Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPC) (Riforma delle PC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 20161, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 4 cpv. 3 e 4 La dimora abituale in Svizzera secondo il capoverso 1 è considerata interrotta se una persona: 3

a.

soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi; o

b.

soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile.

Il Consiglio federale stabilisce il momento in cui le prestazioni vengono sospese e quello in cui riprendono a essere versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata di un anno al massimo non determina l'interruzione della dimora abituale in Svizzera.

4

Art. 5 cpv. 3, 5 e 6 Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, il termine d'attesa è di: 3

a.

1 2

cinque anni, per chi ha diritto a una rendita dell'AI o vi avrebbe diritto se avesse compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 36

FF 2016 6705 RS 831.30

2016-1235

6801

Prestazioni complementari all'assicurazioneper la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

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capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invalidità; b.

cinque anni, per chi non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS4 e ha diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o vi avrebbe diritto se la persona deceduta, al momento della morte, avesse compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS;

c.

cinque anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS e la cui rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI;

d.

dieci anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell'AVS o ha raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell'AVS né a una rendita dell'AI.

Se uno straniero soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi o per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile, con il rientro in Svizzera comincia a decorrere un nuovo termine d'attesa.

5

Il Consiglio federale stabilisce i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata di un anno al massimo non determina l'interruzione del termine d'attesa.

6

Art. 9 cpv. 1, 1bis, 3 e 5 lett. cbis L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi: 1

a.

la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b.

il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

Finché non adempiono il termine d'attesa secondo l'articolo 5 capoverso 1, gli stranieri di cui all'articolo 5 capoverso 3 hanno diritto a una prestazione complementare annua non eccedente l'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.

1bis

Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge in base ai principi seguenti: 3

a.

3 4

le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono; se una spesa concerne entrambi i coniugi, essa è imputata per metà a ognuno dei coniugi; RS 831.20 RS 831.10

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5

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b.

di norma, i redditi computabili sono divisi a metà, eccezion fatta per il consumo della sostanza; il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per i redditi che riguardano soltanto uno dei coniugi;

c.

la sostanza è attribuita per metà a ognuno dei coniugi; se una coppia è proprietaria di un immobile che serve quale abitazione a un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale, tre quarti della sostanza sono attribuiti a quest'ultimo e un quarto al coniuge che vive a casa.

Il Consiglio federale disciplina: cbis. il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta;

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, 2, frase introduttiva e lett. a, nonché 3 lett. d Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: 1

c.

in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia.

Per le persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti: 2

a.

3

la tassa giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'assistenza sociale;

Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti: d.

importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie corrispondente a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); i Cantoni possono limitare tale importo all'ammontare del premio effettivo, se quest'ultimo è inferiore all'importo forfettario;

Art. 11 cpv. 1 lett. a­c, g e i, 2 e 3 lett. g 1

Sono computati come reddito: a.

due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI e per 6803

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i coniugi senza diritto alle prestazioni complementari, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente; b.

i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile che appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;

c.

un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi i 30 000 franchi per le persone sole, i 50 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

g.

Abrogata

i.

la riduzione dei premi accordata per il periodo per il quale è stata versata retroattivamente una prestazione complementare.

Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare il consumo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo al massimo a un quinto.

2

3

Non sono computati: g.

i contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle cure dispensate in un istituto, se nella tassa giornaliera non sono presi in considerazione i costi delle cure ai sensi della LAMal 5.

Art. 11a

Rinuncia a proventi e beni

Se una persona rinuncia volontariamente ad esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall'articolo 11 capoverso 1 lettera a.

1

Gli altri redditi, beni e diritti legali e contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto o senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.

2

È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, per anno, oltre il 10 per cento della sostanza è speso senza un valido motivo. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi l'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.

3

5

RS 832.10

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Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. bbis I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell'anno civile in corso: 1

bbis. di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; Art. 21 cpv. 1­1quinquies La determinazione e il versamento della prestazione complementare competono al Cantone di domicilio del beneficiario.

1

Il Cantone di domicilio resta competente se il beneficiario è ricoverato in un istituto, un ospedale o un'altra struttura di un altro Cantone oppure se, per decisione di un'autorità, una persona maggiorenne è collocata a fini assistenziali in una famiglia in un altro Cantone.

1bis

Tale Cantone è competente anche se il diritto alle prestazioni complementari è nato solo dopo il ricovero in un istituto, un ospedale o un'altra struttura o dopo il collocamento a fini assistenziali.

1ter

Se una persona trasferisce il proprio domicilio nel luogo di ubicazione dell'istituto o della struttura, è competente il Cantone in cui era domiciliata prima del ricovero nell'istituto o nella struttura.

1quater

Se una persona proveniente dall'estero è direttamente ricoverata in un istituto, in un ospedale o in un'altra struttura in Svizzera, è competente il Cantone in cui essa stabilisce il proprio domicilio.

1quinquies

Art. 21a

Versamento dell'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

In deroga all'articolo 20 LPGA6, l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d è versato direttamente all'assicuratore-malattie.

1

Se è inferiore all'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l'importo della prestazione complementare annua è versato all'assicuratoremalattie.

2

Art. 24 cpv. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della determinazione e la procedura. Può fissare importi forfettari e prevedere che la partecipazione della Confederazione alle spese amministrative sia adeguatamente ridotta in caso di ripetuta violazione delle disposizioni della presente legge, delle relative ordinanze o delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

2

6

RS 830.1

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Art. 26

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Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le seguenti disposizioni della LAVS7, incluse le eventuali deroghe alla LPGA8, si applicano per analogia: 1

a.

il trattamento di dati personali (art. 49a LAVS);

b.

la comunicazione di dati (art. 50a LAVS);

c.

il numero d'assicurato (art. 50c LAVS);

d.

l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato quale numero d'assicurazione sociale (art. 50d LAVS);

e.

la comunicazione del numero d'assicurato nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale (art. 50f LAVS);

f.

le misure di sicurezza (art. 50g LAVS).

Gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 possono accedere mediante procedura di richiamo al registro centrale delle prestazioni correnti dell'Ufficio centrale di compensazione (art. 50b LAVS).

2

Art. 26a

Sistema d'informazione sulle PC

L'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 LAVS 9 gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari (sistema d'informazione sulle PC), in particolare per garantire la trasparenza riguardo alle prestazioni complementari versate e sostenere gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 nell'esecuzione della presente legge.

1

Il sistema d'informazione sulle PC può contenere dati concernenti il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

2

Art. 26b

Accesso mediante procedura di richiamo

Possono accedere mediante procedura di richiamo al sistema d'informazione sulle PC: 1

a.

gli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2;

b.

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;

c.

i Comuni cui il Cantone ha delegato la determinazione e il versamento della prestazione complementare.

Per adempiere i compiti di cui all'articolo 18, la Fondazione svizzera Pro Senectute, l'Associazione svizzera Pro Infirmis e la Fondazione svizzera Pro Juventute possono accertare, mediante procedura di richiamo, se una persona percepisca una prestazione complementare annua o sia compresa in un calcolo di prestazioni complementari e quale organo versi la prestazione complementare.

2

7 8 9

RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10

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Disposizione transitoria della modifica del ... (Riforma delle PC) Il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali i nuovi articoli 9 capoversi 1 e 3 lettere b e c, 10 capoverso 3 lettera d, 11 capoverso 1 lettere a e c nonché 11a capoverso 1 comportano una diminuzione della prestazione complementare annua.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 23 giugno 200610 sull'armonizzazione dei registri Art. 2 cpv. 1 lett. e ed f 1

La presente legge si applica ai seguenti registri: e.

il registro centrale degli assicurati, il registro centrale delle rendite e il registro delle prestazioni in natura dell'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 LAVS11;

f.

il sistema d'informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari dell'Ufficio centrale di compensazione di cui all'articolo 71 LAVS.

2. Legge federale del 25 giugno 198212 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 30d cpv. 3 lett. a 3

Il rimborso è autorizzato: a.

fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;

Art. 30e cpv. 3 lett. a e 6 3

La menzione può essere cancellata: a.

alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;

L'obbligo e il diritto di rimborso vigono fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti.

6

10 11 12

RS 431.02 RS 831.10 RS 831.40

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Art. 37 cpv. 2 e 4 L'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 non può essere versato come liquidazione in capitale; è fatto salvo il capoverso 3.

2

4

Abrogato

Art. 37a cpv. 1 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale delle prestazioni eccedenti l'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile. Il consenso del coniuge o del partner registrato non è necessario nei casi di cui all'articolo 37 capoverso 2.

1

3. Legge del 17 dicembre 199313 sul libero passaggio Art. 5 cpv. 1 lett. b 1

L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se: b.

comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria; è tuttavia escluso il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP14; o

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

13 14

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