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Foglio Federale Berna, 29 luglio 1965

Anno XLVIII

Volume II

N° 30 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

S.A., 6500 Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale 65-690.

9237 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la concessione di un'indennità di rincaro al personale federale per gli anni dal 1965 al 1968 (Del 16 luglio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, La facoltà d'assegnare, per gli anni dal 1965 al 1968, adeguate indennità di rincaro ai funzionari della Confederazione e ai beneficiari di pensioni delle due casse d'assicurazione del personale spetta all'Assemblea federale, giusta il numero III della legge federale del 13 marzo 19641 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali. Ci pregiamo quindi di sotto¬ porvi, a tale riguardo, il presente messaggio corredato della nostra proposta.

I. In generale La politica dei salari seguita da alcuni anni riguardo al personale fede¬ rale distingue le cosiddette rivalutazioni del salario reale dai provvedimenti per fronteggiare il rincaro. Il legislatore accordò aumenti del salario reale negli anni 1956, 1959, 1962 e 1964; lo scopo perseguito consisteva nel ria¬ dattamento dello stipendio allo sviluppo generale dei salari come anche nella 1

RU 1964, 583 (A III J 1).

Foglio Federale, 1965, Voi. Il

37

578 agevolazione del reclutamento di personale e, conseguentemente, nella limi¬ tazione del numero dei funzionari uscenti. Prescindendo dalle considerazioni surriferite, le Camere federali o, all'occorrenza, il Consiglio federale stabili¬ rono annualmente il riadattamento degli stipendi all'evoluzione del costo della vita, fondandosi sui dati rilevati dall'indice del costo della vita e dai prezzi al consumo.

Gli stipendi stabiliti nella suddetta legge del 13 marzo e corri¬ sposti al personale federale a contare dall'inizio del 1964 corrispondono ad un livello di 202,7 punti dell'indice. Fondandosi sul numero II, capoverso 2, di questa legge, il Consiglio federale fissò, per il 1964, l'assegnazióne di un'indennità di rincaro unica del 2,5 per cento ; in tal modo, il personale fédérale ottenne un compenso integrale del rincaro allora manifestatosi.

A contare dal 1° gennaio 1965, i funzionari federali non fruiscono tuttavia d'alcuna nuova indennità, beneficiando unicamente di quella adeguata a 202,7 punti dell'indice.

Il livello dei prezzi al consumo, per l'anno in corso, ha avuto il seguente sviluppo: Mese l'unti gennaio · · 210,0 febbraio . . . . . . . 210,7 marzo . . . . . . . . 210,8 aprile ., .

211,5 maggio . . . . . . . . 213,8 giugno . . . . . . . . .214,6 L'esperienza pluriennale ci insegna che l'indice del mese di giugno corri¬ sponde, sino a concorrenza dello 0,5 per cento, alla media annuale. Tale media per il 1965 può essere quindi valutata tra i 214 e i 215 punti. Questo livello eccede di circa il 5% 6 per cento di 202,7 punti su cui. si fonda la rimunerazione del personale.

Prima però, di motivare la fondatezza dell'allegato disegno di decreto, ci sia concesso di esporre in compendio la prassi seguita da altri datori di lavoro per compensare il rincaro. Per quanto concerne l'industria privata, ci fondiamo sui contratti collettivi di lavoro, vincolati dalla clausola dell'in¬ dice dei costi (tavola 1). I 500 000 lavoratori contrattuali sono rimunerati sulla base d'ordinamenti intesi ad adeguare automaticamente i salari ai costi della vita ; infatti, appena l'indice dei costi eccede un determinato limite, i salari aumentano conseguentemente oppure le parti avviano trattative. Nel 1964 i salari giusta le convenzioni collettive di lavoro corrispondevano a un indice di 207. punti ;
tuttavia durante l'anno in una serie di convenzioni si è tenuto conto d'un indice di 210 punti e oltre.

Le compensazioni del rincaro stabilite in certe branche a un livello rela¬ tivamente basso consentiranno un maggiore aumento non appena il costo

579 della vita avrà raggiunto il limite convenuto. Nei Cantoni e nei Comuni la compensazione del rincaro avviene mediante la scala mobile dei salari. Come lo indica la tavola 2, la compensazione del rincaro sinora concessa si situa sui 210 punti (l'indice di Zurigo -- 201,8 -- corrisponde all'indice nazionale di 204 punti). L'indennità di rincaro unica del 2,5 per cento pagata al perso¬ nale federale nel 1964 era fondata su un indice di 207,8 punti e corrispon¬ deva a quella concessa, per lo stesso anno, agli impiegati del settore privato e delle amministrazioni cantonali e comunali. Nella comparazione fra i diversi disciplinamenti adottati per il 1965, va osservato che le cifre indicate non tengono ancora conto dell'ultimo rialzo dell'indice. Quando questo avrà superato i 214 punti numerose indennità di rincaro saranno riadeguate.

Orbene, se la Confederazione vuole conservare la competitività con gli altri datori di lavoro e mantenere i salari al livello stabilito con la riclassifica¬ zione delle funzioni del 1963 e con il miglioramento del guadagno effettivo del 1964, dovrà accordare un'indennità di rincaro adeguata come è espressa¬ mente previsto nella legge sull'ordinamento dei funzionari federali.

II. Indennità di rincaro per il 1965 a. Personale attivo Mediante il versamento d'un'indennità del 5,5 per cento sarebbe com¬ pensato il rincaro fino a un indice di 213,8 punti. Quest'ultimo è già stato raggiunto nel maggio scorso e superato di quasi un punto nel mese di giu¬ gno. La media di 213,8 sarebbe raggiunta se il costo della vita aumentasse ancora d'un punto fino alla fine dell'anno. Fondandoci sull'esperienza fatta per gli anni precedenti riteniamo che tale aumento sia probabile. Tuttavia se ciò non si avverasse, la media verrebbe egualmente ad essere superiore ai 213 punti. L'indennità di rincaro corrispondente è di oltre il 5 per cento, ciò che giustifica l'indennità del 5.5 per cento anche nel caso di questa otti¬ mistica ipotesi.

L'indennità minima di 620 fr. prevista nel disegno di decreto è il 5,5 per cento d'un salario di 11 300 fr. corrispondente a quello limite di 10 000 fr., stabilito per l'assegnazione dell'indennità negli anni 1962-1963, aumentato dell'importo minimo di 1300 fr. in seguito alla revisione del 1° gennaio 1964.

Rinunciamo a ripresentare un'argomentazione contro
questo aumento del . limite minimo o in favore d'una maggiorazione più modesta poiché già per.

due volte le Camere hanno dissentito.

Fino nel 1963, l'indennità minima variava secondo lo stato civile del funzionario. Per i celibi essa era di circa il 10 per cento inferiore a quella dei coniugati. Ora non procediamo più a tale discriminazione, tanto meno giustificata in quanto il computo dell'indennità in percentuale è uguale per ' i celibi e per i coniugati. Inoltre quando si tratta di incorporare l'indennità ' ' nei salari di base non è più possibile tener conto dello stato civile dei funzio¬ nari. Le ripercussioni finanziarie di tale modificazione sono insignificanti.

580 b. Beneficiari dimensioni

1

Dal 1951, i beneficiari di pensioni delle due casse d'assicurazione del personale federale riscuotono le stesse indennità di rincaro come il perso¬ nale attivo. Nel 1964 l'indennità è stata incorporata nelle prestazioni delle casse conformemente al nùmero II, capoverso,3, della legge federale del 13 marzo 1964. Tale disciplinamento può essere mantenuto poiché presenta il vantaggio che, essendo salari e pensioni fondati sul medesimo indice del co¬ sto della vita, tutti i beneficiari di pensioni, indipendentemente dal momento in cui è iniziato il beneficio, ricevono la stessa indennità. Conseguentemente proponiamo di versare per il 1965 anche ai beneficiari di pensioni un'inden¬ nità di rincaro pari al 5,5 per cento della pensione.

Per quanto concerne l'indennità minima, non si è più stabilito l'ammon¬ tare per ogni genere di pensione ma si è disposto che essa corrisponda almeno all'indennità d'un guadagno assicurato di 9000 fr. se la pensione è fondata su una cifra inferiore. Ciò evita l'inconveniente di dover ga¬ rantire la situazione acquisita quando si tratterà d'includere le indennità di rincaro nei salari e nei. guadagni assicurati. Inoltre si elimina la possibilità che un pensionato riceva una rendita maggiore di quella di colleghi messi a quiescenza dopo di lui. In applicazione del numero II, capoverso 3, della legge federale del 13 marzo 1964, le garanzie della situazione acqui¬ sita dovranno essere compensate con la nuova indennità di rincaro.

c. Pagamento

:

1

Proponiamo che l'indennità per il 1965 sia versata in un'unica volta. Il momento del versamento dipenderà dalla data di accettazione del decreto da parte dei due Consigli legislativi. Giusta l'articolo 4, capoverso 1, del disegno di decreto, hanno diritto all'indennità solamente i funzionari e i pensionati che il 1° ottobre 1965 beneficiano del salario o della rendita. Non hanno dunque diritto all'indennità i funzionari che prima di detto termine hanno lasciato il servizio della Confederazione per motivi che non siano invalidità, vecchiàia o decesso, e i pensionati decessi prima di detto termine senza la¬ sciare superstiti legittimati alla pensione. Grazie a questa limitazione, contenuta in tutti gli atti legislativi adottati negli ultimi anni e concernenti i diritti dei funzionari, si evitano complicazioni amministrative alla Confede¬ razione, la quale pertanto non dovrà versare l'indennità di rincaro a per¬ sone che non hanno più alcun rapporto con essa. * III. Indennità di rincaro per gli anni dal 1966 al 1968 Fino al 1960, il Consiglio federale innanzi allo scadere dell'anno indi¬ rizzava ai Consigli legislativi un messaggio circa l'indennità di rincaro per l'anno seguente. Poiché tale procedura obbligava a fare dei pronostici a.

581 lungo periodo sulla evoluzione del costo della vita e accordava alle Camere poco tempo per le discussioni in merito, nel 1962 si è disposto altri¬ menti. Il nostro progetto del 6 luglio 1962 non solo disciplinava il versa¬ mento dell'indennità di rincaro per il 1962 ma incaricava anche il Consiglio federale di stabilire l'indennità di rincaro per gli anni 1963 e 1964, se il costo della vita lo giustificasse. Con tale procedura si evitavano le infruttuose controversie con le associazioni pur senza privare il personale d'un'equa in-.

dennità. Tuttavia essa presentava lo svantaggio di non permettere alle Ca¬ mere di stabilire l'ammontare dell'indennità. Considerato che le Camere fe¬ derali hanno sempre cercato di accordare la completa compensazione del rincaro al personale federale e che il Consiglio federale ha il potere di sta¬ bilire l'indennità di rincaro entro limiti determinati e per un periodo limitato, fondandoci sul fatto che il disciplinamento adottato per il 1963 e 1964 ha dato piena soddisfazione proponiamo di regolare alla stessa guisa la com¬ pensazione del rincaro per gli anni dal 1966 al 1968.

, Giusta l'articolo 4 del disegno di decreto, i funzionari e i pensionati ri¬ ceveranno per il 1966 la stessa indennità come per il 1965. Essa sarà però versata mensilmente, essendo tale modo di pagamento preferito dal perso¬ nale. Inoltre esso permette di offrire ai nuovi assunti dei salari già adeguati al rincaro se nel 1966 l'indice del costo della vita non supererà la media di 213,8 punti. Qualora detta media fosse superata, a fine 1966 si deciderà circa il versamento d'un'indennità suppletiva. Essa sarà stabilita in base al rap¬ porto tra l'indice medio dei prezzi al consumo per il 1966 e l'indice base dei salari. Prevediamo che il supplemento debba essere versato solamente qua¬ lora la parte di rincaro non compensata superi lo 0,5 per cento. L'ammontare minimo di detto supplemento sarebbe in tale caso calcolato secondo il cri¬ terio già esposto nel capitolo precedente.

Per il 1967 e il 1968 si procederà analogamente come per il 1966. L'in¬ dennità mensile corrisponderà a quella dell'anno precedente e a fine anno si deciderà nuovamente se occorra versare un supplemento unico.

I beneficiari di pensioni ricevono anche per gli anni dal 1966 al 1968 la stessa indennità, pagata allo stesso
modo come per il personale attivo.

Durante la discussione alle Camere in merito all'indennità di rincaro per gli anni dal 1962 al 1964 ci si è fatto notare che nel nuovo disciplina¬ mento non si considerava un eventuale ribasso del costo della vita e che era¬ vamo bensì autorizzati ad aumentare l'indennità ma non a diminuirla. Orbe¬ ne nel presente disegno non abbiamo tenuto conto di quest'obiezione anche se giustificata. Qualora l'indice del costo della vita dovesse regredire in modo non sporadico, proporremmo alle Camere, occorrendo prima della fine della validità del decreto, un adeguamento dell'indennità di rincaro. In tal modo le Camere potrebbero deliberare su un'eventuale diminuzione dei salari del personale e quest'ultimo avrebbe la possibilità di pronun¬ ciarsi.

582 IV. Spese Rispetto al 2,5 per cento versato nel 1964 l'indennità di rincaro del 1965 comporterebbe una spesa suppletiva di 58 mio di fr. La tavola che segue indica la ripartizione di questa spesa fra il personale attivo e quello a quie¬ scenza da una parte e la Confederazione e le aziende con contabilità propria dall'altra.

Personale Pensionali Totale attivo (in mio fr.)

Confederazione (a carico del conto dello Stato) · 13,3 1,2 / 14,5 1 2,2 Regie ........... . . . .

2,3 0, , Azienda delle poste dei telefoni e dei telegrafi .

ì 8,1 19,9 1,8 21,2 Ferrovie federali .
17,6
3,6 Totale

51,2

6,7

- 57,9

Nel preventivo del 1965 non è stato iscritto nessun credito per il paga¬ mento d'un'indennità di rincaro. Conseguentemente l'onere suppletivo non sarà di 58 mio ma di 106 mio di fr. per circa 120 000 agenti dell'amministra¬ zione federale e 42 000 beneficiari di rendite delle casse d'assicurazione.

Ovviamente l'ammontare della spesa per il pagamento dell'indennità di rincaro per il 1966, 1967 e 1968 potrà essere definito solamente quando sarà stabilita l'entità dell'eventuale supplemento. A titolo informativo indi¬ chiamo che ogni 1 pèr cento d'aumento comporta una maggiore spesa di 19 mio di fr. V. Considerazioni finali f La proposta di versare al personale federale un'indennità di rincaro del 5,5 per cento per il 1965 e di aumentarla eventualmente nel 1966, 1967 e 1968 susciterà alcune apprensioni presso l'opinione pubblica. Si obbietterà che tale accorgimento non è compatibile con i provvedimenti anticongiuntu¬ rali. Tuttavia quest'aumento del 3% rispetto al 1964 non costituisce un mi¬ glioramento dei salari reali ma la compensazione d'un rincaro chiaramente dimostrato. Poiché i proyvedimenti. anticongiunturali sono intesi a mante¬ nere il potere d'acquisto dei salari e non a diminuirlo auspichiamo che il personale federale continui a beneficiare dell'indennità di rincaro.

Il disegno di decreto che presentiamo corrisponde, nelle linee essenziali, a quello concernente il pagamento d'un'indennità di rincaro per gli anni dal 1962 al 1964 (adottato dall'Assemblea federale il 15 settembre 1962) con la differenza che se il precedente era d'una durata di tre anni questo sca¬ drà fra quattro anni. Alla sua scadenza occorrerà adottare una nuova legge sulla competenza a disciplinare le indennità di rincaro al personale federale.

583 Altre differenze fra il decreto precedente e quello presente concernono questioni minori che abbiamo già chiarito nei capitoli qui innanzi.

Poiché conoscenze sufficienti circa l'evoluzione dell'indice del costo della vita possono essere ottenute solamente dopo la determinazione dell'in¬ dice per il mese di giugno, abbiamo atteso, a presentare questo messaggio, così da poter fondare le nostre proposte su dati, sicuri. Dobbiamo tuttavia pregarvi d'esaminare senz'indugio il disegno di decreto in questione affin¬ chè si possa procedere al pagamento dell'indennità prima della fine del¬ l'anno.

La costituzionalità del decreto si fonda sull'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale, secondo cui la determinazione degli onorari e delle in¬ dennità dei membri delle autorità e dei funzionari federali spetta ai due Consigli legislativi. Il decreto si fonda pure sul numero III della legge fede¬ rale del 13 marzo 1964 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali. In esso è disposto che «l'Assemblea federale ha facoltà d'assegnare, per gli anni dal 1965 al 1968, delle adeguate indennità di rincaro ai funzio¬ nari della Confederazione e ai beneficiari di pensioni delle due casse di assicurazione del personale. Contro tale risoluzione non potrà essere doman¬ dato il referendum» Fondandoci su quanto precede vi raccomandiamo l'adozione del de¬ creto allegato.

Gradite onorevoli signori, Presidente e Consiglieri l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 16 luglio 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Vicepresidente: Schaffner Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

584

'



Adeguamento dei isalari al costo della vita nell'economia privata1 (Convenzioni collettive di lavoro con clausola d'adeguamento all'indice del costo della vita) (Stato,a fine maggio 1965) Tavolai ·Ramo

Compensazione del rincaro fino a un indice di . . . punti 1964

Orticoltura (Svizzera tedesca e Ti¬ cino) Alimentazione, bevande e tabacchi Industria delle paste alimentari;.

Industria delle conserve .'.

Birrerie Fabbriche di mosto Macellerie.

1965

210,0

210,0

7 000

206,0 206,6 205,0 205,0 207,5

206,0 ' ,209,5 212,0 210,0 213,5

1500 3 000 2 100 1 300 , 7 500

Abbigliamento Confezione maschile, industria della confezione e della bianche¬ ria, del ricamo e della calzatura, tintorie, e lavanderie chimiche (senza i Cantoni di Basilea-Città e di Ginevra) Calzoleria

203,6-210,0 206,0

Industria tessile , Industria dei nastri di cotone, di seta e di lino Tessiture di stoffe seriche .......

Fabbricazione di tende e coperte Industria degli elastici

205,0-210,0 206,0 207,0 208,0

Lavorazione del legno e del vetro Falegnameria e vetreria (Svizzera tedesca) Fornitura e fabbricazione d'arti¬ coli in legno Ebanisteria (all'ingrosso) Industria del legnò

1

Numero della manodopera

/ '

.. 207,0 205,0 208,0 206,0

1 Dati della sezione di statistica sociale della UFIAML. '

, 210,0 206,0

j , 48 000 1750

210,0 206,0 207,0 · 208,0

4 300 5400 4 000 800

' 211,0 .

13 000

212,0 213,0 206,0

2 200 5 800 6 500

585 Tavola I (seguito) Compensazione del rincaro fino a un indice di . . . punti

Ramo

Numero della manodopera .

1964

1965

Fabbricazione e lavorazione della carta Industria della carta e fabbrica¬ zione del cartone Industria dei cartonaggi

206,0 207,0

206,0 207,0

7 600 3 600

Fabbricazione e lavorazione del cuoio Concerie, articoli in cuoio e da viaggio Sellai e sellai-tappezzieri

206,0 210,0

215,0*) 210,0

4 000 1 600

Industria chimica (Cantoni di Basi¬ lea Campagna e Città)

212,0

212,0

12 000

Industria orologiera

210,0

210,0

71 500

l

Arti grafiche

207,0

212,0 )

Industria edilizia Costruzione e genio civile, serramenteria, cave e graniti; isola¬ zioni Carpenteria Tappezzieri-decoratori

205,0 207,0 207,0

211,0 213,0 211,0

100 300 1 800 1 800

Industria della pietra e della terra ..

205,0-207,5

213,0

14 500

Industria dei metalli e delle macchine

205,5

205,5

130 000

Artigianato metallurgico Fabbri, elettroistallatori, stagnai e carrozzieri Riscaldamenti e ventilazioni Maniscalchi e carrettieri

206,2-211,0 202,8 208,8

211,0 210,0 208,8

25 100 2 200 4 500

Altre professioni Tecnici dentisti Parrucchieri 1 Dal 10 giugno 1965.

2 Dal 10 luglio 1965.

206,0 197,0 ,

\ 206,0 212,0 *)

17 400 .

750 7 200

v

586 Tabella 2 Adattamento, al costo della vita, dei salari del personale delle amministrazioni pubbliche (Stato a fine maggio 1965) . .

.

,.

Compensazione del rincaro 1. Amministrazioni cantonali fino al,.indicc di ... punti' Zurigo ........ 201,8 (Indice di Zurigo Berna - .

207,7 indice nazionale = 204,0) Lucerna 209,01 Uri ......... 207,71 Svitto 208,01 Soprasselva . 206,01 Sottoselva 210,01 Glarona . 206,3 Zugo 210,91 .

/ .

, Friburgo " . . . . . . . 210,0 Soletta 208,01 , Basilea Città 212,5 Basilea Campagna . . . . 206,9 Sciaffusa . . .... . 212,0 Appenzello esterno ... ; 206,01 Appenzello interno .... 201,51 San Gallo . . . . . . . , 21.0,0 Grigioni ... . . . . , . 212,5 Argovia . . . . . . . . 209,0 Turgovia 210,9 Ticino 210,0" , Vaud ......... 211,1 1 Vallese 205,01 , Neuchâtel .

210,9 Ginevra . .

208,81 , 2. Amministrazioni comunali Zurigo . .... . . . 201,8 (Indice di Zurigo) Berna ........ 207,1 (Indice di Berna) Bienne ., 209,91 (Indice di Bienne) Lucerna . . . . . ... 207,01 San Gallo . ., .

211,0 Losanna 213,51 Ginevra . . . . . '. . . 208,8x 3. Confederazione 1

. . . . .

Scala mobile dei salari:

. 207,8 (Stato 1964)

1

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la concessione di un'indennità di rincaro al personale federale per gli anni dal 1965 al 1968 (Del 16 luglio 1965)

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