Decreto del Consiglio federale concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra negli anni 2017 e 2018 del 2 dicembre 2016
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; esaminate le richieste dei Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra; visti i seguenti contratti e le seguenti convenzioni: convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali; convenzione del 23 aprile 2010 tra il Cantone di Berna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Berna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali e cantonali; convenzione del 3 agosto 2010 tra il Cantone di Lucerna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Lucerna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali; convenzione addizionale del 10 febbraio 2016 alla convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali; contratto del 20 novembre 2016 tra il Cantone di Neuchâtel e La Posta sul sistema di voto elettronico, decreta:
1
RS 161.1
2016-3202
7833
Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF
FF 2016
1.
I Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città e Ginevra sono autorizzati a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari del 12 febbraio 2017, 21 maggio 2017, 24 settembre 2017, 26 novembre 2017, 4 marzo 2018, 10 giugno 2018, 23 settembre 2018 e 25 novembre 2018.
2.
Il Cantone di Neuchâtel è autorizzato a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari del 12 febbraio 2017, 21 maggio 2017, 24 settembre 2017, 26 novembre 2017 e 4 marzo 2018. Il rilascio di un'ulteriore autorizzazione di principio al Cantone di Neuchâtel presuppone che siano adempiuti i requisiti in materia di accessibilità (norma eCH-0059).
3.
Per le prove di voto elettronico si applicano le seguenti condizioni particolari:
7834
Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF
FF 2016
a. Condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone
Cantone
Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)2
Berna
Sistema del Cantone di Ginevra (ospitante)
30 %
Svizzeri all'estero
Lucerna
Sistema del Cantone di Ginevra (ospitante)
30 %
Svizzeri all'estero
30 %
Tutto il territorio (aventi diritto di voto portatori di un handicap iscritti al voto elettronico)
30 %
Tutto il territorio (aventi diritto di voto iscritti al voto elettronico)
30 %
Tutto il territorio (aventi diritto di voto con contratto di utente per lo Sportello unico [Guichet unique])
Basilea Città
2
Concerne le votazioni a livello
comunale
Quota massima dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27f cpv. 2 ODP nel verificare il rispetto dei limiti si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)
cantonale
Sistema di voto elettronico impiegato
federale
Condizioni
Sistema del Cantone di Ginevra (ospitante)
Ginevra
Sistema del Cantone di Ginevra
Neuchâtel
Sistema della Posta Svizzera
L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:
12 febbraio 2017 21 maggio 2017 24 settembre 2017 26 novembre 2017 4 marzo 2018 10 giugno 2018 23 settembre 2018 25 novembre 2018
12 febbraio 2017 21 maggio 2017 24 settembre 2017 26 novembre 2017 4 marzo 2018
I Cantoni di Basilea Città, Ginevra e Neuchâtel devono indicare alla Cancelleria federale per ogni scrutinio il numero di aventi diritto di voto residenti in Svizzera che si sono iscritti per il voto elettronico. La Cancelleria federale conferisce l'autorizzazione per la votazione popolare soltanto se la quota non supera il 30 per cento dell'elettorato cantonale e il 10 per cento dell'elettorato svizzero.
7835
Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF
b.
c.
d.
e.
FF 2016
l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 del sabato precedente la domenica della votazione; la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; i Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra adottano misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione; i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale; I Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra sono responsabile della piena osservanza di tutte le norme tecniche e procedurali minime al fine di minimizzare i rischi.
4.
La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27d lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 lettera a ODP.
5.
La Cancelleria federale è responsabile della comunicazione ai Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra.
2 dicembre 2016
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7836