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Foglio Federale Berna, 30 settembre 1965

Anno XL Vili

Volume II

N° 39 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9300 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno d'un disegno di decreto federale concernente la conclusione d'accordi di consolidamento dei debiti (Del 20 settembre 1965)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di proporvi, col presente messaggio, un disegno di decreto federale concernente la conclusione di accordi di consolidamento dei debiti.

Già abbiamo descritto, nel messaggio 17 giugno 1963 (FF 1963, 941) sul consolidamento dei debiti argentini, le difficoltà che diversi Paesi, segna¬ tamente sudamericani, incontrano nel mantenere la loro bilancia dei paga¬ menti, il cui equilibrio non possono assicurare se non con l'aiuto finanziario estero. In detto messaggio abbiamo accuratamente analizzato anche le cause di quelle difficoltà: soggiacenti tendenze ad uno sviluppo sfavorevole e irri¬ solti problemi strutturali. Il 19 settembre 1963 avete approvato l'accordo del 26 aprile 1963 con l'Argentina. Frattanto una situazione analoga andava maturando per il Brasile, onde anche con esso concludemmo, il 9 ottobre 1964, un accordo di consolidamento, che approvaste il. 17 giugno 1965 (RU 1965, 721). Con l'Argentina, poi, si son dovuti riaprire i negoziati, per esten¬ dere il consolidamento.

Foglio Federale, 1965, Voi. Il

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822 Gli accordi di questo genere riposano tutti sul concetto basilare che, per le scadenze conglobate nel consolidamento, una certa percentuale (sta¬ bilita secondo la pesantezza della bilancia dei pagamenti) sia di nuovo messa a disposizione dello Stato debitore nella forma d'uno stanziamento aperto dal Paese creditore. Tutti questi accordi bilaterali, poi, vengono ad inserirsi in un ampio piano d'aiuto finanziario, elaborato di comune intesa fra le Nazioni europee creditrici, rappresentate nel Club dell'Aia o nel Club di Pa¬ rigi, gli Stati Uniti e il Giappone. Grazie a questo piano, i Paesi debitori han sempre potuto evitare di domandare delle moratorie e i loro creditori all'estero di dichiararsi in stato di necessità. Va rilevato infine che, per la Svizzera, trattasi ordinariamente di crediti verso i quali lo Stato assume già precisi obblighi in virtù della legge federale sulla garanzia contro i rischi all'esportazione.

Data l'instabilità politico-economica e l'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo, è facile prevedere che quest'assistenza finanziaria andrà vieppiù estendendosi: la Svizzera ovviamente, non potrà straniarsi da quest'opera di solidarietà. Già verso la fine dell'anno, del resto, s'avrà, nel quadro del Club di Parigi, l'avvio di nuovi negoziati per consolidare le scadenze argentine del 1966. Tutti i nuovi accordi seguiranno, per contenuto e forma, la falsa¬ riga di quelli conchiusi con Argentina e Brasile: si partirà dunque da analoghe situazioni di fatto per prevedere anologhe condizioni d'ammorta¬ mento, unico elemento variabile essendo, ovviamente, l'entità del credito di consolidamento e le condizioni concernenti gl'interessi.

Le operazioni di consolidamento si presentano sempre come urgenti in quanto servono a prevenire che un Paese debitore diventi di colpo insol¬ vente. Esse, inoltre, richiedono un accurato coordinamento cronologico, es¬ sendo il frutto della diversa collaborazione di molti Stati. Questi due carat¬ teri renderebbero auspicabile che la competenza di conchiudere gli accordi di consolidamento fosse trasferita al Consiglio federale, come già si è fatto per altri settori (misure di difesa economica verso l'estero ; accordi di coope¬ razione tecnica e scientifica coi sottosviluppati, trattati di protezione ed in¬ cremento degli investimenti di capitali)^
' Tale trasferimento di competenza non solleva problèmi materiali poi¬ ché gli accordi di consolidamento avranno sempre lo stesso contenuto tipico, già ormai esattamente definito ; al Consiglio federale toccherebbe quindi solo d'esaminare attentamente, caso per caso, se l'accordo che s'accinge a negoziare sia effettivamente un accordo di consolidamento o non invece d'apertura di credito per altro titolo, ad esempio per avviare lo sviluppo economico d'un Paese depresso. Gli accordi di quest'ultimo tipo restano nella competenza parlamentare, ancorché pure essi risultino ormai ampia¬ mente normalizzati. Ma se questo carattere li accomuna a quelli di conso¬ lidamento, ne li divide il fatto che essi sono sempre difetti a scopi diversi e non sono mai urgenti.

823 La nuova competenza verrebbe data in una forma assai limitata. Il di¬ segno che vi presentiamo prevede infatti che l'esecutivo potrà concludere un accordo di consolidamento solo per quei crediti, per almeno i due terzi dei quali la Confederazione abbia previamente accordato una garanzia al¬ l'esportazione. Stante questo vincolo tra garanzia e consolidamento, che si pone come necessaria premessa, l'ambito di manovra dell'esecutivo si limi¬ terà, di fatto, allo stanziamento di un credito suppletivo equivalente alla differenza fra il totale dei crediti consolidandi e l'aliquota garantita al¬ l'esportazione. Gli accordi di consolidamento, conclusi precipuamente coi Paesi in via di sviluppo, rientrano senz'altro nel quadro dell'opera d'aiuto alle zone depresse, poiché è evidente che le moratorie nei pagamenti, grazie ad essi evitate, si ripercuoterebbero in modo nefasto su tutta l'attuazione dei piani di sviluppo di detti Paesi.

Reputiamo che converrebbe rinunciare ad una limitazione regionale della competenza di procedere al consolidamento. È bensì vero che, sinora, questi accordi sono stati conchiusi solo con Stati sudamericani, tuttavia non è escluso che altri Paesi, asiatici, africani od anche europei, possano un giorno trovarsi a dover chiedere un sostegno finanziario nella forma del consolidamento dei debiti contratti. Sarebbe allora illogico dover far capo a procedure differenziate.

Siccome il disciplinamento progettato incide sulla ripartizione delle competenze e conseguentemente modifica il contesto delle norme giuridiche, esso deve rivestire la forma d'una legge federale o d'un decreto federale di portata generale. D'altro canto (e vi torneremo più sotto) esso dev'essere li¬ mitato nel tempo. Ne viene che la forma appropriata non è quella della legge, ma quella del decreto, sottoposto a referendum facoltativo. La delega di competenza va basata sull'articolo 85, numero 2, Cost., come s'è fatto già per la cooperazione tecnico-scientifica coi Paesi depressi (DF del 20 dicem¬ bre 1962). La competenza, a sua volta, trova la sua radice nell'articolo 8, che conferisce alla Confederazione la facoltà generale di concludere trattati con l'estero.

Proponiamo di limitare nel tempo la delega in parola, restringendo a 4 anni la durata di validità del decreto, che vien così tenuto in stretto pa¬
rallelismo coi decreti sulle misure di difesa economica verso l'estero e sulla conclusione dei trattati per la protezione e l'incremento degli investimenti di capitali.

L'articolo 10 del succitato decreto sulla difesa economica fa obbligo al Consiglio federale d'informare periodicamente le Camere circa gli atti che si pongono come momenti essenziali della nostra politica estera ; questo di¬ sposto ci esime dal prevedere, nel presente disegno, un preciso obbligo d'in¬ formazione.

Fondandoci su quanto siam venuti esponendo, vi proponiamo d'appro¬ vare l'allegato disegno di decreto federale. , .

824 Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della ra alta stima.

nostra Berna, 20 settembre 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tschudi Il Cancelliere della Confederazione:.

Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno d'un disegno di decreto federale concernente la conclusione d'accordi di consolidamento dei debiti (Del 20 settembre 1965)

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