994

Termine d'opposizione: 19 gennaio 1966

Decreto federale prorogante quello che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (Del 30 settembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 31 bis, capoverso 2, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1965, decreta:

La validità del decreto federale del 7 dicembre 19551 che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale è prorogata sino al 31 dicembre 1970.

n Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto con¬ formemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 settembre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser 1

RU 1956, 673.

995 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 settembre 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 30 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 21 ottobre 1965.

Termine d'opposizione: 19 gennaio 1966.

996

Decreto federale concernente l'attribuzione di borse di studio a studenti stranieri in Svizzera (Del 29 settembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 19651, decreta:

v

Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato ad accordare delle borse di uno o più anni a studenti stranieri delle università svizzere. Le spese relative all'esecu¬ zione del programma delle borse non dovranno eccedere 12 milioni di franchi.

Art. 2 .

*Le borse sono proposte da una Commissione nella quale saranno rappresentati la Confederazione, la Conferenza dei capi dei Dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica, le Università e l'Unione nazionale degli studenti.

2

La Commissione ed il suo presidente saranno nominati dal Consi¬ glio federale, su proposta del Dipartimento dell'interno. La Conferenza dei capi dei Dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica, le Università e 1' Unione nazionale degli studenti potranno proporre i loro rappresentanti.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 21 marzo 1966 con una durata di cinque anni.

1

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo. Esso promulga le ne¬ cessarie disposizioni d'applicazione.

1

FF 1965 I, 462.

997 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 giugno 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

998 Decreto federale per la partecipazione della Svizzera alle spese della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Del 29 settembre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1965, decreta: 1

Art. 1 La Svizzera verserà alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, durante tutto il periodo in cui aderirà a detto organo, una quòta annuale di partecipazione alle spese amministrative.

L'ammontare della quòta dovrà essere inserito nel bilancio di previ¬ sione.

Art. 2 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale, i , Berna, 22 settembre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1965.

Il Presidente: Millier Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 settembre 1965.

.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione:
' Ch. Oser

999

Decreto federale concernente lo stanziamento di crediti suppletivi per l'acquisto di aeroplani da combattimento Mirage III e di altro materiale per le truppe d'aviazione (Del 12 ottobre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto e il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 1965 1 decreta: Art. 1 A complemento del decreto federale del 21 giugno 1961 2 concernente l'acquisto di aeroplani da combattimento (Mirage ILI S) e d'altro materiale per le truppe d'aviazione e al decreto federale del 7 ottobre 1964 3 concer¬ nente l'acquisto degli aeroplani da combattimento Mirage III, sono stanziati i crediti seguenti: a. 150 milioni di franchi per coprire le spese suppletive nell'acquisto degli aerei, compresi gli accessori, i ricambi e le munizioni; b. 9 milioni di franchi per coprire le spese suppletive dovute al rincaro nell'acquisto di materiale per ammodernare l'aviazione e le truppe di aviazione (art. 1, n. 4 del DF 21 giugno 1961).

Art. 2 Il credito annuo necessario sarà iscritto nel bilancio di previsione.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

1 2 3

FF 1965 II, 617.

FF 1961, 800.

FF 1964, 1938.

1000 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 settembre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 ottobre 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 12 ottobre 1965.

,

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1001

Decreto federale concernente l'acquisto di fondi per l'esercito (Del 29 settembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1964, decreta: Art. 1 Sono stanziati i seguenti crediti d'opera ed aggiuntivi: . Fra. Credito d'opera per la fabbrica d'aeroplani di Emmen . 1 535 000 b. Credito aggiuntivo per l'àmpliamento d'un aerodromo di guerra 1078 000 c. Credito aggiuntivo per l'acquisto d'un terreno per la piazza d'armi di Coirà 22000 Art. 2 Sono stanziati i seguenti crediti globali: a. Acquisti di terreni in corso b. Acquisti di terreni, imprevisti ed urgenti

43 310 000 15000 000

Art. 3 1 crediti globali, di cui all'articolo 2, sono a disposizione del Consiglio federale, cui è concesso, per il credito sotto a, di procedere, nell'ambito delle definite finalità, a spostamenti fra le differenti rubriche.

2 Va compilato un rapporto annuo, da aggiungere al conto di Stato, per informare circa l'impiego dei crediti globali di cui all'articolo 2.

1

Art. 4 I crediti annualmente necessari saranno registrati nel bilancio di previ¬ sione.

Foglio Federale, 1965, Voi. Il

66

1002 Art. 5 Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 settembre 1965.

Il Presidente: Millier Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 settembre 1965. , Per ordine del Consiglio federale svizzero Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1003

Decreto federale per l'acquisto di razzi anticarro filoguidati (Del 28 settembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1965, decreta: Art. 1 Il credito disponibile di 45 mio di franchi, originariamente stanziato nel quadro dei crediti d'armamento 1951 e 1957 per l'acquisto di cannoni anti¬ carro semoventi (cann. ac. L. 57), viene adibito all'acquisto dei razzi anti¬ carro filoguidati BANTAM.

Art. 2 Il credito di 23 mio di franchi, stanziato nel quadro del decreto federale 26 settembre 1957 per l'acquisto d'un modello imprecisato di telearmi anti¬ carro, è pure adibito all'acquisto del BANTAM.

Art. 3 Il credito annualmente necessario va registrato nel bilancio di previ¬ sione.

Art. 4 X I1 presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

1004 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1965.

, .

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 28 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1005

Decreto federale concernente lo stanziamento d'un credito per l'ampliamento della Clinica militare di Novaggio (Del 28 settembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1965 \ decreta: Art. 1 Per l'ampliamento della Clinica militare di Novaggio è stanziato un cre¬ dito d'opera di 8.250.000 franchi.

Art. 2 I crediti annualmente necessari saranno inscritti nel bilancio.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra imme¬ diatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 giugno 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber , 1 FF 1965 I, 285.

1006 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 28 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1007

Decreto federale concernente l'acquisto d'aeromobili e materiale d'infrastruttura come anche l'approntamento di costruzioni ed impianti per le squadriglie leggere (Del 28 settembre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1965, decreta: Art. 1 L'acquisto d'aeromobili e materiale d'infrastruttura per le squadriglie leggere 6 e 7, come anche le costruzioni e gli impianti per l'immagazzina¬ mento e la manutenzione del materiale delle squadriglie leggere 1 a 7, sono approvati. All'uopo sono stanziati i seguenti crediti d'opera: Fr 1. Acquisto d'aeromobili e di materiale d'infrastruttura · (squadriglie 6 e 7) . .

26 500 000 2. Organizzazione al suolo (squadriglie 1 a 7) 11 350 000 Art. 2 I crediti annuali necessari vanno registrati nel bilancio di previsione; per il 1965, nei supplementi del medesimo.

Art. 3 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

1008 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch.'Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 28 settembre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1009 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Glarona (Del 13 ottobre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1965; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 56, capoversi 1 e 3, e 59, capoverso 1, riveduti, della Costituzione del Cantone di Glarona, accettati dalla Landsgemeinde del 2 maggio 1965.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 ottobre 1965. Il Presidente: Kurmann D Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 ottobre 1965. Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 ottobre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1010 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di San Gallo (Del 13 ottobre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 luglio 1965; considerato che le presenti disposizioni costituzionali nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 80 bis della Costituzione del Cantone di San Gallo, accettato nella votazione popolare del 16 maggio 1965.

· Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 ottobre 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 ottobre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 ottobre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1011 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Appenzello Esterno (Del 13 ottobre 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1965; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 42, numero 4, 48, numero 12, e 52, numero 12, riveduti, della Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, accettati dalla Landsgemeinde del 25 aprile 1965.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 ottobre 1965. 11 Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 ottobre 1965. Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 ottobre 1965. .

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1012

Decreto federale che accorda un sussidio per l'ingrandimento (terza fase) dell'aeroporto di Zurigo (Del 13 ottobre 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il decreto federale del 22 giugno 19451 concernente l'ingrandi¬ mento, degli aerodromi civili; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1965, decreta: Art. 1 La Confederazione accorda, per la terza fase d'allestimento dell'aero¬ porto di Zurigo, un sussidio di 23,135 milioni di franchi.

' 2 ' / II Consiglio federale ha la facoltà di sussidiare parimente, in confor¬ mità delle aliquote previste nel messaggio, la maggior spesa che derivasse da un rincaro edilizio.

1

' ' ' Art. 2 L'ingrandimento (terza fase) sarà operato secondo il progetto generale presentato dal Cantone di Zurigo il 30 luglio 1964, il 15 dicembre 1964 e il 7 gennaio 1965, nonché il preventivo compilato sui prezzi al 1° aprile 1964.

Art. 3 Nel calcolo del sussidio sarà tenuto conto delle spese di costruzione vere e proprie, degli onorari di ingegneri e architetti per la progettazione e la direzione dei lavori fino alla consegna dei conti.

2 Non saranno invece sussidiate altre spese, segnatamente quelle risul¬ tanti dall'opera di autorità e commissioni, dal finanziamento o dagli inte¬ ressi maturati durante i lavori.

, 1 1

1 CS 7, 682 (A XIII K).

1013 Art. 4 1 programmi annuali dei lavori, i progetti d'esecuzione, i preventivi, i risultati d'appalti e i disegni d'aggiudicazione saranno sottoposti alla appro¬ vazione del Dipartimento federale dei trasporti, comunicazioni ed energie.

2 L'approvazione delle variazioni importanti, che siano da apportare ai progetti, dovrà essere chiesta al Consiglio federale tempestivamente prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5 I lavori saranno condotti-in modo che non sia intralciato l'esercizio dell'aeroporto.

Art. 6 1 II Dipartimento federale dei trasporti, comunicazioni ed energie vigila sull'esecuzione dei lavori.

2 II Governo del Cantone di Zurigo, la Società immobiliare dell'aero¬ porto e la Swissair danno a tale scopo ai funzionari del Dipartimento qual¬ siasi informazione e assistenza.

1

Art. 7 1 conti di costruzione saranno allestiti separatamente per ogni singola opera.

2 1 sussidi federali saranno pagati a quote semestrali sul fondamento dei conti parziali approvati dal Dipartimento federale dei trasporti, comu¬ nicazioni ed energie.

Art. 8 1 II Cantone di Zurigo, la Società immobiliare dell'aeroporto e la Swissair dovranno dichiarare, nel termine di un mese, se accettano il pre¬ sente decreto.

2 Se la dichiarazione non fosse presentata in tempo, il presente decreto diverrà caduco.

Art. 9 1 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immedia¬ tamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 giugno 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

1014 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 ottobre 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 ottobre 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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1965

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---

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21.10.1965

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994-1014

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