826

9301 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il disegno d'un decreto federale approvante il protocollo che modifica l'Accordo generale su le tariffe (doganali e il commercio (GATT) (Del 20 settembre 1965)

Onorévoli signori Presidente e Consiglieri, Mediante il decreto federale del 10 giugno 19591 approvaste l'adesione provvisoria della Svizzera all'accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT) e autorizzaste il Consiglio federale a ratificare la Di¬ chiarazione del 22 novembre 1958 2, concernente l'adesione suindicata, che la Svizzera conchiuse con le parti contraenti dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio. Conformemente alla dichiarazione sum¬ menzionata, la Svizzera si obbligava ad applicare, nei rapporti con gli Stati che l'avevano firmato, l'accordo ' generale su le tariffe doganali e il com¬ mercio del 30 ottobre 1947 3, nel tenore allora vigente ma con riserva di talune disposizioni concernenti i provvedimenti monetari e la protezione della nostra agricoltura. La Dichiarazione entrò in vigore. il 1° gennaio 1960 ed avrà effetto sino alla fine del 1967.

Nell'atto finale, firmato l'8 febbraio 1965 dalla maggior parte dei paesi del GATT, tra cui la Svizzera, gli stati partecipanti approvarono il testo di un protocollo, secondo cui all'Accordo del GATT era aggiunta la nuova parte IV «Commercio e sviluppo», composta degli articoli da XXXVI a XXXVIII ; questo protocollo doveva inoltre modificare parzialmente il tenore dell'Accordo suindicato, mettendo in vigore taluni precedenti proto¬ colli d'emendamento.

I nuovi articoli da XXXVI a XXXVIII costituiscono il fondamento giuridico dei provvedimenti che le parti contraenti del GATT intendono àp^ plicare al fine di promuovere il commercio nei paesi in via di sviluppo.

1 2 3

RU 1959, 1805 (B XVIII E). , RU 7959, 1808 (B XVIII E).

RU 1959, 1812 (B XVIII E). '

827 Ci permettiamo pertanto di sottoporre alla vostra approvazione i testi protocollari, in quanto essi modifichino o completino il tenore dell'accordo generale su le tariffe doganali e il commercio, approvato dalle Camere il 10 giugno 1959. , I. Orìgine dei nuovi articoli L'accordo generale su le tariffe doganali e il commercio fu conchiuso (ottobre 1947) e sottoposto a revisione (marzo 1955) in un'epoca in cui ben pochi paesi in via di sviluppo mostravano interesse in queste materie.

Le disposizióni contrattuali del GATT sono adeguate in parte prepon¬ derante -- eccettuato l'articolo XVIII che conferisce ai paesi avviatisi « ai primi gradini del loro sviluppo » la facoltà di derogare temporaneamente e a certe condizioni alle norme generali -- ai rapporti esistenti tra paesi beneficianti d'uno sviluppo economico pressoché uguale.

Nel frattempo però sono nati molti nuovi Stati, segnatamente nel con¬ tinente africano, la maggior parte dei quali ha, per così dire, acquisito dai colonizzatori l'affiliazione completa al GATT, in applicazionq della proce¬ dura prevista nell'articolo XXVI.

Nel corso dell'ultimo decennio, i paesi sottosviluppati hanno insistente¬ mente fatto valere che le disposizioni contrattuali del GATT non sono ido¬ nee a disciplinare i loro rapporti commerciali con altri paesi, non conside¬ rando esse affatto la loro particolare situazione economica.

Di conseguenza, essi sollecitarono le parti contraenti affinchè trovas¬ sero una soluzione adeguata ad assicurare ai-loro prodotti migliori possi¬ bilità di smercio sul mercato mondiale.

Queste istanze indussero le parti contraenti ad assumere un gruppo di periti economici, incaricandoli di studiare i motivi per cui la « terms of trade » dei paesi in via di sviluppo peggiora continuamente e l'evoluzione del loro commercio non si attua di pari passo con quella dei paesi economi¬ camente evoluti. I periti riscontrarono che, mentre i prezzi offerti ai Paesi sottosviluppati per la parte preponderante dei maggiori prodotti d'espor¬ tazione erano scemati, i prezzi dei beni d'investimento e delle merci impor¬ tate avevano subito, nell'ultimo decennio, Un continuo aumento. Il rapporto peritale fu presentato alle parti contraenti del GATT verso la fine del 1958.

Èsso rilevò, tra altro, che l'esportazione dai paesi sottosviluppati era osta¬
colata, anche nei paesi occidentali ad alto livello industriale, da limitazioni d'importazione, dazi considerevoli, oneri fiscali elevati per taluni prodotti tropicali, misure protettive a favore dell'agricoltura, ecc., in altri termini, da fattori suscettivi di pregiudicare la «terms of trade». Fu quindi raccoman¬ dato alle Parti contraenti del GATT di intensificare gli sforzi intesi ad una riduzione generale delle tariffe doganali e all'eliminazione delle misure di protezione dell'agricoltura e di adottare altri provvedimenti idonei a svi¬ luppare il commercio coi paesi sottosviluppati. Presentemente, il GATT sta

828 realizzando la prima di queste raccomandazioni, nel tentativo di ridurre considerevolmente, nell'ambito del «Kennedy round», le barriere doganali ed altri-ostacoli al commercio nei paesi industriali dell'occidentè. Parimente nel quadro del «Kennedy round» si cercherà di trovare un ordinamento conveniente a tutte le parti per disciplinare il commercio internazionale dei prodotti agricoli.

Per quanto concerne le rimanenti misure intese ad incrementare il com¬ mercio nei paesi in via di sviluppo, le parti contraenti del GATT decisero, il 17 novembre 1958, l'istituzione di un comitato, designato «Comitato III», incaricato di escogitare la forma di tali provvedimenti. Quest'ultimo si sforzò dapprima di determinare gli ostacoli posti al commercio d'una serie di prodotti, all'esportazione dei quali i paesi in via di sviluppo sono partico¬ larmente interessati. I risultati di questo studio furono sottoposti alla confe¬ renza dei ministri del commercio nei paesi del GATT, nel dicembre del 1961.

I ministri adottarono una dichiarazione la quale invitava ad intraprendere ogni sforzo per migliorare il livello di vita delle popolazioni depresse ed aumentare il ricavo dell'esportazione dei loro prodotti ; all'uopo, i paesi industrializzati dovevano eliminare, ove sussistessero, le limitazioni d'impor-.

tazione, sopprimere le tasse doganali sui prodotti greggi provenienti dai paesi in via di sviluppo, ridurre la differenza tra il dazio sulle materie gregge e quello sui prodotti lavorati come anche abolire le imposte ingenti sui beni di consumo. Il Comitato III proseguì di conseguenza gli studi conforme¬ mente alle raccomandazioni ministeriali. Nel.maggio del 1963, i ministri del commercio dei paesi del GATT si riunirono e approvarono, ancorché non all'unanimità, un programma d'azione comprendente diverse raccomanda¬ zioni agli Stati industrialmente progrediti. La prima misura concreta fu costituita dalla decisione presa dalla maggioranza degli stati industrializzati di abolire, a contare dal 1° gennaio 1964, le tasse doganali sul tè e sul legno tropicale, provvedimento adottato parimente dalla Svizzera. Inoltre, singoli paesi soppressero talune limitazioni d'importazione -ed imposte sui beni di consumo, su certi prodotti tropicali, ecc. Nel campo delle tariffe doganali, non fu preso alcun provvedimento
importante, poiché esse saranno esami¬ nate durante le trattative generali su le dogane e il commercio, condotte nel¬ l'ambito del GATT («Kennedy round»), I ministri decisero inoltre, nel maggio del 1963, di stabilire il quadro giuridico e istituzionale inteso a consentire alle parti contraenti di accre¬ scere l'aiuto ai paesi depressi, al fine di promuoverne l'espansione com¬ merciale. All'uopo, fu istituito un comitato, che avviò i suoi lavori nell'ot. tobre del 1963, fondandosi su proposte dei paesi in via di sviluppo e degli SUA. I paesi depressi si mostrarono invero molto esigenti. Essi chiesero, ad esempio, che le nuove disposizioni assicurassero loro una partecipazione ade¬ guata al commercio mondiale. Essi proposero, inoltre, un indice dei prezzi, secondo il quale i loro prezzi d'esportazione sarebbero dovuti crescere di pari passo con quelli dei beni d'investimento. I nuovi testi avrebbero dovuto

829 stabilire 1'obbl'igo per i paesi industrializzati di accordare preferenze doga¬ nali, rinunciare alla protezione dei loro prodotti agricoli, in quanto tali prodotti fossero forniti dai paesi in via di sviluppo, nonché di riconoscere il sistema di commercio statale nei paesi depressi.

È ovvio che il Comitato, dovendo fronteggiare queste pretese inaccet¬ tabili, non fu in grado, a quell'epoca, di trovare una soluzione unanime.

Nei mesi di febbraio/marzo 1964, quindi immediatamente innanzi la apertura della conferenza mondiale del commercio delle Nazioni Unite, il Comitato riuscì a compilare un testo, risultato poi utile per le successive di¬ scussioni, ancorché contenesse taluni punti inaccettabili per i paesi industria¬ lizzati.

Il Comitato interruppe i suoi lavori, dal 23 marzo al 15 giugno 1964, durante la sessione della conferenza mondiale del commercio. Durante quest'ultima furono trattati gli stessi problemi che il GATT stava esami¬ nando da lungo tempo. Le raccomandazioni, adottate dalla Conferenza, in parte con il consenso dei paesi industrializzati determinanti per la loro ese¬ cuzione e in parte senza tale consenso, contengono postulati che ora sono stati inseriti nella parte IV. Benché durante la Conferenza delle Nazioni Unite sia stato sovente fatto valere che il GATT non costituiva l'ente ade¬ guato a risolvere i problemi assillanti i paesi depressi, i paesi sottosviluppati affiliati al GATT continuarono a partecipare ai lavori ripresi dal Comitato del GATT nell'autunno del 1964. Si addivenne infine ad una soluzione di compromesso, accettabile per i paesi industrialmente progrediti e parzial¬ mente soddisfacente per i paesi depressi. Il risultato è stato consegnato nel Protocollo che modifica l'accordo generale su le dogane e il commercio, del quale costituisce, con gli articoli dal XXXVI al XXXVIII, la parte IV concernente il commercio e lo sviluppo.

II. Contenuto e portata delle nuove disposizioni Il tenore del nuovo capitolo del GATT riflette evidentemente la fati¬ cosa elaborazione d'una soluzione di compromesso di problemi profonda¬ mente contrastanti. Mentre, per le finalità del primo dei tre articoli (il XXXVI), è stato relativamente facile trovare un'intesa, la difficoltà essen¬ ziale dell'opera si manifestò nella formulazione degli obblighi imposti alle parli contraenti
del GATT, giusta il nuovo articolo XXVII, nel campo dell'aiuto politico-commerciale ai paesi depressi.

Non è affatto contestata la giustificazione dei principi espressi nell'ar¬ ticolo XXXVI e cioè: la necessità di promuovere lo smercio dei prodotti grezzi dei paesi sottosviluppati sul mercato mondiale e, segnatamente, di mantenere i prezzi ad un livello accettabile per i produttori; l'obbligo di incrementare sistematicamente, in diversi campi, l'economia dei paesi de¬ pressi (diversificazione), per sottrarli all'influsso delle fluttuazioni congiun-

830 turali, dovuto all'esigua scelta di prodotti ; l'evidente concomitanza del¬ l'aiuto politico-commerciale con l'aiuto finanziario e quindi l'urgenza d'una stretta collaborazione tra le corrispondenti istituzioni internazionali ; la conT cessione fatta ai Paesi, sottosviluppati di negoziare la riduzione degli ostacoli al commercio senz'essere tenuti alla reciprocità.

Tuttavia, gli obblighi dei paesi industrializzati, derivanti dai postulati generali suindicati, furono formulati con la massima prudenza sì da non co¬ stituire un fattore d'urto. Tali paesi si obbligano, conformemente all'arti¬ colo XXXVII, ad accordare un'alta priorità alla riduzione e poi alla eliminazione delle barriere commerciali, che pregiudicano particolarmente i paesi depressi ; a rinunciare, in ogni caso, all'aumento delle tariffe doga¬ nali o d'altri ostacoli al commercio dei prodotti provenienti dai paesi de¬ pressi ; essi si obbligano parimente a non introdurre nuovi oneri fiscali, gra¬ vanti particolarmente tali prodotti, e a ridurre, per contro, quelli già esi¬ stenti.

Questi obblighi devono inoltre essere adempiuti unicamente nel limite del possibile. L'impossibilità d'adempirli è data (cfr. art. XXXVII, num. 1), ove esistano « cause imperative », ad es. in forma d'una legislazione nazio¬ nale che stabilisca determinati provvedimenti. L'esempio tipico è costituito dagli oneri fiscali gravanti i prodotti tropicali, previsti nelle disposi¬ zioni legali di molti paesi industrializzati.

Quand'anche gli Stati contraenti non si conformassero agli scopi generali del nuovo capitolo, le conseguenze prevedibili sarebbero tuttavia contenute entro limiti modesti. Lo strumento principale per imporre l'osservanza delle nuove disposizioni è costituito dalle consultazioni, che devono aver luogo a richiesta d'uno o di più paesi del GATT, ritenutisi lesi. Lo scopo precipuo di tali consultazioni è di riscontrare la giustificabilità dei motivi d'inadem¬ pienza dei postulati contenuti nelle nuove disposizioni del GATT, fatti va¬ lere dai paesi incriminati. Manca un dispositivo coercitivo che consenta il riconoscimento delle pretese dei paesi depressi ; infatti, anche la regola ge¬ nerale del GATT, secondo cui un membro ritenutosi leso può ristabilire l'equilibrio delle prestazioni e controprestazioni recedendo dai propri ob¬ blighi,
risulta essere praticamente 'inefficace, siccome i paesi depressi non sono tenuti, in larga misura, all'osservanza dei disposti del GATT sulla po¬ litica commerciale.

Esiste unicamente una certa pressione morale, esercitata sia dal tenore delle nuove prescrizioni, sia dalla procedura, molto duttile, applicabile alla discussione delle vertenze. Il nuovo capitolo del GATT costituisce così un complemento delle altre numerose risoluzioni intese a promuovere l'aiuto ai paesi sottosviluppati. Essendo unanimemente riconosciuta la ne¬ cessità d'accordare un tale aiuto con ogni mezzo disponibile, i nuovi disposti del GATT assumeranno una certa importanza negli sforzi che i paesi ad

831 alto livello industriale dovranno essere in grado di produrre, nei prossimi anni e magari decenni, a favore del «terzo mondo», segnatamente nel campo della polica commerciale. Nessun disposto, del nuovo capitolo del GATT prevede però che tale aiuto debba esigere sacrifici vitali dai paesi industria¬ lizzati.

Le nuove disposizioni non dovrebbero sollevare problemi insolubili per la Svizzera. I diritti doganali e gli oneri fiscali svizzeri gravanti i prodotti dei paesi in via di sviluppo sono generalmente, se non insignificanti, almeno moderati, rispetto a quelli applicati, in situazioni analoghe, da taluni paesi ad alto livello economico. Nell'ambito del «Kennedy round», l'occasione più propizia per i paesi depressi di realizzare parzialmente le istanze di po¬ litica commerciale, la Svizzera non ha annunciato, per il settore industriale, alcuna deroga alla prevista riduzione tariffale del 50 per cento, con riserva, tuttavia, di controprestazioni equivalenti da parte degli altri paesi economi¬ camente progrediti. Il nostro paese è parimente sempre pronto a collaborare ad azioni collettive (art. XXXVIII) intese a migliorare le condizioni di smercio delle materie prime, e cioè a partecipare attivamente ai negoziati volti alla conclusione di nuovi accordi internazionali sulle materie gregge.

Quanto all'agricoltura, ancorché, secondo il nuovo contesto, l'espressione « materie prime » indichi parimente i prodotti agricoli, torna a nostro conto la riserva concernente la legislazione nazionale (art. XXXVII, num. 1). La legge sull'agricoltura e gli altri atti legislativi o d'esecuzione non sono quindi toccati dai nuovi disposti.

III. Entrata in vigore Il protocollo che modifica l'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio mediante l'inserimento d'una parte IV entrerà in vigore non ap¬ pena sarà stato accettato dai due terzi dei membri a pieni diritti del GATT.

Tra i membri provvisori, come la Svizzera, e quelli a pieni diritti oppure fra i membri provvisori stessi, esso entrerà in vigore non appena ambedue le parti l'avranno firmato. Anche per i membri provvisori, esso entrerà in vi¬ gore unicamente quando sarà stato accettato dai due terzi dei membri a pieno diritto. Per l'accettazione di queste disposizioni è dato termine sino al 31 dicembre 1965.

Come va rilevato nel numero 6 del
Protocollo, l'accettazione significa parimente l'adesione ad altri strumenti legali del GATT, e cioè: al protocollo che modifica la parte I e gli articoli XXIX e XXX dell'ac¬ cordo generale, del 20 marzo 1955, al protocollo che modifica il preambolo e le parti II e III dell'accordo generale, parimente del 20 marzo 1955.

Sottoponiamo alla vostra approvazione parimente questi strumenti sic¬ come essi apporteranno,, non appena entrati in vigore, alcune modificazioni precipuamente redazionali, all'accordo generale, nel tenore che avete ac-

832 cettato nel 1959. Materialmente, essi non modificano affatto i nostri obbli¬ ghi derivanti dall'accordo generale.

Gli altri protocolli concernono unicamente le correzioni del testo fran¬ cese dell'accòrdo generale e dei due protocolli suindicati come anche diverse rettificazioni e modificazioni al testo delle concessioni tariffali, costituenti parte integrante dell'accordo generale. Le modificazioni degli elenchi surri¬ feriti concernono unicamente elenchi di consolidamento doganali d'altri paesi, applicati da lungo tempo e ormai parzialmente superati.

Il protocollo che modifica la parte I e gli articoli XXXIX e XXX non è ancora entrato in vigore, essèndo necessaria l'approvazione di tutti gli Stati membri e mancando appunto ancora quella d'un membro. L'inseri¬ mento del protocollo suindicato in quello concernente la nuova parte IV dell'accordo generale costituisce pertanto il tentativo di mettere così in vi¬ gore una modificazione decisa da lungp tempo.

Il protocollo che modifica la parte I e gli articoli XXIX e XXX dell'ac¬ cordo generale abroga il preambolo attuale. Quest'ultimo testo è stato recepito, praticamente senza alcuna modificazione, nel nuovo articolo I.

L'attuale articolo I diventa l'articolo II, con alcune modificazioni di lieve importànza. L'articolo XXIX attuale (implicanze dell'accordo cori la Carta.

dell'Avana) è abrogato, essendo privo d'oggetto. Inoltre, agli allegati dell'ac¬ cordo generale sono stati apportati diversi emendamenti che nel frattempo già sono superati come, ad es., la designazione di alcune vecchie colonie francesi che ormai hanno acquistato l'indipendenza.

Alla nota dell'allegato I, ad articolo II, numero 4 (articolo che, dopo l'entrata in vigore del protocollo, diverrà l'articolo III) concernente i mono¬ poli1 d'importazione, sarà dato un nuovo tenore, secondo il quale la prote¬ zione di cui fruisce una merce di monopolio sottoposta ad un dazio vinco¬ lato al GATT, non deve eccedere un minimo stabilito, semprechè non siano state conchiuse altre convenzioni. Per «altre convenzioni», ai sensi di questo disposto, s'intende, per'quanto concerne la Svizzera, l'osserva¬ zione generale aggiunta alla fine dell'elenco dei dazi doganali vincolati ài GATT (RU 1959, 1888 [B XVIII E]). In virtù dell'osservazione menzionata, il nostro paese può riscuotere supplementi
di prezzo, contributi per la costi¬ tuzione di scorte obbligatorie, ecc., conformemente alle leggi federali su l'agricoltura, la preparazione della difesa nazionale economica, l'alcool, le misure per combattere le epizoozie e al decreto federale concernente l'esecu¬ zione di un controllo ridotto dei prezzi.

Il nuovo tenore dell'articolo XXX agevolerà la procedura di modifica¬ zione di talune disposizioni dell'accordo generale e degli elenchi di conces¬ sione. Si potrà quindi evitare che talune modificazioni non possano entrare formalmente in vigore, come fu il caso di certi strumenti di cui al numero 6 del protocollo concernente la parte IV, unicamente perchè un numero limi¬ tato, p magari uno solo dei paesi membri, non le ha accettate.

833 Le disposizioni del protocollo che modifica il preambolo e le parti II e III dell'accordo generale sono, in parte preponderante, già entrate in vigore ; di esse è stato per altro parimente tenuto conto nel testo dell'accordo che avete approvato nel 1959. Ci permettiamo quindi di sottoporre alla vostra approvazione unicamente le parti che esigeranno, non appena messe in vi¬ gore, una modificazione dei pertinenti articoli dell'accordo generale.

Trattasi delle modificazioni seguenti: Il numero 10 dell'articolo III, quest'ultimo divenendo l'articolo IV, ri¬ ceve il tenore dell'articolo IV attuale, che sarà dunque soppresso. Il numero 1 dell'articolo XIV si presenta in una nuova veste, molto più succinta ; in¬ fatti, sono stati abrogati i disposti concernenti l'immediato dopoguerra e la Carta dell'Avana.

L'articolo XXVIII bis diventa l'articolo XXIX e sostituisce quindi l'ar¬ ticolo XXIX attuale.

Il protocollo suindicato apporta inoltre alcune modificazioni redazio¬ nali, di lieve importanza, agli allegati dell'accordo generale.

* *

*

Considerato quanto precede, vi proponiamo d'adottare il disegno di decreto federale allegato, approvante il protocollo che modifica l'accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT) mediante l'inclusione d'una parte IV concernente il commercio e lo sviluppo, dell'8 febbraio 1965.

Questo decreto federale non è sottoposto a referendum. La durata di validità della dichiarazione d'adesione provvisoria della Svizzera al GATT è ora limitata al 31 dicembre 1967.

Essendo il protocollo dell'8 febbraio 1965 aperto alla firma sino al 31 dicembre 1965, è auspicabile che la Svizzera lo firmi innanzi il decorso di questo termine. Vi proponiamo quindi di derogare alla prassi seguita abitual¬ mente, chiedendovi di prendere una decisione durante la sessione di dicem¬ bre 1965.

Tale decisione, ove fosse presa, sarebbe parimente applicabile al prin¬ cipato del Liechtenstein.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicura¬ zione della nostra alta considerazione.

Berna, 20 settembre 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Tschudì Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il disegno d'un decreto federale approvante il protocollo che modifica l'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT) (Del 20 settembre 1965)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1965

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

9301

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

30.09.1965

Date Data Seite

826-833

Page Pagina Ref. No

10 155 474

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.