633 Termine d'opposizione: 31 marzo 1966

Legge federale concernente la fondazione «Pro Helvetia» (Del 17 dicembre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 19651, decreta: Art. 1 La fondazione di diritto pubblico «Pro Helvetia» ha per fine di conser¬ vare e di promuovere il patrimonio spirituale della Svizzera come anche di curare i rapporti culturali con l'estero.

Art. 2 L'attività della fondazione è segnatamente intesa a: a. conservare il patrimonio spirituale della Svizzera e preservarne le pecu¬ liarità culturali, tenendo particolarmente conto della cultura popolare; b. promuovere la creazione di òpere culturali svizzere, fondandosi sulle forze vitali dei Cantoni, delle varie regioni linguistiche o delle cerchie culturali ; c. incoraggiare lo scambio culturale tra le regioni linguistiche e le cerchie culturali; d. curare i rapporti culturali con l'estero, segnatamente mediante una pro¬ paganda volta a favorire la comprensione del patrimonio culturale e spi¬ rituale svizzero.

2 La fondazione svolge i propri compiti in collaborazione con le istitu¬ zioni e le associazioni culturali esistenti, curando di coordinarne l'attività.

Ove tali istituzioni e associazioni manchino o non siano in grado di svolgere compiti determinati, la fondazione opera da sola.

1

Art. 3 La Confederazione mette a disposizione della fondazione un patrimo¬ nio inalienabile di 100 000 franchi e un contributo annuo, regolarmente re1

1

FF 1965 J, 1108.

634 gistrato nel bilancio di previsione federale. Tale contributo ammonta, per l'anno d'entrata in vigore della presente legge come anche per l'anno successivo, a 3 milioni di franchi; per il terzo anno, la somma è stabilita a 3,5 milioni di franchi e a contare dal quarto anno, a 4 milioni di franchi.

2 Le somme versate da terzi, senza uno scopo particolare, possono es¬ sere accreditate al patrimonio della fondazione.

Art. 4 Berna è sede della fondazione.

2 L'amministrazione della fondazione può tuttavia essere tenuta in altra sede.

Art. 5 Gli organi della fondazione sono: a. il consiglio di fondazione ; b. il comitato direttivo ; c. i gruppi di lavoro ; d. la segreteria.

Art. 6 1 II consiglio di fondazione è composto di venticinque membri, nominati dal Consiglio federale, a proposta del Dipartimento dell'interno, per un pe¬ riodo di quattro anni.

2 Nel consiglio di fondazione devono essere adeguatamente rappresen¬ tati le regioni linguistiche, gli ambienti culturali e i principali aspetti della vita spirituale del Paese.

3 Le proposte del Dipartimento dell'interno vanno presentate d'intesa con le istituzioni culturali nazionali più importanti.

1

Art. 7
I membri del consiglio di fondazione possono appartenervi al massimo durante tre periodi amministrativi consecutivi.

Art. 8 II presidente del consiglio di fondazione, simultaneamente presidente del comitato direttivo, è nominato dal Consiglio federale. La durata del mandato non deve superare gli 8 anni.

2 Per il rimanente, il consiglio di fondazione si costituisce da sè.

1

Art. 9 / II consiglio di fondazione sceglie, nel proprio seno, il comitato diret¬ tivo, composto di 7 a 9 membri, come anche i gruppi di lavoro, designati per determinati compiti.

1

635 2

Ciascun membro del consiglio di fondazione deve appartenere almeno a un gruppo di lavoro.

Art. 10 La fondazione è dotata d'una segreteria diretta da un segretario gene¬ rale. Il personale superiore è nominato dal consiglio di fondazione, il rima¬ nente personale dal comitato direttivo.

Art. 11 Il consiglio di fondazione emana un regolamento interno, approvato dal Dipartimento dell'interno.

Art. 12 II programma annuale, il bilancio di previsione, il rapporto annuale ed i conti d'esercizio devono essere sottoposti all'approvazione del Diparti¬ mento dell'interno. Essi devono parimente essere presentati alle commissioni delle finanze delle Camere federali.

2 Nell'allestimento del programma annuale dev'essere tenuto conto delle regioni linguistiche e dei diversi aspetti culturali del Paese.

3 II programma annuale e l'attività della fondazione devono rispettare la struttura federativa svizzera.

1

· Art. 13 La fondazione soggiace alla sorveglianza del Dipartimento dell'in¬ terno e all'alta vigilanza del Consiglio federale.

2 Dette autorità controllano l'applicazione delle presenti disposizioni e di quelle del regolamento interno come anche l'impiego dei mezzi finan¬ ziari conformemente agli scopi della fondazione.

3 Al controllo federale delle finanze spetta di riscontrare la contabilità.

4 II Consiglio federale, nel rapporto di gestione all'Assemblea federale, informerà circa l'attività della fondazione.

N 1

Art. 14 *11 Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

2 Esso stabilisce la data dell'entrata in vigore.

3 In tale data, è abrogato il decreto federale del 28 settembre 19491 con¬ cernente la fondazione «Pro Helvetia».

1

RU 1949, 1375 (A Vili B 4).

636 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 dicembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber ' Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 17 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 31 dicembre 1965.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1966.

637

Termine d'opposizione: 31 marzo 1966

Legge federale che modifica quella concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini (Del 17 dicembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 19651, decreta: 1

La legge federale del 20 giugno 1952 2 concernente gli, assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini è modificata come segue: Art. 2, cpv. 3 L'assegno per i figli è, al mese, di 25 franchi nelle regioni del piano e di 30 franchi in quelle di montagna, per ogni figlio secondo l'articolo 9.

3

Art. 5, cpv. 1 Hanno diritto agli assegni familiari i piccoli contadini, di condizione indipendente, occupati principalmente nell'agricoltura, il cui reddito annuo netto non superi 8000 franchi. Questo limite è aumentato di 700 franchi per ogni figlio secondo l'articolo 9.

1

Art. 6, cpv. 4 Contro le decisioni concernenti la classificazione delle aziende sepa¬ rate, pronunciate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, gli interes¬ sati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commis¬ sione di periti per la determinazione delle regioni di montagna, la quale de¬ cide in via definitiva.

4

,a2FF 1965 I, 1053.

RU 1952, 839 (A XV D 3).

638 ,

·

'

Art. 7 L'assegno familiare per i piccoli contadini è pagato in ragione di ogni figlio secondo l'articolo "9 e ascende a 25 franchi il mese nelle regioni del piano e a 30 franchi nelle regioni di montagna.

Art. 9, cpv. 2 Gli assegni sono pagati per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni d'età, anche se non viva nell'economia domestica dell'avente diritto. Il diritto all'assegno dura fino al compimento dei 25 anni per i figli che sono agli studi o a tirocinio, e fino al compimento dei 20 anni per quelli che per ma¬ lattia o infermità sono incapaci di guadagnare.

2

II Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 dicembre 1965.

Il Presidente: D. Auf der Maur Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 dicembre 1965.

Il Presidente: P. Graber Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 dèlia legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concèrnente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 17 dicembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser Data della pubblicazione: 37 dicembre 1965.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1966.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale concernente la fondazione 'Pro Helvetia' (Del 17 dicembre 1965)

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31.12.1965

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