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Berna, 26 febbraio 1965

Anno XLVIII

Volume!

N° 8 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

S. A., 6500 Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale 65 - 690.

9176 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la pubblicazione d'una nuova Raccolta sistematica delle leggi e ordinanze della Confederazione (Del 19 febbraio 1965) Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo di presentarvi con il presente messaggio un disegno di legge concernente la pubblicazione d'una nuova Raccolta sistematica delle leggi e ordinanze della Confederazione, domandata da un postulato del Consiglio nazionale del 7 dicembre 1961 (postulato Furgler) e da una mozione dei con¬ sigli legislativi del 18 giugno 1964.

I. Collezione sistematica del 1948 Alla fine del 1945, la Raccolta delle leggi federali incominciata nel 1848 comprendeva 72 volumi, dei quali taluno con più di 1500 e perfino 2000 pa¬ gine. Una quantità di leggi, decreti e ordinanze era stata naturalmente abro¬ gata o divenuta priva d'oggetto nel corso degli anni, a segno che per certe an¬ nate le disposizioni ancora applicabili non costituivano che una piccolissima parte dei testi pubblicati. Numerose erano onche le modificazioni apportate alle leggi o alle ordinanze ancora in vigore. Gli indici delle materie non per¬ mettevano di sceverare rapidamente e, sopra tutto, con sicurezza bastevole quello che fosse ancora vigente oppure decaduto. Perfino le autorità specia¬ lizzate potevano a pena determinare .quali norme fossero ancora valevoli e Foglio Federole, 1965

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226 quali no. Questi difetti erano pregiudizievoli, non meno per l'applicazione del diritto in vigore, che per l'elaborazione e il coordinamento del diritto nuovo.

Diveniva dunque sempre più urgente il bisogno d'una collezione più agevole e sicura, grappante sistematicamente le materie, ristretta al diritto vigente e corredata di indici diligentemente elaborati. Per queste considerazioni la Cancelleria federale e il Dipartimento di giustizia e polizia (che già aveva provveduto ad alcuni lavori d'aggiornamento) convennero, al termine della guerra, d'adunare una conferenza di giuristi, per discutere il problema della pubblicazione d'una Raccolta sistematica. Una consultazione con il professor Imboden, allora libero docente all'Università di Zurigo e oggi professore a quella di Basilea, servì da fondamento ai lavori di questa commissione, la quale s'adunò l'8 febbraio 1946. Qualche giorno dopo, il 22 febbraio, il Con¬ siglio federale era già in grado d'inviare ai Consigli legislativi un messaggio concernente la pubblicazione d'una Raccolta aggiornata delle leggi. Al mes¬ saggio. era allegato un disegno di decreto federale inteso a incaricare il Con¬ siglio federale di pubblicare nelle tre lingue ufficiali una Raccolta sistematica della legislazione federale abbracciante lo spazio dal 1848 al 1947, emanata a contare dall'istituzione dello Stato federativo e tuttora vigente al 1° gen¬ naio 1948. I Consigli legislativi approvarono quel disegno il 28 marzo e il 4 aprile 1946, restringendosi ad apportarvi una modificazione circa lo stanzia¬ mento dei crediti (CS1245).

I lavori successivi all'emanazione di questo decreto rivelarono che una raccolta aggiornata, destinata specialmente ad accrescere la sicurezza del di¬ ritto, non poteva conseguire lo scopo, se il suo contenuto non avesse forza ob¬ bligatoria.. Dovevasi, si domandava, conferire un'efficacia negativa, nel senso che tutte le prescrizioni tralasciate dovevansi considerare decadute? Il Consi¬ glio federale abbracciò questo partito, e, con messaggio del 1.4 agosto 1947, propose alle Camere un disegno di legge che dichiarava abrogati le leggi, i de¬ creti federali e i trattati internazionali, come pure tutte le altre pubblicazioni inserite nella Raccolta delle leggi federali dal 12 settembre 1848 al 31 dicem¬ bre 1947, per quanto non fossero
compresi nella collezione sistematica. Se¬ condo il medesimo disegno, il Consiglio federale sarebbe dovuto essere auto¬ rizzato di designare gli atti legislativi che non dovessero essere compresi nella medesima (art. 2). Quanto agli atti dati dal Legislatore, si sarebbe pertanto delegato al Consiglio federale una competenza dell'Assemblea federale.

Quel disegno di legge conteneva anche una disposizione (art; 3) sul modo d'indicare le modificazioni introdotte negli atti legislativi pubblicati, un'altra (art. 4) sulla nuova serie della Raccolta ordinaria e un articolo 5 sulle condi¬ zioni nelle quali ogni atto legislativo dovesse avere carattere obbligatorio.

Avendo, la commissione del Consiglio nazionale, domandato al Consiglio federale di completare il disegno del 14 agosto 1947 con prescrizioni sulla pubblicazione degli atti legislativi e sulla forza obbligatoria della stessa, il Consiglio federale presentava, I'l l febbraio 1948, un messaggio completivo.

227 Il disegno di legge allegato a questo messaggio conteneva le specifica¬ zioni domandate dalla commissione del Consiglio nazionale. Cosa importan¬ te, non era più prevista 1'« abrogazione » dei trattati internazionali non inseriti nella Collezione sistematica. In fatti, il Consiglio federale, secondo il parere d'una commissione di periti consultata nel frattempo, era giunto alla conclusione che non potevasi applicare l'effetto negativo ai trat¬ tati internazionali, almeno non senza importanti eccezioni. Questo nuovo disegno, divenne, con qualche leggera modificazione, la legge federale del 12 marzo 1948 che conferiva carattere obbligatorio alla Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947 e alla nuova serie della Raccolta del¬ le leggi federali.

I volumi della Collezione sistematica uscirono durante gli anni dal 1949 al 1953 e furono completati con gli indici nel 1955.

II. Interventi parlamentari per una nuova raccolta Poiché l'opera legislativa (intendiamo con questa locuzione anche i de¬ creti e le ordinanze di carattere normativo dati dal potere esecutivo) era stata particolarmente abbondante dopo la pubblicazione della Collezione sistema¬ tica, questa non tardò a riflettere in maniera inesatta lo stato del diritto. Già nel 1955 s'annoveravano quattro modificazioni della Costituzione federale e più di cinquanta leggi o revisioni di leggi.

Quest'invecchiamento della Collezione sistematica indusse il sig. Furgler, consigliere nazionale, a deporre, il 9 giugno 1960, un postulato chiedente al Consiglio federale di presentare ai Consigli legislativi un rapporto e proposte circa l'edizione d'una nuova Raccolta sistematica della legislazione federale.

II Consiglio nazionale approvava questo postulato il 7 dicembre 1961, contrariamente al parere del Consiglio federale,, il quale stimava che, no¬ nostante le ragioni a favore d'una pubblicazione d'una nuova raccolta, il momento non era ancora opportuno, in particolare perchè, essendo in prepa¬ razione diverse leggi importanti di diritto civile, penale e amministrativo, essa non avrebbe tardato a divenire manchevole in parecchi punti. Durante la discussione, un consigliere nazionale (divènuto nel frattempo giudice fede¬ rale) dichiarò, senz'essere contraddetto, che non trattavasi di pubblicare im¬ mediatamente una nuova Raccolta
sistematica, ma di dar opera ai prepa¬ rativi, affinchè si fosse pronti a.pubblicarla al termine di taluni lavori legi¬ slativi.

Fondandosi su questa dichiarazione, ma, sopra tutto, cercando d'evitare l'impiego di nuovo personale, del resto difficilmente trovabile, la Cancelleria federale si contentò di far fare ai suoi giuristi alcuni lavori preparatori, che, per mancanza di tempo, non poterono essere condotti molto lontano. Men¬ zioniamo, per altro, che domandò di modificare l'ordinanza dell'8 novembre

228 1949 concernente la pubblicazione delle leggi e di altri atti legislativi della Confederazione, il che avvenne per nostro decreto del 23 marzo 1961, al fine di migliorare gli indici della Raccolta ordinaria, segnatamente quello siste¬ matico. Fece così un lavoro che, venuto il momento, permetterà di procedere a un rapido catalogo del diritto in vigore.

Nella primavera del 1964, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale, s'occupò della questione della pubblicazione d'una nuova Raccolta sistematica e concluse che conveniva agire senza perdere tempo. Per dare maggior peso a questa conclusione, essa propose al Consiglio nazionale d'ap¬ provare una mozione che riprendesse in forma imperativa il voto contenuto nel postulato Furgler. Essa fu accolta a unanimità da quel Consiglio l'8 giu¬ gno 1964 e parimente dal Consiglio degli Stati il 18 giugno 1964. Il disegno di legge che vi presentiamo è il seguito dato a questa mozione.

III. Urgenza d'una nuova pubblicazione L'avere il Consiglio nazionale accolto il postulato Furgler e, i due Con¬ sigli, la mozione proposta dalla Commissione della gestione del Consiglio na¬ zionale, significa che gli stessi si sono determinati affermativamente circa la urgenza d'una nuova edizione della Collezione sistematica. A questa risolu¬ zione naturalmente ci sottoponiamo, senza muovere di nuovo alcuna obiezio¬ ne. Crediamo nondimeno di dover rilevare che parecchie autorità cantonali e alcune associazioni, il cui parere è importante, hanno risposto negativamente a tale questione in occasione di un'indagine fatta dalla Cancelleria federale prima dell'accoglimento della mozione. Rinunciamo a menzionare le autorità cantonali (Consigli di Stato e Tribunali d'appello) che hanno dato un parere positivo o negativo quanto all'urgenza e a riepilogare i motivi allegati da quelle che risposero altrimenti che con un «si» o un «no». Stimiamo tuttavia utile citare a informazione le opinioni manifestate in forma particolarmente netta e relativamente particolareggiata da tre di tali autorità, due delle quali rispondono negativamente e una affermativamente.

Il Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia osserva: La pubblicazione d'una nuova Raccolta sistematica non corrisponde per il momento ad alcun bisogno. Certo, la Collezione sistematica del 1948 subisce la sorte di tutte
le compilazioni di questo genere, quella d'invecchiare abba¬ stanza rapidamente. Tuttavia esse non divengono per ciò inadoperabili, poten¬ dosi presumere che l'utente sappia distinguere facilmente il valevole dal de¬ caduto e continui a servirsi della Collezione sistematica, combinata con la Raccolta ordinaria. La forma degli indici di quest'ultima l'agevolano perfet¬ tamente in tale lavoro. Siamo convinti che la raccòlta del'1948 può sodisfare ai bisogni per dieci anni ancora. Consideriamo come «perfezionismo» che rasenta la dissipazione mettere tra i ferri vecchi, sia nei magazzini della Can¬ celleria federale sia presso milioni d'utenti, i quindici volumi d'una raccolta ben congesta, in uso da poco più d'un decennio, per far luogo ad altri che, già all'apparire, sarebbero in qualche parte sorpassati.

'229 Il Tribunale d'appello del Cantone d'Argo via dichiara: Essendo la Collezione sistematica delle leggi e ordinanze federali stata ag¬ giornata solamente 16^ anni sono, al 1° gennaio 1948, i tribunali che devono applicare sopra tutto le leggi usuali non provano alcun bisogno urgente d'una nuova pubblicazione, tanto più che, a contare dal 1961, gli indici della Rac¬ colta sono stati talmente migliorati, che non è difficile trovare un atto legisla¬ tivo e riscontrare se e in quale misura sia ancora in vigore. Visto l'ampiezza già considerevole presa dalla Raccolta ufficiale, la questione si pone forse al¬ trimenti nelle cerchie la cui opera non sia principalmente ristretta all'appli¬ cazione delle leggi e ordinanze usuali, ma s'allarga anche, in grande misura, alle altre parti del diritto. Sembra pertanto che la pubblicazione d'una nuova raccolta debba interessare massimamente agli avvocati.

Il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra risponde: Ci facciamo premura d'informarvi che approveremmo vivissimamente la pubblicazione di questa nuova raccolta, poiché la prima è largamente sorpas¬ sata da parecchi anni, tanfo più contenendo ancora quasi tutta la legislazione d'economia di guerra, abrogata poco dopo, se non già durante la pubblica¬ zione. Ancorché siano stati apportati dei miglioramenti all'indice della Rac¬ colta delle leggi, i quali facilitano un poco le ricerche, occorre pur sempre valersi di più volumi che dei 15 della Collezione sistematica e che, a prescin¬ dere dalla maggior durata delle ricerche, l'esame di questi volumi, il cui spessore giunge fino a 12 cm, è assai malagevole. Per queste considerazioni, tutte le amministrazioni e persone necessitate di frequente a riferirsi alla legi¬ slazione federale, non mancheranno di gradire la pubblicazione d'una nuova Raccolta sistematica aggiornata.

Il Tribunale federale e due associazioni di giuristi, ossia la Società sviz¬ zera dei giuristi e la Federazione degli avvocati, danno un parere negativo.

Il Tribunale federale dichiara: « ci sembra che, per il momento, non vi sia al¬ cun bisogno». La Società svizzera dei giuristi è dell'avviso che una nuova raccolta corrisponderà al bisogno all'incirca venticinque anni dopo la pubbli¬ cazione della prima e occorre quindi prepararla già per il 1973. La Federa-.

zione svizzera degli avvocati ha dato un parere negativo, rispondendo sempli¬ cemente «no» al quesito della Cancelleria federale.

IV. Forma della nuova raccolta La mozione dei Consigli legislativi c'invita a presentare un rapporto e proposte circa l'edizione d'una « nuova Raccolta sistematica » della legisla¬ zione federale. Questa locuzione sembra indicare che essi intendono una rac¬ colta destinata a prendere il luogo di quella del. 1948, quindi la pubblicazione di volumi analoghi a quelli della prima edizione. Se questo non risulta chiara¬ mente dalla mozione, le parole del postulato Furgler, dal quale deriva, mo¬ strano in vece chiaramente che almeno una Camera, il Consiglio nazionale, pensi a un'edizione in forma di volumi e non in quella di fogli mobili pre¬ scelta da qualche Cantone. Quel postulato, in vero, parla d'una «raccolta»

230 messa a corrente a intervalli regolari (di circa dieci anni, specificava l'autore nello svolgimento del medesimo).

Considerato che l'edizione di fogli mobili è un innovamento interessante introdotto questi ultimi anni da parecchi Cantoni, la Cancelleria federale giudicava di chiedere il parere a questo riguardo a cerchie interessate, af¬ finchè i Consigli legislativi, ancorché avessero già preso partito, siano infor¬ mati sui. voti di coloro cui occorre frequentemente valersi di fonti del di¬ ritto federale. Crediamo utile indicare che quasi la metà dei Governi canto¬ nali e una netta maggioranza dei tribunali cantonali, come anche la Federa¬ zione degli avvocati e la maggioranza del Comitato della >Società svizzera dei giuristi, raccomandano il sistema dei fogli mobili. Poiché i Consigli legi¬ slativi desiderano manifestamente una pubblicazione in forma di volumi e il sistema dei fogli mobili non sfugge a ogni critica, siamo giunti alla conclu¬ sione che dobbiamo eseguire la mozione proponendo la pubblicazione d'una raccolta propriamente detta (volumi). Visto nondimeno l'interesse manife¬ stato per i fogli mobili, siamo giunti altresì alla conclusione che dovremmo farci autorizzare a pubblicare, nel medesimo tempo, dei fogli mobili per tutta o parte della legislazione federale, qualora uno studio più approfondito della cosa, combinato forse con un'indagine tra gli abbonati della Raccolta delle leggi, ci accertasse che una tale pubblicazione fosse indicata, perchè avrebbe un bastevole successo.

Tali fogli sarebbero naturalmente compilati e aggiornati con la massima cura, senza che alla loro pubblicazione corrisponda alcun effetto giuridico, il quale sarebbe strettamente riservato alla raccolta rilegata.

Poiché il sistema dei fogli mobili non e scevro d'alcuni inconvenienti, crediamo opportuno segnalarli, ancorché non si tratterebbe che d'un dop¬ pione della Raccolta sistematica.

La critica più seria mossa a questo sistema è che, occorrendo molta cura per tenere a corrente una tale raccolta, molti utenti rischierebbero facilmente di trovarsi nell'incertezza quanto allo stato del diritto in un campo determi¬ nato. Un tale pericolo è incontestabile ; tuttavia crediamo possa essere dimi¬ nuito inviando i nuovi fogli a intervalli abbastanza lunghi (p. es. sei mesi) e allegando un elenco degli
stessi. D'altra parte, per evitare che gli abbonati non ricevano un numero eccessivo di fogli (circa 1500 all'anno), divisiamo di prevedere che, nel caso , in cui risolvessimo di fare una pubblicazione paral¬ lela dei fogli, questi siano ristretti alle leggi federali usuali e loro ordinanze d'applicazione. Ne risulterebbe molto ridotto il lavoro, d'aggiornamento da parte degli abbonati j che avranno del pari il vantaggio di non ricevere una massa di fogli concernenti disposizioni il più sovente di nessun interesse per loro. A maggior sicurezza degli abbonati, l'elenco dei fogli inviati potrebbe menzionare anche gli atti legislativi omessi. In questa maniera, l'abbonato potrebbe facilmente completare la sua raccolta domandando un esemplare degli stessi. Questi sarebbero stampati su carta comune senza indicazioni,

231 circa la loro classificazione sistematica, ma l'inconveniente sarebbe meno grave.

Le indicazioni raccolte circa il numero d'abbonati ai fogli mobili in una parte dei Cantoni che hanno introdotto questo sistema (circa 350 per Ginevra e più di 1000 per il Ticino) permettono di presumere che la pubblicazione di fogli mobili per il diritto federale interesserebbe un numero tale di persone, da meritare d'essere risolta, e che il prezzo d'abbonamento non sarebbe trop¬ po oneroso. Ci preme rilevare che non abbiamo ancora stabilito le nostre intenzioni circa una tale pubblicazione e divisiamo di farlo durante i la¬ vori di messa a giorno. Per ciò, la nostra proposta d'autorizzare il Consiglio federale a pubblicare siffatti fogli (art. 4), non significa che la cosa sarà at¬ tuata.

Ci preme rilevare che il Tribunale federale, il quale, come abbiamo det¬ to, non considera urgente la pubblicazione di una nuova Raccolta, giudica che basterebbe pubblicare un supplemento alla Collezione sistematica del, 1948. Taluni calcoli hanno però dimostrato che ogni volume comprende¬ rebbe un numero di pagine presso a poco uguale à quello del volume fonda¬ mentale. Considerato che la coesistenza di due Raccolte cagionerebbe di certo inconvenienti, nè corrisponderebbe manifestamente all'attesa dei Con¬ sigli legislativi, abbiamo stimato di non tenere conto di tale suggerimento.

V. Accordi internazionali La Cancelleria federale s'è chiesta se, per risparmiare lavoro e spesa, non fosse possibile omettere dalla nuova Raccolta sistematica gli accordi interna¬ zionali. Essa considerava che il diritto internazionale, per importante che sia, occupa nella vita giuridica del nostro popolo un posto meno grande del di¬ ritto interno e, d'altra parte, è relativamente poco invecchiato, trattandosi piuttosto di nuovi accordi o di modificazione dei vecchi. La Cancelleria fede¬ rale s'è consultata con le cerchie interessate. Nemmeno su questo punto la sua indagine ha dato risultati molto concludenti, poiché le autorità e associa¬ zioni che non stimano necessario inserire il diritto internazionale sono a un di presso tante quante quelle di parere contrario. Incliniamo a inserire gli accordi internazionali per i motivi seguenti.

Gli effetti giuridici dei trattati internazionali approvati dall'Assemblea federale sono identici a quelli
delle leggi federali. Essi, vincolano non meno di questo il giudice e il cittadino. Divenendo ognora più numerosi gli affari che gli Stati regolano in comune, sempre maggiori sono i campi disciplinati da accordi internazionali. D'altra parte, molti di questi (accordi su la doppia imposizione, il domicilio, l'assistenza giudiziaria, l'esecuzione delle sentenze) sono importanti per i cittadini medesimi. Si riscontra, in oltre, sopra tutto in Europa, una forte tendenza a unificare diversi campi del diritto: È prevedibile che altre parti del diritto saranno regolate, con effetti obbligatori per il citta-

232 dino, in forma di convenzioni internazionali. Anche ragioni politiche militano in favore dell'inserimento degli accordi internazionali nella nuova Raccolta sistematica. In vero, sarebbe da temere che la decisione di non inserirli non sia interpretata, specialmente all'estero, come una mancanza di rispetto della Svizzera verso il diritto internazionale. In fine, un certo numero di trattati internazionali, di cui alcuni importanti, hanno ricevuto dopo il 1948 modifi¬ cazioni o aggiunte considerevoli. Vi sono dunque anche ragioni pratiche che persuadono a inserire parimente nella nuova raccolta il diritto internazionale.

La nuova Raccolta sistematica non avrebbe alcun effetto sugli'accordi internazionali poiché sarebbe compilata secondo il criterio seguito per la pre¬ cedente cpllezione. Citiamo qui appresso il sunto, contenuto nel messaggio completivo del Consiglio federale dell'11 febbraio 1948 concernente la legge che conferisce forza obbligatoria alla Collezione sistematica (FF 1948, I, .

ediz. ted. pag. 800, ediz. frane, pag. 821), d'alcune considerazioni principali fatte allora dalla commissione di periti, composta di rappresentanti delle Ca¬ mere federali, del Tribunale federale, di giuristi eminenti e d'avvocati. Essa giustamente stimava che applicando ai trattati internazionali l'effetto nega¬ tivo della raccolta si sarebbe dato l'impressione erronea che la Svizzera in¬ tendesse abrogare unilateralmente alcuni trattati: Se si vuole conferire ai trattati internazionali l'effetto negativo della rac¬ colta, il vaglio di quelli che fossero omessi dalla collezione aggiornata do¬ vrebbe in ogni caso essere fatto con la massima accuratezza. Il solo criterio valevole per tale vaglio sarebbe quello da noi divisato in un primo tempo, os¬ sia, per evitare ogni complicazione internazionale, potrebbero essere trala¬ sciati esclusivamente i trattati abrogati per accordo fra le parti e quelli con¬ chiusi per un tempo determinato, nò più rinnovati al decorso del termine. Con¬ siderato l'effetto negativo della Collezione sistematica, non sarebbe possibile alcun altro criterio.

L'applicazione di questo criterio non sarebbe privo d'inconvenienti poiché la collezione aggiornata conterrebbe una serie di trattati certamente decaduti, ma non conchiusi per un tempo determinato (oggi decorso), né abrogati for¬
malmente per accordo fra le parti... Questo modo d'operare avrebbe l'incon¬ veniente di menomare la chiarezza della raccolta e di renderne malagevole l'impiego, perchè vi dovrebbero essere inseriti degli accordi decaduti e senza interesse nella pratica.

L'inclusione di tutti i trattati la cui validità è incerta potrebbe, anche se
il legislatore non accorda alla raccolta la forza obbligatoria positiva, far cre¬
dere d'aver pregiudicato a tale validità... ed esserci molesta in occasione di negoziati internazionali futuri.

VI. Spese Rechiamo qui appresso una ricapitolazione delle spese presumibili, os¬ servando nondimeno che trattasi di somme soltanto approssimative, essendo possibile che s'avverino le tre circostanze seguenti: una quantità di pagine maggiori delle previsioni, forzatamente fragili, lavori di messa a giorno che richiedano più tempo e impiegati del previsto e un rincaro della stampa e della legatura fino al momento in cui i testi potranno essere composti e stam¬ pati.

233 A. Spese di stampa e legatura della raccolta in volumi rilegati 15 volumi di circa 15 600 pagine (2100 di più che nel 1948) in 5000 esem¬ plari per le tre lingue 2 450 000 franchi.

B. Spese di stampa dei fogli mobili (qualora questa pubblicazione fosse risolta) -- Fogli mobili per le leggi usuali (largamente intese) con le loro ordinanze d'applicazione (escluse le prescrizioni speciali o temporanee), 3000 esemplari (6900 pagine = 12 volumi, compresi i classificatori) -- Servizio dei fogli mobili negli anni successivi alla pubblica¬ zione dei primi, 3000 esemplari (800 pagine all'anno) . .

Tutte queste spese sarebbero parzialmente coperte dal provento della vendita e degli abbonamenti.'

Fr.

750 000

80 000

C. Spese di personale -- Stipendi di tre gruppi (composti d'un giurista e un aiuto, oc¬ cupati per tre anni) .

-- Imprevisti A queste spese s'aggiungerebbero in seguito, nel caso di pubblica¬ zione di fogli mobili, le spese abituali cagionate dallo stipendio di qualche funzionario incaricato di prepararli e spedirli.

450 000 30 000

VII. Commento delle disposizioni della legge Articolo 1 L'articolo 1, capoverso 1, riprende, mutatis mutandis, il testo dell'arti¬ colo 1 del decreto federale del 4 aprile 1946 concernente la pubblicazione di una Raccolta aggiornata delle leggi federali dal 1848 al 1947. La questione del momento di chiustira della nuova raccolta è tuttavia lasciata aperta po¬ tendo risultare utile, secondo lo stato dei lavori d'aggiornamento, la statui¬ zione d'un termine che permetta d'inserire ancora qualche legge particolar¬ mente importante e ritardare per tanto l'invecchiamento della raccolta. Pen¬ siamo, in particolare, alla legge sulla procedura amministrativa, ma anche ad altre che la seguiranno un po' più tardi: la legge sulla giurisdizione ammi¬ nistrativa, la legge sul diritto penale amministrativo in materia federale. Il tempo che si. perderebbe attendendo i nuovi testi sarebbe compensato dalla rapidità dei lavori di stampa, ottenuta mediante l'impiego d'un carattere tipo che permetta d'affidare i lavori a parecchie stamperie. Nell'attesa che tali

234 leggi, di vengano diritto positivo, si cercherà d'accelerare la messa a giorno dei testi, affinchè la nuova raccolta possa uscire, almeno in gran parte, durante l'anno successivo al giorno stabilito per la chiusura.

Il capoverso 2 ripete la disposizione corrispondente del decreto del 1946, omesso il termine di chiusura.

Il capoverso 3 riprende il testo della legge del 12 marzo 1948.

Il capoverso 4 riprende la riserva concernente le concessioni ferroviarie contenuta nella legge del 12 marzo 1948.

Articolo 2 Dopo l'approvazione del decreto federale del 1946, il Consiglio federale era stato condotto a proporre di conferire l'effetto negativo alla Collezione sistematica e a farsi autorizzare di designare gli atti che non vi dovevano es¬ sere inseriti. Quella disposizione (art. 2 della legge dei 12 marzo 1948) è ri¬ presa nell'articolo 2 del nostro disegno. Per la portata di questa disposizione abbiamo dato al nostro disegno la forma di legge, anzi che di decreto fede¬ rale. Trattasi in fatti d'atto legislativo di durata illimitata contenente una norma di diritto (art. 5 della legge sui rapporti fra i Consigli). Da una veduta giuridica, nessun argomento può essere opposto a simile delegazione di com¬ petenza, che appare indicata per ragioni pratiche. Del resto, non fu punto contrastata durante le deliberazioni sul messaggio del 14 agosto 1947. Il Con¬ siglio federale è, come si sia, competente ad abrogare le ordinanze che ha emanato. Nell'interesse dell'uniformità del sistema, è conveniente che l'As¬ semblea federale deleghi, per quanto la concerne (ossia per le leggi e i decreti federali), al Consiglio federale il suo potere d'abrogazione e permetta così che una sola autorità abbia a determinare le disposizioni che devono essere dichiarate abrogate.

Articolo 3 Corrisponde all'articolo 3 della legge del 1948.

Articolo 4 L'articolo 4 autorizza il Consiglio federale a pubblicare, oltre la rac¬ colta, dei fogli mobili comprendenti tutte o una parte delle materie pubblicate nella stessa. Tale facoltà è necessària a dare fondamento legale alle . spese derivanti da questa seconda pubblicazione.

Articolo 5 Non richiede alcuna osservazione.

235 Articolo 6 L'articolo 6 abroga le disposizioni della legge del 13 marzo 1948 dive¬ nute caduche, ossia gli articoli da 1 a 3 concernenti la forza obbligatoria della Collezione sistematica.

Vffl. Costituzionalità del disegno Il nostro disegno si fonda sull'articolo 85, numero 2, della Costituzione federale.

Nel depositare il disegno di legge concernente la pubblicazione d'una nuova Raccolta sistematica abbiamo soddisfatto al postulato del Consiglio nazionale del 7 dicembre 1961 (postulato Furgler) e alla mozione dei Consigli legislativi del 18 giugno 1964. Vi proponiamo quindi di cancellarli dall'elenco.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 19 febbraio 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: H. P. Tschudi Il Cancelliere della Confederazione: . Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente la pubblicazione d`una nuova Raccolta sistematica delle leggi e ordinanze della Confederazione (Del 19 febbraio 1965)

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