1

Foglio Federale Berna, 3 luglio 1970 ANNO LUI Volume II N° 26 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 20, seme¬ strale fr. 10, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona Telefono 09^5 18 71 -- Ccp 65-690

Decreto federale che modifica l'ordinamento delle finanze federali (Del 24 giugno 1970) >

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, '

visto gli articoli 85 numero 14, 118 e 121 capoverso 1 della Costitu zione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 19691), decreta: I L'articolo 41 ter della Costituzione federale è modificato come segue: Art. 41 ter La Confederazione può riscuotere, oltre alle imposte che le compe¬ tono in virtù dell'articolo 41 bis: a. un'imposta sulla cifra d'affari; b. imposte speciali di consumo sulla cifra d'affari e su l'importazione di merci delle specie designate al capoverso 4; c. un'imposta federale diretta.

2 Le cifre d'affari che la Confederazione, conformemente al capoverso 1 lettere a e b, grava o esenta da imposta non possono essere analoga¬ mente imposte dai Cantoni e Comuni.

1

*> FF 1969 H 145 Foglio Federale 1970, Vol. II

2 3

L'imposta sulla cifra d'affari, conformemente al capoverso 1 lettera a, grava le operazioni di smercio, l'importazione di merci e i lavori eseguiti a titolo professionale su cose mobili, costruzioni e terreni, eccettuata la la¬ vorazione del suolo per la produzione naturale. La legge designa le merci esonerate.

4

Le imposte speciali di consumo, conformemente al capoverso 1 let¬ tera b gravano: a. il petrolio e il gas naturale, i prodotti dalla loro raffinazione come an¬ che i carburanti per motori, ricavati da altre materie. L'articolo 36 ter s'applica analogamente al prodotto delle imposte sui carburanti per motori; b. la birra.

5

L'imposta federale diretta secondo il capoverso 1 lettera c è stabi¬ lita giusta le norme seguenti: a. L'imposta è riscossa sul reddito delle persone fisiche e su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche. Quest'ultime, qua¬ lunque sia la loro forma giuridica, devono essere imposte secondo la loro capacità economica e in modo per quanto possibile uguale; b. L'imposta è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Tre ' decimi del prodotto lordo dell'imposta sono devoluti ai Cantoni; una parte di tale somma, da stabilire mediante legislazione federale, è asse¬ gnata alla perequazione intercantonale; c. Al momento della determinazione delle tariffe, dev'essere adeguata¬ mente tenuto conto dell'onere costituito dalle imposte dirette dei Can¬ toni e dei Comuni.

c

L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione fede¬

rale.

II L'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale è modificato come segue: Art. 8 1

Con riserva di modificazione mediante legge federale entro i limiti dell'articolo 41 ter, oltre le modificazioni secondo i capoversi 2 a 5 che se¬ guono, rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1970 con¬ cernenti le imposte seguenti: a. l'imposta sulla cifra d'affari; b. l'imposta per la difesa nazionale; c. l'imposta sulla birra.

3 2

II decreto del Consiglio federale che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari, è modificato come segue con effetto dal 1° aprile 1971: a. l'imposta è del 4 per cento della controprestazione, per le forniture al minuto e del 6 per cento, per le forniture all'ingrosso; b. i lavori eseguiti a titolo professionale su costruzioni e terreni, eccettuata la lavorazione del suolo per la produzione naturale, sono imposti, alla stessa aliquota come per le forniture al minuto, sulla somma della con¬ troprestazione o su tre quarti di essa, secondo il genere del lavoro.

3

II decreto del Consiglio federale concernente la riscossione d'un'imposta per la difesa nazionale è modificato come segue, per gli anni fiscali che incominciano dopo il 31 dicembre 1970: a. (immutato)1; b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata come segue: 1. la deduzione per persone coniugate è di 2500 franchi tenuto conto che per la moglie non è ammessa alcuna deduzione suppletiva, la dedu¬ zione per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni, di cui il contribuente ha cura, e per ogni persona bisognosa, al cui sostentamento egli prov¬ vede, è di 1200 franchi; se il figlio è a tirocinio o agli studi, la de¬ duzione può essere operata anche dopo il compimento dei 18 anni; la deduzione per premi d'assicurazione e interessi da capitali a risparmio ammonta complessivamente a 1000 franchi; la deduzione per il reddito del lavoro della moglie ammonta a 1000 franchi.

2. L'imposta per un anno è di: sino a 0 franchi 8 499 franchi di reddito per 15 franchi 8 500 franchi di reddito 1 franco in più; e per ogni 100 franchi di reddito in più per 130 franchi 20 000 franchi di reddito e per ogni 100 franchi di reddito in più 3 franchi ·in più; per 35 000 franchi di reddito 580 franchi e per ogni 100 franchi di reddito in più 6 franchi in più; per 50 000 franchi di reddito 1 480 franchi e per ogni 8 franchi in più; 100 franchi di reddito in più per 65 000 franchi di reddito 2 680 franchi e per ogni 100 franchi di reddito in più 10 franchi in più; per 4 680 franchi 85 000 franchi di reddito e per ogni 12 franchi in più; 100 franchi di reddito in più per 184 000 franchi di reddito 16 560 franchi e per ogni 100 franchi di reddito in più 9, franchi in più; 1

Testo nmasto in vigore: a. l'imposta complementare sulla sostanza delle persone fisiche è abolita;

1

c. (immutato);1 d. (immutato);2 e. un sesto della quota del prodotto lordò dell'imposta per la difesa nazio¬ nale devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione intercantonale; /. le imposte secondo le lettere b, c e d sono ridotte del 5 per cento; me¬ diante decreto federale di obbligatorietà generale, per il quale non può essere chiesto referendum, la riduzione può essere aumentata al 10 per cento oppure soppressa. Non sono riscosse le imposte annue, giusta la lettera b, il cui importo è inferiore a 15 franchi.

' '

· 4 II Consiglio federale adegua alle modificazioni indicate nei capoversi 2 e 3 i decreti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale; inoltre, in materia d'imposta sulla cifra d'affari, esso deve: a. disciplinare, per il periodo transitorio, gli effetti del trasferimento d'im¬ posta; b. stabilire quali lavori eseguiti su costruzioni e terreni devono essere im¬ posti, conformemente al capoverso 2 lettera b, per tutta la contropresta¬ zione o soltanto per tre quarti di essa; tutti i lavori, per cui il 31 dicem¬ bre 1970, almeno un quarto della controprestazione era esentata dal¬ l'imposta, devono essere, per norma, compresi nei lavori sottoposti al¬ l'imposta per tre quarti della controprestazione; c. ragguagliare le disposizioni concernenti l'esenzione dall'imposta suU'importazione di merci con quelle concernenti l'esenzione dall'imposta sulle 1

Testo rimasto in vigore: c. l'imposta per le persone giuridiche è così disciplinata: 1. le società di capitale e le società cooperative pagano sul reddito netto: un'imposta di base del 3 per cento; una soprattassa del 3 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito del 4 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 50 000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 2 000 franchi; un'altra soprattassa del 4 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito dell'8 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 50 000 franchi,, sulla quota del reddito netto che supera 4 000 franchi.

In ogni caso l'imposta è limitata all'8 per cento del reddito netto totale; 2. le altré persone giuridiche pagano l'imposta sul reddito secondo le dispo¬ sizioni per le persone fisiche; 3. l'imposta su il capitale e le riserve dedle società di capitale e delle società cooperative, come pure sulla sostanza delle altre persone giuridiche è pro¬ porzionale e corrispondente allo 0,75 per mille; 2

Testo rimasto in vigore: d. l'imposta per la difesa nazionale su lè restituzioni e i ribassi per acquisti di merci è del 3 per cento sulla quota delle restituzioni e dei ribassi che supera il 5,5 per cento del prezzo delle merci.

5 operazioni di smercio nella Svizzera, alfine di non recare svantaggi ec¬ cessivi ai produttori indigeni.

5

L'onere totale che, proporzionalmente al prezzo, grava la birra, com¬ prendente l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime per la fabbricazione della birra e sulla birra e l'imposta sulla cifra d'affari, non può essere aumentato né ridotto rispetto al suo stato il 31 dicembre 1970.

6

(abrogato).

III

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono comple¬ tate come segue: Art. 10 Sino che non sarà ridisciplinata la perequazione fra i Cantoni, l'at¬ tuale provvigione dei Cantoni del 6 percento è sostituita, a contare dal 1° gennaio 1971, da un'aliquota dei Cantoni al prodotto netto dell'imposta preventiva del 12 percento; la chiave di ripartizione fra i Cantoni è sta¬ bilita dalla legislazione federale.

IV

Le disposizioni recate ai numeri I, II e III entrano in vigore il 1° gen¬ naio 1971.

V 1

II presente decreto è sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1970.

Il presidente: Paul Torche Il segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1970.

s

Il presidente: M. Eggenberger Il segretario: Hufschmid

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale che modifica l`ordinamento delle finanze federali (Del 24 giugno 1970 )

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1970

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

03.07.1970

Date Data Seite

1-5

Page Pagina Ref. No

10 156 840

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.