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9249 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente ;

il contributo della Confederazione alle spese del latte di soccorso (Del 4 giugno 1965)

'

' Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, L'articolo 3, capoverso 1, del decreto federale del 9 ottobre 1964 \ con¬ cernente il mantenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi, limita al 31 dicembre 1965 la validità del decreto federale del 21 di¬ cembre I960 2 concernente le pigioni di immobili e la Cassa di compensa-, zione dei prezzi del latte e dei latticini, come anche le disposizioni relative.

Abbiamo tenuto a precisare, nel nostro messaggio del 20 marzo 1964 3 a so¬ stegno del decreto surriferito del 9 ottobre 1964, che la contribuzione fede¬ rale alle spese per il latte, di soccorso non doveva essere affatto pregiudicata dalla soppressione della Cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei lat¬ ticini. Abbiamo ora l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, mediante il presente messaggio, un disegno di decreto federale che stabilisce il sistema di tale contribuzione, a contare dal 1° gennaio 1966.

I. Nota introduttiva Regolarmente torniamo ad esporre, nei nostri rapporti periodici, le condi¬ zioni generali dell'economia lattiera e mettiamo in evidenza il posto ch'essa occupa nel settore agricolo, grazie all'importanza assunta nell'approvvigiona¬ mento del Paese in derrate alimentari e foraggere. Abbiamo, in essi, sempre rilevato che i differenti modi d'utilizzazione del latte commerciale vengono ad assumere implicazioni economiche diverse, in quanto gravano in modo ineguale sulle finanze federali. Da questo profilo l'impiego del latte per il consumo e per. la trasformazione in latticini ha assunto un'importanza pre¬ ponderante, essendosi reso finanziariamente autosufficiente.

Y

1 2 3

RU 1964, 1469.

RU 1961, 295 (A XIX B).

FF 1964, 645. '

1239 Qui di seguito, faremo oggetto delle nostre considerazioni quella parte della legislazione che disciplina la produzione e la vendita del latte e, segna¬ tamente, la partecipazione federale alla copertura delle spese per il latte di soccorso nonché i provvedimenti organizzativi idonei a ridurne il volume e il 1 prezzo.

Ci limiteremo a quest'unico problema póichè la'revisione del vigente decreto dell'economia lattiera1 ci consentirà, quest'anno ancora, di esami¬ nare approfonditamente la situazione globale del settore lattiero.

II. Gli ordinamenti finora applicati riguardo alla partecipazione federale alle spese per il latte di soccorso (

A. La necessità delle forniture

La Svizzera conta circa 120 000 produttori presso i quali il latte deve essere raccolto quotidianamente e, nella maggior parte dei casi due volte il giorno. Il sistema di raccolta dev'essere quindi organizzato nei minimi det¬ tagli così pure l'approvvigionamento,'affinchè esso si svolga in condizioni normali. Tali incombenze spettano all'unione centrale dei produttori svizzeri del latte (Unione centrale) e alle sue sezioni, in virtù dell'articolo 10, capo¬ verso 1, del decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953 2 concer¬ nente il latte, i latticini e i grassi commestibili (Decreto sullo statuto del latte).

Il commercio del latte, svolto, in altri tempi, direttamente tra produttori e consumatori anche nei centri urbani, ha assunto presentemente ben altri aspetti. Infatti, lo sviluppo dell'urbanistica e, conseguentemente, l'appari¬ zione di regioni con produzione lattiera decisamente deficitaria, esigono l'ap¬ porto di latte proveniente da Centri di produzione sempre più lontani. Il fabbisogno di latte di consumo è ovviamente sottoposto a fluttuazioni sta¬ gionali e anche giornaliere. Ma anche la produzione soggiace all'influsso stagionale e segna il limite minimo, secondo l'esperienza avuta finora, nei mesi di novembre e" di dicembre. L'approvvigionamento lattiero dev'essere quindi organizzato secondo queste considerazioni. Il fabbisogno dev'essere coperto avantutto con latte normale e cioè con la produzione riservata a tale scopo. In periodi caratterizzati da produzione debole può tuttavia avverarsi che la produzione del latte destinato all'immediato consumo non soddisfi interamente la domanda. L'articolo 6, capoverso 1, dell'ordinanza del 30 aprile 1957 3 concernente l'utilizzazione del latte commerciale ingiunge per¬ tanto ai centri di raccolta, agli acquirenti di latte e ai fabbricanti di mettere a disposizione, in ogni tempo, secondo le istruzioni della sezione competente 1 2 3

RU 1962, 1184 (A XVI A 3).

RU 1953, 1172 (A XVI A 3).

RU 1957, 381. (A XVI A 3).

1240 dell'Unione centrale, la quantità di latte disponibile « per soddisfare ai biso¬ gni di latte fresco (anche pastorizzato, sterilizzato o uperizzato) di joghurt e di bevande lattee ». Tale provvedimento, sovente d'immediata realizzazione, provoca un'interruzione temporanea délia fabbricazione nelle aziende inte¬ ressate, le quali, in tali condizioni, non possono evidentemente seguire una politica di pieno impiego. Ma anche le apparecchiature rimangono parzial¬ mente inutilizzate, per cui si manifesta la mancanza di sottoprodotti, quali il latte scremato, il latticello, ecc. È quindi equo, di principio, il pagamento di un soprapprezzo a questi occasionali fornitori, per il loro apporto di latte, designato comunemente latte di soccorso.

Il latte di soccorso è dunque un latte di fabbricazione (lavorato in regia dalle federazioni, in comune dalle-società, dagli acquirenti privati del latte, dai casari e dalle fabbriche di latte condensato, ecc.) che le federazioni lat¬ tiere devono requisire temporaneamente per completare il volume di latte
normale e soddisfare, nel loro raggio, il fabbisogno, di latte di consumo.
L'unione centrale può però costringerle a fornire il latte di soccorso (chia¬ mato in questo caso latte di rinforzo) anche fuori del loro raggio, ad esem¬ pio, dalla Svizzera orientale a Ginevra, dalla Svizzera centrale a Basilea e nel Ticino e dal bacino d'approvvigionamento della federazione bernese, nel Vallese.

Le fluttuazioni del fabbisogno in latte di consumo nei grandi centri e i mutamenti naturali della produzione esigono la collaborazione d'un centro di ripartizione, bensì in grado di soddisfare la domanda del consumatore, ma parimente idoneo a trasformare il latte invenduto nelle latterie. Questo compito spetta appunto alle centrali lattiere urbane alle quali il latte è rego¬ larmente fornito da un certo numero di società, che lo acquistano, a loro volta, nei centri di raccolta. , Il sistema del latte di soccorso appare inevitabile. Non sarebbe infatti molto ragionevole volerlo superare per esempio aumentando il numero dei fornitori regolari, in modo da rendere superflua, anche d'inverno, qualsiasi fornitura di latte di soccorso ; infatti, in questo caso, verrebbero, d'estate, ad accumularsi nelle latterie enormi quantità di latte in eccedenza che dovreb¬ bero poi essere irrazionalmente trasformate. Le forniture periodiche di latte di soccorso saranno quindi sempre necessarie.

B. Il sistema della contribuzione Dopo l'inizio delle ostilità; durante la seconda guerra mondiale, l'Unio¬ ne centrale e le sue sezioni s'incaricarono di fornire il latte di soccorso. La Unione centrale copriva le spese d'acquisto con il ricavo ottenuto dalla tassa di crisi (chiamata presentemente tassa sul latte destinato al consumo, se¬ condo l'art. 26, cpv. 1, lett. a, della legge sull'agricoltura). L'ordinanza

1241 N. 12 del Dipartimento federale dell'economia pubblica1 del 31 ottobre 1941 istituì una cassa di compensazione dei prezzi del latte di consumo, dap¬ prima soltanto per il Cantone Ticino. Il 16 luglio 1942, con l'ordinanza N. 17 del Dipartimento suindicato 2, fu istituita la cassa di conguaglio dei prezzi del latte e dei latticini (dappresso: cassa di compensazione), che era desti¬ nata, secondo l'articolo 1, a mettere a disposizione i mezzi necessari per sop¬ perire alle spese supplementari derivanti dall'approvvigionamento con latte delle regioni che hanno penuria di latte e dei centri di consumo. La contri¬ buzione alle spese per il latte di soccorso spettò dunque, da quel momento, alla Confederazione.

Esiste una certa correlazione, tra la cassa di compensazione, e il regola¬ mento concernente la copertura, a contare dal 1° maggio 1942, delle spese straordinarie d'acquisto del latte di soccorso da parte della cassa di compen¬ sazione dei prezzi del latte e dei latticini ; tale regolamento, in gran parte an¬ cora vigente, è stato emanato dall'Unione centrale. Il numero 2 di questo regolamento (non tradotto in italiano) informa come segue circa le moda¬ lità di calcolo delle spese straordinarie: « Pour autant qu'un prix unique franco (prix normal) est fixé pour le lait normal d'un centre de consommation déterminé, la caisse de compensa· tion des prix couvre la différence entre ce prix franco et le prix de revient effectif du lait de secours franco gare réceptrice du centre de consommation » (lettre a).

« S'il n'y a pas de prix franco unique pour un centre de consommation, on considérera comme prix normal le prix auquel le commerce de la localité (éventuellement la laiterie de la localité) prend le lait en charge, sans que soit diminuée sa marge reconnue. Si le prix de revient du lait de secours franco centre de consommation est plus élevé, la différence sera remboursée par la caisse de compensation » (lettre b).

La contribuzione della cassa di compensazione alle spese del latte di soc¬ corso (spese straordinarie) varia notevolmente da una federazione .all'altra.

Ciò è dovuto, da una parte, alla mancanza d'uniformità delle indennità ai casari, dei premi di fornitura ai produttori, delle spese di trasporto, del mar¬ gine di ripartizione, dei sussidi per la manutenzione nelle latterie e,
d'altra parte, alla disparità dei prezzi franco stazione, pagati nel raggio delle diverse federazioni. In questo modo, negli ultimi anni (considerando come base di calcolo il mese di novembre) i prezzi di costo del latte di soccorso franco lat¬ teria urbana e i prezzi franco stazione nelle diverse federazioni, accusano le seguenti differenze, assunte dalla cassa di compensazione (et. per kg): Basi¬ gli 1941, 1311.

2 RU 1942, 736.

1242 lea 4,65, Berna 5,45, Zurigo 4,51, Losanna 7,62 e San Gallo 6,28, ecc. A ca¬ gione; delle spese di trasporto molto più onerose in altre circoscrizioni federa¬ tive, le indennità della cassa di compensazione per latte di soccorso fornito possono ammontare persino a 13 centesimi.

La mancanza d'uniformità delle contribuzioni era già stata riscontrata d'altronde prima dell'istituzione della cassa di compensazione, che, del rima¬ nente, non ha introdotto, in merito, alcuna modificazione strutturale. Nel corso degli anni, le indennità valevoli per le diverse federazioni sono state generalmente completate con l'indennità di rincaro. Quest'ultima ammonta a 0,5 centesimi, da febbràio a ottobre e a 1 centesimo da novembre a gen¬ naio. I principi, su cui fondavasi l'attuazione della cassa di compensazione e disciplinanti la concessione di sussidi intesi a mantenere la modicità del prez¬ zo al dettaglio del latte, sono rimasti generalmente immutati. I contributi accordati per il latte di soccorso erano affatto conformi alle finalità della cassa di compensazione, la quale deve vigilare, affinchè il prezzo del latte al dettaglio sia possibilmente mantenuto modico nelle regioni a produzione de¬ ficitaria e nei centri di consumo. Tuttavia, ben si sapeva che il sistema della cassa di compensazione, fondandosi sui principi dell'economia di guerra, aveva carattere provvisorio. Queste considerazioni traspaiono d'altronde an¬ che dalla legislazione. Infatti, l'articolo 8, capoversi 1 e 3, dell'ordinanza del 30 dicembre 1953 1 concernente i prezzi delle merci protette e la compensa¬ zione dei prezzi, stabiliva già quanto segue: « L'Ufficio federale di controllo dei prezzi può versare, entro i limiti fin qui osservati, i seguenti sussidi, prelevandoli dalla cassa di compensazione... » «è riservata la riduzione generale progressiva dei sussidi da parte del Consiglio federale ».

Questi disposti auspicano manifestamente l'abrogazione della cassa di compensazione. Ma il concètto della riduzione progressiva delle sue presta¬ zioni risalta ancora maggiormente nei testi legislativi emanati nel 1956 e nel 1960/61 sull'istituzione surriferita. Infine, il popolo accettò, il 6,dicembre 1964, il decreto federale (aggiunta costituzionale) del 9 ottobre 1964 2 con¬ cernente' il mantenimento di provvedimenti temporanei del
controllo dei prezzi. ' L'articolo 3, capoverso 1, del succitato decreto tratta, in generale, la cassa di compensazione e, in particolare, il problema del latte di soccorso ed ha il seguente tenore: «1 II decreto federale del 21 dicembre 1960 concernente le pigioni di immobili e la Cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini, co¬ me anche le disposizioni fondate su esso, rimangono in vigore fino al 31 di*RU 1953, 1371.

. 2 RU 1964, 1469. ,

1243 cembre 1965, al più tardi, riservata la sostituzione della sorveglianza sulle pigioni al controllo delle pigioni./In deroga all'articolo 14, capoverso 2, di tale decreto, le prestazioni della Cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini, accordate finora per l'acquisto di latte di soccorso, possono essere aumentate, qualora le spese d'acquisto siano maggiori e non possano venir ridotte con provvedimenti riorganizzativi ».

Questa disposizione prevede dunque la soppressione definitiva della cas¬ sa di compensazione entro la fine del 1965. Tuttavia, essa preconizza, contra¬ riamente alla precedente legislazione, di aumentare le prestazioni accordate per il latte di soccorso, ma. soltanto « qualora le spese d'acquisto siano mag¬ giori e non possano venir ridotte con provvedimenti riorganizzativi ». La parte seguente del nostro messaggio dimostra però che tale possibilità si op¬ pone solo superficialmente alla progettata soppressione della cassa di com¬ pensazione.

III. Il messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale del 20 marzo 19641 concernente il mnntenimento di provvedimenti temporanei del controllo dei prezzi In questo messaggio osservammo che la contribuzione alle spese per il latte di soccorso non doveva essere pregiudicata dall'abrogazione, alla fine del 1965, della cassa di compensazione. Eccone il passaggio: « Per sopperire ai 2,3 milioni di franchi, all'incirca, destinati all'approv¬ vigionamento con latte di soccorso, è prevista un'altra soluzione. Le spese corrispondenti, che possono differire notevolmente secondo le annate lat¬ tiere,, non devono essere addossate ai consumatori, ma rimborsate diretta-, mente alle associazioni lattiere, in quanto non possano essere diminuite in virtù di misure organizzative. Vi presenteremo al momento opportuno un disegno di decreto federale concernente i mezzi necessari a sopperire ai co¬ sti dell'approvvigionamento con latte di consumo (p. es. impiego della tassa sul latte di consumo in derogazione all'articolo 26 della legge sull'agricol¬ tura). Il denaro necessario sarà fornito alle associazioni lattiere».

Nel contesto suindicato abbiamo espresso la nostra volontà di conti¬ nuare ad attingere fondi alla cassa federale per coprire le spese del latte di soccorso ed abbiamo progettato, nello stesso tempo, una soluzione
futura del problema, fondata sui punti seguenti: -- Le spese corrispondenti alla messa a disposizione del latte di soccorso non devono essere addossate ai consumatori ; -- Tali spese devono essere rimborsate alle federazioni lattiere, in quanto non possano essere diminuite in virtù di misure orjganizzative.

1

FF 1964, 645.

1244 IV. Il sistema futuro della contribuzione federale alle spese per il latte di soccorso A. Situazione iniziale Il nuovo sistema dei sussidi federali allé spese per il latte di soccorso deve ispirarsi ai compiti di diritto pubblico, affidati all'unione centrale e alle sue sezioni, conformemente al nostro messaggio del 20 marzo 1964 e all'ag¬ giunta costituzionale del 9 ottobre dello stesso anno.' , B. Periodo di validità del sistema (art. 1, del disegno) Conformemente all'articolo 10, capoverso 1, del decreto sullo statuto del latte, il compito di diritto pubblico d'assicurare innanzitutto l'apiprovvigionamento razionale ed economico del paese con latte di consumo, è affi¬ dato all'Unione centrale, d'intesa con le altre organizzazioni del ramo e con i circoli che si occupano della lavorazione del latte. Questo compito compren¬ de parimente l'acquisto del latte di soccorso. Alla Confederazione spetta di emanare, a tale riguardo, le istruzioni necessarie (art. 10, cpv. 2, e art. 11 del decreto suindicato) e d'assicurare il controllo e la vigilanza (art. 35 e segg.).

Il 6 dicembre 1964, il popolo svizzero ha deciso l'abrogazione definitiva della cassa di compensazione, presentemente in fase d'eliminazione. Tutta¬ via, come già accennammo, nel nostro messaggio del 20 marzo 1964, ci sia¬ mo dichiarati contro la soppressione dei contributi alle spese suppletive, ca¬ gionate dall'acquisto di latte di soccorso (e cioè la differenza fra il prezzo di costo di tale latte e il prezzo del latte normale, franco latteria urbana). Di conseguenza, la cassa federale dovrà ovviamente contribuire anche dopo l'abrogazione della cassa di compensazione. È bensì vero che la fornitura di latte di soccorso è stata considerata, nel nostro messaggio del 20 marzo 1964, un compito permanente ; a quell'epoca però non ci eravamo ancora pronun¬ ciati sulla durata definitiva del periodo durante il quale saranno accordati sussidi federali. Nei lavori di preparazione dell'allegato progetto di legge si ebbero a considerare diversi motivi a favore d'una durata limitata. Già ave¬ vamo osservato, nel messaggio surriferito, che le spese amministrative glo¬ bali della cassa di compensazione non sono ormai più proporzionate alle ri¬ percussioni economiche e sociali della riduzione di prezzo ottenuta. Questi sussidi, di cui beneficia
soltanto una parte dei consumatori, costituiscono un provvedimento d'economia di guerra, ovviamente di carattere provvisorio.

Inoltre, le condizióni attuali'di reddito sembrano consentire una traslazione progressiva sui prezzi di vendita al minuto. Poiché le considerazioni esposte riguardo alla cassa di compensazione si applicano, di principio, anche alla contribuzione, oggetto del presente messaggio, abbiamo quindi previsto una durata limitata per quest'ultima.

1245 Tuttavia, i pareri espressi dai Cantoni e dai gruppi economici interes¬ sati come anche il risultato dell'esame del progetto al quale giunsero la com¬ missione degli specialisti del latte e la commissione consultiva per l'esecu¬ zione della legge sull'agricoltura, hanno dimostrato una considerevole diver¬ genza d'opinioni, circa la questione della durata di tale sistema. Taluni si pronunciarono per l'abrogazione alla fine dell'anno in corso, altri per lo stu¬ dio d'un progetto che prevedesse una durata illimitata. Complessivamente però, i pareri espressi riconoscono che il nostro disegno, auspicante una du¬ rata limitata, offre, circa al problema dell'abrogazione, una soluzione inter¬ media.

C. Portata e articolazione del sistema (art. 1 e 2 del disegno) La tavola seguente dà un compendio dei sussidi accordati dalla Confe¬ derazione alle spese per il latte di soccorso, a contare dall'esercizio conta¬ bile (1° novembre 1954 - 31 ottobre 1955).

Esercizio 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59" 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64

Latte di soccorso kg/1 62 143 910 60 548 596 65 835 337 49 475 171 52 621 666 43 831 413 55 454 853 60 772062 58 336 687 74 771 417

Prestazioni della cassa di com¬ pensazione Fr.

2 540 558,11 2 424 781,45 2 784 686,97 2147 033,90 2 013 595,25 1 777 458,45 ' 2 118 950,68 2 346 809,13 2 276 266,45 3 110 296,62

Media in cent.

per kg/1 di latte di soccorso 4,09 4,00 4,23 4,34 3,83 4,06 3,82' 3,86 3,90 4,16

I dati suindicati rivelano parimente le quantità di latte di soccorso do¬ mandate secondo le annate. Le considerevoli fluttuazioni sono segnatamente dovute alle condizioni atmosferiche e alle variazioni d'effettivo delle mandre bovine.

È previsto, per gli anni 1966, 1967 e 1968 che la Confederazione attinga annualmente ai fondi generali una somma fissa per l'Unione centrale, desti¬ nata a coprire le spese per il latte di soccorso ed a agevolare l'esecuzione dei provvedimenti riorganizzativi (cfr. capitolo speciale). L'ammontare di que¬ sta somma globale dev'essere calcolato in modo da rendere possibile alla Unione centrale e alle sue sezioni di evitare, fornendo il latte di soccorso, un aumento del prezzo del latte al consumo.

Foglio Federale, 1965

81

1246 La somma globale va innanzitutto calcolata secondo le prestazioni pa¬ gate finora dalla cassa di compensazione ; all'uopo è determinante la media degli anni 1963/64 e 1964/65, valutabile in non più di 3 milioni di franchi.

L'aggiunta costituzionale del 9 ottobre 1964 consente di aumentare i sussidi federali alle spese per il latte di soccorso, ove siano adempiuti determinati presupposti. Il 19 giugno 1964, l'Unione centrale ha inoltrato, in tale senso, una domanda alle autorità competenti, di cui l'Ufficio federale di controllo dei prezzi sta esaminando la fondatezza. Occorrerà tener equo conto, per stabilire la somma globale a favore dell'Unione centrale, delle richieste esposte nella domanda surriferita come anche degli elementi costituenti le spese, le quali subiranno sicuramente un rialzo, immediatamente o nel de¬ corso del sistema proposto. Infatti, le Ferrovie federali prevedono, a fine d'anno, un aumento tariffale applicabile ai trasporti di latte ; in un prossimo avvenire, sono parimente presumibili aumenti sensibili delle tariffe autostra¬ dali o d'altri fattori. Infine, non va dimenticato che l'applicazione dei prov¬ vedimenti riorganizzativi dev'essere incoraggiata. Alla luce delle circostanze esposte, il contributo federale alle spese per il latte di soccorso dev'essere stabilito a 3,5 milioni di franchi. Nel capitolo concernente i provvedimenti .

riorganizzativi tratteremo l'attribuzione di questa somma.

Dal 1969 al 1971, la contribuzione federale verrà progressivamente ri¬ dotta, e cioè del 20 per cento del valore iniziale ; essa costituirà, nel 1971, sol¬ tanto il 40 per cento della somma assegnata negli anni 1966, 1967 e 1968.

A contare dal 1972, la Confederazione non verserà più alcun sussidio. Tanto la durata, quanto il saggio annuo della riduzione sono stati stabiliti in base a valutazioni. < È stato previsto di disciplinare, mediante decreto del Consiglio federale, le modalità di pagamento dei sussidi federali all'Unione centrale.

D. Onere imposto al consumatore (art. 5 del disegno) Conformemente al nostro messaggio del 20 marzo 1964, le spese per il latte di soccorso non devono èssere addossate al consumatore, come d'al¬ tronde è previsto nel nostro disegno, per gli anni dal 1966 al 1968. Già ab¬ biamo esposto i motivi per cui è sancita la riduzione progressiva della
con¬ tribuzione a contare dal 1969 come anche la traslazione delle spese supple¬ tive per il latte di soccorso sul prezzo al consumo.

Alla luce di queste considerazioni è inoltre opportuno esaminare il rapporto esistente tra la vendita1 di latte alla rinfusa e la vendita del pasto¬ rizzato. Da alcuni anni, il consumo del latte pastorizzato e preimballato aumenta regolarmente. Benché, sul piano nazionale, la vendita del pastoriz¬ zato costituisca unicamente il 15 per cento dello smercio lattiero complessivo, essa rappresenta un'aliquota ben più elevata nel raggio d'approvvigiona¬ mento dei grandi centri urbani ; la tavola seguente ne dimostra d'altronde l'evoluzione.

1247 Raggio d'approvvigionamento Basilea e dintorni .

Berna e dintorni Ginevra e dintorni Losanna e dintorni Zurigo e dintorni .

Lugano e dintorni .

Percentuale di pastorizzato rispetto al consumo complessivo di latte 1960 1964 24,3 35,0 9,8 27,4 28,6 65,8 14.5 42,5 24.6 39,0 14,9 49,9

I dati suindicati dimostrano chiaramente che la tendenza ad un con¬ sumo accresciuto di pastorizzato è appunto maggiormente accentuata nei centri urbani dove il fabbisogno di latte di soccorso raggiunge limiti stagio¬ nali considerevoli. In queste località, aumenta rapidamente il numero dei consumatori che manifestano il loro pieno accordo per un aumento del prezzo del latte (magari di più di 20 cent.), considerandolo giustificato dai vantaggi offerti dal pastorizzato rispetto al latte venduto alla rinfusa. Tutta¬ via, l'incremento dello smercio di pastorizzato è probabilmente dovuto all'at¬ tuale miglioramento del reddito, che permette al consumatore di sopportare le spese suppletive del latte di soccorso, tanto più che l'aumento rispetto al latte normale non rappresenta, nella maggior parte dei casi, un onere consi¬ derevole.

Presentemente non ci è consentito di stabilire con precisione l'onere che si riverbererà sul prezzo al consumo, conseguentemente all'abrogazione del sussidio federale alle spese per il latte di soccorso. La tavola seguente il¬ lustra tuttavia l'ampiezza che tale onere potrebbe assumere per il consuma¬ tore d'un determinato centro, ove le spese surriferite fossero traslate sul prez¬ zo del latte ordinario dell'esercizio 1962/1963, non essendo disponibili dati più recenti. Ed ecco appunto, a titolo di ragguaglio, i prezzi attuali del latte venduto alla rinfusa e del pastorizzato: Località Zurigo Berna Lucerna Losanna Ginevra .

Bienne Grenchen Yverdon Basilea Lugano.

Contribuzione della CC alle spese per il latte di soccorso durante il 1962/63 rispetto alla quantità complessiva del latte acquistato (in cent./l) 0,42 0,93 0,47 1,18' 1,91 , 0,66 0,35 0,38 0,43 circa 3,30

Prezzo al dettaglio nella primavera 1965 latte alla latte rinfusa pastorizzato (cent./l) (cent./l) 66 65 66 68 69 65 64 67 66 69

85 85 88 90 85 87 87 90 85 89

1248 Le condizioni relativamente sfavorevoli della produzione durante l'eser¬ cizio 1963/64 avrebbero inciso ancora più sensibilmente sul prezzo medio per litro del latte di consumo, in seguito all'aumento delle forniture di latte di soccorso. Essendosi tuttavia manifestata, da quel momento, una rista¬ bilizzazione dell'economia lattiera, le cifre attenenti all'esercizio corrente do¬ vrebbero accusare una notevole contrazione. Si prevede inoltre che un ri¬ corso intensificato ai provvedimenti riorganizzativi possa contribuire, nei prossimi anni, a ridurre, almeno parzialmente, le spese medie per il latte di soccorso, rispetto al latte di consumo. Tuttavia,' sarà successivamente diffi¬ cile evitare la traslazione di taluni costi sui prezzi al dettaglio nelle diverse regioni. Rimane peraltro aperta la questione circa l'opportunità di addossare interamente al consumatore anche la parte rimanente dell'onere. Infatti la esperienza insegna che per certe qualità di latte, quali il pastorizzato, l'upe¬ rizzato e lo standardizzato, diverse spese, precedentemente sussidiate dalla Confederazione, hanno potuto, al momento della soppressione dei contributi federali, essere assorbite, in tutto o in parte ma almeno temporaneamente, dai margini esistenti, senza dover ricorrere ad alcuna modificazione del prez¬ zo al dettaglio. Le traslazioni teoriche dei costi durante il triennio di ridu¬ zione dei contributi e, segnatamente, allo spirare della loro validità, non do¬ vranno pertanto essere realizzate immediatamente nè nel limite surriferito, tanto più che tali qualità di latte sono richieste in misura sempre maggiore.

È tuttavia previsto che la Confederazione possa ridurre, proporzionata¬ mente e con effetto immediato, i propri contributi, ove, contrariamente alle .prescrizioni, il consumatore dovesse assumere parzialmente le spese per il latte di soccorso dal 1966 al 1968, oppure, per il triennio 1969/1971, quelle non coperte dei sussidi federali. Poiché il disegno di decreto federale discipli¬ na unicamente i rapporti tra la Confederazione e l'Unione centrale, spetta a quest'ultima il compito di obbligare le proprie sezioni renitenti ad'assumere le spese di un'eventuale riduzione.

E. Provvedimenti di riorganizzazione e razionalizzazione (art. 3, 4 e7 del progetto) Il sistema attuale del contributo federale
alle spese per il latte di soc¬ corso non ha favorito notevolmente l'attuazione delle disposizioni riorga¬ nizzative. Conseguentemente, in certe federazioni regionali il fabbisogno di latte di soccorso, troppo ingente rispetto a quello di latte normale, provoca un aumentò esagerato della durata delle forniture. Di questa constatazione dev'essere tenuto conto per il futuro sistema.

I provvedimenti di riorganizzazione sono intesi sia a ridurre le quantità richieste di latte di soccorso, sia a diminuirne direttamente le spese d'acquisto contraendo i costi di fornitura.

1249 La trasformazione dei centri di spannatura in centri di raccolta che re¬ golarmente forniscono latte di consumo, costituisce evidentemente un provve¬ dimento d'organizzazione della prima categoria. In certi casi, si tratterà an¬ che di trasformare i caseifici ed in particolare quelli che forniscono prodotti di qualità scadente. L'organizzazione di un servizio di raccolta del latte ecce¬ dente nelle aziende di fabbricazione fa parte anch'essa di questa categoria.

Per contro, i provvedimenti che agevolano l'acquisto del latte di soc¬ corso dalle regioni più vicine come anche l'uso di mezzi di trasporto più adatti appartengono alla seconda categoria. Una misura analoga può essere costituita dal fatto che l'unione centrale obblighi le industrie di fabbricazione a consegnare ai centri di consumo e alle regioni a produzione deficitaria una certa parte del latte acquistato, alle condizioni previste per il latte normale.

V L'aumento della popolazione nei grandi centri, l'incremento e la con¬ centrazione del traffico turistico in certe regioni svizzere ed in parte anche la diminuzione della produzione hanno creato un certo squilibrio fra il latte normale ed il latte di soccorso. Per queste ragioni, il problema della trasfor¬ mazione delle industrie di fabbricazione in centri di raccolta che forniscano regolarmente latte di consumo è divenuto acuto. Abbiamo già fatto notare che il sistema attuale della cassa di compensazione può essere considerato in parte responsabile di questa situazione. All'Unione centrale e alle sue se¬ zioni incombe bensì l'obbligo di organizzare in modo razionale ed econo¬ mico l'approvvigionamento del latte destinato al consumo (compreso il latte di soccorso), ma in realtà, la trasformazione delle industrie ha ri¬ scontrato fino ad oggi gravi difficoltà ; infatti, nella maggior parte dei casi, il cambiamento del sistema d'impiego del latte ha provocato un ristagno totale o parziale dell'attività di stabilimenti o d'impianti non ancora am¬ mortizzati e i contributi eventuali delle federazioni alle spese di trasforma^ zione venivano ad essere addossati al consumatore.

Quanto ai produttori, essi potevano essere chiamati a cedere una parte dei proventi. Il nuovo ordinamento, invece, prevede l'assegnazione, durante il periodo di validità del decreto federale e in misura limitata,
di fondi della Confederazione per ammortizzare i debiti ipotecari gravanti sulle fabbriche o sugli impianti utilizzati irrazionalmente. Lo scopo che ci si propone è, da una parte, quello di facilitare l'esecuzione dei provvedimenti riorganizzativi e, dall'altra, di alleggerire proporzionatamente l'onere dei consumatori me¬ diante la trasformazione delle industrie di fabbricazione in centri di raccolta che forniscano regolarmente latte di consumo. Le forniture di latte di soc¬ corso, saranno quindi considerevolmente ridotte nei prossimi anni, con note¬ vole vantaggio per il consumatore. Nè va taciuto che i fondi messi a dispo-, sizione dalla Confederazione serviranno innanzi tutto a facilitare l'esecu¬ zione delle misure di riorganizzazione ; tuttavia, essi non basteranno a co¬ prire interamente le spese occorrenti.

1250 Per la precisione, aggiungiamo ancora che, benché alle trasformazioni previste sia data la priorità, anche gli altri provvedimenti devono essere effi¬ cacemente promossi, attingendo a tali fondi.

Già abbiamo rilevato che non sarebbe razionale allargare la cerchia dei fornitori abituali di latte di consumo al punto da rendere completamente superflua ogni fornitura di latte di soccorso. Infatti, ove ciò si avve¬ rasse, le centrali di ripartizione (latterie centrali urbane) si vedrebbero co¬ strette, in estate, a trasformare in modo irrazionale le grandi quantità di latte eccedente. Tuttavia, promuovendo i provvedimenti di riorganizzazione, non si intende affatto eliminare tutte le spese per il latte di soccorso, ma si persegue unicamente lo scopo di contenerle entro un limite ottimale.

Per coprire in parte il costo dei provvedimenti d'organizzazione, si pre¬ vede che l'Unione centrale, dal 1966 al 1968, possa ripartire fra le sue sezioni, proporzionatamente alle spese comprovate, il 90 per cento al massimo del sussidio federale a titolo di partecipazione alle spese per il latte di soccorso.

Almeno il dièci per cento dev'essere destinato anticipatamente a promuovere l'esecuzione di tali misure.

Affinchè l'interesse per questi provvedimenti non diminuisca durante il periodo in cui il contributo viene soppresso, si prevede di assegnare per la loro esecuzione, dal 1969 al 1971, almeno il 25 per cènto del contributo an¬ nuale della Confederazione. L'Unione centrale potrà conseguentemente de¬ stinarne, al massimo, il 75 per cento alla copertura di quelle spese per il latte di soccorso che non vanno traslate sui prezzi al minuto ed è nostro parere che tale aliquota sia effettivamente impiegata a tale scopo.

Se nel 1966 e nel 1967 l'Unione centrale non utilizza totalmente il con¬ tributo federale messo a sua disposizione per coprire le spese per il latte di soccorso, e cioè il 90 per cento al massimo, essa potrà impiegare l'ecce¬ denza allo stesso scopo, entro la fine del 1968. Questa disposizione dovrebbe permetterle di costituire una certa riserva per gli anni in cui le condizioni di produzione saranno sfavorevoli.

Un miglioramento eventuale del prezzo del latte normale nel 1966 o nel 1967, ottenuto/mediante la riduzione delle spese del latte di soccorso, permetterà all'Unione centrale di
accrescere la riserva oltre la media. Stan¬ do così le cose, sarà opportuno, a nostro parere, che l'Unione centrale fac¬ cia uso del diritto di modificare la chiave di ripartizione del contributo fra le spese per il latte di soccorso e i provvedimenti di riorganizzazione in favpre di quest'ultime. Del resto, la questione della riserva non esisterà più do¬ po il 1968, dal momento che a partire da quella data le spese per il latte di soccorso potranno essere addossate al consumatore. I fondi del conto di co¬ pertura delle spese per il latte di soccorso, ancora disponibili a quell'epoca, dovranno quindi servire totalmente a promuovere i provvedimenti di riorga¬ nizzazione.

1251 È nostra intenzione d'usare possibilmente i fondi riservati a questi prov¬ vedimenti in modo rapido e efficace. Quanto alle somme non utilizzate du¬ rante un anno civile, l'Unione centrale potrà disporne per questo stesso fine negli anni successivi. Per ragioni pratiche non riteniamo che questi fondi siano interamente esauriti alla fine del 1971, allorquando il contributo fede¬ rale sarà soppresso. Sarà dunque necessario che l'Unione centrale possa con¬ tinuare ad assegnarli allo stesso scopo fino al 31 dicembre 1973, onde sia data la garanzia che l'ammontare dei sussidi sia interamente adoperato. Inol¬ tre, l'assegnazione dei fondi della Confederazione per il promuovimento dei provvedimenti di riorganizzazione cesserà dopo un termine ragionevole e il denaro messo a disposizione dell'Unione centrale, ma non ancora utilizzato entro tale termine, conformemente al decreto federale, ritornerà alla Con¬ federazione.

L'Unione centrale, nei limiti del decreto proposto, è l'unico ente compe¬ tente a fissare l'ammontare e lè condizioni delle prestazioni alle proprie se¬ zioni, sia per coprire le spese per il latte di soccorso, sia per l'esecuzione deiprovvedimenti di riorganizzazione. Essa avrà' dunque la scelta, dall'inizio del periodo di soppressione del contributo federale e di traslazione dei costi sul prezzo al minuto, d'imporre totalmente queste spese ai consumatori nei centri in cui i costi del latte di consumo per litro non siano ingenti, in modo di po¬ ter riservare temporaneamente tutto il contributo federale alla copertura del¬ le spese su indicate nei centri di consumo situati in luoghi sfavorevoli.

F. Rapporto e rendiconto dell'Unione centrale (art. 6 del progetto) Il contributo federale è stato messo a disposizione per coprire le spese per il latte di soccorso e per promuovere i provvedimenti di riorganizzazione.

All'Unione centrale spetta di raggiungere gli scopi prefissi nel miglior modo possibile.

Il fatto che un organo di diritto privato possa usare dei fondi pubblici implica un controllo da parte dei servizi ufficiali competenti. Di conse¬ guenza, l'Unione centrale è obbligata a far rapporto ogni anno sulla gestione del sussidio federale é nello stesso tempo sui provvedimenti di riorganizza¬ zione adottati (genere ed importanza, raggio della federazione beneficiaria e ripercussioni
economiche). I servizi amministrativi incaricati dell'esecuzione del nuovo regolamento devono essere idonei a verificare l'esattezza delle indicazioni dell Unione centrale, che è obbligata ad informare in modo com¬ pleto gli organi o i delegati federali e, ove occorra, permettere la consulta- zione dei registri.

1252 G. Elaborazione del decreto federale a. L'avamprogetto del 16 marzo 1965 Il Dipartimento dell'economia pubblica ha sottoposto ai Governi canto¬ nali e ai gruppi economici uh rapporto della divisione dell'agricoltura sul contributo della Confederazione alle spese per il latte di soccorso a contare dal primo gennaio 1966, come anche un disegno di decreto federale. Questo ultimo differiva dal disegno annesso principalmente nei seguenti punti: Invece di fissare una somma, esso precisava semplicemente le modalità del calcolo dell'ammontare complessivo (media dei contributi per gli esercizi contabili 1963/1964 e 1964/1965, tenuto conto di un eventuale aumento per il 1965).

In caso di produzione eccezionale dal 1966 al 1968, esso prevedeva una traslazione temporanea e locale dei costi del latte di soccorso non sussidiati, semprechè il Dipartimento dell'economia pubblica ne avesse dato l'autoriz¬ zazione.

L'avamprogetto della Divisione dell'agricoltura prevedeva di assegnare, in anticipo, il 10 per cento della contribuzione federale all'esecuzione dei provvedimenti di riorganizzazione, anche durante il triennio 1969-1971.

b. Il parere dei Cantoni Dei venti Cantoni che hanno espresso il loro parere, circa i due terzi hanno approvato l'idea di limitare il periodo d'assegnazione del contributo e di ridurre quest'ultimo gradatamente. Qualcuno si è augurato anche una liquidazione più rapida, ritenendo che i consumatori a beneficio dei molte¬ plici vantaggi delle condizioni urbane, sarebbero già oggi in grado di soppor¬ tare le spese per il latte di soccorso. I Cantoni che hanno manifestato qualche dubbio o assunto un atteggiamento piuttosto negativo riguardo al disegno sottoposto, opponevano ragioni di politica sociale e congiunturale ; essi rite¬ nevano infatti necessaria una maggiore considerazione del rincaro nel fissare la somma globale. Tre Cantoni hanno preferito alla soluzione proposta un sistema che obblighi tutti i consumatori a partecipare alle spese. La maggior parte dei Cantoni hanno bensì approvato espressamente l'idea di promuo¬ vere i provvedimenti di riorganizzazione, ma hanno generalmente giudicato troppo modesti i fondi che potrà assegnare a questo scopo l'Unione centrale, affinchè i provvedimenti adottati siano coronati da successo.

c. Il parere dei gruppi economici Dei ventisette
gruppi economici consultati, diciassette hanno espresso il loro parere. Dodici non-fanno alcuna obiezione di principio quanto alla li¬ mitazione della validità del progetto o alla riduzione graduale del sussidio.

1253 La questione circa la durata della validità del progetto e la graduazione della riduzione hanno tuttavia dato luogo a pareri molto divergenti. Due gruppi economici hanno proposto la soppressione dei sussidi alla fine del 1965 ; per contro, un altro auspicava che il Consiglio'federale si pronunciasse sul meto¬ do di riduzione solo alla fine del '68. Inoltre, due altre associazioni desiderano che la questione dell'assegnazione dei fondi durante il secondo periodo trien¬ nale sia risolta con maggiore elasticità. I gruppi che si oppongono al progetto si dividono in due frazioni. Coloro che rappresentano gli interessi del consu¬ matore, motivano il loro atteggiamento affermando che l'idea di limitare la durata della validità del disegno e di riportare i costi per il latte di soccorso sui prezzi al dettaglio è in contraddizione con le garahzie date nel nostro mes¬ saggio del 20 marzo 1964 e non è giustificabile per ragioni di politica sociale e congiunturale ; essi reputano inoltre che il sistema attuale ha dato buone prove. Quanto alle cerchie industriali e commerciali, esse si oppongono al progetto, reputando opportuno di sopprimere, già sin d'ora, questo sus¬ sidio. Due gruppi ritengono irrazionale l'assegnazione di una somma globale ed esigono, di conseguenza, la copertura integrale delle spese effettive. Una grande impresa di commercio al dettaglio è del parere che i mezzi finanziari dovrebbero essere messi a disposizione non solamente dell'Unione centrale, ma anche degli organi analoghi che cooperano alla valorizzazione del latte.

In generale, il promuovimento previsto dei provvedimenti di riorganizzazione non è criticato, ma i mezzi a disposizione sono quasi sempre ritenuti deboli ed insufficienti.

L'Unione centrale è, di principio, disposta a collaborare all'applicazione del decreto proposto. Essa auspica, tuttavia, che il testo di legge stabilisca chiaramente che le disposizioni favoriscono i consumatori e non i produttori di latte e le loro organizzazioni. Essa aggiunge che sarebbe opportuno codi¬ ficare nel decreto il diritto dei produttori, fornitori e venditori di latte di soc¬ corso a stabilire prezzi di vendita idonei a coprire le spese, analogamente a quanto auspica l'Unione svizzera degli acquirenti di latte. L'Unione centralè, ritiene equa la somma globale di 4 milioni di franchi ;
in tal caso le sarà in¬ fatti possibile rinunciare alla clausola di rischio, menzionata nell'avamprogetto della Divisione dell'agricoltura del 16 marzo 1965. In caso contrario, essa dovrà esigere l'estensione di tale clausola.

d. Le raccomandazioni della commissione consultiva Il parere dei membri della commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura, collima, essenzialmente, con il parere dei gruppi eco¬ nomici esaminati più sopra. I rappresentanti dei consumatori non accettano l'idea di limitare la validità del decreto e di riportare gradualmente sui prezzi al minuto i costi per. il latte di soccorso. Da parte loro i tre rappresentanti

1254 delle cerchie del commercio, dell'industria e delle associazioni padronali han¬ no domandato la soppressione dei sussidi, già per la fine del 1965, argomen¬ tando che si poteva benissimo fare a meno del nuovo progetto, ancorché di durata limitata. La maggioranza della commissione ha tuttavia finito per ap¬ provare la limitazione prevista dal progetto. La richiesta dei, produttori di latte intesa a stabilire, nel decreto, a 4 milioni di franchi il sussidio federale, è stata appoggiata da diverse cerchie. L'Unione centrale dovrebbe però ri¬ nunciare all'inclusione della clausola di rischio ed assegnare una somma più elevata ai provvedimenti di riorganizzazione. L'idea di promuovere quest'ul¬ timi ha ottenuto l'approvazione generale. Anche una proposta delle associa¬ zioni* sindacali intesa ad autorizzare il Consiglio federale a modificare, dopo il 1968, le disposizioni disciplinanti l'assegnazione del sussidio federale a favore dei provvedimenti di riorganizzazione è stata accettata. In questo mo¬ do, la commissione riafferma l'importanza considerevole attribuibile a.questi provvedimenti. ' · e. Valutazione dei pareri espressi , Il breve compendio -dei diversi pareri dimostra che la prevista limita¬ zione della validità del disegno è stata interpretata molto diversamente. Alla proposta di abbandonare il disegno e, per conseguenza, di sopprimere il sus¬ sidio alla fine del 1965 si oppone quella intesa ad affidare durevolmente alla Confederazione il compito di coprire le spese per il latte di soccorso ; la vali¬ dità del progetto non dovrebbe quindi essere limitata. La gran maggioranza dei membri della commissione consultiva ha tuttavia approvato la nostra proposta volta ad assicurare la continuità del sussidio alle spese per il latte di soccorso, solo durante un periodo determinato.

H. Costituzionalità del disegno Il sussidio federale alle spese per il latte di soccorso è fondato sull'ar¬ ticolo 31 bis, capoverso 3, lettera b, della Costituzione federale. Esso è in¬ teso ad assicurare la vendita del latte di consumo nelle città e nelle regioni / a produzione deficitaria e a ridurre, per la Confederazione, le perdite deri¬ vanti dalla valorizzazione dei latticini. Come già abbiamo accennato all'ini¬ zio, la cassa di compensazione cesserà le prestazioni alla fine del 1965, pro¬ vocando un certo
aumento del prezzo del latte al minuto, in particolare nelle zone urbane. Una proroga della validità del disegno avrà senza dubbio l'ef¬ fetto di prevenire il rincaro, ancora più sensibile, del latte di consumo, pro¬ muovendo così lo smercio.

Lo scopo di politica sociale perseguito finora mediante il pagamento del sussidio federale, che è quello di conservare prezzi modici per il latte ven¬ duto al minuto nei centri e nelle regioni a produzione deficitaria, non può più essere invocato nel nuovo decreto federale, dal momento che alla fine del 1965 verranno abrogate le basi costituzionali.

1255 Fondandoci sulle considerazioni esposte, aébiamo l'onore di raccoman¬ darvi d'adottare il progetto di decreto allegato. Gradite, onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 4 giugno 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tschudi Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il contributo della Confederazione alle spese del latte di soccorso (Del 4 giugno 1965)

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