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Termine d'opposizione: 23 giugno 1965

Decreto federale concernente il finanziamento delle strade nazionali (Del 19 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 28, 36 ter e 85, numero 10, della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 novembre 19641, decreta: Sopraddazio vincolato Art. 1 Per coprire il contributo della Confederatone alle spese di costruzione delle strade nazionali, è istituito un sopraddazio sui carburanti per motori, fino a quando la quota del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata a tale scopo non basti.

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II sopraddazio, è di 12 centesimi il litro. Ogniqualvolta l'importo totale degli anticipi della Confederazione per le spese di costruzione delle strade nazionali aumenti o diminuisca di 200 milioni di franchi, il Consiglio federale aumenta o diminuisce il sopraddazio di 1 cent, il litro: tuttavia, il soprad¬ dazio non può, in totale, superare 15 centesimi il litro. Fondamento per il calcolo dell'aumento del sopraddazio è l'importo totale degli anticipi all'en¬ trata in Vigore del presente decreto ; fondamento per il calcolo della dimi¬ nuzione del sopraddazio è l'importo totale degli anticipi alla data dell'ultimo aumento.

3 In circostanze particolari, il Consiglio federale può temporaneamente rinviare un aumento del sopraddazio oltre i 12 centesimi il litro o ridurre il sopraddazio sino a 12 centesimi il litro.

4 Nel caso di sdoganamento dai magazzini di deposito privati (art. 42 delia legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane), è applicato il soprad¬ dazio in vigore al momento dello sdoganamento definitivo.

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FF 1964, 2217.

629 Contributi suppletivi prelevati dai mezzi generali della Confederazione Art. 2 Dall'entrata in vigore del presente decreto, la Confederazione versa contributi suppletivi annui alle spese di costruzione delle strade nazionali.

Essi ammontano a 40 milioni di franchi per un sopraddazio di 12 centesimi il litro e aumentano o diminuiscono di 10 milioni di franchi ogniqualvolta il sopraddazio aumenti o diminuisca di 1 centesimo.

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II Consiglio federale è autorizzato a emettere prestiti per il finanzia¬ mento degli anticipi.

Rimborso del sopraddazio Art. 3 II sopraddazio riscosso sui carburanti usati nell'economia agricola, fo¬ restale e ittica sarà rimborsato al consumatore o restituito a suo profitto. Il Consiglio federale può decidere la restituzione del sopraddazio per i casi nei quali siano.concesse delle agevolazioni concernenti i dazi di base sui carbu¬ ranti destinati ad altri scopi. Importi (sopraddazio e dazi di base) inferiori a 5 franchi non saranno restituiti.

2 II Cpnsiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Esso può disporre che la restituzione del sopraddazio sia calcolata sul fondamento di un consumo normale e medio. Nello stesso modo e contemporaneamente .può essere concessa un'agevolazione concernente il dazio'di base. I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private possono essere chiamati a collaborare.

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Rapporto del Consiglio federale Art. 4 Il Consiglio federale presenterà all'Assemblea federale, ogniqualvolta sia stato stabilito un nuovo sopraddazio, ma almeno ogni tre anni, un rapporto sulla copertura del contributo della Confederazione alle spese per le strade 1 nazionali.

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Disposizioni esecutive e transitorie Art. 5 Il presente decreto abroga il decreto federale del 29 settembre 19611 che istituisce un sopraddazio sui carburanti per motori destinato al finanziamento delle strade nazionali, eccettuato l'articolo 4.

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RU 7962, 7 (A XII F 2).

Foglio Federale, 1965

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630 Art. 6 I1 Consiglio federale emana le disposizioni esecutive e transitorie del presente decreto e stabilisce la data della sua entrata in vigore. Esso deter¬ mina le aliquote di dazio per 100 kg netti.

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II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto con¬ formemente alle dispos'izioni della legge federale del 17 giugno 1874 concer¬ nente le votazioni popolari su leggi e decreti federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali.

' · ' Berna, 19 marzo 1965.

'

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

I Data della pubblicazione: 25 inalzo 1965.

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965.

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Decreto federale concernente il finanziamento delle strade nazionali (Del 19 marzo 1965)

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25.03.1965

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