Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

Disegno

(LAVF) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20162, decreta:

Sezione 1: Istituto e obiettivo Art. 1

Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni

L'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.

1

2

È autonoma nella sua organizzazione. Tiene una contabilità propria.

3

È gestita secondo i principi dell'economia aziendale.

4

Il Consiglio federale stabilisce la sede dell'AVF.

L'AVF è iscritta nel registro di commercio sotto la denominazione «Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF)».

5

Art. 2

Obiettivo dell'AVF

Con l'AVF la Confederazione si prefigge di garantire che i beni delle fondazioni siano impiegati conformemente al fine previsto.

1

2

1 2

Per raggiungere questo obiettivo, l'AVF adempie i compiti di cui all'articolo 3.

RS 101 FF 2016 4135

2016-0911

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Compiti, organizzazione e finanziamento dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni. LF

FF 2016

Sezione 2: Compiti, competenze e collaborazione Art. 3

Compiti

L'AVF esercita la vigilanza sulle fondazioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione ai sensi dell'articolo 84 capoverso 1 del Codice civile3 (CC).

1

Esercita una vigilanza giuridica e rispetta l'autonomia delle fondazioni e la responsabilità dei loro organi 2

3

Ha in particolare i compiti seguenti: a.

verifica l'impiego dei beni (art. 84 cpv. 2 CC);

b.

esamina l'organizzazione delle fondazioni;

c.

esamina se i regolamenti delle fondazioni sono conformi all'atto di fondazione;

d.

decide in merito alle modifiche degli atti di fondazione (art. 85­86b CC);

e.

adotta i provvedimenti necessari se una fondazione ha un'eccedenza di debiti o per lungo tempo non potrà far fronte ai propri impegni (art. 84a CC);

f.

ha la competenza di sopprimere fondazioni (art. 88 cpv. 1 CC);

g.

esamina su richiesta i progetti di statuti e regolamenti delle fondazioni.

Partecipa alla preparazione di atti normativi della Confederazione che riguardano la vigilanza sulle fondazioni.

4

Il Consiglio federale può conferire altri compiti all'AVF, dietro compenso, a condizione che siano strettamente legati ai compiti conferitile dalla legge e che non ne pregiudichino l'adempimento.

5

Art. 4

Strumenti di vigilanza

Per esercitare la vigilanza sulle fondazioni l'AVF adotta le misure necessarie. Può in particolare:

3

a.

impartire istruzioni agli organi delle fondazioni;

b.

avvertire, ammonire o revocare gli organi delle fondazioni;

c.

nominare un commissario;

d.

annullare decisioni degli organi delle fondazioni;

e.

ordinare perizie;

f.

procedere a esecuzioni sostitutive.

RS 210

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Art. 5

FF 2016

Obblighi delle fondazioni nei confronti dell'AVF

Le fondazioni presentano ogni anno all'AVF una relazione entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio. La relazione prevede la consegna dei documenti seguenti: 1

a.

un rapporto del consiglio di fondazione sull'attività della fondazione;

b.

il conto annuale, composto dal bilancio, dal conto economico e dall'allegato, approvato dal consiglio di fondazione;

c.

il rapporto dell'ufficio di revisione, se la fondazione non ne è esonerata ai sensi dell'articolo 83b capoverso 2 CC4.

Su suo sollecito, le fondazioni trasmettono in qualsiasi momento all'AVF tutte le informazioni e i documenti di cui ha bisogno per adempiere i propri compiti.

2

Art. 6

Scambio di informazioni e assistenza amministrativa

L'AVF può trasmettere alle altre autorità federali e alle autorità cantonali e comunali informazioni e documenti non pubblicamente accessibili, se servono all'adempimento dei loro compiti legali e se il fatto che le altre autorità se ne occupino è indispensabile all'adempimento dei compiti legali dell'AVF.

1

In caso di fondato sospetto di crimine o delitto, l'AVF può trasmettere anche dati personali degni di particolare protezione. Tra questi rientrano informazioni e documenti su misure e procedure di vigilanza, come pure informazioni e documenti inerenti alla contabilità e alla presentazione dei conti.

2

Le altre autorità federali possono trasmettere all'AVF informazioni e documenti non pubblicamente accessibili, se servono all'adempimento dei compiti legali di questa e se il fatto che l'AFV se ne occupi è indispensabile all'adempimento dei compiti legali delle altre autorità.

3

Sezione 3: Organizzazione Art. 7

Organi

Gli organi dell'AVF sono:

4

a.

il consiglio di amministrazione;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

RS 210

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Art. 8

FF 2016

Consiglio di amministrazione: composizione, nomina e organizzazione

Il consiglio di amministrazione è l'organo direttivo superiore. È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri competenti in materia e indipendenti.

1

I candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione devono notificare al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

2

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio di amministrazione sulla base di un profilo dei requisiti e ne designa il presidente. La durata della carica è di quattro anni al massimo. Il Consiglio federale può rinnovare due volte il mandato dei membri. Può revocare i membri per gravi motivi.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'indennità dei membri del consiglio di amministrazione e le altre condizioni contrattuali. Il rapporto contrattuale tra i membri del consiglio di amministrazione e l'AVF è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni5.

4

I membri del consiglio di amministrazione adempiono i loro compiti e i loro obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell'AVF.

5

Informano regolarmente il consiglio di amministrazione dei cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio di amministrazione ne informa il Consiglio federale nel quadro della relazione sulla gestione. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio di amministrazione e il membro persiste nel mantenerla, il consiglio di amministrazione chiede al Consiglio federale la revoca del membro.

6

I membri del consiglio di amministrazione sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali durante il loro mandato e anche successivamente.

7

Art. 9

Consiglio di amministrazione: compiti

Il consiglio di amministrazione ha i compiti seguenti:

5

a.

fissa gli obiettivi strategici dell'AVF e li sottopone per approvazione al Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro raggiungimento;

b.

emana il regolamento di organizzazione;

c.

prende i provvedimenti organizzativi e contrattuali necessari per tutelare gli interessi dell'AVF e per evitare conflitti d'interesse;

d.

emana l'ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;

e.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore devono essere sottoposti per approvazione al Consiglio federale;

RS 220

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f.

decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;

g.

vigila sull'operato della direzione;

h.

provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato all'AVF;

i.

adotta il preventivo;

j.

redige e adotta, per ogni esercizio, una relazione sulla gestione e la sottopone per approvazione al Consiglio federale, unitamente alla proposta di discarico; pubblica la relazione sulla gestione dopo che è stata approvata;

k.

rappresenta l'AVF come parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale (LPers).

Art. 10

Direzione

1

La direzione è l'organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

2

La direzione ha in particolare i compiti seguenti: a.

gestisce gli affari;

b.

emana le decisioni in conformità al regolamento di organizzazione del consiglio di amministrazione;

c.

elabora le basi decisionali per il consiglio di amministrazione; è fatto salvo l'articolo 9 lettera e;

d.

riferisce regolarmente al consiglio di amministrazione e lo informa immediatamente in caso di avvenimenti particolari;

e.

rappresenta l'AVF verso l'esterno;

f.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dell'AVF; è fatto salvo l'articolo 9 lettere e ed f;

g.

adempie tutti i compiti che la presente legge non conferisce a un altro organo.

Art. 11 1

FF 2016

Ufficio di revisione

Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione. Può revocarlo.

Alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

2

L'ufficio di revisione riferisce al consiglio di amministrazione e al Consiglio federale un rapporto sul risultato della sua verifica.

3

Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

4

6

RS 172.220.1

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Sezione 4: Personale Art. 12

Rapporti d'impiego

1

I membri della direzione e il personale sottostanno alla LPers7.

2

L'AVF è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Il consiglio di amministrazione emana in un'ordinanza le disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 37 capoversi 3 e 3bis LPers.

3

Art. 13

Cassa pensioni

I membri della direzione e il personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a­32m LPers8.

1

2

L'AVF è affiliata alla Cassa di previdenza della Confederazione.

Sezione 5: Finanziamento e finanze Art. 14

Finanziamento

L'AVF finanzia le sue attività mediante: a.

gli emolumenti e una tassa di vigilanza;

b.

le indennità versate dalla Confederazione per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 capoverso 4.

Art. 15 1

Emolumenti

L'AVF riscuote emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi.

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell'articolo 46a della legge del 21 marzo 19979 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

2

Art. 16

Tassa di vigilanza

L'AVF riscuote una tassa di vigilanza annuale dalle fondazioni soggette alla sua vigilanza per le spese di vigilanza non coperte dagli emolumenti.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può fissare la tassa di vigilanza in base al patrimonio lordo delle fondazioni e può in particolare: 2

7 8 9

a.

ripartire le fondazioni in classi di patrimonio;

b.

prevedere un importo massimo;

RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 172.010

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FF 2016

c.

prevedere la suddivisione della tassa di vigilanza in una quota fissa e in una quota variabile;

d.

esonerare le fondazioni con un patrimonio lordo esiguo dal versamento della quota variabile.

Art. 17

Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione comprende il conto annuale rivisto e il rapporto di attività dell'AVF.

1

2

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

Il rapporto di attività dell'AVF contiene in particolare indicazioni sulla gestione dei rischi, sull'evoluzione del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri del consiglio di amministrazione.

3

Art. 18

Presentazione dei conti

La presentazione dei conti dell'AVF espone la situazione effettiva del patrimonio, delle finanze e dei ricavi.

1

Essa è conforme ai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare ai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.

2

Le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno indicate nell'allegato al bilancio.

3

Art. 19

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità dell'AVF nell'ambito della sua tesoreria centrale.

1

L'AFF può accordare all'AVF prestiti alle condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

2

3

L'AFF e l'AVF definiscono i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 20

Responsabilità

Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell'AVF, dei suoi organi e del suo personale è retta dalla legge del 14 marzo 195810 sulla responsabilità.

1

2

L'AVF risponde unicamente se:

10

a.

ha violato importanti doveri d'ufficio; e

b.

i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una fondazione sottoposta a vigilanza.

RS 170.32

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Art. 21

FF 2016

Imposte

L'AVF è esentata da qualsiasi imposta federale per le sue prestazioni. È fatto salvo il diritto federale concernente: 1

a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva;

c.

le tasse di bollo.

L'AVF è esentata da qualsiasi imposta cantonale e comunale; sono fatti salvi gli immobili non impiegati direttamente per scopi pubblici.

2

Sezione 6: Contratti di prestazione e di utilizzazione con la Confederazione Art. 22 1

La Confederazione può dare in locazione immobili all'AVF.

Può fornire all'AVF prestazioni di servizi nel settore del personale, delle finanze, dell'informatica e della logistica e gestire la pertinente infrastruttura, in particolare il sistema d'informazione concernente il personale, o metterle a disposizione l'infrastruttura.

2

3

L'infrastruttura messa a disposizione resta di proprietà della Confederazione.

La Confederazione provvede alla manutenzione degli immobili dati in locazione e dell'infrastruttura messa a disposizione.

4

5

Per le prestazioni fornite fattura all'AVF un importo adeguato.

I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'AVF.

6

Sezione 7: Indipendenza operativa, vigilanza e tutela giurisdizionale Art. 23

Indipendenza operativa

Dal punto vista operativo, l'AVF esercita la vigilanza in modo indipendente.

Art. 24

Vigilanza sull'AVF

Il Consiglio federale esercita la vigilanza sull'AVF rispettandone l'indipendenza operativa. Esercita la vigilanza in particolare mediante: 1

a.

la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio di amministrazione;

b.

la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione;

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c.

l'approvazione: 1. degli obiettivi strategici dell'AVF, 2. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore, 3. dell'ordinanza sul personale, 4. della relazione sulla gestione;

d.

la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici;

e.

il discarico al consiglio di amministrazione.

Per esercitare la vigilanza, il Consiglio federale può prendere visione dei documenti di gestione dell'AVF e chiedere informazioni sulle sue attività in qualsiasi momento.

2

L'AVF intrattiene contatti con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale dell'interno (DFI).

3

Art. 25

Tutela giurisdizionale

Nel quadro della presente legge, l'AVF è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 26

Costituzione dell'istituto

L'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni è trasformata nell'istituto di diritto pubblico AVF. L'AVF subentra nei rapporti giuridici vigenti e, se necessario, li ridefinisce.

1

Il Consiglio federale determina il momento in cui l'AVF acquisisce personalità giuridica propria.

2

Il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'AVF e ne approva l'inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale.

3

Esso prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento ed emana le disposizioni e le decisioni del caso. Può segnatamente: 4

a.

obbligare servizi che in precedenza hanno svolto compiti che dall'entrata in vigore della presente legge competono all'AVF a mettere a disposizione dell'AVF i loro documenti e dati;

b.

mettere a disposizione dell'AVF i crediti e le prestazioni di servizi iscritti nel preventivo della Confederazione per l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni, se al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi finanziari necessari all'adempimento dei compiti dell'AVF.

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Il trasferimento dei diritti, degli obblighi e dei valori non soggiace ad alcuna imposta federale, cantonale o comunale diretta o indiretta. È altresì esente da imposte o tasse l'iscrizione nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici contestuale alla costituzione dell'AVF.

5

L'AFF può accordare all'AVF, per la sua costituzione, un prestito secondo l'articolo 19 capoverso 2.

6

Alla costituzione dell'istituto non si applicano le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulla fusione.

7

Art. 27

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Se al momento del trasferimento non sono sciolti, i rapporti di lavoro del personale dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni sono trasferiti all'AVF al momento fissato dal Consiglio federale. Con il trasferimento, i rapporti di lavoro sottostanno al diritto del personale dell'AVF.

1

Non sussiste alcun diritto al mantenimento della funzione né della classificazione organizzativa. Sussiste invece il diritto al mantenimento del salario percepito in precedenza per un periodo di due anni, a condizione che sussista un rapporto di lavoro.

2

Gli anni di servizio prestati senza interruzioni nelle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 LOGA12 prima del trasferimento del rapporto di lavoro sono computati.

3

Entro due mesi al massimo, l'AVF stipula con il personale che ha ripreso un contratto di lavoro proprio che sostituisce il contratto precedente. In questo contratto non può essere previsto un periodo di prova.

4

Art. 28 1

Datore di lavoro responsabile

L'AVF è considerata il datore di lavoro responsabile dei beneficiari di rendita: a.

in precedenza di competenza dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni; e

b.

la cui rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti della previdenza professionale versata da PUBLICA abbia iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'AVF è considerata il datore di lavoro responsabile anche se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro che l'ha originata è sopravvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2

11 12

RS 221.301 RS 172.010

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Art. 29

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Aggiornamento delle iscrizioni nei registri

Il DFI può, senza l'addebito di tasse o imposte, aggiornare mediante decisione le iscrizioni nei registri di cui all'articolo 26 capoverso 5 nei cinque anni successivi all'acquisizione della personalità giuridica da parte dell'AVF.

Art. 30

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa Art. 14 cpv. 1 lett. g e 2 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: 1

g.

l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b nonché d­g affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.

2

2. Legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 7 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

Art. 31

del Consiglio federale concernenti: 7. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni secondo la legge federale del ... 15 sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

13 14 15

RS 172.021 RS 173.32 RS ...; FF 2016 4135 4279

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4290

FF 2016