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N° 13 Si pubblica di regola uria volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9191 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per un decreto federale concernente le pigioni di immobili i (Dell'8 marzo 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Il 9 ottobre 1964 avete approvato un'aggiunta costituzionale concernente il mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi. Essa, era sottoposta al referendum obbligatorio e fu accettata dal'popolo il 6 di¬ cembre 1964 con 461 630 vóti, contro 119 258, e da tutti i Cantoni.

L'esecuzione dell'aggiunta costituzionale è, secondo le sue disposizioni transitorie (art. 3), disciplinata momentaneamente dal decreto federale del 21 dicembre 1960 concernente le pigioni di immobili e la cassa di compensa¬ zione dei prezzi del latte e dei latticini e dalle prescrizioni emanate in virtù di questo decreto. Poiché queste disposizioni non rimarranno in vigore oltre il 31 dicembre 1965, il legislatore federale ha il compito d'emanare.un nuovo decreto d'esecuzione valevole a contare dal 1° gennaio 1966. Ci pregiamo per tanto di presentarvi un rapporto e una proposta di disegno di decreto fede¬ rale a questo riguardo. Tale decreto dev'essere ristretto al campo dell'ordina¬ mento delle pigioni e della protezione dei conduttori. A contare dal 1° gen¬ naio 1966 non saranno più necessarie nuove prescrizioni sulla Cassa di com¬ pensazione dei prezzi del latte e dei latticini, dato che secondo l'aggiunta co¬ stituzionale dev'essere sciolta entro il 31 dicembre 1965. La competenza del Consiglio federale, già prevista nella vecchia aggiunta costituzionale, d'«emaFoglio Federale, 1965

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nàre» a titolo provvisorio «prescrizioni sui .prezzi massimi delle merci di pri¬ ma necessità destinate al mercato interno» (art. 2 dell'aggiunta costituzio¬ nale) è direttamente applicabile di diritto e. non richiede nemmeno ora d'es¬ sere più minutamente determinata con disposizioni d'esecuzione.

I. Pareri dei Cantoni e delle associazioni economiche Con la circolare del 13 novembre 1964 il Dipartimento federale dell'eco- .

nomia pubblica invitò i .Governi cantonali e le organizzazioni economiche a presentare proposte circa le prescrizioni d'applicazione della nuova aggiunta costituzionale, Di quest'opportunità si sono valsi la maggior parte dei Go¬ verni e numerose associazioni. Le risposte ricevute concernono questioni per le quali il nostro disegno prevede delle disposizioni, ma sopra tutto punti'che saranno regolati nella nostra ordinanza d'esecuzione. Ne, discuteremo le prime nei luoghi corrispondenti del presente messaggio.

II. Ordinamento delle pigioni Nei prossimi anni, l'ordinamento delle pigioni dovrebbe, per quanto sia possibile, cessare gradatamente, in modo che i locatori e i conduttori possano abituarsi senza sbalzi troppo ripidi,alle condizioni di libero mercato. Non essendo quindi il caso di stabilire e d'esperimentare in questo campo nuove soluzioni giuridiche, il nostro disegno innova il meno possibile.

L'aggiunta costituzionale prevede, per un tempo transitorio relativa¬ mente breve, le due note forme d'ordinamento delle pigioni: il controllo e là vigilanza. La loro differenza caratteristica è questa: il sistema del controllo è fondato sul principio del divieto con riserva del permesso, appllcatissimo in diritto amministrativo. Gli aumenti di pigione rispetto allo stato della stessa in un momento determinante sono Vietati. Possono tuttavia essere permessi a determinate condizioni dalle autorità competenti. Il sistema della sorve¬ glianza, in vece, applica il principio del permesso con riserva del divieto, ra¬ ramente adoperato 'in dirlitto amministrativo. Gli aumenti di pigione sono in principio leciti. Nondimeno, a determinate condizioni, possono essere limitati o vietati dalle autorità competenti, a richiesta dei conduttori o d'ufficio.

Fino al 31 dicembre 1964 le abitazioni erano sottoposte al controllo del¬ le pigioni in 422 Comuni.e alla sorveglianza in 1072 Comuni. Con
l'entrata in vigore dell'aggiunta costituzionale, il controllo si restrinse, il 1° gennaio 1965, a 34 Comuni e la sorveglianza salì a 1456 Comuni. Il numero dei Comuni non sottoposti ad alcun ordinamento sulle pigioni era, il 31 dicembre 1964, di 1598 e tale è rimasto dopo l'entrata in vigore dell'aggiunta costitu¬ zionale.

695 Prendendo a modello il decreto federalle del 21 dicembre 1960, ancora in vigore, abbiamo premesso le prescrizioni speciali sul controllo delle pigioni e alcune disposizioni sull'ordinamento delle stesse in generale (art. 1-4), spe¬ cialmente quanto al campo d'applicazione. Questo, a contare dal 15 aprile 1961, data dell'entrata in vigore del decreto federale del 21 dicembre 1960, è stato ristretto più volte. Con l'ordinanza del 23 febbraio 1962 sull'allenta¬ mento del controllo delle pigioni e il decreto del Consiglio federale del 27 settembre 1963 concernente nuovi provvedimenti per allentare il controllo delle pigioni l'ordinamento delle stesse è stato abolito in altri 1555 Comuni.

Con l'ordinanza del 23 febbraio 1962 fu anche liberato un gruppo relativa¬ mente piccolo d'abitazioni con pigioni superiori alla media. In molte memo. rie di Governi cantonali e d'associazioni è contenuto un parere sulla que¬ stione relativa a un'ulteriore restrizione del campo d'applicazione. Propon¬ gono che altri Comuni siano liberati dall'ordinamento delle pigioni i Cantoni di Berna, Svitto, Friburgo, Soletta, Basilea Campagna, Sciaffusa, San Gallo, Argovia, Turgovia, Vallese e Neuchâtel, la Fédération Romande Immobi¬ lière, l'Associazione svizzera dei banchieri, l'Unione svizzera.delle arti e dei mestieri, l'Unione svizzera dei proprietari di case, l'Associazione svizzera del¬ le aziende alimentari con succursali, la Federazione degli importatori e del commercio in grosso e l'Associazione delle società svizzere d'amministra¬ zione di fondi d'investimento. Sono in vece contrari a tale procedimento i Cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Zugo, Basilea Città, Grigioni, Vaud e Gi¬ nevra é la Società svizzera dei conduttori. Il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo osserva a questo riguardo che l'ulteriore sviluppo del mercato del¬ le abitazioni dipende in larga misura dal numero dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie ammesse in Svizzera: Sopra tutto sarebbe rilevante che un tale onere tenda a propagarsi in Comuni finora per lo più risparmiati da si¬ mili difficoltà. L'inquietudine del popolo in quésta parte sarebbe profonda e dovrebbe essere considerata seriamente.

La liberazione di singoli Comuni dall'ordinamento delle pigioni è sem¬ pre appartenuta all'esecuzione dei provvedimenti legali presi in questa
mate¬ ria. Perciò, il disegno lascia risolvere tale questione all'ordinanza d'esecu¬ zione emanata dal Consiglio federale, supponendo per altro che saranno pri¬ ma sentiti i Governi cantonali.

Le proposte di liberazione d'altre class-i di enti locati non sono molto N numerose. L'abolizione della sorveglianza sulle pigioni dei locali commerciali è proposta dal Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa e dall'Associazione svizzera dei banchieri. Essi sono anche per un allargamento del concetto di abitazione con pigione superiore alla media, e con loro, la Presidenza dell'As¬ sociazione svizzera delle Banche cantonali, l'Unione svizzera dei proprietari di case, l'Associazione svizzera delle aziende alimentari con succursali e l'As¬ sociazione delle società svizzere d'amministrazione di fondi d'investimento.

Altri suggerimenti concernono la liberazione d'immobili costruiti nell'iriter-

696 vallo dal 31 agosto 1939 al 31 dicembre 1946, d'appartamenti di cinque o più locali, di case d'una famiglia e delle rimesse appigionate con le abitazioni.

La questione dell'opportunità di simili allentamenti richiede un diligente esame, nè sembra^possa essere risalta ora. Abbiamo quindi rinunciato a sta¬ bilire nel testo stesso del nuovo decreto federale la liberazione d'altre classi di enti locati, prevedendo che potrà essere ordinata In via di regolamento (art. 2, cpv. 2, del disegno).

' .

La determinazione delle pigioni delle abitazioni sussidiate è disciplinata dalle norme che condizionano la concessione dèi sussidio. Attenendosi al di¬ ritto in vigore, il disegno (art. 4) rinvia a questi ordinamenti speciali. La Fé¬ dération Romande Immobilière vorrebbe sia espressamente stabilito che la competenza délie autorità concedenti il sussidio decada tosto che questo sia restituito. Non crediamo convenga trattare simili particolari attenenti alla disciplina legale dei sussidi nel decréto d'applicazione dell'aggiunta costituzio¬ nale sul mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi.

D'altra parte, è praticamente acquisito il principio che la restituzione del sus¬ sidio libera dagli obblighi derivanti dalla concessione. Quando siano adem¬ piute le altre condizioni, tali enti locati entrano nel campo d'applicazione del controllo o della sorveglianza delle pigioni.

' 1. Controllo delle pigioni Il decreto federale, che vi proponiamo d'approvare, è soggetto al refe¬ rendum facoltativo e potrà probabilmente entrare in vigore il 1° gennaio 1966. Secondo l'aggiunta costituzionale il controllo delle pigioni potrà essere mantenuto solamente fino al 31 dicembre 1966 e nelle cinque città con più di 100 000 abitanti, compresi i Comuni dei loro agglomerati, in quanto in quésti ultimi non sia stata ancora introdottala sorveglianza sulle pigioni. Il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna propone di sottoporre a questa i Comuni di Allschwil, Birsfélden, Bottmingen, Muttenz e Reinach dell'agglomerato basilese. In tali luoghi le condizioni, non differiscono so¬ stanzialmente da quelle di Arlesheim, Binningen, Münchenstein e Oberwil appartenenti dell pari à quell'agglomerato e soggetti all'ordinamento della sorveglianza. Sembrando giusto che tale istanza sia accolta, il nostro
disegno prevede che le disposizioni sul controllo delle pigioni devono essere tempora¬ neamente applicate ancora nei Comuni di: Basilea Bettingen, Riehen ; · Berna, Bolligen, Zollikofen ; Ginevra, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Cologny, Le GrandSaconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Pregny, Thônex, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Veyrier ; , Losanna, Ghavannes-Près-Renens, Crissier, Pri'lly, Pully, Renens ; Zurigo

697 Secondo il diritto in vigore, il permesso d'aumentare le pigioni è con¬ cesso qualora il locatore debba pagare nuove oppure maggiori tasse per pre¬ stazioni di diritto pubblico (art. 4, cpv. 1, lett. b, del DF 21 die. 1960). Il proprietario può per tanto, a richiesta, rivalersi per certi oneri aggiuntivi, pur non trattandosi di spese per aumentare le prestazioni al conduttore, ma sol¬ tanto di maggiori costi che lasciano queste invariate. Ora, in questo caso, non si giustifica un trattamento speciale per le tasse, poiché in alcuni Cantoni o Comuni certe prestazioni, fondate ordinariamente sul diritto pubblico, in particolare l'assicurazione contro l'incendio e la fornitura dell'acqua, sono disciplinate dal diritto privato. Prestazioni analoghe sono quindi trattate in modo diverso secondo che s'intenda per tassa. Proponiamo quindi (art. 7, lett. b) di stabilire la possibilità di permettere degli aumenti di pigione in caso di maggiori oneri derivanti dall'introduzione o dall'aumento di tariffe o dal¬ l'aumento dei saggi ipotecari. Al contrario, data la brevità del tempo in cui rimarrà ancora in vigore il controllo delle pigioni (un anno), è superfluo pre¬ vedere permessi d'aumento concedibili dal Consiglio federale e destinati sol¬ tanto ad attenuare la discrepanza delle pigioni nelle vecchie e nelle nuove co¬ struzioni. ' ' , 2. Sorveglianza sulle pigioni Allorché furono elaborate le prescrizioni del decreto federale del 21 di¬ cembre 1960 concernenti la sorveglianza sulle pigioni, non si possedeva an¬ cora alcuna esperienza su questa forma d'intervento ritrovata dal professor Eugen Böh'ler, essendo entrata in vigore soltanto il 15 aprile 1962 con l'ordi¬ nanza del 23 febbraio 1962 sull'allentamento del controllo delle pigioni. In seguito si riscontrava che la disciplina prevista dal decreto federale del 21 dicembre 1960 per la procedura in caso d'aumento di pigione non era suffi¬ ciente. 'L'articolo 10 dello stesso si restringe a prescrivere la notificazione de¬ gli aumenti di pigione e delle pigioni stabilite per la prima volta. Si dovette tosto riscontrare che la sorveglianza non sarebbe potuta èssere veramente efficace se i conduttori non fossero perfettamente consci dei diritti e obblighi \ loro conferiti dall'ordinamento. A tale scopo un decreto del Consiglio fede¬ rale del 28 maggio 1963
ha prescritto che il locatore, per aumentare la pigio¬ ne, deve darne comunicazione al conduttore servendosi d'un modulo ufficia¬ le, il quale contiene le indicazioni giuridiché necessarie. Il nostro disegno ri¬ prende questa norma (art. 10, cpv. 1 e 2). Essendosi per altro sperimentato che sovente quest'obbligo non è osservato, i Cantoni di Zurigo, Berna, Uri, Soletta, Basilea Campagna, Neuchâtel e Ginevra, l'Associazione svizzera dei conduttori, l'Unione sindacale svizzera, la Comunità nazionale dei lavoratori e la Federazione delle società svizzere degli impiegati propongono di stabilire la nullità degli aumenti di pigione operati contrariamente alla norma concer¬ nente il modulo e l'obbligo della notificazione. In realtà, devesi ammettere v che una sanzione più lieve non basterebbe a conseguire una migliore osser¬ vanza delle prescrizioni. Non essendo possibile rinunciare a questa senza

698 compromettere, come s'è detto, l'efficacia della sorveglianza, abbiamo quindi previsto nel nostro disegno tale nullità (art. 10, opv. 3).

Per la ricevibilità dell'opposizione abbiamo confermato il limite del 5 per cento, previsto nel diritto finora in vigore. Nella giurisprudenza delle autorità di ricorso giudicanti in ultima istanza è invalsa la pratica, conforme al diritto in vigore, d'autorizzare aumenti annuali del 5 per cento e di respin¬ gere le opposizioni se l'aumento è minore. Per sgravare d'opposizioni mutili gli uffici di sorveglianza sulle pigioni e agevolare l'allentamento graduale del¬ la discrepanza fra le pigioni delle vecchie e delle nuove costruzioni, il nostro disegno prevede che il.locatore può, in un anno, aumentare la pigione del 5 per cento, senza dover temere un'opposizione (art. 11, cpv. 1). Da questa li¬ mitazione del diritto d'opposizione non risulta punto che un aumento auto¬ matico annuo del 5 per cento sia sempre giustificato. Possono darsi dei casi in cui sia giustificabile soltanto un aumento minore oppure nessun aumento, specialmente quando il locatore trascuri manifestamente la manutenzJione della cosa locata oppure la lasci al conduttore. In questi casi, per tanto, l'ar¬ ticolo 11, capoverso 2, prevede la possibilità dell'opposizióne.

11 diritto tuttora in vigore (art. 7, cpv. 3, DF 21 die. 1960) prescrive che gli aumenti di pigione, semprechè non siano di lieve importanza, devono es¬ sere ripartiti negli anni di validità del detto decreto. Un tale obbligo di ripar¬ tire gli aumenti, altra volta stabiliti casualmente nell'ambito di permessi ge¬ nerali o particolari, male s'addice al principio del libero stabilimento delie pigioni. Questa disciplina risulta evidentemente ingiusta sopra tutto nel caso d'aumento che l'ordinamento del controllo avrebbe dovuto autorizzare senz?

altro. Esso non prevede alcun caso di permesso particolare in cui l'aumento possa essere stabilito in .modo che il conduttore ne risulti gravato gradual¬ mente. Per ciò anche la sorveglianza, che per principio è una disciplina più glanda, dovrebbe rinunciare all'obbligo d'uno scaglionamento.

L'articolo .12 del disegno corrisponde in principio all'articolo 9 del de¬ creto federale del 21 dicembre 1960, presentemente in vigore. Solo s'è rinun¬ ciato a comprendervi il capoverso 3, il quale
invita le autorità cui spetta li giudizio delle opposizioni a restringere gli aumenti da 3 a 5 per cento l'arino, salvo ragioni speciali. Poiché la giurisprudenza, di cui abbiamo detto, ammette già oggi come limite massimo ili 5 per cento, quella disposizione è praticamente priva d'oggetto.

III. Limitazione del diritto.1 di disdetta Come il diritto in vigore (art. 13 DF 21 die. 1960), il nostro disegno non disciplina materialmente la limitazione del diritto di disdetta e si restringe a conferire al Consigliò federale la competenza di stabilire norme giuridiche in questa materia. Per il campo d'applicazione del controllo e quello della sor¬ veglianza, il decreto federale in vigore prevede soluzioni molto diverse. Que¬ sta differenza, non giustificabile in sè, è per altro comprensibile da una ve-

699 duta storica. All'apertura della seconda guerra mondiale era stato istituito soltanto un controllo delle pigioni (ordinanza I del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 2 settembre 1939 concernente il costo della vita e i provvedimenti per proteggere l'approvvigionamento normale del mercato).

In quel momento non c'era ancora una penuria d'abitazioni e non sembrò necessario limitare il diritto di disdetta. La necessità di proteggere i padri di famiglia in servizio attivo da disdette ingiustificate e il crescere della tensione nel mercato delle abitazioni indussero il Consiglio federale a emanare il de¬ creto del 15 ottobre 1941 che istituiva misure per rimediare alla penuria degl'i alloggi, con il quale veniva fornita la possibilità giuridica di limitare il diritte di disdetta. Il disciplinamento fu ordinato in maniera che le prescrizioni del Consiglio federale potevano dai Governi-cantonali essere dichiarate ap¬ plicabili in tutto il territorio del Cantone, oppure soltanto in determinati Co¬ muni (così anche l'art. 13, cpv. 1, del vigente DF 21 die. 1960). In questomodo è stato possibile eccettuare -i Comuni non propriamente colpiti da si¬ mile penuria.

Come è noto, le grandi linee del sistema della sorveglianza sulle pigioni furono primamente tracciate nelle deliberazioni della Commissione federale del controllo dei prezzi. In quelle discussioni, i rappresentanti degli interessi contrapposti convennero, fin dal principio, che la limitazione del diritto di disdetta era complemento indispensabile all'efficacia della sorveglianza. Per ciò, nel campo d'applicazione di questa, l'introduzione della tutela dalla di¬ sdetta non era lasciata all'apprezzamento dei Governi cantonali, ma fu con-ferita al Consiglio federale la competenza a disciplinare la materia con di¬ sposizioni applicabili direttamente. In vece, nel campo d'applicazione del controllo, la procedura tradizionale per l'emanazione di norme giuridiche sulla limitazione del diritto di disdetta fu in un primo tempo mantenuta.

Questa volta, per contro, prevediamo un ordinamento uniforme dell'istituto in virtù di norme giuridiche da emanarsi dal Consiglio federale e diretta¬ mente applicabili (art. 14). Nei Comuni ancora sottoposti al controllo delle pigioni la limitazione del diritto di disdetta delle abitazioni vige senz'interruziione
dal 1941. L'abolizione non è pensabile, tanto più che il , controllo è mantenuto soltanto temporaneamente e dovrà, al massimo entro il 1° gen¬ naio 1967, cedere il luogo alla sorveglianza. Sarebbe dunque assurda una nuova competenza dei Governi cantonali a restringere a determinati Comuni la validità della protezione contro la disdetta.

< L'Unione sindacale svizzera ha proposto d'introdurrà una protezione dalle disdette ingiustificate anche per i conduttori degli immobili non sotto¬ posti a una disciplina delle pigioni, ossia di quelli costruiti,a contare dal 1947.

Trattasi d'un problema di principio che non solo eccede dall'ambito d'una le¬ gislazione temporanea, destinata ad abollire quanto ancora.sussiste del diritto d'emergenza proprio dell'economia di guerra, ma tocca una questione fon¬ damentale del nostro diritto privato, la quale richiede un riesame approfon¬ dito nel campo dell'intero ordinamento giuridico civile. Per ciò, il Diparti-

700 mento federale di giustizia e polizia è stato incaricato di chiarire le questioni di natura costituzionale o altra, che si pongono in questa ipartè, e di riferire cosi per tempo, che, ove sembri conveniente rendere duratura, in questa o in altra forma, la protezione da disdetta ingiustificata, ossia trasmutarla in di¬ ritto ordinario, sia possibile presentare nei prossimi anni alle Camere fede¬ rali le proposte corrispondenti.

IV. Osservazioni ai capi da V a VII del disegno Art. 15-21. Per l'obbligo della notificazione e del segreto, i riscontri, ' i rimedi giuridici, le tasse e le infrazioni, Î1 disegno ripete le disposizioni del di¬ ritto in vigore, le quali hanno .fatto buona prova.

, ·" Art/22, cpv. 1. Il testo corrisponde a quello dell'articolo 24, cpv. 1, del decreto federale 21 dicembre 1960. Il Consiglio di Stato ginevrino propone di modificare la norma in maniera che sia possibile una distinzione tra' i casi in cui il giudice debba oppure possa ordinare lo sborso del profitto pecunia¬ rio illecito. Non siamo potuti risolverci a un simile procedimento, non. es¬ sendo dato di circostanziare lo sborso obbligatorio in maniera d'ottenere un equo risultato in ogni caso. Dobbiamo dunque, come finora, lasciare il prov¬ vedimento all'apprezzamento del giudice.

Profitto pecuniario illecito secondo questa disposizione è parimente la parte di pigione pagata per un aumento applicato in violazione delle prescri¬ zioni sul modulo e sull'obbligo della notificazione (art. 10, cpv. 3).

Art. 23, cpv. 1. Il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra desidera che le infrazioni possano essere giudicate da un'autorità amministrativa. Questo è già possibile in virtù del diritto in vigore. L'articolo 345, numero 1, capo¬ verso 2, del Codice penale svizzero prevede, in fatti, che: « Il giudizio sulle contravvenzioni può essere deferito a un'autorità amministrativa ». « Si re¬ putano contravvenzioni i reati cui di presente codice commina l'arresto o la multa o soltanto la multa » (art. 101 CP).

Art. 26. Rimanendo precaria la condiziione del mercato delle abitazioni taluni Comuni non potranno in un prossimo futuro prescindere dal decreto federale del 20 marzo 1953 concernente la proroga del termine dei traslochi.

La validità delle stesse deve quindi.essere prolungata ancora una volta.'

V. Costituzionalità
La competenza della Confederazione di stabilire norme giuridiche nel presènte campo non può essere recata in dubbio. Trattasi d'una materia spe¬ ciale per la quale è stato predisposto un suo proprio fondamento costituzio¬ nale. La delegazione di competenze legislative al Consiglio federale corri¬ sponde alla natura delle cose, non essendo punto possibile in pratica allentare progressivamente la disciplina delle pigioni mediante atti emananti dal Parla-

701 mento. Costringe a un largo impiego della delegazione legislativa anche la strettezza del tempo (un anno) concesso dal Costituente per preparare le di¬ sposizioni d'esecuzione, trattandosi d'una materia complicata.

VI. Postulati Dopo il nostro messaggio del 20 marzo 1964 concernente ili manteni¬ mento d'i provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi non è più stato depositato alcun postulato nel campo dell'ordinamento delle pigioni.

Il postulato del Consiglio nazionale n. 8534 del 21 marzo 1963 (postu¬ lato Debétaz) concerne parecchie questioni. Per quanto concerne il manteni¬ mento della disciplina delle pigioni dopo il 1964, esso fu espedito con l'accet¬ tazione dell'aggiunta costituzionale dell 9 ottobre 1964. Circa la reintrodu¬ zione di questa disciplina per le costruzioni nuove, avete voi stessi risolto in maniera contraria con la medesima accettazione..

Il postulato Debétaz desidera che sia anche tenuto maggiormente conto delle spese giustificate dei proprietari. Questo desiderio è soddisfatto, entro un certo limite, con la modificazione prevista nell'articolo 7 (cfr. le spiega¬ zioni sotto II 1). Nell'elaborare l'ordinanza d'esecuzione si esaminerà se con¬ venga tenere più largamente conto degli oneri dei locatori. Tuttavia, data la breve durata del controllo delle pigioni, non si tratterà punto d'introdurre modificazioni sostanziali.

Il postulato Debétaz domanda in fine che « le prescrizioni concer¬ nenti la limitazione del diritto di disdetta siano armonizzate nell'ambito della protezióne dei conduttori ». Si osserva in questa parte che nel frattempo tale unificazione è stata a un di presso attuata. Secondo il decreto federale del 29 dicembre 1964 concernente lè pigioni e la limitazione del diritto di di: sdetta (art. 2, cpv. 1), le prescrizioni materiali sulla limitazione del diritto di disdetta nel campo d'applicazione de! controllo delle pigioni sono ora appli¬ cabili anche agli enti locati sottoposti alla sorveglianza sulle pigioni. Altre differenze sono state rimosse dal decreto del Consiglio federale del 19 feb¬ braio 1965 concernente la limitazione del diritto di disdetta. Secondo questo ultimo e contrariamente al diritto anteriore, tale limitazione vige nei Comuni ,, soggetti al controllo anche per gli appartamenti e singole stanze costruite nell'intervallo dal 21
ottobre 1941 al 31 dicembre 1946 e per quelli'degli im¬ mobili appartenenti alla Confederazione, ai Cantoni, Distretti o Comuni.

L'unica differenza che ancora sussiste circa il termine d'opposizione sarà tolta nelle disposizioni d'esecuzione dell'articolo 14 del disegno.

Il postulato del Consiglio nazionale n. 8620 del 6 giugno 1963 (postulato Sauser) propone che le disposizioni dell'ordinanza d'esecuzione concernenti il controllo delle pigioni siano modificate così che i proprietari di casa siano invogliati a permettere la sublocazione di stanze. Questo desiderio è determi¬ nato dalla nota circostanza che in talune grandi città, specialmente in quella

702 di Zurigo, l'offerta di stanze è notevolmente inferiore alla domanda. È quin¬ di comprensibile che vi sia qua e là chi si dia pensiero d'aiutare le persone obbligate ad abitare in stanze mobiliate. A questo riguardo si presume so¬ vente che ili maggior freno a un aumento degl'offerta di camere mobiliate sia posto dai proprietari di case. Ma la cosa è inverosimile. È in fatti leoito sup¬ porre, che la maggior parte dei conduttori seriamente disposti a subire gli in¬ convenienti d'una sublocazione, si siano assicurati da un pezzo l'assenso dei locatori. Il Consiglio comunale di Zurigo ha verosimilmente ben compreso questa circostanza, allorché nel 1961, rispondendo a un'interpellanza, affer¬ mava: La necessità d'affittare camere è diminuita per effetto del miglioramento ge¬ nerale del reddito e dello sviluppo delle istituzioni sociali, come l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e l'assicurazione per l'invalidità.

Ma il problema d'agevolare la sublocazione di camere mobiliate in virtù del diritto in materia di controllo delle pigioni ha anche un altro aspetto, il quale si fa palese quando si pensa, non allo sviluppo delle locazioni princi¬ pali in corso, ma a quello delle future. Da quest'aspetto, l'attuazione della proposta avrebbe conseguenze molto indesiderabili, poiché renderebbe an¬ cora ,più difficile la condizione delle famiglie con figli. In vero, quando il lo¬ catore ha la possibilità di dare un appartamento per una pigione minore a una famiglia con figli e per una pigione maggiore, con diritto di subaffittarlo ' parzialmente, a una persona sola o a coniugi senza figli, nella maggior parte dei casi la famiglia con figli avrebbe la peggio. Né si può dire che un ente parzialmeqte sublocato soggiacia a una maggiore usura di uno adoperato da una famiglia con figli, poiché ordinariamente il sublocatore si sofferma nella stanza solo di notte e logora quindi l'appartamento meno di una tale fami¬ glia. La nostra opinionè in questo punto corrisponde a quella del direttore della giustizia del Cantone di Zurigo, che nel marzo 1963, rispondendo in Gran Consiglio a un'interpellazione in questa materia, affermava: Le autorità competenti temono a ragione ... che non abbia a occorrere d'au- ' torizzare anche aumenti di pigione per appartamenti appigionati a famiglie nume¬ rose. Senza un tale
innovamento ci sarebbe pericolo che una grande quantità di vecchie abitazioni con pigioni favorevoli vada perduta per le famiglie con prole numerosa, qualora con la sublocazione possa essere ottenuta una pigione più ele¬ vata senza notevole differenza quanto all'usura.

· Nel caso d'abitazione soggetta alla sorveglianza sulle 'pigioni le parti contrattuali sono per principio libere di pattuire una maggiore pigione a compenso della rinuncia da parte dol locatore al divieto di sublocazione. In¬ trodótta che sia, non più tardi del 1° gennaio 1967, la sorveglianza sulle pi¬ gioni nelle cinque grandi città e nei Comuni dei loro agglomerati, si potrà vedere se l'ammissibilità di simile compensazione possa condurre a un au¬ mento notevole dell'offerta di camere mobiliate. Per il tempo in cui durerà ancora il controllo è preferibile non esporsi alle difficoltà che verosimil¬ mente determinerebbero una modificazione del diritto vigente in conformità del postulato Sauser.

-703 Con il postulato del Consiglio nazionalle n. 8590 del 19 giugno 1963 (po¬ stulato Borei) si propone di migliorare la protezione dei conduttori mediante disposizioni che prevedono la validità d'una disdetta data con lettera racco¬ mandata, nella quale sia menzionato il diritto d'opposizione del conduttore.

Si esaminerà, nell'élaborare le disposizioni d'esecuzione, se questo innova¬ mento sia opportuno.

Accadeva sempre più frequentemente da qualche anno che impresari acquistassero case d'abitazione per collocarvi i loro lavoratori stranieri, in luogo dei precedenti conduttori. Questo .fatto ha dato motivo al postulato n. 9140 del consigliere nazionale Wyss del 10 dicembre 1964 secondo il quale dovrebbero essere stabilite le prescrizioni necessarie a proteggere i conduttori, compresi quelli delle nuove costruzioni. Per quanto il postulato concerne le vecchie costruzioni, è stato provveduto con il decretò del Consi¬ glio federale del 19 febbraio 1965 concernente la limitazione del diritto di disdetta. Quanto alPintroduzione d'una protezione dei conduttori delle co' struzioni nuove, rinviamo a quanto abbiamo considerato più innanzi (III, ul¬ timo capoverso).

·Il postulato del Consiglio degli Stati n. 8607 del 3 ottobre 1963 (postu¬ lato Müller di Basilea Città) è inteso a mantenere dopo il 1965 la protezione della disdetta nei casi di comproprietà e di proprietà per piani. A questa istanza sarà corrisposto nell'ordinanza d'esecuzione in quanto che le sue pre¬ scrizioni, come già nel diritto vigente, saranno applicabili a tali forme di · proprietà come per gli enti locati della proprietà individuale.

* * *

'

Per questi motivi vi proponiamo d'approvare il disegno di decreto con¬ cernente le pigioni di immobili, qui allegato.

Vi proponiamo anche di cancellare il postulato del Consiglio nazionale n. 8620 del 6 giugno 1963 (postulato Sauser).

Vogliate gradire; onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. · Berna, 8 marzo 1965.

. .

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tschudi Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale per un decreto federale concernente le pigioni di immobili (dell`8 marzo 1965)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1965

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

9191

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

01.04.1965

Date Data Seite

693-703

Page Pagina Ref. No

10 155 180

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