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Berna, 3 giugno 1965

Anno XLVIII

Volume I

N°22 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonaménto annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9231 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per un disegno di decreto federale inteso a prorogare la legge federale che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi (Del 28 maggio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci onoriamo di sottoporvi un disegno di decreto federale inteso a pro¬ rogare la legge federale del 24 giugno 1955 (RU 1955, 1137) che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi.

N I. Misure finora stabilite 1. Le misure stabilite finora dalla Confederazione a favore dell'indu¬ stria alberghiera rispecchiano lo sviluppo economico e politico. Già allo scoppio della prima guerra mondiale, allorché quest'industria ebbe ad arre¬ narsi, la Confederazione s'era vista costretta a sostenerla. Nell'anno 1921, essa partecipava alla costituzione della Società fiduciaria svizzera dell'indu¬ stria degli alberghi, una società anònima cui era affidata l'esecuzione di tutte le misure giuridiche e finanziarie per l'industria alberghiera (moratoria per crediti e interessi, concessione di mutui). Durante la crisi economica de¬ gli anni trenta e la successiva seconda guerra mondiale l'aiuto dovette essere Foglio Federale, 1965

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930 aumentato. Esso giunse al suo apice nella legge federale del 28 settembre 1944, intesa principalmente a sdebitare quest'industria mediante l'estinzione di crediti ipotecari di capitale non coperti. Nel periodo postbellico la condi¬ zione migliorò e le prescrizioni speciali poterono essere,allentate. La legge federale del 24 giugno 1955 che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi restringeva alle regioni turistiche le misure d'aiuto e le allentava. Con i mutui garantiti da un diritto di pegno legale, si sono potuti concedere dei mutui con diritti di pegno contrattuale. Quanto al¬ le misure finanziarie la Confederazione metteva a disposizione alla Società fiduciaria dell'industria degli alberghi i 30 milioni' di franchi, che fino allora aveva accordato informa di prestiti, e 16 milioni nuovi. La validità della legge fu ristretta a dieci anni e cesserà quindi alla fine del 1965.

Essendo le misure giuridiche cadute praticamente in disuso e bastando a garanzia il diritto di pegno contrattuale, le disposizioni della legge concer-1 nenti le stesse e il diritto di pegno legale furono abrogate con decreto del¬ l'Assemblea federale del 6 dicembre 1960 (RU 1960, 1697). S'opinava che il ritorno ai principi ordinari del diritto privato e dell'esecuzione forzata avreb¬ be stimolato le banche a concedere crediti all'industria alberghiera. I fatti dimostrarono appunto che l'abolizione del diritto speciale valse a promuo¬ vere il credito alberghiero. , 2. Nondimeno, nelle regioni turistiche stagionali, dove trovasi più del 40 per cento delle 6500 aziende alberghiere, sussiste tuttora un grande biso¬ gno di rinnovamento e che, sul fondamento d'una indagine minuziosa, è va¬ lutato in 350 a 400 milioni di franchi dagli specialisti. Per rimanere adeguata alle esigenze dei tempi e conservare il suo ufficio d'apportatrice di divise, l'industria alberghiera svizzera dev'essere in grado di sostenere la concor¬ renza estera. Nella bilancia economica svizzera il turismo rappresentava per il 1964 un saldo attivo di 1,4 miliardi di franchi e copriva più d'un terzo del deficit della bilancia commerciale. Questo dimostra quanto sia importante il turismo per, l'economia del nostro paese. Il rinnovamento deve quindi essere proseguito, cosa che non è possibile senza il concorso della
Confederazione.

3. Nel 1956, è stata costituita la Società cooperativa svizzera di fide¬ iussione dell'industria stagionale degli alberghi, istituzione di puro diritto privato, avente lo scopo, di promuovere il rinnovamento di quest'industria garantendo dei mutui privati. Le buone esperienze fatte con le società co¬ operative di fideiussione delle arti e mestieri confortano l'idea che la garan¬ zia dei mutui bancari varrebbe a promuovere una considerevole quantità di lavori di rinnovamento.

II. H nuovo disegno 1. Nelle deliberazioni parlamentari sul messaggio dell'8 giugno 1960 concernente l'abrogazióne delle misure giuridiche della legge federale del

931 1955 (FF 1960, II, ediz. ted. pag. 249, ediz. franc, pag. 249), il Consiglio na¬ zionale accoglieva il seguente postulato della Commissione: «Il Consiglio federale è invitato a creare quanto prima, una nuova istitu¬ zione, finanziariamente forte e di diritto privato, per la concessione di^ crediti a favore del rinnovamento d'alberghi, nella quale sarebbero unite la Società fidu¬ ciaria svizzera dell'industria degli alberghi e la Società cooperativa di fideussione per l'industria alberghiera stagionale».

L'untone della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi e della Società cooperativa svizzera di fideiussione per l'industria alberghiera stagionale varrebbe a promuovere nel migliore dei modi il rinnovamento al¬ berghiero. All'uopo, il Dipartimento federale dell'economia pubblica affi¬ dava a una commissione l'incarico d'elaborare proposte per un nuovo ordi¬ namento. Essa ha fatto fare un'indagine sul bisogno di rinnovamento e s'è studiata di chiarire in quale forma e misura siano ulteriormente necessari gli assegnamenti pubblici. Nel luglio del 1964, quel Dipartimento era in grado di chiedere ai Cantoni e alle associazioni il parere su un disegno di.

legge che prevedeva il partito seguente.

Accentrare il da farsi sulla garanzia di crediti bancari per far . contri¬ buire al rinnovamento il credito privato e rendere sempre più indipenden¬ te dall'intervento pubblico il credito alberghiero. Per assicurare il consegui¬ mento di questo scopo, la Confederazione rafforza la garanzia, obbligan¬ dosi a rimborsare il 75 per cento della perdita subita nella fideiussione, ri¬ schio che, secondo l'esperienza, è minimo. La garanzia della Cpnfederazione è ristretta a dieci anni e a un ammontare di 100 mio di franchi. La società concederà ancora dei mutui diretti, solamente quando non sia possibile otte¬ nerne in virtù della fideiussione. In una con il rinnovamento alberghiero, è promosso l'attrezzamento dei luoghi di cura. La Confederazione non presta più nuovi fondi, ma coopera nell'ambito dei crediti finora concessi, che la nuova società è tenuta a rimborsare.

Questo partito è approvato dai Cantoni, dalle associazioni economiche centrali e dalle cerchie direttamente interessate. Sono tuttavia sorte delle dif¬ ficoltà per quanto, concerne la forma giuridica e la sede della nuova società.
2. Conformemente al postulato della Commissione del Consiglio nazio¬ nale s'è studiato in quale forma fosse possibile unire in un nuovo istituto la Società fiduciaria dell'indùstria degli alberghi e la Società cooperativa di fideiussione per l'industria alberghiera stagionale. Dal profilo giuridico, non essendo possibile una fusione tra società anonima e società cooperativa, l'unione delle due società è più difficilmente attuabile di quanto si credesse al principio. Almeno una delle due dovrebbe essere liquidata, secondo che per la nuova si scelga la forma giuridica della società anonima o della so¬ cietà cooperativa. Poiché le cerchie direttamente interessate non possono ac¬ cordarsi su una delle due forme, nè alcuna di questa soddisfa pienamento per la nuova istituzione, è necessario istituire una società cooperativa di diritto

932 pubblico. Le dette cerchie convengono per tale soluzione. Essa permetterebbe di tenere congruo cónto della notevole cooperazione della Confederazione, in quanto il diritto di voto potrebbe, in derogazione al diritto delle obbliga¬ zioni, essere disciplinato, nello statuto, secondo la quantità della partecipa¬ zione al capitale. In oltre, lo statuto e le sue modificazioni richiederebbero per la loro validità l'approvazione della Confederazione.

3. La questione della sede determina difficoltà ancora più grandi di quella della forma giuridica. Poiché la Società fiduciaria dell'industria degli alberghi ha la Sede in Zurigo e, la Società cooperativa di fideiussione per l'industria alberghiera stagionale, in Berna, è evidente che la scelta debba cadere su l'una o l'altra di queste città. Ora le parti non possono accordarsi per alcuno di questi luoghi. In favore d'una sede in Berna s'è fatto valere che questo Cantone è importante dal profilo turistico e s'occupa del turismo con particolare attenzione (cattedra all'Università ;. Istituto svizzero di ri¬ cerche sul turismo). Inoltre, questo Cantone, sosterrebbe la nuova società con un considerevole contributo, qualora avesse la sede in Berna. La Società fiduciaria dell'industria degli alberghi che ha la sede a Zurigo fin dal 1921, anno della fondazione, ed è dotata di numeroso personale, non potrebbe approvare un trasferimento della sede a Berna. Essa occupa 30 persone do¬ tate d'un'esperienza di molti anni 6 di cognizioni profonde circa l'industria alberghiera svizzera. Questo capitale d'esperienza non dovrebbe andare per¬ duto per la nuova società, come sarebbe a temersi qualora la sede fosse tra¬ sferita a Berna. Considerato lo stato presente del mercato del lavoro e dell' abitazione sarebbe a prevedersi che i suoi collaboratori più qualificati, poten¬ do comodamente trovare un posto a Zurigo, ricuserebbero di trasferirsi a Berna. D'altra parte, le cerchie dell'industria alberghiera stagionale dei Can¬ toni dei Grigioni, del Ticino e della Svizzera centrale non vedrebbero di buon occhio che la sede sociale sia trasferita a Berna, preferendo che abbia a tro¬ varsi in un Cantone, il quale, come Zurigo, non possegga un'industria alber¬ ghiera di tale genere.

Nel desiderio d'arrivarne a una, gli interessati hanno finalmente propo¬ sto di stabilire a
Zurigo la sede della nuova società e a Berna quella d'una filiale, la quale tratterebbe gli affari concernenti i Cantoni di Berna, del Vallese e della Svizzera francese. I direttori della sede principale e della fi¬ liale avrebbero competenze uguali ed eserciterebbero il loro ufficio secondo le istruzioni del consiglio d'amministrazione.

III. Proroga della legge federale in vigore 1. Nonostante le ripetute premure delle autorità non è stato possibile venirne a una nella questione concernente la sede. La soluzione di compro¬ messo proposta dagli interessati non è conveniente, poiché complicherebbe la,direzione,degli affari della nuòva società e la renderebbe più costosa. Ne

933 dissuadono anche le esperienze fatte con le filiali d'altre istituzioni abbrac¬ ciaci tutta la Svizzera. La direzione degli affari dev'essere accentrata in un unico luogo.

Fintanto che la questione della sede non sia definita, stimiamo non con¬ venga presentare una proposta ai Consigli legislativi, ma offrire ancora una voita alle cerchie direttamente interessate l'occasione di intendersi in questa parte.

2. Come abbiamo detto, la legge federale del 24 giugno 1955 che isti¬ tuisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi ha effetto sino alla fine del 1955, dopo di che verrebbe a mancare il fonda¬ mento giuridico alla continuazione dell'opera della Società fiduciaria dell'in¬ dustria degli alberghi. Per evitarlo, occorre prorogare questa legge. La cosa sarebbe occorsa anche se il disegno d'una nuova legge fosse stato presentato alle Camere federali nella sessione di giugno e approvato dalle stesse nel corso dell'anno, poiché il termine di referendum non sarebbe potuto spirare avanti il 1° aprile del 1966.

Abbiamo l'onore di sottoporvi il disegno di decreto federale, nell'opi¬ nione che possa essere approvato dai due Consigli nella Sessione di settembre ed entrare in vigore, decorso il termine di referendum, il 1° gennaio 1966.

Esso è ristretto a un anno, ma autorizza l'Assemblea fédérale di prorogarlo per un altro senza che possa essere chiesto il referendum. Per questi motivi vi raccomandiamo d'approvare il disegno di decreto qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 28 maggio 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, H Presidente della' Confederazione: Tscliudi H Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per un disegno di decreto federale intesao a prorogare la legge federale che istituisce misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi (Del 28 maggio 1965)

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