346 Decreto federale per un complemento della Costituzione federale con un articolo 45 bis concernente gli Svizzeri dell'estero L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costitu¬ zione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1965 *, decreta: I È inserita nella Costituzione federale la disposizione seguente: Art. 45 bis La Confederazione ha facoltà di promuovere le relazioni degli Sviz¬ zeri dell'estero tra loro e con la patria, e di sostenere le istituzioni che ser¬ vono a questo scopo.
2 Essa può, considerando le condizioni particolari degli Svizzeri dell'este¬ ro, dare le disposizioni necessarie a disciplinare i loro diritti e doveri, segnata¬ mente circa l'esercizio dei diritti politici, l'adempimento dell'obbligo mili¬ tare e l'assistenza. Queste disposizioni saranno date dopo aver sentito i Cantoni.
II 1 II presente decreto è sottoposto alla votazione del popolo e dei Can¬ toni.
2 II.Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.
1
Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 25 marzo 1966.
Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.
Berna, 25 marzo 1966.
Il Presidente: P. Grabcr Il Segretario: Ch. Oser 1
FF 1965 II 405.
,347 Termine d'opposizione: 29 giugno 1966
Decreto federale che approva l'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America per l'uso pacifico dell'energia nucleare (Del 25 marzo 1966)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 8 e 85, numero 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 gennaio 19661, · decreta: Art. 1 È approvato l'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Go¬ verno degli Stati Uniti d'America per l'uso pacifico dell'energia nucleare, conchiuso a Washington il 30 dicembre 1965. Il Consiglio federale è auto¬ rizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, capo¬ verso 4,, della Costituzione federale, concernenti il referendum in materia di trattati internazionali.
Così decretato dal Consiglio nazionale.
1
Berna, 25 marzo 1966.
Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 25 marzo 1966.
Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber 1
FF 1966 I 9.
348 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 4, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernenente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
Berna, 25 marzo 1966.
Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser1
Data della pubblicazione: 31 marzo 1966.
Termine d'opposizione: 29 giugno 1966.
349 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla nuova Costituzione del Cantone di Untervaldo Sottoselva (Del 25 marzo 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 1965; considerato che le condizioni poste dall'articolo 6 della Costituzione federale sonoadempiute, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale alla nuova Costituzione del Cantone di Untervaldo Sottoselva, accettata dalla Landsgemeinde straordinaria del 10 ottobre 1965.
Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.
Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 16 marzo 1966.
Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.
Berna, 25 marzo 1966.
Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta la pubblicazione del decreto federale, che precede, sul Foglio federale.
Berna, 25 marzo 1966.
Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser Foglio Federale, 1966, Vol. 1
26
350 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone dei Grigioni (Del 25 marzo 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; . visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 1965; considerato che la presente nuova disposizione costituzionale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale; decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 2, capoverso 2, numero 6, riveduto, della Costituzione del Cantone dei Grigioni, accettato nella vota¬ zione popolare del 24 ottobre 1965.
Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.
Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 10 marzo 1966.
Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.
Berna, 25 marzo 1966.
Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta , la pubblicazione del decreto federale, che precede, sul Foglio federale.
Berna, 25 marzo 1966.
Per ordine del Consiglio federale svizzero.
Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser
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Decreto federale per un complemento della Costituzione federale con un articolo 45 bis concernente gli Svizzeri dell`estero
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Jahr
1966
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
13
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum
31.03.1966
Date Data Seite
346-350
Page Pagina Ref. No
10 155 781
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