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Berna, 17 giugno 1965

Anno XLVIII

Volume I

N° 24 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9248 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per un disegno di legge federale che modifica quella concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini (Del 31 maggio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo di sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di legge federale che modifica quella concernente gli assegni familiari ai lavo¬ ratori agricoli è ai piccoli contadini.

I. Domande di revisione In parecchi interventi parlamentari è stata domandata in questi ultimi tempi una revisione della legge federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini (chiamata appresso «legge fede¬ rale». Il 18 dicembre 1963, il consigliere nazionale Fuchs presentava una mozione la quale invitava il Consiglio federale a riesaminare la legge fede-, rale e a proporre alle Camere federali una modificazione recante dei miglio¬ ramenti sostanziali. Una mozione analoga era presentata, il 19 dicembre 1963, dal deputato al Consiglio degli Stati Guntern. Le due mozioni furono approvate in forma di postulato dal Consiglio nazionale, rispettivamente , dal Consiglio degli Stati, il 7 ottobre e il 30 settembre 1964. Nella mozione Barras del 3 marzo 1964, il Consiglio federale era invitato a. esaminare co¬ me dovesse essere modificato l'articolo 5 della legge federale, per adattare i Foglio Federale, 1965

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1054 limiti di reddito, stabiliti secondo le condizioni del marzo 1962, a quelli del¬ l'indice presente del costo della vita. Il Consiglio nazionale accoglieva questa mozione, come postulato, il 7 ottobre 1964. In un'interrogazione Diethelm del 2 marzo 1965 si rilevava che, con l'aumento dei sussidi ai tenutari di be¬ stiame bovino, il reddito determinante per la determinazione del limite di .

reddito dei contadini di montagna sarebbe aumentato e quindi centinaia di famiglie di quella regione dovrebbero, nel 1966, rinunciare a ricevere gli as¬ segni per i figli, se entro il 1° gennaio 1966 non sia aumentato il limite di reddito dante diritto a tali assegni.

La Lega svizzera dei contadini e il Gruppo svizzero dei contadini di montagna, in un'istanza del 15 dicembre 1964, chiedevano un aumento del limite di reddito da 5500 a 8000 franchi e il supplemento per figlio da 700 a 800 franchi, affinchè fosse in grado di fruirne anche una famiglia che, con 1 o 2 figli, abbia un reddito presso a poco pari al salario di base d'un funzio¬ nario federale della 25.a classe. Le due associazioni chiedevano, in oltre, che gli assegni per figli ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini siano aumen¬ tati di 10 franchi e portati a 25 franchi nelle regioni del piano e a 30 franchi in quelle di montagna. In fine, giudicavano raccomandabile un aumento da 60 a 80 franchi, il mese, dell'assegno per l'economia domestica del lavoratore agricolo. , Con circolare del 16 .marzo 1965, il Dipartimento federale dell'interno ha invitato i Cantoni e le associazioni economiche centrali a indicare il pa¬ rere circa una revisione della legge federale allo scopo d'aumentare il limite di reddito dei piccoli contadini e l'assegno per figli ai lavoratori agricoli e piccoli contadini. Esamineremo le loro risposte nel trattare i singoli punti della revisione domandata.

II. Aumento dei limiti di reddito per i piccoli contadini In origine, avevano diritto agli assegni per figli i piccoli contadini di montagna, il cui reddito netto non superasse 3500 franchi l'anno, aumentato di 350 franchi per ogni figlio minore di 15 anni. A contare dal 1° gennaio 1958, il limite di base fu portato a 4000 franchi e il supplemento per figlio a 500 franchi. Introdotti, il 1° luglio 1962, gli assegni per figli ai piccoli conta¬ dini delle regioni del piano,
fu anche aumentato a 5500 franchi l'ammontare di base del limite di reddito e a 700 franchi il supplemento per figlio. Al pre¬ sente, tale limite è applicabile ai piccoli contadini sia di montagna sia del piano.

Il 31 marzo 1965 erano in regione di montagna circa 17 000 piccoli con¬ tadini con circa 52 000 figli danti diritto all'assegno. È verosimile che il nu¬ mero di quelli esercitanti l'agricoltura per professione principale, i quali non lo ricevevano, sia stato irrilevante. Non così, in vece, per i piccoli contadini del piano. Alla medesima data, erano in questa regione circa 13 000 che ri-

1055 cevevano l'assegno per circa 42 000 figli (cfr. tabella 5, allegata). La media elevata del numero dei figli (3,3) dimostra che sopra tutto i piccoli con¬ tadini con uno o due figli non lo ricevono. Per poterlo concedere in mag¬ giore misura anche a questa cerchia, occorre elevare l'ammontare di base del limite di reddito.

Come è stato rilevato nell'interrogazione Diethelm, l'aumento di questo limite urge principalmente per l'assegnazione di contributi alle spese dei te¬ nutari di bestiame bovino in regione di montagna. Questi contributi sono stati notevolmente aumentati a contare dal 1° gennaio 1965 e importano ora per capo di bestiame grosso 50 franchi nella I zona 100 franchi nella II zona 150 franchi nella III zona ^ Essi sono pagati annualmente per le prime dieci unità di bestiame gros¬ so, a condizioni che l'azienda abbia almeno un'unità di bestiame bovino grosso.

Poiché nella determinazione del reddito netto dev'essere tenuto conto di questi contributi alle spese, numerosi contadini di montagna, che li rice¬ vono, superano il limite di reddito e perdono il diritto all'assegno per figli, il che non potrebbe essere compreso e dovrebbe provocare malcontento. Se si vuole evitare che dei contadini di montagna siano privati dell'assegno a cagione dei contributi alle spese, si deve aumentare il limite di reddito con effetto a contare dal 1° gennaio 1966.

Il limite di reddito valevole al presente è troppo basso anche in con¬ fronto a quello applicabile nell'ambito del risanamento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna. Per queste misure, il decreto del Con¬ siglio federale del 25 agosto 1964 aumentava l'ammontare di base del limite di reddito da 6000 a 9000 franchi e il supplemento per figlio da 600 a 750 franchi. Anche in considerazione di ciò, dev'essere aumentato il limite pre¬ visto nella legge federale.

Nella circolare suddetta del 16 marzo 1965 ai Governi cantonali e alle associazioni economiche centrali è stato proposto d'aumentare il limite di base da 5500 a 7000 franchi e di mantenere nel presente ammontare di 700 franchi il supplemento per figlio. Questa proposta è approvata dai Cantoni di Zurigo, Berna, Zugo, Soletta, Basilea.Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, San Gallo, Turgovia, Ticino e Ginevra, dal Direttorio dell'Unione svizzera di
commercio e d'industria, dell'Unione centrale delle associazioni padronali svizzere e da tutte le associazioni dei lavoratori.

I Cantoni di Uri, Untervaldo Soprasselva,' Untervaldo Sottoselva, Ap¬ penzello Interno, Grigioni, Vaud e Neuchàtel, la Lega svizzera dei contadini e il Gruppo svizzero dei contadini di montagna propongono di stabilire il limite di reddito a 8000 franchi, Friburgo a 7000 e Svitto a 9000. Glarona e

1056 Vallese raccomandano un aumento generale di questo limite ; Svitto, Untervaldo Soprasselva e Appenzello Interno vorrebbero che esso sia aumentato solamente per i piccoli contadini di montagna.

I Cantoni di Vaud e Neuchâtel, la Lega svizzera dei contadini e il Grup¬ po svizzero dei contadini di montagna propongono altresì d'accrescere a 800 franchi il supplemento per figlio ; Basilea Campagna' propone in vece di aumentarlo a 900 franchi, qualora il limite di base sia portato a 7000 fran¬ chi. La Federazione delle società svizzere d'impiegati è espressamente com traria a un aumento del supplemento per figlio e l'Unione centrale delle as¬ sociazioni padronali svizzere è per un aumento del limite di base a 7000 fran¬ chi, a condizione che il supplemento per figlio sia mantenuto nell'ammon¬ tare presente.

Devesi escludere un'abolizione generale del limite di reddito, altrimenti verrebbero a ricevere l'assegno per figli, il quale è attinto ai fondi pubblici, anche persone che non ne avrebbero bisogno. Nemmeno è sostenibile la pro¬ posta d'abolirlo parzialmente, ossia rispetto ai contadini di montagna, abo¬ lizione desiderata massimamente per evitare complicazioni amministrative.

In vero, nelle comunità di montagna non si comprenderebbe che certi agri¬ coltori in ottime condizioni economiche ricevano l'assegno, non in vece gli artigiani e piccoli commercianti con reddito modesto. Del resto, le condizioni di reddito dovrebbero essere esaminate anche se il limite fosse abolito. De¬ vesi, in fatti, esaminare per ogni caso se il piccolo contadino dedica la sua attività principale all'agricoltura. Ora, l'attività agricola è considerata prin¬ cipale solamente qualora sia la fonte essenziale del reddito.

La proposta d'aumentare a 8000 franchi il iimite di reddito fondasi só¬ pra tutto sulla considerazione che un aumento di soli 1500 franchi, come ri¬ sulterebbe se fosse stabilito in 7000 franchi, non terrebbe conto abbastanza del miglioramento del reddito agricolo. In particolare, si fa riferimento al¬ l'aumento del reddito risultante da una rilevazione fiscale più rigorosa, dal rincaro, dall'assegnazione di contributi alle spese dei tenutari di bestiame bo¬ vino della regione di montagna, i quali ascendono, nella III zona, a 1500 franchi per le prime 10 unità di bestiame grosso. Se noti che, nel determi¬
nare la somma di cui dev'essere aumentato il limite di reddito, non si può innanzitutto argomentare dai contributi pagati nella III zona, poiché, tenuto conto degli stessi, il reddito di quei contadini non supererà generalmente 7000 franchi. Occorre piuttosto considerare i contributi pagati nella I e nella II zona, che al massimo ascendono a 500 e a 1000 franchi l'anno, il che lascia uno spazio sufficiente per tenere conto dell'aumento dei reddito agricolo risultante, dalla rilevazione fiscale più rigorosa e dal rincaro. Un aumento del limite a 7000 franchi terrebbe dunque sufficientemente conto del miglioramento del reddito agricolo intervenuto dopo l'ultima revisione della legge federale. È in oltre necessaria una certa cautela nell'aumentare il limite di reddito, poiché gli assegni per i figli ai piccoli contadini sono fi¬ nanziati con i fondi pùbblici, né sono pagati a persone di condizione indi-

1057 pendente d'altri rami economici, laddove i lavoratori, gli artigiani e i piccoli commercianti fruiscono parimente delle misure prese per migliorare le con¬ dizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. Proponiamo per tanto d'au¬ mentare il limite di base da 5500 a 7000 franchi e di mantenere a 700 franchi il supplemento per figlio.

, III. Aumento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini 1. Assegno per l'economia domestica ai lavoratori agricoli Gli assegni familiari ai lavoratori agricoli consistono in assegni per i figli e in un assegno per l'economia domestica. Da prima, quest'ultimo era di 14 franchi il mese, poi fu aumentato a 30 franchi il 1° aprile 1946, a 40 fran¬ chi il 1° gennaio 1958 e a 60 franchi il 1° luglio 1962.

Quasi tutti i Cantoni che hanno dato il parere sulla questione dell'au¬ mento dell'assegnò per l'economia domestica, giudicano che questo debba es¬ sere mantenuto nell'ammontare presente. Untervaldo Sottoselva raccomanda d'aumentarlo a 70 franchi il mese ; i Grigioni, la Lega svizzera dei contadini, il Gruppo, svizzero dei contadini di montagna e l'Associazione svizzera degli impiegati agricoli propongono d'aumentarlo da 60 a 80 franchi il mese ; la Federazione delle società svizzere d'impiegati è espressamente contraria a un nuovo aumento.

Dato che l'aliquota dell'assegno per l'economia domestica è relativa¬ mente già elevata, vorremmo rinunciare ad aumentarla, tanto più che un aumento implicherebbe una spesa notevole e potrebbe turbare il giusto rap¬ porto tra mercede di base e assegni sociali.

2. Assegni per i figli ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini In origine gli assegni per i figli erano accordati solamente ai piccoli contadini di montagna, non in vece a quelli del piano. L'assegno per i figli ai contadini di montagna è sempre stato uguale a quello accordato ai lavorar tori agricoli e ascendeva in origine a 7 franchi il mese per figlio minore di 15 anni. Successivamente fu aumentato a franchi , 7.50 il 1° aprile 1946, 8.50 il 1° gennaio 1948; 9.--il 1° gennaio 1953, 15.-- il 1° gennaio 1958.

Il 1° luglio 1962 furono istituiti gli assegni per i figli ai piccoli contadini del piano e, nello stesso tempo, l'aliquota degli assegni per i figli ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini di montagna fu elevata a 20 franchi il mese,

1058 laddove quella di 15 franchi rimase per i lavoratori agricoli e piccoli con¬ tadini del piano.

Dopo quel momento, numerosi Cantoni hanno notevolmente migliorato il loro ordinamento sugli assegni familiari ai lavoratori non agricoli. Ora, le aliquote degli assegni concessi a questi lavoratori dalle casse di compensa¬ zione cantonali importano per figlio e per mese (cfr. tavola 1, allegata): Franchi < / 15 Appenzello Interno, Berna, Grigioni, Untervaldo Sottoselva, Untervaldo Soprasselva, Sciaffusa, Svitto (20 franchi per il quarto figlio e i successivi), San Gallo, Uri (8) 20 Argovia, Glarona, Lucerna* Ticino, Turgovia, Zurigo (6) 25 Basilea Campagna, Basilea Città, Soletta, Vaud, Zugo (10 franchi per il primo figlio) (5) ' 30 Friburgo, Neuchâtel, Vallese .

35 Ginevra.

Le aliquote degli assegni per i figli stabilite dai Cantoni per i lavoratori non agricoli sono dunque maggiori di quelle delle prestazioni pagate al pre¬ sente nell'agricoltura.

Un adeguamento dell'aliquota degli assegni per figli in favore dei lavo¬ ratori agricoli e i piccoli contadini à quella stabilita nelle leggi cantonali su¬ gli assegni per i figli ai lavoratori è indispensabile. Nel caso contrario, gli as¬ segni familiari agricoli non conseguirebbero più il loro scopo, che è quello di armonizzare le condizioni di reddito dei lavoratori agricoli con quelli d'ap¬ partenenti ad altri gruppi professionali.

Il Dipartimento federale dell'interno, nella circolare del 16 marzo 1965 ai Governi cantonali e alle associazioni economiche centrali, proponeva di aumentare da 15 a 20 franchi gli assegni per figli ai lavoratori agricoli e pic¬ coli contadini del piano e da 20 a 25 a quelli di montagna. Questa proposta è approvata dalla maggior parte dei Cantoni, dalle associazioni dei lavoratori, dall'Unione centrale delle associazioni padronali e dal Direttorio dell'Unio¬ ne svizzera di commercio e d'industria, quest'ultimo tuttavia a condizione «che, neU'esaminare il diritto al salario paritetico, sia mantenuta la distin¬ zione tra regione di montagna e zona del piano». I Cantoni di Berna, Zugo e Vaud, l'Unione svizzera dei contadini, il Gruppo svizzero dei contadini di montagna, l'Associazione svizzera degli impiegati agricoli e la Federazione cristiana dei lavoratori agricoli della Svizzera propongono un aumento di 10 franchi e,
la Federazione svizzera dèi sindacati cristiani, di 15 franchi. Qual¬ che Cantone, come Uri, Appenzello Esterno e Ginevra, e il Gruppo svizzero dei contadini di montagna sostengono che dev'essere mantenuta la diversitàd'aliquota degli assegni per le regioni di montagna e per quelle del piàno, laddove Svitto e Soletta sarebbero per un'aliquota uniforme.

1059 Come la maggior parte dei Cantoni e delle associazioni economiche cen¬ trali stimiamo necessario e sufficiente aumentare da 15 a 20 franchi l'ali¬ quota degli assegni per figli in regioni del piano e da 20 a 25 franchi in regioni di montagna. Paragonando queste aliquote con quelle delle leggi can¬ tonali sugli assegni familiari ai lavoratori non agricoli, si riscontra che gli ammontari che proponiamo sono medi e sembrano adeguati. Vorremmo del pari mantenere la differenza tra l'aliquota per il piano e quella per la mon¬ tagna, sembrando giustificata rispetto alle difficili condizioni di vita dei con¬ tadini di montagna.

IV. Conseguenze finanziarie Per sopperire parzialmente alle spese per gli assegni familiari ai lavora¬ tori agricoli, tutti i datori di lavoro agricoli pagano, secondo il diritto in vi¬ gore, un contributo dell'I,3 per cento delle mercedi pagate nell'azienda, il quale è riscosso insieme con i contributi all'AVS. La parte delle spese non coperta dai contributi dei datori di lavoro, è sostenuta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. Le spese per gli assegni per i figli sono interamente.sostenute dai poteri pubblici, ossia per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I contributi dei Cantoni finan¬ ziariamente deboli sono diminuiti con l'impiego del deposito del 4 per cento, con il quale è alimentata la riserva per gli assegni familiari ai lavoratori agri¬ coli e ai piccoli contadini. Questa riserva di 32,3 milioni di franchi è stata costituita mediante il prelevamento d'un terzo del fondo per la protezione della famiglia (90 milioni), prelevato dalle entrate dei fondi centrali di com: pensazione (cfr. art. 20 della legge federale).

Nel 1964 sono stati erogati in assegni familiari ai lavoratori agricoli 9 milioni di franchi e ai piccoli contadini 21 milioni di franchi. Con il pro¬ posto aumento del limite di reddito e dell'assegno per i figli si avranno le maggiori spese seguenti.

a. Aumento del limite di reddito. Il numero dei contadini di montagna che riceveranno gli assegni per i figli in virtù dell'aumento del limite di red¬ dito sarà piccolo, poiché la maggior parte di quei piccoli contadini già li ricevono. L'aumento degli assegnatari dovrebbe essere largamente compen¬ sato dalla diminuzione delle piccole aziende. Per quanto
concerne i piccoli contadini del piano, la cosa è diversa, Il numero dei loro figli danti diritto all'assegno, che nel marzo 1965 era all'incirca di 42 000, dovrebbe salire, con l'aumento del limite di reddito, dal 30 al 40 per cento. Di conseguenza, valu¬ tando in 14 000 l'aumento del numero dei figli danti diritto all'assegno, la maggior spesa annuale risulterebbe di 3 a 4 milioni di franchi.

b. Aumento degli assegni per figli. Il numero dei figli danti diritto al¬ l'assegno dev'essere valutato in circa 94 000 per i piccoli contadini e circa 21 000 per i lavoratori agricoli (cfr. tabelle 4 e 5, allegate). La maggiore spe-

1060 sa annua determinata dall'aumento di 5 franchi dell'assegno per figlio sa¬ rebbe di circa 6,9 milioni di franchi (5,6 milioni per i piccoli contadini e 1,3 mlioni per i lavoratori agricoli).

c. Maggiore spesa totale L'aumento del limite di reddito e degli assegni per figli cagionerà com¬ plessivamente una maggiore spesa di 10 a 11 milioni l'anno. Per due terzi, essa è a carico della Confederazione e, per un terzo, dei Cantoni. A questo riguardo, abbiamo esaminato se non sia possibile alleggerire i poteri pub¬ blici, esigendo dagli agricoltori un contributo maggiore. Ma la condizione generale del ceto rurale non consente punto un tale ripiego.

Finanziamento degli assegni familiari agricoli (secondo il nuovo ordinamento) Ammontare in milioni di franchi Spesa annua

Assegni familiari ai

Lavoratori ... .

Piccoli contadini Totale

Copertura finanziaria mediante Contributi Contributi dei poteri pubblici dei datori di Confede- · Cantoni Totale lavoro razione

10,3 30,6

2,6

5,1 20,4

2,6 10,2

40,9

2,6

25,5

12,8 1

7,7 30,6 38,3

1 Di cui 1,3 milioni coperti in virtù del versaménto nella riserva (4% di 32,3 milioni).

V. Osservazioni sul testo di legge 1. Il disegno di legge si fonda sugli articoli 31 è/s, capoverso 3, lettera b, 32, 34 quinquies e 64 bis della Costituzione federale, come già la legge federale del 20 giugno 1952 concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini.

2. L'aumento del limite di reddito e degli assegni per figli richiede una modificazione dell'articolo 2, capoverso 3 (aliquota dell'assegno per figli ai lavoratori), dell'articolo 5, capoverso 1 (limite di reddito per i piccoli conta¬ dini) e dell'articolo 7 (aliquota degli assegni per figli ai piccoli contadini).

3. Per la determinazione della regione di montagna sono determinanti i limiti normali previsti nel catasto federale della produzione agricola. Le aziende separate, cioè quelle situate in parte in regioni di pianura, e in parte

1061 in regioni di montagna, sono classificate in regioni di montagna dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, se la parte economicamente più rilevante dell'azienda si trova in tale regione. Secondo l'articolo 6, capoverso 4, della legge federale, le decisioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernenti la classificazione delle aziende separatè possono essere impu¬ gnate davanti alla Commissione di ricorso per la delimitazione delle regioni montane, istituita con decreto del Consiglio federale del 30 settembre 1949, non pubblicato. Con l'ordinanza del 23 giugno 1961 concernente il catasto della produzione agricola e la determinazione della regione di montagna, quel decreto è stato abrogato ed è stata istituita una commissione di periti per l'esame delle questioni generali o particolari concernenti la determina¬ zione della regione di montagna, la quale ha assunto i compiti che prima spettavano alla commissione summenzionata. Nell'articolo 6, capoverso 4, della legge federale, si dovrà dunque dichiarare che la detta commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio federale.

Per queste considerazioni, ci onoriamo di proporvi d'approvare il dise¬ gno di legge, qui allegato.

Vi proponiamo altresì di togliere dall'elenco i postulati del Consiglio nazionale n. 8917 e 8952 del 7 ottobre 1964 (mozioni Fuchs e Barras) e il postulato del Consiglio degli Stati n. 8919 del 30 settembre 1964 (mozione Guntern), essendo divenuti senza oggetto in virtù del presente disegno di re¬ visione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 31 maggio 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tschudi Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale per un disegno di legge federale che modifica quella concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini (Del 31 maggio 1965)

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