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Berna, 25 marzo 1965

Anno XLVIII Volume I N°12

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

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9186 Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla quarantottesima sessione della Conferenza internazionale del lavoro e Messaggio concernente la ratificazione della convenzione sull'igiene nel commercio e negli uffici come anche d'uno strumento per l'emendamento della costituzione ^ dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Del 26 febbraio 1965) Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di presentarvi il rapporto-messaggio sulla quarantotte¬ sima sessione della Conferenza internazionale del lavoro, corredato di un disegno di decreto federale concernente la ratificazione della convenzione sull'igiene nel commercio e negli uffici come anche di uno strumento per l'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del la¬ voro (OIL).

' I. Ordine del giorno, lavori é decisioni della Conferenza 1. La quarantottesima sessione della Conferenza, tenutasi in Ginevra dal 17 giugno al 91uglio 1964, aveva le trattande seguenti: 1. Rappòrto del direttore generale ; 2. Questioni finanziarie e del bilancio ; Foglio Federale, 1965

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I

3. Informazioni e rapporti sull'applicazione di convenzioni e raccomanda¬ zioni ; 4. Igiene nel commercio e negli uffici (seconda discussione) ; 5. Prestazioni in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale (seconda discussione) ; 6. Lavoro della donna, nell'attuale fase evolutiva ; 7. Impiego di adolescenti per lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria ; 8. Politica dell'impiego, tenendo conto; segnatamente, dei problemi che si pongono nei paesi in via di sviluppo (per deliberazione in vista dell'ado¬ zione eventuale d'uno o più strumenti in materia) ; 9. Sostituzione delle proposte, rinviate alla Conferenza dal Consiglio d'am¬ ministrazione nella sua centocinquantasettesima sessione, all'articolo 35 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ; 10. Disegno di dichiarazione sulla politica di «apartheid» della Repubblica del Sudafrica ; 11. Inserimento, nella Costituzióne dell'Organizzazione internazionale del lavoro, di una disposizione, la quale consenta alla Conferenza di esclu¬ dere dall'Organizzazione o di sospendere dall'esercizio dei suoi: diritti o privilegi un membro, colpito da una' decisione d'esclusione o di sospen¬ sione dell'ONU ; 12. Inserimento, nella Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, di una disposizione che consenta alla Conferenza di sospendere dalla partecipazione ai lavori, quei membri i quali, secondo gli accerta¬ menti dell'ONU, attuassero manifestamente e durevolmente nella loro legislazione, una politica ufficiale di discriminazione razziale, quale l'«apartheid».

" . .

( 2. La delegazione svizzera era composta come segue: dott. Max Holzer, direttore dell'Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro e dott. Arnold Saxer, incaricato degli accordi d'assicurazione sociale, quali delegati governativi; dott. Bernardo Zanetti, vicedirettore.dell'ufficio fede¬ rale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, quale delegato supplente ; Charles Kuntschen dell'unione centrale delle associazioni padronali svizzere, quale delegato dei datori di lavoro e il signor Jean Mori dell'unione sindacale svizzera, quale delegato dei lavoratori. I delegati erano assistiti da alcuni con¬ sulenti tecnici ; ciascuno dei tre gruppi della delegazione era coadiuvato da una donna, precipuamente in
vista della sesta trattanda.

La Conferenza conferì al dott. Zanetti l'onore di presiedere la commis¬ sione incaricata di esaminare i mandati dei delegati e dei consulenti tecnici, nonché le opposizioni sollevate contro quest'ultimi.

3. Tra i 110 Stati partecipanti, 102 inviarono una delegazione. Alla pre¬ sidenza della Conferenza furono poste due candidature: quella del Vene-

583 zuela, proposta dagli Stati dell'America latina e quella del Pakistan, proposta dagli Stati asiatici e appoggiata da quelli africani. Grazie a un accordo tra i delegati governativi dell'America latina, dell'Asia e dell'Africa, si rinunciò, per la designazione del presidente, allo scrutinio segreto, scegliendo il prin¬ cipio della rotazione geografica. Fu quindi eletto il signor Andrés Aguilar, delegato governativo del Venezuela e delegato permanente dedl'ONU a Gi¬ nevra ,* la delegazione pakistanese riservò la propria candidatura per il 1965.

4. Osserviamo quanto segue, riguardo ai primi tre punti, figuranti an¬ nualmente all'ordine del giorno della Conferenza: ' La crisi suscitata nel 1963 dalla partenza delle delegazioni africane com¬ mentata nel nostro rapporto sulla quarantasettesimà sessione (FF 1964, ed.

franc., a pag. 62) impedì una discussione serena e completa del rapporto del direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL). A proposta del direttore generale, la discussione ha ripreso il tema dell'adeguamento del programma e della struttura dell'OIT alle necessità di un mondo in evolu¬ zione.

,La Conferenza approvò il bilancio di previsione per il quarantasettesimo anno d'esercizio, ammontante a 18 684 347 dollari (16 388 799 dollari nel 1964), con 278 voti contro 1. Trentatrè Stati, tra i quali la maggioranza dei Paesi comunisti, si astennero dal voto. La quota svizzera è stata' fissata all'1,24 per cento (1,26 nel 1964), ciò che rappresenta una somma di 231 686 dollari per il 1965, contro 206 498 per il 1964. Furono sollevate opposizioni circa l'aumento continuo delle spese, le quali costituiscono, un onere sempre più grave per gli Stati partecipanti.

1 La costituzione dell'OIL ingiunge ai Governi degli Stati partecipanti di sottoporre alle proprie autorità legislative le convenzioni e le raccomanda¬ zioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro e di presentare an¬ nualmente all'UIL dei rapporti sull'esecuzione delle convenzioni, ratificate e non ratificate, come anche delle raccomandazioni tale procedimento con¬ sente un controllo efficace sulle decisioni della Conferenza e uno scambio d'opinioni a tale riguardo.

. · I 5. La Conferenza ha adottato tre nuove convenzioni, corredate cia¬ scuna della pertinente raccomandazione ; il numero delle convenzioni
e ' raccomandazioni, che formano il così detto codice internazionale del lavoro, è quindi salito a 122.1 nuovi strumenti sonò: -- una convenzione e una raccomandazione sull'igiene nel commercio e ne¬ gli uffici (quarta trattanda àll'ordine del giorno) ; '-- una convenzione e una raccomandazione sulle prestazioni in caso d'in¬ fortunio nel lavoro e di malattia professionale (quinta trattanda all'or¬ dine del giorno) ; -- una convenzione e una raccomandazione sulla politica dell'impiego (ot¬ tava trattanda all'ordine del giorno).

584 Riesamineremo questi strumenti, i cui testi sono riprodotti 'in allegato, nei capi II, III e IV seguenti.

6. Riguardo alla sesta trattanda all'ordine del giorno, la Conferenza accettò una proposta di raccomandazione sull'impiego delle donne aventi re¬ sponsabilità familiari ; . essa adottò inoltre quattro risoluzioni, concernenti i diversi aspetti del lavoro prestato dalle donne: lavoro in un mondo in evolu¬ zione ; promovimento economico e sociale della donna nei paesi in via di svi¬ luppo ; occupazione parziale e protezione della maternità. Furono parimente accettate le conclusioni della settima trattanda all'ordine del giorno (Impiego di adolescenti in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria).

7. Con la nona trattanda s'intendeva eliminare dalla Costituzione dell'OIL l'articolo 35 concernente l'applicazione delle convenzioni ai territori non metropolitani. Lo strumento d'emendamento della Costituzione, adot¬ tato dalla Conferenza e di cui ci occuperemo al capo V, perseguiva lo scopo di eliminare qualsiasi rinvio ai « territori non metropolitani ». Il testo dello strumento è riprodotto in allegato.

8. Le ultimè tre trattande all'ordine del giorno concernono la politica di discriminazione razziale, attuata dalla Repubblica del Sudafrica * e i provvedimenti adottati dal Consiglio d'amministrazióne dell'UIL per porre rimedio alla grave situazione creatasi. I lavori della Conferenza condussero all'approvazione d'una dichiarazione e di due emendamenti della Costitu¬ zione dell'OIL. Nel capo VI tratteremo tali documenti, i cui testi sono ripro¬ dotti in allegato.

9. Alla Conferenza furono presentate non meno di 20 risoluzioni ; essa fu in grado d'esaminarne unicamente 8, adottandone 7. Quest'ultime con¬ cernono i seguenti oggetti: il livello minimo d'esistenza e il suo adeguamento al grado d'incremento economico; l'istituto internazionale per gli studi so¬ ciali ; metodi democratici di programmazione e pianificazione dello sviluppo economico e'sociale; la libertà sindacale; i programmi di cooperaz!ione tecnica dell'OIL e sue altre occupazioni in Africa come anche in altre regioni in via di sviluppo ; il programma e la struttura dell'OIL ; l'anno di coopera¬ zione internazionale é il XX anniversario dell'ONU. ' II. Convenzione (n. 120) e raccomandazione (il. 120) concernenti >
: l'igiene nel commercio e negli uffici 7. Scopo e tenore degli strumenti a) Convenzione n. 120 La convenzione è stata accettata con 311 voti, tra cui quelli della delega¬ zione svizzera, senza opposizione e 5 astensioni. Essa comprende oltre le di¬ sposizioni usuali di cui agli articoli da 20 a 27, unicamente due capi. Il primo

585 disciplina gli obblighi degli Stati partecipanti (art. da 1 a 6), mentre il se¬ condo (art. da 7 a 19) stabilisce i criteri generali.

Il capo I comincia col delineare il campo d'applicazione della conven¬ zione. Questo s'estende alle aziende commerciali e alle altre aziende o ammi¬ nistrazioni in cui i lavoratori svolgono precipuamente compiti commerciali o amministrativi, in quanto però già non soggiaciano alla legislazione nazionale o ad altre disposizioni di igiene (art. 1).

Certe categorie d'aziende possono derogare dall'applicazione delle dispo¬ sizioni convenzionali, ove essa risulti inopportuna, tenuto conto di circo¬ stanze speciali (art. 2). Spetta all'autorità competente di decidere circa tali casi (art. 3). Gl'i articoli 4, 5 e 6 riguardano gli obblighi assunti dagli Stati che hanno ratificato la convenzione ; essi devono, infatti, emanare una legisla¬ zione conforme alle norme convenzionali e assicurare, nella misura rispon¬ dente alle condizioni nazionali, l'osservanza della raccomandazione. Per l'al¬ lestimento di tale legislazione, essi dovranno inoltre sentire il parere delle as¬ sociazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e vigilare, infine, sull'osservanza delle norme legali stabilite.

I principi generali d'igiene, di cui al capo II, sono formulati in astratto ; tali norme non sono nuove per il nostro Paese. Gli articoli 7, 8 e 9 discipli¬ nano la pulizia, l'aerazione e l'illuminazione dei locali di lavoro. Conforme¬ mente all'articolo 10, la temperatura dei locali suindicati dev'essere conti¬ nuamente adeguata alle circostanze. I locali e i luoghi di lavoro devono es¬ sere sistemati in modo da non pregiudicare la salute dei lavoratori (art. 11) e offrire la possibilità di sedersi convenientemente (art. 14). Inoltre, i lavora¬ tori devono disporre d'acqua potabile (art. 12), di adeguati luoghi di decenza (art. 13) e di guardaroba (art. 15). I locali sotterranei e quelli sprovvisti di finestre devono essere conformi alle congrue norme d'igiene (art. 16). Trat¬ tasi infatti, di proteggere i lavoratori dalle sostanze e dai procedimenti mole¬ sti, nocivi, tossici o comunque dannosi (art. 17) come anche, possibilmente, dai rumori eccessivi e dalle vibrazioni (art. 18). L'articolo 19 prescrive istal¬ lazioni o materiale sanitario.

Le clausole usuali, menzionate
negli articoli da 20 a 27, non esigono par¬ ticolari schiarimenti.

b) Raccomandazione ri. 120 Questa raccomandazione è stata accettata con 313 voti, tra cui quelli dei delegati governativi svizzeri, senza opposizione ie con tre astensioni. Essa estende sensibilmente il campo d'applicazione della convenzione, essendo applicabile alle aziende che prestano servizi, alberghi, pensioni' e luoghi di spettacolo. L'esecuzione della raccomandazione può essere assicurata, s'ia mediante la legislazione nazionale, sia mediante convenzioni collettive o sentenze arbitrali, oppure altri istituti..I principi-generali della convenzione concernenti la manutenzione, · la -pulizia, l'aerazione, l'illuminazione, la

586' temperatura, le dimensioni, l'acqua potabile, i lavabi, le docce, i luoghi di decenza, le sedie, i guardaroba, i locali sotterranei, le sostanze e i proce¬ dimenti molesti, nocivi o tossici, i rumori eccessivi, le Vibrazioni, i me¬ todi e i ritmi lavorativi, il primo soccorso in caso d'infortunio, i refettori e le stanze di riposo, sono appunto concretati nella raccomandazione, che ob¬ bliga gli Stati interessati ad applicarli. Sarebbe opportuno, secondo la racco¬ mandazione, che i progetti dei nuovi edifici fossero conformi alle disposizioni stabilite e sottoposti, per l'approvazione, all'autorità competente.

Inoltre, converrebbe prendere misure intese ad arrestare la propagazione delle malattie e informare i datori di lavoro e i lavoratori sulle regole d'igie¬ ne. Infine, i membri sono sollecitati, di principio, a collaborare nel campo, dell'igiene.

2. Posizióne della Svizzera rispetto alla convenzione n. 120 e alla raccomandazione n. 120 La' convenzione è stata concepita per un'applicazione universale. Essa deve potersi applicare tanto negli Stati ad alto livello industriale quanto nei Paesi in via di sviluppo, sia nei tropici, sia nelle zone temperate. Conseguen¬ temente, stante questa estrema diversità, essa si limita a stabilire unicamente i criteri fondamentali ; la raccomandazione, per contro, determina, in modo particolareggiato, i prpvvedimenti che devono innanzitutto costituire diret¬ tive per i paesi in via di sviluppo. > La convenzione può essere senz'altro ratificata dalla Svizzera, l'entratà in vigore della legge federale sul lavoro (del 13 marzo 1964 x) soddisfacendo l'obbligo imposto nel capo I e cioè l'istituzione di una legislazione che assi¬ curi l'applicazione dei criteri fondamentali, stabiliti nel capo II.

L'ampiezza del campo d'applicazione della convenzione non supera quel¬ la fissata nella legge sul lavoro. Tuttavia, è noto che quest'ultima non è uni¬ camente applicabile alle aziende industriali e artigianali, bensì anche agli isti¬ tuti d'assicurazione e alle banche, al commercio all'ingrosso, alle borse, alle gerenze patrimoniali e finanziarie, alle segreterie d'associazioni e ad altre rappresentanze d'interessi, alle redazioni di giornali e periodici come anche alle imprese affini e, da ultimo, agli uffici di professioni liberali, artistiche e tecniche. Tale
elenco non è restrittivo ; di massima, ogni azienda cui è ap¬ plicabile la convenzione, soggiace parimente alla legge, eccettuati gli uffici ' amministrativi federali, cantonali e comunali, come anche talune istituzioni e corporazioni di diritto pubblico, quali l'INSAI, la Banca nazionale ed altri istituti bancari. I lavoratori occupati negli uffici amministrativi e negli stabi¬ limenti affini soggiaciono a speciali prescrizioni di diritto pubblico, discipli1

FF 1964, 484.

587 nanti i rapporti di servizio, le quali soddisfano pienamente, riguardo all'igie¬ ne, le esigenze convenzionali.

Del rimanente, riguardo a tali uffici, non sottoposti alle norme della leg¬ ge sul lavoro, potrebbe essere applicata la clausola d'eccezione, di cui all'arti¬ colo 2 della convenzione.

Per quanto concerne l'applicazione dei criteri fondamentali, menzionati nel capo II, il 'fondamento necessario risiede nell'articolo 6 della legge sul la¬ voro, del seguente tenore: «1 II datore di lavoro deve prendere i provvedimenti tecnicamente rea¬ lizzàbili e adeguati alle condizioni d'esercizio, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita e della salute dei lavoratori e la protezione del vicinato dagli effetti nocivi e molesti.

2 Egli deve, segnatamente, apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in , modo da preservare il più possibile i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie, e dallo spossamento.

3 Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti igienici preventivi ».

Questa descrizione degli obblighi padronali consente di tener conto, me¬ diante un'ordinanza, di ogni principio generale d'igiene contenuto nella con¬ venzione. È eviidente'che la legge sul lavoro costituisce una base giuridica sufficiente per conseguire gli scopi della convenzione. Questo testo legislativo prevede inoltre la vigilanza sull'applicazione e le misure necessarie ad assicu¬ rarla efficacemente: infatti, l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze è affidata alla Confederazione, la quale può dare istruzioni alle autorità di esecuzione (art. 42). L'applicazione efficace delle norme legali considerate (art. 50 e segg., 59 e segg.) ò assicurata da misure coercitive am¬ ministrative e da disposizioni penali.

La convenzione concernente l'igiene nel commercio e negli uffici, del 1964, potrà quindi essere ratificata al momento in cui sarà entrata in Vigore la legge sul lavoro del 13 marzo 1964. Di conseguenza, vi raccomandiamo di approvare l'allegato disegno di decreto.

III. Convenzione (n. 121) e raccomandazione (n. 121) concernenti le prestazioni in caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale 1. Scopo e tenore degli strumenti a) Convenzione n. 121 La commissione peritale della sicurezza sociale dell'OIL accertò che le convenzioni concernenti l'assicurazione-infortuni
sul lavoro e le malattie professionali non erano ormai più conformi alle esigenze moderne e dove¬ vano quindi essere aggiornate. Trattasi delle convenzioni no 17 concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro (1925), no 18 sulla ripara-

588 zione dei danni delle malattie professionali e no 42 concernente la ripara¬ zione dei danni delle malattie professionali (modificata, 1934). La commis¬ sione peritale fu del parere che la revisione avrebbe dovuto tener conto delle esigenze della convenzione no 102 sul livello minimo della sicurezza sociale (1952) e includere quindi anche la convenzione no 12 concernente la ripa¬ razione degli infortuni dei lavori.agricoli (1921).

Nel nostro rapporto del 20 dicembre 1963 sulla quarantasettesima ses¬ sione della Conferenza internazionale del lavoro, abbiamo osservato che era stato accettato, in prima lettura, un disegno di convenzione e di raccomanda¬ zione concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (FF 1964,1, ediz. franc., a pag.-63). La seconda lettura ebbe luogo durante la quarantottesima sessione e la Conferenza adottò da niiova convenzione con 239 voti contro 6 e 65 astensioni, tra cui quelle dei delegati governativi svizzeri.

La nuova convenzione intende disciplinare l'assicurazione contro gli in¬ fortuni sul lavoro e le malattie professionali, non unicamente dall'aspetto ge¬ nerale, bensì anche in ogni minimo particolare. Al campo d'applicazione è stata conferita, conseguenteménte, una considerevole ampiezza. La legisla¬ zione nazionale dello stato che ratificala convenzione deve assicurare i sala¬ riati delle aziende pubbliche e private come anche delle cooperative, contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali (art. 4). Sono ammesse de¬ roghe unicamente per le persone occupate occasionalmente nei lavori estranei all'azienda del datore di lavoro, per i lavori a domicilio, per i familiari del datore di lavoro conviventi con lui e per altre categorie di salariati, semprechè il numero complessivo di questi lavoratori non ecceda il 10 per cento del totale dei salariati diversi da quelli posti a beneficio delle deroghe suindicate (art. 4).

' I marittimi e i funzionari pubblici possono essere esclusi dall'applica¬ zione della convenzione, unicamente ove siano assicurati da uno speciale re¬ golamento analogo, per prestazioni almeno equivalenti a quelle convenzio¬ nali (art. 3). Sono tuttavia consentite talune deroghe provvisorie per i paesi in via di sviluppo (art. 2).

Sono coperti i seguenti casi dovuti ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia
professionale: qualsiasi stato di morbosità ; l'incapacità al lavoro dovuta a uno stato morboso e cagionante una perdita di guadagno, come essa è definita nella legislazione nazionale ; la perdita completa della capa¬ cità di guadagno o la perdita parziale che ecceda il limite stabilito, ove tale " perdita sia presumibilmente duratura, oppure la riduzione corrispondente del l'integrità fisica ; la perdita dei mezzi di sostentamento subita, con la rporte del sostentatore, da determinate categorie di beneficiari (art. 6).

Ogni membro ratificante la convenzione deve definire, nella legislazione nazionale, il concetto d'infortunio sul lavoro (ed eventualmente anche quel¬ lo d'infortunio di tragitto) ed allestire ,un elenco delle malattie professio¬ nali oppure compendiarle in un concetto generale (art. 7 e 8).

589 Ciascun membro deve assicurare l'attribuzione delle seguenti presta¬ zioni: cura medica e servizi annessi ; pagamento in contanti in caso d'ancapacità al lavoro, di perdita della capacità di guadagno e di morte del sosten¬ tatore. Le prestazioni devono essere accordate per l'intera durata dell'even to ; tuttavia, in caso d'incapacità al lavoro può essere prescritto un periodo di noviziato di tre giorni (art. 9).

Le cure mediche e annesse devono comprendere: le cure dei medici praticanti comuni e degli specialisti (comprese le visite a domicilio), la cura dentaria, le prestazioni degli infermieri, la degenza in un ospedale o in uno stabilimento mediconi medicamenti dentari, farmaceutici ed altri oggetti di medicina ò chirurgia, le prestazioni dell'altro personale medico ausiliario ri¬ conosciuto e la cura medica prestata nel luogo di lavoro (art. 10).

In caso d'incapacità temporanea al lavoro o nella fase iniziale, le presta¬ zioni in contanti vanno pagate periodicamente. Ove sia presumibile una per¬ dita durevole di guadagno, le prestazioni in contanti vanno fornite in tutti i casi, in cui tale perdita sussista dopo la scadenza di un periodo determinato.

Se la perdita della capacità di guadagno è totale e probabilmente durevole, la prestazione consiste in un pagamento periodico. La somma delle presta¬ zioni periodiche ai diversi tipi di beneficiari, aumentata degli assegni fami¬ liari, deve equivalere al sessanta per cento del salario. In caso di perdita par- ' ziale e probabilmente durevole della capacità di guadagno, superiore al «li¬ mite stabilito, o in caso di menomazione corrispondente dell'integrità fisica, la prestazione consiste in un pagamento periodico, proporzionatamente ade¬ guato alla prestazione di base del 60%. In taluni casi, la prestazione può av¬ venire mediante un versamento globale (art. 13,14 e 15).

Inoltre, alle vittime richiedenti l'assistenza di terze persone a cagione del loro stato di salute, devono essere assegnati aumenti delle prestazioni perio¬ diche oppure altre prestazioni completive (art. 16). La legislazione nazionale stabilisce le condizioni in cui devono essere riadattati, sospesi o soppressi i pagamenti periodici, in caso di modificazione del grado di perdita della capa- .

cità di guadagno o di menomazione dell'integrità fisica (art. 17).

In caso di
morte del sostentatore, la prestazione !in contanti consiste nei pagamenti periodici alla vedpva, al vedovo e ai figli sostentati ; inoltre, deve essere loro assegnata un'indennità per le spese funerarie (art. 18).

La convenzione contiene anche altre disposizioni concernenti il computò dei versamenti periodici e consente, a certe condizioni, di stabilire l'ammon¬ tare massimo. Le somme dei pagamenti periodici correnti devono essere ria¬ dattate alle variazioni sensibili del costo della.vita o al livello salariale gene¬ rale (art. 19, 20 e 21).

La convenzione prevede inoltre disposti concernenti la sospensione delle prestazioni dovute (art. 22). Ad ogni richiedente dev'essere conferito il diritto di ricorrere in caso di rifiuto della prestazione o di contestazione circa la natura e l'ammontare della stèssa (art. 23).

590 La convenzione obbliga ogni membro che l'ha ratificata a prendere provvedimenti intesi a prevenire gli infortuni nel lavoro e le malattie profes¬ sionali, ad approntare le istituzioni di riadattamento professionale e a stabi¬ lire le misure atte ad agevolare la reintegrazione degli invalidi (art. 26).

Ciascun membro aderente alla convenzione deve infine, sul proprio ter¬ ritorio, trattare gli stranieri come i suoi cittadini (art. 27).

La nuova convenzione modifica la convenzione no 12 sulla riparazione degli infortuni sul lavoro (agricoltura), del 1921, la convenzione no 17 sulla riparazione degli infortuni sul lavoro, del 1925, la convenzione no 18 sulle v malattie professionali, del 1925 e la convenzione no 42 (modificata) sulle malattie^professionali, del 1934 (art. 28).

.

> .

b) Raccomandazione n. 121 La Conferenza ha inoltre adottato una raccomandazione sulle presta¬ zioni in caso d'infortunio del lavoro e di malattia professionale con 231 voti 1 contro 8 e 55 astensioni, tra cui quella della delegazione svizzera.

La raccomandazione propone di estendere gradualmente il campo d'ap¬ plicazione della convenzione alle categorie dei salariati esclusi. Essa consiglia inoltre d'estendere l'assegnazione delle prestazioni convenzionali, ove oc¬ corra mediante l'istituzione dell'assicurazione libera, a taluni gruppi di lavo¬ ratori non retribuiti, comprendenti le persone alle quali è data un'istruzione, le squadre di soccorso volontarie impegnate nella lotta contro le catastrofi naturali o in atti di salvataggio e altre categorie di persone, i prigionieri e i detenuti. La raccomandazione invita parimente i membri ad assegnare le pre¬ stazioni assicurate dalla convenzione a certe categorie di lavoratori indipen¬ denti. I mezzi finanziari dell'assicurazione libera non devono essere attinti ai contributi intesi al finanziamento del sistema obbligatorio dei lavoratori sa¬ lariati.

La raccomandazione propone anche le definizioni dell'infortunio e delle malattie professionali e il pagamento di prestazioni più ampie. Le presta¬ zioni in contanti dovrebbero essere pagate a contare dal primo giorno. Non dovrebbe essere inferiore ai due terzi , del guadagno, la somma in contanti delle prestazioni dovute in caso d'incapacità temporanea al lavoro, d'incapa¬ cità iniziale al lavoro, di perdita totale e
probabilmente durevole della capa¬ cità al guadagno o di menomazione corrispondente dell'integrità, fisica. Le ' prestazioni in contanti dovrebbero assumere forma di pagamento periodico, ove la perdita della capacità al guadagno non sia inferiore al 25 per cento ; negli altri casi può essere versata una somma globale. Ove lo stato di salute della vittima esiga l'assistenza continua d'una terza persona, dovrebbero es¬ sere adottati dei provvedimenti intesi, alla rifusione, entro limiti ragionevoli, delle spese d'assistenza o all'auménto del pagamento periodico. Qualora l'evento assicurato provochi l'impossibilità di esercitare un impiego oppure

591 uno sfiguramento e se di tali circostanze non è stato tenuto conto intera¬ mente al .momento della valutazione della perdita subita, dovrebbero venir accordate prestazioni completive. Ove le somme versate periodicamente a una vedova o a un vedovo invalido e sostentato e ai figli, siano inferiori al¬ l'ammontare massimo prescritto dalla legislazione nazionale, dovrebbe essere eseguito un versamento periodico ai genitori, ai fratelli, alle sorelle e agli abiatici sostentati dal defunto. Se è stabilito un limite massimo delle presta¬ zioni complessive pagabili ai superstiti, l'ammontare non dovrebbe essere in¬ feriore alla somma delle prestazioni in caso di perdita totale, presumibil¬ mente durevole, della capacità di guadagno o di menomazione corrispon¬ dente dell'integrità fisica. Le somme dei versamenti periodici, previsti nella convenzione, dovrebbero essere riadattate a intervalli regolari, tenendo conto del costo della vita o delle fluttuazioni del livello generale dei prezzi.

2. Posizione della Svizzera rispetto alla convenzione n. 121 e alla raccomandazione n. 121 Nel campo delle assicurazioni contro gli infortuni del lavoro e le malat¬ tie professionali, la Svizzera ha ratificato sinora la convenzione no 18 con¬ cernente la riparazione dei danni delle malattie professionali (1925) e la con¬ venzione no 19 concernente la parità di trattamento dei lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del la¬ voro (1925). Inoltre, là Svizzera ha istituito l'eguaglianza di trattamento, nel campo degli infortuni professionali e non professionali, tra gli Svizzeri e i cittadini di ogni paese, con il quale abbiamo conchiuso un accordo di sicu¬ rezza sociale.

La presente convenzione istituisce un ordinamento copnpleto, e come i precedenti, molto particolareggiato delle prestazioni assicurative in caso d'in· fortunio sul lavoro e di malattia professionale. TI campo d'applicazione è molto vasto e supera, in larga misura, quello dell'assicurazione federale ob¬ bligatoria contro'gli infortuni. La convenzione si applica parimente all'agri¬ coltura, ai funzionari pubblici e ai marittimi ; essa include infine (contraria¬ mente all'assicurazione federale obbligatoria contro gli infortuni) tutti i sa¬ lariati dell'industria e del commercio salvo rare eccezioni. La
vastità del suo campo d'applicazione impedisce però al nostro paese di aderirvi. Infatti, se volessimo ratificare il nuovo strumento internazionale dovremmo, sia esten¬ dere il campo d'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor¬ tuni all'agricoltura, ai funzionari e ai marittimi, sia istituire, per tali categorie, ordinamenti speciali intesi all'assegnazione delle prestazioni convenzionali.

Occorrerebbe inoltre sottoporre all'obbligo dell'assicurazione contro gli in¬ fortuni tutti i salariati dell'industria e del commercio, momentaneamente privi d'assicurazione, oppure istituire un ordinamento particolare equiva¬ lente.

' ..·

592 Presentemente, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è rego¬ lata, in Svizzera, dai tre seguenti ordinamenti, disciplinanti, sul piano fede¬ rale, l'obbligo d'assicurazione contro gl'infortuni: -- L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria e nel com¬ mercio,' che costituisce l'obbligo d'a§sicurazione più vecchio, più impor¬ tante e più esteso.

-- L'obbligo d'assicurazione contro gli infortuni professionali, introdotto nel 1951, per i salariati dell'agricoltura in applicazione della legge sul¬ l'agricoltura del 3 ottobre 1951. L'organizzazione di questa assicura¬ zione è tuttavia affidata, in larga misura, ai Cantoni. L'agricoltura è quindi formalmente esclusa dal campo d'applicazione della predetta as¬ sicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

-- L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie degli equi-, paggi delle navi svizzere d'altomare, fondata su un contratto-tipo e su speciali prestazioni federali, conformemente alla legge del 23 settembre .1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Fatta riserva delle parti d'impresa situate nella Svizzera, l'esercizio della .naviga¬ zione marittima non soggiace all'assicurazione obbligatoria istituita dal¬ la Confederazione. , · Non diverge radicalmente solo il fondamento giuridico, sul piano fede¬ rale, dei tre ordinamenti suindicati, bensì anche il loro sistema di prestazioni.

Il sistema obbligatorio che, assicura la protezione migliore, quanto alle pre¬ stazioni, è l'assicurazione federale obbligatoria contro , gli infortuni, poiché essa copre non soltanto gli infortuni e le malattie professionali, bensì anche gli infortuni e le malàttie non proféssionali. Tale assicurazione soddisfa, da questo aspetto, le esigenze convenzionali e, in parte, le supera. Per contro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non è applicabile a tutti i sa¬ lariati dell'industria e dell'artigianato, ma unicamente a quelli che lavorano per conto d'un'azienda soggetta all'assicurazione contro gli infortuni.

L'obbligo d'assicurazione, nell'agricoltura, si estende ovviamente a tutti i salariati agricoli diversi dai familiari dell'esercente, ma il sistema delle pre¬ stazioni non soddisfa le disposizioni convenzionali e soggiace (salvo talune norme restrittive della Confederazione) alla
legislazione cantonale.

Nella navigazione d'altomare, l'obbligo d'assicurazione.comprende tutti i salariati ; il sistema delle prestazioni invece, non' soddisfa esso pure i dispo¬ sti della convenzione..

I salariati non sottoposti a uno dei surriferiti ordinamenti obbligatori d'assicurazione contro gli infortuni, sono assicurati sia mediante disposi¬ zioni cantonali, sia mediante contratti d'assicurazione privata, corichiusi li¬ beramente dai datori di lavoro. Nemmeno tali assicurazioni soddisfano, di regola, i disposti convenzionali.

593 I funzionari federali sono protetti soltanto parzialmente dall'assicura¬ zione federale obbligatoria contro gli infortuni (poste e ferrovie). Per gli altri funzionari pubblici, un ordinamento federale stabilisce un sistema speciale di prestazioni analoghe. I funzionari cantonali o comunali, come anche quelli delle corporazioni di diritto pubblico, sono disciplinati mediante disposizioni cantonali o comunali o prescrizioni speciali delle corporazioni interessate, sulle quali l'autorità federale non può influire. L'istituzione di una assicura¬ zione obbligatoria federale, che sostituisca gli ordinamenti cantonali, co¬ munali e corporativi vigenti, non sarebbe opportuna, considerata la man¬ canza di competenza della Confederazione per legiferare nel campo dello statuto'giuridico dei funzionari cantonali, comunali e degli enti · di /diritto - pubblico.

' Riassumendo, crediamo di poter osservare che il campo d'applicazione della nuova convenzione è ben più ampio del nostro ordinamento presente sull'assicurazione contro gli infortuni, il quale non è uniforme, nè privo di lacune. Conseguentemente, la Svizzera non può accettare questa fconvenzione. Nè va taciuto, inoltre, che il sistema vigente delle prestazioni (salvo ' quello dell'assicurazione federale obbligatoria contro gli infortuni) non è in grado di soddisfare alle norme della convenzione.

Considerata l'attuale situazione legislativa, siamo costretti di rinunciare a proporvi la ratificazione della nuova convenzione. Non potranno essere quindi applicati, in un prossimo avvenire, neppure i principi della racco¬ mandazione, di natura, più ampia- ancora defle disposizioni convenzionali. , IV. Convenzione n. 122 e raccomandazione n. 122 concernente la politica dell'impiego 7

7. Scopo e contenuto delle decisioni La questione della politica dell'impiego (ottava trattanda all'ordine del giorno) èra già stata esaminata, nell'autunno 1963, da una conferenza tecnica preparatoria, alla quale parteciparono delegati di 56 paesi, tra cui la Svizzera.

La trattanda fu quindi oggetto di una semplice discussione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 38 del regolamento della conferenza in¬ ternazionale del lavoro, che adottò una convenzione e una raccomandazione.

a) Convenzione n. 122 Questa convenzione è stata approvata con 206 voti contro 54 e 37 asten¬ sioni. Essa si propone lo scopo di realizzare taluni principi sociali fondamen- , tali che la Svizzera dovrà ovviamente accettare, tanto più che tale realizza¬ zione rientra nell'ambito dell'autorità federale. I nostri delegati, pertanto, l'hanno votata in spirito di solidarietà internazionale.

In un esteso preambolo, la convenzione rinvia alla dichiarazione di Fila¬ delfia del 1944 che definisce le finalità principali dell'OIL come anche alla

594 dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, del 1948.

Mentre quest'ultima prevede che ogni persona ha diritto al lavoro, l'articolo 1 della convenzione chiede ai Governi d'obbligarsi a definire e a seguire una politica attiva intesa a promuovere il pieno impiego produttivo scelto libe¬ ramente. Tale politica tende, segnatamente, ad assicurare che ogni lavoratore possa acquisire le qualifiche necessarie per occupare un posto conveniente e possa poi farle valere senza alcuna discriminazione di razza, di colore, di sesso, di religione, d'opinione politica, d'origine nazionale o sociale. La politica suindicata può essere applicata con i metodi rispondenti alle condi¬ zioni, agli usi e ai costumi nazionali. .

' A tale scopo i Governi determinano ed aggiornano regolarmente, giusta l'articolo 2, i provvedimenti adottabili nell'ambito d'una coordinata politica economica e sociale. L'articolo 3 stabilisce che i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere consultati circa la politica dell'impiego ; gli articoli'da 4 a 11 comprendono gli usuali disposti convenzionali.

b) Raccomandazione n. 122 ' Questa raccomandazione è stata accettata con 275 voti (compreso quello della delegazione governativa svizzera) senza opposizione e 10 astensioni. Le disposizioni particolareggiate concernenti i principi generali costituiscono, in un certo modo, una direttiva per l'applicazione dei provvedimenti atte¬ nenti alla politica dell'impiego. Dopo un preambolo analogo a quello con¬ venzionale, la raccomandazione rammenta Je finalità di tale politica, menzio¬ nate nell'articolo 1 della convenzione. I diversi capi della raccomandazione vertono sugli oggetti seguenti: -- principi generali della politica dell'impiego ; -- provvedimenti di natura generale e selettiva applicabili nell'ambito di una politica dell'impiego ; ' -- problemi inerenti all'impiego e connessi con l'insufficienza dello svi¬ luppo economico ; -- misure dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro associazioni ; --- provvedimenti, di portata internazionale intesi ad agevolare il raggiun¬ gimento delle finalità della politica dell'impiego.

In un allegato, sono menzionate le diverse proposte circa i metodi d'ap. plicazione concernenti, d'una parte, le misure generali, e selettive applicabili nell'ambito
della politica dell'impiego e, d'altra parte, i problemi dell'impiego connessi con l'insufficienza dello sviluppo economico.

Inoltre, la Conferenza ha adottato due risoluzioni. La prima concerne i compiti dell'ÖIL nel campo della politica dell'impiego e sollecita gli Stati partecipanti a collaborare con l'GIL nell'adozione di provvedimenti ; la se¬ conda riguarda invece le misure applicabili, nell'ambito internazionale, per agevolare l'attuazione della politica dell'impiego.

595 2. Posizione della Svizzera rispetto alla convenzione n. 122 e alla raccomandazione n. 122 I problemi concernenti la politica dell'impiego sono talmente complessi da sollevare dubbi circa la loro idoneità ad essere disciplinati a livello inter¬ nazionale. La convenzione, d'altronde, stabilisce unicamente i principi e le finalità generali d'una politica di pieno impiego; L'applicazione consente agli Stati partecipanti di agire assai liberamente, poiché la convenzione non con¬ tiene alcun disposto formale a tale riguardo. Durante la Conferenza è stato persino detto che la convenzione riveste maggiormente il carattere d'una di¬ chiarazione d'intenzioni che d'uno strumento con obblighi precisi.

La raccomandazione contiene importanti elementi di cui potranno bene¬ ficiare, innanzitutto, i paesi economicamente deboli per incrementare lo svi¬ luppo sociale ed economico. Ai paesi industrializzati essa offre un program¬ ma, di provvedimenti determinanti per l'attuazione della politica dell'im¬ piego. Nella Svizzera, taluni di questi, provvedimenti sono già stati favore¬ volmente introdotti: ad esempio, le agenzie di'lavoro, l'orientazione e la formazione professionali come anche la consultazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

II valore della convenzione è evidente. È infatti la mancanza di possi¬ bilità d'impiego che impedisce, a tante regioni, di raggiungere un livello di vita più elevato. Per questi paesi, l'attuazione di una politica d'impiego attiva è quindi d'urgente necessità. Per contro, sarebbe ovviamente assurdo che la Svizzera si obbligasse di seguire, nelle condizioni attuali, una tale politica ; di conseguenza, siamo del parere che la convenzione non debba essere ratifi¬ cata.

V. Primo strumento per l'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro 1. Scopo e tenore dello strumento La conferenza ha adottato lo strumento con 300 voti senza opposizione.

e 31 astensioni. I delegati svizzeri hanno votato favorevolmente. Con l'en¬ trata in vigore dello strumento suindicato, un nuovo capoverso dell'articolo 19 sostituirà l'articolo 35 della Costituzione dell'OIL. Giusta la nuova dispo¬ sizione, gli Stati partecipanti devono accettare le convenzioni ratificate, per quanto possibile, riguardo a tutti i territori, dei quali curano i rapporti
in¬ ternazionali, tenendo però conto delle competenze delle autorità di tali ter¬ ritori. Questo disposto intende promuovere l'applicazione delle convenzioni presso ogni popolazione, comprese anche quelle non ancora completamente autonome ed ha carattere transitorio riguardo a quei territori che non hanno ancora acquistato l'indipendenza.

596 Posizione della Svizzera riguardo allo strumento La nuova disposizione tiene conto dei territori, chiamati un tempo ' non metropolitani che hanno acquistato l'indipendenza. L'emendamento costi¬ tuzionale non concerne direttamente il nostro Paese ; tuttavia riteniamo pos¬ sibile di accettarlo per motivi di carattere generale.

Vi chièdiamo pertanto di autorizzarci a ratificare lo strumento in que¬ stione, conformemente al disegno di decreto allegato.

' Dichiarazione concernente la politica di segregazione della Repubblica V.

del Sudafrica. Secondo e terzo strumento d'emendamento ' della Costituzione dell'OIL Ancorché il Governo sudafricano abbia comunicato all'UIL, I'll marzo 1964, l'intenzione di abbandonare l'OIL con effetto immediato, la Confe¬ renza non rinunciò a discutere le ultime tre trattande all'ordine del giorno.

Secondo l'articolo 1, capoverso 5, della Costituzione dell'OIL, uno Stato partecipante può unicamente uscire dall'Organizzazione comunicando la propria intenzione, con un preavviso di due anni, al Direttore generale del¬ l' UIL, semprechè al momento dell'uscita abbia soddisfatto agli obblighi fi¬ nanziari di partecipante. Inoltre, taluni obblighi sussistono per un periodo indeterminato riguardo alle convenzioni ratificate.

Oltre alla dichiarazione proposta, dal consiglio d'amministrazione dell'UIL sulla politica d'«apartheid», la conferenza era incaricata di riscontrare due strumenti d'emendamento della Costituzione, concernenti la politica suindicata.

1. La dichiarazione proposta.è stata adottata per acclamazione. La Conferenza ha approvato, nello stesso tempo, un programma dell'OIL inteso ad eliminare la politica segregazionista attuata, per quanto concerne il la¬ voro, nell'Unione Sudafricana. La dichiarazione rinvia a quella di Filadelfia 'del 1944, integrata" nella costituzione dell'OIL, la quale afferma che «tutti gli uomini, qualunque sia la loro razza, la loro confessione od il loro sesso, hanno il diritto di, aspirare al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza economica e con uguali possibilità per tutti ».

/La dichiarazione esige dal Governo dèi Sudafrica il riconoscimento e l'adempimento dell'obbligo di rispettare la libertà e la dignità di ogni
essere umano e la rinuncia, a tal fine, alla politica di «apartheid». In parti¬
colare, è considerato discriminatorio ogni provvedimento legislativo e ammi¬ nistrativo o qualsiasi altro provvedimento che violi il principio dell'egua¬ glianza delle possibilità e del trattamento, riguardo all'impiego e alla profes¬ sione, che contempli riserve imperative circa il mercato del lavoro, sanzioni

597 penali per l'inosservanza delle norme contrattuali, limitazioni al diritto di spostarsi, di scegliere il domicilio, di aderire ad un'organizzazione o di nego¬ ziare collettivamente oppure che implichi restrizioni ai sindacati misti, com¬ posti di persone di razza diversa. .

Infine, la dichiarazione invita il consiglio d'amministrazione ad eserci¬ tare. il potere costituzionale conferitogli. Essa rivolge parimente un appello ai Governi, ai datori di lavoro e ai lavoratori degli Stati partecipanti affinchè applichino le misure adeguate per indurre l'Unione Sudafricana a rinunciare alla politica segregazionista e riafferma la propria intenzione di collaborare con l'ONU al fine di raggiungere gli scopi prefissi.

2. Giusta il secondo emendamento della Costituzione, la Conferenza può decidere, alla maggioranza dei due terzi, di sospendere dai lavori quei membri i quali, secondo gli accertamenti dell'ONU, attuassero manifesta¬ mente e durevolmente, .nella loro legislazione, una politica ufficiale di discri¬ minazione razziale, quale 1'«apartheid».

v I pareri espressi, riguardo a questo emendamento, erano diversi. Taluni osservavano, con ragione, che a un'istituzione specializzata non spetta di pro¬ cedere a un'azione autonoma. Se l'ONU non decide di sospendere dai suoi diritti un membro attuante una politica di 'discriminazione razziale, quale l'«apartheid», un'istituzione specializzata non dovrebbe escluderlo dalla pro¬ pria organizzazione. Altri invece ritenevano opportuo, per la Conferenza in¬ ternazionale del lavoro, di condurre a termine azioni autonome, adducendo che la struttura tripartita consente di conferire responsabilità proprie all'OIL.

Tale disparità d'opinione si concretò nel voto finale, per appello nominaie, mediante il quale l'emendamento suindicato è stàto adottato con 179 voti contro 27 e 41 astensioni. I delegati governativi svizzeri votarono «no» come, tra altri quelli degli Stati Uniti, del Canada, della Repubblica federale di Germania, della Francia^ dell'Italia, della Norvegia, dell'Olanda e del Regno Unito.

Un emendamento della costituzione dell'OIL adottato dalla Conferenza, entra però in vigore soltanto ove sia stato ratificato o accettato dai due terzi dei membri dell'Organizzazione in cui sono compresi cinque dei dieci membri rappresentati nel consiglio d'amministrazione,
come membri più influenti per importanza industriale (art. 36 della costituzione). Considerato il voto espres¬ so nella Conferenza, è dubbio che la maggioranza richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento possa essere raggiunta. Infatti ben 5 degli Stati più influenti per importanza industriale hanno votato contro la proposta d'emen¬ damento e il sesto, il Giappone, si è astenuto.

È ovvio che il nostro paese disapprova compiutamente qualsiasi politica di discriminazione razziale, ovunque essa infierisca. Vi chiediamo nondimeno di non ratificare lo strumento d'emendamento suindicato, ritenendo inoppor¬ tuno l'inserimento di una tale disposizione nella costituzione dell'OIL.

Foglio Federale, 1965

40

598 3. Il terzo strumento d'emendamento consente alla Conferenza d'esclu¬ dere dall'OIL o di sospendere nell'esercizio dei diritti e privilegi un membro, riguardo al quale l'ONU abbia applicato un provvedimento d'esclusione o di sospensione. Tutte le delegazioni presenti convennero nel dichiarare che tale emendamento potrebbe colmare la lacuna esistente nella costituzione dell'OIL. Infatti, quest'ultima prevede bensì l'ammissione di ogni membro dell'ONU, mediante semplice dichiarazione d'assumersi gli obblighi costituzio¬ nali, ma non stabilisce alcuna azione d'esclusione o di sospensione analoga a quella dell'ONU. ( ' Il terzo emendamento della Costituzione fu pertanto accettato, al voto per appello nominale, con 238 voti senza opposizione e due astensioni: quelle dei delegati governativi svizzeri i quali, d'intesa con il Dipartimento politico, motivarono il loro atteggiamento dichiarando che la Svizzera non partecipa all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

' f t Infatti, considerando che tale questione concèrne innanzitutto i membri dell'ONU, riteniamo che spetta loro di ratificare lo strumento suindicato e che la Svizzera debba astenersene.

Concludendo, vi chiediamo di accettare le nostre considerazioni e di autorizzarci a ratificare, giusta il disegno di decreto federale allegato, la con¬ venzione no. 120 concernente l'igiene nel commercio e negli uffici e lo stru¬ mento d'emendamento no 1 della costituzione dell'OIL, adottati, nella 48« sessione, dalla Conferenza internazionale dellavoro.

' La costituzionalità del decretò federale è fondata sull'articolo 8 della ' Costituzione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 26 febbraio 1965.

.

' '



-""I.,-*.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tscliudi Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla quarantottesima sessione della Conferenza internazionale del lavoro e Messaggio concernente la ratificazione della convenzione sull'igiene nel commercio e negli uffici come anche d'uno stru...

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