361

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967

Leggefederale che modifica quella sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Guadagno preso in considerazione) (Del 29 settembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19661, decreta: I Gli articoli 74, capoverso 2, ultimo periodo, 78, capoverso 5, e 112, ca¬ poverso 2, ultimo periodo, della legge federale del 13 giugno 1911 2 sull'assi¬ curazione contro le malattie e gli infortuni sono abrogati e sostituiti con le disposizioni seguenti:

Art. 74, cpv. 2, ultimo periodo Se il guadagno dell'assicurato eccede i settanta franchi al giorno, non si terrà conto dell'eccedenza.

Art. 78, cpv. 5 Il guadagno annuale è preso in considerazione solo fino al limite di ventunmila franchi.

Art. 112, cpv. 2, ultimo periodo Il guadagno di un assicurato è preso in considerazione solo fino al limite di settanta franchi al giorno.

II La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1967. Essa è unicamente applicabile agli eventi occorsi dopo la sua entrata in vigore. : 1

FF 1966 1,281.

- CS 8, 273 (A XV A 1).

362 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1966.

Il Vicepresidente: Roliner Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 29 settembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. .Oser

Data della pubblicazione: 7 ottobre 1966.

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967.

363 Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967 \

Leggefederale concernente un aumento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Del 6 ottobre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34 quater della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 1966 a, decreta: Art. 1 Le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, le rendite e gli assegni per gli invalidi senz'aiuto dell'assicurazione per l'invalidità sono aumentate del 10 per cento.

Art. 2 L'ammontare dell'aumento non è computato come reddito secondo l'articolo 42 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i su¬ perstiti.

1

2

È riservata la riduzione delle rendite secondo gli articoli 40, 41 e 43, capoverso 2, periodo 2, della legge federale sull'assicurazione per la vec¬ chiaia e i superstiti, e secondo gli articoli 38, capoverso 3, e 40, capoverso 3, della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità. Al contrario, le rendite straordinarie ridotte in conformità dell'articolo 43, capoverso 2, pe¬ riodo 1, della legge, federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti sono parimente aumentate del 10 per cento.

Art. 3 L'ammontare dell'aumento non è incluso nel reddito determinante se¬ condo la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

1

FF 1966 I, 7.97.

364 Art. 4 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1967.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirla. Esso può prevedere una procedura semplificata per ricalcolare le rendite correnti.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: P. Grabcr Il Segretario: Ch.'Oser

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, TI Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 7 ottobre 1966.

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967.

365

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967

Leggefederale concernente la pubblicazione di una nuova Raccolta sistematica delle leggi e ordinanze della Confederazione (Del 6 ottobre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85, numero 2, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1965 \ decreta: Art. 1 1

II Consiglio federale è incaricato di pubblicare nel 1974, al più tardi, una Raccolta sistematica delle leggi e ordinanze della Confederazione da sostituire alla Collezione sistematica dal 1848 al 1947.

2 La nuova raccolta è pubblicata su fogli mobili nelle tre lingue uffi¬ ciali.

3 Essa comprende tutti gli atti legislativi contenuti nella precedente Col¬ lezione sistematica e, a contare dal 1948, nella Raccolta ufficiale, in quanto vigano ancora in un giorno determinante che sarà stabilito dal Consiglio federale.

4 II Consiglio federale accerta le disposizioni che sono decadute e non devono essere contenute nella Raccolta sistematica.

5 La Raccolta sistematica è messa a giorno parecchie volte all'anno. Il Consiglio federale approva il contenuto d'ogni messa a giorno.

Art. 2 .

Le leggi, i decreti e le ordinanze pubblicati nella Collezione sistema¬ tica dal 1848 al 1949 e nella Raccolta ufficiale dal 1948 fino alla pubblica¬ zione della nuova Raccolta sistematica e non contenuti nella stessa sono abrogati.

1

FF 1965 r, 225.

Foglio Federale, 1966, Voi. Il

21

366 Art. 3 I crediti necessari saranno domandati nel bilancio di previsione.

Art. 4 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Esso stabilisce il giorno dell'entrata in vigore.

2 A quella data, sono abrogati gli articoli da 1 a 3 della legge federale del 12 marzo 19481 che conferisce carattere obbligatorio alla Collezione si¬ stematica delle leggi eordinanze dal 1848 al 1947 e alla nuova serie della Raccolta delle leggi federali.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1966.

H Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione:, , Ch. Oser Data della pubblicazione: 7 ottobre 1966.

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967.

1

RU 1949, 1557 (A III D).

"

367 Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967

Leggefederale sui sussidi federali agli stabilimenti penitenziari e alle case di educazione (Del 6 ottobre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 bis, capoverso 3, della Costituzione federale, decreta: Art. 1 *La Confederazione concede sussidi per l'istituzione e la trasfor¬ mazione degli stabilimenti pubblici e privati indicati qui appresso.

2 1 sussidi non possono superare il 50 per cento: a. per i centri di osservazione e le case di educazione per fanciulli e ado¬ lescenti difficili o delinquenti; b. per le case destinate a un trattamento speciale o all'affidamento dure¬ vole di fanciulli e adolescenti difficili o delinquenti, nella misura in cui l'assicurazione per l'invalidità non conceda' sussidi; c. per gli stabilimenti penitenziari destinati, all'esecuzione delle pene di re¬ clusione, detenzione e arresto da parte di adulti nel senso del Codice pe¬ nale; d. per le case di salute o di custodia per delinquenti mentalmente anormali nel senso del Codice penalè, nella misura in cui l'assicurazione per l'in¬ validità non conceda sussidi; e. per gli stabilimenti destinati all'esecuzione delle altre misure di sicurezza nel senso del Codice penale; /. per le case di salute o di custodia destinate all'esecuzione delle pene e delle misure da parte di persone ammalate; g. per le case destinate all'affidamento transitorio dei detenuti liberati con¬ dizionalmente o prossimi alla liberazione nel senso.del Codice penale.

3

1 sussidi non possono superare il 70 per cento: a. per le case di educazione per adolescenti particolarmente difficili; b. per le case di educazione al lavoro nel senso del Codice penale.

368 Art. 2 La Confederazione concede sussidi d'esercizio per le spese speciali ca¬ gionate da misure educative alle case di educazione al lavoro previste nel¬ l'articolo 1 e alle case per fanciulli e adolescenti.

. Art. 3 Salvo per le case per fanciulli e adolescenti, i sussidi sono calcolati pro¬ porzionalmente al numero degli ospiti collocati o da collocare negli stabili¬ menti in virtù del Codice penale.

Art. 4 ' La Confederazione appoggia e sussidia la formazione e il perfe¬ zionamento delle persone addette all'esecuzione delle pene e delle misure.

!

. Art. 5 II Consiglio federale stabilisce le condizioni,, alle quali è concesso il sussidio; esso può in specie prescrivere che in detti stabilimenti siano rice¬ vute anche persone consegnate da altri Cantoni.

2 II Consiglio federale, determinando l'aliquota dei sussidi, promuove la collaborazione fra i Cantoni.

1

Art. 6 II Consiglio federale può emanare le disposizioni necessarie per il caso di concorso di diversi sussidi federali.

2 In derogazione all'articolo 75, capoverso 2, della legge federale del 19 giugno 19591 su l'assicurazione per l'invalidità, sono anzitutto concessi i possibili sussidi dell'assicurazione per l'invalidità.

1

Art. 7 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1967.

2 Alla stessa data sono abrogati gli articoli da 386 a 390 del Codice pe¬ v nale.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 ottobre 1966.

11 Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber 1

RU 1959, 845 (A XV B 1 b).

369 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, i

'

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 7 ottobre 1966.

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967.

370

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967

Leggefederale che modifica l'articolo 393 del Codice penale (Del 6 ottobre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 19651, decreta: Art. 1 Sono abrogati l'articolo 393, capoverso 1, del Codice penale svizzero e il decreto federale del 29 settembre 1961 2 che proroga il termine per l'ese¬ cuzione della riforma degli stabilimenti, resa necessaria dal Codice penale.

,

Art. 2 '·

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1967.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1966.

.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber 1 FF 2

1965 III, 69.

RU 1962, 26 (A VI A).

371 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali. .

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, . Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 7 ottobre 1966.

Tèrmine d'opposizione: 5 gennaio 1967.

372

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967

Leggefederale che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali (Del 6 ottobre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 1966 \ decreta: I La legge federale del 30 giugno 1927 2 sull'ordinamento dei funzionari federali, è modificata come segue: Art. 10, cpv. 1 II Consiglio federale stabilisce la durata e l'orario di lavoro. Il Tribu¬ nale federale é il Tribunale federale delle assicurazioni regolano queste con¬ dizioni per i loro funzionari.

Art. 50, cpv. 2 2 II Consiglio federale regola: a. la durata delle vacanze; , b. la misura in cui le assenze per malattia, infortunio, servizio militare, congedo o altri motivi sono computate nelle vacanze; c. le condizioni per la concessione di congedi.

1

II La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1967, riservate le pre¬ cisazioni del capoverso 2, che segue.

2 A contare da fine maggio 1968, la durata media del lavoro settima¬ nale per i funzionari sottoposti alla legge sulla durata del lavoro, non potrà superare le 44 ore.

3 II Consiglio federale è incaricato d'eseguire la presente legge.

a

1 FF 2

19661, 288.

CS 1, 453 (A III J 1).

373 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 7 ottobre 1966.

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967.

374 Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967

Legge federale che modifica quella sull'assicurazione contro la disoccupazione (Del 29 settembre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 19661, ' decreta:

'

Ï La legge federale del 22 giugno 1951 2 sull'assicurazione contro la disoc¬ cupazione è modificata come segue: Art. 6, cpv. 1 Le casse possono essere riconosciute dalla Confederazione soltanto se annoverino almeno duemila persone assicurabili, dispongano del capitale so¬ ciale previsto nell'articolo 40, capoverso 1, e siano disciplinate da prescrizioni conformi alla presente legge.

Art. 20, cpv. 4 4 Le quote devono essere graduate secondo l'ammontare del guadagno assicurato. Questo non deve superare, in nessun caso, quello effettivamente conseguito; il guadagno giornaliero massimo assicurabile è di quarantotto franchi.

Art. 31, cpv. 2 e 3 2 L'indennità di base è pari al sessantacinque per cento del guadagno giornaliero assicurato per i lavoratori con obblighi di mantenimento rispetto al coniuge o ai figli, oppure che assistono in misura considerevole i genitori o altri parenti prossimi, e al sessanta per cento di tale guadagno, per gli altri assicurati; quando il guadagno assicurato supera la somma di ventiquattro franchi, le aliquote sono diminuite di un mezzo per cento per ogni franco in più.

1

1 FF 2

1966 I, 233.

RU 1951, 1197 (A XV C 3).

375 3 II supplemento è di due franchi per la prima persona mantenuta o assistita, e di un franco a contare dalla seconda. Questi supplementi non devono in alcun caso superare l'ammontare effettivo delle prestazioni di mantenimento o di assistenza.

Art. 38, cpv. 3 L'ammontare della quòta di base non può essere inferiore a 12 fran¬ chi. Gli oneri secondo i quali è determinato non possono superare la pro¬ porzione del quattro per cento.

3

\ Art. 39, cpv. 2 L'indennità giornaliera media della cassa s'ottiene dividendo per il numero delle indennità giornaliere l'ammontare totale delle indennità pa¬ gate secondo le prescrizioni nel corso dell'anno. Quando una cassa sia stata specialmente onerata da una categoria d'assicurati il cui guadagno differi¬ sca notevolmente da quello medio di tutti gli assicurati, oppure non abbia dovuto fare che pochi pagamenti o alcuno, l'indennità giornaliera media è valutata secondo il guadagno assicurato medio dei membri.

2

Art. 40, cpv. 2 II capitale sociale sarà investito in maniera sicura in crediti fruttanti un interesse fisso sufficiente, semprechè non debba servire per gli obblighi correnti. In casi speciali, l'Ufficio federale può permettere alle casse d'inve-, stire altrimenti un decimo, al massimo, del capitale sociale. Le disposizioni completive sono emanate, per ordinanza, dal Consiglio federale.

2

Art. 41, cpv. 1 Se i proventi previsti nell'articolo 37, capoverso 2, superano le spese ivi menzionate, le casse istituiscono un fondo di compensazione delle quote, al quale assegnano il sopravanzo. Ove questo fondo, calcolato per assicu¬ rato, ammonti a otto volte l'indennità giornaliera media della cassa, il sopra¬ vanzo è assegnato al capitale sociale. Le disposizioni concernenti l'investi¬ mento ^del fondo sono emanate, per ordinanza, dal Consiglio federale.

1

Art. 45, cpv. 4 Se alla fine dell'anno il fondo di compensazione delle casse supera 100 milioni di franchi, i contributi previsti nel capoverso 2, lettere a, b e c, sono diminuiti della metà e quelli previsti nel capoverso 3 decadono. Se su¬ pera 150 milioni di franchi l'obbligo di contribuzione decade.

4

Art. 46, cpv. 1 Le casse, i cui oneri provenienti dagli assicurati completamente inden-, nizzati, superino il 4 per cento, hanno diritto, se registrino ' un eccesso di 1

376 spese, a un supplemento compensativo, purché alla fine dell'esercizio an¬ nuo il capitale sociale, calcolato per assicurato, risulti inferiore al duodecu¬ plo dell'indennità giornaliera media.

Art. 66, cpv. 1 Le casse finora riconosciute rimangono tali anche se abbiano meno di 2000 assicurati.

1

II Le casse il cui fondo di compensazione delle quote, calcolato per assicu¬ rato, superi il decuplo dell'indennità giornaliera media alla fine del primo esercizio annuo dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono trasfe¬ rire il sopravanzo al capitale sociale.

m Qualora, alla fine del 1966, il fondo di compensazione delle casse superi i 150 milioni di franchi, l'obbligo di contributo della Confederazione, dei Cantoni e delle casse stesse decade per l'esercizio 1966.

IV Il Consiglio federale stabilisce il momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1966.

Il Presidente: P. Grabcr Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stati. ' Berna, 29 settembre 1966.

Il Vicepresidente: Rohner Il Segretario: F. Weber

377 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 29 settembre 1966.

Per ordine dei Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 7 ottobre 1966.

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967.

378

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967

Legge federale concernente il sussidiamelo della costruzione d'edifici per la formazione professionale agricola (Del 29 settembre 1966)

, L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19661, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 1951 2 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale è modificata come segue: · Art. 14, cpv. 1, n. 5 5. Per le costruzioni nuove, o complementari, destinate alla formazione professionale, ritenuto che i sussidi possono ascendere al massimo al 20 per cento delle spese di costruzione e non devono superare 2 milioni di franchi in ogni singolo caso. Se è giustificato da condizioni partico¬ lari e dalla capacità finanziaria del Cantone, il Consiglo federale può aumentare il sussidio fino al 25 per cento.

II Il contributo è pagato anche per gli edifici messi in cantiere dopo il 1° gennaio 1966.

' Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

1 2

FF 1966 I, 338.

RU 1953, 1133 (A XVI A 1).

379 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1966.

Il Vicepresidente: Rohner Il Segretario: F. Weber ,

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 29 settembre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 7 ottobre 1966.

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967.

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Legge Federale che modifica quella sull`assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Guadagno preso in considerazione) (Del 29 settembre 1966)

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