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9413 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per una modificazione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (Del 25 febbraio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo di presentarvi un messaggio a sostegno d'un disegno di legge che modifica quella del 22 giugno 1951 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

A. AMPIEZZA DELLA REVISIONE PARZIALE La legge federale del 22 giugno 1951 sull'assicurazione contro la disoc¬ cupazione (chiamata appresso «legge») è in vigore dal 1° gennaio 19 . e, prestazioni furono migliorate, una prima volta, con la legge modificatrice e 20 marzo'1959, che elevava da 24 a 32 franchi il guadagno giornaliero massimo assicurabile e da 10 a 17 franchi la somma con la quale principia a degressione nel calcolo dell'indennità giornaliera; essa aumentava anche di 10 centesimi il supplemento per persona mantenuta o assistita.

Il 26 settembre 1962, il signor consigliere nazionale Berger (Zurigo) e 41 cofirmatari depositavano il seguente postulato: « Secondo l'articolo 20, capoverso 4, della' legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, nel testo del 20 marzo 1959, il guadagno giornaliero assicurabile è di 32 franchi.

Secondo l'articolo 31, capoverso 2, l'indennità di base è del 65 per gli assicurati con obbligo di mantenimento e del 60 per cento per 8^ JTM" rati; quando il guadagno assicurato supera 17 franchi,-essa è diminuita aeu p cento per ogni franco in più.

Atteso il rincaro avvenuto dopo l'entrata in vigore della legge, il Consiglio federale è invitato ad elevare a 40 franchi il guadagno massimo assicurane stabilire in 25 franchi il limite di degressione ».

Il 20 dicembre 1962 il signor consigliere nazionale Wiithnch (Berna) e 31 cofirmatari depositavano un postulato analogo, il quale reca:

234 « Il guadagno giornalièro massimo assicurabile nell'assicurazione contro la disoccupazione è presentemente di 32 franchi. Per effetto dell'evoluzione dei sa¬ lari, esso è superato, nè più corrisponde alle condizioni odierne. Occorre, con una modificazione dell'articolo 20, capoverso 4, della legge federale del 22 giugno 1951 sull'assicurazione contro la disoccupazione, elevarlo a 40 franchi.

Il Consiglio federale è invitato a sottoporre quanto prima al Parlamento una proposta corrispondente ».

I due postulati sono stati accettati dal Consiglio federale il 17 settembre 1963.

La crescita dei salari dopo l'ultima revisione parziale della legge (1959) giustifica un aumento del guadagno massimo assicurabile e dell'indennità di disoccupazione. Ciò offre l'occasione di modificare altre prescrizioni, spe¬ cialmente per quanto riguarda il finanziamento.

I singoli punti della revisione sono stati discussi minutamente nella Commissione consultiva dell'assicurazione contro la disoccupazione, nomi¬ nata dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, e ; composta di rappresentanti delle associazioni di datori di lavoro e di lavora¬ tori interessati, di rappresentanti degli uffici cantonali del. lavoro e di rap¬ presentanti delle casse d'assicurazione contro la disoccupazione. Il 6 luglio 1964, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha invitato a dare il parere sul disegno di revisione i Governi cantonali e le associazioni centrali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nessuno ha mosso opposizioni sostan¬ ziali alle modificazioni divisate. La maggior parte dei Cantoni le approvano espressamente, oppure dichiarano di non aver alcuna obiezione od osserva¬ zione da fare. Le associazioni centrali sono favorevoli alla revisione. Qual¬ che associazione di lavoratori propone talune modificazioni che eccedono notevolmente dal disegno, ma non mancheremo d'esaminare nel messaggio.

B. AUMENTO DEL GUADAGNO ASSICURABILE E DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE I. Aumento del guadagno assicurabile t I postulati Berger e Wiithrich proponevano d'aumentare da 32 a 40 franchi il guadagno assicurabile. La Commissione consultiva dell'assicura¬ zione contro la disoccupazione, giudicando queste proposte superate dalla evoluzione dei salari, proponeva di stabilirlo in 48 franchi, secondo un gua¬
dagno mensile di 1248 franchi, permettendo in tal modo ai lavoratori con mercedi elevate d'assicurarsi secondo il loro vero guadagno.

II guadagno massimo assicurabile, stabilito nella revisione parziale del 1959, fondavasi sulla media dei salari dell'ottobre 1958. Raffrontando que¬ sta media con quella dell'ottobre 1964, secondò l'indagine generale dell'Uffi-

235 ciò federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro sulle mercedi, si riscontra un aumento del 42 per cento. Per adeguare il guadagno giornaliero massimo assicurabile, il limite dovrebbe stabilirsi in circa 46 franchi, corri¬ spondenti a un guadagno mensile di 1196 franchi. Tuttavia, dato che moltilavoratori hanno già oggi un guadagno maggiore, un aumento a 48 franchi sarebbe giustificato. Rammentiamo, a paragone, che il guadagno giornaliero assicurabile agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicu¬ razione militare è di 50 franchi e quello dell'ordinamento delle indennità ai militari per perdita di guadagno è di 70 a 84 franchi. Considerato che nel¬ l'assicurazione contro la disoccupazione il rischio non è senz'altro paragona¬ bile a quello d'altre assicurazioni sociali, sembra giustificato un limite mas¬ simo minore.

Il Cantone di Ginevra e la Commissione d'interessi delle casse pubbliche d'assicurazione contro la disoccupazione proponevano d'aumentare la somma massima del guadagno assicurabile a 50 franchi. Al contrario, l'Unione svizzera delle arti e dei mestieri giudicava che il limite non dovesse essere superiore a 43 franchi, poiché nel caso d'un forte regresso della con¬ giuntura l'onére di parecchie casse sarebbe aumentato rapidamente. L'Unio¬ ne centrale delle associazioni padronali svizzere e il Direttorio dell'Unione svizzera di commercio e d'industria approvavano il limite massimo propo¬ sto, considerandolo nondimeno il più elevato che possa concedersi nelle con¬ dizioni odierne. Noi proponiamo d'aumentarlo da 32 a 48 franchi, come già la Commissione consultiva dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Questa modificazione permetterà anche d'ovviare al continuo calo dei membri riscontrato da anni. Molti assicurati, non appena superato il limite massimo di reddito che li assoggettano all'assicurazione cantonale o comu¬ nale obbligatoria, escono dalle casse. Dei 2 milioni di lavoratori, soltanto 570000 sono affiliati a una cassa d'assicurazione. Un tale riscontro deve dare apprensione. Se dovesse aumentare il pericolo della disoccupazione, gran parte dei lavoratori che ora stanno da parte s'affilierebbero a una cassa di disoccupazione e profitterebbero dei beni che altri, in gran parte obbligati ad assicurarsi, hanno cumulato negli anni dell'alta
congiuntura. Per evitare una nuova diminuzione degli assicurati è necessario che i Cantoni, che an¬ cora non l'abbiano fatto, aumentino adeguatamente i limiti di reddito deter¬ minanti per l'assicurazione obbligatoria.

236 II. Aumento dell'indennità di disoccupazione 1 . Calcolo dell'indennità di disoccupazione L'indennità di disoccupazione è pagata in forma d'indennità giornaliera la quale consiste in un'indennità di base e in un supplemento per gli assicu¬ rati con obblighi di mantenimento e d'assistenza. La prima ammonta al 65 per cento del guadagno giornaliero assicurato per i lavoratori con obblighi di mantenimento e d'assistenza, e al 60'per cento di tale guadagno per gli altri assicurati (art. 31, cpv. 2, della legge); quando il guadagno assicurato supera 17 franchi, l'aliquota è diminuita dell'uno per cento per ogni franco in più (degressione). Il supplemento all'indennità giornaliera è di fr. 1.60 per la prima persona mantenuta o assistita e di fr. 0.70 a contare dalla se¬ conda persona (art. 31, cpv. 3, della legge). L'indennità giornaliera non può tuttavia superare complessivamente l'85 per cento del guadagno giornaliero assicurabile (art. 31, cpv. 4, della legge).

2. Indennità di base Il computo degressivo dell'indennità di base determina una graduazione dell'indennità giornaliera, ond'è che l'assicurato avente un piccolo salario riceve un'indennità più elevata rispetto al reddito. Al presente la degressione principia con un salario assicurato di 18 franchi e, come s'è detto, ammonta all'I per cento per ogni franco di maggior guadagno. L'assicurato il cui guadagno giornaliero è di 17 franchi o meno, riceve dunque l'intera inden¬ nità di base. Gli effetti della degressione sono indicati nella tavola seguente Guadagno giornaliero assicurato Fr.

' 15.-- .

17.-- 18.-- ' ' 19.- ' 20.-- 24.-- - 28.-- 32.--

Aliquota dell'indennità di base per assicurato senza persone a carico · % 60 60 59 (60 -- .1) 58 (60 -- 2) , 57 (60 -- 3) . 53 (60 -- 7) 49 (60 -- 11) 45 (60 -- 15)

Indennità di base Fr.

9.-- 10.20 ,10.60 11.-- _ 11.40 12.70 13.70 14.40

L'assicurato senza persone a carico e avente un' guadagno assicurato di 28 franchi, riceve, per effetto della degressione, un'indennità di base corri¬ spondente solo al 49 per cento del guadagno assicurato (fr. 13.70). L'assicu-

237 rato per il guadagno giornaliero massimo finora assicurabile di 32 franchi riceve un'indennità di base corrispondente soltanto al 45 per cento dello stesso (fr. 14.40).

Il mantenimento della presente scala degressiva renderebbe illusorio il previsto aumento del guadagno giornaliero massimo da 32 a 48 franchi.

Come risulta dalla seguente tavola, l'indennità giornaliera dell'assicurato senza persone a carico calcolata secondo la degressione vigente subirebbe un aumento minimo nelle classi di salario superiori e tenderebbe perfino a di¬ minuire allorché il guadagno giornaliero assicurato superi 40 franchi.

Guadagno giornaliero assicurato Fr 32 -- 36.-- 40.-- 44.-- 48.--

Aliquota dell'indennità di base per assicurato senza persone a carico % 45 (60 -- 15) 41 (60 -- 19) 37 (60 -- 23) 33 (60 -- 27) 29 (60 -- 31) .

Indennità di base Fr.

14.40 14.75 14.80 14.50 13.90

Per giungere a una soluzione sodisfacente occorre modificare la degressione. Se la correzione consistesse soltanto nell'elevare la somma in cui co¬ mincia la degressione dell'I per cento, tale somma dovrebbe essere fissata a 38 franchi per ottenere che aumenti un poco anche l'indennità giornaliera degli assicurati appartenenti alle classi superiori di guadagno. In questo caso, tuttavia, l'importanza della degressione diminuirebbe di molto, poiché la maggior parte degli assicurati verrebbe a ricevere l'intera indennità di base, essendo assicurati per meno di 38 franchi. Le ripercussioni finanziarie di questa soluzione sarebbero considerevoli. Per ciò proponiamo di cominciare la degressione a 24 franchi e di ridurne nello stesso tempo l'aliquota a y2 per cento per ogni franco di guadagno assicurato superiore a tale somma.

I vantaggi di questa degressione risultano chiaramente dal seguente grafico:

Foglio Federale,' 1966, Vol. I

18

238 Aliquote delle indennità giornaliere per gli assicurati senz'obblighi di mantenimento o d'assistenza

«3c o '5b '«j C § TJ

24 23 _ 22 _ 21 _ 20 ,,I 19 _ 18 _ 17 ie __J 15 14 _ 13 _ 12 J 11 _ 10 _ 9_ 8_ 7_ 6_ 5_ 4

24 23 22 21 20 19 18 17 _ 16 _ 15

C _ _ _ _ _

14

_ _ _ _ _ _ _ _ _

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

24 28 32 Guadagno assicurato in franchi Leggenda: .... Ordinamento odierno -- Digressione dell'I % per ogni franco in più di franchi0 ^6rger Regressione dell'I % per ogni franco in più di 25 Disegno Degressione di )/£% per ogni franco in più di 24 franchi Secondo il sistema odierno, gli assicurati aventi un guadagno assicurato fino a 17 franchi ricevono l'intera indennità di base. Con un giiadagno assi¬ curato di 18 franchi comincia la degressione e l'indennità di base è diminuita dell l per cento per ogni franco in più. Mantenendo questo sistema, l'inden¬ nità di base dell assicurato senza persone a carico aumenta solo di pochi centesimi nel caso d'un guadagno assicurato di 32 a 37 franchi e diminuisce nel caso d un guadagno assicurato superiore a 40 franchi (linea punteggiata).

Secondo il postulato Berger (linea tratteggiata), la degressione dovrebbe

239 cominciare a 26 franchi, ond'è che tutti gli assicurati per un guadagno assi¬ curato fino a tale somma riceverebbero l'intera indennità di base. In tale caso, come dimostra il grafico, l'innalzamento del limite degressivo determi¬ nerebbe un aumento dell'indennità di base, ma questa subirebbe, come fi¬ nora, una diminuzione per ogni franco in più, allorché il guadagno deter¬ minante d'un assicurato senza persone a carico superi 44 franchi. Ne conse¬ guirebbe che un tale assicurato per un guadagno determinante di 46 franchi sarebbe svantaggiato rispetto a quello per uno di 40 franchi. Secondo la no¬ stra proposta (linea continua) la degressione è notevolmente più debole. Se l'indennità di base è decurtata anche in questo caso, allorché il guadagno assicurato superi 25 franchi, nondimeno, in cifra assoluta, aumenta anche per le classi superiori di guadagno. Con questo accorgimento, l'indennità di base risulta più adeguata al guadagno assicurato. Un salario più elevato de¬ terminerebbe automaticamente un'indennità giornaliera maggiore per chi si fosse assicurato per un guadagno più elevato.

3. Supplementi Come abbiamo detto in principio, la revisione parziale del 1959 ha aumentato da fr. 1.50 a fr. 1.60 il supplemento per la prima persona mante¬ nuta o assistita e da fr. 0.60 a fr. 0.70 a contare dalla seconda. Dato che successivamente il costo della vita è cresciuto del 19 per cento all'incirca, sembra giustificato migliorare anche questo supplemento. Il disegno prevede d'aumentarlo di 20 centesimi, ossia a fr. 1.80, per la prima persona mante¬ nuta o assistita, e di 10 centesimi, ossia a fr. 0.80 a contare dalla seconda.

Il Cantone di Ginevra propone un aumento a 2 franchi, rispettivamente a 1. I Cantoni di Berna e di Turgovia non sarebbero contrari a simile aumento. Anche l'Unione sindacale svizzera, la Federazione delle società svizzere degli impiegati e la Comunione d'interessi delle casse pubbliche di assicurazione contro la disoccupazione sarebbero favorevoli. È dello stesso parere, ma non propone cifre, la Federazione svizzera dei sindacati cristiani.

Per giudicare di queste proposte occorre avvertire che i supplementi non devono essere considerati in sé, bensì nell'ambito dell'intero sistema d'inden¬ nità. La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione tiene conto diver¬ samente
degli oneri di famiglia dell'assicurato. Quello che adempie degli ob¬ blighi di mantenimento o d'assistenza, riceve, oltre i supplementi, un'inden¬ nità di base aumentata del 5 per cento (65%, in luogo di 60%). D'altra parte, a determinate condizioni, possono essere aggiunti, in virtù delle leggi cantonali o d'ordinamenti stabiliti nei contratti di lavoro, gli assegni per figli.

Per queste ragioni non si dovrebbe oltrepassare l'ordinamento proposto.

4. Indennità giornaliera massima L'Unione sindacale svizzera proponeva, nella procedura di consulta¬ zione, d'aumentare dall'85 al 90 per cento del guadagno assicurato l'inden-

240 nità giornaliera massima (art. 31, cpv. 4, della legge). Secondo essa, gli assi¬ curati delle classi inferiori di guadagno e aventi parecchi obblighi di mante¬ nimento o d'assistenza profitterebbero poco o niente dell'aumento dell'in¬ dennità di base e dei supplementi, se non fosse aumentato anche il massimo dell'indennità giornaliera. Anche la Federazione svizzera dei sindacati cri¬ stiani stima giustificata un'indennità giornaliera massima superiore all'85 per cento del guadagno assicurato.

La legge prescrive all'assicurato disoccupato d'adoperarsi per trovare lavoro (art. 23, cpv. 2, LAD). Appunto per stimularnelo, l'indennità giorna¬ liera massima è stata stabilita nell'85 per cento del guadagno assicurato. Se si diminuisce la differenza tra indennità di disoccupazione e mercede, lo sforzo personale per trovare lavoro scemerebbe. Già oggi si riscontra che degli assicurati senza lavoro non se ne danno pensiero e preferiscono riscuo¬ tere l'indennità di disoccupazione fintanto che l'ufficio comunale o canto¬ nale del lavoro non li occupi. Dato che un aumento del massimo dell'in¬ dennità giornaliera accrescerebbe la negligenza di certi disoccupati, lo si dovrebbe evitare.

III. Effetti finanziari 1. Maggiore.spesa delle casse Poiché l'ammontare dei pagamenti delle indennità di disoccupazione dipendono dall'andamento della congiuntura e dalle condizioni meteorolo¬ giche (industria edilizia), non è possibile determinare anticipatamente la maggiore spesa delle casse e dei poteri pubblici, ma soltanto valutarla fon¬ dandosi sui pagamenti precedenti. La tavola allegata al presente messaggio indica gli effetti del disegno rispetto alle singole indennità giornaliere.

La tavola seguente mostra gli effetti che le modificazioni divisate avrebbero avuto sulle prestazioni delle casse negli ultimi cinque anni. Se¬ condo le nuove aliquote queste prestazioni sarebbero state di circa il 19 per cento più elevate.

, Anno Numero delle indennità . 1000 Maggiore ·in franchispesainpresunta per cento 1960 1961 1962 1963 1964

581 200 318 500 282 300 398 500 110 700

1 700 900 800 1 200 300

20 19 19 19 18

2. Maggiore spesa dei poteri pubblici L'ammontare dei sussidi della Confederazione e dei Cantoni dipende dall'onere e dal patrimonio delle casse. La tabella seguente indica la mag¬ giore spesa che avrebbero dovuto sostenere i poteri pubblici (Confedera-

241 zione e Cantoni) negli anni dal 1960 al 1964 se le casse avessero dato le pre¬ stazioni summenzionate.

Maggiore spesa presunta Maggiore spesa presunta Anno delle casse dei poteri pubblici (in 1000 franchi) in 1000 franchi in per cento 1960 1 700 .520 000 19 1961 4 900 220 000 19 1962 800 190000 19 1963 1 200 320 000 19 1964 300 30 000 18 Poiché l'ammontare dei sussidi dipende non meno dagli oneri che dal capitale sociale delle casse (art. 43 della legge), a un aumento delle loro pre¬ stazioni non corrisponde necessariamente una maggióre spesa dei poteri pub¬ blici. Questa è lieve o nulla nel caso di casse con grande capitale sociale op¬ pure è subito molto elevata nel caso contrario.

· Negli ultimi anni, sono state, principalmente assegnatane di sussidi le casse i cui membri sono in maggior parte dediti all'industria edilizia. Tutta¬ via, il 4 febbraio 1963, le parti nel contratto nazionale dell'edilizia propria¬ mente detta hanno convenuto il pagamento d'un'indennità d'intemperie. Per 10 stesso i datori di lavoro si sono obbligati a risarcire agli operai edilizi l'80 per cento della mercede oraria, per 20 ore perdute a cagione di cattivo tempo in un periodo di paga di 14 giorni. Con decreto del 7 febbraio 1966 11 Consiglio federale conferiva carattere obbligatorio generale a tale con¬ tratto. Da quel momento, le indennità di disoccupazione pagate agli assicu¬ rati dell'edilizia sono diminuite di più della metà. In queste circostanze è prevedibile che un aumento dell'indennità giornaliera conformemente al di¬ segno non determinerà per la Confederazione e i Cantoni un onere più grave di quello presente, fintanto che duri la piena occupazione nell'industria e nelle' arti e mestieri e il lavoratore edile riceva per il mancato lavoro in caso di cattivo tempo un'indennità d'intemperie.

C. MODIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI FINANZIARIE I. Principi del sistema finanziario Il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione è partico¬ larmente difficile non essendo prevedibili le fluttuazioni economiche e per¬ chè la perdita di lavoro per intemperie costituisce un elemento d'incertezza che non si riscontra in alcun altro ramo dell'assicurazione sociale. Questi particolari esigono un sistema di finanziamento giudiziosamente equilibrato, avente i seguenti tratti speciali.

242 1. Conformemente al principio assicurativo i mezzi finanziari sono innanzi tutto forniti dalle quote degli assicurati (art. 20 della legge), le quali si compongono d'una quota di base determinata ogni anno dall'Ufficio fede¬ rale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, e d'una somma stabilita dalle casse (art. 38, cpv. 1 e 2, della legge). La quota di base è calcolata se¬ condo gli oneri medi degli ultimi dieci anni e l'indennità giornaliera media dell'esercizio annuo. L'aliquota minima è di 12 franchi l'anno. Quella mas¬ sima corrisponde alla quota risultante da un onere del 7 per cento, ond'è che 7 su 100 assicurati ricevono il massimo legale di 90 indennità giornaliere l'anno. Se l'onere medio degli ultimi dieci anni è inferiore al 7 per cento, la legge vuole che per il calcolo della quota di base esso sia aumentato nella proporzione d'un terzo, ma al massimo fino al 7 per cento, semprechè il capitale sociale della cassa non giunga a un determinato ammontare (qua¬ ranta volte l'indennità giornaliera media per assicurato).

2. L'esperienza insegna che, in tempi di grande disoccupazione, le quote degli assicurati non bastano a pagare le prestazioni, ma occorre un contributo dei poteri pubblici (art. 43 e 44 della legge). Sono sussidiate sol¬ tanto le indennità di disoccupazione pagate in conformità delle prescrizioni e una parte delle spese d'amministrazione in quanto non siano coperte dagli interessi del patrimonio sociale (art. 43, cpv. 1, della legge). L'ammontare del sussidio è stabilito in ragione degli oneri e dello stato patrimoniale della cassa nell'anno di computo. Quanto più grande è l'onere e piccolo lo stato , patrimoniale, tanto più elevato è il contributo dei poteri pubblici. Le casse il cui patrimonio sociale, computato in ragione degli assicurati, superi di 40 volte l'indennità giornaliera media, non ricevono alcun sussidio, (art. 43, cpv. 4, della legge).

3. Le casse di disoccupazione tengono due conti d'esercizio e posseg¬ gono due masse patrimoniali distinte: il patrimonio sociale e il fondo di com¬ pensazione delle quote. Il conto d'esercizio I comprende le spese sussidiate dalla Confederazione e dai Cantoni, alle quali è sopperito innanzi tutto con le quote di base. Sono sussidiate le spese per indennità di disoccupazione e quelle d'amministrazione computabili
(art. 43, cpv. 1, della legge). I sopra¬ vanzi del conto d'esercizio I sono assegnati al patrimonio sociale (art. 40, cpv. 3, della legge). Del pari, i disavanzi sono innanzi tutto colmati con tale patrimonio, in quanto superi il minimo legale (40 volte l'indennità giorna¬ liera media). Il conto d'esercizio II comprende le spese non sussidiate, cui dev'essere sopperito con il sopravanzo delle quote di base (art. 37, cpv. 2, della legge). I sopravanzi del conto d'esercizio II sono versati nel fondo di compensazione delle quote (art. 41, cpv. 1, della legge). Trattasi d'un fondo di riserva che permette alla cassa di sopperire a un aumento degli oneri senza dover aumentare immediatamente le quote.

243 4. Per adeguare gli oneri delle casse è stato istituito, nell'anno 1942, un fondo generale di compensazione delle casse il quale funge da riassicu¬ razione. Esso è alimentato da contributi annui delle casse, della Confede¬ razione e dei Cantoni (art. 45, cpv. 2, della legge). Allorché gli oneri della cassa superino nell'anno corrente il 7 per cento, e il patrimonio sociale, cal¬ colato per assicurato, sia inferiore al duodecuplo dell'indennità giornaliera media, la cassa ha diritto a un supplemento compensativo tolto dal fondo di compenaszione delle casse (art. 46, cpv. 1, della legge). Questo supple¬ mento ammonta ai due terzi della maggiore spesa; il terzo rimanente è co¬ perto con il capitale sociale, in quanto esso superi il minimo legale. Allorché , il capitale sociale è maggiore del duodecuplo dell'indennità giornaliera di ogni assicurato, la cassa non riceve il supplemento, ma deve sopperire inte¬ ramente alla maggiore spesa con il capitale sociale.

Con quest'ordinamento l'ammontare delle quote dipende solo fino a un certo limite dagli oneri delle casse. Le casse i cui oneri superino in media il 7 per cento non sono per tanto costrette ad aumentare le quote già per sé elevate poiché in tale caso i vuoti sono colmati dai supplementi del fondo di compensazione delle casse.

II. Evoluzione del patrimonio delle casse e del fondo di compensatone delle casse Grazie al durare della piena occupazione le spese per indennità di disoc¬ cupazione sono andate sempre più diminuendo. Per i due terzi all'incirca delle casse, gli oneri medi degli ultimi 10 anni risultano inferiori al 2 per cento. Corrispondentemente sono aumentati di molto i capitali sociali e i fondi di compensazione delle quote. Come indica lo specchietto sottostante, alla fine del 1964 i primi ammontavano a circa 268 milioni di franchi, ossia erano più che raddoppiati dopo l'entrata in vigore della lègge. 82 casse pos¬ seggono un patrimonio sociale superiore a 40 volte l'indennità giornaliera media, ond'è che circa la metà di tutte non riceve alcun sussidio (art. 43, cpv.

4, della legge). Per 53 casse, il patrimònio sociale oscilla tra 25 e 40 volte l'indennità giornaliera media, per 42 tra 12 e 25 volte e soltanto 5 casse pos¬ seggono un piccolo capitale sociale variante tra 5 e 12 volte l'indennità gior¬ naliera media. D'altra parte, il fondo di compensazione delle quote è cre¬ sciuto da 26 a 106 milioni di franchi, ossia è quasi quadruplicato (cfr. ta¬ vola). Complessivamente, alla fine del 1964 il patrimonio di tutte le casse ammontava a 374 milioni di franchi all'incirca.

244 Fondo di compensa¬ Patrimonio complessivo zione delle quote in %, se in 1000 Fr. in %, se in 1000 Fr. in %, se in 1000 Fr. 1952 1952 = 100 1952 = 100 = 100 Capitale sociale

Anno

1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964

'

129 576 141 497 160 998 181 990 205 903 238 289 268 111

100 109 124 141 159 184 207

26 630 38 641 53 202 * 65 585 78 623 91 741 105 805

100 145 200 246 295 345 397

156 206 180138 214 200 247 575 284 526 330 030 373 916

100 115 137 159 182 211 239

Dal 1952 al 1964, il Fondo di compensazione delle quote, amministrato dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, è salito da 90 a oltre 140 milioni di franchi. Nel 1964, le entrate furono di milioni 5,1 ripartiti co¬ me segue: interessi del Fondo, milioni 2,7; contributi delle casse, milioni 1,2; ' contributi della Confederazione, milioni 0,6; contributi dei Cantoni, milioni 0,6. I pagamenti del Fondo sono invece modici; nel 1961, ammontavano a franchi 101 000 e nel 1962 a franchi 67 000; nel 1963 erano giunti a 133 000, per le perdite di lavoro determinate da quell'inverno rigoroso. Nel 1964, per la prima volta, non fu pagato alcun complemento compensativo.

III. Le modificazioni previste Lò stato finanziario favorevole delle casse e del fondo di compensa¬ zione delle casse richiede taluni adattamenti. Sopra tutto è raccomandabile una diminuzione dell'aliquota massima per il calcolo delle quote di base e la rinunzia a un acrcescimento artificiale degli oneri. Dovrebbesi del pari com¬ pletare la prescrizione sul calcolo dell'indennità giornaliera media. Occorre poi migliorare la compensazione degli oneri tra le casse. In fine è necessario porre un limite al fondo di compensazione delle quote e restringere la cre¬ scita del fondo di compensazione delle casse, sgravando con tale mezzo le casse, non meno che i poteri pubblici. A sostegno di queste proposte osser¬ viamo in particolare quanto segue.

' 1. Calcolo delle quote di base a. Nel calcolo delle quote di base non si può prescindere dalle inden¬ nità di disoccupazione effettivamente pagate nell'esercizio annuale, nè dal grado degli oneri che ne deriva, perchè varia notevolmente d'anno in anno.

Piuttosto sono determinanti le indennità di disoccupazione che le casse avrebbero dovuto pagare sul fondamento del grado medio degli oneri degli ultimi 10 anni e dell'indennità giornaliera media dell'esercizio annuale. L'am-

245 montare medio della quota di base è, come s'è detto, di 12 franchi l'anno, senza riguardo al grado degli oneri. Del resto le quote di base variano se¬ condo il grado degli oneri, che per altro è calcolato al massimo fino al 7 per cento (art. 38, cpv. 3, della lègge). Quest'aliquota massima fu determinata empiricamente, fondandosi sulla presunzione che una quota annua equiva¬ lesse a 5 volte l'indennità giornaliera media, la quale ammontava allora a 5.50 franchi. In questo modo, la quota di base massima fu stabilita in fran¬ chi 27.50, somma che a un grado d'onere del 7 per cento bastava, insieme con i contributi dei poteri pubblici, a pagare le spese sussidiabili della cassa. Le casse la cui media degli oneri superi il 7 per cento ricevono dei supplementi dal fondo di compensazione delle casse. Con ciò anche le casse particolar¬ mente onerate possono soddisfare ai loro obblighi, senza dover esigere delle quote d'un ammontare sproporzionato.

Per determinare la quota di base allorché la media degli oneri sia infe¬ riore al 7 per cento, essa è aumentata d'un terzo, ma al massimo fino al sette per cento, in quanto il capitale sociale, calcolato per assicurato, non superi quaranta volte l'indennità giornaliera media (art. 38, cpv. 3, della legge). Con questo elevamento artificiale degli oneri le casse poco gravate ricevono delle quote più elevate del bisogno reale. Il sopravanzo è assegnato al capitale sociale. Tale ordinamento dovrebbe invogliare le casse a pagare non meno le spese correnti che ad accrescere'il capitale sociale per poter validamente far fronte a una grande disoccupazione.

b. Poi che lo stato dell'impiego è rimasto buono da anni, per la mag¬ gior parte delle casse la media degli oneri degli ultimi 10 anni è notevol¬ mente diminuita. Per 150 casse il grado degli stessi è inferiore al 2 per cento e, per 128, all'I per cento. In queste condizioni, gli oneri massimi determi¬ nanti la quota di base possono essere diminuiti dal 7 al 4 per cento. Senza un tale provvedimento, le casse con oneri superiori alla media sarebbero co¬ strette, entrato che sia in vigore l'aumento dell'indennità giornaliera, a riaumentare le quote, già abbastanza elevate. Ne conseguirebbe una diffe¬ renza estremamente grande nell'ammontare delle quote tra le varie casse.

Già oggi la quota massima s'aggira sui
100 franchi l'anno e la minima sui 12 franchi. Delle 182 casse esistenti, ne risulterebbero avvantaggiate 11.

In oltre, considerato la grande modicità degli oneri e il buono stato patri¬ moniale della maggior parte delle casse, proponiamo di rinunciare a un aumento artificiale degli oneri e, per ciò, d'abolire l'ultimo periodo dell'ar¬ ticolo 38, capoverso 3, della legge. Questa modificazione concernerebbe in pratica circa 60 casse con oneri medi, la cui quòta subirebbe una diminu¬ zione del 10 al 20 per cento all'incirca.

2. Allargamento delle prestazioni del fondo di compensazione delle casse a. In corrispondenza con l'abbassamento dal 7 al 4 per cento del grado degli oneri massimo applicabile, dev'essere diminuito d'altrettanto il grado

246 minimo richiesto per l'assegnazione di supplementi compensativi. Le casse fortemente gravate potrebbero così averne diritto già quando i loro oneri superassero, in un esercizio annuale, il 4 per cento anzi che il 7 per cento come finora.

Le conseguenze finanziarie di questa modificazione sono sopportabili.

Nell'anno 1962, solo 3 casse hanno ricevuto dei supplementi compensativi complessivamente per 67 349 franchi. In virtù della modificazione proposta ne avrebbero avuto diritto 6 casse, in luogo di 3, e complessivamente per 182 000 franchi, con una differenza in più di 115 000 franchi. Nell'esercizio annuale del 1963, in cui gli oneri furono particolarmente elevati, sarebbero stati'assegnati 258 000 franchi in luogo di 133 000, con una differenza in più di 125 000 franchi. Queste maggiori prestazioni sono affatto sopportabili dal fondo di compensazione delle casse, che nel 1964 rese oltre 2,7 milioni di franchi d'interesse.

b. Nella procedura di consultazione le opinioni erano divise. L'Unione centrale delle associazioni padronali svizzere e il Direttorio dell'Unione sviz¬ zera di commercio e d'industria sosténnero che i provvedimenti divisati avrebbero favorito in primo luogo le casse dei lavoratori edili, particolar¬ mente gravate per la disoccupazione determinata dalle intemperie, elemento estraneo all'assicurazione contro la disoccupazione. Giova però rilevare che la maggior parte dei paesi europei, e tra questi la Svizzera, comprendono nella stessa tale rischio. S'aggiunga, per l'assicurazione svizzera, che i datori di lavoro dell'edilizia hanno, con l'ordinamento delle indennità d'intemperie, stabilito mediante contratto collettivo cui è conferito carattere obbligatorio generale, sgravato in buona parte le casse di disoccupazione a questo ri¬ guardo. Non sarebbe quindi giustificabile un trattamento diverso delle casse dei lavoratori edili per quanto concerne la perequazione degli oneri.

L'Unione svizzera delle arti e dei mestieri proponeva d'abbassare al 3 per cento, anzi che al 4 per cento, il limite degli oneri determinanti per il calcolo della quota di base e l'assegnazione dei supplementi dal fondo di compensazione delle casse. Ne conseguirebbe che nel caso di crescente disoc¬ cupazione molte casse potrebbero pretendere dei supplementi compen¬ sativi, ancorché possiedano ancora
delle grandi riserve. Poiché simile effetto sarebbe urtante, e supererebbe i limiti della solidarietà, non possiamo appro¬ vare questa proposta.

La Federazione svizzera dei sindacati cristiani, l'Unione svizzera dei sindacati liberi e l'Associazione svizzera dei sindacati evangelici propone¬ vano un maggior impiego del fondo di compensazione delle casse. Secondo una proposta, la maggiore spesa delle casse con quote di base superiori a 30 franchi dovrebbe essere pagata dal fondo. Secondo un'altra proposta, la quota di base, in quanto superi un certo ammontare (25, rispett. 30 fran¬ chi), dovrebbe essere messa a carico del fondo per una metà. Noi, d'intesa con la Commissione consultiva dell'assicurazione contro la disoccu-

247 pazione, respingiamo queste proposte, principalmente perchè trascendono il concetto di solidarietà insito nel fondo di compensazione delle casse e l'at¬ tuazione implicherebbe gravi difficoltà.

3. Calcolo dell'indennità giornaliera media L'indennità giornaliera media e il grado degli oneri della cassa costitui¬ scono il fondamento del calcolo della quota di base. Essa serve anche a mi¬ surare l'ammontare del capitale sociale e del fondo di compensazione delle quote, e quindi da elemento per il calcolo dei sussidi e dei supplementi del fondo di compensazione delle casse, il capitale delle quali è espresso in un multiplo della stessa. L'indennità giornaliera media è calcolata ogni anno per ciascuna cassa dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, prendendo per principio a fondamento le indennità di disoccupa¬ zione pagate in conformità delle prescrizioni nell'esercizio annuale (art. 39, cpv 2, per. 1, della legge). Perchè, da anni, numerose casse hanno pagato po¬ chissime indennità o nessuna, è sovente occorso di valutare l'indennità gior¬ naliera media in ragione del guadagno medio assicurato dei membri della cassa. Non essendo questo modo di calcolo contemplato nella legge, l'arti¬ colo 39; capoverso 2, periodo 2, è completato con una menzione corrispon¬ dente.

4. Limitazione del fondo di compensazione delle quote L'articolo 41 della legge impone alle casse di costituire un fondo di compensazione delle quote e d'aumentarlo con il sopravanzo del provento delle stesse. In questo modo, esse non sono costrette ad aumentare le quote non appena gli oneri aumentino, ond'è che anche nel caso di grande disoc¬ cupazione queste possono essere conservate uguali per lungo tempo. Nondi¬ meno, diversamente dal capitale sociale, il fondo di compensazione delle quote non può essere adoperato per il pagamento delle indennità di disoccu¬ pazione.

Negli scorsi anni le condizioni che giustificavano l'articolo 41 della legge sono fondamentalmente mutate. Gli oneri medi delle casse sono andati de¬ crescendo d'anno in anno e il fondo di compensazione delle quote crescendo rapidamente. Questo sviluppo è illustrato nel seguente specchietto: .

Fondo di compensazone delle quote, in media per assicurato Numero"delle Fine 1956 F fino a 50 ...... 43 da 50.01 fino a 100 ...... 48 da 100.01 fino a 150 . . . . 53 da 150.01 fino a 200 ...... 20 da 200.01 e più . ....... 19

(se 1964 18 21 30 98

.

Nell'anno 1956, 19 casse avevano un fondo di compensazione delle quote corrispondente in media a più di 200 franchi per assicurato. Nel 1964,

248 il numero delle casse in questa condizione era asceso a 98, e crescerà ancora rapidamente se fosse conservato l'ordinamento presente, ciò che più non cor¬ risponde allo scopò divisato. Poiché la media degli oneri negli ultimi 10 anni è andata sempre restringendosi per la maggior parte delle casse, una forte disoccupazione temporanea inciderebbe poco sulle quote delle stesse, ond'è che già per questo sarebbe assicurata una certa stabilità. In tal modo, tut¬ tavia, hanno perduto importanza i fondi di compensazione delle quote. Es¬ sendo essi vincolati a uno scopo determinato, segnatamente non potendo es¬ sere adoperati per pagare le indennità di disoccupazione, l'evoluzione può fare sì che certe casse, nel caso d'una grande crisi, abbiano a consumare il capitale sociale fino all'ammontare minimo e a pretendere dei sussidi e dei supplementi compensativi, ancorché il loro fondo di compensazione delle quote rimanga ragguardevole. Un siffatto stato sarebbe urtante ed è quindi opportuno modificare il presente ordinamento. A questo scopo il disegno prevede due provvedimenti: prima, assegnare al capitale sociale i sopravanzi del conto delle quote allorché il fondo di compensazione delle stesse, calco¬ lato per assicurato, ammonti a otto volte l'indennità giornaliera media della cassa (complemento dell'art. 41, cpv. 1, della legge); in secondo luogo, dimi¬ nuire tutti quei fondi di compensazione delle quote, che un anno dopo l'en¬ trata in vigore delle nuove prescrizioni legali superino il decuplo dell'inden¬ nità giornaliera media della cassa, calcolata per assicuratole trasferire al capitale sociale la somma liberata (disposizione transitoria secondo il nu¬ mero II del disegno).

Secondo lo stato dei fondi di compensazione delle quote alla fine del 1964, delle odierne 182 casse, 41 non sarebbero toccate da queste due dispo¬ sizioni, non giungendo i loro fondi a otto volte l'indennità giornaliera me¬ dia. Le stesse dunque potranno continuare ad accrescerli. 15 casse dovranno assegnare al capitale sociale i sopravanzi del conto delle quote. 126 casse, il cui fondo di compensazione delle quote supera il decuplo dell'indennità giornaliera media, dovranno diminuirlo a questo limite e trasferire l'am¬ montare liberato al capitale sociale. Queste casse dovranno, in oltre, trasfe¬ rire a questo anche il
sopravanzo del conto delle quote.

Nella procedura di consultazione, il Cantone d'Untervaldo Sottoselva proponeva di stabilire un poco più alto il limite del fondo (10, rispettiva¬ mente 15 volte l'indennità giornaliera media). Secondo i Cantoni di Sciaffusa e di Turgovia e la Commissione d'interessi delle casse pubbliche d'assi¬ curazione contro la disoccupazione, non si dovrebbe diminuire d'ufficio i fondi troppo grandi. L'Associazione svizzera dei sindacati evangelici stima che il limite dei fondi possa essere stabilito liberamente.

Una limitazione volontaria dèi fondo di compensazione delle quote non sarebbe efficace. D'altra parte, devesi considerare che i fondi troppo elevati dovrebbero èssere diminuiti a un ammontare ragionevole a profitto del ca¬ pitale sociale di cui le casse hanno bisogno per adempiere il loro ufficio. Il limite previsto è adeguato e raccomandabile.

249 5. Investimento del patrimonio delle casse Secondo l'articolo 49 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sull'assicu¬ razione contro la disoccupazione, il patrimonio delle casse (capitale sociale e fondo di compensazione delle quote) dev'essere investito innanzi tutto in obbligazioni e altri titoli dei poteri pubblici, di banche e d'imprese cui par¬ tecipino enti di diritto pubblico, in obbligazioni fondiarie, in ipoteche di primo grado, in libretti di risparmio o di deposito. Per permettere alle casse d'investire maggiormente i fondi nella costruzione abitazioni è prevista una modificazione dell'ordinanza d'esecuzione, che allarghi le prescrizioni sul¬ l'investimento, in maniera che le casse possano in particolare assumere an¬ che ipoteche di grado inferiore, in quanto siano garantite dai poteri pubblici o da una cooperativa di fideiussione. Ne risulterebbe aumentata la possibi¬ lità delle casse d'investire il capitale sociale e il fondo di compensazione delle quote.

Poiché, tuttavia, la fideiussione d'ipoteche di grado inferiore deve, di regola, essere ristretta a una determinata percentuale del costo della costru¬ zione (cfr. art. 13, cpv. 1, della legge del 19 marzo 1965 per promuovere la costruzione d'abitazioni, dove il limite massimo è stabilito nel 90 per cento) potrebbe risultare un'insufficienza di fondi che pregiudicherebbe l'attua¬ zione del progetto di costruzione. Per ciò, l'Unione sindacale svizzera vor¬ rebbe che si desse alle casse la possibilità di colmare con i loro fondi anche questa lacuna, per esempio partecipando a cooperative di costruzione d'abi¬ tazioni. Sarebbe anche desiderabile che le casse possano acquistare delle pro¬ prietà immobiliari e costruire delle case d'abitazione per loro conto.

Il Consiglio federale giudica desiderabile che le casse di disoccupazione partecipino al promovimento della costruzione di case d'abitazione con una parte dei loro fondi. Ma simili investimenti non sono ammissibili secondo le disposizioni legali vigenti. In vero, il capitale sociale dev'essere investito in « valori sicuri che producano un sufficiente interesse » (art. 40, cpv. 2, della legge); conseguentemente sono esclusi gli investimenti che non diano un in¬ teresse determinato, ma un provento variabile, come sarebbero quelli in proprietà immobiliari. La medesima disposizione
vale anche per l'investi¬ mento del fondo di compensazione delle quote (art. 41, cpv. 1, della legge).

La proposta dell'Unione sindacale svizzera non è dunque attuabile senza, una modificazione della legge. A questo riguardo occorre distinguere tra ca¬ pitale sociale e fondo di compensazione delle quote. Il primo è il vero e pro¬ prio capitale d'esercizio della cassa e deve, in caso di bisogno, poter divenire liquido in tempo utile per il pagamento delle prestazioni assicurative, ond'è che va mantenuto il principio dell'investimento in « valori sicuri che produ¬ cano un sufficiente interesse ». Sono nondimeno delle casse per le quali, se si considera l'elevatezza del capitale sociale e la modicità degli oneri, sarebbe desiderabile l'invèstimento d'una parte dello stesso conformemente alle pro¬ pòste di quell'Unione. A nostro parere, potrebbe convenire un investimento

250 fino a un decimo del detto capitale. Per stabilire a questo riguardo un fon¬ damento legale, è aggiunto all'articolo 40, capoverso 2, un periodo in virtù del quale l'Ufficio federale può, in casi speciali, permettere alle casse d'inve¬ stire il capitale sociale «in altra maniera» (ossia altrimenti che in crediti fruttanti un interesse determinato). Simili permessi eccezionali dovranno essere concessi soltanto per il promovimento della costruzione d'abitazioni, come sarà stabilito nell'ordinanza d'esecuzione.

Contrariamente al capitale sociale, il fondo di compensazione delle quote, che è alimentato principalmente con i sopravanzi delle stesse; serve esclusivamente a sopperire a un disavanzo nel conto delle quote. Per questo riguardo, le disposizioni sull'investimento di tale fondo potrebbero essere molto più elastiche di quelle sull'investimento del capitale sociale. A tale scopo, si potrebbe quindi cancellare l'ultimo periodo dell'articolo 41, capo¬ verso 1, della legge, che dichiara applicabile all'investimento dèi fondo la disposizione che disciplina quello del capitale sociale, e stabilire in suo luogo che l'investimento del fondo è regolato nell'ordinanza d'esecuzione. In que¬ sta maniera il Consiglio federale potrebbe prendere i provvedimenti neces¬ sari e giustificabili quanto all'investimento del fondo di compensazione delle quote.

, 6. Sospensione dei contributi al fondo di compensazione delle casse ' Il fondo di compensazione delle casse è alimentato dai contributi annui delle casse, della Confederazione e dei Cantoni (art. 45, cpv. 2, della legge).

Le casse fornivano prima un contributo annuo di 4 franchi per assicurato; la Confederazione e i Cantoni, di 2 franchi. Allorché il fondo superava 100 milioni di franchi, il contributo era diminuito della metà (art. 45, cpv. 4, della legge). Nonostante quest'accorgimento il fondo crebbe annualmente di 4 o 5 milioni di franchi.

.

Vista quest'evoluzione favorevole, il Cantone di Zurigo e la Comunione d'interessi delle casse pubbliche d'assicurazione contro la disoccupazione proponevano, nella procedura di consultazione, di sospendere questi contri¬ buti tosto che il fondo ammonti a 150 milioni di franchi, il che s'avvererà verosimilmente alla fine del 1966.

' .

Non essendo a temersi nei prossimi anni Una grande disoccupazione e possedendo
le casse un grande capitale sociale, è prevedibile un notevole aumento del fondo di compensazione delle casse anche dopo la sospensione' dei contributi. Il provento annuo per interessi a un saggio del 2,5 per cento ascende nel 1965 a 3,5 milioni di franchi. Invece, come s'è detto, le uscite sono modiche. Nel 1964 non fu assegnato alcun supplemento compensativo.

Così stando le cose è giustificata una sospensione dei contributi, che sgrave¬ rebbe, così la Confederazione e i Cantoni, come le casse. Viene per tanto aggiunta all'articolo 45, capoverso 4, una disposizione corrispondente. Ove, il fondo avesse a decrescere oltre 150 milioni di franchi, rivivrebbe l'obbligo dei contributi.

251 D. AUMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI SOCI DELLE CASSE Secondo l'articolo 6, capoverso 1, della legge, una cassa di disoccupa¬ zione può essere riconosciuta dalla Confederazione soltanto se abbia almeno 500 membri assicurabili. Questa disposizione non concerne le casse ricono¬ sciute avanti il 1° gennaio 1952, giorno dell'entrata in vigore della legge (garanzia dello stato acquisito, secondo l'art. 66, cpv. 1, della legge). Oggi le casse sono 182 e il numero dei loro membri varia notevolmente, come indica la tavola sottostante. La cassa più piccola ne annovera 50, la più grossa 70 450.

...

. .membri . .pubbliche Casse sindacali Casse Casse Numero_ dei paritetiche

Totale

fino a 500 ...... 7 501 a 2 000 ..... . 25 più di 2 000 27

4 36 11 38 20 14

47 ,74 61

Totale 59

35 88

182

Non essendo desiderabile che il numero delle casse aumenti, il disegno prevede d'elevare da 500 a 2 000 la quantità dei membri necessari per il ri¬ conoscimento d'una nuova cassa. Si dovrà nondimeno mantenere la garan¬ zia dello stato acquisito e quindi modificare in corrispondenza l'articolo 66, capoverso 1, della legge.; Oggi, veramente, questa modificazione non ha grande importanza pra¬ tica, ma dev'essere operata, per considerazioni di principio.

I Cantoni e le assocazioni centrali ne sono favorevoli; i Cantoni di Lu¬ cerna e dei Grigioni, a condizione che non siano sciolte le casse che al pre¬ sente abbiano meno di 2000 membri. All'Unione centrale delle associazioni padronali svizzere e al Direttorio dell'Unione svizzera di commercio e d'in¬ dustria rincresce che l'aumento del numero dei membri impedisca la fonda¬ zione di nuove casse paritetiche. D'altra parte, il Cantone di Sciaffusa è con¬ trario al mantenimento della garanzia dello stato acquisito poiché impedisce la razionalizzazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Secondo il Cantone di Zurigo si dovrebbe esaminare se non convenga costringere le casse con meno di 2000 membri a unirsi con altre. Sostiene un parere ana¬ logo il Cantone di Turgovia. Anche l'Unione sindacale svizzera vorrebbe che le casse con meno di 2000, eventualmente di 500, siano tenute a unirsi con altre a un determinato momento.

Nell'interesse della perequazione dei rischi e d'una amministrazione razionale sarebbe sicuramente desiderabile rinunciare interamente o in parte alla garanzia dello stato acquisito. Ma un'abolizione delle casse con meno di 2000 membri ne colpirebbe 121 (32 pubbliche; 15 sindacali e 74 parite¬ tiche) e un'abolizione.di quelle con meno di 500 membri ne colpirebbe altre

252 47 (7 pubbliche, 4 sindacali e 36 paritetiche). Non si può mettere in conside¬ razione l'abolizione forzata di due terzi delle casse (fino a 2000 membri).

Anche un'abolizione delle casse con meno di 500 membri inciderebbe grave¬ mente in particolare sulle casse paritetiche, di cui oltre i due terzi sarebbero toccati dalla revoca del riconoscimento, il che non è punto pensabile. Queste casse sono fondate su accomandamenti tra datori di lavoro e lavoratori, fi¬ nanziate da entrambe le parti e se la cavano con una modesta spesa d'am¬ ministrazione, ond'è che sono specialmente vantaggiose per gli assicurati.

Devesi anche considerare, che fra quelle con meno di 500 membri sono an¬ che casse cantonali, le quali non potrebbero essere sciolte poiché la facoltà dei Cantoni d'istituire casse pubbliche è garantita dalla Costituzione federale (art. 34 ter, cpv. 3, Cost.).

La legge modificanda fondasi nell'articolo 34 ter, capoversi 1, lettera /, e 3, e nell'articolo 64 bis della Costituzione federale. Lo stesso fondamento vale per la legge modificatrice.

Per questi motivi vi proponiamo d'approvare il disegno, qui allegato, per una legge federale che modifica quella del 22 giugno 1951 sull'assicura¬ zione contro la disoccupazione.

In fine, vi proponiamo di cancellare i postulati del Consiglio nazionale nn. 8581 e 8677 del 17 settembre 1963, essendo adempiuti con il presente messaggio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra distinta considerazione.

Berna, 25 febbraio 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale per una modificazione della legge federale sull`assicurazione contro la disoccupazione (Del 25 febbraio 1966)

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