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Foglio Federale Berna, 24 marzo 1966 Anno XLIX Volume I N° 12 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9427 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la proroga del decreto concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (Del 4 marzo 1966) Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Il decreto federale del 3 ottobreT963 1 concernente la Società" coopera¬ tiva svizzera dei cereali e dei foraggi, entrato in vigore il 1° gennàio 1964, per un periodo di tre anni, scade il 31 dicembre 1966. Ci si deve pertanto domandare se e, nel caso affermativo, a quali condizioni lo statuto attuale debba essere mantenuto oltre detto termine.

Orbene, noi riteniamo che il decreto debba essere prorogato di sei anni a contare dal 1° gennaio 1967, cioè fino al 31 dicembre 1972, per i motivi che seguono. ' Ï I compiti della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi sono stati già ampiamente descritti nel nostro messaggio del 4 marzo 1963 relativo alla proroga della validità del decreto federale concernente detta società. Da allora, la sua attività, non ha subito mutamenti, chè come nel passato essa svolge compiti, inerenti;alla politica agraria e all'approvvigiona¬ mento. Inoltre essa partecipa all'esecuzione di provvedimenti di politica commerciale ed esercita alcune funzioni concernenti il regime dei cereali e degli alcoli.

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RU 1953, 1307 (A XVI B).

Foglio Federale, 1966, Vol. I

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310 Durante le deliberazioni sul decreto federale attualmente in vigore fu risollevata la questione del mantenimento dei contingenti d'importa¬ zione di foraggi. Nel frattempo, il Dipartimento dell'economia pubblica ha potuto svolgere le indagini necessarie. Il problema è risultato essere tal¬ mente complesso che ancora oggi si trova in fase di elaborazione. Tuttavia la questione del contingentamento non c'importuna, poiché sia esso mante¬ nuto o tolto, esistono compiti da svolgere, ancora dopo il 31 dicembre 1966, per il tramite della cooperativa. Dunque è necessaria una proroga del de¬ creto che lasci però aperta la questione del contingentamento. Conseguente¬ mente sosteniamo l'idea che il nuovo decreto venga formulato in modo da essere valido sia mantenendo il contingentamento, sia levandolo. Per tale scopo occorre introdurre, rispetto ai precedenti decreti di proroga, nuove disposizioni che modifichino il tenore dell'articolo 1, capoversi 3 e 4, del de¬ creto del 17 dicembre 1952 e che predispongano una riserva nel caso di ces¬ sazione del contingentamento. Pertanto, nel nuovo testo deve essere previsto che la cooperativa stabilisca una chiave di ripartizione delle assegnazioni obbligatorie (cpv. 3) adeguabile ai cambiamenti più importanti della situa¬ zione.

Esponiamo ora le ragioni che giustificano il mantenimento della coope¬ rativa.

Anzitutto essa adempie a compiti cui non possiamo rinunciare in un prossimo avvenire non foss'altro che per motivi di politica commerciale. In¬ fatti dopo un minuzioso esame della questione abbiamo accertato che l'im¬ portazione di foraggi è, rispetto a certi paesi, uno strumento di politica com¬ merciale di cui non possiamo fare a meno. Sotto questo aspetto politico, la situazione internazionale è tutt'altro che chiara e noi dobbiamo conservare, ad ogni costo, intatta la libertà operativa nel settore delle importazioni di foraggi. In una simile situazione, è pur necessario che le nostre autorità pos¬ sano disporre della cooperativa e della sua decennale esperienza pratica nel¬ l'esecuzione di provvedimenti di politica commerciale, con o senza il regime del contingentamento. Altri motivi analoghi di politica, agraria sono favore¬ voli al mantenimento della cooperativa. Com'è noto, quest'ultima è incari¬ cata di riscuotere i soprapprezzi sui foraggi, la paglia,
lo strame e altri pro¬ dotti dalla cui lavorazione derivano foraggi come anche sugli oli, i grassi commestibili e le loro materie prime, il latte in polvere, quello condensato, la panna di latte é la polvere di panna di latte. Il disciplinamento si fonda sulla legge del 3 ottobre 19511 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale, sul decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953 2 concernente il latte, i latticini e i grassi animali (decreto sullo statuto del latte) e sul decreto federale del 4 ottobre 1962 3 concerX RU 2 RU 3

1953, 1133 (A XVI A 1).

1953, 1172 (A XVI A 3).

RU 1962, 1184 (A XVI A 3).

311 nente misure economiche e finanziarie, completive, per l'economia del latte (decreto dell'economia lattiera 1962). Orbene, i soprapprezzi e i premi di coltivazione'mediante i quali si cerca di bilanciare i costi fra la produzione indigena e le importazioni, rimarranno indispensabili come è stato accer¬ tato in un esame approfondito sulle misure prese in materia di soprapprezzi.

Tali conclusioni sono confermate dalla perizia del luglio 1963 sulla politica seguita in materia di foraggi, svolta, per incarico della Divisioné dell'agri¬ coltura del Dipartimento dell'economia pubblica, dal seminario di politica agraria e di diritto rurale dell'università di San Gallo.

Già in altre occasioni abbiamo detto che la riscossione dei soprapprezzi, operata dalla cooperativa mediante un sistema speciale (contratto di com¬ pravendita), non può essere facilmente affidata ad altri organismi. Infatti, i soprapprezzi devono essere riscossi da un ente che si distingua dall'am¬ ministrazione federale per far sì che, specialmente all'estero, non si faccia confusione fra i soprapprezzi e i dazi. Dopo l'entrata in vigore del decreto federale del 17 dicembre 1952, il Consiglio federale, fondandosi sull'articolo 24 ter, /Capoverso 2, della legge federale del 21 giugno 19321 sulle bevande distillate, ha affidato alla cooperativa alcuni compiti inerenti all'utilizza¬ zione senza distillazione dei residui di patate ed ha dovuto più volte rivol¬ gersi ad essa per ritirare il grano inadatto ad essere macinato (grano ger¬ mogliato). Infine, la cooperativa svolge una funzione importante per la difesa nazionale economica. In virtù della legge federale del 30 set¬ tembre 1955 2 concernente la preparazione della difesa nazionale economica e dei rispettivi decreti del Consiglio federale, la cooperativa assume la vi¬ gilanza sulle scorte obbligatorie di cereali, foraggi, oli, grassi commestibili, sementi foraggere e, da molti anni, su mandato del delegato alla difesa na¬ zionale, essa controlla l'adempimento di oltre 300 contratti di scorte obbli¬ gatorie.

Per queste ragioni proponiamo di prorogare nuovamente il decreto fe¬ derale del 17 dicembre 1952, già prolungato due volte nel 1958 e 1963. Qua¬ lora la cooperativa fosse sciolta, un altro ente, pur esso di carattere ufficiale, dovrebbe assumersene i compiti. Tale ente andrebbe
creato contemporanea¬ mente alla riorganizzazione del regime delle scorte obbligatorie. Un'esten¬ sione dell'apparato amministrativo sarebbe in tal caso inevitabile. Indipen¬ dentemente dal fatto che la cooperativa ha sempre svolto i propri compiti in modo più che encomiabile, il suo scioglimento lèderebbe il provato prin¬ cipio della collaborazione e corresponsabilità delle cerchie economiche in¬ teressate.

La validità dei decreti precedenti è stata limitata a 5 e, l'ultima volta, a 3 anni. Poiché come detto innanzi dovremo contare anche per i prossimi anni sulle prestazioni della cooperativa, proponiamo che la durata del de1 2

CS 6, 863 (A XII G). , RU 1956, 89 (A XIX A).

312 creto in questione sia adeguata a queilâ del decreto federale sulle misurò economiche verso l'estero, stabilendone il termine finale al 31 dicembre 1972. Se nel frattempo le circostanze lo rendessero necessario o auspicabile, nulla ci impedirebbe di sciogliere la cooperativa innanzi la scadenza di que¬ sto termine.

II Conformemente all'articolo 32 della Costituzione federale, il Diparti¬ mento dell'economia pubblica ha sottoposto il disegno di decreto ai Cantoni e alle associazioni interessate. I Governi dei Cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Sottoselva, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, BasileaCampagna, Sciaffusa, Appenzello (i 2 Semicantoni), Grigioni e Ginevra l'hanno approvato, senza nessuna riserva. I Governi dei Cantoni di Berna, Neuchâtel e Vaud si sono dichiarati d'accordo con la proroga fino al 31 di¬ cembre 1972 ma hanno espresso il parere che i contingenti debbano essere levati (Berna, Neuchâtel) o riveduti (Vaud). I Cantoni di Svitto, Soprasselva, San Gallo, Argovia e Turgovia sono favorevoli alla proroga e al manteni¬ mento dei contingenti. Due Governi cantonali non hanno risposto. Fra le dieci associazioni consultate, l'unione svizzera dei sindacati autonomi, l'as¬ sociazione svizzera dei sindacati evangelici, l'unione svizzera delle coopera¬ tive di consumo e la federazione delle società svizzere degli impiegati sono pienamente favorevoli al progetto. L'unione svizzera dei contadini è fa¬ vorevole alla proroga fino al 31 dicembre 1972 ma alla condizione che sia riveduta al più presto la ripartizione dei contingenti. Essa propone inoltre di riesaminare la possibilità d'abolire i contingenti. L'unione sindacale svizzera e la federazione svizzera dei sindacati cristiani benché favorevoli alla pro¬ roga deplorano che non sia stata definivamente risolta la questione dei con¬ tingenti d'importazione. Esse considerano però positivamente il fatto che gli emendamenti introdotti aprono la via all'abolizione dei contingenti. , Anche il direttorio dell'unione svizzera del commercio e dell'industria e l'unione svizzera delle arti e mestieri si sono pronunciati in favore della proroga.

Tuttavia, il direttorio attira l'attenzione sulla problematica dell'aggiunta al¬ l'articolo 1 del disegno, essendo dubbio che con l'abolizione del contingen¬ tamento si riesca a trovare una
soluzione soddisfacente foss'anche nel campo limitato delle assegnazioni obbligatorie, impedite di funzionare convenientemente in un'economia di mercato libero. Il direttorio è perciò , del parere di rinunciare all'aggiunta prevista nell'articolo 1, di mantenere il contingentamento delle importazioni e di proporre alle camere unicamente il decreto di proroga. L'unione svizzera delle arti e dei mestieri specifica, come il direttorio, che l'aggiunta all'articolo primo del disegno di decreto .non deve in alcun modo pregiudicare la questione del contingentamento, e fa espressa riserva in tal senso. Una delle associazioni consultate non ha risposto.

313 III Fondandoci sulle risposte pervenuteci possiamo dunque concludere che tutti i Governi cantonali e tutte le associazioni interessate -- salvo l'ecce¬ zione di cui più sotto -- hanno approvato, senza formali obiezioni, la pro¬ roga del decreto federale fino al 31 dicembre 1972. Parecchi Governi can¬ tonali é associazioni interessate si sono inoltre pronunciati sulla questione del contingentamento delle importazioni. Tuttavia desistiamo dal trattare questo problema poiché come abbiamo già detto all'inizio esso dovrà essere ripreso più tardi; ci limitiamo qui a far notare che conviene comunque aspettare i risultati degli studi ordinati dal Dipartimento dell'economia pub. blica.

Intanto il testo del decreto di proroga è redatto in modo che il contin¬ gentamento possa essere levato o mantento. Solamente l'unione svizzera dei contadini ha espressamente dichiarato che il suo accordo è subordinato alla revisione della ripartizione- dei contingenti. Senza voler sminuire l'impor¬ tanza di tale questione, dobbiamo constatare che essa può essere esaminata unicamente in stretta relazione con quella concernente il mantenimento o la soppressione del regime.

Considerato quanto precede, vi proponiamo d'adottare il disegno di de¬ creto federale allegato al presente messaggio. La costituzionalità del decreto , è già stata minutamente esaminata nel messaggio del 5 agosto 1952. Essa si fonda sugli articoli 28, 29 e 31 bis, capoverso 3, lettere b t e, della Costitu¬ zione federale. Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra massima considerazione.

Berna, 4 marzo 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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