619 Termine d'opposizione: 31 marzo 1966

Legge federale che modifica la legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (Del 14 dicembre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1965 \ , decreta: I La legge federale del 23 settembre 1953 2 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue: 2

Art. 2, cpv. 2 Basilea è l'unico porto d'iscrizione delle navi svizzere.

Art. 20, cpv. 2 Tutti gli azionisti di una società anonima o in accoman¬ dita per azioni e tutti i soci di una società cooperativa devono essere cittadini .svizzeri. Almeno i tre quarti di tutte le azioni e dell'intero capitale sociale devono appartenere ad azionisti svizzeri domiciliati in Svizzera e almeno i tre quarti di tutti i soci, rappresentanti almeno i tre quarti del capitale sociale del¬ la società cooperativa, devono essere domiciliati in Svizzera.

2

Art. 24, cpv. 2 II proprietario deve fornire la prova che i capitali inve¬ stiti nella sua impresa sonò d'origine svizzera. Tuttavia, l'Uf¬ ficio svizzero della navigazione marittima può ammettere, in casi eccezionali, crediti a favore di stranieri fino all'importo di un quinto del valore venale della nave o, per le costruzioni nuove, del prezzo di còsto effettivo e può autorizzare il proprie¬ tario della nave a emettere prestiti in obbligazioni nominative 2

1 FF 2

1965 II, 1.

RU 1956, 1407 (A XIII H 3).

620 o al portatore, se l'entità e le condizioni del prestito garanti¬ scono che il richiesto influsso svizzero sull'impresa non sia pre¬ giudicato.

Art. 26, cpv. 1 1 Entro nove mesi dalla chiusura di un esercizio annuo, il proprietario di una nave svizzera deve presentare all'Ufficio svizzero della navigazione marittima uno speciale rapporto di revisione, dal quale risulti che le condizioni legali sono adem¬ piute. Il rapporto di .revisione dev'essere allestito da un sinda¬ cato di revisione o .da una società, fiduciaria, riconosciuti a questo scopo dal Consiglio federale.

Art. 34, lett. d, ultimo periodo abrogato Art. 35 1 Eccezionalmente, il Consiglio federale può autorizzare 1' VI. Associa¬ zioni, fonda¬ iscrizione, alle condizioni che determinerà secondo i casi, di na¬ zioni c navi¬ gazione di vi appartenenti ad associazioni o a fondazioni svizzere con diporto scopo filantropico, umanitario, scientifico o culturale.

2 II Consiglio federale può prevedere, per ordinanza, l'iscri¬ zione di navi di diporto in un registro svizzero e determinare le condizioni per l'iscrizione, i suoi effetti e lo statuto giuridico delle navi di diporto iscritte. I

Art. 37, cpv. 3, ultimo periodo Le ipoteche al portatore non sono ammesse, salvo , per ga¬ rantire un prestito in obbligazioni autorizzato dall'Ufficio sviz¬ zero della navigazione marittima.

Art. 48, cpv. 1 L'armatore è responsabile del danno cagionato a un terzo da un membro dell'equipaggio, da un pilota o da un'altra per¬ sona in servizio a bordo della nave nell'esercizio del proprio la¬ voro, in quanto non provi che nessuna colpa ò imputabile a questi ausiliari. Tuttavia, rispetto a persone, che, per la stessa causa, possono far valere pretese di risarcimento fondate su di un contratto, egli risponde soltanto nella misura di queste pre¬ tese.

Art. 49 1 Per la limitazione della responsabilità del proprietario Limitazione della respon¬ della nave e dell'armatore come anche della responsabilità del sabilità noleggiatore e del vettore, anche fondata su contratti di utiliz¬ zazione di una nave, sono applicabili le disposizioni degli arti1

621 coli 1 da 1 a 6 della convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei pro¬ prietari di navi di mare.

2 La prova di una colpa propria del proprietario della nave, dell'armatore, del noleggiatore o del vettore incombe a chi la fa valere per escludere la limitazione della responsabilità.

Art. 50 II Consiglio federale disciplina, per ordinanza, la proce- procedura dura e i termini necessari all'applicazione delle disposizioni sul¬ la limitazione della responsabilità.

Art. 56, cpv. 1 e 2 II capitano certifica, mediante iscrizione nel libro di bor¬ do, le nascite e le morti avvenute sulla nave e consegna un estratto del libro di bordo al Consolato di Svizzera più vicino.

Questo trasmette l'estratto all'Ufficio svizzero della naviga¬ zione marittima, a destinazione dell'Ufficio federale di stato civile.

2 La nascita e la morte di cittadini svizzeri, avvenute a bor¬ do di una nave svizzera, devono essere iscritte nel registro delle nascite, rispettivamente delle morti del luogo di attinenza e quelle di stranieri, per i quali l'evento non è certificato con un atto di stato civile all'estero, devono essere iscritte nel registro delle nascite, rispettivamente delle morti del Cantone di BasileaCittà.

Art. 73, cpv. 2 e 3 2 L'arruolato ha diritto, per ogni ora di lavoro supplemen¬ tare, a un'indennità corrispondente al suo salario orario calco¬ lato in base alla retribuzione convenuta, aumentato di un quar¬ to.

3 I1 Consiglio federale stabilisce, per, ordinanza, i casi, in cui un'indennità complessiva fissa per il lavoro supplementare può essere prevista nel contratto di arruolamento.

1

Art. 75, cpv. 1 Se, durante un viaggio, l'equipaggio scende, per una ra¬ gione o per l'altra, al disotto del numero prescritto o usuale, i suoi componenti, che,, per questo motivo, devono prestare mag¬ gior lavoro, hanno diritto all'importo delle retribuzioni così ri¬ sparmiate, proporzionatamente alle prestàzioni supplementari 1

1

FF 1965 II, 101.

Compiti di stato civile

622 di ciascuno di essi, nella misura in cui il maggior lavoro non è compensato da una indennità per le ore supplementari.

Art. 87 1 Applicazione , Salvo disposizione speciale della presente legge, ai con¬ del Codice delle obbliga¬ tratti d'utilizzazione della nave è applicabile il Codice federale zioni e pre¬ delle obbligazioni.

scrizione 2 Tutte le azioni fondate su contratti di locazione di una nave, di noleggio o di trasporto marittimo si prescrivono, salve le ipotesi di dolo o di colpa grave, con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto, nel caso di locazione o di noleggio, e dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata o sarebbe do¬ vuta essere riconsegnata al destinatario, nel caso di contratto di trasporto.

Art. 90, cpv. 1 La locazione di navi è il contratto per cui il locatore del¬ la nave si obbliga a concedere al conduttore l'uso e il controllo di una nave, senza equipaggio e senza armamento, e il condut¬ tore a pagargli in corrispettivo una pigione.

1

Art. 92, cpv: 4 II contratto di locazione conchiuso per una durata inde¬ terminata può essere disdetto in ogni tempo mediante preavviso di quattro mesi. Nel caso di alienazione della nave, le disposi¬ zioni degli articoli 259, capoverso 2, e 260 del Codice federale delle obbligazioni sono applicabili per analogia alla locazione di una nave.

Art. 94, cpv. 3 (nuovo) 3 II noleggiante e il noleggiatore possono convenire che il contratto di noleggio sia annotato nel registro del naviglio sviz¬ zero come una locazione. Questa annotazione ha per effetto che, nel caso di alienazione della nave, qualsiasi nuovo proprie¬ tario deve lasciare al noleggiatore l'uso della nave conforme¬ mente al contratto di noleggio.

4

Art. 95, cpv. 2 e3 (nuovi) II noleggiante è responsabile verso il noleggiatore di qual¬ siasi danno derivante da innavigabilità della nave, in quanto non provi, che, prima e all'inizio del viaggio, ha esercitato la dovuta diligenza per mettere la nave in condizioni di naviga¬ bilità, convenientemente, armarla, equipaggiarla e approvvi¬ gionarla.

2

623 3

Se il noleggiatore si è obbligato, conformemente al con¬ tratto di noleggio, a trasportare merce sul mare, le disposizioni sul contratto di trasporto marittimo sono applicabili ai suoi diritti verso il caricatore e il destinatario e alla sua responsa¬ bilità per il trasporto delle merci.

Art. 96, cpv. 2 e 3 Nel contratto di noleggio può invece essere previsto il diritto del noleggiatore di impartire al capitano ordini circa l'imbarco, il trasporto e la riconsegna delle merci e per l'emis¬ sione di polizze di carico ; gli atti compiuti dal capitano in ese¬ cuzione di tali ordini sono vincolanti per il noleggia tore.

3 Se, in siffatte condizioni, il capitano non ha trattato con terzi espressamente a nome del noleggiatore o non ha emesso polizze di carico espressamente a nome dello stesso, l'armatore risponde verso di essi solidalmente con il noleggiatore ; è riser¬ vato il regresso dell'armatore verso il noleggiatore conforme¬ mente al contratto di noleggio.

2

Art. 101 II contratto di trasporto marittimo è un contratto per cui i. in geneil vettore s'obbliga a eseguire, in corrispettivo del prezzo di tra-, DefiSL'ore sporto convenuto, il trasporto marittimo di merci stipulato con il caricatore.

2 Nell'applicazione e nella interpretazione delle disposi¬ zioni del presente capo, devono essere considerate le disposi¬ zioni della convenzione internazionale del 25 agosto 19241 su l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico.

1

Art. 102 II vettore deve, prima e all'inizio del viaggio, esercitare la dovuta diligenza per mettere la nave in condizioni di navigabilità, convenientemente eqùipaggiare, armare e approvvigio¬ nare la nave e rendere le stive, le camere refrigeranti, le camere frigorifere e tutte le altre parti della nave, ove le merci sono caricate, sicure e atte a ricevere, trasportare e conservare le merci.

1

2 II vettore deve appropriatamente e accuratamente cari¬ care, stivare, trasportare, conservare, maneggiare e scaricare le merci, in quanto questi compiti non spettino al caricatore o al destinatario.

1

RU 1954, 672 (B XIV C 3).

Diligenza

deI vettore

624 Art. 103 1 Responsabimà II vettore è responsabile della perdita, della distruzione o c ve ore ^ella avaria totale o parziale delle merci, dal ricevimento alla riconsegna, come anche del ritardo nella riconsegna, in quanto non provi che il danno è dovuto a una causa non imputabile a colpa del vettore, del capitano, dell'equipaggio, di altre persone in servizio sulla nave o di persone di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto. ' 2 Se il danno è derivato da innavigabilità della nave, il vet¬ tore è responsabile, in quanto non provi che ha esercitato la dovuta diligenza prescritta nell'articolo 102, capoverso 1.

3

Se pretese per la perdita, la distruzione o l'avaria delle merci o il ritardo nella loro riconsegna sono dirette contro il ca¬ pitano, l'equipaggio o altre persone al servizio della nave o di cui il vettore si è servito nell'esecuzione del trasporto, queste persone possono invocare i motivi di liberazione dalla respon¬ sabilità o di limitazione della medesima, propri'del vettore, , in quanto esse stesse non' abbiano agito intenzionalmente o con colpa grave.

Art. 104 1 Esclusione delia Se la perdita, la distruzione o l'avaria delle merci o il r ^ei°vettore^. ritardo nella loro riconsegna è dovuto ad atti, negligenze od omissioni del capitano, del pilota o di altre persone al servizio della nave, nella navigazione o nell'amministrazione della stessa, o a incendio, il vettore è liberato da qualsiasi responsabilità, in quanto non gli sia imputabile una colpa propria. I provvedi¬ menti presi prevalentemente nell'interesse del carico non sono considerati come concernenti l'amministrazione della nave.

2

II véttore non è responsabile della perdita, della distru¬ zione o della avaria delle merci nè del ritardo nella loro ricon¬ segna, se prova che essi sono dovuti a una delle cause seguenti: a. forza maggiore, caso fortuito, rischi, pericoli o infortuni del mare o di altre acque navigabili ; b. fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili ; c. provvedimenti di autorità pubbliche, come sequestri giudi: ziari, quarantene o altre restrizioni ; d. sciopero, serrata o altri impedimenti al lavoro ; e. salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o beni in ma¬ re o qualsiasi altra giustificata deviazione dalla rotta non comportante una violazione del contratto di trasporto ;< /. atto od omissione del caricatore, del destinatario o del pro-

625 prietario delle merci, del suo agente o del suo rappresen¬ tante ; g. calo in volume o in peso o qualsiasi altro danno risultante da vizio occulto, dalla natura speciale o dal condiziona¬ mento delle merci; h. insufficienza d'imballaggio o insufficienza o non corri¬ spondenza di marche ; /. vizi occulti della nave non avvertibili mediante la dovuta diligenza.

La liberazione dalla responsabilità non interviene se è provato che il danno è imputabile a colpa del vettore o di un suo ausi¬ liario.

Art. 105 r Se il vettore deve pagare una indennità per la perdita o Estensione e la distruzione totale delle merci, essa è calcolata secondo il valore usuale di merce della stessa natura e qualità, nel luogo di < sabilità destinazione e al momento della scaricazione della nave. Nel caso di distruzione parziale, avaria o ritardo, egli deve pagare soltanto l'importo corrispondente al deprezzamento delle merce senz'altro risarcimento di danni e, in nessun caso, un importo superiore a quello previsto per la perdita totale.

2 In ogni,caso, il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore, per ciascun collo o per ciascuna unità usuale di carico, a franchi duemila, in quanto il caricatore non abbia dichiarato espressamente, prima dell'imbarco, la natura spe¬ ciale e il valore superiore della merce e questa dichiarazione, soggetta alla prova del contrario da parte del vettore, non sia stata annotata nella polizza di carico.

3 Nel caso di modificazione essenziale durevole della base di valutazione, il Consiglio federale può aumentare o ridurre la somma massima per collo o per unità di carico.

Art. 106 Prima dell'imbarco delle merci, il caricatore deve dichia- Dichiarazioni rare per iscritto al vettore i seguenti dati sulle merci da traspor- del cancatore tare: a. la quantità, il numero o il peso delle merci ; b. le marche necessarie per l'identificazione delle merci; c. la natura e il condizionamento delle merci.

2 II caricatore ò responsabile verso il vettore di ogni danno risultante da sue dichiarazioni inesatte sulle merci, anche se non gli è imputabile alcuna colpa, e verso gli altri aventi diritto al carico, se gli è imputabile una colpa.

1

626 3

Se il caricatore ha fornito scientemente false dichiara¬ zioni sulla natura o sul valore delle merci, il vettore non rispon¬ de per i danni alle merci nè per altri svantaggi derivanti dalla inesattezza delle dichiarazioni del caricatore.

Art. 107 Merci peri- 1 Quando sono state imbarcate merci o cose il cui trasporto vietate0 è vietato da leggi o convenzioni o che sono di natura infiam¬ mabile o esplosiva oppure altrimenti pericolose, senza che il vettore o il capitano abbia avuto conoscenza della loro natura o del loro condizionamento, il caricatore risponde d'ogni danno cagionato da tali merci o cose. Il capitano può, in ogni tempo e in ogni luogo, sbarcare, distruggere o rendere innocue tali merci o cose, senza che il vettore sia tenuto al risarcimento.

2

Se tali merci o cose sono state imbarcate con il consenso del vettore o del capitano, in conoscenza della loro natura o del loro condizionamento pericolosi, esse possono, senza che il vettore sia tenuto al risarcimento, essere sbarcate, distrutte o rese innocue nello stesso modo, qualora costituissero un peri¬ colo per la nave, le persone a bordo o il rimanente carico.

Art. 109, cpv. 2, ultima frase abrogata Art. Ili 1 Constatazione Sia il vettore sia il destinatario hanno il diritto di domandei danm ^are ]a constatazione in contradditorio dello stato e della quan¬ tità delle merci alla loro riconsegna.

2 Se le merci sono accettate dal destinatario senza riserve, si presume che il vettore abbia riconsegnato le merci nello stato e nella quantità, in cui le aveva ricevute per il trasporto.

3 Le riserve del destinatario, in quanto non vi sia stata una constatazione in contradditorio dello stato e della quantità del¬ le merci riconsegnate, devono essere espresse per iscritto, con indicazione della generica natura del danno, al più tardi alla riconsegna delle merci, se si tratta di danni e perdite riconosci¬ bili esternamente, o entro tre giorni dalla riconsegna al desti¬ natario, se si tratta di danni e perdite non riconoscibili esterna¬ mente ; nel caso contrario, le merci si considerano accettate senza riserve. , Art. 114 Forma e 1 Nella polizza di carico sono indicate le condizioni alle contenuto qualj imbarco, il trasporto e la riconsegna delle merci saranno eseguiti.

627 2

La polizza deve enunciare, in particolare: a. il nóme e il domicilio del vettore e del caricatore ; b. il destinatario legittimo delle merci, ritenuto che la polizza di carico può essere nominativa, all'ordine oppure al por¬ tatore ; .

c. il nome della nave se le merci sono state caricate, oppure l'indicazione che si tratta di una polizza ricevuta per l'im¬ barco o di una polizza di carico diretta ; d. il porto di caricazione e il luogo di destinazione ; e. la natura delle merci imbarcate o ricevute per il trasporto, la quantità, il numero o il peso e le marche necessarie per la identificazione delle stesse, fornite per iscritto dal cari¬ catore prima della caricazione, e lo stato e il condiziona¬ mento apparenti delle merci; f. le modalità del nolo ; g. la data e il luogo dell'emissione ; h. il numero degli esemplari originali, ritenuto che la polizza di carico dev'essere emessa in tanti originali quanti sono necessari secondo le circostanze.

3

II vettore non è tenuto a indicare nella polizza di carico: a. le marche necessarie per l'identificazione che non siano stampate sulle merci stesse o, nel caso d'imballaggio, sulle casse o sugli involucri oppure ivi apposte altrimenti in mo¬ do da restare leggibili, in condizioni normali, sino alla fine del viaggio ; b. la quantità, il numero o il peso delle merci, se ha motivo per ritenere che le indicazioni del caricatore siano inesatte o se non ha occasioni sufficienti per verificarle.

4

Gli esemplari originali della polizza di carico devono es¬ sere firmati dal capitano o dal vettore. A domanda del capi¬ tano, del vettore o del caricatore, essi devono essere sottoscritti dal caricatore.

Art. 115, cpv. 3 3 II vettore può inserire nella polizza di carico riserve circa la descrizione delle merci soltanto.se si tratta di indicazioni che non è obbligato a dare nella polizza o se vi è un caso previsto nell'articolo 114, capoverso 3.

Art. 117 ^Sono nulle tutte le clausole contenute in una polizza di carico intese a escludere o a limitare, direttamente o indiretta-

Clausolc nulle

628 mente, la responsabilità del vettore prevista dalla presente legge per la perdita, la distruzione o l'avaria della merce, oppure a invertire l'onere della prova relativa a detta responsabilità.

2

II vettore e il caricatore possono, tuttavia, convenire con¬ dizioni diverse, quando il trasporto concerne animali vivi op¬ pure merci caricate effettivamente sopra coperta e menzionate come tali nella polizza di carico, come anche quando si tratta della responsabilità derivante da fatti anteriori alla caricazione 0 posteriori alla scaricazione.

3 Se il contratto di trasporto è vincolato a un contratto di noleggio, accordi diversi sono parimente autorizzati, anche circa la responsabilità del vettore, tuttavia solo per ciò che riguarda 1 rapporti giuridici tra i contraenti e non già rispetto a un terzo, destinatario autorizzato in virtù della polizza di carico.

4 II presente articolo non si oppone a qualsiasi intesa per il v caso di avaria.comune.

Art. 118 Per la responsabilità del vettore e dei suoi ausiliari verso i passeggeri, sono applicabili le disposizioni degli articoli l e da 3 a 13 della convenzione internazionale del 29 aprile 19611 concernente l'unificazione di alcune regole in materia di tra¬ sporto di passeggeri per mare.

2 Prima dell'imbarco, il vettore deve rilasciare a ogni pas¬ seggero trasportato a bordo di una nave svizzera un biglietto di passaggio, nel quale devono essere indicati la data dell'emis¬ sione, il giorno previsto per la partenza, il nome e il tipo della nave, il porto di partenza e quello di destinazione, le condizioni di vitto e di alloggio a bordo, come pure il prezzo del passaggio.

1

3

II passeggero ha diritto al trasporto gratuito degli oggetti personali necessari per il viaggio. Per il bagaglio eccedente si presume, in mancanza di speciale accordo tra le parti, che il trasporto avvenga in virtù di uno speciale contratto di trasporto marittimo.

4 II Consiglio federale può emanare altre disposizioni con¬ cernenti il trasporto di passeggeri con navi svizzere.

Art. 121, cpv. 1 Alle conseguenze giuridiche in caso di urto fra navi sono applicabili le disposizioni della convenzione internazionale del 1

1

FF 1965 II, 108.

629 23 settembre 19101 per l'unificazione di alcune regole in mate¬ ria di urto fra navi. Come urto è parimente considerato qual¬ siasi avvenimento descritto nell'articolo 13 della predetta con¬ venzione internazionale ; le disposizioni della stessa sono appli¬ cabili per analogia all'urto o alla collisione di navi con altre cose mobili o immobili e al loro danneggiamento.

Art. 122 · È avaria comune il pregiudizio straordinario cagionato da un sacrificio o da una spesa, volontariamente e ragionevol¬ mente fatti per la salvezza della nave e del carico, allo scopo di preservare da un pericolo i beni impegnati in una spedizione marittima comune. L'avaria comune è sopportata in comune dalla nave, dal nolo e dalle merci a bordo.

1

Avaria

2

Le regole di York e Anversa, nel testo adottato a Cope¬ naghen nel 1950 2, sono applicabili all'avaria comune.

Art. 126, cpv. 2 e 3 Alla responsabilità dell'armatore sono applicabili gli arti¬ coli 48 e 49 ; tuttavia, la sua responsabilità, come quella del pro¬ prietario della nave, del noleggiatore e del vettore, è limitata: · a. per danni materiali cagionati da navi destinate al trasporto, a un importo di cento franchi per tonnellata di portata lorda, aumentato di duecentocinquanta franchi per cavallo vapore di potenza per navi con mezzi propri di propul¬ sione, e per i danni materiali cagionati da rimorchiatori e da navi da spinta a un importo di duecentocinquanta fran¬ chi per cavallo vapore di potenza ; b. per danni corporali, a un importo triplo di quello previsto per danni materiali.

In caso di modificazione essenziale del valore delle navi, il Consiglio federale può aumentare ò diminuire l'importo della responsabilità.

3 Se, al momento in cui il danno è stato cagionato, la nave da spinta era solidamente raccordata con chiatte spinte in modo da formare un convoglio a spinta, l'importo della responsabilità e calcolato in totale secondo la potenza della nave da spinta e la portata lorda delle chiatte spinte.

2

1 2 F

%

RU 1954, 682 (B XIV C 3).

RU 1956, 1463 (A XIIIH 3).

°glio Federale, 1965, Vol. Ili

.42

630 Art. 127, cpv. 2 e 4 Eccettuati gli articoli 91, capoverso 1, 94, capoverso 3, 96, capoverso 1,113, capoverso 1, e 118, capoversi 2, 3 e 4, le dispo¬ sizioni del titolo V sono applicabili ai contratti per l'utilizza¬ zione di una nave della navigazione interna e alla polizza di carico. I Cantoni possono stabilire, per i porti situati sul loro territorio, norme concernenti i termini di stallìa per la carica¬ zione e la scaricazione di una nave della navigazione interna e il compenso di.controstallìa.

2

4 Inoltre, gli articoli 7 e 14, capoverso 3, sono applicabili per analogia alla navigazione interna.

Art. 137 Diserzione 1 II capitano o il membro dell'equipaggio di una nave sviz¬ zera che, in violazione del contratto di arruolamento, non si reca a bordo della nave ovvero l'abbandona dopo l'arruola¬ mento, è punito, se dal fatto deriva un notevole ritardo nella partenza della nave o notevoli spese per evitare il ritardo, con la detenzione sino a sei mesi o cori la multa sino a cinquemila franchi.

2 Se più persone agiscono insieme, la pena è la detenzione o la multa. Gli istigatori sono puniti più severamente.

3 Nei casi di minore importanza, il reato è punito discipli¬ narmente.

Art. 140, cpv. 4 (nuovo) < Le lesioni personali semplici e le vie di fatto cagionate da un membro dell'equipaggio a un superiore sono perseguite d'uf¬ ficio.

4

Art. 143, cpv. 3 (nuovo) Chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera o uri sim¬ bolo analogo per una nave di diporto non iscritta in un registro svizzero o una bandiera straniera o un simbolo straniero anଠlogo per una nave di diporto iscritta in Svizzera, è punito con la detenzione o la multa.

3

Art. 144, cpv. 4 (nuovo) Chiunque viola le prescrizioni del Consiglio federale sulla iscrizione di navi di diporto in un registro svizzèro e chiunque, per ottenere l'iscrizione di una nave di diporto, fornisce dichia¬ razioni contrarie alla verità o dissimula fatti essenziali, è pu¬ nito con la detenzione o con la multa sino a ventimila franchi4

631 La pena è della multa sino a cinquemila franchi, se il colpevole ha agito per negligenza.

1

Art. 157, cpv. 2 Se, in una procedura penale per un reato punito soltanto disciplinarmente nei casi di minore importanza, è ammesso tale caso o se l'atto commesso è considerato come una semplice mancanza disciplinare, il tribunale giudicante assolvendo l'at¬ tore o l'autorità istruttoria ordinando il non luogo a procedere può pronunciare tutte le pene disciplinari. Se il colpevole non è più al servizio di una nave svizzera, una pena d'arresto della stessa durata può essere pronunciata in luogo e vece degli arre¬ sti disciplinari.

Art. 159, cpv. 2 2 La prescrizione non è soggetta a interruzione. Tuttavia, se per il fatto è stato aperto un procedimento penale, la prescri¬ zione decorre soltanto a contare dal momento dell'arrivo della nave nel prossimo porto ed è sospesa fino alla conclusione di siffatto procedimento.

2

Art. 161 La pena disciplinare ordinata dal capitano diviene esecu¬ tiva con la sua comunicazione al colpevole. Contro l'ordinanza, questi può presentare un reclamo scritto all'Ufficio svizzero della navigazione marittima entro il termine di dieci giorni dal¬ l'arrivo al prossimo porto. Il reclamò non sospende l'esecuzione della pena.

1

Diritto di reclamo

2

L'autorità di reclamo dà al capitano la possibilità di giu¬ stificare la sua decisione. La decisione dell'autorità di reclamo è comunicata per iscritto, con indicazione dei motivi, al capi¬ tanò e al ricorrente.

3

Se il reclamo contro una multa disciplinare è riconosciuto fondato, l'importo della multa già pagato dev'essere restituito.

Se il reclamo contro una pena d'arresti è riconosciuto fondato, è ristabilito il diritto alla retribuzione per il tempo in cui sono stati scontati gli arresti.

Art. 162 Le disposizioni degli articoli 68, capoverso 1, 76, 91, ca- Disposizioni poverso 1, 96, capoverso 1, 118, capoverso 2, non possono es- ,mpcrativc sere modificate mediante accordo delle parti.

, 1

2

parti:

Non possono essere modificate mediante accordo delle

632 a. a detrimento dell'arruolato, le disposizioni degli articoli 69, 70, da 72 a 75, da 77 a 80, 81, capoverso 2, da 82 a 86 ; b. a detrimento del portatore di una polizza di carico origi¬ nale, le disposizioni dell'articolo 117 ; c. a detrimento di un passèggero le disposizioni imperative sul trasporto dei passeggeri per mare, dichiarate applicabili in virtù dell'articolo 118, capoverso 1. , II Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 dicembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'ar¬ ticolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 14 dicèmbre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser Data della pubblicazione: 31 dicembre 1965.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1966.

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Legge Federale che modifica la legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (Del 14 dicembre 1965)

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