648

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965

Decreto federale che approva l'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per l'uso pacifico dell'energia nucleare (Del 19 marzo 1965),

'

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 8 e 85, numero 5, della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 1964 *, decreta: Art. 1 È approvato l'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Go¬ verno del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per l'uso pacifico dell'energia nucleare, conchiuso a(Berna I'll agosto 1964. Il Consi¬ glio federale è autorizzato a ratificarlo. ' Art. 2 Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, capo¬ verso 4, della Costituzione federale, concernente il referendum in materia di trattati internazionali. .

'

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 19 marzo 1965.

· 1

FF 1964, mi.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

649 Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risolu¬ zioni federali. ' Berna, 19 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 25 marzo 1965.

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965.

650

Decreto federale concernente il sussidio a favore dei vocabolari nazionali dei dialetti (Del 15 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 19641, ..

decreta: I *La validità del decreto federale del 23 giugno 1955 2 concernente il sussidio a favore dei vocabolari nazionali dei dialetti è prorogata fino al 31 dicembre 1974.

2 L'articolo 2 è modificato come segue: .

Art. 2 I sussidi federali ammontano per il Wörterbuch der schweizerdeut¬ schen Sprache e per il Glossaire des patois de la Suisse romande al 70 per cento, per il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana e il Dicziunari rumantsch grischun all'85 per cento, delle spese, annue, ma, al massimo, a 140 000 franchi per ciascuno.

II < II presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, ha effetto a contare dal 1° gennaio 1965.

' 2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 11 marzo 1965.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber 1 2

FF 1964, 993.

FF 1955, 452.

651 Cosi decretato dal Consiglio nazionale Berna, 15 marzo 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 15 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

652

Decreto federale concernente la partecipazione della Svizzera alla proroga del finanziamento deirEUROCHEMIC (Belgio) (Del 4 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24 quinquies della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 1964, decreta: Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato ad acquistare nove ulteriori azioni deirEUROCHEMIC, per un ammontare di 1 935 000 franchi.

. Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a partecipare, con una somma mas¬ sima di 1 700 000 franchi, alle spese d'esercizio e di ricerca dell'EUROCHEMIC per gli anni dal 1964 al 1967.

Art. 3 1

II presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra imme¬ diatamente in vigore.
2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 16 dicembre 1964. , Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

653 Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 4 marzo 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

654

Decreto federale che accorda un sussidio all'Inficio centrale del traffico ferroviario internazionale per la costruzione della propria sede, a Berna (Del 4 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 1964, decreta: Art. 1 Un sussidio di 300 000 franchi è accordato all'Ufficio centrale del traf¬ fico ferroviario Internazionale per la costruzione della propria sede, a Berna, purché, su detto importo, una somma di 100 000 franchi sia rimborsata alla Confederazione dal Cantone di Berna.

Art. 2 II presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra imme¬ diatamente in vigóre.

1

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati

-

i

Berna, 1° marzo 1965.

Il Presidente: Miiller Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 4 marzo 1965.

' Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

655 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale,svizzero, Il Cancelliere della Confederazionè: Ch. Oser

656

Decreto federale concernente un credito completivo per promuovere la costruzione e l'esercizio di reattori di potenza sperimentali (Del 4 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24 quinquies della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 19641, decreta: Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato ad accordare fondi suppletivi, sino a 12 milioni di franchi in tutto, nedl'ambito del decreto fderale del 15 marzo 1960 2 che promuove la costruzione e l'esercizio di reattori di potenza speri¬ mentali.

Art. 2 I crediti annui necessari devono essere iscritti nel bilancio di previsione.

Art. 3 II presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra im¬ mediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 16 dicembre 1964.

Il Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber 1 2

FF 1964, 1765.

FF 1960, 555.

657 Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 4 marzo 1965.

Il Presidente: Kürmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto 'federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

658

Decreto federale che stanzia un credito per la costruzione d'un edificio dell'Ambasciata di Svizzera a Londra I (Del 10 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 85, numeri 1 e 10, e 102, numeri 8 e 14, della Costitu¬ zione federale ; . visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1964, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 11 700 000 franchi per la costruzione di un edificio per l'Ambasciata di Svizzera a Londra, comprendente la cancelle¬ ria, la residenza del capomissione e alcuni alloggi di servizio.

Art. 2 II presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra imme¬ diatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale \ Berna, 4 marzo 1965. , Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 10 marzo 1965.

' I '

' Il Presidente: Miiller Il Segretario: F. Weber

659 Il Consiglio federale decreta: Il decréto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 10 marzo 1965.

' .\ Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

660

Decreto federale concernente lo stanziamento di crediti per l'acquisto di immobili a Berna, Langenthal e Winterthur, destinati all'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi



;

(Del 18 marzo 1965) !

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 1964, decreta: Art. 1 Sono stanziati i seguenti crediti d'opera per l'acquisto di immobili desti¬ nati all'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi: Fr.

1. Berna (Eigerplatz) .

2 500 000 2. Berna (Wankdorffeldstrasse) .

.

. .

5 080 000 3. Langenthal .

1 240 000 4. Winterthur . .

. . .

4 010000 '

Art. 2

1

I1 presente decreto, non essendo d'obbligatorietà generale, entra im¬ mediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo. ( ·

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 15 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

661 Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 18 marzo 1965.

11 Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Foglio Federale, 1965

44

662 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Turgovia (Del 19 marzo 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della Costituzione federale visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 1965 ; considerato che la presente disposizione costituzionale riveduta nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 26, riveduto, della Costitu¬ zione del Cantone di Turgovia, accettato nella votazione popolare'del 27 settembre 1964.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto Così decretato dal Consiglio degli Stati Il Presidente: Mìiller Il Segretario: F. Weber

Berna, 8 marzo 1965.

Così decretato dal Consiglio nazionale Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Berna, 19 marzo 1965.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 marzo 1965. > > Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere dèlia Confederazione: Ch. Oser

663 Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Turgovia (Del 4 marzo 1965) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

'

visto l'articolo 6 della Costituzione federale ; visto d'I messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1965 ; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla con¬ tengono clie sia contrario alla Costituzione federale, decreta: , Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 4, 36 e 39, riveduti, della Costituzione del Cantone di Turgovia, accettati nella votazione popolare del 6 dicembre 1964.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

I

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 4 marzo 1965.

'

1

II Presidente: Müller Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 4 marzo 1965.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: II decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

664

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria della carrozzeria (Del 16 marzo 1965)

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7, capoverso 1, della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al con¬ tratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 " I È conferita obbligatorietà generale alle allegate disposizioni del con¬ tratto collettivo di lavoro, del 1° gennaio 1959/20 dicembre 1963, per l'indu- , stria della carrozzeria. . , 2 Sono riservate le disposizioni imperative di diritto federale e canto¬ nale come anche gli accordi contrattuali più favorevoli al lavoratore.

1

Art. 2 L'obbligatorietà generale si estende a tutto il territorio della Confede- · razione.

2 Le disposizioni d'obbligatorietà generale disciplinano tutti i rapporti di lavoro tra le aziende costruttrici di carrozzerie o di rimorchi, quelle specia¬ lizzate nella carrozzeria (di sellaio, fabbro, lattoniere, verniciatore ecc.), i reparti di carrozzeria di aziende miste (come rimesse, officine di riparazione, imprese di trasporto) dall'una parte, e il personale maschile di siffatte azien¬ de, addetto esclusivamente o precipuamente a lavori di carrozzeria, dall'altra.

Esse non concernono.

a. i membri dell'Associazione padronale svizzera di costruttori di macchine e industriali metallurgici, soggetti alla convenzione del 19 luglio 1937/ 1 1964 ; 1

1 RU 1956, 1658 (A XIV B 1).

665 b. le aziende che, all'entrata in vigore del presente decreto, risultano già sottoposte à un altro contratto collettivo conchiuso tra associazioni ; c. gli apprendisti vincolati da un contratto, conformemente alla legisla¬ zione federale sulla formazione professionale ; d. i membri della famiglia del datore di lavoro ; e. gli impiegati d'ufficio, i magazzinieri, i portinai, i conduttori di auto¬ veicoli e i tecnici semprechè non lavorino nelle officine ; /. i capi e i capi-operai, in quanto abbiano dei subalterni.

Art. .3 Il presente decreto entra in vigore il 29 marzo 1965 ed avrà effetto fino al 31 dicembre 1965.

Berna, 16 marzo 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tschudi Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

666

Contratto collettivo di lavoro per l'industria della carrozzeria conchiuso il 1° gennaio 1959 e il 20 dicembre 1963 fra l'Associazione svizzera industriali carrozzieri e la Società dei carrozzieri del Canton Ginevra, con la Federazione dei metallurgici ed orologiai e con la Federazione cristiana dei metallurgici '

,

Disposizioni rese d'obbligatorietà generale

Art. 4 Protezione del 1 . . .

ramo pro» fessi onalc 2 . . .

3

'

4

Le associazioni contraenti hanno in comune il diritto di esigere l'adempimento del contratto collettivo di lavoro da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, ai sensi dell'arti¬ colo 323 ter del Codice delle obbligazioni.

Art. 6 Commissione 1 . . .

paritetica nazionale 2La Commissione paritetica nazionale dell'industria sviz¬ zera della carrozzeria, nella quale sono rappresentate, in pro¬ porzione al numero dei loro membri, le associazioni contraenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, si adopererà per , trovare una. soluzione agli eventuali conflitti che non potessero essere composti nell'azienda.

3

Essa deve inoltre sorvegliare l'applicazione delle disposi¬ zioni dichiarate di carattere obbligatorio generale e ha la facoltà , di eseguire controlli e inchieste.

!

4

II segretario della Commissione paritetica nazionale ha la sua sede a Berna, alla Monbijoustrasse 61.

\

667 Art. 16 ... L'orario di lavoro in vigore nell'azienda dev'essere àf- Durata dei av r fisso in luogo ben visibile dell'officina. .

2 II pomeriggio del sabato è libero. Alla vigilia di giorni fe¬ stivi legali il lavoro termina al più tardi alle ore 17.

1

3

II tempo necessario per recarsi sul posto di lavoro e per rincasare non è compreso nella durata del lavoro. Il tempo di lavoro perduto causa arrivo tardivo e per abbandono anticipato del lavoro sarà dedotto. In casi di impedimento, il datore di la¬ voro ne sarà informato immediatamente.

Art. 17 II lavoro supplementare, notturno e di domenica sarà or- Lavoro supdinato solo in casi di assoluta necessità. Esso sarà rimunerato -,,otTuraTe' come tale soltanto se è stato ordinato dal datore di lavoro o domenicale dal suo sostituto.

1

3 È considerato lavoro supplementare, su riserva del capo¬ verso 5, quello che supera l'orario di lavoro normale giornaliero fissato nell'azienda. E' considerato lavoro notturno quello ese¬ guito tra le ore 20 e le ore 6 ; rispettivamente dal 1° maggio al 15 settembre fra le ore 20 e le ore 5. E' considerato lavoro do¬ menicale quello eseguito tra le ore 0 e le ore 24 in domenica e in giorni festivi legali.

4 II lavoro supplementare è rimunerato con un supple¬ mento di salario del 25%, e-il lavoro notturno e di domenica con un supplemento del 50% del salario orario normale.

5 Non danno diritto al supplemento di salario:

b. il lavoro supplementare fino a 4 ore per ogni quindicina di paga, ordinato d'accordo con i lavoratori per l'esecuzione di lavori urgenti per la clientela (riparazioni), a condizione che il lavoro supplementare venga eseguito nei giorni feriali fra le ore 5, risp. le ore 6 e le ore 20, e qualora nel corso della stessa quindicina di paga o della quindicina susse¬ guente possa essere compensato con tempo libero -- resta riservata la legislazione sul lavoro rielle fabbriche ; c. differimenti dell'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 135, capoverso 1, dell'ordinanza di esecuzione della legge sulle fabbriche.

668 Art. 18 L

a

cottimo

1

ammesso

' ^ ^ lavoro a cottimo. Il rispettivo supplemento di salario deve essere fissato per iscritto prima dell'inizio del la¬ voro.

2

Per ogni lavoro a cottimo è assicurato al lavoratore il salario orario. Se si tratta di (lavoro a cottimo per gruppo; una eventuale eccedenza di guadagno deve essere suddivisa fra tutti gli interessati proporzionatamente all'importo del salario per il lavoro a cottimo eseguito.

3 La durata normale di lavoro deve pariménte essere osser¬ vata in caso di lavoro a cottimo.

\ ' ,

Art. 19 Salari II salario è fissato, entro i quattordici giorni dall'assun-1 zi one, d'intesa fra ambedue le parti.

2 1 salari orari minimi, esclusi gli eventuali assegni per figli erogati in virtù di disposizioni legali, sono i seguenti: a. per lavoratori qualificati del'mestiere del carrozziere, tito¬ lari del certificato di fine tirocinio: Fr.

nel 1° anno dopo il tirocinio 3.60 nel 2° anno dopo il tirocinio ., 3.70 nel 3° anno dopo il tirocinio 3.85 nel 4° anno dopo il tirocinio .

4.-- dal 5° anno dopo il tirocinio · 4.25 per lavoratori qualificati indipendenti ....

4.50 Sono considerati lavoratori qualificati e indipendenti coloro che sono capaci di eseguire in modo indipendente e secondo le regole d'arte tutti i lavori del loro ramo profes' ' sionale. Il datore di lavoro e l'operaio che non riescono a mettersi d'accordo sulla qualifica e indipendenza professio¬ nale di quest'ultimo, ne informeranno la Commissione pa¬ ritetica nazionale. Questa a sua volta designerà un'altra azienda, nella quale il lavoratore sarà sottoposto ad un . esame per stabilire la sua qualifica e indipendenza nel la¬ voro ; , ; b. per i lavoratori qualificati che non sono in grado di provare di aver avuto una formazione professionale conformemente alle disposizioni della legge federale sulla formazione pro¬ fessionale, il salario orario minimo è il seguente: 1

669 Fr. ' fino a 20 anni compiuti . . .

3.40 dopo:. ' durante il 1° trimestre di attività nell'industria della carrozzeria svizzera .

3.40 durante il 2° trimestre, però al più presto nel 21° ' anno di età 3.55 durante il 2° semestre, però al più presto nel 21° anno di età .

. , . '. . . 3.70 durante il 1° semestre del 2° anno, però al più presto nel 22° anno di età 3.85 durante il 2° semestre del 2° anno, però al più pre¬ sto nel 23° anno di età ....... . 4.-- dopo il 2° anno, però al più presto nel 24° anno di età .

4.25 per i lavoratori qualificati e indipendenti . .. . 4.50 c. i lavoratori di un ramo affine alla carrozzeria, come mani¬ scalchi, fabbri ferrai, lattonieri, istallatori di riscaldamenti centrali, carpentieri, falegnami, pittori, tappezzieri, sellai militari, ecc., hanno diritto, durante il periodo di due anni per l'adattamento ai lavpri di carrozzeria, ai salari orari mi¬ nimi sotto indicati, alla condizione però, che i salari minimi durante il periodo di adattamento non siano superiori a quelli ai quali avrebbero diritto secondo la lettera a qui so¬ pra, per il periodo corrispondente dopo il tirocinio. I salari orari minimi durante il periodo di adattamento e dopo di questo sono: Fr durante il 1° semestre 3.60 durante il 2° semestre .

. '.

3.70 durante il 1° semestre del 2° anno . . . . . .

3.85 durante il 2° semestre del 2° anno 4.-- . dopo il 2° anno 4.25 per lavoratori qualificati e indipendenti dopo il pe¬ riodo d'adattamento . .

., 4.50 d. per lavoratori ausiliari e manovali adulti (compresi gli operai qualificati d'altri mestieri non affini) .

3.40 e. per lavoratori ausiliari e manovali giovani: dal 15° anno compiuto 60% dal 16° anno compiuto 70% del salàrio minimo di un dal 17° anno compiuto 80% operaio ausiliare, risp. di dal 18° anno compiuto 90% un manovale secondo la dal 19° anno compiuto 95% lettera d dal 20° anno compiuto 100%

670 3 4

Per il lavoratore di rendimento costantemente insuffi¬ ciente può essere convenùto, fra datore di lavoro e lavoratore, mediante intesa scritta contenente il motivo dell'insufficienza, un salario inferiore. Simile intesa è valida solo se la Commis¬ sione paritetica nazionale non vi si oppone, dopo averne avuto conoscenza .attraverso un esemplare firmato dal datore di la- ' voro e dal lavoratore. Moduli speciali possono à tale scopo essere ottenuti gratuitamente dal segretariato della Commissione paritetica nazionale. 1

Pagamento del salario

Art. 20 II salario deve essere pagato in contanti "a intervalli rego¬ lari, e per i lavoratori rimunerati cori paga oraria, almeno ogni due settimane ... Il salario sarà accompagnato d'un rendiconto particolareggiato. 1 2 Dal salario può essere fatta una ritenuta che non deve su¬ perare il salario degli ultimi sei giorni di'lavoro.

1

Art. 21 1 obblighi dei 1 datori di lavoro e i loro sostituti devono trattare i lavoiavoro" degli ratori correttamente, informarli sufficientemente dei lavori da operai eseguire e affidare loro campiti conformemente alle loro cono¬ scenze professionali, alle loro attitudini e capacità. Essi provve¬ deranno inoltre che i locali di lavoro siano sufficientemente illu¬ minati, arieggiati, riscaldati e muniti degli impianti necessari per lavarsi, come pure d'armadi per i vestiti, e prenderanno tutte le · misure intese a prevenire le malattie e gli infortuni.

2

1 lavoratori devono osservare puntualmente l'orario di la¬ voro, eseguire il lavoro conformemente alle istruzioni, dei supe¬ riori, con cura e secondo le regole d'arte. Essi devono aver cura del materiale, degli attrezzi e delle macchine loro affidati, com¬ portarsi correttamente verso
' Art. 23 1 Assicurazione II lavoratore soggetto ali presente contratto è tenuto ad 'malattia' assicurarsi per una indennità giornaliera pari almeno al 70%

671

del salario lordo, senza assegni per i figli, che egli perde in caso 1 di malattia.

2 Le condizioni dell'assicurazione devono statuire che -- la perdita di salario dovuta a malattia attestata dal medico . deve essere indennizzata dall'inizio della stessa, -- l'indennità giornaliera deve essere corrisposta durante 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi é, in caso di affe¬ zione tubercolare, per un periodo illimitato, -- in caso di parziale incapacità al lavoro, l'indennità giorna¬ liera dev'essere corrisposta proporzionatamente, a condi¬ zione che il grado di incapacità al lavoro sia del 50% al¬ meno, -- le prestazioni assicurative sono garantite anche ai nuovi membri, senza osservanza di un periodo di noviziato, a condizione che il nuovo membro all'atto della sua adesione alla cassa sia capace al lavoro.

3

4 5

' 1 datori di lavoro, le cui aziende non aderiscono all'Assi¬ curazione malattia paritetica per l'industria svizzera della car¬ rozzeria, o che non stipulano un'altra assicurazione malattia col¬ lettiva equivalente, sono tenuti a versare ai lóro lavoratori il 50% dei premi per un'assicurazione che garantisca la correspon¬ sione delle prestazioni minime di cui ai capoversi 1 e 2 del pre¬ sente articolo. Inoltre, essi sono tenuti a controllare periodica¬ mente se i loro lavoratori sono assicurati a termine di contratto.

6

7

L'obbligo del datore di lavoro di versare il salario al la¬ vatore caduto ammalato, statuito dall'articolo 335 del Codice delle obbligazioni, è considerato completamente sostituito e ri¬ scattato, qualora il datore di lavoro si assuma il pagamento del 50% dei premi di un'assicurazione che sia conforme ai disposti dei capoversi 1 e 2 dèi presente articolo. , Art. 24 La durata delle vacanze è calcolata in base all'anno di servizio, rispettivamente di età nel quale il lavoratore si trova al 1° gennaio dell'anno civile per il quale le vacanze sono con¬ cesse.

1

vacanze

672 2

Sono computati come anni di servizio: a. il periodo di apprendistato, ovunque sia stato assolto, pur¬ ché l'operaio lavori nella professione imparata od in una affine a quella, b. gli anni di servizio prestati ininterrottamente o con interru¬ zioni presso l'azienda di cui si tratta.

Le frazioni di'sei e più mesi risultanti dall'addizione degli anni di servizio di cui alle lettere a e b sono considerate come un anno di servizio intiero.

3

Se l'entrata nell'azienda avviene prima del 1° luglio, Pam no d'entrata è considerato come un anno intiero. Se l'entrata ha luogo il 1° luglio o dopo,, l'anno d'entrata non è considerato anno' di servizio! In ambedue i casi rimane riservata la cifra 8.

4

La durata annuale delle vacanze è la seguente: 12 giorni, di cui 2 sabati, nel l°,fino e con il 15° anno di servi¬ zio ; 15 giorni, di cui 2 sabati, nel 16° fino e con il 20° anno di ser¬ vizio o dopo compiuto il 40° anno di età, se l'operaio lavora da almeno 3 anni nell'azienda ; 18 giorni, di cui 3 sabati, nel 21° e seguenti anni di servizio o dopo compiuto il 50° anno di età se l'operaio lavora da al¬ meno 5 anni nell'azienda.

5

II sabato è considerato come un giorno intiero di vacanze, anche se in quel giorno nell'azienda non si lavora.

0

Le domeniche e i giorni festivi legali che cadono nelle va¬ canze non sono considerati giorni di vacanza.

7

Le vacanze sono concesse in base agli anni civili, vale a dire che l'anno civile è considerato anno di servizio. Se nel corso dell'anno civile un limite di età che fa stato per il calcolo delle vacanze è superato, le vacanze sono concesse, per il periodo di servizio fino al compleanno, secondo1 la scala inferiore delle va¬ canze, per il periodo dopo il compleanno, secondo la scala su¬ periore.

8

Ì lavoratori» che nel corso di un anno civile vengono as¬ sunti o lasciano un'azienda hanno diritto alle vacanze propor¬ zionatamente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno di , cui si tratta. Se» il rapporto di lavoro è sciolto prima di sei mesi dall'ultima assunzione, il lavoratore perde il diritto alle va¬ canze. Se, a vacanze fatte, s'avvera una circostanza compor-

I

673 tante la perdita o la riduzione delle medesime, il datore di la-.

voro può pretendere il risarcimento delle indennità di vacanze versate in troppo o dedurle dal salario del lavoratore.

9 Ogni, giorno di vacanze dà diritto a un sesto del salario d'una settimana normale di lavoro. ^ 10

Di regola, le vacanze devono essere prese senza interru¬ zione nel corrente dell'anno civile per il quale sono concesse. Il datore di lavoro e gli operai si metteranno d'accordo circa il pe¬ riodo delle vacanze ; in generale, l'accordo dovrà intervenire almeno quattro settimane prima. Si terrà conto dei bisogni del¬ l'azienda e dei desideri degli operai interessati / 11 Le assenze dovute a disoccupazione o a servizio militare (esclusi i corsi obbligatori di ripetizione ed i corsi complemen¬ tari) superiori complessivamente a un mese, saranno computate sulle vacanze in ragione di un dodicesimo per ogni mese intiero d'assenza. Di tale riduzione è fatta astrazione se essa è inferiore a una giornata intiera di vacanze all'anno.

12

Le vacanze non possono essere sostituite con una rimune¬ razione in contanti o con altri vantaggi. Se il contratto di lavoro è disdetto quando l'operaio ha ancora diritto a vacanze, queste saranno concesse durante il termine di disdetta. Tuttavia, se i!

contratto prende fine prima che l'operaio abbia potuto usufruire delle vacanze a cui ha diritto, gli sarà versata una indennità cor¬ rispondente.

" Sono riservate eventuali disposizioni più favorevoli per l'operaio contenute nelle leggi.can tonali sulle vacanze.

Art. 25 *1 lavoratori hanno annualmente diritto alla retribuzione Giorni festivi per sei giorni festivi..... Per ognuno di questi giorni verrà pa¬ gato un sesto del guadagno di una settimana lavorativa normale.

L'importo è basato sul guadagno medio del corrispondente pe¬ riodo di paga. Resta riservato il capoverso 4 che segue.

2 1 giorni festivi pagati sono fissati in anticipo, per ogni sin¬ golo anno, dal datore di lavoro, il quale ne informerà i lavo¬ ratori. i ' 3 Le indennità per i giorni festivi pagati sono da versare con la paga ordinaria. ~ · 4 Se i giorni festivi pagati coincidono con una interruzione del lavoro causa malattia, l'indennità per detti''giorni, insieme

674 con quella di malattia, non dovrà superare il salario giornaliero normale. Se l'operaio prende un congedo non pagato in un pe¬ riodo di paga comprendente giorni festivi pagati e se le ore man¬ cate e non pagate superano quelle di lavoro rimunerate, i giorni festivi in parola non saranno pagati. I giorni festivi indennizza¬ bili che cadono nel periodo delle vacanze saranno pagati come tali e non conteranno dunque come giorni di vacanze.

5.

.

6

A richiesta dei lavoratori, il 1° maggio è concesso intera¬ mente o parzialmente quale giorno libero, ma non pagato.

Indennità per.

assenze

· Art. 26 L'operaio ha diritto: a. al salario di un giorno in caso del,matrimonio proprio; b. al salario di un giorno per la nascita di un figlio legittimo ; al salario di due giorni in caso di decesso della moglie ; al salario di un giorno in caso di morte di un figlio legit-, timo, figliastro o figlio adottivo, fratello o sorella, genitori o suoceri, indifferentemente se questi vivevano o no in co¬ munione con lui. · 2 II salario giornaliero consiste in un sesto del salario setti¬ manale medio raggiunto nel rispettivo, periodo di paga.

1

Art. 27 ' · indennità per Le ore di lavoro perdute causa l'ispezione militare sono ' militare pagate interamente, se il giorno dell'ispezione l'operaio, lavora nell'azienda, il mattino o il pomeriggio, il più a lungo possibile.

Non ha per contro diritto a nessuna indennità se, pur avendo avuto la possibilità di lavorare durante l'orario ordinario, non ' .

l'ha fatto.

2 Durante il servizio militare obbligatorio, eccettuato il ser¬ vizio attivo, i lavoratori che sono occupati nell'azienda da più di un anno hanno diritto a un'indennità. Essa ascende: a. per i lavoratori ammogliati, al 50% del salario ; b. per i lavoratori celibi, al 30% del salario.

3 Tale indennità sarà ridotta proporzionatamente, se in¬ sieme con l'indennità pagata dalla cassa di compensazione per perdita di salario, essa supera l'80% del salario.

, 4 ' ' Art. 28 1

indennità di I lavoratori occupati fuori del luogo di residenza hanno trasferta . diritto al rimborso completo delle 9pese.

675 Art. 29 1

È vietata l'esecuzione di lavori professionali per terze per¬ Divieto di lavorare sone al di fuori del tempo di lavoro e durante le vacanze. Ope¬ per conto rai che non rispettano questo divieto, possono essere licenziati di terzi immediatamente dal datore di lavoro dopo ritiro dell'indennità per vacanze dell'anno in corso o denunciati alla Commissione paritetica nazionale. La Commissione paritetica nazionale ha la competenza di punire i trasgressori con una multa fino a franchi 500.--.

2

Alle ditte, che fanno eseguire lavori vietati per loro conto, saranno applicate delle multe fino a fr. 2000.--1 da parte della Commissione paritetica nazionale.

3 ^ 1 ' "Art. 30 1

Le prime due settimane di lavoro sono considerate come periodo di periodo di prova, durante il quale il rapporto di servizio può disdetta essere sciolto giornalmente, alla fine di una giornata di la¬ voro ...

2

Trascorso il periodo di prova di cui al capoverso 1, il ter¬ mine reciproco di disdetta è: a. di 14 giorni fino alla fine del nono anno di servizio ; b. di 4 settimane dal decimo anno di servizio in poi.

? La disdetta deve essere data per iscritto e in giorno di sa¬ bato. / / 4

... Se l'operaio è vittima di un infortunio o si ammala senza sua colpa, il datore di lavoro può disdire il contratto di lavóro soltanto dopo un'assenza ininterrotta di tre mesi.

5 Se l'operaio è vittima di un infortunio o si ammala.....

' il decorso della disdetta è sospeso per la durata fissata dal capo¬ verso 4. La disdetta riprende il suo corso il giorno della possibile ripresa del lavoro, o, se l'assenza è dovuta a infortunio o malat¬ tia di lunga durata, a partire dal primo giorno del quarto mese d'assenza e il rapporto di lavoro termina il sabato che segue la fine del periodo di disdetta.

°,I1 datore di lavoro e l'operaio, di comune accordo, pos¬ sono convenire periodi di disdetta più lunghi o termini di disdet¬ ta diversi da quelli previsti dai capoversi 2 e 3. Questi devono però essere identici per le due parti.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale che approva l'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per l'uso pacifico dell'energia nucleare (Del 19 marzo 1965)

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25.03.1965

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