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Foglio Federale Berna, 27 ottobre 1966 Anno IL Volume II N° 43 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9565 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della convenzione tra la Svizzera e la Francia, intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Del 18 ottobre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Il 9 settembre 1966 è stata firmata a Parigi una convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese, intesa a evitare la dop¬ pia imposizione sul reddito e sulla sostanza. Abbiamo pertanto l'onore di sottoporre alla vostra approvazione detto atto, il quale sostituisce l'omo¬ nima convenzione del 13 dicembre 1953.

I. Cenni storici 1. Il 13 ottobre 1937, a conclusione di trattative durate un decennio, fu firmata una prima convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare i casi di doppia imposizione sulle imposte dirette; tale atto entrò in vigore il 1° febbraio 1939 (CS 12, 573). La proposta di conchiudere questo accordo fu presentata dalla Svizzera, la cui industria d'esportazione era stata du¬ ramente colpita dalla legge francese del 29 giugno 1872 che, congiunta¬ mente al pertinente decreto del 6 dicembre 1872, "assoggettava tutte le società estere con patrimonio aziendale di qualsiasi natura all'imposta francese sul Foglio Federale, 1966, Voi. Il

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466 reddito di capitali. Con la convenzione del 1937, la Svizzera ottenne bensì un allentamento di questa imposizione extraterritoriale, ma non riuscì a eliminarla. La convenzione presentava parimente altre lacune come, ad esempio, la mancanza di uno sgravio fiscale per le imposte, riscosse alla fonte, sui redditi di capitali mobili.

· '' 2. Avendo introdotto la Svizzera, nel 1944, l'imposta preventiva su i dividendi e gli interessi (inizialmente del 15%, poi, dal 1945, del 25%), ciò che dovevasi rivelare una misura particolarmente onerosa per i beneficiari francesi di detti redditi svizzeri, la Francia promosse, nel 1950, la revisione della convenzione del 1937, chiedendo l'introduzione dell'imposizione alla fonte dei redditi di capitali mobili e proponendo la conchiusione di un accordo sulle successioni.

1 Nei due vigenti accordi concernenti, l'uno le imposte sul reddito e sulla sostanza [RU 1955, 119 (B XII)] e l'altro l'imposta sulle successioni [RU 1955, 136 (B XII)], conchiusi il 31 dicembre 1953 dopo ardue trattative, la Svizzera ha potuto ottenere, rispetto al precedente, numerosi miglioramenti secondari e, inoltre: a. circa le imposte su il reddito e la sostanza: una nuòva e considerevole limitazione del campo di applicazione della legge e del decreto francesi del 1872 per le società svizzere con stabili organizzazioni in Francia (ri¬ duzione della base di valutazione a un % del valore originale); inoltre, la rinuncia integrale della Francia alle sue imposte su i dividendi e gli interessi, riscossi da creditori domiciliati in Svizzera. Come contropre¬ stazione, la Svizzera rimborsa unicamente l'ammontare delle imposte alla fonte su i dividendi e gli interessi, eccedenti il 5% del reddito lordo; b. circa l'imposta sulle successioni: il riconoscimento del principio secondo cui il patrimonio mobile d'una successione dev'essere imposto unica¬ mente nel luogo dell'ultimo domicilio svizzero del defunto, anche qua. lora detto patrimonio abbia la sede fiscale («assiette») in Francia, con¬ formemente alla legislazione francese.

La Svizzera dovette tuttavia consentire l'istituzione di un cosiddetto scambio d'informazioni, limitato tuttavia alle informazioni necessarie per una diligente esecuzione dell'accordo (art. 12 della convenzione del 1953).

Non furono per contro accettate le richieste
francesi, inizialmente assai esigenti, concernenti la cooperaziòne amministrativa.

Per la Svizzera, ambedue gli accordi hanno fatto buona prova in ogni campo.

3. Mediante la nota del 22 luglio 1965, il Ministero francese degli Af¬ fari esteri esprimeva al Consiglio federale, in nome del Governo francese, il desiderio di avviare, a breve termine, delle trattative intese alla revisione

467 degli accordi franco-svizzeri sulla doppia imposizione del reddito e della so¬ stanza, avendo l'esperienza dimostrato la necessità di adeguare le disposi¬ zioni convenzionali alla mutata situazione del mercato dei capitali e, in generale, alla congiuntura economica.

Il 24 settembre 1965, il Consiglio federale decise di soddisfare il desi¬ derio francese. Esso costituì pertanto una delegazione composta di rappre¬ sentanti dell'amministrazione federale delle contribuzioni, del Dipartimento politico, della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e delle cer¬ chie economiche, incaricandola di riscontrare la proposta francese, nonché di procedere ai lavori preparatori per la revisione della convenzione del 1953, cercando però di mantenere possibilmente intatti i vantaggi di cui finora beneficiava l'economia svizzera. Durante le due fasi preliminari, svoltesi il 26/27 ottobre a Berna e dal 21 al 25 febbraio 1966 a Parigi, gli interlocutori francesi esposero la loro proposta di revisione concretandola mediante la presentazione di un disegno di convenzione (cfr. capitolo II seguente). Dopo successivi negoziati, tenutisi dal 18 al 22 aprile a Losanna e dal 10 al 12 maggio a Parigi, il 26 maggio successivo potè infine essere siglata, in quest'ultima sede, una nuova convenzione, firmata, come già v'accennammo, il 9 settembre 1966 pure nella metropoli francese.

II. La proposta francese di revisione 1. La delegazione francese motivò la proposta di revisione della con¬ venzione del 1953 innanzitutto con lo sviluppo del traffico dei capitali tra la Svizzera e la Francia e, in particolare, con il disavanzo della bilancia francese dei pagamenti rispetto alla Svizzera, nel campo dei redditi-.di capi¬ tali e dei diritti di licenza.

Da alcuni anni, gli investimenti privati sostituiscono, particolarmente anche in Francia, il denaro pubblico estero affluito nell'immediato dopo¬ guerra, per il finanziamento della ricostruzione economica europea (Piano Marshall). Ancorché la Francia, di massima, abbia favorevolmente accolto questa evoluzione, essa, non ignora nondimeno il pericolo rappresentato, per la struttura delle aziende tradizionalmente francesi, dall'infiltrazione di capitale privato straniero (in particolare, americano). Sovente, il capi¬ tale straniero non affluisce direttamente in Francia, ma vi
è introdotto sempre maggiormente, atraverso la Svizzera, ovvero per il tramite delle società costituite sul nostro territorio. Indagini statistiche avrebbero .rilevato che nella stessa misura in cui scemano gli investimenti privati diretti dei singoli paesi, aumentano quelli indiretti attraverso la Svizzera. Le autorità francesi sono convinte che gli interessati ricorrono sempre più a quest'ul¬ timo espediente, unicamente perchè le moderate imposte svizzere, in gene¬ rale, e i privilegi fiscali cantonali concessi alle società holding, alle società domiciliate, alle fondazioni di famiglia e alle fiduciarie, in particolare, co¬ stituiscono una ragguardevole attrattiva fiscale .

468 Ovviamente, dette autorità riconoscono la completa libertà della Sviz¬ zera quanto a stabilire la propria legislazione fiscale nel modo che meglio le si addice, ma reputano, per contro, che gli altri Stati hanno nondimeno il diritto di considerare anormale che taluni investitori di fondi abbiano poi a profittare di tale circostanza. Il disappunto francese si è ancora ac¬ centuato, essendosi le autorità federali dimostrate estremamente caute nel¬ l'applicazione della clausola concernente< la cooperazione amministrativa (art. 12 della convenzione del 1953), cosicché detto articolo è rimasto pra¬ ticamente lettera morta. Il Governo francese riconosce che la Svizzera ha bensì adottato, mediante il decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962, talune misure intese a combattere gli abusi; questi provvedimenti, se¬ condo le autorità francesi, si dimostrarono però insufficienti, poiché fondati su criteri troppo liberali e siccome la Francia non è in grado di controllare l'applicazione di tale decreto, ove trattisi d'imposte.

La Francia costata che il disavanzo della sua bilancia dei pagamenti aumenta in proporzioni irregolari, come lo illustra la tavola seguente, com¬ pilata in virtù dei dati forniti dalla delegazione francese. Le autorità fran. cesi osservano inoltre che in sette anni il disavanzo si è triplicato, quanto ai dividendi, e quadruplicato per gli interessi. Riguardo ai diritti di licenza, il disavanzo francese rispetto alla Svizzera supera quello riscontrato con gli Stati Uniti. La delegazione francese fu pertanto del parere che l'attuale convenzione franco-svizzera risultava troppo onerosa per il suo Paese; ove un accordo non fosse stato attuabile innanzi la fine di giugno 1966, la con¬ venzione vigente avrebbe dovuto essére riveduta o magari disdetta per la fine di quest'anno.

Pubblicazione ufficiale francese della bilancia dei pagamenti 1963 1964 a i^eaaui Redditi ai di capitan cavitali 1958 a.

(in m;ijoni ^ franchi) Francia - Svizzera . .· ... . . . . . .

204.9 248.1 Svizzera - Francia 67.6 69.9

disavanzo francese

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137.3 178.2

b. Licenze · % Francia - Svizzera . . . ' . ... . . .

Svizzera - Francia ...........

174.9 182.4 37.1 24.7

disavanzo francese

. . . . . . . .

. .

64

137.8 157.7

'2. Sul fondamento delle considerazioni esposte, , la delegazione fran¬ cese presentò, in nome del suo Governo, le seguenti istanze primarie (a-e) e secondarie (/-/), intese ad ottenere una modificazione o un complemento della convenzione del 1953.

69 a. Imposizione di taluni redditi immobiliari Mediante gli atti legislativi del 15 marzo e del 19 dicembre 1963, l'im¬ posizione dei redditi immobiliari in Francia è stata oggetto di una profonda modificazione, intesa ad uniformare il sistema e a gravare maggiormente taluni profitti derivanti da speculazioni. Per assicurare l'eguaglianza d'im¬ posizione dei beni immobiliari, anche qualora essi appartengano a persone giuridiche, è stata introdotta la cosiddetta trasparenza fiscale." Nondimeno, la Francia non può applicarla rispetto a persone domiciliate in Svizzera poiché la trasparenza fiscale è stabilita dalla pertinente legislazione interna, mentre l'articolo 3, capoverso 2, della convenzione del 1953 si riferisce alle disposizioni di diritto privato dello Stàto in cui giaciono i beni. Per questo motivo, i nostri interlocutori chiesero l'applicazione illimitata dei recenti disposti francesi nel quadro di una nuova convenzione.

b. Imposizione dei dividendi Il 1° gennaio 1966, è entrata in vigore in Francia una riforma dell'im¬ posizione dei dividendi (legge del 12 luglio 1965). Gli utili, come finora, sono gravati dall'imposta sulle società, nella misura del 50%. Per contro, mentre finora tutti i dividendi soggiacevano ad un'imposta alla fonte del 24% a carico dell'azionista, tale imposizione è soppressa, dal 1° gennaio 1967, per i dividendi i cui beneficiari sono domiciliati in Francia; per quelli pagati durante il 1966, il saggio d'imposizione è ridotto al 12%. Inoltre, gli azionisti francesi hanno diritto a un credito fiscale (avere fiscale) equiva¬ lente al 50% del dividendo. Conseguentemente, essi devono dichiarare un dividendo del valore di 150 invece di 100 per poi ottenere il rimborso di 50.

Per contro, ai beneficiari di dividendi domiciliati all'estero non solo è ne¬ gato il diritto all'avere fiscale ma essi soggiaciono anche a un'imposta alla fonte del 25% («trattenuta alla fonte»).

Affinchè l'avere fiscale suindicato possa essere uniformemente accor¬ dato, la società deve versare un'antiparte (précompte mobilier) equivalente all'avere fiscale assegnato ai beneficiari residenti in Francia, sui dividendi che, per qualunque motivo, non soggiaciono affatto o soggiaciono solo par¬ zialmente all'imposta francese sulle società (ad es. utili di organizzazioni stabili estere, oppure
partecipazioni), semprechè tali dividendi siano attinti dai fondi di riserva o dagli utili. In questo modo, l'utile della società desti¬ nato alla distribuzione è gravato uniformemente. Il fatto che l'azionista non residente non abbia diritto ad alcun credito fiscale non libera tuttavia la società dall'obbligo di versare integralmente l'antiparte, ove la totalità o parte delle sue azioni siano in possesso di azionisti non residenti.

I nostri interlocutori chiesero la completa applicazione della legge del 12 luglio 1965 riguardo agli azionisti domiciliati in Svizzera [riscossione integrale dell'antiparte (précompte mobilier) e della ritenuta alla fonte; nessun credito fiscale]; essi non si opposero tuttavia alla concessione di uno

470 sgravio dell'imposizione alla fonte (dal 25'al 15%) in favore delle persone fisiche domiciliate in Svizzera; per contro, essi furono contrari a una ridu¬ zione del saggio per le persone giuridiche svizzere.

c. Imposizione degli interessi Anche in questo settore, la delegazione francese esigeva, riguardo ai creditori svizzeri,, la conservazione, di principio, dell'imposta francese alla fonte (originariamente del 10 o del 12%), che, il 1° gennaio 1966, era stata aumentata al 25 per cento. La riduzione del saggio dal 25 al 15% era con¬ siderato l'unico possibile alleggerimento.

d. Imposizione dei diritti di licenza.

Allo scopo di limitare il disavanzo nella bilancia dei pagamenti quanto ai diritti di licenza, i nostri interlocutori chiesero la riscossione integrale dell'imposta francese alla fonte ammontante al 24% (sull'80% della som¬ ma lorda dei diritti pagati dai debitori francesi). L'unica eccezione era pre¬ vista per i diritti d'autore (completo esonero, considerata la posizione cre¬ ditrice della Francia rispetto alla Svizzera in questo campo) e i diritti d'uti¬ lizzazione di brevetti, marchi e procedimenti, a condizione però che il be¬ neficiario svizzero avesse la qualità d'inventore; per quest'ultimo caso la delegazione francese proponeva la riduzione dell'imposta alla fonte al 15% dell'ammontare lordo dei diritti, ovvero una diminuzione effettiva del 4,2%.

e. Scambio d'informazioni Considerata l'importanza attribuita dalla Francia allo scambio d'infor¬ mazioni, scambio che essa considera parte integrante di ogni convenzione sulla doppia imposizione, la delegazione francese auspicava un allarga¬ mento della clausola vigente (art. 12 della convenzione del 1953) affinchè la cooperazione amministrativa fosse assicurata non solo quanto all'applica¬ zione regolare delle disposizioni convenzionali, ma anche per la riscossione ordinata delle imposte previste dalla convenzione.

f. Imposizione delle stabili organizzazioni francesi di aziende svizzere La delegazione francese precisò che l'atto legislativo del 12 luglio 1965, concernente un nuovo disciplinamento dell'imposizione dei dividendi, ha parimente sostituito il sistema d'imposizione della «quotité imposable»; in particolare, è stato abrogato l'articolo 109-11 del codice generale delle imposte, cui si riferisce espressamente l'articolo
6, § 1, della convenzione del 1953; detta norma convenzionale non è più quindi applicabile e deve» essere pertanto sostituita. A contare dal 1° gennaio 1966, gli utili di organiz- dazioni stabili in Francia, appartenenti a aziende svizzere, sono sottoposti,

471 previa deduzione dell'imposta sulle società del 50%, a un'imposta sui divi¬ dendi del 25%, nella misura in cui non sia provato che essi siano corrisposti a persone residenti in Francia.

g. Imposizione seconda il quintuplo, del valore locativo La facoltà conferita dal diritto francese di gravare una persona, domi¬ ciliata in Svizzera e possedente una dimora secondaria («résidence secon¬ daire») in Francia, con un'imposta sul reddito, calcolata in base al quintu¬ plo del valore locativo di detta dimora, è limitata dalle disposizioni del § 4, ad articolo 2, del protocollo finale della convenzione del 1953; l'imposta dev'essere infatti calcolata in considerazione del soggiorno effettivo e può unicamente essere riscossa se tale soggiorno abbia durato almeno 90 giorni; la base d'imposizione non può inoltre eccedere la metà del reddito com¬ plessivo del contribuente. Secondo i nostri interlocutori, tale limitazione toglie praticamente alla Francia ogni possibilità d'imposizione, poiché un soggiorno superiore a 90 giorni può difficilmente essere provato. Per questi motivi, la delegazione francese propose sia di eliminare le suddette restri¬ zioni, sia di rinunciare a qualsiasi imposizione delle dimore secondarie.

h. Imposizione degli artisti L'imposizione esclusiva dei redditi professionali degli artisti nel luogo di lavoro, stabilita (d'altronde a domanda della Francia) nella convenzione del 1953 (art. 7, § 2), non soddisfa ormai più il Governo francese, avendo esso l'intenzione di gravare integralmente i redditi di artisti francesi, eserci¬ tanti la loro attività in Svizzera. La delegazione francese auspicava quindi la reintroduzione dell'imposizione nel luogo di domicilio, consentendo eventualmente computare nella.stessa le imposte riscosse nel luogo di la¬ voro.

i. Redditi provenienti dall'esercizio dei diritti di pascolo I negoziatori francesi chiesero infine la soppressione della clausola, in¬ trodotta a suo tempo a domanda della nostra delegazione, secondo la quale i redditi provenienti dall'esercizio dei diritti di pascolo sono unicamente im¬ ponibili al domicilio del beneficiario.

Conformemente alle istruzioni del proprio Governo, la delegazione francese domandò che le modificazioni materiali del vigente stato conven¬ zionale da essa auspicate non dovessero unicamente costituire oggetto
di un protocollo completivo della convenzione del 1953, bensì che quest'ul¬ tima fosse sostituita da una nuova convenzione, foggiata sul disegno dell'OCSE. Le disposizioni particolari richieste dalle specifiche relazioni franco svizzere, evidentemente escluse dalla convenzione-base ma recepite nella convenzione del 1953, avrebbero potuto formare l'oggetto di un protocollo addizionale.

472 3. Tanto il contenuto e quanto la portata delle richieste francesi di revisione sono espliciti. L'accettazione delle principali richieste francesi avrebbe esposto i contribuenti domiciliati in Svizzera a tutte le conseguenze delle recenti riforme fiscali francesi dal 1963 al 1965. Non va parimente ta¬ ciuto che tali richieste si scostavano ampiamente dalle disposizioni della convenzione modello del luglio 1963, alla cui elaborazione tanto la Svizzera quanto la Francia avevano attivamente collaborato. Inoltre, l'accettazione delle richieste francesi avrebbe costituito una manifesta discriminazione tra i contribuenti domiciliati in Svizzera e quelli domiciliati negli Stati con i quali la Francia ha conchiuso accordi sulla doppia imposizione.

Per evitare ripercussioni inammissibili per la Svizzera, senza tuttavia giungere alla rottura dei rapporti convenzionàli, con il nostro vicino, nel campò fiscale, la delegazione svizzera si è sforzata, in uno stretto e continuo contatto con i Cantoni e le cerchie economiche interessate e conformemente alle istruzioni ricevute dal Consiglio federale il 24 settembre 1965, il ,18 febbraio e il 6 maggio 1966, di giungere a un accordo che bensì soddisfi ampiamente le istanze francesi, ma che nondimeno tuteli gli interessi del¬ l'economia svizzera. Evidentemente, tale compromesso, la cui attuazione fu sovente aleatoria sino alla conclusione dell'accordo, implicò la rinuncia a taluni degli importànti vantaggi offerti dalla vigente convenzione. Oc¬ corre parimente osservare che la posizione dei nostri plenipotenziari era particolarmente sfavorevole, essendo la Svizzera il primo Paese disposto a negoziare con la Francia, dopo le recenti riforme fiscali ivi attuate (se¬ gnatamente nel campo dell'imposizione dei dividendi). IT rimborso dell'antiparte mobiliare (précompte mobilier) preteso ed ottenuto dalla nostra delegazione nella nuova convenzione (art. 11, cpv. 6) dimostra apputo che il nostro Paese ha svolto l'arduo compito del pioniere, poiché la Francia, mediante una particolare ordinanza, ha successivamente concesso tale di¬ ritto a tutti gli Stati, con i quali ha stipulato pertinenti convenzioni.

Per giungere a un accordo quanto alle questioni materiali, i negoziatori svizzeri rinunciarono alla redazione di un semplice protocollo addizionale e accettarono la
revisione della convenzione del 1953, sul fondamento della convenzione-modello, redatta dall'OCSE. Concludendo, l'intesa è stata rag¬ giunta nei punti seguenti: a. Redditi del patrimonio immobiliare; trasparenza fiscale È stato accolto il principio dell'istanza francese che parzialmente cor¬ risponde ai nostri interessi. Secondo tale principio, lo Stato in cui sono si¬ tuati i beni imponibili è poziore a quello di domicilio degli aventi diritti (cfr. art. 6, cpv. 2,'e art. 15, cpv. 2).

473 b-d. Dividendi, interessi e diritti di licenza piascuno Stato limita le imposte alla fonte al 15. per cento, quanto ai dividendi, al 10 per cento, quanto agli interessi (per gli interessi di certe obbligazioni francesi, al 12%) e al . 5 per cento riguardo alle licenze (cfr.

art. 11-13). Per evitare i casi di doppia imposizione, lo Stato di domicilio del beneficiario deve computare l'imposta riscossa nello Stato alla fonte nelle proprie. Come già v'accennammo, la delegazione svizzera ha potuto ottenere, per quanto concerne i dividendi, il rimborso dell'antiparte mobi¬ liare (però con deduzione dell'imposta alla fonte del 15%). Per contro, non è stato passibile ottenere un vantaggio equivalente al credito fiscale (avere fiscale), cui hanno diritto gli azionisti francesi. La Svizzera si è nondimeno riservato il diritto di rivedere questa disposizione, qualora la Francia do¬ vesse, in avvenire, fare analoghe concessioni ad altri Paesi. Per assicurare ai beneficiari domiciliati in Svizzera (persone fisiche, o società in cui sono prevalentemente rappresentati gli interessi svizzeri) i vantaggi dello sgravio, previsto agli articoli da 11 a 13, dalle imposte francesi alla fonte su divi¬ dendi, interessi e diritti di licenza, la Svizzera ha dovuto, da una parte, recepire nella nuova convenzione (art. 14, cpv. 1) i principi del DCF del 14 dicembre 19621 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legit¬ tima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le dop¬ pie imposizioni e, dall'altra, precludere alle società controllate dall'estero con sede in Svizzera i vantaggi offerti dalla convenzione, quanto agli inte¬ ressi e alle licenze, ove tali società non corrispondano alcuna imposta can¬ tonale sugli utili, grazie al conferimento di privilegi cantonali di domicilio.

Sono escluse dagli stessi vantaggi anche le fondazioni di famiglia, .nelle quali prevalgono gli interessi stranieri e la cui sede si trova in Sviz¬ zera (art. 14, cpv. 2).

e. Cooperazione amministrativa La clausola della cooperazione amministrativa, già contemplata nella convenzione del 1953 (art. 12) e ristretta allo scambio delle informazioni I necessarie all'applicazione regolare della convenzione, è stata recepita, senza modificazione alcuna, nel nuovo accordo.

f. Altre istanze francesi Le soluzioni di
compromesso, cui sono addivenuti i plenipotenziari dei rispettivi Paesi, tengono ampiamente conto degli 'interessi svizzeri. Nel ca¬ pitolo seguente le esporremo in modo esauriente.

1 RU 1962, 1702 (A XII E).

474 III. Chiarimenti sui diversi disposti convenzionali La nuova convenzione franco-svizzera concernente le imposte sul red¬ dito e sulla sostanza del 9 settembre 1966, che sostituisce quella del 31 di¬ cembre 1953 a contare dal 1° gennaio 1967, è conforme alla convenzionemodello dell'OCSE del luglio 1963 intesa ad evitare i casi di doppia impo¬ sizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza. Tuttavia alcune disposizioni soddisfacenti della convenzione del 1953 sono state riprese ed inoltre sono stati inseriti nella convenzione dei disposti speciali relativi alle domande francesi di revisione, menzionate nel capitolo II.

Nel nostro messaggio del 13 luglio 1965 a sostegno della convenzione con la Svezia, del 7 maggio 1965, fondata sugli stessi principi, abbiamo esaurientemente trattato le disposizioni del modello raccomandato dall'OCSE (FF 1965 II, 501). Ci limiteremo pertanto in seguito a commentare le deroghe più importanti al testo dell'OCSE e i disposti particolari della convenzione con la Francia.

Articolo 2: Imposte La convenzione, come quella del 1953, s'applica alle imposte sul red¬ dito e sulla sostanza benché attualmente la Francia non riscuota alcuna imposta sulla sostanza. La convenzione non è applicabile alle imposte alla fonte per vincite a lotterie. Per contro, la convenzione concerne sia le im¬ poste ordinarie esistenti, sia quelle future straordinarie sul reddito e sulla sostanza (par. 2).

, Articolo 4: Domicilio fiscale Il corrispondente articolo del modello dell'OCSE è completato come segue: Da una parte si precisa che il domicilio delle società di persone corri¬ sponde alla sede direzionale effettiva (par. 3).

· D'altra parte è stata conservata la norma della convenzione vigente sul momento in cui cessa l'assoggettamento nello Stato contraente dal quale il domicilio è stato trasferito; tuttavia non si considera più il mese nel quale è avvenuto il trasferimento, ma il giorno stesso (par. 4).

Infine, per esaudire una richiesta della delegazione francese, si è espres¬ samente precisato che non possono essere considerati residenti giusta la convenzione e, di conseguenza, non possono pretendere i vantaggi della convenzione riservati ai residenti (p. es. riduzione delle imposte alla fonte dell'altro Stato): -- i beneficiari apparenti che trasferiscono il reddito a persone non aventi r alcun vantaggio dalla convenzione (p. es. fiduciari), e

475 -- le persone fisiche sottoposte ad una sola imposta anticipata calcolata globalmente fondandosi sul quintuplo del valore locativo della- loro abitazione (par. 5).

La convenzione del 1953 riservava ad uno Stato, sotto alcune condi¬ zioni, il diritto di gravare con un'imposta anticipata globalmente le persone che, benché domiciliate nell'altro Stato, soggiornavano sul territorio del primo. Orbene, tale imposizione globale, che colpiva un importante nu¬ mero di persone domiciliate in Svizzera ed in possesso di case di vacanze in Francia, non è più attuabile con la nuova convenzione (numero II del protocollo addizionale; cfr. anche capitolo II, n. 2, lett. g precedente).

Articolo 5: Stabile organizzazione Giusta la convenzione del 1953, un cantiere di costruzione costituisce una stabile organizzazione solo se la sua durata supera 3 anni.

Giusta le nuove tendenze, questo termine è stato portato a 12 mesi nella nuova convenzione (par. 2, lett. g). Nel numero I del protocollo addizionale è previsto che detta disposizione sia applicabile solo ai cantieri aperti dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Come già nel¬ l'attuale convenzione, questo termine vale anche per le imprese che non amministrano direttamente un cantiere di costruzione ma partecipano egual¬ mente a consorzi edilizi (par. 8).

Per quanto concerne le compagnie d'assicurazioni, le due delegazioni si sono, trovate d'accordo per rinnovare l'attuale regolamento (par. 5). In tal modo, un rappresentante accettato (représentant agréé) costituisce una stabile organizzazione solamente quando, non limitandosi a svolgere fun¬ zioni amministrative, si dedica ad un'attività per cui, tenendo conto della natura e dell'importanza di quest'ultima, si possa ritenere che l'azienda eserciti, per l'intermediario del rappresentante, un'attività commerciale nor¬ male nell'altro Stato. Inoltre, le due delegazioni si sono intese affinchè gli affari di riassicurazioni siano imposti, come attualmente, solo nello Stato in cui ha la sede la compagnia di riassicurazione.

Articolo 6, Redditi immobiliari La definizione di beni immobili risulta dal diritto interno (diritto civile e fiscale) dello Stato dove essi si trovano (par. 2, cpv. 1). Perciò la Francia ha il diritto d'applicare verso la Svizzera la trasparenza fiscale introdotta dalla legge del
15 marzo 1963 (cfr. capitolo II, num. 2, lett. a, precedente).

Ne deriva che il reddito di talune società immobiliari può essere attribuito ai soci e imposto presso di loro. Qualora ne risulti una doppia impo¬ sizione effettiva, il diritto dello Stato in cui è situato l'immobile, per l'im¬ posizione di questo reddito, prevale su quello dello Stato in cui è domici¬ liato il socio (par. 2, cpv. 2).

476 · È mantenuto il regolamento dell'attuale convenzione secondo cui i redditi provenienti dall'esercizio dei diritti di pascolo sono imponibili solo nello Stato di domicilio degli aventi diritto (par. 3; cfr. anche capitolo II, num. 2, lett. /,, precedente).

Articolo 7: Utili delle imprese Il paragrafo 8 precisa espressamente che i partecipanti a società di per¬ sone sono imponibili anche nello Stato in cui l'impresa ha una stabile or¬ ganizzazione.

Per le società d'assicurazioni, non è prevista alcuna norma speciale circa la ripartizione degli utili. Così la Francia può applicare il sistema diretto previsto nel suo diritto interno (par. 2) e la Svizzera può ripartire l'utile globale come attualmente in base ai premi lordi riscossi (par. 4). Il diritto interno francese ha abbandonato il metodo dei coefficienti contem¬ plato dall'attuale convenzione. ; ' Articolo 10: Imposta francese sui dividendi degli utili di società svizzere 1. Dal 1872 la Francia riscuote l'imposta sul reddito di capitali mobili, sulle ripartizioni degli utili di società straniere provenienti da profitti attuati in Francia. Benché in Svizzera questa imposizione sia sempre stata conside¬ rata eccessiva, se ne ottenne una limitazione nelle convenzioni del 1937 e del 1953, senza mai ottenere tuttavia una rinuncia da parte della Fran¬ cia (rinuncia, d'altra parte, mai concessa a nessun altro Stato). La Francia ha, anche fatto una riserva circa i disposti della convenzione-modello dell'OCSE che vieta questa imposizione detta extra-territoriale.

2. Fino al 1965, l'imposta francese era calcolata secondo alcune re¬ gole su una frazione delle ripartizioni di utili delle società straniere (quota imponibile).

In virtù della convenzione del 1953, questa somma non poteva superare gli utili realizzati dalla stabile organizzazione francese; inoltre, l'imposta era ridotta a un quarto. Una maggiore riduzione poteva essere fatta nel caso in cui la società svizzera comprovava che più di tre quarti dei'suoi dividendi appartenevano a persone domiciliate in Svizzera.

3. Il calcolo dell'imposta è stato modificato in Francia con la legge del 12 luglio 1965. L'utile della stabile organizzazione francese, dedotto il 50 per cento dell'imposta, sulle società, è ritenuto distribuito e subisce la rite¬ nuta alla fonte all'aliquota del 25 per
cento. Tuttavia l'imposta non è riscossa o è ridòtta qualora sia provato che la società non ha distribuito alcun dividendo, oppure ha eseguito una distribuzione,inferiore alla somma trattenuta per l'imposizione o che è beneficiari dei dividendi sono domici¬ liati in Francia.

477 4. In seguito a questa rifórma, non è stato più possibile rinnovare il regolamento attuale senza modificarlo (cfr. capitolo II, num. 2, lett. /, precedente). La presente convenzione limita sia la base d'imposizione (a due terzi dell'utile della stabile organizzazione) sia l'aliquota applicabile (15% invece di 25%). Infatti la ritenuta alla fonte è limitata così al 5 per cento dell'utile della stabile organizzazione. Non si è recepita la disposi¬ zione -- del tutto teorica a causa delle esigenze francesi relative alle prove da produrre -- concernente il permesso di ridurre l'imposizione nel caso in cui le azioni fossero in mani svizzere. Per contro, sono applicabili le limi¬ tazioni sümmenzionate (par. 3), derivante dal diritto interno.

Articolo 11: Dividendi Con la riforma francese del 12 luglio 1965 (cfr. capitolo II, num. 2, lett. b, precedente) mirante principalmente a rinvigorire il mercato francese dei capitali e ad attenuare per le società di capitali la doppia imposizione economica della società e dell'azionista, è stato consapevolmente istituito un trattamento differente e discriminatorio delle ripartizioni degli utili se¬ condo che il socio sia residente in Francia o. all'estero. Con il sistema dell'avere fiscale e la soppressione della ritenuta alla fonte, l'azionista domiciliato in Francia riceve un dividendo netto considerevolmente mag¬ giore di quello di un azionista domiciliato all'estero.

Giusta la presente convenzione, gli azionisti svizzeri di società francesi possono pretendere una riduzione dal 25 al 15 per cento (par. 2) dell'impo¬ sta francese alla fonte sui dividendi ed anche il rimborso dell'antiparte mobi¬ liare, previa deduzione della ritenuta ridotta parimente al 15 per cento (par.

6); se detti azionisti sono società di capitali istituite in Svizzera, ma dirette all'estero, devono adempiere inoltre alle condizioni di cui all'articolo 14.

La Svizzera deve computare l'imposta alla fonte, limitata al 15 per cento, nelle proprie imposte (art. 25, lett. B).

La riduzione dell'aliquota dell'imposta alla fonte dal 25 al 15 per cento corrisponde infatti alla convenzione-modello dell'OCSE e alle convenzioni conchiuse dalla Svizzera con gli Stati Uniti, la Repubblica federale di Ger¬ mania,'la Spagna, la Gran Bretagna e i Paesi Bassi. Tuttavia manca la ridu¬ zione al 5 per
cento dell'imposta alla fonte sui dividendi nelle relazioni «holding», prevista in dette convenzioni (ad eccezione di quella con la Re¬ pubblica federale di Germania) e nella convenzione-modello dell'OCSE.

La delegazione francese si è rifiutata d'accordare agli azionisti svizzeri un vantaggio corrispondente all'avere fiscale; tuttavia s'è impegnata a rie¬ saminare ulteriormente la questione se la Francia accorderebbe agli azio¬ nisti di società francesi residenti in un terzo Stato un vantaggio che tenga contò del credito d'imposta e se la concessione di questo vantaggio non fosse motivato da considerazioni particolari nei riguardi di detto Stato.

478 Articolo 12: Interessi La limitazione al 10 per cento dell'aliquota dell'imposta alla fonte sugli interessi corrisponde alla convenzione-modello dell'OCSE (cfr. anche capi¬ tolo II, num. 2, lett. c, precedente). Tuttavia la Francia s'è riservata il di¬ ritto di imantenere al 12 per cento l'aliquota della ritenuta per gli interessi .

di obbligazioni emesse avanti il 1° gennaio 1965; in questo caso, essa ri¬ nuncia soltanto all'imposta supplementare (il prelevamento, la cui ali¬ quota s'eleva al 25% e nella quale è computata la ritenuta alla fonte gra¬ vante gli interessi di obbligazioni).

Le persone di cui all'articolo 14 non possono pretendere uno sgravio dell'imposta alla fonte. Lo Stato di domicilio deve computare l'imposta alla fonte, limitata al 10 o al 12 per cento, nelle proprie imposte sugli interessi (art. 25).

Articolo 13: Diritti di licenza La limitazione al 5% dell'aliquota dell'imposta alla fonte sui diritti di licenza prende esempio dalla convenzione con la Spagna che, quale paese in via di sviluppo, poteva invocare i motivi speciali menzionati nel commentario alla convenzione-modello dell'OCSE (FF 1966, I,' 687); per quanto concerne la Francia, non esistono questi motivi particolari (cfr. ca¬ pitolo II, num. 2, lett. d, precedente).

Le persone di cui all'articolo 14 non possono pretendere, uno sgravio dell'imposta alla fonte. Lo Stato di domicilio deve computare l'imposta alla fonte, limitata al 5 per cento, nelle proprie imposte sui diritti di licenza (art. 25).

Articolo 14: Esclusione dai vantaggi della convenzione 1. Giusta il decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 con¬ cernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle conven¬ zioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (RU 1962, 1702) possono pretendere i vantaggi della convenzione solo le per¬ sone e le società che adempiono a determinate condizioni. Questi provve¬ dimenti si sono rivelati molto utili; tuttavia la delegazione francese ha chie¬ sto, per i motivi indicati nel capitolo II, num. 1 e 2, che i principi del re¬ golamento svizzero siano inseriti" nella convenzione stessa e completati da qualche disposizione più vasta.

2. Ne segue che le persone giuridiche, residenti in,uno Stato, nelle quali hanno interessi preponderanti persone non domiciliate in detto
Stato, pos¬ sono pretendere lo sgravio, previstò negli articoli da 11 a 13, delle impo¬ ste alla fonte sui dividendi, interessi e diritti di licenze soltanto qualora adempiano alle condizioni specificate nel regolamento svizzero summenzio¬ nato (num. 1). Sono fondamentali le condizioni seguenti:

479 a. il beneficiario non deve utilizzare più della metà dei redditi cui s'ap¬ plicano le agevolazioni della convenzione per soddisfare pretese di per¬ sone non residenti nello Stato di domicilio del beneficiario (par. 1, lett.

c); in tal modo si frena il «trasferimento» dei redditi.

b. se il beneficiario è una società, essa deve distribuire come dividendi al¬ meno un quarto dei redditi cui s'applicano le agevolazioni della conven¬ zione (par. 1, lett. e); in tal modo si combatte l'accumulo dei redditi.

3. Per gli interessi ed i diritti di licenza di parte francese, si esige inol¬ tre dalle persone giuridiche svizzere, nelle quali hanno interessi preponde¬ ranti persone non residenti in Svizzera, che esse non fruiscano di particolari privilegi fiscali nel Cantone in cui si trova la sede (par. 2, cpv. 1). In altre parole, queste persone devono assoggettarsi senza restrizione alle imposte cantonali e federali su questi redditi. Quanto al privilegio detto «holding», esso non costituisce un ostacolo nella misura in cui è limitato ai redditi di partecipazioni (dividendi). · 4. Le fondazioni di famiglia svizzere non possono pretendere le agevo¬ lazioni della convenzione se il fondatore o la maggioranza dei beneficiari sono persone non residenti in Svizzera oppure se dai dividendi, interessi e diritti di licenza di fonte francese traggono o devono trarre profitto, per più di un terzo, persone non residenti in Svizzera (par. 2, cpv. 2).

5. L'applicazione di queste disposizioni implica inchieste e attestazioni.

È compito dello Stato in cui risiede il beneficiario di procedere alle neces¬ sarie verificazioni. Tuttavia, l'altro Stato contraente può chiedere, in alcuni casi allo Stato di domicilio di fare dette inchieste a condizione che esso abbia indicazioni valide per dubitare che le condizioni dell'articolo 14 non siano adempiute dal richiedente; esso può aggiornare il rimborso dell'impo¬ sta alla fonte fino a comunicazione dei risultati dell'inchiesta.

Articolo 15: Profitti Questa disposizione corrisponde essenzialmente alla convenzione-mo¬ dello dell'OCSE. Le particolarità menzionate nella spiegazione dell'articolo 6 concernente l'imposizione dei redditi di beni immobili, sono applicabili anche ai profitti derivanti dall'alienazione di detti beni (par. 1). Il para¬ grafo 4 permette d'evitare certe
discriminazioni possibili giusta il diritto interno francese.

Articoli da 16 a 21. Redditi di lavoro Rimane immutato l'accordo franco-svizzero del 18 ottobre 1935 rela¬ tivo ai frontalieri (art. 17, par. 4). Per gli artisti e gli sportivi professionisti s'applica il principio dell'imposizione nel luogo di lavoro (art. 19, par. 1).

Se dette persone sono domiciliate in Francia, i loro" redditi sono sottoposti anche alle imposte francesi, deduzione fatta tuttavia delle imposte riscosse

480 in Svizzera (art. 19, par. 2 e art. 25 lett. A, par. 3; cfr. anche capitolo II, num. 2, lett. h, precedente). .

( Le disposizioni concernenti l'imposizione delle rimunerazioni di diritto pubblico sono nuove nelle relazioni con la Francia (art. 21); esse sono ade¬ guate alla prassi recentemente seguita dalla Svizzera: Articolo 24: Imposizione della sostanza Le particolarità menzionate nella spiegazione dell'articolo 6, concer¬ nente l'imposizione dei redditi di beni immobili, sono applicabili anche alle imposte sulla sostanza; esse non dovrebbero avere una grande importanza (par. 1). Dall'attuale convenzione sono state riprese le disposizioni concer¬ nenti l'imposizione delle partecipazioni a società di persone (par. 4), della mobilia (par. 5: imposizione nello Stato dove si trova l'abitazione) e dei beni mobili gravati da usufrutto (par. 6: competenza dello Stato in cui è domiciliato l'usufruttuario).

Articolo 25: Disposizioni per evitare la doppia imposizione La Francia e la Svizzera applicano il metodo dell'esonero. Il reddito e la sostanza la cui imposizione esclusiva è riservata allo Stato alla fonte o allo Stato in cui si trova la cosa non possono essere imposti nello Stato di domicilio. Quest'ultimo, tuttavia, si riserva il diritto di tener conto di detti elementi di reddito e sostanza per determinare l'aliquota della sua imposi¬ zione (lett. A, par. 1 e 2; lett. B, par. 1).

I dividendi, gli interessi e i diritti di licenza possono essere imposti sia nello Stato alla fonte (cfr. gli articoli da 11 a 13) sia nello Stato in cui è domiciliato il beneficiario.

Per evitare la doppia imposizione, la Francia computa l'imposta svizzera nelle proprie (lett. a, par. 3). Questo computo è anche accor¬ dato per le imposte svizzere che, giusta l'articolo 19, sono prelevate sui redditi degli artisti e degli sportivi professionisti domiciliati in Francia.

Nel caso inverso, la Svizzera accorda per le imposte alla fonte fran¬ cese riscosse sui dividendi, interessi e diritti di licenza uno sgravio delle imposte svizzere (lett. B, par. 2), così come è stato concesso per la prima volta nella nuova convenzione con la Svezia e come noi l'abbiamo esposto nel messaggio relativo a detto accordo (FF 1965, II, 501). Il Consiglio fede¬ rale ne regola i dettagli.

Articola 28: Scambio d'informazioni · ' \ Questa
disposizione è testualmente ripresa dall'attuale convenzione con là Francia. Lo scambio è limitato alle informazioni necessarie per un'appli¬ cazione regolare della convenzione. Contrariamente alla pratica seguita

481 fino ad ora, le indicazioni, eventualmente disponibili, circa l'applicazione dell'aliquota effettiva o concernenti il genere e l'importanza dei redditi o dei profitti, sono ormai considerate informazioni necessàrie per un'appli¬ cazione regolare della convenzione (cfr. capitolo II, num. 2, lett. e, pre¬ cedente).

Articolo 32: Entrala in vigore La convenzione è applicabile a contare dal 1° gennaio 1967.

Con riserva del capoverso seguente, la convenzione del 31 dicembre 1953 concernente le imposte sul reddito e sulla sostanza è abrogata dalla presente convenzione; essa s'applica per l'ultima volta all'anno fiscale 1966.

La convenzione del 31 dicembre 1953 continua ad essere in vigore per l'applicazione della convenzione concernente le imposte sulle successioni, conchiusa lo stesso giorno, che non è in alcun modo infirmata dalla nuova convenzione (par. 3,2a frase).

* * * La costituzionalità della presente convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che attribuisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con altri Stati. Giusta l'articolo 85, numero 5, della Co¬ stituzione, all'Assemblea federale spetta la competenza d'approvare la pre¬ sente convenzione, la quale è bensì conchiusa per una durata indeterminata, ma può essere disdeta per la fine di ogni anno civile, con un preavviso mi¬ nimo di sei mesi. Il decreto d'approvazione non è quindi sottoposto al re¬ ferendum in materia di trattati internazionali, conformemente all'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione.

Questa è la terza convenzione del genere conchiusa fra la Svizzera e la Francia dal 1937. Per apprezzarne il valore, si deve considerare che, benché rappresenti un passo indietro in rapporto a quella direttamente precedente -- cioè la convenzione del 1953, che teneva conto al màssimo dei desideri svizzeri -- essa offre, in rapporto a una situazione senza convenzione, il vantaggio d'assicurare agli interessi economici svizzeri una protezione real¬ mente efficace contro la doppia imposizione. Numerose imprese e privati posseggono notevoli interessi in Francia. Mancando una convenzione, sa¬ rebbero esposti ad una imposizione molto più onerosa in questo paese ed inoltre alle conseguenze rigorose di una doppia imposizione. Si deve anche tener conto del fatto che le aliquote più elevate dèlie imposte
alla fonte sui dividendi e gli interessi fanno parte delle raccomandazioni dell'OCSE; da quest'ultime è stato necessario scostarsi unicamente per i. dividendi di filiali e i diritti di licenze, ciò che, d'altra parte, non grava i contribuenti, ma bensì il fisco svizzero in seguito al computo delle imposte. Il Consiglio fe¬ derale esaminerà, giusta l'articolo 41 bis, capoverso 1, lettera d, della Costi¬ tuzione, in quale misura si potrà fare uso della facoltà, prevista nell'artiFoglìo Federale, 1966, Vol. II

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482 colo 13 della convenzione, d'imporre gli onorari e i diritti pagati ad autori e cedenti di licenze francesi. Le disposizioni (art. 14) miranti a combattere l'uso illegittimo della convenzione sono accettabili; esse sono anche adatte a frenare la concorrenza che esiste attualmente fra i Cantoni nella conces¬ sione di certi privilegi fiscali. I Cantoni e le cerchie economiche interessate, informati sullo svolgimento dei negoziati e sui risultati, hanno appro¬ vato la presente convenzione, fondandosi sulle medesime nostre considera¬ zioni. Pertanto vi proponiamo di accettare la convenzione approvando il disegno di decreto allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra alta considerazione.

Berna, 18 ottobre 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della convenzione tra la Svizzera e la Francia, intesaa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Del 18 ottobre 1966)

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