962

Termine d'opposizione: 19 gennaio 1966

Legge federale su l'imposta preventiva (Del 13 ottobre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 41 bis, capoverso 1, lettere a e b, capoversi 2 e 3, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 1963 \ decreta: Introduzione Art. 1 > 1 a. Oggetto La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui delia legge redditi di capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle pre¬ stazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'im¬ posta.

2 L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della · ' prestazione decurtata dell'imposta, in conformità della presente legge, dalla Confederazione o, a carico di questa, dal Cantone.

< Art. 2 1 B. Provvigione II sei per cento del prodotto netto dell'imposta preven¬ dei Cantoni tjva £ devoluto ài Cantoni. Esso vien ripartito fra i Cantoni in proporzione al numero della popolazione residente accertato dall'ultimo censimento.

» ' 2 Si considera ultimo censimento quello i cui risultati sono .

omologati il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce la ri¬ partizione.

1

FF 1963, 1541.

963 Art. 3 Ciò che la presente legge assoggetta all'imposta preven- c. Relazione tiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cocnantonaiet0 cantonali o comunali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. Ili, lett. a, della legge federale sull'orga¬ nizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 1).

2 L'uso di documenti in una procedura di applicazione della presente legge non implica l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali.

1

Capo primo Riscossione dell'imposta preventiva Art. 4 L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per a. Oggetto oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri dIe11 redditi: di capitali mobili a. da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie j Norma emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, da averi iscritti nel libro del debito pubblico; b. da azioni, quote sociali e buoni di godimento emessi da società anonime, a garanzia limitata o cooperative sviz¬ zere; c. da quote in fondi di investimento o in patrimoni dello stesso genere, emesse da una persona domiciliata in Sviz¬ zera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera; d. da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere.

1

2 II trasferimento all'estero della sede di una società ano¬ nima, di una società a garanzia limitata o di una società coope¬ rativa è fiscalmente equiparato ad una liquidazione della so¬ cietà; questa disposizione si applica per analogia ai fondi di investimento.

Art. 5 1 Non sono soggetti all'imposta preventiva: a. le riserve e gli utili di una società anonima, di una società 2- Eccezioni a garanzia limitata o di una società cooperativa, che al¬ l'atto della fusione, della trasformazione o della scissione 1

CS 3, 499 (A VII A).

964 sono trasferiti nelle riserve della società svizzera che ne risulta; b. i profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i versamenti di capitale fatti dagli acquirenti di quote, se la loro distribuzione avviené mediante cedola separata; c. gli interessi dei libretti di risparmio o di deposito nomina¬ tivi e dei depositi di risparmio nominativi, se l'importo de: gli interessi non eccede per un anno civile 50 franchi; d. gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte presso istituti, casse e altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità, i superstiti, o la previdenza sociale.

2

L'ordinanza d'esecuzione può prescrivere in modo gene¬ rale che siano addizionati gli interessi di diversi libretti di ri¬ sparmio o di deposito e di depositi di risparmio, che un mede- · simo creditore o una medesima persona avente diritto di di¬ sporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre . che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

Art. 6 h. vincite 1 L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per ogaiie lotterie gett0 j premi ' in denaro di più di 50 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

2 Sono equiparate alle lotterie le scommesse professional¬ mente organizzate e le altre operazioni affini (sport-toto, ecc.).

. .

Art. 7 1 in. PrestaL'imposta preventiva sulle prestazioni d'assicurazione ha Z10n raz1one'CU Per oggetto le prestazioni in capitale da assicurazioni sulla vita, ì. Norma le rendite vitalizie e le pensioni, se l'assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell'assicuratore e se, al verificarsi del¬ l'evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domici¬ liato in Svizzera. .

2 II trasferimento di un'assicurazione da un portàfoglio svizzero a un portafoglio estero o la cessione di diritti prove¬ nienti da un'assicurazione da parte di una persona domiciliata in Svizzera ad una persona domiciliata all'estero sono fiscal¬ mente equiparati al versamento della prestazione assicurata.

3 È pure considerato prestazione in capitale da assicura¬ zioni sulla vita ogni versamento di averi, nel senso dell'articolo

965 5, capoverso 1, lettera d, qualunque sia il motivo del versa¬ mento.

Art. 8 1 Sono esentate dall'imposta preventiva: a. le prestazioni in capitale, se il totale delle prestazioni pro¬ venienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi; b. le rendite e le pensioni, se il loro ammontare, comprese le 2 Eccezioni indennità supplementari, non supera 500 franchi l'anno; c. le prestazioni previste dalle leggi federali del 20 dicembre 19461 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e del 19 giugno 1959 2 su l'assicurazione per l'invalidità.

2 L'ordinanza d'esecuzione può prescrivere, a titolo gene¬ rale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le ren¬ dite e le pensioni di un medesimo assicuratore su una medesima persona; l'Amministrazione federale delle contribuzioni può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.

Art. 9 1 Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il do- iv. DefiniZl0m micilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero; sono pure considerate domiciliate in Svizzera, ai termini dell'articolo 4, le persone giuridiche o le società commerciali senza persona¬ lità giuridica la cui sede statutaria si trova all'estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un'attività in Svizzera.

2 Si considera banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse; non si considerano tali, invece, le associazioni di risparmio che accettano versamenti soltanto dai loro membri e le casse di risparmio aziendali che ammet¬ tono come depositante soltanto il personale dell'impresa, se queste associazioni o casse impiegano i depositi esclusivamente all'acquistò di valori il cui reddito è soggetto all'imposta pre¬ ventiva.

3 Le disposizioni della presente legge, quando trattano di fondi di investimento, si applicano per analogia agli altri pa¬ trimoni dello stesso genere e, quando trattano di direzione del 1 2

CS 8, 437 (A XV B 1 a).

RU 1959, 845 (A XV B 1 b).

966 fondo o di banca depositaria, si applicano per analogia a tutte le persone che esercitano queste funzioni.

Art. 10 \ 1 B. Obbliga¬ L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione · zione fiscale imponibile.

I. Contri¬ 2 buente Quando trattasi di fondi di investimento, soggetto fiscale è la direzione del fóndo. Se essa si trova all'estero, la banca depositaria in Svizzera la sostituisce. Se. l'una e l'altra si tro¬ vano all'estero, la persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote è responsabile in loro vece; con questa persona è responsabile in solido chiunque presta in Svizzera la sua opera come ufficio dilagaménto, per l'impo¬ sta sui redditi che riversa.

Art. 11 il. Modo di , 1 L'obbligazione fiscale è soddisfatta, conformemente alle esecuzione disposizioni che seguono, sia col pagamento dell'imposta (art.

12 e segg.), sia con la notifica della prestazione imponibile (art. 19 e 20).

2 L'ordinanza d'esecuzione stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote in fondi di investimento, qualora vèngà presentata una dichia¬ razione bancaria (affidavit).

Art. 12 mento ^dei" 1 ^er * rec*diti ^i capitali mobili e le vincite alle lotterie, il l'imposta credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile. ' ì. Nascita del La capitalizzazione d'interessi o la decisione di trasferire la sede credito fiscale , t.

, , -, all estero (art. 4, cpv. 2), implica il sorgere del credito fiscale.

2 Per le prestazioni d'assicurazione, il credito fiscale sorge all'atto del versamento della prestazione.

3 Se, per ragioni dipendenti dalla sua persona, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, il credito fiscale sorge soltanto alla data alla quale è rinviato il pagamento della prestazione stessa, o di quella so¬ stitutiva, e in ogni caso all'atto dell'esecuzione effettiva.

2. Aliquota

Art. 13 L'imposta preventiva è: a. il 30 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili e le vincite alle lotterie; "

967 b. il 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni; c. 1*8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione.

Art. 14 L'imposta preventiva va dedotta all'atto del pagamento, 3. Traslazione della girata, dell'accreditamento o del computo della presta¬ zione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; ogni convenzione in contrario è nulla.

1

2

II contribuente deve dare al beneficiario i dati necessari per consentirgli l'esercizio del diritto al rimborso e, su sua ri¬ chiesta, rilasciare un'attestazione in merito.

Art. 15 Sono solidalmente responsabili con il contribuente: 4. Responsa.

bilità solidale a. per 1 imposta preventiva dovuta da una persona giuridica 0 da una società commerciale senza personalità giuridica che vengono sciolte: le persone incaricate della liquida¬ zione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione; b. per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica che trasferisce la sede all'estero: gli organi della persona giuridica, sino a concorrenza del suo patrimonio netto.

2 Le persone designate al capoverso 1 rispondono soltanto dei crediti d'imposta, degli interessi e delle spese, che sorgono, sono fatti valere dall'autorità o scadono sotto la loro gestione; la loro responsabilità si estingue se provano di aver fatto tutto quanto era in loro potere per giungere all'accertamento e al¬ l'adempimento del credito fiscale.

3 La persona solidalmente responsabile ha i medesimi di¬ ritti e doveri procedurali del contribuente.

1

Art. 16 L'imposta preventiva scade: 5. Scadenza; a. sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di . mora clienti presso banche o casse di risparmio svizzere: 30 gior¬ ni dopo la fine di ogni trimestre commerciale, per gli inte¬ ressi maturati nel corso dello stesso; b. sui redditi dei certificati di quota in società cooperative: nel momento stabilito dall'ordinanza d'esecuzione; c. sugli altri redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotte¬ rie: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12); 1

968 d. sulle prestazioni d'assicurazione: 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso.

2 Sulle imposte scadute, ma non ancora pagate entro 15 giorni dall'intimazione di una diffida ufficiale, è dovuto un interesse a contare dalla data della diffida; il tasso dell'inte¬ resse è stabilito dal Dipartimento delle finanze e delle dogane.

3 Se il debitore è dichiarato fallito, o se trasferisce il do¬ micilio o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade al¬ l'atto di tale dichiarazione o trasferimento.

Art. 17 1 II credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare 6. Estinzione del credito dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 12).

fiscale 2 a. Prescrizione La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è cautelato da una garanzia o fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una per¬ sona tenuta al pagamento. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.

4 La sospensione e l'interruzione hanno effetto nei con¬ fronti di tutte le persone tenute al pagamento. .

Art. 18 b. Condono Il credito fiscale, sorto in seguito ad avvaloramento di diritti di partecipazione ammortati a scopo di risanamento o in seguito a riscatto di buoni di godimento emessi in occa' sione di un risanamento, può essere condonato, in quanto il pagamento dell'imposta abbia delle conseguenze particolar¬ mente gravose per il beneficiario della prestazione imponibile.

Art. 19 1 · iv. Notifica L'assicuratore deve soddisfare all'obbligazione fiscale deis°pagamento con notifica della prestazione d'assicurazione imponibile, a dell'imposta meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente di1

stàzJoni 'd'assû ritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica.

curazione 2 Se l'imposta preventiva che l'assicuratore deve pagare per effetto dell'opposizione è maggiore della prestazione an-

969 cora da versare, l'opposizione alla notifica è valida soltanto se l'opponente rimborsa la differenza all'assicuratore.

3 Le notifiche devono essere fatte per iscritto all'Ammini¬ strazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni successivi alla fine di ogni mese in cui sono state eseguite le prestazioni.

Art. 20 Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali 2. Per i redditi mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contri- ^mobiif ' buente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbliga¬ zione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile; l'ordinanza determina i casi nei quali tale procedura è am¬ messa.

Capo secondo Rimborso dell'imposta preventiva Art. 21 L'avente diritto, inteso nel senso degli articoli da 22 a 28, a. Rimborso può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a suo s,,f ,,"J^di carico dal debitore: capitali mobili e sulle vincite a. per l'imposta sui redditi di capitali mobili: se al momento alle lotterie Condlzloni della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto L1generali del al di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il diritto rimborso reddito imponibile; b. per l'imposta sulle vincite alle lotterie: se al momento della estrazione era proprietario del biglietto della lotteria.

1

2

II rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d'eludere un'imposta.

3 Se circostanze speciali lo giustificano (operazioni di bor¬ sa e simili), l'ordinanza d'esecuzione può disciplinare il diritto al rimborso in deroga al capoverso 1.

Art. 22 Le persone fisiche hanno diritto al rimborso dell'imposta II. Aventi preventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile ave¬ 1. diritto Persone vano il domicilio in Svizzera.

fisiche 2 L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso ^n^boreo*' delle persone fisiche che, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, sono tenute a pagare imposte federali, cantonali e 1

Foglio Federale, 1965, Voi. Il

64

970 comunali sul reddito o sulla sostanza; essa può prevedere il rimborso anche in altri casi, se circostanze speciali lo giustifi¬ cano.

Art. 23 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non di¬ b. Perdita del diritto chiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta da questo reddito.

Art. 24 1 La- Confederazione, i Cantoni e i Comuni, ed anche i lo¬ 2. Persone giuridiche, ro stabilimenti, le loro aziende e i fondi speciali posti sotto la aziende, ecc.

a. Diritto al loro amministrazione, hanno diritto al rimborso dell'imposta rimborso preventiva, se i valori che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti.

2 Le persone giuridiche e le società commerciali senza per¬ sonalità giuridica hanno diritto al rimborso dell'imposta pre¬ ventiva, se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera.

3 Le imprese straniere tenute a pagare imposte cantonali o comunali sul reddito o sul patrimonio di una loro stabile orga¬ nizzazione in'Svizzera, hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato da questo patrimonio aziendale.

4 Gli enti e le istituzioni, senza scopo di lucro, stabiliti all'estero, hanno «diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito della sostanza esclusivamente destinata al culto, all'istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, a favore degli Svizzeri all'estero.

5 L'ordinanza d'esecuzione disciplina il diritto al rimborso spettante ad unioni di persone o a masse patrimoniali, che non hanno la personalità giuridica, ma che dispongono di un'orga¬ nizzazione propria e svolgono la loro attività in Svizzera o vi sono amministrate.

Art. 25 1 Le persone giuridiche, le società commerciali senza per¬ Perdita del diritto sonalità giuridica e le imprese straniere che hanno una stabile organizzazione in Svizzera (art. 24, cpv. 2, 3 e 4), le quali non registrano regolarmente nei loro libri di commercio come red¬ dito i proventi colpiti dall'imposta preventiva, perdono il diritto al rimborso dell'imposta dedotta da questi proventi.

971 2 Quando circostanze particolari lo giustificano (nel caso di azioni gratuite e simili), l'ordinanza d'esecuzione può con¬ sentire eccezioni all'esigenza posta dal capoverso 1 relativa¬ mente alla registrazione come reddito dei proventi gravati del¬ l'imposta preventiva.

Art. 26 La direzione del fondo o la banca depositaria che paga 3. Fondi di l'imposta preventiva sui redditi fruttati da quote in un fondo ,nvestimento di investimento (art. 10, cpv. 2) ha diritto, per conto del fondo, al rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a carico del fondo; l'articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 27 I portatori, domiciliati all'estero, di quote in fondi di inve- 4 Portatori stimento hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva de- stranieri di j jijj-r quote un dotta dal reddito fruttato dallejii quote, a Condizione che almeno fondo diin invel'80 per cento del reddito provenga da fonte estera. stimento Art. 28 Gli Stati esteri hanno diritto al rimborso dell'imposta 5. stati esteri preventiva dedotta dagli interessi fruttati da averi da essi depo- j^rnarionaTM sitati presso banche svizzere ad uso esclusivo delle loro rappre- diplomatici, sentanze diplomatiche e consolari.

2 Le organizzazioni internazionali e i loro funzionari sta¬ biliti in Svizzera, le persone appartenenti alle missioni diplo¬ matiche accreditate presso la Confederazione, i consóli di car¬ riera e i funzionari consolari di carriera, hanno diritto al rim¬ borso dell'imposta preventiva se, alla scadenza della presta¬ zione imponibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l'uso li esentano dal pagare impóste cantonali su titoli e averi in ban¬ ca, e sul reddito fruttato da questi valori.

3 L'imposta preventiva non è rimborsata allo Stato estero che non concede là reciprocità, nè alle persone appartenenti alle sue rappresentanze diplomatiche e consolari.

1

Art. 29 II diritto al rimborso dell'imposta preventiva va fatto va- m. Esercizio lere con istanza scritta all'autorità competente. derimbò"soal 2 L'istanza può essere presentata al più presto dopo la fine Ist anza dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponi¬ bile.

1

972 3

L'istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti (cessazione prima del tempo dell'assogget¬ tamento in seguito a partenza per l'estero, matrimonio, morte, scioglimento di una persona giuridica, fallimento, ecc.) o conse¬ guenze particolarmente rigorose.

4 1 Cantoni possono prevedere il rimborso provvisorio del¬ l'imposta preventiva senza previa istanza, alle condizioni stabi¬ lite dal Consiglio federale.

Art. 30 1 2. Autorità Le persone > fisiche devono presentare l'istanza di rimcompetenti borso ape autorità fiscali del Cantone'in cui erano domiciliate all'inizio dell'anno civile successivo a quello in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

2 Le persone giuridiche, le società commerciali senza perso¬ nalità giuridica e tutti gli altri aventi diritto che non sono men¬ zionati nel capoverso 1 devono presentare l'istanza di rimborso all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

3 Se le circostanze lo giustificano, il Consiglio federale può disciplinare differentemente la competenza.

Art. 31

.

1

iv. Modo dei 1 Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva merimborso diante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dal¬ l'istante, il soprappiù in contanti; essi possono prevedere nelle loro disposizioni d'esecuzione il rimborso integrale in contanti.

2 Le imposte cantonali, e comunali sulle quali l'imposta preventiva è computata, conformemente al capoverso 1, sono designate nelle disposizioni d'esecuzione cantonali.

3

Se l'istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione di impòsta cantonale, o entro un termine da stabilirsi dal Can¬ tone qùando una tale dichiarazione non deve essere conse¬ gnata,
4

Gli importi da computare o da rimborsare non fruttano interesse.

Art. 32 .

v. Estinzione · 1 II diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è predei diritto al . .

rimborso per sentata nei tre anni successivi alla fine dell anno civile in cui e dd^rmine venuta a scadere la prestazione imponibile.

973 2

Se l'imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l'istanza decorre dal pagamento dell'imposta.

Art. 33 II beneficiario di una prestazione d'assicurazione decur- b. Rimborso tata dell'imposta preventiva ha diritto al suo rimborso, se prepr°stï senta l'attestazione della deduzione rilasciatagli dall'assicura- z
2 II diritto al rimborso va fatto valere con istanza scritta da presentarsi all'Amministrazione federale delle contribuzioni; il diritto si estingue se l'istanza non è presentata nel termine di tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui la prestazione di assicurazione è stata eseguita.

3 Gli articoli 31, capoverso 4, e 32, capoverso 2, sono ap¬ plicabili.

1

Capo terzo Autorità e procedura Art. 34 L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana tutte le istruzioni e prende tutte le' decisioni in materia di ri¬ scossione e di rimborso dell'imposta preventiva, che non sono espressamente riservate ad un'altra autorità.

2 In quanto il. rimborso dell'imposta preventiva sia di competenza dei Cantoni, l'Amministrazione federale delle con¬ tribuzioni vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme.

1

A. Autorità I. Organizza¬ zione 1. Ammini¬ strazione fe¬ derale delle contribuzioni

Art. 35 L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali in¬ 2. Autorità caricate di applicare la presente legge sono disciplinate dal di¬ cantonali .

ritto cantonale, riservato il diritto federale.

2 Ogni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indi¬ pèndente dall'amministrazione.

1

974 3 1 Cantoni designano, nelle loro disposizioni d'esecuzione, gli uffici ai quali spetta di rimborsare l'imposta preventiva (uffici cantonali dell'imposta preventiva).

4 Le disposizioni cantonali d'esecuzione della presente leg¬ ge devono essere sottoposte per approvazione al Consiglio fe¬ derale. .

Art. 36 S 1 au r ta sca fra ie autorUà t° * ^ ^j dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano re¬ ciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse de¬ vono farsi le notificazioni opportune,, comunicarsi le informa¬ zioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

2 Le autorità amministratiye della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1', hanno l'obbligo di fornire informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni, qualora le informazioni, domandate possano essere di qualche momento. nell'applicazione della presente legge. Un'informa¬ zione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l'informazione in¬ tralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'auto¬ rità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato.

3 Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Can¬ toni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d'in¬ formazioni (art. ,110 e segg. della legge federale sull'organiz¬ zazione giudiziaria).

4 Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti disci¬ plinati dal diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenute come le autorità a fornire informazioni. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 37 1 III. Obbligo Chiunque è incaricato di applicare la presente 'legge, o è del segreto chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a ricusare la con¬ sultazione di atti ufficiali.

975 2

Non vi è obbligo di osservare il segreto d'ufficio: a. nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all'ar¬ ticolo 36, capoverso 1, e nell'esercizio dell'obbligo di de¬ nunciare atti punibili; b. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi auto¬ rizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Diparti¬ mento federale delle finanze e delle dogane, in casi parti¬ colari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità in¬ caricate di applicare la presente legge.

Art. 38 Chiunque diviene soggetto dell'imposta preventiva in base alla presente legge ha l'obbligo di annunciarsi come contrir buente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, .

senza esservi sollecitato. ' 2 II contribuente, alla scadenza dell'imposta (art. 16), è te¬ nuto a presentare spontaneamente all'Amministrazione fede¬ rale delle contribuzioni il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l'imposta o a fare la no¬ tifica sostitutiva del pagamento (art. 19 e 20).

1

b. Procedura ^eu'imposta6 *· iscrizione come contnbuente; autoaccertamento

3 L'imposta sul reddito fruttato dai certificati di quota in società cooperative è accertata e riscossa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; l'ordinanza d'esecuzione ne disci¬ plina la procedura.

Art. 39 II contribuente deve indicare coscienziosamente all'Am- 2. Obbligo ministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che pos- informazioni sono essere di qualche momento nell'accertamento dell'obbli¬ gazione fiscale o delle basi di calcolo dell'imposta; egli è te¬ nuto in particolare a: a. compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d'imposta e i questionari; b. tenere regolarmente i libri di commerciò e, su richiesta del¬ l'autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di al¬ tri documenti.

1

2

La contestazione dell'obbligo di pagare l'imposta pre¬ ventiva o di presentare la notifica sostitutiva del pagamento non dispensa dall'obbligo di fornire informazioni.

3 Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'Am¬ ministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione,

976 la quale può essere impugnata con reclamo e ricorso di diritto amministrativo (art. .42 e 43).

' Art. 40 1 3. Verifica L'Amministrazione federale delle contribuzioni controlla se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti, i versamenti dell'imposta e la consegna delle notifiche da farsi conformemente agli articoli 19 e 20.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni, per chia¬ rire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.

3 Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.

4 Se la controversia non può essere composta, l'Ammini¬ strazione federale delle contribuzioni prende una decisione.

5

Le costatazioni fatte in occasione d'un controllo secondo il primo o il secondo capoverso presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge federale dell'8 novembre 19341 sulle banche e le casse di risparmio, o presso la Banca nazio¬ nale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbli¬ gazioni fondiarie non possono essere utilizzate che per l'appli¬ cazione dell'imposta preventiva. Il segreto bancario va rispet¬ tato.

Art. 41 4. Decisioni L'Amministrazione federale delle contribuzioni prende sfrarion^fedé- tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta pre¬ vie delie ventiva, in particolare quando: contribuzioni a. il credito fiscale, la responsabilità solidale o l'obbligo di .trasferire l'imposta sono contestati; , b. ,in un caso di specie, essa è richiesta di stabilire d'ufficio, a titolo provvisionale, l'obbligazione fiscale, le basi di cai-' " colo dell'imposta, la responsabilità solidale o l'obbligo di trasferire l'imposta; c. il contribuente o la persona responsabile in solido non pa¬ ga l'imposta dovuta secondo il rendiconto.

J

RU 10, 331.

977 Art. 42 Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

2 II reclamo deve essere presentato per iscritto all'Ammini¬ strazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

1

5. Rimedi a RecIanio

8

Se il reclamo è ammissibile l'Amministrazione federale delle contribuzioni riesamina la decisione, senz'essere vinco¬ lata alle conclusioni presentate.

4 La procedura di reclamo è continuata, anche se il recla¬ mo è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alla legge.

5

La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

Art. 43 Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale del- b. Ricorso le contribuzioni possono essere impugnate, nel termine di 30 ^^""ativo" giorni dalla notificazione, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, conformemente alla legge federale sul¬ l'organizzazione giudiziaria (art. 97 e segg.).

Art. 44 Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite.

2 Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chiunque le abbia cagio¬ nate per colpa propria.

1

6. Spese

Art. 45 L'esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore 7. Esecuzione non paga l'imposta, gli interessi e le spese; è riservata l'insi- # pozione nuazione del credito nel fallimento.

2 Se il credito fiscale non è ancora accertato con una deci¬ sione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.

1

978 Art. 46 1 b. Trasferi¬ Se il contribuente non ha ancora provveduto a soddisfare mento dei diritti di all'obbligo di addossare l'imposta al beneficiario, ed è dichia¬ , regresso; rato fallito, o se, in una esecuzione promossa nei suoi con¬ privilegio nel fallimento fronti, è chiesto il pignoramento, i diritti di regresso che gli competono passano alla Confederazione, sino a concorrenza dell'imposta non ancora pagata.

2 Se, alla dichiarazione del fallimento o all'atto del pigno¬ ramento, il contribuente ha già provveduto ad addossare l'im¬ posta al beneficiario, ma non l'ha ancora pagata, il credito fi¬ scale è collocato nella seconda classe,.sino a concorrenza del¬ l'ammontare addossato.

Art. 47 c. Garanzie L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esi¬ gere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudi¬ cato, nè scaduti: a. quando l'esazione appare in pericolo; b. quando il debitore dell'imposta non ha domicilio in Sviz¬ zera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di com¬ mercio; . c. quando il debitore dell'imposta ,è in mora con il paga¬ mento o lo è stato a più riprese^ 1

2

La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1, lettera a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 del¬ la legge federale sulla esecuzióne e sul fallimento, dell'I 1 aprile 1889 7. L'azione intesa a revocare il sequestro non. è ammessa.

3 Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto ammini¬ strativo al Tribunale federale (art. 97 e segg. della legge fede¬ rale sull'organizzazione giudiziaria). Il ricorso non sospende la esecuzione della richiesta.

Art. 48 1

il. Rimborso Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva ì ü'i'sposizi'oni ^eve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti generali a. Obblighi dell'istante 1 CS 3, 3 (A V).

979 i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertahiento del diritto al rimborso; in particolare, l'istante è tenuto a: a. compilare in tutte le loro parti ed esattamente i moduli dell'istanza e i questionari; b. fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 14, cpv. 2) e a presentare 1 libri di commercio, i giustificativi e altri documenti.

2 Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informa¬ zioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta.

Art. 49 La persona che ha rilasciato un'attestazione relativa alla b. obblighi 1 1 deduzione dell'imposta preventiva è tenuta, su richiesta dell'istante, a dargli, ad uso dell'autorità competente, informazioni scritte complementari.

2 1 soci, i comproprietari e i proprietari di beni indivisi so¬ no tenuti, su richiesta, a fornire all'autorità competente infor¬ mazioni sul rapporto giuridico che li lega all'istante, in partico¬ lare su le sue quote, le sue pretese e i suoi prelevamenti.

3 Se il terzo contesta il suo obbligo di fornire informazioni, l'autorità prende una decisione suscettiva di reclamo e di ri¬ corso.

Art. 50 1 L'autorità competente è autorizzata a verificare sul posto c. Potere dì le informazioni fornite dall'istante, o da terze persone confor- venf,ca memente all'articolo 49, capoverso 2, e, in tale occasione, a prendere visione dei libri di commercio, dei giustificativi e di altri documenti.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni è inoltre autorizzata a verificare, presso la persona che le ha rilasciate, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 14, cpv.

2) e le informazioni complementari date (art. 49, cpv. 1). L'ar¬ ticolo 40, capoverso 5, è applicabile.

3 Le autorità cantonali possono, per di più, far uso dei po¬ teri loro conferiti come autorità di tassazione.

1

Art. 51 L'Amministrazione federale delle contribuzioni deve 2. Rimborso prendere una decisione se respinge l'istanza, in tutto o in parte, confederatone e la controversia non possa essere composta in altro modo.

1

980 2

Ogni rimborso non fondato su una decisione secondo il capoverso 1, è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso; trascorsi tre anni dal rimborso, il con¬ trollo può essere operato soltanto in relazione a un procedi¬ mento penale.

. 3 Se dal controllo risulta che il rimborso è stato concesso a torto e se l'istante, i suoi eredi o le persone responsabili in solido rifiutano di restituirne l'ammontare, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione1 con la quale ne esige la restituzione.

4

Sono applicabili per analogia gli-articoli da 42 a 44 sulla procedura di reclamo e di ricorso e sulle spese di procedura, nonché, nel caso del capoverso 3, gli articoli 45 e 47 su l'esecu¬ zione e le garanzie.

' Art. 52 ! · 1 L'ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le 3. Rimborso da parte del istanze che gli sono présentâtes accerta la fattispecie e prende Cantone a. Decisione tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto dell'ufficio al rimborso. .

cantonale dell'imposta 2 preventiva Terminata l'indagine, l'ufficio dell'imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione.

3

Se l'istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la .decisione deve essere brevemente motivata.

4

II rimborso concesso dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, conformemente all'articolo 57.

b. Reclamo

Art. 53 La decisione dell'ufficio cantonale dell'imposta preven¬ tiva può essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla no¬ tificazione, con reclamo scritto a tale ufficio.

1

2

Le disposizioni degli articoli 42 e 44 sono applicabili per analogia alla procedura di reclamo.

3

L'articolo 55 è riservato.

981 Art. 54 La decisione sul reclamo presa dall'ufficio cantonale del- <=. Ricorso alia iv ,preventiva .. può.

. per .iscritto, ... nel , ter: commissione 1 imposta essere.

impugnata cantonale di ncorso mine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; il ricorso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

L'articolo 55 è riservato.

1

2

La commissione di ricorso prende i provvedimenti di istruzione necessari; gli articoli da 48 a 50 sono applicabili per analogia.

3

All'Amministrazione federale delle contribuzioni deve essere data la possibilità di partecipare alla procedura e di pre¬ sentare le sue conclusioni.

4

La procedura di ricorso è continuata, anche se il ricorso è ritirato, quando vi sono indizi che fanno supporre che la de¬ cisione impugnata non è conforme alla legge, oppure quando l'Amministrazione federale o cantonale delle contribuzioni ha presentato e mantiene le sue conclusioni.

6

La commissione di ricorso decide, fondandosi sui suoi accertamenti e senza essere vincolata alle conclusioni presen¬ tate.

6 La decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici; essa è notificata per iscritto alle persone diret¬ tamente interessate e alle Amministrazioni cantonale e federale delle contribuzioni.

Art. 55 I Cantoni possono, nelle loro disposizioni d'esecuzione, d Diritto prescrivere che la procedura di reclamo e la procedura dinanzi co^p"*°"ea,Jfare alla commissione cantonale di ricorso debbano svolgersi se¬ condo le prescrizioni della procedura cantonale in materia di impugnazione e di controllo delle tassazioni fiscali (anche per quanto riguarda i termini), quando la decisione in merito al diritto al rimborso è còllegata a quella di tassazione.

Art. 56 La decisione della commissione cantonale di ricorso può e. Ricorso di essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fede¬ rale (art. 97 e segg. della legge sull'organizzazioiie giudiziaria).

982 Art. 57 c. Regola- , 1 Cantoni inviano alla Confederazione il rendiconto de¬ mento dei conti ,. . ,. , , , . . , ,.

fra la Con- gh importi dell imposta preventiva da essi rimborsati.

federazione e i · 2 Cantoni L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica i verifica Cridtu-' rendiconti dei Cantoni; a tal fine, essa può esaminare ogni zione documento utile dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, ed an¬ che, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in pro¬ prio dei poteri d'indagine di un ufficio cantonale dell'imposta preventiva.

3 Se dalla verifica risulta che l'ufficio cantonale dell'impo¬ sta preventiva ha concesso a torto un. rimborso, l'Amministra¬ zione federale delle contribuzioni dispone, a titolo provvisio¬ nale, una riduzione corrispondente dell'ammontare che il Can¬ tone esige in uno dei prossimi rendiconti.

4 Trascorsi tre anni dalla fine dell'anno civile in cui la deci¬ sione di rimborso dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva è passata in giudicato, l'Amministrazione federale delle contri¬ buzioni può disporre la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale., Art. 58 1 Se, conformemente all'articolo 57, capoverso 3, è stata li. Conse¬ guenze della disposta una riduzione a titolo provvisionale, l'ufficio canto¬ riduzione nale dell'imposta preventiva può chiedere a colui che ha bene¬ ficiato del rimborso contestato di restituire l'imposta. Il diritto del Cantone alla restituzione si estingue se non è esercitato, me¬ diante decisione, nei sei mesi successivi alla notificazione della riduzione provvisionale.

2 La decisione del Cantone in merito all'obbligo di resti¬ tuire l'imposta può essere impugnata dall'interessato, nel ter¬ mine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; gli articoli 54 e 56 sono ap¬ plicabili.

3 Se la decisione sul ricorso accerta che non si dà l'obbligo di restituire l'imposta, la riduzione provvisionale è nulla; se essa lo ammette, in tutto o in parte, la riduzione diviene defini¬ tiva nella stessa proporzione.

4 Allorché, senza il consenso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva non provvede a chiedere la restituzione o se, nella sua decisione -passata in giudicato, non ha provveduto a chiederla per tutto l'ammontare, la riduzione provvisionale diviene definitiva, a 1

983 meno che il Cantone, nei nove mesi dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale mediante azione di dirit¬ to amministrativo (art. 110 e segg. della legge federale sull'or¬ ganizzazione giudiziaria).

5 La decisione di restituzione presa dall'ufficio cantonale dell'imposta preventiva o dalla commissione cantonale di ri¬ corso è equiparata a una sentenza esecutiva nel senso dell'ar¬ ticolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 59 Una procedura dell'Amministrazione federale delle con- d. Revisione tribuzioni o di un'autorità cantonale, conchiusasi con una de- delIe dccisu>m cisione passata in giudicato, può essere riaperta, su richiesta o d'ufficio, quando vengano scoperti fatti o prove nuovi e ri¬ levanti.

2 Trascorsi cinque anni dalla notificazione della decisione, la revisione non può più essere chiesta, nè iniziata.

1

3

La revisione delle sentenze del Tribunale federale è di¬ sciplinata dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria (art. 136 e segg.).

Art. 60 1 Gli errori di calcolo o di scrittura nelle decisioni dell'Am- e. Rettificaministrazione federale delle contribuzioni e delle autorità can- deciTon/edei r tonali o nei rendiconti dei Cantóni di cui all'articolo 57,. posrendiconti cantonali sono essere rettificati nei tre anni successivi alla notificazione o alla presentazione del rendiconto.

2 L'autorità competente prende una decisione suscettiva di reclamo e di ricorso, qualora la controversia non possa essere composta.

Capo quarto Disposizioni penali

^

Art. 61 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di a. infrazioni procacciare un profitto a sè o a un terzo: Vfmposta°ee a. sottrae l'imposta preventiva alla Confederazione; frode fiscale b. non soddisfa all'obbligo di notificare una prestazione im¬ ponibile (art. 19 e 20) o fa una dichiarazione falsa; c. ottiene a torto un rimborso dell'imposta preventiva, o un altro profitto fiscale illecito, 1

984 è punito, a titolo di sottrazione d'imposta,' con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'imposta sottratta o del pro¬ fitto illecito, se tale triplo supera 30 000 franchi.

2

Chiunque, con astùzia, inganna le autorità fiscali affer¬ mando cose false o dissimulando fatti rilevanti o ne sfrutta l'er¬ rore per procacciare a sè o a un terzo'un profitto fiscale inde¬ bito, è punito, a titolo di frode fiscale, con la detenzione sino a un anno, l'arresto, o la multa fino all'ammontare di cui al ca- , poverso 1.

3

Se, per effetto della sottrazione o della frode, l'imposta preventiva non è stata riscossa, è stata rimborsata o è stata condonata a torto, essa deve essere pagata o restituita, com¬ presi gli interessi dalla scadenza dell'imposta (art. 16), indi¬ pendentemente dalla punibilità di una data persona; l'autore e il cpmpartecipe rispondono in solido dell'imposta con il con¬ tribuente o con colui che ha ottenuto a torto il rimborso.

4

L'obbligo di pagare l'imposta o di restituirla, conforme¬ mente al capoverso 3, non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.

Art. 62 1 II. Messa in Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compro¬ pericolo del¬ mette l'applicazione legale dell'imposta preventiva: l'imposta a. non assolvendo, nella procedura di riscossione dell'imposta, l'obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e. i rendiconti, di fornire le informa- , zioni, di presentare i libri di commercio e i documenti giu¬ stificativi; ' b. rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un'at; testazione inesatta quanto alla deduzione dell'imposta (art.

, 14, cpv. 2); c. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art.

11), in un'istanza di rimborso, di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione do¬ cumenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; d. fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona; , e. facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o che gli è già stato soddisfatto; /. contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di -

985 conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; oppure g. rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali, è punito con una multa sino a 20 000 franchi.

2 È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale quando trattasi di un'infrazione nel sen¬ so del capoverso 1, lettera g.

Art. 63 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si ni. Violazione obbliga ad omettere il trasferimento dell'imposta preventiva dcUtrasfe'rire d' è punito con una multa fino a 10 000 franchi. l'imposta Art. 64 Chiunque non adempie una condizione dalla quale di- tv. inOSserpende un'autorizzazione speciale, presenzio« chiunque contravviene a una prescrizione della presente d'ordine legge o di un'ordinanza d'esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria del¬ la pena contemplata nel presente articolo, è punito con una multa fino a 5 000 franchi.

1

2

È punito anche chiunque agisce per negligenza.

Art. 65 II procedimento per contravvenzioni, escluso quello perv. Disposizioni inosservanza di prescrizioni d'ordine, si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui l'infrazione è stata commessa, zione l'ultimo atto punibile è stato compiuto o ha preso fine l'ope¬ rato punibile; in caso d'interruzione della prescrizione, il ter¬ mine normale non può essere prolungato di più della metà.

1

2 La prescrizione del procedimento penale è sospesa du¬ rante la procedura di reclamo o di ricorso quanto all'obbliga¬ zione fiscale, al diritto al rimborso dell'imposta o all'obbligo di restituirla (art. 61, cpv. 3).

3 La pena si prescrive in due anni per l'inosservanza di pre¬ scrizioni d'ordine e in cinque anni per le altre contravvenzioni.

Foglio Federale, 1965, Voi. 11

65

986 Art. 66 1 2. PartedpaL'istigatore e il complice delle contravvenzioni sono pu¬ dori commesse nibili, salvo che si tratti di inosservanza di prescrizioni d'ordine.

in aziende , 2 Se l'infrazione è stata commessa nell'esercizio o nella ge¬ renza degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale, o nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale a fa¬ vore di un terzo, le, disposizioni penali si applicano alle persone che hanno compiuto l'atto.

> 3 La persona giuridica, la società o la ditta individuale è
responsabile in solido, con l'autore, del pagamento' della multa
e delle spese, a meno che l'organo responsabile della gestione non provi di aver messo tutta la diligenza necessaria per far sì che l'autore osservi le prescrizioni. Questa disposizione si ap¬ plica per analogia alle comunità di persone sènza personalità giuridica, al mandante e al rappresentato. Al corresponsabile competono gli stessi diritti procedurali dell'imputato.

4 Se, secondo le circostanze, entra in considerazione sol¬ tanto l'inflizione di una multa di non più di 2 000 franchi, la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accoman¬ dita, la ditta individuale o la comunità di persone senza perso¬ nalità giuridica ë punita come tale e nessun procedimento è promosso contro le persone punibili conformemente al capo¬ verso 2. , Art. 67 B. Procedura

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni promuo¬ ve il procedimento e giudica le infrazioni conformemente agli articoli da 280 a 320 della legge federale sulla procedura pe¬ nale del 15 giugno 1934 L 2 È fatto obbligo all'autorità cantonale di denunciare all' Amministrazione federale delle contribuzioni le infrazioni com¬ messe in una procedura dinanzi a questa autorità.

3 Per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine (art. 64), l'au¬ torità cantonale può infliggere una multa fino a 500 franchi; la procedura è disciplinata dalle disposizioni vigenti della legisla¬ zione tributaria cantonale.

- ' '

1

CS 3, 286 (A VI A).

987 Capo quinto Disposizioni finali e transitorie Art. 68 I La legge federale 4 ottobre 19171 sulle tasse di bollo è a. Modificamodificata Come Segue: ^anteriore"0 I. Legge sulle Art. 1, lett. d tasse di bollo Abrogata .

Art. 11, cpv. 1, lett. b e c b. averi presso banche svizzere, se la scadenza è a più di dodici mesi, o se il rimborso non può essere chiesto che entro un ter¬ mine di più di dodici mesi, o se è convenuto, qualora gli averi restino in deposito più di dodici mesi, che al creditore vengano corrisposti in¬ teressi più elevati o altri vantaggi; c. averi derivanti da mutui di un importo superiore a cin¬ quantamila franchi, fra parti di cui una almeno sia iscritta nel registro di commercio o eserciti un'impresa in forma commerciale, se le disposizioni contrattuali garantiscono al mutuo una durata minima di oltre due anni, o se il creditore non può esigere il rimborso entro due anni, o se, in caso di rimborso entro due anni, la parte denun¬ ciale il mutuo subisce uno svantaggio.

Più mutui concessi per oltre due anni dal medesimo creditore al medesimo debitore devono essere sommati.

Se per siffatti averi sono costituiti pegni immobiliari o depositati titoli ipotecari, la tassa è riscossa solo quando il valore del pegno è in evidente sproporzione con l'importo dell'avere.

Art. 19, cpv. 4 / 4 I versamenti fatti dopo l'entrata in vigore della presente legge, su azioni nominative emesse innanzi il 1° aprile 1918, ma 1

CS 6, 105 (A XII C 2).

988 non interamente liberate a questa data, sono soggetti a una tassa di bollo dell'uno per cento, al momento della chiamata del capitale non versato.

1

Art.23,cpvil La tassa è riscossa in ragione del due per cento.

Art. 28, cpv. 1 La tassa è calcolata in ragione del due per cento della somma con la quale i titoli, secondo il loro tenore o gli statuti, partecipano agli utili (valore nominale) o della somma massima con la quale possono essere riscattati o rimborsati (valore di riscatto).

Art. 32, cpv. 2 (nuovo)' 2 Chiunque vuol collocare sul mercato svizzero titoli esteri nel modo indicato all'articolo 30, càpoverso 1, deve, prima di procedere a qualsiasi atto d'esècuzione, fornire all'amministra¬ zione federale delle contribuzioni delle garanzie per il paga¬ mento della tassa; a questo effetto, le persone domiciliate al¬ l'estero devono designare un rappresentante solvibile, domici¬ liato nella Svizzera.

1

Capo settimo , Tassa di bollo sulle quote in fondi di investimento Art. 48 1 Sono soggetti alla tassa di bollo i documenti rilasciati da I. Tassa di bollo d'emis¬ una persona domiciliata in Svizzera e rappresentanti quote in sione .

fondi di investimento o in altri patrimoni dello stesso genere.

1. Titoli svizzeri ,2 Sono considerate emesse da persona domiciliata in Sviz¬ a. Oggetto della' tassa zera anche le quote emesse da persona domicilliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera.

3 Se non vengono emesse quote, i libri di commercio o altri documenti che servono a certificarle tengono luogo dei titoli.

4 L'articolo 9, capoversi 1 e 3, della legge federale sulla imposta preventiva si applica per analogia.

Art. 49 b. Aliquota 'della tassa; 1 La tassa è pari a sei decimi per cento del prezzo di emis¬ debitore; trasferimento; sione.

scadenza

989 2

La direzione del fondo è obbligata a pagare l'imposta. Se essa si trova all'estero, la banca depositaria in Svizzera la sosti¬ tuisce. Se l'una e l'altra si trovano all'estero, la persona domi¬ ciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote deve l'importo in loro vece.

3 La tassa può essere addossata all'acquirente delle quote.

4 La tassa deve essere pagata al momento in cui i titoli sono consegnati ai primi acquirenti o messi a loro disposizione; se non vengono emesse quote, o non lo vengono subito, la tassa deve essere pagata al momento in cui i versamenti o le, quote sono accreditati.

Art. 50 Le quote in fondi di investimento emesse da persona domiciliata all'estero sono considerate titoli esteri nel senso dell'articolo 30.

2 La tassa è calcolata in ragione di dodici decimi per cento del corso di emissione o d'ammissione in borsa.

3 L'articolo 48, capoverso 3, è applicabile.

1

2. Titoli csten

Art. 51 , .

Le quote in fondi di investimento sono soggette alla tassa 11. Tassa dì di bollo di negoziazione, conformemente agli articoli da 33 a bo1 barione80 36.

2 La direzione del fondo e la banca depositaria sono equi¬ parate ai negoziatori di titoli.

3 La tassa di negoziazione non è riscossa all'emissione di quote.

1

Art. 53, cpv. 2 (nuovo) È punibile con una multa fino a trentamila franchi: a. chi non adempie o non adempie in tempo debito gli ob¬ blighi prescritti dall'articolo 32, capoverso 2; b. chi, prima d'aver adempito le prescrizioni dell'articolo 32, capoverso 2, fa nota pubblicamente un'offerta invitante a sottoscrivere titoli esteri o un'offerta diretta ad una cerchia abbastanza estesa di persone o accetta sottoscri¬ zioni, ordini o altre manifestazioni dell'intenzione di ac¬ quistare titoli esteri provocate da un'offerta siffatta.

2

990 II il Legge che La legge federale 24 giugno 19371 che completa e modiC dif!càetia eiegi°fica la legislazione federale sulle tasse di bollo è modificata tasä°d?böno come segue: Art. 2, cpv. 1' x La tassa è riscossa in ragione del due per cento.

III > 2 La legge federale 11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul III. Legge sulla esecuzione scuzione e ssui faiiiment0 è modificata come segue: fallimento Art. 219, cl. II, lett. m (nuova) in. l'imposta preventiva che il debitore ha trasferito prima del¬ la di chiarazione di fallimento o del pignoramento (art. 46, cpv. 2, della legge federale sull'imposta preventiva, del 13 ottobre 1965).

B. Diritto transitorio I. Per gli · stranieri

Art. 69 1 portatori, domiciliati all'estero, di obbligazioni emesse da un ente di diritto pubblico svizzero prima del 10 ottobre 1921 con la promessa che gli interessi saranno versati senza alcuna deduzione d'imposta, hanno diritto al rimborso dell'im¬ posta preventiva dedotta da questi interessi.

' > 2 1 portatori, domiciliati all'estero, di quote in fondi di in¬ vestimento già esistenti all'entrata in vigore della presente leg¬ ge possono chiedere alla Confederazione il rimborso dell'impo¬ sta preventiva riscossa sulle prestazioni maturate nei tre anni successivi all'entrata irt vigore della, presente legge: a. se, al momento della scadenza della prestazione imponi¬ bile, avevano il diritto di godimento sulle quote, e b. se, secondo il diritto anteriore, almeno due terzi dell'am¬ montare della prestazione non sarebbero stati gravati del¬ l'imposta preventiva.

1

Art. 70 ..

1

il Per i fondi Se un fondo di investimento svizzero, comprendente immobiliare10 esclusivamente beni immobili in Svizzera, esisteva già al mo¬ mento dell'entrata in vigore della legge, 1 2

CS 6, 170 (A XII C 2).

CS 3, 3 (A V).

991 se i suoi attivi complessivi, secondo un conto annuale glo¬ bale stabilito per esso e le società immobiliari che gli appar¬ tengono, sono adibiti per almeno il 75 per cento alla costru¬ zione di alloggi o a misure preparatorie a tale scopo (acquisto di terreni fabbricabili, case d'abitazione iniziate, ecc.), e se la direzione del fondo e la banca depositaria dichia¬ rano insieme all'Amministrazione federale delle contribu¬ zioni, prima dell'entrata in vigore della legge, che il diritto transitorio previsto nel presente articolo deve essere applicato al fondo, le disposizioni della legislazione anteriore rimangono ap¬ plicabili a tale fondo per un periodo transitorio di tre anni a contare dall'entrata in vigore della legge per quanto concerne l'oggetto e la base di calcolo delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva, nonché il diritto al rimborso dell'imposta preven¬ tiva.

2

L'ordinamento speciale diventa caduco se le condizioni , previste al capoverso 1 non sono più adempiute, a meno che la dissoluzione del fondo non sia stata decisa.

Art. 71 Con l'entrata in vigore della presente legge, la tassa di c. Abolizione bollo sulle cedole non è più riscossa; le disposizioni contrarie gu»"8 cedole della legislazione federale cessano d'essere in vigore.

1

2 Le disposizioni che non sono più in vigore rimangono ap¬ plicabili, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali che sono sorti, ai fatti che sono avvenuti e ai rap¬ porti giuridici che si sono formati avanti tale data.

3

Se la tassa sulle cedole di carte-valori estere è stata pa¬ gata con un solo versamento in blocco non sarà rimborsato nessun importo proporzionale per le cedole scadute dopo l'en¬ trata in vigore della presente legge.

4

Le cedole ai sensi della legge federale del 25 giugno 1921 concernente le tasse di bollo sulle cedole e i documenti loro equiparati secondo la legislazione federale sulle tasse di bollo non possono essere colpite dai Cantoni da una tassa di bollo o di registro.

1

1

CS 6, 131; RU 1958, 375.

992 Art. 72 1 D. AbrogaA contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono zione di diritto , ,.

anteriore abrogati: a. il decreto del Consiglio federale 1° settembre 19431 con¬ cernente l'imposta a titolo di precauzione (imposta preven¬ tiva); ' b. il decreto del Consiglio federale 13 febbraio 19452 per garantire i diritti fiscali in materia di assicurazioni; c. gli articoli da 34 a 40 e 48 del decreto federale 22 dicembre 1938 3 concernente l'attuazione dell'ordinamento transito¬ rio delle finanze federali.

· ' 2

Gli articoli da 35 a 40 e 48 del decreto federale 22 di¬ cembre 1938 concernente l'attuazione dell'ordinamento transi¬ torio delle finanze federali restano applicabili a tutti i fatti ac¬ caduti durante il periodo di validità di queste disposizioni.

Art. 73 e. Esecuzione

1

H Consiglio federale e i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione necessarie.

2 Se un Cantone non può emanare tempestivamente le di¬ sposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale prende a titolo provvisorio i provvedimenti necessàri.

Art. 74 '

F. Entrata in vigore

II Consiglio federale fissa la data d'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 ottobre 1965.

Il Presidente: Miiller Il Segretario: F. Weber

1 2 3

CS 6, 334 (A XII C 6); RU 1958, 375.

CS 6, 353; RU 7958, 375.

CS6, 39; RU 1953, 375.

993 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 ottobre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'ar¬ ticolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 ottobre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 21 ottobre 1965.

Termine d'opposizione: 19 gennaio 1966.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale su l`imposta preventiva (Del 13 ottobre 1965)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1965

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

42

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

21.10.1965

Date Data Seite

962-993

Page Pagina Ref. No

10 155 384

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.