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Termine d'opposizione: 31 marzo 1971

Legge federale sulle monete (Del 18 dicembre 1970) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 38, 39 e 64 bl# della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 luglio 1970 1), decreta: I. Unità monetarla e parità Art. 1 L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.

Art. 2 II Consiglio federale stabilisce la parità aurea del franco, dopo aver udito il parere della Direzione generale della Banca nazionale svizzera.

2 II Consiglio federale, dopo una modificazione della parità aurea del franco, deve presentare all'Assemblea federale un rapporto per la pros¬ sima sessione parlamentare.

Art. 3 In caso di modificazione della parità aurea del franco, spetta al¬ l'Assemblea federale decidere quanto ai benefici e alle perdite registrati sulle riserve d'oro e di divise della Banca nazionale.

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II. Regime monetario Art. 4 La Confederazione sola ha il diritto di coniare monete.

2 Essa provvede al mantenimento della Zecca federale.

3 La coniatura delle monete è determinata dalle necessità della circola¬ zione monetaria.

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1342 Art. 5 II Consiglio federale stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprie¬ tà delle monete.

2 Esso stabilisce le monete da coniare, da immettere in circolazione e da togliere di corso.

Art. 6 Salvo le casse della Confederazione e quelle della Banca nazionale svizzera, nessuno è obbligato ad accettare in pagamento più di cento pezzi di moneta.

Art. 7 1 II Consiglio federale ordina: a. la costituzione di scorte di monete nonché di scorte di monete di sosti¬ tuzione per i bisogni urgenti; b. il disciplinamento della circolazione monetaria; c. lo scambio di monete presso le casse pubbliche; d. il ritiro dalla circolazione di monete in cattivo stato o false.

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Esso provvede al ritiro delle monete superflue, senza limitazione al¬ cuna e contro rimborso del valore nominale.

Art. 8 Chiunque intende fabbricare o importare oggetti analoghi, per conio, peso e dimensioni, alle monete in corso, deve procurarsi il permesso del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

2 II permesso è negato quando sia da temere che se ne faccia un uso illecito; èsso è ritirato in caso di abuso.

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III. Disposizioni penali Art. 9 Chiunque, senza il permesso del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, fabbrica o importa oggetti analoghi, per conio, peso e dimensioni, alle monete in corso, è punito con la multa.

2 Gli oggetti menzionati nel capoverso 1 sono confiscati.

3 1 reati sottostanno alla giurisdizione penale del Tribunale federale.

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Art. 10 Le disposizioni del Codice penale svizzero per la protezione delle mo¬ nete si applicano parimenti alle vecchie monete d'oro del valore nominale di 10, 20 e 100 franchi.

1343 IV. Disposizioni finali Art. 11 All'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge federale sulle monete del 17 dicembre 19521).

Art. 12 1

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Esso è incaricato di eseguirla.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1970.

Il presidente: Weber Il segretario: Hufschmid Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1970.

Il presidente: Theus D segertario: Sauvant

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzioe federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 dicembre 1970.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il cancelliere della Confederazione: Huber Data della pubblicazione: 31 dicembre 1970.

Termine d'opposizione: 31 marzo 1971.

i) RU 1953 213 - 941.10

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Legge federale sulle monete (Del 18 dicembre 1970)

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52

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31.12.1970

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1341-1343

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