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Berna, 17 marzo 1966 Anno XLIX

Volume I

N° 11 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9415 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Del 7 marzo 1966)

Onorévoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di légge che modifica quella del 13 giugno 1911 1 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (aumento del guadagno considerato).

I. Determinazione del guadagno considerato 1. Gli articoli 74, 78 e 112 della legge federale del 13 giugno 1911 sul¬ l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (detta in seguito «legge») stabiliscono il guadagno massimo preso in considerazione per il calcolo delle indennità giornaliere, delle rendite e dei premi. Allorché nel 1918 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (detto in seguito: 1

CS 8, 273 (A XV A 1).

Foglio Federale, 1966, Vol. I

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282 «Istituto») iniziò la sua attività, questo massimo era di 14 franchi per il gua¬ dagno giornaliero e di 4 000 franchi per il guadagno annuo. Parallelamente all'evoluzione dei sàlari, le somme massime furono poi aumentate a cinque riprese, e cioè: nel 1920 a 21 franchi, risp. 6000; nel 1945 a 26 franchi, risp. 8000; nel 1953 a 30 franchi, risp. 9000; nel 1957 a 40 franchi, risp. 12 000; nel 1964 a 50 franchi, risp. 15 000.

A contare dal 1945, il guadagno annuo corrispondeva a 300 volte il guadagno giornaliero.

Con la determinazione del guadagno massimo assicurato, s'intende tu¬ telare il carattere sociale dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Tuttavia, gli assicurati che, a cagione di questa limitazione, risultano pro¬ tetti solo parzialmente, non dovrebbero essere eccessivamente numerosi.

Prima dell'aumento dei massimi assicurati a 50 e 15 000 franchi, at¬ tuato il 1° gennaio 1964, circa il 6 per cento degli uomini assicurati avevano un salario che raggiungeva o eccedeva il massimo allora vigente. Avvenuto l'adattamento, tale aliquota cadde al 5 per cento. Ma, dopo il 1964, le ri¬ munerazioni fruirono di nuovi aumenti, dovuti al continuo rincaro, al miglioramento dei salari reali, alla riduzione dell'orario di lavoro e alle in¬ dennità per lavoro suppletivo, cosicché, oggigiorno, s'impone il riesame del¬ la necessità di aumentare nuovamente il guadagno massimo, preso in consi¬ derazione. Secondo un'indagine dell'Istituto, la media ponderata del salario orario degli operai vittime d'infortunio è aumentata dell'8,2 per cento tra il 1963 e il 1964. Conseguentemente, già nel 1964 un'aliquota ragguardevole d'infortunati riceveva un salario che raggiungeva o superava il massimo dei 50 franchi giornalieri, vigente a contare dal 1° gennaio 1964. Applicando all'effettivo totale degli uomini assicurati i salari accertati per gl'infortunati del 1964, si ottengono -- per i diversi rami economici -- le percentuali se¬ guenti di assicurati dal salario pari o superiore al massimo considerato.

283 Assicurazione degli infortuni professionali: uomini Ramo economico 1.

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13.

14.

Pietre e terre . . -.

Industria metallurgica Industria del legno Cuoio, caucciù, prodotti sintetici; carta, industrie grafiche ....

Industria tessile; abbigliamento Arsenali Industria chimica, prodotti alimen¬ tari, bevande e tabacchi ....

Estrazione e lavorazione di pietre e minerali Industria edilizia, lavori forestali .

Ferrovie Imprese di trasporto, eccettuate le ferrovie, commercio ; Impianti per l'illuminazione, l'ener¬ gia motrice e la distribuzione di acqua . . .· Cinematografia .

Uffici, amministrazioni Totale

Assicurati in per cento dell'effettivo totale

Assicurati il cui salario raggiunge o supera il massimo in per cento

1,9 27,5 1,9

5,7 6,4 2,9

5,1 2,9 0,5

8,8 4,8 22,6

5,5

11,1

0,7 27,8 4,3

9,0 8,9 19,2

4,8

7,1

1,4 0,1 15,6

21,0 0,0 44,4

100,0

14,1

Le cifre ottenute dimostrano che, nel 1964, i massimi stabiliti dalla legge sono stati raggiunti o superati da circa il 14 per cento degli uomini assicu¬ rati; tenuto debito conto delle donne assicurate, il numero complessivo dovrebbe aggirarsi sulle 190 000 persone.

Secondo gli accertamenti dell'Istituto, i salari degli infortunati sono annualmente aumentati, tra il 1957 e il 1964, del 6 per cento in media. L'au¬ mento annuo presumibile per il 1965 e il 1966 è del 5 per cento, ovvero del 10 per cento per l'intero quadriennio. In queste condizioni e secondo caute valutazioni, la percentuale degli uomini assicurati che raggiungono o supe¬ rano il massimo verrà a passare dal 14,1 per il 1964, al 21,6 per il 1966. Il numero degli assicurati che raggiungono o superano il massimo preso at¬ tualmente in considerazione ammonterebbe quindi, alla fine del 1966, a circa 290 000 unità.

Se ne inferisce che un aumento del guadagno massimo non è soltanto giustificabile, bensì anche necessario.

284 2. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, d'intesa con la. propria direzione, propone all'unanimità di aumentare il massimo del salario assicu¬ rato da 50 a 70 franchi e, rispettivamente, da 15 000 a 21 000 franchi. Questa proposta tiene pienamente conto dell'evoluzione attuale dei salari, talché, se fosse realizzata, farebbe cadere subito l'aliquota presumibile dei massi¬ mali, all'inizio del 1967, a circa il 3%. Tale modesta percentuale è senz'al¬ tro ammissibile; essa tenderà ad accrescersi, non appena entreranno in vigore nuovi aumenti salariali. La proposta unanime del consiglio di ammi¬ nistrazione dell'Istituto. appare quindi giustificata e l'abbiamo recepita nel nostro disegno di legge.

A tale riguardo, occorre parimente rilevare che, nell'assicurazione mili¬ tare, il guadagno annuo massimo preso in considerazione è stato fissato, già dal 1° gennaio 1964, a 21 000 franchi; né va taciuto che l'assicurazioneinfortuni legale della Repubblica federale di Germania tiene conto di un guadagno annuo massimo di 36 000 marchi.

, 3. L'equilibrio finanziario dell'Istituto non sarà pregiudicato dal nuovo rialzo. Infatti, l'accrescimento delle prestazioni verrà compensato dal¬ l'aumento dei premi, che l'Istituto valuta all'I,4%, per l'assicurazione contro gli infortuni professionali e al 2,7% per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali. La disparità dell'aumento nelle due categorie d'assicura¬ zione'è dovuta al fatto che per un numero considerevole di assicurati, cui è applicabile l'aumento del massimo assicurato, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali è più oneroso di quello dell'altra ca¬ tegoria.

I sussidi federali versati all'assicurazione degli infortuni non professionali (corrispondenti a 1/8 dei premi, secondo l'art. 108, cpv. 2, della legge) si accresceranno quindi di circa 2,7%. Inoltre, la Confederazione si vedrà addossare un onere suppletivo a cagione dell'aumento dei premi da essa do, vuti, come datore di lavoro, per i suoi salariati, assicurati presso l'Istituto Complessivamente, gli oneri suppletivi federali ammonteranno (comprese le FFS e le PTT) a circa 1,6 milioni l'anno.

II. II guadagno considerato dovrebbe, in avvenire, essere stabilito dall'amministrazione?

· La Federazione svizzera dei sindacati cristiani ha proposto
all'Istituto di esaminare la possibilità di stabilire una prassi più duttile per la determi¬ nazione del guadagno preso in considerazióne, e cioè un disciplinamento che consenta all'Istituto di procedere, di propria volontà, ai necessari ade¬ guamenti sull'evoluzione salariale «senza che il Parlamento debba ogni volta occuparsi di una piccola revisione ». La direzione dell'Istituto, pur di-

285 chiarandosi incompetente di presentare una tale proposta al suo consiglio di amministrazione, comunicò che l'ente sarebbe senz'altro in grado di pro¬ cedere da sè agli adattamenti suddetti, qualora le Camere lo reputassero op¬ portuno. L'adattamento non potrebbe tuttavia fondarsi nè sull'indice dei prezzi al consumo, nè su quello dei salari, bensì su una determinata ali¬ quota di assicurati raggiungenti o superanti il massimo legalmente stabilito.

Esiste una certa affinità tra il minor rigore, auspicato dalla Fede¬ razione suindicata, per determinare il guadagno preso in considerazione, e l'articolo 4, capoverso 2, della legge federale del 20 dicembre 19621 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni dell'INSAI e del servizio del lavoro, militare o civile. Infatti, tale disposto dà all'Istituto la facoltà , di adeguare, ogni volta che il costo della vita varia del 5 per cento, l'indennità di rincaro al nuovo indice, per l'inizio dell'anno seguente. Va tuttavia osser¬ vato che, mentre le indennità di rincaro costituiscono unicamente un com¬ plemento delle rendite esistenti, il salario assicurato è determinante per la riscossione dei premi, l'indennità giornaliera e le nuove rendite. Anche prescindendo dalle considerazioni economiche applicabili in questo settore, la determinazione delle nuove rendite è quindi, per principio, ben più impor¬ tante dell'adeguamento al rincaro delle rendite correnti. Queste medesime considerazioni economiche impediscono, del resto, che l'Amministrazione sia incaricata di fissare il limite determinante per prestazioni assicurative anche per gli altri rami della sicurezza sociale.

Siamo pertanto del parere che si dovrebbe mantenere, almeno per il momento, il sistema vigente della determinazione legale delle somme mas¬ sime prese in consideratone e rinunciare a qualsiasi delega di competenza.

Sarebbe infatti opportuno attendere i risultati degli studi sulla questione fon- ' damentale dell'adattamento automatico, eseguiti presentemente nel quadro dell'AVS.

in. Osservazioni finali e proposte Nell'interesse degli assicurati, la modificazione della legge dovrebbe entrare in vigore il più presto possibile, ovvero il 1° gennaio 1967. Tenendo conto del sistema della riserva matematica, imposto all'Istituto dalla legge, occorre prevedere, come in analoghe revisioni
precedenti, che le disposizioni legali siano unicamente applicabili agli eventi occorsi dopo l'entrata in vigore!

Come la legge, il disegno allegato è fondato sull'articolo 34 bis della Costituzione.

1

RU 1963, 283 (A XV A 3).

,

286 D'intesa con l'Istituto abbiamo quindi l'onore di proporre alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra massima considerazione.

Berna, 7 marzo 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull`assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Del 7 marzo 1966)

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