615

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965

Legge federale sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio (Del 19 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27 quater della Costituzionefederale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1964 \ decreta: 1. Disposizioni generali Art. 1 La Confederazione sussidia i Cantoni, nelle loro spese annue per borse di studio, secondo le disposizioni che seguono.

Art. 2 1

Sono borse, nel senso della legge, le prestazioni in danaro, uniche o ricorrenti, assegnate a una persona, senz'obbligo di restituzione, per . la sua formazione o il suo perfezionamento.

2 Sono considerate, ai fini del sussidiamento, anche le prestazioni dei Co¬ muni, completive di borse cantonali.

2. Premesse Art. 3 1

Sono sussidiate le spese d'assegnazione di borse individuali.

2

Non sono sussidiate le spese per l'assegnazione di borse agli allievi che, secondo il diritto cantonale, sono ancora in età d'obbligo scolastico.

1

FF 1964, 1045.

616 Art. 4 Ai fini dell sussidiamento contano le spese per l'assegnazione di borse . di studio presso gl'istituti seguenti: a. Scuole superiori ; b.' Scuole medie con maturità ; 1 c. Scuole normali ; .

d. Scuole di preparazione allo stato ecclesiastico ; e. Scuole d'arte ; /. Scuole di servizio sociale ; g. Scuole di personale medico ausiliario.

1

2 Contano pure le spese per l'assegnazione di borse di studio a persone, già professionalmente attive, le quali si formano o perfezionano in istituti che preparano alla maturità o alla professione.di maestro di scuola. · ; 3 Se il .sussidiamento è possibile in virtù d'una legge speciale, s'applica quest'ultima.

7 Art. 5 .

.

·' 1 II sussidiamento presuppone che il Cantone non limiti al borsista la sdeha delle discipline nè preveda, per l'assegnazione di borse a Svizzeri, una durata minima di domioilio, tranne ove questo risulti prevalentemente scelto proprio in funzione del suo ordinamento delle borse. ^ 2

II domicilio da considerare è quello di diritto civile.

3. Misura

; Art. 6 .

' II sussidio è commisurato alla capacità finanziaria del Cantone, qual è classificata dalla legge federale del 19 giugno 19591 sulla perequazione interì cantonale e dàlie pertinenti disposizioni esecutive.

Art. 7 II Consiglio federale stabilisce, per le categorie d'istituti elencate nel¬ l'articolo 4, un ammontare minimo delle borse. Per le borse che non lo rag¬ giungono, non è concesso alcun sussidio.

2 Le borse che toccano l'ammontare minimo contano interamente ai fini del sussidio. I sussidi sono, riservato il capoverso 3, del 25% per i Can¬ toni finanziariamente forti, del 45% per quelli medi e del 65% per quelli deboli. ' I

/

1

RU 1959, 953 (A XII A).

617 3

II Consiglio federale stabilisce, per le categorie d'istituti elencate nel¬ l'articolo 4, un ammontare massimo delle borse, considerabile ai fini del sussidio.

4. Disposizioni finali Art. 8 1

II Consiglio federale determina la procedura per il sussidiamento pre¬ visto dalla presente legge.

2

Esso stabilisce il giorno in cui questa' entra in vigore e provvede ad ese¬ guirla.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: Müller H Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Là legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

Berna, 19 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser Data della pubblicazione: 25 marzo 1965.

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965.

618

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965

Legge federale su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Del 19 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34 quater della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1964 \ decreta: A. Le prestazioni dei Cantoni Art. 1 . · Norma 1 Cantoni, che, in virtù di disposizioni proprie conformi alle esigenze della presente legge, accordano prestazioni com¬ plementari agli assegnatari di rendite dell'assicurazione per la' vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità, ricevono sussidi conformemente all'articolo 9.

2 Se, oltre al Cantone, anche Comuni accordano siffatte pre¬ stazioni, queste sono parimente considerate nell'ambito della presente legge.

3 È riservata ai Cantoni la competenza di accordare presta¬ zioni di assicurazione o d'aiuto oltre i limiti della presente legge e di stabi'lirné le particolari condizioni d'assegnazione. La riscos¬ sione di contributi dei datori di lavoro è vietata.

1

; ' ' " Art. 2 Prescrizioni cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera,, cui spetta cantonali una dell'assicurazione 'per la vecchiaia e per i superstiti, / a. Diritto 1 .

/ , alle presta- una rendita o un assegno 'per invalidi senza aiuto dell assicuzioni com- , plementari , 1

FF 1964, 1786.

619 razione per l'invalidità, hanno diritto a una prestazione comple¬ mentare, in quanto il loro reddito annuo determinante, non rag¬ giunga i limiti seguenti: ' per persone sole .

3000 franchi per coniugi ... . . .

4800 franchi per orfani ......

1500 franchi 2

Gli stranièri e gli apolidi domiciliati nella Svizzera sono equiparati agli svizzeri, in quanto immediatamente prima della data, dalla quale domandano la prestazione complementare, ab¬ biano dimorato ininterrottamente nella Svizzera per quindici anni ; i rifugiati domiciliati nella Svizzera sono equiparati agli svizzeri dopo cinque anni di dimora ininterrotta nella Sviz¬ zera.

3 Per i figli danti diritto a rendite completive dell'assicura¬ zione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità i limiti di reddito applicabili alle persone sole e ai coniugi sono addizionati con l'importo corrispondente al limite di reddito applicabile agli orfani ; per le vedove con figli aventi diritto a una rendita e per gli orfani di madre o gli orfani di ambedue i genitori viventi in comune, tutti i limiti di reddito ap¬ plicabili sono sommati. In tali casi, i limiti di reddito per due fi¬ gli sono considerati interamente, per due altri figli in ragione dei due terzi ciascuno e per ogni altro figlio 'in ragione di un terzo ciascuno.

4 II diritto alla prestazione complementare non può essere subordinato a una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone o al godimento dei diritti civici. Le persone a carico dell'assistenza pubblica non possono essere escluse dal diritto alla prestazione complementare. Sono riservati il capoverso 2 e l'articolo 17, capoverso 3.

Art. 3 1 II reddito determinante comprende: b. Reddito determinante a. le entrate in denaro o in natura ; b. il reddito proveniente da sostanza mobile o immobile e un quindicesimo della sostanza netta nella misura in cui superi per persone sole 15.000 franchi, per coniugi 25.000 franchi e per orfani e figli, danti diritto a una rendita completiva dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o del¬ l'assicurazione per l'invalidità, 10.000 franchi ; c. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, com¬ prese le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità ;

620 d. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga ; e. gli assegni familiari ; /. le entrate e le parti di sostanza cui il richiedente ha riniinciato per ottenere prestazioni complementari.

2

Dal reddito annuo proveniente da una attività lucrativa e, dall'importo annuo delle rendite e delle pensioni, eccettuate le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e del¬ l'assicurazione per l'invalidità, sono dedotti, in totale, 240 fran¬ chi per persone sole e 400 franchi per coniugi e per persone con figli aventi o danti diritto a una rendita ; il saldo è computato soltanto in ragione di due terzi.

3

Non sono computati come reddito: le prestazioni dei parenti conformemente agli articoli 328 ss.

del Codice civile ; b. le prestazioni dell'assistenza pubblica ; c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; 1 gli assegni per invalidi senza aiuto dell'assicurazione per ·l'invalidità ; le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione.

4

Dal reddito sono dedotti: a. le spese per il suo conseguimento ; .

b. gli interessi su debiti ; .

c. le spese di manutenzione di fabbricati ; ' d. i premi di assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, per l'invalidità, contro le malattie e contro la disoccupazione sino a una somma annua di 300 franchi per persone sole e di 500 franchi per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita e i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità é dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno ; !

e. le spesé sensibilmente elevate di medico, di medicine e di cura, debitamente comprovate.

5 1 redditi determinanti di coniugi, di persone con figli aventi o danti diritto a una rendita e di orfani viventi in comune sono sommati. Per gli orfani di madre, è parimente considerato il reddito del padrè.

' '

621 Art. 4 I Cantoni possono: c. Ordinamenti .

« . ... ' . . speciali a. ridurre di un quinto al massimo ì limiti di reddito previsti nell'articolo 2, capoverso 1 ; b. aumentare le deduzioni fisse dal reddito proveniente da una attività .lucrativa o da rendite, previste nell'articolo 3, capoverso 2, sino a 480 franchi per persone sole e 800 per coniugi e per persone con figli aventi o danti diritto a una rendita ; c. prevedere una deduzione per pigione sino a una somma an¬ nua di 750 franchi per persone sole e di 1200 franchi per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una ren¬ dita, nella misura in cui la pigione superi un quinto del li¬ mite di reddito determinante.

Art. 5 1

L'importo annuo della prestazione complementare corri- d. importo sponde alla differenza fra il limite di reddito applicabile in virtù zfo« compìèdella presente legge e il reddito annuo determinante. menta« 2 Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è rifiutata o dimi¬ nuita perchè l'assegnatario ha cagionato con colpa l'evento as- , sicurato, la prestazione complementare è parimente rifiutata o diminuita in misura corrispondente.

1

Art. 6 1 Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere ed e. Organizza- .

esaminare le domande, di determinare e pagare le prestazioni ^nazio^e" complementari. Essi possono affidare questi compiti alle casse pagaiIlento
cantonali di compensazione. Le autorità dell'assistenza sono
escluse. Le spese amministrative sono assunte dai Cantoni.1

2

1 Cantoni regolano la procedura per la determinazione, il pagamento e la restituzione delle prestazioni complementari. Un obbligo di restituzione può essere previsto solo per le prestazioni riscosse indebitamente.

· 3

La prestazione complementare è comunicata all'assegna¬ tario mediante una decisione scritta con indicazione dei rimedi giuridici e pagata, di regola, mensilmente per mezzo della posta.

Il pagamento può essere effettuato insieme con la rendita del¬ l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicura- zione per l'invalidità.

622 Art. 7 1 Contro le decisioni concernenti le prestazioni complemen¬ Contenzioso cantonale tari può essere interposto ricorso.

2 1 Cantoni designano un'autorità di ricorso indipendente dall'amministrazione e regolano la procedura. L'articolo 85 del¬ la legge federale del 20 dicembre 19461 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicabile per analogia.

Art. 8

'

1 on ro federale"d'elle ^ * decisioni dell'autorità cantonale di ricorso, le assicurazioni parti e il Consiglio federale possono interporre ricorso al Tribu¬ nale federale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notifica¬ zione. Il ricorso è ammissibile soltanto per violazione del diritto ·federale o per,arbitrio nell'accertamento o nell'apprezzamento dei fatti.

/ 2

Alla procedura è applicabile per analogia il decreto fede¬ rale del 28 marzo 1917 2 concernente l'organizzazione e la pror cedura del Tribunale federale delle assicurazioni. Fino a che esso sarà riveduto, il Consiglio federale può emanare, mediante ordinanza, le disposizioni necessarie. .

i ' Art. 9 1 Per le spese derivanti ai Cantoni dalle prestazioni com¬ plementari in favore degli assegnatari di rendite dell'assicura¬ zione per la vecchiaia e per i superstiti sono concessi sussidi pro¬ venienti dal fondo speciale della Confederazione, nel senso del¬ l'articolo 111 della legge federale su l'assicurazione perla vec¬ chiaia e per i superstiti, e per le spese derivanti ai Cantoni dalle prestazioni complementari in favore degli assegnatari di rendite o di assegni per invalidi senz'aiuto dell'assicurazione per l'invalidità sono concessi sussidi provenienti'dalle risorse generali della Confederazione.

2 I sussidi sono graduati secondo la forza finanziaria dei Cantoni e coprono al minimo il 30 e al massimo il 70 per cento delle spese derivanti ai singoli Cantóni dalle prestazioni comple¬ mentari.

Sussìdi

3

II Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi e regola la procedura di pagamento.

1 CS 2

8, 437 (A XV B la).

CS 3, 571 (A VII B).

623 4

1 Cantoni possono far partecipare i Comuni alle loro

spe^e.

B. Le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica Art. 10 1

È accordato annualmente: a. un sussidio massimo di 3 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute ; b. un sussidio massimo di 1,5 milioni di franchi all'Associa¬ zione svizzera Pro Infirmis ; c. un sussidio -massimo di 1,2 milioni di franchi alla Fonda¬ zione svizzera Pro Juventute.

2

I sussidi alla Fondazione svizzera Pro Senectute e alla Fondazione svizzera Pro Juventute sono prelevati dal fondo spe¬ ciale della Confederazione, nel senso dell'articolo 111 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, e il sussidio all'Associazione svizzera Pro Infirmis è prelevato dalle risorse generali della Confederazione.

3 II Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi annui.

Esso emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli or¬ gani centrali, cantonali o regionali delle istituzioni di utilità pub¬ blica.

Art. 11 1 1 sussidi sono usati a. per l'assegnazione di prestazioni uniche o periodiche a citta¬ dini svizzeri bisognosi, domiciliati nella Svizzera, in quanto siano beneficiari di una rendita dell'assicurazione per la vec¬ chiaia e per i superstiti o di una prestazione dell'assicura¬ zione per l'invalidità ; b. per l'assegnazione di prestazioni uniche o periodiche a stra¬ nieri e apolidi bisognosi, domiciliati nella Svizzera e resi¬ denti da almeno dieci anni, in quanto si sia manifestato l'evento assicurato nel senso della legge federale su l'assi¬ curazione per la vecchiaia e -per i superstiti o della legge fe¬ derale del 19 giugno 19591 su l'assicurazione per l'invali¬ dità ; c. per il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi in favore di vecchi, superstiti e invalidi.

1

RU 1959, 845 (A XV B 1 b).

624 · 2 Alle persone durevolmente a carico dell'assistenza pub¬ blica non possono essere assegnate prestazioni conformemente al capoverso 1, lettere a e b.

3 Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono direttive sul¬ l'uso dei sussidi.

4 II Consiglio federale può emanare disposizioni completive sull'uso dei sussidi e delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.

C. Disposizioni comuni I · . · Art. 12 Sicurezza Le prestazioni nel senso della presente legge non possono .. delle prestazioni essere cedute, nè costituite in pegno, nè soggette a qualsiasi ese¬ cuzione forzata. Ogni cessione o costituzione in pegno di esse è nulla.

.

Art. 13 1 Obbligo di Le autorità amministrative e giudiziarie della Confedera¬ informazione dell'autorità zione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenute a fornire gratui¬ e obbligo del segreto tamente tutte le informazioni utili agli organi pubblici incaricati del versamento delle prestazioni nel senso della presente legge.

2 Gli organi incaricati dell'applicazione della presente legge devono mantenere verso terzi il segreto sulle costatazioni confi¬ denziali.

Art. 14 vigilanza 1H Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente Aerazione6 ^eS8e- Esso provvede al coordinamento dell'attività dei Cantoni e delle istituzioni di utilità pubblica e verifica l'uso dei sussidi accordati loro.

2

1 Cantoni e le istituzioni di utilità pubblica forniscono agli uffici designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sot¬ topongono loro tutti gli atti, di cui i medesimi abbisognano nel¬ l'esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano, ogni anno, al Consiglio federale un rapporto e un rendi¬ conto e forniscono i dati statistici richiesti.

3 II Consiglio federale può ridurre o sopprimere i sussidi, se essi non sono usati conformemente alle prescrizioni della pre¬ sente legge o delle sue disposizioni esecutive.

Art. 15 Approvazione 1 Cantoni, che, in virtù della presente legge, pretendono de,lc scn " sussidi alle prestazioni complementari, sottopongono le loro rezi^ 1

625 'lative disposizioni all'approvazione del Consiglio federale. Il Consiglio federale può subordinare il pagamento di contributi alla condizione che singole disposizioni siano modificate o non siano applicate.

2 Le direttive delle istituzioni di utilità pubblica devono es¬ sere approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e .

sono vincolanti per gli organi delle istituzioni.

Art. 16 1

Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in Disposizioni qualsiasi altro modo, ottiene da lin Cantone o da una istituzione p®03" di utilità pubblica, per sè o per altri, una prestazione, nel senso della presente legge, che non gli spetta, chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente un sussidio nel senso della presente legge, chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applica- * zione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terzi o a suo vantaggio, è punito, in quanto non sia dato un crimine o un delitto del Co¬ dice penale cui è comminata una péna più grave, con la deten^ zione fino a sei mesi o con la multa fino a 10.000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.

2 Chiunque, violando l'obbligo incombentegli,' intenzional¬ mente fornisce informazioni inesatte o rifiuta di dare informa¬ zioni, chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce, è punito con la multa fino a 5Ó0 franchi, in quanto non sia data alcuna fattispecie descritta nel capovèrso 1.

3 È applicabile l'articolo 90 della legge federale su l'assicu¬ razione per la vecchiaia e per i superstiti.

...

' I · D. Disposizioni finali e transitorie Art 17 *1 sussidi concessi ai Cantoni e alle fondazioni, in virtù Abrogazione del decreto federale dell'8 ottobre 19481 concernente l'impiego ?

dei mezzi prelevati dalle eccedenze dei fondi centrali di com- sinora . superstiti vigente 1

RU 1959, 81 (A XV B la).

626 pensazione e assegnati all'AVS, cessano non appena sono pagati sussidi in virtù della presente legge.

2

II decreto federale indicato nel capoverso 1 è abrogato il 31 dicembre 1965. L'eventuale saldo dell'accantonamento sarà girato al fondo speciale della Confederazione, nel senso dell'ar¬ ticolo 111 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. I Cantoni, che, al 1° gennaio 1966, non dispor¬ ranno ancora di disposizioni sulle prestazioni complementari nel senso della presente legge, continueranno a ricevere, sino alla emanazione di tali prescrizioni ma per due anni al massimo, un sussidio dal predetto,fondo speciale, d'importo uguale a quello concesso loro nel 1964 im virtù del decreto federale indicato nel capoverso 1.

3

I Cantoni, che assegnano prestazioni complementari nei limiti della presente legge, possono escludere dal diritto a esse le persone provenienti da Cantoni, che non hanno ancora ema¬ nato disposizioni sulle dette prestazioni, per cinque anni al mas¬ simo dall'arrivo delle medesime sul loro territorio.

4 II Consiglio federale può agevolare, mediante particolari prescrizioni di adeguamento, il passaggio dalle prestazioni del¬ l'aiuto cantonale ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi sinora vigente alle prestazioni complementari nel senso della presente legge.

' 5

II Consiglio federale può, in singoli casi, obbligare le isti¬ tuzioni di utilità pubblica ad assumere la continuazione del pa¬ gamento di prestazioni dell'aiuto cantonale ai vecchi, ai super¬ stiti e agli invalidi sinora vigente.

Art. 18 ',

Modificazione L'articolo 98 della legge federale su l'assicurazione per la lìu'rAv|e vecchiaia e per i superstiti è abrogato.

Art. 19 Entrata in 1 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in viesecuzione gore della presente legge.

, Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla e, a tale scopo, emana le necessarie prescrizioni.,

627 Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: Kurmann H Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata, conformemente all'articolo 89, capoverso 2, e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 25 marzo 1965: Termine d'opposizione: 23 giugno 1965.

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Legge federale sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio (Del 19 marzo 1965)

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25.03.1965

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