Comunicazione della Commissione della concorrenza (art. 10a delle legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995, LMI; RS 943.02; art. 13 cpv. 2 della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale del 18 giugno 2004, LPubl; RS 170.512) Il 14 dicembre 2015, la Commissione della concorrenza (COMCO) ha deciso, su richiesta della sua Segreteria, di condurre nei Cantoni di Berna, Vaud e Ticino un'indagine in materia di diritto del mercato interno ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LMI.

La legge sul mercato interno prevede che gli offerenti domiciliati in un Cantone devono poter esercitare la loro attivitā in tutti gli altri Cantoni secondo le prescrizioni del luogo di origine (art. 2 cpv. 1­5 LMI) e che le autoritā cantonali riconoscano i certificati di capacitā extracantonali (art. 4 LMI). Eventuali restrizioni del libero accesso al mercato devono essere conformi all'articolo 3 LMI e rivestire la forma di decisione. Queste decisioni sono trasmesse spontaneamente alla Commissione della concorrenza (art. 10a cpv. 2 LMI).

Il 30 novembre 2012 la Commissione della concorrenza ha reso attenti i Cantoni all'obbligo di comunicazione e li ha sollecitati a trasmettere almeno le decisioni secondo le quali il libero accesso al mercato č stato limitato a un offerente extracantonale per mezzo di oneri o condizioni. Negli ultimi tre anni la COMCO non ha ricevuto nessuna decisione da parte di diversi Cantoni, motivo per il quale ritiene che l'accesso al mercato per gli offerenti extracantonali sia di principio garantito senza restrizioni. Per verificarlo, la Commissione della concorrenza ha deciso, sulla base dell'articolo 8 capoverso 3 LMI, di condurre un'indagine in materia di diritto del mercato interno nei tre Cantoni summenzionati.

Nel quadro delle tre indagini sarā verificato se la prassi amministrativa delle autoritā cantonali rispetta le esigenze dalla LMI riguardo all'autorizzazione di accesso al mercato di offerenti extracantonali. In particolare saranno esaminate le prassi di autorizzazione riguardanti gli ambiti delle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11), delle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81), delle professioni sanitarie non universitarie, delle attivitā alberghiere e di ristorazione, delle attivitā private di sorveglianza, delle attivitā di cura dei bambini, delle professioni di ingegnere e architetto e delle professioni di fiduciario.

15 marzo 2016

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Commissione della concorrenza

2016-0595