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9548 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno d'un disegno di legge concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni (Del 19 settembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo di presentarvi un messaggio a sostegno d'un disegno , di lègge inteso a modificare la ripartizione del 5 per cento degli introiti per la difesa nazionale destinato alla perequazione finanziaria intercantonale, con¬ formemente a una proposta della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

Secondo l'articolo 41 ter, capoverso 3, lettera d, della Costituzione fe¬ derale, i tre decimi dell'imposta per la difesa nazionale sono devoluti ai Cantoni e un sesto di tale quota è assegnato alla perequazione finanziaria tra i Cantoni. L'articolo 42 ter della Costituzione federale obbliga parimente la Confederazione a promuovere la perequazione finanziaria tra i Cantoni.

Le disposizioni d'esecuzione dei due articoli costituzionali sono contenute nella legge federale del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finan¬ ziaria tra i Cantoni. Secondo l'articolo 9 della stessa, il sesto dell'imposta per la difesa nazionale è ripartito tra i Cantoni come segue: a. la metà a tutti i Cantoni secondo il numero degli abitanti; b. la metà ai Cantoni il cui gettito d'imposta per la difesa nazionale è infe¬ riore alla media. La ripartizione si fa conformemente alla differenza tra il gettito d'imposta medio della Confederazione e quello del Cantone.

Il Consiglio federale dà le disposizióni particolari d'applicazione, dopo aver sentito i Governi cantonali.

Le somme ripartite, a contare dall'éntrata in vigore della legge, sono: Decreto del Consiglio federale 16 21 25 14

ottobre 1959 agosto 1962 giugno 1963 giugno 1965

Fondamento del calcolo: statistica dell'imposta per la difesa nazionale 8° periodo 9° periodo 10° periodo 11° periodo

Imposta per la difesa nazionale degli anni 1959 e 1960 1961 1962 e 1963 1964 e 1965

Somma ripartita (5%) Milioni di franchi 21.2 10,6 44,9 57.3

440 Nella sessione parlamentare del marzo 1964, i consiglieri nazionali Diethelm (Svitto) e Kurmeyer (Lucerna), depositarono ciascuno una mo¬ zione per un miglioramento della perequazione finanziaria tra i Cantoni e una corrispondente modificazione della legge federale del 19 giugno 1959.

Queste mozioni, trasformate in postulati, furono trasmesse al Consiglio fe¬ derale senza opposizione. . Nel medesimo tempo, la Conferenza dei direttori cantonali delle fi¬ nanze s'occupava della faccenda. Per meglio schiarire le questioni che la concernono, essa costituì una speciale commissione di studio. I risultati di questi lavori furono raccolti in un rapporto del 23 novembre 1964, che fu unanimamente approvato dalla Conferenza nella riunione straordinaria del 23 novembre 1964. Con istanza del 4 giugno 1965, essa chiedeva al Diparti¬ mento federale delle finanze e delle dogane d'avviare i lavori per una corri¬ spondente modificazione della legge. La commissione, come si desume par¬ ticolareggiatamente da quel rapporto, allega in sostanza quanto segue: 1. Nonostante il felice progresso nel campo della perequazione finanziaria fe¬ derale, l'onere fiscale e il potere economico dei Cantoni, non meno che le pre¬ stazioni dei servizi pubblici, sono, come prima, assai diversi. Gli indici degli oneri fiscali, elaborati dall'Amministrazione federale delle finanze, provano chiaramente, che la differenza è perfino più grande. D'altra parte, nei pros¬ simi anni, i Cantoni si troveranno innanzi a nuovi compiti importanti e co¬ stosi. È necessario promuovere uno sviluppo economico equilibrato e bilan¬ ciare per quanto sia possibile la disproporzione nello sviluppo economico delle diverse regioni del paese. Queste considerazioni animano a nuovi sforzi per rafforzare la perequazione finanziaria tra i Cantoni.

2. D'altra parte, sono dei limiti anche a questa perequazione. In vero, si dovrà badare a che i Cantoni finanziariamente forti rimangano tali, attesi i loro poderosi compiti, come quelli dell'istruzione universitaria e dell'indagine scientifica. Impedisce poi un ulteriore sviluppo della perequazione finanzia¬ ria il non uso o l'uso insufficiente di possibilità proprie in talune parti del paese; ma, soprattutto, difetta un criterio che determini equamente la forza economica e finanziaria dei Cantoni. La quota pro capite
dell'imposta per la difesa nazionale appare alla lunga sempre meno significativa e la riparti¬ zione alla grossa in Cantoni finanziariamente forti, medi oppure deboli con¬ duce a rigide mutazioni di classe.

3. Considerato, da un verso, il bisogno impellente di rafforzare la perequazione finanziaria e, da un altro, la necessità di tenersi entro un certo limite, s'è divisato quanto segue: a. Come compito a lungo termine, devono essere stabiliti i fondamenti che permettano di giudicare con sicurezza dello sviluppo economico, del¬ l'onere fiscale e del bisogno finanziario dei Cantoni. Occorrono, in par¬ ticolare, statistiche cantonali sul reddito nazionale, un indice completo . degli oneri fiscali, una pianificazione finanziaria a lungo termine, coor¬ dinante le prestazioni della Confederazione e- dei Cantoni. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze è disposta a coadiuvare in questa parte nei limiti delle sue possibilità. Sarà poi anche possibile applicare meglio il principio costituzionale, secondo cui, nel promuovere la pere¬ quazione finanziaria tra i Cantoni, devesi tenere adeguatamente conto della loro capacità finanziaria.

441 b. A breve termine, è necessario ripartire diversamente il cosiddetto sesto dell'imposta per la difesa nazionale (cfr. n. 4.1.3 c e 5.2 del rapporto della Commissione).

Conformemente a questi concetti, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ha proposto al Dipartimento federale delle finanze e delle do¬ gane di modificare come segue gli articoli 9 e 10 della legge federale del 19 giugno 1959 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni.

Art. 9 -- In avvenire, in luogo della ripartizione del cinque per cento in due metà, un quarto sarà ripartito tra tutti i Cantoni secondo il numero della popolazione e tre quarti tra i Cantoni la cui forza fiscale rispetto all'imposta per la difesa nazionale è inferiore alla media.

-- La ripartizione tra i Cantoni aventi una forza fiscale inferiore alla media ri¬ spetto all'imposta per la difesa nazionale sarà fatta, come finora, secondo la differenza tra la quota media d'imposta della Confederazione e quella del Cantone, calcolata in ragione di 0,5 per i Cantoni finanziariamente forti, di I per quelli medi e di 1,5 per quelli deboli.

Art. 10 -- La limitazione della pretesa d'un Cantone al 65 per cento dei suoi introiti dall'imposta per la difesa nazionale è abolita.

S'osserva, in fatti, che la conservazione di quest'articolo renderebbe im¬ possibile il divisato rafforzamento della perequazione finanziaria.

II Consiglio federale ha esaminato queste proposte e le ha trovate fon¬ date. Dato che il rafforzamento della perequazione finanziaria è chiesto dai Cantoni stessi e che il partito trovato non implica un onere maggiore per la Confederazione, nulla s'oppone ai loro desideri. Il nuovo ordinamento della perequazione finanziaria a lungo termine è in corso di studio. La commis¬ sione incaricata del riesame dei sussidi federali s'è occupata anche di questo problema.

Ci onoriamo, per tanto, di proporvi d'approvare il disegno di legge qui allegato. Vi proponiamo altresì di scancellare le mozioni Diethelm del 19 settembre 1963 e Kurzmeyer del 25 settembre 1963, convertite in postulati I'll marzo 1964, la cui richiesta di rafforzare la.perequazione finanziaria è . considerata per quanto sia possibile con il presente partito.

La presente legge si fonda sugli articoli 41 ter, capoverso 3, lettera d, e 42 ter della Costituzione federale.
Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 19 settembre 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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13.10.1966

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