Testo originale

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 20142020 Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

L'Unione europea, in seguito denominata «Unione», e la Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», in seguito denominate «Parti», visto l'Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen2 (in seguito denominato «Accordo di associazione con la Svizzera»), considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3, l'Unione ha istituito lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo Sicurezza interna.

(2) Il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'Accordo di associazione con la Svizzera.

1 2 3

FF 2016 4545 RS 0.362.31 Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150, 20.5.2014, pag. 143).

2016-1111

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Disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 20142020. Acc. con l'UE

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(3) Dato che il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha un impatto diretto sull'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 515/2014, influenzandone il quadro giuridico, e dato che per il recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014, già notificato alla Svizzera, sono state applicate le procedure stabilite nell'Accordo di associazione con la Svizzera, le Parti riconoscono che il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'Accordo di associazione con la Svizzera nella misura in cui è necessario per l'attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014.

(4) L'articolo 5 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i Paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen tra cui la Svizzera partecipano allo strumento a norma del regolamento stesso, e che devono essere conclusi accordi contenenti i contributi finanziari di tali Paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

(5) Lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna («ISF-Frontiere e visti»), costituisce uno strumento specifico nel contesto dell'acquis di Schengen, concepito per ripartire gli oneri e fornire sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti negli Stati membri e negli Stati associati.

(6) L'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce regole sulla gestione indiretta applicabili laddove a Paesi terzi, inclusi gli Stati associati, sono attribuiti compiti di attuazione del bilancio.

(7) L'articolo 17 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 514/2014 disciplina l'ammissibilità delle spese sostenute nel 2014 da un'autorità responsabile prima della sua designazione ufficiale, assicurando una transizione senza intoppi tra il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo Sicurezza interna. Allo stesso modo è importante che tale intento trovi espressione nel presente Accordo. Dato che il presente Accordo non è entrato in vigore prima della fine del 2014, è essenziale assicurare l'ammissibilità
delle spese sostenute prima della e fino alla designazione ufficiale dell'autorità responsabile, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano essenzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.

4

5

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150, 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298, 26.10.2012, pag. 1); modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del 15 maggio 2014 (GU L 163, 29.5.2014, pag. 18).

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(8) Per facilitare il calcolo e l'utilizzo dei contributi annui dovuti dalla Svizzera all'ISF-Frontiere e visti, i contributi per il periodo 20142020 saranno versati in cinque rate annuali dal 2016 al 2020. Dal 2016 al 2018 i contributi annui saranno di importo fisso, mentre il contributo dovuto per gli anni 2019 e 2020 sarà determinato nel 2019 in base al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti all'ISFFrontiere e visti, tenendo conto dei versamenti già effettuati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Campo d'applicazione

Il presente Accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la partecipazione della Svizzera all'IFS-Frontiere e visti conformemente al regolamento (UE) n. 515/2014.

Art. 2

Gestione finanziaria e controllo

1. La Svizzera adotta le misure necessarie per garantire che siano rispettate le disposizioni concernenti la gestione finanziaria e il controllo fissate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e nel diritto dell'Unione basato sul TFUE.

Le disposizioni del TFUE e del diritto derivato di cui al primo sottoparagrafo sono le seguenti: (a) articolo 287 paragrafi 1, 2 e 3 TFUE; (b) articoli 30, 32, 57, 58 paragrafo 1 lettere c ed i, 60, 79 paragrafo 2 e 108 paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; (c) articoli 32, 38, 42, 84, 88, 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione6; (d) regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio7; (e) regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

6

7

8

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362, 31.12.2012, pag. 1).

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, 15.11.1996, pag. 2).

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248, 18.9.2013, pag. 1).

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Le Parti possono decidere di comune accordo di modificare tale elenco.

2. La Svizzera applica sul suo territorio le disposizioni di cui al paragrafo 1, conformemente al presente Accordo.

Art. 3

Rispetto del principio di sana gestione finanziaria

Gli stanziamenti dell'ISF-Frontiere e visti assegnati alla Svizzera sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria.

Art. 4

Rispetto del principio che vieta i conflitti d'interesse

È fatto divieto agli agenti finanziari e a ogni altra persona partecipante all'attuazione del bilancio e alla gestione, inclusi gli atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo sul territorio svizzero, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione.

Art. 5

Esecuzione

Le decisioni della Commissione che impongono, a carico di persone che non siano Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo nel territorio svizzero.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta sulla decisione, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo svizzero designerà a tal fine, informandone la Commissione.

Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, questa può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza della giurisdizione svizzera.

Art. 6

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro la frode

1. La Svizzera: (a) combatte contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace in Svizzera; (b) adotta, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adotta per combattere contro la frode che lede i suoi interessi finanziari; e (c) coordina l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione con gli Stati membri e con la Commissione.

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2. La Svizzera adotta misure equivalenti a quelle adottate dall'Unione conformemente all'articolo 325 paragrafo 4 del TFUE e in vigore alla data della firma del presente Accordo.

Le Parti possono decidere di comune accordo di adottare misure equivalenti a quelle successivamente adottate dall'Unione conformemente al citato articolo.

Art. 7

Controlli e verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (OLAF)

Fatti salvi i diritti conferitile dall'articolo 5 paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 514/2014, la Commissione (Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF) è autorizzata a effettuare, in relazione all'ISF-Frontiere e visti, controlli e verifiche sul posto sul territorio svizzero conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

Le autorità svizzere agevolano i controlli e le verifiche sul posto che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente.

Art. 8

Corte dei conti

Come stabilito all'articolo 287 paragrafo 3 TFUE e nella parte prima, titolo X, capo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti ha la possibilità di effettuare, per quanto riguarda l'ISF-Frontiere e visti, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione nel territorio svizzero, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

I controlli della Corte dei conti in Svizzera si effettuano in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo della Svizzera cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

La Corte dei conti ha come minimo diritti uguali a quelli conferiti alla Commissione ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 514/2014 e dell'articolo 7 del presente Accordo.

Art. 9

Appalti pubblici

La Svizzera applica il diritto nazionale in materia di appalti pubblici conformemente alle disposizioni dell'allegato 4 all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo sugli appalti pubblici)9 e dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici10.

9 10

RS 0.632.231.422. GU L 336, 23.12.1994, pag. 273 (versione inglese) RS 0.172.052.68. GU L 114, 30.4.2002, pag. 430 (versione inglese)

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La Svizzera fornisce alla Commissione una descrizione delle sue procedure in materia di appalti pubblici.

In ogni relazione annuale di attuazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, la Svizzera fornisce informazioni sulle procedure applicate in materia di appalti pubblici.

Art. 10

Contributi finanziari

1. Per gli anni 20162018 la Svizzera provvede a un versamento annuale al bilancio dell'ISF-Frontiere e visti, conformemente alla tabella seguente: (tutti gli importi sono in EUR)

2016

2017

2018

Svizzera

25 106 140

25 106 140

25 106 140

2. I contributi della Svizzera per gli anni 2019 e 2020 sono calcolati in base al rispettivo prodotto interno lordo (PIL) come percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti all'ISF-Frontiere e visti secondo la formula descritta nell'Allegato.

3. La Svizzera è tenuta a versare i contributi finanziari menzionati nel presente articolo a prescindere dalla data di adozione del suo programma nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Art. 11

Utilizzo dei contributi finanziari

1. L'ammontare complessivo dei versamenti annui del 2016 e del 2017 è allocato come segue: (a) 75 per cento alla revisione intermedia di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014; (b) 15 per cento allo sviluppo di sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l'adozione dei rilevanti atti legislativi dell'Unione entro il 30 giugno 2017; (c) 10 per cento alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora l'importo menzionato alla lettera b non sia allocato o speso, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 5 paragrafo 5 lettera b secondo sottoparagrafo del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora il presente Accordo non dovesse entrare in vigore o essere applicato in via provvisoria entro il 1° giugno 2017, l'intero contributo della Svizzera è impiegato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

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2. L'ammontare complessivo dei versamenti annui del 2018, 2019 e 2020 è allocato come segue: (a) 40 per cento alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014; (b) 50 per cento allo sviluppo di sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l'adozione dei pertinenti atti legislativi entro il 31 dicembre 2018; (c) 10 per cento alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014.

Qualora l'importo menzionato alla lettera b non sia allocato o speso, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 5 paragrafo 5 lettera b secondo sottoparagrafo del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifiche di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014.

3. Gli importi aggiuntivi assegnati alla verifica intermedia, alle azioni dell'Unione, alle azioni specifiche o al programma per lo sviluppo dei sistemi informatici sono utilizzati secondo la pertinente procedura prevista in una delle seguenti disposizioni: (a) articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 514/2014; (b) articolo 8 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014; (c) articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 515/2014; (d) articolo 15 secondo sottoparagrafo del regolamento (UE) n. 515/2014.

4. Ogni anno la Commissione può utilizzare fino a 181 424 euro dei contributi versati dalla Svizzera per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno che sostiene la Svizzera nell'attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 e del presente Accordo.

Art. 12

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente Accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte da segreto professionale e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e dal diritto svizzero. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o in Svizzera, vi hanno accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

Art. 13

Designazione dell'autorità responsabile

1. La Svizzera notifica alla Commissione la designazione ufficiale a livello ministeriale dell'autorità responsabile incaricata della gestione e del controllo della spesa

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nell'ambito dell'ISF-Frontiere e visti, il più rapidamente possibile dopo l'approvazione del programma nazionale.

2. La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di designazione riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti secondo il regolamento (UE) n. 514/2014.

3. La designazione dell'autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di verifica, che può essere l'autorità di audit che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell'autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un'istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dell'Amministrazione. L'organismo di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall'autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità con standard internazionalmente riconosciuti. Nel decidere in merito alla designazione, la Svizzera può considerare se i sistemi di gestione e di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento è stato efficace. Se dai risultati ottenuti dall'audit e dal controllo emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri di designazione, la Svizzera adotta le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell'espletamento dei compiti di tali organismi, fra l'altro mettendo fine alla designazione.

Art. 14

Definizione dell'esercizio finanziario

Ai fini del presente Accordo l'esercizio finanziario, di cui all'articolo 60 paragrafo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall'autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell'anno «N-1» al 15 ottobre dell'anno «N».

Art. 15

Ammissibilità delle spese

In deroga all'articolo 17 paragrafi 3 lettera b e 4 del regolamento (UE) n. 514/2014, le spese sono ammissibili se l'autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell'articolo 13 del presente Accordo, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano essenzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell'autorità responsabile.

Art. 16

Richiesta di pagamento del saldo annuale

1. Entro il 15 febbraio dell'anno che segue l'esercizio finanziario, la Svizzera presenta alla Commissione i documenti e le informazioni richieste dall'articolo 60 paragrafo 5 primo sottoparagrafo lettere b e c del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

In deroga all'articolo 44 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità con l'articolo 60 paragrafo 5 terzo sottoparagrafo del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Svizzera presenta alla Commissione il parere di cui all'arti4556

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colo 60 paragrafo 5 secondo sottoparagrafo del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 entro il 15 marzo dell'anno che segue l'esercizio finanziario.

I documenti presentati di cui al presente paragrafo fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 sono redatti secondo i modelli adottati dalla Commissione in base all'articolo 44 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Art. 17

Relazione di attuazione

In deroga all'articolo 54 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità con l'articolo 60 paragrafo 5 terzo sottoparagrafo del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, entro il 15 febbraio di ogni anno sino al 2022 incluso, la Svizzera presenta alla Commissione una relazione annuale di attuazione del programma nazionale svoltosi nel precedente esercizio finanziario e può, a livello appropriato, pubblicare tali informazioni.

La prima relazione annuale di attuazione del programma nazionale è presentata il 15 febbraio successivo all'entrata in vigore del presente Accordo o all'inizio della sua applicazione provvisoria.

La prima relazione copre gli esercizi finanziari dal 2014 in poi fino all'esercizio finanziario precedente alla presentazione della prima relazione annuale in conformità con il secondo sottoparagrafo.

La Svizzera presenta una relazione finale di attuazione del programma nazionale entro il 31 dicembre 2023.

Art. 18

Sistema di scambio elettronico di dati

Conformemente all'articolo 24 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 514/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra la Svizzera e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito dalla Commissione.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione è depositario del presente Accordo.

2. Le Parti approvano il presente Accordo conformemente alle loro rispettive procedure. Si notificano reciprocamente il completamento di tali procedure.

3. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notificazione di cui al paragrafo 2.

4. Le Parti applicano il presente Accordo, ad eccezione dell'articolo 5, in via provviso-ria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, senza pregiudizio di eventua-li requisiti costituzionali.

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Art. 20

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Validità e denuncia

1. L'Unione e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la propria decisione all'altra Parte. L'Accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notificazione. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia continuano alle condizioni stabilite nel presente Accordo. Le Parti regolano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

2. Il presente Accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'Accordo di associazione con la Svizzera, conformemente all'articolo 7 paragrafo 4, all'articolo 10 paragrafo 3, o all'articolo 17 di quest'ultimo.

Art. 21

Lingue

Il presente Accordo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

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Allegato

Formula per calcolare i contributi finanziari per gli anni 2019 e 2020 e condizioni di pagamento 1. Il contributo finanziario della Svizzera all'IFS-Frontiere e visti di cui all'articolo 5 paragrafo 7 secondo e terzo sottoparagrafo del regolamento (UE) n. 515/2014 per gli anni 2019 e 2020 è calcolato come segue: per ciascun anno dal 2013 al 2017 gli importi finali del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera disponibili al 31 marzo 2019 saranno divisi per il totale dei PIL di tutti gli Stati partecipati all'ISF-Frontiere e visti per l'anno in questione. La media delle cinque percentuali così ottenute per gli anni 20132017 sarà applicata alla somma delle dotazioni annuali effettive dell'ISF-Frontiere e visti per gli anni 20142019 e dello stanziamento annuale d'impegno per l'ISF-Frontiere e visti per il 2020, come previsto nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 adottato dalla Commissione, in modo da ottenere l'importo totale che la Svizzera deve versare nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'IFS-Frontiere e visti. Da tale importo sono sottratti i pagamenti annuali già effettuati dalla Svizzera in conformità con l'articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo, così da ottenere l'importo complessivo dei suoi contributi per gli anni 2019 e 2020. Metà di tale importo sarà versato nel 2019 e metà nel 2020.

2. Il contributo finanziario è versato in euro.

La Svizzera paga il contributo finanziario dovuto entro 45 giorni dal ricevimento della nota di debito. Qualsiasi ritardo nel versamento del contributo comporta automaticamente il pagamento di interessi di mora sull'importo non saldato a partire dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in vigore il primo giorno del mese in cui cade la scadenza, aumentato di 3,5 punti percentuali.

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