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Berna, 13 gennaio 1966 Anno XLIX Volume I N° 2 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9370 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione dell'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America per l'uso pacifico dell'energia nucleare (Del 4 gennaio 1966)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione l'accordo di cooperazione per l'uso pacifico dell'energia nucleare, firmato a Washington il 30 dicembre 1965 con riserva di ratificazione da parte del Governo sviz¬ zero e del Governo degli Stati Uniti d'America.

I. Introduzione La Svizzera ha conchiuso il 21 giugno 1956 con gli Stati Uniti d'Ame¬ rica un primo accordo di cooperazione concernente l'utilizzazione dell'ener¬ gia nucleare per fini pacifici. Tale accordo è stato emendato il 24 aprile 1959 e I'll giugno 1960. L'accordo del 21 giugno 1956 è entrato in vigore il 29 gennaio 1957. Giusta la disposizione dell'articolo I esso è stato con¬ chiuso per una durata di 10 anni, vale a dire fino al 28 gennaio 1967 (RU 1957,253 B XIC).

, Le esperienze fatte con l'accordo attualmente vigente sono decisamente positive. Grazie ad esso la Confederazione ha potuto assicurare all'industria Foglio Federale, 1966, Vol. I

10 svizzera l'uranio arricchito, il plutonio ed altri materiali, come l'acqua pe¬ sante, necessari per la realizzazione del programma di ricerche e di sviluppo nel campo dell'utilizzazione dell'energia nucleare per fini pacifici. Le univer¬ sità di Basilea e di Ginevra hanno acquistato negli Stati Uniti, grazie all'ac¬ cordo ed alla mediazione federale, piccoli reattori adatti alla ricerca ed al¬ l'insegnamento. Anche lo scambio di informazioni, previsto nell'accordo si è sviluppato in modo soddisfacente; infatti numerosi specialisti svizzeri hanno seguito corsi di perfezionamento negli Stati Uniti e si sono familiarizzati con la più recente fase delle ricerche nei centri nucleari. L'esercizio dei di¬ ritti di controllo conferiti agli Stati Uniti circa l'impiego pacifico delle at: trezzature e dei materiali da loro forniti è stato moderato e non ha causato alcun inconveniente agli stabilimenti svizzeri.

La disposizione dell'accordo vigente secondo cui, durante la sua vali¬ dità, la quantità netta dell'isotopo U-235, contenuta nell'uranio venduto o prestato, non deve mai eccedere 500 kg., non risponde ormai più alle esi¬ genze delle società svizzere di elettricità che1 progettano la costruzione di reattori di potenza. Inoltre l'economia elettrica svizzera è tesa ad, assicu¬ rarsi l'approvvigionamento in combustibili nucleari per un periodo quanto possibile lungo. Anche a tale riguardo le disposizioni dell'accordo attual¬ mente in vigore si rivelano insufficienti.

Considerato però che detto accordo è già stato emendato due volte e che ancora numerose modificazioni sarebbero necessarie, i due Governi hanno preferito conchiudere addirittura un nuovo accordo, dalle disposi¬ zioni peraltro, a parte i punti citati, concordanti largamente con quelle at¬ tualmente in vigore. Conchiuso per la durata di trenta anni, il nuovo ac¬ cordo deve assicurare nel miglior modo possibile l'approvvigionamento del nostro paese in combustibili nucleari provenienti dagli Stati Uniti. Que¬ sti sono probabilmente in grado di offrire per lungo tempo ancora le mi¬ gliori condizioni di fornitura per quanto concerne l'uranio arricchito ne¬ cessario al funzionamento dei reattori progettati dalle società svizzere di elettricità.

II. Contenuto dell'accordo Articolo I: L'accordo del 21 giugno 1956 e gli emendamenti del 24 aprile
1959 e dell'I 1 giugno 1960 sono abrogati il giorno dell'entrata in vi¬ gore delle nuove disposizioni. L'accordo, che entrerà in vigore con la rati¬ ficazione di entrambe le Parti contraenti, è conchiuso per una durata di 30.

anni.

I Articolo II: In questo articolo sono annunciate le finalità generali del¬ l'accordo. Le Parti contraenti coopereranno nell'utilizzare l'energia nucleare per fini pacifici. Nel capoverso B sono stabiliti i limiti imposti alla coopera¬ zione dalle esigenze dei-segreto militare. Su richiesta del Governo ameri-

11 cano; si è rinunciato a mantenere nel presente accordo la disposizione ine¬ rente allo scambio « d'informazioni per diffusione circoscrita » (restricted data), circa lo sviluppo civile di reattori. Tale clausola sarebbe attualmente spuerflua, poiché, secondo le indicazioni del Governo americano, tutte le informazioni che rivestono importanza essenziale per lo sviluppo civile dei ' reattori, e segnatamente per la costruzione e l'esercizio delle centrali nu1 cleari, negli Stati Uniti non sono più assoggettate, e da tempo, ad alcuna prescrizione sul segreto militare.

Articolo HI: In questo articolo è disciplinato lo scambio di informa?

zioni. Le informazioni cosiddette «classificate», da tener segrete per ragioni; militari, non sono comunicate. Con la soppressione dello scambio d'infor?

mazioni classificate cade anche il disciplinamento del diritto di proprietà sulle invenzioni (articolo IX dell'accordo in vigore) derivate da tali infor¬ mazioni. È però convenuto che le disposizioni dell'accordo vigente conti?

nueranno ad essere applicate per quanto concerne le informazioni classifi-, cate già scambiate. , Articolo IV: Sono elencati, in questo articolo, i casi in cui le organizza¬ zioni governative, citate dall'accordo, sono abilitate a fornire materiali per ricerche e a consentire l'uso reciproco delle istallazioni di studio e di col¬ laudo dei materiali, semprechè i locali e il personale disponibili lo permet¬ tano e tali installazioni non possano essere ottenute per via commerciale.

Articolo V: Giusta la disposizione di questo articolo, la Parte che for¬ nisce informazioni, materiali, attrezzature o apparecchi è liberata da ogni responsabilità per quanto concerne l'esattezza, la completezza e l'idoneità delle informazioni e del materiale forniti.

Articolo VI: Le persone e organizzazioni private negli Stati Uniti o in Svizzera possono trattare direttamente con persone e organizzazioni private dell'altra Parte contraente. Se autorizzate dal loro Governo, esse potranno acquistare direttamente attrezzature ed apparecchi, nonché usufruire dei vari servizi.

v Articolo VII: L'articolo contiene le disposizioni inerenti alle quantità di uranio arricchito che la Commissione degli Stati Uniti cederà alla Sviz¬ zera durante i trent'anni di validità dell'accordo. Gli Stati Uniti sono disposti a fornire,
a condizioni da convenire tra le due Parti (oltre all'acqui?

sto, entra in linea di conto anche la locazione), l'uranio necessario per i lavori di ricerca e, segnatamente, per reattori di ricerca, reattori sperimen, tali e prototipi, nella misura in cui la Commissione risulti in grado di sod¬ disfare alle richieste del Governo svizzero (lettera A). Gli Stati Uniti si impegnano inoltre a vendere al nostro Paese la quantità di uranio arricchito necessaria per realizzare il programma svizzero nel campo dei reattori di potenza (la locazione è esclusa per questi progetti a carattere commerciale) come descritto nell'appendice dell'accordo (lettera B).

12 In pratica risulta impossibile stabilire un programma per una durata di 30 anni. Per ora si possono considerare i progetti recenti. Si prevede però di completare man mano, di comune intesa, l'appendice pur senza modifi¬ care l'accordo. Il fabbisogno svizzero per l'attuazione dei progetti già noti è stimato a 30 000 kg di uranio 235 (lettera E). L'accordo dovrebbe dunque permettere di assicurarne l'approvvigionamento per i prossimi 30 anni. Con¬ siderato che non si sa ancora con certezza se e quando tali progetti saranno posti in atto, appare importante per la Svizzera di non lasciar ancorare nel¬ l'accordo nessun obbligo di acquistare i materiali fissili tenuti a sua dispo¬ sizione. È perciò perfettamente comprensibile che, giusta il disposto della lettera F del presente articolo, la Commissione degli Stati Uniti sia svinco¬ lata dall'impegno di fornitura qualora la quantità totale di uranio arric¬ chito, che gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire in virtù del presente accordo e degli accordi di cooperazione conchiusi con altri Stati, raggiunga là quantità massima di cui la Commissione dispone per questi fini e qualora il Governo svizzero, su richiesta della Commissione, non abbia stipulato contratti per la quantità totale assicurata alla Svizzera o per una sua parte determinata dalla Commissione (lettera F). Di massima si può acquistare solo uranio americano arricchito fino al 20% in isotopo U-235: tuttavia la Commissione è disposta a cedere, in parte, uranio più fortemente arricchito se tale richiesta apparirà giustificata dal profilo tecnico o economico (let¬ tera G).

Nella lettera H è previsto che, se la quantità di uranio arricchito neces¬ saria per un determinato progetto di reattore non è riservata contrattual¬ mente nel termine fissato nell'appendice del presente accordo, la quantità rimanente, assegnata a detto progetto, cesserà di essere disponibile. La quantità massima netta prevista alla lettera E sarà allora ridotta proporzio¬ nalmente, tranne diversa convenzione. Nei limiti fissati nella lettera E, la quantità di uranio arricchito ceduta dalla Commissione e posta sotto la cu¬ stodia del Governo svizzero non deve mai eccedere quella necessaria alla carica di un reattore oppure di un impianto sperimentale di reattore, tenuto conto delle quantità supplementari indispensabili
per il funzionamento ef¬ ficace ed ininterrotto di dette installazioni (lettera I). · Le materie irradiate in un reattore possono venir rigenerate negli ap¬ positi stabilimenti della Commissione americana oppure in un altro stabili¬ mento, fuori dagli Stati Uniti, ma accetto alla Commissione (lettera I). Gli Stati Uniti godono di un diritto di prelazione su tutti i materiali nucleari speciali (ad esempio il plutonio) prodotti nei reattori alimentati da combu¬ stibile proveniente dagli Stati Uniti, allorquando tali materiali non sono ùtilizzati in Svizzera. La cessione di tali materiali a terzi, sottostà all'ap¬ provazione del Governo degli Stati Uniti (lettera K). Se gli Stati Uniti non èsercitano questo, loro diritto di prelazione, tale materiale deve essere resti¬ tuito al Governo svizzero^

13 Giusta la lettera C la Commissione degli Stati Unti è disposta ad ini¬ ziare le trattative su la produzione e/o l'arricchimento di materiale fissile speciale nei propri stabilimenti e per conto del Governo svizzero. Queste disposizioni aprono prospettive interessanti alle società svizzere di elettri¬ cità, le quali avranno la possibilità di fare arricchire negli Stati Uniti a condizioni vantaggiose l'uranio naturale acquistato sul mercato mondiale.

Il testo della lettera M corrisponde praticamente a quello della lettera H dell'emendamento dell'I 1 gennaio 1960. Quest'ultimo prevede che tutti i contratti in base ai quali la commissione degli Stati Uniti fornisce alla Svizzera, a titolo di prestito, materiali grezzi o materiali fissili speciali o altre materie per reattori devono contenere una clausola, secondo cui il Governo svizzero svincola il Governo degli Stati Uniti da qualsiasi respon¬ sabilità (compreso il risarcimento di terzi) che derivasse dalla produzione, dalla fabbricazione, dalla proprietà, dal prestito, dal possesso e dall'uso di detti materiali. Queste disposizioni relative alla responsabilità del Governo svizzero sono ora incluse nel nuovo accordo. Il Governo americano ha vo¬ luto che non sussistesse dubbio alcuno sul fatto che i materiali fissili pos¬ sono essere forniti solamente alla condizione succitata. Una tale clausola concernente la responsabilità è stata d'altronde inserita in tutti i contratti di prestito e d'acquisto sinora conchiusi in'base all'accordo. Per quanto con¬ cerne il prestito, il nuovo testo non modifica dunque per nulla le disposi¬ zioni dell'accordo tuttora vigente.

Articolo Vili: Questo articolo prevede la stipulazione di accordi spe¬ ciali circa la locazione, la compera e la vendita di materiali (eccettuati i ma¬ teriali nucleari speciali) qualora il fabbisogno venisse a superare le quantità necessarie per le ricerche e questi materiali non potessero essere ottenuti per via commerciale.

Articolo IX: I due Governi garantiscono che i materiali, le attrezzature gli apparecchi scambiati in virtù dell'accordo non saranno , utilizzati per scopi militari.

e

Articolo X: In questo articolo sono circoscritte le facoltà di controllo conferite al Governo degli Stati Uniti fino al momento dell'assunzione del controllo da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare, a Vienna. Queste disposizioni corrispondono a quelle dell'articolo XII del¬ l'Accordo vigente.

Articolo XI: È previsto di trasferire le funzioni di controllo all'Agenzia internazionale per l'energia nucleare a Vienna. Le disposizioni inerenti a questo trasferimento saranno oggetto di una convenzione tra la Svizzera, gli Stati Uniti e l'Agenzia succitata. Gli Stati Uniti hanno sempre attribuito grande importanza all'attività dell'Agenzia per quanto concerne il controllo dell'impiego pacifico dei materiali forniti ed hanno ognora auspicato che i

14 controlli bilaterali fossero .trasferiti a questa Agenzia. Da parte svizzera si è sempre esitato ad esaudire tale desiderio dato che il sistema di controllo instaurato dall'Agenzia (nel 1961) non dava pieno affidamento. Frattanto però esso è stato migliorato e numerosi Governi lo hanno accettato in sosti¬ tuzione delle misure di controllo bilaterale. L'abbiamo quindi approvato anche noi ed abbiamo accettato il trasferimento del potere di controllo all'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Abbiamo già esposto nel nostro messaggio del 31 luglio 1956, concer¬ nente l'accordo vigente, che tali disposizioni sono compatibili con la sovra¬ nità svizzera (vedi FF ediz. frane, 1956II, a pag. 145).

Conviene sottolineare ancora che il trasferimento delle funzioni di con¬ trollo all'Agenzia è tanto più compatibile con la sovranità svizzera in quanto trattasi di un'organizzazione internazionale cui il nostro Paese ap¬ partiene. La nostra politica di neutralità non si oppone a tale trasferiménto.

Articolo XII: È qui precisato che i diritti e gli obblighi delle parti con¬ traenti formulati nel presente accordo si estendono ugualmente alle attività di collaborazione iniziate sotto il regime delle disposizioni tuttora vigenti.

.* ' · *· ' Articolo XIII: È un disposto definitorio in cui sono precisate le espres¬ sioni ed i concetti particolari utilizzati nell'accordo.

* * * 1 · .

· L'accordo, firmato il 30 dicembre 1965, soddisfa alle esigenze della no¬ stra economia elettrica per quanto concerne l'approvvigionamento a lungo termine in combustibili nucleari e risponde anche ai desideri dell'industria e della scienza svizzere, tese a proseguire, anzi a sviluppare, la coopérazione instaurata con gli Stati Uniti d'America nel campo dell'utilizzazione della energia nucleare per fini pacifici. Tale collaborazione dovrebbe avere ef¬ fetti positivi sull'insieme della nostra economia.

Come abbiamo già visto, l'accordo non comporta per la Confedera¬ zione alcun impegno che vada oltre a quelli risultanti dall'accordo del 21 giugno 1956 e dai suoi emendamenti dèi 24' aprile 1959 e dell'I 1 giugno 1960 o dalla sua appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia nu¬ cleare, eccezion fatta degli impegni inerenti al trasferimento dei diritti di controllo all'Agenzia succitata.

. Al lume di queste considerazioni,
abbiamo l'onore di proporvi d'ap¬ provare il nuovo accordo, accettando l'allegato progetto di decreto federale.

La base costituzionale è^ata dall'articolo 8 che conferisce alla Confedera¬ zione il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. La competenza del-

15 l'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85, cifra 5, della Costituzione.

Poiché l'accordo è concluso per una durata che supera i 15 anni, esso è sot¬ toposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89, capoverso 4, della Co¬ stituzione.

Vogliate gradire onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 4 gennaio 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione dell'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America per l'uso pacifico dell'energia nucleare (Del 4 gennaio 1966)

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