649

Termine di opposizione: 31 marzo 1966

Decreto federale che istituisce un contributo della Confederazione alle spese per il latte di soccorso (Del 17 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 31 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 19651, decreta: Art. 1 x Principio La Confederazione accorda, dal 1966 al 1971, un contributo annuo alla Unione centrale dei produttori svizzeri del latte (dappresso: Unione cen¬ trale), quale partecipazione alle spese d'acquisto del latte di soccorso e provvedimento riorganizzativo volto a mitigare il costo di questo latte, af¬ finchè la vendita del latte di consumo sia assicurata nelle regioni urbane e in quelle a produzione debole.

Art. 2 Ammontare del contributo e pagamento 1

II contributo annuale per il triennio 1966/1968 è stabilito a 3,5 milioni di franchi.

2 Per il triennio successivo (1969/1971), il contributo federale annuo sarà ridotto del 20 per cento.

3 II Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento.

1

FF 1965 I, 1238.

650 Art. 3 Destinazione del contributo L'Unione centrale destina il contributo annuo (art. 2) alla copertura delle spese d'acquisto del latte , di soccorso, sino a concorrenza del 90 per cento, dal 1966 al 1968, e' del 75 per cento, dal 1969 al 1971. ì fondi rimasti inutilizzati nel 1966 e nel 1967 possono essere analogamente impiegati, sino alla fine del 1968.

2 1 fondi destinati a coprire le spese d'acquisto del latte di soccorso vanno ripartiti equamente tra le sezioni dell'Unione centrale, al prorata delle spese comprovate.

3 L'Unione centrale destina i fondi rimasti inutilizzati, di cui al capo¬ verso 1, al promuovimento della riorganizzazione intesa a ridurre le spese per il latte di soccorso. Essa può destinare, allo stesso scopo e sino alla fine del 1973, i fondi rimasti inutilizzati nel corso d'un anno civile.

1

Art. 4 Ripartizione dei fondi L'Unione centrale stabilisce, entro i limiti del presente decreto, la som¬ ma pagabile alle proprie sezioni e le condizioni che devono essere adem¬ piute.

Art. 5 Prezzo al dettaglio; riduzione dei contributi II contributo è accordato unicamente (art. 2), ove le spese d'acquisto del latte di soccorso non causino, dal 1966 al 1968, un aumento del prezzo del latte di consumo.

2 Le spese d'acquisto del latte di soccorso non sussidiate, potranno es¬ sere traslate, per gli anni dal 1969 al 1971, sul prezzo del latte di consumo.

3 Ove i prezzi del latte di consumo siano aumentati, per l'acquisto del latte di soccorso, in modo inaccettabile, il contributo federale all'Unione centrale sarà proporzionatamente ridotto.

1

Art. 6 Deposito dei rapporti e dei conti; vigilanza della Confederazione 1

L'Unione centrale invia annualmente un rapporto alla Confederazione sulla destinazione dei sussidi ricevuti come anche sui provvedimenti riorga¬ nizzativi adottati dalle sezioni. Inoltre, essa allestisce un pertinente estratto dei conti che deve essere riscontrato dalla Confederazióne.

651 2

L'Unione centrale deve presentare, a richiesta degli organi o manda¬ tari della Confederazione, i libri, i documenti giustificativi e gli altri atti, nonché fornire i chiarimenti necessari.

3 Le persone che la Confederazione incarica della vigilanza e del con¬ trollo devono mantenere il segreto sulle costatazioni e osservazioni fatte nel¬ l'esercizio della loro funzione. Esse informano unicamente i servizi designati dalla Confederazione.

Art. 7 Rimborso dei contributi 1 L'Unione centrale rimborsa alla Confederazione i contributi (art. 2) che non fossero stati utilizzati conformemente al présente decreto.

2 II diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive entro cin¬ que anni a contare dal giorno in cui i competenti organi federali hanno avuto conoscenza di tale diritto, ma il più tardi entro dieci anni a contare dal giorno in cui esso è nato. La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione d'incasso. < 1 Art. 8 Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore a contare dal 1° gennaio 1966.

Art. 9 Esecuzione 1 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 dicembre 1965.

II Presidente: D. Auf der Maw H Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser

652 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 17 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 31 dicembre 1965.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1966.

653

Termine d'opposizione: 31 marzo 1966

Decreto federale che proroga la legge sulle misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi (Del 14 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1965 \ decreta: Art. 1 1

La legge federale del 24 giugno 1955 2 che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi è prorogata fino al 31 di¬ cembre 1966.

2 L'Assemblea federale è autorizzata, ove occorra, di prorogare d'un altro anno il presente decreto senza che ne possa essere domandato il refe¬ rendum.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto con¬ formemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concer¬ nente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Grabcr H Segretario: Ch. Oser 1 2

FF 1965 I, 929.

RU 1965, 1137 (A XVII D).

654 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 dicembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 14 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzere, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 31 dicembre 1965.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1966.

655

Decreto federale concernente lo stato di previsione della Confederazione Svizzera per l'anno 1966 e lo stanziamento di alcuni crediti d'opera (Del 17 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 1965, decreta: Art. 1 Lo stato di previsione della Confederazione per l'esercizio . 1966 è ap¬ provato; esso registra: -- 5 867 224 940,franchi di uscita e 5 629 255 490 franchi di entrata nel bi¬ lancio finanziario, -- 152 191 540 franchi di eccedenza attiva nel bilancio generale, -- 53 832 000 franchi di disavanzo alla voce « esercizio delle PTT ».

Art. 2 Sono stanziati per il Consiglio federale dei crediti d'opera: a. di 33 610 200 franchi, per acquisti fondiari e costruzioni dei Diparti¬ menti; b. di 43 575 500 franchi per acquisti fondiari e costruzioni dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi; c. di 125 288 000 franchi, per l'acquisto di materiale.

Art. 3 L'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è autorizzata a ordi¬ nare, del materiale per un importo di 287920000 franchi sui conti dei pros¬ simi anni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 dicembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

657

Decreto federale concernente il secondo supplemento allo stato di previsione 1965 e Io stanziamento di crediti d'opera (Del 2 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 1965, decreta: Art. 1 Sono stanziati quali secondo supplemento per l'esercizio 1965: ' -- nel bilancio di previsione della Confederazione: 2 307 337 franchi come crediti riportati e 237 193 730 franchi come crediti suppletivi; -- nel bilancio di previsione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei tele¬ grafi: 70 798 000 franchi di crediti suppletivi.

Art. 2 Sono stanziati dei crediti d'opera e dei crediti addizionali di 7 605 200 franchi ai Dipartimenti e di 2 768 000 franchi all'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° dicembre 1965.

Il Presidente; P. Graber Il Segretario: Ch. Oser

658 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 dicembre 1965.

H Presidente: D. Auf der Maia¬ li Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 2 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

659

Decreto federale che approva il bilancio di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1966 (Del 9 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto e la proposta del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere, del 20 ottobre 1965; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 1965, decreta: Articolo unico Sono approvati i seguenti bilanci di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1966: 1. Il bilancio del conto costruzioni, che registra 441 300 000 franchi, di cui 392 300 000 franchi a carico della voce « immobilizzazioni », e 49 000 000 di franchi a carico della voce «esercizio»; 2. il bilancio del conto d'esercizio, che chiude con 1 401 000 000 di franchi di entrate e con 1 145 000 000 di franchi di uscite, con una eccedenza di entrate di 256 000 000 di franchi; 3. il bilancio del conto profitti e perdite, che chiude con 296 000 000 di franchi di entrate e 319 300 000 franchi di uscite, con un disavanzo netto prevedibile di 23 300 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser

660 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 dicembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: E Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 9 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

661

Decreto federale che assegna un sussidio per il compimento della bonifica fondiaria della pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e San Gallo (Del 30 novembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 17 della legge del 4 ottobre 1963 concernente la manuten¬ zione delle opere di bonifica fondiaria eseguite nella pianura della Linth nei Cantoni di Svitto e San Gallo; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1965, decreta: Art. 1 Per coprire le spese che risultano dai lavori complementari e di rifaci¬ mento destinati a completare la bonifica fondiaria della pianura della Linth, secondo il programma della commissione amministrativa del 18 novembre 1964, è concesso un sussidio federale del 60 per cento delle spese,, valutate a 4 500 000 franchi, ossia di 2 700 000 franchi, piirchè i Cantoni di Svitto e di San Gallo partecipino con un sussidio del 25 per cento.

Art. 2 Anticipazioni gratuite saranno fatte nei limiti del sussidio assegnato ma non potranno superare 450 000 franchi l'anno..

Art. 3 Se, a causa dell'aumento dei prezzi del materiale e dei salari, il costo dei lavori di compimento venisse a superare il preventivo, stabilito iti base ai prezzi del 1964, il Consiglio federale è autorizzato ad assegnare un sus¬ sidio suppletivo corrispondente alla partecipazione della Confederazione, purché i Cantoni di Svitto e di San Gallo aumentino proporzionatamente il proprio sussidio.

_ .

Art. 4 Il Dipartimento federale dell'economia pubblica è autorizzato ad appro¬ vare, d'accordo con quello delle finanze e delle dogane, le modificazioni del Foglio Federale, 1965, Voi. IH

44

662 programma della commissione amministrativa che s'avverassero necessarie nel corso dei lavori, rimanendo pur sempre, tecnicamente e finanziariamente, nei limiti del programma.

Art. 5 1

Ai Cantoni di Svitto e di San Gallo è assegnato il termine di sei mesi a partire dalla data del presente decreto per dichiarare se accettano le con¬ dizioni poste dal medesimo e se sono in grado di assegnare i sussidi che loro incombono. 1 2 II decreto diventa caduco qualora l'accettazione non sia comunicata . entro detto termine.

Art. 6 1

II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2

II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1965.

,

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 novembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 30 novembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

663 Decreto federale che stanzia un credito d'opera per una nuova costruzione dell'istituto ortovitifrutticolo sperimentale di Wädenswil (Del 16 dicembre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 16 della legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 1965, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 6 160 000 franchi per la costruzione di un laboratorio di ricerche dell'istituto ortovitifrutticolo sperimentale di Wädenswil.

Art. 2 1 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1965.

s

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

664 Decreto federale sull'apertura d'un credito di trasferimento al Governo della Repubblica dell'India (Del 15 dicembre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 1965, decreta: Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato ad aprire un credito di trasferimento di 31,5 milioni di franchi, per una durata di 15 anni ed un interesse del 3 per cento, al Governo della Repubblica dell'India.

Art. 2 ' ' Le somme annualmente necessarie vanno registrate nel bilancio di pre¬ visione.

Art. 3 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° dicembre 1965. Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1965. Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 15 dicemhre 1965.

.v.v, . .

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

665

Decreto federale concernente opere militari (Del 15 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1965, decreta: Art. 1 1

Sono approvati i progetti di costruzione e le domande di crediti sup¬ pletivi presentati nel messaggio del 1° giugno 1965.

2

All'uopo sono stanziati i crediti globali seguenti: Fr1. Programma costruzioni, secondo l'elenco (appendice I) 201 480 000 2.. Crediti suppletivi per modifiche e rincaro, secondo l'elenco (appendiceli) 13 741 000 Art. 2 1

II Consiglio federale regola l'esecuzione del programma ^costruzioni e può procedere, nell'ambito del credito globale, a spostamenti di lieve impor¬ tanza fra le differenti .voci.

2

II credito annualmente necessario va registrato nel bilancio di previ¬

sione.

Art. 3 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 ottobre 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

666 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 15 dicembre 1965.

'

>

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

667

Decreto federale concernente l'acquisto di materiale da guerra (programma d'armamento 1965) nonché lo stanziamento di crediti aggiuntivi a copertura del rincaro (Del 15 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1965, decreta: Art. 1 L'acquisto di materiale da guerra (programma d'armamento 1965), esposto nel messaggio del 28 maggio 1965, come anche lo stanziamento di crediti aggiuntivi a copertura del rincaro sono approvati.

Sono stanziati i crediti globali seguenti: Fr1. Acquisto di materiale da guerra, secondo elenco in appendice I . .

619 000 000 2. Crediti aggiuntivi di rincaro, secondo elenco in appendice II .

. .' . . . .

98 000000 Art. 2 Il credito annualmente necessario va registrato nel bilancio di previsione.

Il Consiglio federale regola l'esecuzione del programma d'armamento e può procedere, nell'ambito del credito globale, a spostamenti di lieve im¬ portanza fra le differenti voci.

Art. 3 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1965.

H Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

668 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre. 1965.

' I Il Presidente: P. Grabcr Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale., Berna, 15 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Càncelliere della Confederazione: Ch. Oser

669

Decreto federale concernente il miglioramento della rete radar d'allarme iniziale e degli impianti per la condotta centralizzata delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea (Del 16 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 1965 \ decreta: Art. 1 Il miglioramento della rete radar d'allarme iniziale, della rete di tra¬ smissione e degli impianti per la condotta centralizzata delle truppe d'avia¬ zione e di difesa contraerea è approvato. A tale scopo, i seguenti crediti d'opera sono stanziati 1. per il miglioramento della rete radar d'allarme iniziale, Frdella rete di trasmissione e degli impianti per la con¬ dotta centralizzata delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea . . . . . . . . . . . : 188 000 000 2. per spese imprevedibili concernenti il complesso del progetto . . . . .

15 000 000 Art. 2 I crediti annui sono iscritti nel conto di previsione.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

1

FF 1965 I,. 1025.

670 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 settembre 1965. , Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1965.

.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

671 Decreto federale per Io stanziamento del credito di partecipazione delle PTT al finanziamento delle stazioni terrestri Pleumeur-Bodou (Francia) e Raisting (Germania) (Del 16 dicembre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1965, decreta: Art. 1 All'Azienda delle PTT è aperto un credito di 5,8 milioni di franchi af¬ finchè possa partecipare al finanziamento delle stazioni terrestri di Pleumeur-Bodou e di Raisting.

Art. 2 1 ' II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1965. Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1965. Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

672

Decreto federale concernente l'ampliamento della Scuola federale di ginnastica e sport, in Macolin (Del 6 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1965, decreta: Art. 1 Per acquisti e lavori, intesi all'ampliamento della Scuola federale di gin¬ nastica e sport, in Macolin, è stanziato un credito globale di 15 000 000 di franchi, articolato come segue: Fr.

a. acquisti d'immobili . .

. 2 790 700.-- b. lavori di costruzione 12 2Ò9 300.-- Art. 2 I crediti annualmente necessari vanno iscritti nel bilancio di previsione.

Art. 3.

Nell'avviare ad esecuzione le costruzioni, occorrerà tener conto della situazione congiunturale. Spetterà al Consiglio federale decidere quando i lavori potranno iniziare.

Art. 4 1 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediata¬ mente in vigore.

. 2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 settembre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

673 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 dicembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 6 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

674

Decreto federale per un.mutuo ipotecario alla Cooperativa del centro di corsi e di riposo di Fiesch, nella valle di Conches (Del 16 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 20 della Costituzione; > visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1965, decreta:

1

Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato a consentire alla Cooperativa del centro di corsi e di riposo di Fiesch, vai di Conches, un mutuo ipotecario dell'80 per cento delle spese d'allestimento degli impianti del centro, ma di 6 milioni di franchi al massimo.

Art. 2 Il Consiglio federale, considerato l'interesse pubblico della Confedera¬ zione, segnatamente dell'esercito, per la società cooperativa, stabilisce le condizioni del mutuo, il saggio d'interesse e le rate d'ammortamento, come anche le norme per la salvaguardia e l'attuazione delle finalità sociali.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

1

2

II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario; Ch. Oser

675 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 novembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

676 Decreto federale che approva la gestione e i conti della Regìa federale degli alcool per l'esercizio 1964/1965 (Del 14 dicembre 1965) L'Assemblea fédérale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del Consiglio federale del 1° ottobre 1965, decreta: , Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti della Regìa degli alcool per il periodo d'esercizio dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965.

L'utile nettò d'esercizio sarà impiegato come segue: FrVersamento alla Confederazióne in ragione di fr. 6.-- per abitante (5 429 061) . . . . . . 32 574 366.-- Versamento ai Cantoni in ragione di fr. 6.-- per abitante (5429 061) . . ... .

. . 32 574 366.-- Versamento al fondo di costruzione e di rinnovamento 6 000 000.-- Versamento alla riserva generale . .

4 000 000.-- Saldo da riportare a conto nuovo . . . . . '. . . 194 670,46 75 343 402,46 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° dicembre 1965. Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 dicembre 1965. Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 14 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

677 Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Berna (Del 16 dicembre 1965) VAssemblea federale della Confederazione Svizzera, · visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1965; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli-articoli 6 bis; 26, numero 21; 3; 12, capoverso 1; 13, capoverso 2, riveduti, della Costituzione del Cantone di Berna, accettati nelle votazioni popolari del 16 maggio e del 3 ottobre 1965.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.Berna, 15 dicembre 1965. Il Presidente: P. Grabcr Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1965. Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: ' 11 decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser Foglio Federale, 1965, Voi. Ili

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678 Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Basilea Campagna (Del 17 dicembre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 ottobre 1965; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: '

·

Art. 1 ·

È accordata la garanzia federale agli articoli 25 e 26, riveduti, della Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, accettati nella votazione po¬ polare del 16 maggio 1965.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1965. Il Presidente: D. Auf der Maur H Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 dicembre 1965. Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero Il Cancelliere della Confederazione: Oli. Oser

679 Decreto federale concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Yaud (Del 16 dicembre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1965; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 13, capoversi 1 e 4, e 14 riveduti, della Costituzione del Cantone di Vaud, accettati nella votazione popolare del 2/3 ottobre 1965.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber .

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale che istituisce un contributo della Confederazione alle spese per il latte di soccorso (Del 17 dicembre 1965)

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1965

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31.12.1965

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