Termine di referendum: 7 luglio 2016
Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Modifica del 18 marzo 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20151, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19962 sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue: Art. 17 cpv. 1bis e 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura.
1bis
3
Abrogato
Art. 18 cpv. 1bis e 1ter L'imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.
1bis
La parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.
1ter
1 2
FF 2015 1951 RS 641.61
2014-1384
1787
Imposizione degli oli minerali. LF
FF 2016
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 marzo 2016
Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016
La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 29 marzo 20163 Termine di referendum: 7 luglio 2016
3
FF 2016 1787
1788