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Sunti di messaggi del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consi¬ glio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana ·integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pub¬ blicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale.

Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

10 agosto 1965 Messaggio per l'approvazione dei due trattati germano-svizzeri sulla rettificazione di frontiera nel settore Costanza-Ncuhausen am Rheinfall e sull'inclusione di Biisingen am Hochrhcin nel territorio doganale svizzero Il messaggio è diviso in tre parti: I. Trattato sulla rettificazione della frontiera, II. Inclusione di Biisingen, III. Valutazione generale dei trattati.

La prima parte s'apre con la descrizione della situazione attuale. Il tracciato della frontiera germano-svizzera lungo il Cantone di Sciaffusa va annoverato fra i più complicati di tutto il perimetro elvetico. Senza riguardo per la configurazione del terreno (corsi d'acqua, colline, ecc.), esso corre in modo illogico a formar sacche profonde or sull'uno or sull'altro lato.

Quest'insolito quadro confinario si spiega con le vicende storiche del Can¬ tone, circondato, ancora nel 1803, da tutt'una serie di minuscole entità terri¬ toriali tedesche. Il messaggio procede con un'ampia descrizione storica degli sforzi fatti per giungere a un tracciato più logico.

Nel secondo capitoletto di questa prima parte esso passa a fare la cro¬ naca dei negoziati e a spiegarne le differenti fasi. Nel terzo capitoletto sono descritte le grandi linee del trattato. Nel quarto, il testo (di cui son parte in¬ tegrante i piani che diamo in allegato) viene adeguatamente commentato, disposto per disposto: -- Art. 1, base dell'accordo, regola lo scambio dei territori, giusta i piani allegati ; , -- Art. 2, istituisce la commissione tecnica mista ;

857 -- Art. 3 e 4, scambi particolari ; -- Art. 5, comunicazioni ; -- Art. 6, diritti della filanda sulla Wutach ; -- Art. 7, clausola del « Land Berlin » ; :-- Art. 8, ratifica ed entrata in vigore ; -- Protocollo finale (parte integrante dell'accordo), questioni speciali.

Con ciò è chiusa la prima parte e viene abbordato il problema dell'in¬ clusione di Biisingen nel territorio doganale svizzero. Anche questa seconda parte s'apre con la descrizione della situazione attuale. Il Comune germa¬ nico di Biisingen am Hochrhein è completamente separato dal territorio del¬ la Repubblica federale essendo totalmente circondato da terre svizzere. L'in¬ cluso di Biisingen ha una superficie di 762,64 ettari e contava, il 31 dicembre 1962, 904 abitanti.

Il messaggio, dopo quest'introduzione al problema, passa a ritracciare l'evoluzione politica del territorio, le sue relazioni economiche con la Sviz¬ zera ed infine gli inconvenienti della situazione presente.

Nel secondo capitolo il messaggio discute i negoziati avviati (verso gli anni « cinquanta ») per risolvere il problema di Biisingen. Il capitolo suc¬ cessivo è dedicato alla presentazione delle grandi linee del trattato uscito da quei negoziati: diritto svizzero applicabile a Biisingen ; perseguimento penale per infrazioni a quel diritto ; polizia degli stranieri e disciplinamento del mercato del lavoro ; assistenza giudiziaria ; statuto dei funzionari delle due Parti contraenti ; disposti vari. Il quarto capitoletto analizza partitamente, per titoli e per articoli, il testo del trattato: -- Art. 1, norma affermante che, nonostante la sua appartenenza politica alla Repubblica federale di Germania, Biisingen è incluso nel territorio doganale svizzero ; -- Art. 2, determinazione delle materie regolate dal diritto svizzero in virtù dell'inclusione di cui sopra ; -- Art. 3, procedura esperibile allorché le autorità svizzere fan valere un credito dedotto dal diritto svizzero applicabile nell'incluso, contro un abitante del medesimo ; -- Art. 4, partecipazione delle autorità germaniche per le garanzie doga¬ nali ; . -- Art. 6-8, legislazione agricola ; -- Art. 9 e 10, legislazione sanitaria ; -- Art. 11, imposizione dei distillati ; -- Art. 12, divieto dell'acquisto di armi ; -- Art. 13, obbligo della Repubblica federale di autorizzare la fabbrica¬ zione di
polveri ed esplosivi in Biisingen unicamente nei limiti dei bi¬ sogni locali ; -- Art. 14, giudizio delle infrazioni ed esecuzione delle sentenze ; -- Art. 15, garanzie per il perseguimento penale ;

858 .

-- Art. 16, assenza di controlli confinari ; .

-- Art. 17, sorveglianza sanitaria di frontiera ; -- Art. 18, soggiorno in Biisingen di cittadini di Paesi terzi ; · -- Art. 19-22 polizia degli stranieri e mercato del lavoro ; industria e com¬ mercio ; -- Art. 23, motoveicoli ; -- Art. 24, norma che la giurisdizione penale delle Parti resta intera all'infuori delle deroghe previste dal trattato ; estensione del campo di , applicazione della legislazione delle Parti ; casi speciali ; delitti militari, fiscali, politici ; -- Art. 25, obbligo sussidiario delle Parti nel perseguimento d'infrazioni; spese e sborsi della procedura ; -- Art. 26, escussione dei testi domiciliati in Biisingen ; -- Art. 27, riconsegna, senza speciale procedura, dei cittadini svizzeri ar/ restati da funzionari germanici per fatti commessi in Biisingen ; -- Art. 28, sentenze penali estere ; -- Art. 29, trasferimento in Germania attraverso il territorio svizzero, senza speciale procedura, di persone non svizzere, arrestate in Biisin¬ gen ; -- Art. 30, assistenza giudiziaria ; ·-- Art. 31 a 38, diritti ed obblighi particolari di autorità e funzionari ; -- Art. 39 a 44, disposizioni finali ;.

-- Protocollo finale (che è parte integrante dell'accordo), definizioni, e disposti particolari.

La terza ed ultima' parte del messaggio, dedicata ad . una valutazione globale dei nuovi trattati, conclude constatando che si è riusciti ad impo¬ stare soluzioni soddisfacenti sia per la correzione della frontiera sia per la situazione giuridica complessa dell'incluso di Biisingen. Fondandosi su que¬ sta valutazione positiva, il messaggio raccomanda alle Camere l'approva¬ zione dei due decreti federali (l'uno per il nuovo tracciato confinario, l'altro per l'inclusione di Biisingen) di cui reca i testi in allegato, corredati ognuno dei rispettivi trattati e protocolli. , ' (1965 II, ted. p. 1125, frane, p. 1153 -- 10. Vili.1965, N. 9292).

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Piano N° 1 DOGANA DI KREUZUNGEN

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Piano N° 2 BLEICHEHOF

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SVIZZERA

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Piano N° 4 RAMSEN-FRONTIERA GERMANIA

SVIZZERA

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Piano N° 5 VERENAHOF

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Piano N° 7 STRADA DI NEUHAUSEN JESTETTEN

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Piano N° 8 WUTACH ed OBERWIESEN

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SVIZZERA

Piano N° 9 WUTACH

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30.09.1965

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