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9183 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge per la revisione parziale del Codice penale svizzero (Del 1° marzo 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi con il presente messaggio un disegno di legge federale che modifica il Codice penale svizzero.

I. La cronaca della revisione Il Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CS 3, 187), entrato in vigore il 1° gennaio 1942, fu già oggetto, con la legge federale del 5 ottobre 1950 (RU 1951, 1), di una revisione parziale che si propose precipuamente di rafforzare le disposizioni sulla protezione dello Stato (cfr. messaggio del 20 giugno 1949: FF 1949, 613). Una seconda revisione parziale s'impone per l'impossibilità pratica di eseguire le pene in un modo che sia conforme, da una parte, alla legge e, dall'altra, alle nuove concezioni e ai progressi compiuti in questa materia. Secondo l'articolo 393 CP, la riforma degli stabilimenti, richiesta dal Codice, doveva essere attuata entro 20 anni, cioè entro il 1° gennaio 1962. Il termine è stato prorogato sino all'entrata in vigore della presente revisione ma non oltre il 31 dicembre 1966, in virtù del decreto fe¬ derale del 29 settembre 1961 che proroga il termine per l'esecuzione della riforma degli stabilimenti, resa necessaria dal Codice penale (RU 1962, 26).

Ne consegue che gli indispensabili adeguamenti devono essere operati prima del 31 dicembre 1966.

Indicazioni sull'esecuzione delle pene, segnatamente circa la separazione delle diverse categorie di pene e di misure prescritta dalla legge, furono date ai Governi cantonali in due circolari (del 27 dicembre 1938 -- FF 1939, 20 -- e del 14 novembre 1941 -- FF 1941, 386) addirittura anteriori all'entrata in vigore del Codice. Già allora, le deliberazioni di una commissione di periti e le conferenze dei direttori cantonali di giustizia e polizia dimostrarono quanto fosse impossibile separare i tipi di stabilimento in tutta la misura pre¬ vista dal Codice. Ben al contrario, s'impose di usare ovunque della possi-

475 bilità di eseguire le diverse pene e misure nello stesso stabilimento. L'esecu¬ zione pratica delle pene dopo l'entrata in vigore del Codice confermò tale situazione. È pur vero che la Commissione speciale per l'esecuzione delle pene e gli stabilimenti (Commissione per la pianificazione), istituita dalla conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, ottenne, all'inizio, un certo successo nel ripartire, secondo le diverse categorie, gli stabilimenti esi¬ stenti e che, in alcune regioni, si giunse quasi alla conclusione di una conven¬ zione. Ma, durante gli anni successivi, si manifestò un movimento inverso, so¬ prattutto perchè la pratica dimostrò più importante un altro genere di separa¬ zione dei condannati, cioè la separazione secondo criteri educativi, come è ancorata nell'articolo 37 CP. Il metodo, attuato nel Cantone di Berna già prima dell'entrata in vigore del Codice, della separazione fra i condannati primari e quelli recidivi, come anche fra i condannati a certe pene privative delia libertà e quelli a lunghe pene fu riconosciuta funzionale e si estese sem¬ pre più. Per contro, la separazione dei condannati secondo ambedue i me¬ todi apparve subito impossibile per causa del numero di stabilimenti neces¬ sario a tale scopo, onde i disegni di ripartizione intercantonale degli stabili¬ menti esistenti languirono e si reclamò la revisione del Codice penale.

Il 31 maggio 1953, il Dipartimento federale di giustizia e polizia consultò i Cantoni per mezzo di una circolare. Dalle risposte risultò che in nessun.

Cantone l'esecuzione delle pene è effettuata conformemente alla legge e che quindici Cantoni riconoscono la necessità di una revisione del Codice penale.

Segnatamente, è chiesto un adeguamento degli articoli 14, 15, 35 ss. e 42 CP ai bisogni della pratica. Anche il postulato Pini, accettato dal Consiglio na¬ zionale il 17 settembre 1952 e cancellato nel 1961, inteso ad aumentare la du¬ rata minima della pena che il condannato alla reclusione perpetua deve aver scontato prima di poter ottenere la liberazione condizionale, si proponeva una modificazione del Codice. Infine, nel 1955, i due Consigli legislativi ap¬ provarono la mozione Glasson, che affidò al Consiglio federale il compito di avviare la revisione del Codice penale per quanto attiene all'esecuzione delle pene e
delle misure.

In seguito, il Dipartimento federale di giustizia e polizia istituì una com¬ missione di periti che tenne la sua prima seduta il 1° luglio 1954. Presieduta dal Consigliere federale Feldmann, essa comprendeva rappresentanti dei Go¬ verni cantonali, del diritto penale, dell'accusa, della difesa e dei tribunali, del¬ la esecuzione delle pene, del patronato e della psichiatria, appartenenti alle autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni, alle, autorità applicanti, il diritto penale degli adulti e il diritto penale dei minoren¬ ni, alle confessioni protestante e, cattolico-romana e alle tre lingue ufficiali.

Per l'elevato numero di richieste di modificazione presentate, la Commis¬ sione si scisse in tre gruppi indipendenti, ciascuno dei quali jfu completato con altri specialisti. Il Gruppo A si occupò dell'esecuzione delle pene inflitte

476 agli adulti, il Gruppo B del diritto penale dei minorenni e il Gruppo C degli · altri problemi concernenti sia la parte generale sia la parte speciale (fattispe¬ cie di delitto) del Codice penale.

In dieci sedute, per lo più di due giorni, il Gruppo A trattò gli articoli 10e 11, da 14a 17 e da 35 a 81, come anche gli articoli correlativi del Libro terzo (dell'Attuazione e dell'applicazione del Codice penale), segnatamente gli articoli 350, da 375 a 379 bis e da 382 a 392. In sei sedute, il Gruppo B si occupò degli articoli da 82 â 100 e degli articoli correlativi 361 e da 369 a 373 del Libro terzo. In quattro sedute, il Gruppo C esaminò gli articoli 6, 19, 20, 26, 26 bis, 67, 104 bis e 106 del Libro primo (Disposizioni generali) e circa settanta articoli del Libro secondo (Disposizioni speciali). Per non so¬ vraccaricare il disegno e soprattutto per poter rivedere le disposizioni sull'ese¬ cuzione delle pene, punto di partenza e vero contenuto della presente revi¬ sione, entro il periodo transitorio previsto dal Codice penale, la Commissione decise, dapprima, di rinviare a più tardi la revisione del Libro secondo. Suc¬ cessivamente, anche gli articoli del Libro primo esaminati dal Gruppo C furono rinviati alla successiva revisione, in modo che l'allegato disegno di legge si limita allo scopo originariamente prefisso, cioè l'adeguamento della esecuzione delle pene alle condizioni attuali, compreso il diritto penale dei minorenni.

La Commissione dei periti si propose, come linea direttrice della revi¬ sione, di non toccare le concezioni fondamentali del Codice. Essa respinse in particolare, l'idea della pena unica, cioè della fusione della reclusione e della detenzione in una unica pena privativa della libertà personale ; per contro, l'esecuzione delle due pene deve essere notevolmente uniformata.

Là Commissione respinse parimente, di principio, il sistema monistico, se¬ condo il quale il dualismo fra la pena e la misura sarebbe soppresso e, per ogni caso di condanna, sarebbe pronunciata soltanto o una pena o una mi¬ sura di sicurezza (tratteremo all'art. 42 dell'eccezione decisa dalla Commis¬ sione per quanto concerne l'internamento dei delinquenti abituali). Infine, la Commissione respinse la dottrina più radicale intesa all'abolizione della pena, come espiazione della colpa, in favore di
un semplice diritto di «mi¬ sure», nel senso dell'indirizzo scientifico noto con il nome di «difesa so¬ ciale» x.

, Le decisioni dei tre gruppi di periti furono epurate da una loro commis¬ sione di redazione e, quindi, sottoposte a tutti i membri della Commissione.

Allo scopo di guadagnare tempo, questi furono invitati a presentare le loro osservazioni per iscritto. Delle risposte fu tenuto conto, nella misura del pos¬ sibile, in un nuovo disegno destinato a essere presentato alle Camere federali.

1 Rinviamo all'articolo del prof. Germann: « Zur Revision des Schweizeri¬ schen Stafgesetzbuches », pubblicato nella Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 1959, a pag. 338 ss., e alle opere ivi, citate. '

477 Tuttavia, i Cantoni espressero il desiderio che il disegno fosse dapprima loro sottoposto per preavviso. Vi si provvedette mediante circolare del 3 maggio 1960. Le osservazioni e le risposte dei Cantoni pervennero fra il 19 maggio e il 5 ottobre 1960: talune erano molto particolareggiate e approfondite. Per quanto attiene al diritto penale dei minorenni, i Cantoni della Svizzera fran¬ cese presentarono addirittura un controprogetto completamente redatto. Ap¬ parve allora che l'elaborazione delle risposte avrebbe richiesto molto tempo e che il termine del 31 dicembre 1961 non poteva essere tenuto. Di con¬ seguenza, tale termine fu prorogato di cinque anni al massimo, mediante il già citato decreto federale del 29 settembre 1961. Si approfittò della stasi per esaminare ancora attentamente ed elaborare nel disegno alcuni problemi nuovi, segnatamente quello di uno statuto particolare per i giovani delin¬ quenti fra i 18 e 22 o 25 anni.

II. Le proposte di revisione del Libro primo a. Pene e misure Materialmente, il presente disegno di revisione concerne settantadue ar¬ ticoli, di cui tre (arti 72, 83 e 90) soltanto per i testi francese e italiano. Vi comprendiamo l'abrogazione di cinque articoli e l'inserimento di altrettanti.

Sulle singole disposizioni, osserviamo quanto segue: Art. da 10 a 17. Gli articoli da 14 a 17, che trattano dell'internamento, del ricovero e della cura delle persone irresponsabili o di responsabilità sce¬ mata, devono essere abrogati. Essi suscitano attualmente notevoli difficoltà pratiche, perchè la delimitazione fra l'articolo 14 e l'articolo 15 è poco chia¬ ra, Infatti, in ambedue i casi è prescritto l'internamento in una casa di salute o di custodia. Tuttavia, quando, nonostante l'irresponsabilità o la respon¬ sabilità scemata, le condizioni della persona esigono l'internamento non già in una casa di salute o di custodia bensì in uno stabilimento appropriato, tale internamento, almeno negli stabilimenti indicati dal Codice, è, secondo il testo vigente, impossibilé. Inoltre, è ritenuto negativo che l'applicazione di una siffatta misura sia legata alla nozione di responsabilità. Questa, infatti, ha un influsso soltanto sulla colpevolezza e sulla commisurazione della pena e non sull'applicazione di misure mediche o di sicurezza. Di per sè, sarebbe possibile che una persona
psichicamente anormale sia pienamente responsa¬ bile di una determinata infrazione: orbene, in tal caso, il ricovero in una casa di salute o di custodia o l'internamento è, secondo il vigente diritto, escluso. Di conseguenza, gli articoli 14, 15 e 17 devono essere sostituiti con un nuovo articolo 43, in modo che le misure da prendere per i delinquenti mentalmente anormali siano parificate alle altre misure di sicurezza. Per quanto concerne l'articolo 16, esso deve essere abrogato, poiché oggi un siFoglio Federale, 1965

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478 stema discriminatorio per gli stranieri, cioè la loro espulsione verso altri Stati, non si giustifica più.

Se si abrogano gli articoli da 14 a 17, è, però, necessario, nell'articolo 10, un rinvio al nuovo articolo 43, affinchè, nel caso di proscioglimento o non luogo a procedere, il giudice possa ordinare una delle misure ivi previste. Un tale rinvio sarebbe, superfluo nell'articolo 11, perchè il giudice può, per ogni condanna, ordinare una misura di sicurezza, quando ne siano adempiute le condizioni: tuttavia, un rinvio agli articoli da 42 a 44 è anche qui giustificato per scopo di maggiore chiarezza.

L'articolo 12 (actio libera in causa) rimane invariato.

Anche l'articolo 13 rimane immutato. Vi è, però, un certo doppione con l'articolo 43, numero 1, capoverso 4, perchè ambedue gli articoli esigono un « esame dello stato mentale » sulla necessità dell'internamento.-Tuttavia, ca¬ pita che, quando il giudice domanda una perizia secondo l'articolo 13, la domanda principale posta alla perizia prevista nell'articolo 43 riceve pari¬ mente una risposta, onde quest'ultima perizia diventa poi, per lo più, super¬ flua. ' Art. da 35 a 37. L'oggetto principale della revisione concerne l'esecu¬ zione delle pene di reclusione e di detenzione'. Mentre il Codice prescrive ora.

l'esecuzione di queste due pene in stabilimenti diversi, o almeno in reparti separati, esclusivamente destinati a tale scopo, e di principio anche durante il lavoro (art. 37, cpv. 4, CP), il disegno intende autorizzare l'esecuzione in co¬ mune di queste pene (art. 37, n. 1, cpv. .1). Come esposto all'inizio del mes¬ saggio, la pratica nell'esecuzione delle pene, per quanto concerne la separa¬ zione degli stabilimenti, si sviluppò in un senso diverso da quello previsto nel Codice. Si pose, infatti, l'urgente necessità di separare i condannati secondo le esigenze della criminalogia, per potere conseguire risultati migliori nella azione educativa. Così, si giunse, da una parte, a raggruppare i condannati meno pervertiti e quelli primari ancora meglio influenzabili e a separarli dai recidivi e, dall'altra, ad applicare ai condannati a pene lunghe, e pertanto più efficaci dal profilo educativo, un regime più attivo che quello cui sono sottoposti i condannati a pene brevi. Ma, per poter adempiere il loro scopo, queste categorie sorte
dalla prassi devono essere completamente separate. Da questa esigenza derivò alla revisione un problema di non facile soluzione.

Siffatta nuova separazione orizzontale non può essere combinata con l'at¬ tuale separazione verticale secondo il genere della pena. Inoltre, ne risultereb¬ be per i Cantoni, che devono costruire ed esercitare gli stabilimenti, una va¬ rietà eccessiva di tipi di stabilimento, mentre le distinzioni sarebbero troppo schematiche. Una semplice separazione dell'una o dell'altra categoria in 're¬ parti diversi dello stesso stabilimento, soprattutto durante il lavoro, sarebbe

479 parimente inattuabile, perchè esigerebbe una pluralità di regime e di direzione in ciascuna officina. Di conseguenza, è stato necessario preferire alla separa¬ zione verticale secondo la natura della pena la separazione orizzontale più importante dal profilo criminologico, cioè abbandonare l'esigenza legale del¬ la separazione secondo il genere della pena. Nel contempo, si è posta la que¬ stione della pena unica (unione della reclusione alla detenzione in un solo genere di pena). La Commissione dei periti ha, tuttavia, respinto categorica¬ mente tale soluzione. La reclusione deve sussistere accanto alla detenzione, restando la pena più grave prevista per i crimini (art. 35). Fatta astrazione dalla sua durata (da uno a venti anni o perpetua), essa è caratterizzata dalla durata della separazione cellulare che è maggiore di quanto lo sia per la de¬ tenzione (tre mesi, art. 37, n. 2, cpv. 2), dall'impossibilità della sospensione condizionale della pena (art. 41), dalla privazione obbligatoria dei diritti ci¬ vici per due a dieci anni (art. 52 CP) "e dai più lunghi termini di prescrizione (art. .73 CP) e di cancellazione (art. 80 del disegno). Soltanto l'esecuzione del¬ le due pene sarà uniformata, in quanto entrambe potranno essere eseguite nello stesso stabilimento, senza differenza di regime e senza qualsiasi se¬ parazione o contraddistinzione. In particolare, il trattamento sarà uguale per quanto concerne il costume dello stabilimento, le visite e la corrispon¬ denza. Così, gli articoli 35 e 36 del disegno comprendono soltanto il nu¬ mero 1 degli articoli attuali,.mentre il numero 2 è sostituito dall'articolo 37, numero 3, capoverso 2, e numero 5, capoverso 2, e dall'articolo 46, nu¬ mero 3.

L'articolo 37, numero 1, capoverso 2, disciplina la separazione fra i con¬ dannati primari e i recidivi. Lo stabilimento per condannati primari potrà avere un regime più duttile, segnatamente essere uno stabilimento aperto.

Tuttavia, i condannati primari pericolosi o inclini all'evasione o specialmente atti a incitare al reato i loro compagni di carcere potranno essere collocati in uno stabilimento per recidivi, gestito più severamente. Parimente, vi potrà es¬ sere trasferito chi turba gravemente l'ordine e la disciplina. Per contro, deve essere anche possibile trasferire un recidivo in uno stabilimento
per con¬ dannati primari, quando ciò sia richiesto dallo stato fisico o mentale del con¬ dannato o da motivi educativi. In tal modo, il disegno tiene ampiamente conto del principio della ripartizione dei condannati secondo le esigenze della criminologia. Certo, alcuni criticano questa separazione fra condannati pri¬ mari e recidivi considerandola, essa pure, come superata e come un semplice elemento estrinseco, che non consente di raggruppare i condannati apparte¬ nenti, dal profilo criminologico, a una stessa categoria. Anche fra i condan¬ nati primari si trovano nature di criminali, da equiparare ai recidivi, come, d'altra parte, fra questi ultimi vi sono elementi, che, sin dall'inizio o grazie a un buon influsso, si dimostrano accessibili ai metodi di uno stabilimento aperto. Il previsto disciplinamento consente, in una certa ampiezza, siffatti trasferimenti, ma la distinzione fondamentale fra condannati primari e re¬ cidivi costituisce per la pratica un semplice e attuabile metodo di selezione

480 provvisoria. Non è, pertanto, necessario istituire un centro di osservazione e di smistamento, come in altri paesi. Nelle loro osservazioni comuni all'avamprogetto del 3 maggio 1960, i Cantoni della Svizzera francese propo¬ sero di escludere senz'altro dagli stabilimenti per condannati primari, quelli che, senza aver scontato una singola pena superiore a sei mesi, hanno però, subito, per infrazioni di poca gravità, pene privative della libertà di oltre sei mesi in totale. Effettivamente, il limite può essere tracciato in un modo piut¬ tosto che in un altro, ma la predetta proposta contiene un certo elemento pe¬ nale, che contraddice lo spirito dell'articolo 37. Parecchie brevi pene priva¬ tive della libertà non dimostrano ancora che il primo grado dell'esecuzione educatrice della pena sia fallito, mentre ciò può essere ammesso per una pena di reclusione o di detenzione superiore ai sei mesi. È per lo stesso motivo che queste ultime pene devono essere state scontate. Normalmente, esse sono ap¬ punto subite in uno stabilimento per condannati primari: per contro, le pene privative della libertà inferiori a tre mesi possono, in virtù del numero 5 del¬ l'articolo 37, essere scontate in uno stabilimento per la pena di arresto, ove non è richiesta alcuna azione educativa. I Cantoni della Svizzera nordocci¬ dentale e centrale, aderenti al concordato concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure, si sono espressamente pronunciati contro la pro¬ posta dei Cantoni romandi.

I principi dell'azione educativa della pena, come sono già posti nell'arti¬ colo 37 del Codice, rimangono immutati (art. 37, n. 2 e 3, del disegno). Vi è apportata soltanto una precisazione circa l'obbligo del lavoro e le ore di ri¬ poso. Per quanto concerne l'obbligo del lavoro, il disegno sostituisce, nel te¬ sto tedesco e in quello francese, le attuali espressioni «zur Arbeit angehalten» e «astreint au travail» con le espressioni «zur Arbeit verpflichet» e «tenu d'executer le travail», che corrispondono alla espressione già usata ora nel testo italiano del Codice, cioè «obbligato al lavoro». Per quanto concerne le ore di riposo, il disegno prevede che il condannato sarà chiuso in cella esclu¬ sivamente per il riposo notturno, salvo eccezioni imposte da motivi partico¬ lari. Per contro, cade la separazione fra
reclusi e detenuti durante il tempo di lavóro (art. 37, cpv. 4, CP) conformemente al nuovo principio dell'esecu¬ zione comune di ambedue le pene. La soppressione, nel capoverso 1, della prescrizione circa le progressive mitigazioni non comporta alcun cambia¬ mento di principio. La disposizione destinata, secondo la decisione della Commissione dei periti, a precisare ampiamente che i regolamenti peni¬ tenziari stabiliscono la progressione necessaria alla rieducazione del condan¬ nato e ne determinano lo scopo come anche le condizioni e l'ampiezza delle mitigazioni' consentibili al medesimo, è stata abbandonata per alleggerire il Codice. Una disposizione simile potrà essere inserita nell'ordinanza sull'ese¬ cuzione delle pene, che il Consiglio federale dovrà emanare (art. 397 bis).

li numero 4 del nuovo articolo 37 conferisce fondamento legale agli sta¬ bilimenti di transizione per i condannati prossimi alla liberazione: tali stabi-

481 limenti hanno, infatti, dato buona prova. Per preparare il loro ritorno alla vita libera, questi condannati potranno essere trasferiti in stabilimenti o in reparti gestiti con maggiore libertà, eventualmente provvisti anche di piccoli dormitori comuni.

L'esecuzione educativa della pena, come regolata nei numeri da 2 a 4 dell'articolo 37, è possibile soltanto per pene di una certa durata. Il numero 5 stabilisce, pertanto, che essa non è applicabile alle pene, la cui esecuzione, cioè dopo deduzione del carcere preventivo, non supera tre mesi. Tali pene^ potranno essere scontate negli stessi stabilimenti, ma anche in quelli destinati alla esecuzione delle pene di arresto (carceri distrettuali). Secondo il regime vigente nello stabilimento, può essere permesso di portare i propri abiti come per le pene di arresto. Per contro, al condannato deve essere escluso di nu¬ trirsi a proprie spese e di procurarsi da sè il lavoro, perchè si tratta sempre di una pena di detenzione. Per le pène brevi non è, dunque, richiesto alcun stabilimento propilio, ma è data la possibilità di alleviare di tali casi gli sta¬ bilimenti destinati alla esecuzione educativa della pena.

L'articolo 38 prevede le seguenti innovazioni in materia di liberazione condizionale.

Conformemente al già citato postulato Pini, il termine massimo per la liberazione condizionale nel caso di reclusione perpetua è prolungato da quindici a vénti anni (n. 1, cpv. 2). L'opportunità di questo aggravamento è contestata. Tanto più il termine è lungo, quanto più esiste la probabilità che al condannato sia concessa la' grazia, per la quale non è stabilito alcun ter¬ mine minimo. Il termine minimo attuale di quindici anni corrisponde a quel¬ lo dei paesi europei che ammettono la liberazione condizionale è non rin¬ viano semplicemente alla grazia.

La procedura d'esame è precisata in un punto molto importante (n. 1, cpv. 3). Nel sistema progressivo dell'esecuzione educativa della pena, la libe¬ razione condizionale rappresenta il terzo stadio. Di conseguenza,, l'autorità competente deve esaminare d'ufficio e in ogni tempo se la liberazione con¬ dizionale possa essere concessa: Si ritiene che, di regola, la direzione dello stabilimento, quando reputa giunto il momento della liberazione condizio¬ nale, debba fare rapporto all'autorità competente. A sua
volta, questa chie¬ derà tale rapporto, qualora essa esamini il caso d'ufficio o su proposta di uria apposita commissione. Una domanda da parte del condannato non è necessaria, ma egli ha facoltà di presentarla. In questo caso, è ovvio, sebbene non sia necessario assumere nel Codice una siffatta disposizione, che al con¬ dannato richiedente dovrà essere notificata una decisione motivata, non sol¬ tanto per motivi psicologici bensì soprattutto per rispetto dei principi gene¬ rali dello Stato di diritto, affinchè egli possa ricorrere all'autorità superiore.

Così sarà evitato il pericolo, o anche solo l'impressione, di un prolungamento ingiustificato del soggiorno nello stabilimento. L'autorità competente potrà

482 stabilire un adeguato termine, ad esempio sino un anno, entro il quale essa non risponderà.

La Commissione dei periti decise di aumentare gli esempi di norme di condotta citate nel Codice e di indicare che esse possono segnatamente con¬ sistere nell'obbligo di esercitare o di non esercitare una determinata profes, sione, di dimorare o di non dimorare in una determinata località, di non la¬ sciare un determinato stabilimento o datore di' lavoro o di eleggere domicilio in un determinato luogo. Nella commissione di redazione, si parlò anche del controllo medico. Per non allungare troppo l'elenco e per evitare che una enumerazione particolareggiata sia poi ritenuta esclusiva, abbiamo preferito inserire, nel numero 3, una formula, generale, secondo cui le norme di con¬ dotta si riferiscono segnatamente all'attività professionale, al luogo di di¬ mora, al controllo medico e all'astensione dalle bevande alcoliche. A doman¬ da dei Cantoni, abbiamo aggiunto la riparazione del danno, che è, d'altronde, già indicata nel numero 1 come condizione per la liberazione condizionale.

Altre norme di condotta rimangono possibili. Inoltre, le norme possono es¬ sere modificate o completate in qualsiasi momento. Una disposizione in tal senso non è qui necessaria, contrariamente che nell'articolo 41, perchè le decisioni amministrative non sono immutabili come le sentenze giudiziarie.

Il numero 4 tratta dei casi in cui il condannato, posto al beneficio della liberazione condizionale, non si è comportato bene durante il periodo di prova. Quattro eventualità possono presentarsi. Il liberato commette un gra¬ ve reato (crimine intenzionale o delitto intenzionale con una pena privativa della libertà superiore a tre mesi e senza sospensione condizionale della pena): il ricollocamento nello stabilimento è obbligatorio. (1° caso). Il liberato commette un reato meno grave (reato per negligenza o reato intenzionale con sospensione condizionale della pena o una pena privativa della libertà inferiore a tre mesi o multa, ove può trattarsi anche di una contravvenzione): il ricollocamento è facoltativo (2° caso).'Il liberato trasgredisce gli ordini im¬ postigli dall'autorità o delude in generale la fiducia in lui riposta: se vi è gravità (3° caso), il ricollocamentó è parimente obbligatorio e, altrimenti (4° caso), esso è soltanto
facoltativo. Tuttavia, qualora si rinunci al ricolloca¬ mento sia conformemente al capoverso 2 sia conformemente al capoverso 3, possono essere prese determinate sanzioni. In contrapposto a quanto previsto ' nell'articolo 41, i diversi casi sono qui regolati più partitamente, perchè il ricollocamento è generalmente disposto da un'autorità amministrativa, men¬ tre nei casi dell'articolo 41 è il giudice che decide.

Nell'ultimo capoverso del numero. 4 è assunta una norma di collisione, · come già esiste ora nell'articolo 41, per il caso in cui una misura prevista negli articoli da 42 e 44 ordinata in una nuova sentenza concorra con una deci¬ sione di ricollocamento. I casi di conflitto.con nuove pene privative della li¬ bertà saranno regolati in un'ordinanza del Consiglio federale (art. 397 bis) o, come sinora, per decisione nel singolo caso (prassi).

483 Articolo 38 bis. Nella Commissione dei perìiti fu proposto, circa l'arti¬ colo 38, di introdurre la liberazione condizionale, dopo cinque sesti della pena, anche se le condizioni del numero 1 non fossero adempiute. Una sif¬ fatta disposizione permetterebbe di sottoporre a un'ulteriore guida, dopo la liberazione, i condannati, il cui ritorno alla vita fuori si presenta molto diffi¬ cile e che già nello stabilimento non si sono comportati in modo sufficiente¬ mente positivo. Non sembrava neppure giusto che il condannato scaltro sia, grazie alla sua cattiva condotta nello stabilimento, completamente libero do¬ po aver scontato la pena, mentre quello, che si è comportato bene e può es¬ sere liberato condizionalmente, rimanga ancora per alcuni anni assoggettato alle limitazioni del patronato. La disposizione proposta era del seguente testo.

« Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione di almeno un anno ha scontato i cinque sesti della pena, l'autorità competente può liberarlo condizio¬ nalmente, anche senza il suo consenso, se si può presumere che egli abbia ancora bisogno di assistenza, per trattenerlo da altri crimini o delitti dopo la sua libera¬ zione.

L'autorità competente gli stabilisce il periodo di prova conformemente al numero 2 e lo sottopone a patronato. Essa gli può impartire norme di condotta ».

Una tale norma comporta una certa contraddizione, perchè la libera¬ zione condizionale può sì essere concessa al condannato che si è comportato bene, in quanto abbia scontato quattro sesti della pena, ma anche al condan¬ nato che si è comportato male, in quanto abbia scontato cinque sesti della pena. Inoltre, il resto della pena, cioè un sesto della stessa, è per lo più molto corto e spesso insufficiente per indurre il liberato a sopportare le molteplici restrizioni del patronato. Proponiamo, pertanto, il sistema previsto nell'arti¬ colo 38 bis, ossia che il patronato possa essere ordinato anche qualora la pe¬ na sia completamente scontata.

Questa soluzione ha comporta bene, godrà della miti¬ gazione costituita dalla liberazione condizionale ; chi si comporta male, non sarà favorito in alcun modo. Considerata l'attuale giurisprudenza per lo più assai clemente nòlla commisurazione della pena, tale aggravamento non sem¬ bra insopportabile. Inoltre, lo scopo di preparare il ritorno alla vita sociale, che l'articolo 37 pone alla pena, potrà essere perseguito, anche qualora il condannato, di cattiva volontà, frustri tutti i tentativi effettuati in tal senso.

Ma, in tal modo, potranno soprattutto essere aiutati coloro che, senza cattiva volontà, non sono ancora riusciti ad affermare sufficientemente il loro ca¬ rattere.

484 Articolo 39. Per analogia don gli articoli 35 e 36, l'articolo inizia con la dichiarazione che la pena dell'arresto è la meno grave delle pene privative della libertà. In un secondo capoverso del numero 1, è operata un'aggiunta importante per la pratica, cioè, quando la legge prevede alternativamente la detenzione e la multa, il giudice può pronunciare anche l'arresto, invece della detenzione. Non è, infatti, soddisfacente che il giudice possa, al posto della detenzione, infliggere una multa ma non una pena più breve di arresto (ad es. un giorno d'arresto). Per il rimanente, l'articolo non subisce modifica¬ zioni, salvo qualcuna redazionale; Articolo 40. Il testo di questo articolo, che tratta dell'interruzione della esecuzione, rimane immutato. Il titolo marginale è, però, precisato in modo da indicare il contenuto dell'articolo. Così, è parimente evitato l'uso ripetuto dell'espressione « disposizioni comuni ».

- Articolo 41. Le condizioni per la sospensione condizionale della pena sono modificate nel senso che essa non è più, come sinora, esclusa per una qualsiasi pena privativa della libertà personale scontata a causa di un crimine o di un delitto intenzionale, ma soltanto se la pena di reclusione o di deten¬ zione subita era superiore a tre mesi. Nei casi di esigua gravità, il giudice può, dunque, concedere la sospensione condizionale: in tal modo, possono essere evitati taluni rigori che si manifestano ora nella pratica. I Cantoni della Sviz¬ zera romanda rilevano, nelle loro osservazioni all'avamprogetto del 3 mag¬ gio 1960, che la parola «può» indica, contrariamente alla giurisprudenza at¬ tuale del Tribunale federale, che l'esecuzione incondizionata della pena è la regola e la sospensione è l'eccezione. Tale, però, non è il caso. Il Tribunale federale, il Tribunale militare di cassazione e il Consiglio federale sono con¬ cordi nell'interpretare le analoghe disposizioni degli articoli 38 e 41 nel senso , che la concessione della sospensione condizionale della pena o della libera¬ zione condizionale è obbligatoria, quando ne sono date le condizioni. La pa¬ rola «può» non significa che il giudice è libero nell'applicazione della dispo¬ sizione (può, se vuole), bensì che egli gode di un certo potere di apprezza¬ mento oltre le condizioni indicate nel Codice (deve, se può), cioè il giudice
deve regolarmente ordinare l'esecuzione condizionale della pena, se ne sono adempiute le condizioni, che egli può completare esercitando coscienziosa¬ mente il suo potere d'apprezzamento. Una diversa applicazione di questa norma equivarrebbe ad arbitrio.

Il numero 2, capoverso 1, concernente le norme di condotta da imporre comporta la stessa modificazione redazionale che l'articolo 38, numero 3. La prima frase del capoverso 2 corrisponde al diritto vigente: le circostanze che giustificano la sospensione condizionale della pena e le norme di condotta devono essere stabilite nella sentenza. Per contro, la seconda frase circa l'ul¬ teriore modificazióne delle norme di condotta è stata aggiunta su proposta di diversi Cantoni. Infatti, sarà spesso necessario di modificare o di compie-

485 tare le norme di condotta durante il periodo d!i prova: ciò sarebbe, però, im¬ possibile senza una espressa disposizione legale, perchè le sentenze giudiziarie crescono formalmente in giudicato.

Il numero 3 tratta dei casi in cui il condannato, posto al beneficio della sospensione condizionale della pena, non si comporta bene durante il pe¬ riodo di prova. Secondo il diritto vigente, il giudice deve, in quanto non si tratti di un caso di esigua parità, fare eseguire la pena sospesa, qualora il condannato commetta ulteriormente durante il tempo di prova un nuovo crimine o delitto o violi altre prescrizioni. A questa soluzione è stato rim¬ proverato di essere troppo rigida e soprattutto di cagionare difficoltà, quan¬ do, nella nuova sentenza, è ancora concessa la sospensione condizionale, mentre la pena precedente deve essere eseguita. In virtù del testo proposto nell'allegato disegno, il giudice, nel caso di nuovo crimine o delitto, può, ap¬ prezzando tutte le circostanze, rinunciare alla revoca della sospensione condi¬ zionale. Se vi è poca gravità, egli deve poter prescindervi anche nel caso di violazione di altre prescrizioni. Nell'articolo in esame, abbiamo rinunciato a un elenco specifico dei quattro casi (contrariamente che nell'art. 38, num. 4), perchè qui è una istanza giudiziaria che decide. Le stesse distinzioni saranno, tuttavia, determinanti. Se il giudice rinuncia all'esecuzione della pena con¬ formemente al capoverso 1 o 2, egli potrà nondimeno prevedere talune san¬ zioni, come gli è già possibile secondo il diritto vigente (cpv. 3). Anche il ca¬ poverso 4 è ripreso dal Codice, salvo alcuni miglioramenti redazionali. Nel¬ l'ultimo capoverso di questo numero è sancito che la pena sospesa non può più essere eseguita, se, durante il periodo di prova, il condannato ha sì com¬ messo un crimine o un delitto o violato altre prescrizioni ma tali fatti sono "stati scoperti soltanto cinque anni dopo la scadenza del periodo di prova.

Un'analoga disposizione nell'articolo 38 è stata respirita dalla Commissione dei periti ; ci si può chiedere se non converrebbe prevedere la stessa soluzione in ambedue gli articoli.

Per alleviare il giudice, il numero 4 prevede che la cancellazione della sentenza nel casellario giudiziale dopo la scadenza del periodo di prova sia disposta dalla competente
autorità del Cantone di esecuzione.

Il numero 5 rimane immutato.

Un terzo gruppo di disposizioni, che sono profondamenté modificate, concerne le misure di sicurezza. Quanto alla loro struttura interna, esse sono state adeguate le une alle altre, cosicché è stato possibile riunire nel solo arti¬ colo 45 le disposizioni concernenti la liberazione condizionale, la liberazione per prova e l'esecuziorié ulteriore della pena, come analogicamente è il caso .

per le pene nell'articolo 38. Delle quattro misure di sicurezza regolate ora negli articoli da 42 a 45 del Codice, la misura di educazione al lavoro prevista nell'articolo 43 è stata trasformata in misura per i giovani adulti e trasferita nel titolo quinto come articolo 100 bis. Sono state, invece, inserite come arti¬ colo 43 misure speciali per gli anormali mentali. Esse sostituiscono le disposi¬ zioni contenute sinora negli articoli da 14 a 17.

486 Articolo. 42. Internamento deli delinquenti abituali. L'applicazione di questo articolo ha cagionato, nella pratica, parecchie difficoltà di diversa na¬ tura, che spiegano il numero elevato delle proposte di revisione presentate, d'altronde parzialmente contradditorie. La difficoltà maggiore concerne il collocamento dei delinquenti abituali, perchè il Codice, da una parte, esige che il condannato abbia già scontato numerose pene privative della libertà per¬ sonale, mentre la pratica già ne reputa sufficienti t^re, e dall'altra, non tiene conto del numero dei reati, che è l'elemento propriamente atto a indicare l'in¬ clinazione alla delinquenza. Il disegno richiede una pluralità di crimini o de¬ litti, ma considera bastevole che siano state scontate due pene di reclusione o di detenzione. Alle pene privative1 della libertà personale subite sono assimi¬ late le misure di sicurezza eseguite e i casi gravi di collocamento secondo il di¬ ritto penale dei minorenni in una casa di educazione per adolescenti confor¬ memente all'articolo 91, numero 2. Non è, 'per contro, computato il trasferi¬ mento in un istituto per adolescenti difficili come misura di diritto esecutivo, perchè questa decisione puramente amministrativa (con eventuale ulteriore ricollocamento in una casa ordinaria di educazione per adolescenti) non do¬ vrebbe avere alcuna conseguenza aggravante dal profilo del diritto penale. La tendenza al crimine o al delitto è così fatta in maggiore misura elemento pre¬ ponderante nella valutazione della delinquenza abituale ; essa deve, inoltre, risultare particolarmente dall'ultimo reato. Non è più tenuto conto delle pene di arresto, perchè le contravvenzioni non dimostrano l'esistenza di lina sif¬ fatta inclinazione.

Talune proposte suggerivano di prevedere un'età minima di venticinque anni, prima della quale l'internamento non potrebbe in alcun caso essere or¬ dinato. Sebbene l'internamento non debba, di regola, avvenire troppo presto e una certa prudenza sia necessaria nella pratica, una tale limitazione non può essere inserita nel Codice. Altrimenti, non vi sarebbe continuità, fra il diritto dei minorènni e il diritto degli adulti per quanto concerne gli agenti pericolosi.

La Commissione dei periti ha parimente esaminato se nell'articolo 42 non potrebbe essere introdotto il sistema monistico,
secondo cui, accanto all'internamento, non deve più essere pronunciata dal giudice alcuna pena privativa della libertà personale. Tale sistema avrebbe il vantaggio che agli internati non apparirebbe così evidente il confronto fra la durata dell'inter' namento, che è almeno di tre anni, e la durata della pena privativa della li¬ bertà personale, che è generalmente minore, e sarebbero, pertanto, evitate talune reazioni. Tuttavia, il sistema monistico, indipendentemente dal non cancellare negli internati il sentimento di essere trattati peggio, cagionerebbe ' molte difficoltà pratiche, perchè rappresenterebbe un corpo estraneo nella sistematica in principio dualistica del Codice. Così, se l'internamento fosse l'unica misura, il giudice non potrebbe più valutare la questione della colpe¬ volezza, sebbene il delinquente abituale non sia un irresponsabile. In tutti gli ulteriori casi di conflitto con pene privative della libertà personale, che

487 sono assai frequenti in materia d'internamento, mancherebbe la base comune di calcolo e sarebbe necessario, spesso dòpo molti anni, di pronunciare la pena per il reato che ha cagionato l'internamento. Ciò creerebbe anche una situazione processuale insostenibile, perchè il processo dovrebbe essere ri¬ cominciato su punti essenziali, con possibilità di appello. Siffatti casi di con¬ flitto si presentano soprattutto, quando durante il periodo di prova o in uno ·stabilimento di pena o nel caso di una evasione sono commessi nuovi reati, . per i quali un altro giudice (soprattutto di un altro Cantone) pronuncia sol¬ tanto una pena privativa della libertà personale o per i quali si tratta soltanto di una contravvenzione cui è comminato l'arresto. Anche nei caso di con¬ flitto con altre misure, segnatamente con l'internamento per anormali men¬ tali secondo l'articolo 43, la pena dovrebbe essere pronunciata ulteriormente, essendo il sistema monistico assolutamente escluso per tale misura. Altre dif¬ ficoltà potrebbero sorgere, ad esempio, quando la pena effettiva fondata sulla colpa deve essere determinata a causa di una estradizione. In generale, l'in¬ terpretazione e l'applicazione del Codice ne soffrirebbero, perchè manche¬ rebbero basi univoche e la sistematica sarebbe rotta proprio a proposito di.

una misura di decisa natura penale. Pure taluni problemi concernenti la gra¬ zia e altri ancora susciterebbero controversie. Di conseguenza, nonostante la decisione della Commissione dei periti, che d'altronde non fu presa senza" riserve e obiezioni, bisogna rinunciare nella presente revisione, a operare que¬ sta breccia nel sistema dualistico del Codice. Anche secondo il disegno, l'in¬ ternamento continuerà, dunque, a sostituire, come nel diritto vigente, la pena privativa della libertà personale pronunciata.

Ogniqualvolta intenda ordinare l'internamento, il giudice deve far esa¬ minare lo stato mentale dell'agente. Tale disposizione permetterà di evitare che l'internamento sia ordinato troppo facilmente e, in particolare, che la misura, forse più urgente, dell'articolo 43 rimanga inapplicata ai delinquenti psichicamente anormali (spesso annoverantisi fra i delinquenti abituali), per¬ chè la perizia psichiatrica è allora obbligatoria. Si potrà, tuttavia, rinunciare a una nuova perizia, quando se ne
trova già una fra gli atti.'

La disposizione, posta attualmente in fine al numero 1, concernente la espulsione degli stranieri dal territorio svizzero è superflua e può, quindi, es¬ sere stralciata. Nel caso di uno straniero, il giudice può pronunciare, invece dell'internamento, la reclusione o la detenzione e, quindi, infliggergli la pena accessoria dell'espulsione"in virtù dell'articolo 55.

Mentre, secondo il diritto vigente, l'internamento deve essere subito in uno stabilimento, o almeno in un reparto di stabilimento, destinato esclusiva¬ mente a tale scopo (disposizione rimasta inapplicata come quella concernente la separazione fra i condannati alla reclusione e i condannati alla deten¬ zione), il disegno prevede, nel numero 2 dell'articolo 42, la possibilità di ese¬ guire l'internamento anche in uno stabilimento di pena per recidivi. Purè altri .stabilimenti, aperti o chiusi, entrano in considerazione, salvo gli stabilimenti

488 di pena per delinquenti primari, gli stabilimenti per l'esecuzione della pena dell'arresto, le case di educazione al lavoro e gli asili per bevitori: sarà così possibile tenere conto delle diverse categorie di delinquenti abituali. Di esse, la pratica ne distingue soprattutto due: i delinquenti abituali pericolosi, che devono essere sottoposti a un severo internamento di sicurezza, e quelli asociali, per i quali è sufficiente l'internamento in uno stabilimento aperto.

Poiché gli internati non dovranno più essere tenuti separati dagli altri detenuti di uno stabilimento, non è nemmeno più necessario che portino un costume speciale^ come è richiesto nell'attuale diritto. Essi pure, come i con¬ dannati a una pena, sono obbligati a eseguire il lavoro loro assegnato (n. 3).

Nei testi tedesco e francese, le espressioni «zu der Arbeit angehalten» e « astreint au travail » dell'articolo 42, numero 3, hanno cagionato difficoltà, onde il disegno in esame propone di sostituirle con le espressioni « zur Arbeit verpflichtet» e « tenü d'executer le travail »: il testo italiano usa già l'espres¬ sone « obbligato al lavoro ».

Il numero 4 concernente il riposo notturno rimane invariato. Il numero 5 è invece modificato: non sarà, infatti, più richiesto che l'internamento duri almeno qùanto la pena. Se la pena supera i tre anni e se, alla scadenza della durata minima dell'internamento, non vi sono più motivi di sicurezza che obbligano a tenere internato il condannato, non vi è ragione perchè il mede¬ simo non possa essere liberato condizionalmente come gli altri condannati do¬ po avere scontato i due terzi della pena. Il giudice ha già tenuto conto, com¬ misurando la pena di recidivo, del fatto che l'internato deve essere trattato più severamente per motivi espiatori. È soprattutto nel concorso di pene che non si comprende perchè un terzo della pena possa essere condonato se la stessa sia stata pronunciata in modo indipendente ma non già se essa fu sostituita dell'internamento. Se l'internamento s'impone ancora dopo i due terzi della pena, non è necessario d'accordare una liberazione per prova. Il disegno pre¬ vede parimente che il carcere preventivo dedotto dalla pena possa essere com¬ putato sulla durata minima dell'internamento. Nella pratica, sorgevano fre¬ quentemente a questo proposito difficoltà e
ingiustizie. Così, in molti casi, è dato un lungo carcere preventivo, durante il quale è parimente garantita la stessa sicurezza richiesta dall'internamento. In taluni Cantoni, può essere or¬ dinata l'esecuzione anticipata della pena o dell'internamento ; cioè tale esecu¬ zione può essere iniziata prima della sentenza: ciò è, però, impossibile in altri Cantoni, perchè essi non dispongono di case d'internamento o perchè lo stabi¬ limento (magari in un altro Cantone) è troppo lontano dalla sede del Tribu¬ nale. Nel caso dei Cantoni citati per primi, il tempo trascorso sino alla sen¬ tenza può sempre essere computato ; nel secondo caso, per contro, esso può èssere computato soltanto se il carcere preventivo, come tale, sia dichiarato computabile. In altri casi ancora, occorre attendere, dopo la sentenza, che determinati termini di procedura siano scaduti o che il trasferimento nello stabilimento appropriato possa essere effettuato. Un trattamento differente di questi casi non si giustifica. Persino disturba che siffatte circostanze for-

489 tuite siano causa di tante differenze nella durata dell'internamento. Il com¬ puto deve, dunque, essere la regola, tanto più che anche qui l'autorità compe¬ tente potrà rinunciare a concedere la liberazione condizionale alla scadenza della durata minima dell'internamento, se essa non ne può prendere la re¬ sponsabilità. Il carcere preventivo sarà computato automaticamente sulla du¬ rata dell'internamento, ma soltanto se il giudice stesso l'ha dedotto dalla pe¬ na che sta alla base dell'internamento. Allora, la pena privativa della li¬ bertà, computato il carcere preventivo, sarà sostituita dall'internarriento.

Il capoverso 2 del numero 5 riprende il secondo periodo dell'attuale nu¬ mero 5 concernente la liberazione condizionale e la prima frase dell'attuale numero 6 concernente l'assoggettamento al patronato, senza modificazioni materiali. La disposizione che prescrive di consultare la direzione dello sta¬ bilimento prima della liberazione condizionale e quella relativa alle norme di condotta, che possono essere imposte, sono ormai contenute nelle disposizioni comuni alle misure di sicurezza (art. 45). Anche le disposizioni concernenti il comportamento del liberato durante il periodo di prova sono inserite nell'ar¬ ticolo 45.

Il numero 5, capoverso 3, stabilisce la durata dell'internamento, nel caso di ricollocamento, come nel diritto vigente: cioè, di regola, almeno cinque anni. Siffatta soluzione ha dato buona prova ed è più elastica di quella pro¬ posta dalla Commissione dei periti: tre anni.

Anche il numero 6 assume un testo meno rigido. L'esperienza ha dimo¬ strato che, eccezionalmente, l'internamento può essere tolto già prima della scadenza della durata minima, quando la causa è cessata. Tali casi si avve' rano, ad esempio, se, a seguito di infortuni, operazioni chirurgiche o fatti simili, l'internato ha perso qualsiasi capacità al delitto. L'internamento, che allora non ha più significato nè scopo, può essere levato, in quanto siano stati scontati almeno i due terzi della pena che ne è alla base.

La quasi prescrizione, regolata nel vigente numero 7,, è parimente tra¬ sferita nell'articolo 45.

L'articolo 43, che tratta delle misure applicabili agli anormali mentali, sostituisce gli attuali articoli 14, 15 e 17 (internamento e cura di persone irre¬ sponsabili o di persone di
responsabilità scemata). Mentre le misure vigenti sono applicabili soltanto ad agenti, la cui capacità di colpa è diminuita, il nuovo articolo si riferisce a tutti coloro che abbisognano di una misura spe- , ciale. Come sinora, lo stato mentale anormale deve già esistere al momento del reato, in quanto questo deve essere in relazione con quello (n. 1, cpv. 1).

Una malattia psichica ulteriore non dà luogo a una misura speciale: la pena deve essere pronunciata ed eseguita, in quanto il condannato sia in condizione di subirla. Il Codice non contiene alcuna norma circa l'esecuzione delle pene da parte di ammalati (salvo l'art. 40 che tratta della malattia manifestatasi durante l'esecuzione). Nell'artìcolo 397 bis, il disegno autorizza il Consiglio

, 490 federale a emanare norme sull'esecuzione delle pene e delle misure in caso di' malattia.

Come gli attuali articoli 14 e 15, anche l'articolo 43.del disegno distingue due casi per l'applicazione di una misura: il caso dell'agente che, a causa del suo stato mentale, mette in pericolo la sicurezza o l'ordine pubblico e il caso dell'agente il cui stato mentale esige un trattamento medico o una cura spe¬ ciale (n..l, cpv. 2 e 3). L'interpretazione e l'applicazione degli articoli .14 e 15 hanno cagionato nella pratica difficoltà, perchè ambedue esigono, secondo il lóro testo, l'internamento in una casa di salute o di custodia, sebbene le con¬ dizioni poste nell'articolo 14 non lo richiederebbero e sebbene esista nella pratica la necessità che gli anormali pericolosi possano essere internati anchein altri stabilimenti. Derogando alla sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha dichiarato che l'articolo 14 non esige che le cure siano date in una casa di: salute o di custodia: di conseguenza, anche il Consiglio federale ha esteso la sua prassi, ammettendo altri stabilimenti non diretti da medici, esclusi però gli stabilimenti previsti dal Codice e, fra questi, soprattutto gli stabilimenti ' d'internamento per delinquenti abituali secondo l'articolo 42. Ma, poiché esiste appunto una necessità pratica, fu chiesto de lege ferenda l'affievolìmento delle disposizioni. L'articolo 43, numero 1, capoverso 2, permetterà in futuro di eseguire l'internamento in un qualsiasi stabilimento appropriato, la casa di salute o di custodia essendo solo richiesta qualora sia necessario un trattamento medico o cure speciali (cpv. 3). È parimente possibile un trat¬ tamento ambulatorio.

In ogni caso, il giudice assumerà una perizia medica, che può essere combinata con quella prevista nell'articolo 13.

Se è ordinato il collocamento in uno stabilimento, il giudice sospendel'esecuzione della pena privativa della libertà pronunciata contemporanea¬ mente. Nel caso di trattamento ambulatorio, l'esecuzione della pena sarà sospesa soltanto se il condannato non è pericoloso: egli potrà essere sotto¬ posto al patronato e gli potranno essere imposte norme di condotta.

La misura non comporta nè un minimo nè un massimo di durata. Se¬ condo il numero 4, essa sarà levata, quando la causa sarà cessata. Se la.

causa non è cessata
completamente è possibile la liberazione per prova: nep¬ pure per essa sono stabiliti limiti di tempo. Anche tale misura sarà, tolta, quando non sembrerà più necessaria.

Prima della liberazione definitiva o per prova dallo stabilimento, il giudièe deve decidere sull'esecuzione ulteriore della pena. Egli potrà rinunciarea. far subire la pena non soltanto quando essa può essere ritenuta scontata a causa della durata della misura, ma anche quando la sua esecuzione com¬ prometterebbe gravemente l'esito della misura (n. 5).

L'articolo 44 (trattamento degli alcolizzati e dei tossicomani) subisce, nel numero 1, un adeguamento, per «quanto concerne la struttura intrinseca,.

491 alle altre misure di sicurezza. Anche la misura in esso prevista deve essere eseguita, come già avviene sovente oggi, prima della pena privativa della li¬ bertà. Il giudice dovrà decidere dopo se e in quale misura la pena sospesa sia da eseguire (n. 3 e 4). È espressamente sancito, come per le altre misure, che il collocamento néllo stabilimento sarà ordinato' per tin tempo indeter¬ minato (riservati il n. 3 e l'art. 45, n. 3, cpv. 5, concernente la durata mas¬ sima). Per dar seguito alle richieste di una migliore designazione delle per¬ sone, cui la misura si riferisce, e degli stabilimenti, in cui essa è eseguita, il tèrmine « bevitori abituali » è stato sostituito con l'espressione « alcolizzati » e il termine « asilo per bevitori » è stato ampliato con l'aggiunta dell'espres¬ sione « altre case di cura ». Anche per questa misura, il giudice deve, prima di pronunciarla, assumere una perizia sullo stato fisico e mentale dell'agente e sulla opportunità del trattamento (cpv. 2). Un trattamento ambulatorio potrà essere ordinato in virtù di una norma di condotta nell'ambito della sospensione condizionale della pena (art. 44): non è, quindi, necessario di menzionarlo espressamente nell'articolo 44.

Conformemente al numero 2, anche la casa di cura per gli alcolizzati deve essere separata dagli altri stabilimenti previsti nel Codice, in quanto la sua combinazione con la casa di educazione al lavoro si è rivelata inadeguata.

Nei nùmeri 3 e 4 è regolata la fine della misura, precisamente: nel nu¬ mero 3 per il caso di fallimento e nel numero 4 per il caso di successo. Poiché la pratica ha dimostrato che assai di frequente un esito positivo è conseguito soltanto nel terzo anno, la durata massima è stata stabilita a tre anni, invece dei due come sinora. Se il condannato non può essere guarito entro tale ter¬ mine, il giudice deciderà sull'esecuzione della pena sospesa, computando di regola,la durata della misura. Ove occorra, il giudice potrà ordinare anche "un'altra misura. Se l'autorità competente reputa che il condannato sia gua¬ rito, Io deve liberare: è parimente possibile la liberazione condizionale con assoggettamento al patronato e a norme di condotta. Il periodo di prova, sul quale il Codice presentemente tace, sarà di uno a tre anni. La decisione con¬ cernente la liberazione, condizionale
o no, deve essere comunicata al giudice prima della sua esecuzione, affinchè egli possa pronunciarsi sull'eventuale esecuzione della pena e affinchè la stessa possa essere anche ordinata prima della liberazione dell'interessato.

Allo scopo di poter disporre l'articolo sulle misure per gli anormali men¬ tali e quello sulle disposizioni comuni alle misure di sicurezza senza doverne inserire uno suppletivo, l'attuale articolo 45 concernente il trattamento dei tossicomani, che semplicemente dichiara applicabile per analogia l'articolo 44, è stato incluso, come numero 5, nell'articolo 44. Invece del giudice, è la competente autorità amministrativa che, secondo il disegno, dovrà determi¬ nare lo stabilimento appropriato al trattamento, perchè il giudice non pos¬ siede una visione di tutti gli stabilimenti entranti in considerazione e non è neppure suo compito quello di ricercare gli stabilimenti o i posti liberi: Inol-

492 tre, il condannato dovrebbe, ove occorra, poter essere trasferito da uno stabi¬ limento a un altro, ciò che non sarebbe possibile, qualora lo stabilimento fos¬ se designato dal giudice nella sentenza.

L'articolo 45 contiene, per le misure di sicurezza, le disposizioni comuni sulla liberazione condizionale e per prova e sull'esecuzione ulteriore della pena, come l'articolo 38 le contiene per le pene. Il numero 1 pone nuova¬ mente il principiò, secondo cui l'autorità competente deve esaminare d'ufficio se e quando la liberazione condizionale è possibile. Di regola, la direzione dello stabilimento, che segue costantemente l'evoluzione dei detenuti ed è re¬ sponsabile del loro passaggio in un grado superiore o inferiore di esecuzione, proporrà parimente il passaggio nell'ultimo grado, cioè la liberazione condizionalé. In ogni caso, la direzione dello stabilimento deve essere consultata.

Allo scopo di creare una certa sicurezza rispetto a queste misure di durata indeterminata e di prevenire un loro possibile mantenimento ingiustificato, è sancito che, nel caso delle misure in stabilimento previste negli articoli 42 e 43, una decisione sulla concessione o sul rifiuto della liberazione condizionale 0 per prova debba essere presa una volta all'anno. Si tratta, qui, contraria¬ mente al controllo corrente per mezzo degli organi dello stabilimento, di una decisione formale dell'autorità competente per la liberazione. Non è neces¬ sario che il condannato presenti una domanda di liberazione condizionale, ma può presentarla, nel qual caso gli deve essere trasmessa una decisione motivata. La Commissione dei periti aveva inserito nell'avamprogetto una sif¬ fatta disposizione, che, però, può essere abbandonata come superflua, perchè 1 Cantoni sono obbligati a motivare in diritto le loro decisioni, altrimenti i diritti di ricorso garantiti dal diritto federale non potrebbero essere esercitati.

Nel nùmero 2, la disposizione sull'imposizione delle norme di condotta per la durata del tempo di prova è redatta come nell'articolo 38.

Lo stesso dicasi per il numero 3 circa il caso in cui il liberato non si sia comportato bene durante il periodo di prova. Tuttavia, qui, non entra in considerazione soltanto il ricollocamerito come nell'articolo 38, ma l'autorità competente può anche proporre al giudice che ordini
l'esecuzione ' della pena sospesa. Il capoverso 4 prevede una particolare possibilità di ricol¬ locamento nel caso di ricaduta nello stato di salute (ad e§. malattia mentale), che ha condizionato la misura. È, poi, necessario inserire una disposizione speciale per la misura prevista nell'articolo 44, che ha una durata massima. Il ricollocamento non può durare più di due anni. Poiché la liberazione condi¬ zionale e il ricollocamento possono anche succedersi più volte, occorre sta¬ bilire,una durata massima assoluta: il disegno la stabilisce a sei anni. Infine, s'impone ancora una disposizione particolare per il trattamento ambulatorio, quando la pena è stata sospesa: sono dichiarate applicabili per analogia le disposizioni contenute nello stesso «numero 3.

493 Il numero 4 tratta del caso in cui il liberato si è comportato bene durante il periodo di prova e il numero 5 tratta dell'interruzione della esecuzione di una misura. L'articolo 40 è applicabile per analogia, ma una misura può es¬ sere interrotta soltanto se lo permette il suo scopo. Essa non deve essere in¬ terrotta, se l'interruzione fosse contraria alla sicurezza pubblica: allora, l'in¬ ternamento va continuato ad esempio in un ospedale, prendendo i neces¬ sari provvedimenti di sicurezza.

Il numero 6 regola la procedura quando sia stato impossibile eseguire una misura durante un tempo assai lungo. Il diritto vigente conosce, dopo un certo periodo, una quasi prescrizione per ciascuna misura di sicurezza e la misura diventa, di regola, caduca e solo la pena è da scontare, in quanto non sia anch'essa prescritta. Tale sistema si è avverato insufficiente, quando , il motivo della misura sussiste immutato. Di conseguenza, il numero 6 del di¬ segno prevede per tutte le misure di sicurezza che il giudice esaminerà dap¬ prima se la misura è ancora necessaria. Soltanto nel caso negativo, egli deve decidere se e in quale misura la pena sia ancora da eseguire.

Con l'articolo 46, ritorniamo alla numerazione attuale degli articoli: di¬ sposizioni comuni alle pene privative della libertà personale e alle misure di' sicurezza. Il titolo marginale è stato precisato ; i numeri 1 e 2 contengono le stesse disposizioni dell'articolo attuale, con la sola differenza che, accanto al servizio divino, all'assistenza spirituale e alla biblioteca, è parimente citato il servizio medico.- Questo comprende anche il servizio psichiatrico, che cre¬ sce d'importanza per causa dei numerosi psicopatici detenuti negli stabili¬ menti e della difficoltà di collocarli in case di salute o di custodia.

Nuovo è nelle disposizioni comuni il numero 3 che tratta delle visite e .delle corrispondenze epistolari. Tali norme si trovano presentemente nei sin¬ goli articoli relativi alle diverse pene e misure (art. 35, 36, 39 e 42) e servono, in parte, anche a distinguere le diverse categorie di pene. Le maggiori limita- zioni sono per la reclusione, essendo essa la pena più grave. Tuttavia, la pra¬ tica ha dimostrato che giova, per motivi educativi e per agevolare il ritorno alla vita normale, di favorire, e non già di ostacolare, il
contatto con i pros¬ simi, proprio soprattutto quando si tratta di condannati a lunghe pene. Una norma in tal senso è ora accolta nel capoverso 2 del numero 3. Come prescri¬ zione generale in materia di visite e di corrispondenze epistolari è stato as¬ sunto nel capoverso 1 l'attuale ordinamento per la pena della detenzione con¬ tenuto nell'articolo 36. Esse non devono essere limitate .che nella misura ri¬ chiesta dall'ordine nello stabilimento. La direzione dello stabilimento ^può, però, imporre altre limitazioni, quando sia necessario nel singolo caso.. In generale, visite e corrispondenze epistolari sono soltanto permesse sotto vigi¬ lanza (cpv. 3) ; eccezionalmente, si può rinunciare alla vigilanza ned confronti di persone (fra le quali sono intesi sia i detenuti sia i visitatori o i corrispon¬ denti) che siano degne di fiducia. Il diritto di liberamente visitare il condanFoglio Federale, 1965

32

494 nato e di liberamente corrispondere con lui può essere soprattutto accordato a ecclesiastici, medici, avvocati, ecc., cioè a persone che non sono al servizio dello stabilimento ma che esercitano certe attività sociali, pubbliche o pre¬ viste dalla legge. Salvo che vi si oppongano le leggi di procedura federali o cantonali e salvo abuso o grave sospetto di abuso, siffatto diritto sarà sempre conferito a chi assiste il condannato in una procedura giudiziaria o ammini¬ strativa. Il diritto di corrispondenza con le autorità di vigilanza è parimente garantito (cpv. da 4 a 6).

Sebbene l'istituto del patronato non subisca modificazioni fondamentali, il testo proposto per gli articoli 47 e 379 contiene importanti miglioramenti pratici. Così, l'articolo 47 ne accentua segnatamente la natura assistenziale.

In tal modo, l'essenza del patronato è meglio definita che secondo il testo vigente e i Cantoni potranno, di conseguenza, organizzare Je necessarie isti¬ tuzioni in modo più adeguato. In particolare, l'articolo cita, accanto al com¬ pito di procurare collocamento e lavoro, soprattutto quello di mettere in un ambiente favorevole e di. far controllare medicalmente i soggetti in maggiore pericolo. Levata è l'attuale disposizione, secondo cui le persone sottoposte al patronato devono essere sorvegliate con discrezione, in modo da non compromettére il loro avvenire. È ovvio che tale principio valga come prima ; tuttavia, la sua citazione espressa nel Codice ha spesso cagionato difficoltà pratiche. Infatti, gli organi del patronato devono sovente prendere contatto con il datore di lavoro o con il locatore della persona sottoposta e, talora, in¬ formarlo o interrogarlo sulla stessa, ciò che subito provoca in questa il rim¬ provero che il suo avvenire è stato compromesso. Tale è il caso soprattutto se prima sono già sorte difficoltà, perchè l'interessato approfitta allora per at¬ tribuirle agli organi del patronato. Ne risultano inutili ricorsi e difficoltà accresciute nell'esercizio dell'attività assistenziale.

Anche l'articolo 379, che contiene alcune disposizioni esecutive -con¬ cernenti il patronato, è stato completato e precisato. Neil numero 1, capoverso 2, l'espressione « agenti della polizia » è stata sostituita con « polizia », per¬ chè, se la polizia come tale non deve essere incaricata del patronato,
nulla si oppone a che un funzionario di polizia o una assistente di polizia sia desi¬ gnato come patrono, soprattutto qualora la persona assoggettata lo desideri.

Partitamente, vi sono sempre organi di polizia che hanno attitudine per que¬ sto servizio assistenziale e che godono di grande fiducia.

Nel capoverso. 3 dolio stesso numero è previsto, in generale, che per ciascuna persona assoggettata-al patronato è designato un patrono. Af¬ finchè l'istituto possa adempiere il suo scopo, occorre che, in ciascun caso, una persona si prenda cura particolare del protetto, possibilmente laddove questi risiede. Di siffatto compito può, è ovvio, essere incaricato il funzio¬ nario stesso preposto al patronato, in quanto disponga del tempo sufficiente per l'assistenza personale.

495 Il numero 2, nuovo, prevede alcune disposizioni concernenti l'esecu¬ zione del patronato. Nella pratica, sorgono sempre difficoltà, quando entrano in considerazione più Cantoni. È pertanto, posto il principio, secondo cui il patronato deve essere esercitato dal Cantone che l'ha ordinato, indipenden¬ temente dal fatto che la persona sottoposta sia o no attinente di quel Cantone e abbia o no domicilio in essa. Tuttavia, il Cantone, ove è stata emanata la sentenza, può cedere l'intera esecuzione della pena a un altro Cantone che si obblighi a eseguire la pena o la misura. Anche l'obbligo di ordinare e di at¬ tuare il patronato è allora trasferito al detto Cantone. Uno speciale ordina¬ mento è riservato per il caso in cui vi sia concorso di pene e di misure pro¬ nunciate in parecchi Cantoni: saranno applicabili le norme di collisione che il Consiglio federale deve emanare in virtù dell'articolo 397 bis. Il Cantone che ha ordinato il patronato continuerà a esercitarlo, anche se la persona sottoposta si stabilisse in un altro Cantone o se l'autorità del patronato gli trovasse alloggio e lavoro in un altro Cantone. La persona sottoposta non deve essere semplicemente attribuita alle competenze dell'ufficio del nuovo Cantone di residenza, ma questo può, ove occorra, essere invitato a collabo¬ rare alla designazione di un patrono. Le difficoltà sorgono per lo più quando il Cantone tenuto all'esecuzione, concessa la liberazione condizionale, revoca nel contempo il permesso di domicilio sul suo territorio conforme¬ mente all'articolo 45 della Costituzione federale. Per tali casi, il Consiglio federale ha già dichiarato, pronunciandosi su ricorsi, che l'espulsione dal Cantone è inoperante per la durata della liberazione condizionale e che il contatto'personale con le autorità del patronato non deve essere reso impos¬ sibile. Questa giurisprudenza ha dato buona prova e, pertanto, il capoverso 3 la consacra, dichiarando che l'espulsione è sospesa per tutta la durata del patronato.

t Il numero 3 corrisponde al diritto vigente.

! Articoli 48, 49 e 106. Nel 1961, la Commissione delle grazie delle Camere ' federali, invocando la svalorizzazione del denaro, ha espresso il desiderio che fosse aumentato il tasso di commutazione della multa in arresto (art. 49) e il massimo della multa negli articoli 48 e 106. Poiché
l'indice del costo della vita è salito, dopo l'emanazione del Codice penale svizzere?, da 100 punti nel 1939 (inizio del calcolo del costo della vita) a 209,3 nell'ottobre 1964 e il valore del franco è pertanto sceso a meno di 50 centesimi, è giusti¬ ficato di raddoppiare gli importi massimi della multa, cioè di stabilirli a 40.000 fr. nell'articolo 48 e 4.000 fr. nell'articolo 106, e di portare a 20 fr. il tasso di commutazione nell'articolo 49 (somma equivalente a un giorno di arresto). Anche la legge federale del 19 giugno 1959 che modifica la legge federale sulla organizzazione giudiziaria e la legge federale sulla procedura penale (RU1959, 921) ha, in generale, raddoppiato i limiti dei valori litigiosi.

496 L'articolo 49 è, inoltre, modificato nel numero 4 che tratta della cancel¬ lazione della condanna a una multa nel casellario giudiziale alla scadenza del tempo di prova. Siffatto numero fu introdotto con la revisione del 5 ottobre 1950. Affinchè la cancellazione possa essere ordinata, il condannato deve aver tenuto buona condotta durante il tempo di prova: ciò presuppone che il giudice esamini tutte le circostanze che siano d'importanza per la buona con¬ dotta, segnatamente se il comportamento del condannato giustifichi la cancel¬ lazione. Nella pratica, questa soluzione ha cagionato ai Tribunali un eccessivo lavoro per dei casi minimi, cosicché s'impone una procedura semplificata. In un nuovo capoverso 2 del numero 4, il disegno prevede, quindi, che l'autorità competente del Cantone, nel quale è stata emanata la sentenza, ordini d'uffi¬ cio la cancellazione della condanna dal casellario giudiziale. Riteniamo che sia l'autorità preposta alla tenuta del casellario giudiziale a operare diretta¬ mente la cancellazione, una volta scaduto il, periodo di prova. Ma, poiché questa autorità non può essere incaricata di esaminare materialmente se il condannato si è ben comportato né di prendere una decisione secondo il suo potere d'apprezzamento, l'esame sarà limitato ai fatti che il preposto al casel¬ lario giudiziale può costatare facilmente. Questi esaminerà, pertanto, solo se ' il condannato non sia stato nuovamente punito per un reato commesso du¬ rante il periodo di prova e se la multa sia stata pagata, riscattata o condonata.

A proposito degli articoli 51 e seguenti relativi alle pene accessorie fu¬ rono presentate numerose proposte di modificazione. Una tendenza generale del diritto penale è per l'abbandono delle pene accessorie, che, nei singoli casi, possono avere effetti straordinariamente differenti e, pertanto, possono anche non essere eque, e per lasciarle sussistere soltanto come misure nel sen¬ so degli articoli 57 e seguenti. Il giudice dovrebbe allora ordinarle soltanto se, nel singolo caso, sono giustificate oggettivamente e appropriate alle circo¬ stanze (destituzione, privazione della potestà dei genitori, ecc.). La Commis¬ sione dei periti ha, però, respinto questo cambiamento di sistema, perchè lo considera troppo radicale. Essa ha semplicemente proposto una revisione de¬ gli
articoli 51 e 52.

Nell'articolo 51, che tratta della destituzione, la Commissione dei periti ha aggiunto al capoverso 1 il seguente periodo: «Se un funzionario riveste più funzioni, la destituzione può essere limitata a una sola, in quanto siano dati particolari motivi ». Con tale aggiunta, si esprime parimente che la de¬ stituzione è una misura piuttosto che una pena accessoria e che l'agente non potrà più assumere soltanto l'ufficio, nel cui esercizio egli ha commesso un reato. La Commissioné pensò soprattutto ai piccoli,Comuni, ove, ad esempio, un maestro è contemporaneamente segretario comunale e ha commesso il reato solo in quest'ultima qualità, onde potrà continuare a esercitare la fun¬ zione di maestro. Tale risultato può, però, essere conseguito già oggi per via amministrativa. L'articolo 91 potrebbe anche essere interpretato in tal sènso, sebbene tale non sia stata l'intçnzione del legislatore. La revisione non è, dun-

497 que, così urgente e vi si può rinunciare, soprattutto se non fosse modificato neppure l'articolo 52.

All'articolo 52 concernente la privazione dèi diritti civici è stato rim¬ proverato di essere troppo rigido e di spesso indurre il giudice a rinunciare a una pena di reclusione per non dovere privare il condannato dei diritti civici.

La Commissione dei periti propose che, anche in caso di condanna a una > pena di reclusione, la privazione dei diritti civici intervenga soltanto se il giu¬ dice la pronunci espressamente, ad esempio perchè il crimine o il delitto com¬ messo denota nel condannato animo abietto. I periti proposero una maggiore elasticità parimente nei confronti dei delinquenti abituali, nel senso che il giu¬ dice sia sì obbligato a pronunciare la privazione dei diritti civici ma che pos¬ sa, secondo il suo apprezzamento, stabilirne la durata fra due e dieci anni. Il testo previsto era il seguente: Art. 52, n. 1 1. Il condannato alla reclusione può essere privato dei diritti civici per un tempo da uno a dieci anni e il condannato alla detenzione ne può essere privato per un tempo da uno a cinque anni, se il crimine o il delitto da lui commesso de¬ noti animo abietto. 1 Il delinquente abituale internato deve essere privato dei diritti civici per un · tempo da due a dieci anni.

Tale revisione fu abbandonata per due motivi: da una parte, perchè al¬ cuni Cantoni l'hanno combattuta nella procedura di consultazione e, dall'al¬ tra, perchè il capoverso 2 non è logico. Certo, tale rimprovero se lo merita anche il testo vigente, che, però, corrisponde al sentimento popolare. La com¬ missione dei periti non ha, quindi, eliminato la contraddizione. L'interna¬ mento è una misura di sicurezza, che non è parallela alla pena accessoria del¬ la privazione dei diritti civici. È possibile che l'internamento si fondi soltanto su reati che sono punibili con la detenzione e che non denotano animo abietto. Tuttavia, l'opinione pubblica considera ancora il delinquente abi¬ tuale come un depravato, conformemente a una vecchia concezione giuridica.

Attenerci alla proposta della Commissione dei periti e prescrivere di misurare la pena accessoria secondo i principi dell'articolo 63 del Codice significhe¬ rebbe porre spesso il giudice in un insolubile conflitto interno. La que¬ stione della modificazione
dell'articolo 52 è, perciò, lasciata aperta. Si tratta di sapere se l'articolo 52 debba essere riveduto nel senso proposto o in modo più radicale e coerente o se convenga mantenerne l'attuale testo.

La Commissione dei periti aveva parimente deciso di cancellare gli arti¬ coli 171 e 284 del Codice, muovendo dall'idea che anche qui la privazione dei diritti civici dovrebbe essere pronunciata soltanto se il reato denota animo abietto. Anche queste due disposizioni sono vestigia di una vecchia idea se¬ condo cui il fallito o colui,, contro il quale esistono attestati di carenza di beni, sono disonorati, onde devono perdere i diritti civici. Se l'articolo 52 fosse modificato, gli articoli 171 e 284 dovrebbero essere abrogati ; altri¬ menti, l'opportunità di questi due articoli potrebbe essere esaminata più davvicino -in occasione della revisione della parte speciale del Còdice.

498 La modificazione dell'articolo 72 (sospensione e interruzione della pre¬ scrizione dell'azione penale) concerne soltanto il testo francese e quello ita¬ liano. Nel numero 2, le parole «par la signification de» prima di «mandats d'arrêts » e prima di « ordres de visite domiciliaire », rispettivamente « dalla . notificazione » prima di ' « ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare » devono essere cancellate per ristabilire la corrispondenza con il testo tedesco, che considera determinante non già la notificazione ma la firma degli ordini d'arresto e di perquisizione domiciliare. Tale momento è, infatti, il più im¬ portante.

Nell'articolo 74 concernente l'inizio della prescrizione delle pene è ap¬ portata un'aggiunta. La prescrizione deve incominciare a decorrere più tardi, cioè da quando il giudice ordina l'esecuzione della pena, non soltanto qua¬ lora il condannato sia messo al beneficio della sospensione condizionale della pena ma anche qualora l'applicazione di una misura di sicurezza esiga la sospensione dell'esecuzione della pena. Tale è segnatamente il caso delle mi¬ sure previste negli articoli 43 e 44. Nel caso dell'articolo 42, la pena è sosti¬ tuita con l'internamento, che ne deve avere almeno la sua durata. Ciò vale, di principiò, anche quando la misura è levata anzi tempo conformemente al¬ l'articolo 42, numero 6. Ma se, per motivi particolari, l'internamento è tolto prima, il giudice dovrebbe decidere se e in quale misura la pena sia ancora da eseguire. Allora, la prescrizione iniziercbbe parimente nel momento in cui l'esecuzione della pena è ordinata.

L'articolo 75, che tratta dell'interruzione della prescrizione della pena, non contiene disposizioni sulla sospensione della prescrizione. Secondo il te¬ sto attuale, può capitare che la prescrizione assoluta sopravvenga nel corso dell'esecuzione della pena. Anche nel caso.di reclusione perpetua, la prescri¬ zione, dopo 45 anni, subentrerebbe durante l'esecuzione. Certo, 45 anni rap¬ presentano un lungo tempo, ma l'obbligo di porre fine alla pena durante la sua esecuzione non corrisponde nè allo spirito nè allo scopo della reclusione perpetua.

Articolo 80. L'ordinamento della cancellazione della sentenza nel casel¬ lario giudiziale presenta particolari difficoltà per la contrapposizione di inte¬ ressi diversi. Da una parte,
i lunghi termini da osservare per poter ordinare la cancellazione rendono più difficile la reintegrazione del condannato. Ma que¬ sti, se ha riconquistato una certa posizione sociale, assai spesso si vergognerà di riparlare delle sue vecchie condanne per farle cancellare. In tal caso, le - iscrizioni sussistono sino a quando il condannato avrà bisogno di un estratto del casellario giudiziale, che dovrebbe essere pulito. Sovente, il tempo manca allora per svolgere la procedura di cancellazione. D'altra parte, vi è interesse a che il casellario giudiziale dia informazioni chiare e complete sugli antece, denti di una persona, il periodo da ritenere potendo essere diverso secondo i diversi (interessati. Inoltre, le opinióni differiscono circa la cerchia delle

499 autorità autorizzate a richiedere estratti del casellario giudiziale. Infine, alle¬ viamenti sono anche reclamati dai tribunali incaricati di ordinare la cancella¬ zione. Spesso l'esame delle domande cagiona loro un aumento di lavoro, che non è più sopportabile.

Già in occasione della prima revisione del 1950, furono introdotte due agevolazioni, abbreviando il termine di.cancellazione delle condanne all'arre¬ sto e alla multa e conferendo al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni restrittive per il rilascio di estratti destinati a scopi speciali (art.

49, n. 4, 80 e 363 CP). Per soddisfare sino a una certa misura le nuove pro¬ poste di revisione, prevediamo, accanto all'attuale cancellazione su richiesta e previo esame da parte del giudice, una cancellazione d'ufficio operata dal¬ l'autorità stessa preposta al casellario giudiziale, dopo un termine più lungo e indipendentemente dalla condotta dell'interessato (cpv. 1). Il giudice non deve essere onerato con questa procedura. Da una autorità non giudiziaria, soprattutto dal preposto al casellario giudiziale, non si può, tuttavia, preten-.

dere che proceda a ricerche e calcoli non risultanti chiaramente dal casella¬ rio giudiziale medesimo. Per la cancellazione d'ufficio, è, perciò, sufficiente esaminare se, dalla data della sentenza, sia decorsa la durata della pena sta¬ bilita dal giudice, aumentata della durata dell'iscrizione sancita nella legge.'

Per una pena di cinque anni di reclusione, la cancellazione sarà effettuata do¬ po 25 (5 + 20) anni dalla data della sentenza ; per una pena di due anni di de¬ tenzione la cancellazione sarà effettuata dopo 17 (2 +15) anni. Se questa pena di detenzione di due anni è stata commutata nell'internamento, il termine è di 22 (2 + 20) anni. Nel caso di reclusione perpetua non vi è cancellazione d'uffi¬ cio. Anche allo scopo di tener conto dei lunghi termini di pagamento con¬ cessi per saldare le multe elevate, la cancellazione delle condanne di multa può essere effettuata dopo 10 anni dalla sentenza, in quanto il giudice, con¬ formemente all'articolo 49, numero 4, non abbia allora stabilito un periodo di prova più breve di uno a due anni. Pure in tali casi, come già esponemmo a proposito dell'articolo 49, numero 4, basterà esaminare se il condannato non abbia commesso un nuovo crimine
o delitto durante il periodo di prova ; inoltre, occorrerà, tuttavia, accertarsi che la multa sia stata pagata o riscat¬ tata o condonata. Quale competente autorità cantonale di cancellazione è qui pertanto designata un'autorità del Cantone in cui è stata pronunciata la sen¬ tenza, mentre che, nei casi della cancellazione secondo l'articolo 80, numero 1, ciascun preposto al casellario giudiziale opera la cancellazione. Le iscri¬ zioni, per le quali i termini sono decorsi, non saranno semplicemente più co¬ municate o saranno comunicate soltanto agli uffici abilitati a essere informati delle pene cancellate.

L'istituzione di questa cancellazione d'ufficio alla scadenza di termini più lunghi, secondo l'articolo 80, numero 1, permette di poter abbreviare al¬ quanto i termini per la cancellazione su richiesta e previo esame da parte del giudice conformemente al numero 2. Per il rimanente, le condizioni di que-

500 sto genere di cancellazione rimangono immutate. La Commissione dei periti aveva previsto che la cancellazione anticipata dovesse essere giustificata dal¬ l'ulteriore buona condotta del condannato, cioè che la cancellazione fosse automaticamente da annullare nel caso di nuova condanna prima della can¬ cellazione definitiva conformemente al numero n. 1. Era questa una specie di cancellazione condizionale, che, da una parte, avrebbe agevolato la deci¬ sione del giudice sulla cancellazione anticipata e, dall'altra, avrebbe impedito inuguaglianze di lattamento verso i richiedenti, la cui domanda fosse stata respinta perchè ancora insufficientemente giustificata. A causa dell'opposi¬ zione manifestatasi contro una «cancellazione condizionale», la norma fu abbandonata, ma la discussione rimane aperta.

Analogamente all'attuale disposizione contenuta nel capoverso 3 dell'ar¬ ticolo 80, anche il disegno prevede nell'ultimo capoverso del numero 2 una cancellazione anzi tempo, qualora tale provvedimento apparisse giustificato da un comportamento particolarmente meritorio del condannato. Come pre¬ supposto, il disegno non esige più soltanto un atto particolarmente meritorio, perchè un tale atto è spesso frutto del caso e unico. Per contro, un compor¬ tamento particolarmente meritorio richiede sovente sforzi duraturi.

Un'altra innovazione apporta il numero 3 dell'articolo 80: il giudice competente per ordinare la cancellazione della pena iscritta per ultima è auto¬ rizzato a ordinare contemporaneamente anche la cancellazione delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute. Questo giudice deve senz'altro esaminare se il comportamento del richiedente giustifica la cancellazione per quanto concerne le altre iscrizioni. In tal modo sono evitate non soltanto più domande, ma soprattutto più indagini simultanee da parte di più giudici per la stessa persona.

Nell'articolo 81 sono colmate due lacune e apportati alcuni migliora¬ menti redazionali. Nel capoverso 1, all'esecuzione della pena sono equiparati" non soltanto il condono per effetto della grazia, ma anche l'esclusione della commutazione della multa e, nel capoverso 2, è chiaramente precisato che, in caso di liberazione condizionale, non soltanto i termini per la domanda di cancellazione ma anche quelli per tutte le domande di riabilitazione previste
negli articoli da 76 a 80 decorrono dal giorno della liberazione condizionale.

b. Trattamento dei minorenni Con il titolo quarto concernente i minorenni, il Codice ha istituito un proprio sistema, che nella pratica, ha dato buona prova per la lotta contro la delinquenza minorile. Avvicinandoci al problema del diritto penale dei mino¬ renni, non si deve dimenticare che la maggior parte dei crimini o delitti com¬ messi dai minorenni sono di poca o di media gravità e che la maggioranza dei delinquènti non sono criminali bensì dei deboli. C'è la tendenza a vedere

501 in ciascun minorenne delinquente una vittima dell'ambiente, un anormale o un asociale, per il quale non si possono prevedere che misure di educazione, di protezione e di cura. La realtà è, però, diversa. La maggior parte dei gio¬ vani delinquenti sono delinquenti occasionali, che per ignoranza, incuranza, incoscienza, turbolenza o giuoco commettono dei passi falsi. La gioventù odierna è fisicamente precoce, ma in parte anche molto infantile © adole¬ scente. A ragione, il nostro Codice prevede per questa importante categoria' di giovani delinquenti delle pene sui generis (art. 87, 88, 95, 96 CP). Ma è parimente giusto di prevedere, inoltre, misure di p'rotezione e di educazione, educazione vigilata e cure particolari per i minorenni moralmente abbando, nati o difficili o con deficienze di carattere, fisiche o mentali (art. 84, 85, 91, 92 CP).

Il giudice deve, dunque, incominciare con una diagnosi e, a questo scopo, deve completare l'istruttoria penale propriamente detta per mezzo di una in¬ dagine biopsicosociale del minorenne e del suo ambiente, come anche se necessario, ordinare un'osservazione in un ambiente aperto o chiuso (art. 83 e 90 CP). Se, tuttavia,,non è possibile classificare il minorenne, il giudice può sospendere la decisione (art. 97 CP).

Tale è, in generale, il sistema attuale del nostro Codice. Sebbene esso abbia già superato la prova con successo, sono apparsi taluni minuti difetti, che giova correggere nel corso della presente revisione.

Il sistema vigente si è soprattutto rivelato troppo rigido e troppo poco graduato per essere adattato alla grande diversificazione dei casi. Il legisla¬ tore del 1937 ha voluto che il diritto penale dei minorenni fosse esclusiva¬ mente educativo. Orbene, l'educazione implica l'invidualizzazione; Tale è lo scopo principale delle modificazioni proposte nel libro quarto. In più, si è cercato di rendere le disposizioni più schematiche e più chiare, donde il grande numero degli articoli modificati.

La revisione proposta non comporta innovazioni di principio. Essa tende a migliorare l'attualç sistema e ad agevolare la sua applicazione da parte di un giudice dei minorenni non specializzato: tali giudici sono, in Svizzera, più numerosi di quelli specializzati. A essere modificate sono state anche qui, co¬ me per i delinquenti adulti, le disposizioni
sull'esecuzione delle pene e delle misure. L'efficacia di una pena o di una misura dipende essenzialmente dalla sua applicazione.

Il principio pedagogico dell'individualizzazione esige una grande elasti¬ cità dei mezzi educativi. Certo, si può fare grande affidamento sui giudici è sui funzionari incaricati dell'esecuzione. Ma occorre, da una parte, evitare l'arbitrio, dando all'imputato una c'erta sicurezza giuridica, e, dall'altra, mo¬ strare ai giudicie ai funzionari non specializzati le numerose possibilità, di cui dispongono per poter ordinare in ogni caso un trattamento su misura.

Articoli 82 e 89. 'Disposizioni generali. L'inizio della fanciullezza e del¬ l'adolescenza è portato dai sei ai sette anni, rispettivamente dai quattor¬ dici ai quindici anni e la fine dell'adolescenza è portata ai diciannove

502 anni. Al momento delle deliberazioni sul Codice, l'obbligo scolastico termi-, nava, nella maggior parte dei Cantoni, a quattordici anni. Presentemente, per contro, in quasi tutti i Cantoni i giovani lasciano la scuola a quindici o a se¬ dici anni. Anche l'età minima per essere assunti in una fabbrica o in una azienda è stata stabilita a quindici anni nella legge federale del 24 giugno 1938 sull'età minima dei lavoratori (CS 8, 211 ; A XIV, A, 3) e nella legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (art. 30 ; FF 1964, 484). Così, sono scomparsi i mo¬ tivi che avevano indotto il legislatore a stabilire a quattordici anni l'età limite fra fanciulli e adolescenti." Parimente, i ragazzi incominciano la scuola, di re¬ gola, a sette anni. È giustificato di assumere questi limiti d'età anche nel dirit¬ to penale, perchè, anche qui, la maturità mentale degli interessati e soprattut¬ to il collocamento dei fanciulli e degli adolescenti in case d'educazione con scuole o officine sono prevalenti. È pure per tener conto della situazione attuale che la fine dell'adolescenza è portata a diciannove anni. Oltre al ri¬ tardo generale nella maturità mentale, occorre considerare nuovamente la legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro, che, nell'articolo 29, ha stabilito questo limite d'età. Molti tirocini sono terminati soltanto a diciannove anni, un fatto che è importante per gli istituti di educazione con tiroci-.

nio. Dopo i diciannove anni, lo sviluppo incomincia per lo più a stabiliz¬ zarsi. In particolare, la. scuola reclute fa maturare il giovane: ne esce soldato e non è più adolescente ed entra allora in una nuova categoria di età, quella che, dal profilo del diritto penale, comprende nell'articolo 100 i giovani adulti dai diciannove ai venticinque anni.

La Commissione dei periti aveva proposto di citare espressamente, negli > articoli 82 e 89, che il reato deve essere commesso illecitamente, cioè che gli articoli 1, 18, 19, 20 e da 32 a 34 del Codice sono applicabili ai minorenni.

A questo proposito non vi è, alcun dubbio, come neppure ve n'è circa lanecessità, dato il caso, di presentare querela. Un rinvio sembra, infine, su¬ perfluo.

Nell'articolo 83 (e per analogia anche nell'art. 99) concernente l'inchie¬ sta nei confronti dei minorenni è stata eliminata una piccola divergenza' fra i testi francese e
italiano, da una parte, e il testo tedesco. La seconda frase deve essere costruita in forma più positiva, cioè: « Nella misura in cui occorra per.

I la decisione da prendere, essa compie indagini su la condotta, l'educazione, le condizioni di vita del fanciullo, e richiede rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale di lui ».

La redazione dell'articolo 84 sulle misure educative è stata migliorata. Il ' criterio dei bisogni educativi del minorenne è stato anteposto. L'espressione « moralmente abbandonato », che è poco chiara e pregiudizievole al mino¬ renne e che urta spesso i genitori, è stata sostituita con « difficile ». Inoltre, le misure educative sono meglio definite e elencate in ordine d'importanza.

Si tratta della educazione vigilata (« Erziehungshilfe » in tedesco ; « liberté

503 surveillée » nelle leggi francese e belga ; « probation » nelle leggi anglosas¬ soni) e dell'affidamento a una famiglia idonea o a una casa di educazione.

Il legislatore del 1937, ignorando l'importanza numerica della delin¬ quenza minorile di poca entità, stabilì, come misura educativa normale, di affidare il fanciullo a una famiglia o di collocarlo in una casa di educazione.

Orbene, queste sono misure gravi, che possono essere ordinate soltanto dopo matura riflessione.1 Anche in medicina, il trattamento ambulatorio è la regola e il ricovero in ospedale è l'eccezione.

Attualmente, nel Codice, l'educazione vigilata non è ritenuta come una vera e propria misura, ma soltanto come una possibilità riservata a casi parti¬ colari (art. 84, cpv. 2: «Il fanciullo può anche essere lasciato alla propria famiglia »). Si tratta, invece, della misura più applicata: essa ha dato buoni risultati. Si può dire che è la pietra angolare nella cura dei giovani delin¬ quenti.

Nel capoverso 2 dell'articolo 84, l'educazione vigilata è definita più par¬ atamente. Essa è un aiuto e non deve sostituire la patria potestà.

· Visto che il limite della fanciullezza è stato portato a quindici anni e che oggi molti fanciulli dai tredici ai quattordici anni dispongono di una' certa somma di denaro per i loro svaghi , ci si può chiedere se non converrebbe dare la possibilità di punire i fanciulli con una multa.

Articolo 85. Trattamento speciale. Il testo è stato migliorato nel senso che vi sono comprese le turbe patologiche del carattere, come le nevrosi.

Inoltre, è espressamente previsto il cumulo di questa misura con quella del¬ l'articolo 84, che il Codice sinora permette solo tacitamente. Va da sè che è possibile anche un trattamento ambulatorio.

Articolo 86. Esecuzione, modificazione e fine delle misure. Questa di¬ sposizione, che deroga al principio della res judicata, è indispensabile nel diritto penale minorile. Sia il fanciullo sia l'adolescente evolvono costan¬ temente. Per poter garantire una educazione efficace,, la misura educativa deve poter essere adeguata allo stato del fanciullo. L'articolo è completato con una disposizione che obbliga l'autorità a vigilare sull'applicazione di tutte le misure e che prevede la possibilità di collocare il fanciullo in un cen¬ tro' di osservazione, qualora sia necessario
il cambiamento della misura.

Quando il fanciullo ha compiuto i quindici anni, le misure possono essere continuate secóndo le norme applicabili agli adolescènti. Esse devono essere tolte al più tardi al compimento dei venti anni. Talune di queste disposizioni provengono dall'attuale articolo 84.

Articolo. 87 e 88. Pene disciplinari e rinuncia a qualsiasi misura o pena disci¬ plinare. Queste disposizioni danno all'autorità competente due possibilità per i fanciulli che hanno commesso una mancanza ma che. non hanno bisogno

504 dell'educazione vigilata: un'adeguata punizione o la rinuncia. Presentemente, le due possibilità sono sancite un po' confusamente nei due articoli. Il nuovo testo crea ordine e chiarezza. Dal profilo redazionale, l'articolo 87 è adattato ai nuovo articolo 84 e precisa la durata degli arresti, che non saranno sempre degli arresti scolastici, perchè il limite superiore della fanciullezza è portato ai quindici anni. In più di quanto stabilito nel diritto vigente, l'articolo 88 per¬ mette di prescindere da una misura o da una pena disciplinare anche se una misura adeguata sia stata presa da una persona altra che il titolare della pote¬ stà dei genitori o un ufficio. Inoltre, per un fine psicologico, il disegno intro¬ duce la riparazione del danno. Una siffatta riparazione, anche solo parziale o simbolica, può essere un'ottima sanzione educativa, se essa è imposta non ai genitori ma al fanciullo. Non si tratta qui del risarcimento del danno di diritto civile previsto nel Codice delle obbligazioni, ma di una misura educativa fa¬ coltativa. La disposizione intima del fanciullo (il pentimento sincero) è ovvia¬ mente d'importanza notevole.

Nel capo secondo sugli adolescenti (art. 89 ss.), le disposizioni sono più particolareggiate di quelle per i fanciulli. Il diritto penale dei fanciulli è un surrogato della educazione correzionale dei genitori. Inoltre, i reati commessi dai fanciulli sono quasi sempre di poca entità. Per contro, il trattamento dei delinquenti adolescenti è più difficile e i loro reati sono, in generale, più gravi. Infine, gli adolescenti delinquenti sono proporzionalmente più nume¬ rosi dei fanciulli delinquenti. Per essere efficaci, le misure e le pene devono essere applicate con cura, sensibilità, attenzione e perseveranza. L'esecuzione" delle misure e delle pene è la parte più importante del trattamento. La durata di una -misura si estende su parecchi anni. È necessario che all'autorità com¬ petente sia spiegato chiaramente il meccanismo complesso, di cui dispone e la cui applicazione razionale ne condiziona l'efficacia. Questo è il motivo per cui le diverse modalità dell'educazione sono definite paratamente.

Circa gli articoli 89 e 90, rinviamo alle osservazioni sugli articoli 82 e 83.

Nell'articolo 91, che tratta delle misure educative, è stato assunto il testo, dell'articolo
84, capoverso 1. Anche qui, le misure educative e la loro scelta dipendono dai bisógni educativi dell'adolescente.

Accanto alla casa di educazione, il disegno cita la casa adatta, che è inter¬ media fra la famiglia e la casa di educazione. In virtù del capoverso 2, la competente autorità può, nei limiti di ciascuna delle misure educative pre¬ viste (cioè non solo per il periodo di prova nel caso della liberazione condi¬ zionale), impartire al minorenne norme di condotta. L'enumerazione non è esclusiva. Il capoverso 3 descrive nuovamente i compiti dell'educazione vigi¬ lata. Come abbiamo già scritto a proposito dell'articolo 84, l'educazione vi¬ gilata, che gli attuali articoli 84 e 91 appena abbozzano, è la misura più fre¬ quentemente applicata nella pratica. I cattivi genitori costituiscono l'ecce-

505 zione, ma molti sono deboli. Numerosi adolescenti sono allevati soltanto dal¬ la madre o dai nonni. Essi tendono a emanciparsi precocemente ; manca loro un'autorità. In tutti i casi in cui il minorènne non è troppo difficile, sarà or¬ dinata l'educazione Vigilata. È, perciò, importante che il Codice precisi meglio questa misura. Una semplice vigilanza sarebbe per lo più inefficace. Come esposto a proposito dell'articolo 84, l'educazione vigilata non tocca la patria potestà e non costituisce una tutela.

La Commissione dei periti decise di porre, al posto dell'attuale numero 3 dell'articolo 91, una misura speciale: il collocamento in una casa di educa¬ zione per adolescenti particolarmente difficili. Il giudice dei minorenni avreb¬ be inviato in questa casa gli adolescenti estremamente difficili, particolar¬ mente pervertiti o molto pericolosi, per i quali, a causa della loro personalità, le altre misure sembrano sin dall'inizio inefficaci. Questa misura, che sarebbe stata sancita in un articolo 91 bis, avrebbe avuto un carattere di severità più accentuata (prolungamento della durata minima e del periodo di prova nel caso di liberazione, maggiore età per la liberazione e prolungamento del ter¬ mine per la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale). Questa solu¬ zione non riuscì soddisfacente, perchè nella pratica si sente soprattutto il bisogno di trasferire in una casa di educazione per adolescenti particolar¬ mente difficili quelli che si rivelano come particolarmente difficili (adolescenti con caratterè inaccessibile a qualsiasi influenza o renitenti) durante l'esecu¬ zione delle misüre educative. Per costoro, era, perciò, necessario prevedere una seconda specie di trasferimento nella casa di educazione per adolescenti particolarmente difficili, precisamente il trasferimento durante l'esecuzione della misura senza modificazione della stessa da parte del giudice, con possi¬ bilità di ripristinarla in ogni tempo. Ma siffatto trasferimento, poiché non era ordinato dal giudice, non poteva essere più severo per quanto concerne la du¬ rata e le conseguenze. Questo dualismo di una sola e stessa misura avrebbe ca¬ gionato talune difficoltà, tanto più che la capacità di esistenza di un istituto destinato ad accogliere quattro o cinque categorie degli adolescenti più diffi¬ cili sarebbe
molto problematica. Le ulteriori discussioni sull'attuazione pra¬ tica dell'idea di un istituto speciale per adolescenti particolarmente! difficili portarono a suddividere questi in tre gruppi: quelli che abbisognano di mi¬ sure educative energiche con l'aiuto di uno psichiatra (nevrotici, psicopatici, ecc.), gli indisciplinati che possono essere domati soltanto cori un regime se¬ vero e gli adolescenti per i quali l'elemento medico-psichiatrico predomina in misura tale che con le misure educative ci sarebbe poco da ottenere. Tre pos¬ sibilità di collocarnento sono previste per queste tre categorie di adolescenti: la casa di educazione per adolescenti particolarmente difficili (art. 93 bis, cpv.

1), la casa disciplinare e d'allenamento (art. 93 bis, cpv. 2) e'le cliniche di psi¬ chiatria giovanile rientranti nell'articolo 92.1 due stabilimenti citati per primi sono perisati come stabilimenti differenziati dell'esecuzione, cioè non è il giu¬ dice dei minorenni bensì la competente autorità di esecuzione a collocarvi l'adolescente secondo i bisogni e il bene del medesimo. Questo sistema ha,

506 però, per conseguenza che al giudice deve essere data nuovamente la possibi¬ lità di ordinare una misura più severa contro certi giovani agenti. Perciò, l'at¬ tuale numero 3 dell'articolo 91, che la Commissione dei periti voleva cancella¬ re, deve essere mantenuto. In virtù di tale disposizione, il giudice potrebbe pronunciare una misura più severa (durata minima e termine per la cancella¬ zione più lunghi, ecc.), ma non designerebbe l'istituto, nel quale l'adolescente sarebbe collocato. Questo sarebbe determinato esclusivamente in funzione dei bisogni dell'esecuzione: casa d'educazione più o meno aperta o chiusa, casa d'educazione per adolèscenti. particolarmente difficili, casa disciplinare e di allenamento. Tale sistema permetterebbe di attuare il legittimo desiderio di una casa d'educazione per adolescenti particolarmente difficili.

·Muovendo da queste considerazioni, l'articolo 91 è stato ampliato con un numero 2, il cui testo corrisponde all'attuale numero 3, con l'aggiunta di un altro motivo di collocamento, il carattere difficile, mentre la durata mi¬ nima del soggiorno è stata abbassata a due anni.

L'articolo 92 che concerne il trattamento speciale è brevemente comple¬ tato, in quanto il trattaménto può essere ordinato non soltanto se lo sviluppo mentale o. morale presenta un ritardo anormale, ma anche se tale sviluppo è altrimenti turbato. Il cumulo con le misure previste nell'articolo 91 è possi¬ bile.

L'articolo 93 concernente l'esecuzione, la modificazione delle misure e il trasferimento corrisponde all'articolo 86 per i fanciulli. La vigilanza sull'ap¬ plicazione delle misure, sancita nel capoverso 1, è stata ripresa dall'attuale numero 4 dell'articolo 91, a titolo di disposizione più generale. La modifi¬ cazione delle misure, presentemente già prevista nell'articolo 93, è stata com¬ pletata con la possibilità di trasferire dapprima l'adolescente in un centro di osservazióne allo scopo di permettere la determinazione della misura da ordi¬ nare. La possibilità di adeguare una misura allo sviluppo del minorenne è una caratteristica di tutte le leggi penali minorili. Essa sola conferisce un va¬ lore pedagogico effettivo alle misure. Ciò vale parimente per il passaggio da una classe di età alla seguente. Per questo motivo, il capoverso 3 prevede che, sé l'adolescente ha compiuto
i diciannove anni, il collocamento in una casa di educazione potrà essere continuato in una casa di educazione al lavoro, in quanto 'lo sviluppo dell'interessato lo esiga. Poiché siffatto trasferimento è di natura amministrativa, la misura non diventa una misura di educazione al lavoro nel senso dell'articolo 100 bis ; in particolare, per quanto concerne la liberazione, rimangono applicabili le disposizioni del diritto penale dei mi¬ norenni (art. 94).

In uno speciale articolo 93 bis è regolato il trasferimento in una casa di educazione per adolescenti particolarmente difficili o in uno stabilimento di pena o in un reparto disciplinare di una casa di educazione. Si tratta di una

507 misura di esecuzione, che non. è ordinata dal giudice e che giuridicamente non rappresenta una vera modificazione della misura. II capoverso 1 disci' plina il trasferimento in una casa di educazione per adolescenti particolar¬ mente difficili, ove possono essere collocati i giovani straordinariamente dif¬ ficili da educare. Si deve rinunciare a meglio definire nel Codice questi gio¬ vani. Si pensa soprattutto agli adolescenti, il cui sviluppo manifesta gravi turbe psichiche (nevrosi, casi limite di demenza precoce, lesioni del cervello, talune psicosi, delinquenza grave) richiedenti, oltre a un sèrio trattamento pedagogico, anche un esame e una cura psichiatrici. Non saranno collocati in questi stabilimenti gli adolescenti affetti di malattia mentale, che devono essere trattati clinicamente, nè gli psicopatici ineducabili e forse pericolosi (delinquenti sessuali), che devono essere messi nell'impossibilità di nuocere e ricoverati in cliniche psichiatriche. Non vi saranno collocati neppure gli ado¬ lescenti deboli di mente (dai debili mentali agli imbecilli), che saranno collo¬ cati in asili speciali. È in una perizia, effettuata di regola in un centro di osser¬ vazione, che deve essere accertato se l'interessato debba essere trasferito in uno stabilimento speciale per adolescenti particolarmente difficili: ciò per evi¬ tare che vi siano collocati tutti quegli adolescenti che sono causa di grandi difficoltà in una casa di educazione. In tal modo, potrà svilupparsi una pra-* tica, secondo cui nello stabilimento speciale saranno trasferiti soltanto gli ado¬ lescenti che effettivamente hanno bisogno di esso e che vi potranno trovare un beneficio. Questi adolescenti dovranno avere compiuto almeno i quindici anni, anche se fossero già stati collocati in una casa di educazione per fan¬ ciulli.

Nel capoverso 2 dell'articolo 93 bis, è previsto il secondo degli stabili¬ menti per gli adolescenti più difficili, cioè la casa disciplinare o d'al¬ lenamento, che il Codice non designa però con tale nome. Essa è destinata agli adolescènti molto abbandonati che non sono ammalati psichici nè orga¬ nici ma piuttosto dei primitivi, spesso effemminati: fra essi, in particolare, gli asociali cronici, i renitenti e i delinquenti pericolosi. Un trattamento medico pedagogico differenziato e una cura psichica avranno
raramente effetto su questi adolescenti, che devono dapprima essere assoggettati a un trattamento disciplinare in uno stabilimento chiuso. Il Codice prevede già, nell'articolo , 93, capoverso 2, il loro trasferimento in uno stabilimento penitenziario. Nei casi di poca entità, basta il reparto disciplinare di una casa d'educazione, so¬ prattutto quando si tratta di un trattamento disciplinare di breve durata o quando è meglio evitare il contatto con gli adulti. La Commissione dei periti ha cancellato la disposizione attuale, secondo cui i detenuti minorenni devono essere separati da quelli maggiorenni, perchè si tratta di pochi casi e perchè questi giovani trasferiti in un penitenziario sono già pervertiti a tal punto che non sono necessari particolari riguardi. Qualora la separazione dovesse ap¬ parire necessaria od opportuna per motivi educativi o altri, spetterà alla dire¬ zione dello stabilimento di provvedervi. Il diritto vigente prevede che l'ado¬ lescente, per poter essere trasferito in un penitenziario, deve aver compiuto ì diciotto anni. Affinchè anche degli adolescenti minori possano essere assog-

508 gettati a un trattamento disciplinare, è necessario che questo limite di età sia abbassato a sedici anni. Un siffatto bisogno si è già fatto sentire sotto il di¬ ritto attuale, onde talora sono stati operati trasferimenti illegali ma necessari di adolescenti minori di diciotto anni.

L'articolo 94 contiene disposizioni comuni sulla liberazione da una casa di educazione e sulla fine delle altre misure. Occorre distinguere fra la casa di educazione, prevista nei numeri 1 e 2 dell'articolo 91, lo stabilimento peniten¬ ziario e le altre misure. ; .

Il numero 1 tratta della liberazione condizionale. Ora, essa è regolata sul modello dell'istituto nel diritto degli adulti, ove la pena assume la parte prin¬ cipale. Ma per gli adolescenti il collocamento in una casa di educazione rap¬ presenta soltanto una fase 'del trattamento. Di regola, il soggiorno nella casa è seguito da una educazione vigilata. Il nuovo testo mette l'accento su questa fase della reintegrazione sociale, onde l'educazione vigilata, che sottolinea meglio l'elemento pedagogico, sostituisce il patronato. Nel caso di colloca¬ mento in una casa di educazione conformemente all'articolo 91, numero 1, la liberazione condizionale è possibile dopo un anno e nel caso di collocamento conformemente all'articolo 91, numero 2, essa è possibile dopo due anni. Il periodo di prova durerà rispettivamente tre e cinque anni al massimo. Non è stabilita una durata minima, perchè, avendo le misure una durata massima assoluta (n. 4), la durata minima non potrebbe essere osservata nei casi in cui la liberazione avviene solo poco prima della scadenza della durata assoluta. Nel caso di trasferimento in una casa per adolescenti particolar¬ mente difficili o in uno stabilimento penitenziario, i termini sono quelli della misura ordinata dal giudice dei minorenni, perchè questo trasferimento non è una misura propria, ma, la continuazione della misura in un altro stabili¬ mento.

Il numero 2 regola il caso in cui il liberato non ha tenuto buona condotta durante il periodo di prova. Sebbene per i minorenni il ricollocamento non' debba mai avvenire in modo schematico, l'ordinamento è stato meglio ade¬ guato alle,disposizioni applicabili agli adulti: il disegno prevede un avverti¬ mento formale e un ammonimento a titolo di sanzione. Se necessario, potrà essere ordinata
una nuova misura. Inoltre, il tèrmine di prova potrà essere I prolungato sino alla durata legale-massima prevista nel numero 1 e sino alla età massima legale prevista nel numero 4.

Se il liberato ha tenuto buona condotta, l'iscrizione nel casellario giudi¬ ziale sarà cancellata (n. 3). Questa cancellazione è giustificata verso gli adole¬ scenti, perchè occorre evitare, in quanto 'possibile, che il giovane réintegrato con successo rimanga esposto alle conseguenze della pena e incontri difficoltà inutili nel suo avvenire, segnatamente nella ricerca di un impiego.

Il numero 4 è nuovo e colma una lacuna. Il Codice non contiene attual¬ mente che regole insufficienti sulla fine delle misure. Il testo proposto sta-

509 bilisce, idi princìpio, a ventitré anni, il limite d'età assoluto per tutte le misure applicabili agli adolescenti; In pratica, le misure terminano per lo più all'età di venti anni, che è in relazione con la 'fine del tirocinio. Ma un margine sino all'età di ventitré anni è necessario per tener conto dello sviluppo spesso ri¬ tardato di questi adolescenti e per non compromettere, con una interruzione prematura, l'educazione che è stata loro data a fatica durante parecchi anni.

Inoltre, gli adolescenti collocati in una casa di educazione all'età di dician¬ nove anni devono poter essere osservati ancora per almeno quattro anni.

Un'eccezione al limite dell'età è posta circa 'J1 collocamento in una casa d'i educazione conformemente all'articolo 91, numero 2: la misura può durare sino all'età di venticinque anni. Si tratta qui di adolescenti sulla strada della delinquenza abituale o di 'psicopatici, per i quali è necessario un trattamento prolungato. Presentemente, l'articolo 91, numero 3, prevede che il colloca¬ mento dell'adolescente particolarmente pervertito o pericoloso può durare dieci anni, per cui il limite estremo di età è costituito dai trent'anni. Siffatto l'imite appare eccessivo: è sufficiente che sia di venticinque.

In un ultimo capoverso dello stesso numero, le disposizioni dei numeri 1 e 3 sono dichiarate applicabili per analogia alla liberazione per prova dal trattamento speciale previsto nell'articolo 92. Trattandosi di liberazione da misure mediche, si parla, come già nell'articolo 43, non già di una liberazione condizionale bensì di una liberazionè per prova, perchè i presupposti sono parzialmente altri (presupposti medicali). Occorre qui prevedere anche la pos¬ sibilità di ripristino, quando Io stato di salute dell'adolescente peggiora di nuovo, richiedendo un nuovo trattamento.

L'articolo 95 elenca le pene che possono essere inflitte all'adolescente: carcerazione, multa o ammonimento, quando una m'isura educativa non ap¬ pare necessaria. La carcerazione prevista nell'attuale articolo 95 costituisce una pena repressiva senza particolare natura educativa. Di conseguenza, nel¬ la pratica del diritto minorile, essa è quasi sempre sospesa: la revoca della sospensione è rara. Qualora la carcerazione debba, tuttavia, essere eseguita, essa cagiona ora serie difficoltà, soprattutto
quando la pena è di lunga du¬ rata. Il disegno mantiene il principio di questa pena corrispondente a un bi¬ sogno pratico che sarà tanto maggiore con l'assoggettamento degli adole¬ scenti di diciannove anni al diritto dei minorenni. Il nuovo testo ne accentua, per contro, 'la natura educativa. Sebbene la carcerazione sia da pronunciare sólo quando non è necessaria alcuna misura educativa" particolare, l'educa¬ zione dell'adolescente deve essere ·seguita durante «la carcerazione. Se è di una certa durata, questa sarà, perciò, scontata in una casa d'educazione o in una casa d'educazione a'1 lavoro ; 'inoltre, l'educazione vigilata potrà essere cumu¬ lata con una carcerazione di breve durata (come d'altronde con la multa). Il disegno edita così le differenziazioni troppo schematiche fra le misure e le Foglio Federale, 1965

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510 pene: ciò agevolerà di compito del giudice in numerosi casi dubbi o inter¬ medi ; infine, la pena stessa rimane conforme ali.principio educativo generale, che non consente d:i racchiudere l'adolescente per, molto tempo senza.se¬ guirne l'educazione.

Astrazione fatta di questa eccezione (carcerazione o multa con edu¬ cazione vigilata), il cumulo di misure e di pene è respinto. Per contro, un cu¬ mulo è possibile, se l'adolescente, durante una misura educativa, commette un delitto. Le casé di educazione hanno giustamente soppresso, in gran parte, le celle di arresto: ma l'impunità non educa. Di conseguenza, quando la continuazione della misura o la sua modificazione non è sufficiente, una pena simultanea può essere pronunciata. Una pena con carcerazione è pa¬ rimente possibile, quando l'adolescente'si oppone ostinatamente a una mi¬ sura.

Molto importante è l'innovazione introdotta nel numero 4, che prevede la liberazione condizionale nel caso di carcerazione. La sua mancanza ha avuto s'inora effetti negativi e proprio non vi è alcun motivo per rifiutarla agli adolescenti. Se il liberato ha tenuto buona condotta, l'iscrizione nel ca¬ sellario giudiziale sarà cancellata, come ine! caso di liberazione condizionale da misure (art. 94, cpv. 3).

L'ammonimento e la multa non sono modificati rispetto al diritto vi¬ gente. Il disegno precisa, tuttavia, che, nel caso di commutazione della multa, la carcerazione sostituisce l'arresto. ' Nell'articolo 96, che tratta dalla sospensione condizionale della pena, il disegno, fatto astrazione di alcune semplificazioni e precisazioni redazionali, sopprime nel numero 1 la durata minima del periodo di prova, come negli articoli 94 e 95. Un nuovo capoverso nel numero 3 prevede parimente la pos¬ sibilità, nei casi poco gravi di violazione delle norme di condotta o di abuso della fiducia, di sostituire l'esecuzione della-pena sospesa con un avverti¬ mento, nuove norme di condotta o un prolungamento del periodo di prova.

La sospensione della decisione conformemente all'articolo 97 fu inserita nel Codice del 1937 durante le deliberazioni parlamentari. Nell'articolo fu¬ rono confuse insieme due possibilità: l'una permette al giudice, che non sa in quale categoria classificare,il prevenuto, di ordinare una misura d'attesa (os¬ servazione in libertà) e l'altra' tenta di
introdurre l'istituto anglosassone della «probation» e la decisione condizionale. Il testo dell'articolo è stato miglio¬ rato nel 1950. Poiché il disegno introduce come prima misura educativa l'edu' cazione vigilata, la Commissione dei periti ritenne che la sospensione della decisione costituisse un doppione e che, pertanto, l'articolo 97 poteva essere cancellato. Quésta soluzione incontrò d'opposizione della Società svizzera di diritto penale dei minorenni. Infatti, la sospensione della decisione, anche se con l'introduzione dell'educazione Vigilata diverrà spesso superflua, conserva tutta la sua importanza, quando'proprio l'educazione vigilata appare una

511 misura inopportuna e inutile. L'educazione vigilata è una delle misure educa¬ tive dell'articolo 91. Nel sistema del diritto dei minorenni vigente, e più an¬ cora nell'allegato disegno, tre sono le possibilità: le misure educative e di trattamento (art. da 91 a 94), le pene (art. 95 e 96) e la rinuncia a qualsiasi misura o pena (art. 98). Il giudice deve, di principio, scegliere fra queste pos¬ sibilità. Ma, se, al momento della decisione, égli non può ancora determinare con sicurezza quale delle tre deve applicare, la legge non può costringerlo a ordinare una misura educativa (educazione Vigilata), che gli impedirebbe poi di applicare la soluzione più adeguata (pena o rinuncia a qualsiasi misura o pena), perchè da legge non prevede una modificazione ulteriore di una misura in una pena o la rinuncia ulteriore a una pena o,a una misura.

Affinchè la sospensione della decisione conservi tutto il suo vero signifi¬ cato giuridico, occorre inserirla sistematicamente nella legge in qualità di una vera sospensione e non, come è oggi, a titolo di una misura sui generis. Là de¬ cisione deve essere sospesa e, salvo un'annotazione provvisoria, nulla deve es¬ sere iscritto nel casellario giudiziale. Alla fine del periodo di prova, il giudice deciderà definitivamente sulla soluzione da applicare. Se l'adolescente ha tenuto buona condotta (cioè quando non sono necessarie nèuna misura nè una pena), il giudice pronuncerà la decisione formale di rinuncia a qualsiasi misura o pena. In tal caso, nessuna iscrizione nel casellario giudiziale è effet¬ tuata (art. 361 ) e l'eventuale annotazione provvisoria sarà cancellata.

Il vigente articolo 98, che concerne la rinuncia ad ogni misura o pena, prevede una specie di assoluzione, quando, dal giorno del reato, è trascorsa la metà del termine di prescrizione. Questa prescrizione speciale richiede, dunque, un minimo di due anni e mezzo per i reati meno gravi. Poiché questo termine è assai lungo, la misura dell'articolo 98 è applicata solo eccezional¬ mente.. Eppure la rinuncia a qualsiasi sanzione riveste, in taluni casi, valóre educativo. Quando un adolescente ha giuocato al chimico, provocando, con una miscela, una esplosione, che, oltre a cagionare danni materiali, lo ha mu¬ tilato, la rinuncia a una sanzione può essere l'unica misura giusta. Il giudice deve poter
prescindere da una sanzione anche quando il rappresentante legale dell'adolescente ha preso tutte le necessarie misure o quando il minorenne ha riparato il danno con una prestazione personale. Non va dimenticato che pure gli adolescenti di oltre quindici anni commettono atti criminali per sven¬ tatezza o per incitamento. Presentemente, il giudice, che, in siffatti casi, vor¬ rebbe prescindere da qualsiasi pena, si abbandona ad artifici procedurali. È, però, meglio conferirgli un aperto mezzo di diritto penale.

L'articolo 99 migliora l'ordinamento attuale della cancellazione dell'iscri¬ zione nel casellario giudiziale. A'i due modi di cancellazione già sanciti nel¬ l'articolo 80 per gli adulti, il disegno ne aggiunge un terzo, cosicché, oltre alla, cancellazione d'ufficio dopo cinque o dièci anni e alla cancellazione su richiesta dopo due anni, è possibile una immediata cancellazione nel senso di un favore eccezionale, se è giustificato dalle circostanze e, in particolare, se

512 non si tratta di un reato grave. La cancellazione immediata deve essere ordi¬ nata dal giudice nella sentenza stessa. D'altronde, come ora, i termini per la cancellazione possono essere abbreviati, se l'agente, al momento in cui la misura educativa prende fine, ha superato i venti anni di età. Tutte queste agevolazioni tendono a conciliare i bisogni della lotta contro la criminalità con la ;'vòlontà di non compromettere troppo pesantemente l'avvenire del¬ l'adolescente per causa di una mancanza di gioventù.

c. I giovani adulti In un nuovo Titolo quinto, gli articoli 100 e 100 bis trattano dei giovani adulti dai diciannove ai venticinque anni. L'articolo 100 sta ora nel Titolo quarto {Dei minorenni),iin un capo tutto suo, il terzo, e concerne i minorenni fra i diciotto e i venti anni.Nella Commissione dei periti, fu proposto di sot¬ toporre questa categoria di età a un sistema combinato, cioè di attribuirla per principio al diritto dei minorenni, ma di sottoporla al diritto e al giudice degli adulti, quando il giudice dei minorenni ritiene che l'agente sia già trop¬ po maturo per essere assoggettato al diritto dei minorenni. Tuttavia, la pro¬ posta non soddisfece, perchè avrebbe comportato una insicurezza circa l'au¬ torità competente e possibilità di conflitti di competenza negativi. Nella maggior parte dei Cantoni, poi, ne sarebbe derivato un onere eccessivo per la giurisdizione dei minorenni, che sarebbe stato necessario riorganizzare.

Inoltre, non sarebbe psicologicamente pòssibilé degradare al rango di adole¬ scenti dei minorenni che già si considerano come adulti e che spesso hanno , già compiuto la scuola reclute.

D'altra parte, il problema del trattamento da applicare ai giovani adulti sino ai venticinque anni è stato dibattuto in congressi svizzeri e internazio¬ nali e ha già fatto oggetto di ordinamenti concreti o di disegni di leggi in alcu¬ ni dei paesi limitrofi. Perciò, abbiamo esaminato con specialisti se non im, porta elaborare anche nel diritto svizzero un ordinamento particolare per una classe di età transitoria ampliata. Una soluzione in tal senso s'impone tanto più che il disegno prevede l'età di diciannove anni come limite superiore dell'adolescenza (cfr. le spiegazioni date per gli art. 82 e 89). Secondo il.si, stema del diritto vigente, una sola classe d'età sarebbe
così rimasta per l'età transitoria regolata nell'articolo 100. Fondandoci sulle conversazioni con gli specialisti, è ora prevista una soluzione secondo cui i gióvani adulti dai di¬ ciannove ai venticinque anni sono riuniti in un gruppo e sottoposti di princi¬ pio al diritto penale degli adulti. Quando una pena, attenuata o no, non è op¬ portuna, essi saranno collocati in una casa d'educazione al lavoro. , La soluzione proposta nell'articolo 100 del disegno contiene le seguenti innovazioni: l'età minima è stata stabilita a diciannove anni, per tener conto della nuova età massima degli adolescenti (art. 89), e l'età massima è stata stabilita a venticinque anni. Si è discusso, anche di stabilire l'età massima a

513 ventìdue, a ventotto e a trent'anni; Gli specialisti si pronunciano soprattutto per una età .massima di venticinque anni, perchè essa rappresenta effettiva¬ mente il limite sino al quale le misure educative possono ancora esercitare un influsso sui giovani adulti. D'altra parte, i delinquenti venticinquenni, ma so¬ prattutto i ventoltenni e i trentenni, sono spesso così adulti che il sentimento popolare si oppone a un loro trattamento di favore. Ciò vale segnatamente per le pene attenuate, perchè l'educazione al lavoro, che è una misura inde¬ terminata, è per Io più sentita come una dura sanzione. Il numero 3 dell'arti¬ colo 100 tiene, tuttavia, conto anche della predetta costatazione, in quanto non fa obbligatoria l'attenuazione della pena: il giudice può attenuare la pena e deve attenuarla soltanto se il giovane adulto, grazie al suo sviluppo e al suo carattere, merita ancora questo favore.

Altre disposizioni speciali per i giovani adulti sono contenute nei numeri da 5 a 7. Esse prevedono che gli alcolizzati, in quanto non possano, essere posti in una casa d'educazione al lavoro, devono essere collocati in una casa di salute o di custodia, perchè l'ambiente negli asili per alcolizzati adulti è spesso pessimo dal profilo educativo. Gli articoli 42 e 43, per contro, sono applicabili. Il numero 7 prevede, come l'attuale articolo 100, la possibilità di prescindere da qualsiasi pena o misura, se il termine di prescrizione è tra¬ scorso della metà. Si tratta di una facoltà che sarà applicata secondo le circo¬ stanze del caso.

f ' ' , ' L'articolo 100 bis tratta del collocamento dei giovani adulti in'una casa di educazione al lavoro, che deve essére riservata come misura speciale per questa Classe di età. La Commissione dei (periti ha voluto restringere in tal senso l'attuale articolo 43, sebbene avesse stabilito limiti d'età un po' più alti. La determinazione a diciannove e venticinque anni dei limiti di età per i giovani adulti nell'articolo 100 giustifica di far concordare questo arti¬ colo e l'attuale articolo 43 e di.trasferire quest'ultimo nel Titolò quinto come articolo 100 bis. In tal modo, esso può essere adattato ai sistema monistico, secondo cui ri giudice ordinando la misura dell'educazione al lavoro non deve più pronunciare alcuna pena base da sospendere. Contrariamente a quanto è 31
caiso per l'articolo. 42, tale sistema può, qui, essere attuato, perchè i giovani adulti costituiscono un grado transitorio che sta fra il diritto penale dei minorenni,'concepito già ora secondo il sistema monistico, e il diritto pe¬ nale degli adulti, concepito secondo il sistema dualistico. Le difficoltà, cui darà luogo l'articolo 42 (conflitti fra le pene e ie altre misure) non rappresen¬ tano qui alcun ostacolo. Anche nel caso di una misura della durata normale di due-tre anni, si può prescindere dal pronunciare una pena, tanto più che questa sarà, per lo più, attenuata nell'ambito dell'articolo 100. Quando una sanzione sarà necessaria, il giudice potrà senz'altro pronunciare una pena privativa della libertà personale non attenuata e severa.

Circa le singole disposizioni contenute nell'articolo 100 bis, giova osser¬ vare quanto segue:

514 Il numero 1, capoverso 1, stabilisce con il diritto penale dei minorenni un Vincolo più netto che l'attuale articolo. 43, in quanto esso cita fra i motivi del collocamento non soltanto la dissolutezza e l'ozio, che si riferiscono piut¬ tosto al diritto penale degli adulti, ma anche la seria minaccia nello sviluppo del carattere, lo stato di abbandono e la difficoltà all'educazione. Infatti,' questi criteri provenienti dal diritto penale dei minorenni (cfr. art. 91) sono già oggi.decisivi nel collocamento in una casa d'educazione al lavoro. Tutta¬ via, il perno deve essere l'educazione al lavoro, come già lo dice il nome stesso della casa. * Come sinora, il giudice dovrà prendere informazioni precise sulla edu¬ cazione e sulla vita anteriore dell'agente e fare esaminare lo stato fisico e mentale del medesimo (n. 1, cpv. 2). Invece dell'attitudine al lavoro, la peri¬ zia dovrà pronunciarsi sulla capacità di educazione al lavoro, che è d'impor¬ tanza preponderante per il successo della misura.

Il Codice vigente permette di unire una casa d'educazione al lavoro con un asilo per i bevitori abituali: la possibilità non ha dato buona pròva. Di conseguenza, il nuovo numero 2 dispone che la casa di educazione al lavoro .

deve essere separata da altri stabilimenti prescritti nel Codice, tanto più che essa ospiterà soltanto giovani adulti.

Scopo principe della misura è l'educazione al lavoro (n. 3) e non l'esecu¬ zione di un lavoro determinato. Occorre, tuttavia, tener conto delle attitudini personali e delle possibilità di guadagnarsi la vita dopo la liberazione ; pari¬ mente le cognizioni professionali saranno sviluppate nella misura del possi¬ bile. Il collocato può essere autorizzato a .compiere un tirocinio, a imparare empiricamente un lavoro o a lavorare fuori dello stabilimento. Questa forma di educazione al lavoro è stata spesso coronata da successo e permette di in¬ segnare le professioni che non possono essere imparate in uno stabilimento.

A lato del lavoro, occorre vigilare sul consolidamento generale del carattere, in modo che questa misura è una specie di continuazione dell'educazione de¬ gli adolescenti. Durante iLriposo notturno, il collocato sarà, di regola, chiuso in cella.

Il numero 4 contiene una innovazione importante circa la procedura rispetto al collocato che trasgredisce
ostinatamente la disciplina della casa o , è restìo ai metodi educativi ivi applicati. Mentre sinora il giudice deve or¬ dinare l'esecuzione della pena o di una parte di essa, in modo che l'interessato ha ila possibilità di sottrarsi alla misura mediante cattiva condotta e di attri¬ buirsi così la pena più breve, il disegno prevede che la misura come tale possa essere eseguita in uno stabilimento penitenziario. Si tratta di un trasfe¬ rimento amministrativo e non già di una modificazione o di un aggravamento della misura da parte del giudice. Pertanto, il ripristino nella misura può avvenire in ogni momento. t Il numero 5 tratta della liberazione condizionale e innova nel senso che le condizioni essenziali per la liberazione condizionale (attitudine e disposi-

515, zione al lavoro) sono anteposte. Insistendo avantutto sull'elemento tempo, il Codice attuale ha cagionato difficoltà d'interpretazione. Infatti, i collocati nella casa d'educazione al lavoro ritengono comunemente che essi debbano essere liberati condizionalmente alla scadenza della durata minima. Orbene, questo termine minimo è soltanto una condizione preliminare nel senso che, prima della sua scadenza, un esame delle condizioni materiali neppure si po¬ ne. È soprattutto il termine minimo di un anno che ha dato origine a siffatta opinione. Poiché si è generalizzato il concetto che l'educazione al lavoro deve durare, per avere successo, in ogni caso più di un anno, si può per¬ sino rinunciare a stabilire una durata minima, ciò che permette di accen¬ tuare ancora di più le condizioni materiali. I capoversi da 2 a 5 regolano la procedura nel caso che il liberato non abbia tenuto buona condotta. Se egli ha commesso un nuovo delitto, deve essere nuovamente ordinata una misura di educazione al lavoro, salvo che una pena o un'altra misura di sicurezza sia opportuna. Il ricollocamento deve durare, al massimo, due anni. Poiché, di per se, è possibile una ripetuta liberazione condizionale con ricolloca¬ mento, deve essere stabilita una durata massima assoluta della misura (mi¬ sura originaria e ricollocamento insieme): sei anni. La misura non deve, però, mai durare oltre i trent'anni di età del collocato, salvo il periodo di prova che può ancora essere ordinato per uno o tre anni. Se un ricollocamento non è più possibile, è applicabile per analogia l'articolo 38 bis (n. 7).

Anche la durata massima della misura, nel numero 6, subisce una modi¬ ficazione. La misura non sarà più tolta obbligatoriamente dopo tre anni. In molti casi, questa durata è apparsa troppo breve. II giudice deve, perciò, esa¬ minare dopo i tre anni, se la misura debba ancora essere continuata o no. Se la misura deve continuare, il giudice può prolungarla di un anno. Uguale prolungamento può essere ordinato ancora una seconda volta, in modo che la durata totale della misura comporta al massimo cinque anni. Questo esame da parte del giudice è destinato a evitare che il collocato sia tenuto automati¬ camente per dinque anni nella casa di educazione e che abbia l'impressione di essere abbandonato. È augurabile che un periodo di prova,
con assoggetta¬ mento al patronato nel senso dell'articolo 38 bis, possa essere ordinato an¬ che qualora la misura sia tolta conformemente al numero, capoverso 1 (n. 7).

Nel numero 8 è assunta una disposizione, che, per le rimanenti misure di sicurezza degli articoli da 42 a 44, è contenuta nell'articolo 45. Qualora la misura di educazione al lavoro non possa essere eseguita tempestivamente per motivi esterni, il giudice deve decidere se la misura sia ancora necessaria.

In caso negativo, egli può, in determinate condizioni, pronunciare una pena posticipatamente. Lo stesso dicasi se, per una causa qualsiasi, una misura deve già essere tolta dopo poco tempo (perchè è diventata inutile).

Per il rimanente, i numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 45 sono applicabili an¬ che all'articolo 100 bis (n. 9).

,516 d. Contravvenzioni ; Nell'articolo 106, che tratta della multa in caso di contravvenzione, il massimo della multa deve, analogamente che nell'articolo 48, essere raddop¬ piato. Inoltre, l'articolo è stato completato mediante un nuovo capoverso 3.

secondo cui il periodo di prova nell'applicazione dell'artìcolo 49, numero 4, è stabilito a un anno, come nell'articolo 105.

III. Le proposte di revisione del Librò terzo La revisione dei citati articoli del Libro primo comporta quella di alcun) articoli del Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale.

Si tratta dei seguenti artìcoli: a. Casellario giudiziale e procedura L'articolo 361 regola l'iscrizione nel casellario giudiziale delle misure e delle pene contro gli adolescenti. Presentemente, sono iscritte nel casellario giudiziale le «misure» e le «pene» contro gli adolescenti che hanno commesso un crimine o un delitto, e non le «condanne»: ne consegue che, nonostante , il reato, nessuna iscrizione è operata in caso di rinuncia a qualsiasi pena o misura. Parimente, non sono iscritte, le misure prese e le pene pronunciate per contravvenzioni. La Commissione dei periti decise di escludere anche, a titolo generale, l'iscrizione dell'ammonimento e della multa, allo scopo di non compromettere inutilmente il futuro degli adolescenti per reati di poca entità.

^ ( Conformemente all'attuale numero 4 dell'articolo 363, le iscrizioni can¬ cellate possono essere comunicate soltanto alle autorità istruttorie e ai tri¬ bunali penali e solamente se la persona, di cui si chiedono le informazioni, è imputata in un processo. Si considera come una vera lacuna che le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene, le quali dovrebbero essere informate il più possibile sul condannato, e i giudici competenti per statuire su domande di riabilitazione non possano ricevere comunicazione di iscrizioni cancellate.

La giustificazione di tali autorità a ricevere questa comunicazione è mani¬ festa. La Commissione intercantonale per la circolazione stradale ha, inoltre, 'chiesto che siffatto diritto fosse anche accordato alle autorità amministrative incaricate di rilasciare o di revocare la licenza di condurre. Informazioni esatte sono molto importanti in questo settore, soprattutto se le fonti d'infor¬ mazione cantonali ne sono sprovviste, perchè
l'interessato ha trasferito di re¬ cente il suo domicilio da un altro Cantone, Di conseguènza, il diritto di es¬ sere informati integralmente dovrebbe essere loro conferito.

Il nuovo articolo 366 bis tratta della competenza materiale e locale per il nuovo gruppo dei giovani adulti (art. 100). È il giudice ordinario secondo il diritto degli adulti, che sarà competente circa la materia, come l'abbiamo già 1 '

517 rilevato a proposito dell'articolo 100. Ciò eviterà non soltanto il trasferimento di numerosi casi ai giudici dei minorenni, ma soprattutto la reazione psicolo¬ gicamente sfavorevole di questi delinquenti. Per contro circa la competenza per luogo, saranno applicabili le regole del diritto dei minorenni, cioè il per¬ seguimento spetta al giudice del luogo di domicilio e non a quello del luogo ove l'atto è stato compiuto. La causa principale è che ivi le condizioni perso-' nali del delinquente sono meglio conosciute, il che è determinante quando si tratta di ordinare la misura dell'educazione al lavoro.

L'articolo 368 (spese per l'esecuzione dell'internamento, trattamento o cure concernenti gl'i irresponsabili o delinquenti a responsabilità scemata) deve essere esteso a tutte le pene e misure di sicurezza, come è già ora nella pratica. Tuttavia, l'idea non è che i condannati debbano, in modo del tutto generale, sopportare essi stessi le spese di esecuzione. Se ciò dovesse essere il caso, il sistema del peculio dovrebbe essere modificato (art. 376 CP).

Le spese d'esecuzione devono, tuttavia, poter essere accollate ai condannati agiati.

Le disposizioni rivedute del diritto dei minorenni hanno cagionato un adeguamento dell'articolo 370 circa la cooperazione di associazioni private.

Abbiamo così colto l'occasione per modificare anche una. redazione ambi¬ gua, che soprattutto nel testo tedesco, consente di ritenere che la coopera¬ zione delle associazioni potrebbe essere richiesta giuridicamente.

L'articolo 372, capoverso 2, contiene oggi una norma di collisione. Tutti 1 casi di conflitto dovendo essere regolati in una ordinanza dd Consiglio fe¬ rale (art. 397 bis), questo capoverso 2 deve essere soppresso.

L'articolo 372 apporta due innovazioni importanti circa la competenza per luogo dell'autorità nella procedura contro il fanciullo e l'adolescente.

Mentre ora è esclusivamente competente l'autorità del luogo di domicilio o quella del luogo di dimora, questa norma varrà d'ora in poi soltanto'come regola. Un'altra autorità potrà anche essere competente per territorio in ta¬ luni casi eccezionali (ad es. danno alla proprietà fondiaria). In oltre, le con¬ travvenzioni saranno giudicate dove l'agente ha agito, salvo circostanze par¬ ticolari (ad es. concorso di una contravvenzione con un crimine
o delitto).

Un numero 2 contiene una norma speciale per i minorenni che non di¬ morano permanentemente nella Svizzera. Quando lo Stato neh quale il mi¬ norenne dimora permanentemente si incarica di perseguirlo, l'autorità sviz¬ zera potrà rinunciare al perseguimento e trasmettere l'affare alla competente autorità straniera. La Commissione dei periti voleva parimente introdurre una disposizione che prevedeva il perseguimento da parte delle autorità sviz¬ zere nel caso in cuu inversamente, un minorenne domiciliato o dimorante permanentemente in Svizzera commette un reato all'estero. Ma una siffatta disposizione, che sta in rapporto con l'articolo 6, fu riservata con questo alla pròssima revisione. Essa è, tuttavia, in relazione anche con l'attuale numero 2 dell'articolo 372 e renderebbe certamente servigio. È per questo motivo che

518 almeno la sottoponiamo qui al vostro esame: Il testo di tale capoverso 2 sarebbe il seguente: «L'autorità svizzera competente secondo il numero 1 potrà, su richiesta di un'autorità straniera, incaricarsi di giudicare i minorenni che hanno commesso un reato all'estero, se sono Svizzeri o sono domiciliati in Svizzera o vi dimorano permanentemente. L'autorità svizzera applicherà esclusivamente il diritto svìz¬ zero».

Come l'articolo 368, anche l'articolo 373 sulle spese è esteso a tutte le misure e pene.

b. Esecuzione delle pene e patronato L'articolo 375 (computo del carcere preventivo) ha suscitato situazioni spiacevoli. Infatti, l'accusato che ha presentato un ricorso affrettato non osa poi ritirarlo perchè 'il carcere preventivo, spesso lungo, non potrebbe, in tal caso, essere dedotto dalla pena. Per contro, questa disposizione può anche in¬ durre l'incolpato a rinunciare a un ricorso giustificato, per paura che il car¬ cere preventivo non gli sia dedotto. Essa non deve, evidentemente, suscitare siffatti risultati. Soltanto i ricorsi, temerari devono comportare il non-computo del carcere preventivo, anche se non sono ritirati. Nel testo tedesco, il termine equivoco «Zwischenzeit» è stato sostituito con la formula seguente: « Dauer der dadurch verlängerter Sicherheitshaft ».

L'articolo 376 concernente il peculio sarà applicabile a tutti gli stabili¬ menti previsti nel Codice. Infatti, non vi è motivo che il lavoro compiuto in un asilo per alcolizzati o in una casa di salute o di custodia non sia rimunerato in modo da incoraggiare il detenuto e da costituirgli un piccolo capitale in vista della sua liberazione. Per contro, la Commissione dei periti ha respinto l'idea di una rimunerazione regolare del lavoro compiuto.

/ t Nell'articolo 377, è stato modificato, redazionalmente, soltanto il titolo marginale in tedesco.

L'articolo 379 (disposizioni esecutive concernenti il patronato) è già stato commentato a proposito dell'articolo 47. ,· e. Stabiliménti.

Modificazioni sono apportate al Titolo nono: Degli stabilimenti. Mentre che l'attuale articolo 382 (Obbligo dei Cantoni di istituirli) enumera le di¬ verse categorie di stabilimenti, il disegno, per non allungare la enumera¬ zione, si limita a prescrivere che i Cantoni provvederanno, affinchè l'autorità disponga degli stabilimenti conformi
alle esigenze del Codice.

L'articolo 384 prevede che gli stabilimenti privati potranno essere rite¬ nuti segnatamente come case di salute e di custodia, asili per l'affidamento temporaneo dei detenuti liberati condizionalmente- o prossimi alla libera-

519 zione, centri d'osservazione e case d'educazione per adolescenti particolar¬ mente difficili. Stabilimenti privati potranno servire anche da case d'educa¬ zione al lavoro per le dorine, dato che le donne entranti in considerazione sono poche. La maggior parte di questi stabilimenti esistono già oggi, ma sa¬ ranno messi maggiormente a contributo nel futuro, onde conviene citarli espressamente nel presente titolo. -, Conformemente all'articolo 95, numero 3, il titolo marginale, e il testo dell'articolo 385 menzioneranno, oltre ai locali, gli stabilimenti per la car¬ cerazione degli adolescenti.

La Commissione dei periti ha proposto, negli articoli 386 e seguenti, parecchi aumenti ed estensioni dei sussidi federali. Orbene, le Camere fede¬ rali hanno approvato, esaminando il preventivo 1965, una mozione che inca¬ rica il Consiglio federale di presentare, al più tardi con il preventivo 1966, un riassunto dei sussidi federali e proposte circa quelli che potrebbero essere so¬ spèsi o ridotti. I sussidi relativi agli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene e delle misure non possono essere considerati isolatamente. Essi devono esserlo nell'ambito dei sussidi federali in generale e in funzione della riparti¬ zione dei compiti fra Confederazione e Cantoni: sussidi del 50-70 per cento costituiscono la prestazione massima. A un'estensione dell'aiuto federale erano, pertanto, posti dei limiti.

L'articolo 386 è stato modificato nel senso che, invece degli stabilimenti d'internamento, saranno in futuro le case d'educazione per adolescenti parti¬ colarmente difficili a beneficiare di un sussidio sino al 70 per cento. Secondo il disegno, l'internamento non esige più uno stabilimento speciale, perchè vi potranno servire i penitenziari per recidivi. Le case d'educazione per adolescenti particolarmente difficili saranno molto costose ; inoltre, esse avranno un carattere intercantonale: infatti per tutta la Svizzera, saranno ne¬ cessarie soltanto poche case di 'tal genere, che non potranno essere costruite ed esercitate da un solo Cantone o da un gruppetto di Cantoni.

Conformemente al numero 2, i sussidi saranno calcolati proporzional¬ mente al numero dei detenuti collocati nello stabilimento in virtù del Codice penale. La Confederazione non verserà alcun sussidio per i detenuti internati in virtù del
diritto cantonale. Questo modo di calcolo non è, tuttavia, giustifi¬ cato per gli stabilimenti destinati ai fanciulli e agli adolescenti. L'elemento penale è meno decisivo presso i minorenni e spesso casi penali sono re¬ golati per via civile o amministrativa. Già ora, si tiene conto per un quarto, nel calcolo dei sussidi, dei minorenni che non sono stati collocati nello sta-1 bilimento in virtù del diritto penale. Ma neppure siffatto limite è soddisfa¬ cente. L'educazione dei minorenni difficili -- delinquenti o no -- è manife¬ stamente una misura di profilassi criminale .A quell'età, le prospettive di suc¬ cesso sono molto favorevoli. Così, è giustificato che la Confederazione so¬ stenga il più possibile questi stabilimenti. Per questo prevediamo di sussidiarti

520 senza tener conto della natura, penale o no, delle cause per le quali gli ospiti vi sono stati collocati: ciò avrà per effetto di aumentare i sussidi federali. Il Consiglio federale stabilirà ben inteso le esigenze che questi stabilimenti de¬ vono soddisfare per poter fruire dei sussidi federali (cpv. 3).

Nel numero 3 attuale, che è ripreso nel disegno come numero 2, abbiamo semplicemente cancellato il passo « verso -rifusione delle spese ». Questa clau¬ sola non corrisponde alla realtà, -perchè in tutti gli stabilimenti le spese sono molto superiori al prezzo della pensione. Se si volesse fondarsi sulle spese, tutto il sistema in vigore sarebbe scosso, perchè i Comuni finanziariamente deboli e anche i singoli non potrebbero pagaie le spese a loro carico. Essi rinuncerebbero al collocamento in uno stabilimento proprio laddove una tale misura sarebbe la più urgente. Ma anche in altri casi, si aspetterebbe spesso il più a lungo possibile a causa delle spese elevate e si perderebbe così un tempo prezioso.

!

Un numero 3 accorderà al Consiglio federale la competenza di sancire norme per risolvere casi di collisione fra diversi sussidi federali: si tratta so¬ prattutto di collisioni con l'assicurazione contro l'invalidità. Molti stabili¬ menti ospitano adolescenti invalidi o difficili, in modo che possono preten¬ dere dei sussidi sia in virtù della legge sull'assicurazione contro l'invalidità sia in virtù del Codice penale. Non si deve, però, ritenere che in futuro, a causa della natura accessoria dei sussidi previsti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidità (art. 75, cpv. 2), i sussidi saranno concessi soltanto in virtù del Codice penale.

Vi proponiamo di sopprimere l'attuale numero 2, che concerne i sussidi per la costruzione e la trasformazione degli stabilimenti, eseguiti prima del¬ l'entrata in vigore del Codice. Una nuova disposizione transitoria è prevista nel numero II, alla fine dell'allegato disegno.

' ' * L'articolo 387 concerne gli stabilimenti privati: L'articolo ha subito mo¬ dificazioni soprattutto redazionali e la disposizione, oggi superflua, sulla re¬ troattività dei sussidi è stata cancellata. In corrispondenza con l'aumento ' delle categorie di stabilimenti, sancite nell'articolo 384, potranno, tuttavia, risultare maggiori prestazioni.

, L'articolo 388 è stato
modificato soltanto per tener conto del fatto che, · secondo il disegno, non sarà più possibile accordare sussidi per l'esercizio di case d'internamento.

L'articolo 389 è abrogato ; secondo il disegno, le case di salute e di cu¬ stodia diventeranno stabilimenti destinati 'all'esecuzione delle misure di sicu¬ rezza e potranno essere sussidiate conformemente agli articoli 386 e 387.

L'articolo 390, che attualmente tratta della formazione e del perfeziona¬ mento dei funzionari per gli stabilimenti, è stato ampliato nel senso che si applicherà in futuro anche ad à'itre persone che si occupano dell'esecuzione delle pene e dèlie misure, ad esempio i funzionari del patronato.

521 L'articolo 391 (Vigilanza cantonale) è stato adeguato alle innovazioni in¬ trodotte negli articoli 84 e 91. ' I capoversi 1 e 3 dell'articolo 393 sono, stati trasferiti nelle nuove dispo¬ sizioni transitorie del numero II alla fine del disegno. Il capoverso 2 è rimasto invariato, come unico capoverso dell'articolo.

d. Disposizioni completive e finali \ · Nel Titolo undecimo, dal nuovo testo: Disposizioni completive e finali, è previsto un nuovo articolo 397 bis, che conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare talune disposizioni completive. Si tratta di settori piuttosto tecnici o di questioni minute, che non devono onerare una legge, tanto più che spesso è necessario un adeguamento alla progressiva evoluzione.

D'altronde, sono in gran parte problemi sui quali il Consiglio federale si è già pronunciato in virtù del suo diritto di vigilanza superiore (art. 392). Si tratta segnatamente (lett. a) di regolare i conflitti cui dà luogo l'esecuzione simultanea di più sanzioni (pene complessive è pene completive ; singole pene e pene restanti dopo la revoca della sospensione condizionale). Si cercò un tempo di concludere un concordato fra i Cantoni, ma la materia apparve troppo complicata per poter essere regolata in tale modo e fu lasciata alla competenza del Consiglio federale. Si è così formata una giurisprudenza, che ha dato buona prova e che potrebbe, ove occorra, essere sancita in una ordi¬ nanza. Collisioni sorgono'parimente quando un altro Cantone assume l'ese¬ cuzione di pene e misure (lett. b) ; esse pure devono essere risolte di principio.

Il problema della ripartizione delle spese di esecuzione, qualora partecipino più Cantoni (lett. c), è stato regolato in un concordato (concordato concer¬ nente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure del 23 giugno 1944: CS, 3, 362 - A VI A). Al concordato hanno aderito 18 Cantoni, in modo che per i rimanenti è il Consiglio federale che decide in caso di controversia. Si giustificherebbe di conferire carattere obbligatorio generale ai principi sanciti nel concordato. Altri conflitti sorgono quando il delinquente passa da una classe di età ad un'altra fra il reato e il giudizio o durante l'esecuzione della pena o della misura (lett. d). L'ordinanza dovrebbe parimente regolare altre questioni come l'esecuzione dell'arresto'in
giorni separati (lett. e). La Com¬ missione dei periti ha esaminato il problema dell'esecuzione delle pene corte il sabato e la domenica e ha parzialmente approvato tale sistema, rinvian¬ done però il regolamento in una ordinanza. Anche le norme sull'esecuzione delle pene e delle misure da parte di ammalati sono da emanare in un'ordi¬ nanza piuttosto che nella legge. v Il capoverso 2, dà al Consiglio federale la facoltà di derogare dalle di¬ sposizioni del Codice in taluni casi eccezionali, segnatamente circa gli stabili¬ menti nel Cantone Ticino, perchè questo Cantone deve formare una regione per sè stesso e non può istituire la separazione di tutti gli stabilimenti come

522 è previsto nel Codicele circa gli stabilimenti per donne, perchè spesso le don¬ ne di una stessa categoria sono troppe poche per poter esercitare uno stabili¬ mento separato.

Nel numero II seguono, infine, alcune disposizioni transitorie, segnata¬ mente quella sulla riforma degli stabilimenti resa necessaria dalla legge e da attuare entro 10 anni. Infine, per quanto concerne il rapporto fra le nuove disposizioni e quelle sinora vigenti, possono essere dichiarate applicabili le regole contenute negli.articoli 336, lettera e, 337, 338 e 398 del Codice.

IV. Fondamento costituzionale La presente revisione si fonda, come il Codice stesso, sull'articolo 64 bis della Costituzione federale. Chiarimenti furono già dati nel messaggio del 23 luglio 1918 a sostegno di un disegno di Codice Penale svizzero (FF 1918, IV.

ed. ted. 6, ed. frane. 6-7). Come detto allora, la delimitazione fra il diritto a legiferare in materia penale, attribuito alla Confederazione, e il diritto a re¬ golare l'esecuzione delle pene,. rimasto ai Cantoni, non è sempre facile da stabilire. Contenuto delle pene e loro effetti giuridici appartengono indubbia¬ mente al diritto penale materiale, sebbene da siffatti elementi derivino pre¬ scrizioni per l'esecuzione della pena. Per gli articoli 386 e seg. (sussidi agli stabilimenti), che vanno oltre il diritto penale in quanto per i fanciulli e gli adolescenti determinanti non sono soltanto i casi penali bensì tutti i detenuti difficili, la costituzionalità deve essere esaminata in modo separato. Essa ri¬ sulta parimente dall'articolo 646/5' della Costituzione federale, il cui capover¬ so 3 conferisce alla Confederazione la competenza di dàre il suo concorso ad istituzioni aventi per scopo la protezione dell'infanzia abbandonata e perchè l'educazione della gioventù penalmente in pericolo è una tipica misura di pro¬ filassi criminale che rientra, soprattutto per quanto concerne l'aiuto finan¬ ziario federale, nel settore del diritto penale minorile. Anche circa l'articolo 390, capoverso 2, va constatato che esso rimane nei limiti della Costituzione, in quanto alla legislazione penale spetta di appoggiare le istituzioni destinate a combattere le cause della criminalità.

Resta da esaminare se le facoltà concesse al Consiglio federale (art.

397 bis) rimangono nell'ambito costituzionale. Certo,
i quattro primi casi (lett. da a a d) concernono l'esecuzione delle pene, ma! si tratta senza ecce¬ zione di regolare conflitti fra Cantoni o fra più pene o misure o fra differenti classi di età. Orbene, la regolamentazione dei conflitti che sorgono dall'esecu¬ zione del diritto penale spetta alla Confederazione. Questa competenza può essere delegata al Consiglio federale. Parimente, le prescrizioni sull'esecuzione della pena dell'arresto in giorni separati (lett. e) potrebbero essere contenute nel Codice: pertanto, tale diritto può essere delegato al Consiglio federale.

L'esecuzione delle pene e delle misure da parte di ammalati (lett. /) concerne " di nuovo l'applicazione della legge in circostanze eccezionali. La competenza è, qui, la stessa che per le circosfanze normali.

523 Abbiamo l'onore di raccomandarvi l'approvazione dell'allegato disegno di legge e la cancellazione della mozione n. 6622 (Glasson) del 25 marzo 1954, alla quale il presente messaggio dà seguito.

Vogliate gradire, onorevole signori Presidente e Consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra distinta considerazione.

Berna, 1° marzo 1965.

In nome del Consiglio federale Svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tschudi Il Cancelliere della Confederazione: i Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge per la revisione parziale del Codice penale svizzero (Del 1 marzo 1965)

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