonda sui cambiamenti climatici nel Pacifico, concluso l'11 marzo 2015

A.

La tavola rotonda sui cambiamenti climatici nel Pacifico è un appuntamento biennale fondamentale. È organizzato dal Programma della regione del Pacifico per l'ambiente (PRPA) con il supporto di organizzazioni intergovernative regionali e un contributo finanziario della Svizzera, del Canada, della Nuova Zelanda e dell'UNESCO. La tavola rotonda è un incontro multidisciplinare di diversi attori con rappresentanti dei Governi dei Paesi e Territori delle Isole del Pacifico, delle ONG, delle università e di altre parti interessate. I due principali obiettivi del PRPA sono innanzitutto la sorveglianza dell'attuazione del quadro operativo per i cambiamenti climatici delle Isole del Pacifico e, quindi, la fornitura di meccanismi per la connessione, il partenariato e la collaborazione fra i Paesi e i Territori delle Isole del Pacifico nel settore dei cambiamenti climatici con un impatto sullo sviluppo della regione. La tavola rotonda ha avuto luogo nel 2015 ed ha rappresentato un luogo di scambi per consolidare la posizione delle Isole del Pacifico prima dei negoziati di dicembre 2015 a Parigi, che erano decisivi per la conclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sul clima.

B.

La Svizzera ritiene che l'adeguamento ai cambiamenti climatici sia una priorità per le Isole del Pacifico che sono molto vulnerabili alle conseguenze del surriscaldamento del pianeta. Dato che i risultati dei negoziati sul clima sono importanti per il futuro delle Isole del Pacifico, la Svizzera sostiene queste ultime con un contributo finanziario biennale per l'organizzazione di questo appuntamento.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 marzo 2015 e copriva il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5007

FF 2016

2.3.136

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCDF concernente un contributo al programma di trasformazione del settore della microfinanza dell'UNRWA in un'istituzione finanziaria indipendente e permanente, concluso il 4 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale (UNCDF) nel quadro della trasformazione del settore della microfinanza dell'UNRWA in un'istituzione finanziaria indipendente e permanente.

B.

Il programma si prefigge di migliorare l'accesso della popolazione povera ai servizi finanziari nelle regioni in crisi che accolgono rifugiati palestinesi. Il suo obiettivo è di aiutare queste persone a sviluppare attività economiche in proprio e a generare così impieghi e redditi. La trasformazione del settore della microfinanza dell'UNRWA in un'istituzione finanziaria indipendente permette alla banca di offrire maggiori servizi finanziari a un più gran numero di clienti nel bisogno.

C.

3,87 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5008

FF 2016

2.3.137

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente crediti aggiuntivi per le donazioni inferiori o pari a 50 000 dollari (programma ordinario), concluso il 15 giugno 2015

A.

L'accordo definisce il contributo della DSC a favore dell'esposizione virtuale e della campagna d'affissione pubblica organizzate dall'UNESCO a sostegno delle persone colpite da albinismo.

B.

La campagna presenta al pubblico cartelloni e video realizzati a partire da fotografie imprestate dall'artista Dominique Andereggen per l'iniziativa volta a unire le persone colpite da albinismo.

C.

10 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 giugno 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

5009

FF 2016

2.3.138

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno al progetto di miglioramento dell'accesso di popolazioni povere e svantaggiate agli impianti igienico-sanitari in Bangladesh, concluso il 10 giugno 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra le Parti in merito al progetto per il miglioramento dell'accesso delle popolazioni povere e svantaggiate agli impianti igienico-sanitari in Bangladesh.

B.

Il progetto fa parte di uno dei tre capisaldi tematici del programma di sviluppo svizzero per il Bangladesh, conforme alla strategia 2013­2017 della DSC per il Bangladesh, e ha lo scopo di migliorare stabilmente le condizioni di vita di gruppi poveri e svantaggiati mediante il miglioramento di reti di distribuzione di impianti e di servizi sanitari.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2015 e copre il periodo dal 1°giugno 2015 al 31 maggio 2019. Può essere denunciato di comune accordo fra le Parti. Non sono previsti termini di denuncia.

5010

FF 2016

2.3.139

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF, in veste di rappresentante di tre organizzazioni dell'ONU, concernente il contributo a un programma alimentare congiunto nella provincia del Sud Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, concluso il 1° luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la DSC e le tre organizzazioni dell'ONU (UNICEF, PAM e FAO) che operano per l'attuazione di un programma congiunto di lotta contro la malnutrizione cronica nella provincia del Sud Kivu nella Repubblica Democratica del Congo.

B.

L'obiettivo generale del programma è di contribuire a ridurre da 66 a 63 per cento il ritardo di crescita (malnutrizione cronica) nei bambini fino a 23 mesi nella zona sanitaria di Bunyakiri, territorio di Kalehe (Sud Kivu) .

C.

2,050 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2015 e copre il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5011

FF 2016

2.3.140

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente una maggiore informazione nutrizionale d'importanza sistemica nel Laos, concluso il 24 luglio 2015

A.

L'accordo concerne un contributo per raccogliere nuove informazioni nutrizionali nel Laos.

B.

L'obiettivo del progetto è di rilevare i dati necessari mediante un'inchiesta nazionale nel settore della sicurezza alimentare e della nutrizione.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 marzo 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5012

FF 2016

2.3.141

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR concernente un contributo a favore di una teleformazione (via Internet) sul diritto internazionale in materia di acqua dolce e falde freatiche, concluso il 9 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'UNITAR per teleformazioni (via Internet) sul diritto internazionale in materia di acqua dolce e falde freatiche.

B.

Questo corso sostiene la governance e in particolare il settore Idrodiplomazia della Sezione Programma Globale Iniziative Acqua della DSC. Il corso si rivolge a diplomatici, mediatori, alti funzionari dei ministeri per l'acqua e degli affari esteri, a ricercatori e professori, attivi nel settore della gestione dei corsi d'acqua condivisi. L'obiettivo è di migliorare le capacità negoziali e la trasposizione di accordi transfrontalieri nelle regioni con bacini idrografici transfrontalieri. In tal modo saranno rafforzate anche le competenze della rete di attori che partecipano ai programmi della DSC sulla diplomazia delle acque nelle diverse regioni transfrontaliere dei bacini idrografici.

C.

69 599 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2015 e copriva il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5013

FF 2016

2.3.142

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR concernente il programma di cartografia e di gestione delle risorse idriche nel Ciad, concluso il 3 agosto 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione nel quadro dell'attuazione della seconda fase del progetto di cartografia e di gestione delle risorse idriche nel Ciad.

B.

Il programma si prefigge di aumentare la resistenza del Ciad ai mutamenti climatici mediante una gestione attiva delle risorse idriche superficiali e di falda freatica. Un miglioramento dell'accesso all'acqua ha ripercussioni dirette sulla sanità, sulla sicurezza alimentare, sulla lotta alla povertà e sullo sviluppo delle comunità agricole. L'obiettivo generale del programma è di fornire al personale del Ciad il know-how, l'attrezzatura e le informazioni geografiche necessarie affinché sia in grado di analizzare e gestire autonomamente le risorse idriche esistenti secondo il piano direttore dell'acqua e delle acque di scarico della Repubblica del Ciad.

C.

4,635 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5014

FF 2016

2.3.143

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al progetto di preparazione alla diffusione globale di piani di riutilizzo delle acque di scarico, concluso il 2 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la DSC e l'UNOPS per l'attuazione del progetto di preparazione alla diffusione globale di piani di riutilizzo delle acque di scarico.

B.

Nel quadro di questo progetto l'OMS adotterà misure per la diffusione e l'attuazione del sanitation safety plans, manuale d'applicazione per riutilizzare in modo sicuro le acque di scarico, elaborato nella fase precedente e messo alla prova in numerosi Paesi in sviluppo. Queste misure permetteranno l'attuazione concreta delle direttive dell'OMS concernenti l'utilizzo sicuro di acque di scarico, fanghi di depurazione e acque domestiche. L'attuazione di queste direttive permetterà di individuare i rischi per la salute derivanti dall'utilizzo delle acque di scarico, dei fanghi di depurazione e di compostaggio nella produzione alimentare e stabilirà misure concrete per la loro riduzione. Il progetto intende inoltre promuovere la sostenibilità dei sistemi idrici e di smaltimento dei rifiuti nei Paesi in sviluppo nonché la salute dei produttori e dei consumatori di derrate alimentari la cui produzione implica l'utilizzo delle acque di scarico, dei fanghi di depurazione e di compostaggio.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° maggio 2015 al 30 novembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5015

FF 2016

2.3.144

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al Progetto sul monitoraggio integrato dell'obiettivo 6 (garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti) e degli obiettivi di efficienza associati all'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, concluso il 20 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'UNOPS per il Progetto sul monitoraggio integrato dell'obiettivo 6 (garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti) e dei relativi obiettivi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

B.

L'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile è stata adottata nel settembre 2015. Un obiettivo è dedicato all'acqua. Tuttavia non esiste attualmente un sistema di monitoraggio che permetta di osservare l'attuazione di questo obiettivo dell'agenda e dei relativi obiettivi. La Svizzera si impegna molto per l'attuazione di un sistema di monitoraggio relativo a quest'agenda. UNWater (contratto gestito dall'UNOPS) è l'organo di coordinamento delle agenzie che lavorano nell'ambito dell'acqua in seno all'ONU. La Svizzera ha quindi deciso di sostenerlo al fine di sviluppare e di coordinare un monitoraggio integrale che copra in modo coerente tutti i sottobiettivi.

C.

7,011 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5016

FF 2016

2.3.145

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo al progetto di consulente senior per il Commissario generale, concluso il 4 febbraio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di un contributo al progetto di consulente senior per il Commissario generale.

B.

Il progetto fa parte degli sforzi strutturati profusi per estendere le relazioni dell'UNRWA a livello mondiale in sintonia con i principali impegni assunti nel quadro della nuova strategia a medio termine. Il consulente senior aiuterà il Commissario generale a dirigere e a rendere sistematico lo sviluppo degli impegni delle parti coinvolte nelle regioni del mondo in cui l'UNRWA dispone di reti, di una presenza e di un sostegno relativamente poco sviluppati.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2015 e copriva il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5017

FF 2016

2.3.146

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNWRA concernente il finanziamento di una collaboratrice dell'UNRWA a sostegno dell'Ufficio della cooperazione della DSC a Gerusalemme Est per l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a sostegno delle iniziative del Sottocomitato dell'UNRWA, concluso l'8 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità riguardanti il finanziamento di una collaboratrice dell'UNRWA a sostegno dell'Ufficio della cooperazione della DSC a Gerusalemme per l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a sostegno delle iniziative del Sottocomitato dell'UNRWA.

B.

Nel quadro della strategia di cooperazione 2015­2018 per i Territori palestinesi occupati, l'Ufficio della cooperazione a Gerusalemme Est ha istituito un sistema di monitoraggio e valutazione secondo le direttive della DSC. Questo strumento mirato di controllo e rendicontazione permetterà alla DSC di misurare e qualificare meglio i risultati rilevanti ai fini dello sviluppo. Sarà realizzato con l'aiuto di una collaboratrice esperta dell'UNRWA, che parteciperà anche al lavoro della delegazione svizzera in seno al Sottocomitato dell'UNRWA, il quale dal canto suo discute preventivamente dei temi principali all'ordine del giorno delle riunioni della Commissione consultiva. La Svizzera assicura attualmente la vicepresidenza del Sottocomitato e nel 2016 ne assumerà la presidenza.

C.

182 520 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 febbraio 2015 ed è giunto a scadenza l'8 febbraio 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5018

FF 2016

2.3.147

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo ai costi di ricerca per la seconda edizione del libro sullo statuto dei rifugiati palestinesi nel diritto internazionale, concluso il 3 novembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo ai costi di ricerca per la seconda edizione del libro sullo statuto dei rifugiati palestinesi nel diritto internazionale.

B.

Il progetto ha lo scopo di pubblicare la versione aggiornata di un libro sullo statuto dei rifugiati palestinesi nel diritto internazionale. Alla luce delle attuali conoscenze sulla questione nonché dell'evoluzione politica e giuridica costante dello statuto dei rifugiati nel diritto internazionale, questa seconda edizione contribuirà ampiamente ai dibattiti e alla ricerca di una soluzione giusta e duratura della questione dei rifugiati palestinesi.

C.

15 840 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2015 e copriva il periodo dal 1° novembre 2015 al 29 febbraio 2016. Poteva essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di tre mesi.

5019

FF 2016

2.3.148

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo al Seminario accademico dell'Università di Exeter, concluso il 1° dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al Seminario accademico dell'Università di Exeter.

B.

Il progetto sostiene l'iniziativa lanciata nel 2011 dal Commissario generale dell'UNRWA per incoraggiare rappresentanti scelti accuratamente del mondo accademico a condurre un dialogo sui recenti sviluppi in Vicino Oriente.

Il Seminario riguarderà principalmente l'impegno presso i rifugiati palestinesi e permetterà di esaminare le prospettive e le raccomandazioni concrete degli specialisti del Vicino Oriente e dei rifugiati. D'altro canto, il Seminario sensibilizzerà il mondo accademico sul mandato e il ruolo dell'UNRWA in merito alle sfide passate e alle nuove questioni.

C.

31 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2015 ed era valido fino al 15 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5020

FF 2016

2.3.149

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo al progetto di trasformazione del settore della microfinanza dell'UNRWA, concluso il 14 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'UNRWA nel quadro del progetto di trasformazione del settore della microfinanza dell'UNRWA in un'istituzione finanziaria indipendene e permanente. Il contributo svizzero ha lo scopo di sostenere i processi interni all'UNRWA connessi a questa trasformazione, che fanno parte di un progetto di ristrutturazione più ampia che la DSC sostiene mediante il versamento di un contributo finanziario al Fondo delle Nazioni Unite per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale (UNCDF).

B.

Il progetto si prefigge di migliorare l'accesso della popolazione povera ai servizi finanziari nelle regioni in crisi che accolgono rifugiati palestinesi. Il suo obiettivo è di aiutare queste persone a sviluppare attività economiche in proprio e a generare così impieghi e redditi. La trasformazione del settore della microfinanza dell'UNRWA in un'istituzione finanziaria indipendente permetterà alla banca di offrire maggiori servizi finanziari a un più gran numero di clienti nel bisogno. A tal fine l'UNRWA deve procedere a numerose ristrutturazioni interne. La DSC versa un contributo per coprire i costi di questi lavori straordinari ed evitare che siano finanziati con il capitale della banca.

C.

133 200 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

5021

FF 2016

2.3.150

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo supplementare della Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA per il 2016, concluso il 14 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo supplementare della Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA per il 2016.

B.

Il contributo supplementare al Fondo generale dellUNRWA consisterà in un sostegno senza destinazione vincolata.

C.

1,284 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5022

FF 2016

2.4

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale svizzera è lo sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. L'aiuto umanitario della Confederazione contribuisce a ridurre i rischi, prevenire distruzione e miseria, proteggere e salvare vite umane, alleviare le sofferenze, assistere individui e comunità nell'opera di ricostruzione, riabilitazione, stabilizzazione sociale e incipiente riconciliazione, nonché rivendicare i principi umanitari per le vittime dando loro una voce. I punti centrali dell'impegno dell'aiuto umanitario sono: prevenzione e capacità di resistenza alle crisi, prevenzione e protezione dalle catastrofi, aiuto d'emergenza e ricostruzione/riabilitazione, difesa e protezione delle vittime. Grazie al Corpo svizzero di aiuto umanitario, strumento unico nel suo genere costituito da circa 650 specialisti, la Svizzera può beneficiare di una presenza in loco e realizzare progetti in prima persona. Le risorse dell'aiuto umanitario sono impiegate in ragione di circa un terzo per programmi bilaterali, attuati mediante progetti propri del CSA o congiuntamente con enti assistenziali svizzeri, internazionali e locali. Un altro terzo è destinato alla cooperazione con gli organismi dell'ONU, in particolare il Programma alimentare mondiale (PAM), l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

5023

FF 2016

2.4.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Viceministero della difesa civile, dal Governo autonomo del Dipartimento di Cochabamba e dal Governo autonomo comunale di Cliza, concernente l'attuazione del piano di riabilitazione e di ricostruzione basato sulla prevenzione nel Dipartimento di Cochabamba, concluso il 25 agosto 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione di piccola portata destinata a canalizzare il fiume Cliza grazie al dragaggio del settore del ponte Sensano.

B.

Nel 2013­2014, la Bolivia ha avuto una stagione delle pioggie fra le più devastanti. Cochabamba è stato uno dei dipartimenti colpiti più duramente dalle inondazioni a causa delle piene del fiume Cliza. Nell'ambito del piano di riabilitazione e di ricostruzione elaborato dal Viceministero della protezione civile, la DSC contribuisce al progetto di canalizzazione del fiume Cliza.

L'obiettivo principale è di ridurre i rischi di straripamento e di inondazione delle zone abitate e coltivate circostanti.

C.

54 580 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 agosto 2014 ed è scaduto il 31 gennaio 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5024

FF 2016

2.4.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo e del suolo rurali, concernente il progetto di prevenzione delle catastrofi e gestione dei rischi, concluso il 16 gennaio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione di Helvetas per il progetto di prevenzione delle catastrofi e gestione dei rischi.

B.

Il progetto aiuta la Bolivia ad affrontare le conseguenze delle catastrofi naturali per la popolazione, le infrastrutture e l'economia. L'obiettivo è di sostenere a livello tecnico e di cooperazione l'unità di coordinamento dei programmi del Ministero dello sviluppo e del suolo rurali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 gennaio 2015 ed è valido fino al 31 ottobre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 15 giorni.

5025

FF 2016

2.4.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e delle acque, concernente il progetto di prevenzione delle catastrofi e gestione dei rischi, concluso il 2 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione di Helvetas per il progetto di prevenzione delle catastrofi e gestione dei rischi.

B.

Il progetto aiuta la Bolivia ad affrontare le conseguenze delle catastrofi naturali per la popolazione, le infrastrutture e l'economia. L'obiettivo è di sostenere a livello tecnico e di cooperazione l'unità di coordinamento dei programmi del Ministero dell'ambiente e delle acque.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2015 ed è valido fino al 31 ottobre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5026

FF 2016

2.4.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Colombia, rappresentata dal Ministero dell'alloggio, della città e del territorio, concernente l'attuazione del progetto sull'acqua e sull'igiene integrale in ambiente rurale, concluso il 2 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione relativa al progetto sull'acqua e sull'igiene integrale in ambiente rurale nei Dipartimenti di Cauca e di Valle del Cauca.

B.

Nonostante una crescita economica continua, la Colombia rimane confrontata a problemi idrici e di igiene, sopratutto nelle zone rurali che hanno sofferto maggiormente a causa del conflitto armato. L'elaborazione di disciplinamenti locali e nazionali, di politiche pubbliche nonché dei modelli necessari per un ambiente di gestione appropriato in materia di acqua e di igiene rappresenta sempre una sfida importante. Nel quadro degli sforzi del Governo colombiano per elaborare strategie d'intervento al servizio dello sviluppo, la DSC contribuisce a migliorare l'accesso all'acqua e all'igiene nelle zone rurali dei Dipartimenti di Cauca e di Valle del Cauca. A tal fine essa promuove un'iniziativa di gestione dei servizi integrata e sostenibile che contribuisce alla riduzione delle lacune nella copertura, nella qualità e nella capacità.

C.

1,457 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 luglio 2015 e scadrà il 31 gennaio 2017.

Può essere denunciato per mancata osservanza degli obblighi contrattuali.

Non sono previsti termini di denuncia.

5027

FF 2016

2.4.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cuba, rapresentata dal Ministero del commercio e degli investimenti esteri, concernente l'aiuto alimentare con latte in polvere svizzero a favore di persone anziane e disabili, concluso il 25 febbraio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo svizzero al Ministero del commercio e degli investimenti esteri cubano per l'attuazione del programma alimentare finalizzato a sostenere e migliorare le condizioni nutrizionali di persone anziane e disabili.

B.

Il sostegno svizzero comprende la fornitura di 69 780 kg di latte intero in polvere, distribuito come integratore alimentare a persone anziane e disabili di diversi istituti allo scopo di migliorarne le condizioni nutrizionali e, di conseguenza, il benessere fisico e psichico. Il partner contrattuale rispetta le direttive stabilite dalla DSC sull'impiego di latticini nell'ambito dell'aiuto alimentare.

C.

603 800 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 febbraio 2015 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non sono previste modalità di denuncia.

5028

FF 2016

2.4.6

Accordo quadro tra la Svizzera e l'Etiopia concernente l'aiuto umanitario e la cooperazione tecnica e finanziaria, concluso il 15 luglio 2015

A.

Le Parti promuovono nel quadro delle loro legislazioni nazionali la realizzazione in Etiopia di progetti d'aiuto umanitario e di cooperazione tecnica e finanziaria. Questi progetti contribuiranno a migliorare stabilmente i mezzi di sussistenza della popolazione, ad accrescere la sicurezza e a ridurre la povertà dei gruppi più vulnerabili della società etiope. L'accordo fissa le regole e le procedure per la gestione di questi progetti.

B.

La cooperazione con l'Etiopia era finora disciplinata dall'accordo del 27 novembre 2008 concernente la costituzione di capacità e i partenariati di ricerca tra istituzioni svizzere ed etiopi nonché da singoli accordi di progetto. L'accordo quadro consente alla Svizzera e all'Etiopia di completare e aggiornare la base legale che disciplina l'aiuto umanitario e la cooperazione tecnica e finanziaria.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui le due Parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento dei requisiti costituzionali necessari all'entrata in vigore dei trattati internazionali. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 27 luglio 2015. L'Etiopia non vi ha ancora proceduto. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5029

FF 2016

2.4.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Liberia, rappresentata dal Ministero della sanità e dell'aiuto sociale, concernente la donazione e la consegna di materiale di protezione da distribuire nelle regioni della Liberia esposte al virus Ebola, concluso l'11 dicembre 2014

A.

L'accordo con il Ministero della sanità e dell'aiuto sociale definisce le modalità di consegna e di distribuzione di materiale di protezione nelle regioni della Liberia esposte al virus Ebola.

B.

La consegna di materiale di protezione (apparecchi per disinfettare, maschere e guanti) contribuisce a ridurre la contaminazione da Ebola. Il materiale è destinato al personale che cura i pazienti colpiti dall'Ebola.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2014 e copriva il periodo dal 14 novembre al 31 dicembre 2014. Non erano previste modalità di denuncia.

5030

FF 2016

2.4.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Liberia, rappresentata dal Ministero della sanità e dell'aiuto sociale, concernente i fondi dei settori della sanità al ministero, concluso il 2 febbraio 2015

A.

L'accordo con il Ministero della sanità e degli affati sociali definisce le modalità dei fondi dei settori della sanità al ministero.

B.

Il contributo è destinato a finanziare i fondi dei settori della sanità al ministero allo scopo di sostenerlo nella fase di transizione verso un sistema di sanità di base equo in Liberia.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 febbraio 2015 e copriva il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015. Non erano previsti termini di denuncia.

5031

FF 2016

2.4.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Liberia, rappresentata dal Ministero della sanità e dell'aiuto sociale, concernente la consegna di veicoli d'intervento destinati a sostenere le infrastrutture sanitarie della Liberia nella lotta contro il virus Ebola, concluso il 4 novembre 2015

A.

L'accordo fra la DSC e il Ministero liberiano della sanità e degli affari sociali definisce le modalità concernenti la consegna di veicoli destinati a sostenere le infrastrutture sanitarie della Liberia.

B.

I veicoli consegnati permettono alle squadre d'intervento di assicurare l'evacuazione sicura ed efficace di persone infettate dal virus Ebola e contribuiscono così a ridurre il rischio di contaminazione.

C.

295 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2015 e copriva il periodo dal 24 ottobre al 31 dicembre 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5032

FF 2016

2.4.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Liberia, rappresentata dal Ministero dell'agricoltura, concernente le attività volte a ripristinare e a sviluppare le colture di riso nella Contea di Lofa, concluso il 1° dicembre 2015

A.

L'accordo con il Ministero dell'agricoltura definisce le modalità d'attuazione del programma summenzionato volto a migliorare la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza delle comunità rurali della Contea di Lofa.

B.

Il contributo è destinato a finanziare il rafforzamento delle capacità del nuovo gruppo di lavoro tecnico istituito recentemente nella Contea di Lofa e quindi a sostenere il Ministero dell'agricoltura sul piano politico. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

220 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2015 e copre il periodo dal 15 dicembre 2015 al 14 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

5033

FF 2016

2.4.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le attività intese a rafforzare i programmi nazionali per la sicurezza alimentare e le reti sociali in Mali, concluso il 13 maggio 2015

A.

L'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, responsabile dei programmi per le reti sociali e la sicurezza alimentare definisce le modalità di attuazione di questi programmi.

B.

Il contributo è destinato a finanziare lo studio che permette di definire una metodologia e i processi d'individuazione delle economie domestiche vulnerabili allo scopo di stabilire standard nazionali minimi. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 maggio 2015 e copriva il periodo dal 15 maggio al 15 novembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5034

FF 2016

2.4.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il contributo al progetto inteso a rafforzare i programmi nazionali per la sicurezza alimentare e le reti sociali definito per orientare l'aiuto alimentare nel Mali, concluso il 23 giugno 2015

A.

L'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze definisce le modalità d'attuazione del progetto summenzionato in relazione al programma di reti sociali.

B.

Il contributo è destinato a sviluppare le attività operative dei programmi nazionali per la sicurezza alimentare e le reti sociali. È destinato in particolare alle distribuzioni alimentari alle popolazioni più vulnerabili colpite dalla crisi agricola nel nord del Mali. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

375 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2015 ed è valido fino al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5035

FF 2016

2.4.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal CSA, concernente il contributo al Sistema di allarme rapido, definito per orientare l'aiuto alimentare nel Mali, concluso il 23 giugno 2015

A.

L'accordo con il Commissariato per la sicurezza alimentare (CSA) definisce le modalità d'attuazione del progetto summenzionato in relazione al programma di reti sociali.

B.

Il contributo è destinato a mantenere il Sistema di allarme rapido, che mette a disposizioni e informazioni mirate e precoci sulla situazione delle popolazioni più vulnerabili che necessitano interventi immediati di sicurezza alimentare. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2015 ed è valido fino al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5036

FF 2016

2.4.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Mali, rappresentato dal CSA, concernente le attività intese a rispodere alle crisi alimentari nel Mali, concluso il 23 giugno 2015

A.

L'accordo con il Commissariato per la sicurezza alimentare (CSA) definisce le modalità d'attuazione del progetto mirato inerente alle crisi alimentari in relazione al programma di reti sociali in Mali.

B.

Il contributo è destinato a rafforzare il CSA nelle sue attività operative. È destinato in particolare alle distribuzioni alimentari ai più vulnerabili colpiti dalla crisi agricola nel nord del Mali. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

375 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2015 ed è valido fino al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5037

FF 2016

2.4.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UE concernente il progetto di fornitura di pannelli solari a unità di fisioterapia nelle Province di Hamgyong del Sud e di Pyongan del Nord nella Corea del Nord, concluso l'11 giugno 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di partecipazione finanziaria ai costi di fabbricazione di pannelli solari destinati a unità di fisioterapia nelle Province di Hamgyong del Sud e di Pyongan del Nord nella Corea del Nord e descrive l'uso preciso che verrà fatto di questa attrezzatura.

B.

L'organizzazione Handicap International sostiene l'assistenza agli invalidi nella Corea del Nord. L'Ufficio di programma della DSC a Pyongyang ha accettato di cofinanziare la produzione di pannelli solari destinati a due strutture sanitarie nel quadro del suo credito Programmi minori. Questi pannelli devono garantire il buon funzionamento tecnico degli apparecchi sanitari grazie a una fonte di energia elettrica affidabile.

C.

9 870 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2015 e copriva il periodo dal 20 giugno al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5038

FF 2016

2.4.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UE concernente il contributo al fondo fiduciario dell'UE Fondo Bêkou destinato a progetti umanitari e di sviluppo a favore della Repubblica Centrafricana, concluso il 21 agosto 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo al fondo fiduciario Fondo Bêkou destinato a progetti e programmi gestiti da operatori nell'ambito dell'aiuto umanitario e dello sviluppo nella Repubblica Centrafricana.

B.

Il Fondo Bêkou dell'UE è concepito in modo particolare per intervenire nei contesti di crisi o di post-crisi e rispondere collettivamente alle sfide di un rilancio, in un contesto strategico condiviso, d'intesa con le autorità centrafricane. L'obiettivo generale è di sostenere il superamento della crisi e la ricostruzione a tutti i livelli e di sostenere i Paesi vicini che sarebbero colpiti dalla crisi, mediante attività coordinate. Il fondo fiduciario è istituito per una durata di 60 mesi per rispondere a medio termine a una situazione di crisi e di post-crisi nella Repubblica Centrafricana.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 agosto 2015 e copre il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5039

FF 2016

2.4.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2014 al Fondo speciale per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo di intervento umanitario d'emergenza a favore della Colombia, concluso il 2 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al Fondo speciale per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo di intervento umanitario d'emergenza 2014 a favore della Colombia.

B.

In Colombia, la situazione umanitaria è determinata da un lungo conflitto interno. Il Paese è inoltre confrontato con una ampia varietà di rischi naturali, come le inondazioni, la siccità e i terremoti. L'OCHA ha un ruolo fondamentale nel coordinamento delle azioni umanitarie e nella gestione di fondi comuni come il Fondo speciale per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del Fondo di intervento umanitario d'emergenza.

C.

368 421 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2014 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Non sono previste modalità di denuncia.

5040

FF 2016

2.4.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2015 al Fondo di intervento umanitario d'emergenza gestito dall'OCHA, concluso il 5 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo destinato al Fondo di intervento umanitario d'emergenza gestito dall'OCHA per l'anno 2015.

B.

Il contributo finanziario della Svizzera al Fondo di intervento umanitario d'emergenza dell'OCHA per i Territori palestinesi occupati permette agli attori umanitari di rispondere rapidamente e in modo mirato a emergenze gravi e inattese che colpiscono la popolazione palestinese. Tale intervento è in linea con le priorità della Strategia di cooperazione 2010­2014 della DSC per i Territori palestinesi occupati: a Gaza e in Cisgiordania, Gerusalemme Est compresa, la DSC concentra la sua azione sul promovimento e il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo e sull'accesso della popolazione palestinese a servizi di base di qualità, compreso l'aiuto d'emergenza.

C.

350 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2014 e copriva il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5041

FF 2016

2.4.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2016­2017 al raggruppamento di fondi umanitari dell'OCHA, concluso il 16 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo 2016­2017 al raggruppamento di fondi umanitari (precedentemente denominato Fondo di intervento umanitario d'emergenza) dell'OCHA.

B.

Il contributo finanziario della Svizzera al fondo di intervento umanitario d'emergenza dell'OCHA per i Territori palestinesi occupati permette agli attori umanitari di rispondere rapidamente e in modo mirato a emergenze gravi e inattese che colpiscono la popolazione palestinese. Tale intervento è in linea con le priorità della Strategia di cooperazione svizzera 2015­2018 per i Territori palestinesi occupati: a Gaza e in Cisgiordania, Gerusalemme Est compresa, la DSC concentra la sua azione sul promovimento e il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo e sull'accesso della popolazione palestinese a servizi di base di qualità, compreso l'aiuto d'emergenza.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

5042

FF 2016

2.4.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo 2015 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza, concluso il 31 marzo 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo 2015 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenze gestito dall'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 marzo 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5043

FF 2016

2.4.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo supplementare 2015 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza, concluso l'8 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo supplementare 2015 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza gestito dall'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5044

FF 2016

2.4.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo annuale 2015­2016, concluso il 19 febbraio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità per il contributo annuo generale versato all'OCHA per gli anni 2015­2016.

B.

Il sostegno all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5045

FF 2016

2.4.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo specifico 2015 ai programmi della Divisione Sostegno al coordinamento sul terreno, concluso il 23 febbraio 2015

A.

L'accordo verte sul contributo specifico 2015 ai programmi dell'Unità delle Nazioni Unite per la valutazione e il coordinamento in caso di catastrofe e del Gruppo consultivo internazionale di ricerca e di salvataggio dell'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 febbraio 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non erano previste modalità di denuncia.

5046

FF 2016

2.4.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dall'OCHA, concluso il 26 marzo 2015

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2015 a favore delle attività condotte sul terreno dall'OCHA.

B.

Il sostegno all'OCHA serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

5,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5047

FF 2016

2.4.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo fiduciario a favore dell'aiuto in caso di catastrofe, destinato a sostenere il Fondo umanitario generale dell'OCHA per lo Yemen, concluso il 30 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno finanziario al Fondo fiduciario a favore dell'aiuto in caso di catastrofe, destinato a sostenere il Fondo umanitario generale dell'OCHA per lo Yemen.

B.

L'OCHA è incaricato di sviluppare i processi e di garantire il coordinamento nello Yemen per sostenere il Segretario generale delle Nazioni Unite e per garantire che vengano trattate tutte le questioni umanitarie. Anche il coordinamento delle operazioni umanitarie d'emergenza è effettuato sul posto e sono introdotti adeguati meccanismi di reazione.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5048

FF 2016

2.4.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo fiduciario a favore dell'aiuto in caso di catastrofe, destinato a sostenere il Fondo umanitario generale dell'OCHA per lo Yemen, concluso il 9 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario al Fondo fiduciario a favore dell'aiuto in caso di catastrofe, destinato a sostenere il Fondo umanitario generale dell'OCHA per lo Yemen.

B.

Il Fondo umanitario generale sostiene progetti umanitari nello Yemen nei seguenti ambiti: sanità, acqua, trattamento delle acque di scarico e igiene nonché prodotti alimentari. Lo Yemen conta 24,2 milioni di abitanti, di cui, nel 2015, 21,2 hanno dovuto ricorrere all'aiuto umanitario a causa della guerra, 18 milioni vi consumano acqua inquinata e 13 milioni sono malnutriti.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5049

FF 2016

2.4.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 1° luglio 2015

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità di attuazione del contributo al Fondo d'azione umanitaria in Etiopia.

B.

Il contributo è utilizzato per sostenere ONG e agenzie ONU con problemi finanziari mediante finanziamenti rapidi e flessibili. L'obiettivo è di mettere le organizzazioni in condizione di reagire rapidamente alle crisi acute per lenire le sofferenze della popolazione interessata. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2015 ed è stato valido fino al 31 dicembre 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5050

FF 2016

2.4.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 12 ottobre 2015

A.

L'accordo con l'OCHA defisce le modalità del sostegno al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia.

B.

Il contributo è utilizzato per sostenere ONG e agenzie ONU con problemi finanziari mediante finanziamenti rapidi e flessibili. L'obiettivo è di mettere le organizzazioni in condizione di reagire rapidamente alle crisi acute per lenire le sofferenze della popolazione interessata. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2015 e copriva il periodo dal 29 settembre al 31 dicembre 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5051

FF 2016

2.4.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia, concluso il 23 ottobre 2015

A.

L'accordo con l'OCHA definisce le modalità del sostegno al Fondo d'azione umanitaria dell'OCHA in Etiopia.

B.

Il contributo è utilizzato per sostenere organizzazioni non governative e agenzie ONU con problemi finanziari mediante finanziamenti rapidi e flessibili. L'obiettivo è di mettere le organizzazioni in condizione di reagire rapidamente alle crisi acute per lenire le sofferenze della popolazione interessata. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2015 e copriva il periodo dal 20 ottobre al 31 dicembre 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5052

FF 2016

2.4.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente un contributo per il 2015 al Fondo di aiuto dell'OCHA per la Siria, concluso il 15 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato per il 2015 al Fondo d'aiuto per la Siria dell'OCHA.

B.

Dall'inizio della crisi nel 2011, i bisogni umanitari della popolazione siriana sono continuamente aumentati. Il Fondo di aiuto dell'OCHA per la Siria sostiene gli interventi umanitari, privilegiando le regioni difficili da raggiungere.

C.

3,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5053

FF 2016

2.4.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il contributo 2015­2016 al meccanismo di finanziamento d'emergenza in caso di pandemia, concluso il 23 ottobre 2015

A.

L'accordo verte sul contributo 2015­2016 al finanziamento di uno studio di fattibilità sull'istituzione, da parte della BIRS, di un meccanismo di finanziamento d'emergenza in caso di pandemia. Questo strumento deve permettere di raccogliere rapidamente i fondi necessari per sostenere i Governi, le agenzie multilaterali, le organizzazioni non governative e altri organismi nei loro sforzi tesi a combattere le epidemie prima che si trasformino in pandemie.

B.

Il sostegno alla BIRS serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

365 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2015 e copre il periodo dal 15 luglio al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5054

FF 2016

2.4.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo al bilancio di sede 2015 del CICR, concluso il 7 aprile 2015

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al bilancio di sede 2015 del CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

80 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5055

FF 2016

2.4.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso il 9 febbraio 2015

A.

L'accordo verte sulla prima serie di contributi specifici 2015 alle attività condotte sul terreno dal CICR.

B.

Questo sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

40,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 febbraio 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5056

FF 2016

2.4.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso il 13 luglio 2015

A.

L'accordo verte sulla seconda serie di contributi specifici versati nel 2015 per le attività condotte sul terreno dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

10,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 luglio 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5057

FF 2016

2.4.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso l'8 settembre 2015

A.

L'accordo verte sulla serie supplementare di contributi specifici versati nel 2015 per le attività condotte sul terreno in Myanmar, in Nigeria (nel quadro della richiesta regionale) e in Yemen dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 settembre 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5058

FF 2016

2.4.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal CICR, concluso l'11 novembre 2015

A.

L'accordo verte sul secondo contributo supplementare versato nel 2015 per le attività condotte sul terreno in Nigeria (nel quadro della richiesta regionale) dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2015 e copriva il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle parti e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5059

FF 2016

2.4.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il CICR concernente il contributo supplementare 2015 versato nel quadro delle crisi in Siria, in Irak e nel Corno d'Africa, concluso il 26 ottobre 2015

A.

L'accordo verte sul contributo supplementare versato nel 2015 per le attività condotte sul terreno dal CICR per assistere la popolazione civile che necessita di un aiuto umanitario in Siria, in Iraq e nei Paesi vicini, nonché nel Corno d'Africa.

B.

Il sostegno al CICR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

22 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5060

FF 2016

2.4.38

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Danish Refugee Council (DRC) concernente il sostegno al progetto di protezione dei migranti e degli sfollati interni, concluso il 6 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno al progetto di protezione dei migranti e degli sfollati interni.

B.

Nonostante un contesto libico instabile, numerosi gruppi di origini diverse sono giunti in Libia cercando di emigrare o di sfuggire alle persecuzioni, alla violenza e ai conflitti armati. A causa della persistente instabilità e dell'assenza di un sistema di protezione a livello nazionale, i rifugiati e i migranti sono particolarmente vulnerabili e rischiano di essere sfruttati e arrestati. Il progetto intende offrire ai migranti, ai rifugiati e agli sfollati interni una maggiore protezione e un aiuto umanitario nei centri di detenzione nonché negli spazi urbani situati all'ovest della Libia.

C.

213 392 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5061

FF 2016

2.4.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto di aiuto d'emergenza inteso a garantire la sicurezza alimentare e il sostentamento di nuclei famigliari rurali e semi-urbani in Siria, concluso il 14 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo al progetto di aiuto d'emergenza inteso a garantire la sicurezza alimentare e il sostentamento di nuclei famigliari rurali e semi-urbani in Siria.

B.

In Siria il persistente conflitto compromette seriamente la sicurezza alimentare della popolazione colpita e la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. Le famiglie, e in particolare i gruppi di popolazione vulnerabili come le donne e i bambini, necessitano di un aiuto alimentare d'emergenza.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2014 e copriva il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non erano previste modalità di denuncia.

5062

FF 2016

2.4.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al progetto di gestione integrata dei bacini imbriferi del Medio Atlante, concluso il 18 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione per l'attuazione del progetto di gestione integrata dei bacini imbriferi del Medio Atlante.

B.

La crescente erosione del suolo in Marocco, in particolare nella regione rurale del Medio Atlante, è nel contempo causa e conseguenza di catastrofi naturali, che hanno ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione locale. Un approccio integrato e partecipativo nella gestione delle risorse naturali di un bacino imbrifero è ritenuto promettente per combattere le catastrofi naturali che mutano lentamente e per migliorare la resilienza. Questo progetto ha lo scopo di realizzare studi e indagini che forniscono la base per intervenire su più anni.

C.

60 291 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2015 e copriva il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5063

FF 2016

2.4.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto di gestione partecipativa e integrata dei bacini imbriferi per la lotta all'erosione nella regione del Medio Atlante, concluso l'11 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione fra la Svizzera e la FAO in merito al progetto di gestione partecipativa e integrata dei bacini imbriferi per la lotta all'erosione nella regione del Medio Atlante.

B.

La crescente erosione del suolo in Marocco, in particolare nella regione rurale del Medio Atlante, è nel contempo causa e conseguenza di catastrofi naturali, che hanno ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione locale. Un approccio integrato e partecipativo nella gestione delle risorse naturali di un bacino imbrifero è ritenuto promettente e suscettibile di contribuire efficacemente alla lotta contro le catastrofi naturali che mutano lentamente e al rafforzamento della resilienza delle popolazioni. Il progetto ha lo scopo di elaborare un modello di gestione partecipativa e integrata dei bacini imbriferi che possa essere riprodotto, al fine di migliorare la resilienza della popolazione locale in caso di catastrofi naturali e di rafforzare l'economica nella regione interessata.

C.

2,128 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2015 e copre il periodo dal 15 dicembre 2015 al 15 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

5064

FF 2016

2.4.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al progetto condotto nel Sudan del Sud nell'ambito della sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, concluso il 7 luglio 2015

A.

L'accordo concluso con la FAO definisce le modalità di attuazione del progetto concernente la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza nel Sudan del Sud.

B.

Il contributo è destinato a promuovere le attività umanitarie condotte dalla FAO per sostenere le popolazioni esposte all'insicurezza alimentare nella città di Juba e nei suoi dintorni. Lo scopo di questo progetto pilota è di aiutare mille nuclei famigliari appartenenti alla fascia più povera della popolazione a praticare un'agricoltura urbana al fine di garantirsi la sussistenza e di vendere l'eccedenza sui mercati locali. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

475 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. Non sono previsti termini di denuncia.

5065

FF 2016

2.4.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto destinato a ridurre la vulnerabilità in un contesto di penuria idrica in Giordania, dovuta all'aumento della domanda di derrate alimentari e di energia, concluso il 7 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti un contributo al progetto destinato a ridurre la vulnerabilità in un contesto di penuria idrica in Giordania, dovuta all'aumento della domanda di derrate alimentari e di energia, concluso il 7 dicembre 2015.

B.

La penuria idrica della Giordania è causata dal clima semiarido nonché dalla crescita demografica di questi ultimi decenni, accentuata dall'arrivo di un numero importante di rifugiati. Il progetto ha lo scopo di rafforzare la resilienza della popolazione, segnatamente nelle zone rurali.

C.

2,216 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

5066

FF 2016

2.4.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la GIZ concernente il programma per ripristinare la resilienza ai cicloni, alle siccità e ai cambiamenti climatici condotto nel Vanuatu, concluso il 3 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione concernente il programma condotto dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) destinato a ripristinare e a migliorare la resilienza della popolazione del Vanuatu agli uragani, alle siccità e ai cambiamenti climatici.

B.

Mentre nel Vanuatu era in corso di attuazione il progetto di aiuto d'emergenza in seguito al ciclone Pam, l'arcipelago è stato colpito da un primo episodio di siccità connesso al fenomeno El Niño. Questo progetto persegue il consolidamento della sicurezza alimentare ristabilita a beneficio della popolazione vulnerabile durante la fase di aiuto d'emergenza. Le misure vanno anche adeguate ed estese per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici in generale e di questa perdurante siccità, in particolare. Occorre infine accrescere le capacità dell'unità incaricata dei rischi e della resilienza e istituita di recente in seno al Ministero dell'agricoltura del Vanuatu allo scopo di coordinare meglio i programmi volti a ripristinare la sicurezza alimentare a livello nazionale.

C.

208 333 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5067

FF 2016

2.4.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la GIZ concernente il progetto di valorizzazione dell'esercitazione regionale di simulazione di catastrofi (ARDEX) dell'ASEAN nel Brunei, concluso il 7 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione con l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) concernente l'esercitazione regionale di simulazione di catastrofi dell'ASEAN nel Brunei.

B.

Il Sudest asiatico è ritenuto una delle regioni al mondo più colpite dalle catastrofi naturali. Generalmente queste catastrofi non si fermano alle frontiere e i Paesi colpiti non hanno le capacità sufficienti per affrontarne da soli le conseguenze. Diventa impellente armonizzare a livello regionale i meccanismi di preparazione alle situazioni d'emergenza e di gestione in caso di crisi. Dal 2005 gli Stati membri dell'ASEAN effettuano regolarmente esercitazioni di simulazione di catastrofi. Questo progetto ha lo scopo di migliorare la qualità e l'efficacia dell'esercitazione regionale di simulazione grazie a un sostegno tecnico e finanziario della Svizzera e della Germania.

C.

250 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5068

FF 2016

2.4.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUDU concernente il sostegno dell'ACNUDU nella conduzione del gruppo di protezione nei Territori palestinesi occupati, concluso il 10 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il sostegno dell'ACNUDU nella conduzione del gruppo di protezione nei Territori palestinesi occupati.

B.

Il gruppo di protezione si prefigge di migliorare il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario nei Territori palestinesi occupati. Il contributo della Svizzera permette all'ACNUDU di migliorare le proprie capacità di coordinamento del gruppo per garantire una protezione globale della popolazione civile palestinese, in particolare attraverso attività di difesa.

C.

268 344 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.

5069

FF 2016

2.4.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUDU concernente il sostegno dell'ACNUDU nella conduzione del gruppo di protezione nei Territori palestinesi occupati (fase 2), concluso il 15 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il sostegno dell'ACNUDU nella conduzione del gruppo di protezione nei Territori palestinesi occupati (fase 2).

B.

Il gruppo di protezione si prefigge di migliorare il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario nei Territori palestinesi occupati. Il contributo della Svizzera permette all'ACNUDU di migliorare le proprie capacità di coordinamento del gruppo per garantire una protezione globale della popolazione civile palestinese, in particolare attraverso attività di difesa.

C.

740 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi nel caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.

5070

FF 2016

2.4.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente la costruzione a Gambella in Etiopia di alloggi provvisori per i rifugiati del Sudan meridionale, concluso il 3 dicembre 2014

A.

L'accordo con l'OIM definisce le modalità per la costruzione di alloggi provvisori per i rifugiati del Sudan meridionale nel campo di Kule, situato nella regione di Gambella.

B.

Sarà così fornito un sostegno al lavoro umanitario dell'OIM. La costruzione di alloggi adeguati al contesto locale permetterà di migliorare sensibilmente le condizioni di vita dei rifugiati. La protezione dei gruppi vulnerabili e la disponibilità di un minimo di sfera privata favoriranno la convivenza e il benessere generale dei rifugiati nel campo.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2014 e copriva il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5071

FF 2016

2.4.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM riguardante il contributo al progetto inteso a migliorare l'accesso ai servizi di base da parte dei rifugiati siriani che vivono a Mersin, concluso il 15 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo al progetto inteso a migliorare l'accesso ai servizi di base da parte dei rifugiati siriani che vivono a Mersin.

B.

Dall'inizio della crisi il Governo turco ha accolto un notevole numero di rifugiati siriani e si è impegnato a fornire loro un'aiuto d'emergenza. La Turchia non dispone tuttavia delle capacità necessarie per garantire loro un accesso ai servizi di base. Accanto all'organizzazione non governativa locale Syria Social Gathering, l'OIM si adopera per facilitare l'accesso dei rifugiati ai servizi di base sostenendo un centro di servizi polivante a Mersin. Questo centro propone in particolare prestazioni nei settori dell'educazione, del sostegno psicosociale e delle cure sanitarie.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2014 ed è scaduto il 14 settembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5072

FF 2016

2.4.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il sostegno alle operazioni nella regione di Bentiu nel Sudan del Sud, concluso il 29 dicembre 2014

A.

L'accordo con l'OIM definisce le modalità di attuazione del programma volto a migliorare la sicurezza e le condizioni degli sfollati all'interno e nei dintorni del campo di Bentiu nel Sudan del Sud.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'OIM intese a garantire la protezione e la sicurezza degli sfollati, ad assicurare loro l'accesso all'acqua, a migliorare le condizioni sanitarie nel campo e a trovare soluzioni durature al loro insediamento, sia con un loro rientro o un loro reinsediamento, sia con una loro integrazione in seno alla popolazione locale.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 dicembre 2014 e copre il periodo dal 25 dicembre 2014 al 30 giugno 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

5073

FF 2016

2.4.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al progetto di solidarietà con i bambini del Maghreb e del Machreq, concluso il 31 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione concernente il progetto di solidarietà con i bambini del Maghreb e del Machreq.

B.

Il progetto ha lo scopo di favorire l'integrazione sociale di adolescenti e giovani adulti e contribuire così a combattere la migrazione irregolare. Dal profilo geografico il progetto è focalizzato sulla zona costiera di Sfax, particolarmente colpita dall'afflusso di migranti illegali. È parte integrante del programma globale che la Svizzera dedica alla Tunisia per sostenere la reintegrazione dei candidati al ritorno e per migliorare le condizioni di vita sul posto. Il progetto attuato a Sfax completa un progetto regionale dell'OIM che copre tutta la regione di Tunisi ed è finanziato principalmente dall'UE.

C.

122 528 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 marzo 2015 ed è scaduto il 30 settembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni debitamente motivato.

5074

FF 2016

2.4.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il sostegno alle attività di quest'ultimo nella Provincia del Nord Kivu, concluso il 22 maggio 2015

A.

L'accordo con l'OIM definisce le modalità di attuazione del programma volto a fornire protezione e sicurezza alimentare agli sfollati interni e a coloro che sono ritornati nella Provincia del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo.

B.

Il contributo mira a sostenere l'attività umanitaria svolta dall'OIM al fine di rafforzare la protezione e la resilienza degli sfollati e delle comunità colpite da conflitti.

C.

568 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 2015 e copriva il periodo dal 19 maggio 2015 al 18 maggio 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

5075

FF 2016

2.4.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il progetto di ricostruzione di scuole distrutte dalle inondazioni che hanno colpito lo Stato di Rakhine (Myanmar), concluso il 1° dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la DSC e l'OIM concernente il programma di ricostruzione di scuole secondo le norme anticicloniche nello Stato di Rakhine (Myanmar), devasato da una tempesta in luglio e agosto 2015.

B.

Il progetto rientra nelle attività condotte da molti anni dalla DSC in Myanmar nell'ambito della costruzione di scuole e completa gli sforzi attuali nel definire, in collaborazione con il Ministero dell'educazione, direttive sulla costruzione di scuole a prova di catastrofi naturali. L'OIM, inoltre, ha già maturato una certa esperienza nel settore della costruzione di infrastrutture sociali nello Stato di Rakhine.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2015 ed è valido fino al 30 novembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5076

FF 2016

2.4.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il sostegno alle operazioni nella regione di Unity and Upper Nile States nel Sudan del Sud, concluso il 1° dicembre 2015

A.

L'accordo con l'OIM definisce le modalità di attuazione del programma volto a coordinare e migliorare la gestione dei campi di sfollati interni negli Unity and Upper Nile States.

B.

Il contributo sostiene le attività dell'OIM intese a rafforzare l'azione umanitaria nei campi sviluppando e rafforzando la risposta dei partner per fornire assistenza e protezione agli sfollati interni nei campi. L'obiettivo è di garantire la protezione e la sicurezza degli sfollati interni, di assicurare loro l'accesso all'acqua, di migliorare le condizioni sanitarie nel campo e di trovare soluzioni durature al loro insediamento, sia con un loro rientro o un loro reinsediamento, sia con una loro integrazione in seno alla popolazione locale.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2015 ed è valido fino al 30 novembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni debitamente motivato.

5077

FF 2016

2.4.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al progetto di alloggi temporanei per rafforzare la resilienza della popolazione siriana colpita dalla crisi, concluso il 10 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di un contributo al progetto di alloggi temporanei per rafforzare la resilienza della popolazione siriana colpita dalla crisi.

B.

La maggioranza degli sfollati all'interno del Paese cerca un alloggio informale presso famiglie residenti nei luoghi di destinazione. Questa situazione può provocare tensioni nei Comuni di accoglienza. Questo progetto ha lo scopo di rafforzare la resilienza della popolazione siriana colpita, fornendo un alloggio agli sfollati interni.

C.

1,222 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5078

FF 2016

2.4.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN Women concernente un contributo al progetto di accesso ai servizi giudiziari per donne e bambini vittime della tratta di essere umani in Marocco, concluso il 1° settembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione nel quadro del progetto di accesso ai servizi giudiziari per donne e bambini vittime della tratta di esseri umani in Marocco.

B.

Nonostante le riforme giuridiche e istituzionali già avviate, la tratta degli esseri umani è un fenomeno in continua crescita in Marocco. Il progetto permette di garantire un controllo completo e una migliore protezione delle vittime della tratta di esseri umani.

C.

635 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2015 e copre il periodo dal 1° settembre 2015 al 28 febbraio 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

5079

FF 2016

2.4.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente l'invio di un'esperta presso l'UN-Habitat in Nepal, nel quadro del coordinamento delle misure di riabilitazione e di ricostruzione dopo il terremoto, concluso il 20 novembre 2015

A.

Il presente accordo con il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat) definisce le modalità della cooperazione relativa ai compiti e al ruolo dell'esperta.

B.

L'invio di un'esperta s'inserisce nel progetto avviato dall'Aiuto umanitario dopo il terremoto e che consiste nel mettere a disposizione del Governo nepalese e dei partner internazionali le conoscenze acquisite in contesti analoghi, al fine di contribuire a un processo di ricostruzione efficace. Il coordinamento del progetto è assicurato in collaborazione con la cooperazione regionale della DSC attiva sul posto.

C.

90 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato per scritto. Non sono previsti termini di denuncia.

5080

FF 2016

2.4.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e UN-Habitat concernente un progetto sulle ripercussioni della crisi siriana su Tripoli e Tiro, concluso il 10 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di un progetto concernente le ripercussioni della crisi siriana su Tripoli e Tiro.

B.

Secondo le stime, il Libano ha accolto un milione di rifugiati siriani. La popolazione del Libano ammonta a circa 4,2 milioni di abitanti. Il 35 per cento circa dei rifugiati sono alloggiati nelle grandi città del Paese, ossia Tripoli, Beirut, Sidone e Tiro. Il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-Habitat) s'impegna ad affrontare più efficacemente le importanti sfide a cui sono confrontate queste città.

C.

1,111 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

5081

FF 2016

2.4.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSCE concernente il contributo 2015 per la riduzione dei rischi di catastrofe e il miglioramento della sicurezza nella zona dell'OSCE, concluso il 24 giugno 2015

A.

L'accordo riguarda il contributo versato nel 2015 al progetto dell'OSCE per la riduzione dei rischi di catastrofe e il miglioramento della sicurezza nella zona dell'OSCE.

B.

Il sostegno all'OSCE serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2015 e scade il 30 settembre 2016.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5082

FF 2016

2.4.60

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OSESGY riguardante l'invio di un'esperta, concluso il 29 ottobre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità dell'invio di un'esperta presso l'Ufficio dell'inviato speciale del segretario generale dell'ONU per lo Yemen (OSEGY).

B.

L'invio di un'esperta nel dialogo con la società civile presso il gruppo dell'OSESGY rafforza la visibilità della Svizzera nel quadro del processo di pace in questo Paese. Gli invii rappresentano ottime opportunità per la DSC di acquisire conoscenze sul piano operativo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016. Può essere denunciato con un preavviso di 15 giorni in caso di prestazioni insufficienti da parte dell'esperta.

5083

FF 2016

2.4.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2015 alla rete dei centri logistici del PAM, concluso il 4 febbraio 2015

A.

L'accordo concerne il contributo versato nel 2015 alla rete dei centri logistici per l'aiuto umanitario di emergenza del PAM per lo stoccaggio di equipaggiamenti e di materiale di soccorso al fine di intervenire rapidamente e simultaneamente in diversi luoghi in situazioni di emergenza umanitaria.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5084

FF 2016

2.4.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso il 10 febbraio 2015

A.

L'accordo verte sui contributi specifici versati nel 2015 alle attività condotte sul terreno dal PAM.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

38,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5085

FF 2016

2.4.63

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore dei profughi sahrawi in Algeria, concluso il 12 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore dei profughi sahrawi in Algeria.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 500 000 kg di latte scremato in polvere, distribuito quale complemento alimentare ai profughi sahrawi nei campi rifugiati a Tindouf in Algeria. Lo scopo è di ridurre l'anemia dovuta alla malnutrizione di cui soffrono in prevalenza i bambini fino ai cinque anni e le donne incinte e che allattano. Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2,404 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2015 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5086

FF 2016

2.4.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord, concluso il 12 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore dei gruppi marginali nella Corea del Nord.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 1050 tonnellate di latte scremato in polvere, distribuito quale complemento alimentare a donne e bambini particolarmente vulnerabili nella Corea del Nord. Lo scopo è di migliorare stabilmente la salute dei destinatari. Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

5, 483 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2015 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5087

FF 2016

2.4.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di gruppi di popolazione vulnerabili a Cuba, concluso il 12 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili a Cuba.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 150 000 kg di latte scremato in polvere, distribuito quale complemento alimentare a gruppi di popolazione vulnerabili a Cuba. Lo scopo è di migliorare stabilmente la salute dei destinatari.

Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

769 600 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2015 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5088

FF 2016

2.4.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare a Gibuti, concluso il 12 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare a Gibuti.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 25 000 kg di latte scremato in polvere, distribuito nelle mense scolastiche quale complemento alimentare per i bambini in età prescolare e delle scuole elementari a Gibuti. Lo scopo è di offrire vitto gratuito ai bambini che frequentano la scuola alleggerendo così i bilanci famigliari e di rendere attrattiva la scolarizzazione dei bambini. Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

132 700 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2015 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5089

FF 2016

2.4.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare in Nicaragua, concluso il 12 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare in Nicaragua.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 225 000 kg di latte scremato in polvere, distribuito nelle mense scolastiche quale complemento alimentare per i bambini in età prescolare e delle scuole elementari in Nicaragua. Lo scopo è di offrire vitto gratuito ai bambini che frequentano la scuola alleggerendo così i bilanci famigliari e di rendere attrattiva la scolarizzazione dei bambini.

Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,270 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2015 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5090

FF 2016

2.4.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il programma alimentare a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan, concluso il 12 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al PAM a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan.

B.

Il contributo comprende la fornitura di 500 000 kg di latte scremato in polvere, distribuito quale complemento alimentare a gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan. Lo scopo è di prevenire la grave malnutrizione causata da un'insicurezza alimentare compromessa dai mutamenti stagionali e aggravata dai conflitti. Il PAM rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2,94 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2015 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5091

FF 2016

2.4.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente un contributo all'UNHAS nella Repubblica Centrafricana, concluso il 14 aprile 2015

A.

L'accordo con il PAM definisce le modalità del contributo finanziario versato al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS).

B.

Questo contributo consente di sostenere le attività del PAM, in particolare quelle dell'UNHAS, nel settore delle forniture umanitarie e del trasporto delle persone al seguito delle organizzazioni umanitarie nella Repubblica Centrafricana. Lo scopo è di garantire la fornitura, per via aerea, dell'aiuto alimentare destinato alla popolazione bisognosa che vive in regioni di difficile accesso.

C.

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2015 e copriva il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

5092

FF 2016

2.4.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il sostegno alle operazioni condotte nel Sudan del Sud, concluso il 4 maggio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma finalizzato a migliorare la sicurezza alimentare e a garantire i mezzi di sussistenza nel Sudan del Sud.

B.

Per il tramite del gruppo Sicurezza alimentare e garanzia dei mezzi di sussistenza, il PAM sostiene la popolazione del Sudan del Sud confrontata a una situazione di grave insicurezza alimentare. Il contributo è stato concesso per coadiuvare il PAM nell'adempiere, in collaborazione con la FAO, il suo ruolo di coordinamento in seno al suddetto gruppo e nell'ottenere un quadro migliore della situazione nel Paese al fine di meglio pianificare e attuare il suo aiuto nelle regioni interessate.

C.

410 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2015 e copriva il periodo dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni debitamente motivato.

5093

FF 2016

2.4.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dal PAM, concluso il 16 settembre 2015

A.

L'accordo verte sul contributo supplementare versato nel 2015 per le attività condotte sul terreno dal PAM in Africa occidentale (Camerun, Ciad, Niger).

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

146 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5094

FF 2016

2.4.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo all'UNHAS in Nigeria, concluso il 12 ottobre 2015

A.

L'accordo con il PAM definisce le modalità del contributo finanziario versato al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS).

B.

Il contributo consente di sostenere le attività del PAM, in particolare quelle dell'UNHAS, nel settore delle forniture umanitarie e del trasporto delle persone al seguito delle organizzazioni di soccorso in Nigeria. Lo scopo è di garantire la fornitura, per via aerea, dell'aiuto alimentare destinato alla popolazione bisognosa che vive in regioni di difficile accesso.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2015 e copriva il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5095

FF 2016

2.4.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente un contributo all'UNHAS in Sudan, concluso il 12 ottobre 2015

A.

L'accordo con il PAM definisce le modalità del contributo finanziario versato al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS).

B.

Il contributo consente di sostenere le attività del PAM, in particolare quelle dell'UNHAS, nel settore delle forniture umanitarie e del trasporto delle persone al seguito delle organizzazioni di soccorso in Sudan. Lo scopo è di garantire la fornitura, per via aerea, dell'aiuto alimentare destinato alla popolazione bisognosa che vive in regioni di difficile accesso.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2015 e copriva il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5096

FF 2016

2.4.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2015 versato nel quadro delle crisi in Siria, in Iraq e nel Corno d'Africa, concluso il 23 ottobre 2015

A.

L'accordo verte sul contributo supplementare versato nel 2015 per le attività condotte sul terreno dal PAM a favore della popolazione civile che necessita di un aiuto umanitario in Siria, in Iraq e nei Paesi vicini, nonché nel Corno d'Africa. Contributi più modesti permettono inoltre di sostenere l'attività del PAM in altre regioni dell'Africa, in particolare nell'Africa occidentale (Camerun, Ciad, Niger) e nello Zimbabwe.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

17 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci delle Parti e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5097

FF 2016

2.4.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente un contributo all'UNHAS in Sudan, concluso il 27 ottobre 2015

A.

L'accordo con il PAM definisce le modalità del contributo finanziario versato al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS).

B.

Il contributo consente di sostenere le attività del PAM, in particolare quelle dell'UNHAS, nel settore delle forniture umanitarie e del trasporto delle persone al seguito delle organizzazioni di soccorso in Sudan. Lo scopo è di garantire la fornitura, per via aerea, dell'aiuto alimentare destinato alla popolazione bisognosa che vive in regioni di difficile accesso.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5098

FF 2016

2.4.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo 2015-2016 all'attuazione della strategia del PAM per migliorare la protezione della popolazione civile nell'ambito dell'aiuto alimentare, concluso il 9 novembre 2015

A.

L'accordo concerne il contributo 2015­2016 stanziato a favore del PAM affinché attui la sua strategia per migliorare la protezione della popolazione civile nell'ambito dell'aiuto alimentare.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2016. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5099

FF 2016

2.4.77

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PAM concernente il contributo supplementare 2015 alle attività condotte sul terreno dal PAM nonché il contributo all'UNHAS, concluso il 21 dicembre 2015

A.

L'accordo verte sul contributo supplementare per le attività condotte sul terreno dal PAM in Myanmar nonché sul contributo finanziario versato al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS) nella Repubblica Centrafricana, nel Mali, nel Sudan e nel Sudan del Sud.

B.

Il sostegno al PAM serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1,75 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5100

FF 2016

2.4.78

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al progetto di ripristino dei mezzi di sussistenza nei Comuni siriani colpiti dalla crisi siriana, concluso il 7 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità concernenti il contributo alla realizzazione del progetto volto a ristabilire i mezzi di sussistenza nei Comuni siriani colpiti dalla crisi siriana.

B.

La situazione economica in Siria continua a peggiorare con il perdurare del conflitto e le infrastrutture del Paese sono fortemente danneggiate. Molti Comuni colpiti hanno così perso i loro mezzi di sussistenza.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2014 e copriva il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 agosto 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5101

FF 2016

2.4.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo alla realizzazione del progetto per il rafforzamento delle competenze di gestione dei rischi di catastrofi in Libano, concluso il 12 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo alla realizzazione del progetto per il rafforzamento delle competenze in materia di gestione dei rischi di catastrofi in Libano.

B.

Il contributo svizzero aiuta a rafforzare le capacità del Governo libanese in materia di gestione dei rischi di catastrofi. A causa della fragilità dell'attuale contesto che caratterizza il Libano e dei rischi di catastrofi naturali o di quelle provocate dall'uomo è più che mai importante una buona preparazione alle situazioni di crisi.

C.

600 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5102

FF 2016

2.4.80

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo alla realizzazione di un progetto per la creazione di impieghi per i giovani a Gaza, concluso il 12 marzo 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità concernenti il contributo alla realizzazione di un progetto per la creazione di impieghi per i giovani a Gaza.

B.

L'80 per cento della popolazione di Gaza dipende attualmente da un aiuto umanitario. A Gaza il tasso di disoccupazione è del 40 per cento, mentre è ancora più alto fra i giovani (51.8% per gli uomini e 86.3% per le donne).

Questo progetto ha lo scopo di generare impieghi a breve termine per diverse centinaia di giovani, permettendo loro di ritrovare una certa autonomia.

C.

500 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2015 e copriva il periodo dal 1° marzo 2015 al 31 dicembre 2015. Dopo consultazioni, poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5103

FF 2016

2.4.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo 2015 al finanziamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, concluso il 17 giugno 2015

A.

L'accordo riguarda il contributo versato nel 2015 al PNUS per finanziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la ricerca sul nesso esistente fra rischi e resilienza.

B.

Il sostegno al PNUS serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

77 760 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5104

FF 2016

2.4.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo alla consultazione mondiale in vista del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario 2016, concluso il 29 settembre 2015

A.

L'accordo verte sul contributo versato nel 2015 al PNUS per il finanziamento della consultazione mondiale che si è tenuta a Ginevra dal 13 al 16 ottobre 2015 in vista del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario 2016.

B.

Il sostegno al PNUS serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

535 840 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2015 e copre il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2016. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5105

FF 2016

2.4.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno delle attività in relazione al Fondo umanitario generale dell'OCHA per il Sudan del Sud, concluso il 26 ottobre 2015

A.

L'accordo con il PNUS definisce le modalità concernenti il contributo al Fondo umanitario generale gestito dall'OCHA per sostenere la popolazione bisognosa nel Sudan del Sud.

B.

Questo contributo consente di finanziare diverse ONG tramite il sistema delle Nazioni Unite, sotto l'egida dell'OCHA. Inoltre il Fondo serve a cofinanziare settori dotati di risorse insufficienti e superare altri problemi finanziari delle organizzazioni. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2015 e copriva il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni debitamente motivato.

5106

FF 2016

2.4.84

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo alla realizzazione di un progetto per migliorare le condizioni di vita nei quartieri palestinesi in Libano, concluso il 7 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti un contributo alla realizzazione di un progetto per migliorare le condizioni di vita nei quartieri palestinesi in Libano.

B.

Circa 200.000 profughi palestinesi in Libano non vivono in uno dei dodici campi gestiti dall'UNRWA ma in quartieri (detti gatherings) senza accesso ai servizi pubblici. Questo progetto ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita in questi quartieri, in particolare per quanto concerne l'acqua, gli impianti sanitari e igienici, al fine di preservare la stabilità in Libano.

C.

1,666 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5107

FF 2016

2.4.85

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo per la realizzazione di un progetto volto a restaurare i mezzi di sussistenza dei Comuni siriani colpiti dalla crisi che imperversa nel Paese, concluso il 13 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti un contributo per la realizzazione di un progetto volto a restaurare i mezzi di sussistenza dei Comuni siriani colpiti dalla crisi che imperversa nel Paese.

B.

La situazione economica in Siria continua a peggiorare e le infrastrutture del Paese sono fortemente danneggiate. Molti Comuni colpiti hanno così perso i loro mezzi di sussistenza. Questo progetto ha lo scopo di rafforzare la resilienza della popolazione siriana colpita dalla crisi.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 31 maggio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5108

FF 2016

2.4.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il contributo al progetto «Crescita inclusiva e sviluppo umano sostenibile», concluso il 16 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione per l'attuazione del progetto «Crescita inclusiva e sviluppo umano sostenibile» in Tunisia.

B.

Il progetto prevede di sostenere a breve termine le autorità tunisine nell'elaborazione di un piano di sviluppo quinquennale. Questo piano mira a favorire una crescita inclusiva e lo sviluppo dei gruppi svantaggiati (donne, giovani) e delle regioni. Parallelamente al piano di sviluppo, il progetto sostiene l'allestimento di un indicatore multidimensionale della povertà, che deve permettere di fondare la pianificazione e l'attuazione di politiche di sviluppo su una base dati più solida.

C.

720 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2015 e scade il 30 settembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese, previa reciproca consultazione.

5109

FF 2016

2.4.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e il segretariato dell'ISDR concernente il contributo annuale 2015­2016, concluso il 24 luglio 2015

A.

L'accordo concerne il contributo annuale generale 2015­2016 a favore del segretariato della Strategia internazionale per la riduzione delle catastrofi (ISDR) delle Nazioni Unite.

B.

Il sostegno all'ISDR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5110

FF 2016

2.4.88

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ISDR concernente il contributo annuale 2015­2016 a favore del gruppo di lavoro multinazionale che raggruppa esperti del settore della prevenzione delle catastrofi, concluso il 22 novembre 2015

A.

L'accordo concerne il contributo 2015-2016 a favore del gruppo di lavoro multinazionale di esperti incaricato di definire indicatori e chiarire questioni terminologiche nel settore della prevenzione delle catastrofi.

B.

Il sostegno alla Strategia internazionale per la riduzione dei disastri (ISDR) delle Nazioni Unite serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2015 e copre il periodo dal 15 novembre 2015 al 30 giugno 2016. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Non sono previste modalità di denuncia.

5111

FF 2016

2.4.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo 2015 a favore della Divisione per il sostegno e la gestione dei programmi dell'ACNUR, concluso il 4 febbraio 2015

A.

L'accordo concerne il contributo versato nel 2015 a favore della Divisione per il sostegno e la gestione dei programmi dell'ACNUR per il finanziamento di due esperti nel settore della costruzione e dell'ambiente e di due specialisti per i programmi di versamento di contributi in contanti.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 febbraio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5112

FF 2016

2.4.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo specifico 2015 alle attività condotte sul terreno dall'ACNUR, concluso il 18 febbraio 2015

A.

L'accordo verte sui contributi specifici versati nel 2015 a favore delle attività condotte sul terreno dall'ACNUR.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

16,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 febbraio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5113

FF 2016

2.4.91

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo annuale 2015, concluso il 6 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità per il contributo annuale generale versato nel 2015 all'ACNUR.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5114

FF 2016

2.4.92

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il contributo supplementare 2015 versato nel quadro delle crisi in Siria, in Iraq e nel Corno d'Africa, concluso il 26 ottobre 2015

A.

L'accordo verte sul contributo supplementare versato nel 2015 per le attività condotte sul campo dall'ACNUR per assistere la popolazione civile che necessita di un aiuto umanitario in Siria, in Iraq e nei Paesi vicini, nonché nel Corno d'Africa.

B.

Il sostegno all'ACNUR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

10 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5115

FF 2016

2.4.93

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il sostegno del progetto di Caritas Alessandria volto a promuovere le competenze imprenditoriali dei rifugiati siriani e l'ottenimento di borse di studio da parte di questi rifugiati, concluso l'8 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo a favore del progetto di Caritas Alessandria volto a promuovere le competenze imprenditoriali dei rifugiati siriani e l'ottenimento di borse di studio da parte di questi rifugiati.

B.

Dal 2011, i Siriani trovano rifugio in Egitto; sono oltre 26 000 i Siriani che vivono nelle zone urbane svantaggiate del Governatorato di Alessandria. Le loro condizioni di vita continuano a peggiorare a causa della diminuzione degli aiuti forniti dall'ACNUR e delle loro risorse o risparmi. Il progetto intende migliorare l'integrazione economica nella società egiziana dei rifugiati siriani, ma anche di quelli provenienti da altre regioni, attraverso la trasmissione e la promozione di competenze imprenditoriali e un sostegno finanziario per la creazione di piccole imprese.

C.

234 111 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2015 e copre il periodo dal 10 dicembre 2015 al 9 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5116

FF 2016

2.4.94

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito nel settore della protezione dei bambini vulnerabili nella regione di Bomi, in Liberia, concluso il 12 novembre 2014

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità d'attuazione del programma per la protezione dei bambini.

B.

Il contributo della Svizzera consente da un lato di sostenere le attività condotte dall'UNICEF nel settore della protezione dalla violenza dei bambini vulnerabili nella regione di Bomi, in Liberia e, dall'altro, di migliorare il loro benessere.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2014 e ha coperto il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015. Poteva essere denunciato dalla DSC in caso di inosservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'UNICEF. Non erano previsti termini di denuncia.

5117

FF 2016

2.4.95

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno fornito nel settore dell'aiuto alimentare a donne e bambini malnutriti nella regione di Bomi, in Liberia, concluso il 12 novembre 2014

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità d'attuazione del programma concernente il miglioramento della situazione nutrizionale di donne e bambini.

B.

Il contributo della Svizzera permette di sostenere le attività condotte dall'UNICEF nel settore dell'aiuto alimentare a favore di donne e bambini malnutriti e della riduzione dell'atrofia dei bambini nella regione di Bomi, in Liberia.

C.

194 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2014 e ha coperto il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015. Poteva essere denunciato dalla DSC in caso di inosservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'UNICEF. Non erano previsti termini di denuncia.

5118

FF 2016

2.4.96

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente la promozione di misure preventive per la lotta contro la propagazione del virus Ebola in Mali, concluso il 5 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'UNICEF a favore della promozione di misure preventive per la lotta contro la propagazione del virus Ebola in Mali.

B.

Il contributo permette all'UNICEF di svolgere attività di sensibilizzazione sul virus Ebola mediante mezzi di comunicazione di massa e mobilizzazione sociale. Il progetto prevede inoltre un aumento della capacità dei sistemi sanitari, l'adozione di migliori pratiche in materia d'igiene e il sostegno psicologico fornito ai pazienti affetti da Ebola.

C.

200 0000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2014 e ha coperto il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 maggio 2015. In caso di inosservanza di obblighi contrattuali o violazioni gravi di importanti parti o obiettivi dell'accordo, poteva essere denunciato per scritto con effetto immediato.

5119

FF 2016

2.4.97

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno dei bambini affetti dal virus Ebola nel settore della sicurezza e del benessere, concluso il 15 dicembre 2014

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità del contributo finanziario nel settore della protezione e del benessere dei bambini affetti dal virus Ebola nella regione dell'Africa occidentale.

B.

Il contributo svizzero permette all'UNICEF di sostenere l'identificazione e il mantenimento delle reti comunitarie, per migliorare la sicurezza e la protezione dei bambini nelle regioni affette dal virus Ebola.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2014 e ha coperto il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2015. Poteva essere denunciato dalla DSC in caso di inosservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'UNICEF.

Non erano previsti termini di denuncia.

5120

FF 2016

2.4.98

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto volto ad agevolare l'accesso dei bambini traumatizzati a un sostegno psicosociale di qualità, concluso il 16 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo per il progetto volto ad agevolare l'accesso dei bambini traumatizzati a un sostegno psicosociale di qualità.

B.

In Siria, il conflitto che persiste da quattro anni ha effetti devastanti sui bambini. Cinque milioni di essi necessitano di un aiuto umanitario e 3,5 milioni circa hanno dovuto rifugiarsi in un'altra regione del Paese (sfollati interni). I bambini che si trovano in una simile situazione hanno fortemente bisogno di un sostegno psicosociale di qualità.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2014 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato in caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali da parte dell'UNICEF. Non sono previste modalità di denuncia.

5121

FF 2016

2.4.99

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo specifico 2015 per le attività condotte sul campo dall'UNICEF, concluso il 23 marzo 2015

A.

L'accordo concerne il contributo specifico 2015 a favore delle attività condotte sul campo dall'UNICEF.

B.

Il sostegno all'UNICEF serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Non erano previste modalità di denuncia.

5122

FF 2016

2.4.100

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo annuale 2015­2016 a favore dell'EMOPS a Ginevra, concluso il 30 aprile 2015

A.

L'accordo riguarda il sostegno concesso all'Ufficio per i programmi d'emergenza (EMOPS) dell'UNICEF a Ginevra.

B.

Il sostegno all'UNICEF serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5123

FF 2016

2.4.101

Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il contributo al progetto nel settore dell'approvvigionamento idrico e dell'igiene nel Sudan del Sud, concluso il 29 maggio 2015

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità d'attuazione del programma volto a migliorare l'approvvigionamento idrico e l'igiene nel Sudan del Sud.

B.

Il contributo sostiene il progetto «Acqua, infrastrutture sanitarie e igiene» realizzato nel Sudan del Sud dall'UNICEF nel settore della gestione delle informazioni, del monitoraggio e della valutazione. Il partner contrattuale rispetta gli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché gli obiettivi e le linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

270 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2015 e copre il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato dalla DSC la quale, se del caso, può esigere il rimborso dei fondi inutilizzati. Non sono previsti termini di denuncia.

5124

FF 2016

2.4.102

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il coordinamento del sottogruppo «protezione dell'infanzia» nella Repubblica Centrafricana, concluso il 2 giugno 2015

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità di realizzazione del programma sopraccitato.

B.

Il contributo sostiene il coordinamento del sottogruppo «protezione dell'infanzia» dell'UNICEF nella Repubblica Centrafricana nelle regioni colpite dalla crisi.

C.

285 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 giugno 2015 e copre il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato dalla DSC in caso di inosservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'UNICEF. Non sono previsti termini di denuncia.

5125

FF 2016

2.4.103

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente misure di soccorso basate sul meccanismo «Rapid Response to Movements of Population», (RRMP) a favore della popolazione della Repubblica democratica del Congo costretta a migrare, concluso il 18 dicembre 2015

A.

L'accordo con l'UNICEF definisce le modalità d'attuazione delle misure di soccorso in favore degli sfollati e della popolazione civile vittime di un conflitto armato, una catastrofe naturale o di un'epidemia nella Repubblica democratica del Congo.

B.

Il contributo serve a sostenere le attività umanitarie dell'UNICEF e, più precisamente, il meccanismo di risposta rapida ai movimenti di popolazione («Rapid Response to Movements of Population», RRMP), che consente di fornire rapidamente aiuto agli sfollati per migliorare le loro condizioni di vita.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2015 e ha coperto il periodo dal 16 dicembre 2015 al 30 aprile 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi debitamente motivato.

5126

FF 2016

2.4.104

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNITAR concernente il progetto «Linee guida per l'integrazione del clima, dell'ambiente e della riduzione dei rischi di catastrofe», concluso il 25 marzo 2015

A.

L'accordo verte sul contributo specifico versato nel 2015 allo scopo di migliorare le «Linee guida per l'integrazione del clima, dell'ambiente e della riduzione dei rischi di catastrofe» (CEDRIG), uno strumento creato dalla DSC. Questo manuale pratico aiuta gli incaricati ad analizzare i programmi e i progetti presenti e futuri dal punto di vista della loro esposizione ai pericoli naturali e al cambiamento climatico nonché i rischi cui sono di conseguenza esposti. Lo scopo di CEDRIG è integrare sistematicamente gli aspetti legati al clima, all'ambiente e alla prevenzione delle catastrofi nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario.

B.

Il sostegno all'UNITAR serve per l'attuazione degli obiettivi strategici della DSC in generale, nonché per la realizzazione degli obiettivi e delle linee d'azione dell'aiuto umanitario in particolare.

C.

45 731 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2015 e ha coperto il periodo dal 24 marzo al 30 settembre 2015. È terminato con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci e poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5127

FF 2016

2.4.105

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo aggiuntivo al Fondo generale dell'UNRWA 2014, concluso il 4 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo aggiuntivo al Fondo generale dell'UNRWA 2014.

B.

Il contributo aggiuntivo versato dalla Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA permetterà all'organizzazione di proseguire il suo processo di riforma interna. Il contributo consentirà in particolare all'UNRWA di rafforzare i suoi processi interni di gestione e la sua capacità di ottenere finanziamenti aggiuntivi da parte di nuovi donatori.

C.

284 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2014 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Non erano previste modalità di denuncia.

5128

FF 2016

2.4.106

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo al progetto dell'iniziativa del Commissario generale «Miglioramento delle relazioni del personale» concluso il 4 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo al progetto dell'iniziativa del Commissario generale «Miglioramento delle relazioni del personale».

B.

L'obiettivo del progetto è valutare la strategia di mobilizzazione delle risorse dell'UNRWA (2012-2015). La valutazione deve misurare gli aspetti di efficienza, impatto e sostenibilità di questa strategia e formulare raccomandazioni che fungeranno da base per l'elaborazione della prossima strategia di mobilizzazione delle risorse dell'UNRWA (2016-2019). La valutazione sarà svolta da una società esterna alla DSC. La Svizzera sostiene il processo di riforma dell'UNRWA fin dall'inizio e la strategia di mobilizzazione delle risorse è una parte integrante di tale processo.

C.

416 250 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2014 e ha coperto il periodo dal 5 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5129

FF 2016

2.4.107

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo al Fondo generale dell'UNRWA 2015 per il sostegno a lungo termine delle riforme istituzionali dell'organizzazione, concluso il 10 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo aggiuntivo al Fondo generale dell'UNRWA 2015 per il sostegno a lungo termine delle riforme istituzionali dell'organizzazione.

B.

Il contributo versato dalla Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA permetterà all'organizzazione di proseguire il suo processo di riforma interna. Il contributo permetterà in particolare all'UNRWA di rafforzare i suoi processi interni di gestione e la sua capacità di ottenere finanziamenti aggiuntivi da parte di nuovi donatori.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2014 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5130

FF 2016

2.4.108

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo versato dalla Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA per il 2014, a favore del programma dell'UNRWA in Siria, concluso il 10 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità concernenti il contributo della Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA per il 2014, a favore del programma dell'UNRWA in Siria.

B.

Da quasi 60 anni l'UNRWA fornisce aiuti nei settori dell'insegnamento elementare, della salute, della sicurezza alimentare, dell'alloggio e dei servizi sociali ai rifugiati palestinesi presenti nella regione. Il contributo versato dalla Svizzera al Fondo generale dell'UNRWA permette di finanziare una parte delle attività di risposta ai bisogni umanitari e di sviluppo di cinque milioni di rifugiati palestinesi presenti in Siria, in Giordania, in Libano e nel Territorio palestinese occupato.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2014 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. È terminato con l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali delle Parti. Non erano previste modalità di denuncia.

5131

FF 2016

2.4.109

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNRWA concernente il contributo al Fondo generale dell'UNRWA 2016­2017 per il sostegno a lungo termine delle riforme istituzionali dell'organizzazione, concluso il 17 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo aggiuntivo al Fondo generale dell'UNRWA 2016-2017 per il sostegno a lungo termine delle riforme istituzionali dell'organizzazione.

B.

Il contributo svizzero al Fondo generale dell'UNRWA mira a far progredire le riforme interne dell'organizzazione. Il contributo permetterà in particolare all'UNRWA di rafforzare i suoi processi interni di gestione e la sua capacità di ottenere finanziamenti aggiuntivi da parte di nuovi donatori.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

5132

FF 2016

2.4.110

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Programma dei volontari delle Nazioni Unite in Colombia, concluso il 9 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC a favore del Programma dei volontari delle Nazioni Unite in Colombia.

B.

In Colombia, la situazione umanitaria è determinata da un lungo conflitto interno. L'obiettivo di questo sostegno è contribuire a finanziare una missione di un anno in Colombia di questi volontari. Il programma incoraggia la partecipazione dei giovani in attività volontarie a favore della pace e dello sviluppo.

C.

61 891 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2015 ed è scaduto l'8 marzo 2016.

Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5133

FF 2016

2.5

Messaggio del 29 giugno 2011 concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana (FF 2011 5683) Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono la realizzazione dei seguenti obiettivi della Svizzera: offrire i suoi buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di periti; affrontare, in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali, questioni pertinenti mediante iniziative diplomatiche; instaurare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

5134

FF 2016

2.5.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Costa d'Avorio, rappresentata dal Ministero di Stato e dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Seminario regionale sul disarmo umanitario», concluso il 12 giugno 2015

A.

L'obiettivo dell'accordo è la cooperazione multilaterale dello spazio della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) nell'ambito del progetto «Seminario regionale sul disarmo umanitario», che si è tenuto dal 22 al 24 giugno 2015 a Abidjan.

B.

Il progetto si è svolto nell'ambito della strategia della Svizzera per la lotta contro il commercio illecito e l'impiego abusivo di armi leggere e di piccolo calibro a livello internazionale. Lo scopo era di riunire Paesi dello spazio ECOWAS, organizzazioni internazionali e società civile per fare il punto della situazione e paragonare le loro sfide, azioni e politiche in materia di proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e di sminamento umanitario nella regione. A preoccupare è soprattutto il proliferare di SALW e si ripongono grandi aspettative nel nuovo Trattato sul commercio delle armi (promozione della sua universalizzazione e della sua attuazione efficace). Il seminario ha inoltre permesso di promuovere la candidatura di Ginevra quale sede del futuro segretariato del Trattato sul commercio delle armi e di ravvivare le relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Costa d'Avorio.

C.

66 520 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2015 e ha coperto il periodo dal 22 giugno 2015 al 24 giugno 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di cinque giorni.

5135

FF 2016

2.5.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Croazia, rappresentata dall'Ufficio preposto alla lotta contro le mine, concernente un progetto a sostegno della prima Conferenza d'esame della Convenzione sulle armi a grappolo, concluso il 17 agosto 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera e i termini della sua collaborazione con la Croazia concernente un progetto a sostegno della prima Conferenza d'esame della Convenzione sulle armi a grappolo.

B.

Per la Svizzera è importante che la Conferenza d'esame si svolga nelle migliori condizioni, per quanto riguarda sia la preparazione dei temi che saranno trattati sia l'infrastruttura tecnica e il materiale che verranno usati durante l'incontro. A seguito della richiesta ufficiale dell'Ufficio croato preposto alla lotta contro le mine, la Svizzera ha versato un contributo finanziario per l'infrastruttura della conferenza e ha inoltre fornito cabine d'interpretariato e altre attrezzature.

C.

9 100 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 agosto 2015 e ha coperto il periodo dal 7 settembre all'11 settembre 2015. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, il DFAE poteva denunciare l'accordo con effetto immediato ed esigere il rimborso di tutto o parte del contributo versato.

5136

FF 2016

2.5.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Mali, rappresentato dal Ministero della riconciliazione nazionale, Direzione delle finanze e del materiale, concernente il progetto a sostegno del processo di pace maliano: dispositivo di dialogo inclusivo per l'attuazione dell'Accordo per la pace e la riconciliazione, concluso il 2 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione bilaterale nell'ambito del progetto a sostegno del processo di pace maliano: dispositivo di dialogo inclusivo per l'attuazione dell'Accordo per la pace e la riconciliazione.

B.

L'obiettivo dell'accordo è aiutare il Ministero della riconciliazione nazionale del Mali a creare spazi di dialogo e di scambio tra attori e frange della popolazione i cui legami si sono allentati durante la crisi. Questo deve permettere di ristabilire la fiducia e una migliore comprensione dell'Accordo di Algeri per la pace e la riconciliazione, e dunque favorirne l'attuazione.

C.

169 382 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2015 e ha coperto il periodo dal 24 agosto 2015 al 24 febbraio 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

5137

FF 2016

2.5.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Niger, rappresentato dall'Alta Autorità per il consolidamento della pace (HACP), concernente il progetto per la promozione della partecipazione dei cittadini e il consolidamento della pace nella regione di Diffa, concluso il 18 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero e la cooperazione bilaterale nell'ambito del progetto per la promozione della partecipazione dei cittadini e il consolidamento della pace nella regione di Diffa.

B.

Mediante questo progetto, la Svizzera desidera accompagnare finanziariamente l'Alta Autorità per il consolidamento della pace (HACP) nell'organizzazione di forum di sensibilizzazione sulla pace e la sicurezza in tutta una serie di Comuni della regione di Diffa. Grazie a varie attività, il progetto intende ridurre la probabilità che i giovani entrino a far parte di gruppi armati.

Questo contributo fa parte dell'importante sostegno fornito all'HACP affinché sviluppi una vera e propria strategia per il ritorno della pace e della sicurezza in Niger.

C.

116 346 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 settembre 2015 e ha coperto il periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di cinque giorni.

5138

FF 2016

2.5.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e le Filippine, rappresentate dall'Autorità di ricorso incaricata delle vittime di violazioni dei diritti umani, concernente il progetto che incoraggia «l'adozione» di una sezione, concluso il 26 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'Autorità di ricorso incaricata delle vittime di violazioni dei diritti umani delle Filippine per il progetto che incoraggia «l'adozione» di una sezione.

B.

L'obiettivo del progetto è rafforzare quest'autorità in modo tale da permetterle di trattare tutti i ricorsi inoltrati dalle vittime del regime di Marcos entro i termini impartiti. Le riparazioni che l'Autorità concede alle vittime sono prelevate dai fondi di Marcos restituiti dalla Svizzera.

C.

50 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

5139

FF 2016

2.5.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Commissariato serbo per i rifugiati e la migrazione, rappresentato dalla Commissione per le persone scomparse, concernente il progetto «MINETailing Heap 1, Raska» relativo all'individuazione di eventuali fosse comuni, concluso il 17 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera al Commissariato serbo per i rifugiati e la migrazione per il progetto «MINETailing Heap 1, Raska» relativo all'individuazione di eventuali fosse comuni.

B.

Il progetto rientra nella serie di lavori d'esumazione sostenuti dalla Svizzera dopo la scoperta di una fossa comune a Raska, Rudnica (Serbia) nel 2014. Il contributo versato dalla Svizzera servirà a ricercare eventuali fosse supplementari in questa regione. Secondo il CICR, a seguito del conflitto in Kosovo 1670 persone risultano ancora disperse. Il progetto tenta di far luce sulla sorte delle persone scomparse durante il conflitto esaminando la possibilità che esistano altre fosse comuni. Il progetto sostiene inoltre la lotta contro l'impunità e il ripristino dei rapporti tra la Serbia e il Kosovo.

C.

41 652 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 novembre 2015 e ha coperto il periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

5140

FF 2016

2.5.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto per la promozione dei diritti dell'uomo e della parità delle persone LGBT e la lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, concluso il 9 aprile 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo versato al Consiglio d'Europa (CdE) per l'attuazione del progetto per la promozione dei diritti dell'uomo e della parità delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) e la lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere.

B.

Il principio di non discriminazione figura al centro dell'impegno della Svizzera in materia di diritti umani. Negli ultimi anni in seno al CdE è stato possibile raggiungere risultati incoraggianti per quanto concerne la lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere e la promozione dei diritti dell'uomo delle persone LGBT. Sulla scia della Raccomandazione del 31 marzo 2010 del Comitato dei ministri del CdE sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, sono nate varie iniziative negli Stati membri o nell'ambito del mandato di alcuni organi del CdE, tra cui l'Unità delle persone LGBT in seno al Segretariato generale del CdE (beneficiario del presente contributo), che svolge varie attività di sensibilizzazione e di sostegno dei Paesi membri e della società civile a favore dei diritti umani delle persone LGBT.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. In caso di inosservanza delle disposizioni, l'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5141

FF 2016

2.5.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Segretariato generale del Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto «Gruppo consultivo internazionale», concluso il 29 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera al Consiglio d'Europa per il progetto «Gruppo consultivo internazionale».

B.

Il sostegno a questo progetto rientra nell'ambito della Strategia di cooperazione per l'Ucraina 2015-2018. L'obiettivo del progetto è monitorare le inchieste nazionali sugli incidenti violenti avvenuti tra il 30 novembre 2013 e il 21 febbraio 2014 sulla piazza Maidan a Kiev e il 2 maggio 2014 a Odessa e controllare che soddisfino tutti i requisiti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il progetto permette di accrescere il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto in Ucraina. È fondamentale poter fare chiarezza e giustizia su questi avvenimenti per meglio costruire il futuro dell'Ucraina. In tal senso, questo progetto comprende anche una forte componente sugli aspetti del trattamento del passato.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2015. In caso di inadempienza ingiustificata degli obblighi contrattuali di una delle Parti, l'altra Parte poteva denunciare l'accordo con un preavviso di un mese.

5142

FF 2016

2.5.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto «Commissario per i diritti umani», concluso il 1° luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo versato dalla Svizzera al Consiglio d'Europa per il progetto «Commissario per i diritti umani».

B.

Il progetto permette al Consiglio d'Europa e alla Svizzera di intensificare i loro scambi con i difensori dei diritti umani appartenenti agli Stati membri del Consiglio d'Europa. Grazie a questo contributo, la Svizzera può diversificare il suo impegno a favore della protezione dei difensori dei diritti umani e incoraggiare l'applicazione delle sue linee guida in materia emanate nel 2013

C.

39 947 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2015. In caso di inosservanza ingiustificata degli obblighi contrattuali di una delle Parti, l'altra Parte poteva denunciare l'accordo con preavviso scritto di 30 giorni.

5143

FF 2016

2.5.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Segretariato generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, concernente il contributo al progetto di tavola rotonda sull'applicazione delle norme e dei meccanismi internazionali relativi ai diritti umani da parte di mediatori nazionali e regionali in Russia, in particolare per le quanto concerne i diritti delle persone private della libertà, concluso il 1° settembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo versato al Consiglio d'Europa per la realizzazione del progetto di tavola rotonda sull'applicazione delle norme e dei meccanismi internazionali relativi ai diritti umani da parte di mediatori nazionali e regionali in Russia, in particolare per le quanto concerne i diritti delle persone private della libertà.

B.

L'obiettivo del progetto è incoraggiare l'applicazione delle norme e dei meccanismi internazionali relativi ai diritti umani da parte di mediatori nazionali e regionali in Russia e aumentare l'efficacia di questi ultimi nella loro funzione essenziale d'interfaccia tra il Governo e la società civile. Nel contesto politico attuale, il Consiglio d'Europa assume un ruolo strategico nel dibattito relativo a questi temi. Il progetto rientra nelle priorità della politica estera svizzera per quanto riguarda la promozione dei diritti umani e le consultazioni bilaterali sui diritti umani tra la Svizzera e la Russia.

C.

19 190 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2015 e ha coperto il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015. In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali di una delle Parti, l'altra Parte poteva denunciare l'accordo con preavviso scritto di 30 giorni.

5144

FF 2016

2.5.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Segretariato generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, concernente il contributo al progetto «Campagna parlamentare per porre fine al trattenimento di bambini migranti», concluso il 28 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per il progetto «Campagna parlamentare per porre fine al trattenimento di bambini migranti».

B.

La campagna lanciata nel 2012 in occasione della 19a sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU per porre fine al trattenimento di bambini migranti, tenta d'incitare gli Stati a cercare alternative a questa prassi.

Nell'ambito della sua politica dei diritti umani e della sua politica estera in materia di migrazione, la Svizzera si adopera per migliorare la protezione dei diritti umani dei migranti, conformemente agli obiettivi definiti dalla struttura interdipartimentale per la collaborazione internazionale in materia di migrazione.

C.

119 621 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 settembre 2015 ed è valido fino al 28 settembre 2016. Se una Parte non adempie ai suoi obblighi contrattuali in modo ingiustificato, l'altra Parte può denunciare l'accordo con un preavviso di un mese.

5145

FF 2016

2.5.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Segretariato generale del Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto «Sostegno alla riforma della creazione della figura dell'ombudsman in Kosovo», concluso il 12 novembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo versato dalla Svizzera al Consiglio d'Europa per il progetto «Sostegno alla riforma della creazione della figura dell'ombudsman in Kosovo».

B.

L'obiettivo del progetto è rafforzare le capacità di creare la figura dell'ombudsman in Kosovo allo scopo di garantire la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La DSU sostiene questo progetto nell'ambito del suo obiettivo strategico di rafforzamento delle strutture democratiche e contribuisce quindi a promuovere il rispetto dei diritti umani in Kosovo.

C.

100 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° novembre 2015 al 15 ottobre 2016. Se una Parte non adempie ai suoi obblighi contrattuali in modo ingiustificato, l'altra Parte può denunciare l'accordo con un preavviso di un mese.

5146

FF 2016

2.5.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Consiglio d'Europa concernente l'attuazione di progetti da parte del Fondo fiduciario per i diritti umani, concluso l'8 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità dei versamenti effettuati dalla Svizzera al Consiglio d'Europa a favore del Fondo fiduciario per i diritti umani.

B.

Il Fondo fiduciario per i diritti umani è stato costituito nel 2008 dal Consiglio d'Europa, dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e dalla Norvegia e beneficia pure del sostegno di alcuni Stati membri. Grazie a questo contributo la Svizzera finanzia attività volte a sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri per attuare la CEDH e a promuovere altri strumenti di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa, che contribuiscano a portare avanti la causa dei diritti umani nei Paesi membri.

C.

238 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2015 ed è valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'accordo per la creazione del Fondo fiduciario. Se una Parte non adempie ai suoi obblighi contrattuali in modo ingiustificato, l'altra Parte può denunciare l'accordo con un preavviso di un mese.

5147

FF 2016

2.5.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Fondo internazionale di Visegrad, concernente il contributo al progetto «Centro per gli studi dell'est ­ sorveglianza della migrazione», concluso il 14 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del versamento del contributo svizzero al Fondo internazionale di Visegrad per il progetto «Centro per gli studi dell'est ­ sorveglianza della migrazione».

B.

Il gruppo di Visegrad riunisce la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Slovacchia in una comunità d'interessi che, tramite il fondo Visegrad, finanzia progetti realizzati nei Paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina). L'obiettivo di questo progetto è analizzare le conseguenze dell'annessione della Crimea e del conflitto all'est dell'Ucraina sulla migrazione interna e internazionale allo scopo di formulare raccomandazioni per il Governo ucraino e gli attori internazionali.

C.

12 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 maggio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5148

FF 2016

2.5.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) concernente il contributo al team di osservatori civili, concluso il 21 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera al team di osservatori civili della Forza multinazionale e osservatori nel Sinai (MFO).

B.

Oltre al DFAE, anche il DDPS fornisce un contributo finanziario al team di osservatori civili della MFO. In questo modo la Svizzera sostiene gli sforzi compiuti a livello internazionale a favore della pace e di una stabilizzazione della situazione nel Vicino Oriente e in Nord Africa. Il contributo permette inoltre di allacciare contatti sul posto che permetteranno di sostenere gli sforzi fatti dalla Svizzera per promuovere la pace.

C.

220 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2015 e ha coperto il periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015. In caso di inadempienza da parte del FMO dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE poteva denunciare l'accordo per iscritto con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5149

FF 2016

2.5.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo al progetto per il sostegno dell'unità mediatica dell'OHCHR, concluso il 30 dicembre 2014

A.

L'accordo disciplina le modalità di concessione del contributo della Svizzera all'OHCHR per il progetto di sostegno dell'unità mediatica dell'OHCHR.

B.

Il sostegno versato dalla Svizzera permette all'OHCHR di assumere un esperto in comunicazione per la durata di tre mesi allo scopo di accompagnare l'inchiesta dell'OHCHR nello Sri Lanka. Questo progetto offre la possibilità di sostenere quest'inchiesta cruciale per lo Sri Lanka. Il Governo di questo Paese spende milioni per assumere esperti in comunicazione allo scopo di far fronte alla critica nel settore dei diritti umani. In un contesto di questo genere, l'assunzione da parte dell'OHCHR di un esperto in comunicazione supplementare contribuirebbe in modo significativo a migliorare l'informazione e ad avere una copertura mediatica fedele ai fatti e neutra.

C.

39 550 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 dicembre 2014 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2015. In caso di inadempienza da parte dell'OHCHR dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE poteva denunciare l'accordo per iscritto con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5150

FF 2016

2.5.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente un contributo al progetto di promozione e di protezione dei diritti umani durante manifestazioni pacifiche, in previsione dell'attuazione della risoluzione 25/38 del Consiglio dei diritti umani, concluso il 24 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'OHCHR per il progetto di promozione e di protezione dei diritti umani durante manifestazioni pacifiche, in previsione dell'attuazione della risoluzione 25/38 del Consiglio dei diritti umani.

B.

La terza risoluzione sulla promozione e la protezione dei diritti umani durante manifestazioni pacifiche è stata adottata nel marzo 2014, a seguito dei negoziati svolti da Svizzera, Turchia e Costa Rica. Due relatori speciali delle Nazioni Unite hanno ricevuto l'incarico di svolgere consultazioni con diversi esperti durante il 2015 e di preparare in seguito delle raccomandazioni pratiche per la buona gestione delle riunioni pacifiche.

C.

125 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. In caso di inadempienza da parte dell'OHCHR dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE poteva denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5151

FF 2016

2.5.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo al sostegno del mandato del relatore speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, concluso il 24 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OHCHR per sostenere il mandato del relatore speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini.

B.

Il contributo si inserisce nel quadro della strategia della DSU e del piano d'azione nazionale per la lotta contro la tratta di esseri umani. La Svizzera si impegna a livello bilaterale e multilaterale al fine di potenziare le capacità e di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta di esseri umani.

C.

155 596 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 marzo 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. In caso di inadempienza da parte dell'OHCHR dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5152

FF 2016

2.5.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo finanziario della Svizzera all'OHCHR per il 2015, concluso il 10 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo volontario della Svizzera a favore dell'OHCHR quale sostegno alle attività condotte nel 2015 nell'ambito della cooperazione tecnica in materia di diritti umani.

B.

La Svizzera è impegnata a rafforzare il partenariato con l'OHCHR fin dalla sua istituzione, contribuendo a soddisfarne i bisogni e a realizzarne gli obiettivi. Il principale contributo della Svizzera è stato versato al Fondo volontario per la cooperazione tecnica nel settore dei diritti umani.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5153

FF 2016

2.5.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo al progetto di sostegno delle attività del suo comitato consultivo, concluso il 14 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OHCHR per il progetto di sostegno delle attività del comitato consultivo.

B.

Il finanziamento del posto di una ricercatrice per il periodo 2015­2016 deve aiutare il comitato consultivo a fornire le risorse necessarie ai progetti di studio contemplati nelle risoluzioni del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU. Il comitato consultivo è un organo importante per l'attuazione degli obblighi in materia di diritti umani e si adopera affinché il Consiglio dei diritti dell'uomo abbia ripercussioni pratiche.

C.

50 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. In caso di inadempienza da parte dell'OHCHR dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5154

FF 2016

2.5.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo al progetto «Sostegno all'elaborazione di una legge concernente le sanzioni sostitutive alla pena di morte in Madagascar», concluso il 7 ottobre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OHCHR per il progetto «Sostegno all'elaborazione di una legge concernente le sanzioni sostitutive alla pena di morte in Madagascar».

B.

Il Parlamento del Madagascar ha adottato una legge che abolisce la pena di morte nel dicembre 2014. Tuttavia, il codice penale malgascio deve ancora essere modificato allo scopo di sostituire definitivamente la pena di morte con sanzioni alternative adeguate. A tale scopo, la Svizzera sostiene l'OHCHR che recluterà un esperto in materia di riforma penale e organizzerà un seminario tecnico al quale parteciperanno i rappresentanti coinvolti del Governo, del Parlamento e degli ambienti giudiziari. L'obiettivo è redigere un emendamento al codice penale malgascio, farlo convalidare da un organo decisionale locale e verificare che venga sottoposto un disegno di legge corrispondente.

C.

18 087 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 ottobre 2015 e copriva il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 2015. In caso di inadempienza da parte dell'OHCHR dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE poteva denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5155

FF 2016

2.5.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo a un progetto in materia di responsabilità e di risarcimento, concluso il 30 ottobre 2015

A.

Questo accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OHCHR per un progetto in materia di responsabilità e di risarcimento.

B.

In materia di politica estera, la Svizzera s'impegna in particolare a favorire l'attuazione delle linee guida delle Nazioni Unite per l'economia e i diritti dell'uomo. Le linee guida mirano essenzialmente a garantire alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo l'effettivo accesso ai meccanismi di risarcimento. La Svizzera sostiene i lavori svolti in questo settore dall'OHCHR allo scopo di migliorare la raccolta dei dati e di facilitare l'accesso delle vittime ai meccanismi di risarcimento.

C.

30 759 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 settembre 2016. In caso di inadempienza da parte dell'OHCHR dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5156

FF 2016

2.5.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo a un progetto di agevolazione del dialogo sociale nelle regioni di Nariño e di Magdalena Medio (sud dei dipartimenti di Bolívar e di Cesar) in Colombia, concluso il 27 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OHCHR per il progetto di agevolazione del dialogo sociale nelle regioni di Nariño e di Magdalena Medio (sud dei dipartimenti di Bolívar e di Cesar) in Colombia.

B.

L'obiettivo del progetto è rafforzare il dialogo tra gli attori statali e gli attori della società civile nelle regioni fortemente colpite dai conflitti armati, allo scopo di trovare soluzioni pacifiche ai gravi problemi sociali esistenti. Grazie alla sua buona reputazione, l'OHCHR è stato sollecitato dalle parti a fungere da garante per questo dialogo. Tuttavia, dispone di un'esperienza molto limitata in materia di mediazione e di agevolazione, capacità che il progetto intende migliorare.

C.

202 566 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2015 e copre il periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. In caso di inadempienza da parte dell'OHCHR dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso di una parte o dell'intero contributo.

5157

FF 2016

2.5.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo per le attività dell'OHCHR in Yemen, concluso il 27 novembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OHCHR per il sostegno delle sue attività in Yemen.

B.

Nello Yemen il conflitto ha avuto un effetto devastante sulla popolazione civile. L'inasprimento del conflitto armato nel marzo 2015 ha comportato un ulteriore aggravarsi della situazione umanitaria, già drammatica in quel momento. Il progetto verte sull'osservazione e la registrazione della situazione dei diritti umani nello Yemen allo scopo di proteggere la popolazione colpita dal conflitto.

C.

134 640 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2015 e copriva il periodo dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2016. In caso di inadempienza da parte dell'OHCHR dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE poteva denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5158

FF 2016

2.5.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Segreteria generale dell'OAS concernente il contributo al progetto «Imágenes para la memoria» ­ contributi di vari attori e territori alla promozione della pace, concluso il 23 aprile 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) per il progetto «Imágenes para la memoria» - contributi di vari attori e territori alla promozione della pace.

B.

Dati i suoi legami storici con la Colombia, l'OAS intrattiene ottime relazioni con le forze armate. Si trova pertanto nella posizione ideale per fungere da intermediario nel dialogo relativo al trattamento del passato tra il Centro nazionale della memoria storica e l'esercito.

C.

62 979 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 aprile 2015 e copriva il periodo dal 1° maggio 2014 al 31 ottobre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5159

FF 2016

2.5.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Segreteria generale dell'OAS concernente il contributo al progetto di monitoraggio della situazione in America in materia di libertà d'espressione e di scambio di esperienze sull'accesso all'informazione, concluso il 12 maggio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a favore della Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) per il progetto di monitoraggio della situazione in America in materia di libertà di espressione e di scambio di esperienze sull'accesso all'informazione.

B.

Dal 2009, la Svizzera sostiene l'Ufficio del relatore speciale dell'OAS sulla libertà d'espressione che difende questo diritto fondamentale in America.

L'attuazione del diritto alla libertà d'espressione rimane una sfida seria nell'ambito dei diritti dell'uomo nel continente americano. Il partenariato con l'OAS permette all'Ufficio di: a) sviluppare le capacità di giudici e avvocati, b) seguire la situazione, c) affrontare con i governi la questione della loro responsabilità e d) stilare un rapporto annuale sulla situazione nel continente. Il presente accordo permette alla Svizzera di continuare a sostenere l'Ufficio del relatore speciale per la libertà d'espressione.

C.

101 587 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 maggio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. In caso di inadempienza da parte dell'OAS dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5160

FF 2016

2.5.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il contributo della Svizzera per la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, mediante l'organizzazione di tavole rotonde internazionali, concluso il 6 marzo 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OIM per la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, mediante l'organizzazione di tavole rotonde internazionali.

B.

Per attuare la strategia della DSU per la lotta contro la tratta degli esseri umani è necessario stabilire contatti a livello multilaterale e bilaterale e creare una rete internazionale di attori svizzeri allo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale e sviluppare le sue capacità. In collaborazione con l'OIM, sono state organizzate tavole rotonde annuali a livello internazionale che, rivelatesi uno strumento interessante, saranno riproposte nell'ambito del presente accordo.

C.

75 029 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5161

FF 2016

2.5.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto volto a sviluppare nuovi metodi per garantire un aiuto completo al ritorno e alla reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani in Ungheria, concluso il 15 dicembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'OIM per il progetto volto a sviluppare nuovi metodi per garantire un aiuto completo al ritorno e alla reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani in Ungheria.

B.

La Svizzera sostiene questo progetto nell'ambito della strategia della DSU contro la tratta di esseri umani. Attualmente, l'Ungheria è il primo Paese di provenienza delle vittime della tratta di esseri umani in Svizzera. Conformemente alla sua strategia, la DSU affronta la tematica della lotta contro la tratta di esseri umani a tutti i livelli nell'ambito della cooperazione bilaterale e sostiene svariati progetti lanciati dai suoi partner multilaterali basandosi su criteri ben precisi. I provvedimenti adottati nei Paesi di provenienza devono inoltre permettere di meglio proteggere le vittime potenziali contro la tratta di esseri umani.

C.

119 964 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2015 e scadrà il 14 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5162

FF 2016

2.5.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNODC concernente il contributo al progetto di elaborazione di un documento tecnico che proponga linee guida e principi basati sulle principali nozioni di cui all'articolo 6 del Protocollo contro il traffico illecito di migranti, concluso il 6 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'UNODC per la realizzazione di un progetto di elaborazione di un documento tecnico che proponga linee guida e principi basati sulle principali nozioni di cui all'articolo 6 del Protocollo contro il traffico illecito di migranti, progetto che rientra nel Programma mondiale contro il traffico di migranti.

B.

L'accordo è stato concluso allo scopo di analizzare alcune questioni giuridiche urgenti concernenti la lotta contro il traffico di esseri umani. La gravità della questione è dovuta agli importanti movimenti migratori attualmente in atto.

C.

103 130 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5163

FF 2016

2.5.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNODC concernente un contributo al progetto per attuare con maggiore vigore tre note di riflessione relative alle principali nozioni stabilite dal Protocollo sulla tratta di esseri umani, concluso il 6 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'UNODC per il progetto svolto a titolo di programma mondiale contro la tratta di esseri umani e volto ad attuare con maggiore vigore tre note di riflessione relative alle principali nozioni stabilite dal Protocollo sulla tratta di esseri umani.

B.

Il progetto rientra in un'iniziativa diplomatica della Svizzera, lanciata nel 2010, che mira a chiarire la definizione di tratta di esseri umani nel diritto internazionale. La DSU sostiene il progetto nell'ambito della sua strategia 2015 - 2016 contro la tratta di esseri umani, che mira a elaborare e a diffondere norme e direttive a livello multilaterale.

C.

281 336 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5164

FF 2016

2.5.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e UN Women concernente il progetto volto a rafforzare il ruolo delle donne libiche quali ambasciatrici di pace, concluso il 13 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore di UN Women concernente il progetto volto a rafforzare il ruolo delle donne libiche quali ambasciatrici di pace.

B.

L'accordo di progetto è stato concluso per favorire, con il sostegno dell'ONU, l'inclusione delle donne libiche nei dialoghi, nei negoziati e nei processi di pace. L'accento viene perciò messo sul miglioramento della capacità delle donne di negoziare e, con un gruppo rappresentativo di donne libiche, vengono fatti sforzi per elaborare un programma di pace e promuoverne l'applicazione.

C.

292 680 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 luglio 2015 ed era valido fino al 12 aprile 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

5165

FF 2016

2.5.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e UN Women concernente un contributo al progetto volto a rafforzare l'obbligo di rendiconto in caso di violenze legate a un conflitto o di violenze di genere e che prevede l'invio di un inquirente per sostenere la missione di valutazione dell'ONU in Libia, concluso il 7 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera a UN Woman a favore del progetto volto a rafforzare l'obbligo di rendiconto in caso di violenze legate a un conflitto o di violenze di genere e che prevede l'invio di un inquirente per sostenere la missione di valutazione dell'ONU in Libia.

B.

L'accordo prevede che una commissione d'inchiesta dell'ONU documenti le violazioni dei diritti umani commesse in Libia, una formalità essenziale in vista del perseguimento dei crimini e della riconciliazione nazionale. Questa riconciliazione, e tutto il processo di elaborazione del passato necessario per pervenirvi, costituiscono uno dei principali elementi del capitolo sulla Libia del programma svizzero in favore del Nord Africa. Nell'ambito di questo processo sono per ora possibili solo lavori preparatori (lobby), tuttavia si possono già svolgere attività concrete nell'ambito del diritto alla verità (uno dei quattro settori chiave dell'elaborazione del passato). A questo si aggiunge il fatto che tale progetto permette di ricordare agli attori locali e internazionali l'interesse che la questione dell'elaborazione del passato riveste per la Svizzera.

C.

64 849 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2015 per sei mesi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5166

FF 2016

2.5.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente un contributo al progetto dell'OSCE per la promozione della formazione interculturale in Ucraina, concluso il 26 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera al progetto dell'OSCE per la promozione della formazione interculturale in Ucraina.

B.

Il progetto mira a promuovere la tolleranza e la comprensione interetnica in Ucraina, mediante una formazione interculturale impartita in sette regioni multiculturali. La situazione che prevale attualmente nel Paese ha portato ad avere numerosi sfollati interni causando una frammentazione della società.

Questo progetto costituisce una prima tappa per rimediare alle conseguenze del conflitto in corso e concretizza la politica adottata in Ucraina dall'Alto commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali e dall'OSCE in generale. Il progetto rappresenta una risposta coerente alle iniziative lanciate nel 2014 durante la presidenza svizzera dell'OSCE con un partner di lunga data della Svizzera; inoltre permette di accompagnare tali iniziative. La Svizzera sostiene le attività dell'Alto commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali già da molti anni.

C.

94 263 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2015 e copriva il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5167

FF 2016

2.5.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dal suo segretariato, concernente un contributo al progetto dell'OSCE «Gruppo di personalità eminenti sulla sicurezza europea quale progetto comune», concluso il 26 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del progetto dell'OSCE dal titolo «Gruppo di personalità eminenti sulla sicurezza europea quale progetto comune».

B.

Durante la sua presidenza dell'OSCE e nel contesto della crisi che ha investito l'Ucraina, la Svizzera ha lanciato un dibattito sulla futura pianificazione dell'architettura della sicurezza europea. In occasione del Consiglio dei ministri tenutosi a Basilea, in qualità di presidente il consigliere federale Didier Burkhalter ha istituito un gruppo indipendente di personalità eminenti. Questo gruppo, composto da 15 esperti, è stato incaricato dalla troika dell'OSCE di elaborare proposte per consolidare la sicurezza europea quale progetto comune, per ristabilire la fiducia e promuovere la sicurezza collaborativa in Europa.

C.

150 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2015 e copriva il periodo dal 20 gennaio al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5168

FF 2016

2.5.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e la Corte di conciliazione e d'arbitrato in seno all'OSCE concernente il contributo al progetto dell'OSCE per l'organizzazione di un colloquio internazionale sulle procedure di conciliazione nel mondo globalizzato di oggi, concluso il 6 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera al progetto dell'OSCE per l'organizzazione di un colloquio internazionale sulle procedure di conciliazione nel mondo globalizzato di oggi.

B.

Il colloquio intende migliorare il posizionamento della Corte di conciliazione e d'arbitrato ed evidenziare l'alternativa che essa rappresenta per la composizione delle controversie internazionali. La Svizzera sostiene la Corte poiché essa potrebbe aiutare a porre fine ai conflitti internazionali e a difendere un ordine basato sul diritto internazionale pubblico. Questo seminario riveste dunque un interesse per la Svizzera e permetterà nel contempo di contribuire al posizionamento della Ginevra internazionale.

C.

7 500 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2015 e copriva il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5169

FF 2016

2.5.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il contributo al progetto relativo al sostegno, allo sviluppo delle capacità e alla sensibilizzazione all'interno dell'OSCE per migliorare la gestione e la riforma del sistema di sicurezza, concluso il 6 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'OSCE per il progetto relativo al sostegno, allo sviluppo delle capacità e alla sensibilizzazione all'interno dell'OSCE per migliorare la gestione e la riforma del sistema di sicurezza (GSS/RSS).

B.

Uno studio commissionato in vista della presidenza svizzera dell'OSCE ha mostrato che l'OSCE e i suoi partner riconoscono sempre più l'importanza della gestione e della riforma del sistema di sicurezza per la promozione della pace, la prevenzione dei conflitti, l'individuazione precoce delle crisi e la gestione di queste ultime. Questo progetto si fonda sulle raccomandazioni dello studio e mira a fornire un sostegno e a promuovere lo sviluppo delle capacità allo scopo di rafforzare la sensibilizzazione e la capacità d'azione dell'OSCE e dei suoi organi in materia di gestione e di riforma del sistema di sicurezza.

C.

54 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2015 e copriva il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5170

FF 2016

2.5.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente un contributo al progetto dell'OSCE volto a sostenere l'autoregolamentazione dei media in Montenegro e la commissione speciale incaricata di sorvegliare le inchieste svolte sulle aggressioni subite dai giornalisti, concluso il 15 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'OSCE per il progetto volto a sostenere l'autoregolamentazione dei media in Montenegro e la commissione speciale incaricata di sorvegliare le inchieste svolte sulle aggressioni subite dai giornalisti.

B.

Durante la sua presidenza dell'OSCE, la Svizzera s'impegna in una serie di azioni specifiche svolte dall'organizzazione nei Balcani occidentali. Il potenziamento delle strutture democratiche per proteggere la libertà dei media fa parte di tale strategia.

C.

24 220 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2015 e copre il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5171

FF 2016

2.5.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il contributo al progetto che prevede la partecipazione della rete OSCE di laboratori d'idee e d'istituti accademici al gruppo di personalità eminenti, concluso il 22 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto che prevede la partecipazione della rete OSCE di laboratori d'idee e d'istituti accademici al gruppo di personalità eminenti.

B.

In veste di presidente dell'OSCE e dinanzi alla crisi che ha investito l'Ucraina, la Svizzera ha avviato un ampio dibattito sulla futura definizione dell'architettura della sicurezza in Europa. In occasione del Consiglio dei ministri tenutosi a Basilea, in qualità di presidente il consigliere federale Didier Burkhalter ha istituito un gruppo indipendente di personalità eminenti.

Lo scopo del progetto è sottoporre al gruppo di persone eminenti un rapporto che formuli varie indicazioni e proposte che aiuteranno il gruppo a elaborare un suo rapporto sulle questioni fondamentali sollevate dalla sicurezza europea e sull'instaurarsi di nuove relazioni in materia di sicurezza fondate sulla cooperazione tra i Paesi occidentali e la Russia.

C.

9 536 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2015 e ha coperto il periodo dal 1° giugno al 31 ottobre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5172

FF 2016

2.5.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente la messa a disposizione di uno specialista di questioni politiche, concluso il 10 febbraio 2015

A.

Il PNUS ha chiesto al DFAE i servizi di uno specialista delle questioni politiche.

B.

L'ufficio del PNUS in Colombia necessita di un'assistenza nel settore della comunicazione, della perorazione, della pianificazione e della mobilizzazione di risorse per aiutare il Paese a preparare la fine del conflitto e l'attuazione degli accordi di pace.

C.

345 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 febbraio 2015 e ha coperto il periodo dal 17 febbraio 2015 al 16 febbraio 2016. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

5173

FF 2016

2.5.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il sostegno dell'OCHA per il Vertice mondiale delle Nazioni Unite sull'aiuto umanitario, concluso il 19 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il finanziamento di un/una esperto/a per il Vertice mondiale sull'aiuto umanitario.

B.

Il Vertice mondiale sull'aiuto umanitario, che sarà organizzato dall'OCHA nel mese di maggio del 2016 a Istanbul, costituirà un importante passo per la comunità umanitaria. Il suo obiettivo sarà di esplorare nuove vie per affrontare le sfide urgenti alle quali è confrontato l'aiuto umanitario. Il contributo della Svizzera permetterà di finanziare l'assunzione di uno/una esperto/a proveniente da un Paese del Sud per l'ufficio dell'OCHA a Ginevra. In questo modo, la Svizzera sosterrà anche Ginevra quale polo umanitario e il Vertice mondiale sull'aiuto umanitario.

C.

502 815 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5174

FF 2016

2.5.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo a favore del progetto di aiuto immediato al dialogo politico in Libia, concluso il 26 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS a favore del progetto di aiuto immediato al dialogo politico in Libia.

B.

L'obiettivo del progetto è contribuire al dialogo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), volto a trovare una soluzione politica ai conflitti militari e politici attuali. Questa soluzione deve contribuire alla pace e alla stabilità nel Paese. Gli obiettivi del progetto corrispondono alle priorità sia geografiche sia tematiche della DSU.

C.

200 0000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5175

FF 2016

2.5.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al programma «Alleanze territoriali per la pace e lo sviluppo in Colombia», concluso il 10 giugno 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il programma «Alleanze territoriali per la pace e lo sviluppo in Colombia».

B.

Il progetto prevede di mettere le vittime al centro del processo di pace in Colombia e dar loro voce a livello nazionale e internazionale. L'accompagnamento delle vittime del conflitto e il loro contributo ai negoziati di pace permettono di rendere duraturo il processo e rientrano negli obiettivi della DSU in materia di diritti umani in Colombia.

C.

25 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2015 e ha coperto il periodo dal 30 aprile al 30 ottobre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5176

FF 2016

2.5.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al Fondo fiduciario tematico del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, concluso il 1° luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al Fondo fiduciario tematico del PNUS per la prevenzione delle crisi e la ricostruzione, a favore del progetto «Programma di patrocinio - lavori preparatori della prima Conferenza degli Stati partecipanti al trattato sul commercio delle armi».

B.

L'accordo è stato concluso allo scopo di garantire una partecipazione generale e geograficamente equilibrata degli Stati all'ultima riunione preparatoria organizzata a Ginevra prima della prima Conferenza degli Stati partecipanti al trattato sul commercio delle armi. La Svizzera conferma così il suo impegno a favore dell'universalizzazione e dell'applicazione totale degli strumenti e documenti multilaterali concernenti le armi leggere e di piccolo calibro.

C.

65 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2015 e ha coperto il periodo dal 6 luglio all'8 luglio 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5177

FF 2016

2.5.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al progetto «Comitato di dialogo libano-palestinese ­ Piano strategico, 1a fase», concluso il 16 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il progetto «Comitato di dialogo libano-palestinese ­ Piano strategico, 1a fase».

B.

La cooperazione con il PNUS mira in primo luogo a rafforzare le capacità del Comitato di dialogo libano-palestinese di attuare una politica globale per quanto riguarda i rifugiati palestinesi in Libano e di migliorare il rispetto dei loro diritti civili e sociali come pure delle loro condizioni di vita in Libano.

Il rafforzamento di questo comitato deve inoltre migliorare le sue capacità quale piattaforma di dialogo e di creazione di consenso all'interno della società e del mondo politico libanese sulla questione del trattamento riservato ai rifugiati palestinesi.

C.

365 932 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

5178

FF 2016

2.5.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'ambasciata svizzera di Minsk, e il PNUS, rappresentato dal suo delegato bielorusso, concernente il contributo al seminario di accompagnamento dell'esame periodico universale in vista di un approccio coordinato, concluso il 25 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il seminario di accompagnamento dell'esame periodico universale in vista di un approccio coordinato, che si terrà il 10 dicembre 2015 a Minsk.

B.

Grazie a questo contributo la Svizzera fornisce il suo sostegno alla Bielorussia per l'organizzazione di un dibattito interno nell'ambito dell'esame approfondito della situazione dei diritti umani che viene effettuato a intervalli regolari. Quest'esame è uno dei principali strumenti di cui fa uso il Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

C.

10 060 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2015 e ha coperto il mese di dicembre 2015. Non erano previste modalità di denuncia.

5179

FF 2016

2.5.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al progetto di sviluppo di capacità a favore della Commissione elettorale dello Zimbabwe, concluso il 1° dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il progetto di sviluppo di capacità a favore della Commissione elettorale dello Zimbabwe.

B.

Le elezioni parlamentari e presidenziali del 2018 costituiranno un importante evento nella storia dello Zimbabwe. In quest'ottica, è importante rafforzare le capacità della Commissione elettorale locale per permetterle di essere tecnicamente in grado di garantire elezioni libere ed eque. Il PNUS è un partner competente per questo compito.

C.

60 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5180

FF 2016

2.5.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS concernente il contributo al Fondo di consolidamento della pace dell'ONU, concluso il 14 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Fondo di consolidamento della pace delle Nazioni Unite.

B.

Partecipando al Fondo, la Svizzera sostiene le attività di consolidamento della pace delle Nazioni Unite. Con il suo contributo intende rafforzare il sistema di consolidamento della pace, di cui fa parte il Fondo, per permettere così di realizzare sul campo progetti concreti. Questo versamento è inoltre conforme al suo profilo politico, poiché la Svizzera presiede a livello politico una delle Riunioni di Paesi di tale sistema. In questo modo può riaffermarsi quale principale esponente del promovimento della pace e rafforzare la sua influenza a livello multilaterale.

C.

330 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5181

FF 2016

2.5.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il PNUS, rappresentato dal suo programma «Partenariato per la pace» concernente il progetto del Comitato per le persone scomparse a Cipro relativo all'esumazione, all'identificazione e al rimpatrio delle spoglie delle persone scomparse a Cipro, concluso il 16 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al PNUS per il progetto del Comitato per le persone scomparse a Cipro relativo all'esumazione, all'identificazione e al rimpatrio delle spoglie delle persone scomparse a Cipro.

B.

Il Comitato per le persone scomparse a Cipro è stato fondato nel 1981 sulla base di diverse risoluzioni delle Nazioni Unite che vertono sulla questione cipriota. Se gli scontri sanguinosi appartengono al passato, quasi duemila vittime rimangono disperse o non sono state ancora identificate. Il progetto rientra nel processo d'elaborazione del passato, settore prioritario della DSU, e contribuisce a favorire la risoluzione politica della questione cipriota.

C.

38 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Poteva essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5182

FF 2016

2.5.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNDPA concernente il contributo al progetto di rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno dei buoni uffici delle Nazioni Unite, concluso il 3 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore dell'UNDPA per il progetto di rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno dei buoni uffici delle Nazioni Unite.

B.

La Svizzera intende sostenere attivamente i negoziati di pace in Myanmar. A medio termine, il ruolo dell'ONU diventerà più importante. Per questo motivo, negli ultimi due anni, la Svizzera ha sbloccato 310 000 dollari americani a tale scopo. Rinnovando il suo contributo si erge, con altri tre Stati, a partner chiave del Segretariato generale delle Nazioni Unite in Myanmar. Questo le permette di accedere più facilmente alle trattative beneficiando dell'appoggio dell'inviato speciale e di rafforzare al contempo le sue relazioni con le parti invitate come osservatrici dell'inviato speciale.

C.

100 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2015 ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2015 al 29 febbraio 2016. In caso di inadempienza da parte dell'UNDPA dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE poteva denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5183

FF 2016

2.5.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNDPA, concernente il contributo al «Multi-YearAppeal 2014­2015», concluso il 17 giugno 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al Multi-YearAppeal 2014­2015 del Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (UNDPA).

B.

Negli ultimi anni la Svizzera ha avuto un'ottima collaborazione con l'UNDPA. Nei settori della formazione, della ricerca e della pratica ha lavorato in particolare a stretto contatto con il suo Gruppo di sostegno alla mediazione, di cui condivide gli obiettivi in materia di mediazione e promozione della pace. La cooperazione con l'UNDPA rientra in una strategia a lungo termine. Le Nazioni Unite figurano tra i principali partner della Svizzera nella promozione della pace e svolgono un ruolo indispensabile nel settore della mediazione.

C.

300 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. In caso di inadempienza da parte dell'UNDPA dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE poteva denunciare l'accordo con effetto immediato.

5184

FF 2016

2.5.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'UNIDIR concernente un contributo al progetto di piattaforma internazionale che raggruppi le direttive sulle armi di piccolo calibro e le relative munizioni al fine di sostenere le operazioni sul terreno, concluso il 5 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al progetto dell'UNIDIR volto a istituire una piattaforma internazionale che raggruppi le direttive sulle armi di piccolo calibro e le relative munizioni al fine di sostenere le operazioni sul terreno.

B.

L'accordo è stato concluso allo scopo di aiutare l'UNIDIR a istituire una piattaforma internazionale che raggruppi le direttive internazionali sulle armi di piccolo calibro e le relative munizioni e che semplifichi l'accesso ai meccanismi di controllo dei due strumenti e la loro applicazione sul terreno. La Svizzera ribadisce così il suo impegno nella lotta contro la proliferazione delle armi di piccolo calibro e delle loro munizioni.

C.

33 330 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 maggio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. In caso di inadempienza da parte dell'UNIDIR dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE poteva denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

5185

FF 2016

2.5.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNODA concernente il contributo al fondo per il sostegno della collaborazione sul disciplinamento degli armamenti, concluso il 21 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'UNODA a favore del fondo per il sostegno della collaborazione sul disciplinamento degli armamenti.

B.

Il fondo fiduciario dellUNODA è destinato all'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e della Convenzione sul commercio di armi. Questi due strumenti contribuiscono al disciplinamento del commercio di armi e alla non proliferazione delle armi nel mondo. La Svizzera si impegna da tempo attivamente in questo ambito sia a livello bilaterale che multilaterale. In qualità di membro del gruppo di pianificazione strategica, essa può influire sui processi decisionali.

C.

50 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 settembre 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. La Svizzera poteva denunciarlo con effetto immediato qualora vi fossero stati cambiamenti tali da nuocere gravemente allo sviluppo del progetto. Non erano previste modalità di denuncia.

5186

FF 2016

2.5.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e lUNODA concernente l'attuazione della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza dell'ONU mediante lo sviluppo, negli Stati africani, delle capacità necessarie a impedire l'acquisto di armi e di munizioni da parte di terroristi o di gruppi terroristici, concluso il 2 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera all'UNODA per l'attuazione della risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il progetto menzionato mira a sviluppare negli Stati africani le capacità necessarie a impedire l'acquisto di armi e di munizioni da parte di terroristi o di gruppi terroristici.

B.

L'accordo rientra nella strategia della Svizzera in materia di lotta internazionale contro il commercio illecito e l'uso abusivo di armi leggere e di piccolo calibro e fa parte dell'impegno svizzero nelle attività di consolidamento della pace, controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione. Si tratta inoltre di una misura che mira a prevenire la violenza estremista.

C.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 marzo 2017. In caso di inadempienza da parte dell'UNODA dei suoi obblighi contrattuali, il DFAE può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso (parziale) del contributo. Non sono previste modalità di denuncia.

5187

FF 2016

2.5.54

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNOPS concernente la messa a disposizione di personale per il servizio di lotta antimine delle Nazioni Unite a Ginevra, concluso il 18 agosto 2015

A.

Il protocollo d'intesa definisce l'ambito della cooperazione tra il DFAE e l'UNOPS in vista della messa a disposizione di uno specialista svizzero presso il servizio di lotta antimine a Ginevra.

B.

In linea con gli sforzi profusi per promuovere la pace, la sicurezza umana e lo sviluppo sostenibile, la Svizzera intende contribuire a un mondo privo di mine antiuomo, armi a grappolo e altri residuati bellici.

In quest'ottica, mette a disposizione un amministratore di programma P-4 presso il servizio di lotta antimine a Ginevra. La messa a disposizione di un esperto civile svizzero rientra nella volontà della Svizzera di sostenere le organizzazioni, i programmi e i progetti dedicati alla lotta contro le mine, mediante contributi finanziari e in natura; l'obiettivo generale è di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni esposte ai pericoli delle mine antiuomo, delle armi a grappolo e degli altri residuati bellici.

C.

360 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2015 ed è stato concluso per un periodo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5188

FF 2016

2.5.55

Scambio di lettere tra la Svizzera, rappresentata dalla Direzione politica del DFAE, e il Programma Volontari delle Nazioni Unite concernente il contributo per il 2016 al programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite, concluso il 27 novembre 2015

A.

Lo scambio di lettere definisce le modalità del contributo della Svizzera a favore del Programma Volontari delle Nazioni Unite per il programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite per il 2016.

B.

Il contributo finanziario permette alla Svizzera d'inviare cinque giovani svizzeri affinché partecipino al programma per le nuove leve dell'ONU, favorendo in tal modo a lungo termine la presenza di Svizzeri in seno all'organizzazione.

C.

160 061 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 27 novembre 2015. Può essere denunciato con effetto immediato in caso di corruzione o irregolarità.

5189

FF 2016

2.6

Accordi sull'accesso al mercato del lavoro per le persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti Introduzione

La legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite precisa le condizioni di accesso al mercato del lavoro per le persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche e posti consolari in Svizzera. Questa normativa è destinata soprattutto a garantire l'attrattiva della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali.

Essa dovrebbe nel contempo facilitare l'attribuzione della reciprocità per le persone che accompagnano i nostri agenti in servizio all'estero. Una delle preoccupazioni principali della politica del personale del DFAE è di creare le condizioni necessarie affinché le persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato all'estero possano esercitare un'attività lucrativa nel Paese ospitante.

Dichiarazioni unilaterali di reciprocità da parte degli Stati interessati dovrebbero evitare, per quanto possibile, la negoziazione di accordi bilaterali in materia. Se una tale dichiarazione unilaterale di reciprocità non è consentita dalla legislazione interna di uno Stato, è prevista la conclusione di un accordo bilaterale. Nel 2015, la Svizzera ha concluso il seguente accordo.

5190

FF 2016

2.6.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e Israele rappresentato dal Ministero degli affari esteri sull'esercizio dell'attività lucrativa delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 29 luglio 2015

A.

L'accordo concerne l'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero.

B.

L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in Israele.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2015. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5191

FF 2016

2.7

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Introduzione

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente in materia di rilascio di visti Schengen. Questa regolamentazione si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati membri al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati membri a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), il DFAE è responsabile dal 1° dicembre 2009 della negoziazione di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, negoziazione alla quale partecipa il DFGP. All'inizio del 2010 il DFAE ha pertanto concluso il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria. Nel 2015 sono stati firmati 12 accordi di rappresentanza con 11 Stati membri. Tali accordi sono elencati nel capitolo relativo a Schengen (cap. 9).

5192

FF 2016

2.8

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.8.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il GCERF ai fini di determinare lo statuto giuridico del GCERF in Svizzera, concluso il 26 maggio 2015, RS 0.192.120.194.1

A.

L'Accordo prevede privilegi e immunità accordate al GCERF (Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience) e ai suoi funzionari, ossia, nella fattispecie, i privilegi e le immunità che sono solitamente concessi a un'organizzazione intergovernativa e ai suoi funzionari.

B.

Creato nel 2014, il GCERF ha insediato il proprio segretariato a Ginevra. Lo scopo del GCERF è raccogliere, gestire e distribuire risorse per sostenere gli sforzi delle comunità locali e degli enti governativi locali per lottare contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Stanzia un cospicuo contributo per l'attuazione della Strategia antiterrorismo delle Nazioni Unite. La Svizzera ne è membro fondatore.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dalle esenzioni fiscali previste dall'Accordo. Tuttavia, nella fattispecie, il numero di funzionari è poco elevato e non dovrebbe aumentare di molto, in modo tale che le ripercussioni finanziarie delle esenzioni fiscali che sono loro concesse hanno una portata limitata.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.

5193

FF 2016

2.8.2

Scambio di lettere tra la Svizzera e il GCERF concernente lo statuto dei membri del personale di nazionalità svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), concluso il 26 maggio 2015, RS 0.192.120.194.11

A.

Lo scambio di lettere prevede che il personale svizzero del GCERF (Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience) non sarà obbligatoriamente affiliato all'AVS, a condizione che sia affiliato a un sistema di previdenza previsto dal GCERF. Avrà la possibilità di aderire volontariamente all'AVS/AI/IPG/AD o solo all'AD.

B.

Stessi motivi dell'accordo di sede.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera c LSO.

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 26 maggio 2015. Può essere denunciato dall'una o dall'altra parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile.

5194

FF 2016

2.8.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Centro per il dialogo umanitario concernente i privilegi e le immunità del Centro in Svizzera, concluso il 3 luglio 2015, RS 0.192.120.192.1

A.

L'accordo prevede privilegi e immunità concessi al Centro per il dialogo umanitario in Svizzera, in particolare l'inviolabilità dei documenti e degli archivi, la sua esenzione dalle imposte dirette e indirette e, per il suo personale, l'esenzione dall'applicazione delle condizioni d'ammissione al mercato del lavoro svizzero.

B.

Creato nel 1999, il Centro si prefigge di contribuire alla prevenzione, all'attenuazione e alla soluzione pacifica dei conflitti armati attraverso il dialogo e la mediazione. Che si tratti di guerre, rivolte popolari, elezioni contestate o violente transizioni politiche, il Centro fornisce sostegno ai principali attori al fine di trovare soluzioni adatte a ogni contesto. Grazie alla conclusione di quest'accordo, il Centro, che opera in un settore importante della politica estera svizzera, vede rafforzata la sua presenza a Ginevra.

C.

Poiché il Centro beneficia già di un'esenzione dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali in virtù delle legislazioni fiscali pertinenti, le sole conseguenze finanziare dell'accordo sui privilegi e le immunità sono quelle che derivano dall'esonero dall'IVA limitatamente alle acquisizioni ufficiali del Centro.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile. D'intesa tra le parti, il preavviso suindicato può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.

5195

FF 2016

2.8.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNESCO riguardante un contributo a favore del programma «Accesso a un'educazione di qualità per gli adolescenti nelle aree toccate dal conflitto armato in Iraq», concluso il 23 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento da parte della Svizzera di uno dei programmi prioritari dell'UNESCO per permettere una risposta rapida alle situazioni di crisi istituito sotto forma di un conto speciale posto sotto l'autorità della Direttrice generale dell'UNESCO, «Support to Countries in Post-Conflict and Post-Disaster Situations (473GLO9000)». Questo programma intende limitare il tasso di non scolarizzazione di numerosi giovani sfollati in Iraq mediante l'offerta di servizi educativi di qualità.

B.

Questo programma è la priorità definita per il 2014 per quanto riguarda l'aiuto dell'UNESCO per le situazioni di conflitto approvata dal Consiglio federale il 17 dicembre 2014 in materia di contributi volontari preventivati dalla Divisione politica del DFAE a sostegno dell'azione dell'UNESCO per il periodo 2014-2017. Questo contributo è conforme alle priorità e misure della Strategia svizzera UNESCO 2015+.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d abrogata LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2014 e vi rimane per la durata del programma definita dalla Direttrice generale dell'UNESCO conformemente al Regolamento finanziario dei conti speciali.

5196

FF 2016

2.8.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNESCO concernente il versamento di un contributo a favore del Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, concluso il 16 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce il contenuto e le modalità di finanziamento da parte della Svizzera del programma del Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato istituito dal Secondo Protocollo del 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'obiettivo del Fondo è quello di sostenere misure di protezione dei beni culturali.

B.

Questo programma è la priorità definita per il 2015 per quanto riguarda l'aiuto dell'UNESCO per le situazioni di conflitto approvata dal Consiglio federale il 17 dicembre 2014 in materia di contributi volontari preventivati dalla Divisione politica del DFAE a sostegno dell'azione dell'UNESCO per il periodo 2014­2017. Questo contributo è conforme alle priorità e misure della Strategia svizzera UNESCO 2015+.

C.

20 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2015 e vi rimane per la durata del programma definita dalla Direttrice generale dell'UNESCO conformemente al Regolamento finanziario dei conti speciali.

5197

FF 2016

2.8.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNESCO concernente il versamento di un contributo a favore del Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, concluso il 16 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce il contenuto e le modalità di finanziamento da parte della Svizzera di un progetto dell'UNESCO il cui obiettivo è rafforzare l'efficacia della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e dei suoi due Protocolli, da un lato aumentando il numero di Stati membri e, dall'altro, garantendo la comprensione degli strumenti normativi per i principali attori.

B.

Questo programma è la priorità definita per il 2015 a favore degli aiuti dell'UNESCO nelle situazioni di conflitto approvata dal Consiglio federale il 17 dicembre 2014 in materia di contributi volontari preventivati dalla Divisione politica del DFAE a sostegno dell'azione dell'UNESCO per il periodo 2014­2017. Questo contributo è conforme alle priorità e misure della Strategia svizzera UNESCO 2015+.

C.

80 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2015 e scadrà il 15 dicembre 2017.

5198

FF 2016

2.8.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2015, concluso il 19 giugno 2015

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera allUNIDIR.

B.

LUNIDIR, la cui sede è a Ginevra, conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e di disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaurienti sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo allo scopo di promuovere tramite negoziati la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli. Il lavoro dell'UNIDIR, di qualità e riconosciuto, è un valore aggiunto anche per la Svizzera. Inoltre, l'UNIDIR rafforza la posizione di Ginevra come centro internazionale del disarmo. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale permette all'UNIDIR di proseguire le sue attività.

C.

80 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

5199

FF 2016

2.8.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2015, concluso il 30 giugno 2015

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (UNRISD).

B.

Insediato a Ginevra, l'UNRISD conduce un'attività indipendente di ricerca nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'UNRISD è di qualità ed è unanimemente apprezzato. Esso costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di governance. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD permette all'istituto di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

5200

FF 2016

2.8.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR nel 2015, concluso il 1° luglio 2015

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera allUNITAR.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Il lavoro svolto dall'UNITAR è di qualità ed è unanimemente apprezzato. Esso costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNITAR rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di governance. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR permette all'istituto di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

5201

FF 2016

2.8.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il dodicesimo seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 15 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al dodicesimo seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU previsto nella primavera del 2016.

B.

Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU; per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU costituisce inoltre un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e per allacciare contatti al massimo livello.

C.

225 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2015 e copre il periodo fino al 31 maggio 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5202

FF 2016

2.8.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'ONU concernente il contributo unico a favore dell'organizzazione della Giornata di Porte Aperte per i 70 anni dell'ONU del 24 ottobre 2015 al Palazzo delle Nazioni a Ginevra, concluso il 29 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità organizzative della Giornata di Porte Aperte per i 70 anni dell'ONU tenutasi al Palazzo delle Nazioni a Ginevra.

B.

Il contributo svizzero rientra nel messaggio concernente le misure per rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite approvato dal Parlamento il 16 giugno 2015.

C.

50 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

Il presente accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2015 ed è scaduto al temine della Giornata di Porte Aperte.

5203

FF 2016

2.8.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'ONU e le organizzazioni internazionali a Vienna, e l'IAEA concernente il contributo straordinario in vista delle ispezioni supplementari dell'IAEA in Iran previste dal Piano d'azione congiunto globale (PACG) tra l'E3/UE+3 e la Repubblica islamica dell'Iran, concluso l'11 novembre 2015

A.

L'accordo concerne il contributo finanziario fuori preventivo versato dalla Svizzera all'IAEA per permetterle di svolgere ispezioni supplementari in Iran conformemente al Piano d'azione congiunto globale (PACG) tra l'E3/UE+3 e la Repubblica islamica dell'Iran.

B.

La Svizzera sostiene gli sforzi internazionali a favore di una soluzione diplomatica del dossier sul nucleare iraniano. Si tratta di un impegno complementare al sostegno già fornito dalla Svizzera quale Stato ospite di vari round negoziali.

C.

100 000 euro.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

5204

FF 2016

2.8.13

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 15 dicembre 2015

A.

L'accordo concerne il contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine saranno distrutte 366 000 armi leggere e di piccolo calibro, nonché 76 000 tonnellate di munizioni convenzionali.

C.

180 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

5205

FF 2016

2.8.14

Accordo tra la Svizzera e l'OSCE concernente il finanziamento del progetto dell'OSCE relativo al sostegno di esperti nazionali per la partecipazione a misure dellOSCE volte a instaurare la fiducia nel settore cibernetico, concluso il 5 agosto 2015

A.

L'accordo concerne il finanziamento del progetto dell'OSCE concernente la tenuta di un seminario da parte della presidenza dell'OSCE in previsione dell'adozione di una strategia efficace contro le minacce alla sicurezza di Internet e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

B.

Il progetto promuove l'attuazione di misure di rafforzamento della fiducia dell'OSCE allo scopo di ridurre i conflitti derivanti dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare nei Balcani occidentali. Inoltre, il sostegno del progetto dovrebbe garantire la continuità dell'impegno svizzero dopo la presidenza dell'OSCE del 2014.

C.

16 000 franchi.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 agosto 2015 ed è scaduto con l'adempimento degli obblighi contrattuali reciproci. Poteva essere disdetto dalle Parti contraenti entro 30 giorni.

5206

FF 2016

2.8.15

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente un secondo fondo speciale NATO-PpP in Mauritania, concluso il 15 dicembre 2015

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera al secondo fondo speciale NATO-PpP in Mauritania.

B.

Grazie ai mezzi di questo fondo, saranno sostenute iniziative sulla sicurezza degli stock di armi e munizioni, la distruzione delle munizioni e di materiali obsoleti e la riforma del settore della difesa.

C.

50 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

5207

FF 2016

2.8.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la NATO concernente il sostegno al fondo speciale NATO-PpP in Giordania, concluso il 15 dicembre 2015

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al fondo speciale NATOPpP in Giordania ­ relativo alla formazione delle donne che sono in servizio nell'esercito giordano.

B.

L'obiettivo del progetto è sostenere un piano d'azione e misure conseguenti per la formazione delle donne che sono in servizio nell'esercito giordano.

Esso contribuisce in tal modo all'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, in Giordania.

C.

70 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

5208

FF 2016

2.8.17

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 15 dicembre 2015

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza.

B.

Il fondo intende rafforzare il buon governo nei settori della sicurezza pubblica e della difesa. A tale scopo sarà elaborato un programma pluriennale con gli Stati interessati e saranno messi a disposizione strumenti pratici.

C.

50 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

5209

FF 2016

2.8.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, e l'UNICEF concernente il sussidio per l'affitto dell'ufficio dell'Organizzazione a Ginevra, concluso il 7 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del sussidio per l'affitto che la Svizzera concede all'UNICEF a Ginevra.

B.

Il contributo a favore dell'ufficio dell'UNICEF a Ginevra rientra nella strategia volta a rafforzare la politica di Stato ospite della Svizzera. La presenza dell'UNICEF è un elemento fondamentale della Ginevra internazionale.

C.

4 milioni di franchi per il periodo 2015­2018, pagati con versamenti annui di un milione di franchi (circa un terzo dell'affitto).

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera b LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Terminerà quando il DFAE avrà effettuato l'ultimo versamento e che l'UNICEF avrà fornito i documenti richiesti conformemente all'articolo 6. Se l'UNICEF non adempie ai suoi obblighi, il DFAE può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso (parziale) del sussidio.

5210

FF 2016

2.8.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, e la Banca mondiale concernente il sussidio per l'affitto del suo ufficio a Ginevra, concluso il 24 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del sussidio per l'affitto che la Svizzera concede alla Banca mondiale a Ginevra.

B.

Il contributo a favore dell'ufficio della Banca mondiale a Ginevra rientra nella strategia volta a rafforzare la politica di Stato ospite della Svizzera.

L'ufficio regionale della Banca mondiale è un elemento fondamentale della Ginevra internazionale.

C.

156 000 franchi per il periodo 2015­2017, pagati con versamenti annui di 52 000 franchi (la metà dell'affitto).

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Terminerà quando il DFAE avrà effettuato l'ultimo versamento e che la Banca mondiale avrà fornito i documenti richiesti conformemente all'articolo 7. Se la Banca mondiale non adempie ai suoi obblighi, il DFAE può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso (parziale) del sussidio.

5211

FF 2016

2.8.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, e l'UNOG concernente un contributo al «Perception Change Project», concluso il 2 giugno 2015

A.

L'accordo definisce il contributo della Svizzera al «Perception Change Project» (PCP) dellUNOG per il 2015.

B.

Il PCP è un progetto con il quale si intende migliorare la percezione della Ginevra internazionale da parte delle opinioni pubbliche ginevrina, svizzera e internazionale. Si tratta di una strategia di comunicazione che comprende la pubblicazione di lettere di opinione nella stampa e una campagna sulle reti sociali. Il progetto rientra appieno nella quinta priorità della Strategia per rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013 e che punta a migliorare la comunicazione della Ginevra internazionale e sulla Ginevra internazionale. Il progetto contribuisce inoltre a far conoscere meglio la Svizzera in qualità di Stato ospite.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 giugno 2015 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'UNOG, il DFAE poteva denunciare l'accordo in qualsiasi momento.

5212

FF 2016

2.8.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, e l'UNOG concernente il contributo al «Perception Change Project», concluso il 14 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce il contributo della Svizzera al «Perception Change Project» (PCP) dellUNOG per il 2016.

B.

Il PCP è un progetto con il quale si intende migliorare la percezione della Ginevra internazionale da parte delle opinioni pubbliche ginevrina, svizzera e internazionale. Si tratta di una strategia di comunicazione che comprende la pubblicazione di lettere di opinione nella stampa e una campagna sulle reti sociali. Il progetto rientra appieno nella quinta priorità della Strategia per rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013 e che punta a migliorare la comunicazione della Ginevra internazionale e sulla Ginevra internazionale. Il progetto contribuisce inoltre a far conoscere meglio la Svizzera in qualità di Stato ospite.

C.

650 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'UNOG, il DFAE può denunciare l'accordo in qualsiasi momento.

5213

FF 2016

2.8.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UNDOC concernente il finanziamento parziale di un progetto di manuale sul ricorso alla violenza e alle armi da fuoco da parte della polizia e delle forze armate, concluso il 27 maggio 2015

A.

L'accordo prevede il sostegno della Sezione della giustizia dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) per l'elaborazione di un manuale sul ricorso alla violenza e alle armi da fuoco da parte della polizia e delle forze armate. Grazie a questo manuale, gli agenti delle forze dell'ordine di tutto il mondo potranno avere accesso alle norme internazionali in materia di ricorso alla violenza e alle armi da fuoco, senza contare che tale opera contribuirà a prevenire le violazioni dei diritti dell'uomo.

B.

Un rispetto più rigoroso delle norme internazionali in materia di ricorso alla violenza e alle armi da fuoco da parte della polizia e delle forze armate, in particolare dei Principi di base dell'ONU sul ricorso alla forza e all'uso delle armi da fuoco da parte dei responsabili dell'applicazione delle leggi e del Codice di condotta per i responsabili dell'applicazione delle leggi, contribuisce a migliorare il rispetto dei diritti dell'uomo e va di pari passo con l'impegno della Svizzera a favore del rispetto di tali diritti e dello stato di diritto. Si prevede che il manuale conterrà esempi probanti tratti dalla prassi della polizia e delle forze armate svizzere ed esempi di buone pratiche osservate in altri Paesi, dai quali la Svizzera potrebbe trarre insegnamenti.

C.

24 750 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 maggio 2015 e scadrà non appena l'UNDOC avrà adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali. In caso di inosservanza o di cattivo adempimento degli obblighi contrattuali, la Svizzera può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso (parziale) degli importi già versati.

5214

FF 2016

2.8.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UNICRI concernente il finanziamento di uno studio sulla giustizia giovanile in un contesto di lotta contro il terrorismo, concluso il 31 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione fra la Svizzera e l'Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI) concernente il finanziamento di uno studio sulla giustizia giovanile in un contesto di lotta contro il terrorismo.

B.

Il trattamento di questioni fondamentali relative alla giustizia giovanile è in sintonia con l'impegno della Svizzera a favore del rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario nella lotta contro il terrorismo. Questo studio sarà il primo documento di riferimento in materia e servirà da base per la discussione tra esperti nell'ambito del Forum mondiale contro il terrorismo (GCTF) e alla successiva elaborazione di raccomandazioni per gli Stati.

C.

26 848 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 luglio 2015 e termina con il pieno adempimento degli obblighi da parte dell'UNICRI. In caso di inosservanza o di cattivo adempimento degli obblighi, la Svizzera può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso (parziale) del contributo.

5215

FF 2016

2.8.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'OHCHR concernente il finanziamento di uno studio sulle risposte conformi ai diritti dell'uomo da dare alla minaccia costituita dai combattenti terroristi stranieri, concluso l'11 novembre 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione fra la Svizzera e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (OHCHR) concernente il finanziamento di uno studio sulle risposte conformi ai diritti dell'uomo da dare alla minaccia costituita dai combattenti terroristi stranieri («foreign fighters»).

B.

Il trattamento di questioni fondamentali relative ai combattenti stranieri è in sintonia con l'impegno della Svizzera a favore del rispetto dei diritti dell'uomo e della lotta contro il terrorismo. L'elaborazione di linee guida per l'adozione di nuove leggi e politiche è ancor più importante dato che un certo numero di Stati ha già adottato o previsto misure di questo tipo. Grazie all'elaborazione e alla pubblicazione dello studio, gli Stati avranno a disposizione uno strumento di riferimento che permetterà loro di lottare contro il terrorismo non solo in modo efficace ma anche conforme ai diritti dell'uomo e allo Stato di diritto.

C.

40 680 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2015 e termina con il pieno adempimento degli obblighi da parte dell'OHCHR. In caso di inosservanza o di cattivo adempimento degli obblighi, la Svizzera può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso (parziale) del contributo.

5216

FF 2016

2.8.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU concernente il contributo per il progetto di sviluppo delle capacità a favore del disarmo e della sicurezza internazionale per i funzionari della Repubblica popolare democratica di Corea, concluso il 30 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero a favore dell'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU per il progetto di sviluppo delle capacità a favore del disarmo e della sicurezza internazionale per i funzionari della Repubblica popolare democratica di Corea.

B.

La Svizzera sostiene un programma di formazione condotto dall'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU rivolto agli specialisti del disarmo nella Repubblica popolare democratica di Corea. Una parte del programma si svolge al Centro ginevrino per la Politica di Sicurezza (CGPS) affinché i partecipanti si familiarizzino con la sede delle Nazioni Unite di Ginevra.

C.

32 657 dollari americani.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 novembre 2015 e ha coperto il periodo dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2016. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU, il DFAE poteva denunciare l'accordo con effetto immediato ed esigere il rimborso (parziale) del suo contributo.

5217

FF 2016

2.8.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNIDIR concernente un contributo volontario all'UNIDIR, concluso il 12 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo volontario della Svizzera a favore del preventivo 2015 dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR).

B.

La Svizzera contribuisce in modo volontario al preventivo operativo dell'UNIDIR. L'Istituto, che riveste un ruolo importante sia per la Svizzera in qualità di Stato ospite sia per i propri sforzi a favore del disarmo, sta attualmente attraversando un periodo difficile dal profilo finanziario.

C.

60 000 franchi.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2014 e ha coperto il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'UNIDIR, il DFAE poteva denunciare l'accordo ed esigere il rimborso (parziale) del suo contributo.

5218

FF 2016

2.8.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Fondazione WEF relativo allo statuto della Fondazione del WEF in Svizzera, concluso il 23 gennaio 2015, RS 0.192.122.945.1

A.

L'accordo conferma lo statuto di cui gode la Fondazione del World Economic Forum in Svizzera. Prevede un rafforzamento della cooperazione tra la Confederazione e il WEF nel suo campo d'attività.

B.

Dalla sua fondazione nel 1971, le attività del World Economic Forum si sono notevolmente sviluppate. In particolare tramite la sua riunione annuale a Davos, il World Economic Forum ha assunto una dimensione mondiale e ottenuto un ampio riconoscimento tra gli Stati e le organizzazioni internazionali. L'obiettivo dell'accordo è riconoscere l'importanza del WEF per la Svizzera e di rafforzare la loro cooperazione, in particolare in relazione alla politica dei buoni uffici e alla promozione della politica di Stato ospite della Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 1 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 gennaio 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5219

FF 2016

2.8.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Fondazione del WEF concernente la cooperazione tra la Svizzera e il WEF, concluso il 26 marzo 2015

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione rafforzata tra la Svizzera e la Fondazione del WEF nei settori di attività di quest'ultima. Una cooperazione rafforzata è in particolare prevista nella politica dei buoni uffici della Svizzera, nella promozione della sua politica di Stato ospite, in vari settori di attività di ricerca della Fondazione del WEF e nell'elaborazione dei programmi dei suoi incontri annuali.

B.

Il Consiglio federale ha riconosciuto l'importanza della Fondazione del WEF per la Svizzera nell'Accordo del 23 gennaio 2015 tra il Consiglio federale svizzero e la Fondazione del World Economic Forum relativo allo statuto della Fondazione del World Economic Forum in Svizzera (RS 0.192.122.945.1). L'accordo prevede che il rafforzamento della cooperazione tra il World Economic Forum e la Confederazione sarà oggetto di un accordo separato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 6 dell'accordo del 23 gennaio 2015 tra il Consiglio federale svizzero e la Fondazione del World Economic Forum relativo allo statuto della Fondazione del World Economic Forum in Svizzera (RS 0.192.122.945.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5220

FF 2016

2.8.29

Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale

A.

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni internazionali due accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito di Stato ospite per progetti nell'ambito della Ginevra internazionale. Vista la relativa esiguità di questi importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali (UNITAR, OIF).

Questi accordi disciplinano le modalità di pagamento, nonché gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi e la presentazione dei rapporti al riguardo.

C.

30 500 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

Gli accordi sono stati conclusi per la durata dei rispettivi progetti e sono giunti a scadenza nel 2015.

5221

FF 2016

2.8.30

Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale

A.

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni internazionali tre accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito per le misure volontarie a favore del diritto internazionale. Vista la relativa esiguità di questi importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali, centri di ricerca, scuole universitarie, ONG e altri attori della società civile. I progetti selezionati vertono in particolare sul diritto internazionale umanitario, la giustizia penale internazionale e i diritti dell'uomo e mirano a promuovere la codificazione o migliorare il rispetto del diritto internazionale pubblico. Questi accordi disciplinano le modalità di pagamento, nonché gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzo degli importi e la presentazione dei rapporti al riguardo.

C.

45 445 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Gli accordi sono stipulati per la durata dei progetti e terminano con la consegna dei rapporti finali.

5222

FF 2016

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, concluso il 19 febbraio 2015 RS 0.831.109.776.11

A.

L'accordo definisce le modalità d'applicazione della Convenzione dell'11 aprile 2013 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay (RS 0.831.109.776.1).

B.

Giusta l'articolo 23 lettere a e b della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, le autorità competenti concordano le disposizioni d'applicazione, in particolare designano organismi di collegamento e istituzioni competenti e definiscono le procedure amministrative.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 23 lettere a e b della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay.

E.

L'accordo amministrativo è entrato in vigore il 1° aprile 2015 alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay e rimane applicabile fintanto che la Convenzione è in vigore.

5223

FF 2016

3.2

Accordo tra la Svizzera e la Cina concernente l'Accordo sulla cooperazione in materia di derrate alimentari, medicinali, dispositivi medici e cosmetici, concluso il 21 gennaio 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità della cooperazione tra la Svizzera e la Cina allo scopo di rafforzare la collaborazione delle rispettive autorità per quanto riguarda i prodotti alimentari, i medicinali, i dispositivi medici e i cosmetici.

L'attuazione di tale accordo è di competenza di varie unità della Confederazione, in particolare dell'UFSP, di Swissmedic, dell'USAV e della SECO.

B.

La Cina e la Svizzera intrattengono ottime relazioni da oltre 65 anni. Sono già stati stabiliti contatti bilaterali periodici in vari settori, inclusa la sanità.

Nel 2005 un protocollo d'intesa aveva già posto le basi per una più intensa collaborazione bilaterale in questo settore. L'obiettivo di quest'accordo bilaterale è istituzionalizzare il dialogo tra le autorità dei due Paesi per quanto riguarda le derrate alimentari, i medicinali, i dispositivi medici e i cosmetici.

Inoltre, scambi regolari devono permettere di migliorare la comprensione reciproca dei sistemi e delle condizioni quadro di ciascun Paese e, quindi, di rafforzare la fiducia reciproca. L'accordo, che in primo luogo mira a rafforzare la salute pubblica, permetterà anche alle autorità di affrontare eventuali questioni d'accesso reciproco al mercato.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d, abrogata LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 gennaio 2015. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi.

5224

FF 2016

3.3

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, concluso il 5 ottobre 2015

A.

L'accordo disciplina la collaborazione tra la Svizzera e il Liechtenstein nell'ambito delle procedure d'autorizzazione dei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

B.

In qualità di Parte contraente dell'accordo sullo SEE, il Liechtenstein è tenuto a rispettare gli impegni previsti nel regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché non dispone delle necessarie capacità tecniche per valutare le domande di autorizzazione di biocidi e trattare le domande di valutazione dei biocidi o dei principi attivi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012, affida tali compiti alle autorità svizzere.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA (RS 172.010).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2015. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi inviato per via diplomatica.

5225

FF 2016

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein concernente l'attuazione dell'articolo 13 capoverso 1 lettera c e del capitolo VI dell'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, concluso il 10 settembre 2015

A.

L'accordo disciplina lo scambio di dati sui veicoli e sui loro detentori per perseguire infrazioni alle norme sulla circolazione stradale conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera c dell'accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia. Sono inoltre parte integrante di quest'accordo le prescrizioni giuridiche applicabili, i regolamenti sulla procedura di scambio di dati, il contenuto dei dati scambiati, la concretizzazione in materia di protezione dei dati e il regolamento sul trasferimento dei dati dal Liechtenstein all'Austria e viceversa.

B.

L'accordo trilaterale di polizia modificato tra l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera è stato firmato nel 2012. La Svizzera l'ha ratificato nell'agosto del 2014. Il Liechtenstein ha concluso il processo di ratifica nel marzo del 2015.

Per ratificare quest'accordo trilaterale, l'Austria doveva avere a disposizione il presente accordo d'applicazione tecnico amministrativo. Quest'ultimo si trova unitamente all'accordo trilaterale dinanzi al Parlamento austriaco per approvazione.

C.

Nessuna

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo non è ancora entrato in vigore. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui tutte le Parti avranno comunicato al depositario l'avvenuta conclusione della procedura interna necessaria per l'attuazione. Scadrà contemporaneamente all'accordo, che può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5226

FF 2016

4.2

Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente l'esenzione dal visto per i titolari di un passaporto ordinario per un soggiorno di breve durata, concluso il 21 aprile 2015

A.

L'accordo prevede che le persone titolari di un passaporto ordinario valido rilasciato in una delle Parti contraenti siano esentate dal visto per entrare e per soggiornare a fini turistici o professionali sul territorio dell'altra Parte contraente, per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa.

B.

L'accordo del 1° aprile 2011 tra l'UE e il Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari disciplina il viaggio senza visto per una durata massima di 90 giorni tra le due Parti contraenti. Quando l'UE decide l'introduzione o la soppressione dell'obbligo di visto per un particolare Stato, questa modifica si applica a tutto lo spazio Schengen e, pertanto, è considerato come un ampliamento dell'acquis di Schengen applicabile anche alla Svizzera. Dato che la Svizzera non è membro dell'UE, i cittadini svizzeri non godono della reciprocità prevista da questi accordi. Di conseguenza, il Brasile è stato invitato a garantire, in ambito contrattuale, la reciprocità per i cittadini svizzeri.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2015. Le Parti contraenti possono denunciarlo in qualsiasi momento con un preavviso di 90 giorni.

5227

FF 2016

4.3

Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 21 aprile 2015

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido rilasciato in una delle Parti contraenti, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare del loro Stato o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, possano entrare e soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente senza visto per la durata delle loro funzioni. Inoltre, i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido rilasciato in una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente, per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa.

B.

Da decenni i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio svizzero e brasiliano possono soggiornare per la durata del loro mandato o, per altri fini, sul territorio dell'altra Parte contraente per 90 giorni entro un periodo di 180 giorni. Da parte brasiliana mancava ancora una base legale chiara che esentasse i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio svizzero dall'obbligo del visto mentre l'entrata in Svizzera senza visto dei titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio brasiliani è garantita dall'accordo tra l'UE e il Brasile quale ampliamento dell'acquis di Schengen.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2015. Le Parti contraenti possono denunciarlo in qualsiasi momento con un preavviso di 90 giorni.

5228

FF 2016

4.4

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare cinese sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso l'11 dicembre 2015

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, possano entrare e soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente senza visto per la durata delle loro funzioni. Inoltre, i titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido possono entrare e soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente senza visto per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa.

B.

Dal 2010, le autorità competenti di Svizzera e Cina proseguono un dialogo globale sulle questioni relative alle migrazioni. Nell'ambito degli incontri tra esperti, sono stati fatti negoziati paralleli per concludere sia un accordo sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico sia un accordo in materia di rientro.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 gennaio 2016. Può essere denunciato per via diplomatica. Tale denuncia ha effetto 30 giorni dopo che l'altra Parte ha ricevuto la notifica.

5229

FF 2016

4.5

Accordo tra la Svizzera e il Perù concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 14 dicembre 2015

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido rilasciato in una delle Parti contraenti, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, possano entrare e soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente senza visto per la durata delle loro funzioni. Inoltre, i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido rilasciato in una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente, e soggiornarvi per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa.

B.

Finora la Svizzera ha esentato in vari modi i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio dall'obbligo del visto. Da un lato, esistono accordi bilaterali che definiscono la cerchia di persone esentate e gli scopi del soggiorno. Dall'altra, l'articolo 4 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) menziona otto Stati (Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù, Tunisia) per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per le cerchie di persone citate è disciplinata unilateralmente e mediante ordinanza in modo generale e senza disposizioni più precise. Per ottenere un'uniformità legislativa, il DFGP intende abrogare l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV. Per questa ragione il Perù è stato invitato a negoziare con la Svizzera un accordo bilaterale corrispondente alla situazione giuridica attuale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima nota diplomatica, con la quale una delle Parti contraenti notifica all'altra che le procedure interne necessarie all'entrata in vigore sono state compiute. La Svizzera ha notificato di aver concluso le formalità il 23 dicembre 2015. Le Parti contraenti possono denunciare il presente accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

5230

FF 2016

4.6

Accordo tra la Svizzera e il Laos sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 14 gennaio 2015

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido rilasciato da una delle Parti contraenti, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, possano entrare e soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente senza visto per la durata delle loro funzioni. Inoltre, i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido sono esentati dal visto per entrare sul territorio dell'altro Stato e soggiornarvi per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni per partecipare a una riunione o a una conferenza.

B.

Le autorità del Laos hanno chiesto alla Svizzera di concludere un accordo sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio.

C.

Nessuna

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 marzo 2015. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 30 giorni.

5231

FF 2016

4.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato della migrazione del DFGP, e la Cina, rappresentata dall'Amministrazione delle entrate e uscite del Ministero per la sicurezza pubblica, concernente l'identificazione di presunti cittadini cinesi che soggiornano illegalmente in Svizzera, concluso l'8 dicembre 2015

A.

L'obiettivo dell'accordo è migliorare la collaborazione nell'ambito dell'identificazione e dell'ottenimento di lasciapassare per i presunti cittadini cinesi senza diritto di soggiorno in Svizzera.

B.

Dal 2010, le autorità competenti di Svizzera e Cina proseguono un dialogo globale sulle questioni relative alle migrazioni. Nell'ambito degli incontri tra esperti, sono stati condotti negoziati paralleli per concludere un accordo sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico e un accordo a livello amministrativo relativo all'identificazione dei presunti cittadini cinesi che si trovano illegalmente in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 5 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2015 ed è valido per un periodo di cinque anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5232

FF 2016

4.8

Accordo tra la Svizzera e l'Angola concernente la cooperazione in materia di migrazione, concluso il 6 febbraio 2013

A.

Quest'accordo persegue un approccio globale delle questioni migratorie, nel senso che, oltre agli elementi riguardanti la riammissione e la reintegrazione, include disposizioni sulla cooperazione tra autorità e sull'aiuto allo sviluppo.

Queste disposizioni rientrano nel quadro delle disposizioni legali vigenti in Svizzera; resta tuttavia il fatto che sono pochi gli accordi in materia di migrazione che prevedono articoli di questo genere.

B.

L'accordo va considerato nel contesto regionale, segnatamente in relazione con la vicinanza geografica della Repubblica democratica del Congo. Da una parte, gli elementi figuranti nell'accordo costituiscono un insieme equilibrato che prende in considerazione gli interessi delle due Parti; dall'altra, l'identificazione di stranieri che si trovano illegalmente sul territorio svizzero e provengono dalla regione risulterà facilitata grazie all'istituzionalizzazione della collaborazione in questa materia con le autorità angolane.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2015. È concluso per un periodo di cinque anni e tacitamente prolungato per altri cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra, per via diplomatica con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di scadenza del presente accordo, la sua intenzione di denunciarlo.

5233

FF 2016

4.9

Accordo tra la Svizzera e l'Angola concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, concluso il 6 febbraio 2013

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido di una delle Parti contraenti, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato possano entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

La domanda di concludere un accordo sull'esenzione reciproca dall'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio è giunta nel 2012 dalle autorità angolane competenti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 aprile 2015. È concluso per un periodo di cinque anni e tacitamente prolungato per altri cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra, per via diplomatica con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di scadenza del presente accordo, la sua intenzione di denunciarlo.

5234

FF 2016

4.10

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DFGP, e l'UE concernente i requisiti di qualità e sicurezza del collegamento alla rete TESTA-ng realizzata nell'ambito del programma ISA, concluso il 5 dicembre 2014 / 15 gennaio 2015

A.

Il protocollo d'intesa disciplina i reciproci requisiti tecnici concernenti l'utilizzo della rete TESTA-ng; costituisce la base per la conclusione di un contratto di servizio di diritto privato tra la Svizzera e la società T-Systems International Sarl incaricata della manutenzione della rete; infine, istaura una cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati che utilizzano le banche dati SIS II, VIS e EURODAC.

B.

È necessario concludere il protocollo d'intesa per poter continuare a utilizzare le banche dati citate. Queste banche dati sono strumenti indispensabili per lo svolgimento dei compiti delle autorità di polizia e degli organi federali e cantonali di polizia degli stranieri, del turismo e delle migrazioni. Con il presente protocollo, la Svizzera e l'UE s'impegnano inoltre a rispettare norme di sicurezza molto rigide durante l'utilizzo della rete.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d abrogata LOGA.

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 15 gennaio 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

5235

FF 2016

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione

La collaborazione militare in materia di istruzione non ha solo l'obiettivo di ottenere e mantenere la capacità d'impiego militare e lo sviluppo delle forze armate, ma anche di migliorare la capacità di cooperazione, per aumentare il margine di manovra strategico.

5236

FF 2016

5.1.1

Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e la Royal Air Force concernente la visita della scuola di pilotaggio a Valley/GB, concluso il 27 luglio 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina la visita della scuola di pilotaggio della Royal Air Force a Valley/GB da parte della scuola di piloti delle Forze aeree svizzere, l'esecuzione di un volo di navigazione a destinazione del Regno Unito e la realizzazione di più voli d'addestramento a bordo di 7 PC-21 nello spazio aereo britannico.

B.

L'accordo tecnico disciplina questioni relative allo statuto dei partecipanti svizzeri e al supporto logistico messo a disposizione dalla Parte contraente ospitante durante il soggiorno nel Regno Unito. Rinvia infine alle norme procedurali applicabili.

C.

48 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 27 luglio 2015. È valido per tutta la durata del soggiorno dei partecipanti nel Regno Unito e per l'esecuzione di tutti i compiti amministrativi e finanziari relativi a questa visita.

5237

FF 2016

5.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Slovenia, rappresentata dal suo Ministero della difesa, concernente l'utilizzo del simulatore di volo alla base aerea di Emmen, concluso il 20 agosto 2015

A.

L'accordo disciplina l'utilizzo da parte delle forze aeree slovene del simulatore Superpuma della base aerea di Emmen.

B.

L'accordo disciplina le condizioni d'utilizzo del simulatore Superpuma.

L'utilizzo del simulatore avviene senza l'assistenza di istruttori svizzeri e dietro compenso (1 250 franchi all'ora) che sarà versato interamente nelle casse della Confederazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2015 ed è rimasto valido durante il periodo di formazione dei piloti sloveni, al massimo fino al 31 dicembre 2015.

5238

FF 2016

5.1.3

Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e le Forze aeree svedesi concernente la messa a disposizione del supporto da parte della nazione ospitante nell'ambito dell'esercitazione «ARCTIC CHALLENGE 2015», concluso il 4 giugno 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione multinazionale «ARCTIC CHALLENGE 2015» in Svezia.

B.

L'accordo tecnico disciplina questioni relative sia allo statuto dei partecipanti svizzeri sia al supporto logistico fornito dall'esercito svedese e alle spese che ne derivano; rinvia inoltre alle norme di procedura applicabili.

C.

387 639 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 4 giugno 2015 ed è valido durante la durata dell'esercitazione, se del caso, fino alla liquidazione di tutti gli aspetti finanziari connessi.

5239

FF 2016

5.1.4

Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e l'Agenzia svedese per gli armamenti e la tecnica di difesa concernente l'utilizzo del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto da parte del Paese ospitante durante l'edizione 2015 della Corsa ISSYS, concluso il 25 settembre 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina l'utilizzo del poligono di tiro «North European Aerospace Test Range (NEAT)» di Vidsel, in Svezia, per un addestramento di simulazione della realtà con il sistema di autoprotezione ISSYS (Integrated Self-Protection System) con elicotteri Cougar delle Forze aeree svizzere.

B.

L'accordo tecnico disciplina questioni relative allo statuto dei partecipanti, alle modalità d'utilizzo dell'impianto sul poligono di tiro NEAT di Vidsel, al supporto logistico fornito dal Paese ospitante e ai costi derivanti.

C.

506 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 25 settembre 2015 ed è valido per tutta la durata dell'addestramento, se del caso, fino al pagamento delle spese risultanti.

5240

FF 2016

5.1.5

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna, rappresentata dal suo Ministero della difesa, concernente la partecipazione di membri dell'Aeronautica militare spagnola a un corso di istruzione UAS a Emmen, concluso il 13 gennaio 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di quattro ufficiali spagnoli a un corso di formazione delle Forze aeree svizzere rivolto ai piloti di droni (UAS: Unmanned Aircraft Systems [drone]).

B.

L'accordo tecnico definisce lo statuto degli ufficiali spagnoli durante il loro soggiorno in Svizzera, nonché le modalità della partecipazione al corso.

C.

Nessuna

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 13 gennaio 2015. La sua validità è limitata alla durata complessiva del soggiorno in Svizzera degli ufficiali spagnoli.

5241

FF 2016

5.1.6

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Turchia concernente il supporto fornito dalla Turchia durante l'esercitazione della NATO «TIGER MEET 2015», in Turchia, concluso il 28 aprile 2015

A.

L'accordo tecnico concerne la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione multinazionale «TIGER MEET 2015», dal 4 al 22 maggio 2015, a Konya/Turchia.

B.

L'accordo tecnico disciplina il necessario supporto logistico fornito dall'esercito turco, le questioni relative allo statuto, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari derivanti da questa partecipazione.

C.

368 354 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 28 aprile 2015. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

5242

FF 2016

5.1.7

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercitazione militare «NIGHTWAY», concluso il 13 ottobre 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un addestramento intensivo di 4 settimane in Norvegia, che in particolare comprende voli notturni e voli in condizioni difficili. Funge inoltre da base per svolgere esercitazioni di difesa contraerea con le Forze aeree norvegesi.

B.

L'accordo tecnico disciplina sia questioni relative allo statuto dei partecipanti svizzeri sia il supporto logistico fornito dall'esercito norvegese e le spese che ne derivano; rinvia inoltre alle norme di procedura applicabili.

C

813 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 13 ottobre 2015 e la sua durata di validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

5243

FF 2016

5.1.8

Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e l'Aeronautica militare francese, concernente un addestramento comune sulla base aerea di Emmen, concluso il 1° maggio 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina la visita della base aerea di Emmen da parte della scuola di pilotaggio dell'Aeronautica militare francese, dal 4 all'8 maggio 2015.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti francesi, il supporto logistico e le modalità relative ai voli d'istruzione in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 1° maggio 2015. La sua validità era limitata alla durata complessiva del soggiorno della delegazione francese in Svizzera, se del caso, fino al pagamento delle spese risultanti da questa visita.

5244

FF 2016

5.1.9

Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia, rappresentata dal suo Ministero della difesa, concernente la formazione di un equipaggio di carro armato al CIM di Thun, concluso il 14 settembre 2015

A.

L'accordo di attuazione disciplina la partecipazione di un equipaggio di carro armato dell'esercito norvegese (5 persone) alla formazione impartita dall'Esercito svizzero al Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun (CIM), dal 17 settembre 2015 all'8 aprile 2016.

B.

L'accordo tecnico disciplina sia questioni relative allo statuto dei partecipanti norvegesi sia la procedura inerente il supporto logistico fornito dalla Parte contraente ospitante durante la formazione dei militari norvegesi, in particolare in materia di spese di vitto, alloggio e viaggio.

C.

6 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo di attuazione è entrato in vigore il 14 settembre 2015. La sua validità era limitata alla durata della formazione o al completamento di tutti gli aspetti legati a questa formazione.

5245

FF 2016

5.1.10

Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Germania, rappresentata dal suo Ministero della difesa, concernente la partecipazione di militari dell'esercito tedesco all'esercitazione TIRO ALTO 2015, concluso il 9 novembre 2015

A.

L'accordo di attuazione disciplina la partecipazione di militari dell'esercito tedesco all'esercitazione TIRO ALTO 2015, organizzata in Svizzera dall'8 al 14 novembre 2015. Si tratta di un'esercitazione d'artiglieria in alta montagna (Sempione).

B.

L'accordo di attuazione disciplina il supporto generale fornito dal Paese ospitante, in questo caso la Svizzera, ai militari dell'esercito tedesco che partecipano all'esercitazione, in particolare le prestazioni logistiche, le questioni organizzative, lo statuto giuridico di tali militari, la responsabilità civile, la protezione delle informazioni e gli aspetti finanziari di quest'operazione.

C.

5 500 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo di attuazione è entrato in vigore il 9 novembre 2015. La sua validità era limitata alla durata della formazione o al completamento di tutti gli aspetti legati a questa formazione.

5246

FF 2016

5.1.11

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Austria, rappresentata dal Ministero federale della difesa e dello sport, concernente la partecipazione di militari dell'esercito austriaco all'esercitazione TIRO ALTO 2015 organizzata in Svizzera, concluso il 12 novembre 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di militari dell'esercito austriaco all'esercitazione TIRO ALTO 2015, organizzata in Svizzera dall'8 al 14 novembre 2015. Si tratta di un'esercitazione d'artiglieria in alta montagna (Sempione).

B.

L'accordo tecnico disciplina il supporto generale fornito dal Paese ospitante, in questo caso la Svizzera, ai militari dell'esercito austriaco che partecipano all'esercitazione, in particolare le prestazioni logistiche, le questioni organizzative, lo statuto giuridico di tali militari, la responsabilità civile, la protezione delle informazioni e gli aspetti finanziari di quest'operazione.

C.

1 500 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico di attuazione è entrato in vigore il 12 novembre 2015. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione o al completamento di tutti gli aspetti ad essa legati.

5247

FF 2016

5.1.12

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Austria, rappresentata dal Ministero federale della difesa e dello sport, concernente il progetto pilota di scambio di reclute della fanteria 2016 tra la Svizzera e l'Austria, concluso il 10 novembre 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina lo scambio reciproco tra l'Esercito svizzero e quello austriaco di fanti nell'ambito di attività legate all'istruzione sulla loro arma e suddivise in più fasi tra il 2 novembre 2015 e il 1° luglio 2016, in Austria e in Svizzera.

B.

L'accordo tecnico sancisce ogni fase dell'istruzione, disciplina gli aspetti logistici, le modalità di entrata nei due Paesi e lo statuto giuridico dei militari.

C.

2 100 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico, che può essere denunciato in ogni momento unilateralmente, è entrato in vigore il 10 novembre 2015 e sarà valido fino alla conclusione del progetto d'istruzione o fino alla conclusione di quest'esercitazione oppure fino al completamento di tutti gli aspetti ad essa legati.

5248

FF 2016

5.1.13

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente uno scambio a scopo di addestramento tra il Frogman Corps danese e il Comando delle Forze speciali svizzere, concluso il 4 maggio 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di militari dell'esercito svizzero ad addestramenti specializzati in Danimarca e la partecipazione di militari dell'esercito danese ad analoghi addestramenti in Svizzera, nonché le prestazioni logistiche fornite durante ognuno di questi addestramenti.

B.

L'accordo tecnico disciplina il supporto generale fornito dallo Stato ospitante ai militari dello Stato partecipante, in particolare per quanto riguarda le relazioni finanziarie, lo statuto giuridico del personale che si trova sul territorio straniero e le questioni concernenti le armi, le munizioni, le cure mediche e le informazioni classificate.

C.

12 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 4 maggio 2015. Rimane in vigore fino al saldo di tutte le pretese finanziarie.

5249

FF 2016

5.1.14

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente il soggiorno di un allievo pilota e di un monitore di volo francesi presso la scuola di piloti delle Forze aeree, concluso il 22 ottobre 2015

A.

L'accordo tecnico consente l'integrazione di un allievo pilota e di un monitore di volo francesi nella scuola di piloti delle Forze aeree. Mentre l'allievo pilota effettua la sua formazione su PC-7 e PC-21 nel 2016 e 2017, il monitore di volo segue il corso di transizione su PC-7 e PC-21 a partire da ottobre 2015, prima di esercitare la funzione di istruttore di volo presso la scuola di piloti, dall'inizio del 2016 a ottobre 2018.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei due partecipanti francesi e la compensazione delle spese legate all'istruzione nell'ambito del rifornimento in volo.

C.

2,289 milioni di franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 22 ottobre 2015 e vi rimane fino al 31 ottobre 2018.

5250

FF 2016

5.1.15

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2015» ad Albacete, concluso il 14 settembre 2015

A.

L'accordo tecnico ha permesso la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2015», dal 14 settembre al 9 ottobre 2015 ad Albacete in Spagna.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

178 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 14 settembre 2015 e la sua validità era limitata alla durata del soggiorno dei partecipanti svizzeri in Spagna.

5251

FF 2016

5.1.16

Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Francia, rappresentata dal Ministero della difesa, concernente la partecipazione a un'istruzione sui lavori di brillamento, concluso il 26 novembre 2015

A.

L'accordo di attuazione disciplina gli aspetti logistici della partecipazione di tre militare di carriera a un'istruzione sui lavori di brillamento impartita in Francia.

B.

La partecipazione su invito della Francia ha permesso a tre militari di carriera della Formazione d'addestramento del genio/salvataggio di perfezionarsi in vari lavori di brillamento.

C.

720 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo di attuazione è entrato in vigore il 26 novembre 2015 e la sua durata di validità è limitata alla durata dell'istruzione.

5252

FF 2016

5.2

Accordi per il promovimento della pace

5.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e il Dipartimento del sostegno alle missioni delle Nazioni Unite (UNDFS) concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU, concluso il 2 luglio 2015

A.

L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU (assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici ecc.). Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri e le questioni relative alla responsabilità civile.

Fa seguito alla Convenzione di durata determinata siglata il 1° aprile 2015.

L'accordo è stato concluso poiché era necessario disciplinare un punto rimasto in sospeso in materia di sicurezza.

B.

L'accordo si basa sulla decisione del Consiglio federale del 15 ottobre 2014 di autorizzare il DDPS a inviare esperti svizzeri al quartier generale di missioni di pace dell'ONU.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2015 ed era valido fino a fine marzo 2016. Prevedeva un preavviso di disdetta di un mese.

5253

FF 2016

5.2.2

Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, rappresentata dall'UNOPS, concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri alla MINURSO, concluso l'8 settembre 2015

A.

L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri alla Missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara Occidentale (MINURSO): definizione dei processi, assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici e alloggi, inclusione nel dispositivo di sicurezza ecc. Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri, i loro privilegi, la loro immunità diplomatica e le questioni relative alla responsabilità civile.

B.

L'accordo quadro si basa sulla decisione del Consiglio federale del 20 agosto 2014 che autorizza il DDPS a inviare esperti svizzeri alla MINURSO. Si applica a tutti gli specialisti inviati alla MINURSO. Sostituisce pertanto la vecchia prassi che prevedeva la conclusione di «condizioni d'impiego» per ogni militare inviato, semplificando così notevolmente la procedura.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore l'8 settembre 2015 e vi rimane a tempo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5254

FF 2016

5.2.3

Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, rappresentata dall'UNOPS, concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri alla MINUS, concluso l'8 settembre 2015

A.

L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri alla Missione delle Nazioni Unite in Sudan (MINUS): definizione dei processi, assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici e alloggi, inclusione nel dispositivo di sicurezza ecc.

Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri, i loro privilegi, la loro immunità diplomatica e le questioni relative alla responsabilità civile.

B.

L'accordo quadro si basa sulla decisione del Consiglio federale dell'11 marzo 2011 di autorizzare il DDPS a inviare esperti svizzeri alla MINUS. Si applica a tutti gli specialisti inviati alla MINUS. Sostituisce pertanto la vecchia prassi che prevedeva la conclusione di «condizioni d'impiego» per ogni militare inviato, semplificando così notevolmente la procedura.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore l'8 settembre 2015 e vi rimane a tempo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5255

FF 2016

5.2.4

Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, rappresentata dall'UNOPS, concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri alla MONUC, concluso l'8 settembre 2015

A.

L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri alla Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (MONUC): definizione dei processi, assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici e alloggi, inclusione nel dispositivo di sicurezza ecc. Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri, i loro privilegi, la loro immunità diplomatica e le questioni relative alla responsabilità civile.

B.

L'accordo quadro si basa sulla decisione del Consiglio federale dell'11 marzo 2011 di autorizzare il DDPS a inviare esperti svizzeri alla MONUC. Si applica a tutti gli specialisti inviati alla MONUC. Sostituisce pertanto la vecchia prassi che prevedeva la conclusione di «condizioni d'impiego» per ogni militare inviato, semplificando così notevolmente la procedura.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore l'8 settembre 2015 e vi rimane a tempo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5256

FF 2016

5.2.5

Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, rappresentata dall'UNOPS, concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri alla MINUSMA, concluso l'8 settembre 2015

A.

L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri alla Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA): definizione dei processi, assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici e alloggi, inclusione nel dispositivo di sicurezza ecc. Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri, i loro privilegi, la loro immunità diplomatica e le questioni relative alla responsabilità civile.

B.

L'accordo quadro si basa sulla decisione del Consiglio federale del 14 agosto 2013 di autorizzare il DDPS a inviare esperti svizzeri alla MINUSMA. Si applica a tutti gli specialisti inviati alla MINUSMA. Sostituisce pertanto la vecchia prassi che prevedeva la conclusione di «condizioni d'impiego» per ogni militare inviato, semplificando così notevolmente la procedura.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore l'8 settembre 2015 e vi rimane a tempo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5257

FF 2016

5.2.6

Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, rappresentata dall'UNOPS, concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri al quartier generale di missioni di pace dell'ONU, a New York, concluso l'8 settembre 2015

A.

L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU per le missioni di mantenimento della pace, a New York: definizione dei processi, assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici e alloggi, inclusione nel dispositivo di sicurezza, ecc. Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri, i loro privilegi, la loro immunità diplomatica e le questioni relative alla responsabilità civile.

B.

L'accordo quadro si basa sulla decisione del Consiglio federale del 15 ottobre 2015 di autorizzare il DDPS a inviare esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore l'8 settembre 2015 e vi rimane a tempo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

5258

FF 2016

5.2.7

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi concernente l'integrazione di militari dell'Esercito svizzero nel contingente olandese a sostegno della MINUSMA, concluso il 7 maggio 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina l'istruzione e l'integrazione di militari non armati dell'Esercito svizzero nel contingente olandese nell'ambito del sostegno alla Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA).

B.

L'accordo tecnico prevede la descrizione del sostegno reciproco generale e disciplina inoltre il quadro giuridico applicabile, le competenze e le responsabilità, gli aspetti finanziari di questa collaborazione bilaterale in materia d'istruzione e impiego nell'ambito della MINUSMA.

C.

Nessuna

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 7 maggio 2015. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di 90 giorni.

5259

FF 2016

5.2.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e l'ONU, Dipartimento di supporto sul campo (DFS), concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di specialisti svizzeri al quartier generale dell'ONU, concluso il 19 marzo 2015

A.

L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU: assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici ecc. Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri e le questioni relative alla responsabilità civile.

B.

L'accordo si basa sulla decisione del Consiglio federale del 15 ottobre 2014 di autorizzare il DDPS a inviare esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU per le missioni di promovimento della pace.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore il 1° aprile 2015 ed è scaduto il 31 luglio 2015.

5260

FF 2016

5.3

Altri accordi internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.3.1

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente il settore d'allenamento transfrontaliero delle Forze aeree EUC 25, concluso il 25 febbraio 2015

A.

L'accordo disciplina i confini geografici e le condizioni d'utilizzo del settore d'allenamento transfrontaliero nel Giura.

B.

L'accordo sostituisce quello concluso nel 2002. In relazione all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo «Europe Central» (Functional Airspace Block Europe Central, FABEC), il cui scopo è utilizzare più efficacemente lo spazio aereo degli Stati contraenti (Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera), occorre in particolare adattare le procedure di decollo dall'aeroporto di Cointrin.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d abrogata LOGA.

E.

L'accordo è concluso per una durata indeterminata. È entrato in vigore il 25 febbraio 2015. Può essere disdetto in qualsiasi momento da ciascuno Stato contraente mediante preavviso di un anno. Per di più, l'accordo può essere sospeso in ogni momento per motivi d'interesse nazionale.

5261

FF 2016

5.3.2

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, la Germania, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Finlandia, la Francia, l'Italia, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Svezia e la Repubblica Ceca concernente il supporto fornito dalla nazione ospitante durante l'esercitazione della NATO «Trial EMBOW XV», concluso il 15 settembre 2015

A.

L'accordo tecnico disciplina l'effettuazione di voli di collaudo speciali da parte delle Forze aeree svizzere nel quadro del Partenariato per la pace (PpP) della NATO sopra l'area del centro tecnico per le armi e le munizioni delle Forze armate tedesche (WTD 91) a Meppen / Germania, allo scopo di testare l'efficacia dei sistemi integrati d'autoprotezione in relazione a vari tipi di ogive di missili balistici.

B.

L'accordo tecnico contiene disposizioni relative alle procedure da rispettare, alla logistica, allo statuto del personale che partecipa a quest'operazione e agli aspetti finanziari. I voli di collaudo non si basano né su scenari o situazioni particolari né su ipotetiche minacce. Armasuisse è presente sul posto con una specifica attrezzatura test allo scopo di registrare i dati ottenuti e di poterli in seguito valutare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM e articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 15 settembre 2015. È valido durante la durata di partecipazione e, se del caso, fino alla liquidazione di tutti aspetti finanziari connessi.

5262

FF 2016

5.3.3

Accordo di attuazione tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Finlandia, rappresentata dal suo Ministero della difesa, concernente lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie per le reti di comunicazione ad alta capacità e il collegamento di sistemi C4IS, concluso il 30 ottobre 2015

A.

L'accordo d'attuazione disciplina lo scambio d'informazioni, di materiale e di dati quale preludio allo sviluppo e all'utilizzo di nuove tecnologie per le reti di comunicazione ad alta capacità e al collegamento di sistemi C4IS.

B.

L'accordo d'attuazione è stato concluso alla luce dell'interesse condiviso per le tecnologie impiegate su reti di comunicazione ad alta capacità e per il collegamento di sistemi C4IS. Il suo obiettivo è in particolare quello d'integrare, sviluppare, valutare e testare queste tecnologie.

C.

Nessuna. I costi di materiale sono disciplinati in un contratto d'acquisto separato.

D.

Articolo 109b LM.

E.

L'accordo di attuazione è entrato in vigore il 30 ottobre 2015 e ha una validità massima di quattro anni.

5263

FF 2016

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Accordo quadro tra la Svizzera e Frontex che disciplina le modalità di finanziamento della partecipazione della Svizzera alle attività operative di Frontex, concluso il 17 febbraio 2015

A.

L'accordo quadro disciplina le modalità di finanziamento e di rimborso della partecipazione della Svizzera alle attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). Inoltre precisa i rispettivi ruoli e responsabilità del Corpo delle guardie di confine e di Frontex durante le attività operative di Frontex.

B.

La conclusione di quest'accordo quadro fa seguito a un accordo simile giunto a scadenza e disciplina in modo provvisorio la situazione fino all'entrata in vigore del nuovo accordo quadro, il 28 marzo 2015

C.

Nessuna.

D.

Articolo 92 capoverso 4 della legge sulle dogane (RS 631.0).

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore il 17 febbraio 2015 ed è scaduto il 17 agosto 2015.

5264

FF 2016

6.2

Accordo quadro tra la Svizzera e Frontex che disciplina le modalità di finanziamento della partecipazione della Svizzera alle attività operative di Frontex, concluso il 28 marzo 2015

A.

L'accordo quadro disciplina le modalità di finanziamento e di rimborso della partecipazione della Svizzera alle attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). Inoltre precisa i rispettivi ruoli e responsabilità del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) e di Frontex durante le attività operative di Frontex.

B.

La conclusione di quest'accordo quadro fa seguito a un accordo simile giunto a scadenza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 92 capoverso 4 della legge sulle dogane (RS 631.0).

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore il 28 marzo 2015 ed è valido quattro anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

5265

FF 2016

6.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SFI, e l'Irlanda, rappresentata dall'amministrazione fiscale irlandese, concernente l'interpretazione dell'articolo 3 capoverso 3 della Convenzione dell'8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificato dal protocollo del 26 gennaio 2012, concluso il 18 settembre 2015

A.

L'accordo concerne le situazioni in cui persone residenti in Irlanda conseguono redditi attraverso una società di persone svizzera. Si conviene che in casi simili l'Irlanda ha il diritto d'imporre i redditi di queste persone, anche se questi ultimi non sono direttamente associati alla società di persone svizzera, nella misura in cui i redditi in questione possano essere loro attribuiti in base al diritto fiscale irlandese.

B.

L'obiettivo dell'accordo è quello di evitare casi particolari di abuso della Convenzione sulla doppia imposizione tra la Svizzera e l'Irlanda.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 capoverso 3 della Convenzione dell'8 agosto 1966 tra la Svizzera e l'Irlanda intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.944.11).

E.

L'accordo non prevede disposizioni relative alla sua entrata in vigore o alle modalità di denuncia.

5266

FF 2016

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2007 453), messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2009 4197) e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (FF 2014 3525) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi del contributo all'allargamento in favore dei dieci nuovi membri che hanno aderito nel 2004 sono stati totalmente impegnati fino al secondo semestre del 2012 mentre quelli per la Bulgaria e la Romania fino alla fine del 2014. I contributi per la Croazia verranno impegnati fino al primo semestre del 2017. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario alle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

5267

FF 2016

7.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri e l'agenzia di promozione delle PMI, concernente il progetto di sostegno metodologico per lo sviluppo di acquisti pubblici sostenibili in Bulgaria, concluso il 18 marzo 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del progetto di sostegno metodologico per lo sviluppo di acquisti pubblici sostenibili in Bulgaria, finanziato dal contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere l'applicazione di criteri di sostenibilità nei mercati pubblici in Bulgaria e di promuovere l'offerta di prodotti e servizi ecologici provenienti dal settore privato.

C.

463 250 franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2015 ed è valido fino al 18 settembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5268

FF 2016

7.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'ambiente e della gestione delle acque, concernente il progetto di smaltimento rispettoso dell'ambiente dei pesticidi obsoleti e altri prodotti fitosanitari, concluso il 21 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto di smaltimento rispettoso dell'ambiente dei pesticidi obsoleti e altri prodotti fitosanitari, finanziato dal contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo si prefigge di eliminare in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente, circa 4500 tonnellate di pesticidi tossici dell'epoca comunista e di risanare vecchi depositi contaminati.

C.

19,929098 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 aprile 2015 ed è valido fino al 31 maggio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5269

FF 2016

7.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'ambiente e della gestione delle acque, concernente i progetti pilota per la raccolta rispettosa dell'ambiente e l'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi, concluso il 21 aprile 2015

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione dei progetti pilota per la raccolta rispettosa dell'ambiente e l'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi, finanziato dal contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'obiettivo dell'accordo è aiutare la Bulgaria a elaborare una strategia nazionale per far fronte ai rifiuti domestici pericolosi. I sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti devono essere testati in diversi progetti pilota in vari comuni.

C.

7,499776 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 aprile 2015 ed è valido fino al 31 maggio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5270

FF 2016

7.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Bulgaria, rappresentata dal Consiglio dei ministri, il municipio di Sofia e la società pubblica per il trasporto elettrico di Sofia, concernente il progetto di tram moderni per la città di Sofia, concluso il 15 ottobre 2015

A.

L'accordo concerne le modalità di attuazione del progetto a favore di tram moderni per la città di Sofia, finanziato dal contributo svizzero all'allargamento dell'UE.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare la qualità e il confort dei trasporti pubblici di Sofia con la consegna di un massimo di 28 vecchi tram della società di trasporti pubblici basilese (Basler Verkehrs-Betriebe) e di elaborare uno studio sulla mobilità multimodale.

C.

2,55 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5271

FF 2016

7.1.5

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto d'istituzionalizzazione del concetto europeo e label «Città dell'energia», concluso il 2 aprile 2015

A.

L'accordo concerne il progetto d'istituzionalizzazione del concetto europeo e label «Città dell'energia» in Romania.

B.

L'obiettivo dell'accordo è sostenere la Romania per quanto riguarda l'introduzione del concetto europeo e label «Città dell'energia», sviluppato in Svizzera per una politica energetica duratura. Si tratta di una gestione di qualità e di un sistema di certificazione per città e comuni.

C.

350 000 franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5272

FF 2016

7.1.6

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di gestione moderna ed efficace dell'illuminazione dell'infrastruttura pubblica nella città rumena di Suceava, concluso il 2 aprile 2015

A.

L'accordo concerne il progetto di gestione moderna ed efficace dell'illuminazione dell'infrastruttura pubblica nella città rumena di Suceava.

B.

L'accordo si prefigge di sostenere la città rumena di Suceava nei suoi sforzi per modernizzare l'infrastruttura d'illuminazione pubblica e di ridurre le emissioni di CO2 in previsione dell'adozione di una politica energetica urbana sostenibile. Sarà accompagnato dall'introduzione di una gestione di qualità, di un sistema di certificazione e di un partenariato istituzionale.

C.

5,238108 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2015 ed è valido fino al 2 ottobre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5273

FF 2016

7.1.7

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED nella città rumena di Arad, concluso il 28 maggio 2015

A.

L'accordo concerne il progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED nella città rumena di Arad.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare la qualità e l'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica grazie all'impiego di lampade LED nella città rumena di Arad.

C.

2,762049 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2015 ed è valido fino al 28 maggio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5274

FF 2016

7.1.8

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano nella città rumena di Brasov, concluso il 25 giugno 2015

A.

L'accordo concerne il progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano nella città rumena di Brasov.

B.

L'accordo si prefigge di risparmiare energia e di ridurre le emissioni di CO 2 ripristinando la rete di riscaldamento urbano nella città rumena di Brasov.

C.

4,370730 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2015 ed è valido fino al 25 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5275

FF 2016

7.1.9

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di promozione del potenziale d'esportazione delle PMI rumene, concluso il 17 giugno 2015

A.

L'accordo concerne il progetto di promozione del potenziale d'esportazione delle PMI rumene a Cluj-Napoca.

B.

L'obiettivo dell'accordo è migliorare il potenziale d'esportazione delle PMI locali allo scopo di contribuire allo sviluppo economico delle due regioni rumene più povere del Paese.

C.

2,5 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2015 ed è valido fino al 17 febbraio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5276

FF 2016

7.1.10

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED nella città rumena di Cluj-Napoca, concluso il 9 luglio 2015

A.

L'accordo concerne il progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED nella città rumena di Cluj-Napoca.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare la qualità e l'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica grazie all'impiego di lampade LED nella città rumena di Cluj-Napoca.

C.

1,605 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2015 ed è valido fino al 9 gennaio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5277

FF 2016

7.1.11

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano nella città rumena di Arad, concluso il 16 luglio 2015

A.

L'accordo concerne il progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano nella città rumena di Arad.

B.

L'obiettivo dell'accordo è ripristinare la rete di riscaldamento urbano nella città rumena di Arad. Parallelamente al ripristino delle condutture, la centrale termica esistente viene trasformata in modo tale da produrre acqua calda a partire dalla biomassa e dal gas naturale.

C.

6,586650 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 luglio 2015 ed è valido fino al 16 gennaio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5278

FF 2016

7.1.12

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di ripristino energetico degli edifici pubblici nella città rumena di Brasov, concluso il 23 luglio 2015

A.

L'accordo concerne il progetto di ripristino energetico degli edifici pubblici nella città rumena di Brasov.

B.

L'obiettivo dell'accordo è ripristinare d'efficacia energetica degli edifici pubblici nella città rumena di Brasov.

C.

2,08 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2015 ed è valido fino al 23 luglio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5279

FF 2016

7.1.13

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di sostituzione degli autobus diesel con autobus elettrici nella città rumena di Cluj-Napoca, concluso il 29 luglio 2015

A.

L'accordo concerne il progetto di sostituzione degli autobus diesel con autobus elettrici nella città rumena di Cluj-Napoca.

B.

L'accordo si prefigge di ridurre il consumo energetico e di migliorare la qualità dell'aria sostituendo i bus diesel con bus elettrici nella città rumena di Cluj-Napoca.

C.

6,456938 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 luglio 2015 ed è valido fino al 29 gennaio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5280

FF 2016

7.1.14

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di promozione dei veicoli elettrici nella città rumena di Suceava, concluso il 30 luglio 2015

A.

L'accordo concerne il progetto di promozione dei veicoli elettrici nella città rumena di Suceava.

B.

L'accordo si prefigge di ridurre il consumo energetico e di migliorare la qualità dell'aria promuovendo i veicoli elettrici nella città rumena di Suceava.

C.

2,0391 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2015 ed è valido fino al 30 luglio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5281

FF 2016

7.1.15

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il progetto di ripristino dell'efficacia energetica delle scuole pubbliche nella città rumena di Cluj-Napoca, concluso il 27 agosto 2015

A.

L'accordo concerne il progetto di ripristino dell'efficacia energetica delle scuole pubbliche nella città rumena di Cluj-Napoca.

B.

L'obiettivo dell'accordo è ripristinare d'efficacia energetica delle scuole pubbliche nella città rumena di Cluj-Napoca.

C.

1,407343 milioni di franchi.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2015 ed è valido fino al 27 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5282

FF 2016

7.2

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139) Credito quadro relativo alla cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e in tre regioni dell'ex Unione Sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldova e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. La SECO concentra il proprio impegno sull'approvvigionamento energetico e idrico, sullo smaltimento delle acque luride dei centri urbani, sull'efficienza energetica nella produzione industriale e sulla riduzione delle emissioni di CO2. Temi globali in questo ambito sono le risorse idriche e il clima. Altri temi centrali sono il miglioramento delle condizioni di investimento per le imprese, il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche e della politica finanziaria ed economica e lo sviluppo del settore finanziario. Il coinvolgimento dei Paesi partner nelle catene di valore aggiunto globali e il sostegno fornito loro nell'ambito dell'adesione all'OMC sono anch'essi aspetti importanti del programma della SECO (temi globali Finanza e commercio e Migrazione per quanto riguarda i riflussi di denaro). L'incoraggiamento della governance economica è un tema trasversale di particolare importanza per l'intero programma.

5283

FF 2016

7.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei Ministri, concernente l'assistenza finanziaria per il secondo progetto volto a rafforzare le competenze per lo sviluppo d'infrastrutture importanti per il settore del gas in Albania, concluso il 18 marzo 2015

A.

L'accordo definisce l'assistenza finanziaria offerta dalla Svizzera per il secondo progetto volto a rafforzare le competenze per lo sviluppo d'infrastrutture importanti per il settore del gas in Albania.

B.

L'obiettivo dell'accordo è migliorare lo sviluppo del mercato del gas albanese e la gestione dei progetti d'infrastrutture per il gas.

C.

6,6 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5284

FF 2016

7.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Kirghizistan concernente un'assistenza finanziaria per il progetto «Naryn Water and Wastewater», concluso il 23 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento del progetto «Naryn Water and Wastewater».

B.

L'accordo si prefigge di attuare il progetto con la BERS.

C.

3,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2015 e vi rimane fino a che tutte le Parti avranno soddisfatto i loro obblighi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5285

FF 2016

7.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto sull'acqua a Naryn, concluso il 22 ottobre 2015

A.

L'accordo disciplina le attività assegnate alla BERS, l'importo del contributo svizzero e le condizioni d'utilizzo dei fondi.

B.

L'obiettivo dell'accordo è rinnovare le infrastrutture per l'acqua potabile e i sistemi di igiene sanitaria nella città di Naryn, rafforzando le capacità istituzionali della sua società idrica.

C.

4,05 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 ottobre 2015 ed è valido fino alla conclusione del progetto o fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5286

FF 2016

7.2.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il progetto «Tajik Water Fase II», concluso il 12 marzo 2015

A.

L'accordo definisce il sostegno finanziario a favore del progetto «Tajik Water Fase II».

B.

L'obiettivo dell'accordo è rinnovare l'approvvigionamento idrico in cinque città del Tagikistan.

C.

9 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2015 e vi rimane fino a che tutte le Parti avranno soddisfatto i loro obblighi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi oppure con effetto immediato in caso di violazione grave di una sua clausola.

5287

FF 2016

7.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ucraina, rappresentata dal Servizio nazionale veterinario e fitosanitario, concernente il progetto di controllo della sicurezza della catena alimentare ucraina basato su una ponderazione del rischio, concluso il 30 giugno 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari per quanto riguarda l'attuazione del progetto sopraccitato.

B.

L'obiettivo dell'accordo è sostenere l'Ucraina nel controllo della catena del valore del latte.

C.

2,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2015 ed è valido fino al 31 luglio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5288

FF 2016

7.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, dell'edilizia e dei servizi comunali e della città di Zhytomyr, concernente il supporto tecnico e finanziario per il progetto «Efficienza energetica Zhytomyr», concluso il 7 maggio 2015

A.

L'accordo definisce il sostegno della città di Zhytomyr da parte della SECO per il progetto «Efficienza energetica Zhytomyr».

B.

L'obiettivo dell'accordo è fornire un supporto finanziario e tecnico alla città di Zhytomyr per l'attuazione del progetto «Efficienza energetica Zhytomyr».

C.

15,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2015 ed è valido fino al 31 luglio 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5289

FF 2016

7.2.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità dell'AFSA, concluso il 22 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione delle misure di sostegno tecnico volte a sviluppare e rafforzare le capacità professionali dell'autorità di sorveglianza finanziaria albanese (AFSA) per sorvegliare il settore dei fondi d'investimento e a rafforzare il quadro normativo per il mercato obbligazionario.

B.

L'obiettivo dell'accordo è rafforzare le capacità dell'AFSA affinché possa gestire i rischi inerenti ai mercati dei capitali e garantire la stabilità del settore non bancario.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2014 ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5290

FF 2016

7.3

Messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la cooperazione internazionale 2013­2016 (FF 2012 2139): Credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. Nell'esecuzione dei provvedimenti di politica economica e commerciale la SECO fa riferimento a tale obiettivo; in tale contesto sono particolarmente importanti il promovimento di una crescita economica sostenibile nei Paesi in sviluppo e una globalizzazione favorevole allo sviluppo, rispettosa dell'ambiente e socialmente sostenibile. La cooperazione economica allo sviluppo della SECO si concentra su cinque temi prioritari: rafforzare la politica economica e finanziaria; sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani; sostenere il settore privato e l'imprenditoria; promuovere il commercio sostenibile e incentivare una crescita rispettosa del clima. La SECO opera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Middle Income Countries, MIC). Fra i Paesi prioritari figurano il Sudafrica, la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, la Tunisia e il Vietnam. Oltre alle misure bilaterali, è determinante una stretta collaborazione con le organizzazioni specializzate nel settore commerciale, quali l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

5291

FF 2016

7.3.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Egitto concernente il progetto di miglioramento della gestione dei rifiuti ospedalieri pericolosi con il Ministero della salute e della popolazione, concluso il 19 gennaio 2015

A.

L'accordo definisce il miglioramento delle cure sanitarie e della gestione dei rifiuti ospedalieri pericolosi.

B.

L'accordo si prefigge di costruire due inceneritori di rifiuti ospedalieri nel Governatorato di Dakhaleya, di rafforzare le istituzioni e d'istituire un dialogo politico per migliorare le condizioni quadro per la gestione di tali rifiuti.

C.

9,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 gennaio 2015 e vi rimarrà fino a che tutte le Parti avranno soddisfatto i loro obblighi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi oppure con effetto immediato in caso di violazione sostanziale dei suoi obiettivi.

5292

FF 2016

7.3.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Egitto concernente la seconda fase del programma di miglioramento dei servizi di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico, concluso il 7 maggio 2015

A.

L'accordo definisce il miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di scarico nei Governorati di Qena, Sohag, Assiout e Minya.

B.

L'accordo si prefigge di migliorare le condizioni di salute di circa 15,3 milioni di persone garantendo loro un accesso adeguato all'acqua potabile e a sistemi di evacuazione delle acque di scarico sicuri, nonché di rafforzare le capacità nelle società idriche delle regioni interessate.

C.

13 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi oppure con effetto immediato in caso di violazione sostanziale dei suoi obiettivi.

5293

FF 2016

7.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Ghana concernente il progetto «Sostegno del settore dell'energia elettrica in Ghana nel quadro della terza fase del Ghana Energy Development and Access Project», concluso il 13 aprile 2015

A.

L'accordo prevede la promozione delle energie rinnovabili e un approvvigionamento di energia elettrica migliore e affidabile.

B.

L'accordo si prefigge di ridurre la povertà e di favorire lo sviluppo economico del Ghana.

C.

21 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 aprile 2015 e vi riane fino a che tutte le Parti avranno soddisfatto i loro obblighi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5294

FF 2016

7.3.4

Accordo tra la Svizzera e il Ghana concernente l'aiuto budgetario generale 2015­2017, concluso il 9 novembre 2015

A.

L'accordo concerne un aiuto budgetario generale versato dalla Svizzera a favore del Ghana per il periodo 2015­2017.

B.

L'accordo si prefigge di ridurre la povertà e di attuare una strategia di sviluppo.

C.

15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 novembre 2015. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5295

FF 2016

7.3.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Perù, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Agenzia peruviana per la cooperazione internazionale (APCI), concernente l'attuazione di un programma di rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche a livello subterritoriale, concluso il 9 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione di misure di assistenza tecnica per l'attuazione di un programma di rafforzamento delle finanze pubbliche a livello subterritoriale per il periodo 2015­2019.

B.

L'accordo definisce il contributo svizzero per l'attuazione di misure di assistenza tecnica e di formazione a favore di 8­10 Governi regionali e municipali peruviani.

C.

6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2015 e copre il periodo dal 9 ottobre 2015 al 30 dicembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5296

FF 2016

7.3.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Perù, rappresentato dall'Agenzia peruviana per la cooperazione internazionale (APCI) e dal Ministero peruviano dell'ambiente, concernente il progetto d'oro responsabile, concluso il 9 gennaio 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari nell'attuazione del progetto in questione.

B.

L'accordo si prefigge di promuovere il rispetto di criteri di responsabilità sociale e ambientale da parte delle piccole miniere e delle miniere artigianali in Perù e di offrire mercati sostenibili all'oro estratto da queste miniere.

C.

2,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 gennaio 2015 ed è valido fino all'8 gennaio 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5297

FF 2016

7.3.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Perù concernente il progetto di sostegno della agenda nazionale sulla competitività, concluso il 12 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce il sostegno dell'agenda peruviana sulla competitività per il periodo 2014 - 2018.

B.

L'obiettivo dell'accordo è rafforzare la competitività internazionale del settore privato peruviano grazie a misure di assistenza tecnica e di formazione mirate.

C.

6,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2015 e copre il periodo dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

5298

FF 2016

7.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Serbia concernente il progetto «Technoparc Belgrado - il nuovo strumento d'esportazione serbo», concluso il 12 giugno 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari nell'attuazione del progetto in questione.

B.

L'obiettivo dell'accordo è promuovere e rafforzare le attività del Technoparc di Belgrado e di favorire le esportazioni serbe nell'ambito delle alte tecnologie.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5299

FF 2016

7.3.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Serbia concernente il progetto di rafforzamento dell'assistenza alla Serbia nel processo di adesione all'OMC, concluso il 6 novembre 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari nell'attuazione del progetto in questione.

B.

L'obiettivo dell'accordo è assistere la Serbia nel processo di adesione all'OMC e nell'attuazione degli accordi OMC.

C.

420 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2015 ed è valido fino al 30 settembre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5300

FF 2016

7.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca asiatica di sviluppo concernente l'aumento della capacità della Banca asiatica di sviluppo mediante trasferimento di mezzi finanziari del Fondo asiatico di sviluppo, concluso il 19 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce gli adeguamenti delle direttive del Fondo asiatico di sviluppo. Esse sanciscono la fine dell'attribuzione di prestiti del Fondo asiatico di sviluppo a condizioni preferenziali e il trasferimento di gran parte dei mezzi finanziari del Fondo nelle riserve ordinarie della Banca asiatica di sviluppo.

B.

L'obiettivo dell'accordo è rafforzare la capacità finanziaria della Banca asiatica di sviluppo senza apporto di nuovi capitali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 febbraio 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

5301

FF 2016

7.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca asiatica di sviluppo concernente il fondo per la resilienza urbana di fronte ai cambiamenti climatici, concluso il 30 ottobre 2015

A.

L'accordo disciplina l'obbiettivo delle attività che la Banca asiatica di sviluppo deve svolgere e le condizioni relative al contributo svizzero al Fondo per la resilienza urbana di fronte ai cambiamenti climatici.

B.

L'obiettivo dell'accordo è rafforzare la resilienza delle città asiatiche di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

C.

10 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

5302

FF 2016

7.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca asiatica di sviluppo concernente la modernizzazione della gestione delle entrate fiscali in determinati governi locali in Indonesia, concluso il 4 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di versamento del contributo svizzero al progetto di assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo per la modernizzazione della gestione delle entrate fiscali in determinati governi locali in Indonesia.

B.

L'accordo prevede misure d'assistenza tecnica attuate dalla Banca asiatica di sviluppo allo scopo di modernizzare la gestione delle entrate fiscali in determinati governi locali in Indonesia.

C.

5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2015 e copre il periodo dal 4 maggio 2015 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5303

FF 2016

7.3.13

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca nazionale del Vietnam concernente la seconda fase del progetto «Bank Director's Training», concluso il 10 giugno 2015

A.

L'accordo di progetto definisce la seconda fase del progetto di formazione di alti dirigenti di banche commerciali finanziato dalla Svizzera e attuato da un'agenzia privata a favore del Vietnam.

B.

L'obiettivo dell'accordo di progetto è definire a livello bilaterale le modalità per l'attuazione della seconda fase del «Bank Director's Training» rivolto al settore bancario vietnamita.

C.

2,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2015 per un periodo di tre anni.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5304

FF 2016

7.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca centrale della Colombia concernente l'attuazione del programma di assistenza tecnica della SECO a favore delle banche centrali, concluso l'8 luglio 2014

A.

L'accordo definisce le modalità delle misure d'assistenza tecnica per l'attuazione di un programma di rafforzamento istituzionale delle banche centrali dei Paesi partner della SECO per il periodo 2013 ­ 2016.

B.

L'accordo definisce il contributo svizzero per l'attuazione di misure d'assistenza tecnica e di formazione a favore della Banca centrale della Colombia nell'ambito del programma.

C.

8,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2014 e copre il periodo dall'8 luglio 2014 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi o con effetto immediato in caso di violazione grave delle disposizioni dell'accordo.

5305

FF 2016

7.3.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca di sviluppo tedesca (KfW) concernente il finanziamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti solidi in Egitto, concluso il 10 dicembre 2014

A.

L'accordo definisce il finanziamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti solidi in Egitto.

B.

L'obiettivo dell'accordo è realizzare in Egitto infrastrutture e organizzazioni capaci di essere estese su scala nazionale per gestire i rifiuti solidi in modo efficace e nel rispetto dell'ambiente e del clima.

C.

10,5 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2015 e vi rimane fino a che tutte le Parti avranno soddisfatto i loro obblighi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5306

FF 2016

7.3.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente un fondo fiduciario per un'inclusione finanziaria responsabile, concluso il 6 gennaio 2015

A.

L'accordo verte sul contributo della Svizzera al fondo «Responsible Financial Inclusion and Financial Infrastructure» del Gruppo della Banca mondiale. Questo fondo è aperto ad altri finanziatori.

B.

L'obiettivo dell'accordo è l'attuazione di misure di assistenza tecnica da parte del Gruppo della Banca mondiale allo scopo di rafforzare sistemi di pagamento, compreso il trasferimento di denaro da parte dei migranti (rimesse) per il periodo 2015­2017.

C.

6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 6 gennaio 2015 e copre il periodo dal 6 gennaio 2015 al 31 gennaio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5307

FF 2016

7.3.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il progetto «Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation», concluso il 27 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari nell'attuazione del progetto in questione.

B.

L'obiettivo dell'accordo è finanziare progetti nel settore della riduzione delle emissioni di metano mediante un meccanismo innovativo d'asta.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 maggio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2022. Non sono previste modalità di denuncia.

5308

FF 2016

7.3.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il programma di partenariato sull'acqua, concluso il 10 ottobre 2015

A.

L'accordo disciplina le condizioni d'impiego del contributo svizzero per la BIRS.

B.

L'obiettivo dell'accordo è sviluppare strumenti di gestione e progetti pilota che favoriscano la perennità delle infrastrutture idriche.

C.

4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2015 ed è valido fino al 31 ottobre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5309

FF 2016

7.3.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'Associazione internazionale dello sviluppo concernente un fondo fiduciario di donatori multilaterali per il programma di assistenza per la gestione del settore dell'energia, concluso il 10 ottobre 2015

A.

L'accordo disciplina la governance, l'obbligo di rendiconto, lo scopo e la portata delle attività che la BIRS deve svolgere.

B.

Scopo dell'accordo è sostenere Paesi a basso e medio reddito nello sviluppo di strategie e istituzioni necessarie a trovare soluzioni durature nel settore dell'energia.

C.

4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2015 ed è valido fino al 30 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5310

FF 2016

7.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento di PEFA in Colombia, concluso il 15 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento di PEFA (spesa pubblica e responsabilità finanziaria) in Colombia.

B.

L'obiettivo dell'accordo è condurre una valutazione PEFA che permetta al Governo colombiano di disporre di una base di riferimento per l'elaborazione di un piano d'azione per la gestione delle finanze pubbliche.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2015 ed era valido fino al 14 maggio 2016. Non erano previste modalità di denuncia.

5311

FF 2016

7.3.21

Accordo amministrativo tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, la BIRS e l'Associazione internazionale dello sviluppo concernente il programma per il sostegno globale e programmatico nel settore dell'estrazione di materie prime, concluso il 26 ottobre 2015

A.

L'accordo disciplina la partecipazione della Svizzera al programma per il sostegno globale e programmatico nel settore dell'estrazione di materie prime.

B.

L'obiettivo dell'accordo è migliorare la gestione del settore dell'estrazione di materie prime nei Paesi in sviluppo.

C.

2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2015 ed è valido fino al 31 ottobre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5312

FF 2016

7.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente la Piattaforma di conoscenze per lo sviluppo urbano in Sudafrica ­ Fondo speciale di donatori multilaterali, concluso il 25 settembre 2015

A.

L'accordo definisce il contributo della SECO al Fondo «Resilient Cities Program» della Banca mondiale in Sudafrica.

B.

L'obiettivo dell'accordo è migliorare lo sviluppo urbano nello otto città più grandi del Sudafrica per promuovere la crescita economica sostenibile nelle zone urbane e contribuire così a ridurre la povertà.

C.

9 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 settembre 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

5313

FF 2016

7.3.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente il Fondo speciale per il centro di consulenza in infrastrutture pubblicoprivate ­ Agenda sul cambiamento climatico integrato con il programma di partenariato pubblico-privato, concluso il 3 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce il sostegno del Fondo per il cambiamento climatico della Public-Private Infrastructure Advisory Facility della Banca mondiale.

B.

L'accordo prevede attività di finanziamento per la consulenza e l'assistenza tecnica in ambito climatico.

C.

3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 dicembre 2014 e scade il 31 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5314

FF 2016

7.3.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca mondiale concernente il Programma per i trasporti urbani in Africa ­ Terzo piano di sviluppo ­ Fondo di donatori multilaterali, concluso il 23 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce il sostegno fornito al programma politico sui trasporti urbani in Africa.

B.

L'obiettivo dell'accordo è finanziare attività del programma sulla politica dei trasporti urbani in Africa.

C.

5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

5315

FF 2016

7.3.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI) concernente il cofinanziamento per l'attuazione del piano strategico 2015­2018 di CABRI, concluso il 31 luglio 2015

A.

L'accordo definisce il cofinanziamento per l'attuazione del piano strategico 2015­2018 della CABRI.

B.

L'obiettivo dell'accordo è rafforzare i sistemi delle finanze pubbliche e le loro capacità nei Paesi africani.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 luglio 2015 ed è valido fino al 31 luglio 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 3 mesi.

5316

FF 2016

7.3.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Centro del Commercio Internazionale (CCI) concernente il Fondo fiduciario del CCI, concluso il 2 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari per quanto riguarda l'attuazione del Fondo fiduciario sopraccitato.

B.

L'obiettivo dell'accordo è sostenere i Paesi in sviluppo nella pianificazione e notifica degli obblighi sanciti dal nuovo accordo multilaterale sulla facilitazione degli scambi dell'OMC.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 ottobre 2015 ed è scaduto il 29 febbraio 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5317

FF 2016

7.3.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Centro per il commercio Internazionale (CCI) concernente il contributo bilaterale al progetto di sostegno della catena di valore aggiunto nel settore tessile e dell'abbigliamento, concluso il 23 ottobre 2014

A.

L'accordo definisce le modalità d'attuazione del progetto sopraccitato. Fa riferimento e segue il Protocollo d'intesa tra la Svizzera, la Tunisia e il CCI, firmato il 3 ottobre 2014 a Tunisi.

B.

L'obiettivo dell'accordo è prevedere le modalità di attuazione da parte della SECO e del CCI. Il progetto intende aiutare il settore tunisino del tessile e dell'abbigliamento ad affrontare le attuali sfide, a rafforzare la catena di valore aggiunto e a diversificare i mercati d'esportazione.

C.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2014 ed è valido fino al 31 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5318

FF 2016

7.3.28

Accordo di finanziamento tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Centro interamericano delle Amministrazioni fiscali concernente l'attuazione di un progetto di assistenza tecnica a favore delle Amministrazioni fiscali dell'America latina, concluso il 2 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento di un programma di assistenza tecnica a favore delle amministrazioni fiscali dell'America latina.

B.

L'obiettivo dell'accordo è fornire assistenza tecnica e misure di formazione alle amministrazioni fiscali dei Paesi dell'America latina.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2015 ed è valido fino al 30 giugno 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5319

FF 2016

7.3.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES concernente il progetto «Programma di rafforzamento delle istituzioni, delle capacità concorrenziali e della protezione dei consumatori in America latina, Fase III», concluso il 27 febbraio 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari per quanto riguarda l'attuazione del programma sopraccitato.

B.

L'obiettivo dell'accordo è di assistere 15 Paesi dell'America latina nel rafforzamento delle istituzioni e delle loro capacità in materia di politica sulla concorrenza e la protezione dei consumatori. La Colombia e il Perù quali Paesi prioritari della SECO saranno i motori principali del programma.

C.

1,791 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2015 ed è valido fino al 31 agosto 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

5320

FF 2016

7.3.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES concernente il progetto «BioTrade Facilitation Programme (BTFB) Fase III», concluso il 30 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari per quanto riguarda l'attuazione del progetto sopraccitato.

B.

L'obiettivo dell'accordo è promuovere a livello internazionale il commercio sostenibile dei prodotti e servizi provenienti dalla biodiversità.

C.

1,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

5321

FF 2016

7.3.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES concernente il rafforzamento delle capacità per la gestione integrata del debito in Albania, concluso il 4 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce l'installazione di un software di gestione del debito della CNUCES per l'integrazione di dati interni ed esterni al Ministero delle finanze albanese, il rafforzamento delle capacità e la creazione di un'interfaccia con il Tesoro albanese.

B.

L'obiettivo dell'accordo è rafforzare la capacità del Governo albanese di gestire in modo efficiente e sostenibile il debito.

C.

453 500 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2015 e copre il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di due mesi.

5322

FF 2016

7.3.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il FMI concernente il contributo svizzero al Centro di assistenza tecnica nell'Africa orientale, concluso il 27 luglio 2015

A.

L'accordo definisce la partecipazione della Svizzera alla quarta fase del Centro di assistenza tecnica nell'Africa orientale.

B.

L'obiettivo dell'accordo è definire il contributo svizzero alla quarta fase del Centro di assistenza tecnica nell'Africa orientale.

C.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 luglio 2015. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento con effetto immediato.

5323

FF 2016

7.3.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL concernente le attività di promozione dell'inclusione finanziaria delle microimprese in Indonesia, concluso il 5 agosto 2015

A.

L'accordo disciplina l'oggetto, lo scopo e la portata delle attività che l'OIL deve svolgere nonché l'attuazione del progetto, la sua organizzazione, la sua struttura di governance e l'obbligo di rendiconto.

B.

L'accordo prevede di promuovere l'inclusione finanziaria delle microimprese in Indonesia.

C.

3,012 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 agosto 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5324

FF 2016

7.3.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OIL, rappresentata dall'Ufficio internazionale del lavoro, concernente il progetto «Labour market inventory II», concluso l'11 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce il progetto sopraccitato concernente il potenziamento delle capacità dei Paesi membri dell'ASEAN di raccogliere e utilizzare i dati sugli impieghi e la sicurezza sociale.

B.

L'obiettivo dell'accordo è potenziare le capacità dei Paesi membri dell'ASEAN di raccogliere e utilizzare i dati sugli impieghi e la sicurezza sociale.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2015 e copre il periodo dal 5 novembre 2015 al 4 novembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5325

FF 2016

7.3.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OMC concernente il progetto «Accordo di fondo fiduciario per agevolare la partecipazione alla Decima conferenza ministeriale dell'OMC ai delegati dei Paesi meno sviluppati», concluso il 13 maggio 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari per quanto riguarda l'attuazione del fondo fiduciario sopraccitato.

B.

L'obiettivo dell'accordo era rendere possibile la partecipazione delle delegazioni dei Paesi meno sviluppati alla decima conferenza ministeriale dell'OMC che si è tenuta a dicembre 2015. In questo modo si agevola l'integrazione dei Paesi meno sviluppati nel sistema mondiale commerciale.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 maggio 2015 ed è valido fino al 15 luglio 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

5326

FF 2016

7.3.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente il progetto «Programma di sviluppo economico locale della SECO nel distretto di Ilembe ­ Filiere e poli di competenze ­ Sudafrica», concluso il 29 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari per quanto riguarda l'attuazione del progetto sopraccitato.

B.

L'obiettivo dell'accordo è sviluppare catene di valore aggiunto sostenibili in determinati Comuni nella provincia di Kwa-Zulu Natal in Sudafrica. Il sottoprogetto «Value Chain and Cluster Development» fa parte del programma «Local Economic Development», che a sua volta si prefigge di contribuire a una crescita sostenibile in questa regione.

C.

328 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 luglio 2015. Non sono previste modalità di denuncia.

5327

FF 2016

7.3.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il PNUS concernente il progetto relativo alle piattaforme nazionali di materie prime per innescare trasformazioni settoriali, concluso il 14 settembre 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari per quanto riguarda l'attuazione del progetto sopraccitato.

B.

L'obiettivo dell'accordo è promuovere la creazione e lo sviluppo di piattaforme nazionali di discussione tra i vari attori delle filiere agricole allo scopo d'incoraggiare colture più sostenibili, rispettose dell'ambiente e degli aspetti sociali. Sotto l'egida di questo progetto saranno sviluppate due piattaforme in Indonesia per la coltivazione delle palme da olio e in Perù per la coltivazione del caffè.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 settembre 2015 ed è valido fino al 31 agosto 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5328

FF 2016

7.3.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il PNUA concernente la Dichiarazione sul Capitale Naturale, concluso l'8 dicembre 2015

A.

L'accordo definisce il sostegno dell'iniziativa riguardante la Dichiarazione sul Capitale Naturale.

B.

L'obiettivo dell'accordo è sostenere due progetti del gruppo di lavoro dell'iniziativa «Dichiarazione sul Capitale Naturale». L'iniziativa è sostenuta anche da istituzioni finanziarie e si prefigge di elaborare una metodologia globale per le istituzioni finanziarie allo scopo di misurare quantitativamente i rischi legati alla dipendenza e l'influenza degli operatori economici sulle risorse naturali.

C.

4,162619 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5329

FF 2016

7.3.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il PNUS concernente il potenziamento delle associazioni di imprese in Ucraina, concluso il 26 marzo 2015

A.

L'accordo disciplina l'oggetto, lo scopo e la portata delle attività che il PNUS deve svolgere, la loro attuazione, l'organizzazione del progetto, nonché la struttura di governance e l'obbligo di rendiconto.

B.

L'obiettivo dell'accordo è promuovere lo sviluppo di PMI in Ucraina. A tale scopo, prevede la fornitura dell'assistenza tecnica necessaria a potenziare le capacità delle associazioni di imprese.

C.

980 223 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 marzo 2015 e copre il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 settembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5330

FF 2016

7.3.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'«International Finance Corporation (IFC)» concernente il sostegno finanziario per il completamento del rapporto «Women, Business and the Law», concluso il 16 marzo 2015

A.

L'accordo concerne un contributo finanziario concesso a titolo di cooperazione economica allo sviluppo per la pubblicazione biennale della Banca mondiale del rapporto «Women, Business and the Law» (Donne, impresa e diritto). Questo rapporto misura e confronta le differenze di trattamento tra uomini e donne che esistono a livello normativo o legale sul mercato del lavoro o nell'esercizio di attività lucrative indipendenti.

B.

L'obiettivo dell'accordo è raccogliere dati in 45 nuovi Stati, in modo tale che tutti i Paesi membri del Gruppo della Banca mondiale siano presi in considerazione nello studio, che permette così di colmare le lacune e di meglio paragonare le informazioni relative ai vari Paesi.

C.

250 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 marzo 2015 ed era valido fino al 31 marzo 2016. Non erano previste modalità di denuncia.

5331

FF 2016

7.3.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'«International Finance Corporation (IFC)» concernente il cofinanziamento del programma globale per le infrastrutture finanziarie, concluso il 10 ottobre 2015

A.

L'accordo concerne un contributo a titolo di cooperazione economica allo sviluppo a favore di un programma globale del Gruppo della Banca mondiale volto a rafforzare l'infrastruttura dei mercati finanziari nei Paesi partner della SECO.

B.

L'obiettivo dell'accordo è rafforzare l'infrastruttura locale dei mercati finanziari in numerosi Paesi partner della SECO per facilitare l'accesso delle PMI a del capitale per finanziare la loro crescita. Il programma contribuisce così alla mobilizzazione del capitale e, dunque, alla crescita del settore privato locale. Comprende da un lato la riforma delle condizioni quadro nel settore delle garanzie e, dall'altro, l'apertura e lo sviluppo di uffici di credito. Le PMI avranno così la possibilità di dare in pegno i loro attivi immobilizzati (macchine o veicoli, ad esempio). Per le banche locali sarà più facile e meno costoso verificare la solvibilità di una PMI e affrontare il problema del sovraindebitamento nel settore della microfinanza.

C.

17,5 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1) e articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

5332

FF 2016

7.3.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'«International Finance Corporation (IFC)» concernente l'attuazione di un programma per il rafforzamento dei mercati dei capitali in Paesi in sviluppo, concluso il 18 aprile 2015

A.

L'accordo definisce le modalità di concessione del contributo della Svizzera al fondo «Capital Markets Strengthening Facility» del Gruppo della Banca mondiale. Questo fondo è aperto ad altri finanziatori.

B.

L'obiettivo dell'accordo è l'attuazione di misure di assistenza tecnica da parte del Gruppo della Banca mondiale allo scopo di rafforzare i mercati di capitali in Paesi partner della SECO per il periodo 2015­2020.

C.

15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 aprile 2015 e copre il periodo dal 18 aprile 2015 al 30 giugno 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5333

FF 2016

7.3.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNOPS concernente il contributo al programma «Cities Alliance», concluso il 6 novembre 2014

A.

L'accordo definisce il contributo al programma «Cities Alliance».

B.

L'obiettivo dell'accordo è ridurre la povertà urbana e promuovere il ruolo delle città nell'ambito dello sviluppo sostenibile.

C.

4,8 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2014 ed è valido fino al 31 ottobre 2019. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

5334

FF 2016

7.3.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il PNUA concernente il progetto di partenariato per lo sviluppo dell'economia verde, concluso il 6 gennaio 2015

A.

L'accordo definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità dei firmatari per quanto riguarda l'attuazione del progetto sopraccitato.

B.

L'obiettivo dell'accordo è sostenere alcuni Paesi in sviluppo per portare la loro economia nella direzione di un'economia verde.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 gennaio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5335

FF 2016

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.4.1

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive, concluso il 6 maggio 2015, RS 0.916.225.14

A.

L'accordo concerne l'applicazione nel Liechtenstein della normativa svizzera sui prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive. Sostituisce lo scambio di note del 21 maggio 2012. Dal punto di vista materiale si tratta di una proroga di questo scambio di note che aveva una durata di tre anni.

B.

Da diversi anni vi sono delle divergenze di interpretazione fra la Commissione europea e il Liechtenstein nonché tra taluni Stati membri dell'UE per quanto concerne il computo della durata di protezione dei cosiddetti certificati complementari di protezione (Supplementary Protection Certificate, SPC), che consentono di prolungare la durata di protezione dei brevetti per i medicamenti. Secondo la Commissione europea la durata di uno SPC all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) decorre a partire dal giorno in cui l'omologazione svizzera è direttamente riconosciuta nel Liechtenstein se Swissmedic l'ha rilasciata prima di un'autorità dello SEE. In tal modo la durata effettiva del brevetto è decurtata nello SEE poiché il termine inizia a decorrere prima che il medicamento autorizzato in Svizzera abbia accesso al mercato dello SEE. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha aderito all'interpretazione della Commissione europea (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 aprile 2005 emessa nelle cause congiunte C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Dal momento che la normativa in materia di certificati complementari di protezione (SPC) per i prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive è la stessa di quella per i medicamenti, per ovviare agli inconvenienti economici per le imprese che domandano di omologare prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive presso l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), la Svizzera e il Liechtenstein avevano concluso ­ parallelamente all'accordo complementare del 22 aprile 2005 allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive (RS 0.812.101.951.41) ­ un accordo bilaterale sull'applicazione nel Liechtenstein della legislazione svizzera sui prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive.

In base all'accordo, le autorizzazioni dell'UFAG per i prodotti fitosanitari contenenti nuove sostanze attive (New Chemical Entities, NCE) non saranno più estese subito al Liechtenstein, ma saranno differite di 12 mesi.

5336

FF 2016

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

L'accordo entra in vigore il 1° giugno 2015 per un periodo di tre anni. Prima della scadenza le Parti contraenti esamineranno la necessità di eventuali modifiche in previsione di una sua ulteriore applicazione.

5337

FF 2016

7.4.2

Accordo fra la Svizzera e il Liechtenstein complementare allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, relativo all'omologazione di medicamenti contenenti nuove sostanze attive, concluso il 6 maggio 2015, RS 0.812.101.951.41

A.

L'accordo è una convenzione complementare allo scambio di note dell'11 dicembre 2001 concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein (RS 0.812.101.951.4). Sostituisce lo scambio di note del 21 maggio 2012. Dal punto di vista contenutistico si tratta di una proroga di questo scambio di note che aveva una durata di tre anni.

B.

Da diversi anni vi sono delle divergenze di interpretazione fra la Commissione europea e il Liechtenstein nonché tra taluni Stati membri dell'UE per quanto concerne il computo della durata di protezione dei cosiddetti certificati complementari di protezione (Supplementary Protection Certificate, SPC), che consentono di prolungare la durata di protezione dei brevetti per i medicamenti. Secondo la Commissione europea la durata di uno SPC all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) decorre a partire dal giorno in cui l'omologazione svizzera è direttamente riconosciuta nel Liechtenstein se Swissmedic l'ha rilasciata prima di un'autorità dello SEE. In tal modo la durata effettiva del brevetto è decurtata nello SEE poiché il termine inizia a decorrere prima che il medicamento autorizzato in Svizzera abbia accesso al mercato dello SEE. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha aderito all'interpretazione della Commissione europea (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 aprile 2005 emessa nelle cause congiunte C-207/03 Novartis SA e C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

La Svizzera e il Liechtenstein hanno adeguato il loro accordo bilaterale relativo alla legislazione applicabile ai medicamenti sia per ovviare agli inconvenienti economici per le imprese che richiedono l'omologazione dei medicamenti all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, sia per consentire ai pazienti residenti in Svizzera di accedere quanto prima ai medicamenti innovatori contenenti nuove sostanze.

In base all'accordo, le omologazioni di Swissmedic di medicamenti contenenti nuove sostanze attive (New Chemical Entities, NCE) non saranno più estese subito al Liechtenstein, ma saranno differite di 12 mesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera d, abrogata LOGA.

E.

L'accordo entra in vigore il 1° giugno 2015 per un periodo di tre anni. Prima della scadenza le Parti contraenti esamineranno la necessità di eventuali modifiche in previsione di una sua ulteriore applicazione.

5338

FF 2016

7.4.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SEFRI, e l'Associazione AAL concernente la partecipazione della Svizzera come Stato partner del programma AAL 2, concluso il 25 marzo 2015

A.

Quest'accordo di partenariato definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e l'Associazione Active and Assisted Living (AAL) concernente la partecipazione della Svizzera al programma AAL fino alla piena associazione della Svizzera a «Orizzonte 2020».

B.

AAL è un'iniziativa in materia di ricerca e sviluppo vicina all'economia, in cui enti di ricerca, imprese e organizzazioni che rappresentano il pubblico target sviluppano soluzioni tecniche che permettono alle persone anziane di vivere, lavorare e abitare in modo autonomo. I progetti sono finanziati dalla Confederazione, dall'UE e da prestazioni dei partner dei progetti.

C.

2,5 milioni di franchi l'anno.

D.

Art. 31 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. L'accordo resta in vigore fino alla piena associazione della Svizzera a «Orizzonte 2020».

5339

FF 2016

7.4.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SEFRI, e il Segretariato EUREKA concernente la partecipazione della Svizzera come Stato partner del programma Eurostar 2, concluso il 23 marzo 2015

A.

Quest'accordo definisce le modalità della cooperazione tra la Svizzera e il Segretariato EUREKA concernente la partecipazione della Svizzera al programma Eurostar 2 fino alla piena associazione della Svizzera a «Orizzonte 2020».

B.

EUREKA è un'iniziativa in materia di ricerca e sviluppo vicina all'economia alla quale partecipano più di 40 Stati europei. Nel programma Eurostar di EUREKA, 34 Stati sostengono, assieme all'UE, cooperazioni transfrontaliere condotte da PMI attive nel settore della ricerca.

C.

9 milioni di franchi l'anno.

D.

Articolo 31 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI, RS 420.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 marzo 2015 e copre il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. L'accordo resta in vigore fino alla piena associazione della Svizzera a «Orizzonte 2020».

5340

FF 2016

7.4.5

Notifica di concessione di preferenze a favore di servizi e fornitori di servizi dei Paesi meno sviluppati, depositata all'OMC il 30 luglio 2015

A.

Secondo la decisione della Conferenza ministeriale dell'OMC del 2011 relativa alla deroga per i Paesi meno sviluppati (PMS), la Svizzera concede ai PMS, anch'essi membri dell'OMC, trattamenti preferenziali in materia di accesso al mercato (art. XVI dell'Accordo generale sul commercio dei servizi, GATS) e di trattamento nazionale (art. XVII del GATS).

B.

Un elemento del Ciclo di Doha dell'OMC è l'intenzione dei membri dell'OMC di far beneficiare maggiormente i Paesi meno sviluppati della liberalizzazione del commercio. In materia di commercio di servizi, le basi necessarie sono state create nel 2003 con le disposizioni in materia di trattamento speciale dei PMS e nel 2005 con l'Allegato C della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong. Durante la Conferenza ministeriale dell'OMC a Bali nel 2013 è stata finalmente presa una decisione sull'attuazione della deroga. All'inizio del 2015, durante una riunione di rappresentanti di alto livello di membri dell'OMC, è stato deciso che i membri dell'OMC notificano al Consiglio degli scambi di servizi dell'OMC entro il 31 luglio 2015 i trattamenti preferenziali che concedono.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

Inizialmente i trattamenti preferenziali avranno una validità di 15 anni a partire dal giorno dell'accettazione della deroga. La Svizzera può modificare o revocare questi trattamenti preferenziali in qualsiasi momento.

5341

FF 2016

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo alla circolazione stradale, concluso il 18 giugno 2015

A.

L'accordo abroga e sostituisce due precedenti accordi (Scambio di note del 15 dicembre 1977 tra la Svizzera e il Liechtenstein sul riconoscimento reciproco delle licenze di condurre e delle licenze di circolazione nonché sulle misure amministrative; RU 1978 45; Accordo del 25 ottobre 2006 sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la gestione e l'utilizzazione dei registri automatizzati svizzeri nel settore della circolazione stradale; RU 2007 433) e ne aggiorna il contenuto. In particolar modo, in caso di infrazioni alle norme della circolazione stradale, può essere revocato il riconoscimento della licenza dell'altra Parte contraente (divieto di condurre).

B.

Secondo lo Scambio di note del 1977, lo Stato di domicilio era competente per le misure amministrative (per es. revoca della licenza di condurre).

All'epoca le leggi sulla circolazione stradale erano praticamente identiche nei due Paesi. In seguito il diritto svizzero in materia di circolazione stradale è evoluto (0,5 per mille, sistema a cascata, formazione in due fasi), il che non è avvenuto in Liechtenstein. Queste divergenze tra i due ordinamenti giuridici avevano per conseguenza che, in caso di infrazione della legge sulla circolazione stradale in Svizzera, le misure amministrative decise nei confronti dei titolari di una licenza di condurre del Liechtenstein erano meno severe rispetto a quelle decise nei confronti dei titolari di una licenza di condurre di uno Stato terzo, ai quali poteva essere ingiunto il divieto di condurre in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 1 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2015. Può essere denunciato con un preavviso di dodici mesi.

5342

FF 2016

8.2

Accordo multilaterale M 284 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), concernente il trasporto di liquidi viscosi anche pericolosi per l'ambiente se trasportati in recipienti non superiori a 5 l, concluso il 20 luglio 2015

A.

Il presente accordo disciplina il trasporto di certe sostanze liquide viscose che sono pericolose per l'ambiente anche nei recipienti non superiori a 5 litri in applicazione delle disposizioni che saranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

B.

L'accordo multilaterale agevola il trasporto di merci pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che sia compromessa la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento, nel cui caso si applicherà fino a questa data soltanto ai trasporti effettuati sul territorio delle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato e non l'hanno denunciato.

5343

FF 2016

8.3

Accordo Multilaterale M 285 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A conformemente all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), concernente il trasporto di apparecchiature contenenti pile al litio, concluso il 20 luglio 2015

A.

Questo accordo disciplina il trasporto di apparecchiature contenenti pile al litio indipendentemente dalla grandezza dell'apparecchiatura e rende possibile l'applicazione di disposizioni che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

B.

L'accordo multilaterale agevola il trasporto di merci pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che sia compromessa la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento, nel cui caso si applica fino a questa data soltanto ai trasporti sul territorio delle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato e non l'hanno denunciato.

5344

FF 2016

8.4

Accordo Multilaterale M 286 conformemente alla sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), concernente le limitazioni della circolazione nelle gallerie, concluso il 20 luglio 2015

A.

Questo accordo esenta dalle limitazioni della circolazione nelle gallerie certe sostanze infettive o pericolose per l'ambiente e rende possibile l'applicazione delle disposizioni che saranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

B.

L'accordo multilaterale agevola il trasporto di merci pericolose e tiene conto degli interessi economici senza che sia compromessa la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

Questo accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento, nel cui caso si applica fino a questa data soltanto ai trasporti sul territorio delle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato e non l'hanno denunciato.

5345

FF 2016

8.5

Accordo tra la Svizzera e Maurizio concernente il traffico aereo di linea, concluso il 5 maggio 2015

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Essa prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2015. Può essere denunciato per la fine del periodo d'orario in corso con un preavviso di 12 mesi.

5346

FF 2016

8.6

Accordo tra la Svizzera e l'Arabia Saudita concernente il traffico aereo di linea, concluso il 4 luglio 2009

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Essa prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2015. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

5347

FF 2016

8.7

Accordo tra la Svizzera e la Francia, rappresentata dalla Società nazionale delle ferrovie francesi (SNCF Réseau) concernente il finanziamento dei lavori della stazione di Annemasse necessari all'accesso dei treni svizzeri a 15KV, concluso il 6 novembre 2015

A.

L'accordo prevede che la Svizzera versi 15,7 milioni di euro per realizzare un nuovo binario che permetta ai treni svizzeri a 15 kilovolt di accedere nella stazione di Annemasse e definisce le modalità di finanziamento.

B.

Il miglioramento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri è un obiettivo strategico per entrambi i Paesi.

C.

15,7 milioni di euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

L'accordo ha effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione franco-svizzera del 19 settembre 2014 e decadrà al momento del saldo dei versamenti dovuti. L'accordo può essere denunciato in caso di mancato rispetto degli impegni presi ai sensi dell'accordo, alla scadenza di un termine di due mesi dalla costituzione in mora.

5348

FF 2016

8.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DATEC, e l'UE, rappresentata dalla CE, concernente il progetto «646453-ERA-NET Smart Cities and Communities» del programma Orizzonte 2020, concluso il 18 marzo 2015

A.

Il presente accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'UE concernenti il progetto «646453-ERA-NET Smart Cities and Communities» nel quadro del programma Orizzonte 2020.

B.

La costituzione di una rete e l'integrazione dello scenario svizzero della ricerca energetica a livello internazionale ricoprono un ruolo cruciale nell'attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione. Nel quadro del programma Orizzonte 2020, l'UE sostiene la collaborazione a livello europeo su alcuni temi specifici grazie allo strumento «ERA-Net Cofund Action». Nel settore delle smart cities, la collaborazione internazionale riveste un'importanza fondamentale per impostare in maniera efficace la ricerca e lo sviluppo. L'attuazione dell'accordo riguarda la messa a concorso internazionale, la valutazione e l'appalto di progetti di ricerca, di progetti pilota e di dimostrazione, nonché il seguito e l'analisi comune di questi progetti. I contributi finanziari obbligatori sono ad esclusivo beneficio dei ricercatori svizzeri.

C.

3,09 milioni di euro.

D.

Articolo 31 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2015 ed è valido fino al 27 aprile 2020. La fine della partecipazione può essere richiesta al coordinatore che ne deve informare formalmente la Commissione. La partecipazione si conclude alla data indicata nella comunicazione del coordinatore alla Commissione.

5349

FF 2016

8.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DATEC, e l'UE, rappresentata dalla CE, concernente il progetto «646039 ­ ERA-Net Smart Cities and Communities SmartGridPlus» del programma Horizon 2020, concluso il 18 marzo 2015

A.

Il presente accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'UE concernenti il progetto «646039-ERA-NET SmartGridPlus» nel quadro del programma Orizzonte 2020.

B.

La costituzione di una rete e l'integrazione della ricerca energetica svizzera a livello internazionale ricoprono un ruolo cruciale nell'attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione. Nel quadro del programma Orizzonte 2020, l'UE sostiene la collaborazione a livello europeo su alcuni temi specifici grazie allo strumento «ERA-Net Cofund Action». Il tema dei trasporti e della distribuzione intelligenti dell'energia elettrica (smart grids) riveste un'importanza fondamentale per l'attuazione della Strategia energetica e soprattutto nella ricerca non può essere promosso in maniera efficace ed effettiva solo a livello internazionale. L'attuazione dell'accordo riguarda la messa a concorso internazionale, la valutazione e l'appalto di progetti di ricerca, di progetti pilota e di progetti di dimostrazione, nonché il seguito e l'analisi comune di questi progetti. I contributi finanziari obbligatori sono ad esclusivo beneficio dei ricercatori svizzeri.

C.

3,62 milioni di euro.

D.

Articolo 31 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 gennaio 2015 ed è valido fino al 30 gennaio 2020. La fine della partecipazione può essere richiesta al coordinatore che ne deve informare formalmente la Commissione. La partecipazione si conclude alla data indicata nella comunicazione del coordinatore alla Commissione.

5350

FF 2016

8.10

Accordo di coordinamento delle frequenze fra la Svizzera e la Francia concernente la radiodiffusione digitale terrestre nella banda III, concluso il 15 aprile 2015

A.

L'accordo autorizza la Svizzera a emettere con una potenza amplificata nei luoghi indicati nell'allegato dell'accordo al fine di fornire una buona copertura del territorio svizzero mediante la radiofonia digitale (DAB+).

B.

Il rispetto dei valori fissati a livello internazionale per l'intensità dei campi perturbatori limiterebbe fortemente l'esercizio delle stazioni emittenti citate in questo allegato e renderebbe difficile una buona copertura DAB+. Nel quadro del presente accordo, la Francia permette alla Svizzera di aumentare la potenza d'emissione affinché l'Altopiano e la regione dei tre laghi possano beneficiare di una copertura DAB+ di qualità.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2017. Può essere rinnovato di anno in anno.

5351

FF 2016

8.11

Accordo concernente il coordinamento delle frequenze fra la Svizzera e la Francia per l'utilizzo del servizio di comunicazione mobile tra 790 e 2690 MHz nelle infrastrutture sotterranee del CERN, concluso il 22 settembre 2015

A.

Il presente accordo definisce le bande di frequenza e le condizioni tecniche per l'utilizzo di queste ultime nelle istallazioni sotterranee dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) allo scopo di garantire la copertura con i servizi di comunicazione mobile.

B.

Il presente accordo permette la fornitura ininterrotta di servizi di comunicazione mobile nelle istallazioni sotterranee del CERN da parte d'uno o più operatori di telefonia mobile. L'infrastruttura sotterranea del CERN è situata su territorio svizzero e francese. I tunnel si trovano a più di 100 metri sotto il suolo. Sono dunque tecnicamente completamente dissociati dalla rete dei servizi di telefonia mobile in superficie. Per ragioni di sicurezza e di manutenzione, un collegamento ininterrotto è assolutamente necessario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2015 per una durata interminata e può essere denunciato con un preavviso di un anno.

5352

FF 2016

8.12

Accordo concernente il coordinamento delle frequenze fra la Svizzera e la Francia per l'utilizzo del servizio di comunicazione mobile nelle bande di frequenza di 880 e di 960 MHz sul fondo del CERN e al di fuori delle sue infrastrutture sotterranee, concluso il 23 giugno 2015

A.

Il presente accordo definisce le frequenze, le ubicazioni e le condizioni tecniche d'utilizzo affinché un fornitore di servizi di telefonia mobile svizzero possa servire gli impianti di superficie del CERN sul territorio francese durante il periodo transitorio.

B.

Il presente accordo permette al CERN di assicurare i servizi di telefonia mobile nei suoi siti a Ginevra-Meyrin (CH) e nel Pays de Gex (F). Fintanto che sarà in funzione una rete per servizi di telefonia mobile di diversi operatori, un operatore svizzero può anche sfruttare trasmettitori sul territorio francese confinante.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2015 ed è valido fino al 31 dicembre 2015. Può essere prorogato una sola volta di sei mesi.

5353

FF 2016

8.13

Accordo tra la Svizzera, l'Austria, la Germania e il Liechtenstein relativo alla pianificazione e al coordinamento di frequenze per dei sistemi di comunicazione mobile a banda larga nelle bande di frequenza 880-915 / 925-960 MHz e 1710-1785 / 18051880 MHz, concluso a Vienna il 28 ottobre 2015

A.

L'accordo concerne la pianificazione e il coordinamento di frequenze nelle bande 880-915 / 925-960 MHz e 1710-1785 / 1805-1880 MHz (bande GSM, Global System for Mobile communication) nelle zone di frontiera di ogni Paese per sistemi di comunicazione mobile a banda larga. Definisce il tipo d'utilizzo e le condizioni di utilizzo di questi sistemi.

B.

I criteri di pianificazione e di coordinamento fissati precedentemente permettono di sfruttare le frequenze disponibili in qualsiasi momento, in tempi rapidi e senza lunghe formalità di coordinamento e di assicurare la coesistenza con sistemi radio GSM preesistenti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre. Può essere denunciato con un preavviso di dodici mesi.

5354

FF 2016

8.14

Accordo tra la Svizzera, l'Austria, la Germania e il Liechtenstein relativo all'approvazione di intese tra gli operatori delle reti di telefonia mobile, concluso il 28 ottobre 2015

A.

L'accordo definisce secondo quali modalità e in quale quadro i gestori delle reti di telefonia mobile possono concludere delle intese la cui portata va al di là dei criteri di pianificazione e di coordinamento delle frequenze convenute tra gli amministratori.

B.

I criteri di pianificazione di frequenze e di coordinamento fissati precedentemente tra le amministrazioni permettono la costruzione e lo sfruttamento di reti di radiocomunicazione mobile fino alle rispettive frontiere. Costituiscono una soluzione alternativa sussidiaria. Per migliorare la copertura e aumentare l'efficacia dell'utilizzo delle frequenze, i gestori possono concludere altre intese.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 ottobre 2015. Può essere denunciato con un preavviso di dodici mesi.

5355

FF 2016

8.15

Accordo di finanziamento tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, l'UFAM e l'UNOOSA a Vienna, concernente il finanziamento di attività di collegamento a Ginevra dell'Ufficio dell'ONU per gli affari dello spazio extra-atmosferico in collaborazione con il segretariato di GEO (Group on Earth Observation) in previsione dell'apertura di un ufficio di collegamento a Ginevra, concluso il 24 luglio 2015

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla Svizzera per gli anni 2015-2016 in vista della creazione di un ufficio di collegamento dell'Ufficio dell'ONU per gli affari dello spazio extra-atmosferico a Ginevra.

B.

L'obiettivo di questo progetto è di sostenere le attività di collegamento a Ginevra dell'Ufficio dell'ONU per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UN Office for Outer Space Affairs ­ OOSA) a Vienna, in vista dell'apertura di un ufficio di collegamento permanente a Ginevra. Questo Ufficio gestisce i lavori del Comitato dell'ONU per l'uso pacifico dello spazio extraatmosferico (UN COPUOS) di cui la Svizzera è membro e funge da Segretariato del Comitato inter agenzia dell'ONU sulle questioni dello spazio extraatmosferico. A tale titolo auspica di rafforzare la collaborazione con le organizzazioni con sede a Ginevra allo scopo di promuovere l'utilizzo delle tecnologie spaziali. L'UNOOSA ha previsto di collaborare strettamente con il Segretariato del Gruppo per l'Osservazione della Terra (Group on Earth Observation ­ GEO). Il contributo della Svizzera permetterà a un collaboratore di UNOOSA di essere presente una settimana al mese a Ginevra al fine di portare a termine le attività di collegamento previste. Sarà ospitato negli uffici di GEO e potrà utilizzare l'infrastruttura burotica e informatica.

C.

150 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2015 e termina il 31 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso di 60 giorni.

5356

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9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen, di Dublino/Eurodac e degli altri accordi associati Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.362.31) e l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac e, se del caso, a trasporle nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera, dal canto suo, deve informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Schengen può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi non contengono né diritti né obblighi di ordine giuridico (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti). È dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato, conformemente alle disposizioni costituzionali, dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2 LOGA), oppure dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consentono l'entrata in vigore del trattato in questione. Per il recepimento e la trasposizione nel diritto
svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD) dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica da parte dell'UE.

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac possono essere denunciati conformemente alle condizioni di cui agli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS, nonché agli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, descritta in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac che sono di competenza del Consiglio federale figurano, dato il loro carattere particolare, nel presente capitolo. Inoltre è opportuno integrare in 5357

FF 2016

questo capitolo, all'occorrenza, gli altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come è avvenuto con gli accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti (l'introduzione si trova nel n. 2.7; gli accordi si trovano nei n. 9.7-9.18 del presente capitolo).

5358

FF 2016

9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2015/219 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione del SIS II, concluso il 27 febbraio 2015

A.

Questo scambio di note permette all'ufficio SIRENE di applicare correttamente il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Il manuale SIRENE è contenuto nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE. Si rivolge in primo luogo ai collaboratori dell'ufficio SIRENE che sono incaricati dell'utilizzo di SIS II e disciplina in questo contesto questioni unicamente amministrative e tecniche. Inoltre contiene le prescrizioni per lo scambio di informazioni supplementari fra gli uffici SIRENE. Gli appositi moduli applicabili sono un elemento importante del manuale SIRENE e si trovano negli allegati. Questi contengono inoltre disposizioni di attuazione tecniche. Il cambiamento dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE era necessario al fine di tenere conto delle nuove sfide e delle nuove esigenze di funzionamento. In certi settori in relazione con il trattamento dei dati SIS II, era altresì indispensabile stabilire disposizioni più chiare. Anche la sicurezza giuridica dovrebbe essere migliorata e i diritti fondamentali rafforzati.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione sono indicati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d abrogata LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 febbraio 2015. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5359

FF 2016

9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2015/215 relativo all'attuazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen sulla protezione dei dati e l'attuazione provvisoria di certe parti delle disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti il SIS II nel Regno Unito, concluso il 27 febbraio 2015

A.

Questo scambio di note permette alla Svizzera, in base alla decisione di esecuzione (UE) 2015/215, di scambiare provvisoriamente con il Regno Unito mediante il sistema d'informazione SIS II dati relativi alle iscrizioni. Il 1° dicembre 2014, il Regno Unito ha ufficialmente comunicato all'UE l'interesse a partecipare al SIS II. Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/215, le disposizioni Schengen relative alla protezione dei dati e quelle relative al SIS sono entrate provvisoriamente in vigore il 1° marzo 2015.

Dopo che la valutazione del Regno Unito sarà completata con successo, il Consiglio dell'UE si pronuncerà sull'entrata in vigore definitiva delle basi legali per il Regno Unito. Notificherà nuovamente questa decisione che costituirà un nuovo sviluppo dell'acquis Schengen.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione sono indicati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d abrogata LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 febbraio 2015. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5360

FF 2016

9.3

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel SIS II o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II, concluso il 16 aprile 2015

A.

Questo scambio di note prevede le specifiche tecniche dei test del sistema SIS II che garantiscono il buon funzionamento dei sistemi nazionali e del sistema centrale del SIS II. Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/450 sono disciplinati lo svolgimento, la delimitazione precisa e l'attivazione delle prove del SIS II, la delimitazione precisa di questi ultimi, la realizzazione di test del SIS II e delle sette fasi dei test. L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) è stata istituita quale autorità amministrativa che coordina l'insieme delle prove. Alla luce dell'allargamento dell'UE è necessario definire norme di prova per rafforzare la sicurezza giuridica.

Queste prove dovrebbero dimostrare che uno Stato membro è tecnicamente pronto ad essere associato al SIS II. Gli Stati membri aventi l'intenzione di modificare sensibilmente il proprio sistema nazionale del SIS II o la propria applicazione di comunicazione, dovrebbero altresì sottoporsi a prove al fine di attestare la conformità con il SIS II centrale o di dimostrare la propria capacità di scambiare informazioni supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione sono indicati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 aprile 2015. L'accordo può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5361

FF 2016

9.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 1585 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Angola, in Armenia, in Azerbaigian, a Cuba e in Palestina, concluso il 16 aprile 2015

A.

Questo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Angola, in Armenia, in Azerbaigian, a Cuba e in Palestina per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati rimangono tuttavia liberi di esentare, in singoli casi, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti noti ai consolati per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere, nel corso dell'esame di una domanda, la presentazione di documenti giustificativi supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione sono indicati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 aprile 2015. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5362

FF 2016

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE che concerne il recepimento della decisione di esecuzione C(2015) 5561 definitivo relativa alle specifiche tecniche del meccanismo di comunicazione VIS-Mail e che abroga la decisione 2009/377/CE e la decisione di esecuzione C(2012) 1301, concluso il 7 settembre 2015.

A.

Questo scambio di note aggiorna le specifiche tecniche del sistema di comunicazione VIS-Mail e abroga le basi giuridiche esistenti (decisione di esecuzione C(2012) 1301 definitivo e decisione 2009/377/CE). Il VIS mail serve in particolare, nell'ambito della procedura di rilascio dei visti, allo scambio di informazioni nel quadro della consultazione delle autorità centrali degli Stati Schengen. Gli adeguamenti puntuali sono diventati necessari alla luce delle esperienze raccolte nella pratica per chiarire alcuni aspetti.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione sono indicati nel capitolo introduttivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 settembre 2015. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5363

FF 2016

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 6940 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Afghanistan, India, Marocco, Singapore e Trinidad e Tobago, concluso il 12 novembre 2015

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Afghanistan, India, Marocco, Singapore e Trinidad e Tobago per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati rimangono tuttavia liberi di esentare, in singoli casi, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti noti ai consolati per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere, nel corso dell'esame di una domanda, documenti giustificativi supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 12 novembre 2015. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

5364

FF 2016

9.7

Accordo tra la Svizzera e la Lituania concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 15 gennaio 2015

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Lituania nel rilascio dei visti Schengen a Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Lituania in materia di visti a Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est) a partire dal 1° marzo 2015. Da tale data i richiedenti il visto della Cisgiordania e di Gerusalemme Est possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Lituania presso la rappresentanza svizzera a Ramallah.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1°marzo 2015. È stato concluso per un periodo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

5365

FF 2016

9.8

Accordo tra la Svizzera e la Lettonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 26 febbraio 2015

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e la Lettonia si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 1° luglio 2015 la Svizzera rappresenta gli interessi della Lettonia in materia di visti a Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est), Accra (Ghana), Dakar (Senegal) e anche a Biskek (Kirghizistan). In compenso, dal 1° luglio 2015 la Lettonia rappresenta la Svizzera a Kaliningrad (Russia) e Tashkent (Uzbekistan). Da questa data i richiedenti il visto della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, del Ghana, del Senegal, della regione di Kaliningrad e dell'Uzbekistan possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Lettonia o in Svizzera presso le rispettive rappresentanze all'estero svizzere o lettoni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2015. È stato concluso per un periodo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

5366

FF 2016

9.9

Accordo tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 3 marzo 2015

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Spagna nel rilascio dei visti Schengen a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Spagna in materia di rilascio di visti a Kinshasa (Repubblica democratica del Congo) dal 9 marzo 2015 al 30 aprile 2015. Durante tale periodo i richiedenti il visto della Repubblica democratica del Congo potevano presentare la propria richiesta di visto per un soggiorno di breve durata in Spagna all'ambasciata svizzera a Kinshasa.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 marzo 2015 ed è scaduto il 30 aprile 2015.

5367

FF 2016

9.10

Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 25 marzo 2015

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Finlandia nel rilascio di visti Schengen a Vancouver (Canada).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Finlandia in materia di rilascio di visti a Vancouver (Canada) dal 1° aprile 2015 al 30 maggio 2016. Durante tale periodo i richiedenti il visto delle province definite in Canada potevano presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Finlandia presso il Consolato generale di Svizzera di Vancouver.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2015 L'accordo è scaduto il 30 maggio 2015.

5368

FF 2016

9.11

Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 6 maggio 2015

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Finlandia nel rilascio di visti Schengen a Montreal, Ottawa e Vancouver (Canada).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Finlandia in materia di visti a Montreal, Ottawa e Vancouver (Canada) a partire dal 1° giugno 2015. Da questa data i richiedenti il visto in Canada possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Finlandia presso la rispettiva rappresentanza svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° giugno 2015. È stato concluso per un periodo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

5369

FF 2016

9.12

Accordo tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 9 giugno 2015

A.

L'accordo prevede che la Spagna rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Kingston (Giamaica).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 30 giugno 2015 la Spagna rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di rilascio di visti a Kingston (Giamaica). Da questa data i richiedenti il visto in Giamaica possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'Ambasciata di Spagna di Kingston.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 30 giugno 2015. È stato concluso per un periodo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

5370

FF 2016

9.13

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso l'11 giugno 2015

A.

L'accordo prevede che la Francia rappresenti la Svizzera nel rilascio dei visti Schengen a Cotonou (Benin).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dall'11 giugno 2015 la Francia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di rilascio dei visti a Cotonou (Benin). Da questa data i richiedenti il visto in Benin possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'Ambasciata di Francia di Cotonou.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 giugno 2015. È stato concluso per un periodo indeterminato. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

5371

FF 2016

9.14

Accordo tra la Svizzera e il Lussemburgo concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 25 settembre 2015

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti il Lussemburgo nel rilascio di visti Schengen a Pristina (Kosovo).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 1° novembre 2015 la Svizzera rappresenta gli interessi del Lussemburgo in materia di rilascio dei visti a Pristina (Kosovo). Da questa data i richiedenti il visto del Kosovo possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Svizzera a Pristina.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2015. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

5372

FF 2016

9.15

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 7 ottobre 2015

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e i Paesi Bassi si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo, dal 1°novembre 2015 la Svizzera rappresenta gli interessi dei Paesi Bassi in materia di rilascio dei visti a Antananarivo (Madagascar), Colombo (Sri Lanka) e Pristina (Kosovo).

In compenso i Paesi Bassi, rappresentano la Svizzera a Aruba, Curaçao, Paramaribo (Suriname), Mascate (Oman), Sint Maarten e in Guyana. Da tale data i richiedenti il visto possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata nei Paesi Bassi presso la rispettiva rappresentanza svizzera e viceversa.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2015. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

5373

FF 2016

9.16

Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 13 ottobre 2015

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti il Belgio nel rilascio di visti Schengen a Pristina (Kosovo).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, dal 1° novembre 2015 la Svizzera rappresenta gli interessi del Belgio in materia di rilascio dei visti a Pristina (Kosovo). Da tale data i richiedenti il visto del Kosovo possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Belgio presso l'Ambasciata di Svizzera a Pristina.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2015. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

5374

FF 2016

9.17

Accordo tra la Svizzera e la Slovacchia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso 23 ottobre 2015

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Slovacchia nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo dal 1° novembre 2015 la Svizzera rappresenta gli interessi della Slovacchia in materia di rilascio dei visti Dar es Salaam (Tanzania), Kathmandu (Nepal), Biskek (Kirghizistan), Tunisi (Tunisia), Khartum (Sudan) e Città del Capo (Sudafrica). Da tale data i richiedenti il visto degli Stati sopra menzionati possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Slovacchia presso la rispettiva rappresentanza all'estero svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2015. È concluso per una durata indeterminata. L'accordo è scaduto il 28 agosto 2015.

5375

FF 2016

9.18

Accordo tra la Svizzera e il Portogallo concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 27 novembre 2015

A.

L'accordo prevede che il Portogallo rappresenti la Svizzera nel rilascio dei visti Schengen a Praia (Capo Verde).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 11 dicembre 2015 il Portogallo rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di rilascio dei visti a Praia (Capo Verde). Da tale data i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio di Capo Verde possono presentare una domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera (missioni ufficiali) presso l'Ambasciata di Portogallo a Praia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2015. È concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di 90 giorni.

5376

FF 2016

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimenti

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cipro, rappresentato dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Ammodernamento della formazione professionale tecnica» realizzato nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 29 settembre 2010

Secondo complemento

10.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero degli affari sociali, concernente il progetto «Riorganizzazione di istituti per l'infanzia in Estonia», concluso il 29 settembre 2009

Scambio di lettere

5377

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

24.07.2015 24.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.10.2016. I fondi all'interno del preventivo approvato sono stati ridistribuiti. Le disposizioni in materia di rapporto e di conclusione di progetto sono state adeguate.

-

02.06.2015 02.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 01.03.2016. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. Le modalità di pagamento sono state adeguate.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Estonia, rappresentata dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia, concernente il progetto di trattamento e riabilitazione di delinquenti tossicomani, concluso il 3 agosto 2011

Scambio di lettere

10.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di protezione dalle inondazioni mediante argini mobili, concluso il 10 luglio 2012

10.1.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Lázbérc, concluso il 10 luglio 2012

5378

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.06.2015 02.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2016. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

Secondo complemento

20.05.2015 20.05.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

Terzo complemento

25.06.2015 25.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto «Sviluppo di apparecchi bionici e genetici per il sostegno agli ipovedenti», concluso il 15 ottobre 2010

Quarto complemento

10.1.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di scambio accademico con l'Università Andrássy di Budapest, concluso il 20 maggio 2010

10.1.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto «Trattamento e utilizzo delle acque di scarico», concluso il 15 ottobre 2010

5379

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

08.07.2015 08.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le disposizioni relative alla periodicità dei rapporti sono state adeguate.

-

Secondo complemento

08.07.2015 08.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le disposizioni relative alla periodicità dei rapporti sono state adeguate.

-

Terzo complemento

08.07.2015 08.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le disposizioni relative alla periodicità dei rapporti sono state adeguate.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto «Sviluppo di una macro per lo studio delle scorie radioattive», concluso il 15 ottobre 2010

Terzo complemento

10.1.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto del fondo per le organizzazioni non governative (ONG) e quello per le borse di studio per i giovani non abbienti, concluso il 12 luglio 2012

10.1.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di creazione di posti di lavoro nella regione di Sátoraljaújhely, concluso il 9 luglio 2012

5380

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

08.07.2015 08.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le disposizioni relative alla periodicità dei rapporti sono state adeguate.

-

Secondo complemento

10.07.2015 10.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 13.10.2015. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. Le disposizioni relative alla redazione di un rapporto sono state adeguate.

-

Terzo complemento

06.08.2015 06.08.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di creazione di posti di lavoro nella regione di Sátoraljaújhely, concluso il 9 luglio 2012

Quarto complemento

10.1.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ungheria, rappresentata dal Ministero per lo sviluppo nazionale, concernente il progetto di protezione dalle inondazioni mediante argini mobili, concluso il 10 luglio 2012

10.1.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della protezione dagli incendi nelle scuole, concluso il 1° febbraio 2012

5381

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.12.2015 11.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le disposizioni relative alla redazione di un rapporto sono state adeguate.

.

Terzo complemento

15.12.2015 15.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.09.2016. Le disposizioni relative alla redazione di rapporti sono state adeguate.

.

Quarto complemento

27.02.2015 27.02.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.05.2015. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lettonia, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto per l'insegnamento impartito da professori svizzeri nelle alte scuole lettoni, concluso il 30 maggio 2011

Scambio di lettere

10.1.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il programma «Ricerca e sviluppo» nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 14 dicembre 2010

10.1.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento delle cure in perinatologia e neonatologia, concluso il 20 dicembre 2011

5382

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.06.2015 17.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. Le attività inerenti al progetto sono state adeguate nel quadro del preventivo.

-

Scambio di lettere

08.07.2015 08.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La composizione del comitato incaricato della selezione dei progetti è stato adeguata.

-

Scambio di lettere

08.07.2015 08.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. La pianificazione dell'attuazione del progetto è stata adeguata.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto volto a migliorare la qualità dei servizi sociali nella regione della Piccola Polonia, concluso il 21 dicembre 2011

Quarto complemento

10.1.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto d'istituzione di un centro di controllo medico a Biala Podlaska, concluso il 20 aprile 2011

10.1.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di «Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione dei Bassi Carpazi», concluso il 9 dicembre 2011

5383

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.02.2015 02.02.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2016. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

Quinto complemento

26.02.2015 26.02.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

Quarto complemento

03.03.2015 03.03.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione di Swietokrzyskie», concluso il 21 dicembre 2011

Secondo complemento

10.1.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo alla preservazione di specie di uccelli nei Carpazi polacchi, concluso il 5 maggio 2011

10.1.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di preparazione alle situazioni di emergenza nel settore della protezione delle frontiere, concluso il 10 maggio 2011

5384

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

18.03.2015 18.03.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

Secondo complemento

23.03.2015 23.03.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

Quinto complemento

23.03.2015 23.03.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di promozione del turismo nella regione di Lublino, concluso il 10 agosto 2011

Terzo complemento

10.1.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di sviluppo regionale nei distretti di Gorlicki e Nowosadecki, concluso il 4 agosto 2011

10.1.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di misure di rigenerazione e protezione per la conservazione e il ripristino delle lanche della Vistola, concluso il 27 aprile 2012

5385

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

31.03.2015 31.03.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2016. Le modalità di attuazione sono state adeguate.

-

Terzo complemento

30.04.2015 30.04.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.06.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate.

-

Secondo complemento

30.05.2015 30.05.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.06.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di modernizzazione dell'amministrazione nella regione di Gotania, concluso il 9 agosto 2011

Quarto complemento

10.1.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di risanamento delle infrastrutture doganali a Polowce, concluso il 1° giugno 2012

10.1.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Promozione dello sviluppo regionale della Piccola Polonia», concluso il 4 agosto 2011

5386

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.06.2015 10.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.01.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate.

-

Quarto complemento

10.06.2015 10.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

Terzo complemento

22.06.2015 22.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016. Le modalità di realizzazione sono state adeguate.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di guardie di confine mobili, concluso il 5 maggio 2011

Quinto complemento

10.1.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto inteso a migliorare la qualità delle prestazioni sociali nella regione di Lubelskie, concluso il 16 gennaio 2012

10.1.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione della Piccola Polonia», concluso il 21 dicembre 2011

5387

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

22.06.2015 22.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.10.2016. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate.

-

Terzo complemento

13.07.2015 13.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

Quinto complemento

14.07.2015 14.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.07.2016. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di preparazione alle situazioni di emergenza nel settore della protezione delle frontiere, concluso il 10 maggio 2011

Sesto complemento

10.1.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per partenariati», concluso l'8 dicembre 2010

10.1.35

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per le ONG», concluso l'8 dicembre 2010

5388

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

16.07.2015 16.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate.

-

Sesto complemento

17.07.2015 17.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

Quinto complemento

21.07.2015 21.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.36

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Upper Raba River Spawning Grounds», concluso il 20 dicembre 2011

Secondo complemento

10.1.37

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Prodotti locali della regione della Piccola Polonia», concluso il 4 agosto 2011

10.1.38

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di sviluppo delle regioni di montagna nei Carpazi, concluso il 4 agosto 2011

5389

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

23.07.2015 23.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le modalità di realizzazione del progetto sono state adeguate.

-

Secondo complemento

27.07.2015 27.07.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2017.

-

Secondo complemento

17.08.2015 17.08.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo alla promozione della gestione d'impresa delle PMI nella regione di Lublino, concluso il 28 settembre 2011

Terzo complemento

10.1.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di risanamento delle infrastrutture doganali a Polowce, concluso il 1° giugno 2012

10.1.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Attuazione della Convenzione dei Carpazi», concluso il 22 dicembre 2011

5390

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.08.2015 17.08.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate.

-

Quinto complemento

17.08.2015 17.08.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.05.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

Secondo complemento

02.09.2015 02.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.06.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.42

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Un futuro nelle montagne di Swietokrzyskie», concluso il 3 ottobre 2011

Quarto complemento

10.1.43

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Protezione della fauna forestale dei Carpazi», concluso il 22 dicembre 2011

10.1.44

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione di Swietokrzyskie», concluso il 21 dicembre 2011

5391

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

03.09.2015 03.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.06.2017. Le modalità di attuazione sono state adeguate.

-

Secondo complemento

14.09.2015 14.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

Terzo complemento

14.09.2015 14.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le modalità di attuazione del progetto sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «L'Europa quale opportunità per la regione di Lublino», concluso il 10 agosto 2011

Quarto complemento

10.1.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Centro di controllo medico a Biala Podlaska», concluso il 20 aprile 2011

10.1.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Programma di ricerca polacco-svizzero», concluso il 16 dicembre 2009

5392

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.09.2015 14.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.09.2016. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

Sesto complemento

21.09.2015 21.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.06.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

Settimo complemento

15.10.2015 15.10.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.06.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di sviluppo agricolo a Dolina Strugu, concluso il 9 agosto 2011

Terzo complemento

10.1.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto relativo alla conservazione di specie d'uccelli nei Carpazi polacchi», concluso il 5 maggio 2011

10.1.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Un futuro nelle montagne della regione di Swietokrzyskie», concluso il 3 ottobre 2011

5393

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

26.10.2015 26.10.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 14.06.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

Terzo complemento

26.10.2015 26.10.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

Quinto complemento

03.11.2015 03.11.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.51

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Programma di prevenzione contro l'epatite C», concluso il 9 maggio 2012

Terzo complemento

10.1.52

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Dolin Karpia (Valle delle carpe), un'opportunità per il futuro», concluso il 7 settembre 2011

10.1.53

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto inteso a migliorare la qualità delle prestazioni sociali nella regione di Lubelskie, concluso il 16 gennaio 2012

5394

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

06.11.2015 06.11.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del fondo disponibile.

-

Quarto complemento

01.12.2015 01.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le modalità di attuazione del progetto sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

Quarto complemento

11.12.2015 11.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.09.2016. I fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.54

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di promozione della sicurezza nella circolazione stradale, concluso il 14 giugno 2012

Ottavo complemento

10.1.55

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Fondo per le ONG», concluso l'8 dicembre 2010

10.1.56

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di prevenzione dentale per bambini in età prescolare, concluso il 14 giugno 2012

5395

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.12.2015 14.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2017. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate e i fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

Sesto complemento

17.12.2015 17.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2016.

-

Terzo complemento

17.12.2015 17.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile. Le modalità di attuazione sono state adeguate.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.57

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di fondo destinato alle ONG per la promozione di partenariati fra le istituzioni svizzere e slovacche nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 2 agosto 2011

Secondo complemento

10.1.58

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto volto a rafforzare la disponibilità operativa delle squadre di salvataggio, concluso il 2 agosto 2011

10.1.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto volto a migliorare il futuro della comunità Rom, concluso il 25 maggio 2012

5396

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

20.02.2015 20.02.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Dovrà essere effettuata una valutazione quando sarà conclusa la realizzazione del progetto.

-

Primo complemento

02.04.2015 02.04.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

Primo complemento

02.04.2015 02.04.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.60

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di sviluppo delle riserve naturali nei Carpazi slovacchi, concluso il 2 agosto 2011

Primo complemento

10.1.61

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto per una migliore assistenza e integrazione dei bambini e giovani disabili della regione di Stará ubova, concluso il 26 gennaio 2012

10.1.62

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di miglioramento delle strutture sociali nella regione di Kosice, concluso il 26 gennaio 2012

5397

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

08.06.2015 08.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.11.2016.

-

Primo complemento

14.09.2015 14.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

Secondo complemento

14.09.2015 14.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.63

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia concernente il progetto di miglioramento della formazione professionale nonché della preparazione al mercato del lavoro, concluso il 26 gennaio 2012

Primo complemento

10.1.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Slovacchia, rappresentata dall'Ufficio del Governo, concernente il progetto di sviluppo della regione di Tokaj», concluso il 21 febbraio 2012

10.1.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani a Opava, concluso il 30 novembre 2012

5398

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.09.2015 14.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

Secondo complemento

05.10.2015 05.10.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016. Le sue modalità di attuazione sono state adeguate.

-

Primo complemento

17.06.2015 17.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.04.2016.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, concluso il 20 dicembre 2012

Primo complemento

10.1.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento del sistema di formazione per il personale delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali, concluso il 10 gennaio 2011

10.1.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Roznov pod Radhostem, concluso il 5 dicembre 2012

5399

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.06.2015 17.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

Terzo complemento

29.06.2015 29.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.10.2016.

-

Secondo complemento

31.08.2015 31.08.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della protezione della società dal terrorismo e dall'estremismo, concluso il 21 dicembre 2012

Primo complemento

10.1.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani di Bilovec, concluso il 23 novembre 2012

10.1.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento della formazione delle squadre di pronto intervento della polizia ceca, concluso il 20 agosto 2012

5400

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.09.2015 11.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

Primo complemento

23.09.2015 23.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

Secondo complemento

16.12.2015 16.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di miglioramento delle prestazioni di assistenza e di cure a domicilio nella regione di frontiera della Slovacchia, concluso il 4 dicembre 2012

Terzo complemento

10.1.73

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani St.

Wenceslas, concluso il 28 novembre 2012

10.1.74

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di ristrutturazione della casa di cura per anziani St. Elisabeth, concluso il 28 novembre 2012

5401

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

16.12.2015 16.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

Secondo complemento

16.12.2015 16.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

Secondo complemento

16.12.2015 16.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica Ceca, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto di misure efficaci contro la corruzione e la criminalità economica, concluso il 19 dicembre 2012

Secondo complemento

10.1.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Ministero della sanità e della protezione sociale, concernente il progetto per la fondazione dell'istituto di psichiatria forense a Sokolac, concluso il 5 novembre 2012

10.1.77

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia e Erzegovina, rappresentata dal Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori, concernente il progetto di potenziamento del Ministero pubblico nel sistema di giustizia penale, concluso il 5 dicembre 2014

5402

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

16.12.2015 16.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016.

-

Terzo complemento

27.04.2015 27.04.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.03.2016. I fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

Primo complemento

20.10.2015 20.10.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il complemento regola le modalità del contributo finanziario versato dal Ministero degli affari esteri norvegese e gestito dalla Svizzera a titolo fiduciario.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.78

Accordo tra la Svizzera e la Danimarca concernente una partecipazione ai costi del progetto «Sviluppo economico rurale nelle regioni del sud della Georgia», concluso il 9 dicembre 2011

Secondo complemento

30.04.2015 30.04.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sono state adeguate le modalità di pagamento.

10.1.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto di smaltimento dei rifiuti e di controllo delle infezioni negli ospedali, concluso il 31 luglio 2014

Primo complemento

11.03.2015 11.03.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Nuovo paragrafo 4.3 sui mercati pubblici concernente l'approvvigionamento di servizi, merci e di servizi di costruzione.

10.1.80

Accordo tra la Svizzera, operante tramite la DSC, e il Kosovo, rappresentato dal Ministero dell'amministrazione comunale e delle autorità comunali, concernente il progetto di sostegno alla decentralizzazione e ai Comuni, concluso il 13 novembre 2014

Primo complemento

12.03.2015 12.03.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il complemento regola la partecipazione finanziaria del Ministero dell'amministrazione comunale e delle autorità comunali.

5403

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.81

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il comune di Mitrovica Nord in Kosovo, concernente l'installazione di una cella frigorifera nella piazza del mercato a Mitrovica Nord, concluso il 5 giugno 2015

Primo complemento

10.1.82

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Macedonia, rappresentata dalla Segretariato generale, concernente il progetto «Missioni di consulenza per lo sviluppo di PMI in Macedonia», concluso il 3 marzo 2014

10.1.83

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'agenzia della Repubblica serba di Bosnia per lo sviluppo delle PMI in Bosnia concernente il progetto «competenze per il mercato del lavoro», concluso il 7 novembre 2014

5404

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.11.2015 13.11.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è prolungata fino al 28.02.2016 ed è stato aumentato il contributo.

Sono inoltre precisate le esigenze relative alla notifica.

5000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

17.09.2015 17.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato a causa dell'introduzione di un Corpo svizzero di esperti.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

07.09.2015 07.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli stati dell'Europa dell'est (RS 974.1)

Contributo supplementare.

892 400 di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.84

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Serbia, rappresentata dal supplente del primo ministro, concernente il progetto volto a favorire l'integrazione sociale in Serbia, concluso il 15 giugno 2013

Primo complemento

10.1.85

Accordo tra la Svizzera e l'Uzbekistan concernente lo sviluppo della formazione professionale nel settore idrico, concluso il 18 luglio 2011

10.1.86

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Agenzia di sviluppo austriaca concernente il progetto di alloggi e di integrazione dei Rom, degli Ashkali e degli Egizi a Gjakova/Djakovica, concluso il 1° agosto 2013

5405

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.09.2015 09.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sono state definite le Parti. Sono state inoltre regolate le modalità di rapporto e di pagamento.

-

Primo complemento

11.02.2015 11.02.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato e la durata è stata prolungata fino al 28.02.2015.

309 082 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

01.12.2014 01.12.2014 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.12.2015. Il preventivo è stato aumentato. Sono state inoltre adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

588 790 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.87

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Agenzia di sviluppo austriaca concernente il progetto di promozione delle PMI, concluso il 23 ottobre 2013

Primo complemento

10.1.88

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il contributo al fondo fiduciario multidonatore per il sostegno delle riforme giudiziarie in Serbia, concluso il 1° dicembre 2008

10.1.89

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Croce rossa serba concernente il progetto comune volto a favorire l'integrazione dei Rom e di gruppi marginalizzati, concluso il 21 giugno 2013

5406

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.09.2015 14.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata senza conseguenze finanziarie fino al 31.03.2016.

-

Quarto complemento

16.11.2015 16.11.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sono state regolate le modalità di pagamento.

-

Secondo complemento

19.06.2015 19.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Sono state regolate le modalità di rapporto e di pagamento.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.90

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il progetto di promozione del benessere sociale dei migranti nel Caucaso del Sud, concluso il 14 novembre 2014

Primo complemento

10.1.91

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS in Georgia concernente una partecipazione ai costi del progetto «Modernizzazione della formazione professionale e del sistema educativo della Georgia», concluso l'11 dicembre 2012

10.1.92

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di integrazione del concetto di migrazione e sviluppo nelle politiche, nelle strategie e nei piani d'azione pertinenti in Bosnia e Erzegovina, concluso il 15 luglio 2013

5407

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

24.06.2015 24.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato e le modalità di pagamento sono state adeguate.

29 470 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Terzo complemento

03.02.2015 03.02.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Le modalità di pagamento sono state adeguate.

-

Primo complemento

14.04.2015 14.04.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.10.2015 e il contributo è stato aumentato.

135 500 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.93

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il programma di sviluppo locale integrato in Bosnia e Erzegovina, concluso il 7 dicembre 2011

Secondo complemento

10.1.94

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di integrazione del concetto di migrazione e sviluppo nelle politiche, nelle strategie e nei piani d'azione pertinenti in Bosnia e Erzegovina, concluso il 15 luglio 2013

10.1.95

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto di consolidamento e di perfezionamento della governance economica e ambientale a livello comunale in Bosnia e Erzegovina, concluso il 24 luglio 2015

5408

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.06.2015 11.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2016 e il contributo è stato aumentato.

1,277 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

11.09.2015 11.09.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

-

Primo complemento

29.10.2015 29.10.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

I fondi sono stati ridistribuiti all'interno del budget disponibile.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.96

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto volto a migliorare l'accesso alla giustizia dei gruppi di popolazione sfavoriti e marginalizzati in Tagikistan, concluso il 1° dicembre 2012.

Secondo complemento

10.1.97

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il progetto di sostegno della riforma della giustizia dei minori in Bosnia e Erzegovina, concluso il 18 dicembre 2013

10.1.98

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DSC, e il Sudafrica concernente un contributo a favore dell'iniziativa nazionale di riorganizzazione dell'autorità giudiziaria per le controversie di modesta entità (Small Claims Courts) in Sudafrica, concluso il 6 aprile 2011.

5409

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

04.12.2015 04.12.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato ed è stata apportata una modifica al piano dei pagamenti.

37 800 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

19.06.2015 19.06.2015 Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2017 e il contributo è stato aumentato.

226 100 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

11.05.2015 11.05.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 973.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2015.

-

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.99

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Benin, rappresentato dal Ministero dello sviluppo, dell'analisi economica e della prospettiva concernente il contributo della DSC alla realizzazione del quarto censimento generale della popolazione e dell'alloggio, concluso il 6 maggio 2013

Primo complemento

Complemento

10.1.100 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Consiglio della magistratura, concernente il progetto «Accesso alla giustizia», concluso il 1°giugno 2013

5410

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.04.2015 02.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2015 e il preventivo è stato aumentato.

118 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

23.12.2015 23.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il preventivo è stato ridotto per gli anni 2016 e 2017.

- 1,155 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.101 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il sostegno al processo di decentramento mediante un contributo all'attuazione della Politica nazionale di sviluppo di Centri Secondari nel quadro del programma di Sostegno alla gestione di collettività territoriali, concluso il 16 febbraio 2010

Complemento

10.1.102 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione del progetto «Accesso all'acqua potabile e a sistemi di igiene sanitaria per le comunità», concluso il 27 giugno 2012 10.1.103 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burkina Faso concernente «l'attuazione del programma di riduzione dell'isolamento e di costruzione di piste rurali nell'est del Burkina Faso», concluso il 1° luglio 2011

5411

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

20.02.2015 20.01.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2015.

-

Complemento

20.02.2015 20.01.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2015.

-

Complemento

25.06.2015 25.06.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2016.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.104 Accordo tra la Svizzera e la Cambogia concernente un contributo della DSC al programma nazionale di riforma relativo alla democrazia e alla decentralizzazione, concluso il 20 settembre 2013

Primo complemento

10.1.105 Accordo tra la Svizzera e l'Honduras concernente una collaborazione nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile e del risanamento, concluso il 7 dicembre 2007 10.1.106 Accordo tra la Svizzera e l'Honduras concernente una collaborazione nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile e del risanamento, concluso il 5 dicembre 2007

5412

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

31.03.2015 31.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata di quattro mesi in quanto il tempo stabilito inizialmente è stato insufficiente per attuare il progetto.

-

Terzo complemento

19.03.2015 19.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

-

Secondo complemento

04.06.2015 04.06.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.03.2016.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.107 Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente un fondo di lotta contro la povertà, concluso il 31 ottobre 2011

Complemento

10.1.108 Accordo tra la Svizzera e il Laos concernente un fondo di lotta contro la povertà, concluso il 31 ottobre 2011

10.1.109 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto destinato a sostenere il sistema della sanità veterinaria in Mongolia, concluso il 5 luglio 2012

5413

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.10.2014 10.10.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il preventivo è stato aumentato.

436 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

02.10.2015 02.10.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'accordo è stato prolungato fino al 31.12.2016 ed è stato aumentato il contributo.

3,62 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

11.12.2015 11.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'accordo è stato prolungato fino al 31.12.2016 ed è stato aumentato il contributo.

995 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.110 Accordo tra la Svizzera e il Nepal concernente il progetto «Programma del sottosettore ponti sospesi Fase IV» sostenuto dalla DSC, concluso il 25 novembre 2014

Complemento

10.1.111 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DSC, e il Nepal concernente il progetto «Governance locale e sviluppo delle comunità II», concluso l'11 dicembre 2013

10.1.112 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DSC, e il Nepal concernente il progetto sostenuto dalla DSC «Fondo per l'impiego destinato a migliorare le condizioni di vita in Nepal», concluso il 18 settembre 2011

5414

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.02.2015 13.02.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Credito aggiuntivo per la riparazione dei ponti danneggiati dal diluvio.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

12.04.2015 12.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Credito aggiuntivo

7,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

02.07.2015 02.07.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è prolungata fino al 31.12.2016.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.113 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal concernente il progetto «Fondo per l'impiego destinato a migliorare le condizioni di vita in Nepal», concluso il 18 settembre 2011

Complemento

10.1.114 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal concernente la fase I del progetto «Ponti motorizzati (strade locali)» sostenuto dalla DSC, concluso il 23 marzo 2011 10.1.115 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal concernente la fase I del programma «Ponti motorizzati (strade locali)» sostenuto dal DSC, concluso il 23 marzo 2011

5415

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.08.2015 13.08.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Credito aggiuntivo

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

18.05.2015 23.06.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Credito aggiuntivo e prolungamento della durata dell'accordo fino al 31.12.2015.

975 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

27.08.2015 27.08.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Credito aggiuntivo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.116 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal concernente la seconda fase del progetto destinato a promuovere la decentralizzazione dell'infrastruttura rurale e a garantire mezzi di sussistenza, concluso il 1° febbraio 2012

Complemento

10.1.117 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di formazione professionale «Miglioramento delle qualifiche professionali dei giovani in Nicaragua», concluso il 5 luglio 2007

Complemento

5416

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.09.2015 14.09.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Credito aggiuntivo e prolungamento della durata dell'accordo fino al 31.12.2016.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

19.06.2015 19.06.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La fase è stata prolungata fino al 31.12.2013 e il contributo ai fondi anticorruzione è stato aumentato.

660 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.118 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di formazione professionale inteso a sviluppare le qualifiche professionali dei giovani nelle regioni settentrionali, meridionali e occidentali del Nicaragua», concluso il 6 giugno 2013

Primo complemento

10.1.119 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di approvvigionamento idrico nelle zone rurali e di risanamento rurale, concluso il 22 settembre 2008

Complemento n. 4

5417

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

19.06.2015 19.06.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Finanziamento supplementare per sostenere la formazione di lavoratori nel settore dell'edilizia per lo sviluppo di abitazioni antisismiche.

720 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

07.08.2015 07.08.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2016.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.120 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Regno Unito, rappresentato dal Dipartimento dello sviluppo internazionale, concernente il sostegno a un partenariato di gestione del sapere volto a promuovere approcci sistemici al mercato a favore dei poveri, concluso il 14 aprile 2014

Complemento

10.1.121 Accordo tra la Svizzera e il Vietnam concernente strumenti di pianificazione e di attuazione nel settore agricolo, concluso il 29 marzo 2010

Modifica

5418

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

15.12.2015 15.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Modalità di consegna dei rapporti.

-

29.01.2015 29.01.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata dal 01.03.2015 al 31.12.2015 e il preventivo è stato aumentato allo scopo di ottenere un impatto sostenibile nei prossimi piani quinquennali 20162020 e di consolidare in maniera sostenibile la capacità di pianificazione, di supervisione e di valutazione orientata ai risultati in seno al Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e nelle due province pilota.

440 122 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.122 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca asiatica di sviluppo concernente il sostegno al progetto di miglioramento del sistema di formazione professionale pubblico e privato in Bangladesh, concluso il 20 ottobre 2014

Complemento n. 1

10.1.123 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente un progetto di sviluppo economico locale nel Golfo di Fonseca, concluso il 29 novembre 2013

10.1.124 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente un programma ambientale relativo alla gestione dei rischi legati alle catastrofi e ai cambiamenti climatici, concluso il 21 novembre 2013

5419

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

25.02.2015 25.02.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Conferma del contributo e modifica del piano dei pagamenti.

-

Complemento n. 1

13.04.2015 13.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.06.2018.

-

Primo complemento

07.09.2014 07.09.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Modifica del piano di aggiudicazione degli appalti e sostituzione dell'allegato A con il documento di progetto in corso.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.125 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente un contributo al programma «Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico», concluso il 25 aprile 2012

Primo complemento

10.1.126 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente la piattaforma globale delle conoscenze in materia di migrazione e sviluppo, un fondo fiduciario multi-donatore, concluso il 12 novembre 2012 10.1.127 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund for Regional Centers for Learning on Evaluation and Results», concluso il 25 novembre 2011

5420

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.03.2015 09.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è prolungata fino al 31.12.2016.

-

Secondo complemento

01.06.2015 01.06.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il preventivo è stato aumentato.

50 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

06.08.2015 06.08.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2018 ed è stato previsto un nuovo contributo

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.128 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la BIRS e l'AIS concernente un Fondo per analisi di impatto focalizzate sulla povertà, concluso il 10 dicembre 2010

Complemento

10.1.129 Accordo tra la Svizzera, la BIRS e l'AIS concernente il contributo all'«Afghanistan Reconstruction Trust Fund», concluso il 18 settembre 2002

10.1.130 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la CEE-ONU concernente un contributo al programma «Post-MDG/SDG Water Goal», concluso il 18 dicembre 2012

5421

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

01.09.2015 01.09.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.10.2016.

-

Complemento n. 5

04.11.2015 04.11.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il contributo è stato aumentato.

9,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Modifica n. 2

16.03.2015 27.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La percentuale massima del contributo è stata aumentata al 98%. Il sussidio federale rimane invariato.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.131 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DCS, e la CEE-ONU concernente un contributo al programma d'attività della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, concluso il 18 aprile 2013

Complemento

10.1.132 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD) concernente un contributo al progetto «Piattaforma AfricaEuropa», concluso il 9 settembre 2014 10.1.133 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Commissione economica per l'Africa dell'ONU concernente il progetto a sostegno del Niger nell'attuazione delle direttive dell'Unione Africana per l'utilizzazione delle terre e del suolo, concluso il 14 dicembre 2012

5422

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

18.12.2015 18.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è prolungata fino al 30.06.2016.

-

Primo complemento

28.07.2015 28.07.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La pianificazione dei pagamenti 2015 e 2016 è stata adeguata.

-

Secondo complemento

04.08.2015 04.08.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.12.2015

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.134 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Dipartimento di valutazione delle politiche e delle operazioni del Governo dei Paesi Bassi concernente la cooperazione per una valutazione congiunta pilota, concluso il 5 febbraio 2014

Complemento

10.1.135 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al progetto di gestione integrata dei bacini imbriferi del Medio Atlante, concluso il 17 luglio 2015

Primo complemento

5423

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

31.08.2015 31.08.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

-

07.12.2015 07.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.136 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al progetto per il sostegno della FAO nell'integrazione delle Direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi fondiari applicabile alle terre, alle peschiere e alle foreste, nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, concluso il 4 dicembre 2012

Terzo complemento

10.1.137 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la FAO, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e il PAM concernente la riduzione delle perdite postraccolta nell'Africa subsahariana, concluso il 20 dicembre 2013

Secondo complemento

5424

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

16.12.2015 16.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'importo versato dalla Svizzera è stato aumentato al fine di garantire la conclusione di azioni prioritarie avviate, di garantire la sicurezza delle figure essenziali del gruppo di coordinamento del programma e di preparare il quadro programmatico/operativo per una prossima fase della cooperazione (a partire da metà 2016).

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

23.12.2015 23.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il contributo è stato aumentato.

270 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.138 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo concernente un contributo alla riunione mondiale del Forum dei contadini 2014 a Roma, concluso il 13 dicembre 2012

Complemento

10.1.139 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNFPA concernente il sostegno al progetto «Indagine su demografia e salute ­ in Ciad», concluso il 16 gennaio 2014 10.1.140 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OHCHR concernente un progetto per il miglioramento dell'accesso alla giustizia per la popolazione locale in Cambogia, concluso il 28 novembre 2014

5425

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

19.01.2015 19.01.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 28.02.2015

-

Complemento

22.05.2015 22.05.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il budget è stato aumentato e la durata dell'accordo è stata prolungata fino al 15.01.2016

56 494 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

30.09.2015 30.09.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Prolungamento dell'accordo al 31.12.2015.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.141 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale di gestione dell'acqua (IWMI) concernente un contributo al progetto «Riciclaggio sostenibile dai profili ecologico ed economico», concluso il 9 dicembre 2011

Complemento

10.1.142 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca tedesca di credito per la ricostruzione (KfW) concernente il progetto di preinvestimento nella MiCRO, concluso il 23 dicembre 2013 10.1.143 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2015 e 2016 per il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, concluso il 1° aprile 2015

5426

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.02.2015 13.02.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Prolungamento dell'accordo al 30.06.2015. Questa misura si è imposta a causa dei ritardi operativi intervenuti nell'attuazione del progetto.

-

Complemento

28.04.2015 28.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'accordo è stato prolungato fino al 31.12.2017 ed è stato aumentato il contributo.

75 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento n. 1

04.12.2015 04.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare per i lavori sull'impatto sociale degli investimenti.

40 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.144 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2015 e 2016 per il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, concluso il 1° aprile 2015

Complemento n. 2

10.1.145 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente il programma di lavoro e il preventivo 2015 e 2016 per il Centro di sviluppo dell'OCSE, concluso il 9 ottobre 2015 10.1.146 Accordo tra la Svizzera e l'OIM concernente il programma di stabilizzazione delle comunità con un'elevata percentuale di rimpatri nel Ciad, concluso il 12 dicembre 2012

5427

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.12.2015 10.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare

120 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento n. 1

17.12.2015 17.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

22.05.2015 22.05.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.05.2015

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.147 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al progetto volto a rafforzare la gestione della migrazione di manodopera grazie a una cooperazione regionale nei Paesi membri del Processo di Colombo, concluso l'11 giugno 2015

Primo complemento

10.1.148 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il miglioramento della governance e lo sviluppo di meccanismi di protezione in materia di migrazioni per lavoro nel Medio Oriente e negli Stati del Golfo, concluso il 18 dicembre 2012 10.1.149 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il miglioramento della Governance e lo sviluppo di meccanismi di protezione in materia di migrazioni per lavoro nel Medio Oriente e negli Stati del Golfo, concluso il 18 dicembre 2012

5428

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.11.2015 17.11.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il preventivo è stato aumentato.

15 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Terzo complemento

13.03.2015 13.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il preventivo è stato aumentato.

113 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Quarto complemento

22.04.2015 22.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.10.2015.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.150 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIL concernente il miglioramento della governance e della protezione dei migranti per lavoro in Tunisia, Marocco, Libia ed Egitto, concluso l'11 dicembre 2012

Secondo complemento

10.1.151 Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente un contributo ai programmi speciali di ricerca, di sviluppo e di formazione alla ricerca in materia di riproduzione umana e di ricerca e di formazione concernente le malattie tropicali, concluso il 19 dicembre 2013 10.1.152 Accordo tra la Svizzera e l'OMS concernente un contributo al partenariato OMSFIND per l'accesso a strumenti diagnostici contro l'ebola, concluso il 28 novembre 2014

5429

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.06.2015 09.06.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il preventivo è stato aumentato e il progetto è stato prolungato fino al 30.11.2016.

174 750 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

02.09.2015 02.09.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del contratto è stata prolungata fino al 31.12.2016

-

Complemento

05.10.2015 05.10.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 01.07.2016

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.153 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMM concernente un contributo al progetto «Gestione strategica dei dati idrometeorologici nel Medio Oriente», concluso il 29 gennaio 2014

Primo complemento

10.1.154 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente la fase II del progetto dell'agenzia per la promozione degli investimenti di Pro Nicaragua, concluso il 6 luglio 2011 10.1.155 Accordo di cofinanziamento tra la Svizzera e il PNUS concernente il progetto «Giustizia e diritti dell'uomo» in Afghanistan, concluso il 29 agosto 2013

5430

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

06.03.2015 12.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'ammontare del contributo è stato diminuito a 622 630 franchi.

-237 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento n. 1

31.03.2014 31.03.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'accordo è stato prolungato fino al 31.12.2014 ed è stato assegnato un sostegno finanziario supplementare.

300 000 di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

30.10.2014 30.10.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.156 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il programma «Governance subnazionale in Afghanistan», concluso il 10 dicembre 2013

Primo complemento

10.1.157 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Sostegno all'elaborazione partecipativa della Costituzione in Nepal», concluso il 19 agosto 2014 10.1.158 Convenzione tra la Svizzera e il PNUS concernente il progetto di transizione del Nepal grazie a una migliore coerenza delle Nazioni Unite, concluso il 30 luglio 2012

5431

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

08.12.2014 08.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2015.

-

Complemento

18.12.2014 18.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Prolungamento dell'accordo fino al 30.06.2015.

-

Complemento

19.12.2014 19.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2014.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.159 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un progetto di adeguamento al cambiamento climatico nella regione di Las Segovias, in Nicaragua, concluso il 1° dicembre 2011

Complemento n. 1

10.1.160 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Vietnam: buon governo nelle province e indice d'efficienza della pubblica amministrazione», concluso il 7 agosto 2014

Primo complemento

5432

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

23.04.2015 23.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.06.2015. Il contributo è stato aumentato.

618 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

09.06.2015 09.06.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La revisione della struttura del preventivo è stata attuata al fine di destinare una parte del finanziamento della DSC ai costi del Consulente internazionale (consigliere politico internazionale).

Il contributo della DSC al progetto e il piano dei pagamenti restano invariati.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.161 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo a uno studio sulla registrazione di tutti i lavori legati alla migrazione del PNUS e l'elaborazione di una strategia per integrare la migrazione nelle priorità del PNUS per gli anni 2014­2017, concluso l'11 luglio 2013

Primo complemento

10.1.162 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto «Aumento delle capacità giuridiche ed elettorali per il futuro in Afghanistan», concluso il 15 aprile 2014

Primo complemento

5433

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.07.2015 13.07.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Prolungamento del progetto fino al 30.09.2015

-

06.09.2015 06.09.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Modifica del preventivo senza aumento dei costi.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.163 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS in Laos concernente il progetto nazionale di sostegno strategico «Assemblea sull'uscita 3; un dialogo accresciuto promosso tra l'assemblea nazionale e i cittadini per rafforzare la partecipazione dei cittadini nella presa di decisione», concluso il 30 giugno 2014

Complemento

10.1.164 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS in Laos concernente il rafforzamento della governance nazionale e il servizio del segretariato per i servizi dell'amministrazione locale per programmi congiunti, concluso il 13 marzo 2012

Primo complemento

5434

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.10.2015 09.10.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2016. Il preventivo è stato aumentato per finanziare il progetto.

1,055 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

19.10.2015 19.10.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Prolungamento dell'accordo fino al 30.06.2016.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.165 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo a uno studio sulla registrazione di tutti i lavori legati alla migrazione del PNUS e l'elaborazione di una strategia per l'integrazione della migrazione nelle priorità del PNUS per gli anni 2014­ 2017, concluso l'11 luglio 2013

Secondo complemento

10.1.166 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DSC, il PNUS nell'ambito del rafforzamento della sicurezza umana e della promozione della pace nel Sudan del Sud, concluso il 6 gennaio 2015 10.1.167 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DSC, il PNUS in Laos concernente il sostegno all'attuazione integrale della Convenzione sulle armi a grappolo, concluso il 27 settembre 2013

5435

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.11.2015 17.11.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Prolungamento dell'accordo al 30.06.2016.

-

Complemento

26.11.2015 26.11.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il budget è stato aumentato e la durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2016

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

03.12.2015 03.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'accordo è stato prolungato fino al 31.12.2016 ed è stato aumentato il contributo.

800 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.168 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente la realizzazione delle fasi 1 e 2 dell'iniziativa «Povertà e ambiente in Laos», concluso il 1° agosto 2012

Primo complemento

10.1.169 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il progetto per il sostegno ai Comuni colpiti dal confitto nei distretti meridionali del Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan, concluso il 2 dicembre 2014 10.1.170 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo all'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per la sicurezza alimentare e la nutrizione, Agenda Post-2015, concluso il 30 ottobre 2014

5436

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

04.12.2015 04.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2016 il budget è stato aumentato.

150 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

04.12.2015 04.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è prolungata fino al 29.02.2016.

-

Primo complemento

10.12.2015 10.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.09.2016

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.171 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS in Laos per il progetto «capacità e potenziamento dei servizi di fornitura delle amministrazioni locali», concluso il 13 marzo 2012

Primo complemento

10.1.172 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il sostegno al progetto di miglioramento dell'accesso di popolazioni povere e svantaggiate alle attrezzature igienico-sanitarie in Bangladesh, concluso il 10 giugno 2015 10.1.173 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al progetto «Utilizzazione senza rischio delle acque di scarico», concluso il 25 novembre 2011

5437

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

21.12.2015 21.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del progetto è stata prolungata fino al 30.06.2016.

-

Primo complemento

31.12.2015 31.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Adeguamento della periodicità dei pagamenti a rate e dei rapporti relativi ai progressi.

-

Complemento

12.03.2015 12.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.04.2015. Questa misura si è imposta a causa dei ritardi operativi intervenuti nell'attuazione del progetto.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.174 Accordo tra la DSC e l'UNOPS concernente un contributo al progetto «Meccanismo unico per un resoconto coerente nel settore idrico per il periodo post 2015», concluso il 25 agosto 2014

Complemento

10.1.175 Accordo fra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS riguardante un contributo al Consiglio dell'approvvigionamento idrico e sanitario Water Supply and Sanitation Collaborative Council, concluso il 23 gennaio 2012 10.1.176 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNOPS concernente un contributo al progetto di monitoraggio, analisi e influsso politico nei settori idrico e delle strutture igienico-sanitarie a livello globale, concluso il 14 settembre 2011

5438

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

12.03.2015 12.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Prolungamento dell'accordo al 30.04.2015. Questa misura si è imposta a causa dei ritardi operativi intervenuti nell'attuazione del progetto.

-

Complemento

24.03.2015 24.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2015. Il contributo è stato aumentato a quattro milioni di franchi.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

27.10.2015 27.10.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.06.2016. Questa misura si è imposta a causa dei ritardi operativi intervenuti nell'attuazione del progetto.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.177 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e Cuba, rappresentata dal Ministero del commercio e degli investimenti esteri, concernente l'aiuto alimentare con latte in polvere svizzero a favore di persone anziane e disabili, concluso il 25 febbraio 2015

Complemento

10.1.178 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo per l'anno 2015 al Fondo di intervento d'emergenza gestito dall'OCHA, concluso il 5 dicembre 2014 10.1.179 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCHA concernente il contributo per l'anno 2015 al Fondo di intervento d'emergenza gestito dall'OCHA, concluso il 5 dicembre 2014

5439

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

21.07.2015 21.07.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Miglioramento del coordinamento della distribuzione del latte in polvere donato.

-

Primo complemento

31.12.2014 31.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il contributo è stato aumentato.

350 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

05.10.2015 05.10.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il contributo è stato aumentato.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.180 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIS concernente l'invio di un esperto svizzero edile per il settore delle infrastrutture scolastiche delle operazioni della BIS a Haiti, concluso il 12 novembre 2013

Scambio di note

10.1.181 Accordo tra la DSC e la FAO concernente un contributo alle attività condotte dalla FAO nella regione del Corno d'Africa, concluso il 13 luglio 2011

10.1.182 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il contributo al progetto di gestione integrata dei bacini imbriferi del Medio Atlante, concluso il 18 maggio 2015

5440

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

18.11.2015 18.11.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'impegno è stato prolungato fino al 17.11.2016 e il preventivo è stato aumentato.

230 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Quarto complemento

17.06.2014 17.06.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.04.2015.

-

Primo complemento

07.12.2015 07.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del progetto è stata prolungata fino al 31.12.2015.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.183 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente il programma volto a rafforzare la sicurezza dei migranti che si spostano tra il Somaliland, il Puntland e Gibuti, concluso il 6 settembre 2013

Primo complemento

10.1.184 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIM concernente un contributo al progetto di solidarietà con i bambini del Maghreb e del Machreq, concluso il 31 marzo 2015 10.1.185 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OMS concernente un contributo per la costruzione di un centro di formazione per levatrici a Kutum, nel Darfur settentrionale, in Sudan, concluso il 12 dicembre 2013

5441

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

03.12.2014 03.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare per l'attuazione di una valutazione esterna del programma.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

30.09.2015 30.09.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il contributo di base di 122 528 è stato aumentato a 122 548 franchi. Il progetto è stato prolungato fino al 31.12.2015.

20 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

02.03.2015 02.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Prolungamento dell'accordo al 31.01.2016.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.186 Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente l'impiego di giovani svizzeri in seno all'ONU, concluso il 7 settembre 1978

Complemento

10.1.187 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno delle attività in relazione al Fondo umanitario generale dell'OCHA per il Sudan, concluso il 24 maggio 2014 10.1.188 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno delle attività in relazione al Fondo umanitario generale dell'OCHA per il Sudan, concluso il 24 aprile 2014

5442

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.12.2015 10.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il complemento disciplina l'impiego di giovani Svizzeri nel quadro del programma «Junior Professional Officers (JPO)» dell'OCHA.

Il costo complessivo sarà conosciuto nel corso del programma (a dipendenza dei rispettivi impegni).

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento n. 2

16.03.2015 09.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Secondo complemento

09.04.2015 09.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.189 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo al Fondo umanitario generale dell'OCHA per la Somalia, concluso il 6 ottobre 2010

Nono complemento

10.1.190 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno delle attività del Fondo umanitario generale dell'OCHA per aiutare la popolazione bisognosa nella Repubblica centroafricana, concluso il 14 aprile 2014 10.1.191 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo alla realizzazione di un progetto per la creazione di impieghi per i giovani a Gaza, concluso il 12 marzo 2015

5443

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.07.2015 10.07.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Terzo complemento

20.10.2015 20.10.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

09.11.2015 09.11.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il contributo è stato aumentato e il progetto è stato prolungato fino al 31.08.2016.

307 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.192 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il sostegno delle attività del Fondo umanitario generale dell'OCHA per aiutare la popolazione bisognosa nella Repubblica centroafricana, concluso il 14 aprile 2014

Quarto complemento

10.1.193 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al Fondo umanitario comune dell'OCHA per la Somalia, concluso il 6 ottobre 2010

10.1.194 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente un contributo al Fondo umanitario comune dell'OCHA per Sudan del Sud, concluso il 26 ottobre 2015

5444

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

02.12.2015 02.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Decimo complemento

11.12.2015 11.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare

300 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Primo complemento

17.12.2015 17.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.195 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e lUNRWA concernente un contributo al progetto di consulente senior per il Commissario generale, concluso il 4 febbraio 2015

Primo complemento

10.1.196 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNCDF concernente un contributo al programma di trasformazione del settore della microfinanza dell'UNRWA in un'istituzione finanziaria indipendente e permanente, concluso il 4 dicembre 2015 10.1.197 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, la Norvegia e l'UNOPS concernente il Segretariato dell'Iniziativa Nansen, concluso il 16 novembre 2012

5445

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

01.12.2015 01.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del progetto è stata prolungata fino al 28.02.2016.

-

Primo complemento

01.12.2015 01.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del progetto è stata prolungata fino al 28.02.2016.

-

Complemento

02.10.2015 02.10.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato per un budget totale di 1,847 milioni di dollari americani.

194.173 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.198 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Segretariato generale del Consiglio d'Europa concernente il contributo al progetto «Gruppo consultivo internazionale», concluso il 29 maggio 2015

Complemento

29.10.2015 12.11.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.11.2015.

10.1.199 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Fondo internazionale di Visegrad, concernente il contributo al progetto «Centro per gli studi dell'est - sorveglianza della migrazione», concluso il 14 maggio 2015

Complemento

25.08.2015 10.09.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 15.06.2016.

-

10.1.200 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente un contributo al progetto di finanziamento di un consulente che sostiene il relatore speciale sui diritti umani dei migranti, concluso il 3 dicembre 2014

Complemento

23.01.2015 06.03.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2015.

-

5446

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.201 Accordo tra la Svizzera rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente il contributo al progetto per il sostegno dell'unità mediatica dell'OHCHR, concluso il 30 dicembre 2014

Complemento

10.1.202 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente un contributo al progetto relativo a un cortometraggio sui diritti umani dei migranti illegali impiegati come lavoratori domestici, concluso il 12 maggio 2014 10.1.203 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OHCHR concernente un contributo al progetto relativo a un cortometraggio sui diritti umani dei migranti illegali impiegati come lavoratori domestici, concluso il 12 maggio 2014

5447

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

29.05.2015 10.06.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.09.2015.

-

Complemento

29.07.2015 10.08.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato, raggiungendo un budget totale di 53 500 euro, e la durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2015.

7000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

09.12.2015 18.12.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.03.2016.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.204 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e il Segretariato generale dell'OAS concernente il contributo al progetto «Album dei ricordi: contributi di vari attori e territori alla promozione della pace», concluso il 23 aprile 2015

Complemento

10.1.205 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto destinato a rafforzare il partenariato sistemico per l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro la tratta di esseri umani, l'identificazione e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani in Serbia, concluso il 19 novembre 2013

Complemento

5448

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.12.2015 20.01.2016 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 29.02.2016.

-

31.03.2015 14.04.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2015.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.206 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo al workshop sullo sviluppo di linee direttive per i visti umanitari e lo statuto di protezione temporanea in caso di catastrofe, concluso il 23 novembre 2014

Complemento

10.1.207 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il contributo della Svizzera per la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, mediante l'organizzazione di tavole rotonde internazionali, concluso il 6 marzo 2015 10.1.208 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OIM concernente il progetto relativo al workshop sullo sviluppo di linee direttive per i visti umanitari e lo statuto di protezione temporanea in caso di catastrofe, concluso il 23 novembre 2014

5449

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

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Conseguenze finanziarie

06.03.2015 12.03.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.07.2015.

-

Complemento

20.08.2015 24.08.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato, raggiungendo un budget totale di 154 045 franchi.

79 016 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento

03.09.2015 02.10.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2015.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.209 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il progetto «Lotta contro la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento del personale di servizio nelle sedi diplomatiche», concluso il 19 aprile 2012

Complemento

10.1.210 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE concernente il contributo al progetto di conferenza e seminario regionale di esperti sul tema della tracciabilità delle armi illegali, concluso il 2 maggio 2013

Complemento

5450

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

19.10.2015 30.10.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato, raggiungendo un budget totale di 70 000 euro. La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2016.

20 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

16.11.2015 04.12.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2016.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.211 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'OSCE, rappresentata dal suo segretariato, concernente il contributo al progetto relativo al sostegno, allo sviluppo delle capacità e alla sensibilizzazione all'interno dell'OSCE per migliorare la gestione e la riforma del sistema di sicurezza, concluso il 6 maggio 2015

Complemento

10.1.212 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'OSCE e l'Ufficio delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali a Vienna, e l'OSCE, rappresentata dal suo Segretariato, concernente un contributo alla missione speciale di osservazione dell'OSCE in Ucraina, concluso il 10 dicembre 2014

Complemento

5451

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

06.11.2015 01.12.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

Il contributo della Svizzera è stato aumentato, raggiungendo un budget totale i 96.000 euro.

42 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

17.11.2015 17.11.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.03.2016.

-

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.1.213 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSU, e l'Alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite concernente un contributo al finanziamento di un posto di responsabile del progetto «Media e migrazione», concluso il 20 maggio 2014

Complemento

10.1.214 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'ACNUR concernente il progetto «Cambiamento climatico e trasferimenti forzati: esame dei fatti e elaborazione di un piano di protezione», concluso il 21 novembre 2013 10.1.215 Accordo tra la Svizzera e l'Angola concernente la restituzione dei valori patrimoniali appartenenti all'Angola confiscati dalle autorità penali di Ginevra, concluso il 17 dicembre 2012

5452

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.01.2015 03.03.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2015.

-

Complemento

11.05.2015 19.05.2015 Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2015.

-

Scambio di note

13.11.2015 13.11.2015 Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 17.12.2018.

-

FF 2016

10.2

Dipartimento federale dell'interno

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.2.1

Accordo tra la Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali (RS 0.916.443.961.41)

Decisione n.

1/2015 del Comitato di gestione misto (RO 2015 2161)

10.2.2

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Decisione n. 5/015 Consiglio AELS (non ancora pubblicata)

5453

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

26.05.2015 01.07.2015 Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

Modifica degli allegati (aggiornamento dei riferimenti ai testi legislativi dell'UE, adeguamento dell'autorità competente di igiene veterinaria, aggiornamento delle basi legali, adeguamento delle condizioni quadro per il rilascio di certificati di sanità per animali, rivalutazione degli emolumenti per le ispezioni).

­

12.11.2015 01.01.2016 Articolo 7a capoverso 3 lettere a e d LOGA.

Aggiornamento dei regolamenti di coordinamento dell'UE menzionati nell'appendice 2 dell'allegato K della convenzione AELS al fine di riprendere le stesse disposizioni di quelle applicate nelle relazioni con l'UE (modernizzazione del regolamento di base, in particolare precisazione delle disposizioni di assoggettamento).

­

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.2.3

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (RS 0.453)

Modifica degli allegati da I a III della Convenzione (RU 2015 4587)

10.2.4

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

Decisione n.

1/2015 del Comitato misto veterinario concernente la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11

5454

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

26.03.2014 05.02.2015 Articolo 4 capoverso 2 della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, (LFCITES; RS 453)

Modifica degli allegati da I a III secondo la notifica n. 2014/014

­

17.12.2015 01.01.2015 Articolo 19 capoverso 3 dell'allegato 11 dell'accordo

Adeguamento formale e prolungamento fino al 31 dicembre 2016 della deroga all'obbligo di effettuare l'esame trichinoscopico di cui beneficia la Svizzera negli stabilimenti di macellazione di suini domestici.

­

FF 2016

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.1

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti

15.10.2015 01.07.2017 Articolo 58 capoverso 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.1)

5455

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Regola 12bis Copia di risultati riguardanti una ricerca precedente e una domanda precedente; traduzione Regola 23bis Trasmissione di documenti relativi a una ricerca o a una classificazione precedenti.

Regola 41 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca precedente Regola 86: Bollettino Regola 95 Informazioni e traduzioni fornite dagli uffici designati o eletti.

Regola 12bis Copia dei risultati di una ricerca precedente e di una domanda precedente; traduzione.

Regola 23bis Trasmissione di documenti relativi a una ricerca o a una classificazione precedenti.

Regola 41 Presa in considerazione dei risultati di una ricerca precedente

­

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.2

Regolamento di esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti

10.3.3

Regolamento di esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.11)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti

5456

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

15.10.2015 01.07.2016 Articolo 58 capoverso 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.1)

Regola 9 Espressioni, ecc., da non utilizzare Regola 48 Pubblicazione internazionale Regola 94 Accesso agli archivi Regola 82quater Giustificazione dei ritardi nell'osservanza di termini Regola 92 Corrispondenza Regola 9 Espressioni, ecc., da non utilizzare Regola 48 Pubblicazione internazionale Regola 94 Accesso agli archivi Regola 26bis Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità Regola 82quater Giustificazione dei ritardi nell'osservanza di termini Regola 92 Corrispondenza

­

15.10.2015 01.06.2016 Articolo 58 capoverso 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.1)

Regola 26 bis Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità

­

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.4

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.21)

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

10.3.5

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.21)

10.3.6

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

5457

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.10.2015 01.05.2016 Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

Regola 82 Mantenimento del brevetto europeo nella sua forma modificata Regola 82 Mantenimento del brevetto europeo nella sua forma modificata

­

Decisione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

14.10.2015 01.11.2016 Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

Regola 147 Allestimento, gestione e conservazione degli inserti Regola 147 Allestimento, gestione e conservazione degli inserti

­

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid

14.10.2015 01.04.2016 Articolo 10 capoverso 2 lettera a) iii) dell'Accordo di Madrid, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.112.3)

Regola 5 Perturbazioni nell'invio di comunicazioni per via elettronica.

Regola 36 Esenzione dalle tasse dovute alle modifiche di indirizzo.

­

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.3.7

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid

14.10.2015 01.10.2017 Articolo 10 capoverso 2 lettera a) iii) dell'Accordo di Madrid, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.112.3)

5458

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Regola 9 Contenuto della domanda internazionale Regola 24 Irregolarità nella designazione successiva alla registrazione internazionale

­

FF 2016

10.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.4.1

Accordo dell'8 aprile 1981 tra la Svizzera e il Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport (RS 0.415.951.41)

Emendamenti agli Allegati I, II, III (RU 2015 687)

10.4.2

Accordo tecnico n. 1 tra il DDPS e il Ministero federale della difesa della Germania concernente i bersagli fittizi per armi a infrarossi e a eco radar, concluso il 14 febbraio 2011

10.4.3

Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1)

5459

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

28.11.2014 13.02.2015 Articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo

Parificazione del Liechtenstein ai Cantoni e introduzione di un nuovo regime di ripartizione delle spese.

­

Accordo di emendamento

28.10.2015 28.10.2015 Articolo 109 lettera b LM

La durata di validità dell'accordo è prorogata.

­

Nuovo allegato

21.12.2015 01.01.2016 Articolo 11 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione

La struttura della lista e la ripartizione delle classi di sostanze proibite non vengono modificate. Oltre a qualche modifica minore, la sostanza meldonium è stata spostata dal programma di sorveglianza alla classe di sostanze proibite S4.

­

FF 2016

10.5

Dipartimento federale delle finanze

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.5.1

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)

Modifica

01.07.2015 01.07.2015 Articolo 15 capoverso 3 lettere a e c della convenzione

5460

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

È stata modificata l'appendice III (adesione della Macedonia alla convenzione).

­

FF 2016

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.1

Convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (RS 0.916.111.311)

Decisione del Consiglio internazionale dei cereali (RU 2015 2577)

10.6.2

Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concluso il 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81)

10.6.3

Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concluso il 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81)

5461

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

08.06.2015 01.07.2015 Articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 6 marzo 1996 recante approvazione dell'Accordo (RU 1996 2641)

La convenzione è stata prorogata fino al 30 giugno 2017.

­

Decisione n.

1/2015 del Comitato misto agricolo

19.11.2015 19.11.2015 Articolo 177a capoverso 2 LAgr

Aggiornamento delle appendici 1 (prodotti per i quali il passaporto fitosanitario è mutualmente riconosciuto e prodotti che devono essere accompagnati di un certificato fitosanitario), 2 e 4 (legislazioni delle Parti) dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario.

­

Decisione n.

2/2015 del Comitato misto agricolo

19.11.2015 19.11.2015 Articolo 177a capoverso 2 LAgr

Aggiornamento dell'appendice 1 (legislazioni delle Parti) e cancellazione del contenuto dell'appendice 2 (modalità di applicazione) dell'Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico.

­

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.4

Accordo del 21 giugno 1999 tra la CE e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

Decisione n.

1/2015 del Comitato misto (RU 2015 2645)

10.6.5

Accordo dell'11 giugno 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) della BM concernente il progetto «MultiDonor Trust Fund for Trade and Development 2»

Modifica

5462

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.04.2015 14.04.2015 Articolo 14 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51) e articolo 40 capoverso 2 della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla preparazione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim, RS 813.1)

Modifica del capitolo 16 (prodotti di costruzione), modifica del capitolo 18 (biocidi) e aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati nell'Allegato 1 dell'Accordo.

Da 200 000 a 300 000 franchi per anno.

19.10.2015 19.10.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.04.2017 al fine di permettere la conclusione di tutte le attività di questo programma.

­

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Ghana, rappresentato dal Ministero del commercio e dell'industria, e il Centro per il commercio internazionale (CCI) concernente il progetto «Assistenza finanziaria e tecnica per l'iniziativa Ethical Fashion in Ghana»

Modifica

10.6.7

Accordo del 21 maggio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUSI concernente il contributo al progetto «National Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Programme Indonesia»

10.6.8

Accordo del 18 novembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUSI concernente il contributo al progetto «Global Programme for Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) in developing and transition countries»

5463

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

30.11.2015 30.11.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La modifica concerne la proroga fino al 31.03.2016 decisa al fine di concludere le attività pianificate.

­

Modifica

21.05.2015 21.05.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Con il complemento il periodo di pagamento è stato prorogato fino al 30.06.2016.

­

Aumento del bilancio

21.07.2015 21.07.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Con questo complemento, l'accordo è stato esteso fino al 30.06.2017 ed è regolamentato l'impiego dei fondi restanti.

3,998230 milioni di franchi.

FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.9

Accordo del 7 dicembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNOPS concernente l'istituzione di un fondo per il finanziamento di un programma di cooperazione tecnica in Tanzania

Modifica

31.03.2015 31.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Concessione alle autorità tanzaniane interessate di un diritto d'uso esplicito concernente la proprietà intellettuale risultante dal progetto.

10.6.10 Accordo del 30 aprile 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Tagikistan e il Centro per il commercio internazionale (CCI) per appoggiare il Tagikistan nell'attuazione delle disposizioni dell'OMC

Modifica

31.03.2015 31.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il complemento permette di coordinare meglio tutte le attività sull'intero periodo di sostegno della SECO fino al 31.05.2016.

­

10.6.11 Accordo del 30 novembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Centro per il commercio internazionale (CCI) concernente il progetto Ehical Fashion in Ghana

Aumento del budget

08.03.2015 08.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il complemento ha per scopo di fornire competenze tecniche indispensabili nei tre Paesi (Ghana, Mali, Burkina Faso) per assicurare la sostenibilità del progetto.

296 100 franchi.

5464

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.12 Accordo del 10 maggio 2002 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il progetto «Commodity Risk Management Multi Donor Trust Fund (TF n.

050595)»

Modifica

10.6.13 Accordo del 3 dicembre 2010 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il progetto «MultiDonor Trust Fund for Trade and Investment

10.6.14 Accordo del 3 dicembre 2008 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la CNUCES concernente il progetto «Biotrade Facilitation Programme Phase II»

5465

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

08.04.2015 08.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'accordo è stato prolungato fino al 31.12.2016 al fine di permettere la conclusione delle attività di questo programma e di effettuare una valutazione dei risultati ottenuti.

­

Modifica

16.01.2015 16.01.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2016 sulla domanda della BM e del Governo indonesiano al fine di permettere la conclusione delle attività di programma.

­

Modifica

10.04.2015 10.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2015 al fine di concludere le attività di questo progetto e di prepararne una terza fase.

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FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.15 Accordo del 20 aprile 2013 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Società finanziaria internazionale concernente il progetto «The Financial Support of a Natural Capital Program»

Modifica

10.6.16 Accordo del 20 aprile 2013 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il progetto «Wealth Acounting and Valuation of Ecosystem Services Multi-Donor Trust Fund» 10.6.17 Accordo del 29 ottobre 2010 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e ONUSI, concernente il contributo al progetto EMAP (sostegno e accesso al mercato del settore «piante aromatiche e medicinali») in Egitto

5466

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

20.05.2015 20.05.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Questo complemento ha per scopo la proroga fino al 30.06.2017 della data ultima di pagamento

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Modifica

31.12.2014 04.03.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Con il complemento il periodo di pagamento è stato prorogato fino al 30.12.2019.

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Modifica

10.12.2014 01.01.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il complemento ha per scopo di prorogare la conclusione di certe attività al 31.12.2015, a causa di ritardi relativi all'attuazione dovuti alla situazione politica instabile del Paese.

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FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.18 Accordo del 20 ottobre 2009 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUSI concernente il contributo alla prima fase del progetto PPPT (progetto tunisino di produzione propria)

Modifica

10.6.19 Accordo del 22 novembre 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUSI concernente il contributo alla seconda fase del progetto PPPT (progetto tunisino di produzione propria) 10.6.20 Accordo del 25 luglio 2014 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OCSE concernente il cofinanziamento di una guida sull'obbligo di diligenza nel settore finanziario

5467

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.01.2015 01.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il complemento ha per scopo la conclusione di alcune attività entro il 30.09.2015 a seguito di ritardi relativi all'attuazione dovuti alla situazione politica instabile del Paese.

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Modifica

13.01.2015 01.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Il complemento ha per scopo la conclusione di alcune attività entro il 30.09.2015 a seguito di ritardi relativi all'attuazione dovuti alla situazione politica instabile del Paese.

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Modifica

30.01.2015 13.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.01.2016.

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FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.21 Accordo del 9 dicembre 2014 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il fondo per il cambiamento climatico della PublicPrivate Infrastructure Advisory Facility

Complemento n. 1

10.6.22 Accordo del 14 marzo 2010 tra la Svizzera rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il fondo per Paesi a reddito medio della Public-Private Infrastructure Advisory Facility

10.6.23 Accordo del 24 dicembre 1992 tra la Svizzera e la Bulgaria concernente l'assistenza finanziaria

5468

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

04.12.2015 14.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2018.

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Complemento n. 3

24.11.2015 14.12.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prorogata fino al 30.06.2016.

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Lettera

08.05.2015 08.05.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga fino al 31.12.2016.

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FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.24 Accordo del 24 maggio 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Albania, rappresentata dal Consiglio dei ministri, concernente l'assistenza finanziaria del progetto «Sicurezza delle dighe sui fiumi Drin e Mat»

Complemento n. 1

10.6.25 Accordo dell'11 novembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ucraina, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, della costruzione e dei servizi della città di Vinnitsa 10.6.26 Accordo del 14 marzo 2010 tra la Svizzera rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il Public-Private Infrastructure Advisory Facility

5469

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

23.02.2015 23.02.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga fino al 31.12.2017.

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Complemento n. 1

26.03.2015 26.03.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Estensione del distretto di Tarnogrodskogo. Aumento del costo.

4,524 milioni di franchi.

Complemento n. 2

03.12.2014 09. 12.2014 03. Articolo 12. 201410 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo aggiuntivo.

5,25 milioni di dollari americani.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.27 Accordo del 29 agosto 2008 tra la Svizzera rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il programma di assistenza tecnica subnazionale del Public-Private Infrastructure Advisory Facility

Complemento n. 4

10.6.28 Accordo del 13 giugno 2006 tra la Svizzera rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il fondo II del Public-Private Infrastructure Advisory Facility

10.6.29 Accordo del 13 giugno 2006 tra la Svizzera rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il fondo II del Public-Private Infrastructure Advisory Facility

5470

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

03.12.2014 09.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo aggiuntivo.

3 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Complemento n. 9

03.12.2014 09.12.2014 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo aggiuntivo.

750 000 di dollari americani.

Complemento n. 7

16.03.2015 08.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prorogata fino al 30.06.2016.

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FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.30 Accordo del 6 luglio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la città di Belgrado e le aziende di trasporto pubblico JKP SGP «Beograd»

Complemento n. 1

10.6.31 Accordo del 6 luglio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la città di Belgrado e le aziende di trasporto pubblico JKP SGP «Beograd»

10.6.32 Accordo del 5 maggio 2009 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Serbia concernente il contributo finanziario al progetto «Modernization of the Monitoring and Control System of Nikola Tesla Thermal Power Plant B»

5471

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

13.02.2015 13.02.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Proroga dell'accordo al 18.08.2016.

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Complemento n. 2

16.06.2015 16.06.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Donazione di un tram supplementare.

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Complemento n. 3

15.06.2015 15.06.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Contributo aggiuntivo.

500 000 franchi.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.33 Accordo del 29 agosto 2008 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il programma di assistenza tecnica subnazionale del Public-Private Infrastructure Advisory Facility

Complemento n. 5

10.6.34 Accordo del 30 marzo 2010 tra la Svizzera rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il programma di assistenza tecnica subnazionale del Public-Private Infrastructure Advisory Facility 10.6.35 Accordo del 21 luglio 2015 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il progetto di miglioramento dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Bishkek

5472

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

23.12.2014 17.02.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2018.

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Complemento n.2

16.03.2015 08.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'accordo scadrà il 28.02.2015 e l'importo restante sarà trasferito a un altro progetto.

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Secondo complemento

10.08.2015 10.08.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Le scopo del complemento è l'assegnazione di fondi non assegnati ad altre attività.

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FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.36 Accordo del 1° febbraio 2010 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Società finanziaria internazionale (SFI), concernente i servizi di consulenza nella regione dell'Asia centrale.

Lettera n. 1 al complemento n. 4 dell'allegato A dell'Accordo

10.6.37 Accordo del 13 giugno 2006 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il fondo speciale del PublicPrivate Infrastructure Advisory Facility

10.6.38 Accordo del 6 gennaio 2013 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Società finanziaria internazionale (SFI)

5473

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

24.05.2015 24.05.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata dal 30.06.2015 al 30.06.2016.

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Complemento n. 8

16.03.2015 08.04.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

L'importo è stato aumentato a seguito del trasferimento del saldo di un altro progetto pari a 1,185065 di dollari americani.

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Complemento n. 21 dell'allegato A

03.09.2015 09.09.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento dell'importo.

6 milioni di dollari americani.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.39 Accordo del 17 febbraio 2014 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca tedesca di sviluppo KfW concernente il finanziamento del risanamento idrico in Bosnia ed Erzegovina

Complemento

10.6.40 Accordo dell'11 dicembre 2009 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Banca interamericana di sviluppo

10.6.41 Accordo del 14 marzo 2013 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente il progetto Pamir n. II per l'approvvigionamento affidabile di elettricità

5474

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

11.09.2015 11.09.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento dell'importo.

2,5 milioni di euro.

Complemento

04.09.2015 04.09.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Aumento dell'importo.

1,35 milioni di franchi.

Complemento n. 3

28.09.2015 28.09.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aumento dell'importo.

625 000 dollari americani.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.42 Accordo del 22 dicembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente un sistema di sorveglianza ed eliminazione dell'amianto

Modifica n. 3

26.10.2015 26.10.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Finanziamento di nuove attività, modifiche degli allegati 2 (preventivo) e 4 (quadro logico).

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10.6.43 Accordo del 27 aprile 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto di promozione del trasporto pubblico

Modifica n. 5

13.10.2015 13.10.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Finanziamento di nuove attività, prolungamento fino al 14.06.2017, modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

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10.6.44 Accordo del 1° giugno 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto «Promozione delle energie rinnovabili nella regione di Mazowieckie»

Modifica n. 4

03.11.2015 03.11.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Finanziamento di nuove attività, modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

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10.6.45 Accordo del 16 gennaio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto «Promozione di energie rinnovabili nella regione di Busko»

Modifica n. 3

28.10.2015 28.10.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Finanziamento di nuove attività, prolungamento dell'accordo fino al 14.06.2017, modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

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5475

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.46 Accordo del 24 novembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia concernente il progetto «Miglioramento della capacità di sorveglianza ecologica pubblica»

Modifica n. 2

26.10.2015 18.11.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 30.06.2016 e introduzione di nuove attività.

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10.6.47 Accordo del 10 agosto 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria, concernente il progetto «Risanamento energetico degli edifici della polizia»

Complemento n. 3 (emendamento n. 3)

11.12.2015 11.12.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prorogata fino al 31.07.2017 e il preventivo del progetto è stato modificato.

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10.6.48 Accordo del 21 giugno 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lettonia concernente il progetto «Micro Lending Programme»

Scambio di lettere, emendamento n. 2

30.01.2015 30.01.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Precisazioni concernenti la continuazione di fondi di microcrediti dopo la chiusura del progetto.

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10.6.49 Accordo del 25 maggio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Estonia concernente il progetto volto a migliorare e promuovere l'efficienza energetica negli edifici pubblici

Scambio di lettere, emendamento n. 2

28.05.2015 28.05.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 30.06.2016 e finanziamento di nuove attività.

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5476

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.50 Accordo del 20 dicembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il finanziamento del progetto «Introduzione di tecnologie efficaci dal profilo energetico in ospedali con un reparto maternità»

Scambio di lettere, emendamento n. 2

10.6.51 Accordo di progetto del 16 gennaio 2014 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Romania, rappresentata dal Ministero delle finanze pubbliche, concernente il programma svizzero-rumeno per PMI 10.6.52 Accordo del 28 gennaio 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia, concernente il finanziamento del progetto relativo alle energie rinnovabili nelle Alpi slovene

5477

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

01.06.2015 03.06.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Finanziamento di nuove attività.

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Modifica n. 1

26.05.2015 26.05.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il preventivo è stato aumentato, raggiungendo un totale di 24,5 milioni di franchi, per facilitare l'accesso delle PMI ai crediti d'investimento a lungo termine e la modifica di alcuni criteri di attribuzione e delle procedure amministrative.

4,5 milioni di franchi.

Emendamento n. 3

09.12.2014 09.12.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Finanziamento di nuove attività.

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FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.53 Accordo del 28 gennaio 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia, concernente il finanziamento del progetto relativo alle energie rinnovabili nelle Alpi slovene

Emendamento n. 4

23.02.2015 23.02.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività.

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10.6.54 Accordo del 16 febbraio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto «Renewable Energy Sources in the Mszana Municipalities»

Modifica n. 2

09.12.2014 09.12.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'allegato 3 (preventivo).

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10.6.55 Accordo del 14 giugno 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto di promozione del trasporto pubblico

Modifica n. 2

18.12.2014 18.12.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 31.03.2017, modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

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10.6.56 Accordo del 1° dicembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto di promozione delle energie rinnovabili

Modifica n. 2

04.02.2015 04.02.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Il tasso di cofinanziamento della Svizzera è passato dal 60% al 64,51% (cambiamento del rimborso dell'IVA polacca).

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5478

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.57 Accordo del 1° giugno 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto di promozione del trasporto pubblico a Varsavia

Modifica n. 2

26.02.2015 26.02.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Finanziamento di nuove attività, prolungamento dell'accordo fino al 31.12.2016, modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

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10.6.58 Accordo del 27 aprile 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto «Bonifica da amianto nella regione di Lubartow»

Modifica n. 4

26.02.2015 26.02.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'allegato 5 (fasi superiori).

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10.6.59 Accordo del 27 aprile 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto di promozione del trasporto pubblico

Modifica n. 4

27.02.2015 27.02.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Finanziamento di nuove attività, prolungamento dell'accordo fino al 31.07.2016, modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

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10.6.60 Accordo del 14 giugno 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto «Bonifica da amianto di Malopolskie»

Modifica n. 3

23.03.2015 23.03.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Adesione di 13 nuovi Comuni al progetto, prolungamento dell'accordo fino al 14.06.2017, modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

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5479

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.61 Accordo del 27 aprile 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto «Bonifica da amianto nel Comune di Lubartow»

Modifica n. 5

31.03.2015 31.03.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'allegato 3 (preventivo).

­

10.6.62 Accordo del 1° dicembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto di promozione delle energie rinnovabili

Modifica n. 4

02.04.2015 02.04.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Adesione di 2 nuovi Comuni al progetto, modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

10.6.63 Accordo del 9 maggio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente la modernizzazione della rete urbana di teleriscaldamento di Varsavia

Modifica n. 2

02.04.2015 02.04.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività, modifiche degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

10.6.64 Accordo del 22 dicembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente un sistema di sorveglianza ed eliminazione dell'amianto

Modifica n. 2

30.04.2015 30.04.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività, prolungamento dell'accordo fino al 14.06.2017, modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

5480

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.65 Accordo tra la Svizzera del 1° giugno 2012, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente la promozione di energie rinnovabili nella regione di Mazowieckie

Modifica n. 3

10.6.66 Accordo del 12 luglio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il progetto «Finanziamento di apparecchiature di sicurezza e informatiche» 10.6.67 Accordo del 14 dicembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente un progetto per la promozione del turismo sostenibile basato sui valori regionali

5481

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

23.06.2015 23.06.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifiche degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

Emendamento n. 1

20.07.2015 20.07.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 30.06.2016, modifica dell'allegato 3 (preventivo).

­

Emendamento n. 2

04.06.2015 04.06.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

È stata introdotta la possibilità di modificare la periodicità dei rapporti nei casi eccezionali.

­

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.68 Accordo del 10 novembre 2010 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della microregione di Borsod-Abaúj-Èrd Zemplén»

Emendamento n. 3

10.6.69 Accordo del 20 gennaio 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il progetto volto a espandere il controllo e a migliorare la qualità dell'aria 10.6.70 Accordo del 20 gennaio 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'Ungheria concernente il progetto di controllo e riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nella valle del Danubio

5482

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

03.08.2015 03.08.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

È stata introdotta la possibilità di modificare la periodicità dei rapporti nei casi eccezionali.

L'allegato 2 (preventivo) è stato modificato.

­

Emendamento n. 3

31.08.2015 31.08.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo fino al 30.06.2016, modifica dell'allegato 2 (preventivo).

­

Emendamento n. 2

16.07.2015 16.07.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Prolungamento dell'accordo al 30.06.2016.

­

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.71 Accordo del 1° dicembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia concernente il progetto di promozione delle energie rinnovabili

Modifica n. 5

10.6.72 Accordo del 1° giugno 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Promozione delle energie rinnovabili nei Comuni rivieraschi del fiume Wisloka» 10.6.73 Accordo del 16 febbraio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Promozione delle energie rinnovabili nella regione di Mszana Dolna

5483

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

21.08.2015 21.08.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività, modifiche degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

Modifica n. 3

17.07.2015 17.07.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività, prolungamento dell'accordo fino al 14.06.2017, modifiche degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

Modifica n. 4

17.07.2015 17.07.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività, prolungamento dell'accordo fino al 14.06.2017, modifiche degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.74 Accordo del 1° giugno 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la costruzione di una centrale termoelettrica a blocco

Modifica n. 3

10.6.75 Accordo del 30 novembre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di promozione delle risorse di energia rinnovabili 10.6.76 Accordo del 24 ottobre 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto di promozione delle risorse di energie rinnovabili

5484

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

26.06.2015 26.06.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività, prolungamento dell'accordo fino al 30.11.2016, modifiche degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

Modifica n. 4

26.06.2015 26.06.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività, prolungamento dell'accordo fino al 30.04.2017, modifiche degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

Modifica n. 4

14.09.2015 14.09.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività, prolungamento dell'accordo fino al 14.06.2017, modifiche degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.77 Accordo del 14 giugno 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la promozione del trasporto pubblico

Modifica n. 4

10.6.78 Accordo del 4 agosto 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il progetto «Promozione della competitività regionale attraverso misure legate alla responsabilità sociale delle imprese» 10.6.79 Accordo del 18 dicembre 2009 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia concernente il contributo finanziario al progetto «Renewable Energy Sources in the Primorska Municipalities»

5485

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

03.09.2015 03.09.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività, modifiche degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

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Modifica n. 3

27.07.2015 27.07.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Cambiamento di attività, prolungamento dell'accordo fino al 14.06.2017, modifiche degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

­

Modifica n. 4

27.07.2015 27.07.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Introduzione di nuove attività.

­

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.80 Accordo del 28 gennaio 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia concernente il progetto «Energie rinnovabili nelle Alpi slovene»

Modifica n. 5

10.6.81 Accordo del 7 novembre 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Nodo di trasporto multimodale a Pardubice» 10.6.82 Accordo del 5 settembre 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica Ceca, rappresentata dall'Agenzia di sviluppo nazionale quale unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Costruzione di una linea di filobus a Ostrava con collegamento al Terminal Hranecnik»

5486

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

27.07.2015 27.07.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.09.2015 e il budget è stato modificato.

­

Emendamento n. 1

22.12.2014 22.12.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2015.

­

Emendamento n. 1

20.05.2015 20.05.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2016.

­

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.83 Accordo del 19 dicembre 2006 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BM concernente il finanziamento di due consulenti nell'ufficio esecutivo della Banca Mondiale a Washington

Modifica

10.6.84 Accordo del 1° luglio 2011 tra la Svizzera, la BIRS e l'Associazione internazionale di sviluppo per il programma relativo al personale finanziato dai donatori

10.6.85 Accordo del 24 maggio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA concernente il «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» per il progetto di riforma della contabilità nel settore pubblico

5487

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

09.11.2015 09.11.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

La durata del contratto è stata prolungata fino al 30.04.2018 il budget è stato aumentato.

674 250 dollari americani.

Scambio di lettere

29.09.2015 30.09.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Contributo supplementare svizzero per il finanziamento di sei Junior Professionale Officers (JPO) svizzeri alla BM.

2 milioni di franchi.

Modifica

05.11.2015 05.11.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

L'accordo è stato prolungato fino al 30.06.2017 allo scopo di concludere alcune attività a seguito di ritardi relativi all'attuazione e di assicurare una transizione senza frizioni verso la fase seguente (non finanziata dalla SECO).

250 000 dollari americani.

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.86 Accordo del 2 agosto 2011 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'ONUDC concernente un programma di mentoring per la regione del Mekong nel quadro di un programma globale contro il riciclaggio di denaro, la criminalità e il finanziamento del terrorismo

Modifica

10.6.87 Accordo del 23 aprile 2009 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries» 10.6.88 Accordo del 17 dicembre 2013 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il BIRS e l'IDA concernente il «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries»

5488

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

27.11.2015 27.11.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Prolungamento del progetto fino al 31.12.2016

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Adeguamento dell'accordo

06.01.2015 06.01.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Trasferimento di fondi dalla fase I alla fase II.

­

Adeguamento dell'accordo

06.01.2015 06.01.2015 Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

Trasferimento di fondi dalla fase I alla fase II.

­

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.89 Accordo dell'8 agosto 2013 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'IDA concernente il finanziamento misto di un progetto di riforma del settore finanziario in Kirghizistan

Adeguamento dell'accordo

10.6.90 Accordo del 24 maggio 2012 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'IDA concernente il «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» per il progetto di riforma della contabilità nel settore pubblico 10.6.91 Accordo del 6 gennaio 2014 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il finanziamento delle attività per lo sviluppo delle capacità della Corte dei conti della Repubblica del Tagikistan

5489

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

12.12.2014 12.12.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Aggiunta di componenti supplementari e aumento del contributo.

2 milioni di dollari americani.

Modifica

25.03.2015 25.03.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 30.06.2016.

­

Modifica

23.06.2015 23.06.2015 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2016.

­

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.92 Accordo del 22 gennaio 2007 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente la rete di peer-learning per funzionari responsabili della gestione delle finanze pubbliche in Europa e in Asia centrale

Adeguamento dell'accordo

10.6.93 Accordo del 15 febbraio 2010 tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente il contributo al fondo fiduciario multilaterale per lo «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in materia di gestione delle finanze pubbliche 10.6.94 Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)

5490

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

12.01.2014 12.01.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è prolungata fino al 31.12.2017.

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Adeguamento dell'accordo

23.12.2014 23.12.2014 Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

La durata dell'accordo è stata prolungata e il contributo è stato aumentato.

1 milione di franchi.

Decisione n.

1/2015 del Comitato misto (RU 2015 1371)

01.05.2015 01.05.2015 Articolo 7a capoverso 3 lettera a abrogata LOGA

Allegato I sulle regole d'origine: interpretazione del paragrafo 1 (condizioni per la gestione di archivi) dell'articolo 21.

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FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.6.95 Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811)

Decisione n.

2/2015 del Comitato misto

10.6.96 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)

Decisione n.

1/2015 del Comitato misto UE/Svizzera che modifica l'allegato III dell'accordo (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) (RU 2015 2497)

5491

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

01.05.2015 Il 1° del 2° Articolo 7a capomese suc- verso 2 abrogatacessivo LOGA.

all'accettazi one dell'ultimo Stato (accettazione svizzera il 01.05.2015).

Allegato I sulle regole d'origine: modifiche dell'articolo 21 (condizioni per la gestione di archivi) e del paragrafo 7 dell'articolo 24 (controllo delle prove dell'origine).

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08.06.2015 08.06.2015 Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Aggiornamento della lista dei titoli di formazione automaticamente riconosciuti per le professioni specialistiche (medico, dentista, veterinario, farmacista, levatrice, infermiere e dentista).

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FF 2016

10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.1

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento UNECE n. 134 (RU 2015 2435)

10.7.2

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

Regolamento UNECE n. 135 (RU 2015 2435)

5492

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

15.06.2015 15.06.2015 Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Prescrizioni relative alle esigenze di sicurezza dei veicoli con propulsione a idrogeno e dei loro componenti.

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15.06.2015 15.06.2015 Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Prescrizioni sul comportamento dei veicoli di peso totale non superiore a 4 500 kg in caso d'urto laterale contro un palo.

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FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.3

Convenzione dell'8 dicembre 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10).

Modifica

10.7.4

Convenzione dell'8 dicembre 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10).

10.7.5

10.7.6

5493

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

17.09.2015 23.03.2016 Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Modifica degli articoli 8 (condizioni alle quali i sistemi a bordi e il loro uso sono conformi alla convenzione) e 39 (sincronizzazione dell'allegato tecnico con la Convenzione 1958 (RS 0.741.411) mediante una clausola automatica).

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Modifica

17.09.2015 19.09.2016 Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Modifica del capoverso 1 dell'allegato 2. D'ora in poi le targhe possono inoltre contenere esclusivamente lettere.

Entrata in vigore a condizione che anche le altre Parti contraenti lo accettino.

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Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Decisione n. 1/2015 del Comitato misto

20.08.2015 15.09.2015 Articolo 3a capoverso 1 lettere b e c LNA e articolo 7a lettera b LOGA

L'allegato dell'accordo è stato modificato per quanto concerne le norme applicabili alla gestione del traffico aereo, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

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Convenzione istitutiva dell'Associazione Europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31)

Decisione n. 2/2015 del Consiglio

17.06.2015 17.06.2015 Articolo 3a capoverso 1 lettere b e c LNA e articolo 7a lettera b LOGA

È stato modificato l'allegato Q della convenzione concernente la gestione della circolazione aerea, la sicurezza e la protezione dell'aviazione.

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FF 2016

N.

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.7

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti per la promozione della sicurezza di volo (RS 0.748.213.183.36)

Nuovo allegato

09.09.2015 09.09.2015 Articolo 3b LNA (RS 748.0)

10.7.8

Accordo fra la Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72)

Decisione 1/2015 del comitato dei trasporti terrestri

15.12.2015 01.01.2016 Articolo 7a capo- . Modifica degli allegati 1, 3, 4 e versi 2 e 3 LOGA 7 relative alle norme sociali e tecniche nei trasporti stradali, nonché le disposizioni relative alle specifiche tecniche di interoperabilità delle ferrovie.

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10.7.9

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999 (RS 0.742.403.12)

Adeguamento della Convenzione e dei suoi allegati

26.06.2014 01.07.2015 Articolo 23f capoverso 4 della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) e articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA

Adeguamento puramente formale e tecnico della Convenzione e dei suoi allegati

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10.7.10 Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21)

Decisione della settima Conferenza delle Parti

15.05.2015 15.09.2015 Articolo 39 capoverso 2 lettera abis della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01)

Iscrizione della sostanza methamidophos (numero CAS 10265-92-6) all'Allegato III della Convenzione di Rotterdam nella categoria pesticida. Il formulato antiparassitario altamente pericoloso contenente 600 g/l o più di methamidophos è escluso dall'Allegato III.

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5494

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

Procedura di attuazione per il riconoscimento reciproco di certificati e di controlli di prodotti aeronautici.

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FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.11 Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (RS 0.451.47)

Decisione della sesta Conferenza delle Parti

10.7.12 Regolamento d'applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e la Francia sulla pesca nel lago Lemano (RS 0.923.211) 10.7.13 Convenzione tra l'Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Germania, la Francia, l'Ungheria, i Paesi Bassi, la Croazia, l'Italia, il Liechtenstein, la Lituania, il Lussemburgo, la Polonia, la Romania, la Repubblica Slovacca, la Slovenia e la Svizzera sul coordinamento delle frequenze comprese tra i 29,7 MHz e i 43,5 GHz per il Servizio radio fisso e il Servizio mobile terrestre nella sua versione dell'11 giugno 2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013

5495

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

14.11.2015 14.11.2015 Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

Modifica degli allegati II e III (ripresa della tassonomia e nomenclatura del manuale di riferimento «Handbook of the World/Vol. 1» di Birdlige International del 2014).

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Scambio di note

17.11.15

Adeguamento tecnico relativo all'esercizio della pesca nel Lemano di pescatori amatoriali e professionisti.

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Modifica

06.11.2014 01.05.2015 Articolo 64 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

Correzione e modifica degli allegati (considerazione delle nuove tecnologie radio e delle nuove bande di frequenza, semplificazione delle procedure).

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1.01.2016

Base legale

Articolo 25 LFSP (RS 923.0) e articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.14 Accordo sulla pianificazione e l'utilizzazione delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenze 2500­2690 MHz tra la Germania, il Liechtenstein, l'Austria e la Svizzera, concluso a Vienna il 26 novembre 2010, riveduto a Berlino il 5 settembre 2012 e a Vienna il 28 ottobre 2015

Modifica

10.7.15 Accordo sulla pianificazione e l'utilizzazione delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi di terra che permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica nella gamma di frequenze 791­821/832-862 MHz tra la Germania, il Liechtenstein, l'Austria e la Svizzera, concluso a Vienna il 26 novembre 2010, riveduto a Berlino il 5 settembre 2012 e a Vienna il 28 ottobre 2015

Modifica

5496

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

28.10.2015 28.10.2015 Articolo 64 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

Modifica dei parametri tecnici per una migliore compatibilità dei sistemi di radiocomunicazione: piccole modifiche testuali.

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28.10.2015 28.10.2015 Articolo 64 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

Modifica dei parametri tecnici per una migliore compatibilità dei sistemi di radiocomunicazione: piccole modifiche testuali.

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FF 2016

N.

Forma, designazione (fonte, RU/RS)

Data

10.7.16 Accordo del 31 maggio 2002 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Serbia (RS 0.748.127.198.18)

Protocollo di emendamento

10.7.17 Accordo del 9 settembre 1999 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Nuova Zelanda (RS 0.748.127.196.14) 10.7.18 Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (RS 0.725.11)

5497

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

15.04.2015 08.12.2015 Articolo 3a LNA (RS 748.0)

Modifiche relative alle definizioni dell'accordo e agli articoli 3 paragrafi da 2 a 5, 5 paragrafo 4, 6 paragrafo 1b e 11bis.

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Protocollo di emendamento

19.11.2014 27.07.2015 Articolo 3a LNA (RS 748.0)

Modifiche degli articoli 3 paragrafo 2 b) e 4 paragrafo 1b).

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Decisione del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite durante la sua 109a sessione

25.11.2015 25.11.2015 Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

Emendamento concernente l'allegato II. Al fine di assicurare e di sviluppare le relazioni tra i Paesi europei, è necessario prevedere un piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade adeguate alle esigenze del traffico internazionale futuro.

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FF 2016

5498