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Foglio Federale Berna, 16 settembre 1965

AnnoXLVIII

Volume II

N° 37 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- CCP 65-690

9298 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge sui provvedimenti di lotta contro le epizoozie (Del 3 settembre 1965)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, col presente messaggio, un disegno di legge sui provvedimenti per combattere le epizoozie.

A, CONSIDERAZIONI GENERALI Il patrimonio zootecnico ha avuto sempre notevole influenza sulle con¬ dizioni di vita delle popolazioni, in quanto importantissima fonte natu¬ rale d'alimenti. Da noi pure, esso rappresenta una parte ingente del patrimo¬ nio nazionale ed un fattore capitale dell'economia. La sua rilevanza, poi, ri¬ salta ancora meglio se, oltre a considerarlo dal punto di vista della forma¬ zione del reddito nazionale, lo si considera da quello dell'approvvigio¬ namento del Paese ; da questa veduta, infatti, esso appare d'estrema impor¬ tanza, poiché i prodotti animali (proteine e grassi, segnatamente del latte, ricchi di vitamina À) formano l'irrinunciabile base dell'alimentazione. Il con¬ sumo di carne e prodotti carnei è andato continuamente aumentando nel corso degli ultimi vent'anni ed è passato, per abitante, dai 23,1 kg del 1945 ai 62,8 kg del 1963. Quanto al latte, il fabbisogno annuo per persona è va¬ lutato a 166 kg.

Foglio Federale, 1965, Vol. II

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750 È quindi logico che ci si sforzi di portare il bestiame ad un grado otti¬ male di rendimento, curando, anzitutto, di mantenerlo in buona salute. I provvedimenti d'igiene veterinaria assumono pertanto, dal profilo econo¬ mico, un'importanza capitale. In questo quadro, quelli rivolti alla lotta con¬ tro le epizoozie, principali insidie del patrimonio zootecnico, s'impongono con assoluta urgenza ed è fàcilmente comprensibile che lo Stato, già da lungo tempo, abbia avvertito il dovere d'intervenire per porli pienamente in atto. In Svizzera, quest'intervento era stato iniziato dai Cantoni, da soli o in gruppi basati su concordati intercantonali ; tuttavia quest'organizzazione si rivelò presto vieppiù insoddisfacente per le disparità e le lacune applica-.

tive, ovviamente insanabili fintanto che fosse mancata una direzione e un coordinamento centrale. Il ripetersi di massicce perdite cagionate da alcune epizoozie, finì poi per rendere crudamente evidente l'insufficienza del si-.

stema, finché l'imminenza del pericolo di reinfezione delle nostre mandre ad opera dell'agente della peste bovina (temutissimo a cagione dei 200 milioni di bovini periti in Europa nel Settecento) indusse le Camere federali a pro¬ mulgare, l'8 febbraio 1872, la legge concernente le misure di polizia contro le epizoozie. Detta legge era fondata sull'articolo 59 della Costituzione del 1848," che recitava: « Le Autorità federali possono' emanare ordini di polizia sani¬ taria in tempi di epidemia, di pericolo generale». L'esecuzione dei compiti riservati, dalla legge, allo Stato centrale, fu affidata al Dipartimento del¬ l'agricoltura, con là consulenza tecnica del Commissario federale per le epi¬ zoozie, poscia, a contare dal 1914, all'Ufficio veterinario federale, come Divisione autonoma del Dipartimento dell'economia pubblica.

Le ripetute, modificazioni, della legge e dei disposti esecutivi, intese a mantenere adeguato ed efficiente lo strumento legislativo, non riuscirono ad evitare ch'esso divenisse obsoleto, cosicché apparve finalmente necessario rifonderlo interamente: v'eràno nuove scoperte scientifiche, v'era l'esigenza d'un miglior risarcimento dei proprietari danneggiati, .v'era la richiesta d'una codificazione sistematica dei diversi testi normativi, ecc. L'opera d'ammoder¬ namento presupponeva però un ampliamento
delle competenze della Confe¬ derazione, cui si provvide mediante la revisione del pertinente disposto costi¬ tuzionale (art. 69 della Cost, del 1874). Il nuovo testo, accettato nella vota¬ zione dei 4 maggio 1913, è il seguente: « La Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni di legge per combattere le malattie trasmissibili, o lar¬ gamente diffuse, o di natura maligna che colpiscono l'uomo o gli animali ».

Quest'articolo consentì l'approntamento della nuova legge sulle epizoozie, prolata dalle Camere il 13 giugno 1917, entrata in vigore, con il regolamento esecutivo del 30 agosto 1920, il 1° gennaio 1921 e tutt'ora vigente (CS 9, 264, risp. 276). Da allora la legge è stata modificata ben sette volte, più volte ancora il regolamento, col risultato d'includere nell'ordinamento antiepizootico le malattie seguenti: .

. -- nel 1923, l'acariasi delle api ; :--nel 1941, l'aborto epizootico da bacillo di Bang ;

751 -- nel 1947, la rogna bovina ; -- nel 1953, la mixomatosi dei conigli ; .-- nel 1956, la brucellosi degli ovini e dei caprini ; -- nel 1961, la peste porcina africana (cfr. A XVIA 4 b) ; Per contro gli articoli concernenti la pneumoenterite e il mal rossino dei ma¬ iali sono stati abrogati nel 1941, rispettivamente 1950.

Quanto alla tubercolosi, l'articolo 2 dichiarava applicabili i pertinenti disposti della legge, solo però fino alla promulgazione d'una legge speciale sulla lotta contro la tubercolosi bovina. Detta legge speciale fu emanata il 29 marzo 1950 (RU 1950, 1493) e la sua applicazione consentì d'eliminare com¬ pletamente la malattia, cosicché l'intero effettivo bovino svizzero potè essere dichiarato scevro da tubercolosi già alla fine del 1959. Occorse allora ade¬ guare lo strumento legislativo alla nuova situazione, il che fu fatto con la nuova legge sulla lotta contro la tubercolosi dei bovini, emanata il 28 settem¬ bre 1962 (RU 1963, 189).

Ma venivano pur sempre apparendo lacune nella legislazione antiepizootica, tanto che essa, sia nella sua struttura essenziale sia nella sua precet¬ tistica particolare, risulta ormai inadeguata al progresso della scienza e della prassi veterinaria nonché a quello degli studi specialistici sulle epizoozie: mancano così le basi legali per un controllo dei prodotti immunobiologici di profilassi o terapia degli animali affetti da malattie infettive trasmissibili (risulterebbe pertanto arduo assai rendere responsabili le persone, che posseg¬ gono o manipolano microrganismi, dei danni eventualmente cagionati e magari ingentissimi) ; manca il fondamento per l'adozione di disposizioni sul¬ l'alpeggio e lo sverno, per il disciplinamento dell'attività degli ispettori degli apiari, per l'incremento degli impianti d'incinerazione delle carogne, per il sussidiamento dei servizi d'igiene zootecnica ; mancano disposizioni per 1' emanazione immediata di provvedimenti di lotta contro eventuali epizoozie «esotiche» che scoppiassero all'improvviso ; manca il necessario adegua¬ mento dello strumento legislativo alle condizioni nuove, le quali di per sé indurrebbero a sottoporre altre zoonosi, nonché le epizoozie dei pesci, alle misure ufficiali di lotta ed a rendere più drastici i provvedimenti per la pro¬ filassi della peste porcina e della febbre aftosa. Per
tutte queste ragioni, l'Uf¬ ficio veterinario federale formava il disegno, già alcun anni or sono, di sot¬ toporre l'insieme della legislazione ad una revisione complessiva. Operando in connessione con gli istituti delle facoltà di veterinaria di Berna e di Zu¬ rigo, da un lato, e con le cerchie della prassi, dall'altro, l'Ufficio ha condotto all'uopo tutt'una serie di ricerche e di indagini intese a chiarire quanto pos¬ sibile una materia tanto ardua.

L'8 marzo 1962, l'on. Kurzmeyer consigliere nazionale e, il 6 giugno dello stesso anno, il Consigliere agli Stati on. Clavadetscher proponevano delle mozioni chiedenti che la legge federale sulle epizoozie fosse riveduta

752 in modo da poter portare i sussidi federali, pagati per gli animali eliminati in seguito alla brucellosi, su tutto il territorio elvetico, al 90% del valore di stima. Le due mozioni sono state accettate nella forma del postulato. Il 3 giugno 1962, l'on. Consigliere agli Stati Buri postulava, egli pure, la rifu¬ sione della legge e l'adeguamento dei disposti esecutivi. Anche il postulato Buri fu adottato dal Consiglio degli Stati.

La revisione fu dunque avviata nel. 1962 da una Commissione peritale, nominata dal Dipartimento dell'economia pubblica, e composta del direttore dell'Ufficio veterinario federale (presidente), dei rappresentanti delle facoltà di veterinaria e di delegati dei veterinari cantonali e dèi veterinari professio¬ nisti.

' Si dovette innanzi tutto decidere se bastasse una revisione dell'ordi¬ nanza d'esecuzione o se occorresse procedere a una revisione parziale, o ad¬ dirittura totale, della legge stessa. Orbene, l'esame del problema rivelò che una modifica dell'ordinanza non sarebbe risultata bastevole. Anzi, la Com¬ missione venne nella persuasione che nemmeno un riadeguamento della legge del 1917 sarebbe bastato ad instaurare un disciplinàmento chiaro e funzio¬ nale, stante l'ampiézza e l'incidenza dei correttivi che si rivelavano necessari.

Quanto ai tempi d'attuazione, la Commissione si convinse della neces¬ sità di tenerli quanto possibile brevi, la revisione essendo apparsa ai periti come assolutamente indifferibile ove non si volesse incorrere nella taccia di negligenza verso gli imperativi posti dalla cura della salute agli uomini e agli animali. La Commissione si pronunciò quindi per una urgente ricompi¬ lazione della legge e dell'ordinanza.

La nuova redazione lascia immutato lo spirito rettore della legge, ma colma ogni lacuna e riordina sistematicamente la materia, traendone una strutturazione più perspicua e più chiaramente finalistica. L'impianto del nuovo testo è quello d'un ordinamento-quadro, da precisare via via, in fase applicativa, mediante ordinanza. Questa impostazione consentirà alla nuova legge, come è stato il caso della vecchia, di rimanere in vigore per diversi decenni.

La Commissione si è ispirata ai concetti direttivi seguenti: 1. Le misure antiepizootiche devono rispondere allo stato attuale della scienza e della prassi. La febbre aftosa e
la peste porcina classica da virus, richiedendo particolare attenzione ; 2. La lotta contro le malattie delle api e del pollame va potenziata ; 3. Occorrono dei disposti legali'affinchè la lotta contro le zoonosi (cfr. il commento all'articolo 1, comma 4 a), quali le rickettsiosi, le leptospirosi, le ornitosi e le salmonellosi, possa essere condotta su basi ufficiali.

Analogamente occorre approntare i fondamenti legali per rendere possibile la lotta contro le epizoozie dei pesci ;

753 4. L'Ufficio veterinario va posto in grado di prendere immediatamente i provvedimenti atti a prevenire l'insorgenza e la diffusione, nel Paese, di ogni nuova epizoozia ; 5. La legislazione deve prevedere i servizi d'igiene veterinaria ; 6. La costruzione d'impianti di distruzione dèlie carogne va incrementata.

Nei suoi lavori giusta queste direttive, la Commissione ha richiesto la collaborazione di specialisti ogniqualvolta le è stato necessario di abbordare dei settori implicanti degli studi particolari, come quelli delle malattie delle api, o dei pesci, o del pollame.

Il disegno di massima è stato sottoposto ai veterinari cantonali il 30 lu¬ glio 1963. Nella conferenza del 13 dicembre dello stesso anno, i veterinari ebbero modo di presentare i propri pareri ed emendamenti, che sono stati poi presi in considerazione. Si giunse così al disegno emendato del 16 marzo 1964, il quale fu inviato ai Governi cantonali, ai veterinari cantonali ed agli enti interessati. Il progetto, rimaneggiato in seguito a questa procedura di consultazione, fu poi adottato, come disegno definitivo, dalla Commissione consultiva per la lotta contro le epizoozie, nella sua seduta dell'I 1 dicembre 1964.

B. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI I disposti del disegno richiedono alcuni commenti, che diamo qui di se¬ guito secondo i differenti capitoli.

I. Designazione delle epizoozie Articolo 1. È una delle colonne della legge; esso enumera nel capoverso 1 le epizoozie che devono essere combattute sul piano uffi¬ ciale. L'elenco dato" nel vecchio testo è stato completato. Da esso non ab¬ biamo tolto nè la peste bovina nè la peripneumonia contagiosa dei bovini, ancorché queste epizoozie non siano scoppiate dal 1871, rispettivamente dal 1896 ; abbiamo conservato nell'elenco anche la morva (malattia dei caval¬ li contagiosa per l'uomo) il cui ultimo caso fu registrato nel 1923. Consideran¬ do infatti l'enorme traffico attuale, facilitato e reso rapidissimo dai moderni jnezzi di trasporto, la reintroduzione di queste malattie, molto diffuse in certe regioni e continenti, resta sempre possibile.

La peste suina da virus classico e quella da virus africano sono due ma¬ lattie che conviene citare a parte. Nonostante la somiglianza dei loro nomi, queste sono due malattie completamente differenti, che devono essere com¬ battute con mezzi
diversi.

, La peste suina da virus classico, che continua a causare gravi danni in Europa, fu il tema principale della prima conferènza che la Commissione permanente per l'Europa dell'Ufficio internazionale delle epizoozie ha tenuto

754 a Vienna il 3 e il 4 ottobre 1962, sotto la presidenza del direttore dell'Ufficio veterinario federale. In generale, questa conferenza ha chiesto che le aziende colpite siano sottoposte a provvedimenti più severi abbinati ad una pratica più vasta di macellazione, come è d'uso nella profilassi dell'afta epi¬ zootica. In Inghilterra, paese in cui la peste suina infierisce da molti anni e che dall'agosto 1963 applica questo metodo, si sono avuti notevoli risultati.

Il numero dei nuovi focolai d'infezione è diminuito da 1243 nel 1963 a circa 320 nel 1964. Gli Stati Uniti d'America si sforzano d'ottenere un migliora¬ mento della situazione adottando un programma ufficiale di sradicamento del morbo, recentemente messo a punto. Ilnostro paese non è sinora troppo duramente colpito da questa epizoozia; tanto più dunque è opportuno ed agévole impostare una soluzione radicale del problema. Le difficoltà .mag¬ giori derivano dalla vendita delle carni provenienti da effettivi infetti ma ritenute adatte al consumo. Queste carni possono essere messe in commercio, per cui è già successo che l'epizoozia venga trasmessa in questo modo dalla Svizzera orientale alla Svizzera centrale e persino dal Ticino alle regioni occidentali del paese.

Col decretò del Consiglio federale del 15 settembre 1961 x, la peste suina.

da virus africano è stata annoverata fra le epizoozie da combattere sul piano ufficiale. Si trattava allora di un provvedimento preventivo, giudicato ne¬ cessario dopo che l'epizoozia ebbe causato, nella penisola iberica, danni ca¬ tastrofici e di- tale entità da minacciare tutto l'effettivo europeo, principal¬ mente quello dei paesi vicini, fra i quali, in senso lato, può essere annoverato anche il nostro. I suini indigeni sono stati fortunatamente risparmiati fino ad oggi ; questo però non fu il caso della Francia che nel maggio 1964 venne contaminata direttamente dalla Spagna. Contrariamente a quanto è acca¬ duto in Portogallo ed in Spagna, le autorità veterinarie francesi sono riuscite, adottando provvedimenti draconiani, a jugulare l'epizoozia in modo tale che già dal luglio 1964 non compare più alcun focolaio. Qùesta malattia estre¬ mamente virulenta infierisce tuttora nella penisola iberica ; la minaccia quindi esiste sempre. Si sta pertanto studiando di mettere a punto, tra i diffe-1 renti
paesi europei, un sistema per debellare definitivamente la malattia. Co¬ munque reputiamo che sia il caso di mantenere questa epizoozia fra quelle che figurano nell'articolo 1, capoverso 1, affinchè possiamo ordinare le di¬ sposizioni di profilassi che dovessero avverarsi necessarie..

Per quel che riguarda la peste aviaria, facciamo notare che essa appare ormai raramente nella forma classica. Ma una epizoozia caratterizzata da sintomi analoghi, la pseudo-peste o «Newcastle-disease», ha preso molta più importanza sul piano mondiale e causa anch'essa danni notevoli.

Fra le spéci animali che dobbiamo preservare dalle epizoozie con prov¬ vedimenti ufficiali, le api occupano un posto particolare. Per meglio valutare 1

RU 1961, 138.

755 l'importanza della profilassi delle epizoozie apiarie, non dobbiamo conside¬ rare unicamente il rendimento diretto delle api in produzione di miele e cera, (circa 15 milioni all'anno), bensì anche il loro rendimento indiretto come agenti impollinatori (valutabile sui 200 milioni all'anno). Il vigente re¬ golamento prescrive che vengano resi noti i casi di acariasi, di peste ame¬ ricana e di peste europea e stabilisce anche certe disposizioni per la lotta con¬ tro queste malattie. La Confederazione contribuisce alle spese, ma solamente nel caso dell'acariasi, nonostante che le altre malattie causino anch'esse grandi danni. Poiché le ultime scoperte scientifiche permettono di sco¬ prire e di combattere più facilmente queste malattie, è apparso ragionevole disporre, nel nuovo testo, che la Confederazione partecipi anche alle spese della loro profilassi, il che non comporterà oneri rilevanti.

Il termine «brucellosi» che figura nell'elenco delle epizoozie si applica a tutte le malattie causate da un agente patogeno del gruppo «Brucella». La più nota è la così detta «brucella abortus», agente della brucellosi bovina, il cui debellamento è regolato da un particolare decreto del Consiglio fede¬ rale. Gli sforzi considerevoli intrapresi per lottare contro questa malattia hanno permesso di ottenere, dopo una dozzina d'anni, e cioè alla fine del 1963, il risanamento completo dell'effettivo bovino svizzero. Ciononostante, è indispensabile che le mandre siano sottoposte ad un regolare controllo per poter scoprire e distruggere in tempo ogni nuovo focolaio d'infezione ; la legislazione deve prevederlo. È quindi opportuno annoverare la malattia di Bang nella nuova legge. La lotta contro la brucellosi degli ovini e dei caprini, causata dalla «brucella melitensis», è oggetto di un decreto speciale del Con¬ siglio federale del 3 febbraio 1956 x. Ci sembra adatto, per le stesse ragioni portate per la brucellosi dei bovini, menzionare questa malattia nella nuova legge. Un altro agente della stessa specie detto «brucella suis», che colpisce i suini, ma che non infierisce al momento in Svizzera, è pure compreso nelle «brucellosi».

In seguito a funghe discussioni, la commissione peritale ha accettato l'idea, suggerita da differenti cerchie, di menzionare nella nuova legge la tu¬ bercolosi, cui era stata dedicata
la legge speciale del 28 settembre 1962. Con¬ siderando infatti che la nuova legge è destinata a rimanere a lungo in vigore e che essa è impostata in modo tale da conglobare tutte le epizoozie, sarebbe illogico mantenere parallelamente in vigore una legge speciale per una sola malattia. Dopo cinque anni da quando la tubercolosi è stata debellata, niente più si oppone, materialmente, a che questa malattia venga inclusa nella legge sulle epizoozie.

Il capoverso 2 riprende una disposizione della legge attuale, con la sola differenza dell'inclusione del testo costituzionale (art. 69) «...malat¬ tie trasmissibili^ o largamente diffuse, o di natura maligna ...», qùi recepito 1

RU 1956, 138.

75(5 / ' per permettere al Consiglio federale di prendere provvedimenti di lotta an¬ che contro altre malattie non espressamente elencate.

Il capoverso 3 autorizza l'Ufficio veterinario, in collaborazione con il Dipartimento dell'economia pubblica, ad intervenire prontamente allor¬ quando vi sia pericolo imminente d'introduzione di una epizoozia o scoppi all'improvviso una nuova epizoozia nel paese. Tuttavia esiste anche oggi il timore che le epizoozie che infieriscono nei paesi molto, lontani possano introdursi in Svizzera. Solamente la rapida soppressione dei focolai impedirà allora che ne derivino gravi danni. Da questo profilo, il regolamento attuale appare troppo complicato. .Già nel 1960, l'ufficio internazionale delle epi¬ zoozie a Parigi ha raccomandato alle amministrazioni veterinarie di appli¬ care queste disposizioni ; ha insistito parecchio su questa questione all'epoca della conferenza che la sua commissione permanente per l'Europa ha tenuto a Lisbona nel 1963.

Si tratta di prevenire l'introduzione di una nuova epizoozia attraverso l'importazione od il transito di animali (ad esempio l'introduzione della tu¬ laremia, una epizoozia delle lepri ancora sconosciuta da noi, che può essere trasmessa all'uomo con conseguenze gravi, talvolta , anche mortali), per cui può essere sufficiente il divieto di importazione o di transito. Questo prov¬ vedimento può in effetti essere ordinato a seconda della situazione sanitaria del paese d'origine e a seconda dei casi. All'occorrenza, non può natural¬ mente essere oggetto delle disposizioni che il Consiglio federale deve pren¬ dere.

Il capoverso 4, lettera a, enumera una serie di malattie appartenenti alle zoonosi, ossia al gruppo delle malattie trasmissibili all'uomo. Queste malat¬ tie contagiose hanno in comune di non entrare nello schema della lotta contro le epizoozie, pur nuocendo alla nostra economia nazionale e pur mettendo a serio pericolo la salute umana. Ognuna di esse soddisfa inconte¬ stabilmente uno o l'altro dei criteri dell'articolo 69 della Costituzione. Le ricerche fatte in questi ultimi dieci anni nel campo della medicina umana e della medicina veterinaria hanno messo in primo piano le zoonosi, che appa¬ iono molto più spesso di quanto originariamente si credesse. La Confedera¬ zione quindi se ne deve Occupare. Teniamo a rilevare
che, considerata la natura e i caratteri di questo gruppo di malattie, una profilassi efficace pre¬ suppone una cooperazione stretta fra medicina umana e veterinaria.

Nonostante i rapidi progressi registrati nella lotta contro la brucellosi dei bovini, il numero degli aborti non è diminuito come ci si aspettava, in questi ultimi anni. È per questa ragione che l'Ufficio veterinario ha condotto attenti esami sull'eziologia dei casi abortivi non ancora chiariti. In tal modo esso rispondeva al postulato Zeller adottato dal Consiglio nazionale l'8 marzo 1961. Con la collaborazione delle facoltà di medicina veterinaria di Berna e di Zurigo, e con quella dei veterinari professionisti, fu riconosciuto che la rickettsiosi e la leptospirosi provocano qua e là degli aborti assumenti - forma epizootica nelle mandrie bovine.

757 La rickettsiosi, chiamata anche febbre Q dal luogo dove essa fu reperta la prima volta, ossia da Queensland in Australia, ha raggiunto una notevole importanza ; essa è riconosciuta sul piano mondiale come epidemia. Il suo agente (rickettsia o coxiella burneti) infetta principalmente i bovini, i mon¬ toni e le capre per inalazione, per contattò diretto, o anche per opera di vettori (specie le zecche che, vivendo da parassiti del bestiame, liberano la coxiella burneti con gli escrementi). Gli animali parassitati eliminano l'agente morboso attraverso il latte, attraverso gli escreti ed anche attraverso gli or¬ gani genitali. Sovente, quando non sopravvenga l'aborto, la malattia evolve senza sintomi visibili. La principale fonte d'infezione per l'uomo è l'animale.

L'uomo può contrarre la malattia respirando polveri contenenti rickettsie (il vello dei montoni ne è sovente impregnato) e bevendo latte crudo. La malat¬ tia si manifesta nell'uomo sotto forma di attacchi influenzali più o meno gravi e con affezioni polmonari febbrili ; può anche avere delle conseguenze mortali. È importante rilevare come la coxiella burneti possa essere eliminata per molto tempo attraverso il latte degli animali infetti. La diagnosi dell'in¬ fezione è relativamente semplice "e poco gravosa se si procede all'esame del latte per mezzo d'un reattivo specifico utilizzante la capillarità. Gli esami condotti da Hess e Brecht ci danno un'informazione valevole per il grado d'infezione delle nostre vacche da latte. In una mandria di 74 capi che for¬ niscono latte speciale, vi erano 18 capi che eliminavano germi patogeni e 3 dei 4 vaccari risultavano contagiati. In una azienda di 57 animali, fra i quali 13 eliminavano germi, 7 persone sulle 12 sottoposte al controllo ave¬ vano contratto le rickettsiosi. Risultati positivi sono stati registrati nell'I,6 per cento delle 5158 mandrie controllate nell'istituto di batteriologia veteri¬ naria di Zurigo (Prof. Hess). Nei greggi di montoni, che si devono conside¬ rare come il serbatoio della rickettsiosi, il tasso è sensibilmente superiore.

Provvedimenti di polizia delle epizoozie si impongono di conseguenza per debellare questa infezione.

La leptospirosi inizialmente era considerata una malattia esclusivamente umana, per cui gli animali che trasmettevano leptospire erano considerati
unicamente come fonte d'infezione per l'uomo. Vi sono numerosi generi di spire: le più conosciute sono quelle che provocano la malattia di Weil (febbre gialla contagiosa) o la malattia dei porcai. Ora si sa che gli animali domestici non sono solamente dei portatori di leptospire, ma essi possono contrarre la malattia, ragione per cui la malattia ha preso maggior impor¬ tanza, tanto per la medicina veterinaria come per l'economia pubblica. Gli aborti bovini o suini hanno un ruolo importante in materia di polizia delle epizoozie. Gli animali infetti eliminano numerose leptospire attraverso le urine, per parecchi mesi, ed anche per parecchi anni nel caso dei porci. Le ricerche effettuate da Bürki nell'Oberland bernese hanno dimostrato che i porci infettati da «L. pomona» possono originare contaminazioni per i bo¬ vini che abortiscono durante l'alpeggiatura. Gli esami praticati dallo stesso autore nel corso di questi quattro ultimi anni su 1287 bovini abortenti

758 hanno dimostrato che in 129 casi (10%) la leptospirosi poteva essere assunta come causa.

L'ornitosi e la psittacosi (malattia dei pappagalli) sono dovute ad un virus che si riscontra negli uccelli delle più diverse speci. Per gli psittacidi (pappagalli, platicerchi, are, ecc.) si parla di psittacosi méntre si designa come ornitosi la stessa malattia che colpisce gli altri generi d'uccelli. L'infe¬ zione umana, che deriva sempre da uccelli malati, si manifesta come grave polmonite il cui esito può a volte essere letale. L'uomo non trasmette la ma¬ lattia ad un altro uomo. Il controllo sierologico del sangue prelevato dagli uccelli importati si pratica dal 1963 regolarmente dalle facoltà di medicina veterinaria di Berna (Prof. Fey) e di Zurigo (Prof. Hess) ; per i soli esami praticati a Zurigo su 405 campioni di sangue, si sono avute reazioni positive nel 14,5 per cento dei casi. L'esame dellç carogne di 153 pappagalli importati hanno persino rilevato un tasso d'infezione nel 37,2 per cento. Dal marzo 1961 al settembre 1964, 388 piccioni catturati nelle città di Zurigo, Aarau, Winterthur, Coirà, Lugano, Basilea e Lucerna sonò stati esaminati da Ehrsam all'istituto batteriologico veterinario di Zurigo allo scopo di diagno¬ sticare l'ornitosi; nel 47 per cento dei casi, il risultato fu positivo. L'infe¬ zione è anche stata repertata in molte piccionaie, due delle quali dell'esercito.

Col nome di salmonelle, si designa una specie di batteri intestinali che comprende parecchie centinaia di tipi differenti. Oltre gli agenti del tifo ne fanno parte, numerosi microrganismi che sovente originano avvelena¬ menti alimentari più o meno gravi, accompagnati da affezioni acute dello stomaco e dell'intestino, diarree, indisposizioni, vomiti e spesso anche feb¬ bre. Le persone e gli animali possono essere infettati dalle salmonelle o ad¬ dirittura eliminare questi germi senza essere visibilmente malati. Le fonti principali di contagio sono: gli escrementi dei malati o delle persone conva¬ lescenti o di quelle che sono portatrici di bacilli pur sembrando esterior¬ mente sane ; la carne degli animali malati ; gli escrementi degli animali do¬ mestici, dei topi, dei sorci ; le uova delle anitre e delle oche ; la farina di uovo, ecc. Ne segue che la contaminazione dell'uomo avviene quasi esclusi¬ vamente per
ingestione di alimenti provenienti dà animali infetti e conta¬ minati secondariamente, come, ad esempio, le carni e i preparati carnei, i piatti cucinati con uova di oche o di anitre, il latte e i prodotti del latte, ecc.

Alcuni casi di intossicazione da carne sopravvenuti in Svizzera sono stati portati a conoscenza del pubblico durante l'autunno del 1964: erano dovuti alla presenza di salmonelle nella carne, nelle salsicce da spalmare e nel latte.

Le salmonellosi animali sembrano diffondersi anche nel nostro paese.

Esse possono causare gravi danni nelle fattorie che allevano vitelli e porci e rovinare le aziende di ingrasso. Occorre in primo luogo isolare e tenere sotto controllo i casi clinicamente manifesti, onde ridurre i rischi di contamina¬ zione generale, foriera di repentine intossicazioni alimentari. Aggiungansi i provvedimenti puramente veterinari che mirano a ridurre il numero delle

759 perdite degli animali. La profilassi delle malattie da salmonelle animali -- la forte diffusione dei germi non permette ormai più di pensare ad uno sradicamento -- e di conseguenza la protezione dell'uomo contro una malattia la cui origine è sempre animale, sono di urgente necessità.

L'importanza delle quattro malattie suddette, che richiedono dispo¬ sizioni di polizia delle epizoozie estremamente diversificate ed inabituali, ci hanno indotto a dedicare loro un paragrafo particolare nella legge.

La lett. b del cpv. 4 nomina due malattie che occupano un posto parti¬ colare. La profilassi dell'estro bovino, attualmente oggetto dell'ordinanza del Consiglio federale dell'I 1 febbraio 19441, deve ricevere una base sicura nella legge. I danni causati alle pelli dalla larva dell'ipoderma bovis, si ag¬ girano ancora annualmente sul mezzo milione di franchi. I prodotti messi recentemente a punto per lottare contro questo parassita sono stati speri¬ mentati dall'Ufficio veterinario federale su alcune migliaia di animali ed hanno dato ottimi risultati ; quando il loro uso sarà reso obbligatorio ovun¬ que, ci si può attendere una rapida diminuzione delle perdite. L'ordinanza in vigore prevede una ripartizione anomala dei costi: le sovvenzioni federali sono infatti vincolate alla condizione che i gruppi interessati assumano una parte notevole delle spese. Per la nuova legge noi proponiamo di abbando¬ nare questo sistema e di regolare la partecipazione della Confederazione nel limite dei tassi applicati agli altri provvedimenti di lotta. Questo ci sembra tanto più indicato in quanto là Commissione svizzera per il miglioramento dei cuoi e delle pelli, che rappresenta i gruppi interessati, dipende esclusiva¬ mente dai contributi volontari e per questa ragione si trova costantemente in difficoltà finanziarie. Come organo tecnico, essa deve tuttavia continuare a collaborare nella lotta.

· I pareri degli esperti contrastano fortemente fra di loro per quel che ri¬ guarda l'efficacia della lotta contro la rogna nella forma in cui si presenta attualmente. È certo però che la rogna deve essere combattuta con provvedi¬ menti ufficiali sia per i montoni, sia eventualmente per il bestiame bovino.

La lotta deve tuttavia essere impostata su basi nuove.

La lett. c. del cpv. 4 costituisce un'innovazione nella legge
essendo essa in rapporto con la lotta contro le malattie dei pesci. Fra queste, particolarmente importanti, l'edema renale contagioso, la lenta degenerazione del fegato delle trote arcobaleno, la dischinesia degli avannotti e la foruncolosi dei salmoni, epizoozie queste che possono essere sistematicamente combattute, essendo oggi conosciute e diagnosticabili. Le tre malattie possono causare danni per migliaia di franchi. L'importazione dei pesciolini ha un ruolo determinante nella propagazione delle malattie. Non sarebbe dunque ingiustificato, per proteggere la pescicoltura indigena nella lotta contro le principali malattie 1

CS 9, 356.

760 dei pesci, di usare una parte delle somme percepite come tasse per le visite veterinarie di frontiera. Le particolarità di questa specie animale, che deter¬ minano anche i mezzi da applicare alla profilassi delle malattie onde essa può essere colpita, ci son sembrate giustificare l'inserzione di un comma particolare.

Le cerchie agricole e quelle del commercio del bestiame' e delle carni avevano domandato che la profilassi della cisticercosi fosse prevista dalla legge. S'è dovuto però rinunciare a dar seguito a questa istanza, per le se¬ guenti ragioni: Ai termini dell'articolo 69 della Costituzione, possono essere combattute sul piano ufficiale solo quelle malattie animali che risultano trasmissibili, o largamente diffuse o di natura maligna. Orbene è dubbio che la cisticercosi del bue sia una malattia effettivamente animale: il bovino, ospite secondario, non è portatore del parassita dell'uomo se non nel suo stadio intermedio e, conseguentemente, non presenta segni morbosi di qualsiasi forma nè soffre nel suo sviluppo. . .

Per quanto riguarda la trasmissibilità, si deve ammettere che la legge intende in primo luogo la trasmissione diretta ad altri animali e solo secon¬ dariamente la trasmissione all'uomo. Ma la trasmissione dei cisticerchi da un animale all'altro è impossibile, dal momento che il loro ciclo evolutivo di¬ pende dall'ospitazione da parte dell'uomo del parassita adulto.

Si può valutare il grado di diffusione della cisticercosi consultando ?

rapporti di mattazione. Il numero delle carogne che rivelano la presenza di cisticerchi viventi o morti è in Svizzera, come negli altri paesi, sensibil¬ mente più elevato che nel passato. Il criterio « di natura maligna » non è evidentemente adempito per quel che riguarda la cisticercosi del bue ; sarà compito della medicina umana stabilire se questa parassitasi. dell'uomo possa essere designata in generale come di natura maligna.

Non si deve dimenticare che le disposizioni di polizia epizootica ai sensi della' legge implicano, di massima una situazione di partenza tale che questi provvedimenti sembrino essere necessari al fine di ottenere risultati soddisfa¬ centi. Una malattia animale o qualsiasi altra noxa da combattere nell'am¬ bito della polizia epizootica deve per lo meno essere reperibile sull'animale vivente, in modo che le
disposizioni necessarie possano essere .prese verso l'animale stesso o un gruppo di animali della stessa specie. È però impossi¬ bile riconoscere gli animali affetti da cisticercosi ricorrendo ai mezzi attual¬ mente a disposizione, cioè ai metodi clinici, sierologici, allergici o altri. La cisticercosi ha una evoluzione asintomatica e non può essere reperta se non in seguito all'uccisione degli animali.

Da queste considerazioni discende che non si può inserire nella legge alcuna disposizione che permetta di combattere la cisticercosi.

Gli esperti di ogni paese si sono accordati a riconoscere che la profilassi efficace della cisticercosi bovina, rispettivamente della parassitosi umana

761 dovuta alla tenia, è possibile solo se si scoprono e si curano i portatori del parassita e se si impedisce che le sue uova abbiano ad inquinare i foraggi.

Orbene, tali disposizioni travalicano di molto l'ambito della polizia epizoo¬ tica. Esse s'estendono a concernere l'ispezione delle carni, l'igiene pubblica, la protezione delle acque e l'agricoltura.

La cisticercosi si è sviluppata nel corso degli ultimi anni, sia in Svizzera che all'estero ; l'ufficio veterinario ha perciò prescritto nelle istruzioni per gli ispettori delle carni, del 1° settembre 1962, che le carni trovate infette da cisticercosi nel corso dell'ispezione devono essere sottoposte ad un controllo più severo. Queste disposizioni, applicate coscienziosamente in tutto il paese, mirano alla distruzione dei cisticerchi e, anche, alla rottura del ciclo dello sviluppo della tenia. Gli ispettori devono sottoporre le carogne ad un con¬ trollo più attento allo scopo di scoprire i cisticerchi che vi si potessero tro¬ vare. Essi devono inoltre sottometterle ad un controllo più oculato e ad un trattamento più rigoroso comportante il congelamento dei corpi per parecchi giorni dopo resecazione e decontaminazione degli organi o delle parti col¬ piti. Questo procedimento comporta tuttavia un danno che, principalmente a seguito del pregiudizio alla vendita, come anche a causa delle spese di congelamento ed altro, risulta di 0,5 a 1 franco per kg di peso morto, a seconda della categoria degli animali e della destinazione della carne. A no¬ stro giudizio, la questione di chi debba imporre il trattamento e di chi debba sopportarne il danno, involge essenzialmente un principio di diritto privato.

Queste disposizioni in materia d'igiene delle carni rappresentano l'unico contributo possibile della medicina veterinaria nella lotta contro il parassita in questione.

II. Organizzazione L'organizzazione prevista negli articoli da 2 a 7 non apporta alcuna in¬ novazione essenziale: essa lascia ai Cantoni la cura di organizzare il servizio di polizia delle epizoozie, ciò che ha dato sinora buoni risultati. Conside¬ rando l'importanza delle malattie delle api, l'articolo 4 propone la designa¬ zione di ispettori degli apiari: nella pratica, tale disposizione è già oggi adem¬ piuta.

Parimente già entrata nelle abitudini, sebbene non sia sancita nella
leg¬ ge, è la designazione di uno scorticatore (art. 5). Per garantire uniformità nella lotta contro le epizoozie, è opportuno che la Confederazione determini taluni principi circa gli obblighi e le competenze degli organi cantonali.

Quanto alle competenze, esse possono essere soltanto di natura tecnica.

Quelle riconosciute nell'articolo 7 sono assolutamente necessarie per consen¬ tire al funzionario di controllare sul posto l'esecuzione dei provvedimenti.

762 III. Provvedimenti di lotta Gli articoli da 8 a 11 stabiliscono le basi perla lotta contro le epizoozie.

L'articolo 9 costituisce il pilastro dei provvedimenti antiepizootici. I numeri da 1 a 6 sanciscono i provvedimenti conservativi che sono stati già applicati con successo a tutta una serie di epizoozie. Per contro, il numero 7 propone un provvedimento nuovo, di natura essenzialmente profilattica, da applicare nel caso di tubercolosi, di brucellosi, di zoonosi e nell'ambito dei servizi d'igiene veterinaria. Il numero 8 obbliga il detentore di animali a collaborare gratuitamenté nella lotta contro le epizoozie, qualora i suoi effettivi siano colpiti. La cooperazione delle imprese di trasporto (n. 9) non ha mai incontrato alcuna difficoltà, sebbene mancasse una disposizione di legge. - ; IV. Disposizioni concernenti il traffico di animali, materie animali e altri oggetti Gli articoli da 12 a 17 sanciscono le norme per il traffico degli animali: non è apportata alcuna modificazione essenziale rispetto alla legislazione vi¬ gente.

Nell'arr/co/o 14, si parla per la prima volta di. «lasciapassare», termine destinato a sostituire quello di «fede di sanità» usato sinora. Infatti, il ter¬ mine «fede di sanità» ha sempre suscitato false interpretazioni: l'acquirente di un animale poteva scorgere in tale certificato una specie di garanzia che l'animale comperato, provvisto di una «fede di sanità», fosse effettivamente sano. In realtà, il certificato serve soltanto ad accertare che l'animale pro¬ viene da una mandra non assoggettata a divieti per causa di una malattia epizootica, onde può circolare senza rischio di trasmettere una siffatta ma¬ lattia. Siamo, pertanto, convinti che il termine «lasciapassare» adempie me¬ glio la funzione di tale atto.

Le cerchie professionali hanno lungamente discusso se i trasferimenti di animali della specie equina debbano essere ancora sottoposti al controllo di polizia delle epizoozie. Contro un controllo sta il fatto che nessun caso di morva, la più importante malattia equina assoggettata alla dichiarazione obbligatoria, è stato registrato nella Svizzera da oltre 40 anni. Tuttavia, è sempre possibile che la morva ricompaia improvvisamente o che un'altra epizoozia dei cavalli (ad es. la peste equina africana) sia introdótta nel paese, rendendo necessario e utile il
controllo. C'è poi da temere che, secondo le circostanze, si cerchi di sopprimere il controllo del traffico anche per ani¬ mali di altre specie, allèviamento per nulla auspicabile. Condividendo l'opi¬ nione della maggioranza dei Cantoni, manteniamo, pertanto, l'ordinamento vigente.

Il capoverso 2 dell'articolo prevede derogazioni per gli animali trasferiti temporaneamente in un altro circondario d'ispezione, ad esempio per pa-

763 scolare o per consumare foraggio, come anche per gli animali condotti in un altro circondario per lavorare, essere coperti, subire una cura veterinaria o partecipare a un concorso ippico o a una mostra locale, quando lo sposta¬ mento avviene su strada, con guida a mano o mediante un veicolo. Come - mostra locale, è intesa la tassazione degli animali iscritti nel libro genealo¬ gico, effettuata ogni anno da periti dell'allevamento del bestiame.

t In virtù dell'articolo 17, gli animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina possono essere trasportati per ferrovia o per battello soltanto se sono provvisti di un lasciapassare o d'una carta di passo nel senso dell'ar¬ ticolo 26: l'unica eccezione è per i cavalli militari.

Necessaria dal profilo della polizia delle epizoozie è, secondo l'articolo 18, la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati e sulle esposizioni di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina. Il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la facoltà di estendere il provvedimento ad animali di altre specie, in quanto costituiscano un pericolo di trasmissione di epizoozie: così, ad esempio, in occasione di mercati o esposizioni di cani, conigli o volatili.

La legge attuale non contiene alcuna norma che permetta di emanare disposizioni di polizia delle epizoozie per l'alpeggio e lo svernamento: l'articolo 19 colma la lacuna. ' Conformemente all'articolo 21, che si occupa del divieto del commercio ambulante di animali, proibito è anche il commercio ambulante di volatili.

Il passaggio di mandre ambulanti rimarrà lecito, sebbene le difficoltà crescano per l'opposizione manifestata dai contadini del piano. È prevedi¬ bile che dovranno intervenire talune modificazioni.

Va da sè che la salita all'alpe, d'estate, non è considerata come un passaggio di mandre ambulanti nel senso della legge.

Neil 'articolo 22, si parla per la prima volta di prescrizioni di «polizia1 sanitaria» mentre prima si ricorre sempre all'espressione misure di « polizia delle epizoozie». Il termine è stato scelto volutamente per esprimere che, nel caso, si tratta di prescrizioni oltre il campo d'applicazione relativamente limitato della polizia delle epizoozie e che tali prescrizioni possono estendersi anche a settori dell'igiene degli animali e della carne, eventualmente
della medicina umana.

Articolo 24. Sinora non è possibile sottoporre gli animali di esportazione a un controllo di polizia delle epizoozie. Tuttavia, talune convenzioni con altri paesi ci obbligano a siffatti controlli. L'articolo 4 della convenzione - veterinaria conclusa con l'Italia il 2 febbraio 1956 (RU 1958, 167) richiede da parte nostra certificati concernenti lo stato di salute degli animali espor¬ tati: orbene, tali certificati possono essere rilasciati soltanto sulla base di controlli veterinari. Anche la convenzione veterinaria conchiusa con la Ro¬ mania il 28 febbraio 1964 (RU 1965, 724) impone un esame veterinario prima

764 dell'esportazione. Questi controlli all'esportazione sono parimente utili per la profilassi delle epizoozie nell'interno del paese, perchè i risultati degli esami permettono, qualora sia costatata la brucellosi, la tubercolosi, ecc., di trarre conclusioni importanti quanto allo stato sanitàrio delle mandre d'origine, che allora sono sottoposte a un minuzioso esame veterinario. In tal modo, è possibile scoprire rapidamente focolai di contagio rimasti sconosciuti ed eliminarli. Per siffatto motivo, l'articolo prevede che il Consiglio federale sta¬ bilisce le condizioni non soltanto per l'importazione e il transito ma anche per l'esportazione. Di grande interesse pratico è che l'Ufficio veterinario sia competente a designare i posti d'importazione e di esportazione. Esso deve, inoltre, essere autorizzato a limitare o a vietare le importazioni e le esporta¬ zioni secondo le condizioni di polizia sanitaria del momento. Ciò è tanto più importante, in quanto spesso le decisioni vanno prese entro poche ore.

Quanto ai prodotti immunobiologici, la competenza dell'Ufficio veteri¬ nario è usata, di regola, soltanto per le importazioni, dato che le esporta¬ zioni e il transito non influiscono sulla lotta antiepizootica.

Articolo 25. Nell'applicazione pratica di questa prescrizione, va da sè, come sinora, che, qualora l'animale debba essere respinto, si prenderà dap¬ prima contatto con le autorità veterinarie del paese di origine per intendersi circa il viaggio di ritorno o la immediata macellazione suLposto.

Articolo 27. L'ordinamento attuale non soddisfa. Esiste tutta una serie di sieri e vaccini per malàttie animali, alla cui profilassi lo Stato non deve però partecipare.

Tuttavia, questi prodotti possono, secondo il modo di preparazione, tra¬ smettere malattie infettive combattute dallo Stato. Inoltre, un controllo uf¬ ficiale dei sieri e dei vaccini può permettere di evitare l'uso di prodotti insuf¬ ficienti o inadeguati e, pertanto, di controbattere indirettamente l'estensione di malattie animali, che, altrimenti, dovrebbero essere combattute mediante provvedimenti statali. Di conseguenza, l'articolo vuol consentire di estendere i controlli d'inocuità e, se-possibile, di efficacia a tutti i prodotti immuno¬ biologici.

Il capoverso 4 dell'articolo prevede una responsabilità causale per gli istituti
pubblici e privati e per le persone che detengono microrganismi pa¬ togeni (es. il bacillo della tubercolosi, ih virus della febbre aftosa, il virus della rabbia) o che lavorano con essi. Giova ricordare che la mixomatosi - dei conigli è stata introdotta nel 1952 in Francia da lin medico che, con il virus, voleva sterminare tutti i conigli selvatici nella sua proprietà. Conse¬ guenza di questo atto è stata la propagazione del contagio nell'intera Europa, N con i relativi danni. · , L'articolo 30, capoverso 2, ha per scopo di conferire agli organi di poli¬ zia delle epizoozie la possibilità di prendere, in talune circostanze (ad es.

nei casi di febbre aftosa), provvedimenti contro la diffusione passiva di epizoozie attraverso i cani e i gatti.

765 V. Prestazioni dei Cantoni e della Confederazione alle spese di lotta contro le epizoozie Articolo 31. Il principio, secondo cui il Cantone ove si trovano gli ani¬ mali assegna indennità nel caso della loro perdita, è mantenuto. La stessa norma vale per le spese di lotta, ciò che attualmente è sancito nel regola¬ mento di esecuzione ma non nella legge.

Articolo 32. Una prassi per quanto possibile uniforme nell'assegnazione delle indennità da parte dei Cantoni influisce positivamente sulla lotta con¬ tro le epizoozie. Il capoverso 1, numero 1, si riferisce alla perdita di animali che soccombono o devono essere abbattuti prima di una diagnosi veterina¬ ria: è, tuttavia, necessario stabilire, a posteriori, una delle malattie men¬ zionate nell'articolo 1, capoverso 1, numeri da 1 a 11. In questo gruppo è inserita anche la peste suina classica, poiché la sua diagnosi non può, per 10 più, essere stabilita con certezza nei primi casi e sarebbe allora ingiusto rifiutare l'indennità per il motivo che l'accertamento sicuro avviene soltanto successivamente. Tale procedura comporta parimente il vantaggio che il proprietario ha interesse ad annunciare la malattia già alle prime per¬ dite per non frustrarsi il diritto alle indennità. Inoltre, l'annuncio tempestivo di una malattia epizootica permette agli organi di polizia delle epizoozie di intervenire in modo da evitare una maggiore diffusione e, di conseguenza, danni elevati.

Il numero 2 estende l'obbligo della indennità a tutte le diciotto epizoo¬ zie menzionate nell'articolo 1, qualora gli animali ammalati soccombano o debbano essere abbattuti in seguito a una cura ordinata dall'autorità.

Giusta il numero 3, l'indennità deve essere pagata per tutti gli animali che furono macellati o abbattuti su ordine dell'autorità, siano essi stati sani o ammalati o esposti al pericolo dell'infezione.

Il numero 4 cita i casi di indennità per perdite sopravvenute in seguito a vaccinazioni preventive, prelievi di campioni di sangue, ecc.: è chiaro che 11 rapporto causale va provato.

Con il capoverso 3 è soddisfatta una richiesta giustificata, posta già da tempo. Ricordiamo, a questo proposito, i grandi mercati di tori a Zugo e a Ostermundigen, dove sono presentati animali provenienti da una vasta zona: non si può ragionevolmente pretendere dal Cantone, nel cui
territorio ha luogo il mercato, che assuma a suo carico le spese per animali di altri Cantoni.

Uarticolo 33 dispone che i Cantoni sono autorizzati ad estendere alle malattie menzionate nell'articolo 1, capoverso 1, numeri da 12 a 18, le in¬ dennità per la perdita di animali secondo l'articolo 32, capoverso 1, numero 1. Fra le dette malattie, si pensa soprattutto alla peste e alla pseudopeste aviarie. È evidente che un Cantone ha, inoltre, la facoltà di assegnare l'inFoglio Federale, 1965, Voi. Il

50

766 dennità per perdite dovute a malattie che non sono menzionate nell'arti¬ colo 1 : in tale caso, esso non può, però, aspettarsi sussidi federali.

Nel capoverso 2 è consentita ai Cantoni la possibilità di versare inden¬ nità per la perdita di animali che si trovano in alpeggio all'estero, in quanto il proprietario abbia domicilio nella Svizzera e l'animale sia stato macellato 0 abbattuto per ordine dell'autorità: come noto, migliaia di bovini di Svizzera trascorrono l'estate negli alpi di Francia., L'articolo 34, capoverso 2, stabilisce che nessuna indennità è dovuta per 1 cani, i gatti, la selvaggina, gli animali esotici e gli animali di poco valore.

Tenere animali esotici, per i quali intendiamo tutti quelli non viventi allo stato naturale nel nostro, paese, significa soddisfare una fantasia, onde non si può attingere al denaro pubblico quando tali animali vanno persi in se¬ guito a una epizoozia. La nozione «animali di poco valore» non deve essere interpretata nel senso che vi siano compresi le api e i conigli, vittime di una epizoozia menzionata nella legge, perchè in ambedue i casi si tratta normal¬ mente di effettivi di un certo valore.

L'articolo 35 sta nella legge soprattuto in funzione della lotta contro la rabbia. Questa epizoozia può essere trasmessa da un animale all'uomo, cui cagiona la morte se la vaccinazione non è stata effettuata per tempo. La si¬ tuazione nella Germania costituisce una minaccia per il nostro paese: in¬ fatti, dalla fine dell'ultima guerra mondiale, la cosiddetta «rabbia della sel¬ vaggina», proveniente dalla Germania dell'est, si è estesa in direzione sud ovest e, nel 1964, fu già diagnosticata nei distretti di Horb, Rottweil e Balingen (Foresta, nera) a soli 60 km dalla frontiera svizzera. L'esperienza ha dimostrato che, in determinati casi, la sterminazione della selvaggina ordi¬ nata dall'autorità consegue un certo successo. Se si tratta ad esempio di volpi, il numero degli animali uccisi, qualora non fosse accoppiato .un pre¬ mio, non sarebbe abbastanza elevato da provocare una notevole diminu¬ zione dell'effettivo nella regione, condizione indispensabile per arrestare la diffusione della epizoozia. Attualmente, si procede in Germania a grandi esperimenti, gassando le volpaie: tale procedimento suscita molte speranze di successo.

L'articolo 36, capoverso
3, conferisce ai Cantoni una maggiore latitu¬ dine nella determinazione delle indennità ai proprietari lesi per la perdita di animali: tuttavia, l'aliquota massima del 90 per cento del valore di stima non deve essere superata, se il Cantone intende fruire del sussidio federale. Con¬ sideriamo, come prima, giustificato di far sopportare ai proprietari una certa somma, variabile secondo la natura della epizoozia ma almeno del 10 per cento del valore di stima. Ciò consente di risvegliare in essi il proprio interesse alla prevenzione delle epizoozie e di suscitare la loro diligenza ove, contrariamente che per la tubercolosi e la brucellosi bovina, nessuna disposizione legale precisi la profilassi. D'altronde, i Cantoni possono ap- .

plicare l'aliquota massima del 90 per cento quando l'influsso personale del

767 proprietario, applicante correttamente le disposizioni legali sulla prevenzione, è debole (tubercolosi e brucellosi bovina -- postulati Kurzmeyer e Clavadetscher) o quando grandi danni insorgono improvvisamente (febbre aftosa).

Il Cantone deve avere anche la possibilità di graduare le aliquote delle in¬ dennità da pagare per una sola e stessa epizoozia. Pensiamo soprattutto alla peste suina classica, per la quale sono indennizzati tanto i suini morti a causa della malattia quanto quelli macellati, infetti o sani. Riteniamo che i proprietari possono contribuire efficacemente alla profilassi di questa ma¬ lattia, dedicando cura particolare all'acquisto, procedendo a separazioni e osservando attentamente gli animali per un certo tempo. Inoltre, è possibile, in generale, limitare le perdite annunciando senza indugio i primi sintomi.

Articolo 37. Le spese di lotta si riferiscono a una serie di provvedimenti consistenti soprattutto in esami e controlli di animali per scoprire eventuali malattie o in trattamenti profilattici e curativi ordinati dall'autorità. Vi si aggiungono esami diagnostici e una quantità d'interventi necessari per una efficace profilassi: fra questi, come sinora, gli interventi degli ispettori degli apiari e dei loro ausiliari.

Articolo 38. Il capoverso 1 regola i sussidi della Confederazione per le spese derivanti ai Cantoni dal risarcimento dei proprietari e dai provvedi¬ menti di profilassi: sono previste aliquote uniformi che variano dal 30 al 50 per cento secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Attualmente, la Con¬ federazione può assegnare un sussidio dal 40 al 50 per cento per le indennità pagate nel caso di perdita di animali: il limite inferiore deve essere abbassato in modo che la perequazione finanziaria fra i Cantoni possa svolgersi me¬ glio. Tale modificazione, che non tocca i Cantoni finanziariamente deboli e che si ripercuote soprattutto sui Cantoni finanziariamente forti, entra in considerazione, eccettuate le misure contro la tubercolosi, soltanto per la perdita di animali, in quanto ai provvedimenti di lotta è già applicabile ora un'aliquota variante dal 30 al 50 per cento. Per la tubercolosi, la ridu¬ zione influisce anche sulle spese di lotta, che sinora danno diritto a un sus¬ sidio federale del 40-50 per cento.

Oggi più che inai, il centro di gravità
di qualsiasi azione antiepizootica risiede nella prevenzione, che cagiona la maggior parte delle spese di lotta, mentre la perdita di animali per macellazione o distruzione diminuisce. Di conseguenza, l'aumento dell'onere derivante dalla diminuzione del limite in¬ feriore dei sussidi federali influirà poco sul singolo Cantone.

L'aliquota federale per le spese d'impianto dei bagni contro la rogna rimarrà immutata.

Capoverso 2. È opportuno che, di tanto in tanto, i veterinari ufficiali partecipino a corsi di perfezionamento, che li informino sui nuovi acquisti della scienza e della pratica nel settore della lotta statale contro le epizoozie: ne consegue parimente un miglior coordinamento e uniformità dei provvedi¬ menti in tutto il paese. Gli ispettori del bestiame e gli ispettori degli apiari

768 devono, dapprima, essere formati, in corsi d'istruzione, sui compiti loro spettanti ; secondo le circostanze, tali corsi potranno essere seguiti da altri di ripetizione, destinati anche a un orientamento sulle innovazioni. È neces¬ sario che le istruzioni impartite in questi corsi siano di una certa uni¬ formità, nell'interesse della Confederazione: ciò giustifica la partecipazione della stessa alle spese cantonali.

L'articolo 39 autorizza la Confederazione a contribuire alle spese per la costruzione degli impianti di distruzione delle carogne. Distruggere le caro¬ gne e le carni confiscate sotterrandole in appositi luoghi costituisce un procedimento molto insoddisfacente dal profilo della polizia delle epi¬ zoozie: esso incita vieppiù gli interessati a contravvenire alle prescrizioni, gettando le carogne nei fiumi o nelle cave o deponendole semplicemente nelle foreste. Le carogne possono allora diventare un pericolo d'inquina¬ mento delle acque, ma anche e soprattutto favorire la propagazione di epi¬ zoozie. Oggi, è, inoltre, difficile trovare i posti adatti per sotterrare le caro¬ gne e assumere il diligente personale necessario. La sola distruzione sicura e igienicamente ineccepibile è l'incinerazione o la utilizzazione industriale sotto forma di farina, che può essere usata come concime o come foraggio.

L'inchiesta esperita dall'Ufficio veterinario federale in tutti i Cantoni, per conoscere il numero delle carogne che fu necessario distruggere, ha dato i risultati seguenti: In 34 aziende d'incinerazione e di utilizzazione industriale annunciate all'Ufficio, sono state incinerate o utilizzate, nell'esercizio 1963, 8 300 ton¬ nellate di carogne, carni confiscate e resti di macelleria. In proporzione al numero degli abitanti delle regioni considerate, si tratta di 4 kg per persona, ciò che dà 22 mila tonnellate per l'insieme della popolazione svizzera. Poi¬ ché il consumo della carne per abitante aumenta ogni anno, si può conclu¬ dere, con una valutazione un po' larga, che le carogne di animali, le carni confiscate e i resti di macelleria rappresentano annualmente circa 8-10 kg per abitante. Reputiamo indispensabile l'aiuto finanziario della Confederazione, affinchè tutte queste scorie siano distrutte in modo irreprensibile.
Nella determinazione dei sussidi, escluderemo dalle prestazioni federali
le imprese che servono soltanto a scopi privati. Con il riconoscimento di un sussidio federale, sarà possibile ottenere una equa ripartizione regionale de¬ gli impianti in tutto il paese. Gli impianti di utilizzazione industriale avranno la precedenza. Essi presentano un apprezzabile vantaggio economico, produ¬ cendo farine di carne e di sangue, che costituiscono un foraggio ricco di pro¬ teine e grassi di grande utilità nell'industria dei saponi. Il loro costo di co¬ struzione è, tuttavia, più elevato di quello degli impianti di incinerazione, cioè degli impianti destinati alla distruzione pura e semplice delle materie.

Secondo le esperienze compiute in Svizzera e all'estero, nemmeno l'esercizio di un impianto di utilizzazione può chiudersi con un guadagno: esso dovreb¬ be poter coprire le spese;, in quanto sia di una certa grandezza, abbia una certa capacità e l'organizzazione sia razionale. La varietà geografica della

769 Svizzera agevolerà la costituzione di talune zone. Nelle regioni di montagna e in quelle poco accessibili, saranno mantenuti i posti di sotterramento ; al¬ tre regioni saranno servite dagli impianti di incinerazione o, se le circostanze lo permettono, anche da impianti di utilizzazione industriale. Un coordina¬ mento fra Comuni e Cantoni è necessario per poter procedere in modo sem¬ plice e poco oneroso e garantire un impiego sufficiente degli impianti. Nella assegnazione dei sussidi, il Consiglo federale dovrà presumibilmente dele¬ gare talune competenze al Dipartimento dell'economia pubblica o all'Uf¬ ficio veterinario, secondo l'importanza delle spese di costruzione.

Articolo^ 40. Di recente, per diverse specie animali, sono comparse, in rapporto con le aziende intensive, numerose malattie infettive di una certa importanza per l'economia pubblica, ma di natura tale da escludere che la polizia delle epizoozie possa assicurare una profilassi efficace. Enti sono, pertanto, sorti, su base privata o con l'aiuto dei poteri pubblici, allo scopo di risanare, per mezzo di procedimenti e metodi adeguati, le mandre colpite e di mantenere sane le altre. Questi «servizi d'igiene» aiutano i detentori di animali, dando loro consigli e assistenza, e fondano il loro lavoro essenzial¬ mente su esami anatomo-patologici, batteriologici e sierologici. Se si vuole assicurare la loro efficacia, è avantutto necessario stabilire per tutto il paese le condizioni, che una mandra deve adempiere per essere dichiarata esente da malattie, e controllare l'esecuzione dei provvedimenti dal profilo della po¬ lizia delle epizoozie. È senz'altro concepibile Vistituzione di tali servizi per lottare contro talune malattie che possono colpire diverse specie animali, come per esempio i suini, i volatili e le api. L'interesse dell'economia pub¬ blica domanda, pertanto, che la Confederazione abbia un diritto di sorve¬ glianza é di cogestione. Parimente, reputiamo che essa vi partecipi con ta¬ lune prestazioni finanziarie, permanenti o temporanee. Se, nel funziona¬ mento dei servizi d'igiene veterinaria, si costatasse che talune malattie infet¬ tive devono essere inserite nell'elenco dell'articolo 1, capoverso 1, si procede¬ rebbe conformemente al capoverso 2. A titolo sperimentale e senza impegno per il futuro, l'Ufficio veterinario
ha partecipato finanziariamente al servizio d'igiene veterinaria per i suini, che fu istituito nel 1961 dalla federazione bernese degli allevatori di suini, in collaborazione con la direzione cantonale dell'agricoltura, e al quale erano affiliati, alla fine del 1963, 39 porcili di allevamento. Questo servizio d'igiene, organizzato secondo l'esempio sve¬ dese, ha già dato rallegranti risultati, cosicché suscita l'interesse di un nu¬ mero sempre maggiore di allevatori, anche fuori del Cantone di Berna. Il miglioramento della produzione, ottenuto con la diminuzione delle perdite risultanti dalla morte prematura degli animali, permette di evitare danni di molti milioni di franchi (10 milioni, secondo le attuali valutazioni).

Articolo 41. Spetta all'Ufficio veterinario di tenersi al corrente delle nuove scoperte effettuate dalla scienza e dalla ricerca nel settore delle epi¬ zoozie e della loro profilassi. Per i necessari esperimenti e analisi, esso deve spesso ricorrere a istituti delle facoltà di medicina veterinaria o a specialisti:

770 di conseguenza, un certo credito dovrà essere aperto per l'Ufficio veterina¬ rio nel conto di previsione. Pensiamo soprattutto alle ricerche concernenti la distornatosi e altre parasitosi, la cui importanza è cresciuta negli ultimi tempi.

Si può, tuttavia, ahche prevedere che determinati compiti della lotta contro le epizoozie, ad esempio nel campo delle epizoozie dei pesci, debbano essere affidati a istituti idonei, perchè l'Ufficio veternario non dispone del personale specializzato necessario per sorvegliare i provvedimenti di profi¬ lassi. In tal caso, l'articolo 41 consentirebbe di affidare talune funzioni a un istituto fuori dell'amministrazione federale. Ovviamente, esso renderà conto della sua attività all'Ufficio veterinario L'articolo 42 legalizza una procedura, che è praticata da decenni e che ha dato buona prova, senza essere ancorata nella legge.

Articolo 43. Già il diritto vigente dà al Consiglio federale la possibilità di disporre che le indennità pagate dai Cantoni possano essere completate con prestazioni delle casse di assicurazione del bestiame. Il Consiglio fede¬ rale non ha mai usato di tale facoltà. L'articolo è, però, mantenuto e anzi è completato con le parole « e di altri istituti assicurativi pubblici,e privati », perchè il valore di stima degli animali di prima qualità è così elevato che le prestazioni completive di casse d'assicurazione potrebbero appunto entrare in considerazione in casi particolari.

L'articolo 44 riprende la disposizione usuale in materia di rimborsi.

VI. Rimedi giuridici e disposizioni penali Gli articoli'46 e 47 prevedono, rispetto al diritto vigente, un sensibile aumento delle multe non soltanto per tener conto del rinvilio del denaro, ma anche per meglio considerare la gravità dei reati.

L'articolo 48 corrisponde all'ordinamento attuale. Gli altri articoli di questo capitolo non subiscono alcuna modificazione.

VIL Disposizioni esecutive, finali e transitorie L'articolo 52 conferisce nuovamente ai Cantoni l'esecuzione della legge, salvo al confine ove compete alla Confederazione.

Articolo 53. A più riprese, abbiamo costatato che, in singoli Cantoni, le basi legali per punire disciplinarmente un funzionario della polizia delle epizoozie sono insufficienti. In tali casi, le autorità cantonali avranno in futuro la possibilità di fondarsi sul
diritto federale.

Artcolo 55: Rinunciamo a mantenere il fondo federale delle epizoozie.

Nel contempo/ sopprimiamo la disposizione, secondo cui le spese causate alla Confederazione dalla legge devono essere coperte soltanto con il pro-

771 dotto delle tasse. Presentemente, le entrate provenienti dalle tasse sono favo¬ revoli, ma le condizioni possono mutare per quanto concerne le entrate o per quanto concerne le uscite: allora sarà necessario ricorrere alla cassa federale per poter fronteggiare gli obblighi derivanti alla Confederazione dalla legge.

Per contro, il progetto prevede, come la legge attuale, che le entrate de¬ rivanti dalle tasse riscosse per le visite degli animali, della carne e di altre materie animali al confine e per l'esame di prodotti immunobiologici sono vincolate a un determinato scopo.

Come sinora, è il Consiglio federale che stabilirà l'importo delle tasse.

Gli altri articoli del capitolo contengono le disposizioni esecutive, finali e transitorie. Essi non comportano innovazioni essenziali. A proposito delVarticolo 58, capoverso 2, si impongono, tuttavia, alcune considerazioni.

Secondo la legge vigente, i Cantoni sono autorizzati a emanare le loro dispo¬ sizioni esecutive in via di ordinanza. A una siffatta facoltà, rinunciamo. I Cantoni saranno soltanto tenuti a conferire al Governo, nelle loro disposizio¬ ni esecutive alla legge federale, il potere di prendere direttamente i provvedi¬ menti necessari nei casi urgenti. Inoltre, i Governi cantonali saranno auto¬ rizzati a decretare gli ordinamenti fino a quando il Cantone avrà emanato le disposizioni esecutive.

C. CONSIDERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA I Considerando gli introiti e le spese dell'Ufficio veterinario durante gli ultimi dieci anni, si nota come la cassa federale abbia sopportato le ecce¬ denze delle spese dal 1955 al 1959. Dal 1960, anno per anno, si è registrato un aumento delle entrate. Sebbene le tasse delle visite veterinarie al confine siano rimaste invariate per molti anni (anzi furono parzialmente ridotte), gli introiti crescono costantemente in questo settore per il continuo aumento del volume delle merçi importate e in transito. Gli uffici doganali di Basilea oc¬ cupano il primo posto, avendo riscosso tasse veterinarie per 4,6 milioni di franchi nel 1956, per 12 milioni nel 1963 e per 14,1 milioni lo scorso anno, cioè in media il 75-80 per cento delle entrate totali provenienti dall'attività dei veterinari di confine. Il numero di questi veterinari a impiego stabile è stato aumentato a Basilea da due a quattro negli ultimi dieci anni e l'assun¬ zione di un quinto sembra solo questione di tempo. Circa le spese, c'è stata una diminuzione da quando la tubercolosi bovina (fine 1959) e l'aborto epi¬ zootico da bacillo di Bang (fine 1963) furono combattuti con successo.

La tavola 1 indica la parte delle quattro epizoozie più importanti nella somma dei sussidi federali alle spese cantonali per la lotta contro le epizoo¬ zie. L'afta epizootica costituisce, senza dubbio, il principale fattore d'incer¬ tezza, essendo costata 99.000 fr. nel 1955 e circa 2 milioni nel 1963. Le som-

772 me necessarie per la lotta contro la tubercolosi bovina e l'aborto epizootico ·da bacillo di Bang diminuiscono costantemente e diminuiranno ancora per molti anni, forse in misura un po', minore. Il rincaro è stato considerato, per quanto lo si può valutare, nel calcolo degli onorari dei veterinari e delle somme massime previste per la stima degli animali da abbattere. La peste suina non riveste grande importanza sul piano finanziario ma occorre rile¬ vare che non è stata combattuta nella stessa misura da tutti i Cantoni.

La tavola 1 mostra, inoltre, come sono ripartiti i sussidi federali alle spese cantonali per la lotta contro le epizooziè fra le indennità pagate ai pro¬ prietari degli animali abbattuti e le spese generali di profilassi. La diminu¬ zione delle spese per le indennità è evidente da quando la tubercolosi è stata debellata. La situazione muta soltanto negli anni in cui ha infierito in ampia misura l'afta epizootica (1961 e 1963). Le spese di profilassi sono rimaste sensibilmente uguali.

II Quali probabili conseguenze finanziarie avrà per la Confederazione la nuova legge?

Fra le malattie menzionate nell'articolo 1, capoverso 1, numeri da 1 a 18, una -- l'afta epizootica -- rappresenta una certa incognita. Grazie ai me¬ todi di lotta sperimentati, essa può, tuttavia, essere tenuta sotto controllo in modo che le spese non superino, di regola, il milione e raggiungano solo eccezionalmente i 2-2,5 milioni. Si spera che i grandi sforzi intrapresi sul piano europeo e internazionale riescano a diminuire il pericolo dell'impor¬ tazione del virus.e.a ridurre il numerò dei focolai della malattia.

Come abbiamo già indicato nel capitolo I, la lotta contro la tubercolosi e l'aborto epizootico da bacillo di Bang (tavola 2) causerà, a titolo di inden¬ nità per perdita di animali, spese che diminuiranno facendosi più rari i casi di malattia ; nei prossimi anni, la riduzione sarà di 200.000 e di 800.000 fr.

Ricordiamo che la tubercolosi e la brucellosi sono ufficialmente inesistenti, quando la proporzione degli animali indenni in tutto il paese è del 99,5 per cento per la tubercolosi e del 99 per cento per la brucellosi. Non ci si può attendere una evoluzione simile per le spese di profilassi. Una loro riduzione potrà essere ottenuta solamente quando le circostanze permetterano, per la tubercolosi,
di prolungare l'intervallo di tempo fra gli esami di cpntrollo e, per l'aborto epizootico, di limitare sensibilmente il numero degli esami del sangue ; gli studi fatti a questo proposito fanno sperare che ciò sia attuabile nell'immediato futuro. I due provvedimenti permetteranno di diminuire le spese di profilassi di una somma totale calcolata a 500.000 fr., che sce¬ merà in seguito all'aumento delle spese per le maggiori indennità ai veteri¬ nari di controllo e agli istituti di diagnosi. Data la costante riduzione del nu¬ mero, degli animali abbattuti a causa della brucellosi, l'attuazione dei po¬ stulati Kurzmeyer e Clavadetscher, che chiedono di considerare in tutto il

773 paese per il calcolo dei sussidi federali il 90 per cento del valore ufficiale di stima, causerà alla Confederazione una spesa di 100.000 fr. al massimo.

Ci si deve aspettare una spesa iniziale suppletiva di circa 100.000 franchi per la peste suina, che sarà oggetto di provvedimenti di profilassi più severi. Ma se lo scopo fosse raggiunto e i casi di malattia divenissero meno frequenti, il supplemento di spesa si annullerebbe in breve. La lotta intensiva' contro le epizoozie dei volatili e delle api e l'ipodermosi eleverà le spese di circa 100.000 fr.

È difficile dare indicazioni definitive sulla somma delle spese cagionate alla Confederazione dalle malattie menzionate nell'articolo 1, capoverso 4, lettere a e c. Le spese a titolo di indennità per perdita di animali non saranno di certo, elevate, perchè si tratterà soprattutto di procedere a esami sierolo¬ gici di diagnosi e di applicare altri provvedimenti generali di profilassi. I ser¬ vizi competenti reputano sufficienti sussidi federali dell'ordine di 600.000 franchi.

Il previsto abbassamento dell'aliquota di certi sussidi avrebbe portato a un risparmio di circa 220.000 franchi nel 1963, quando il totale dei sussidi federali ai Cantoni fu di 6,6 milioni di fr.

Presentemente, esistono 38 bagni contro la rogna. La maggior parte è stata costruita con l'aiuto della Confederazione. I Cantoni ne prevedono an¬ cora da 4 a 6 ; a tempo debito, si dovrà stabilire se essi rispondono a una ur¬ gente necessità. Allora, il bisogno sarà assai soddisfatto. Il sussidio federale medio per bagno varia, secondo la grandezza, da 2000 a 4000 fr. Non è quindi, il caso di prevedere, a questo scopo, un grave onere per la cassa fe¬ derale.

III Le maggiori nuove spese, cui va incontro la Confederazione, risulte¬ ranno precipuamente dalla sua partecipazione alle spese di costruzione di impianti per la distruzione delle carogne nel senso dell'articolo 39. Secondo l'inchiesta esperita dall'Ufficio veterinario, 9 impianti di utilizzazione indu¬ striale e 28 di incinerazione, pubblici o privati, erano in esercizio il 15 agosto 1964. Una giudiziosa pianificazione regionale e un uso razionale delle azien¬ de esigeranno la costruzione di circa 6 impianti di utilizzazione e 40 impianti di incinerazione per soddisfare i bisogni del paese. Se si valuta a circa 200.000
franchi il costo di costruzione di un impianto medio d'incinerazione e a 4 milioni quello di un impianto di utilizzazione, risulta una somma totale di 32 milioni di franchi, che, secondo l'aliquota media di sussidio del 20 per cento, costituisce un onere di 6,4 milioni per la Confederazione. La somma si ripartirà su più anni e, al compimento del programma, non saranno neces¬ sarie altre spese.

774 IV Non è possibile valutare esattamente quanto comporteranno alla Con¬ federazione i sussidi- per i servizi d'igiene veterinaria (art. 40), ma essi po¬ tranno essere facilmente controllati, perchè spetta al Consiglio federale di decidere se e, dato il caso, a quali condizioni e per quali spese i sussidi sa¬ ranno concessi. Pensiamo avantutto che entrano in considerazione per un aiuto federale gli esami di laboratorio e un servizio consultivo veterinario.

Il servizio d'igiene veterinario per i suini occupa ora il primo posto. È possibile che si debba istituire un tale servizio anche per i volatili e per le api. Con tutti e tre, la partecipazione della Confederazione sarà di circa 300.000 franchi.

D. FONDAMENTO COSTITUZIONALE La presente legge si fonda sugli articoli 69 e 64 bis della Costituzione federale. · E. POSTULATI LIQUIDATI Riteniamo che il presente disegno dia seguito ai postulati n. 8075 e n.

8440 del Consiglio nazionale (postulati Zeller e Kurzmeyer) e ai postulati n. 8497 e 8503 del Consiglio degli Stati (postulati Clavadetscher e Buri), che vi chiediamo di cancellare.

' Visto l'esposto, abbiamo l'onore di proporvi l'approvazione del disegno allegato.

Vogliate gradire; onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 3 settembre 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tschudi Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Tavola 1 Ricapitolazione dei sussidi federali alle spese cantonali per contro le epizoozie

Anno

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Indennità ai proprietari di animali

Spese di lotta

Totale

Febbre aftosa

Tubercolosi

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

F

10408 782 12 206 406 14 691 040 9 612 387 7 017 745 3 270 460 3 372 731 3 062274 3 442 739 1 628 769

2 263 947 2 763 318 3 308 417 3 383 423 3 272 584 3 332 226 3 214 257 3 244 444 3 207 211 3 226 454

12 672 729 14 969 724 17 999 457 12 995 810 10 290 329 6 602 686 6 587 088 6 306 718 6 639 950 4 855 223

99 086 1 454110 950 142 878 532 226 352

11271 993

98

11 373 190 13 333 591 8 251 110 . 6 239 027 2 304 509 2 126 833 1 821 667 1 648 215 1 589 673

1 89

784 312 1 096 927 978 433 1 978 505 594 116

B

3 36 3 56 3 59 3 27 3 09 3 03 2 58 2 32

Tavola 2

Ricapitolazione dei sussidi federali per la lotta contro la tubercolosi e l'aborto epizootico da bacillo di Bang Tubercolosi bovina Numero Indennità ai degli proprietari di Anno animali animali eliminati

0 per capo

Fr.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

47449 9 573 530.35 201.76 45 458 9 580 156.70 210.75 56 279 11461 314.40 203.65 30 491 6 488 155.40 212.79 21 563 4 618 461.55 214.18 3 851 881 541.60 229.33 3 322 904 142.15 227.06 2 881 690 052.65 239.51 1 883 486 334.55 258.27 371642.60 291.71 1 274

Ba

Spese di lotta

Totale

Fr.

Fr.

1 698 462.25 11 271 992.60 1 793 032.90 1 872276.85 1 762 954.30 1 620 565.30 1422 967.15 1 222690.80

11 373 189.60 13 333 591.25 8 251 109.70 6 239 026.85 2 304 508.75 2 126 832.95 1 131 614.50 1 821 667.15 1 161 880,70 1 648 215.25 1 218 030.85 1 589 673.45

Numero Indennità ai degli di animali proprietari animali eliminati

0 pe capo

Fr.

703 854.15 3 128 6 346 1448 481.95 10 229 2 553 756.80 .9 888 2476 759 -- 8 760 2 275 807.50 6 943 1 830499 -- 6164 1 698 660.90 5 985 1 559 093.60 5 442 1 275 626.10 856 070.10 3 717

225.0 228.2 249.6 250.4 259.7 263.7 260.4 260.5 234.4 230.1

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente un disegno di legge sui provvedimenti di lotta contro le epizoozie (Del 3 settembre 1965)

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1965

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16.09.1965

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