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Termine d'opposizione: 29 dicembre 1965

Decreto federale che proroga l'ordinamento dell'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (Del 30 settembre 1965)

· L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 19641, decreta: Il decreto federale del 23 marzo 1961 2 concernente l'auto¬ rizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificato come segue: Art. 2, cpv. 1, lett. a abrogato Art. 2, cpv. 2 abrogato Art. 3 Sono considerate come persone con domicilio o sede al¬ l'estero: a. le persone fisiche, che non hanno domicilio in Svizzera, e le persone giuridiche, che non hanno sède in Svizzera ; b. le società di persone senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che non hanno sede in Svizzera ; c. le persone giuridiche e le società di persone senza perso¬ nalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno 1 2

FF 1964, 341.

RU 1961, 213 (A IV D).

869 sede in Svizzera e alle quali partecipano finanziariamente ·in misura preponderante persone non aventi domicilio o sede in Svizzera.

Art. 4 1 Con riserva del capoverso 2, il domicilio e la sede sono determinati conformemente agli articoli 23 , 24, capoverso 1, 25, 26 e 56 del Codice civile svizzero.

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Non è considerata come domicilio 'in Svizzera una resi¬ denza temporanea o, per gli stranieri, una residenza senza o con permesso di dimora che non permetta di trasferire in Svizzera il centro della propria esistenza.

Art. 5, lett. a a. da parte di persone fisiche che hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera ; Art. 5, lett. b bis (nuova) b. da parte di consanguinei dell'alienante in linea retta o da parte del suo coniuge ; bis

Art. 6, cpv. 3, lett. a abrogato Art. 10 La Confederazione tiene una statistica delle decisioni cresciute in giudicato e dei trasferimenti di proprietà derivanti, precisandone il numero, la natura, la superficie, il luogo, il va¬ lore, l'acquirente e l'alienante dei fondi. Inoltre, essa tiene una statistica dei trasferimenti di proprietà fra alienanti domiciliati all'estero e acquirenti domiciliati in Svizzera.

2 1 Cantoni forniscono alle competenti autorità federali i dati necessari.

Art. 11 1 Senza autorizzazione cresciuta in giudicato, la proprietà Operazioni non può essere acquisita su fondi nel senso degli articoli 1 e 2, "fondiario0 se l'acquisto è subordinato all'autorizzazione.

2 In tal caso, l'ufficiale del registro fondiario respinge la notificazione o, se l'applicazione dell'ordinamento dell'autoriz¬ zazione è dubbia, rinvia il richiedente davanti all'autorità di prima istanza e gli assegna un termine di dieci giorni, avverten¬ dolo che, scaduto infruttuoso detto termine, la notificazione è respinta.

1

Foglio Federale, 1965, Vol. II

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870 * Art. 12 Nullità 1 II rifiuto dell'autorizzazione cresciuto in giudicato o il rifiuto della notificazione cresciuto in giudicato cagiona la nul¬ lità dell'atto giuridico, sul quale si basa l'acquisto di fondi.

2 Sono nulli gli atti giuridici o le clausole accessorie desti¬ nati a eludere l'obbligo dell'autorizzazione.

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3 La nullità è opposta d'ufficio. L'articolo 66 del Codice delle obbligazioni, che esclude la restituzione, non è applicabile fra le parti.

Art. 13, cpv. 1 e 1 bis (nuovo) 1 Se un diritto subordinato all'autorizzazione è stato acqui¬ sito senza autorizzazione, l'autorità cantonale competente può promuovere davanti al giudice del luògo, ove il fondo è situato, un'azione per il ripristino del diritto primitivo, entro un anno da quando ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi entro dieci anni dell'acquisto.

1 bis Se il ripristino del diritto primitivo è impossibile o inopportuno, il giudice ordina i pubblici incanti conformemente alle prescrizioni sulla realizzazione forzata dei fondi ; l'acqui¬ rente; può esigere soltanto il rimborso delle sue spese, mentre l'eventuale eccedenza spetta al Cantone.

Art. 14 Chiunque affermando il falso o dissimulando il vero, ot¬ tiene l'autorizzazione per un acquisto di fondi nel senso degli articoli 1 e 2, chiunque conchiude un atto giuridico inteso a eludere l'ob¬ bligo dell'autorizzazione, è punito con l'arresto o la multa. Il tentativo e la compli¬ cità sono punibili.

2 Nei casi gravi la pena è la detenzione sino a sei mesi o la: multa.

Art. 19 1 II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1966 ed è valido sino al 31 dicembre 1970.

2 Esso è pubblicato conformemente all'articolo 3 della leg¬ ge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1

871 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 settembre 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 settembre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conforme¬ mente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concer¬ nente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 30 settembre 1965.

Termine d'opposizione: 29 dicembre 1965.

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Decreto federale che proroga l'ordinamento dell'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (Del 30 settembre 1965)

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30.09.1965

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