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9367 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l'economia lattiera (Del 3 dicembre 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo d'informarvi sulle misure economiche e finanziarie com¬ pletive, previste, nel campo dell'economia lattiera, per il periodo dal 1° no¬ vembre 1966 al 31 ottobre 1971 e di sottoporvi il disegno di un decreto federale corrispondente.

I. INTRODUZIONE Il reddito lordo del settore lattiero ha, negli ultimi anni, costituito sem¬ pre circa un terzo del reddito agricolo complessivo (tavola 1). Grazie a tale partecipazione al reddito complessivo, la produzione lattiera occupa attual¬ mente, nella graduatoria dell'importanza economica, un posto pressoché equivalente a quello dell'ingrasso del bestiame bovino e suino. Il reddito lordo definitivo della produzione lattiera è inoltre considerevolmente supe¬ riore a quello dell'intera produzione vegetale (cereali e patate, bieticoltura, orticoltura, frutticoltura, viticoltura, ecc.). Questi accertamenti consentono di rilevare l'importanza particolare della produzione e dello smercio del latte e dei latticini, nel quadro dell'intera produzione agricola. Anche in av¬ venire, l'economia lattiera contribuirà in misura all'incirca uguale alla for¬ mazione del reddito agricolo, costituendo, per ampie regioni e, avantutto, per la Svizzera centrale e orientale, un genere di produzione congeniale alle condizioni naturali del suolo e del clima (tavola 1).

Il posto centrale, occupato dall'economia lattiera, spiega però anche perchè, in passato, si dimostrarono necessari, in questo settore agricolo, sia i numerosi è variati interventi statali, sia l'approntamento dei pertinenti atti legislativi. L'opera dello Stato si rese infatti avantutto necessaria per assi¬ curare il reddito, dirigere la produzione, promuovere la qualità e, successi¬ vamente, proteggere lo smercio del latte e dei latticini indigeni dagli effetti, diretti e indiretti, dell'evoluzione del mercato lattiero internazionale.

552 Tavola 1 Incidenza della produzione lattiera sul reddito lordo definitivo dell'agricoltura svizzera Anno, civile 1936-1940 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 .

1958 1959 1960 .

1961 1962 1963 19641 1 Dati provvisori.

Reddito lordo definitivo Mio di franchi 1299 2325 2389 ·2405 2533 2597 2526 2701 2882 3021 2970 3056 3237 ' 3303 3597

' Latte Mio di franchi in per cento 35,33 461 34,90 812 34,12 815 35,92 864 884 34,91 34,32 891 36,71 927 35,35 955 34,23 987 32,97 996 997 33,57 1022 33,44 1086 33,55 34,01 1123 ' 31,70 1140

IL FONDAMENTO GIURIDICO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NIEL CAMPO DELL'ECONOMIA LATTIERA A. La legge sull'agricoltura e il decreto dell'economia lattiera · La legge federale del 3 ottobre 19511 sull'agricoltura si restringe, quanto all'economia lattiera, a menzionare,' negli articoli 24, 26 e 59, i prin¬ cipi da osservare. Conformemente all'articolo 26, spetta all'Assemblea fe¬ derale di emanare talune disposizioni esecutive. Fondandosi su tale disposto, il Parlamento emanò il decreto del 29 settembre 1953 2 per il latte, i latti¬ cini e i grassi animali, inteso a disciplinare i principali provvedimenti pre¬ visti dalla Confederazione nel campo dell'economia lattiera.

In correlazione con le misure economiche e finanziarie completive, prese dalla Confederazione nel campo lattiero,' assumono avantutto una ragguar¬ devole importanza quelle disposizioni della legge sull'agricoltura che atten¬ gono al finanziamento delle spese di promuovimelo dello smercio dei latti 1 2

RU 1953, 1133 (A XVIA 1).

RU 1953, 1172 (A XVI A 3).

553 cini indigeni, in Svizzera e all'estero. Giusta l'articolo 26 della citata legge sull'agricoltura e, rispettivamente, l'articolo 26 del decreto sullo statuto del latte, sono disponibili, a questo scopo, taluni mezzi finanziari, ancorché di portata limitata. Trattasi delle tasse riscosse sul latte e sulla panna destinati al consumo come anche sul burro importato, dei soprapprezzi sul latte in polvere e le conserve di latte, e, inoltre, su gli oli e i grassi commestibili importati, compresi le materie prime e i prodotti semilavorati che servono alla loro fabbricazione.

Occorre rilevare, sempre restando nell'ambito dei mezzi finanziari in¬ tesi a promuovere lo smercio, che, al di fuori dei disposti stabiliti nella legge sull'agricoltura e nel decreto sullo statuto del latte, il decreto federale del 19 giugno 19591 concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l'economia del latte, conferiva una nuova veste al fondamento giuridico della riscossione dei soprapprezzi sulla panna e la polvere di panna impor¬ tate. Successivamente, con l'entrata in vigore del decreto federale del 4 otto¬ bre 1962 2, anch'esso concernente misure economiche e finanziarie, comple¬ tive, per l'economia lattiera, i soprapprezzi divennero parimente riscuotibili sui gelati commestibili (gelati, ecc.). Infine, conformemente all'articolo 8 del¬ lo stesso decreto, il Consiglio federale si vide autorizzato a riscuotere tasse sui foraggi succedanei del latte, importati o fabbricati nel paese. Il ricavo di tali soprapprezzi e tasse deve contribuire, come quello ottenuto giu¬ sta la legge sull'agricoltura, all'allentamento dei prezzi dei latticini e dei grassi commestibili indigeni come anche al promovimento del loro smercio.

È ancora necessario osservare che queste tasse, ancorché stabilite allo scopo d'incrementare lo smercio, sono precipuamente intese come provvedi¬ menti protettivi e direttivi, idonei a conservare un'agricoltura efficiente e un sano ceto rurale.

La tavola 2 dà un compendio degli introiti forniti dalle tasse e dai seprapprezzi, riscossi durante l'ultimo periodo contabile. Abbiamo parimente indicato, a scopo di comparazione, le cifre attenenti al bilancio di previsione 1964/65 (mancando ancora quelle definitive) e le somme previste per l'eser¬ cizio 1965/66.

Tra le imposizioni menzionate, le
tasse riscosse su il latte e la panna di consumo come anche i soprapprezzi sul latte condensato importato sono intesi, ove occorra e in deroga all'articolo 26 della legge sull'agricoltura, innanzitutto al finanziamento della cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini.

Al finanziamento di detta cassa è parimente destinato il sopraddazio riscosso sul burro (art. 14, cpv. 3, del decreto federale del 21 dicembre I9603 aRU 7959, 927.

2 RU 1962, 1184 (A XVI A 3).

3 RU 1961, 295 (A XIX B 1).

554 concernente le pigioni di immobili e la cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini. Tuttavia, se i proventi sono devoluti dall'assegnazione prevista, oppure la possibilità di riscuotere un soprapprezzo sul burro impor¬ tato è usata solo parzialmente a cagione dell'imposizione del sopraddazio sul burro importato, le somme devolute e il controvalore dei sopraddazi vanno sostituiti annualmente. Alla sostituzione va provvisto mediante i soprapprezzi riscossi sui foraggi, giusta l'articolo 19 della iegge sull'agri¬ coltura, semprechè non siano destinati ad altri scopi della legislazione agri¬ cola. Ove questo provento non bastasse, le somme necessarie vanno attinte alle entrate generali della Confederazione (art. 1, cpv. 2, del decreto federale del 4 ottobre 19621 concernente misure economiche e finanziarie comple¬ tive per l'economia lattiera [Decreto sull'economia lattiera]). Quindi anche durante la validità del citato decreto, una somma equivalente agli introiti rea¬ lizzati in virtù dell'articolo 26 della legge sull'agricoltura è totalmente desti¬ nata a promuovere lo smercio dei latticini. Le disposizioni disciplinanti il finanziamento della cassa di compensazione e la sostituzione dei proventi devoluti diverranno caduche alla fine del 1965, epoca in cui sarà abolita la cassa di compensazione (art. 3 aggiunta costituzionale del 6 dicembre 1964 2).

Tavola 2

.

Proventi dalle tasse e dai soprapprezzi per l'esercizio contabile (in milioni di franchi) 19651961- 19621963- 19641962 1 1963 1 1964 1 1965 2 1966 3 Tassa sul latte di consumo . . . .

Tassa sulla panna di consumo .

Sopraddazio sul burro ... . .

Tassa di compensazione sul latte di consumo . . . .

Soprapprezzo su i grassi e gli oli commestibili Tassa sul burro importato ... : Soprapprezzi sulla polvere di latte scremato Soprapprezzi sulla panna e la polvere di panna .

Soprapprezzi sul latte condensato .

Soprapprezzi sui succedanei del latte Totale 1 2 3

3,483 3,056' 2,725 4,684 5,063 5,459 3,492 · 2,371 10,737 0,017

0,012

0,012

2,4 5,0 7,0

1,8 6,0 7,0

0,015

0,015

21,441 20,311 23,018 21,0 · 4,661 7,817 20,966 13,7 1,476

0,589

2,0

1,0

23,0 11,9 0,6

0,268 0,296 0,449 0,385 0,485 2,5 2,414 3,900 2,491 1,5 1,123 3,327 -- -- -- 43,3 41,936 44,538 71,184 52,0

Dati rilevati dai conti dello Stato 1962, 1963, 1964 Bilàncio di previsione Messaggio del 19 ottobre 1965 concernente i conti della Confederazione per il 1966; 1 RU 2

1962, 1184 (A XVI A 3).

RU 1964, 1469.

555 Riguardo al promovimento dell'esportazione dei latticini, è opportuno osservare che l'articolo 24 della legge sull'agricoltura costituisce il fonda¬ mento legale dei mezzi finanziari disponibili. Quest'ultimi, contrariamente al disposto dell'articolo 26 della legge sull'agricoltura, non sono limitati. I proventi delle tasse e i soprapprezzi riscossi devono costituire i principali fattori d'incremento dell'esportazione.

Per la prima volta dopo un lungo periodo, una parte dei proventi delle tasse è stata assegnata, nell'esercizio contabile 1^63/64, alla copertura delle spese derivanti dall'esportazione dei latticini.

B. I decreti federali del 20 dicembre 1947 e del 13 giugno 1958 In considerazione alla situazione economica della nostra agricoltura, abbiamo aumentato, il 25 ottobre 1957, il prezzo di base del latte di 2 cente' simi fissandolo, con effetto a contare dal 1° novembre dello stesso anno, a 43 centesimi per kg/1. L'aumento così stabilito potè essere traslato sui prezzi al consumo del latte, della panna, dello yoghurt e di altre specialità lattee.

Per contro, l'aumento non ebbe incidenza alcuna, per ragioni di smercio, sui prezzi al consumo del formaggio, del burro e delle conserve di latte. Gli accresciuti costi di valorizzazione, causati appunto dalla mancata traslazione dell'aumento di prezzo, dovettero, nel quadro della legislazione allora vi¬ gente, essere coperti, di massima, con le tasse stabilite all'articolo 26 della legge sull'agricoltura. L'ammontare riscosso non essendo tuttavia sufficiente a coprire compiutamente i costi, fummo autorizzati, mediante il decreto fe' derale del 20 dicembre 1957. concernente il finanziamento suppletivo tempo¬ raneo dello smercio dei latticini, a ricorrere, per la prima volta, a contributi estranei alla legge sull'agricoltura. Il decreto surriferito ebbe effetto sino al 31 ottobre 1958.

Si manifestò però subito la necessità di dover mantenere temporanea¬ mente, anche dopo la scadenza del decreto, questo suppletivo apporto finan¬ ziario della Confederazione, inteso a promuovere lo smercio dei latticini in¬ digeni. Il 13 giugno 1958, l'Assemblea federale approvò quindi il relativo de¬ creto federale della medesima data1, concernente la proroga temporanea del finanziamento suppletivo dello smercio dei latticini; la durata di validità fu estesa
sino al 31 ottobre 1959. Considerate le gravi difficoltà accentuatesi già considerevolmente nell'esercizio 1957/58, nell'utilizzazione e nello smer¬ cio delle forniture di latte, continuamente in aumento, nel decreto suindicato fu inserito un nuovo disposto, secondo cui i fornitori del latte commerciale erano tenuti ad assumere una parte delle spese suppletive, come misura atta a dirigere la produzione. I contributi finanziari suppletivi allo smercio dove1

RU 1958, 817.

I 556 vano essere attinti, sino a concorrenza di 10 milioni di franchi, alle risorse generali della Confederazione, mentre l'eccedenza eventuale doveva essere pagata, per metà, dalla Cassa federale sempre con gli stessi mezzi e, per l'al¬ tra metà, dai fornitori di latte commerciale. La contribuzione alla copertura delle perdite di valorizzazione, imposta all'agricoltura, doveva consentire un adeguamento della produzione lattiera alle condizioni di smercio.

C. Il decreto federale del 19 giugno 1959 . La necessità di mantenere i provvedimenti completivi della Confedera¬ zione, nel campo dell'economia lattiera, si manifestò anche dopo la scadenza della validità del decreto federale del 13 giugno 1958. Fu quindi emanato un nuovo decreto federalè, quello del 19 giugno 19591 concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l'economia del latte, il quale auto¬ rizzava il Consiglio federale ad accordare contributi suppletivi per incremen¬ tare lo smercio interno dei latticini indigeni, ove non bastassero i proventi delle tasse riscosse in virtù della legge sull'agricoltura e del nuovo soprap¬ prezzo su la panna e la polvere di panna importate.

Per quanto concerne la copertura delle spese suppletive, il decreto fede¬ rale del 1959 si scostava dai precedenti aumentando l'onere del produttore e accentuando quindi maggiormente l'orientazione della produzione. Es¬ sendo ormai èsaurita ogni possibilità di finanziamento, la Confederazione si addossava i primi dieci milioni suppletivi occorrenti, lasciando ai produt¬ tori di latte commerciale il compito di assumere l'eventuale eccedenza nella misura del 50%, peni primi dieci milioni di franchi, del 65%, per i dieci mi¬ lióni successivi e dell'80%, per la rimanenza. Conseguentemente l'onere ac¬ collato ai produttori aumentava proporzionatamente all'afflusso del latte e cioè con l'accentuarsi delle difficoltà cagionate dalla valorizzazione e dallo smercio. Per contro, diminuiva il contributo federale, attinto alle entrate ge¬ nerali. Inoltre, un nuovo disposto stabiliva che i produttori di latte commer¬ ciale dovevano assumere il 30 per cento delle spese d'applicazione delle mi¬ sure previste all'articolo 24 della legge sull'agricoltura e concernenti l'espor¬ tazione dei latticini. Senza questa partecipazione alle perdite, i produttori sarebbero forse stati tentati d'incrementare al massimo l'esportazione dei latticini, senza curarsi affatto del risultato finanziario. Il provvedimento era pertanto inteso non soltanto a dirigere e ad orientare la produzione, bensì a sollecitare i produttori di latte commerciale ad interessarsi maggiormente al miglioramento qualitativo del formaggio, il nostro latticino d'esportazione per eccellenza.

, 1

RU 1959, 927.

557 La quota dei produttori, alle perdite cagionate dalla valorizza¬ zione, era riscossa uniformemente e in rapporto alle fornitore di latte com¬ merciale. Essa era inoltre assicurata mediante l'imposizione condizionale di una tassa o di una trattenuta applicata ad ogni kg o 1 di latte smerciato. Il saldo della trattenuta, ovvero la differenza tra la somma assicurabile e la quota effettiva dei produttori, era determinato annualmente alla chiusura dei conti d'esercizio e rifusa ai produttori del latte commerciale.

Mediante il decreto federale del 21 dicembre 19611, si provvide ad abrogare il disposto inteso ad aumentare la partecipazione di quei produt¬ tori, i quali, incuranti delle considerevoli difficoltà poste alla valorizzazio¬ ne, persistevano a fornire troppo latte, segnatamente utilizzando foraggi ac¬ quistati; l'abrogazione era stata dettata, in particolare, dalle enormi diffi¬ coltà applicative sollevate da quel disposto. A tale riguardo, rinviamo al nostro messaggio del 1° dicembre 1961 2 concernente la modificazione del decreto federale surriferito.

Allo scopo d'incrementare l'approvvigionamento diretto e l'impiego del latte nella fattoria stessa come anche per ovviare agli svantaggi della produ¬ zione di montagna, il decreto sull'economia lattiera del 1959 accordava ai produttori delle zone II e III del catasto della produzione animale un contri¬ buto annuo. Inoltre, per migliorare le condizioni di reddito in queste regioni, il contributo fu accresciuto a contare dal 1° novembre'1961 é assegnato an¬ che ai produttori della zona I. Fu parimente stabilito di attribuirlo alle spese sostenute per i primi cinque capi di bestiame invece dei primi quattro.

Simultaneamente, il sistema di copertura delle derivanti spese fu modificato a favore dei produttori. Infatti, a contare dal 1° novembre 1961, la contri¬ buzione fu prelevata interamente dagli introiti generali della Confedera¬ zione, contrariamente al sistema precedente che addossava i primi cinque milioni alla fonte federale suindicata, e ripartiva l'eccedenza eventuale tra Confederazione e produttori.

Nè va taciuto, infine, che il decreto federale del 1959 autorizzava il Consiglio federale a riscuotere annualmente dai produttori di latte commer¬ ciale una tassa di 0,1 centesimi per kg/1, intesa ad assicurare il finanziamento di speciali provvedimenti agevolanti lo smercio, la propaganda e lo studio dei mercati.

1 RU 2

1961, 1196.

FF 1961 II, ediz. franc., a pag. 1146.

558 D. H decreto federale del 4 ottobre 19621 concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l'economia lattiera (Decreto sull'economia lattiera 1962) Questo decreto, la cui durata di validità era limitata al 31 ottobre 1965, è stato prorogato sino al 31 ottobre 1966, mediante il decreto federale del 13 marzo 1964 2.

Il decreto sull'economia lattiera 1962 autorizza nuovamente il Consiglio federale ad assegnare contributi suppletivi pèr agevolare lo smercio interno dei latticini indigeni, se non bastassero all'uopo i proventi delle tasse riscosse, in virtù della legge sull'agricoltura e dello statuto del latte, dei soprapprezzi sull'importazione di panna, polvere di panna e gelati commestibili come an¬ che delle tasse sui succedanei del latte, importati o fabbricati nel paese (art.

1, cpv. 1 e art. 8). Il provento di tali tasse e soprapprezzi serve innanzitutto a coprire le spese di valorizzazione, nel paese, dei latticini indigeni, escluso il burro e, solo in seguito a coprire le spese per l'utilizzazione di quest'ultimo prodotto (art. 2, cpv. 1). Ai produttori di latte commerciale è inoltre ram¬ mentata la condizione posta all'assegnazione dei contributi suppletivi, ovvero l'obbligo di adottare ragionevoli misure d'aiuto reciproco (art. 1, cpv. 3); d'altra parte, il Consiglio federale può provvedere affinchè le istituzioni e le ditte del settore lattiero adempiano pienamente i compiti loro affidati dal decreto sullo statuto del latte (art. 1, cpv. 4).

, In ragguaglio al decreto federale sull'economia lattiera 1959, la parte¬ cipazione dei produttori di latte commerciale alle spese suppletive è sensi¬ bilmente minore. Il decreto del 1962 recepisce, senza modificarla affatto, la disposizione che obbliga i produttori, come misura atta a dirigere e ad orien¬ tare la produzione, a partecipare progressivamente, oltre al contributo ini¬ ziale, alla copertura di eventuali eccedenze (art. 2, cpv. 3). Lo scopo perse¬ guito consiste nell'attuazione del principio enunciato nella legge sull'agricol¬ tura, secondo cui non può essere adottato nessun provvedimento ufficiale a favore del settore agricolo senza prima tener conto della possibilità di smèr¬ cio. Per contro, conseguentemente alle sfavorevoli condizioni del reddito agricolo, il contributo iniziale della Confederazione alla parte scoperta
delle spese d'utilizzazione del burro è stato aumentato da 10 a 20 milioni di fran¬ chi (art. 2, cpv. 2) e la quota dei produttori alle perdite d'esportazione è stata ridotta dal 30 al 20 per cento (art. 3).

Il decreto del 1959 obbligava i produttori a contribuire, proporzionata¬ mente alle forniture, alla copertura delle spese suppletive. Quello del 1962, invece, prevede una partecipazione differenziata: esso accorda infatti ad ogni produttore di latte commerciale, l'esenzione per una quantità (attribuzione 1 2

RU 1962, 1184 (A XVI A 3).

RU 1964, 236 (A XVI A 3).

559 fissa) di 8000 kg (art. 4, cpv. 1). La riscossione condizionale di lina tassa di 2, ed eccezionalmente, di 3 centesimi al massimo per kg/1, destinata ad assi¬ curare la quota dei produttori alle perdite, è pertanto applicata unicamente sulla quantità eccedente l'attribuzione fissa (art. 4, cpv. 2); inoltre, soltanto questa eccedenza dà diritto alla rifusione di una eventuale differenza tra la somma assicurabile e la quota dei produttori (art. 4, cpv. 3). Con questo di¬ sposto si è voluto favorire le piccole aziende, le quali difficilmente possono modificare l'impostazione produttiva, mancando loro la duttilità necessaria.

Infatti, la partecipazione alle perdite costituisce per queste aziende una dimi¬ nuzione del reddito più direttamente tangibile di quella riscontrata nelle altre aziende (medie e grandi).

' Il decreto del 1962 conserva intatta la possibilità di addossare ai produt¬ tori del latte commerciale una tassa di 0,1 centesimi per kg/1 di latte, volta al finanziamento dei provvedimenti speciali atti ad agevolare lo smercio, ove l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte non provveda direttamente alla riscossione di una tassa di propaganda. L'unica innovazione, rispetto al 1959, consiste nell'obbligo, per l'ente surriferito, di presentare alle autortià competenti il bilancio di previsione e il rendiconto sull'impiego della tassa.

Il contributo a favore delle aziende di montagna è considerato, dal¬ la sua istituzione, un aiuto efficace ai contadini di queste regioni; appunto per questo motivo, pure il decreto del 1962 ne prevede.l'assegnazione (art. 6).

Siccome questa poi non è vincolata alle forniture di latte commerciale, bensì solo alla tenuta del bestiame bovino, il contributo favorisce parimente gli allevatori di montagna che ingrassano vitelli, impiegando all'uopo la mag¬ gior parte del latte prodotto o che, per altri motivi, non forniscono latte o solo in quantità modeste. Presentemente, l'assegnazione di questo contri¬ buto, da allora aumentato, è innanzitutto giustificata dalle condizioni gene¬ ralmente sfavorevoli della produzione agricola in montagna. Ha quindi perso notevolmente d'importanza la diretta connessione inizialmente esi¬ stente con i sopraccosti di produzione lattiera. Si giudicò pertanto op¬ portuno di codificare questo provvedimento in un atto
legislativo di por¬ tata generale e durata illimitata, ovvero nella legge federale del 9 ottobre 19641 sui contributi alle spese dei tenutari di bestiame bovino nelle regioni di montagna. A contare dal 1° gennaio 1965, i contributi sono appunto asse¬ gnati in virtù di questo atto legislativo.

L'articolo 7 del decreto del 1962 disciplina il versamento dei contributi agli ingrassatori professionali di vitelli, esercitanti l'ingrasso fuori delle re¬ gioni di montagna. La contribuzione è giustificata, dovendo essi far fronte a condizioni di produttività analoghe a quelle degli agricoltori della zona I del catasto. Il decreto federale del 13 marzo 1964 che modifca quello del

1

RU 1965, 72.

560 1962 non menziona più le condizioni vincolanti l'assegnazione del contri¬ buto, ovvero la necessità di esercitare l'ingrasso di vitelli a causa dell'isola¬ mento dell'azienda e il carattere professionale di questa attività. Il primo criterio non poteva ormai più tener conto compiutamente delle condizioni di colonizzazione e di conduzione aziendale, estremamente eterogenee nella agricoltura, e il secondo poteva essere difficilmente delimitato. Attualmente, il contributo è assegnato ad ogni ingrassatore di vitelli fuori delle regioni montane che durante un esercizio contabile non smercia nè latte, nè latticini.

L'articolo 8 tratta l'utilizzazione del latte intiero nell'ingrasso e alleva¬ mento dei vitelli. Il Consiglio federale è incaricato di prendere le misure ne¬ cessarie ed è autorizzato, per promuovere l'impiego del latte intiero, a ri¬ scuotere una tassa percentuale sui succedanei del latte, importati o fabbri¬ cati nel paese. Il provento di questa tassa è destinato a ribassare il prezzo dei latticini e dei grassi commestibili indigeni e ad agevolare lo smercio. Me¬ diante questo disposto, il Parlamento intendeva combattere la tendenza ad impiegare una quantità eccessiva di succedanei, il che provoca un aumento della quantità del latte commerciale prodotto e, conseguentemente, delle perdite di valorizzazione. A tale riguardo rinviamo al capitolo concernente l'utilizzazione del latte intiero nell'ingrasso e allevamento dei vitelli.

L'incremento delle importazioni di gelati commestibili (gelati, panna ghiacciata, ecc.) costrinse l'autorità, nel 1962, a stabilire il fondamento le¬ gale che permettesse di gravare questi prodotti di un soprapprezzo (art. 9).

Di queste possibilità, il Consiglio federale non ha ancora fatto uso sia per motivi di politica commerciale sia perchè le importazioni di gelati comme¬ stibili sono venute da allora considerevolmente scemando.

Come finora, l'articolo 10 addossa ai produttori, che smerciano diret-.

tamente latte e latticini, il pagamento di una tassa speciale sostitutiva della detrazione graduale per qualità insufficiente.

Tenendo conto della situazione economica esistente a quell'epoca nel¬ l'agricoltura, abbiamo aumentato, a contare dal 1° novembre 1962, il prezzo di base del latte da 45 a 47 centesimi il kg/1. Per motivi di smercio nel paese e
all'estero, non fu possibile traslare integralmente la differenza di 2 centesimi sul prezzo al dettaglio dei latticini. Se fosse stato mantenuto l'ordi¬ namento vigente, le spese derivanti dalla mancata traslazione sarebbero dovute essere addossate alla Confederazione e ai produttori di latte commer¬ ciale; tuttavia, affinchè quest'ultimi beneficiassero integralmente dell'au¬ mento, la perdita è stata interamente addossata alla cassa federale. Ancorché l'articolo 11 del decreto del 1962 fornisse il fondamento legale necessario, esso ci consentiva di servircene unicamente a contare dall'aumento fissato al ' 1° novembre del medesimo anno. Si rese quindi opportuno di modificare l'articolo in modo che gli aumenti del prezzo di base del latte, non traslati sul prezzo dei latticini, potessero essere addossati anche più tardi alle finanze federali. Per questa ragione fu emanato il decreto del 13 marzo 1964 che

561 modifica quello sull'economia lattiera 1962. Di questa competenza ampliata abbiamo fatto uso allorquando ebbero effetto gli aumenti del prezzo del latte del 1° aprile 1964 e del 1° giugno 1965, di cui pertanto beneficiarono in¬ tegralmente i produttori del latte commerciale. Per quanto concerne la parte dell'aumento del prezzo di base del 1° novembre 1965, che non è stata tra¬ slata sui prezzi al consumo, essa sarà pure coperta conformemente al suindi¬ cato articolo 11.

III. NECESSITA' D'UN NUOVO DECRETO SULL'ECONOMIA LATTIERA A. Apprezzamento della situazione economica dell'agricoltura Per rispondere adeguatamente alla mutevole situazione economica del¬ l'agricoltura, abbiamo provveduto, a contare dal 1° novembre 1957, a ritoc¬ care periodicamente il prezzo di base del latte; l'ultimo adattamento è en¬ trato in vigore il 1° novembre 1965. Conseguentemente, il prezzo di base ri¬ sulta ora di 53 et. il kg, ciò che comporta un aumento di circa il 30 per cento in rapporto all'estate del 1957.

Ogniqualvolta abbiamo dovuto prendere delle decisioni in favore del¬ l'agricoltura, segnatamente per migliorare i prezzi alla produzione, ci siamo sempre sforzati di considerare la situazione agricola come un tutto economi¬ camente organico, servendoci all'uopo della documentazione più esaustiva, fornitaci principalmente dalla Segreteria dei contadini svizzeri, che rappre¬ senta, com'è noto, una fonte estremamente importante di dati precisi.

Nel presente messaggio, non intendiamo analizzare la situazione del¬ l'agricoltura, in questi ultimi anni, per giustificare poi, con detta analisi, tutte le nostre decisioni in matèria di prezzi. In merito, ci basti rinviare al nostro terzo rapporto sulla situazione agricola elvetica e la politica agraria della Confederazione, rapporto pubblicato qui innanzi, assieme al messaggio sulla modificazione della legge concernente i crediti d'investimento agricolo e l'aiuto alla conduzione aziendale. Il testo cui rinviamo tratta i problemi fondamentali in modo molto particolareggiato e presenta dati numerici dai quali risulta chiaramente che le condizioni del reddito rurale richiedevano senz'altro, specie per il latte, che si procedesse ai suddetti adeguamenti di prezzo, nonostante la difficoltà, superabile solo con oculatissima prudenza, di trasferire gli aumenti sui prezzi al minuto senza pregiudicare il volume delle vendite sia all'interno sia all'estero.

Ed anche la preparazione di questo nuovo decreto sull'economia lattiera ci induce a chiederci innanzi tutto se, per stabilire il prezzo base del latte,

562 basti riferirsi unicamente alle possibilità di smercio o non sia invece necessa¬ rio di tener conto delle condizioni generali di reddito del mondo rurale. Or¬ bene, a questa domanda, noi reputiamo che convenga dare la risposta che abbiamo sempre dato in passato, doversi cioè valutare tutti i fattori essen¬ ziali, così da maturare la decisione per entro un quadro di conoscenza il più possibile comprensiva.

Tra l'altro, considerando le cose in tale quadro, si vede subito che oc¬ correrà continuare a mettere a disposizione mezzi finanziari maggiori di quelli previsti dalla legge sull'agricoltura, per poter, grazie ad essi, assicurare lo smercio interno dei latticini. Già questo fatto postula la necessità di un nuovo decreto sull'economia lattiera da mettere in opera a contare dal 1° novembre 1966. Ma vi sono anche altre ragioni che spingono alla promulga¬ zione di un nuovo decreto; le esporremo nei capitoli seguenti.

B. La produzione e l'avvaloramento del latte commerciale dal 1957 1. La produzione del latte commerciale La tavola numero 3 registra le quantità di latte messe in commercio du¬ rante il periodo contabile 1957-1958. Abbiamo fatto figurare nella tavola anche la quantità presunta per il periodo 1964-1965 (i dati definitivi man¬ cano tuttavia), nonché le previsioni per il periodo 1965-1966. La tavola im¬ mediatamente seguente (numero 4) ritraccia l'evoluzione dell'effettivo di lat¬ tifere a contare dal 1957.

, Tavola 3 Andamento della quantità di latte posta in commercio Esercizio (10 novembre - 31 ottobre) 1957-1958 1958-1959 1959-1960 1960-1961 1961-1962 1962-1963 ,1963-1964 1964-1965 1965-1966

Quantità di latte commerciale *(in milioni di q) 21,6 22,3 23,3 22,6 23,3, 23,8 22,9 23,5 (stima) 24,0 (stima)

563 Tavola 4 Evoluzione dell'effettivo di lattifere (Rilevazione d'aprile) Anno 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Numero della vacche 891 300 900 600 916 000 940 000 943 000 950 000 918 000 897 000 920 000

Le cifre degli ultimi anni rivelano che la produzione di latte commer¬ ciale tende a crescere; vi sono state bensì alcune regressioni transitorie, ma vanno considerate normali, come imputabili unicamente alle condizioni atmosferiche. Le cifre dei periodi 1960-61 e 1963-64 sono state certamente determinate dai cattivi raccolti foraggeri; per il secondo dei detti periodi, l'inflessione del numero delle lattifere, consecutiva all'abbandono dell'eser¬ cizio bovino e alla prassi esclusiva dell'ingrasso, va ritenuta senz'altro di massimo momento.

Per i primi otto mesi del periodo 1964-65, le forniture di latte hanno su¬ perato del 7,4'per cento quelle del periodo parallelo dell'esercizio precedente.

Da allora, invero, la produzione lattiera ha progredito a ritmo molto meno accentuato; cionondimeno appare manifesto che le forniture di quel periodo erano state preventivate a un livello piuttosto basso, non essendosi tenuto nel debito conto l'importanza d'un buon approvvigionamento foraggero, sia quantitativo sia qualitativo, l'incidenza dei prezzi generalmente favorevoli dei foraggi concentrati, nonché l'effetto dell'impiego accresciuto dei succe¬ danei del latte e del miglioramento zootecnico delle mandre. L'accrescimento della produzione lattiera trova poi un'ulteriore cagione nell'estensione degli effettivi vaccini, estensione che sarebbe risultata ancora più accentuata qua-, lora la tendenza a incrementare l'ingrasso e la conduzione senza bestiame non si fosse così spiccatamente rivelata. La composizione dell'effettivo bovino secondo le categorie d'età porta a concludere che questa evoluzione conti¬ nuerà presumibilmente per tutto il periodo 1965-66. La documentazione già ora disponibile ci induce ad asserire che per detto esercizio bisogna mettere in conto addirittura un quantitativo di almeno 24 milioni di quintali di latte commerciale.

564 2. L'impiego del latte commerciale La tavola numero 5 fa risaltare come si articoli l'impiego del latte com¬ merciale. Per completezza, abbiamo registrato in essa anche lé cifre (stimate) dei periodi 1964-65 e 1965-66. , Occorre constatare innanzitutto che il consumo di latte fresco permane stabile. Il consumo di yoghurt, panna e altre specialità lattee resta in fase crescente. Va notato poi che la produzione casearia è venuta crescendo du¬ rante tutto il periodo 1963-64, nonostante delle forniture di latte commer¬ ciale notevolmente inferiori a quelle del periodo precedente. Anche qui dun¬ que l'evoluzione mantiene la sua tendenza. Il fatto che si fabbrichi più for¬ maggio che burro concretizza la massima generale posta a fondamento del regime di priorità nell'impiego del latte. Aggiungiamo che,, nella primavera del 1964, il margine di lavorazione casearia è stato aumentato, mentre veniva ridotto il prezzo di ritiro del burro. Il margine caseario è stato poi accre¬ sciuto di nuovo il 1° novembre 1965. Anzi, per meglio esplicitare l'impor¬ tanza della massima enunciata, abbiamo provveduto a prescrivere contem¬ poraneamente una rivalutazione del latte scremato. Questo modo di proce¬ dere è puntualmente conforme alle finalità del piano burro-formaggio. La tavola móstra infine come una diminuzione o un accrescimento della produ¬ zione del latte commerciale si rifletta immediatamente sulla produzione del burro.

Tavola 5 Impiego del latte commerciale per periodo contabile Periodo

Latte di consumo Gioddo, specialità di ' latte fresco . . .

Panna di consumo e da caffè . .....

Formaggio . .

Conserve lattee ...

Burro ......

Latte commerciale, totale 1 2

19571958

19581959

1959- I960- 1961-' 1962- 1963- 1964- 19651960 1961 1962 1963. 1964 1965 1 1966 1 (in milioni di q)

ì } 7,0 J

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,7

6,7

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

1,1 7,3 0,6 5,6

1,2 7,6 0,6 5,9

1,3 7,9 0,7 6,3

1,5 7,9 0,8 5,3

1,6 7,9 0,8 5,8

1,7 8,1 0,8 6,0

1,8 8,35 0,85 4,6

1,8 8,1 2 0,9 5,4

1,9 8,7 0,9 5,2

21,6 22,3 23,3 22,6 23,3' 23,8 22,9 23,5 24,0

Stima.

...

La produzione reale raggiungerà almeno quella del precedente esercizio.

La questione della vendita del burro e del formaggio richiede di essere ulteriormente esaminata e noivvi dedicheremo più sotto altri commenti. CoI

565 minciamo col dare una tavola (numero 6) la quale evidenzia l'andamento del consumo di burro in questi ultimi anni.

Tavola 6 Consumo di burro per periodo contabile (1° novembre - 31 ottobre) 1957- . 19581958 1959

1959- 1960- 1961- 19621960 1961 1962 1963 (Vagoni da 10 t.)

19631964

Consumo totale . . . . . . 3346 3397 3590 3830 3700 3800 3930 di cui: Burro speciale. . 1617 1554 1577 1643 1571 1649 1719 Burro da cucina fresco a prezzo ridotto . .... . 655 805 957 1039 1138 1149 1186 Burro fuso 82 76 70 211 86 82 77 Si può inferire da questa tavola che nel 1963-64, il consumo di burro è ulteriormente aumentato di 130 vagoni, vale a dire del 3,4 per cento, relati¬ vamente all'esercizio precedente. Analogo fenomeno per i primi 8 mesi del¬ l'esercizio 1964-65, relativamente al periodo parallelo del precedente eserci¬ zio, solo che qui l'indice d'incremento appare un po' minore (appena legger¬ mente superiore all'I per cento). Questi aumenti sono dovuti precipuamente al burro speciale, il quale influenza favorevolmente il conteggio lattiero per il fatto che meno burro deve essere declassato. Per contro, l'aumento del consumo di burro a buon mercato è venuto notevolmente inflettendosi. La regressione dello smercio del burro fuso, il cui prezzo è considerevolmente ridotto, dovrebbe essere in parte attribuita al mutamento delle abitudini alimentari.

L'evoluzione generalmente favorevole dello smercio del burro a con¬ tare dall'esercizio 1962-63 sembra dover trovare le sue ragioni anche nella intensità della pubblicità nonché nel fatto che gli aumenti del prezzo di base del latte, decisi durante la validità del decreto sull'economia lattiera, noni sono generalmente stati trasferiti sul prezzo finale del prodotto. Le buone condizioni di reddito della popolazione hanno contribuito anch'esse a que¬ sto favorevole risultato. E proprio quest'ultimo fattore ci induce a sperare che gli aumenti di prezzo, legati al rincaro del latte decretato il 1° novembre 1965,( non avranno l'effetto di frenare le vendite di burro.

Quanto al consumo di formaggio, va constatato che la tendenza alla di¬ minuzione, evidenziatasi in tutti questi ultimi anni per le specialità indigene Foglio Federale, 1965, Voi. Ili

,

.

38

566 a pasta dura, non si è più rivelata a contare dal periodo 1963-64. La tavola numero 7 mostra che le vendite interne: delle forme delle sorte dette «della Unione» hanno superato in modo spiccato, nel 1963-64, il livello raggiunto durante il periodo precedente; e quest'aumento si è mantenuto nel periodo 1964-65.

Tavola 7 Smercio interno di forme ad opera dell'Unione per il commercio caseario Esercizi Quantità (10 agosto-31 luglio) (vagoni) 1957-1958 1635 1958-1959, 1468 1959-1960 . 1616 1960-1961 1683 1961-1962 1679 1962-1963 1575 1963-1964 1619 1964-1965 ' 1733 Da qualche anno i consumatori domandano sempre maggiormente for¬ maggi di pasta semi-dura; agevoli al taglio, specialmente appenzellesi. I for¬ maggi svizzeri di pasta molle, benché in aspra concorrenza con analoghi prodotti stranieri meno cari, registrano nondimeno1 un incremento delle vendite.

, Quest'evoluzione così favorevole dello smercio caseario, analogamente a quanto si è detto per il burro, è senz'altro dovuta a uno studio più attento del mercato, a una pubblicità più intensa, nonché al fatto di non aver tra¬ slato sui prezzi al minuto del formaggio le maggiorazioni del prezzo di base del latte, messe in atto a contare dal 1° novembre 1962 e dal 1° aprile 1964.

L'ultimo aumento, quello del 1° novembre 1965 non dovrebbe, essendo estre¬ mamente modesto, modificare sensibilmente la situazione descritta.

, Durante l'esercizio 1963-64 (esercizio dell"Unione) le esportazioni di formaggi svizzeri di pasta dura sono aumentate dell'I,3 per cento sino a rag¬ giungere i 2623 vagoni da 10 tonnellate. Stante la rarefazione dell'offerta sul mercato internazionale, il nostro Paese ha avuto modo di esportare for¬ maggio in quantità ancora maggiore e a prezzi migliori. Gli Stati della CEE hanno assorbito il 79,6 per cento di queste nostre vendite e quelli dell'AELS solo il 3,4 per cento. Il nostro maggior cliente extraeuropeo sono gli SUA (13 per cento). Comparando fra loro gli esercizi 64-65 e 63-64, si constata

567 che il volume delle esportazioni di formàggi di pasta dura è ulteriormente aumentato del 5,1 per cento, così da toccare i 2758 vagoni; il cedimento mo¬ mentaneo verso la fine del 1964 potè infatti essere compensato durante il 1965. Nel 1964 abbiamo esportato più formaggio in scatola e in pani.

C. Commercio estero di latte e latticini La più recente evoluzione del nostro commercio estero lattiero è illu¬ strata nella tavola che diamo qui appresso (tavola numero 8).

Prescindendo dagli acquisti di burro all'estero (utili principalmente co¬ me fonte d'introiti da usare poi per delle riduzioni sui prodotti lattieri, intese a favorirne lo smercio [art. 26 della legge sulla agricoltura]), vediamo che il volume delle importazioni, espresso in latte fresco, è aumentato dell'82,4% per cento fra il 1960 e il 1964. Ciò è segnatamente dovuto al fatto che i prodotti lattieri esteri sono offerti a prezzo meno elevato e consentono gene¬ ralmente un miglior margine commerciale; ne consegue una maggior diffi¬ coltà di smercio dei prodotti indigeni.

La tavola numero 8 rileva l'andamento delle importazioni. Relativa¬ mente al 1963, l'esercizio 1964 si caratterizza per un notevole accrescimento dell'importazione di burro, il quale riflette direttamente la diminuzione della produzione lattiera durante i semestri invernale ed estivo 63-64, e delle im¬ portazioni di formaggio (10 per cento).

Fra il 1960 e il 1964, le vendite all'estero di-prodotti lattieri non hanno seguito, proporzionalmente, il ritmo delle importazioni: le prime, tradotte in latte fresco, sono aumentate del 7,3 per cento mentre le seconde, come l'ab¬ biamo detto, sono aumentate dell'82,4 per cento. Lo stesso fenomeno ri¬ sulta dalla comparazione delle cifre assolute; anche qui si constata che le esportazioni sono progredite assai meno delle importazioni, il che è illustrato chiaramente dalla diminuzione dell'eccedenza d'esportazione. Data questa situazione, è interessante vedere specialmente, in che misura la Confedera¬ zione possa influire sull'evoluzione del commercio estero dell'economia lat¬ tiera.

Tavola 8 N. tariffa doganale 0402.10: 0402.30: 0404.10/14: 0404.28: 0404.30:

0402.10: 0402.20: 0402.30: 0403.10: .

0404.10/14: 0404.22/28: 0404.30:

Bilancia del commercio lattiero estero 1961 I960 vagoni vagoni Prodotti esportati, di cui: latte in polvere .

latte condensato o sterilizzato . . . . . . . . .

formaggio a pasta molle . . .

formaggio a pasta dura . . .

. .

formaggio in scatola o pani .

. .

x Totale esportazione , espresso in milioni di quintali di latte fresco · .

525 413 2 2320 672

Prodotti importati, di cui: latte in polvere panna, anche in polvere . .

latte concentrato . . . ... . . . . .

burro .

formaggio a pasta molle formaggio a pasta dura ...........

formaggio in scatola o pani ...

Totale importazioni, espresso in.milioni di quintali di latte fresco .

. .

211 12 573 35 234 401 35

505 552 2 2518 699

3,96

19 vag

51 41

249 63

4,18

4,

2

.399 2 15 680 600 244 503 42

627 .27 429 361 271 570 55

1,22 1,08

2,83 1,33

2, 1

Eccedenza esportazioni, espresso in milioni di quintali' di latte fresco . . .

2,74 1,35 1, idem, ma senza il burro .

2,88 2,85 2,7 1 Senza le forniture alle opere assistenziali.

2 Di cui, latte scremato in polvere (vagoni) 1960: 0,5; 1961: 121 ; 1962:425; 1963: 253; 1964: 8 1° semestre 1965: 567.

3 Eccedenza importazioni. .

569 D. Misure di politica commerciale nel settore lattiero 1. Difesa e incremento dello smercio estero tradizionale Il volume del nostro smercio caseario estero, come abbiamo sottoli¬ neato nei due precedenti capitoli, si è non soltanto mantenuto ma anche al¬ cun poco incrementato nonostante l'asperrima concorrenza incontrata sul mércato mondiale sia quanto a qualità sia quanto a prezzo. Questo buon successo è dovuto al fatto che il nostro prodotto permane pur sempre di qualità superiore e pertanto continua a godere, all'estero, di grande rino¬ manza. Va notato che questo potenziamento dello smercio estero è da ascri¬ vere precipuamente ad un guadagno di favore del nostro prodotto presso i Paesi della CEE.

Dopo l'entrata in vigore (1° novembre 1964) del disciplinamento comu¬ nitario CEE per il mercato lattiero-caseario, non pochi dei nostri prodotti lattieri han però dovuto affrontare condizioni di smercio drasticamente mu¬ tate: ai vecchi accordi bilaterali coi singoli Stati si sostituiva, per tutta l'area del MEC, un ordinamento unitario gravante le importazioni in tutta quella notevole misura che rimaneva consentita dagli impegni assunti dalla Comunità nel quadro del GATT. S'elevava così tùtt'un sistema protettivo, incentrato sulla massima del prelievo compensativo, destinato ad annullare lo scarto frä i prezzi voluti all'interno ed il prezzo più basso praticato al¬ l'estero. Questo nuovo ordinamento comunitario, come mostreremo anche oltre, si pone ovviamente come un gravissimo ostacolo al nostro smercio tra¬ dizionale, segnatamente allo smercio deh formaggio fuso e dei latti dietetici in polvere.

Per somma fortuna i prodotti lattieri di maggiore esportazione (formaggi in forme, emmental, groviera e sbrinz) non sono colpiti dal prelievo com¬ pensativo, chè già durante i negoziati tariffari del 1960/61, condotti nel qua¬ dro del GATT,' la Svizzera aveva ottenuto che la CEE applicasse un dazio' specifico di 15 unità di computo (1 UC = 1 $ SUA) per i tre suddetti formag¬ gi; gli Sati della Comunità adattarono dunque via via i loro dazi, secondo la sequenza cronologica stabilita dalle autorità comunitarie. Questo dazio spe¬ cifico, ancorché si sia tradotto, per i formaggi esportati in Italia, in un onere suppletivo, ha però rappresentato una liberazione da ogni aggra¬ vio per le nostre esportazioni
verso il Benelux e la Francia ed una dimi¬ nuzione per quelle verso la Germania federale. Tutto ben ponderato, pos¬ siamo quindi asserire che questo regime daziario costituisce, per i tre for¬ maggi in parola, una validissima garanzia di mantenimento del nostro smer¬ cio tradizionale nei Paesi della Comunità. Questo regime ha dunque fatto argine al summenzionato disciplinamento, comunitario del 1964 e, per ri¬ flesso, ci consente di proseguire la nostra tradizionale politica liberale ri¬ spetto alle importazioni di formaggio, che ci giungono, per oltre l'80%, dai paesi della CEE. ,

570 Per contro il disciplinamento comunitario, col sistema degli ingenti pre¬ lievi compensativi, inceppa considerevolmente le nostre esportazioni di for¬ maggio fuso, specie verso l'Italia, nostro massimo cliente (nel 1964, il 26,5% di tutte le nostre vendite). Prima di detto disciplinamento, prescindendo dal¬ la liberazione delle importazioni casearie, decretata nel 1950, l'Italia, nei ne¬ goziati del GATT del 1958, aveva consentito alla Svizzera, in compenso di talune concessioni doganali, un vantaggioso consolidaménto tariffario, per il formaggio fuso, dell'I 1% sub n. 31 ex c della vecchia tariffa italiana. Ma siccome . frattanto l'attuazione del mercato comune aveva costretto i sei Paesi partecipanti (tra cui l'Italia) ad adattare le loro tariffe nazionali al¬ la tariffa comunitaria, fu giocoforza riaprire i negoziati in seno al GATT (e s'ebbero appunto quelli summentovati del 1960/61 con la CEE come ta¬ le) per ricercare il modo di compensare, mediante accomodamenti daziari nella tariffa comunitaria, la perdita delle agevolezze già ottenute nei nego¬ ziati coi singoli Stati e già recepite nelle loro tariffe nazionali.

Orbene, i negoziati del 1960/61, se consentirono di salvaguardare i suc¬ citati formaggi in forme, non consentirono invece di raggiungere alcun con¬ solidamento tariffario per il formaggio fuso, la CEE non essendosi voluta dipartire dal principio di riservarsi, in questo settore/piena libertà d'azione.

Per questo atteggiamento preclusivo della CEE, il disciplinamento comuni¬ tario messo in vigore nel 1964 per tutte le voci doganali non consolidate è . venuto a colpire con pieno rigore le nostre esportazioni di formaggio fuso.

Il prelevamento compensativo, previsto dal disciplinamento comunita¬ rio, è calcolato sul corso mondiale d'un formaggio tipico (il «gouda») che però non è usato dalla nostra industria del formaggio fuso. Il prelevamento così calcolato grava poi tutti i formaggi fusi, indipendentemente dai costi di fabbricazione; quest'applicazione indiscriminata fa si che i nostri pro¬ dotti, di costosa preparazione, risultino gravati, alla vendita in Italia, d'un onere che tocca addirittura il 44% sul valore. Certo anche i prodotti te¬ deschi concorrenti sono colpiti sul mercato italiano, ma d'un onere già in ori¬ gine minore e, per di più, vieppiù decrescente col
progredire dell'integrazione nel quadro della CEE; la concorrenza che essi fanno ai nostri prodotti (sui quali l'onere, non appartenendo noi alla CEE, rimarrà costante) diverrà quindi in breve insostenibile. Per questo ci è apparso urgente di ottenere, per i nostri formaggi fusi, un regime meno gravoso e, conseguentemente, ab¬ biamo rivolto diverse istanze orali e scritte alla CEE, talune di esse di carat¬ tere preventivo essendo state indirizzate già nella primavera del 1964, allor¬ ché il nuovo disciplinamento comunitario si profilava soltanto come una minaccia (esso fu attuato, già l'abbiamo detto, solo nel novembre di quel¬ l'anno). Ma la crisi sopravvenuta nella CEE a fine giugno 1965 rese impossibile la trattazione delle nostre istanze e, di fatto, non abbiamo a' tutt'oggi ricevuto alcuna risposta definitiva. Essenzialmente le nostre istanze tendono a ottenere che la CEE abbia a calcolare il prelevamento com-

571 pensativo sui nostri formaggi fusi non già in base al corso del gouda (da noi non usato) ma bensì in base al corso mondiale dell'emmental, da noi effettivamente impiegato nella preparazione delle nostre sorte tradizionali di formaggi fusi, per le quali non abbiamo alcuna difficoltà a fornire le dovute garanzie d'autenticità.

Di massima la situazione si presenta in modo analogo quanto ai latti dietetici in polvere, esportati specialmente in Francia. Dal 1960 al 1964 le nostre vendite a questo paese hanno toccato in media le 3 mila tonnellate all'anno. A contare dall'entrata in vigore del disciplinamento comunitario, questo alimento per lattanti trovasi gravato d'un dazio tanto elevato d'averne fòrtemente accresciuto il prezzo di vendita e conseguenteménte d'averne pressoché annullato le capacità concorrenziali sul mercato francese. Infatti innanzi il 1° novembre 1964, i dazi francesi riscossi su questa derrata erano del 23 per cento del valore, mentre, dopo l'entrata in vigore del disciplina¬ mento comunitario, il prelevamento compensativo può ascendere sino al 49 per cento secondo il tenore di lipidi e il prezzo del prodotto. L'aliquota del prelevamento si basa inoltre sui dati calcolati per la polvere di latte ordina¬ rio, d'uso industriale, del tenore sino a 26 per cento di materie grasse sulla sostanza secca, venduta in imballaggi commerciali usuali, mentre i latti dietetici in polvere devono sodisfare ad esigenze molto più drastiche quanto alla qualità della materia prima, ai metodi di fabbricazione e ai si¬ stemi d'imballaggio. Stiamo ora cercando d'ottenere una riduzione delle ta¬ riffe applicabili col far sussumere il prodotto sotto una nuova voce doganale speciale.

Le difficoltà incontrate, a contare dal 1° novembre 1964, dalle nostre esportazioni di formaggio fuso e di latte dietetico in polvere verso i paesi del MEC non si sono ancora tradotte in una diminuzione del volume delle ven¬ dite. Ciò grazie al fatto che i fabbricanti svizzeri hanno messo in opera in-, genti mezzi' finanziari per salvaguardare i loro mercati in detti paesi; ma è più che mai urgente d'arrivare a stabilire degli accordi sodisfacenti con la CEE, in quanto l'assegnamento di sussidi federali suppletivi per l'esporta¬ zione non può in nessun caso porsi come una soluzione durevole.

2. Regime delle importazioni
Abbiamo già rilevato qui innanzi che gli acquisti di latticini esteri in concorrenza con la nostra produzione indigena sono globalmente aumentati in modo netto a contare dal 1960. Occorre in particolare segnalare l'accresci¬ mento continuo delle importazioni casearie, della polvere di panna e del latte scremato in polvere (tavola no. 8). Dal 1960 al 1964 gli acquisti di formaggi di pasta dura sono aumentati del 92 per cento, raggiungendo in cifre asso¬ lute l'ingente quantità di 768 vagoni da 10 t. mentre i formaggi di pasta

572 molle, durante lo stesso periodo, si comportarono in modo analogo, regi¬ strando tuttavia un indice d'accrescimento meno spiccato (del 32% soltanto).

Le ragioni di questo andamento si ritrovano nel fatto che taluni paesi pro¬ duttori si sforzano, mediante l'assegnazione di consistenti premi d'esportazio¬ ne, d'offrire i propri prodotti a prezzi notevolmente inferiori, ciò che con¬ sente ai nostri commercianti maggiori margini di profitto. Per questa ragione i produttori non cessano dal proporre l'adozione di misure di contènimento delle importazioni. Se non che è escluso che noi si possa mai pensare a delle restrizioni quantitative in questo campo, in quanto precisi obblighi da noi assunti verso l'OCSE e il GATT ci dettano per contro una politica di progressiva liberazione degli scambi internazionali. Gli altri provvedi¬ menti concepibili per infrenare le importazioni casearie, non si rilevano, nem¬ meno essi, opportuni data l'importanza assunta, nell'ambito della nostra eco¬ nomia lattiera, e nelle attuali condizioni del mercato, dagli sbocchi commer¬ ciali tuttora aperti all'estero per questo prodotto. Spetterà comunque alle autorità di vigilare con cura assidua sull'andamento delle importazioni ca¬ searie e particolarmente sulle fluttuazioni dei prezzi dei formaggi importati, nonché sull'incidenza dei premi d'esportazione lautamente assegnati dai paesi esportatori.

Per contro facciamo nostra la proposta di recepire nel nuovo decreto sull'economia lattiera le disposizioni che, a contare dal 1° novembre 1959, consentono la riscossione di soprapprezzi sulla panna e la polvere di panna importate. Si constata infatti che gli arrivi di prodotti a base di panna ten¬ dono ad enfiarsi, ancorché trattisi per ora quasi esclusivamente di prodotti a base di polvere di panna. La legge sull'agricoltura offre le basi legali per gravare di soprapprezzi il latte condensato e la polvere di latte scremato di origine straniera e per stabilire un adeguato sistema di ritiro della polvere di latte intero. A contare dal 1° maggio, 1961 è stabilito, ai fini d'un avvalo¬ ramento del latte quanto possibile razionale ed economico, che la merce in¬ digena sia ritirata in una proporzione di 2 a 1 rispetto alla merce estera.

I disposti attuati mediante il decreto sull'economia lattièra 19.62 ed intesi alla riscossione
del soprapprezzo sui gelati, ritenevano un carattere piuttosto preventivo, motivato dall'incremento massiccio della loro importazione fra il 1958 e il 1961. Diverse ragioni di politica commerciale, nonché il recedere dell'importazione, ci hanno però dissuasi dal metterli in pratica. Comunque noi proponiamo di riprenderli nel nuovo testo di decreto, dato che, durante i 5 anni di validità del medesimo, la situazione di questo particolare settore potrebbe di nuovo mutare e richiedere veramente l'applicazione dei provve¬ dimenti in parola; 3. Riassunto ~ Ben sovente risulta arduo di'assicurare efficacemente, sul piano degli scambi economici internazionali, il mantenimento delle proporzioni deside-

573 rate dai produttori indigeni, senza nuocere agli interessi generali dell'econo¬ mia o addirittura agii interessi generali dell'agricoltura stessa. Gli sforzi fatti per rafforzare la cooperazione economica internazionale, segnata: mente mediante l'abbattimento delle barriere doganali e degli ostacoli al¬ l'importazione, son lungi dal facilitare il compito di proteggere adeguata¬ mente il settore lattiero. Ma questa adozione di un regime vieppiù liberali¬ stico, se ha favorito le importazioni, ha però anche largamente approfittato alle nostre correnti di smercio lattiero,all'estero. Quantitativamente il com¬ mercio lattiero estero svizzero (prescindendo dal burro) continua pur sem¬ pre, come l'abbiamo detto qui sopra, a registrare massicce eccedenze delle esportazioni, le quali ritengono un'importanza essenziale per tutta la nostra economia lattiera che è appunto, e ciò non va dimenticato, orientata verso l'esportazione. La salvaguardia dei nostri interessi richiede dunque sempre un'estrema prudenza nell'applicazione dei diversi provvedimenti di politica commerciale internazionale. Resta comunque assodata l'assoluta necessità di continuamente sorvegliare le fluttuazioni della nostra bilancia commer¬ ciale nel settore lattiero, così da essere ognora in grado di intervenire, ove occorresse, mediante i provvedimenti più opportuni.

E. Probabile evoluzione della produzione di latte commerciale e delle condizioni di smercio del latte e dei latticini 1. Probabile evoluzione della produzione di latte commerciale Nel bilancio di previsióne per il periodo contabile 1964/65, la produ¬ zione di latte commerciale è stata valutata a 23,5 milioni di quintali. In realtà, però, essa eccederà il quantitativo preconizzato e raggiungerà i 24,2 milioni di quintali circa. Ciò dimostra che è difficile stabilire in anticipo la produ¬ zione di latte commerciale, anche se soltanto approssimativamente per un anno. Oltre al numero delle vacche lattifere e alla produzione per capo, la evoluzione dipende da altri fattori, difficilmente valutabili, quali il foraggia¬ mento cori concentrati e succedanei del latte, il consumo di latte nell'econo¬ mia domestica e nella stalla, le possibilità d'estensione della campicoltura per una conduzione aziendale senza bestiame, e, infine, il rendimento della produzione lattiera. Nè sono trascurabili la tenuta di bestiame per scopi di ingrasso e l'influsso esercitato dalla quantità e dalla qualità del foraggio greggio. Fluttuazioni annuali della produzione di latte commerciale fino ad un milioni di quintali sono perciò pienamente possibili.

Negli anni venturi sarà d'uopo attendersi un certo incremento della quantità di latte commerciale, e ciò in conseguenza del miglioramento pro¬ duttivo, auspicato attraverso la selezione del bestiame, come anche per ef-

574 fetto di un foraggiamento più razionale. D'altro canto, il minor consumo di latte nell'economia domestica e stabulare dei produttori contribuirà ad ac¬ crescere relativamente la quantità del latte messo in commercio. Siffatte tendenze all'incremento sono però contrastate da evoluzioni opposte, quali la contrazione del terreno adibito a coltura, l'ingrassamento di bestiame o la conduzione aziendale senza bestiame. Ove sia tenuto conto di queste circo¬ stanze, è lecito affermare che la quantità di latte commerciale subirà ancora un aumento nel prossimo avvenire. La questione concernente le possibilità future di collocamento del latte e dei latticini riveste pertanto un'importanza di primo piano.

ì

2. Probabile evoluzione della domanda di latte e latticini Fare una previsione sull'evoluzione futura delle condizioni idi smercio del latte e dei latticini è un'operazione che implica difficoltà di varia natura.

Infatti, l'evoluzione della domanda presuppone determinate condizioni, se¬ gnatamente per quanto attiene al grado di occupazione, al potere d'acquisto . del reddito conseguito per prestazioni di lavoro, all'aumento della popola¬ zione, alle condizioni di smercio all'estero e alla relazione tra il prezzo del latte e dei latticini e quello dei prodotti che li sostituiscono. Alla formazione del reddito dovrebbe pertanto essere attribuita la più grande importanza.

.L'evoluzione degli usi ha segnato, negli ultimi anni, uno spostamento dai beni tradizionali del fabbisogno quotidiano ai prodotti speciali, relativa¬ mente più cari, soliti al consumatore in condizioni più agiate. Si denota, in, fatti, uno spostamento della domanda dal latte aperto a quello pastorizzato, a prezzo più elevato, evoluzione, questa, che dovrebbe mantenersi ulterior¬ mente se le condizioni di reddito rimangono buone. Considerate le varie tendenze, in parte antagonistiche, è difficile stabilire come sarà la fu. tura evoluzione dello smercio della produzione complessiva di latte di con¬ sumo; Gli interessati al collocamento del latte dovranno quindi mettere tutto in atto, nel loro proprio tornaconto, pur di fornire ai consumatori un latte di qualità irreprensibile e far sì che l'alto valore nutritivo e fisiologico di questo alimento abbia sempre la priorità. Nè vorremmo, qui, tralasciare il , crescente interesse dimostrato dai consumatori per le specialità a base di latte, quali la panna e la crema per caffè, lo yoghurt, la panna ghiacciata (Ice-cream), eccetera. Per i prossimi anni bisognerà aspettarsi un ulteriore incremento del consumo di dette specialità, le quali, d'altronde, possono es¬ sere smerciate a prezzi che coprono i costi. Per quanto concerne, invece, il latte di consumo, la cassa di compensazione dei prezzi dei latte e dei latticini paga ancora talune indennità. Siffatte prestazioni -- indipendentemente dai contributi federali alle spese cagionate dal latté di soccorso, contributi che vanno mantenuti ancora per un tempo limitato -- cesseranno alla fine del

575 1965 in conseguenza della soppressione della cassa di compensazione. Rin¬ viamo, in proposito, al nostro messaggio del 4 giugno 1965 concernente i contributi della Confederazione alle spese per il latte di soccorso.

Quanto al collocamento del burro, il grado di saturazione non è ancora raggiunto. Óve le condizioni di reddito si mantengano buone, v'è da supporre che l'evoluzione del consumo rimarrà favorevole anche nei prossimi anni.

A causa dei divari notevoli esistenti tra il prezzo del burro e quello dei grassi vegetali, sarà impossibile, anche in avvenire, che il burro possa essere venduto ad un prezzo che copra le spese. Questa situazione cagionerà ovvia¬ mente delle perdite. D'altro canto, non si può dire, oggi, se i futuri aumenti del prezzo base del latte potranno o no essere traslati sul prezzo del burro al minuto. Poiché le fluttuazioni della produzione indigena di latte agiscono innanzi tutto sulla fabbricazione di burro, dovremo attenderci, come nel passato, a spese di collocamento che potranno variare fortemente da un anno all'altro. Queste potranno nondimeno essere globalmente ridotte se, giu¬ sta il piano burro/formaggio, sarà fabbricato maggiormente formaggio di buona qualità.

Il collocamento, all'estero, di conserve indigene di latte implica lo stanziamento di sussidi per la riduzione del prezzo, mentre la loro vendita nel paese avviene generalmente a prezzi che coprono i costi.

Per quel che concerne l'utilizzazione del latte commerciale sotto forma di formaggio, va osservato che la vendita, nel paese, di questo prodotto non copre compiutamente il prezzo di costo. Al riguardo, vorremmo soltanto ri¬ cordare gli aumenti del prezzo base del latte, decisi a decorrere dal 1° no¬ vembre 1962, e non traslati sul prezzo al minuto, aumenti dell'ammontare fino a 6 centesimi il kg/1. Il collocamento, in Svizzera, del formaggio indi¬ geno e lo sfruttamento delle possibilità di smercio che ancora sussistono ca¬ gioneranno spese notevoli anche in avvenire. La riduzione dei prezzi dovrà ancora essere mantenuta per il cosiddetto formaggio da cucina e per quello inadatto, come materia prima, alla fusione e pertanto destinato alle fab¬ briche di formaggio in scatola. Poiché le spese e i prezzi del formaggio sono solitamente più alti da noi che non sui mercati esteri, l'esportazione del nostro
formaggio è possibile, in generale, soltanto con il pagamento di sov¬ venzioni.

Sia per la vendita nel paese, sia per quella all'estero, la qualità del for¬ maggio riveste sempre una grande importanza. Quanto più essa è elevata, tanto maggiori sono i ricavi délai vendita e, conseguentemente, minori le spese di collocamento. È quindi importante che anche i provvedimenti intesi a migliorare la qualità siano mantenuti, anche in avvenire, giacché quest'ulti¬ ma determina il volume delle vendite. Non vogliamo, all'occorrenza, soltanto pensare al collocamento nei paese, dove alla qualità si attribuisce un ruolo di preminenza, bensì anche alle esportazioni, visto che nelle attuali condizioni

576 del mercato internazionale le possibilità di collocamento del nostro formag¬ gio sono buone. L'evoluzione delle nostre vendite all'estero e il ricavo che da esse proviene ne danno la prova.

È accertato il fatto che i paesi che dispongono di un vasto assortimento di formaggi ne consumano molto, e ciò anche perchè la domanda ne è sti¬ molata. Ove sia tenuto conto di questa circostanza, il consumo pro-capite potrà essere mantenuto ad un livello elevato. L'ampliamento della gamma dei prodotti e il miglioramento della qualità contribuiscono all'incremento degli acquisti e mantengono efficienti le possibilità di concorrenza rispetto ai prodotti importati. Siccome non tutte le possibilità di collocamento sono esaurite, v'è da aspettarsi che le cerchie interessate al settore e quelle che si occupano dello smercio del latte compiono ulteriori sforzi al riguardo.

3. Studio dei mercati e pubblicità

.

La politica di assortimento, per un prodotto, non basta, ovviamente, a determinare la tendenza del mercato; molti altri fattori assumono ruoli im¬ portanti, tra cui la mercatistica, che presuppone, però, uno studio ade¬ guato. Una pubblicità efficace è concepibile soltanto se il mercato,' al quale essa è rivolta, è conosciuto fino nei suoi particolari. Uno studio dei mercati e una pubblicità intensamente condotta contribuiranno, in forma sostanziale, ad assicurare e a migliorare le possibilità di smercio del latte e dei latticini. I provvedimenti applicati fino ad oggi in questo settore vanno quindi mantenuti ed intensificati nel caso in cui le circostanze lo esigano.

L'iniziativa in proposito spetta, in primo luogo, alle associazioni dei produt, tori e dei commercianti. La Confederazione continuerà essa pure a sostenere convenientemente i provvedimenti di cui si tratta.

Lo studio dei mercati non giova però soltanto alla pubblicità. Esso è parimente uno strumento che deve permettere di adeguare la produzione . alle possibilità di collocamento. Ciò vale, in generale, per i prodotti agricoli e segnatamente per quelli dell'economia lattiera, la quale, in avvenire, dovrà dar prova di una più rapida capacità d'adattamento. II. fatto di conoscere le tendenze, a breve o lunga scadenza, del mercato può attenuare il pericolo ' di decisioni irrazionali e diminuire, in tal modo, i rischi del commercio. An¬ che per questa ragione è giustificato l'impiego di mezzi finanziari per lo stu¬ dio della situazione economica del mercato.

F. Le perdite dovute al collocamento e la loro copertura La tavola n. 9 fornisce degli schiarimenti sulle spese sostenute per il collocamento dei latticini dopo il periodo contabile 1961/62 e su quelle com¬ putate per gli esercizi 1964/65 e 1965/66.

577 Tavola 9 Spese dovute al collocamento dei latticini e spese complessive del conto latte (in milioni di franchi)

Collocamento burro . . . .

Collocamento formaggio . . .

Collocamento conserve di latte .

Spese dovute al collocamento di latticini Contributi alle spese dei tenutari di bestiame bovino nelle zone di montagna ......

Contributi alle spese degli ingras¬ satori di vitelli fuori delle regioni di montagna . . .

Spese per la determinazione dei produttori che forniscono latte in eccedenza . .

. . .

Periodi contabili 1 1961-62 1962-63 44,362 56,151 43,417 59,374 0,755 1,155

Preventivi 2, 3 1963-64 1964-65 1965-66 44,240 60,0 66,3 66,051 87,7 98,8 1,505 · 2,3 2,5

88,534

116,680

111,796

150,0

167,6

18,969

*19,301

18,635

--

--

0,159

0,377

0,4

0,4

--

--

--

-- 168,0

-- 0,277

Totale delle spese . . .

di cui: -- nel paese a. per latticini .

b. per altri . .

107,780

136,140

130,808

150,4

50,248 19,107

67,218 19,460

57,316 19,012

86,8 0,4

99,6 0,4

Totale -- all'esportazione . . . . .

69,355 38,425

86,678 49,462

76,328 54,480

87,2 63,2

100,0 68,0

1 2 3

Queste cifre sono tratte dal conto di Stato degli anni 1962, 1963 e 1964.

Escluso l'aumento del prezzo base del latte con decorrenza dal 1° giugno 1965.

Conformemente al nostro messaggio del 19 ottobre 1965, concernente il pre¬ ventivo della Confederazione Svizzera per il 1966, tenuto conto dell'aumento del prezzo base del latte con effetto dal 1° novembre 1965.

Quanto al periodo contabile 1964/65, va aggiunto, a titolo completivo, che le spese totali per il collocamento della produzione di latte commerciale si fondano su un quantitativo valutato, per detto periodo, à 23,5 milioni di quintali (cfr. le tavole 3 e 5). Le spese iscritte nel bilancio di previsione per la garanzia del prezzo del latte non sono più bastevoli oggigiorno in quanto, come già menzionato, la produzione risulta aumentata e nella nostra deci¬ sione sul prezzo del latte, del 1° giugno 1965, abbiamo disposto che l'au¬ mento di un centesimo del prezzo base del latte non venga traslato sul prezzo

578 del burro, del formaggio e, in parte, su quello delle conserve di latte (art. 11 del decreto sull'economia lattiera 1962). Questo aumento del prezzo base del latte farà enfiare di 14 milioni di franchi, circa, le spese annuali. Per i mesi rimanenti del periodo contabile 1964/65, le perdite dovute all'avva¬ loramento segneranno, è vero, un aumento di lieve entità.

Comparando le spese derivanti dall'avvaloramento dei latticini, di cui alla tavola 9, con il provento delle tasse e dei supplementi, specificato nella tavola 2 (senza deduzione degli importi versati alla cassa di compensazione dei prezzi del latte), emerge la somma che le misure finanziarie completive, decise dalla Confederazione a favore dell'economia lattiera, dovranno pro¬ curare perchè i produttori di latte commerciale ottengano, per il loro latte, un prezzo base che copra le spese di costo (tavola 10).

Tavola 10 1961-62 Spese dovute al collocamento di latticini nel paese . .

./. Tasse e supplementi di prezzo, conformemente alla legge sull'agricoltura Totale dei fondi da procurare 1 2 a

Periodi contabili 1 Preventivi 2, 3 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 In milioni di franchi

,50,248

67,218

57,316

86,800

99,600

41,668

43,119

67,408

51,615

52,815

8,580

24,099

--

35,185

46,785

Queste cifre sono tratte dal conto di Stato degli anni 1962, 1963 e 1964.

Escluso l'aumento del prezzo base del latte con decorrenza dal 1° giugno 1965.

Conformemente al nostro messaggio del 19 ottobre 1965, concernente il pre¬ ventivo della Confederazione Svizzera per il 1966, tenuto conto dell'aumento del prezzo base del latte con effetto dal 1° novembre 1965.

L'ammontare dei fondi da procurare, di cui alla tavola precedente, va¬ ria, negli ultimi anni, tra zero e una cinquantina di milioni di franchi. Senza i decreti sull'economia lattiera, i produttori di latte.commerciale avrebbero conseguito un minore introito che, secondo il periodo contabile, sarebbe stato.

in media di 4 centesimi per ogni kg di latte da trasformare. Ciò prova, in piena evidenza, come gli interventi presenti e futuri rispondano ad un biso¬ gno.

La tavola 11 fornisce degli schiarimenti sulla copertura delle spese deri¬ vanti dal collocamento dei latticini giusta l'ordinamento in vigore. I con¬ tributi alle, spese dei tenutari di bestiame bovino nelle regioni di montagna vi sono compresi, per quanto essi siano stati o saranno computati nel conto latte. Se i produttori hanno contribuito soltanto in minima parte alle perdite durante il periodo contabile 1963/64, ciò è dovuto alla produzione di latte

579 relativamente modesta e all'onere massiccio imposto alla Confederazione dall'articolo 11 del decreto sull'economia lattiera 1962.

Tavola 11 Copertura delle spese complessive Periodi contabili 1 Preventivi 3 1961-62 . 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 In milioni di franchi 1. Partecipazione dei produttori alle spese: -- nel paese -- all'esportazione 2. Introiti dovuti a tasse e a sup¬ plementi di prezzo, dedotte le somme pagate alla CCL . . .

3. Supplementi di prezzo sui foraggi .......

4. Entrate generali della Confede¬ razione: -- Sostituzione di fondi, sot¬ tratti al loro scopo, a favore della CCL ......

-- Sussidi di cui all'articolo 11 del decreto sull'economia lattiera 1962 -- Contributo della Confede¬ razione giusta gli art. 2 e 3 del decreto sull'economia lattiera .

Totale delle spese dovute al collocamento dei latticini .

-- Contributi alle spese dei te¬ nutari di bestiame bovino e degli ingrassatori di vitelli .

Ammontare dei fondi messi a disposizione dalle entrate generali della Confedera¬ zione

1 2 3

11,527 , 9,536

1,190

8,6

8,4

30,278

30,148

56,111

42,0

53,3

7,303

--

--

--

--

11,658

14,390

15,074

10,0

--'

--

15,976

34,660

55,0

72,1

28,345

46,629

4,761

34,4

33,8

40,003

76,995

54,395

99,4

105,9

18,669

19,461

19,012

0,4

0,4

58,672

96,456

73,507

99,8

106,3

Spese complessive 107,780" 136,140 130,808 150,4

168,0

Queste cifre sono tratte dal conto di Stato degli anni 1962, 1963 e 1964.

Escluso l'aumento del prezzo base del latte con decorrenza dal 1° giugno 1965.

Conformemente al nostro messaggio del 19 ottobre 1965, concernente il pre¬ ventivo della Confederazione Svizzera per il 1966, tenuto conto dell'aumento del prezzo base del latte con effetto dal 1° novembre 1965.

580 G. Ricapitolazione e conclusione Nel preambolo abbiamo richiamato l'attenzione sull'importanza che l'economia lattiera riveste nell'ambito dell'agricoltura svizzera, rilevando come un terzo, circa, del reddito lordo finale provenga dalla produzione lattiera. Quest'ultima rappresenta perciò un fattore determinante per il red¬ dito agricolo..

.

Le disposizioni in materia della legge sull'agricoltura e il decreto sullo statuto del latte prescrivono che il prezzo del latte da pagarsi al produttore sia, di massima, fissato ad un livello che copra le spese. Conformemente alla legge sull'agricoltura, dei fondi speciali possono essere stanziati per il con¬ seguimento di tale scopo. Dopo il 1957, siffatti fondi non sono bastati a coprire l'insieme delle spese cagionate dal collocamento, nel paese, dei latti- .

cini indigeni a un congruo prezzo di base. A complemento dei principi pre¬ visti dalla legge sull'agricoltura, l'Assemblea federale ha sancito, a più ri¬ prese, la possibilità di fare capo, provvisoriamente, alle entrate della Confe¬ derazione per il mantenimento e il promovimento della vendita dei latticini nel paese, e ciò anche allo scopo di assicurare il prezzo base del latte da pagarsi al produttore. Nel contempo, diversi provvedimenti di natura econo¬ mica sono stati applicati nel settore dell'economia lattiera.

Come dimostrato dal nostro esposto, i mezzi finanziari, contemplati dalla legge sull'agricoltura agli effetti del mantenimento e del promovimento dello smercio, nel paese, dei latticini di produzione indigena, non basteranno neppure in avvenire perchè sia garantito un prezzo base del latte tale da coprire, a un dipresso, nella media degli anni, le spese di produzione. Gli sforzi spiegati dall'agricoltura al fine di migliorare la produttività e dimi¬ nuire i costi di produzione non saranno sufficienti a esentarci, a una sca¬ denza più o meno breve, dai provvedimenti completivi d'ordine economico e finanziario nel settore dell'economia del latte.

Se, prescindendo da siffatti provvedimenti, si volesse mantenere il vo¬ lume attuale delle vendite dei latticini, il prezzo base del latte e i costi di produzione dovrebbero essere ridotti a un livello tale, che i fondi messi a disposizione in virtù della legge sull'agricoltura divengano sufficienti a co¬ prire le perdite di collocamento
nel paese. Una simile procedura sarebbe però contraria agli sforzi sinora compiuti dalla Confederazione, volti alla conser¬ vazione di un'agricoltura efficiente e di un ceto rurale sano. I provvedimenti complementari d'ordine economico e finanziario, che andranno presi nel set¬ tore lattiero anche quando il decreto del 1962 sarà giunto a scadenza, rispon¬ dono quindi ad una impellente necessità.

581 IV. IL DISEGNO DEL NUOVO DECRETO SULL'ECONOMIA LATTIERA Nel capitolo precedente abbiamo rilevato la necessità di continuare ad applicare le misure economiche e finanziarie completive anche dopo la sca¬ denza della validità del decreto del 1962. Qui di seguito, illustreremo, ove oc¬ corra, i provvedimenti che, a nostro parere, dovrebbero essere adottati a contare dal 1° novembre 1966. Salvo alcuni indispensabili ritocchi, l'impo¬ stazione attuale dovrebbe essere mantenuta.

A. Il disegno di decreto I disposti economici e finanziari del disegno di decreto sono fondati su uno degli «articoli economici » della Costituzione federale (art. 31 bis, cpv.

3, lett. b) mentre l'articolo 32 costituisce il fondamento legale che con¬ sente ai Cantoni e alle associazioni interessate di cooperare all'esecuzione del decreto. I disposti penali sono invece fondati sull'articolo 64 bis della Costituzione.

Uarticolo 1, capoverso 1, ha un'importazione capitale, in quanto le sue disposizioni autorizzano il Consiglio federale ad assegnare contributi supple¬ tivi per agevolare lo smercio; nel paese, dei latticini indigeni; qualora non - bastassero i proventi delle tasse riscosse giusta l'articolo 26, capoverso 1, lettera b, della legge sull'agricoltura. I soprapprezzi riscossi sulla panna, la polvere di panna e i gelati commestibili, giusta l'articolo 6 del disegno, sono come finora parificati a queste tasse.

II capoverso 2 stabilisce che i contributi suppletivi occorrenti devono es¬ sere attinti, innanzitutto, al provento dei soprapprezzi riscossi in virtù del¬ l'articolo 19 della legge sull'agricoltura, semprechè esso non sia attribuito ad altri scopi, previsti dalla legislazione agricola. Ove questa fonte non bastasse, si potrà ricorrere alle entrate generali della Confederazione. Questo ordinamento è, di principio, analogo al precedente, ma tiene conto delle mo¬ dificazioni legate alla soppressione, per la fine del 1965, della cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini. Attualmente, nessun fondo, proveniente da questa fonte, è disponibile.

Il capoverso 3 rinvia al disposto costituzionale, secondo cui le prescri¬ zioni federali intese alla conservazione di un sano ceto rurale e al promovi¬ mento di un'agricoltura produttiva possono essere adottate unicamente se il settore agricolo prende
ragionevoli misure autonome d'aiuto, come, ad esem¬ pio, la ripresa dei latticini e il promovimento del loro smercio (studio dei mercati, propaganda e introduzione di nuovi prodotti). Occorre tuttavia riJevare che dovranno essere presi ancora altri provvedimenti d'aiuto vicendeFoglio Federale, 1965, Vol. III

39

582 vole, non menzionati nel decreto, semprechè essi agevolino l'impiego razio¬ nale ed economico del latte e dei latticini, nell'ambito della legislazione vi¬ gente. Il senso di questo disposto è d'altronde in stretta correlazione con il concetto fondamentale espresso nel capoverso 4 seguente.

Riguardo al capoverso 4, giova notare che già nel 1959 la Commis¬ sione di gestione del Consiglio nazionale aveva studiato la questione dei disaccordi che potrebbero nascere, presto o tardi, tra gli interessi delle cer¬ chie lattiere (Unione centrale dei produttori svizzeri di latte e sue sezioni) e i compiti di diritto pubblico, affidati a quest'ultime, in virtù del decreto sullo statuto del latte o dell'ordinanza ' concernente ^impiego del latte commer¬ ciale. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha sottoposto questo problema ad un esame approfondito (presentato all'autorità a fine ottobre 1961) dal quale ha tratto il convincimento di non potersi escludere la possi¬ bilità di tali disaccordi. In considerazione dei fatti esposti, al Consiglio na¬ zionale fu presentata una proposta, nel quadro delle deliberazioni sul de¬ creto dell'economia lattiera 1962, intesa ad autorizzare il Consiglio federale ad adottare i provvedimenti necessari per indurre le istituzioni lattiere ad adempiere pienamente i compiti loro affidati dal decretp surriferito. Lo scopo principale, perseguito dal proponente, consisteva nel ridurre al mi¬ nimo i rischi di disaccordo, estendendo espressamente il diritto di vigilanza del Consiglio federale anche alle questioni di valutazione. Questa proposta fu accettata dalle due Camere e inserita nel decreto federale vigente. Propo¬ niamo pertanto di recepirla immutata nel nuovo decreto.

Di questa competenza, il.Consiglio federale può invero fare uso ragio¬ nevole unicamente ove abbia riscontrato che la valorizzazione del latte e dei latticini, sia stata debitamente organizzata e che i costi di collocamento dei prodotti, in effetti assai ingenti, siano mantenuti al livello più basso possi¬ bile. Soltanto a questo modo ci sarà dato di sapere se le istituzioni lattiere, per adempiere i loro compiti di diritto pubblico, ricorrono effettivamente a tutte le possibilità di razionalizzazione ed esplicano, in modo irreprensi¬ bile, le loro incombenze. Siamo però spiacenti di non aver potuto
condurre il riscontro suindicato, per mancanza di tempo e di personale. Abbiamo in¬ fatti dovuto avviare, nel frattempo, altri lavori che non potevano ormai più essere differiti (modificazione del vigente decreto sull'economia lattiera, libe¬ razione della vendita del pastorizzato, elaborazione del disegno di partecipa¬ zione della Confederazione alle spese per il latte di soccorso, esame dell'ordi¬ namento del mercato caseario e approntamento del disegno di decreto sull'economia lattiera, oggetto del presente messaggio). I lavori di riorganiz¬ zazione e disciplinamento del mercato caseario costituiscono, presente¬ mente, un compito ben arduo per l'amministrazione; sarà tuttavia possibile, nei prossimi mesi, di procedere allo studio dei problemi relativi all'articolo 1, capoverso 4, che la divisione dell'agricoltura ha già affidato a un gruppo speciale di lavoro.

583 Quanto ai disaccordi menzionati è opportuno rilevare che essi si mani¬ festano nell'organizzazione del mercato lattiero, istituita dalla Confedera¬ zione. Sarà quindi necessario chiarire in quale misura tali conflitti potranno esse ridotte e, ove occorra, modificare il fondamento legale esistente.

D'altra parte, le istituzioni lattiere, assolvendo i compiti di diritto pub¬ blico loro affidati, svolgono una missione importante e sovente ardua. Le fluttuazioni, tanto della produzione, quanto della domanda di latte e latti¬ cini, costringono incessantemente le federazioni responsabili ad adottare mi¬ sure adeguate. A quest'ultime spetta inoltre di mantenere il contatto con i produttori o le. società lattiere e, infine, di prendere importanti decisioni ri¬ guardo all'orientamento della produzione.

Non va però taciuto che l'autorità, per via dei ricorsi, delle domande connesse alle bonifiche fondiarie o delle richieste di crediti di investimento, nonché per altra via, è venuta a conoscenza di situazioni insoddisfacenti, postulanti un riesame del problema dell'utilizzazione del latte. In talune regioni, si manifesta insistente la tendenza a considerare i problemi econo¬ mici uno per uno, disorganica mente, ed a risolverli da un mero profilo lo¬ cale, invece che da quello àmpio dell'intera economia pubblica. Inoltre, la delimitazione regionale delle federazioni lattiere complica considerevol¬ mente e persino impedisce l'applicazione di decisioni ragionevoli. L'esiguo raggio d'azione delle singole federazioni poi, aggrava ancora maggiormente questa sfavorevole situazione. Nò va inoltre dimenticato che le federazioni regionali, sovente, non sono affatto o sufficientemente disposte a cooperare efficacemente, entro i limiti dell'attività generale dell'unione centrale, alla soluzione dei problemi assillanti altre federazioni. La mancanza di collabo¬ razione in questo campo spiega appunto perchè, in diverse regioni del paese, l'approvvigionamento e la valorizzazione del latte non abbiano ancora rag¬ giunto il livello auspicabile. Questo stato di cose non è evidentemente do¬ vuto alla mancanza di buona volontà, bensì, innanzitutto, alla genesi sto¬ rica delle strutture stesse. Orbene, siccome cresce continuamente la contri¬ buzione federale a questo settore, è assolutamente necessario che abbiamo ad
interferire per porre in essere gli adeguati rimedi. A tale riguardo osser¬ viamo, tuttavia, che affrontando i: problemi di riorganizzazione, la soluzione non dovrà unicamente ispirarsi al miglioramento della situazione dei produt¬ tori o delle società lattiere, bensì tendere, principalmente, a risolvere le que¬ stioni al livello delle federazioni.

L'articolo 2 disciplina la partecipazione dei produttori di latte commer¬ ciale alla copertura delle perdite di valorizzazione. La legge sull'agricoltura non prevede, di massima, alcun provvedimento atto ad assicurare prezzi ido¬ nei a coprire le spese, ove non sia tenuto conto delle possibilità di smercio.

Deve quindi essere recepita nel nuovo decreto la disposizione« che ingiunge ai produttori, come misura intesa ad orientare la produzione, la partecipa¬ zione alla copertura delle perdite di valorizzazione. L'orientamento della

584 produzione esige però palesemente uno scostamento dal principio della for¬ mazione normale dei prezzi, a meno che si ricorra alla limitazione quantita¬ tiva: provvedimento, questo, sconsigliato dall'esperienza acquisita in que¬ sto campo. La partecipazione alla copertura delle spese deve inoltre con¬ tribuire a rendere gli agricoltori coscienti della responsabilità che loro in¬ combe nella produzione lattiera e, segnatamente, delle ripercussioni finanzia¬ rie ed economiche del loro operato. Questa misura deve quindi provve¬ dere anche a risvegliare nell'agricoltura lo spirito d'iniziativa e di respon¬ sabilità individuale.

Il disegno di decreto considera, di massima, lo smercio indigeno e la esportazione come una sola unità, siccome il produttore, tenuto conto del; l'ordinamento attuale del commercio esterno, non ha ormai più la possibilità d'influire su un numero considerevole di fattori determinanti il mercato, sia in Svizzera, sia all'estero. Questo problema è abbinato a un altro, ovvero alla questione di stabilire se occorra distinguere i diversi modi d'impiego del.

latte per calcolare la quota di partecipazione dei produttori alle perdite. A questa domanda abbiamo risposto ispirandoci al criterio della priorità, giusta il decreto sullo statuto del latte, e senza pertanto modificare fondamental¬ mente la pratica osservata sinora. Il decreto vigente sull'economia lattiera stabilisce parimente che il provento delle tasse riscosse in virtù dei suoi articoli 8 e 9 e dell'articolo 26 della legge sull'agricoltura, è avantutto inteso à coprire le spese derivanti dalla valorizzazione, nel paese, dei latticini indi¬ geni, escluso il burro, e solo in seguito a coprire le spese per l'utilizzazione di quest'ultimo prodotto. Tuttavia, questo disposto non ha praticamente al¬ cun effetto é la situazione venutasi a creare ci ha ormai indotti a riconside¬ rare la ripartizione dei costi di valorizzazione del burro, determinandola nel modo seguente: la quota di partecipazione dei produttori di latte commer¬ ciale alle perdite non coperte dai proventi delle tasse riscosse in virtù dell'ar¬ ticolo 1, capoverso 1, del disegno, dal contributo federale iniziale (cpv. 1) e dalle entrate generali (art. 4), è stabilita al 60 per cento, riguardo al burro e al 10 per cento soltanto, per quanto concerne il formaggio
e le conserve di latte (cpv. 3). Occorre poi rilevare che la partecipazione dei produttori alle perdite derivanti dall'esportazione è considerevolmente scemata, essendo il formaggio e le conserve di latte pressoché gli unici latticini destinati alla esportazione. Nè va taciuto inoltre che l'onere accollato ai produttori nel commercio d'esportazione è stato sensibilmente alleviato dalle disposizioni dei capoversi 1 e 2; esse stabiliscono infatti che i proventi delle tasse riscosse e il contributo iniziale della Confederazione (10 milioni di franchi) potranno sempre essere dedotti dai costi complessivi di valorizzazione del formaggio, delle conserve di latte e del burro, contrariamente a quanto disposto dalle normè vigenti. Per determinare la quota di partecipazione dei produttori alle perdite, occorre ripartire proporzionatamente l'eccedenza dei costi non coperti tra le spese complessive per il collocamento del formaggio e delle conserve di latte e quelle del burro. Questa soluzione contribuisce ad elimi-

585 nare una situazione poco soddisfacente, siccome il sistema disciplinante at¬ tualmente l'esportazione non consente affatto di beneficiare del contributo federale iniziale e neppure di fruire, in ogni caso, dei mezzi finanziari dispo¬ nibili, conformemente all'articolo 26 della legge sull'agricoltura e agli arti¬ coli 8 e 9 del vigente decreto federale sull'economia lattiera. L'alleviamento dell'onere sopportabile dai produttori riguardo all'esportazione è senz'altro giustificabile. Infatti, i nuovi disposti c'inducono a volgere, come finora, una particolare attenzione, dall'aspetto dell'economia nazionale, all'incremento della produzione formaggiera; orbene, le quantità eccedenti sono, in gran parte, unicamente assorbite dai mercati esteri. Non va tuttavia esclusa una certa partecipazione dei produttori alle perdite d'esportazione, se vogliamo, da una parte, prevenire l'insana tendenza d'incrementare al massimo l'espor¬ tazione dei latticini senza tener troppo conto del ricavo conseguito, e, dal¬ l'altra, sostenere gli sforzi dei produttori, intesi a migliorare qualitativamente il nostro principale latticino d'esportazione, e cioè il formaggio.

Quanto al contributo iniziale della Confederazione è ancora opportuno rilevare che esso non può essere semplicemente comparato all'altra presta¬ zione federale di 20 milioni e pertanto neppure considerato una riduzione.

La somma attualmente stabilita serve infatti esclusivamente a coprire le spese di collocamento, nel paese, dei latticini indigeni. D'altra parte, la Con¬ federazione è unicamente tenuta ad assegnarla ove non bastassero i proventi delle tasse e dei soprapprezzi riscossi in virtù degli articoli 1 e 8 del decreto del 1962. Questi introiti essendo stati sufficienti, per il periodo contabile 1963-1964, a coprire le perdite di valorizzazione sui mercati indigeni, i pro¬ duttori di latte commerciale non hanno potuto cavare alcun profitto dalla prestazione surriferita. Secondo il bilancio di previsione, non si dovrà ricor-.

rcre alla prestazione federale anche per i periodi contabili 1964/65 e 1965/66.

Per contro, i produttori fruiranno integralmente del contributo iniziale di 10 milioni di franchi, in ogni periodo contabile, potendo essere attribuita questa somma, sia alla copertura delle perdite d'esportazione, sia alle spese cagionate dal
collocamento dei prodotti sui mercati indigeni. Non .va pari¬ mente dimenticato che, sostituendo all'articolo 2 vigente le considerazioni esposte, verrà modificato il sistema di ripartizione delle perdite. Secondo la distribuzione prevista, la prestazione succitata risulterebbe ad essere presu¬ mibilmente diminuita.

La tavola seguente illustra la partecipazione dei produttori di latte com¬ merciale alle perdite derivanti dalla valorizzazione, secondo il decreto del 1962 e giusta il sistema contemplato nel disegno di decreto.

586 Tavola 12 ,

- Partecipazione dei produttori di latte commerciale alle perdite di valorizzazione dei prodotti .

Periodo contabile 1959-19601 1961-19621 1962-19631 1963-19641 1964-19652 (Bilancio di previsione) 1965-1966 3 (Bilancio di previsione)

Decreto Disegno Decreto Disegno Decreto Disegno Decreto Disegno Decreto

1962 1966 1962 1966 1962 1966 1962 1966 1962

Disegno 1966 Decreto 1962 Disegno 1966

Partecipazione dei produttori alle perdite (in milioni di franchi), risultanti: dallo smercio nel dall'esportazione, Totale paese, dall'utiliz¬ dall'utilizzazione zazione del burro deh formaggio e (nuovo) delle conserve di latte (nuovo) 37,0 6,7 .

30,3 · 33,5 3,7 29,8
--
7,6 7,6 12,8 11,0 1,8 -- 9,5 9,5 14,9 12,4 2,5 -- 1,2 1,2 -- -- -- -- 8,6'.

' 8,6 ^' 8,8 6,6 2,2 _ . '-- 8,4 8,4 6,7

2,1

8,8

1 Dati rilevati dai conti statali del 2 Escluso l'aumento del prezzo di a

I960, 1962, 1963 e 1964. ' base del latte del 1° giugno 1965..

Conformemente al messaggio del 19 ottobre 1965 sul bilancio di previsione del¬ la Confederazione per il 1966; è tenuto conto,dell'aumento del prezzo di base del latte del 1° novembre 1965.

Il disegno di decreto prevede che i produttori di latte commerciale do-' vranno prestare, conformemente alla tavola 12, un contributo pressoché uguale all'ammontare pagato finora. Per quanto concerne la loro quota alle perdite, il nuovo ordinamento non potrà evidentemente gravarli annualmente di un onere equivalente a quello stabilito nel vecchio sistema; saranno quindi inevitabili, tra i due ordinamenti, differenze d'imposizione. Ciò che più im¬ porta di conoscere è tuttavia la ripartizione della partecipazione dei produt¬ tori alle perdite.complessive, tra la fabbricazione del burro e quella del for¬ maggio e dei latticini. Oltre al vantaggio dovuto al fatto che la fabbricazione del burro viene indirettamente a trovarsi in seconda posizione va parimente rilevata la facilità d'applicazione dell'ordinamento proposto. ~ Osserviamo inoltre che, secondo il nostro disegno, la contribuzione fede¬ rale alle spese di promovimento dell'esportazione è regolata dall'articolo 24 della legge sull'agricoltura e non è pertanto limitata.

587 Varticolo 3 del disegno disciplina la riscossione della somma da assicu¬ rare e il calcolo della quota dei produttori di latte commerciale alle perdite di valorizzazione. L'attribuzione fissa, accordata attualmente a qualsiasi pro¬ duttore, è 'mantenuta a 8000 kg/1. Ancorché, durante gli ultimi anni, la1 quota dei produttori alle perdite di valorizzazione non abbia talvolta rag¬ giunto nemmeno un mezzo centesimo per kg/1 di latte gravato della tassa, condizionale (somma da assicurare), proponiamo di mantenere il dispostò inteso a riscuotere una tassa di 2 centesimi al màssimo per kg/1, con riserva di aumentarla sino a 3 centesimi, qualora le perdite risultassero straordina¬ riamente elevate. Ove la somma assicurabile fosse stabilita a un ammontare inferiore, potremmo vederci costretti, se le. condizioni dovessero aggravarsi sia a procedere alla revisione del decreto sull'economia lattiera, sia a ridurre il prezzo di base del latte e, di conseguenza, dei latticini a un livello entro il quale la quota dei produttori sia coperta dalla somma da assicurare.

Come finora, giudichiamo ragionevole di stabilire l'attribuzione fissa a 8000 kg/1, ancorché le cerchie interessate propongano continuamente di au¬ mentarla. Di questo sistema particolare fruiscono infatti gli agricoltori che forniscono solo modeste quantità di latte; se la cerchia dei produttori parte¬ cipanti alle perdite fosse nuovamente ristretta, l'effetto esercitato da tale partecipazione sull'orientamento della produzione diverrebbe illusorio.

Rileviamo infine che l'articolo 3 è una conseguenza logica dell'articolo 2 e disciplina unicamente l'aspetto tecnico e la. riscossione della quota dei produttori di latte commerciale. , L'articolo 4 consente di ricorrere annualmente, sino all'ammontare di 80 milioni di franchi, alle entrate generali della Confederazione per coprire .

gli aumenti del prezzo di base del latte che, a contare dal 1° novembre 1962, non siano stati traslati sul prezzo al consumo dei latticini. I produttori di latte commerciale non devono quindi contribuirvi. Contrariamente à quanto previsto nell'articolo 11 del decreto sull'economia lattiera 1962, il nuovo de¬ creto limita però il ricorso alle entrate generali della Confederazione. Ove rinunciassimo a recepire parzialmente i disposti dell'articolo 11, occorre¬ rebbe,
a contare dal 1° novembre 1966, trasferire sui consumatori o addos¬ sare al conto lattiero (partecipazione della Confederazione e dei produttori) gli aumenti annuali equivalenti a circa 70 milioni di franchi, oppure trovare una soluzione soddisfacente in una combinazione di queste due varianti. Tali soluzioni esigono però una modificazione strutturale della situazione attuale e devono essere pertanto considerate inadeguate, tanto più che provochereb¬ bero spiacevoli perturbazioni del mercato o diminuzioni notevoli del reddito dei produttori, contrariamente a quanto auspica il principio della conservazione di un'agricoltura produttiva e di un sano ceto rurale. Per contro, il si¬ stema che vi proponiamo consente di continuare a ricorrere alle entrate ge¬ nerali della Confederazione per coprire gli aumenti di prezzo non ancora traslati sui prezzi al consumo durante la validità del decreto 1962 e, occa-

588 sionalmente, di trasferirli in tutto o in parte sui consumatori. Potranno cosi essere evitate le perturbazioni del mercato, cui abbiamo accennato, e le loro spiacevoli ripercussioni. La riduzione delle spese crea inoltre i presupposti che consentono di attingere, anche in avvenire, alla cassa federale, ove si dimostrasse inattuabile la traslazione di nuovi aumenti del prezzo di base del latte sul prezzo al dettaglio dei latticini e risultasse inopportuno addossare le spese al conto lattiero, essendo troppo ingente la partecipazione dei produt¬ tori. Occorre tuttavia rilevare che dovremo ricorrere con maggiore cautela ai fondi federali intesi a coprire gli aumenti del prezzo del latte, ancor¬ ché la nostra competenza a traslarli sui prezzi al consumo sia più limitata, rispetto all'ordinamento precedente. Con questa riserva e mediante la pre¬ vista limitazione dei mezzi federali intendiamo osservare che la.non trasla¬ zione degli aumenti futuri del prezzo di base del latte sui prezzi dei latticini non , deve assolutamente costituire una regola generale, come d'altronde lo dimostra la prassi finora seguita. L'articolo 4 è stato così formulato.anche per motivi di politica finanziaria. Va infine menzionato un altro scopo per¬ seguito dai nuovi disposti,,ovvero quello di evitare che sia attenuata l'inci¬ denza dell'articolo 2 del disegno (orientamento della produzione), e, di conseguenza, scemata la volontà dei produttori di fornire uno sforzo indi¬ viduale e di assumere le proprie responsabilità.

L'articolo 5 disciplina la contribuzione dei produttori di latte commer¬ ciale alle spese di propaganda. Il contributo versato fornisce i mezzi finan¬ ziari intesi a promuovere le misure idonee ad agevolare lo smercio (studio del mercato, propaganda, introduzione di nuovi prodotti). Se l'unione cen¬ trale dei produttori svizzeri di latte provvede alla riscossione, presso i produt¬ tori affiliati alle sue sezioni, di un contributo per kg/1 di latte commerciale per il finanziamento dei provvedimenti menzionati, il capoverso 1 autorizza il Consiglio federale a riscuotere, a favore della propaganda, una tassa equi¬ valente presso i produttori non affiliati, come compensazione adeguata dei vantaggi e degli oneri. I proventi di questa tassa saranno messi a disposi¬ zione dell'unione centrale come contributo dei
non affiliati ai costi derivanti dall'esecuzione delle misure speciali a favore dello smercio.

Per contro, rinunciamo a sottoporre tutti i produttori alla nostra com¬ petenza di riscuotere la tassa di propaganda. Non è infatti per nulla neces¬ sario che c'incarichiamo di questa tassa, poiché essa è riscossa, a contare dal 1958, direttamente dall'unione centrale, la quale istituiva così manifesta¬ mente una misura adeguata di mutuo aiuto, conformemente all'articolo 1, capoverso 3, del disegno allegato. Quanto ai produttori di latte commer¬ ciale non affiliati, occorre unicamente apprestare il fondamento giuridico per obbligarli a versare un contributo di solidarietà, come tassa~di diritto pubblico. Nelle presenti circostanze, riteniamo che il contributo minimo alle spese di propaganda, attribuito esclusivamente all'incremento dello smercio, debba ammontare a 0,1 centesimi per kg/1 di latte commerciale.

589 Come finora, l'unione centrale deve presentare all'autorità competente, conformemente al capoverso 2, il bilancio di previsione e il rendiconto sul¬ l'impiego della tassa di propaganda, pagata dai suoi membri, come anche del contributo di solidarietà, versato dai produttori non affiliati; Sarà quindi possibile riscontrare se i fondi destinati ad un'attribuzione speciale abbiano effettivamente contribuito a raggiungere gli scopi prefissi. A tale riguardo rinviamo ai chiarimenti forniti nel capitolo dedicato allo studio del mercato e alla propaganda.

L'articolo 6 autorizza il Consiglio federale a riscuotere soprapprezzi sulle importazioni di panna, di polvere di panna e di gelati commestibili.

Esso corrisponde all'articolo 9 del decreto vigente, che deve pertanto essere recepito senza alcuna modificazione. Di questa competenza abbiamo finora fatto uso unicamente per la panna e la polvere di panna. A nostro parere, occorrerebbe mantenere il fondamento giuridico che consente di gravare con tali soprapprezzi anche i gelati commestibili; i supplementi di prezzo potran¬ no così essere stabiliti, ove occorra, senza alcun indugio.

I disposti dell'articolo 10 del decreto 1962 concernenti l'obbligo dei produttori, che smerciano direttamente il latte e i latticini, a versare una tassa speciale sostitutiva della detrazione graduale per insufficienza qualita¬ tiva, sono stati recepiti integralmente nell'arrico/o 7 del disegno.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 del disegno contengono le disposizioni penali che, per ora, si trovano sparse fra la legge sull'agricoltura, il decreto sullo statuto del latte e il decreto sull'economia lattiera. È ovviamente ben più funzionale riunire tutte queste disjecta membra ed impostarle unitariamente.

La revisione del decreto sull'economia lattiera ce ne forniva proprio la mi¬ gliore occasione e non abbiamo esitato a coglierla, ancorché essa ci obbli¬ gasse ad abrogare l'articolo 111, capoversi 2 e 3, della legge sull'agricoltura e l'articolo 47 del decreto sullo statuto del latte per tutto il periodo d'appli¬ cazione del nuovo decreto sull'economia lattiera (art. 12, cpv. 4).

L'esperienza ci ha inoltre dato modo di accertare quanto si siano rive¬ late insufficienti le attuali disposizioni penali nella prevenzione e repressione delle infrazioni alle prescrizioni d'economia
lattiera. Questa mancanza di efficacia si rileva in particolare allorché non si possono prendere misure am¬ ministrative suppletorie. Partendo da questa esperienza negativa, siamo stati indotti a prevedere, nell'articolo 8, la possibilità di portare da 300 a 1000.

franchi il massimo della multa e, contemporaneamente, nel comma 2 del primo capoverso, a rendere punibile chiunque contravvenga intenzional¬ mente alle prescrizioni che reggono, non solo la raccolta e la distribuzione, ma anche la vendita del latte. Questa precisazione del comma 2 è stata resa necessaria dall'entrata in vigore dell'articolo 21 bis del decreto sullo statuto del latte, il cui dettato autorizza gli organi ufficiali a stabilire il prezzo di vendita minimo del pastorizzato, il che equivale a interferire in materia di vendita di latte di consumo. Orbène, in questo nuovo contesto, l'attuale ver-

590 sione degli articoli 111, capoverso 2, della legge sull'agricoltura e 47 del de¬ creto sullo statuto del latte risulta inadeguata perchè non consente di stabilire se il termine «distribuzione» comprenda anche la vendita del latte ai consu¬ matori. Questo punto, rimasto sinora nel vago, riceve dal nuovo testo del comma 2 una sua inequivocabile precisazione.

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del progetto sono state riprese tal quali del decreto sull'economia lattiera 1962 e non danno luogo a nessun commento. ' L'articolo 11, inteso a contrastare l'impiego abusivo di certificati uffi¬ cialmente riconosciuti, viene a colmare una lacuna della legislazione sulla economia lattiera.

L'articolo 12 limita a 5 anni la validità del nuovo decreto. I decreti del 1957 e del 1958 sul finanziamento, come anche quelli del 1959 e del 1962 sull'economia lattiera, non prevedevano una durata tanto lunga: i primi due scadettero già un anno dopo l'entrata in vigore; il terzo restò in vigore per 3 anni; l'ultimo resistette un po' più a lungo, essendo stato prorogato di un anno nel 1964. La ragione di queste relativamente brevi durate di validità risiede nel fatto che allora non si sapeva ancora se delle misure completive, dagli effetti, tra l'altro, pur sempre insicuri, sarebbero state necessarie a lungo. Oggi invece, essendo assodato che non si potrà rinunciarvi a breve scadenza ed essendone ormai note le ripercussioni sui produttori, i consuma¬ tori e la Confederazione, ci sembra perfettamente logico di preveder sin dal¬ l'inizio una durata di validità assai lunga. Abbiamo pensato di stabilirla in 5 anni, il che ci darebbe un certo periodo di tranquillità pur assicurando la continuità del disciplinamento. Tale durata consente inoltre di mettere alla , prova le misure previste in diverse condizioni di produzione e di smercio.

B. Disposizioni del decreto 1962 non riprese nel disegno 7. Prestazioni per i tenutari di bestiame delle regioni di montagna Le disposizioni in favore dei tenutari di bovini nelle regioni di montagna figurano attualmente nella legge del 9 ottobre 1964 (RU 1965, 72) sui con-, tributi alle spese dei tenutari di bestiame bovino nelle regioni di montagna; Ciò esclude" che s'abbiano a ripetere nel nuovo decreto sull'economia lat¬ tiera. In proposito rinviamo al capitolo dedicato ai commenti
sull'entrata in vigore. .

2. Prestazioni per gli ingrassatori di vitelli fuori delle regioni di montagna Nella sua stesura originaria l'articolo 7 del decreto sull'economia lattiera 1962 non faceva cenno alcuno ad un contributo alle spese degli ingrassatori professionali di vitelli, fuori della regione montana, costretti; dal loro rela-

591 tivo isolamento, a impiegare del latte per l'ingrasso invece di smerciarlo.

Questo contributo è stato recepito nel testo definitivo del suddetto decreto solo durante le deliberazioni parlamentari, sulla base dell'argomento che detti ingrassatori lavorano in condizioni uguali a quelle dei contadini della zona montana I, i quali ricevono il contributo. Tuttavia, già nel 1964, alcune difficoltà di delimitazione della cerchia dei beneficiari ci costrinsero ad ab¬ bandonare i criteri , stabiliti per il versamento del contributo (e cioè il carat¬ tere professionale dell'ingrasso e l'isolamento dell'azienda). La cerchia dei beneficiari se ne trovò di colpo allargata; però, per converso, venne a tro¬ varsi seriamente indebolito l'argomento delle difficili condizioni di produ¬ zione, ch'era stato l'argomento principe per introdurre il contributo. Il crite¬ rio determinante finì per essere quello dell'impiego del latte intero per l'in¬ grasso, siccome gli ingrassatori di vitelli fuori dalla regione montana rice¬ vono il contributo unicamente se non mettono in commercio nè latte nè latti¬ cini* La ragion d'essere dell'articolo 7 divenne poi ancor più problematica per il fatto che abbiamo, successivamente, esentuato i succedanei del latte dalle tasse un tempo prescritte proprio per incrementare l'impiego di latte intero nell'ingrasso. Da allora gli ingrassatori di vitelli fuori della regione montana, per accrescere il volume della loro produzione, sogliono ricorrere anch'essi sempre più ai succedanei del latte in aggiunta del loro latte intero che, senz'aleuti pregiudizio, possono già impiegare per l'ingrasso nella pro¬ pria azienda. .

Il contributo federale alle spese degli ingrassatori di vitelli fuori della regione montana raggiunge oggigiorno la somma di 0^4 milioni di franchi all'anno. È del resto un contributo che, in generale, s'è mostrato sinora di scarsa efficacia e di ben poco momento nel quadro della nostra economia rurale; esso è inoltre eccessivamente particolareggiato, mentre la Confede¬ razione dovrebbe, nella sua politica agricola, limitarsi a tracciare le direttive generali; senza contare che le direttive minute cagionano anche un lavoro amministrativo che non sta in nessun adeguato rapporto con l'effetto che esse possono avere. È anche questo un argomento che ci induce a severè sem¬
plificazioni, segnatamente oggi, in clima di carenza di personale e di mezzi finanziari.

Fondandoci su queste considerazioni, abbiamo rinunciato a includere nel nuovo decreto le basi legali per l'istituzione d'un contributo alle spese de¬ gli ingrassatori di vitelli all'infuori della regione di montagna.

3. Utilizzazione del latte intero per l'ingrasso e l'allevamento dei vitelli In virtù dell'articolo 8 del decreto 1962, noi prendiamo i provvedimenti necessari per assicurare l'utilizzazione di latte intero nell'ingrasso e nell'al¬ levamento dei vitelli. All'uopo siamo abilitati a riscuotere delle tasse sui succedanei del latte, importati o fabbricati nel paese, a prevedere le misure amministrative necessarie e, segnatamente, a prescrivere i controlli. Sul fon-

592 damento di questo disposto, abbiamo sottoposto i succedanei a una tassa di 35 franchi il quintale (marzo 1963), ridotta poi a 25 franchi (gennaio 1964).

Rimane però dubbio, oggi ancora, se queste tasse, consentite dall'arti¬ colo 8, siano funzionali. Quel che è certo è che, da un lato, la loro riscossione non va senza difficoltà mentre, dall'altro, l'impiego razionale dei succedanei del latte per l'ingrasso non comporta alcun scadimento notevole della qualità della carne. Per tutte queste ragioni, ma più particolarmente nell'interesse di una produzione carnea meno onerosa, abbiamo rinunciato a riscuotere que¬ sta tassa già coi nostri decreti del 5 ottobre 1964, applicati retroattivamente dall'inizio di detto mese. Ovviamente, queste stesse ragioni ci inducono ora a non reinserire il disposto nel nuovo testo legale.

V. IMPLICANZE FINANZIARIE DEL DECRETO Il nuovo sistema di calcolo dell'aliquota di perdita a carico dei produt¬ tori di latte commerciale avrà determinate conseguenze d'ordine finanziario.

Queste, come sinora, concerneranno di massima la copertura, ad opera della Confederazione e dei produttori, delle maggiori perdite d'avvaloramento, sussistenti dopo che siano stati esauriti il prodotto delle tasse riscosse giusta l'articolo 26 della legge sull'agricoltura e l'articolo 6 del disegno, il contri¬ buto iniziale della Confederazione, nonché i mezzi finanziari messi a dispo¬ sizione conformemente all'articolo 4 del disegno. Queste conseguenze sono evidenziate nei loro valori numerici nella tavola numero 12. L'onere supple¬ tivo o ridotto dei produttori di latte commerciale, ivi indicato, si traduce in¬ versamente, per la Confederazione, in una corrispondente partecipazione.

L'alternativa è retta in gran misura dalle condizioni di produzione e di smer¬ cio.

Nulla consente di predeterminare le conseguenze finanziarie del dispósto recato nell'articolo 4. Com'è noto, questo articolo equivale a una parziale ripresa dell'articolo 11 del decreto 1962, il quale, già l'abbiamo detto, ob¬ bligala Confederazione a prelevare ogni anno dai propri mezzi generali circa 70 milioni di franchi per contribuire alle spese d'avvaloramento dei prodotti lattieri. Non si sa se questa somma potrà essere ridotta in un prossimo fu¬ turo, nò di quanto. D'altra parte non possiamo dire già oggi, nell'ipotesi d'un aumento del prezzo di base del latte, in che modo useremo la nostra compe¬ tenza d'assorbire sino a concorrenza di 80 milioni di franchi gli aumenti del prezzo di base non traslabili sui prezzi al consumo. Dipenderà da diversi fat¬ tori, e, segnatamente, dalle future condizioni di smercio, le quali resteranno pur sempre il fattore determinante per il settore lattiero.

593 Abbiamo poi visto che è opportuno rinunciare a versare i contributi agli ingrassatori di vitelli fuori delle regioni di montagna; ciò ridurrà le spese federali di 0,4 milioni di franchi circa.

VI. I LAVORI PREPARATORI DEL NUOVO DECRETO SULL'ECONOMIA LATTIERA A. L'avamprogetto della Divisione dell'agricoltura del 22 luglio 1965 11 22 luglio 1965, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha presentato ai governi cantonali e alle associazioni economiche, per un loro preavviso, un rapporto della Divisione dell'agricoltura concernente i provve¬ dimenti complementari, d'ordine economico e finanziario, della Confedera¬ zione nel settore dell'economia del latte, applicabili a cominciare dal 1° no¬ vembre 1966, come pure un relativo progetto di decreto federale.

L'avamprogetto differisce in due punti da quello che ci pregiamo ora di presentarvi: d'un lato, esso contemplava una partecipazione dei produttori di latte commerciale alle spese non coperte, cagionate dall'avvaloramento del formaggio e delle conserve di latte, nella misura del 20 per cento e, per il burro, del 50 per cento; dall'altro lato, la disposizione prevista nell'articolo 11 (disposizioni speciali concernenti i certificati riconósciuti dai governi) non vi era menzionata.

' .

I governi cantonali e le citate associazioni sono stati nel contempo invi¬ tati a rispondere alle tre domande seguenti: La prima domanda, concernente la copertura delle spese cagionate dagli aumenti del prezzo base del latte che non sono traslati sul prezzo al minuto dei latticini, aveva il tenore seguente: Approvate l'inserimento del disposto dell'articolo 4 nel decreto sull'economia lattiera del 1966? Se non è il caso, per quali motivi rifiutate l'ulteriore manteni¬ mento dell'articolo 11 del decreto federale del 1962 (art. 4 del progetto di de¬ creto)? Come dovrebbe essere formulato, a vostro avviso, l'articolo 4 del citato progetto?

La seconda domanda, attenente alla riscossione di una tassa sul latte di consumo parzialmente scremato, chiedeva: Giudicate necessario e opportuno riscuotere una tassa suppletoria sul latte di consumo parzialmente scremato o sulla panna derivante dalla standardizzazione del latte? Iri caso affermativo, questa tassa va intesa esclusivamente come contri¬ buto alla copertura delle spese o le si deve attribuire un carattere proibitivo?

La terza domanda aveva per oggetto il pagamento, da parte della Con¬ federazione, d'un contributo iniziale variabile -- proposto dall'Unione cen-

594 traie dei produttori svizzeri di latte -- alle spese suppletorie. Secondo l'unione centrale, detto contributo dovrebbe essere computato in base alla quantità del latte importato, durante il periodo di riferimento, sotto fórma di prodotti, tranne il burro, dedotta una quantità base di un milione di quintali per anno.

Il contributo iniziale della Confederazione sàrà ottenuto moltiplicando la' quantità del latte rimanente con la metà del prezzo base del latte. Le cerchie consultate sono state invitate a motivare, in modo particolareggiato, l'accet¬ tazione o la reiezione di questa proposta.

B. I pareri dei Cantóni e delle associazioni economiche ,

1. I pareri dei Cantoni

Ventitre Cantoni hanno dato una risposta. Il principio di mettere a di¬ sposizione, come neL passato, fondi suppletori per promuovere il colloca¬ mento dei latticini nel paese non è contestato. Quello concernente la parteci¬ pazione dei produttori di latte commerciale alle perdite è stato altresì ampia¬ mente approvato. La maggioranza dei pareri espressi giudica inopportuna una modificazione del sistema di ripartizione media degli oneri a detrimento dei produttori.

La maggior parte dei Cantoni approva il progetto proposto, inteso a differenziare il sistema di partecipazione dei produttori alle perdite secondo il modo dell'utilizzazione del latte (formaggio, conserve di latte, burro). Un Cantone vorrebbe che sia mantenuto il sistema di ripartizione, applicato con successo sino ad oggi, secondo l'origine delle perdite (vendita nel, paese/ esportazione), mentre una piccola minoranza approva la nuova procedura, per quanto il prezzo di garanzia del burro non subisca ulteriori ribassi.

Il contributo iniziale di 10 milioni di franchi, fissato nel primo capo¬ verso dell'articolo 2, è giudicato insufficiente da pressoché tutti i Cantoni, siccome, rispetto a quello consentito oggigiorno, la situazione dei produttori ne è peggiorata. La maggior parte dei Cantoni fa menzione di un contributo iniziale di 20 milioni, considerando ad un tempo ammontare massimo e mi¬ nimo. Taluni fanno proposte di 40 milioni, in un caso perfino di 50 milioni di franchi. Un Cantone auspica che il contributo sia ristretto a 10 milioni di franchi ed osserva che, qualora esso sia fissato ad un livello troppo ele¬ vato, si corre il rischio di affievolire il senso della partecipazione dei produt¬ tori alle spese (orientazione della produzione). Più che al contributo iniziale fisso, la maggior parte dei Cantoni,propende per il sistema proposto dal¬ l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte, favorevole ad un contributo variabile secondo il volume dellé importazioni di prodotti concorrenziali dell'economia lattiera. A sostegno di tale proposta, essi invocano* il carat¬ tere d'interdipendenza esistente tra l'importazione di latticini e le spese do¬ vute al collocamento dei prodotti similari di produzione indigena. Un gover-

595 no cantonale suggerisce, in proposito, il prelevamento di un supplemento di prezzo per il formaggio di origine estera. Tre Cantoni si oppongono a qual¬ siasi correlazione tra contributo iniziale e importazione di latticini, in quanto essi vi ravvisano un provvedimento suscettibile di frenare le importazioni; i prodotti importati non costituiscono necessariamente un ostacolo al collo¬ camento dei prodotti indigeni a prezzi che coprono le spese e, sempre se¬ condo gli stessi Cantoni, è impossibile stabilire una relazione, matematica in¬ contestabile tra importazioni e contributo iniziale.

Il principio di prelevare una tassa condizionale di 3 centesimi al mas¬ simo per kg/1 di latte commerciale, sul quale è riscosso l'ammontare da as¬ sicurare (art. 3, cpv. 2), è stato rigettato da 12 Cantoni. La proposta da essi avanzata, intesa a restringere tale tassa, compresa quella a favore della pub¬ blicità, 1,5 centesimi (11 Cantoni) o a 2 centesimi (un Cantone), ha princi¬ palmente lo scopo di ridurre la partecipazione dei produttori alle perdite. È questo il motivo per il quale, da più parti, è stato chiesto che le perdite do¬ vute al collocamento dei prodotti -- perdite che implicano l'aumento della tassa oltre il limite riferito -- siano coperte mediante le entrate generali della Confederazione. Un Cantone della Svizzera interna sostiene che i produttori che forniscono latte in abbondanza debbano contribuire in misura maggiore alla copertura delle spese. Esso propone pertanto che l'attribuzione fissa sia portata a 15 000 kg/1 per azienda e che la tassa sia scalare secondo la quan¬ tità del latte sul quale è riscossò l'ammontare che un produttore deve assi¬ curare. Un Cantone, nel cui territorio v'è una predominanza delle piccole aziende rurali, desidera altresì che l'attribuzione fissa sia aumentata in modo adeguato. Quanto agli altri Cantoni, essi approvano espressamente o tacita¬ mente il principio dell'attuale attribuzione fissa di 8 000 kg/1 (art. 3, cpv. 1).

Per ragioni diverse (stato del mercato, questione d'ordine sociale e com¬ merciale) e anche per motivi puramente politici, i Cantoni approvano la di¬ sposizione dell'articolo 4 del presente progetto. Soltanto un grande Cantone ùrbano solleva obiezioni di principio; secondo il suo avviso, la disposizione in parola dovrebbe tendere alla
riduzione progressiva dei fondi prelevati dal¬ le entrate generali della Confederazione allo scopo di garantire i prezzi. Di¬ versi Stati insistono sul fatto che la formula proposta tiene conto di tutte le eventualità e, oltre a ciò, essa permette, secondo la situazione, di traslare successivamente sui prezzi dei latticini gli aumenti del prezzo base del latte che non sono imposti ai consumatori. Un Cantone auspica che l'articolo 4 sia redatto in modo che da esso risulti che i beneficiari di questa disposizione sono innanzi tutto i consumatori e non gli agricoltori. Cinque Cantoni pro¬ pongono che gli aumenti del prezzo base del latte, che non sono traslati sul presso al minuto, non soltanto possano, ma debbano essere sostenuti dai fondi pubblici.

Le altre disposizioni del progettò di decreto trovano piena approvazione da parte dei governi cantonali. Un Cantone propone perfino che la validità del decreto sull'economia lattiera sia ristretta ad una durata di 10 anni.

596 Poiché l'impiego di succedanei del latte per l'ingrasso e l'allevamento di vitelli contribuisce ad accrescere la produzione di latte commerciale e, conse¬ guentemente, le perdite di collocamento, quattro Cantoni si esprimono per il mantenimento della base legale concernente la riscossione di una tassa su tali prodotti. D'altro canto, tre Cantoni disapprovano l'idea di rinunciare al pagamento dei contributi a favore degli ingrassatori di vitelli fuori delle zone di montagna.

Salvo due eccezioni, tutti i Cantoni approvano per lo meno l'istituzione della base legale che autorizza la riscossione di una tassa sul latte di con¬ sumo parzialmente scremato. A sostegno di tale proposta, essi allegano che la preparazione d'un latte di consumo standardizzato accresce la produzione di panna e di burro e, conseguentemente, le perdite di collocamento nel conto latte. Anzi che "proibitiva, la tassa dovrebbe rivestire semplicemente il carat¬ tere di perequazione finanziaria.

2. I pareri delle associazioni economiche I pareri dei gruppi economici sono meno uniformi di quelli che hanno espresso i Cantoni. Il bisogno di adottare provvedimenti suppletivi d'ordine economico e finanziario non è contestato. Il principio della partecipazione dei produttori alle spese, in guisa di provvedimento atto ad orientare la pro¬ duzione, generalmente approvato. Circa l'ampiezza della partecipazione proposta, i 24 gruppi economici hanno espresso pareri ovviamente diver¬ genti.

' Tanto i gruppi estranei all'agricoltura, quanto i rappresentanti di que¬ st'ultima, hanno accolto, in linea di massima, la nuova chiave di ripartizione delle perdite risultanti dal collocamento dei prodotti del latte (art. 2 del pro¬ getto). Le cerchie agricole e le associazioni economiche ad esse vicine repu¬ tano siffatta chiave di ripartizione difficilmente applicabile, datò che ragioni d'ordine tecnico ed organizzativo non consentono di estendere, a volontà, la fabbricazione di formaggio e di conserve di latte, e anche perchè, ove sia superato un determinato volume rispetto alla fabbricazione di burro, sarebbe escluso di conseguire ancora un profitto pecuniario. Le organizzazioni cen¬ trali stimano nondimeno più accettabile l'ordinamento previsto che non l'at¬ tuale sistema di differenziamento tra perdite dovute al collocamento nel paese è quelle
all'esportazione; le stesse chiedono, però, che l'applicazione di detto ordinamento non abbia a comportare altre riduzioni di prezzo per la produzione di burro. Quanto agli acquirenti di latte, essi ravvisano, nel nuovo regime, un pregiudizio a danno della fabbricazione di burro, in quan¬ to esso non tiene conto in alcun modo della situazione presente. Le cerchie sindacali, commerciali, industriali e padronali approvano il nuovo sistema di calcolo per la determinazione della parte delle perdite imposta ai produttori,

597 e ciò in quanto la fabbricazione di burro è messa effettivamente in secondo piano. Taluni circoli giudicano inefficaci sia la chiave di ripartizione propo¬ sta per il perseguimento dello scopo previsto, sia il principio di una parteci¬ pazione, ai fini d'orientamento della produzione, dei produttori, alle perdite derivanti dal collocamento dei prodotti. Essi suggeriscono che la quota sia portata al 30 per cento, per il formaggio e le conserve di latte, e progressi¬ vamente fino all'80 per cento per il burro venduto nel paese.

Anche la questione relativa al contributo iniziale della Confederazione ha formato oggetto di pareri fortemente diversi. I gruppi rurali e le cerchie ed essi vicine propongono un contributo iniziale variabile secondo il volume delle importazioni di prodotti agricoli concorrenziali, e ciò in quanto le spese per il collocamento dei prodotti non dipendono soltanto dall'attitudine dei produttori, bensì in misura màssiccia dai prodotti similari provenienti dall'estero, in parte a prezzi sensibilmente ridotti grazie ai fondi pubblici stanziati dai paesi che li esportano. Qualora il prezzo base del latte fosse maggiormente minacciato in conseguenza di una protezione lacunosa o del¬ l'offerta a prezzi ridotti da parte della concorrenza estera, la Confederazione sarebbe indotta ad accrescere d'ufficio le proprie prestazioni, al fine di sti¬ molare il collocamento e coprire la differenza di prezzo. Se questa proposta viene respinta, le cerchie dei produttori chiedono, in considerazione dell'in¬ certa evoluzione della politica commerciale internazionale, che il contributo iniziale proposto sia adeguatamente aumentato da 10 a 40 milioni di franchi.

Un'organizzazione dei consumatori approva l'ammontare di 10 milioni di franchi soltanto in quanto l'attribuzione fissa sia elevata a 10 000 kg/1. Essa rigetta l'idea di un contributo iniziale variabile segnatamente per considera¬ zioni di politica commerciale. Anche le altre organizzazioni economiche/che non hanno interessi agricoli da tutelare/assumono una posizione avversa al contributo iniziale variabile, e ciò per motivi diversi. Certune dubitano che vi sia rapporto effettivo tra importazioni di latticini di concorrenza, e con¬ tributo iniziale. Nelle importazioni in questione non si ravvisa necessaria¬ mente un ostacolo al collocamento
dei prodotti a un prezzo che copra le spese. Quanto ai rappresentanti dei consumatori, essi reputano che il sistema di cui si tratta offrirebbe una nuova protezione alla nostra agricoltura con¬ tro le leggi che disciplinano la libertà di commercio. Inoltre, essi allegano che il contributo iniziale, proposto dall'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte, indurrebbe la Confederazione ad assumersi una partecipazione fi¬ nanziaria eccessiva, paralizzando in tal modo sia la volontà dei produttori di razionalizzare l'azienda, sia il loro senso di responsabilità per quanto at¬ tiene alla produzione e alla politica dei prezzi nel settore lattiero. La metà, circa, dei gruppi economici che non hanno interessi agricoli da difendere si sono espressamente pronunciati in favore di un contributo iniziale di 10 mi¬ lioni di franchi, che potrebbe anche servire a coprire le spese derivanti dalla esportazione.

Foglio Federale, 1965, Voi. Ili

40

598 Da lato dei produttori e delle cerchie ad essi vicine è stato chiesto che la tassa condizionale, di cui all'articolo 3 del progetto, sia fissata a 1,5 cente¬ simi, al massimo, per kg/1 di latte sul quale è riscosso l'ammontare da assi¬ curare. Le perdite che dovessero determinare un aumento di detta tassa do¬ vrebbero essere coperte, secondo questa veduta, esclusivamente dalle entrate generali della Confederazione. Tale proposta tende ad attenuare la parteci¬ pazione alle perdite imposta ai produttori. La maggioranza degli altri gruppi economici non si oppone all'ordinamento previsto in materia di tassa condizionale. Un'associazione si chiede, è vero, se il capitale aziendale dei contadini non ne resterebbe inutilmente vincolato, mentre un'altra orga¬ nizzazione è disposta ad accogliere la nostra proposta soltanto nel caso in cui l'attribuzione fissa sia portata a 10 000 kg/1. L'organizzazione di cui si tratta preferirebbe, però; una tassa condizionale fissata a 2 centesimi al massimo.

Da parte di un'associazione di massaie rurali vien chiesto se, portando l'attri¬ buzione fissa a 15 000 kg/1, la tassa condizionale di 3 centesimi per kg/1 non possa essere graduata secondo la quantità di latte fornita da un produttore.

Circa la metà delle organizzazioni economiche approvano la formula dell'articolo 4 (segnatamente i rappresentanti dei consumatori, dei sinda¬ cati e dei produttori), o perfino una versione che obblighi la Confederazione ad assumersi, in qualsiasi caso, gli aumenti del prezzo base del latte che non sono traslati sui prèzzi al minuto (produttori). Per motivare questo loro as¬ sunto, esse invocano le condizioni di vendita per i latticini, la lotta contro il rincaro e la presa in considerazione della situazione dei consumatori. Non si è mancato di insistere sulle conseguenze derivanti al reddito dei produttori qualora si dovesse prescindere dall'articolo 4. Benché la disposizione sia ac¬ cettata, da taluni avvisi emerge chiaramente che, nel caso in-cui essa fosse mantenuta, bisognerebbe usare molta prudenza, avendo cura di creare le condizioni che consentano di sopprimere, gradualmente, gli aumenti del prezzo base del latte non trasferibili sui latticini. Sei associazioni, pro¬ tettrici segnatamente degli interessi dei salariati, degli importatori e dei v grossisti, auspicano che
i contributi federali siano ristretti a 70-80 milioni di franchi all'anno; due di esse stimano che i mezzi finanziari occorrenti e ecce¬ denti l'ammontare citato debbono essere addossati ai produttori. Un altro gruppo, infine, chiede che i contributi siano soppressi entro la fine del 1971., I circoli del commercio, dell'industria e dei datori di lavoro respingono, di massima, l'idea di un impiego delle entrate generali della Confederazione per sostenere il mercato indigeno. Di conseguenza, essi chiedono che i futuri au¬ menti del prezzo base del latte siano messi, in tutti i casi, a carico dei con¬ sumatori e che il contributo federale stanziato con decorrenza dal 1962 sia gradatamente soppresso. Secondo il parere di due gruppi economici, gli aumenti del prezzo base del latte, che sono traslati sui prezzi dei latticini, dovrebbero essere coperti dalle entrate generali della Confederazione con la partecipazione dei produttori di latte commerciale. Un'associazione vorrebbe

599 che l'articolo 4 venisse abbandonato, ciò che, a suo avviso, non cagionerebbe un perturbamento durevole del mercato.

La disposizione relativa alla tassa a favore della pubblicità (art. 5) ha riscontrato un'approvazione generale. Una grande ditta di commercio al minuto domanda, in proposito, un controllo più efficace; inoltre, essa chiede che si abbia à pubblicare un rapporto sull'uso della tassa a favore della pub¬ blicità e che si abbia a ricorrere, per l'allestimento del bilancio di previsione, alla commissione consultiva. I rappresentanti del commercio di latte pro. pongono che tale tassa venga riscossa presso i produttori in ragione di 0,2 centesimi il kg/1 e che una parte di essa sia messa a disposizione delle loro associazioni a scopo di pubblicità in loro favore.

Due organizzazioni di consumatori gradirebbero la soppressione delle basi legali che regolano la riscossione dei supplementi di prezzo sui gelati (art. 6).

Le altre disposizioni del progetto non hanno dato luogo a contestazioni di massima. Due associazioni economiche hanno dato nondimeno la loro approvazione con talune riserve circa la validità di 5 anni del progetto.

Una grande ditta di commercio al minuto domanda la soppressione della tassa sulla panna (art. 26 della legge sull'agricoltura; art. 26 e 27 del decreto sullo statuto del latte). Quanto alle associazioni centrali dei produt¬ tori, esse chiedono che il contributo alle spese degli ingrassatori di vitelli fuori della regione di montagna sia ulteriormente concesso e sia ancora man¬ tenuta la disposizione che assicura l'utilizzazione del latte intiero per l'in¬ grasso e l'allevamento di vitelli.

I sostenitori e gli avversari della base legale concernente la riscossione di una tassa sul latte di consumo parzialmente scremato sono pressoché uguali di numero. I primi affermano che la preparazione di un latte standar¬ dizzato comporta un aumento della produzione di burro; a loro avviso, con¬ viene che i fabbricanti di detto latte siano indotti a partecipare, ove oc¬ corra, alle spese supplementari che ne conseguono, versando una tassa che, però, non avrebbe un carattere proibitivo. Quanto agli avversari, essi sosten¬ gono che il latte standardizzato, oltre a rispondere a un bisogno dei consu¬ matori, favorisce opportunamente la vendita di latte come bevanda. Essi reputano,
inoltre, che le condizioni attuali di collocamento non giustificano, per il latte di consumo parzialmente scremato, la riscossione di una tassa compensatrice, la quale, per giunta, costituirebbe un ostacolo politico per l'adozione del nuovo decreto sull'economia lattiera.

600 C. Le raccomandazioni della commissione consultiva La commissione consultiva si è pronunciata con cognizione dei pareri espressi dalla commissione degli specialisti del latte, dai Cantoni e dalle asso¬ ciazioni econpmiche. Le singole disposizioni del progetto' hanno formato l'oggetto di un apprezzamento diverso, che rimane, in generale, nell'ambito dei preavvisi trattati e che, pertanto, può essere riassunto come segue: Nè il principio della concessione, ove occorra, di prestazioni fede¬ rali supplementari, intese a promuovere il collocamento dei latticini di pro¬ duzione indigena nel paese, nè quello della partecipazione dei produttori di latte commerciale alle perdite-dovute al collocamento, nel senso di un provvedimento confacente alla regolazione della produzione, non sono con¬ testati. La commissione approva, di massima, la nuova chiave di ripartizione delle perdite. Da lato delle cerchie industriali e commerciali si propone, tut¬ tavia, che, agli effetti di una regolazione efficiente della produzione, l'arti¬ colo 2 sia redatto in modo da prevedere una partecipazione progressiva, pro¬ porzionata alla produzione di latte. Sia questa proposta, sia quella dei pro¬ duttori che avrebbero desiderato un contributo iniziale della Confederazione scalato secondo il volume dei latticini concorrenziali di origine estera, o per lo meno un ammontare mantenuto al livello attuale di 20 milioni di franchi, sono state respinte, la maggioranza avendo preferito la soluzione preconiz¬ zata dal progetto. I produttori hanno espresso nuovamente il desiderio che la tassa condizionale (art. 3) sia ristretta a 2 centesimi il kg/1 di latte commer¬ ciale, sul quale è riscosso l'ammontare da assicurare, e che le perdite che de¬ terminano il suo aumento vadano a carico della Confederazione.

Quanto alFarticolo 4, le opinioni formulate risultano molto diverse. Se¬ condo l'avviso di un rappresentante dell'industria e del commercio, occorre, 'di massima, respingere il principio di ricorrere alle entrate generali della .

Confederazione per coprire le. perdite derivanti dagli aumenti del prezzo base del latte che non sono traslati sui prezzi dei latticini venduti nel paese.

Siffatti aumenti dovrebbero essere addossati, in avvenire, al consumatore.

Sarebbe anche opportuno ridurre gradualmente i contributi federali che,
in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 11 del decreto sull'economia del latte del 1962, hanno assunto sempre maggior rilievo. Secondo l'opinione espressa dal rappresentante dei datori di lavoro, la Confederazione dovrebbe essere indotta a provvedere alla soppressione di detti contributi entro'il 1971.

Un membro della commissione, parlando a nome delle cerchie dei consuma¬ tori, desidera che le perdite dovute agli aumenti non traslati siano coperte con le entrate generali della Confederazione e mediante una partecipazione dei produttori. I rappresentanti dei produttori propendono per la versione dell'articolo 4, proposta nel progetto, in quanto essa lascia l'opportunità di coprire le perdite derivanti dagli aumenti sia attraverso la" traslazione sui prezzi dei latticini al minuto, sia integralmente mediante le entrate generali

601 della Confederazione e sia, ancora, con dette entrate e una partecipazione dei produttori.

L'aumento, fino a 0,2 centesimi il kg/1, della tassa a favore della pub¬ blicità non ha dato luogo ad alcuna obiezione. Un membro della commis¬ sione ha chiesto la pubblicazione dei conti relativi all'uso di simili fondi.

I rappresentanti dei produttori raccomandano il mantenimento delle basi legali per la riscossione di tasse sui succedanei del latte (art. 8 del de¬ creto sull'economia lattiera del 1962), mentre la maggior parte delle cerchie estranee all'agricoltura si è astenuta dal pronunciarsi in merito. Quanto alla proposta avanzata dalle associazioni rurali, intesa a mantenere la concessione di contributi alle spese a favore degli ingrassatori di vitelli fuori delle regioni di montagna (art. 7 del decreto sull'economia lattiera del 1962), essa è stata respinta a lieve maggioranza.

La commissione, conformemente ai voti espressi dai produttori, dai commercianti, dagli industriali e dai datori di lavoro, ha raccomandato, a maggioranza, di istituire le basi legali per la riscossione di una tassa non proibitiva sul latte di consumo parzialmente scremato.

D. Valutazione dei pareri espressi Alcuni pareri avanzati durante la procedura di consultazione richiedono qualche glossa.

1. Partecipazione dei produttori alle perdite Il capitolo IV ha rilevato l'opportunità di conservare fondamentalmente il sistema attuale, rivelatosi soddisfacente. Di massima si può dire la stessa cosa delle proporzioni stabilite in materia di partecipazione dei produttori di latte commerciale agli oneri dal suo avvaloramento. Tuttavia, su taluni punti particolari, dobbiamo scostarci della soluzione adottata sinora, dato che, per determinare detta partecipazione, intendiamo abbandonare il me¬ todo basato sull'origine delle perdite (distinzione fra vendite all'interno e al¬ l'estero) per applicare quello della differenziazione dei modi d'avvalora¬ mento. La produzione del burro si trova così effettivamente svantag¬ giata in rapporto a quella casearià é conserviera, il che ci offre uno stru¬ mento assai efficace per regolare la produzione senza che la partecipazione dei produttori alle perdite debba, in media annuale, superare gli indici at¬ tuali. Cogliendo l'occasione per migliorare ulteriormente questo strumento orientativo della produzione veniamo a soddisfare, in parte, i desideri espressi da diversi ambienti.

602 2. Ammontare della tassa condizionale La domanda di limitare la tassa condizionale a 1,5 et. per kg/1 tende di certo ad alleggerire l'onere della partecipazione alle perdite, imposto ai pro¬ duttori. Non possiamo però darle una risposta affermativa. Di fatto, il li¬ mite di 3 et. per kg/1, proposto per detta tassa, deriva logicamente dal dispo¬ sto dell'articolo 2. Qualora volessimo consentire alla limitazione richiesta, dovremmo, previamente, ritoccare quel disposto, privandolo, conseguente¬ mente, di gran parte del suo potere regolatore: ciò è chiaramente inammissi¬ bile. In avvenire, come in passato, la partecipazione deve commisurarsi alle . perdite d'avvaloramento; il rischio che questa massima fa correre agli ope¬ ratori agricoli (s'è visto sopra statisticamente) non è grande, premesso che la produzione rimanga entro limiti ragionevoli.

3. Contributo federale iniziale Ogni aumento del contributo iniziale della Confederazione, come anche ogni ricorso al sistema dei contributi variabili, secondo la proposta dell'Unio¬ ne centrale, cagionerebbe, pure esso, un inaccettabile depotenziamento del¬ l'efficacia dell'articolo 2, impostato nel disegno come strumento validissimo di regolazione della produzione. Il nostro messaggio del 1° giugno 1962, · concernente le misure completive, economiche e finanziarie, per il settore lattiero, aveva del resto già dimostrato inammissibile il sistema dell'ammon¬ tare iniziale variabile, nè, oggi, abbiamo' mutato convincimento. Conside¬ riamo infatti che è impossibile stabilire un'incontestabile relazione matema¬ tica fra importazioni e ammontare iniziale, che le importazioni non esclu' dono necessariamente un impiego non deficitario del latte indigeno e che un aumento automatico dell'ammontare iniziale non si giustificherebbe nem¬ meno in caso d'accrescimento delle importazioni. Inoltre, il metodo auspi¬ cato dall'Unione centrale per il calcolo dell'ammontare iniziale è strutturato in modo che i produttori non sarebbero praticamente mai tenuti a parteci¬ pare alle perdite d'avvaloramento, neanche qualora s'attuassero ulteriori au¬ menti del prezzo di base del latte o insorgesse un disavanzo globale molto più ingente. Tali sono gli argomenti irrefutabili che ci dissuadono dal seguire la proposta dell'Unione.

4. Copertura degli aumenti del prezzo di base,
non traslati sui prezzi al consumo I pareri espressi dai Cantoni, quelli delle associazioni economiche e quello della Commissione consultiva valutano diversamente la questione del ricorso ai mezzi generali della Confederazione per assorbire gli aumenti del prezzo di base del latte non trasferiti sui prezzi al consumo (art. 4 dell'avam-

603 progetto). La nostra proposta (art. 4 del presente disegno) di adibire all'uopo solo dei mezzi limitati costituisce, ci sembra, un buon compromesso; v'è cosi la possibilità di continuare a ricorrere a quei mezzi per coprire le maggiora¬ zioni non trasferite, intervenute a contare dal 1° novembre 1962. Si previene così ogni marasma ed ogni diminuzione del reddito dei produttori lattieri, probabili, invece, in caso contrario. Col ridurre -- ed è questo lo scopo cui si,mira -- l'ampiezza delle spese attuali, si crea inoltre la possibilità di co¬ prire, all'occorrenza, mediante i mezzi generali della Confederazione e senza il concorso dei produttori, delle future maggiorazioni non.traslabili sui prezzi al minuto. Teniamo però à ribadire che occorrerà dar prova, ciò facendo, di estrema moderazione. Come già l'abbiamo rilevato da un diverso profilo, proprio la politica finanziaria e l'orientamento della produzione sono i due fattori che ci necessitano a scostarci dall'ordinamento vigente.

5. Tassa sul latte standard di consumo Diverse cerchie, studiandosi il nuovo decreto, han chiesto che vi si in¬ serisse un disposto da usare come base legale per la riscossione di una mo¬ dica tassa sul latte parzialmente scremato.

In caso di penuria la standardizzazione del latte di consumo consenti¬ rebbe contemporaneamente, grazie alla scrematura parziale, d'ottenere in¬ genti quantità di burro e di vendere conseguentemente a basso prezzo il latte scremato come bevanda. Ma noi abbiamo sempre avuto cura di for¬ nire, al Consumo, solo latte intero; anche durante la guerra ci siamo aste¬ nuti dalla sua standardizzazione. Invero il pastorizzato standard, messo sul mercato a fine settembre 1964 da una grande azienda di vendita al minuto,, permette, grazie alla scrematura da 3,8 a 2,8% di sostanza grassa, d'ottenere circa 12 grammi di burro ogni kilogrammo di latte. La vendita di latte di consumo standard non ha però senz'altro l'effetto di gravare il conto lat¬ tiero, anzi ha un effetto inverso qualora consegua un aumento dei consumi.

Quello che può invece accadere è chela scrematura parziale ingeneri un aumento delle difficoltà sul piano generale dell'avvaloramento dei prodotti lattieri. S'era sperato, un tempo, che gli s'aprissero favorevoli prospettive di smercio dato che questo latte, da un lato, costa meno
del pastorizzato intero, dall'altro, offre, per una minima differenza di prezzo, notevoli vantaggi relativamente al latte aperto ed infine equivale, almeno per la maggior parte di consumatori, al pastorizzato intero, sia per aspetto sia per gusto.

Invece i fatti hanno mostrato che questo latte standard s'è imposto molto meno di quanto si pensasse: nel giugno del 1965, esso toccava circa il 2% del consumo totale e da allora recede. Lo smercip del pastorizzato par¬ zialmente scremato non richiede dunque, a tutt'oggi, l'istituzione d'una tassa che contribuisca a coprire le perdite d'avvaloramento, nè la richiederà in un

604 prossimo avvenire. Abbiamo perciò reputato che convenisse rinunciare ad inserire nel decreto un disposto idoneo a servire da fondamento per istituirla.

* *

*

Basandoci su vquanto siamo venuti esponendo, ci pregiamo di racco¬ mandarvi d'approvare l'allegato disegno di decreto federale sulle misure completive, economiche e finanziarie, applicabili all'economia lattiera (de¬ creto sulla economia lattiera 1966).

Gradite, onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 3 dicembre 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tscliudi Il Cancelliere della Confederazione: Ch.'Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l`economia lattiera (Del 3 dicembre 1965)

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