Termine di referendum: 7 luglio 2016

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Modifica del 18 marzo 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20151, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19962 sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue: Art. 17 cpv. 1bis e 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esenzione dall'imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l'autorità fiscale disciplina la procedura.

1bis

3

Abrogato

Art. 18 cpv. 1bis e 1ter L'imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.

1bis

La parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.

1ter

1 2

FF 2015 1951 RS 641.61

2014-1384

1787

Imposizione degli oli minerali. LF

FF 2016

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 marzo 20163 Termine di referendum: 7 luglio 2016

3

FF 2016 1787

1788