Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Disegno

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 25 gennaio 20161; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 31b cpv. 4 Il detentore non è autorizzato a gettare o abbandonare piccole quantità di rifiuti quali imballaggi, inclusi le bottiglie, le lattine e i sacchetti di plastica, stampati, resti alimentari, gomme da masticare o mozziconi di sigarette. I Cantoni possono prevedere eccezioni a questo divieto per manifestazioni sottoposte ad autorizzazione.

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Art. 61 cpv. 1 lett. i 1

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: i

viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 31b cpv. 3, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1­4);

Art. 61 cpv. 4 È punito con la multa sino a 300 franchi chiunque abusivamente, intenzionalmente o per negligenza, getta o abbandona piccole quantità di rifiuti (art. 31b cpv. 4).

4

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FF 2016 1047 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 814.01

2016-0329

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L sulla protezione dell'ambiente

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Müri, Brunner, Fässler, Grunder, Knecht, Pieren, Rösti, Wobmann) Non entrare in materia

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FF 2016