351 Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967

Leggefederale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Del 6 ottobre 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 22 bis e 64 bis della Costituzione federale; visto la convenzione dell'Aia del 14 maggio 19541 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (chia¬ mata qui di seguito: convenzione), il regolamento d'esecuzione della medesima e il suo protocollo; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 febbraio 1966 2, decreta: Capo I In generale Art. 1 ' La presente legge considera beni culturali, qualunque ne Definizione di bene sia l'origine o il proprietario: culturale a. i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale, come i monumenti architettonici, artistici co storici, religiosi o laici, i luoghi archeologici, gli insiemi di costruzioni presentanti, come tali, un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, le colle¬ zioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi 0 di riproduzioni dei beni qui definiti; b. gli edifici destinati principalmente ed effettivamente a con¬ servare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a, come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e 1 rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a; 1

1 RU 2

7962, 1045 (B III C).

FF 19661, 133.

352 c. i luoghi in cui s'accentri una quantità considerevole di beni culturali, definiti nelle lettere a e b, detti «centri monumen¬ tali».

2 1 beni culturali definiti nel capoverso 1 sono considerati beni d'importanza culturale giusta l'articolo 2 della legge fe¬ derale del 23 marzo. 19621 sulla protezione civile.

Protezione dei beni culturali

Art. 2 Secondo la presente legge, la protezione dei beni culturai{ jmpijca ]a tutela e il rispetto di tali beni in caso di conflitto armato.

2 La tutela dei beni culturali comprende le misure civili, organizzative o materiali, preparate o improvvisate, intese a prevenire o attenuare gli effetti dannosi d'un conflitto armato.

3 II rispetto dei beni culturali comprende: -- l'astensione da atti che possano esporli a distruzione o de¬ terioramento; --- l'astensione da atti che possano ostacolare l'attività del personale di protezione; -- l'interdizione, la prevenzione e l'impedimento di furti, sac¬ cheggi, manomissioni, in qualsiasi forma, nonché di ogni vandalismo; --; la rinuncia a requisire i mobili; -- la rinuncia a rappresaglie su beni culturali.

1

Art. 3 Conflitti armati Sono conflitti armati, giusta la presente legge, le guerre delia'iMutraUtä dichiarate, gli altri conflitti armati fra due o più Stati e i con¬ flitti armati senza carattere internazionale; le violazioni della neutralità e le opposizioni con la forza a. tali violazioni sono parificate ai conflitti armati. ' * Art. 4 Competenza 1 L'esecuzione della presente legge incombe, per norma, dei cantoni aj cantonj Questi designano per tale scopo un ufficio com¬ petente.

2 1 Cantoni, riservato il ricorso amministrativo al Consi¬ glio federale, designano, sul proprio territorio, i beni culturali cui è applicabile la presente legge. Essi preparano e eseguiscono le misure di protezione e ne informano il Dipartimento fede¬ rale dell'interno.

1

RU 7962, 1131 (A XI N).

353 3 La designazione dei beni culturali che non sono proprietà della Confederazione o del Cantone come anche la prepara¬ zione e l'esecuzione delle misure di protezione avvengono previa informazione dei. proprietari e, con riserva dell'articolo 14, in collaborazione con essi.

/

4

Per la tutela dei beni culturali da parte dell'esercito è ri¬ servata la legislazione militare.

Art. 5 La Confederazione prepara ed eseguisce le misure di pro- Competenza tezione per i beni culturali in sua proprietà o sua cura.

· ^"razione6 2 La Confederazione può prescrivere misure obbligatorie per la protezione dei beni culturali alla cui conservazione essa è interessata sia come Stato sia per l'esecuzione della conven¬ zione.

3 La Confederazione sostiene i Cantoni nella preparazione ed esecuzione dei provvedimenti di loro competenza e pro¬ muove la collaborazione fra di essi; essa vigila affinchè i Can¬ toni impartiscano un'istruzione tecnica uniforme al personale della protezione dei beni culturali.

3

Art. 6 Le disposizioni dei capi VII e Vili della legge federale sul- Uso delie la protezione civile, concernenti l'uso delle proprietà e la re- respoMaWiith sponsabilità per danni, sono applicabili per analogia. Queste Pcr danm disposizioni sono pure applicabili nel caso di uso della pro¬ prietà mobiliare di terzi e nel caso di danni causati a detta pro¬ prietà.

Capo II Misure c mezzi Art. 7 Le misure per la tutela dei beni culturali e quelle tecnico- Definizione amministrative per il rispetto di detti beni sono definite nel- dclle misure l'ordinanza d'esecuzione.

Art. 8 1

La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è affidata a persone qualificate poste sotto la protezione del diritto internazionale in virtù dell'articolo 15 della conven¬ zione e dell'articolo 21 del suo regolamento d'esecuzione.

Personale

354 2 Chi è tenuto al servizio nella protezione civile può essere obbligato a servire nella protezione dei beni culturali.

3 La legge federale sulla protezione civile e le sue disposi¬ zioni esecutive sono applicabili al personale di protezione dei beni culturali in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Sono segnatamente applicabili le disposizioni concernenti l'ob¬ bligo di servire nella protezione civile, l'istruzione, la mobilita¬ zione in caso di conflitto armato e il soccorso urgente in caso di catastrofi, nonché le disposizioni penali.

Art. 9 Comitato h Consiglio federale nòmina un « Comitato svizzero per la ·mina ui nazionale protezione dei beni culturali », in quanto organo consultivo.

Capo III Documenti e riproduzioni Collezioni di documenti

Art. 10 I servizi o le persone responsabili, giusta le prescrizioni cant0nali, dei provvedimenti di protezione, devono allestire,

, per i beni culturali immobili particolarmente degni di prote¬ zione, collezioni di documenti che diano le informazioni essen¬ ziali per il restauro, la ricostruzione o il tramandamento.

Riproduzioni

Art. 11 I servizi o le personeresponsabili, jgiusta le prescrizioni can¬ tonali, dei provvedimenti di protezione, devono allestire ripro¬ duzioni fotografiche dei beni culturali mobili particolarmente degni di protezione; le riproduzioni sono conservate al sicuro, in luoghi protetti, separate dagli originali.

Capo IV Edilizia di protezione dei beni culturali

Art. 12 Edilìzia di Se l'edilizia di 'protezione civile è completata da misure P ben?cuUuraUl tecniche speciali di protezione dei beni culturali (come rivestiimmobiii menti di protezione per parti d'edifici specialmente degni di cura, puntellature per diminuire il pericolo'di crollo, modifica¬ zioni edilizie per prevenire gl'incendi e altre misure simili) que¬ ste cadono sotto la presente legge.

355 Art. 13 La costruzione e l'istallazione di rifugi per ospitare i beni Edilìzia di culturali mobili sono sottoposte alla presente legge. Pbenf cuituraiT 4)' mobili 2 1 rifugi di cui alla presente legge equivalgono a quelli de¬ finiti nell'articolo 1, lettera b, della convenzione.

1

Àrt. 14 I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di obbligo dei beni culturali mobili e immobili a prendere o a consentire mi- prp°oS^fstsaJrie sure edilizie di protezione.

Art. 15 II Consiglio federale stabilisce le esigenze minime cui. de-Esigenze minime vono rispondere le costruzioni per la protezione dei beni cultu¬ rali.

Capo V Scudo dei beni culturali Art. 16 . Il contrassegno della convenzione consiste in uno scudo, Scudo dei appuntato in basso, inquartato in decusse d'azzurro e di bianco beni culturali (un quadrato azzurro con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).

Art. 17 Lo scudo dei beni culturali impiegato come contrassegno di Contrassegno di protezione serve a indicare beni culturali e pèrsone tutelati in Protezione virtù della convenzione.

Art. 18 Lo scudo dei beni culturali ripetuto tre volte (in forma- segnalamento zione triangolare a vertice in basso) segnala i beni culturali culturali conformemente all'articolo 17, capoverso 1, della convenzione.

2 Altri beni culturali sono segnalati con scudo singolo.

1

Art. 19 Lo scudo dei beni culturali quale contrassegno di prote- pTMtl®^ngno'^ zione e la denominazione « scudo dei beni culturali » possono delia denomiessere impiegati unicamente per la protezione dei beni culturali. nazionc

356 Art. 20 Procedura 1 II Consiglio federale accorda il permesso d'impiegare lo scudo dei beni culturali come contrassegno di prote¬ zione, dopo aver consultato i Dipartimenti federali dell'interno e militare.

2 Le domande d'iscrizione dei beni culturali nel « Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale » sono fatte dal Consiglio federale, dopo aver consultato i Dipar¬ timenti federali dell'interno e militare.

Art. 21 1

Sospensione L'immunità d'un bene culturale sotto protezione speciale dell'immunità (scudo ripetuto tre volte) può essere sospesa solo in casi ecce¬ zionali di necessità'militare ineluttabile e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante di una formazione d'importanza pari o superiore, a quella d'una divisione.

2 L'immunità d'un bene culturale non sottoposto alla pro¬ tezione speciale (scudo singolo) può essere sospesa solo in casi eccezionali, se una necessità militare lo esiga in modo impera¬ tivo e per. il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante militare locale com¬ petente.

Capo VI Spese ' Art. 22 1 a canco delia La Confederazione assume le spese per le misure protetConfederazione tive dei beni culturali in sua proprietà o cura, per i corsi, le esercitazioni e i rapporti da essa organizzati e per le misure obbligatorie prescritte in virtù dell'articolo 5, capoverso 2, fin¬ ché dura un conflitto armato.

2 La Confederazione sopporta, inoltre, le spese complessive per la sua cooperazione quale potenza protettrice, per la parte¬ cipazione alla sorveglianza internazionale sui trasporti di beni culturali e per l'adempimento dei compiti di controllo interna¬ zionale conformemente alle disposizioni della convenzione; essa assume anche la rimunerazione e le spese del Commissario ge¬ nerale ai beni culturali, degli ispettori, dei periti e dei delegati delle potenze protettrici, giusta l'articolo 10 del regolamento d'esecuzione della convenzione.

357 Art. 23 La Confederazione sussidia le misure di protezione, con¬ Principi di formemente all'articolo 24 e tenendo conto della capacità fi¬ sussidiamento nanziaria dei Cantoni. I sussidi sono concessi a condizione che il finanziamento della spesa restante sia garantito. Per l'asse¬ gnazione dei sussidi cantonali fa stato il diritto cantonale.

2 La domanda di un sussidio federale, cantonale o comu¬ nale, implica che il richiedente accetti s'abbia a tener conto, nello stabilirne l'ammontare, dei presumibili vantaggi che po¬ tessero derivargli dalle misure di protezione.

1

Art. 24 La Confederazione assegna sussidi del 40-50 per cento s^^otte delle spese per i rifugi d'un volume utile di almeno 250 m3, co¬ struiti dai Cantoni o dai Comuni.

2 La Confederazione assegna sussidi del 25-35 per cento delle spese per i rifugi d'un volume utile inferiore ai 250 m3 co¬ struiti dai Cantoni o dai Comuni, per i rifugi costruiti dai privati e per l'attuazione delle misure tecniche conformemente all'articolo 12.

3 La Confederazione può assegnare sussidi del 25-35 per cento delle spese per quelle misure, diversè dalle edilizie, come l'allestimento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli lO e 11, che contribuiscono essenzialmente alla conservazione del patrimonio culturale e risultano particolarmente onerose.

1

Art. 25 La Confederazione non paga nessun sussidio per spese di Spese di manutenzione di qualsiasi natura nè per quelle, d'aggiorna- """aggiorna¬ mento di documenti e riproduzioni. mento Capo VII Disposizioni penali Art. 26 Chiunque impedisce o perturba l'esecuzione delle misure perturbamento di protezione ordinate dall'autorità competente per la prote- ^ìie^mi^unT zione dei beni culturali, di protezione chiunque illecitamente rimuove o rende irriconoscibile uno scudo dei beni culturali apposto per segnalare beni culturali protetti, è punito con la detenzione o con la multa.

1

358 2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è l'arresto o la multa. · Art. 27 Abuso del Chiunque intenzionalmente ed illecitamente usa lo scudo ^protezioned' dei beni culturali, o la denominazione « scudo dei beni cultu¬ rali » o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi coi primi, per ottenere la protezione del diritto pub¬ blico internazionale o altro profitto, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 28 1 Chiunque intenzionalmente ed illecitamente appone lo Abuso del contrassegno scudo dei beni culturali, la denominazione « scudo dei beni per scopi commerciali culturali» o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi coi primi, su insegne e carte commerciali, merci o rispettivi imballaggi oppure vende, o mette altrimenti in cir¬ colazione merce così contrassegnata, è punito con l'arresto o con la multa.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 1000 franchi.

Art. 29 Responsabilità Se l'infrazione è commessa nell'azienda d'una persona giugiuridîche?6 ridica, d'una società in nome collettivo o in accomandita, o persone1 e ditte d'una ditta individuale, le disposizioni penali si applicano alle individuali persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 30 Procedura II procedimento e il giudizio per reati punibili giusta la presente legge incombono ai Cantoni.

Art. 31 Codice penale Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale e cC °muftarena'e del Codice penale militare.

359 Capo Vili Disposizioni finali Art. 32 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni Esecuzione d'esecuzione e procedura.

Art. 33 Il Consiglio federale disciplina la coordinazione fra la pro- coordinazione tezione dei beni culturali, la protezione civile e l'esercito.

Art. 34 Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato della pre- Dipartimento parazione ed. esecuzione delle misure, di protezione dei beni cui- deinnterno turali che competono alla Confederazione.

Art. 35 L'articolo 87 della legge federale sulla protezione civile è Modificazione . ,.r. , delia legge modificato come segue: sulla protezione civile Art. 87. La protezione dei beni culturali è disciplinata dalla legge federale del 6 ottobre 1966 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Art. 36 Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 ottobre 1966.

'-

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser

Entrata m vigore

360 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 7 ottobre 1966.

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Del 6 ottobre 1966)

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1966

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2

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40

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---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

07.10.1966

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351-360

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10 155 557

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