346 Decreto federale per un complemento della Costituzione federale con un articolo 45 bis concernente gli Svizzeri dell'estero L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costitu¬ zione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1965 *, decreta: I È inserita nella Costituzione federale la disposizione seguente: Art. 45 bis La Confederazione ha facoltà di promuovere le relazioni degli Sviz¬ zeri dell'estero tra loro e con la patria, e di sostenere le istituzioni che ser¬ vono a questo scopo.

2 Essa può, considerando le condizioni particolari degli Svizzeri dell'este¬ ro, dare le disposizioni necessarie a disciplinare i loro diritti e doveri, segnata¬ mente circa l'esercizio dei diritti politici, l'adempimento dell'obbligo mili¬ tare e l'assistenza. Queste disposizioni saranno date dopo aver sentito i Cantoni.

II 1 II presente decreto è sottoposto alla votazione del popolo e dei Can¬ toni.

2 II.Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: P. Grabcr Il Segretario: Ch. Oser 1

FF 1965 II 405.

,347 Termine d'opposizione: 29 giugno 1966

Decreto federale che approva l'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America per l'uso pacifico dell'energia nucleare (Del 25 marzo 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 8 e 85, numero 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 gennaio 19661, · decreta: Art. 1 È approvato l'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Go¬ verno degli Stati Uniti d'America per l'uso pacifico dell'energia nucleare, conchiuso a Washington il 30 dicembre 1965. Il Consiglio federale è auto¬ rizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, capo¬ verso 4,, della Costituzione federale, concernenti il referendum in materia di trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

1

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber 1

FF 1966 I 9.

348 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 4, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernenente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser1

Data della pubblicazione: 31 marzo 1966.

Termine d'opposizione: 29 giugno 1966.

349 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla nuova Costituzione del Cantone di Untervaldo Sottoselva (Del 25 marzo 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 1965; considerato che le condizioni poste dall'articolo 6 della Costituzione federale sonoadempiute, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale alla nuova Costituzione del Cantone di Untervaldo Sottoselva, accettata dalla Landsgemeinde straordinaria del 10 ottobre 1965.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta la pubblicazione del decreto federale, che precede, sul Foglio federale.

Berna, 25 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser Foglio Federale, 1966, Vol. 1

26

350 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone dei Grigioni (Del 25 marzo 1966) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; . visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 1965; considerato che la presente nuova disposizione costituzionale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale; decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 2, capoverso 2, numero 6, riveduto, della Costituzione del Cantone dei Grigioni, accettato nella vota¬ zione popolare del 24 ottobre 1965.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 marzo 1966.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta , la pubblicazione del decreto federale, che precede, sul Foglio federale.

Berna, 25 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale per un complemento della Costituzione federale con un articolo 45 bis concernente gli Svizzeri dell`estero

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1966

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

31.03.1966

Date Data Seite

346-350

Page Pagina Ref. No

10 155 781

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.