Decreto federale

Disegno

concernente il credito complessivo per remunerazioni e aiuti finanziari intesi a rafforzare la qualità e l'economicità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli anni 2018­2021 del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 58d della legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie (LAMal); visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20153, decreta:

Art. 1 Per i compiti di rafforzamento della qualità e dell'economicità di cui agli articoli 58a e 58b LAMal è stanziato un credito complessivo di 50 milioni di franchi per gli anni 2018-2021.

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Il credito complessivo è composto come segue: a.

credito quadro la remunerazione delle prestazioni nell'ambito di programmi nazionali di cui all'articolo 58a capoverso 1 LAMal per un importo di 32 milioni di franchi;

b.

credito quadro per aiuti finanziari intesi a sostenere prestazioni nell'ambito di progetti di cui all'articolo 58b capoverso 1 LAMal per un importo di 18 milioni di franchi.

Nel periodo 2018­2021 l'Ufficio federale della sanità pubblica può effettuare trasferimenti tra i due crediti quadro per un importo massimo di due milioni di franchi.

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Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 RS 832.10 FF 2016 201

2015-2952

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Credito complessivo per remunerazioni e aiuti finanziari intesi a rafforzare la qualità e l'economicità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli anni 2018-2021. DF

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FF 2016