Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Cittā, Basilea Campagna e Grigioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 20162, decreta:

Art. 1 Č accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di Basilea Cittā del 23 marzo 20053, accettata nella votazione popolare del 15 novembre 2015 (§ 44 cpv. 1 lett. e e f, § 46 cpv. 3, § 71 cpv. 1 e 2, § 89 cpv. 1, § 99 cpv. 1, § 115, § 117 cpv. 4 e § 150).

Art. 2 Č accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di Basilea Campagna del 17 maggio 19844, accettata nella votazione popolare del 14 giugno 2015 (§ 3).

Art. 3 Č accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 14 settembre 20035, accettata nella votazione popolare del 14 giugno 2015 (art. 83a).

Art. 4 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 FF 2016 3273 RS 131.222.1 RS 131.222.2 RS 131.226

2016-0281

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Accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Basilea Cittā, Basilea Campagna e Grigioni. DF

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FF 2016