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Foglio Federale Berna, 23 ottobre 1970 Anno LIII Volume II N° 42 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 20, seme¬ strale fr. 10, con allegata la Raccolta delle leggi' federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona Telefono 09^/5 18 71 -- Ccp 65-690

10691 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a favore d'un disegno di legge sull'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo (Del 28 settembre 1970) Onorevoli signori presidente e consiglieri, Ci onoriamo presentarvi un disegno di legge federale sull'organizza¬ zione della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo.

1. Introduzione L'industria svizzera del ricamo può far capo a due istituzioni di solida¬ rietà disciplinate dal diritto federale: alla Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo e al Fondo di solidarietà. Ambedue hanno la for¬ ma giuridica di una società cooperativa di diritto pubblico. La Società co¬ operativa fiduciaria venne creata nel 1922 e il Fondo di solidarietà nel 1932. La Società copperativa fiduciaria è incaricata di prendere tutte le mi¬ sure di previdenza a favore dell'industria dei ricami, mentre che il Fondo di solidarietà adempie il compito d'una «cassa d'assicurazione contro la disoccupazione per macchine a navetta ridotte all'immobilità causa man¬ canza di lavoro».

Il decreto federale del 16 marzo 1962 sul finanziamento della società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo cesserà di spiegare i suoi effetti a fine 1971. Ci si chiede pertanto se si debba ancora mantenere una società cooperativa su piano federale. I Cantoni interessati e le orgaFoglio Federale 1970, Voi. Il

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802 nizzazioni professionali sono unanimamente del parere che la Società cooperativa fiduciaria debba continuare la sua attività per mantenere intatte le relazioni nell'ambito dell'industria'interessata. Codesti ambienti danno una grande importanza alla partecipazione della Confederazione.

Si dovrebbe tenere debito conto dei desideri espressi dai Cantoni e dalle organizzazioni interessati. Secondo l'attuale ordinamento, la Confe¬ derazione è tenuta a versare sussidi qualora il grado d'occupazione nell'in¬ dustria dei ricami dovesse scendere al disotto di un limite stabilito. L'ob¬ bligo di versare sussidi in determinate circostanze sarà soppresso. Per con¬ tro, la partecipazione della Confederazione al capitale sociale della Società cooperativa sarà mantenuta nei limiti attuali (100 000 fr.).

I Cantoni e le associazioni interrogate approvano il disegno di legge.

2. Osservazioni generali 2.1. All'inizio degli anni venti, l'industria dei ricami stabilita nella Svizzera orientale era alla testa delle nostre industrie d'esportazione. Se¬ condo il censimento federale delle professioni, effettuato nel 1910, la stessa occupava più di 72 000 persone ed era quindi la prima delle industrie sviz¬ zere. I suoi impianti di produzione comprendevano circa 13 000 macchine ricamatrici, di cui 8 000 a mano e 5 000 a navetta.

La grande dipendenza dai mercati mondiali e il carattere speciale d'in¬ dustria di lusso legata alla moda hanno provocato una grave recessione negli anni di crisi consecutivi alla prima guerra mondiale. Di fronte a questa situazione, la Confederazione non poteva rimanere inattiva, ed infatti venne creata, mediante decreto federale del 13 ottobre 1922 concernente il soccorso da accordarsi dallo Stato all'industria svizzera dei ricami (CS 10 490), la Società cooperativa fiduciaria dei ricami, con partecipazione della Confe¬ derazione, Società incaricata appunto dell'esecuzione dei provvedimenti di aiuto della Confederazione, compito che essa ha finora svolto.

I primi provvedimenti consistettero nella concessione di prestiti e di crediti d'esercizio per fronteggiare la. recessione. Poiché la crisi persisteva, venne avviata un'azione di smantellamento, nel corso della quale vennero liquidati circa i tre quarti del macchinario, vale a dire 6 600 macchine rica¬ matrici a mano e 2 600 a navetta. Dopo la leggera ripresa del 1935, l'indu¬ stria fu colpita da una nuova grave crisi al momento del secondo conflitto mondiale.

II decreto federale del 26 marzo 1947 concernente l'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dei ricami (CS 10 494) trasformò l'allora co¬ operativa privata in una cooperativa di diritto pubblico. L'organizzazione interna è disciplinata dagli statuti.

803 2.2. La seconda istituzione di previdenza dell'industria svizzera dei ri¬ cami -- il fondo di solidarietà -- venne creata nel 1932 con l'apporto fi¬ nanziario della Confederazione e dei Cantoni interessati quale «cassa di crisi dell'industria svizzera dei ricami a cottimo sulla macchina a spoletta» (de¬ creto federale del 23 dicembre 1932 concernente l'aiuto all'industria svizzera del ricamo a cottimo sulla macchina a spoletta, CS 10 495). Scopo del fondo era quello di indennizzare i proprietari o locatari che lavoravano a cottimo le cui macchine, per mancanza di lavoro, erano ferme da lungo tempo. Il fondo era quindi per così dire una cassa d'assicurazione contro la disoccu¬ pazione per macchine «senza impiego» dell'industria dei ricami e come tale ha reso preziosi servizi.

\ Con decreto del Consiglio federale dell'I 1 maggio 1943 (RU 1943 463), il fondo di crisi è stato riorganizzato e trasformato in «fondo di solidarietà» al fine d'accentuare l'aiuto vicendevole nell'ambito dell'industria del ri¬ camo. Novità importante era l'applicazione generale obbligatoria delle pre¬ scrizioni del fondo di solidarietà per tutti i fabbricanti di ricami sulle mac¬ chine a spoletta che lavorano a cottimo. Contemporaneamente la primigenia società cooperativa privata venne trasformata in una società cooperativa di diritto pubblico, in concordanza con la forma giuridica della Società coope¬ rativa fiduciaria dell'industria del ricamo.

Il decreto federale vigente del 23 giugno 1948 su l'organizzazione del fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta (RU 1948 1111) assumeva pure uno spiccato accento mutualistico, in quanto liberava la Confederazione dai suoi doveri finanziari. La Confe¬ derazione era tenuta a stanziare nuovi sussidi solo se il fondo di solidarietà non avesse più avuto, a cagione di una crisi acuta e prolungata, risorse suf¬ ficienti per continuare a soddisfare i suoi impegni, il che dovrebbe essere attualmente alquanto problematico tenuto conto della florida situazione fi¬ nanziaria del fondo, del capitale di 7,7 milioni di franchi circa, dei con¬ tributi annui dell'industria assommanti a 230 000 fr. e degli interessi frut¬ tati dal capitale., L'indennità per ciascuna macchina automatica ferma è attualmente di 30 fr. al giorno, quella per macchine a pantografo
di 25 fr.

al giorno. Nel 1969 sono stati versati quale indennità per macchine ferme solo 3 600 fr., con un grado medio d'occupazione delle macchine del 92 per¬ cento (88% nel 1968), mentre nell'anno precedente il totale delle indennità versate ammontava a 245 000 fr. all'incirca, dato sufficientemente acco¬ rante quanto alle fluttuazioni delle ordinazioni.

2.3. La sostenuta ripresa dell'industria del ricamo nel dopoguerra dettò compiti nuovi alla società cooperativa fiduciaria, cui spettò segnatamente una funzione di consulenza nella gestione delle aziende e nella loro orga¬ nizzazione, incentivando la razionalizzazione e promuovendo lo sviluppo tecnico nonché la formazione delle nuove leve ed il perfezionamento pro¬ fessionale, presenziando quale mediatore alle discussioni per la definizione

804 delle tariffe fra esportatori e produttori ed amministrando, infine, il fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta.

Cai passar degli anni il mercato del lavoro nell'industria del ricamo venne a giorni migliori, talché l'industria del ricamo potè sobbarcarsi l'onere mag¬ giore nella continuazione di quest'opera, anche perché i Cantoni interessati si dichiararono pronti a stanziare sussidi appropriati. In queste circostanze la Confederazione potè ridurre vieppiù i propri impegni (decreto federale del 19 dicembre 1951 / 22 giugno 1956 / 16 marzo 1962 sul finanziamento della società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo, RU 1952 455, RU 1956 1335, RU 1962 865). La Confederazione assegna alla Società co¬ operativa fiduciaria un sussidio annuo a condizione che il grado d'occupa¬ zione media delle macchine sia stato inferiore all'85 percento sui 12 mesi precedenti. Il sussidio della Confederazione ammonta a 30 000 fr. per un grado d'occupazione di almeno il 75, ma inferiore all'85 percento ed a 37 500 fr. per un grado d'occupazione inferiore al 75 percento.

La chiave di ripartizione è la seguente: Per un grado di occupa¬ zione delle macchine a ' Spoletta Confederazione Cantoni . Industria Totale di fr. fr. fr. fr.

85 percento e più -- 18 000 150 000 168 000 75 a 84 percento 30 000 30 000 108 000 168 000 meno del;75 percento 37 500 37 500 93 000 168 000 Nel corso degli ultimi anni questi contributi bastarono per coprire le spese della società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo. Mette conto segnalare che dal giorno in cui il decreto federale attuale entrò in vigore, ovverossia dal 1962, la Confederazione non dovette più versare al¬ cun' contributo, dacché il grado d'occupazione delle macchine a spoletta è sempre stato superiore all'85 percento.

3. Nuovo disciplinamcnto 3.1. Il decreto federale del 16 marzo 1962 cesserà di spiegare i suoi ef¬ fetti nel 1971 per cui occorre studiare nuove modalità per continuare a fi¬ nanziare la società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo. I Can¬ toni interessati e le associazioni dell'industria del ricamo convengono che la società debba continuare la sua attività perché, nonostante l'attualè favo¬ revole grado d'occupazione, crisi son sempre possibili nei prossimi anni, crisi che appunto
la società fiduciaria dell'industria del ricamo può benis¬ simo fronteggiare grazie ad un'esperienza ormai annosa. Alla fine del 1969 erano state censite 301 aziende con un totale di 869 macchine a spoletta

805 (678 automatiche e 191 a pantografo). Di queste aziende, 183 disponevano d'una sola macchina, 83 ne avevano tra due e cinque, 25 tra sei e dieci e 10 più di dieci macchine.La pressione accentuata della concorrenza internazio¬ nale nonché gli sforzi per la costituzione di zone economiche più vaste acce¬ lereranno il movimento di concentrazione in atto, influenzando indubbia¬ mente la struttura quanto mai diversificata dell'industria del ricamo per cui l'azione della società che presta un servizio neutro specializzato, sarà parti¬ colarmente preziosa in queste contingenze difficili causate dalla forte con¬ correnza.

3.2. Finora l'organizzazione ed il finanziamento della società coopera¬ tiva fiduciaria dell'industria del ricamo erano fondati sul diritto federale e la Confederazione partecipava all'amministrazione della società assieme ai Cantoni interessati ed alle associazioni dell'industria del ricamo. Cantoni ed associazioni desiderano che questa collaborazione abbia a continuare. Negli ambienti interessati si ritiene che il concorso della Confederazione attribui¬ sce alla cooperativa quella rispettabilità che le è necessaria per espletare con piena efficacia i compiti spesso delicati che l'attendono. Si è concordi nel dichiarare indispensabile un ancoramento nel diritto federale dell'attività della società cooperativa e del fondo di solidarietà. Per questo motivo pro¬ poniamo di mantenere il disciplinamento di diritto federale della società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo limitando però, beninteso, gli oneri finanziari della Confederazione.

3.3. Attualmente la società dispone di un capitale di 177 650 fr. La quota della Confederazione è di 100 000 fr., quella dei Cantoni interessati di 10 950 fr. e quella delle associazioni private di 66 700 fr. Un migliore equili¬ brio delle partecipazioni implicherebbe un aumento del capitale sociale che dovrebbe essere portato a 200 000 fr., mantenendo però invariata la quotaparte della Confederazione che dovrebbe restare sul limite attuale di 100 000 franchi mentre conviene aumentare le quote degli altri associati che as¬ sieme dovrebbero poter fornire una somma almeno uguale a quella della Confederazione. D'intesa con l'industria del ricamo, al fondo di solidarietà vien offerta la possibilità di sottoscrivere quote sociali, talché si
rende ne¬ cessaria una modificazione del decreto federale sul fondo di solidarietà.

Come è stato fatto finora, gli interessi prodotti dal capitale sociale del fondo verranno lasciati alla società cooperativa che li impiegherà per co¬ prire almeno parzialmente le spese d'amministrazione. D'altronde le spese sopportate dalla società cooperativa nell'espletamento dei propri compiti dovranno essere assunte dagli ambienti direttamente interessati, annullando pertanto l'obbligo che ha la Confederazione di stanziare sussidi giusta il grado di occupazione.

3.4. A titolo informativo precisiamo che la questione della fusione dei due enti mutualistici è già stata esaurientemente esaminata. Purtroppo,

806 considerevoli difficoltà giuridiche ostacolano la fusione. Infatti il decreto federale sul fondo di solidarietà prescrive la partecipazione obbligatoria di tutti i fabbricanti, mentre il decreto sulla società cooperativa fiduciaria non dispone l'obbligatorietà d'adesione. Inoltre i vantaggi pratici di una fusione sarebbero minimi poiché gli affari di entrambe le società cooperative sono già ora gestiti dallo stesso ufficio.

3.5. Nel loro preavviso, i Cantoni è le associazioni hanno approvato il disegno di legge proposto. Cinque Cantoni, ove non si conosce azienda al¬ cuna del ricamo, non hanno risposto. Gli ambienti commerciali ed indu¬ striali sono particolarmente soddisfatti dell'abrogazione dell'obbligo attuale fatto alla Confederazione di stanziare contributi in funzione del grado di occupazione, dispensa codesta consona alla tradizione elvetica di limitare, nella misura del possibile, gli obblighi finanziari della Confederazione e di mettere a carico dei diretti interessati gli oneri per i compiti di promovi¬ mento. Soluzione acconcia è pure ritenuta la promulgazione d'una legge unica, che preveda parimenti una completazione del decreto federale sul fondo di solidarietà, al posto di due decreti federali sull'organizzazione ed il finanziamento della società cooperativa fiduciaria dell'industria del ri¬ camo.

4. Commento alle diverse disposizioni Forma dell'atto legislativo Non prevedendosi una limitazione qualsiasi dell'atto legislativo, con¬ viene maggiormente la forma di una legge federale (art. 5 cpv. 1 della legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell'Assemblea fede¬ rale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti).

Articolo 1: principio La Confederazione promuoverà in futuro pure l'attività della società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo partecipando però soltanto al capitale sociale e collaborando a livello dirigenziale. La Confederazione prevede pure di mettere a disposizione della società cooperativa fiduciaria del "ricamo la propria partecipazione finanziaria ammontante attualmente a 100 000 fr., per di più senza interessi. Dal canto loro l'industria ed i Can¬ toni dove vige l'attività del ricamo sono disposti ad assumersi le spese di amministrazione.

Articolo 2: compiti della società Compito primo della società è il
mantenimento di una vigorosa indu¬ stria del ricamo e tutta l'attività della società è oriéntata in questa dire¬ zione. Anzi, possono essere fatte le osservazioni seguenti: Le piccole e le minuscole aziende costituiscono ancora oggi il nerbo dell'industria svizzera del ricamo (v. n. 3.1). Compito precipuo della società

807 dovrà essere la lotta contro la crescente concorrenza straniera svolgendo un'azione di consulenza economica presso aziende singole e presso gruppi interi di aziende. Qualora le circostanze lo esigessero, la società dovrà pure promuovere la fusione di aziende ed aiutare i proprietari nella liquidazione di quelle che dovessero rivelarsi poco vitali. Particolarmente impor¬ tante, al giorno d'oggi, è la promozione della ricerca e del progresso tecnico e segnatamente della fabbricazione e della sperimentazione di nuovi tipi di fili e di tessuti (materie prime) su cui ricamare, nonché di tinture con nuovi tipi di fili come pure di nuove tecniche atte a favorire la razionalizzazione del lavoro.

La società deve pure promuovere la formazione di nuove leve ed il perfezionamento professionale assegnando ad esempio borse di studio agli allievi della scuola professionale del ricamo a San Gallo od organizzando corsi professionali che introducano i fabbricanti nelle nuove tecniche del ricamo. Infine, spetta alla società operare per il mantenimento della pace del lavoro nell'industria del ricamo, partecipando segnatamente alle tratta¬ tive fra i partner sociali -- gli esportatori ed i fabbricanti -- sul prezzo minimo al punto e su altre clausole dei contratti di lavoro. A proposito del¬ l'accordo sul prezzo minimo al punto non si tratta tanto di stipulazioni sui prezzi di ricami importati quanto piuttosto di accomodamenti analoghi ad una convenzione collettiva di lavoro che garantiscono ai fabbricanti un sa¬ lario minimo.

La società può parimenti assumersi altri compiti, nel rispetto delle pre¬ scrizioni della legge fedrale del 20 dicembre 1962 su i cartelli e le organiz¬ zazioni analoghe, sempreché collimino con gli interessi dell'industria del ri¬ camo.

Artìcolo 3: Organizzazione ed attività della società Finora gli elementi principali dell'organizzazione della società si trova¬ vano stabiliti in un decreto federale apposito del 26 marzo 1947 ma soprat¬ tutto negli statuti della società. È acconcio, non foss'altro per semplifica¬ zione, definire nella legge i punti cardine dell'organizzazione della società.

Giusta il capoverso 2, ogni membro dispone nell'assemblea generale di un numero di voti pari al numero di quote sociali possedute. In questo modo si tien sufficientemente conto degli interessi della
Confederazione che ha prestato fondi. La scelta del presidente dell'amministrazione deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica. Questo mede¬ simo Dipartimento designa pure i rappresentanti della Confederazione in seno all'amministrazione. Salvo disposizioni contrarie della legge o degli statuti, vengono applicate le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Articolo 4: Capitale sociale La quota parte assunta dalla Confederazione giustifica l'aumento del capitale sociale fino a 200 000 franchi. D'accordo con le associazioni del-

808 l'industria del ricamo, la società cooperativa del «Fondo di solidarietà del¬ l'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta» potrà sottoscri¬ vere quote sociali, onde si è dovuto completare l'articolo 2 del decreto fede¬ rale sull'organizzazione del fondo di' solidarietà. A questo fondo è pure of¬ ferta, in via precauzionale, la possibilità di stanziare sussidi con scopi ben precisi alla società cooperativa fiduciaria (v. osservazioni all'articolo 9).

Articolo 5: spese amministrative Le spese amministrative saranno assunte dai Cantoni interessati e se¬ gnatamente dalle associazioni dell'industria del ricamo.

Articolo 6: esenzione dalle imposte La società cooperativa fiduciaria del ricamo gode dell'esenzione dalle imposte in quanto svolge una attività d'interesse pubblico. Il Canton San Gallo ha sempre esentato finora la società dal pagamento delle imposte.

Articolo 7: sorveglianza Importa sottoporre alla sorveglianza della Confederazione la società fiduciaria del ricamo, ente retto dal diritto federale e con una partecipa¬ zione finanziaria della Confederazione.

Articolo 8: scioglimento Un'eventuale decisione dell'assemblea generale vertente sullo sciogli¬ mento della società è subordinata all'approvazione del Dipartimento fede¬ rale dell'economia pubblica, in virtù del diritto di sorveglianza.

Articolo 9: fondo di solidarietà ' Il fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta potrà partecipare al capitale della società cooperativa fiduciaria del ricamo, giusta l'aggiunta al decreto federale concernente l'organizzazione del fondo. Viene in acconcio l'autorizzazione data al fondo a stanziare sus¬ sidi" alla società cooperativa fiduciaria accioché codesta possa espletare nel modo migliore i propri compiti. Trattasi dapprima di promuovere quei provvedimenti che assicurano il pieno impiego delle macchine, alleviando quindi gli impegni del fondo di solidarietà. Vengono parimenti prese in considerazione la razionalizzazione, la ricerca od il progresso tecnico, azioni insomma atte a promuovere la capacità competitiva dell'industria svizzera del ricamo sul mercato mondiale.

Il consiglio d'amministrazione del fondo di solidarietà è competente per assegnare tali sussidi al fine d'aiutare azioni ben precise sempreché la società cooperativa fiduciaria del ricamo non disponga essa stessa dei mezzi necessari. Simili decisioni non devono però cagionare pregiudizio alcuno

809 allo scopo primo del fondo di solidarietà, e cioè la conservazione delle mac¬ chine con l'assegnazione di indennità per macchine ferme.

Articolo 10: procedura di ricorso La società cooperativa fiduciaria del ricamo è un ente di diritto pub¬ blico sul piano federale per cui le sue liberalità (contributi, indennità, cre¬ diti) valgono come decisioni giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. Qua¬ lora la società rifiutasse un sussidio ad una domanda giustificata e con pre¬ tese non esagerate, contravvenendo dunque ai compiti che le sono attribuiti dall'articolo 2, l'interessato può, anche se non membro della società, inol¬ trare ricorso contro detta decisione al Dipartimento federale dell'economia pubblica. Poiché, in linea di massima, non si può esigere per legge il versa¬ mento di liberalità da parte della società fiduciaria cooperativa, la decisione in ultima istanza contro decisioni su ricorsi del Dipartimento federale del¬ l'economia pubblica spetta al Consiglio federale (v. art. 99 lett. h della legge federale del 20 dicembre 1968 che modifica quella sulla organizzazione giu¬ diziaria del 16 dicembre 1943 in RU 1969 784).

Contro le decisioni prese dal Dipartimento federale dell'economia pub¬ blica giusta gli articoli 3 capoversi 1 e 3, 7 e 8 capoverso 1 il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è per principio ricevibile giusta l'articolo 98 lettera b della legge federale già menzionata sull'organizzazione giudiziaria. Occore inoltre prevedere in modo esplicito la possibilità di ri¬ corso da parte della società in virtù dell'articolo 103 della stessa legge.

Evidentemente la società può pure ricorrere al Dipartimento federale dell'economia pubblica contro decisioni dell'ufficio federale dell'indu¬ stria, delle arti e mestieri e del lavoro (art. 7 cpv. 2) a norma dell'arti¬ colo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa. Questo diritto è incluso nell'articolo 10 del presente disegno di legge.

Articolo 11: disposizioni finali La legge entrerà in vigore solo allorquando il capitale sociale sarà inte¬ ramente.sottoscritto. Con l'entrata in vigore verranno abrogati il decreto fe¬ derale del 26 marzo 1947 concernente l'organizzazione della Società coope¬ rativa fiduciaria dei ricami nonché
il decreto federale del 16 marzo 1962 sul finanziamento della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ri¬ camo.

La nuova legge federale sull'organizzazione della società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo si fonda sull'articolo 31 bls capoverso 2 della Costituzione federale giusta il quale la Confederazione può «sempre salvaguardando gli interessi generali dell'economia nazionale, emanare di¬ sposizioni sull'esercizio del commercio e dell'industria e prendere misure in

810 favore di singoli rami dell'economia o di professioni». La nuova legge dà vigore a quell'industria del ricamo ancora così importante in taluni Cantoni.

I provvedimenti previsti per promuovere tale industria non sono in contrad¬ dizione con gli interessi generali dell'economia nazionale. La libertà del com¬ mercio e dell'industria non è intaccata. Per questi motivi vi proponiamo di adottare il disegno di legge allegato preparato d'intesa con i Cantoni e le associazioni interessate.

Vogliate gradire, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 28 settembre 1970.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il presidente della Confederazione: Tschudi Il cancelliere della Confederazione: Huber

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a favore d'un disegno di legge sull'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo (Del 28 settembre 1970)

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