642 / Termine d'opposizione: 23 giugno 1965

Legge federale che modifica le disposizioni del Codice civile e del Codice delle obbligazioni concernenti il diritto di superficie e il trasferimento di fondi (Del 19 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1963 \ decreta:

Le disposizioni del Codice civile concernenti il diritto di superficie sono modificate e completate come segue: c.Diritto di Art. 119 (titolo marginale) superficie.

I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario .

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Art. 779fl il. Contratto 'Il contratto di costituzione di un diritto di superficie per sè stante e permanente richiede per la sua validità l'atto pubblico.

Art. 119b -in. Effetti Le disposizioni contrattuali su gli effetti e l'estensione del ed estensione diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la strut¬ tura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l'uso delle superficie non costruite necessarie per l'esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato.

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FF 1963, 537.

643 Art. 779c All'estinzione del diritto di superficie, le costruzioni· sono iv. Conse. - j.

.· gucnze della devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costi- scadenza tutive Riversione Art. 119d 1 II proprietario del fondo deve al superfiiciario una equa 2. indennità indennità per le costruzioni devolute ; tuttavia, l'indennità ga¬ rantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso.

2 Se l'indennità non è pagata né garantita, il superficiario o un creditore, in favore del quale il diritto di superficie era co¬ stituito 'in pegno, può esigere che, in vece del diritto di superficie cancellato, un'ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell'indennità dovuta.

3 L'iscrizione deve essere effettuata entro tre mesi dalla estinzione del diritto di superficie.

Art. 119e Su l'importo dell'indennità e la procedura per la sua 3. Convenzioni determinazione, la soppressione dell'obbligo della medesima e il ripristino delle condizioni originali dell'immobile possono essere stipulate convenzioni nella forma prescritta per la costi¬ tuzione del diritto di superficie e annotate nel registro fondiario.

Art. 779/ Se 'il superficiario eccede gravemente nel suo diritto reale iv. Riversione o viola gli obblighi contrattuali, il proprietario del fondo può l Condizioni provocare la riversione anticipata, domandando il trasferimento a sé del diritto di superficie, con tutti i diritti e gli oneri.

Art. 779g II diritto di riversione può essere esercitato solo se una 2. Esercizio equa indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprieta¬ rio del fondo ; per il calcolo dell'indennità, la colpa del super¬ ficiario può essere considerata motivo di riduzione.

2 II diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l'indennità è pagata o garantita.

.1 Art,. 779/1 Le disposizioni sull'esercizio del diritto di riversione sono 3. Altri casi di applicabili a ogni diritto, che il proprietario del fondo si è riser- appl,cazione 1

644 vato per lo scioglimento anticipato o la restituzione del diritto di superficie 'in caso di violazione di obblighi da parte del superficiario.

Art. 779/ 1 v. Garanzia II proprietario del fondo può domandare a qualunque sudì ri tuT alia Per^c'ar'° di garantire il canone del diritto di superficie mecostituzione di diante una ipoteca dell'importo massimo di tre prestazioni anun ipoteca nue costjtujta suj diritto di superficie intavolato nel registro fon¬ diario.

2 Se il canone non consta di prestazioni annue uguali, l'ipo¬ teca è iscritta per l'importo che, ripartendo uniformemente il canone, rappresenta tre prestazioni annue.

Art.- 119k . 2. Iscrizione ^'ipoteca può èssere iscritta in ogni tempo durante l'esi¬ stenza del diritto di superficie e non è cancellata nel caso di rea¬ lizzazione forzata. 2

Nel rimanente, le disposizioni sulla costituzione dell'ipo¬ teca degli artigiani e imprenditori sono applicabili per analogia.

vi. Durata massima

Art. 779/ H diritto di superficie, come diritto per sè stante, può essere costituito per cento anni al massimo.

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Esso può, in ogni tempo, essere prolungato, nella forma prescritta per la costituzione, per una nuova durata di cento anni al massimo, ma qualsiasi obbligo assunto prima a tale scopo non è vincolante.

II Le disposizioni del Codice civile concernenti la partecipa¬ zione dei coeredi all'utile sonò modificate e completate come segue: Art. 617, cpv. 2 2 I fondi agricoli sono stimati secondò il loro reddito, gli al¬ tri secondo il valore venale.

Art. 619 3. PartecipaSe un fondo agricolo è stato attribuito a uno degli eredi co'eredT aiutile :Per un Prezzo stabilito al di sotto del valore venale ed è alienato a. Diritto ò espropriato, anche solo in parte, nei successivi venticinque anni, i coeredi possono pretendere la loro parte dell'utile.

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All'alienazione sono equiparati i negozi giuridici, con i quali l'erede dispone, in tutto o in parte, del valore del fondo, come la costituzione di un diritto di superficie o di un diritto ' di sfruttamento di parti costitutive del suolo.

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Determinante per il momento dell'alienazione è la con¬ fusione del contratto, con il quale l'erede si obbliga al trasferi¬ mento della proprietà, e, nel caso di espropriazione, l'avvio della procedura.

Art. 619 bis 1 L'utile è pari alla differenza fra il prezzo di alienazione o l'indennità di espropriazione e il prezzo di attribuzione aumen¬ tato del maggior valore risultante dalle spese effettuate dal¬ l'erede.

2 Dalla parte spettante ai coeredi è dedotto il due per cento dell'utile per ciascun anno di appartenenza del fondo all'erede.

b. utile

Art. 619 ter L'erede, che, in sostituzione del fondo alienato o espro-c sostituzione priato, ne acquista un altro per poter continuare la sua attività, di fondo può dedurre al massimo dal prezzo di alienazione o dalla inden¬ nità di espropriazione il prezzo d'acquisto di un fondo di reddito equivalente.

2 1 coeredi hanno diritto alla loro parte del saldo e dell'utile proveniente dall'alienazione o dall'espropriazione del nuovo fondo. 1 ' Art. 6\9quater 1 L'erede, che impiega una somma per al miglioramento ne- d. Mìgiioracessario di un edificio attinente alla sua attività e attribuitogli ni^'f°c;dl nella stessa successione, può dedurre tale somma dal prezzo di alienazione o dall'indennità di espropriazione.

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Nel caso di alienazione o di espropriazione dell'edificio,.

l'erede non può dedurre dal prezzo questa somma come spesa da lui effettuata.

Art. 6l9quinquies Per il pagamento ai coeredi della* loro parte dell'utile, il e. Responsacompratore risponde solidalmente con l'alienante, se, a doman- compratore da di un interessato, il diritto all'utile è annotato nel registro fondiario.

Art. 619 sexies 1 La soppressione o la modificazione del diritto dei coeredi f. Ordinamento all'utile richiede per la sua validità la forma scritta. contrattuale Foglio Federale, 1965

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646 ,

-Convenzioni che modificano il diritto dei coeredi all'utile ò convenzioni sulla partecipazione all'utile per immobili non agricoli, possono a domanda di ciascun interessato, essere anno¬ tate nel registro fondiario.

' Art. 62lquater, cpv. 2 e 3 abrogato 3 Queste prescrizioni devono indicare esattamente le regioni nelle quali siffatta eccezione è valida ; esse sono sottoposte alla approvazione del Consiglio federale.

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III

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la vendita dei fondi sono modificate e completate come segue: c. Rivendita , Art. 218 (titolo marginale) di fondi ' · < I. Divieto »· Re«ola Art 218bis, 2. Eccezioni L'autorità dichiarata competente dal Cantone sul territorio del quale si trova il fondò può autorizzare, per motivi gravi, l'alienazione prima che sia spirato il termine di divieto, in ispecie quando si tratti di liquidare una successione, di arrotondare una azienda agricola o d'impedire una realizzazione forzata: .

3. Conseguenze

'

Art. 218ter (titolo marginale) 1

Art. 218 quater 4. Protezione Le decisioni dell'ultima istanza cantonale concernenti ì'apgiundica pijcazjone degli articoli 218, 218bis e USter possono essere im¬ pugnate mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. .

Art. HSquinquiès x Alla rivendita o alla espropriazione di un fondo agricolo II. Trasferi¬ mento a un o di un altro fondo, che il proprietario ha trasferito da vivo a erede un erede, sono applicabili per analogia le disposizioni del Co¬ dice civile concernenti la partecipazione dei coeredi all'utile. ' ' IV : Entrata Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore m vigore della presente legge.

647 Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della'Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali. !

Berna, 19.marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzéro, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 25 marzo 1965.

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965.

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25.03.1965

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