Traduzione1

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni Concluso a New York il 19 dicembre 2011 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Gli Stati parte al presente Protocollo, considerato che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite3, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, constatando che gli Stati parte della Convenzione del 20 novembre 19894 sui diritti del fanciullo (di seguito denominata «la Convenzione») garantiscono i diritti in essa enunciati a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta, indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilità, status di nascita o di altro del fanciullo, dei suoi genitori o rappresentanti legali, riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, riaffermando altresì lo status del fanciullo in quanto soggetto di diritto ed essere umano dotato di dignità e di capacità in evoluzione, riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza del fanciullo può creargli notevoli difficoltà nell'avvalersi di rimedi giuridici in caso di violazione dei suoi diritti, considerando che il presente Protocollo rafforzerà e completerà i meccanismi nazionali e regionali che consentono ai fanciulli di presentare ricorso per violazioni dei loro diritti, riconoscendo che l'interesse superiore del fanciullo dovrebbe essere una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di rimedi giuridici in caso di violazione

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Dal testo originale francese.

FF 2016 189 RS 0.120 RS 0.107

2015-2847

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Procedura per la presentazione di comunicazioni. Prot. facoltativo

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dei suoi diritti e che a tutti i livelli giurisdizionali si debba tener conto della necessità di procedure adatte al fanciullo, incoraggiando gli Stati parte a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire a un fanciullo i cui diritti sono stati violati di accedere a rimedi giuridici efficaci a livello nazionale, richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate di promuovere e proteggere i diritti dei fanciulli possono svolgere al riguardo, considerando che, al fine di rafforzare e completare tali meccanismi nazionali e di migliorare ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, ove pertinente, dei suoi protocolli facoltativi, ossia quello concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia5 e quello relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati6, sarebbe opportuno consentire al Comitato dei diritti del fanciullo (di seguito denominato «il Comitato») di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo, hanno convenuto quanto segue:

Parte I Disposizioni generali Art. 1

Competenza del Comitato dei diritti del fanciullo

(1) Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato conferitagli dal presente Protocollo.

(2) II Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno Stato parte del presente Protocollo per questioni relative a violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato non è parte.

(3) II Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato che non è parte del presente Protocollo.

Art. 2

Principi generali che guidano l'esercizio delle funzioni del Comitato

Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio dell'interesse superiore del fanciullo. Esso prende in considerazione anche i diritti e le opinioni del fanciullo, accordando a queste ultime il peso dovuto in funzione dell'età e della maturità del fanciullo.

Art. 3

Regolamento interno

(1) II Comitato adotta un regolamento interno, al quale conformerà l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. A tale proposito, deve tener conto in particolare dell'articolo 2 del presente Protocollo al fine di garantire procedure adatte ai fanciulli.

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RS 0.107.2 RS 0.107.1

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(2) II Comitato include nel suo regolamento delle garanzie per evitare che il fanciullo sia manipolato da chi agisce in suo nome e può rifiutare di esaminare una comunicazione che considera non essere nell'interesse superiore del fanciullo.

Art. 4

Misure di protezione

(1) Lo Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare che le persone sottoposte alla sua giurisdizione non subiscano alcuna violazione dei diritti dell'uomo e non siano oggetto di alcun maltrattamento o intimidazione per aver inviato comunicazioni o collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.

(2) L'identità della persona interessata o del gruppo di persone interessate non è pubblicamente rivelata senza l'espresso consenso degli stessi.

Parte II Procedura per la presentazione di comunicazioni Art. 5

Comunicazioni individuali

(1) Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di persone o di gruppi di persone soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte, che affermano di essere vittime di una violazione, ad opera di tale Stato parte, di uno dei diritti enunciati in uno dei seguenti strumenti di cui tale Stato è parte: a)

la Convenzione sui diritti del fanciullo;

b)

il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia;

c)

il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.

(2) La comunicazione per conto di persone o di gruppi di persone può essere presentata soltanto con il consenso degli interessati, salvo che l'autore della comunicazione possa giustificare di agire per loro conto senza siffatto consenso.

Art. 6

Misure provvisorie

(1) Ricevuta una comunicazione, e prima di essersi pronunciato nel merito, il Comitato può in qualsiasi momento sottoporre per esame urgente allo Stato parte interessato una richiesta di adottare le misure provvisorie che si rivelano necessarie in circostanze eccezionali per evitare che la vittima o le vittime delle asserite violazioni subiscano un danno irreparabile.

(2) L'esercizio da parte del Comitato della facoltà di cui al paragrafo 1 non pregiudica il suo giudizio quanto alla ricevibilità o al merito della comunicazione.

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Art. 7

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Ricevibilità

II Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: a)

è anonima;

b)

non è presentata per scritto;

c)

costituisce un abuso del diritto di presentare siffatte comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi protocolli facoltativi;

d)

concerne una questione che ha già esaminato oppure che è già stata o che è oggetto di un esame nell'ambito di un'altra procedura internazionale d'inchiesta o di composizione;

e)

non sono stati esauriti tutti i rimedi giuridici interni disponibili. Tale regola non si applica se la procedura ricorsuale eccede termini ragionevoli o è improbabile che apporti un'effettiva riparazione;

f)

è manifestamente infondata o insufficientemente motivata;

g)

concerne fatti anteriori alla data di entrata in vigore del presente Protocollo nei riguardi dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti persistano dopo tale data;

h)

non è presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei rimedi giuridici interni, salvo i casi in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.

Art. 8

Trasmissione della comunicazione

(1) Salvo che la ritenga irricevibile, il Comitato sottopone a titolo confidenziale e il prima possibile allo Stato parte interessato ogni comunicazione che gli è presentata in virtù del presente Protocollo.

(2) Lo Stato parte interessato presenta per scritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che elucidino l'affare in questione e indica, se del caso, le misure correttive che sono state adottate. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e in ogni caso entro un termine di sei mesi.

Art. 9

Composizione amichevole

(1) II Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi buoni uffici al fine di giungere a una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi protocolli facoltativi.

(2) Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione presentata in virtù del presente Protocollo.

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Art. 10

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Esame delle comunicazioni

(1) II Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo tenendo conto della documentazione presentatagli, fermo restando che tale documentazione deve essere trasmessa alle parti interessate.

(2) Quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo, il Comitato si riunisce a porte chiuse.

(3) Quando il Comitato chiede misure provvisorie, procede senza indugio all'esame della comunicazione.

(4) Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte in conformità all'articolo 4 della Convenzione. Ciò facendo, tiene presente che lo Stato parte può adottare varie misure di politica generale per attuare i diritti economici, sociali e culturali sanciti dalla Convenzione.

(5) Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette senza indugio alle parti interessate le sue constatazioni allegandovi eventualmente le sue raccomandazioni.

Art. 11

Seguito

(1) Lo Stato parte prende debitamente in considerazione le constatazioni e le eventuali raccomandazioni del Comitato e gli sottopone una risposta scritta nella quale lo informa sulle misure adottate o previste alla luce delle sue constatazioni e raccomandazioni. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro un termine di sei mesi.

(2) II Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure adottate in seguito alle sue constatazioni o raccomandazioni o in applicazione di un'eventuale composizione amichevole; comprese, qualora il Comitato lo ritenga appropriato, le informazioni nei rapporti successivi che lo Stato parte deve presentargli ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.

Art. 12

Comunicazioni interstatali

(1) Ogni Stato parte del presente Protocollo può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la competenza di rivedere ed esaminare le comunicazioni nelle quali uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non adempie gli obblighi che gli derivano da uno dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte: a)

la Convenzione sui diritti del fanciullo;

b)

il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia;

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c)

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il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.

(2) II Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato parte o proveniente da uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione.

(3) II Comitato mette a disposizione degli Stati parte interessati i suoi buoni uffici al fine di giungere a una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi protocolli facoltativi.

(4) Gli Stati parte depositano la dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli altri Stati parte. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Parte III Procedura d'inchiesta Art. 13

Procedura d'inchiesta per violazioni gravi o sistematiche

(1) Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si evince che uno Stato parte ha violato gravemente o sistematicamente i diritti enunciati nella Convenzione, nel Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia o nel Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, invita detto Stato a cooperare all'esame delle informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio le proprie osservazioni in merito.

(2) Il Comitato, fondandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato parte interessato, nonché su qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizione, può incaricare uno o più dei suoi membri di effettuare un'inchiesta e di riferire in proposito senza indugio. Tale inchiesta può, ove giustificato e con l'accordo dello Stato parte, comportare visite sul territorio dello Stato in questione.

(3) L'inchiesta è confidenziale; in tutte le fasi della procedura è sollecitata la cooperazione dello Stato parte.

(4) Dopo avere verificato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato corredati, se del caso, di osservazioni e raccomandazioni.

(5) Dopo essere stato informato dei risultati dell'inchiesta e aver ricevuto le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato, lo Stato parte presenta a quest'ultimo il prima possibile, in ogni caso entro sei mesi, le proprie osservazioni in merito.

(6) Una volta conclusa la procedura d'inchiesta condotta in virtù del paragrafo 2 e dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, Il Comitato può decidere di 196

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inserire un breve resoconto dei risultati della procedura nel suo rapporto di cui all'articolo 16.

(7) Ogni Stato parte può, all'atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o quando vi aderisce, dichiarare di non riconoscere al Comitato la competenza di cui al presente articolo rispetto ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1.

(8) Lo Stato parte che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 7 può ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14

Seguito della procedura d'inchiesta

(1) Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 13 paragrafo 5, il Comitato può, se del caso, invitare lo Stato parte interessato a fornire informazioni circa le misure adottate o previste in risposta a un'inchiesta effettuata in virtù dell'articolo 13.

(2) II Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure adottate in risposta a un'inchiesta svolta in virtù dell'articolo 13, comprese, qualora il Comitato le ritenga opportuno, le informazioni contenute nei rapporti successivi che lo Stato parte è tenuto a presentargli ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia e dell'articolo 8 del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati.

Parte IV Disposizioni finali Art. 15

Assistenza e cooperazione internazionali

(1) II Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, agli istituti specializzati, ai Fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonché ad altri organismi competenti, le proprie constatazioni e raccomandazioni relative a comunicazioni e domande da cui si evince la necessità di consulenza e assistenza tecnica, insieme a eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte su tali constatazioni e raccomandazioni.

(2) II Comitato può, inoltre, portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, ogni questione sollevata dalle comunicazioni esaminate in virtù del presente Protocollo che possa aiutare tali organismi a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, sull'opportunità di misure internazionali atte ad aiutare lo Stato parte a progredire nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai suoi protocolli facoltativi.

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Art. 16

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Rapporto all'Assemblea generale

Nel rapporto che presenta ogni due anni all'Assemblea generale in conformità all'articolo 44 paragrafo 5 della Convenzione, il Comitato riassume le attività svolte ai sensi del presente Protocollo.

Art. 17

Divulgazione e informazione circa il Protocollo facoltativo

Ogni Stato parte si impegna a far conoscere e a diffondere ampiamente il presente Protocollo, nonché ad agevolare, mediante strumenti adatti ed efficaci e con modalità accessibili, l'accesso degli adulti e dei fanciulli, compresi i portatori di handicap, alle informazioni sulle constatazioni e le raccomandazioni del Comitato, con particolare riferimento alle questioni che riguardano lo State parte.

Art. 18

Firma, ratifica e adesione

(1) II presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione oppure uno dei suoi primi due protocolli facoltativi, o che vi hanno aderito.

(2) II presente Protocollo sottostà alla ratifica degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei suoi primi due protocolli facoltativi, o che vi hanno aderito.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(3) Possono aderire al presente Protocollo gli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due protocolli facoltativi della stessa, o che vi hanno aderito.

(4) L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario generale.

Art. 19

Entrata in vigore

(1) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

(2) Per ciascuno Stato che ratifichi il presente Protocollo oppure vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 20

Violazioni commesse dopo l'entrata in vigore

(1) II Comitato è competente soltanto per le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due protocolli facoltativi commesse dallo Stato parte interessato dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

(2) Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo l'entrata in vigore dello stesso, i suoi obblighi nei confronti del Comitato riguardano esclusivamente le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due protocolli facoltativi commesse dallo Stato interessato dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

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Art. 21

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Emendamenti

(1) Ogni Stato parte può depositare una proposta di emendamento al presente Protocollo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. II Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parte, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati parte in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte si pronuncia a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario generale convoca la riunione sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli emendamenti adottati dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte presenti e votanti sono sottoposti per approvazione all'Assemblea generale dal Segretario generale e in seguito per accettazione a tutti gli Stati parte.

(2) Ogni emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati avrà raggiunto i due terzi del numero degli Stati parte al momento della decisione di emendamento. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno dopo il deposito del rispettivo strumento di accettazione. Un emendamento è vincolante solo per gli Stati parte che l'hanno accettato.

Art. 22

Denuncia

(1) Ciascuno Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.

(2) Le disposizioni del presente Protocollo continuano a essere applicabili alle comunicazioni presentate secondo gli articoli 5 o 12 o alle inchieste iniziate secondo l'articolo 13 prima della data in cui ha effetto la denuncia.

Art. 23

Depositario e notifica da parte del Segretario generale

(1) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

(2) II Segretario generale informa tutti gli Stati parte in merito: a)

a firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo;

b)

alla data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni emendamento adottato in virtù dell'articolo 21;

c)

a ogni denuncia in virtù dell'articolo 22 del presente Protocollo.

Art. 24

Lingue

(1) Il presente Protocollo, i cui testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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(2) II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

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